(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                      COMUNE DI ABBADIA CERRETO
  (Lodi)
  Il  comune  di  ABBADIA  CERRETO (provincia di Lodi) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in
questo  comune  per l'anno 1999 con aliquota unica del 6 per mille su
tutti  gli  immobili,  fatto   salvo   le   specifiche   agevolazioni
obbligatorie previste dalla normativa vigente.
  (Omissis).
                   COMUNE DI Abbadia san salvatore
  (Siena)
  Il comune di ABBADIA SAN SALVATORE (provincia di Siena) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 6,8 per mille;
di determinare, per  l'anno  1999,  l'aliquota  ridotta  dell'imposta
comunale  sugli immobili nelle misura del 5,6 per mille, ai sensi del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, art. 4, comma 1, convertito  con
legge n. 556/1996, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
di  dare  atto  che  la  detrazione  di  imposta  per  l'abilitazione
principale e' pari  a  L.  200.000,  pari  cioe'  all'importo  minimo
stabilito dalla legge.
  (Omissis).
                         COMUNE DI Abbasanta
  (Oristano)
  Il  comune  di ABBASANTA (provincia di Oristano) ha adottato, il 24
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5
per mille e di  stabilire  la  detrazione  per  la  casa  adibita  ad
abitazione principale nella misura di L. 200.000;
di  stabilire una aliquota pari al 3 per mille per le case oggetto di
risanamento e ristrutturazione ammesse ai benefici di cui alla  legge
n. 449/1997;
di  escludere  dall'imposta  le  case  dichiarate  inagibili con solo
assoggettamento all'I.C.I. della relativa area;
di  non  assoggettare  all'imposta  le  case  adibite  ad  abitazione
principale  la  cui  titolarita'  sia  a  carico  di  invalidi totali
ricoverati in istituti, case di cura, ospedali ect.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Abetone
  (Pistoia)
  Il comune di ABETONE (provincia di  Pistoia)  ha  adottato,  il  22
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
Aliquota del 6 per mille;
  per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti  nel  comune  per  l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
  per  gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari;
  per  l'unita'  immobiliare  non  locata  posseduta  a   titolo   di
proprieta'  o  di  usufrutto  in  Italia  da  cittadini  italiani non
residenti nel territorio dello stato;
  per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  Istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
  per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a  parenti
in  linea  retta  di  primo  grado (genitori e figli) che la occupano
quale loro abitazione principale;
  per le pertinenze relative alle  unita  immobiliari  di  cui  sopra
classificate  o  classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 e
C/7, limitatamente ad una per ciascuna categoria;
  per gli immobili con le seguenti categorie catastali:
   A/10 Uffici e studi privati;"
   B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi,
conventi, seminari, caserme;"
   B/2 Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati
per  tali  speciali  scopi e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni);
   B/3 Prigioni e riformatori;"
   B/4 Uffici pubblici;"
   B/5 Scuole e laboratori scientifici;"
   B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie  che  non
hanno sede in edifici della categoria A/9;"
   B/7  Cappelle  ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei
culti;"
   B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate;"
   C/1 Negozi e botteghe;"
   C/3 Laboratori e locali di deposito;"
   C/4 Fabbricati per arti e mestieri;"
   C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative;
   D/1 Opifici;
   D/2 Alberghi e pensioni;
   D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli;
   D/4 Case di cura ed ospedali;
   D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione";
   D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi;"
   D/7 "Fabbricati costruiti o  adattati  per  speciali  esigenze  di
un'attivita'  industriale  e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni";
   D/8 Fabbricati costruiti  o  adattati  per  speciali  esigenze  di
un'attivita'  commerciale  e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni";
   D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a  punti  fissi  del
suolo, ponti privati soggetti a pedaggio;"
   D/10 Residence;
   D/11 Scuole e laboratori scientifici privati;
   D/12  Posti  barca  in  luoghi  turistici  e stabilimenti balneari
utilizzati per attivita' o destinazioni pertinenti con  la  categoria
catastale attribuita;
Aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
  Per tutte le altre tipologie di immobili non comprese sopra;
2.  di  confermare,  per l'anno 1999, in L. 320.000 la detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad  abitazione  principale,  cosi'  come
disciplinata  dall'art. 3 del regolamento comunale per l'applicazione
dell'I.C.I.
  (Omissis).
                       COMUNE DI Aci Castello
  (Catania)
  Il comune di ACI CASTELLO  (provincia di Catania) ha  adottato,  il
22  marzo  1999  ed  il  26  marzo 1999, le seguenti deliberazioni in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale  sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
l'applicazione,  per  l'anno  1999,  delle  sottoelencate  aliquote e
detrazioni riferite all'I.C.I (imposta comunale sugli immobili):
  aliquote:
   4,30 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale;
   6  per mille per tutti gli altri immobili compresi terreni ed aree
edificabili;
   2 per mille per i proprietari che  eseguano  interventi  volti  al
recupero  di unita' immobiliari inagibili o interventi finalizzati al
recupero  di  immobili  di  interesse  artistico   o   architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure  all'utilizzo  di
sottotetti.    L'aliquota  agevolata  e' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori.
  detrazioni:
   la detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  e'  proposta    al consiglio comunale in L. 350.000, fino
alla concorrenza dell'ammontare  dell'imposta,  per  coloro  i  quali
possiedono  un  unico  immobile  in  tutto  il  territorio nazionale;
rientrano in  tale  agevolazione  coloro  i  quali  possiedono  altri
immobili  o  quote  di unita' immobiliari con base non superiore a L.
5.000.000;
  Tale detrazione e' concessa anche, alle medesime condizioni:
   1) ai disabili e/o anziani  domiciliati,  in  via  permanente,  in
istituti  di  ricovero  o  sanitari,  la cui unica abitazione risulta
sfitta;
   2) agli alloggi IACP concessi in locazione semplice;
   3) alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per gli alloggi
concessi ai soci assegnatari purche'  non  risultino  proprietari  di
altri  immobili o quote di unita' immobiliari con base imponibile non
superiore a L. 5.000.000;
  gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata  dai
documenti  giustificativi  entro  e non oltre il mese di maggio 1999,
pena decadenza del diritto;
  la detrazione  per  l'unita'  immobiliare,  adibita  ad  abitazione
principale,  e'  proposta in L. 200.000 per coloro i quali possiedono
altre unita' immobiliari su tutto il territorio nazionale;
  (Omissis).
Delibera
  Accogliere la superiore proposta e conseguentemente adottare l'atto
con il dispositivo della medesima proposta.
  (Omissis).
                         COMUNE DI Acireale
  (Catania)
  Il comune di ACIREALE (provincia di Catania)  ha  adottato,  il  24
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  applicare  l'aliquota  del  4 per mille per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale;
2. applicazione l'aliquota del 5,80 per  mille  per  tutte  le  altre
tipologie di immobili;
3.  applicare  la detrazione d'imposta della misura di L. 200.000 per
l'abitazione principale;
4. dare atto, infine,  che  per  le  pertinenze  sara'  applicata  la
medesima  aliquota  determinata per le abitazioni principali, e cioe'
del 4 per mille, cosi' come  previsto  dall'art.  6  del  regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
  (Omissis).
                        COMUNE DI Acquacanina
  (Macerata)
  Il  comune  di  ACQUACANINA  (provincia di Macerata) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 un aliquota I.C.I. nella misura del
6 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale
ai  sensi  dell'art.  3, comma 55 della legge n. 662/1996 e dell'art.
58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997.
  (Omissis).
                        COMUNE DI Acquasparta
  (Terni)
  Il comune di  ACQUASPARTA  (provincia  di  Terni)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999, nelle misure seguenti,  le  aliquote  per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  A) 6 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi  e
dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel
comune, per  la  sola  unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale;
  B) 6 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.
  (Omissis).
                     COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
  (Ascoli Piceno)
  Il  comune  di  ACQUAVIVA  PICENA  (provincia  di Ascoli Piceno) ha
adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, e successive integrazioni e
modificazioni nella misura del 6 per mille;
2. di stabilire per l'anno 1999, nella  misura  del  5,75  per  mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  relativa  all'unita'  immobiliare  adibita  ad   abitazione
principale posseduta dal soggetto passivo;
3.  di stabilire, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  come  sostituito
dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e succes-
sive  modificazioni,  la  detrazione  dell'imposta  I.C.I. dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  dal  soggetto
passivo  in  L.  220.000  in  ragione  annua e rapportata comunque al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale  destinazione;  se
tale  unita'  immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione di L. 220.000 spetta  a  ciascuno  di
essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la destinazione
medesima si verifica.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ADELFIA
  (Bari)
  Il  comune  di  ADELFIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
le  aliquote  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno  1999  sono  confermate  nella  stessa  misura  in  vigore
nell'anno 1998 come di seguito esposte:
  a) aliquota abitazione principale 5 per mille;
  b) aliquota altri immobili 6 per mille;
  c) detrazione per abitazione principale L. 200.000;
  d)  ulteriore  detrazione  di  L.  80.000 ai pensionati possessori,
esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale
alla  data  del  1  gennaio  1999  e  che  rientrano  nella  seguente
fattispecie:
   1)  aver  compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' se uomo e il
sessantesimo se donna al 1 gennaio 1999;
   2) pensionato unico componente il  nucleo  familiare  titolare  di
sola pensione sociale e assegno sociale;
   3)  componenti  il nucleo familiare titolare di reddito imponibile
ai  fini  I.R.P.E.F.  derivante  esclusivamente  da  pensione  e  non
superiore ai seguenti importi:
    nucleo composto da una persona L. 10.000.000 (reddito 1998);
    nucleo composto da piu' persone L. 16.000.000 (reddito 1998);
  e) la detrazione di L. 80.000 di cui al punto d) sara' riconosciuta
anche nei seguenti casi:
   ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare vi e' un portatore di
handicap al 100% il cui reddito familiare sia inferiore ai 16.000.000
e  che  i componenti siano esclusivamente possessori dell'unico immo-
bile adibito ad abitazione principale.
  (Omissis).
                           COMUNE DI AFFI
  (Verona)
  Il comune di AFFI (provincia di Verona) ha adottato,  il  19  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di approvare la proposta di delibera cosi' come formulata.
  (Omissis).
di  stabilire  cosi'  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.):
  a) aliquota ridotta del 4 per mille per  gli  immobili  adibiti  ad
abitazione principale del soggetto passivo;
  b)  aliquota  ordinaria  del  5  per  mille  per  le  altre  unita'
immobiliari.
  (Omissis).
                          COMUNE DI AGEROLA
  (Napoli)
  Il comune di AGEROLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota I.C.I. in:
  a) 4,50 per mille per l'abitazione principale;
  b) 7 per mille per le seconde abitazioni e fabbricati in genere.
2. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in
L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI AGNANA CALABRA
  (Reggio Calabria)
  Il  comune  di  AGNANA  CALABRA  (provincia  di Reggio Calabria) ha
adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota  I.C.I.  (imposta  comunale
sugli immobili) nella misura unica del 7 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI AGOSTA
  (Roma)
  Il  comune  di  AGOSTA  (provincia di Roma) ha adottato, il 1 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999, l'applicazione dell'imposta  comunale
sugli immobili nell'aliquota del 5,50 per mille con detrazione per la
prima casa di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI AGRIGENTO
  (lire)
  Il comune di AGRIGENTO ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa  allegata
al  presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola
propria integralmente.
  (Omissis).
1. di confermare l'aliquota dell'imposta sugli  immobili  per  l'anno
1999 nella misura del 5 per mille;
2.  di  confermare  tutto quanto previsto nella delibera n. 23 del 17
febbraio 1997 a proposito della detrazione dell'imposta.
  (Omissis).
                           COMUNE DI AIETA
  (Cosenza)
  Il comune di AIETA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), da applicare sul territorio di questo comune nella
misura unica del 5 per mille per tutto il territorio comunale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ALBA ADRIATICA
  (Teramo)
  Il  comune  di ALBA ADRIATICA (provincia di Teramo) ha adottato, il
17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare le aliquote I.C.I per l'anno 1999, cosi' distinte:
  a)  aliquota  per  immobile destinato ad abitazione principale al 5
per mille;
  b) aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie di immobili al
5,50 per mille;
di confermare la detrazione I.C.I. per l'anno 1999, per gli  immobili
adibiti ad abitazione principale per L. 250.000;
di aumentare di L. 100.000 l'importo della detrazione limitatamente a
situazioni  di  particolare  disagio  economico-sociale,  come quanto
specificato in premessa e precisamente:
  A) immobili di  proprieta'  o  altro  diritto  reale  di  godimento
appartenenti  a  soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori
di handicap;
  B) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di  soggetti
aventi  come  unica fonte di reddito la pensione sociale al minimo di
importo non superiore a L. 504.400 o l'assegno sociale al  minimo  di
importo  non  superiore  a L. 615.800 mensile alla data del 1 gennaio
1999.
di  dare  atto  che  il  soggetto  interessato  puo'   attestare   la
sussistenza  delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la
fruizione della detrazione principale, anche  mediante  dichiarazione
sostitutiva.
  (Omissis).
                     COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA
  (Potenza)
  Il  comune di ALBANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato,
il  26  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'applicazione  dell'I.C.I.  -  imposta  comunale
sugli  immobili  -  in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999,
l'aliquota ordinaria del 5,50 per mille;
2. di determinare con decorrenza 1 gennaio  1999  in  L.  200.000  la
detrazione  dell'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo fino a concorrenza del suo
ammontare, rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si
protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione  spetta
a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ALBANO LAZIALE
  (Roma)
  Il  comune di ALBANO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno di  imposta  1999  l'aliquota  prevista  dall'art.  6  del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992   n.  504  e  successive
modificazioni ed integrazioni viene fissata nella misura del 4,8  per
mille  per  l'abitazione principale, nella misura del 7 per mille per
gli altri immobili e nella misura del 9 per mille per le case sfitte;
la detrazione prevista per l'abitazione principale viene  fissata  in
L. 220.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI ALBEROBELLO
  (Bari)
  Il  comune  di  ALBEROBELLO  (provincia di Bari) ha adottato, il 22
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote per
l'applicazione  dell'imposta   comunale   sugli   immobili   (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo n. 504/1992:
  a)  nella misura del 5,25 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune,  per  le  sole  unita'  immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale;
  b) nella misura del 5,75 per mille per tutti gli altri soggetti;
2. di confermare per l'anno 1999 la misura  della  detrazione  I.C.I.
sull'abitazione principale di L. 220.000 come da delibera di C.C.  n.
12 del 25 febbraio 1998;
3.  di  applicare  una  ulteriore detrazione di L. 150.000, anche per
l'anno 1999,  per  le  abitazioni  principali  dei  contribuenti  che
abbiano  le  condizioni  sociali,  requisiti  e  reddito  di  seguito
descritte:    CONDIZIONI  DI  BASE  PER  IL  DIRITTO  ALLA  ULTERIORE
DETRAZIONE
i  componenti  della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non
devono  avere  altre  proprieta'   immobiliari   oltre   l'abitazione
principale  ed  eventuali  annessi  servizi  (garage, posto macchina,
cantina, ecc.), ne'  devono  essere  titolari  di  diritti  reali  di
godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in
categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville);
il  reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare
(cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 1998;
il  reddito  pro-capite  si  ottiene  dalla  divisione  del   reddito
complessivo  familiare,  imponibile  IRPEF  1998 per i componenti del
nucleo risultante dallo stato di famiglia alla  data  del  1  gennaio
1999;
che  l'immobile  non sia sublocato o ceduto ad altri in uso comodato.
L'ulteriore  detrazione  compete  fino  a  concorrenza   dell'imposta
dovuta.  PARTICOLARI SITUAZIONI AVENTI DIRITTO
a) famiglie con portatori di handicap
  famiglie  che  includono  portatori  di  handicap  con attestato di
invalidita' non inferiore al 100% con reddito familiare  complessivo,
imponibile   IRPEF   riferito  all'anno  1998,  non  superiore  a  L.
12.000.000 pro-capite
  portatore di handicap unico componente  del  nucleo  familiare  con
attestato di invalidita' non inferiore al 75%;
b) famiglie di pensionati
  pensionati  ultrasessantacinquenni  alla  data  del  1 gennaio 1999
titolari di sola pensione sociale;
  pensionati  con  reddito  imponibile  ai   fini   IRPEF   derivante
esclusivamente  da  pensioni  e  abitazione non superiore ai seguenti
valori:
   nucleo composto da una persona L. 12.000.000  (reddito  imponibile
IRPEF anno 1998);
   nucleo  composto da piu' persone L. 18.000.000 (reddito imponibile
IRPEF anno 1998);
c) famiglie in particolari condizioni socio-economiche
   disoccupati al 1 gennaio 1999 iscritti nelle liste di collocamento
da almeno due anni;
   inoccupati che abbiano perso la indennita' di cassa integrazione o
di mobilita' nel corso del 1998.
  Condizione essenziale, in entrambi i casi,  che  i  componenti  del
nucleo familiare non svolgano attivita' lavorativa o con reddito pro-
capite  annuo  lordo,  riferito  all'anno  1998,  non  superiore a L.
12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1998).
  (Omissis).
                         COMUNE DI ALBETTONE
  (Vicenza)
  Il  comune  di  ALBETTONE  (provincia  di  Vicenza)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999,  le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili in vigore per l'anno 1998, come di seguito indicate:
  aliquota  del  5  per  mille  per   l'abitazione   principale   del
contribuente (prima casa);
  aliquota del 6,50 per mille in tutti gli altri casi.
  (Omissis).
                    COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
  (Savona)
  Il  comune di ALBISOLA SUPERIORE (provincia di Savona) ha adottato,
il  1  marzo  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  1.1) aliquota ordinaria 6,6 per mille per:
   alloggi  locati  (diversi  da  quelli  di  cui  al  punto 1.3) con
regolare  contratto  registrato  in  ragione  dei  mesi   nei   quali
l'alloggio  ricade  nella  suddetta  fattispecie  (un  periodo pari o
superiore a giorni quindici si computera' come mese intero);
   unita' immobiliari non rientranti nelle fattispecie  descritte  ai
punti  1.2),  1.3)  e  1.4)  (compresi  box  e cantine aventi rendita
separata rispetto a quella dell'abitazione principale);
  1.2) aliquota ridotta 5,5 per mille per:
   unita' immobiliari direttamente adibite ad  abitazione  principale
del  soggetto  passivo,  le  abitazioni appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione  principale  dai
soci  assegnatari  nonche'  gli  alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi case popolari;
   abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito  a  parenti  in
linea  retta  o  collaterale  fino  al  primo grado (genitori, figli,
fratelli/sorelle) e affini, sempre entro il primo  grado  (suocero/a,
genero/nuora, cognato/cognata), che le occupano quali loro abitazioni
principali;
  1.3) aliquota ridotta 6 per mille per:
   abitazioni  locate  ai  sensi  dell'art.  2 comma 3 della legge n.
431/1998,  ossia  locate  a  titolo  di  abitazione  principale  alle
condizioni  (contratti-tipo) definite dagli accordi stipulati in sede
locale  fra  le  organizzazioni  della  proprieta'  edilizia   e   le
organizzazioni dei conduttori e depositati presso il comune;
  1.4) aliquota maggiorata 7 per mille per:
   abitazioni    possedute   dal   soggetto   passivo   in   aggiunta
all'abitazione principale, non locate;
2.  di mantenere la detrazione per abitazione principale nella misura
di L. 220.000. Tale detrazione si applichera' a tutte le  fattispecie
di cui al punto 1.2).
  (Omissis).
4.  di  dare  atto che saranno disponibili presso l'ufficio tributi i
moduli per l'autocertificazione da  richiedere  al  contribuente  per
comprovare il diritto all'applicazione delle aliquote ridotte.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ALGHERO
  (Sassari)
  Il  comune  di  ALGHERO  (provincia  di Sassari) ha adottato, il 31
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare nel seguente modo le  aliquote  dell'imposta  comunale
sugli immobili per l'anno 1999:
  a)  4,2  per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale dai residenti nel comune, dai soci  di  cooper-
ative  edilizie  a  proprieta'  indivisa e dai titolari degli alloggi
regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. residenti nel comune;
  b) 4,2 per mille per le abitazioni locate con contratto  registrato
ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
  c) 5 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D,
categoria  D/2 e D/10 (alberghi, pensioni e residence) che dimostrino
in base a dichiarazione annuale da presentarsi all'ufficio I.C.I.   e
all'ufficio  di  polizia  amministrativa  di  garantire l'apertura al
pubblico della struttura per almeno duecento giorni all'anno;
  d) 8,5 per mille per i soli immobili ad uso abitazione non locati e
a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco
dell'anno;
  e) 6 per mille aliquota ordinaria  per  tutti  gli  altri  immobili
(compresi  i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o  prevalente  dell'attivita'
la costruzione ed alienazione di immobili).
  (Omissis).
                      COMUNE DI ALICE BEL COLLE
  (Alessandria)
  Il  comune  di  ALICE  BEL  COLLE  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999.
  (Omissis).
determinare  nel  5 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1999;
dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle  abitazioni
principali rispetto a quelle per le altre unita' immobiliari.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ALICE CASTELLO
  (Vercelli)
  Il  comune di ALICE CASTELLO (provincia di Vercelli) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999  l'aliquota  del  4  per  mille per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
  (Omissis).
                          COMUNE DI ALLEGHE
  (Belluno)
  Il comune di ALLEGHE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.l.) sulla abitazione principale che sara' applicata  in
questo  comune  nella  misura  del  5,5  per mille lasciando altresi'
inalterata la detrazione per la prima casa pari a  L.  250.000  dando
atto che sono da considerare abitazioni principali quelle concesse in
uso  gratuito  a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo
grado purche' tale condizione sia dichiarata dal soggetto passivo  ai
sensi di legge;
di  variare  invece  l'aliquota  l.C.I.  sulle  seconde  case dei non
residenti dal 5,5 per mille al 7 per mille;
di disporre per l'esatto adempimento  a  quanto  stabilito  dall'art.
58, comma 4, della legge 15 dicembre 1997, n. 446.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ALSENO
  (Piacenza)
  Il  comune  di  ALSENO  (provincia  di Piacenza) ha adottato, il 17
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4 per mille;
di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5  per  mille  per
gli  alloggi  non  locati,  specificando  che  per alloggi non locati
devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale  e  non
occupati,  o  a  disposizione,  cioe' utilizzati in modo saltuario, o
privi di contratto registrato. Sono esclusi i fabbricati concessi  in
comodato  o  comunque  utilizzati  da parenti fino al 3 grado (figli,
genitori, fratelli, zii) che risultano ivi  residenti,  i  fabbricati
sfitti  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle imprese che
hanno  per  oggetto  esclusivo   o   prevalente   dell'attivita'   la
costruzione  e  l'alienazione  di immobili ed i fabbricati dichiarati
inagibii od inabitabili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ALTAMURA
  (Bari)
  Il comune di ALTAMURA (provincia di Bari) ha adottato, il 30  marzo
1999,  le  seguenti  deliberazioni in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di   determinare,   per   l'esercizio  finanziario  1999,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
  abitazione principale 4 per mille;
  tutti  gli  immobili  diversi  dalle  abitazioni  e  le  abitazioni
possedute in aggiunta all'abitazione principale 4,4 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ALTARE
  (Savona)
  Il comune di ALTARE  (provincia  di  Savona)  ha  adottato,  il  29
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 54 del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   l'aliquota   ordinaria
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del
7  per  mille e nella misura del 5,5 per mille per le sole abitazioni
principali, escluse le pertinenze.
  (Omissis).
di riconfermare la detrazione per abitazione principale nella  misura
prevista dalla legge quantificata in L. 200.000;
di  riconfermare  la  maggiore  detrazione  prevista  per  abitazione
principale di L. 300.000 per pensionati a basso reddito di eta'  pari
o  superiore  a  65  anni,  per  disoccupati  e  cassaintegrati e per
famiglie con soggetti portatori di handicap  non  autosufficienti  (o
con  invalidita'  accertata  del 100%). Tale detrazione e' soggetta a
richiesta   individuale   annuale   allegando   tutti   i   documenti
giustificativi   (esempio:  mod.  730,  mod.    740,  certificato  di
disoccupazione o di cassa integrazione, certificato  di  invalidita',
ecc.);
di  dare  mandato  al  responsabile dell'Area economico finanziario -
Servizio  tributi,  di  accettare  tali  domande  di  detrazione  per
abitazione  principale  fino  al  30  aprile 1999 nei termini e nelle
modalita' di presentazione previste allegato "A".
  (Omissis).  Allegato "A" IMPOSTA COMUNALE SUGLI  IMMOBILI  Maggiore
detrazione sulla prima casa
        ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992
Termini e modalita' di presentazione della domanda
  Si  ricorda  che  per  usufruire  della  maggiore  detrazione di L.
