Art. 4.
  1. Per le finalita' di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 e
successive modificazioni  e' assegnata  ai prefetti  di Salerno  e di
Avellino  l'ulteriore  somma  di  lire  12 miliardi  e  di  lire  1,5
miliardi.
  2.  Per l'attuazione  del  disposto  di cui  all'art.  8, comma  1,
dell'ordinanza  n.  2854/1998 e'  assegnata  al  prefetto di  Imperia
l'ulteriore somma di lire 2.707.476.000.
  3. Per le esigenze di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2668/1997 e
successive  modificazioni   e'  assegnata   al  prefetto   di  Ancona
l'ulteriore somma di lire 2.000.000.000.
  4. Il  termine di  cui all'art. 13  dell'ordinanza n.  2789/1998 e'
prorogato fino al 31 dicembre 1999.
  5.  Il  limite  di  cui  all'art. 7,  comma  1,  dell'ordinanza  n.
2544/1997 e' elevato  a lire 100 milioni e al  maggiore fabbisogno si
fa fronte  con le  economie derivanti  dagli interventi  disposti con
l'ordinanza medesima.