Art. 3.
  1. All'art. 2,  comma 5, dell'ordinanza n. 2787 del  21 maggio 1998
dopo  le parole  "interessate"  vanno aggiunte  le  seguenti "e  puo'
avvalersi per il coordinamento delle strutture commissariali anche di
liberi  professionisti  con   provata  esperienza  nell'attivita'  da
svolgere il cui compenso viene  stabilito dal commissario medesimo in
relazione ai  compiti affidati. Il  relativo onere grava sui  fondi a
disposizione del commissario delegato".
  2. Il  commissario delegato per  integrare la propria  struttura e'
altresi' autorizzato ad assumere con chiamata diretta con contratto a
tempo determinato  di tipo privatistico per  la durata dell'emergenza
complessivamente n.  10 unita' di personale  tecnico e amministrativo
di documentata esperienza in  relazione all'attivita' da svolgere. Il
relativo  onere  grava  sui  fondi  a  disposizione  del  commissario
medesimo.
  3. Il commissario  delegato conferisce per tutte  le opere previste
dal piano di cui all'art.  2 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive
rimodulazioni, non ancora appaltate, l'incarico di responsabile della
sicurezza  di  cui  alla  legge  n. 494/1996  ad  un  unico  soggetto
dipendente della pubblica amministrazione attribuendo allo stesso una
indennita'  mensile  commisurata a  70  ore  di lavoro  straordinario
calcolato sulla base dell'importo  orario spettante in relazione alla
qualifica di appartenenza.
  4. All'art.  3, comma 1,  dell'ordinanza n. 2863/1998 la  parola "e
Rocca Piemonte" va sostituita con "Rocca Piemonte e Moschiano".
  5.  Alle deroghe  di cui  all'art.  6, comma  1, dell'ordinanza  n.
2787/1998 sono aggiunte le seguenti:
  art. 14 del capitolato generale  d'appalto del Ministero dei lavori
pubblici  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 16
luglio 1962, n. 1063;
   regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, art. 5;
  decreto del Presidente  della Repubblica 10 settembre  1990, n. 35,
art. 57, comma 4;
  legge regione Campania 20 marzo 1982,  n. 14 - titolo II, punto 1-7
- allegato direttive parametri di pianificazione;
  legge 8 giugno  1990, n. 142, art. 27, come  modificato dalla legge
28 dicembre 1995, n. 549, art. 59, comma 4-quinquies;
  articoli 14  e 34,  legge 11  febbraio 1994,  n. 109,  e successive
modifiche  e  integrazioni.  E'  inoltre confermata  la  deroga  agli
articoli  della   predetta  legge  indicati  all'art.   6,  comma  1,
dell'ordinanza n. 2787/1998 e sue successive modifiche e integrazioni
intervenute alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  6.  All'art.   12,  comma  1,  dell'ordinanza   n.  2789/1998  come
modificato dall'art. 1, comma 2,  dell'ordinanza n. 2794/1998 dopo le
parole di "Sarno e Quindici" sono aggiunte le parole "di Lauro".
  7. Il prefetto di  Salerno assicura, previa requisizione dell'area,
la  realizzazione di  un centro  di accoglienza  per l'emergenza  nel
comune di Sarno dove ubicare temporaneamente roulottes e containers e
realizzare le  opere ed  i servizi  necessari. Il  Dipartimento della
protezione civile  provvede a far  redigere a mezzo  della segreteria
tecnica  costituita   presso  prefettura  di  Salerno,   la  relativa
progettazione  definitiva da  porre a  base d'appalto  avvalendosi di
quanto previsto all'art. 2, comma  7. Il prefetto di Salerno provvede
ad approvare  il progetto  di cui  sopra e  all'appalto dei  lavori a
trattativa privata,  con il sistema  di cui all'art. 19,  lettera b),
della legge  11 febbraio 1994,  n. 109, e successive  modificazioni e
integrazioni, previa gara ufficiosa fra un numero di ditte idonee non
inferiore a  cinque avvalendosi delle  piu' celeri procedure  e delle
deroghe di cui  all'ordinanza n. 2787/1998 e  successive modifiche ed
integrazioni.  L'onere  relativo  ai   servizi  di  ingegneria,  alla
esecuzione  dell'intervento,  alla  direzione lavori,  alla  gestione
dell'area  ed alla  sua  requisizione grava  sui  fondi assegnati  al
prefetto di Salerno  di cui all'art. 9 dell'ordinanza  n. 2787/1998 e
successive integrazioni.