Art. 15.
                   Accesso agli spazi di propaganda
  1. La  concessione di  uno spazio per  propaganda elettorale  ad un
candidato determina,  in applicazione delle disposizioni  della legge
10 dicembre 1993,  n. 515, l'obbligo di consentire a  tutti gli altri
candidati  che  siano  impegnati nella  competizione  elettorale  nel
medesimo  collegio  uninominale,  l'accesso   ad  analogo  spazio  di
propaganda elettorale ad identiche condizioni.