Art. 15. Accesso agli spazi di propaganda 1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad un candidato determina, in applicazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire a tutti gli altri candidati che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio uninominale, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni.