Art. 2. 1. Componenti degli osservatori provinciali sono: a) un dirigente della direzione regionale delle entrate, con funzioni di presidente; b) due funzionari appartenenti agli uffici del Dipartimento delle entrate presenti sul territorio provinciale; c) due rappresentanti delle associazioni di categoria piu' rappresentative in sede provinciale in ciascuno dei settori produttivi dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni economiche; e) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni giuridiche; f) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni tecniche; g) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni sanitarie. 2. Gli osservatori provinciali sono costituiti con provvedimento del direttore regionale delle entrate. I componenti di cui alle lettere da c) a g) del comma precedente sono designati, rispettivamente, dalle associazioni di categoria piu' rappresentative in sede provinciale e dagli ordini professionali della provincia. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del Dipartimento delle entrate. 4. Ai componenti degli osservatori provinciali non spetta alcun compenso. Roma, 15 aprile 1999 Il direttore generale: Romano