Art. 7. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a prolungare la durata del contratto stipulato ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 2622 datata 4 luglio 1997, fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato nel territorio della citta' di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socioambientale e di protezione civile.