Ai sindaci dei comuni
                                  Ai presidenti delle regioni
                                  Ai presidenti delle province
                                  Ai   presidenti   delle   comunita'
                                  montane
                                  Al presidente  dell'Unioncamere  e,
                                  per conoscenza:
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Ai prefetti della Repubblica
  Il decreto legislativo  6 settembre 1989, n.  322, nel disciplinare
l'ordinamento del  Sistema statistico nazionale, riconosce  agli enti
locali la possibilita' di procedere alla costituzione degli uffici di
statistica in forma associata e consortile.
  Il   Comitato  di   indirizzo  e   coordinamento  dell'informazione
statistica  (Comstat)  ha   successivamente  integrato  la  normativa
anzidetta, emanando le  direttive n. 2 del 15  ottobre 1991 (Gazzetta
Ufficiale n. 295  del 17 dicembre 1991)  e n. 7 del  18 dicembre 1992
(Gazzetta Ufficiale  n. 75  del 31  marzo 1993)  alle quali  ha fatto
seguito  la  circolare  n.  1/Sistan  dell'8  agosto  1994  (Gazzetta
Ufficiale  n. 191  del 17  agosto 1994)  di applicazione  della prima
delle direttive richiamate.
  Le   suddette  disposizioni,   alle  quali   si  rinvia,   dedicano
particolare attenzione  al completamento della rete  territoriale del
Sistema  statistico   nazionale.  Le  situazioni   locali  risultano,
peraltro, fortemente differenziate, non  consentendo in molti casi la
costituzione in  forma autonoma  di uffici di  statistica, rispettosi
dei requisiti organizzativi minimi richiesti.
  Per  garantire l'esercizio  della funzione  statistica anche  nelle
amministrazioni  comunali di  ridotte dimensioni  demografiche, viene
richiamata,   tra  l'altro,   la  possibilita'   di  organizzare   il
corrispondente  ufficio in  forma associata,  attraverso intese  alle
quali  possono eventualmente  aderire, oltre  ai comuni,  anche altri
enti  locali,   come  le   province  e   le  comunita'   montane  ed,
eventualmente, enti territoriali o funzionali.
  La presente circolare, preventivamente  concordata con il Ministero
dell'interno, ha  lo scopo,  condiviso dal  Comstat, di  sostenere il
processo  di attuazione  della soluzione  delineata. Pertanto,  ferma
restando la possibilita' di adottare le forme di intesa ritenute piu'
confacenti tra quelle indicate al  capo VIII della legge n. 142/1990,
si   propone   l'allegato  schema   di   convenzione   al  quale   le
amministrazioni interessate possano  fare riferimento, integrandolo e
modificandolo  qualora,   tra  gli  enti  aderenti,   figurino  anche
province, comunita' montane o altri soggetti.
  Si ritiene utile fornire alcune  precisazioni, in merito ad aspetti
strutturali ed  organizzativi previsti  dallo schema  di convenzione,
ricordando che esso puo' essere adattato ed anche sostituito da altro
ritenuto piu' consono.
1.Struttura dell'ufficio di statistica in forma associata.
  L'esercizio in  forma associata della funzione  statistica richiede
la  costituzione  di un  ufficio  statistico  di coordinamento  e  di
sezioni  statistiche  distaccate,  ovvero   la  nomina  di  referenti
statistici.
  Nell'atto  convenzionale  si  identifica  il  comune  ove  ha  sede
l'ufficio di coordinamento.  Nel caso in cui  alla convenzione, oltre
ai comuni, aderiscano altri enti locali, in particolare la provincia,
gli aderenti  valuteranno l'opportunita'  di attribuire  all'ente con
competenze  di  maggior  ampiezza  territoriale  o  istituzionale  il
compito di provvedere alla costituzione del predetto ufficio.
  All'ufficio  statistico di  coordinamento sono  attribuite funzioni
organicamente  distinte  da  quelle  degli  altri  uffici  e  servizi
dell'amministrazione  di  appartenenza  e  ad  esso  dovranno  essere
attribuite   risorse  umane   e  strumentali   adeguate.  L'autonomia
funzionale  e' realizzata  costituendo l'ufficio  come settore  a se'
stante,  preferibilmente come  struttura di  staff, nel  rispetto del
principio  di  indipendenza  della funzione  statistica  sancito  dal
decreto legislativo n. 322/1989.
  Ciascuno  degli enti  associati,  per  la resa  dei  servizi e  per
l'assolvimento dei compiti che  si impegna ad assicurare, provvedera'
alla costituzione della sezione statistica  distaccata o, nei casi in
cui non sia possibile istituire la sezione, alla nomina del referente
statistico.   La   sezione   si   configura   come   un'articolazione
organizzativa autonoma, ovvero facente parte di altra struttura, e ne
viene individuato il responsabile. Il referente e' persona dipendente
dall'amministrazione,  incaricata  di  svolgere  le  stesse  funzioni
attribuite al responsabile della sezione distaccata.
  Il  responsabile e  il  personale dell'ufficio  di coordinamento  e
delle sezioni  distaccate e il  funzionario al quale  venga conferito
l'incarico  di referente  statistico  devono essere  in possesso  dei
requisiti minimi previsti dalla direttiva Comstat n. 2 citata.
  I   comuni  che   avessero   gia'   provveduto  alla   costituzione
dell'ufficio  di  statistica  ai  sensi del  decreto  legislativo  n.
322/1989  e che  intendessero aderire  all'associazione, procederanno
alla  trasformazione  dello  stesso  in ufficio  di  coordinamento  o
sezione distaccata, ovvero  alla sua soppressione ed  alla nomina del
referente statistico.
