Art. 2.
  1. Il  termine del  31 dicembre  1998 di cui  all'art. 5,  comma 1,
dell'ordinanza  n.  2863  dell'8  ottobre 1998  e'  prorogato  al  31
dicembre  1999  e l'autorizzazione  di  spesa  al Dipartimento  della
protezione  civile  di  cui  allo stesso  articolo  e'  aumentata  di
ulteriori 300 milioni di lire.
  2. All'art. 5, comma 2,  dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998
le parole "quindici unita'" sono sostituite con "venticinque unita'".
  3. Il  termine di cui all'art.  6, comma 1, dell'ordinanza  n. 2863
dell'8 ottobre 1998  e' prorogato al 30 giugno 1999.  I progetti e le
perizie sui quali alla predetta data non e' stato acquisito il parere
del gruppo di lavoro vengono sottoposti all'esame del comitato di cui
all'art. 1, comma  4, che assicura le attivita'  residuali del gruppo
stesso.
  4. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2863/1998 le lettere a) e
b) sono cosi' modificate:
  " a)  ad esprimere parere  sulle perizie di variante  relative agli
interventi  di  somma  urgenza  gia' ricompresi  nel  piano  stralcio
qualora  l'importo suppletivo  ecceda  il 20  per cento  dell'importo
netto  dei  lavori  appaltati.  Il commissario  delegato  approva  la
perizia, il maggior  impegno di spesa e  provvede all'affidamento dei
maggiori  lavori.  Nei casi  previsti  dall'art.  25 della  legge  11
febbraio  1994, n.  109, e  successive modifiche  e integrazioni,  le
perizie  sono approvate,  su parere  dell'ingegnere capo  dei lavori,
dall'amministrazione responsabile della sorveglianza e il commissario
provvede  a  rideterminare  il  quadro  di spesa.  Nei  casi  in  cui
l'importo suppletivo  dei lavori sia  contenuto entro il  20per cento
dell'importo  dei   lavori  appaltati,  le  perizie,   previo  parere
dell'ingegnere  capo dei  lavori  e istruttoria  dell'amministrazione
responsabile dell'alta  sorveglianza, sono approvate  dal commissario
delegato  che  assume   il  maggior  impegno  di   spesa  e  provvede
all'affidamento dei maggiori lavori;
  b)  ad  esprimere  parere  sui  progetti  relativi  agli  ulteriori
interventi previsti  dal piano che il  commissario delegato individua
come  prioritari ed  urgenti  con proprio  provvedimento da  adottare
entro  10  giorni. Il  gruppo  di  lavoro  esprime parere  anche  sui
progetti esecutivi  acquisiti dal commissario ai  sensi dell'art. 19,
lettera  b), della  legge  11  febbraio 1994,  n.  109, e  successive
modifiche  e  integrazioni  qualora  comportino  adeguamenti  tecnico
economici sostanziali  rispetto al  progetto definitivo posto  a base
d'affidamento  e che  non  rientrino nei  limiti  di quanto  previsto
dall'art. 25 della citata legge n. 109/1994. Entro i limiti di cui al
predetto  art.  25  il  parere  sulle perizie  di  variante  e'  dato
dall'amministrazione   responsabile    della   sorveglianza   sentito
l'ingegnere capo  dei lavori. Il commissario  adotta il provvedimento
di approvazione  del progetto  esecutivo, affidamento  definitivo dei
lavori e di  assunzione dell'eventuale maggior impegno  di spesa. Nel
caso  di non  approvazione  motivata del  progetto  esecutivo non  si
procede all'affidamento definitivo dei lavori".
  5. All'art. 6, comma 3,  dell'ordinanza n. 2863/1998 dopo le parole
"delle  strutture tecniche  pubbliche  e private"  vanno aggiunte  le
seguenti "e  dei tecnici dei  presidi territoriali" e dopo  le parole
"l'ingegnere delegato partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro di
cui  all'art.  4  dell'ordinanza  n.  2787/1998"  vanno  aggiunte  le
seguenti "e  del comitato  tecnico scientifico  di cui  al precedente
comma 2".
  6. All'art. 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863/1998 le parole "lire
300 milioni"  sono sostituite  con "lire 400  milioni" e  "per l'anno
1998" sono sostituite con "per l'anno 1999".
  7. La  segreteria tecnica del Dipartimento  della protezione civile
si avvale, ove  necessario, per la propria attivita',  dei servizi di
ingegneria ed  informatici esterni gia'  utilizzati per gli  scopi di
cui all'art.  2, comma 4, dell'ordinanza  n. 2794 del 27  giugno 1998
ferme  restando le  modalita' e  i  limiti di  spesa stabiliti  nello
stesso articolo. L'onere relativo alla redazione e riproduzione degli
elaborati suddetti  e' a carico  del bilancio del  Dipartimento della
protezione civile.