Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente  art.  1,  dovranno   pervenire,  con  l'osservanza  delle
modalita'  indicate  negli  articoli  9   e  10  del  citato  decreto
ministeriale del 26 marzo 1999, entro  le ore 13 del giorno 29 aprile
1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte verranno eseguite  le operazioni d'asta, con  le modalita' di
cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 marzo 1999.