(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO
                                                Schema di convenzione
               COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI STATISTICA
                         IN FORMA ASSOCIATA
   Il giorno , presso ..................................,
                                 fra
  il  sig.  ...................................., sindaco pro-tempore
del comune   di ..............................., il  quale agisce  in
nome e  per conto  dell'amministrazione comunale in  esecuzione della
delibera C.C. ........................., esecutiva  ai sensi di legge
e allegata al presente atto;
  il  sig. ................................,  sindaco pro-tempore del
comune di ............................................, il quale
  ...............................................................;
                             premesso che
  l'utilizzazione  e  la  diffusione delle  informazioni  statistiche
rivestono un ruolo strategico per  lo sviluppo delle autonomie locali
e  della collettivita'  e  che la  funzione  statistica e'  strumento
indispensabile  ai fini  della raccolta,  della elaborazione  e della
sintesi delle informazioni stesse;
  il governo del territorio, la  cura e la promozione degli interessi
delle  collettivita' locali  rendono  indispensabile  disporre di  un
sistema  informativo  in  grado  di fornire  il  quadro  demosociale,
economico ed  ambientale delle singole  realta' locali e  di valutare
nel tempo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
  l'attivita'   statistica   delle   amministrazioni   pubbliche   e'
disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dalle
direttive  ed  atti   di  indirizzo  del  Comitato   di  indirizzo  e
coordinamento dell'informazione statistica;
  il decreto anzidetto prevede la possibilita' per gli enti locali di
costituire l'ufficio di statistica anche in forma associata;
  la  legge 8  giugno  1990, n.  142,  consente alle  amministrazioni
comunali di  stipulare apposite  convenzioni al  fine di  svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati;
  e' in  atto un  processo di informatizzazione  e l'interconnessione
delle anagrafi comunali;
                            ritenuto che
  la stipula del presente accordo consenta lo sviluppo della funzione
statistica presso  amministrazioni che, per i  caratteri demografici,
sociali, economici ed  ambientali che le contraddistinguono  e per la
dislocazione geografica  hanno interesse  a sviluppare  la conoscenza
del proprio territorio in forma integrata;
  la  stipula del  presente  accordo  realizzi una  razionalizzazione
nell'uso delle risorse;
                      si conviene quanto segue:
                               Art. 1.
  1. Allo scopo di dare  attuazione al Sistema statistico nazionale e
di soddisfare le esigenze  conoscitive delle amministrazioni comunali
connesse all'attivita' di gestione ed alla cura degli interessi della
collettivita', i comuni di:
   1. ............................................. (*);
   2. ............................................;
   3. ............................................;
   4. ............................................,
  esercitano  la funzione  statistica  in forma  associata, ai  sensi
dell'art.  2 del  decreto legislativo  6  settembre 1989,  n. 322,  e
dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
                               Art. 2.
  1. Per le finalita' di cui  all'art. 1, il comune di ..............
  .....................  (*), entro  .................. giorni  dalla
data  della  stipula  del  presente atto,  provvedera'  ad  istituire
l'ufficio di coordinamento statistico, individuandone la collocazione
organizzativa, la sede, il responsabile  e dotandolo di risorse umane
e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati,
in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo n. 322/1989,
dalle   direttive  del   Comitato   di   indirizzo  e   coordinamento
dell'informazione statistica e dal presente atto.
  2. L'ufficio di coordinamento  statistico ha funzioni organicamente
distinte da  quelle degli  altri uffici  e servizi  del comune  ed e'
posto alle dirette dipendenze del sindaco.
  3. Ciascuno degli  altri comuni associati, entro il  termine di cui
al comma  1, provvedera'  alla costituzione della  sezione statistica
distaccata ed alla nomina del  responsabile della stessa, ovvero alla
nomina  del  referente  statistico.  Gli uffici  di  statistica  gia'
costituiti  ai  sensi  del   decreto  legislativo  n.  322/1989  sono
trasformati  ufficio  di  coordinamento   o  in  sezioni  statistiche
distaccate, autonome ovvero incluse in altre strutture organizzative.
Tali  uffici possono  anche essere  soppressi  ed in  loro vece  puo'
essere nominato un referente statistico.
  4. Dell'avvenuta costituzione dell'ufficio di coordinamento e delle
sezioni distaccate e della nomina dei referenti statistici sara' data
immediata  comunicazione a  tutti i  comuni associati  e all'Istituto
nazionale di statistica.
                               Art. 3.