300.000 sulla prima casa e' obbligatorio presentare apposita  domanda
entro e non oltre il 30 aprile 1999 p.v.
  Soggetti beneficiari:
   A) Pensionati a basso reddito di eta' pari o superiore a 65 anni:
    Requisiti richiesti:
     eta' pari o superiore a 65 anni;
     residenza  nell'unica  abitazione posseduta e dichiarata ai fini
I.C.I.;
     reddito lordo nel 1998 non superiore a L. 15.000.000, elevato di
L. 6.000.000 in caso di coniuge a carico e di L. 4.000.000  per  ogni
altro familiare a carico.
   B) Disoccupati e cassaintegrati:
    Requisiti richiesti:
     stato di disoccupazione o cassaintegrazione al 1 gennaio 1999;
     residenza  nell'unica  abitazione posseduta e dichiarato ai fini
I.C.I.;
     reddito lordo nel 1998 non superiore a L. 15.000.000, elevato di
L.  6.000.000  in caso di coniuge a carico e di L. 4.000.000 per ogni
altro familiare a carico.
   C) Famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti
o soggetti invalidi al 100%:
    Requisiti richiesti:
     il capofamiglia ha quale familiare a carico un genitore o figlio
o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente
(o con invalidita' accettata al 100%);
     il  capofamiglia  risiede  nell'unica  abitazione  posseduta   e
dichirata ai fini I.C.I.;
     il  reddito  lordo  nel  1998  del  capofamiglia  non  supera L.
21.000.000, elevato di L. 6.000.000 nel caso  di  coniuge  a  carico,
nonche' di L. 4.000.000 per ogni altro familiare a carico diverso dal
soggetto portatore di handicap.
  I modelli per la presentazione della domanda sono a disposizione in
Municipio presso l'Ufficio Tributi.
  La domanda assumera' la forma dell'autocertificazione.
  Per l'agevolazione di cui alla lettera C) dovra' essere allegata la
certificazione della competente U.S.S.L.
                     COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA
  (Avellino)
  Il  comune  di ALTAVILLA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato
il  24  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
stabilendo per l'I.C.I. l'aliquota unica del 5 per  mille  praticando
una detrazione di L. 200.000 per la prima casa di abitazione.
  (Omissis).
                    COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
  (Vicenza)
  Il comune di ALTAVILLA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote:
  4,4  per  mille  per  unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad
abitazione principale ed altri immobili  con  esclusione  delle  aree
fabbricabili;
  6   per   mille   per  le  aree  fabbricabili:  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli   immobili,   istituita   con   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2.  di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale e'
fissata in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge  n.
662 del 23 dicembre 1996.
  (Omissis).
                        COMUNE DI ALTOPASCIO
  (Lucca)
  Il  comune  di  ALTOPASCIO  (provincia  di  Lucca)  ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale suglli immobili
per l'anno 1999 nella misura del 6,3 per mille;
3. di approvare l'aliquota ridotta l.C.l. nella misura  del  5,3  per
mille  in  favore delle abitazioni principali e delle persone fisiche
socie di cooperative edilizie a  proprieta'  indivisa  residenti  nel
comune  e  nella  misura  del 5,8 per mille per gli immobili locati a
soggetto che li utilizzi come abitazione principale, dando  atto  che
il  provento  previsto  per  l'esercizio  1999  non  sara'  inferiore
all'ultimo realizzato (1998);
4. di dare atto che la detrazione per la  prima  casa  ammonta  a  L.
200.000;
5.  di  dare  atto,  altresi', che la detrazione per la prima casa e'
aumentata a L. 250.000 limitatamente ai soggetti che sono ammessi  ad
usufruire del servizio di assistenza domiciliare come da tabelle a) e
b) approvate con deliberazione giunta municipale n. 216 del 13 aprile
1996  e  a  coloro che usufruiscono del minimo di pensione per lavoro
autonomo o dipendente e risultano  coniugati  con  persone  prive  di
qualsiasi  reddito  ovvero ammesse a godere del minimo della pensione
sociale  ovvero  del  minimo  di  pensione  per  lavoro  autonomo   o
dipendente.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
  (Bergamo)
  Il  comune di ALZANO LOMBARDO (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis);
di  fissare nel 6,75 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, da applicarsi nell'anno 1999, sul  territorio  comunale  di
Alzano Lombardo;
di  fissare nel 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, da applicarsi nell'anno 1999, agli immobili utilizzati come
abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;
di fissare nel 4 per mille  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  a  favore  di  proprietari che eseguano interventi volti al
recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili  o  interventi
finaliati   al   recupero   di  immobili  di  interesse  artistico  a
architettonico localizzati nei  centri  storici,  ovvero  volti  alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti;
sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati  che  risultano
oggettivamente  ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati,
per ragioni di pericolo all'integrita' fisica  o  alla  salute  delle
persone;
non  possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui
mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo  diretti  alla
conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici;
l'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari oggetto degli interventi suddetti e per la durata di  tre
anni dall'inizio dei lavori;
per  l'anno  in  cui  hanno  inizio  i lavori l'aliquota agevolata e'
applicata dal mese di inizio dei lavori, computando quest'ultimo  per
intero  qualora  i  lavori  inizino  nella  prima  meta'  del mese ed
escludendolo dal calcolo qualora  i  lavori  inizino  successivamente
alla  meta' del mese stesso. L'aliquota agevolata e' prevista per gli
edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato  richiesto
l'accatastamento  e  di  cui  risulti pagata l'imposta comunale sugli
immobili per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 se dovuta;
per  i  suddetti  interventi  devono  essere  state   rilasciate   le
prescritte autorizzazioni o concessioni edilizie da parte del comune;
gli interessati dovranno produrre apposita istanza di agevolazione al
comune  nel  termine  di  due mesi dall'inizio dei lavori, e comunque
entro l'anno, in cui siano specificate il numero della autorizzazione
o concessione rilasciata, nonche' la data del rilascio;
di considerare adibite ad abitazione principale al sensi dell'art.  8
comma 4 del decreto legislativo n.  504/1992,  cosi  come  sostituito
dall'art.  3 comma 55 della legge n. 662/1996, le unita' immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche'  agli  alloggi
regolarmente assegnati agli istituti autonomi delle case popolari;
di considerare ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996,
direttamente  adibita  ad  abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto di anziani o disabili
che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
di stabilire in base all'art. 8 del decreto legislativo n.  504/1992,
come  sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, in L. 200.000  annue,  da  rapportarsi  al  periodo  per  cui
l'immobile e' stato adibito ad abitazione principale, l'importo della
detrazione  per  immobili  utilizzati  come abitazione principale dal
soggetto passivo d'imposta;
di fissare per l'anno 1999 la  detrazione  I.C.I.  in  L.  350.000  a
favore delle abitazioni principali di cui sono proprietari o titolari
del  diritto  di  usufrutto,  uso o abitazione di dette abitazioni in
presenza dei seguenti requisiti:
  1) abitazioni appartenenti a proprietari che siano:
   A) pensionati con reddito annuale imponibile al  fini  dell'IRPEF,
di  tutti  i  componenti  del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000,
piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
   B) portatori di handicap con attestato di invalidita'  civile  con
reddito  annuale  imponibile ai flui dell'IRPEF di tutti i componenti
del nucleo familiare fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni
persona a carico;
   C) disoccupati con reddito  imponibile,  ai  fini  dell'IRPEF,  di
tutti  i  componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, piu'
L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
   D) lavoratori posti in  cassa  integrazione  con  reddito  annuale
imponibile,  al  fini  dell'IRPEF,  di  tutti i componenti del nucleo
familiare, fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a
carico;
   E) nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di hand-
icap, con attestato di validita' civile, o nel caso  di  presenza  di
persone  anziane  non autosufficienti con certificazione medica della
USSL, sempre se conviventi, l'aumento del reddito e'  elevato  da  L.
1.600.000 a L. 2.500.000;
  2)  immobile  accatastato in una delle seguenti categorie catastali
A/3 - A/4 - A/5;
il   richiedente  dovra'  possedere  congiuntamente  almeno  uno  dei
requisiti del punto 1 e uno del punto 2;
gli interessati dovranno produrre apposita istanza al comune entro il
30  giugno  1999,  corredata  da   qualsiasi   utile   documentazione
comprovante i requisiti richiesti per l'esenzione;
per  i  contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto
di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 30  giugno  1999  il
termine  e' spostato alla fine del mese successivo a quello in cui e'
sorto il diritto di proprieta' o  titolarita'  di  usufrutto,  uso  o
abitazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI AMALFI
  (Salerno)
  Il comune di AMALFI (provincia di Salerno) ha adottato, il 24 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  recepire  la  deliberazione  della  giunta comunale n. 306 del 16
ottobre 1998;
2. determinare le aliquote  e  le  detrazioni  dell'imposta  comunale
sugli immobili per l'anno 1999 cone di seguito indicato:
  a) aliquota ordinaria: 7 per mille;
  b)  aliquota  abitazione principale: 6 per mille, con detrazione di
imposta pari a L. 200.000;
  c) maggiore detrazione di imposta pari a L. 300.000 per  le  unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione principale per i proprietari nel
cui nucleo  familiare  siano  presenti  portatori  di  handicap,  con
attestato  di  invalidita'  civile  non  inferiore  al  100% e con un
reddito complessivo - del nucelo  familiare  -  non  superiore  a  L.
30.000.000;
  d) escludere dall'agevolazione della maggiore detrazione di imposta
le abitazioni classificate in A/1, A/8, A/9.
  (Omissis).
                           COMUNE DI AMATO
  (Catanzaro)
  Il comune di AMATO (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare al 5 per mille l'aliquota unica  dell'imposta  comunale
sugli immobili per l'anno 1999.
  (Omissis).
                          COMUNE DI AMELIA
  (Terni)
  Il  comune  di AMELIA (provincia di Terni) ha adottato, il 22 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) gia' in vigore per l'anno 1998,  in  conformita'  a
quanto   disposto   dal   regolamento   comunale  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili approvato dal consiglio comunale
con atto n. 8 del 21 gennaio 1999, esecutivo ai  sensi  di  legge  in
vigore dal 10 gennaio 1999 e piu' precisamente:
  A) aliquota ordinaria del 6 per mille;
  B)  aliquota  ridotta  del  5,5  per  mille  per le seguenti unita'
immobiliari:
   I)  unita'  immobiliari   direttamente   adibite   ad   abitazione
principale dei soggetti passivi residenti e relative pertinenze;
   II)  unita'  immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari residenti nel comune e relative pertinenze;
   III)  unita'  immobiliari  locate  con  contratto registrato ad un
soggetto che utilizzi come abitazione principale;
   IV) unita' immobiliari possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizioni che non risultino locate;
   V)  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito (come da apposito
contratto stipulato nelle forme e nei modi di legge)  ai  parenti  in
linea  diretta  o  collaterale  entro  il  terzo  grado  e  di questi
utilizzate quali abitazioni principali;
di confermare altresi' per l'anno 1999 la detrazione  di  L.  200.000
per  l'abitazione  principale,  nonche'  per  le abitazioni di cui al
punto 2 lettera B, punto V escluse le relative pertinenze. Per queste
ultime  vi  e'  la  possibilita'  di  detrarrre  dall'imposta  dovuta
(determinata  con  i  criteri  stabiliti  dal  decreto legislativo n.
504/1992) la parte dell'importo della detrazione che non  ha  trovato
capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
Specificare  che  l'aliquota  ridotta  del  5,5 per mille di cui alla
precedente lettera B, punti III, IV, V si applica per  le  situazioni
in  essere  al  10  gennaio  1999 previa comunicazione da effettuarsi
entro il termine di  presentazione  della  dichiarazione  I.C.I.  per
l'anno 1998.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ANCARANO
  (Teramo)
  Il  comune  di  ANCARANO  (provincia  di Teramo) ha adottato, il 22
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno  1999,  ai  sensi  dell'art.  6  del  deceto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  e  successive modifiche ed
integrazioni per le ragioni di cui premessa nella  misura  unica  del
5,5  per  mille  l'aliquota  dell'i'imposta  I.C.I. da applicare agli
immobili ubicati sul territorio di questo comune;
di confermare altresi' in L.  200.000,  sempre  per  l'anno  1999  la
detrazione  prevista  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto pasivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ANDORA
  (Savona)
  Il comune di ANDORA (provincia di Savona) ha adottato, il 26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
l'approvazione  delle  aliquote per l'imposta comunale sugli immobili
nella seguente misura:
  1) aliquota agevolata al 5 per mille:
   1.1) box e posti auto  pertinenziali  o  funzionalmente  destinati
all'abitazione  principale  del  possessore di entrambi gli immobili,
con la partecipazione che l'agevolazione compete solo per una  unita'
immobiliare  e  purche'  distante non oltre 300 metri dall'abitazione
principale;
   1.2) alloggi locati a persone residenti sul territorio del comune;
   1.3) alloggi  concessi  in  comodato  dal  proprietario  a  propri
parenti entro il secondo grado e residenti sul territorio del comune;
   1.4)  alberghi  e  residence classati in categoria catastale D/2 e
D/10;
   1.5)  immobili  destinati  a  case  vacanze,  di  cui  alla  legge
regionale n. 13 del 25 maggio 1992;
  2) aliquota ordinaria al 6,35 per mille:
   2.1) tutte le altre tipologie di immobili.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ANDRIA
  (Bari)
  Il  comune  di  ANDRIA  (provincia di Bari) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
che  le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 restano invariate rispetto al
1998 e quindi le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 sono:
  5,5 per mille per tutti gli immobili;
  4 per mille per i  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non
venduti  dalle  imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
  3 per mille per le unita' immobiliari di cui al comma  5  dell'art.
