Ai sindaci dei comuni Ai presidenti delle regioni Ai presidenti delle province Ai presidenti delle comunita' montane Al presidente dell'Unioncamere e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno Ai prefetti della Repubblica Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel disciplinare l'ordinamento del Sistema statistico nazionale, riconosce agli enti locali la possibilita' di procedere alla costituzione degli uffici di statistica in forma associata e consortile. Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) ha successivamente integrato la normativa anzidetta, emanando le direttive n. 2 del 15 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991) e n. 7 del 18 dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1993) alle quali ha fatto seguito la circolare n. 1/Sistan dell'8 agosto 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 1994) di applicazione della prima delle direttive richiamate. Le suddette disposizioni, alle quali si rinvia, dedicano particolare attenzione al completamento della rete territoriale del Sistema statistico nazionale. Le situazioni locali risultano, peraltro, fortemente differenziate, non consentendo in molti casi la costituzione in forma autonoma di uffici di statistica, rispettosi dei requisiti organizzativi minimi richiesti. Per garantire l'esercizio della funzione statistica anche nelle amministrazioni comunali di ridotte dimensioni demografiche, viene richiamata, tra l'altro, la possibilita' di organizzare il corrispondente ufficio in forma associata, attraverso intese alle quali possono eventualmente aderire, oltre ai comuni, anche altri enti locali, come le province e le comunita' montane ed, eventualmente, enti territoriali o funzionali. La presente circolare, preventivamente concordata con il Ministero dell'interno, ha lo scopo, condiviso dal Comstat, di sostenere il processo di attuazione della soluzione delineata. Pertanto, ferma restando la possibilita' di adottare le forme di intesa ritenute piu' confacenti tra quelle indicate al capo VIII della legge n. 142/1990, si propone l'allegato schema di convenzione al quale le amministrazioni interessate possano fare riferimento, integrandolo e modificandolo qualora, tra gli enti aderenti, figurino anche province, comunita' montane o altri soggetti. Si ritiene utile fornire alcune precisazioni, in merito ad aspetti strutturali ed organizzativi previsti dallo schema di convenzione, ricordando che esso puo' essere adattato ed anche sostituito da altro ritenuto piu' consono. 1.Struttura dell'ufficio di statistica in forma associata. L'esercizio in forma associata della funzione statistica richiede la costituzione di un ufficio statistico di coordinamento e di sezioni statistiche distaccate, ovvero la nomina di referenti statistici. Nell'atto convenzionale si identifica il comune ove ha sede l'ufficio di coordinamento. Nel caso in cui alla convenzione, oltre ai comuni, aderiscano altri enti locali, in particolare la provincia, gli aderenti valuteranno l'opportunita' di attribuire all'ente con competenze di maggior ampiezza territoriale o istituzionale il compito di provvedere alla costituzione del predetto ufficio. All'ufficio statistico di coordinamento sono attribuite funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'amministrazione di appartenenza e ad esso dovranno essere attribuite risorse umane e strumentali adeguate. L'autonomia funzionale e' realizzata costituendo l'ufficio come settore a se' stante, preferibilmente come struttura di staff, nel rispetto del principio di indipendenza della funzione statistica sancito dal decreto legislativo n. 322/1989. Ciascuno degli enti associati, per la resa dei servizi e per l'assolvimento dei compiti che si impegna ad assicurare, provvedera' alla costituzione della sezione statistica distaccata o, nei casi in cui non sia possibile istituire la sezione, alla nomina del referente statistico. La sezione si configura come un'articolazione organizzativa autonoma, ovvero facente parte di altra struttura, e ne viene individuato il responsabile. Il referente e' persona dipendente dall'amministrazione, incaricata di svolgere le stesse funzioni attribuite al responsabile della sezione distaccata. Il responsabile e il personale dell'ufficio di coordinamento e delle sezioni distaccate e il funzionario al quale venga conferito l'incarico di referente statistico devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalla direttiva Comstat n. 2 citata. I comuni che avessero gia' provveduto alla costituzione dell'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989 e che intendessero aderire all'associazione, procederanno alla trasformazione dello stesso in ufficio di coordinamento o sezione distaccata, ovvero alla sua soppressione ed alla nomina del referente statistico. Dei provvedimenti di costituzione dell'ufficio di coordinamento, delle sezioni distaccate o di nomina dei referenti statistici dovra' essere data comunicazione a tutte le amministrazioni associate e all'Istat. 