COMUNE DI ABBADIA CERRETO (Lodi) Il comune di ABBADIA CERRETO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo comune per l'anno 1999 con aliquota unica del 6 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente. (Omissis). COMUNE DI Abbadia san salvatore (Siena) Il comune di ABBADIA SAN SALVATORE (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,8 per mille; di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nelle misura del 5,6 per mille, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge n. 556/1996, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di dare atto che la detrazione di imposta per l'abilitazione principale e' pari a L. 200.000, pari cioe' all'importo minimo stabilito dalla legge. (Omissis). COMUNE DI Abbasanta (Oristano) Il comune di ABBASANTA (provincia di Oristano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille e di stabilire la detrazione per la casa adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000; di stabilire una aliquota pari al 3 per mille per le case oggetto di risanamento e ristrutturazione ammesse ai benefici di cui alla legge n. 449/1997; di escludere dall'imposta le case dichiarate inagibili con solo assoggettamento all'I.C.I. della relativa area; di non assoggettare all'imposta le case adibite ad abitazione principale la cui titolarita' sia a carico di invalidi totali ricoverati in istituti, case di cura, ospedali ect. (Omissis). COMUNE DI Abetone (Pistoia) Il comune di ABETONE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: Aliquota del 6 per mille; per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; per l'unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato; per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale; per le pertinenze relative alle unita immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, limitatamente ad una per ciascuna categoria; per gli immobili con le seguenti categorie catastali: A/10 Uffici e studi privati;" B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;" B/2 Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni); B/3 Prigioni e riformatori;" B/4 Uffici pubblici;" B/5 Scuole e laboratori scientifici;" B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9;" B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti;" B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate;" C/1 Negozi e botteghe;" C/3 Laboratori e locali di deposito;" C/4 Fabbricati per arti e mestieri;" C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative; D/1 Opifici; D/2 Alberghi e pensioni; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; D/4 Case di cura ed ospedali; D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione"; D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi;" D/7 "Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"; D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio;" D/10 Residence; D/11 Scuole e laboratori scientifici privati; D/12 Posti barca in luoghi turistici e stabilimenti balneari utilizzati per attivita' o destinazioni pertinenti con la categoria catastale attribuita; Aliquota ordinaria del 6,5 per mille; Per tutte le altre tipologie di immobili non comprese sopra; 2. di confermare, per l'anno 1999, in L. 320.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come disciplinata dall'art. 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). COMUNE DI Aci Castello (Catania) Il comune di ACI CASTELLO (provincia di Catania) ha adottato, il 22 marzo 1999 ed il 26 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'applicazione, per l'anno 1999, delle sottoelencate aliquote e detrazioni riferite all'I.C.I (imposta comunale sugli immobili): aliquote: 4,30 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale; 6 per mille per tutti gli altri immobili compresi terreni ed aree edificabili; 2 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. detrazioni: la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' proposta al consiglio comunale in L. 350.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, per coloro i quali possiedono un unico immobile in tutto il territorio nazionale; rientrano in tale agevolazione coloro i quali possiedono altri immobili o quote di unita' immobiliari con base non superiore a L. 5.000.000; Tale detrazione e' concessa anche, alle medesime condizioni: 1) ai disabili e/o anziani domiciliati, in via permanente, in istituti di ricovero o sanitari, la cui unica abitazione risulta sfitta; 2) agli alloggi IACP concessi in locazione semplice; 3) alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per gli alloggi concessi ai soci assegnatari purche' non risultino proprietari di altri immobili o quote di unita' immobiliari con base imponibile non superiore a L. 5.000.000; gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dai documenti giustificativi entro e non oltre il mese di maggio 1999, pena decadenza del diritto; la detrazione per l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, e' proposta in L. 200.000 per coloro i quali possiedono altre unita' immobiliari su tutto il territorio nazionale; (Omissis). Delibera Accogliere la superiore proposta e conseguentemente adottare l'atto con il dispositivo della medesima proposta. (Omissis). COMUNE DI Acireale (Catania) Il comune di ACIREALE (provincia di Catania) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. applicare l'aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 2. applicazione l'aliquota del 5,80 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 3. applicare la detrazione d'imposta della misura di L. 200.000 per l'abitazione principale; 4. dare atto, infine, che per le pertinenze sara' applicata la medesima aliquota determinata per le abitazioni principali, e cioe' del 4 per mille, cosi' come previsto dall'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). COMUNE DI Acquacanina (Macerata) Il comune di ACQUACANINA (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 un aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 e dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). COMUNE DI Acquasparta (Terni) Il comune di ACQUASPARTA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: A) 6 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; B) 6 per mille per tutti gli altri soggetti passivi. (Omissis). COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA (Ascoli Piceno) Il comune di ACQUAVIVA PICENA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire per l'anno 1999, nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dal soggetto passivo; 3. di stabilire, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e succes- sive modificazioni, la detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in L. 220.000 in ragione annua e rapportata comunque al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se tale unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione di L. 220.000 spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI ADELFIA (Bari) Il comune di ADELFIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 sono confermate nella stessa misura in vigore nell'anno 1998 come di seguito esposte: a) aliquota abitazione principale 5 per mille; b) aliquota altri immobili 6 per mille; c) detrazione per abitazione principale L. 200.000; d) ulteriore detrazione di L. 80.000 ai pensionati possessori, esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale alla data del 1 gennaio 1999 e che rientrano nella seguente fattispecie: 1) aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' se uomo e il sessantesimo se donna al 1 gennaio 1999; 2) pensionato unico componente il nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e assegno sociale; 3) componenti il nucleo familiare titolare di reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione e non superiore ai seguenti importi: nucleo composto da una persona L. 10.000.000 (reddito 1998); nucleo composto da piu' persone L. 16.000.000 (reddito 1998); e) la detrazione di L. 80.000 di cui al punto d) sara' riconosciuta anche nei seguenti casi: ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare vi e' un portatore di handicap al 100% il cui reddito familiare sia inferiore ai 16.000.000 e che i componenti siano esclusivamente possessori dell'unico immo- bile adibito ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI AFFI (Verona) Il comune di AFFI (provincia di Verona) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la proposta di delibera cosi' come formulata. (Omissis). di stabilire cosi' l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo; b) aliquota ordinaria del 5 per mille per le altre unita' immobiliari. (Omissis). COMUNE DI AGEROLA (Napoli) Il comune di AGEROLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota I.C.I. in: a) 4,50 per mille per l'abitazione principale; b) 7 per mille per le seconde abitazioni e fabbricati in genere. 2. