Art. 20.
                             Rettifiche
  1. Al fine di tutelare  il preminente interesse alla trasparenza ed
alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani
e periodici e  le emittenti radiotelevisive sono  tenuti a provvedere
immediatamente alle rettifiche  rispettivamente previste dall'art. 8,
della legge  2 febbraio  1948, n.  47, e dall'art.  10 della  legge 6
agosto 1990, n. 223.