Art. 6.
                       Comunicazione preventiva
  1. I soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva con diffusione
che  si  estende  ai  comuni  di  cui  all'elenco  allegato,  qualora
intendano  trasmettere   a  qualunque   titolo,  nei   trenta  giorni
precedenti  quello  della  votazione, propaganda  elettorale  per  le
elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali
n. 24  della circoscrizione Lombardia  2 e n. 7  della circoscrizione
Puglia fissate per  il giorno 27 giugno 1999,  attraverso la cessione
di  spazi autogestiti  e/o  attraverso la  realizzazione di  appositi
programmi, sono tenuti  a dare preventiva notizia entro  il giorno 24
maggio 1999,  dell'offerta dei  relativi spazi  e/o dei  programmi al
riguardo previsti, attraverso un  apposito comunicato mandato in onda
sulla stessa  emittente cui gli  spazi o i programmi  si riferiscono.
Tale comunicato  deve essere  diffuso almeno  una volta  nella fascia
oraria di maggiore ascolto e deve precisare:
  a) l'avvenuta predisposizione di  un codice di autoregolamentazione
per  la  predeterminazione di  tutti  gli  spazi  da cedere  e/o  dei
programmi da realizzare (tavole rotonde, conferenze stampa, tribune e
quant'altro), nonche'  per la  definizione delle  condizioni generali
dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono
delle  sedi dell'emittente  e  degli uffici  della concessionaria  di
pubblicita' presso cui il codice e' depositato;
  b) le eventuali ulteriori forme  di pubblicizzazione date al codice
di autoregolamentazione;
  c)  le  tariffe  per  l'accesso  agli  spazi  di  propaganda,  come
autonomamente  determinate  per  ogni  singola  emittente  secondo  i
criteri e  nei limiti  stabiliti nell'art.  10, nonche'  le eventuali
condizioni di gratuita';
  d) le condizioni temporali  di prenotazione degli spazi autogestiti
ovvero  di accettazione  dell'invito  a partecipare  ai programmi  di
propaganda, con  puntuale indicazione del termine  ultimo, rapportato
ad  ogni   singolo  giorno  di   trasmissione,  entro  il   quale  la
prenotazione o l'accettazione debbono intervenire;
  e) ogni  eventuale ulteriore circostanza ed  elemento rilevante per
la  fruizione  degli  spazi  e/o dei  programmi  di  propaganda,  ivi
compreso  il termine  ultimo, rapportato  ad ogni  singolo giorno  di
trasmissione,  entro il  quale  e'  possibile presentare  l'eventuale
materiale autoprodotto relativo agli spazi gia' prenotati.
  2.  L'indicazione  di cui  al  comma  1,  lettera c),  puo'  essere
sostituita  con la  precisazione che  le tariffe  per l'accesso  agli
spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento
a disposizione  di chiunque voglia  prenderne visione presso  la sede
legale e presso  le sedi operative dell'emittente  nonche' presso gli
uffici delle concessionarie di pubblicita'.
  3. Il comunicato puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso
anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione
pregiudiziale di  legittimita' della diffusione di  propaganda per la
consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso
di mancato rispetto del termine a  tal fine stabilito nel comma 1, la
diffusione di propaganda non puo'  avere inizio che dal quinto giorno
successivo alla data di trasmissione del comunicato preventivo.