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI AGNANA CALABRA (Reggio Calabria) Il comune di AGNANA CALABRA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI AGOSTA (Roma) Il comune di AGOSTA (provincia di Roma) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nell'aliquota del 5,50 per mille con detrazione per la prima casa di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI AGRIGENTO (lire) Il comune di AGRIGENTO ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente. (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille; 2. di confermare tutto quanto previsto nella delibera n. 23 del 17 febbraio 1997 a proposito della detrazione dell'imposta. (Omissis). COMUNE DI AIETA (Cosenza) Il comune di AIETA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 5 per mille per tutto il territorio comunale. (Omissis). COMUNE DI ALBA ADRIATICA (Teramo) Il comune di ALBA ADRIATICA (provincia di Teramo) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare le aliquote I.C.I per l'anno 1999, cosi' distinte: a) aliquota per immobile destinato ad abitazione principale al 5 per mille; b) aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie di immobili al 5,50 per mille; di confermare la detrazione I.C.I. per l'anno 1999, per gli immobili adibiti ad abitazione principale per L. 250.000; di aumentare di L. 100.000 l'importo della detrazione limitatamente a situazioni di particolare disagio economico-sociale, come quanto specificato in premessa e precisamente: A) immobili di proprieta' o altro diritto reale di godimento appartenenti a soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori di handicap; B) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti aventi come unica fonte di reddito la pensione sociale al minimo di importo non superiore a L. 504.400 o l'assegno sociale al minimo di importo non superiore a L. 615.800 mensile alla data del 1 gennaio 1999. di dare atto che il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva. (Omissis). COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA (Potenza) Il comune di ALBANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999, l'aliquota ordinaria del 5,50 per mille; 2. di determinare con decorrenza 1 gennaio 1999 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI ALBANO LAZIALE (Roma) Il comune di ALBANO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno di imposta 1999 l'aliquota prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni viene fissata nella misura del 4,8 per mille per l'abitazione principale, nella misura del 7 per mille per gli altri immobili e nella misura del 9 per mille per le case sfitte; la detrazione prevista per l'abitazione principale viene fissata in L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI ALBEROBELLO (Bari) Il comune di ALBEROBELLO (provincia di Bari) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992: a) nella misura del 5,25 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; b) nella misura del 5,75 per mille per tutti gli altri soggetti; 2. di confermare per l'anno 1999 la misura della detrazione I.C.I. sull'abitazione principale di L. 220.000 come da delibera di C.C. n. 12 del 25 febbraio 1998; 3. di applicare una ulteriore detrazione di L. 150.000, anche per l'anno 1999, per le abitazioni principali dei contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e reddito di seguito descritte: CONDIZIONI DI BASE PER IL DIRITTO ALLA ULTERIORE DETRAZIONE i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione); sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville); il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 1998; il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 1998 per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1 gennaio 1999; che l'immobile non sia sublocato o ceduto ad altri in uso comodato. L'ulteriore detrazione compete fino a concorrenza dell'imposta dovuta. PARTICOLARI SITUAZIONI AVENTI DIRITTO a) famiglie con portatori di handicap famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidita' non inferiore al 100% con reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF riferito all'anno 1998, non superiore a L. 12.000.000 pro-capite portatore di handicap unico componente del nucleo familiare con attestato di invalidita' non inferiore al 75%; b) famiglie di pensionati pensionati ultrasessantacinquenni alla data del 1 gennaio 1999 titolari di sola pensione sociale; pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF derivante esclusivamente da pensioni e abitazione non superiore ai seguenti valori: nucleo composto da una persona L. 12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1998); nucleo composto da piu' persone L. 18.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1998); c) famiglie in particolari condizioni socio-economiche disoccupati al 1 gennaio 1999 iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; inoccupati che abbiano perso la indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso del 1998. Condizione essenziale, in entrambi i casi, che i componenti del nucleo familiare non svolgano attivita' lavorativa o con reddito pro- capite annuo lordo, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1998). (Omissis). COMUNE DI ALBETTONE (Vicenza) Il comune di ALBETTONE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 1998, come di seguito indicate: aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale del contribuente (prima casa); aliquota del 6,50 per mille in tutti gli altri casi. (Omissis). COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (Savona) Il comune di ALBISOLA SUPERIORE (provincia di Savona) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 1.1) aliquota ordinaria 6,6 per mille per: alloggi locati (diversi da quelli di cui al punto 1.3) con regolare contratto registrato in ragione dei mesi nei quali l'alloggio ricade nella suddetta fattispecie (un periodo pari o superiore a giorni quindici si computera' come mese intero); unita' immobiliari non rientranti nelle fattispecie descritte ai punti 1.2), 1.3) e 1.4) (compresi box e cantine aventi rendita separata rispetto a quella dell'abitazione principale); 1.2) aliquota ridotta 5,5 per mille per: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari; abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado (genitori, figli, fratelli/sorelle) e affini, sempre entro il primo grado (suocero/a, genero/nuora, cognato/cognata), che le occupano quali loro abitazioni principali; 1.3) aliquota ridotta 6 per mille per: abitazioni locate ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998, ossia locate a titolo di abitazione principale alle condizioni (contratti-tipo) definite dagli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori e depositati presso il comune; 1.4) aliquota maggiorata 7 per mille per: abitazioni possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale, non locate; 2. di mantenere la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000. Tale detrazione si applichera' a tutte le fattispecie di cui al punto 1.2). (Omissis). 4. di dare atto che saranno disponibili presso l'ufficio tributi i moduli per l'autocertificazione da richiedere al contribuente per comprovare il diritto all'applicazione delle aliquote ridotte. (Omissis). COMUNE DI ALGHERO (Sassari) Il comune di ALGHERO (provincia di Sassari) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nel seguente modo le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999: a) 4,2 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai residenti nel comune, dai soci di cooper- ative edilizie a proprieta' indivisa e dai titolari degli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. residenti nel comune; b) 4,2 per mille per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; c) 5 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, categoria D/2 e D/10 (alberghi, pensioni e residence) che dimostrino in base a dichiarazione annuale da presentarsi all'ufficio I.C.I. e all'ufficio di polizia amministrativa di garantire l'apertura al pubblico della struttura per almeno duecento giorni all'anno; d) 8,5 per mille per i soli immobili ad uso abitazione non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno; e) 6 per mille aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili (compresi i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione ed alienazione di immobili). (Omissis). COMUNE DI ALICE BEL COLLE (Alessandria) Il comune di ALICE BEL COLLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999. (Omissis). determinare nel 5 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999; dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quelle per le altre unita' immobiliari. (Omissis). COMUNE DI ALICE CASTELLO (Vercelli) Il comune di ALICE CASTELLO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 4 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). COMUNE DI ALLEGHE (Belluno) Il comune di ALLEGHE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) sulla abitazione principale che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille lasciando altresi' inalterata la detrazione per la prima casa pari a L. 250.000 dando atto che sono da considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado purche' tale condizione sia dichiarata dal soggetto passivo ai sensi di legge; di variare invece l'aliquota l.C.I. sulle seconde case dei non residenti dal 5,5 per mille al 7 per mille; di disporre per l'esatto adempimento a quanto stabilito dall'art. 58, comma 4, della legge 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). COMUNE DI ALSENO (Piacenza) Il comune di ALSENO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4 per mille; di fissare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille per gli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto registrato. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3 grado (figli, genitori, fratelli, zii) che risultano ivi residenti, i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili ed i fabbricati dichiarati inagibii od inabitabili. (Omissis). COMUNE DI ALTAMURA (Bari) Il comune di ALTAMURA (provincia di Bari) ha adottato, il 30 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'esercizio finanziario 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: abitazione principale 4 per mille; tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale 4,4 per mille. (Omissis). COMUNE DI ALTARE (Savona) Il comune di ALTARE (provincia di Savona) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille e nella misura del 5,5 per mille per le sole abitazioni principali, escluse le pertinenze. (Omissis). di riconfermare la detrazione per abitazione principale nella misura prevista dalla legge quantificata in L. 200.000; di riconfermare la maggiore detrazione prevista per abitazione principale di L. 300.000 per pensionati a basso reddito di eta' pari o superiore a 65 anni, per disoccupati e cassaintegrati e per famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti (o con invalidita' accertata del 100%). Tale detrazione e' soggetta a richiesta individuale annuale allegando tutti i documenti giustificativi (esempio: mod. 730, mod. 740, certificato di disoccupazione o di cassa integrazione, certificato di invalidita', ecc.); di dare mandato al responsabile dell'Area economico finanziario - Servizio tributi, di accettare tali domande di detrazione per abitazione principale fino al 30 aprile 1999 nei termini e nelle modalita' di presentazione previste allegato "A". (Omissis). Allegato "A" IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Maggiore detrazione sulla prima casa ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 Termini e modalita' di presentazione della domanda Si ricorda che per usufruire della maggiore detrazione di L. 300.000 sulla prima casa e' obbligatorio presentare apposita domanda entro e non oltre il 30 aprile 1999 p.v. Soggetti beneficiari: A) Pensionati a basso reddito di eta' pari o superiore a 65 anni: Requisiti richiesti: eta' pari o superiore a 65 anni; residenza nell'unica abitazione posseduta e dichiarata ai fini I.C.I.; reddito lordo nel 1998 non superiore a L. 15.000.000, elevato di L. 6.000.000 in caso di coniuge a carico e di L. 4.000.000 per ogni altro familiare a carico. B) Disoccupati e cassaintegrati: Requisiti richiesti: stato di disoccupazione o cassaintegrazione al 1 gennaio 1999; residenza nell'unica abitazione posseduta e dichiarato ai fini I.C.I.; reddito lordo nel 1998 non superiore a L. 15.000.000, elevato di L. 6.000.000 in caso di coniuge a carico e di L. 4.000.000 per ogni altro familiare a carico. C) Famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti o soggetti invalidi al 100%: Requisiti richiesti: il capofamiglia ha quale familiare a carico un genitore o figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente (o con invalidita' accettata al 100%); il capofamiglia risiede nell'unica abitazione posseduta e dichirata ai fini I.C.I.; il reddito lordo nel 1998 del capofamiglia non supera L. 21.000.000, elevato di L. 6.000.000 nel caso di coniuge a carico, nonche' di L. 4.000.000 per ogni altro familiare a carico diverso dal soggetto portatore di handicap. I modelli per la presentazione della domanda sono a disposizione in Municipio presso l'Ufficio Tributi. La domanda assumera' la forma dell'autocertificazione. Per l'agevolazione di cui alla lettera C) dovra' essere allegata la certificazione della competente U.S.S.L. COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (Avellino) Il comune di ALTAVILLA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). stabilendo per l'I.C.I. l'aliquota unica del 5 per mille praticando una detrazione di L. 200.000 per la prima casa di abitazione. (Omissis). COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (Vicenza) Il comune di ALTAVILLA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote: 4,4 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed altri immobili con esclusione delle aree fabbricabili; 6 per mille per le aree fabbricabili: per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). COMUNE DI ALTOPASCIO (Lucca) Il comune di ALTOPASCIO (provincia di Lucca) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale suglli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6,3 per mille; 3. di approvare l'aliquota ridotta l.C.l. nella misura del 5,3 per mille in favore delle abitazioni principali e delle persone fisiche socie di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune e nella misura del 5,8 per mille per gli immobili locati a soggetto che li utilizzi come abitazione principale, dando atto che il provento previsto per l'esercizio 1999 non sara' inferiore all'ultimo realizzato (1998); 4. di dare atto che la detrazione per la prima casa ammonta a L. 200.000; 5. di dare atto, altresi', che la detrazione per la prima casa e' aumentata a L. 250.000 limitatamente ai soggetti che sono ammessi ad usufruire del servizio di assistenza domiciliare come da tabelle a) e b) approvate con deliberazione giunta municipale n. 216 del 13 aprile 1996 e a coloro che usufruiscono del minimo di pensione per lavoro autonomo o dipendente e risultano coniugati con persone prive di qualsiasi reddito ovvero ammesse a godere del minimo della pensione sociale ovvero del minimo di pensione per lavoro autonomo o dipendente. (Omissis). COMUNE DI ALZANO LOMBARDO (Bergamo) Il comune di ALZANO LOMBARDO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis); di fissare nel 6,75 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nell'anno 1999, sul territorio comunale di Alzano Lombardo; di fissare nel 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nell'anno 1999, agli immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta; di fissare nel 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finaliati al recupero di immobili di interesse artistico a architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone; non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici; l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi suddetti e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; per l'anno in cui hanno inizio i lavori l'aliquota agevolata e' applicata dal mese di inizio dei lavori, computando quest'ultimo per intero qualora i lavori inizino nella prima meta' del mese ed escludendolo dal calcolo qualora i lavori inizino successivamente alla meta' del mese stesso. L'aliquota agevolata e' prevista per gli edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 se dovuta; per i suddetti interventi devono essere state rilasciate le prescritte autorizzazioni o concessioni edilizie da parte del comune; gli interessati dovranno produrre apposita istanza di agevolazione al comune nel termine di due mesi dall'inizio dei lavori, e comunque entro l'anno, in cui siano specificate il numero della autorizzazione o concessione rilasciata, nonche' la data del rilascio; di considerare adibite ad abitazione principale al sensi dell'art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996, le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi delle case popolari; di considerare ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di stabilire in base all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 200.000 annue, da rapportarsi al periodo per cui l'immobile e' stato adibito ad abitazione principale, l'importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta; di fissare per l'anno 1999 la detrazione I.C.I. in L. 350.000 a favore delle abitazioni principali di cui sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni in presenza dei seguenti requisiti: 1) abitazioni appartenenti a proprietari che siano: A) pensionati con reddito annuale imponibile al fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; B) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai flui dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; C) disoccupati con reddito imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; D) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, al fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; E) nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di hand- icap, con attestato di validita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della USSL, sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000; 2) immobile accatastato in una delle seguenti categorie catastali A/3 - A/4 - A/5; il richiedente dovra' possedere congiuntamente almeno uno dei requisiti del punto 1 e uno del punto 2; gli interessati dovranno produrre apposita istanza al comune entro il 30 giugno 1999, corredata da qualsiasi utile documentazione comprovante i requisiti richiesti per l'esenzione; per i contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 30 giugno 1999 il termine e' spostato alla fine del mese successivo a quello in cui e' sorto il diritto di proprieta' o titolarita' di usufrutto, uso o abitazione. (Omissis). COMUNE DI AMALFI (Salerno) Il comune di AMALFI (provincia di Salerno) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. recepire la deliberazione della giunta comunale n. 306 del 16 ottobre 1998; 2. determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 cone di seguito indicato: a) aliquota ordinaria: 7 per mille; b) aliquota abitazione principale: 6 per mille, con detrazione di imposta pari a L. 200.000; c) maggiore detrazione di imposta pari a L. 300.