Art. 2. 1. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998 e' prorogato al 31 dicembre 1999 e l'autorizzazione di spesa al Dipartimento della protezione civile di cui allo stesso articolo e' aumentata di ulteriori 300 milioni di lire. 2. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998 le parole "quindici unita'" sono sostituite con "venticinque unita'". 3. Il termine di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998 e' prorogato al 30 giugno 1999. I progetti e le perizie sui quali alla predetta data non e' stato acquisito il parere del gruppo di lavoro vengono sottoposti all'esame del comitato di cui all'art. 1, comma 4, che assicura le attivita' residuali del gruppo stesso. 4. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2863/1998 le lettere a) e b) sono cosi' modificate: " a) ad esprimere parere sulle perizie di variante relative agli interventi di somma urgenza gia' ricompresi nel piano stralcio qualora l'importo suppletivo ecceda il 20 per cento dell'importo netto dei lavori appaltati. Il commissario delegato approva la perizia, il maggior impegno di spesa e provvede all'affidamento dei maggiori lavori. Nei casi previsti dall'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le perizie sono approvate, su parere dell'ingegnere capo dei lavori, dall'amministrazione responsabile della sorveglianza e il commissario provvede a rideterminare il quadro di spesa. Nei casi in cui l'importo suppletivo dei lavori sia contenuto entro il 20per cento dell'importo dei lavori appaltati, le perizie, previo parere dell'ingegnere capo dei lavori e istruttoria dell'amministrazione responsabile dell'alta sorveglianza, sono approvate dal commissario delegato che assume il maggior impegno di spesa e provvede all'affidamento dei maggiori lavori; b) ad esprimere parere sui progetti relativi agli ulteriori interventi previsti dal piano che il commissario delegato individua come prioritari ed urgenti con proprio provvedimento da adottare entro 10 giorni. Il gruppo di lavoro esprime parere anche sui progetti esecutivi acquisiti dal commissario ai sensi dell'art. 19, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni qualora comportino adeguamenti tecnico economici sostanziali rispetto al progetto definitivo posto a base d'affidamento e che non rientrino nei limiti di quanto previsto dall'art. 25 della citata legge n. 109/1994. Entro i limiti di cui al predetto art. 25 il parere sulle perizie di variante e' dato dall'amministrazione responsabile della sorveglianza sentito l'ingegnere capo dei lavori. Il commissario adotta il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, affidamento definitivo dei lavori e di assunzione dell'eventuale maggior impegno di spesa. Nel caso di non approvazione motivata del progetto esecutivo non si procede all'affidamento definitivo dei lavori". 5. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 2863/1998 dopo le parole "delle strutture tecniche pubbliche e private" vanno aggiunte le seguenti "e dei tecnici dei presidi territoriali" e dopo le parole "l'ingegnere delegato partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2787/1998" vanno aggiunte le seguenti "e del comitato tecnico scientifico di cui al precedente comma 2". 6. All'art. 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863/1998 le parole "lire 300 milioni" sono sostituite con "lire 400 milioni" e "per l'anno 1998" sono sostituite con "per l'anno 1999". 7. La segreteria tecnica del Dipartimento della protezione civile si avvale, ove necessario, per la propria attivita', dei servizi di ingegneria ed informatici esterni gia' utilizzati per gli scopi di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 2794 del 27 giugno 1998 ferme restando le modalita' e i limiti di spesa stabiliti nello stesso articolo. L'onere relativo alla redazione e riproduzione degli elaborati suddetti e' a carico del bilancio del Dipartimento della protezione civile.