Art. 2.
  1. Componenti degli osservatori provinciali sono:
  a)  un  dirigente  della  direzione regionale  delle  entrate,  con
funzioni di presidente;
  b) due  funzionari appartenenti agli uffici  del Dipartimento delle
entrate presenti sul territorio provinciale;
  c)  due   rappresentanti  delle  associazioni  di   categoria  piu'
rappresentative  in   sede  provinciale   in  ciascuno   dei  settori
produttivi dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  d)  un rappresentante  degli ordini  professionali degli  esercenti
arti e professioni economiche;
  e)  un rappresentante  degli ordini  professionali degli  esercenti
arti e professioni giuridiche;
  f)  un rappresentante  degli ordini  professionali degli  esercenti
arti e professioni tecniche;
  g)  un rappresentante  degli ordini  professionali degli  esercenti
arti e professioni sanitarie.
  2. Gli  osservatori provinciali  sono costituiti  con provvedimento
del  direttore regionale  delle  entrate. I  componenti  di cui  alle
lettere   da  c)   a  g)   del  comma   precedente  sono   designati,
rispettivamente, dalle associazioni di categoria piu' rappresentative
in sede provinciale e dagli ordini professionali della provincia.
  3.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  svolte  dal  personale  del
Dipartimento delle entrate.
  4.  Ai componenti  degli osservatori  provinciali non  spetta alcun
compenso.
   Roma, 15 aprile 1999
                                        Il direttore generale: Romano