1 della legge n. 449/1997 per tre anni dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ANGRI
  (Salerno)
  Il  comune  di ANGRI (provincia di Salerno) ha adottato, il 2 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di stabilire nuove tariffe ai fini I.C.I. (omissis) nella misura come
appresso specificate: imposta comunale sugli immobili:
  aliquota prima casa 5 per mille, (vecchia 4 per mille);
  detrazione abitazione principale L. 300.000, (vecchia L. 200.000);
  aliquota altri fabbricati 6 per mille, (vecchia 4,5 per mille).
  (Omissis).
                         COMUNE DI ANTEGNATE
  (Bergamo)
  Il comune di  ANTEGNATE  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai
soggetti di cui all'art. 4, comma 1  del  decreto-legge  n.  437/1996
convertito nella legge n. 556/1996:
  aliquota 5 per mille;
restanti immobili:
  aliquota 6,5 per mille;
detrazione  per  l'abitazione principale di soggetti passivi titolari
di pensioni sociali di pensioni integrate al minimo, che  non  godono
di altri redditi:
  detrazione pari a L. 300.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI APECCHIO
  (Pesaro-Urbino)
  Il  comune  di APECCHIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il  13  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per  le  imposte,  tasse  tributi  speciali  ed  altre
entrate  tributarie  proprie,  anche per l'anno 1999 la vigenza delle
seguenti aliquote e tariffe:
  I.C.I.: aliquota unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI APIRO
  (Macerata)
  Il comune di APIRO (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, nella misuara del 5,5 per mille, con detrazione per  unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ARADEO
  (Lecce)
  Il  comune  di ARADEO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I.  nella
misura del 5 per mille;
fissare  nella  misura  del  4  per  mille  l'aliquota  per le unita'
immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale;
fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ARCISATE
  (Varese)
  Il comune di ARCISATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare nelle misure sottoindicate le aliquote e le detrazioni per
il tributo I.C.I. per l'anno 1999 e cio' per le motivazioni riportate
nella parte narrativa del presente provvedimento:
  Aliquote:
   aliquota ordinaria 5,6 per mille;
   abitazione principale 4,8 per mille;
   prima  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o
usufrutto da anziani e/o  disabili  che  a  seguito  del  loro  stato
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
condizione che la stessa non risulti locata 4,8 per mille;
   arree fabbricabili 5,6 per mille;
   altri   fabbricati,   immobili  compresi  in  tutte  le  categorie
catastali,  immobili  dati  in  locazione  od  in  comodato  comunque
abitate,  prima  abitazione  a  disposizione di non residenti 5,6 per
mille;
   immobili ad uso abitazione e relative cantine  garage  non  locati
(sfitti)  per  un  periodo  maggiore  a mesi 6 l'anno e per le unita'
immobiliari a disposizione in aggiunta all'abitazione principale.  Si
intendono a disposizione gli immobili occupati saltuariamente  7  per
mille;
  Detrazioni:
   detrazione per abitazione principale L. 200.000;
   detrazione per abitazione principale per famiglie con portatori di
handicap con attestato di invalidita' superiore al 67% L. 300.000;
   detrazione  per  immobile  adibito  ad abitazione principale per i
pensionati L. 250.000 a condizione che:
    1) gli stessi abbiano compiuto 65  anni  antecedentemente  al  10
gennaio 1999;
    2)  che  nell'ambito  del  nucleo familiare (titolare e familiari
conviventi) non siano posseduti altri immobili soggetti al  pagamento
dell'I.C.I.  se  non  quello  adibito ad abitazione principale con al
relativa pertinenza;
    3) nell'ammo 1998 nell'ambito del nucleo  familiare  (titolare  e
familiare  conviventi)  vi  siano  stati solo redditi di pensione non
superiori a L. 1.000.000 mensili pro-capite.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ARCORE
  (Milano)
  Il comune di ARCORE  (provincia  di  Milano)  ha  adottato,  il  24
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nelle  seguenti
misure:
  1) aliquota ordinaria 6 per mille;
  2) aliquota ridotta per l'abitazione principale 5 per mille;
  3) aliquota per gli alloggi non locati 7 per mille;
2.  di  determinare  in L. 200.000, per l'anno 1999, la detrazione da
applicare all'imposta dovuta per gli immobili adibiti  ad  abitazione
principale;
3. di aumentare da L. 200.000 a L. 400.000 la detrazione dell'I.C.I.,
dovuta  per  tutte  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite ad
abitazione  principale,  esclusi  gli  immobili   appartenenti   alle
categorie  catastali  A/1,  A/8 e A/9, dai soggetti appartenenti alle
sottoelencate categorie:
  1) pensionati;
  2) invalidi e portatori di handicap;
  3) disoccupati;
  4) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita';
  5) titolare di assistenza sociale a livello comunale o della U.S.L.
a norma dei vigenti regolamenti se non  gia'  beneficiari  di  quanto
previsto precedentemente;
  6)   coniuge  convivente,  (senza  altri  redditi)  proprietario  o
comproprietario se l'altro coniuge rientra nei casi di cui  ai  punti
precedenti,  con reddito annuale familiare imponibile, ai fini IRPEF,
riferito all'anno 1998, non superiore a L. 18.500.000;
3. di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione  dell'I.C.I.
dovuta  per  tutte  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite ad
abitazione  principale,  esclusi  gli  immobili   appartenenti   alle
categorie  catastali  A/1 - A/8 - A/9, dai soggetti appartenenti alle
sottoelencate categorie:
  1) pensionati;
  2) invalidi e portatori di handicap;
  3) disoccupati
  4) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita';
  5) titolare di assistenza sociale a livello comunale o della USL  a
norma  dei  vigenti  regolamenti  se  non  gia' beneficiari di quanto
previsto precedentemente;
  6)  coniuge  convivente,  (senza  altri  redditi)  proprietario   o
comproprietario  se  l'altro coniuge rientra nei casi di cui ai punti
precedenti, con reddito annuale familiare imponibile, ai fini  IRPEF,
riferito all'anno 1998, non superiore a L. 24.000.000.
al reddito familiare imponibile dovranno essere aggiunte L. 2.000.000
per  ogni  persona  a  carico  e  convivente,  appartenente al nucleo
familiare e L. 4.000.000 nel caso di presenza nel nucleo familiare di
portatori di handicap o di invalidi o  anziani  non  autosufficienti,
anziche' L. 2.000.000;
4. di stabilire che:
  a)   l'aumento   della   detrazione   verra'   riconosciuto  dietro
presentazione  di  apposita  richiesta  del  contribuente  (resa   su
appositi prestampati messi a disposizione dall'Ufficio tributi) a cui
va  allegata un'adeguata documentazione atta a comprovare il possesso
dei requisiti necessari per l'aumento della detrazione.  La  predetta
documentazione   potra'   essere   sostituita  da  una  dichiarazione
sostitutiva di certificazione, nei casi previsti  dall'art.  2  della
legge  15/1968  e  dall'art.  1,  comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, oppure da una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta',  nei  casi  previsti  dall'art.  4
della  legge  n.  15/1968  come  integrato  dall'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,  fatti  salvi  i
poteri di accertamento del comune;
  b)  il  termine  tassativo  di  scadenza per la presentazione della
domanda e' quello previsto per la presentazione  della  dichiarazione
I.C.I.  per  l'anno  1998,  pena  la perdita del diritto dall'aumento
della detrazione;
  c) il reddito da considerare e' quello annuo imponibile dell'intero
nucleo familiare risultante dalla somma  dei  redditi  dichiarati  ai
fini  IRPEF,  per l'anno 1998, da ciascuno dei componenti il suddetto
nucleo e deve essere desunto dai modelli 101, 201, 730 E 740;
  d) il  beneficio  dell'ulteriore  detrazione  e'  subordinato  alla
condizione  che i componenti il nucleo familiare non posseggono altre
unita' immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari  il
box  o  il  posto macchina ecc. di proprieta' del soggetto passivo se
utilizzato direttamente dallo stesso o da altri familiari conviventi.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ARENA PO
  (Pavia)
  Il  comune di ARENA PO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  anche  per  l'anno  1999 l'imposta comunale sugli
immobili I.C.I. con l'aliquota del 6  per  mille,  ad  eccezione  dei
terreni  agricoli in proprieta' a coltivatori diretti, ai quali viene
applicata l'aliquota del 5,5 per mille, secondo  le  modalita'  delle
vigenti  disposizioni  legislative e regolamentari confermando in tal
modo la medesima aliquota applicata nel 1998.  2. di dare atto che si
intendono qui confermati per  il  1999  tutti  i  provvedimenti  gia'
adottati  per  il  1997  con  proprio atto n. 2 del 26 febbraio 1997,
divenuta   esecutiva   a   seguito   di   risposta    ad    ordinanza
istruttoriaCo.Re.Co  Lombardia  -  Sez.  Milano  -  atti n. 251 del 2
aprile 1997 su delibera del C.C. n. 2 del 26 febbraio  1997,  e  atto
della giunta comunale n. 46/97, confermando:
  a)  l'aumento della detrazione d'imposta da L. 180.000 a L. 300.000
a favore dei proprietari o titolari dei diritti di usufrutto,  uso  o
abitazione appartenenti alle seguenti categorie:
   pensionati,  familiari  a carico di pensionati, portatori di hand-
icap   con   attestato   di   invalidita'   civile,    anziani    non
autosufficienti,  disoccupati  per  almeno  6  mesi  nell'anno  1996,
regolarmente iscritti nelle liste di collocamento,  lavoratori  posti
in  cassa  integrazione  o  in  mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno
1998;
  b) l'esclusione dal beneficio  dell'ulteriore  detrazione  prevista
per  l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di
usufrutto, uso o abitazione,  qualora  essi  o  altri  componenti  il
nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto,
uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote
d'immobili  (ad  esclusione  del  box  di  pertinenza dell'abitazione
principale) siti su tutto il territorio nazionale;
  c) l'esclusione comunque dalla maggiore detrazione tutte le  unita'
immobiliari classificate in catasto come A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
  d)  di  fissare  dal 2 maggio al 15 giugno 1999 il periodo entro il
quale gli interessati dovranno presentare l'istanza di aumento  della
detrazione. Il termine e' da intendersi perentorio, pena la decadenza
dal  beneficio per l'anno 1999. In caso di acquisto del fabbricato in
data successiva al 30 giugno 1999, l'istanza potra' essere presentata
dal  2  al  20  dicembre  1999.   Le   istanze,   con   la   relativa
documentazione, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del
comune  di  Arena  Po  oppure inoltrate a mezzo raccomandata, entro l
termini previsti;
  e)  di  accogliere  le  istanze  con  riserva,  al  fine  di  poter
provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione,  alla eventuale motivata rettifica; 3. di adottare per
il 1999 le ulteriori seguenti detrazioni:
  di accogliere l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000  a
L.  300.000  a quei soggetti il cui reddito annuo complessivo ai fini
IRPEF  non  sia  superiore  a  L.  24.000.000  annue  lorde  piu'  L.
