Art. 7.
                    Codice di autoregolamentazione
                  per le trasmissioni di propaganda
  1. I  soggetti di cui  all'art. 6,  sono tenuti a  determinare, per
ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la
disciplina delle  trasmissioni di  propaganda, un apposito  codice di
autoregolamentazione   per   assicurare,    nell'offerta   di   spazi
autogestiti  e  nella realizzazione  di  programmi,  il rispetto  del
principio  della  parita' di  opportunita'  per  tutti i  competitori
interessati.
  2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai trenta giorni
precedenti la data della votazione,  deve, in particolare, indicare i
programmi di propaganda complessivamente previsti e/o determinare gli
spazi complessivamente disponibili per la propaganda.
  3. Il  codice di autoregolamentazione deve  rimanere a disposizione
di chiunque  intenda prenderne  visione presso le  sedi e  gli uffici
previsti  nella comunicazione  preventiva di  cui all'art.  6 e  deve
comunque essere conservato dall'emittente.
  4.  Entro  il  giorno  25  maggio 1999,  i  soggetti  che  svolgono
attivita' radiotelevisiva  in ambito nazionale  inviano all'Autorita'
per   le   garanzie  nelle   comunicazioni   copia   del  codice   di
autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il
comunicato preventivo  di cui all'art.  6, fermo quanto  disposto nel
comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve
essere inviato all'Autorita'  entro il giorno successivo  a quello in
cui viene diffuso il comunicato preventivo.
  5. Nello stesso  termine di cui al comma 4  i soggetti che svolgono
attivita' radiotelevisiva  in ambito locale inviano  copia del codice
di  autoregolamentazione  al  competente  comitato  regionale  per  i
radiotelevisivi. In caso di  invio del codice di autoregolamentazione
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, non rimane escluso
l'obbligo di trasmissione nei confronti  del comitato regionale per i
servizi  radiotelevisivi ed  il silenzio  dell'Autorita' non  implica
verifica di legittimita' del codice,  che rimane riservata al momento
della segnalazione di eventuali violazioni.