Art. 7. Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda 1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e nella realizzazione di programmi, il rispetto del principio della parita' di opportunita' per tutti i competitori interessati. 2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai trenta giorni precedenti la data della votazione, deve, in particolare, indicare i programmi di propaganda complessivamente previsti e/o determinare gli spazi complessivamente disponibili per la propaganda. 3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente. 4. Entro il giorno 25 maggio 1999, i soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva in ambito nazionale inviano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere inviato all'Autorita' entro il giorno successivo a quello in cui viene diffuso il comunicato preventivo. 5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'Autorita' non implica verifica di legittimita' del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.