Art. 7.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
prolungare la  durata del  contratto stipulato  ai sensi  dell'art. 9
dell'ordinanza n. 2622 datata 4 luglio 1997, fino alla scadenza dello
stato di emergenza  dichiarato nel territorio della citta'  di Roma e
provincia in  ordine alla  situazione di  crisi socioambientale  e di
protezione civile.