  1. L'ufficio di coordinamento statistico svolge i seguenti compiti:
  a) assicura il collegamento funzionale  ed operativo con il Sistema
statistico nazionale;
  b) promuove e coordina la  rilevazione e l'elaborazione dei dati di
interesse dei comuni associati e ne effettua l'eventuale trasmissione
agli uffici, enti  ed organismi del Sistema  statistico nazionale, ai
fini della realizzazione del programma statistico nazionale;
  c)  promuove   la  collaborazione  di  altre   amministrazioni  che
insistono  sul  territorio di  competenza  dei  comuni associati  per
l'esecuzione  delle  rilevazioni  comprese nel  programma  statistico
nazionale;
  d) promuove  ed effettua, in  nome e per conto  dell'associazione e
dei   singoli  comuni   associati,   le   attivita'  finalizzate   al
soddisfacimento  delle  esigenze  conoscitive  delle  amministrazioni
comunali associate, previste nel programma  di cui al successivo art.
9;
  e)  promuove  e realizza  lo  sviluppo,  a fini  statistici,  della
informatizzazione degli  archivi gestionali e delle  raccolte di dati
amministrativi   dei   comuni   associati,  dando   attuazione   alle
disposizioni  sulla standardizzazione  della  modulistica secondo  il
dettato dell'art. 7, comma 2, della legge n. 681/1996;
  f) promuove, realizza e gestisce un sistema informativo- statistico
dei comuni associati, di supporto  ai controlli interni di gestione e
finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato
e delle  dinamiche ambientali,  demografiche, sociali  ed economiche;
promuove inoltre  l'interconnessione di  tale sistema con  il Sistema
statistico nazionale;
  g) promuove l'adozione  da parte dei comuni associati  di criteri e
di modelli uniformi  per la determinazione di  indicatori idonei alla
valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;
  h) predispone strumenti  idonei a soddisfare il  diritto di accesso
all'informazione  statistica e  cura la  pubblicazione dei  risultati
delle attivita' previste dal programma di  cui al successivo art. 9 e
di notiziari periodici di dati statistici;
  i) coordina  la produzione  statistica dei servizi  demografici dei
comuni  associati  e,  in   conformita'  alle  direttive  dell'Istat,
impartisce  le opportune  disposizioni  per la  formazione del  piano
topografico e della cartografia di base;
  j)   favorisce  l'informatizzazione   delle  anagrafi   dei  comuni
associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
  k) esprime pareri tecnici, richiesti  da parte degli organi e degli
uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali
si faccia uso o riferimento a dati statistici;
  l)  invia,  entro  il  31  marzo di  ciascun  anno,  al  presidente
dell'Istat ed  ai comuni associati un  rapporto sull'attivita' svolta
nell'anno precedente.
                               Art. 4.
  1.  Per l'esercizio  dei compiti  di cui  all'art. 3,  l'ufficio di
coordinamento:
  a) ha  accesso, fatte salve  le eccezioni previste dalla  legge, ai
dati  statistici   e  amministrativi  di  cui   dispongono  i  comuni
associati;
  b) puo' richiedere agli uffici dei comuni associati le elaborazioni
di  dati  necessarie  alla  realizzazione  del  programma  statistico
nazionale e del programma di cui al successivo art. 9;
  c)  cura  il  collegamento  e  l'interconnessione  con  le  sezioni
distaccate e mantiene il raccordo, anche per il tramite delle sezioni
stesse, con gli altri uffici e servizi dei comuni associati;
  d) promuove il coordinamento dell'attivita' dei servizi informatici
dei   comuni  associati,   limitatamente  alla   progettazione,  alla
modificazione  ed  alla  realizzazione dei  sistemi  informativi  che
possono avere connessione con l'attivita' statistica.
                               Art. 5.
  1.   Le  sezioni   statistiche  distaccate,   ovvero  i   referenti
statistici:
  a)  forniscono  all'ufficio  statistico  di  coordinamento  i  dati
elementari  od  elaborati,   di  competenza  dell'amministrazione  di
appartenenza, necessari per la realizzazione del programma statistico
nazionale e del programma di cui al successivo art. 9;
  b) hanno accesso, fatte salve  le accezioni previste dalla legge, a
tutte  le fonti  di  dati statistici  ed  amministrativi del  proprio
comune;
  c) effettuano lavori  statistici che, per la  loro specificita', le
singole amministrazioni comunali ritengano  di effettuare in proprio;
in tal caso ne  danno tempestiva comunicazione all'ufficio statistico
di coordinamento.
                               Art. 6.
