Art. 18.
                     Repressione delle violazioni
  1.  Le sanzioni  amministrative pecuniarie  stabilite dall'art.  15
della legge  10 dicembre 1993,  n. 515, come modificato  dall'art. 1,
comma 23, del  decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  545, convertito con
legge  23  dicembre 1996,  n.  650,  per  la violazione  della  legge
medesima   ovvero  delle   disposizioni  dettate   dalla  commissione
parlamentare  per   l'indirizzo  generale  e  la   vigilanza  per  la
concessionaria  del  servizio   pubblico  ovvero  delle  disposizioni
dettate con il presente atto, non  sono evitabili con il pagamento in
misura ridotta previsto  dall'art. 16, della legge  24 novembre 1981,
n. 689.  Esse si applicano anche  a carico dei soggetti  a favore dei
quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la
corresponsabilita'.
  2.  Con  salvezza delle  sanzioni  pecuniarie,  l'Autorita' per  le
garanzie  nelle comunicazioni,  in  caso di  violazioni  da parte  di
emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle
condizioni dovute, indicando il termine e le modalita' della relativa
attuazione. Ove nel termine assegnato, che non puo' comunque eccedere
i tre  giorni, non vi  sia stata ottemperanza, l'Autorita'  adotta un
provvedimento  impeditivo dell'attivita'  di  radiodiffusione e,  nei
casi   piu'  gravi,   segnala   la  situazione   al  Ministro   delle
comunicazioni per la revoca  della concessione o dell'autorizzazione.
In  caso   di  violazione  reiterata  l'Autorita'   puo'  adottare  i
provvedimenti  impeditivi  dell'attivita'  di  radiodiffusione  senza
necessita' di ulteriore diffida.