Art. 19. Organi ufficiali dei partiti 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le disposizioni sul divieto di pubblicita' e sulle condizioni di parita' non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonica dei partiti e movimenti politici. 2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni al riguardo necessarie. 3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.