2. Organizzazione dell'ufficio. 2.1. Ufficio statistico di coordinamento. L'ufficio statistico di coordinamento assume la rappresentanza esterna dei comuni associati per quanto attiene l'esercizio della funzione statistica. Il predetto ufficio, in conformita' a quanto disposto dalla citata direttiva n. 7 del Comstat, esercita i compiti indicati agli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991) e all'art. 3 della direttiva n. 2 pure richiamata. L'ufficio provvede altresi' alla progettazione, realizzazione e gestione di un sistema informativostatistico dei comuni associati che sia di supporto ai controlli interni di gestione e sia finalizzato alla conoscenza dei territori di rispettiva competenza e dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche. Promuove, inoltre, l'adozione da parte dei comuni associati di criteri e modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita' dei servizi comunali. Per l'esercizio dei propri compiti, l'ufficio statistico di coordinamento opera in collegamento con le sezioni distaccate, con i referenti statistici e con gli uffici ed i servizi dei comuni e degli enti associati ed ha accesso, nei limiti stabiliti dalla legge, ai dati statistici ed amministrativi di cui questi dispongono; procede alle elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione di lavori statistici previsti dal programma statistico nazionale o dal programma annuale dell'associazione. Qualora le elaborazioni siano effettuate da altri uffici e servizi, l'ufficio verifica che tali attivita' siano conformi alle indicazioni del soggetto titolare del lavoro. 2.2. Sezioni statistiche distaccate e referenti statistici. Le sezioni statistiche distaccate ed i referenti statistici hanno accesso a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio comune e forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i dati elementari od elaborati, necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale e del programma annuale dell'associazione. Provvedono inoltre, dandone comunicazione all'ufficio statistico di coordinamento, all'esecuzione di lavori statistici loro richiesti dalle amministrazioni di cui fanno parte. 2.3. Comitato dei rappresentanti. Il comitato dei rappresentanti degli enti associati, composto dai sindaci e dai presidenti degli enti stessi, o da loro delegati, vigila sulla gestione delle risorse conferite per il funzionamento dell'ufficio statistico associato, autorizza gli accordi di collaborazione finalizzati all'ampliamento dell'informazione statistica disponibile, approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo, delibera l'adesione all'associazione di altri comuni ed enti territoriali, locali e funzionali. 2.4. Programmazione delle attivita'. Il comitato dei rappresentanti ogni anno delibera, a maggioranza semplice, il programma annuale delle attivita' dell'associazione, contenente le rilevazioni e le elaborazioni statistiche finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni associate e quelle previste dal programma statistico nazionale. 2.5. Segreto statistico. Il responsabile ed il personale dell'ufficio statistico di coordinamento e delle sezioni distaccate ed i referenti statistici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989 in materia di segreto d'ufficio e segreto statistico. Ai sensi della legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, gli stessi sono inoltre responsabili e/o incaricati dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica. 3. Elementi necessari della convenzione. In attuazione di quanto disposto dall'art. 3 della direttiva n. 7 del Comstat, l'atto costitutivo dell'ufficio statistico associato deve prevedere: l'indicazione del termine di validita' della convenzione, comunque non inferiore a cinque anni. In considerazione dei tempi necessari al conseguimento della piena operativita' dell'ufficio statistico, si consiglia tuttavia il prolungamento del termine anzidetto a ottodieci anni; la designazione del comune incaricato di istituire l'ufficio statistico di coordinamento; l'individuazione delle risorse poste a disposizione da ciascun comune partecipante per il funzionamento dell'ufficio statistico di coordinamento e le modalita' di conferimento delle stesse; l'individuazione dei servizi o dei compiti che ciascun ente si impegna ad assicurare direttamente e l'obbligo di comunicazione all'ufficio di coordinamento dei relativi responsabili; le modalita' per l'esercizio di interventi surrogatori in caso di eventuali inadempienze da parte dei comuni partecipanti. 4. Vigilanza dell'Istat. L'Istat, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 322/1989, esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull'attivita' svolta dall'ufficio di statistica costituito in forma associata, dando disposizioni, in caso di inadempimento, per i necessari interventi surrogatori. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Il presidente: Zuliani