1.500.000  per  ogni persona a carico, elevato a L. 3.000.000 qualora
la persona a carico sia portatrice di handicap;
  di  approvare  l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a
L.  300.000  a  favore  anche  di  famiglie  monoreddito  da   lavoro
dipendente  fino  a  L.  28.000.000  annue lorde composte da almeno 3
persone. Tale reddito sara' incrementato di  L.  1.500.000  per  ogni
persona  a  carico elevato a L. 3.000.000 qualora la persona a carico
sia portatrice di handicap.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ARENZANO
  (Genova)
  Il comune di ARENZANO (provincia di  Genova)  ha  adottato,  il  25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire, per le ragioni  esposte  in  premessa,  le  aliquote
I.C.I. per l'anno 1999 come segue:
  4,3  per  mille:  aliquota  ridotta  per  gli  immobili  adibiti ad
abitazione principale del soggetto passivo;
  5 per mille: aliquota ordinaria per le altre unita' immobiliari.
2. di dare atto che per la detrazione sull'unita' immobiliare adibita
ad abitazione  principale,  si  applicano  le  disposizioni  previste
dall'art.    3,  comma  55,  punto  2,  della  legge  n. 662/1996, in
modificazione delle disposizioni di cui  all'art.  8,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 504/1992;
3.  di  confermare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3 del decreto-
legge n.  50/1997  convertito  in  legge  n.  122/1997,  le  maggiori
detrazioni  accordate  all'abitazione  principale e le condizioni per
ottenerle gia' previste dalla deliberazione di C.C.  n.  103  del  22
dicembre 1995 e cosi' specificate:
  a)  l'abitazione principale deve rientrare nelle seguenti categorie
catastali ed usufruisce  della  maggiore  detrazione  nelle  seguenti
misure:
   cat. A3: L. 240.000;
   cat. A4-A5: L. 300.000.
  b)  il reddito globale lordo conseguito nel 1998 dall'intero nucleo
familiare non deve superare l'importo complessivo di L. 25.000.000;
  c) l'immobile  che  usufruisce  della  detrazione  deve  costituire
l'unica  proprieta'  sull'intero  territorio  nazionale  per l'intero
nucleo familiare (escluse pertinenze);
  d) il proprietario dell'immobile potra'  usufruire  della  suddetta
detrazione  solo  a  seguito  di  dimostrazione della sussistenza dei
requisiti richiesti mediante autocertificazione ai sensi del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20  ottobre  1998,  n.  403. Tale
autocertificazione deve essere presentata all'Ufficio  tributi  entro
il  termine  fissato  per  la  presentazione  della dichiarazione dei
redditi 1998;
  e) ai fini della maggiore detrazione  non  deve  essere  presentata
alcuna dichiarazione di variazione I.C.I.;
  f)  l'autocertificazione  per  usufruire  della maggiore detrazione
vale per il solo anno 1999,  restando  facolta'  dell'amministrazione
comunale   mantenere  o  variare  le  presenti  norme  per  gli  anni
successivi.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ARIZZANO
  (Verbano-Cusio-Ossola)
  Il  comune  di  ARIZZANO  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare per l'anno 1999 l'aliquota diversificata dell'imposta
comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune
come in appresso specificata:
  a) abitazione principale cosi' come definita dall'art. 5 comma 1  e
comma  2  del  regolamento  comunale:  aliquota  4,5  per  mille  con
detrazione di L. 200.000;
  b) pertinenze abitazioni principali cosi' come  definiti  dall'art.
5 comma 3 lettera a) del regolamento comunale: aliquota 4,5 per mille
con  esclusione  della  detrazione di L 200.000 (in ogni caso ad ogni
abitazione principale corrisponde una sola pertinenza);
  c) unita' immobiliari concesse in uso gratuito:
   1) ai parenti in linea retta fino al  secondo  grado  (genitori  e
figli, nonni e nipoti);
   2) al coniuge, ancorche' separato o divorziato;
   3)  agli  affini  entro  il  primo grado (suoceri, generi e nuore)
aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di L. 200.000;
  d) pertinenza unita' immobiliari di cui sopra lettera  c)  aliquota
4,5  per mille con esclusione della detrazione di L. 200.000 (in ogni
caso ad ogni abitazione corrisponde una sola pertinenza);
  e) seconde case e relative pertinenze aliquota 5,5 per mille;
  f) terreni aliquota 4,6 per mille;
  g) pertinenze che non rientrano nei casi sub b) sub c) aliquota 5,5
per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ARMENTO
  (Potenza)
  Il comune di ARMENTO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire l'aliquota del 4 per mille per tutte le unita' abitative
esistenti in questo comune, con effetto dal 10 gennaio 1999;
per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto
stabilito  dall'art.  5  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito  dai  commi
48,  51  e  52  lett.  A dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare  L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili se acquisiscono la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulta locata.
  (Omissis).
di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo  n.  446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto
legislativo n. 504/1992,  relativo  alle  modalita'  di  applicazione
dell'imposta  ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti
od imprenditori agricoli  a  titolo  principale  le  persone  fisiche
iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui all'art. 11 della
legge n.  59/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la
cancellazione dai predetti elenchi ha  effetto  a  decorrere  dal  10
gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ARNESANO
  (Lecce)
  Il  comune di ARNESANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  ridurre  l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale al 5,5 per
mille con detrazione per  abitazione  principale  di  L.  200.000,  e
confermando   l'aliquota   del  6  per  mille  per  tutti  gli  altri
fabbricati.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ARONA
  (Novara)
  Il comune di ARONA (provincia di Novara) ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfigurare la struttura dell'imposta  comunale  sugli  immobili
per l'anno 1999 come segue:
  aliquota ordinaria 5,6 per mille;
  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille;
  immobili  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale e non
locati 6 per mille;
detrazione per l'abitazione principale L. 280.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI AROSIO
  (Como)
  Il comune di AROSIO (provincia di Como)  ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
relativa a tutte le tipologie di immobili pari al 5 per mille;
2.  in  applicazione  del  disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  come  sostituito  dall'art.  3
comma  55  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  la detrazione
dell'imposta di L. 200.000  prevista  per  l'imposta  comunale  sugli
immobili  per le abitazioni principali e' elevata, per l'anno 1999, a
L. 300.000 ai  soggetti  passivi  che  si  trovavano  nelle  seguenti
condizioni alla data del 31 dicembre 1998:
  a)   aventi  a  carico  un  portatore  di  bandicap  risultante  da
certificazione rilasciata  dall'unita'  sanitaria  sociale  ai  sensi
della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  comunque  acquisita  o da
acquisire d'ufficio;
  b) pensionati;
  c)  cassintegrati,  la  cui  posizione  dovra'  essere  certificata
mediante  presentazione  del  provvedimento  assunto  dal  datore  di
lavoro;
  d) disoccupati, la cui posizione dovra' essere certificata mediante
attestazione inerente l'iscrizione presso le liste di collocamento.
  L'applicabilita' del beneficio nei confronti di  tutti  i  soggetti
suindicati,  sara'  comunque  subordinata  al  possesso di un reddito
familiare complessivo, per l'anno  precedente,  non  superiore  a  L.
30.000.000.
3. coloro che si trovano nelle condizioni di cui al punto 2) dovranno
inoltrare  domanda  al  Sindaco  entro  il 30 giugno 1999, per l'anno
1999.  La  domanda  dovra'  essere  corredata  dalla   certificazione
richiesta o dichiarazione sostitutiva.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ARQUA' PETRARCA
  (Padova)
  Il  comune  di ARQUA' PETRARCA (provincia di Padova) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.I.) nella misura del 6 per mille e  nell'aliquota
ridotta  del  5  per  mille  a  favore delle persone fisiche soggetti
passivi e dei soci di cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
residenti  in  questo  comune,  per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ARTENA
  (Roma)
  Il comune di ARTENA (provincia di Roma) ha adottato,  il  30  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili deliberate con atto consiliare del 27 febbraio 1998, n.  17:
  1) abitazione principale: 5 per mille;
  2) abitazione secondaria: 5,5 per mille;
confermare,  altresi',  la riduzione della prima casa nella misura di
L. 200.000 per anno solare.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ARZACHENA
  (Sassari)
  Il comune di ARZACHENA (provincia di Sassari) ha  adottato,  il  27
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  1999  nella  misura  del  4,5 per mille
l'aliquota per  l'applicazione  dell'I.C.I.,  istituita  con  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2.  di  fissare  in L. 400.000 la detrazione sulle unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ARZENE
  (Podenone)
  Il comune  di  ARZENE  (provincia  di  Pordenone)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
Imposta comunale immobili
  aliquota d'imposta:
   a) 5 per mille per la prima casa;
   b) 5,5 per mille per gli altri nuclei abitativi (seconde case  lo-
cate o ulilizzate direttamente dal proprietario);
   c)  5,5 per mille per i terreni;
   d) 7 per mille per i fabbricati non locati;
   e)  5  per  mille  per le unita' immobiliari possedute a titolo di
proprieta' o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
detrazione per l'abitazione principale relativamente ai punti  a)  ed
e): L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ASCOLI SATRIANO
  (Foggia)
  Il  comune di ASCOLI SATRIANO (provincia di Foggia) ha adottato, il
25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 le tariffe in vigore nell'anno 1998 per
tutti  i  tributi e servizi comunali, approvate con deliberazione del
consiglio comunale n. 6/98, (omissis).
I.C.I.: viene stabilita nella misura del 4 per mille  l'aliquota  per
le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto
passivo, riducendo al 50 per cento la relativa imposta dovuta;  viene
stabilita,  invece,  nella  misura  del 7 per mille l'aliquota I.C.I.
dovuta per gli immobili diversi dalle abitazioni principali.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ASIAGO
  (Vicenza)
  Il comune di ASIAGO (provincia  di  Vicenza)  ha  adottato,  il  28
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  riconfermare  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 1999 al 5,5, per
mille;
2. di riconfermare in  L.  350.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale, giusta D.C.C. n. 13 del 26 febbraio 1998.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ASOLO
  (Treviso)
  Il  comune  di  ASOLO  (provincia  di  Treviso)  ha adottato, il 25
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con deconenza dal 10
gennaio 1999;
aliquota:
  1) 5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di  cooper-
ative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale;
  2)  5 per mille: unita' immobiliare locata con contratto registrato
a soggetto che l'utilizza come abitazione principale;
  3) 5 per mille: immobili diversi  dalle  abitazioni  possedute  nel
comune;
  4) 7 per mille: alloggi posseduti e non locati;
  5)  5  per  mille:  unita'  immobiliari,  in  precedenza adibite ad
abitazione principale, possedute a titolo di usufrutto da  anziani  o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse
non risultano locate;
  6) 5 per mille: unita'  immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  a
parenti  in  linea retta, fino al primo grado di parentela, adibite a
loro abitazione principale;
  7) 5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che  non  rientrano
nella precedente classificazione;
II.  detrazioni  dall'imposta  dovute  per l'abitazione pnncipale del
soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:
  1) L. 200.000 per detrazione base;
III. riduzione  del  50%  dell'imposta  per  gli  edifici  inagibili,
inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente al periodo
dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ASTI
  ()
  Il comune di ASTI ha adottato la seguente deliberazione in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  mantenere  per  l'esercizio  1999,  relativamente all'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota del 5,5 per mille,  gia'
in vigore per l'anno 1998;
2.  di  mantenere  altresi'  per l'esercizio 1999 l'aliquota, gia' in
vigore nel 1998, del 4 per mille, a favore dei fabbricati  realizzati
per  la  vendita  e  non  venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di
immobili;
3. di applicare per l'esercizio 1999 l'aliquota del  2  per  mille  a
favore   dei   proprietari  che  concedono  l'unita'  immobiliare  in
locazione a titolo di abitazione principale, come previsto  dall'art.
2, comma 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
4.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ATELETA
  (L'Aquila)
  Il  comune  di  ATELETA  (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare per l'anno 1999 un'aliquota unica I.C.I. nella misura
del 5 per mille e di fissare in L. 200.000 la quota di detrazione per
le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ATRI
  (Teramo)
  Il comune di ATRI (provincia di Teramo) ha adottato,  il  9  aprile
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
imposta  comunale  sugli  immobili,  conferma  delle aliquote e delle
detrazioni d'imposta in  vigore  nell'esercizio  finanziario  1998  e
specificamente:
  aliquota  del  5 per mille per le abitazioni principali; detrazione
per l'abitazione principale pari a L. 200.000;
  aliquota del 5 per mille per le abitazioni  in  aggiunta  a  quella
principale a condizione che la stessa sia concessa in locazione e che
cio' risulti da atti aventi data certa.
  aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione
principale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI AURONZO DI CADORE
  (Belluno)
  Il  comune  di AURONZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I.C.I.:  determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  relativamente  all'anno  1999 in conformita' alle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
504, nelle seguenti misure:
   a) nella misura del 6 per mille quale aliquota ordinaria;
   b)  nella misura ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone
fisiche soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
  determinazione, per l'esercizio  1999,  in  esecuzione  ai  criteri
stabiliti  dall'art.  3,  comma  55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, ed  in  relazione  al  livello  medio  dei  valori  patrimoniali
rilevati  sul  territorio l'aumento della detrazione a L. 300.000 per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo I.C.I. indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo
"A" nella quale l'immobile e' iscritto.
  (Omissis).
                         COMUNE DI AVELLINO
  ()
  Il  comune  di AVELLINO, ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) proposta con delibera di giunta municipale n.
295 dell'11 marzo 1999, cosi' come riportata in premessa.
  (Omissis).
premesso che la giunta municipale con atto n. 295 dell'11 marzo  1999
ha deliberato di proporre a questo consesso:
  la  riconferma  per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 504/1992, e  successive  modificazioni,  nella
misura  del  5,75 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili ad eccezione degli alloggi non locati per i  quali,  invece,
viene fissata nella misura del 6,50 per mille;
  di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale ai
sensi  dell'art.  8,  dello  stesso  decreto legislativo n. 504/1992,
modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                          COMUNE DI AVERSA
  (Caserta)
  Il comune di AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, il 25 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote  dell'imposta  comunale
sugli immobili in questo comune, nelle seguenti misure:
  a)  aliquota  ordinaria nella misura del 5,75 per mille per tutti i
fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni  agricoli  situati  nel
territorio  comunale  ad  eccezione  di quelli elencati ai successivi
punti b) c) d);
  b) aliquota del 5 per mille per gli immobili posseduti da  Enti  od
organismi  senza  scopo di lucro, quali enti morali, di beneficenza e
di assistenza  e  che  non  rientrano  nelle  esenzioni  dall'imposta
previste  dall'art.  7  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;
  c) aliquota del 4,25 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e  da  soci
di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
per le pertinerze dell'abitazione principale, ancorche' distintamente
iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del  regolamento
comunale (*);
  per  le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai
sensi dell'art. 17 del regolamento comunale (**);
  d) aliquota del 3 per mille in favore di proprietari  che  eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili, al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  od
architettonico   localizzati   nel   centro   storico   da  applicare
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
2. stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale del soggetto passivo sono detratte, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  240.000  rapportate  al  periodo
dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione.
  (Omissis).
  (*) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le
sue pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto;
  (**) sono equiparate alle abitazioni principali:
   le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
   gli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari;
   le unita' immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili, che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che non risultino locate;
   le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto da cittadini italiani non residenti  nel  territorio  dello
Stato, a condizione che non risultino locate.
 
                         COMUNE DI AVIGLIANO
  (Potenza)
  Il  comune  di  AVIGLIANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. approvare le aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 1999, come da
schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto.
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I.  PER  L'ANNO  1999  1.  per
l'anno   d'imposta   1999,   l'aliquota   ordinaria   ai  fini  della
determinazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  e'
stabilita nella misura del 6 per mille;
2. per lo stesso anno d'imposta, la predetta aliquota e' ridotta:
  a)  al  5,5  per  mille  in  favore  delle persone fisiche soggetti
passivi e dei soci di cooperative a prorprieta'  indivisa,  residenti
nel  comune  di  Avigliano,  per  le  unita' immobiliare direttamente
adibite ad abitazioni principale;
  b) al 5,8 per  mille  in  favore  delle  persone  fisiche  soggetti
passivi, residenti nel comune di Avigliano, per le unita' immobiliari
locate  con  contratto  registrato a un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale;
3. sempre per l'anno d'imposta 1999, l'importo  della  detrazione  di
cui  al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, come modificato dalla legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  e'
elevato,  ai  sensi  del  comma  3  dell'art.  8  del  citato decreto
legislativo, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e
dal  decreto-legge  11  marzo  1997, n. 50 a L. 500.000 in favore dei
pensionati singoli soggetti passivi titolari di pensione sociale o di
assegno sociale, nonche' di entrambi i  coniugi  pensionati,  purche'
non  divorziati  o  separati, a condizione che almeno uno di loro sia
titolare di pensione sociale o di assegno sociale.
  Si precisa che, ai fini dell'approvazione dell'aumento a L. 500.000
dell'importo  della  detrazione  di  cui  al  comma 2 dell'art. 8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come  modificato  dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 662, "per pensione sociale" e "per assegno
sociale"  si  intendono  esclusivamente le prestazioni pensionistiche
erogate a tale titolo dall'INPS su richiesta dei  cittadini  italiani
che  hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che siano in
possesso dei requisiti di reddito proprio o, se  coniugati,  cumulato
con  quello  del  coniuge,  stabiliti  dalla legge (legge n. 153/1969
legge n. 335/1995).  Solo in tal caso trova  automatica  applicazione
l'aumento  a  L.  500.000  dell'importo  della predetta detrazione in
favore di "pensionati singoli soggetti passivi titolari  di  pensioni
sociale  o  di  assegno  sociale",  nonche'  di  entrambi  i  coniugi
pensionati, purche' non  divorziati  o  separati,  a  condizioni  che
almeno  uno  di  loro  sia titolare di "pensione sociale o di assegno
sociale", poiche' l'erogazione dell'assegno  sociale  (gia'  pensione
sociale)  e'  subordinata  alla  verifica  da  parte dell'INPS che il
richiedente non abbia redditi propri  pari  o  superiori  all'importo
dell'assegno  sociale  se  vive  da solo, ovvero se coniugato, che il
reddito cumulato con quello del coniuge non sia superiore all'importo
pari a due volte l'assegno sociale medesimo, nonche' al persistere di
tali condizioni non solo al momento della richiesta  ma  anche  negli
anni successivi.
  L'aumento  a  L.  500.000  dell'importo  della detrazione di cui al
comma 2 dell'art. 8 del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504,  come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non trova
automatica  applicazione  nel  caso  in  cui  il   soggetto   passivo
dell'imposta  comunale  sui redditi (I.C.I.) sia titolare di pensione
di invalidita' civile "trasformata" in pensione  sociale,  attribuita
cioe'  dall'INPS in sostituzione della pensione di invalidita' civile
a  carico  del   Ministero   degli   interni,   al   compimento   del
sessantacinquesimo  anno  di  eta'.  Cio'  perche' per la pensione di
invalidita' civile "trasformata" in pensione sociale  valgono  regole
di  reddito  diverse  da  quelle  dell'assegno  sociale e proprio, in
particolare non si tiene conto in alcun modo del reddito del coniuge.
Pertanto, il titolare di  pensione  di  invalidita',  trasformata  in
pensione  sociale,  ha  diritto all'aumento a L. 500.000 dell'importo
della  predetta  detrazione  solo  se  si  verificano   le   seguenti
condizioni:
  a) se vive solo, l'importo della pensione non deve essere superiore
a quello stabilito per l'assegno sociale di L. 6.593.600 annue per il
1998; L. 8.005.400 annue per il 1999;
  b)  se e' coniugato, il reddito comulato con quello del coniuge non
deve superare l'importo pari a due  volte  l'assegno  sociale  di  L.
13.187.200 annue per il 1998; L. 16.010.800 annue per il 1999.
  Ovviamente,  ai  fini  della  determinazione  del reddtto singolo e
cumulato, valgono i  criteri  applicati  dall'INPS  per  l'erogazione
dell'assegno sociale.
  E'   considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili, gia' residenti nel comune di Avigliano, che
hanno acquisito la residenza in istituti di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
  (Omissis).
                      COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO
  (Terni)
  Il  comune  di  AVIGLIANO UMBRO (provincia di Terni) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  determinare  come  segue  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:
  a) aliquota del 6 per  mille  per  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale e detrazione di L. 250.000;
  b)  aliquota  del 6 per mille per gli immobili destinati a negozi e
botteghe, laboratori e locali di  deposito,  fabbricati  per  arti  e
mestieri,  distinti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, e gestiti
direttamente dal proprietario;
  c) aliquota del 6,5 per mille per le restanti unita' immobiliari.
  (Omissis).
                     COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
  (Bergamo)
  Il comune di AZZANO SAN PAOLO (provincia di Bergamo)  ha  adottato,
il   26   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 la determinazione:
  dell'aliquota  I.C.I.  nella  misura  del  5  per  mille,  sia  per
l'abitazione principale che per le altre tipologie di immobili;
  della  detrazione  per   l'abitazione   principale   agli   effetti
dell'imposta comunale sugli immobili, in L. 210.000, per tutti;
  dell'aumento  della  detrazione  per  l'abitazione  principale agli
effetti I.C.I. in L. 300.000, nelle seguenti circostanze:
   a) che il reddito del nucleo familiare  sia  inferiore  ai  limiti
sottoelencati;
_____________________________________________________________________
Componenti il nucleo familiare            Reddito in lire
_____________________________________________________________________
             1                              12.358.000
             2                              20.516.000
             3                              26.377.000
             4                              31.506.000
             5                              36.635.000
             6                              41.520.000
          7 e piu'                          46.405.000
_____________________________________________________________________
  b)  che  la rendita catastale di detta unita' immobiliare, compreso
eventuale box/autorimessa/cantina, non sia superiore a L. 1.050.000;
  c) che i componenti il nucleo familiare non siano proprietari di:
   autoveicoli con alimentazione a benzina di cilindrata superiore  a
1.900 cc.;
   autoveicoli  con  alimentazione  a  gasolio  o  gas  di cilindrata
superiore a 2.400 cc.;
   altre  abitazioni,  terreni   o   immobili,   oltre   l'abitazione
principale,  comprese  le  residenze  secondarie  in multiproprieta',
residenze secondarie in  locazione  anche  stagionale,  su  tutto  il
territorio nazionale ed all'estero;
   collaboratori familiari;
   imbarcazioni da diporto di qualsiasi stazza;
   cavalli;
   aerei  da  turismo,  elicotteri  da turismo, alianti e motoalianti
ultraleggeri e deltaplani a motori;
  d) presentare entro il 30 giugno 1999 una domanda  nella  quale  si
chiede  la  detrazione  e  si  dichiara di non possedere i beni sopra
elencati, con allegata la dichiarazione dei redditi dei componenti il
nucleo familiare. Per le dichiarazioni mendaci saranno  applicate  le
sanzioni di legge;
  dell'abbattimento  dell'aliquota  I.C.I. dal 5 per mille al 2,5 per
mille nelle seguenti fattispecie:
   interventi volti al recupero di  unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili;
   interventi  finalizzati  al  recupero  di  immobili  di  interesse
artistico o architettonico localizzati nel centro storico.
  L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente   alle   unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BADOLATO
  (Catanzaro)
  Il comune di BADOLATO (provincia di Catanzaro) ha adottato,  il  28
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999  l'aliquota  I.C.I.  per abitazione
pricinpale al 4 per mille, cosi' come per l'anno 1998.
  (Omissis).
                       COMUNE DI BAGNARIA ARSA
  (Udine)
  Il comune di BAGNARIA ARSA (provincia di Udine) ha adottato, il  12
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  ai  sensi  dell'art.  6,  cornma  2,   del   decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504 l'aliquota I.C.I. al 4,8 per
mille per le seguenti unita' immobiliari:
  unita' immobiliari adibite ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo  d'imposta  e  da  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa.
  unita'   abitative   date   in   comodato   a   persone   residenti
anagraficamente nel comune, come da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio  da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro
la scadenza di presentazione della dichiarazione I.C.I. anno 1999;
  abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti  residenti
nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo
d'imposta  di  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio con
allegata copia del contratto registrato;
  terreni agricoli;
  altri  fabbricati  con  esclusione di quelli elencati di seguito ai
commi 2, 3, 4, 5 e 6;
2. di determinare l'aliquota I.C.I. al 6 per mille  per  gli  alloggi
non  locati  e  non  concessi in comodato o tenuti a disposizione dal
soggetto passivo d'imposta, intendendo per tali le unita' immobiliari
censite, o da censire,  al  catasto  edilizio  urbano  nel  gruppo  A
categorie  A/1,  A/2,  A/3,  A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/11 e relative
pertinenze gruppo catastale C;
3. di determinare l'aliquota I.C.I. al 5,5  per  mille  per  le  aree
fabbricabili;
4.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1, del decreto
legislativo n. 504/1992, l'aliquota al 4 per mille per  i  fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto esclusivo o prevalente  la  costruzione  e  l'alienazione  di
immobili,  limitatamente  a quelli ultimati nel periodo dal 1 gennaio
1997 al 31  dicembre  1998.  Il  soggetto  passivo  d'imposta  dovra'
allegare  alla  dichiarazione I.C.I. una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio dalla quale risulti la  data  di  ultimazione  lavori  e
l'iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino.
