Art. 8. Circuiti 1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o in difetto le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4. 2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5. 3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.