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per i proprietari nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile non inferiore al 100% e con un reddito complessivo - del nucelo familiare - non superiore a L. 30.000.000; d) escludere dall'agevolazione della maggiore detrazione di imposta le abitazioni classificate in A/1, A/8, A/9. (Omissis). COMUNE DI AMATO (Catanzaro) Il comune di AMATO (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare al 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI AMELIA (Terni) Il comune di AMELIA (provincia di Terni) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' in vigore per l'anno 1998, in conformita' a quanto disposto dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato dal consiglio comunale con atto n. 8 del 21 gennaio 1999, esecutivo ai sensi di legge in vigore dal 10 gennaio 1999 e piu' precisamente: A) aliquota ordinaria del 6 per mille; B) aliquota ridotta del 5,5 per mille per le seguenti unita' immobiliari: I) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e relative pertinenze; II) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune e relative pertinenze; III) unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che utilizzi come abitazione principale; IV) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate; V) unita' immobiliari concesse in uso gratuito (come da apposito contratto stipulato nelle forme e nei modi di legge) ai parenti in linea diretta o collaterale entro il terzo grado e di questi utilizzate quali abitazioni principali; di confermare altresi' per l'anno 1999 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, nonche' per le abitazioni di cui al punto 2 lettera B, punto V escluse le relative pertinenze. Per queste ultime vi e' la possibilita' di detrarrre dall'imposta dovuta (determinata con i criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992) la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Specificare che l'aliquota ridotta del 5,5 per mille di cui alla precedente lettera B, punti III, IV, V si applica per le situazioni in essere al 10 gennaio 1999 previa comunicazione da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI ANCARANO (Teramo) Il comune di ANCARANO (provincia di Teramo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del deceto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni per le ragioni di cui premessa nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'i'imposta I.C.I. da applicare agli immobili ubicati sul territorio di questo comune; di confermare altresi' in L. 200.000, sempre per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto pasivo. (Omissis). COMUNE DI ANDORA (Savona) Il comune di ANDORA (provincia di Savona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'approvazione delle aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura: 1) aliquota agevolata al 5 per mille: 1.1) box e posti auto pertinenziali o funzionalmente destinati all'abitazione principale del possessore di entrambi gli immobili, con la partecipazione che l'agevolazione compete solo per una unita' immobiliare e purche' distante non oltre 300 metri dall'abitazione principale; 1.2) alloggi locati a persone residenti sul territorio del comune; 1.3) alloggi concessi in comodato dal proprietario a propri parenti entro il secondo grado e residenti sul territorio del comune; 1.4) alberghi e residence classati in categoria catastale D/2 e D/10; 1.5) immobili destinati a case vacanze, di cui alla legge regionale n. 13 del 25 maggio 1992; 2) aliquota ordinaria al 6,35 per mille: 2.1) tutte le altre tipologie di immobili. (Omissis). COMUNE DI ANDRIA (Bari) Il comune di ANDRIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). che le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 restano invariate rispetto al 1998 e quindi le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 sono: 5,5 per mille per tutti gli immobili; 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 3 per mille per le unita' immobiliari di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997 per tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI ANGRI (Salerno) Il comune di ANGRI (provincia di Salerno) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire nuove tariffe ai fini I.C.I. (omissis) nella misura come appresso specificate: imposta comunale sugli immobili: aliquota prima casa 5 per mille, (vecchia 4 per mille); detrazione abitazione principale L. 300.000, (vecchia L. 200.000); aliquota altri fabbricati 6 per mille, (vecchia 4,5 per mille). (Omissis). COMUNE DI ANTEGNATE (Bergamo) Il comune di ANTEGNATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge n. 437/1996 convertito nella legge n. 556/1996: aliquota 5 per mille; restanti immobili: aliquota 6,5 per mille; detrazione per l'abitazione principale di soggetti passivi titolari di pensioni sociali di pensioni integrate al minimo, che non godono di altri redditi: detrazione pari a L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI APECCHIO (Pesaro-Urbino) Il comune di APECCHIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per le imposte, tasse tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie, anche per l'anno 1999 la vigenza delle seguenti aliquote e tariffe: I.C.I.: aliquota unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI APIRO (Macerata) Il comune di APIRO (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misuara del 5,5 per mille, con detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ARADEO (Lecce) Il comune di ARADEO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille; fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale; fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ARCISATE (Varese) Il comune di ARCISATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare nelle misure sottoindicate le aliquote e le detrazioni per il tributo I.C.I. per l'anno 1999 e cio' per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento: Aliquote: aliquota ordinaria 5,6 per mille; abitazione principale 4,8 per mille; prima unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani e/o disabili che a seguito del loro stato acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata 4,8 per mille; arree fabbricabili 5,6 per mille; altri fabbricati, immobili compresi in tutte le categorie catastali, immobili dati in locazione od in comodato comunque abitate, prima abitazione a disposizione di non residenti 5,6 per mille; immobili ad uso abitazione e relative cantine garage non locati (sfitti) per un periodo maggiore a mesi 6 l'anno e per le unita' immobiliari a disposizione in aggiunta all'abitazione principale. Si intendono a disposizione gli immobili occupati saltuariamente 7 per mille; Detrazioni: detrazione per abitazione principale L. 200.000; detrazione per abitazione principale per famiglie con portatori di handicap con attestato di invalidita' superiore al 67% L. 300.000; detrazione per immobile adibito ad abitazione principale per i pensionati L. 250.000 a condizione che: 1) gli stessi abbiano compiuto 65 anni antecedentemente al 10 gennaio 1999; 2) che nell'ambito del nucleo familiare (titolare e familiari conviventi) non siano posseduti altri immobili soggetti al pagamento dell'I.C.I. se non quello adibito ad abitazione principale con al relativa pertinenza; 3) nell'ammo 1998 nell'ambito del nucleo familiare (titolare e familiare conviventi) vi siano stati solo redditi di pensione non superiori a L. 1.000.000 mensili pro-capite. (Omissis). COMUNE DI ARCORE (Milano) Il comune di ARCORE (provincia di Milano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 1) aliquota ordinaria 6 per mille; 2) aliquota ridotta per l'abitazione principale 5 per mille; 3) aliquota per gli alloggi non locati 7 per mille; 2. di determinare in L. 200.000, per l'anno 1999, la detrazione da applicare all'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 3. di aumentare da L. 200.000 a L. 400.000 la detrazione dell'I.C.I., dovuta per tutte le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, dai soggetti appartenenti alle sottoelencate categorie: 1) pensionati; 2) invalidi e portatori di handicap; 3) disoccupati; 4) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita'; 5) titolare di assistenza sociale a livello comunale o della U.S.L. a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari di quanto previsto precedentemente; 6) coniuge convivente, (senza altri redditi) proprietario o comproprietario se l'altro coniuge rientra nei casi di cui ai punti precedenti, con reddito annuale familiare imponibile, ai fini IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 18.500.000; 3. di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per tutte le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, dai soggetti appartenenti alle sottoelencate categorie: 1) pensionati; 2) invalidi e portatori di handicap; 3) disoccupati 4) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita'; 5) titolare di assistenza sociale a livello comunale o della USL a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari di quanto previsto precedentemente; 6) coniuge convivente, (senza altri redditi) proprietario o comproprietario se l'altro coniuge rientra nei casi di cui ai punti precedenti, con reddito annuale familiare imponibile, ai fini IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 24.000.000. al reddito familiare imponibile dovranno essere aggiunte L. 2.000.000 per ogni persona a carico e convivente, appartenente al nucleo familiare e L. 4.000.000 nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap o di invalidi o anziani non autosufficienti, anziche' L. 2.000.000; 4. di stabilire che: a) l'aumento della detrazione verra' riconosciuto dietro presentazione di apposita richiesta del contribuente (resa su appositi prestampati messi a disposizione dall'Ufficio tributi) a cui va allegata un'adeguata documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'aumento della detrazione. La predetta documentazione potra' essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nei casi previsti dall'art. 2 della legge 15/1968 e dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nei casi previsti dall'art. 4 della legge n. 15/1968 come integrato dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, fatti salvi i poteri di accertamento del comune; b) il termine tassativo di scadenza per la presentazione della domanda e' quello previsto per la presentazione della dichiarazione I.C.I. per l'anno 1998, pena la perdita del diritto dall'aumento della detrazione; c) il reddito da considerare e' quello annuo imponibile dell'intero nucleo familiare risultante dalla somma dei redditi dichiarati ai fini IRPEF, per l'anno 1998, da ciascuno dei componenti il suddetto nucleo e deve essere desunto dai modelli 101, 201, 730 E 740; d) il beneficio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggono altre unita' immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari il box o il posto macchina ecc. di proprieta' del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o da altri familiari conviventi. (Omissis). COMUNE DI ARENA PO (Pavia) Il comune di ARENA PO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 6 per mille, ad eccezione dei terreni agricoli in proprieta' a coltivatori diretti, ai quali viene applicata l'aliquota del 5,5 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari confermando in tal modo la medesima aliquota applicata nel 1998. 