Art. 6. Comunicazione preventiva 1. I soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva con diffusione che si estende ai comuni di cui all'elenco allegato, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 24 della circoscrizione Lombardia 2 e n. 7 della circoscrizione Puglia fissate per il giorno 27 giugno 1999, attraverso la cessione di spazi autogestiti e/o attraverso la realizzazione di appositi programmi, sono tenuti a dare preventiva notizia entro il giorno 24 maggio 1999, dell'offerta dei relativi spazi e/o dei programmi al riguardo previsti, attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi o i programmi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare: a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi da cedere e/o dei programmi da realizzare (tavole rotonde, conferenze stampa, tribune e quant'altro), nonche' per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicita' presso cui il codice e' depositato; b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione; c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonche' le eventuali condizioni di gratuita'; d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi autogestiti ovvero di accettazione dell'invito a partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale la prenotazione o l'accettazione debbono intervenire; e) ogni eventuale ulteriore circostanza ed elemento rilevante per la fruizione degli spazi e/o dei programmi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale e' possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi gia' prenotati. 2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera c), puo' essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonche' presso gli uffici delle concessionarie di pubblicita'. 3. Il comunicato puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna. 4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione di propaganda non puo' avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato preventivo.