Art. 5.
  1. Ai  pagamenti a carico del  bilancio dello Stato a  favore delle
regioni e  degli enti locali delle  Marche ed Umbria e  dei comuni di
Quindici  (Avellino), San  Felice a  Cancello (Caserta),  Bracigliano
(Salerno), Sarno  (Avellino) e Siano  (Salerno) non si  applicano per
l'anno in corso i limiti previsti dai  commi 1 e 2 dell'art. 47 della
legge 1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti di
spesa dei  suddetti enti territoriali  per gli stessi non  si applica
inoltre la sospensione  dei pagamenti previsti dal  comma 5 dell'art.
48 della stessa legge n. 449 del 1997.