2. di dare atto che si intendono qui confermati per il 1999 tutti i provvedimenti gia' adottati per il 1997 con proprio atto n. 2 del 26 febbraio 1997, divenuta esecutiva a seguito di risposta ad ordinanza istruttoriaCo.Re.Co Lombardia - Sez. Milano - atti n. 251 del 2 aprile 1997 su delibera del C.C. n. 2 del 26 febbraio 1997, e atto della giunta comunale n. 46/97, confermando: a) l'aumento della detrazione d'imposta da L. 180.000 a L. 300.000 a favore dei proprietari o titolari dei diritti di usufrutto, uso o abitazione appartenenti alle seguenti categorie: pensionati, familiari a carico di pensionati, portatori di hand- icap con attestato di invalidita' civile, anziani non autosufficienti, disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 1996, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 1998; b) l'esclusione dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti il nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote d'immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) siti su tutto il territorio nazionale; c) l'esclusione comunque dalla maggiore detrazione tutte le unita' immobiliari classificate in catasto come A/1 - A/7 - A/8 - A/9; d) di fissare dal 2 maggio al 15 giugno 1999 il periodo entro il quale gli interessati dovranno presentare l'istanza di aumento della detrazione. Il termine e' da intendersi perentorio, pena la decadenza dal beneficio per l'anno 1999. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 1999, l'istanza potra' essere presentata dal 2 al 20 dicembre 1999. Le istanze, con la relativa documentazione, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune di Arena Po oppure inoltrate a mezzo raccomandata, entro l termini previsti; e) di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica; 3. di adottare per il 1999 le ulteriori seguenti detrazioni: di accogliere l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 a quei soggetti il cui reddito annuo complessivo ai fini IRPEF non sia superiore a L. 24.000.000 annue lorde piu' L. 1.500.000 per ogni persona a carico, elevato a L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap; di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 a favore anche di famiglie monoreddito da lavoro dipendente fino a L. 28.000.000 annue lorde composte da almeno 3 persone. Tale reddito sara' incrementato di L. 1.500.000 per ogni persona a carico elevato a L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap. (Omissis). COMUNE DI ARENZANO (Genova) Il comune di ARENZANO (provincia di Genova) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come segue: 4,3 per mille: aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo; 5 per mille: aliquota ordinaria per le altre unita' immobiliari. 2. di dare atto che per la detrazione sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, si applicano le disposizioni previste dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996, in modificazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di confermare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3 del decreto- legge n. 50/1997 convertito in legge n. 122/1997, le maggiori detrazioni accordate all'abitazione principale e le condizioni per ottenerle gia' previste dalla deliberazione di C.C. n. 103 del 22 dicembre 1995 e cosi' specificate: a) l'abitazione principale deve rientrare nelle seguenti categorie catastali ed usufruisce della maggiore detrazione nelle seguenti misure: cat. A3: L. 240.000; cat. A4-A5: L. 300.000. b) il reddito globale lordo conseguito nel 1998 dall'intero nucleo familiare non deve superare l'importo complessivo di L. 25.000.000; c) l'immobile che usufruisce della detrazione deve costituire l'unica proprieta' sull'intero territorio nazionale per l'intero nucleo familiare (escluse pertinenze); d) il proprietario dell'immobile potra' usufruire della suddetta detrazione solo a seguito di dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Tale autocertificazione deve essere presentata all'Ufficio tributi entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi 1998; e) ai fini della maggiore detrazione non deve essere presentata alcuna dichiarazione di variazione I.C.I.; f) l'autocertificazione per usufruire della maggiore detrazione vale per il solo anno 1999, restando facolta' dell'amministrazione comunale mantenere o variare le presenti norme per gli anni successivi. (Omissis). COMUNE DI ARIZZANO (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di ARIZZANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota diversificata dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune come in appresso specificata: a) abitazione principale cosi' come definita dall'art. 5 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale: aliquota 4,5 per mille con detrazione di L. 200.000; b) pertinenze abitazioni principali cosi' come definiti dall'art. 5 comma 3 lettera a) del regolamento comunale: aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di L 200.000 (in ogni caso ad ogni abitazione principale corrisponde una sola pertinenza); c) unita' immobiliari concesse in uso gratuito: 1) ai parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti); 2) al coniuge, ancorche' separato o divorziato; 3) agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore) aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di L. 200.000; d) pertinenza unita' immobiliari di cui sopra lettera c) aliquota 4,5 per mille con esclusione della detrazione di L. 200.000 (in ogni caso ad ogni abitazione corrisponde una sola pertinenza); e) seconde case e relative pertinenze aliquota 5,5 per mille; f) terreni aliquota 4,6 per mille; g) pertinenze che non rientrano nei casi sub b) sub c) aliquota 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ARMENTO (Potenza) Il comune di ARMENTO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota del 4 per mille per tutte le unita' abitative esistenti in questo comune, con effetto dal 10 gennaio 1999; per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lett. A dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili se acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata. (Omissis). di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 59/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI ARNESANO (Lecce) Il comune di ARNESANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di ridurre l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale al 5,5 per mille con detrazione per abitazione principale di L. 200.000, e confermando l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati. (Omissis). COMUNE DI ARONA (Novara) Il comune di ARONA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfigurare la struttura dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue: aliquota ordinaria 5,6 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati 6 per mille; detrazione per l'abitazione principale L. 280.000. (Omissis). COMUNE DI AROSIO (Como) Il comune di AROSIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa a tutte le tipologie di immobili pari al 5 per mille; 2. in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e' elevata, per l'anno 1999, a L. 300.000 ai soggetti passivi che si trovavano nelle seguenti condizioni alla data del 31 dicembre 1998: a) aventi a carico un portatore di bandicap risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria sociale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio; b) pensionati; c) cassintegrati, la cui posizione dovra' essere certificata mediante presentazione del provvedimento assunto dal datore di lavoro; d) disoccupati, la cui posizione dovra' essere certificata mediante attestazione inerente l'iscrizione presso le liste di collocamento. L'applicabilita' del beneficio nei confronti di tutti i soggetti suindicati, sara' comunque subordinata al possesso di un reddito familiare complessivo, per l'anno precedente, non superiore a L. 30.000.000. 3. coloro che si trovano nelle condizioni di cui al punto 2) dovranno inoltrare domanda al Sindaco entro il 30 giugno 1999, per l'anno 1999. La domanda dovra' essere corredata dalla certificazione richiesta o dichiarazione sostitutiva. (Omissis). COMUNE DI ARQUA' PETRARCA (Padova) Il comune di ARQUA' PETRARCA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nella misura del 6 per mille e nell'aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ARTENA (Roma) Il comune di ARTENA (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili deliberate con atto consiliare del 27 febbraio 1998, n. 17: 1) abitazione principale: 5 per mille; 2) abitazione secondaria: 5,5 per mille; confermare, altresi', la riduzione della prima casa nella misura di L. 200.000 per anno solare. (Omissis). COMUNE DI ARZACHENA (Sassari) Il comune di ARZACHENA (provincia di Sassari) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di fissare in L. 400.000 la detrazione sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta. (Omissis). COMUNE DI ARZENE (Podenone) Il comune di ARZENE (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). Imposta comunale immobili aliquota d'imposta: a) 5 per mille per la prima casa; b) 5,5 per mille per gli altri nuclei abitativi (seconde case lo- cate o ulilizzate direttamente dal proprietario); c) 5,5 per mille per i terreni; d) 7 per mille per i fabbricati non locati; e) 5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; detrazione per l'abitazione principale relativamente ai punti a) ed