Art. 2.
                    Codice di autoregolamentazione
  1.  I soggetti  di cui  all'art. 1  sono tenuti  a determinare  per
ciascuna testata gestita,  nell'ambito della loro autonomia  e per la
disciplina delle  pubblicazioni di propaganda, un  apposito codice di
autoregolamentazione per  assicurare che gli spazi  disponibili siano
equamente  distribuiti  tra  tutti  i  soggetti  interessati  che  ne
facciano richiesta nei termini stabiliti.
  2. Il  codice di autoregolamentazione deve  rimanere a disposizione
di  chiunque intenda  prenderne visione,  nelle sedi  precisate nella
comunicazione  preventiva  di cui  all'art.  1,  deve essere  inviato
all'Autorita'  per le  garanzie  nelle comunicazioni  a richiesta  di
questa, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli
editori.  E'  in  facolta'  degli editori  pubblicare  il  codice  di
autoregolamentazione della testata interessata.