Art. 4. 1. Per le finalita' di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive modificazioni e' assegnata ai prefetti di Salerno e di Avellino l'ulteriore somma di lire 12 miliardi e di lire 1,5 miliardi. 2. Per l'attuazione del disposto di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2854/1998 e' assegnata al prefetto di Imperia l'ulteriore somma di lire 2.707.476.000. 3. Per le esigenze di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2668/1997 e successive modificazioni e' assegnata al prefetto di Ancona l'ulteriore somma di lire 2.000.000.000. 4. Il termine di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 2789/1998 e' prorogato fino al 31 dicembre 1999. 5. Il limite di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 2544/1997 e' elevato a lire 100 milioni e al maggiore fabbisogno si fa fronte con le economie derivanti dagli interventi disposti con l'ordinanza medesima.