  Dei  provvedimenti di  costituzione dell'ufficio  di coordinamento,
delle sezioni distaccate o di  nomina dei referenti statistici dovra'
essere  data comunicazione  a  tutte le  amministrazioni associate  e
all'Istat.
2. Organizzazione dell'ufficio.
2.1. Ufficio statistico di coordinamento.
  L'ufficio  statistico  di  coordinamento assume  la  rappresentanza
esterna  dei comuni  associati per  quanto attiene  l'esercizio della
funzione statistica.
  Il predetto ufficio, in conformita'  a quanto disposto dalla citata
direttiva n. 7 del Comstat, esercita i compiti indicati agli articoli
2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n.
295 del  17 dicembre  1991) e  all'art. 3 della  direttiva n.  2 pure
richiamata.
  L'ufficio  provvede altresi'  alla  progettazione, realizzazione  e
gestione di un sistema informativostatistico dei comuni associati che
sia di  supporto ai controlli  interni di gestione e  sia finalizzato
alla conoscenza dei territori di  rispettiva competenza e dello stato
e delle  dinamiche ambientali,  demografiche, sociali  ed economiche.
Promuove,  inoltre,  l'adozione  da  parte dei  comuni  associati  di
criteri e modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei
alla valutazione dell'efficienza,  dell'efficacia e dell'economicita'
dei servizi comunali.
  Per  l'esercizio  dei  propri   compiti,  l'ufficio  statistico  di
coordinamento opera in collegamento con  le sezioni distaccate, con i
referenti statistici e con gli uffici ed i servizi dei comuni e degli
enti associati  ed ha accesso,  nei limiti stabiliti dalla  legge, ai
dati statistici  ed amministrativi di cui  questi dispongono; procede
alle  elaborazioni di  dati necessarie  alla realizzazione  di lavori
statistici  previsti   dal  programma  statistico  nazionale   o  dal
programma  annuale dell'associazione.  Qualora le  elaborazioni siano
effettuate da  altri uffici  e servizi,  l'ufficio verifica  che tali
attivita' siano  conformi alle indicazioni del  soggetto titolare del
lavoro.
2.2. Sezioni statistiche distaccate e referenti statistici.
  Le sezioni  statistiche distaccate ed i  referenti statistici hanno
accesso a  tutte le  fonti di dati  statistici ed  amministrativi del
proprio comune e forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i
dati  elementari od  elaborati,  necessari per  la realizzazione  del
programma    statistico   nazionale    e   del    programma   annuale
dell'associazione.   Provvedono    inoltre,   dandone   comunicazione
all'ufficio  statistico di  coordinamento,  all'esecuzione di  lavori
statistici loro richiesti dalle amministrazioni di cui fanno parte.
2.3. Comitato dei rappresentanti.
  Il comitato  dei rappresentanti degli enti  associati, composto dai
sindaci  e dai  presidenti degli  enti  stessi, o  da loro  delegati,
vigila sulla  gestione delle  risorse conferite per  il funzionamento
dell'ufficio   statistico  associato,   autorizza   gli  accordi   di
collaborazione    finalizzati    all'ampliamento    dell'informazione
statistica   disponibile,  approva   eventuali  modifiche   dell'atto
costitutivo, delibera l'adesione all'associazione  di altri comuni ed
enti territoriali, locali e funzionali.
2.4. Programmazione delle attivita'.
  Il comitato  dei rappresentanti  ogni anno delibera,  a maggioranza
semplice,  il programma  annuale  delle attivita'  dell'associazione,
contenente le  rilevazioni e le elaborazioni  statistiche finalizzate
al soddisfacimento  delle esigenze conoscitive  delle amministrazioni
associate e quelle previste dal programma statistico nazionale.
2.5. Segreto statistico.
  Il  responsabile   ed  il  personale  dell'ufficio   statistico  di
coordinamento e  delle sezioni  distaccate ed i  referenti statistici
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni  di cui agli articoli 8
e  9  del decreto  legislativo  n.  322/1989  in materia  di  segreto
d'ufficio e  segreto statistico. Ai  sensi della legge n.  675/1996 e
successive  modificazioni ed  integrazioni, gli  stessi sono  inoltre
responsabili e/o  incaricati dei  trattamenti dei dati  personali per
fini di statistica.
3. Elementi necessari della convenzione.
  In attuazione di  quanto disposto dall'art. 3 della  direttiva n. 7
del  Comstat, l'atto  costitutivo  dell'ufficio statistico  associato
deve prevedere:
  l'indicazione del termine di  validita' della convenzione, comunque
non inferiore a cinque anni. In considerazione dei tempi necessari al
conseguimento  della piena  operativita' dell'ufficio  statistico, si
consiglia tuttavia il prolungamento del termine anzidetto a ottodieci
anni;
  la  designazione  del  comune  incaricato  di  istituire  l'ufficio
statistico di coordinamento;
  l'individuazione  delle risorse  poste  a  disposizione da  ciascun
comune partecipante  per il funzionamento dell'ufficio  statistico di
coordinamento e le modalita' di conferimento delle stesse;
  l'individuazione  dei servizi  o dei  compiti che  ciascun ente  si
impegna  ad  assicurare  direttamente e  l'obbligo  di  comunicazione
all'ufficio di coordinamento dei relativi responsabili;
  le modalita' per  l'esercizio di interventi surrogatori  in caso di
eventuali inadempienze da parte dei comuni partecipanti.
4. Vigilanza dell'Istat.
  L'Istat, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 322/1989,
esercita la  vigilanza tecnica  e metodologica  sull'attivita' svolta
dall'ufficio  di  statistica  costituito in  forma  associata,  dando
disposizioni, in  caso di  inadempimento, per i  necessari interventi
surrogatori.
  Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
                                               Il presidente: Zuliani