Art. 19.
                     Organi ufficiali dei partiti
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma  3, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, le disposizioni sul divieto di pubblicita' e sulle condizioni di
parita'  non  si   applicano  agli  organi  ufficiali   di  stampa  e
radiofonica dei partiti e movimenti politici.
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale  quotidiano o  periodico  che risulta  registrato come  tale
presso la cancelleria  del tribunale ovvero che  rechi indicazione in
tal senso nella  testata ovvero che risulti indicato  come tale nello
statuto o altro atto ufficiale  del partito o del movimento politico.
I  partiti  ed  i  movimenti  politici  sono  tenuti  a  fornire  con
tempestivita' all'Autorita'  per le  garanzie nelle  comunicazioni le
indicazioni al riguardo necessarie.
  3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico
l'emittente titolare di testata  giornalistica che risulti registrata
come organo  del partito presso  la cancelleria del  tribunale ovvero
che risulti indicata  come tale nello statuto o  altro atto ufficiale
del  partito o  del  movimento  politico. I  partiti  ed i  movimenti
politici sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni  ed al comitato regionale  per i servizi
radiotelevisivi territorialmente competente per  il luogo ove ha sede
l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.