Art. 5.
                  Divieto di pubblicita' elettorale
  1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e' vietata,
ai  sensi dell'art.  2,  della legge  10 dicembre  1993,  n. 515,  la
pubblicita' elettorale.
  2. Si  considerano forme  di pubblicita'  vietata le  inserzioni di
meri slogan positivi  o negativi, di foto o disegni  e/o di inviti al
voto  non  accompagnati  da  una,  sia  pur  succinta,  presentazione
politica di  candidati e/o di programmi  e/o di linee, ovvero  da una
critica motivata nei confronti dei competitori.