Art. 2. Codice di autoregolamentazione 1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare che gli spazi disponibili siano equamente distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta nei termini stabiliti. 2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni a richiesta di questa, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. E' in facolta' degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.