  (Omissis).
6.  di determinare l'aliquota I.C.I. al 2 per mille, per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori, relativamente ai  fabbricati  per  i
quali  e'  stata ottenuta concessione di ristrutturazione, situati in
zona B1 e destinati ad uso residenziale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
  (Forli' Cesena)
  Il comune di BAGNO  DI  ROMAGNA  (provincia  di  Forli'-Cesena)  ha
adottato,  l'11  marzo  1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999
sono determinate nelle seguenti misure, rapportate  al  valore  degli
immobili:
  1.1) aliquota ridotta 5 per mille da applicare:
   alle   unita'   immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale per  espressa  previsione  legislativa  (abitazione  nella
quale  il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente,
unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia  a  proprieta'
indivisa,  adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio
regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari);
   alle unita' immobiliari indicate all'art. 2 del citato regolamento
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  cioe'  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile
che  acquisisce  la  residenza  in istituto di ricovero o sanitario a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata;
   le  unita'  immobiliari  locate  con  contratto  registrato  ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale e  le  abitazioni
concesse   in   uso  gratuito  a  coniuge,  parenti  di  primo  grado
discendenti (figlio/figlia) ed ascendenti (padre/madre);
  1.2) aliquota maggiorata 7 per mille da applicare:
   per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione possedute in
aggiunta all'abitazione principale, ad esclusione dei terreni e delle
aree edificabili;
  1.3) aliquota ordinaria 6,7 per mille da applicare:
   per  le  unita' immobiliari diverse dalle abitazioni, intendendosi
le stesse comprensive degli immobili non  abitativi,  degli  immobili
strumentali  per  pubblici  esercizi, uffici e attivita' commerciali,
degli immobili utilizzati da enti senza scopo di lucro e dei  terreni
e aree edificabili.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
  (Cremona)
  Il comune di BAGNOLO CREMASCO (provincia di Cremona) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille per:
  a) prima abitazione;
  b) fabbricati;
  c) aree agricole;
2. di introdurre per l'anno 1999 la sottoelencata disciplina:
  a)   fabbricati  non  affittati  ..................................
aliquota 5,5 per mille;
  b)                         aree                         edificabili
.......................................................  aliquota 5,5
per mille;
aumento  della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a
L. 400.000 per le persone che hanno compiuto sessantacinque  anni  al
31 dicembre 1998 in possesso dei sottoelencati requisiti:
  essere  proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso
od abitazione) di una sola unita' immobiliare, adibita ad  abitazione
principale,  ed  avente  le caratteristiche previste per le categorie
catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 *(1);
  avere un reddito lordo, riferito  al  nucleo  familiare  risultante
dalla  documentazione  anagrafica,  non  superiore  a  L.  19.000.000
elevato a L. 25.700.000 se il coniuge e' a  carico.  Tali  limiti  di
reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare
a carico o nullatenente.
  *(1)  Per  abitazione  principale si intende quella in cui dimorano
abitualmente il contribuente che la possiede a titolo di  proprieta',
usufrutto  od  altro  diritto  reale di godimento ed i suoi familiari
cosi come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto  legislativo  n.
504/1992;
3.  di  stabilire  che una apposita commissione esaminera' le domande
pervenute tramite la sottoelencata documentazione richiesta:
  1) certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale;
  2) copia mod. 730 o 740 o mod. 101 o mod.  201  dei  componenti  il
nucleo principale;
  3)  altra  eventuale  documentazione idonea a fornire notizie sulle
particolari condizioni socio-economiche della famiglia.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
  (Mantova)
  Il comune di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per  l'anno  1999  le  seguenti  aliquote  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
  aliquota ordinaria 5 per mille;
  seconda   abitazione  6,5  per  mille  in  aggiunta  all'abitazione
principale;
  aliquota 4  per  mille  a  favore  di  proprietari  che  effettuano
interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili ed inabitabili
(durata anni tre).
  (Omissis).
                    COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI
  (Asti)
  Il  comune di BALDICHIERI D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  le  premesse  motivazioni, per l'anno 1999
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura
unica del 6 per mille;
2. di stabilire l'entita' della  detrazione  per  unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  in  misura di L. 200.000 annue o
nell'importo conseguente rapportato al periodo dell'anno  durante  il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                    COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE
  (Torino)
  Il comune di BALDISSERO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato,
l'11   novembre   1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per le ragioni addotte in premessa, per l'anno 1999,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura
unica del 5 per mille e detrazione per l'abitazione principale di  L.
200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BALSORANO
  (L'Aquila)
  Il  comune  di  BALSORANO  (provincia  di  L'Aquila) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille, l'aliquota
per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                           COMUNE DI BANZI
  (Potenza)
  Il  comune di BANZI (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote l.C.I. da applicare  nel
comune di Banzi, nelle seguenti misure:
   aliquota  ordinaria  del 6 per mille da applicare, in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, residenti nel comune  di  Banzi,  esclusivamente
alla unita' immobiliare di loro proprieta';
   di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si  protrae
tale  destinazione,  secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma
2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come  sostituito  dalla
legge n. 662/1996;
2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in  Istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                        COMUNE DI BARBIANELLO
  (Pavia)
  Il comune di  BARBIANELLO  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,50 per mille;
2. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille
ai soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati;
3.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo,
nelle  misure  di  L. 200.000, elevata a L. 500.000 per gli anziani e
disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o
sanitari   a   seguito   di   ricovero  permanente  purche'  l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto non  risulti
usata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BARDELLO
  (Varese)
  Il comune di BARDELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
6 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
7 per mille per tutti gli altri immobili  (fabbricati  diversi  dalle
abitazioni principali e aree fabbricabili);
la  detrazione  per  abitazione  principale  viene  confermata  in L.
200.000 annue.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BARDINETO
  (Savona)
  Il  comune  di  BARDINETO  (provincia di Savona) ha adottato, il 18
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999  l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili   (categorie   catastali   B-C-D   -   aree
fabbricabili - unita' immobiliari di categoria A esclusi gli immobili
adibiti ad abitazione principale) nella misura del 6 per mille;
di  determinare  per  l'anno  1999  l'aliquota  ridotta per le unita'
immobiliari di proprieta' di persone fisiche  adibite  ad  abitazione
principale  nella  misura  del 4,5 per mille, dando atto che per tali
unita' immobiliari viene concessa per l'anno 1999 una  detrazione  di
L.  200.000  rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si
protrae la detenzione ed alla percentuale di possesso dell'immobile.
  (Omissis).
                       COMUNE DI BARDONECCHIA
  (Torino)
  Il comune di BARDONECCHIA (provincia  di  Torino)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1999,  l'aliquota  generale  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella misura del 6 per mille e le seguenti
aliquote differenziate:
   5 per mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale con detrazione di L. 500.000;
   4  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  di cui alla categoria
catastale D2 (alberghi e pensioni);
   5 per mille  per  le  unita'  immobiliari  date  in  locazione  ai
residenti per un periodo superiore ai 30 giorni;
   5,30  per mille per le unita' immobiliari date in locazione ai non
residenti per un periodo superiore ai 30 giorni;
   6,50 per mille per le unita' immobiliari con residenza  secondaria
(art. 7 del regolamento I.C.I.).
  (Omissis).
                         COMUNE DI BAREGGIO
  (Milano)
  Il comune di BAREGGIO (provincia di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  1999,  le  sottoelencate  aliquote  da
applicare sulle vigenti rendite catastali urbane rivalutate del 5 per
cento, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996:
   5,25 per mille abitazione principale;
   6,50  per  mille  immobili  cat.  "A"  posseduti  in aggiunta alla
abitazione principale;
  7 per mille immobili diversi dalle abitazioni;
2.   di  elevare,  per  l'anno  1999,  a  L.  250.000  la  detrazione
dell'imposta dovuta a  titolo  di  I.C.I.  per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
fino alla concorrenza del suo ammontare, limitatamente agli  immobili
con  rendita  catastale  rivalutata  minore  o uguale a L. 1.050.000,
dando atto che la stessa e' stata determinata sulla base del  livello
medio dei valori patrimoniali rilevati suI territorio comunale;
3.  di  stabilire  che  la  maggiore detrazione, di cui al precedente
punto, verra' applicata esclusivamente  in  presenza  di  particolari
situazioni di carattere sociale e precisamente:
   nucleo famigliare con figli e/o handicappati a carico;
   pensionati ultrassessantenni;
   disoccupati o in lista di mobilita' nel 1998, per almeno sei mesi,
regolarmente iscritti alle liste di collocamento;
   lavoratori  posti in cassa integrazione nell'anno 1998, per almeno
sei mesi;
4. di escludere dalla maggiore detrazione:
   coloro  che,  oltre  all'abitazione  principale,   posseggono   in
proprieta',  usufrutto, uso o altro diritto reale di godimento, altri
fabbricati, con esclusione  del  box  di  pertinenza  dell'abitazione
principale;
   i nuclei famigliari conn reddito IRPEF, per l'anno 1998, superiore
a L. 15.000.000 pro-capite;
5.  di  stabilire  che  le  istanze  per  l'aumento  della detrazione
dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno  1999,  con
l'eccezione  di  quelle  relative  a  unita' immobiliari destinate ad
abitazione principale, acquistate in data successiva,  per  le  quali
l'istanza dovra' essere presentata entro il 20 dicembre 1999.
  (Omissis).
                           COMUNE DI BARI
 
  Il  comune di BARI ha adottato, il 15 febbraio ed il 29 marzo 1999,
le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. determinare per l'anno 1999, a seguito di approfondito  dibattito,
l'aliquota   dell'imposta  comunale  sugli  immobili  nelle  seguenti
misure:
   del 4,5 per  mille,  come  aliquota  ordinaria,  per  l'abitazione
principale.
E'  considerata abitazione principale, agli effetti dell'applicazione
dell'aliquota ordinaria e della detrazione d'imposta:
   a) l'abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed  i
suoi familiari dimorano abitualmente;
   b) l'abitazione di proprieta' di cooperativa edilizia a proprieta'
indivisa adibita ad abitazione abituale del socio assegnatario;
   c)  l'alloggio  regolarmente assegnato dall'I.A.C.P. ed adibito ad
abitazione abituale dell'assegnatario;
   d) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di ricovero o sanitaro.  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti
locata;
   e)  il  caso  di  due  o  piu' unita' immobiliari contigue, ove il
soggetto  passivo  ed  i  suoi  familiari  dimorano  abitualmente,  a
condizione  che  venga  comprovato  che  e' stata presentata regolare
richiesta di variazione all'UTE ai fini dell'unificazione  delle  di-
verse unita' in un'unica unita' abitativa;
   f)  l'abitazione concessa in uso gratuito come abitazione abituale
a parenti in linea retta o collaterale entro  il  2  grado  o  affini
entro il 1 grado.
E'  considerata  inoltre  abitazione  principale,  agli effetti della
applicazione del solo beneficio dell'aliquota ordinaria del  4,5  per
mille  l'abitazione locata tramite il cosiddetto canale contrattato o
convenzionato (art. 2, comma 3-4 legge 9 dicembre  1998,  n.  431)  a
soggetto che la utilizza come dimora abituale.
   del 5 per mille per gli alloggi locati con esclusione di quelli di
cui all'ultimo comma del punto precedente e per le aree fabbricabili;
   del   5   per  mille  per  gli  alloggi  non  locati  o  tenuti  a
disposizione;
   del 4 per mille a favore di proprietari  che  eseguano  interventi
volti  al  recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nei centri storici,  ovvero  volti  alla
realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto,  anche pertinenziali,
oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e'  applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, legge  27  dicembre
1997, n. 449, art. 1, comma 5;
   del  4  per  mille  per  le  unita' immobiliari adibite a negozi e
botteghe artigiane  (categoria  C1)  ed  ai  laboratori  per  arti  e
mestieri (categoria C3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente
la propria attivita' commerciale ed artigianale;
   del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni,
relativamente  ai fabbricati realizzati per la vendita e non vendute,
dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto   esclusivo   o   prevalente
dell'attivita'  la  costruzione  e I'alienazione di immobili (art. 3,
comma 55 legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha  modificato  l'art.  8
del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992);
2.  determinare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  da L.