  1. L'ufficio di coordinamento  assume la rappresentanza esterna dei
comuni  associati  per  quanto  attiene  l'esercizio  della  funzione
statistica ed  e' autorizzato  a stipulare accordi  di collaborazione
finalizzati  all'ampliamento  e  al  miglioramento  dell'informazione
statistica e delle modalita' di accesso alla stessa.
  2. Qualora gli accordi di  cui al comma precedente comportino oneri
finanziari, e'  necessaria l'autorizzazione  preventiva da  parte del
Comitato dei rappresentanti dei comuni associati di cui al successivo
art. 8.
                               Art. 7.
  1.  I  responsabili  e   gli  addetti  dell'ufficio  statistico  di
coordinamento e  delle sezioni statistiche distaccate  ed i referenti
statistici sono tenuti all'osservanza  delle disposizioni di cui agli
articoli 8  e 9  del decreto  legislativo n.  322/1989 in  materia di
segreto  d'ufficio  e  di  segreto  statistico.  Essi  sono  altresi'
responsabili  e/o incaricati,  ai  sensi della  legge  n. 675/1996  e
successive modificazioni  ed integrazioni,  dei trattamenti  dei dati
personali per fini di statistica.
                               Art. 8.
  1.  E'   istituito  il  comitato  dei   rappresentanti  dei  comuni
associati, composto dai sindaci dei comuni stessi o da loro delegati.
   2. Il comitato:
  a)  esercita funzioni  di  vigilanza sulla  gestione delle  risorse
conferite  ai sensi  del  successivo art.  10,  per il  funzionamento
dell'ufficio statistico associato, ed autorizza gli accordi di cui al
precedente art. 6, comma 2;
  b)   approva,  a   maggioranza  qualificata,   eventuali  modifiche
dell'atto costitutivo;
  c) delibera, a maggioranza qualificata, l'adesione all'associazione
di altri comuni ed enti territoriali;
  d)  delibera,  a  maggioranza  semplice, il  programma  di  cui  al
successivo art. 9.
                               Art. 9.
  1. Il comitato di cui al  precedente art. 8 delibera, entro il ....
 ...........................   dell'anno  precedente,   il  programma
annuale  delle attivita'  statistiche finalizzate  al soddisfacimento
delle esigenze conoscitive  delle amministrazioni comunali associate,
e di quelle previste dal programma statistico nazionale.
  2. Particolari esigenze non  previste nel programma annuale possono
essere soddisfatte  dall'ufficio statistico di  coordinamento secondo
modalita' concordate di volta in volta tra i comuni interessati.
                              Art. 10.
  1. Per il funzionamento dell'ufficio statistico di coordinamento, i
comuni associati  si impegnano a stanziare,  annualmente, nel proprio
bilancio di previsione, le somme di seguito indicate:
  1)  ............................(*) L.  .......................
  2)  ............................    L.  .......................
  3)  ............................    L.  .......................
  4)  ............................    L.  .......................
  che  verranno  versate   a  titolo  di  contributo   al  comune  di
 ...........  ....  ...............  (*)  in n.  ........  rate,  con
cadenza .......... ............ (oppure  in unica soluzione, entro il
 .................. ..................).
                              Art. 11.
  1. L'Istituto nazionale di statistica esercita la vigilanza tecnica
e  metodologica  sull'attivita'  statistica  svolta  dall'ufficio  di
coordinamento statistico, dalle sezioni  statistiche distaccate e dai
referenti  statistici, individuando  i  soggetti e  le modalita'  per
interventi surrogatori nel caso di eventuali inadempienze da parte di
detti uffici,  con riferimento all'attivita' statistica  di interesse
nazionale.
                              Art. 12.
  1. La presente convenzione  ha validita' fino al ..................
 .......... ed e' rinnovabile tacitamente.
  2. I sottoscrittori non possono manifestare la volonta' di recedere
dall'accordo  prima  di cinque  anni  dalla  data di  sottoscrizione.
L'ente  che   recede  rimane   obbligato  per  gli   impegni  assunti
relativamente all'anno in corso oltre  che per le obbligazioni aventi
effetti permanenti.
  3.  All'associazione  possono  aderire,  previa  deliberazione  del
comitato  dei  rappresentanti  di  cui all'art.  8,  anche  in  epoca
successiva  alla  firma  del  presente atto,  altri  comuni  ed  enti
territoriali.
                              Art. 13.
  1. Il  presente atto sara'  vincolante per i contraenti  non appena
divenuto esecutivo ai sensi della legislazione vigente.
  2.  Il presente  atto viene  sottoscritto dalle  parti in  segno di
accettazione ed obbligazione.