Art. 13.
                  Conservazione delle registrazioni
  1.  I soggetti  di  cui  all'art. 6  sono  tenuti  a conservare  la
registrazione  della  comunicazione  preventiva di  cui  allo  stesso
articolo. Tutti i soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva con
diffusione  nei  comuni di  cui  all'elenco  allegato sono  tenuti  a
conservare le  registrazioni della totalita' dei  programmi trasmessi
sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data,
salvo  comunque l'obbligo  di  conservare sino  alla conclusione  del
procedimento  le  registrazioni dei  programmi  in  ordine ai  quali,
nell'anzidetto  termine,   sia  stata  notificata   contestazione  di
violazione della  normativa recata dalla  legge 10 dicembre  1993, n.
515,  ovvero delle  prescrizioni della  commissione parlamentare  per
l'indirizzo e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle
disposizioni del presente atto.