Art. 8.
                              Circuiti
  1. Le  trasmissioni in contemporanea  da parte di  emittenti locali
che   operano  in   circuiti  nazionali   comunque  denominati   sono
considerate, ai fini  del presente atto, come  trasmissioni in ambito
nazionale; il consorzio costituito per  la gestione del circuito o in
difetto  le singole  emittenti  che fanno  parte  del circuito,  sono
tenuti, in  particolare, al rispetto delle  disposizioni dell'art. 7,
comma 4.
  2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione  autonoma, le  disposizioni  previste  per le  emittenti
locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.
  3.   Ogni   emittente   risponde  direttamente   delle   violazioni
realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.