Art. 14.
                    Compiti dei comitati regionali
                    per i servizi radiotelevisivi
  1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi delle regioni
Lombardia e  Puglia assicurano  la corretta ed  uniforme applicazione
della normativa e provvedono a:
  a)   verificare  i   modi  di   definizione  dei   calendari  delle
trasmissioni di  propaganda, anche  secondo le eventuali  esigenze di
alternanza in  ragione del numero dei  soggetti politici interessati,
nonche' il rispetto dei calendari medesimi;
  b) presenziare agli eventuali  sorteggi previsti per la definizione
dell'ordine di  successione dei  soggetti politici  interessati nelle
varie  trasmissioni, nonche'  ad  ogni altro  sorteggio previsto  nei
codici  di  autoregolamentazione  delle   singole  emittenti  per  la
disciplina  di   qualsiasi  altro   aspetto  delle   trasmissioni  di
propaganda;
  c) verificare  la corretta  e trasparente applicazione  dei criteri
enunciati  nel codice  di  autoregolamentazione per  le presenze  dei
giornalisti   nelle  trasmissioni   realizzate   nelle  forme   della
conferenza stampa;
  d) verificare il  rispetto delle disposizioni degli articoli  1 e 2
della  legge 10  dicembre 1993,  n. 515,  nonche' delle  disposizioni
dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione
parlamentare  per l'indirizzo  generale  e la  vigilanza dei  servizi
radiotelevisivi  per  quanto  concerne le  trasmissioni  a  carattere
regionale, e  delle disposizioni dettate per  l'emittenza privata con
il presente atto.
  2. Nei casi di ritenute  violazioni da parte di un'emittente avente
sede  o  domicilio  eletto   nell'area  di  competenza,  il  comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi la richiama al rispetto della
normativa, raccoglie i necessari  elementi di valutazione e riferisce
senza indugio  all'Autorita' per  le garanzie nelle  comunicazioni ai
fini delle  conseguenti determinazioni di competenza,  fornendo anche
ogni  utile  indicazione  in  ordine  alle  condizioni  economiche  e
patrimoniali dell'emittente medesima.
  3.  Per  il  tempestivo   espletamento  dei  compiti  dei  comitati
regionali i gruppi  della Guardia di finanza  inviano direttamente ad
essi, senza indugio,  le denunce ricevute nei  confronti di emittenti
aventi   sede  o   domicilio  eletto   nell'ambito  territoriale   di
competenza, corredandole  della relativa registrazione  dei programmi
denunciati.
  4.  I  responsabili degli  organi  periferici  del Ministero  delle
comunicazioni segnalano  senza indugio all'Autorita' per  le garanzie
nelle  comunicazioni le  violazioni delle  norme di  cui al  comma 1,
lettera  d),  e  collaborano,  a  richiesta,  anche  con  i  comitati
regionali per  i servizi radiotelevisivi ai  quali inviano, comunque,
copia delle segnalazioni dirette  all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.