IL DIRETTORE CENTRALE
                             del demanio
                   del Dipartimento del territorio
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n.
367, con  il quale  viene disciplinata,  tra l'altro,  l'attivita' di
vigilanza sul corretto uso dei beni immobili dello Stato;
  Considerato  che gli  incaricati  dell'attivita'  di vigilanza,  ai
sensi  dell'art. 3  del decreto  del Presidente  della Repubblica  13
luglio 1998,  n. 367,  possono accedere ai  fondi ed  alle proprieta'
dello  Stato  e  dispongono  tutti  gli  accertamenti  che  ritengono
opportuni  al fine  di evitare  usi impropri  da parte  di terzi  non
autorizzati  o  dagli  stessi   concessionari  o  locatari  dei  beni
medesimi;
  Visto  l'art. 9  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  15
ottobre  1969,  n.  1281,  che attribuisce  le  funzioni  di  polizia
giudiziaria agli incaricati del  servizio di vigilanza dei fabbricati
e terreni demaniali di pertinenza dei canali demaniali;
  Considerato che l'attivita' di  vigilanza disciplinata dal predetto
decreto del  Presidente della Repubblica  13 luglio 1998, n.  367, si
affianca  a quella  prevista dall'art.  9, comma  3, del  decreto del
Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, per cui occorre
integrare i  documenti di  riconoscimento a  suo tempo  rilasciati al
personale addetto  al servizio di  vigilanza ed esercizio  dei canali
demaniali dello Stato, nonche' dei fabbricati e terreni demaniali dei
canali stessi;
  Visto  l'art. 6  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  28
luglio  1967,  n.  851,  che  consente il  rilascio  di  tessere  per
l'esercizio di  funzioni speciali  che restano  valide esclusivamente
per  l'espletamento  di dette  funzioni,  come  nella fattispecie  in
esame;
  Ritenuta la necessita'  di fornire il predetto  personale di idonei
documenti  di  riconoscimento  in considerazione  delle  peculiarita'
delle funzioni svolte dagli stessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al personale addetto alle attivita'  di vigilanza sui beni immobili
dello Stato,  elencato nel decreto  di cui  all'art. 2, comma  2, del
decreto del  Presidente della Repubblica  13 luglio 1998, n.  387, e'
rilasciata  una  tessera  personale di  riconoscimento  di  ispettore
demaniale  avente   le  caratteristiche  indicate   nell'allegato  al
presente decreto.
  Il personale munito delle predette  tessere e' ufficiale di polizia
giudiziaria, ai  sensi dell'art. 9  del decreto del  Presidente della
Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, per il servizio di vigilanza dei
fabbricati e terreni demaniali di pertinenza dei canali demaniali.
  La validita' della tessera e' quinquennale, salva una minore durata
in  relazione  a previste  scadenze  del  rapporto  di impiego  o  di
servizio o di funzione.