Art. 3. 1. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 dopo le parole "interessate" vanno aggiunte le seguenti "e puo' avvalersi per il coordinamento delle strutture commissariali anche di liberi professionisti con provata esperienza nell'attivita' da svolgere il cui compenso viene stabilito dal commissario medesimo in relazione ai compiti affidati. Il relativo onere grava sui fondi a disposizione del commissario delegato". 2. Il commissario delegato per integrare la propria struttura e' altresi' autorizzato ad assumere con chiamata diretta con contratto a tempo determinato di tipo privatistico per la durata dell'emergenza complessivamente n. 10 unita' di personale tecnico e amministrativo di documentata esperienza in relazione all'attivita' da svolgere. Il relativo onere grava sui fondi a disposizione del commissario medesimo. 3. Il commissario delegato conferisce per tutte le opere previste dal piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive rimodulazioni, non ancora appaltate, l'incarico di responsabile della sicurezza di cui alla legge n. 494/1996 ad un unico soggetto dipendente della pubblica amministrazione attribuendo allo stesso una indennita' mensile commisurata a 70 ore di lavoro straordinario calcolato sulla base dell'importo orario spettante in relazione alla qualifica di appartenenza. 4. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2863/1998 la parola "e Rocca Piemonte" va sostituita con "Rocca Piemonte e Moschiano". 5. Alle deroghe di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 sono aggiunte le seguenti: art. 14 del capitolato generale d'appalto del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, art. 5; decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 35, art. 57, comma 4; legge regione Campania 20 marzo 1982, n. 14 - titolo II, punto 1-7 - allegato direttive parametri di pianificazione; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 27, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 59, comma 4-quinquies; articoli 14 e 34, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni. E' inoltre confermata la deroga agli articoli della predetta legge indicati all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 e sue successive modifiche e integrazioni intervenute alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. All'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998 come modificato dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2794/1998 dopo le parole di "Sarno e Quindici" sono aggiunte le parole "di Lauro". 7. Il prefetto di Salerno assicura, previa requisizione dell'area, la realizzazione di un centro di accoglienza per l'emergenza nel comune di Sarno dove ubicare temporaneamente roulottes e containers e realizzare le opere ed i servizi necessari. Il Dipartimento della protezione civile provvede a far redigere a mezzo della segreteria tecnica costituita presso prefettura di Salerno, la relativa progettazione definitiva da porre a base d'appalto avvalendosi di quanto previsto all'art. 2, comma 7. Il prefetto di Salerno provvede ad approvare il progetto di cui sopra e all'appalto dei lavori a trattativa privata, con il sistema di cui all'art. 19, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, previa gara ufficiosa fra un numero di ditte idonee non inferiore a cinque avvalendosi delle piu' celeri procedure e delle deroghe di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni. L'onere relativo ai servizi di ingegneria, alla esecuzione dell'intervento, alla direzione lavori, alla gestione dell'area ed alla sua requisizione grava sui fondi assegnati al prefetto di Salerno di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive integrazioni.