Art. 5. 1. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore delle regioni e degli enti locali delle Marche ed Umbria e dei comuni di Quindici (Avellino), San Felice a Cancello (Caserta), Bracigliano (Salerno), Sarno (Avellino) e Siano (Salerno) non si applicano per l'anno in corso i limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 47 della legge 1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti di spesa dei suddetti enti territoriali per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti previsti dal comma 5 dell'art. 48 della stessa legge n. 449 del 1997.