Art. 2.
  Le   operazioni   di   trapianto  combinato   di   renepancreas   e
fegatorenepancreas, devono essere eseguite  presso le sale operatorie
dell'azienda  ospedaliera  San  Giovanni  Battista  di  Torino,  gia'
autorizzate  per le  singole  attivita'  di trapianto  di  rene e  di
fegato.