200.000 a L.  320.000  nei  confronti  delle  seguenti  categorie  di
soggetti  passivi in possesso di particolari requisiti in relazione a
situazioni di particolare disagio sociale ed economico;
   1. Pensionati.
   Titolari di pensione aventi i seguenti requisiti:
    a)  che  l'abitazione  principale  costituisca   l'unica   unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta', diritto di usufrutto
uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;
    b) che non venga effettuata locazione  di  parte  dell'abitazione
oggetto d'imposta;
    c) che siano in condizione non lavorativa;
    d)  che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini
dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non
sia superiore all'importo di L. 14.000.000, con la  maggiorazione  di
L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente;
   2. Portatori di handicap.
    a)  soggetti  passivi  nel  cui  nucleo  familiare e' presente un
invalido o portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 75%
risultante  dal  certificato   di   riconoscimento   di   invalidita'
rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
    b)   che   l'abitazione  principale  costituisca  l'unica  unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta', diritto  di  usufrutto,
uso o abitazione sull'intero territorio Nazionale;
    c)  che  non  venga effettuata locazione di parte dell'abitazione
oggetto d'imposta;
    d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai  fini
dell'IRPEF,  del  nucleo  familiare, conseguito nell'anno precedente,
non sia superiore a L. 14.000.000, maggiorate  di  L.  1.600.000  per
ogni persona fiscalmente a carico;
   3. Disoccupati.
  disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di
collocamento   con   un   reddito  complessivo,  ai  fini  dell'IRPEF
dell'intero  nucleo  familiare  relativo  all'anno  precedente,   non
superiore a L 14.000.000, maggiorate di L. 1.600.000 per ogni persona
fiscalmente  a  carico  del  contribuente. Lo stato di disoccupazione
deve essere in atto al 1 gennaio 1999.
  (Omissis).
  Rettificare  il  punto  uno,   secondo   capoverso,   della   parte
dispositiva,  deliberazione  n. 35 del 15 febbraio 1999, specificando
che l'aliquota ordinaria I.C.I. del 4,5 per mille, sia riferita  alle
abitazioni   principali   e   a  tutti  gli  altri  immobili  oggetto
d'imposizione non ricadenti nelle altre  fattispecie  determinate  ed
indicate  nel  citato provvedimento n. 35/99 del 15 febbraio 1999 con
aliquote differenziate.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BARRALI
  (Cagliari)
  Il comune  di  BARRALI  (provincia  di  Cagliari)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'imposta comunale per gli immobili in
misura del 5 per mille e una detrazione pari a L. 200.000 per  unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BARZANO'
  (Lecco)
  Il comune di BARZANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di aumentare, confermando la misura stabilita nel 1998, l'aliquota
minima dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili di mezzo punto per
mille,  determinando  per l'anno 1999 l'aliquota nella misura del 4,5
per mille per le seguenti categorie di immobili:
   a)  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale   del
contribuente residente nel comune di Barzano';
   b)  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
   c) unita' immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli e
vicecersa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa
quali  residenti  nel comune di Barzano', a condizione che presentino
apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro e non  oltre  il  30
giugno di ogni anno e comprovino che sono nelle predette condizioni;
   d) unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti
che  le  utilizzano come dimora abituale e continuativa, a condizione
che presentino apposita autocertificazione, entro  il  30  giugno  di
ogni anno;
2.  di  stabilire  l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5,5 per mille
per le aree fabbricabili, cosi'  come  definite  nell'art.  2,  primo
comma  del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 59 del decreto
legislativo n. 446/1997;
3. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 7 per mille  per
le seguenti categorie di immobili:
   a)  unita' immobiliari adibite a civile abitazione non costituenti
abitazione principale del proprietario e non locate;
   b) unita' immobiliari appartenenti alla  categoria  catastale  C/1
(negozi) tenuti a disposizione del proprietario e non locati;
4.  di  stabilire  l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 4,5 per mille
per tutte le altre categorie di immobili  non  ricomprese  nei  commi
precedenti;
5. di precisare che la detrazione per l'abitazione principale, in via
generale,  viene  confermata  in  L.  200.000,  fino alla concorrenza
dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno  durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione si verifica.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BARZIO
  (Lecco)
  Il  comune  di  BARZIO  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato, il 30
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999 le aliquote e le detrazioni gia' in
vigore nell'anno 1998 come meglio specificato di seguito:
   abitazione principale: 4 per mille;
   immobili diversi dall'abitazione principale: 5 per mille;
   detrazione imposta I.C.I. per abitazioni principali: L. 500.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BASICO'
  (Messina)
  Il comune di BASICO' (provincia di Messina) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per
mille i criteri contenuti nel decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 504.
  (Omissis).
                      COMUNE DI BATTAGLIA TERME
  (Padova)
  Il  comune di BATTAGLIA TERME (provincia di Padova) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare per il 1999 l'aliquota I.C.I. per la prima casa al
5,5 per mille, come determinata per il 1998, alla quale applicare una
detrazione  di  L.  200.000  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad
abitazione principale, come previsto dalla vigente normativa;
2. di aumentare per il 1999:
   l'aliquota  l.C.l.  per  la seconda casa, e suoi annessi, al 7 per
mille;
   l'aliquota I.C.I. al 9 per mille l'aliquota per le case sfitte,  e
loro  annessi,  in  base  alla  legge  9 dicembre 1998, n. 431, sulla
riforma degli affitti.
  (Omissis).
                   COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI
  (Macerata)
  Il comune di  BELFORTE  DEL  CHIENTI  (provincia  di  Macerata)  ha
adottato,  il  31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  tutte  le  tariffe  dei  servizi  e le aliquote delle
imposte comunali  nelle  misure  vigenti  nell'esercizio  1998,  come
meglio specificato in premessa.
  (Omissis).
   aliquota I.C.I. vigente nel 1998: 5 per mille;
   detrazione prima casa vigente nel 1998: L. 200.000 annue;
   terreni agricoli: esenti in quanto il comune ricade interamente in
area  montana  (art  7,  comma  1, lett h) del decreto legislativo n.
504/1992 e successive modificazioni).
  (Omissis).
                         COMUNE DI BELLIZZI
  (Salerno)
  Il comune di BELLIZZI (provincia di  Salerno)  ha  adottato,  il  3
marzo  1999 e 28 giugno 1996, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999  le aliquote I.C.I. determinate con
delibera di giunta comunale n. 4 del 12 gennaio 1996.
  (Omissis).
di fissare, dall'anno 1996, nelle misure seguenti,  le  aliquote  per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
   A) nella misura del 4 per mille in favore  delle  persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune,  per  la  sola  unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
   B)  nella  misura  del  5  per  mille per tutti gli altri soggetti
passivi.
  (Omissis).
  Art. 1. La maggiore detrazione di L. 300.000 puo'  essere  concessa
solamente   ai  possessori  di  un'unica  prima  casa  di  abitazione
classificata o classificabile catastalmente nel gruppo A);
  Art. 2. Il reddito personale  posseduto  dal  soggetto  passivo  di
imposta non deve superare quello della pensione minima INPS aumentata
della maggiorazione sociale;
  Art. 3. Il reddito del nucleo familiare non deve essere superiore a
quello  di due pensioni minime INPS aumentate di una sola volta della
maggiorazione  sociale.  Per  nucleo  familiare  si  intende   quello
risultante anagraficamente al 1 gennaio dell'anno per cui l'imposta e
dovuta. Nella determinazione del reddito si tiene conto di ogni forma
di  reddito,  indipendentemente  dall'assoggettabilita'  all'IRPEF ed
altre norme esonerative. Sono esclusi dal reddito solo gli  interessi
bancari e postali e dei titoli di Stato;
  Art.  4.  In  caso  di  presenza  nel  nucleo  familiare di persone
invalide civili al 100% oppure di persone handicappate ai sensi della
legge n. 104/1992  i  limiti  di  reddito  di  cui  all'art.  3  sono
raddoppiati;
  Art. 5. Sono esclusi dalle fruizioni della detrazione di L. 300.000
tutti gli immobili classificati o classificabili con rendita presunta
nelle seguenti categorie catastali:
   A/1 abitazioni di tipo signorile;
   A/7 abitazioni in villini;
   A/8 abitazioni in ville;
   A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;
   A/10 uffici e studi privati;
   A/11 abitazioni e alloggi tipici dei luoghi;
  Art.  6. Per l'applicazione della maggiore detrazione devono essere
verificate tutte le condizioni espresse dall'art. 1,  2,  3  e  5  ed
eventualmente, ricorrendone il caso, dell'art. 4.
  (Omissis).
                       COMUNE DI BELLOSGUARDO
  (Salerno)
  Il  comune  di  BELLOSGUARDO  (provincia di Salerno) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   confermare,  anche  per  l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta
comunale per gli immobili (I.C.I), in applicazione delle disposizioni
normative vigenti in materia descritte  in  narrativa,  nella  misura
unica  del  6  per  mille,  con la riduzione del 50% per gli immobili
inagibili o inabitabili o di fatto non abitati (prevista dall'art. 8,
primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504),  e  la
detrazione  di  L.  200.000  per  l'abitazione  principale  (prevista
dall'art. 8, secondo comma del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 504).
  (Omissis).
                    COMUNE DI BELMONTE IN SABINA
  (Rieti)
  Il comune di BELMONTE IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di applicare:
  1)  l'aliquota  per  la  determinazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per il 1999, nella misura del 6,5 per mille;
  2) di confermare per il 1999 la detrazione per l'unita' adibita  ad
abitazione principale applicata nel 1998 (L. 200.000).
  (Omissis).
                         COMUNE DI BENEVENTO
  (Benevento)
  Il  comune  di BENEVENTO ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
le   aliquote  l.C.l.,  e  la  detrazione  da  applicare  alla  prima
abitazione per l'anno 1999, sono cosi' determinate:
   aliquota del 9 per mille da  applicarsi  alle  unita'  immobiliari
dichiarate  al  catasto  urbano  come  fabbricati ad uso abitativo, e
unita'  immobiliari  adibite  ad  uso  commerciale  e  servizi,   non
utilizzate e non locate restano escluse:
    a)  le  unita' immobiliari di proprieta' di soggetti che svolgono
attivita' di costruzione e vendita;
    b) l'unita' immobiliare posseduta da non residenti ed adibite  ad
uso abitativo saltuario, documentabile con utenze domestiche;
   aliquota  del 6 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili e a
tutte le unita' immobiliari soggette all'imposta, diverse  da  quelle
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenente
alle   cooperative   edilizie   a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
abitazioni principali dei soggetti assegnatari;
   aliquota del 5 per mille da  applicarsi  alle  unita'  immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenenti
alle   cooperative   edilizie   a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
abitazioni principali dei soggetti assegnatari;
   di applicare per l'anno 1999 una  detrazione  dall'imposta  dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo, fino a decorrenza del suo ammontare, di L.  200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione
medesima  si  verifica.  Per  abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BERBENNO
  (Bergamo)
  Il comune di BERBENNO (provincia di Bergamo)  ha  adottato,  il  23
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
si confermano le aliquote dell'anno precedente ossia:
   1) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
   2)   aliquota   ridotta  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione  principale  escluse  le  relative  pertinenze,  ai  sensi
dell'art.  4,  primo comma legge n. 437/1996 nella misura del 5,5 per
mille e detrazione di imposta di L. 200.000;
di adottare le seguenti disposizioni regolamentari in ordine all'art.
59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997:
   a) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione
della aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste,
quelle concesse in uso gratuito a parenti in  linea  retta  di  primo
grado  (genitori  e  figli)  e  da questi utilizzate quale abitazione
principale;
   b) determinare  per  l'anno  1999  iI  valore  venaIe  delle  aree
edificabili  in  L.  60.000  come da valore assunto dall'osservatorio
provinciale dei valori immobiliari istituito presso l'ufficio tecnico
erariale  di  Bergamo,  al  fine  della  limitazione  del  potere  di
accertamento  del  comune  qualora  l'imposta sia stata versata sulla
base di un valore non inferiore a quello ora stabilito  e  cio'  allo
scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso;
   c)  di  stabilire  ai  fini  di  incentivare  l'accatastamento dei
fabbricati che hanno perduto i requisiti di ruralita', di  rinunciare
per  tali  immobili  ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Collegato alla
finanziaria 1999 al recupero  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
pregressa   fino   a  tutto  l'anno  d'imposta  1999  purche'  questi
fabbricati vengano accatastati entro il 31 dicembre 1999;
   d) di considerare regolarmente eseguito il  versamento  effettuato
per  l'intera  somma  da un contitolare di fabbricati per conto degli
altri.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BERCETO
  (Parma)
  Il comune di BERCETO  (provincia  di  Parma)  ha  adottato,  il  19
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, anche per il 1999,  l'aliquota  I.C.I.  nel  5,80  per
mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BETTOLA
  (Piacenza)