e): L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (Foggia) Il comune di ASCOLI SATRIANO (provincia di Foggia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le tariffe in vigore nell'anno 1998 per tutti i tributi e servizi comunali, approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 6/98, (omissis). I.C.I.: viene stabilita nella misura del 4 per mille l'aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, riducendo al 50 per cento la relativa imposta dovuta; viene stabilita, invece, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. dovuta per gli immobili diversi dalle abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI ASIAGO (Vicenza) Il comune di ASIAGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5,5, per mille; 2. di riconfermare in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale, giusta D.C.C. n. 13 del 26 febbraio 1998. (Omissis). COMUNE DI ASOLO (Treviso) Il comune di ASOLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con deconenza dal 10 gennaio 1999; aliquota: 1) 5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooper- ative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale; 2) 5 per mille: unita' immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che l'utilizza come abitazione principale; 3) 5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune; 4) 7 per mille: alloggi posseduti e non locati; 5) 5 per mille: unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultano locate; 6) 5 per mille: unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale; 7) 5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione; II. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione pnncipale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: 1) L. 200.000 per detrazione base; III. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). COMUNE DI ASTI () Il comune di ASTI ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di mantenere per l'esercizio 1999, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota del 5,5 per mille, gia' in vigore per l'anno 1998; 2. di mantenere altresi' per l'esercizio 1999 l'aliquota, gia' in vigore nel 1998, del 4 per mille, a favore dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili; 3. di applicare per l'esercizio 1999 l'aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che concedono l'unita' immobiliare in locazione a titolo di abitazione principale, come previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI ATELETA (L'Aquila) Il comune di ATELETA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999 un'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille e di fissare in L. 200.000 la quota di detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ATRI (Teramo) Il comune di ATRI (provincia di Teramo) ha adottato, il 9 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). imposta comunale sugli immobili, conferma delle aliquote e delle detrazioni d'imposta in vigore nell'esercizio finanziario 1998 e specificamente: aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali; detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000; aliquota del 5 per mille per le abitazioni in aggiunta a quella principale a condizione che la stessa sia concessa in locazione e che cio' risulti da atti aventi data certa. aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI AURONZO DI CADORE (Belluno) Il comune di AURONZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I.C.I.: determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente all'anno 1999 in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: a) nella misura del 6 per mille quale aliquota ordinaria; b) nella misura ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; determinazione, per l'esercizio 1999, in esecuzione ai criteri stabiliti dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in relazione al livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio l'aumento della detrazione a L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo "A" nella quale l'immobile e' iscritto. (Omissis). COMUNE DI AVELLINO () Il comune di AVELLINO, ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) proposta con delibera di giunta municipale n. 295 dell'11 marzo 1999, cosi' come riportata in premessa. (Omissis). premesso che la giunta municipale con atto n. 295 dell'11 marzo 1999 ha deliberato di proporre a questo consesso: la riconferma per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, nella misura del 5,75 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ad eccezione degli alloggi non locati per i quali, invece, viene fissata nella misura del 6,50 per mille; di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale ai sensi dell'art. 8, dello stesso decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI AVERSA (Caserta) Il comune di AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille per tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti b) c) d); b) aliquota del 5 per mille per gli immobili posseduti da Enti od organismi senza scopo di lucro, quali enti morali, di beneficenza e di assistenza e che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; c) aliquota del 4,25 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; per le pertinerze dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del regolamento comunale (*); per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale (**); d) aliquota del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 240.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione. (Omissis). (*) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto; (**) sono equiparate alle abitazioni principali: le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. COMUNE DI AVIGLIANO (Potenza) Il comune di AVIGLIANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. approvare le aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 1999, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L'ANNO 1999 1. per l'anno d'imposta 1999, l'aliquota ordinaria ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' stabilita nella misura del 6 per mille; 2. per lo stesso anno d'imposta, la predetta aliquota e' ridotta: a) al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a prorprieta' indivisa, residenti nel comune di Avigliano, per le unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazioni principale; b) al 5,8 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Avigliano, per le unita' immobiliari locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 3. sempre per l'anno d'imposta 1999, l'importo della detrazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' elevato, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del citato decreto legislativo, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 a L. 500.000 in favore dei pensionati singoli soggetti passivi titolari di pensione sociale o di assegno sociale, nonche' di entrambi i coniugi pensionati, purche' non divorziati o separati, a condizione che almeno uno di loro sia titolare di pensione sociale o di assegno sociale. Si precisa che, ai fini dell'approvazione dell'aumento a L. 500.000 dell'importo della detrazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, "per pensione sociale" e "per assegno sociale" si intendono esclusivamente le prestazioni pensionistiche erogate a tale titolo dall'INPS su richiesta dei cittadini italiani che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che siano in possesso dei requisiti di reddito proprio o, se coniugati, cumulato con quello del coniuge, stabiliti dalla legge (legge n. 153/1969 legge n. 335/1995). Solo in tal caso trova automatica applicazione l'aumento a L. 500.000 dell'importo della predetta detrazione in favore di "pensionati singoli soggetti passivi titolari di pensioni sociale o di assegno sociale", nonche' di entrambi i coniugi pensionati, purche' non divorziati o separati, a condizioni che almeno uno di loro sia titolare di "pensione sociale o di assegno sociale", poiche' l'erogazione dell'assegno sociale (gia' pensione sociale) e' subordinata alla verifica da parte dell'INPS che il richiedente non abbia redditi propri pari o superiori all'importo dell'assegno sociale se vive da solo, ovvero se coniugato, che il reddito cumulato con quello del coniuge non sia superiore all'importo pari a due volte l'assegno sociale medesimo, nonche' al persistere di tali condizioni non solo al momento della richiesta ma anche negli anni successivi. L'aumento a L. 500.000 dell'importo della detrazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non trova automatica applicazione nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta comunale sui redditi (I.C.I.) sia titolare di pensione di invalidita' civile "trasformata" in pensione sociale, attribuita cioe' dall'INPS in sostituzione della pensione di invalidita' civile a carico del Ministero degli interni, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Cio' perche' per la pensione di invalidita' civile "trasformata" in pensione sociale valgono regole di reddito diverse da quelle dell'assegno sociale e proprio, in particolare non si tiene conto in alcun modo del reddito del coniuge. Pertanto, il titolare di pensione di invalidita', trasformata in pensione sociale, ha diritto all'aumento a L. 500.000 dell'importo della predetta detrazione solo se si verificano le seguenti condizioni: a) se vive solo, l'importo della pensione non deve essere superiore a quello stabilito per l'assegno sociale di L. 6.593.600 annue per il 1998; L. 8.005.400 annue per il 1999; b) se e' coniugato, il reddito comulato con quello del coniuge non deve superare l'importo pari a due volte l'assegno sociale di L. 13.187.200 annue per il 1998; L. 16.010.800 annue per il 1999. Ovviamente, ai fini della determinazione del reddtto singolo e cumulato, valgono i criteri applicati dall'INPS per l'erogazione dell'assegno sociale. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, gia' residenti nel comune di Avigliano, che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO (Terni) Il comune di AVIGLIANO UMBRO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999: a) aliquota del 6 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e detrazione di L. 250.000; b) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati a negozi e botteghe, laboratori e locali di deposito, fabbricati per arti e mestieri, distinti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, e gestiti direttamente dal proprietario; c) aliquota del 6,5 per mille per le restanti unita' immobiliari. (Omissis). COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO (Bergamo) Il comune di AZZANO SAN PAOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 la determinazione: dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, sia per l'abitazione principale che per le altre tipologie di immobili; della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, in L. 210.000, per tutti; dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti I.C.I. in L. 300.000, nelle seguenti circostanze: a) che il reddito del nucleo familiare sia inferiore ai limiti sottoelencati; _____________________________________________________________________ Componenti il nucleo familiare Reddito in lire _____________________________________________________________________ 1 12.358.000 2 20.516.000 3 26.377.000 4 31.506.000 5 36.635.000 6 41.520.000 7 e piu' 46.405.000 _____________________________________________________________________ b) che la rendita catastale di detta unita' immobiliare, compreso eventuale box/autorimessa/cantina, non sia superiore a L. 1.050.000; c) che i componenti il nucleo familiare non siano proprietari di: autoveicoli con alimentazione a benzina di cilindrata superiore a 1.900 cc.; autoveicoli con alimentazione a gasolio o gas di cilindrata superiore a 2.400 cc.; altre abitazioni, terreni o immobili, oltre l'abitazione principale, comprese le residenze secondarie in multiproprieta', residenze secondarie in locazione anche stagionale, su tutto il territorio nazionale ed all'estero; collaboratori familiari; imbarcazioni da diporto di qualsiasi stazza; cavalli; aerei da turismo, elicotteri da turismo, alianti e motoalianti ultraleggeri e deltaplani a motori; d) presentare entro il 30 giugno 1999 una domanda nella quale si chiede la detrazione e si dichiara di non possedere i beni sopra elencati, con allegata la dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare. Per le dichiarazioni mendaci saranno applicate le sanzioni di legge; dell'abbattimento dell'aliquota I.C.I. dal 5 per mille al 2,5 per mille nelle seguenti fattispecie: interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI BADOLATO (Catanzaro) Il comune di BADOLATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. per abitazione pricinpale al 4 per mille, cosi' come per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI BAGNARIA ARSA (Udine) Il comune di BAGNARIA ARSA (provincia di Udine) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare ai sensi dell'art. 6, cornma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota I.C.I. al 4,8 per mille per le seguenti unita' immobiliari: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa. unita' abitative date in comodato a persone residenti anagraficamente nel comune, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza di presentazione della dichiarazione I.C.I. anno 1999; abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato; terreni agricoli; altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito ai commi 2, 3, 4, 5 e 6; 2. di determinare l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per gli alloggi non locati e non concessi in comodato o tenuti a disposizione dal soggetto passivo d'imposta, intendendo per tali le unita' immobiliari censite, o da censire, al catasto edilizio urbano nel gruppo A categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/11 e relative pertinenze gruppo catastale C; 3. di determinare l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille per le aree fabbricabili; 4. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente a quelli ultimati nel periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998. Il soggetto passivo d'imposta dovra' allegare alla dichiarazione I.C.I. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la data di ultimazione lavori e l'iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino. (Omissis). 6. di determinare l'aliquota I.C.I. al 2 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, relativamente ai fabbricati per i quali e' stata ottenuta concessione di ristrutturazione, situati in zona B1 e destinati ad uso residenziale. (Omissis). COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (Forli' Cesena) Il comune di BAGNO DI ROMAGNA (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 sono determinate nelle seguenti misure, rapportate al valore degli immobili: 1.1) aliquota ridotta 5 per mille da applicare: alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari); alle unita' immobiliari indicate all'art. 2 del citato regolamento dell'imposta comunale sugli immobili cioe' l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge, parenti di primo grado discendenti (figlio/figlia) ed ascendenti (padre/madre); 1.2) aliquota maggiorata 7 per mille da applicare: per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale, ad esclusione dei terreni e delle aree edificabili; 1.3) aliquota ordinaria 6,7 per mille da applicare: per le unita' immobiliari diverse dalle abitazioni, intendendosi le stesse comprensive degli immobili non abitativi, degli immobili strumentali per pubblici esercizi, uffici e attivita' commerciali, degli immobili utilizzati da enti senza scopo di lucro e dei terreni e aree edificabili. (Omissis). COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO (Cremona) Il comune di BAGNOLO CREMASCO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per: a) prima abitazione; b) fabbricati; c) aree agricole; 2. di introdurre per l'anno 1999 la sottoelencata disciplina: a) fabbricati non affittati .................................. aliquota 5,5 per mille; b) aree edificabili ....................................................... aliquota 5,5 per mille; aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le persone che hanno compiuto sessantacinque anni al 31 dicembre 1998 in possesso dei sottoelencati requisiti: essere proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 *(1); avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000 elevato a L. 25.700.000 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente. *(1) Per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale di godimento ed i suoi familiari cosi come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di stabilire che una apposita commissione esaminera' le domande pervenute tramite la sottoelencata documentazione richiesta: 1) certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2) copia mod. 730 o 740 o mod. 101 o mod. 201 dei componenti il nucleo principale; 3) altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio-economiche della famiglia. (Omissis). COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO (Mantova) Il comune di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): aliquota ordinaria 5 per mille; seconda abitazione 6,5 per mille in aggiunta all'abitazione principale; aliquota 4 per mille a favore di proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili ed inabitabili (durata anni tre). (Omissis). COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI (Asti) Il comune di BALDICHIERI D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per le premesse motivazioni, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire l'entita' della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in misura di L. 200.000 annue o nell'importo conseguente rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE (Torino) Il comune di BALDISSERO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, l'11 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per le ragioni addotte in premessa, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille e detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BALSORANO (L'Aquila) Il comune di BALSORANO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI BANZI (Potenza) Il comune di BANZI (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote l.C.I. da applicare nel comune di Banzi, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria del 6 per mille da applicare, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Banzi, esclusivamente alla unita' immobiliare di loro proprieta'; di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI BARBIANELLO (Pavia) Il comune di BARBIANELLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,50 per mille; 2. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille ai soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati; 3. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di L. 200.000, elevata a L. 500.000 per gli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto non risulti usata. (Omissis). COMUNE DI BARDELLO (Varese) Il comune di BARDELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 6 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 7 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati diversi dalle abitazioni principali e aree fabbricabili); la detrazione per abitazione principale viene confermata in L. 200.000 annue. (Omissis). COMUNE DI BARDINETO (Savona) Il comune di BARDINETO (provincia di Savona) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (categorie catastali B-C-D - aree fabbricabili - unita' immobiliari di categoria A esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale) nella misura del 6 per mille; di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ridotta per le unita' immobiliari di proprieta' di persone fisiche adibite ad abitazione principale nella misura del 4,5 per mille, dando atto che per tali unita' immobiliari viene concessa per l'anno 1999 una detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detenzione ed alla percentuale di possesso dell'immobile. (Omissis). COMUNE DI BARDONECCHIA (Torino) Il comune di BARDONECCHIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota generale dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille e le seguenti aliquote differenziate: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con detrazione di L. 500.000; 4 per mille per le unita' immobiliari di cui alla categoria catastale D2 (alberghi e pensioni); 5 per mille per le unita' immobiliari date in locazione ai residenti per un periodo superiore ai 30 giorni; 5,30 per mille per le unita' immobiliari date in locazione ai non residenti per un periodo superiore ai 30 giorni; 6,50 per mille per le unita' immobiliari con residenza secondaria (art. 7 del regolamento I.C.I.). (Omissis). COMUNE DI BAREGGIO (Milano) Il comune di BAREGGIO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, le sottoelencate aliquote da applicare sulle vigenti rendite catastali urbane rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996: 5,25 per mille abitazione principale; 6,50 per mille immobili cat. "A" posseduti in aggiunta alla abitazione principale; 7 per mille immobili diversi dalle abitazioni; 2. di elevare, per l'anno 1999, a L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta a titolo di I.C.I. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, limitatamente agli immobili con rendita catastale rivalutata minore o uguale a L. 1.050.000, dando atto che la stessa e' stata determinata sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati suI territorio comunale; 3. di stabilire che la maggiore detrazione, di cui al precedente punto, verra' applicata esclusivamente in presenza di particolari situazioni di carattere sociale e precisamente: nucleo famigliare con figli e/o handicappati a carico; pensionati ultrassessantenni; disoccupati o in lista di mobilita' nel 1998, per almeno sei mesi, regolarmente iscritti alle liste di collocamento; lavoratori posti in cassa integrazione nell'anno 1998, per almeno sei mesi; 4. di escludere dalla maggiore detrazione: coloro che, oltre all'abitazione principale, posseggono in proprieta', usufrutto, uso o altro diritto reale di godimento, altri fabbricati, con esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale; i nuclei famigliari conn reddito IRPEF, per l'anno 1998, superiore a L. 15.000.000 pro-capite; 5. di stabilire che le istanze per l'aumento della detrazione dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno 1999, con l'eccezione di quelle relative a unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, acquistate in data successiva, per le quali l'istanza dovra' essere presentata entro il 20 dicembre 1999. (Omissis). COMUNE DI BARI Il comune di BARI ha adottato, il 15 febbraio ed il 29 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare per l'anno 1999, a seguito di approfondito dibattito, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: del 4,5 per mille, come aliquota ordinaria, per l'abitazione principale. E' considerata abitazione principale, agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ordinaria e della detrazione d'imposta: a) l'abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente; b) l'abitazione di proprieta' di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa adibita ad abitazione abituale del socio assegnatario; c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'I.A.C.P. ed adibito ad abitazione abituale dell'assegnatario; d) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitaro. a condizione che la stessa non risulti locata; e) il caso di due o piu' unita' immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata regolare richiesta di variazione all'UTE ai fini dell'unificazione delle di- verse unita' in un'unica unita' abitativa; f) l'abitazione concessa in uso gratuito come abitazione abituale a parenti in linea retta o collaterale entro il 2 grado o affini entro il 1 grado. E' considerata inoltre abitazione principale, agli effetti della applicazione del solo beneficio dell'aliquota ordinaria del 4,5 per mille l'abitazione locata tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art. 2, comma 3-4 legge 9 dicembre 1998, n. 431) a soggetto che la utilizza come dimora abituale. del 5 per mille per gli alloggi locati con esclusione di quelli di cui all'ultimo comma del punto precedente e per le aree fabbricabili; del 5 per mille per gli alloggi non locati o tenuti a disposizione; del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5; del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite a negozi e botteghe artigiane (categoria C1) ed ai laboratori per arti e mestieri (categoria C3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita' commerciale ed artigianale; del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e I'alienazione di immobili (art. 3, comma 55 legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992); 2. determinare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 320.000 nei confronti delle seguenti categorie di soggetti passivi in possesso di particolari requisiti in relazione a situazioni di particolare disagio sociale ed economico; 1. Pensionati. Titolari di pensione aventi i seguenti requisiti: a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', diritto di usufrutto uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; c) che siano in condizione non lavorativa; d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore all'importo di L. 14.000.000, con la maggiorazione di L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente; 2. Portatori di handicap. a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche; b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio Nazionale; c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente, non sia superiore a L. 14.000.000, maggiorate di L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico; 3. Disoccupati. disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento con un reddito complessivo, ai fini dell'IRPEF dell'intero nucleo familiare relativo all'anno precedente, non superiore a L 14.000.000, maggiorate di L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente. Lo stato di disoccupazione deve essere in atto al 1 gennaio 1999. (Omissis). Rettificare il punto uno, secondo capoverso, della parte dispositiva, deliberazione n. 35 del 15 febbraio 1999, specificando che l'aliquota ordinaria I.C.I. del 4,5 per mille, sia riferita alle abitazioni principali e a tutti gli altri immobili oggetto d'imposizione non ricadenti nelle altre fattispecie determinate ed indicate nel citato provvedimento n. 35/99 del 15 febbraio 1999 con aliquote differenziate. (Omissis). COMUNE DI BARRALI (Cagliari) Il comune di BARRALI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'imposta comunale per gli immobili in misura del 5 per mille e una detrazione pari a L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI BARZANO' (Lecco) Il comune di BARZANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di aumentare, confermando la misura stabilita nel 1998, l'aliquota minima dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili di mezzo punto per mille, determinando per l'anno 1999 l'aliquota nella misura del 4,5 per mille per le seguenti categorie di immobili: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Barzano'; b) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; c) unita' immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli e vicecersa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti nel comune di Barzano', a condizione che presentino apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno e comprovino che sono nelle predette condizioni; d) unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale e continuativa, a condizione che presentino apposita autocertificazione, entro il 30 giugno di ogni anno; 2. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5,5 per mille per le aree fabbricabili, cosi' come definite nell'art. 2, primo comma del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997; 3. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 7 per mille per le seguenti categorie di immobili: a) unita' immobiliari adibite a civile abitazione non costituenti abitazione principale del proprietario e non locate; b) unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) tenuti a disposizione del proprietario e non locati; 4. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 4,5 per mille per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese nei commi precedenti; 5. di precisare che la detrazione per l'abitazione principale, in via generale, viene confermata in L. 200.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica. (Omissis). COMUNE DI BARZIO (Lecco) Il comune di BARZIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote e le detrazioni gia' in vigore nell'anno 1998 come meglio specificato di seguito: abitazione principale: 4 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale: 5 per mille; detrazione imposta I.C.I. per abitazioni principali: L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI BASICO' (Messina) Il comune di BASICO' (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille i criteri contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI BATTAGLIA TERME (Padova) Il comune di BATTAGLIA TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per il 1999 l'aliquota I.C.I. per la prima casa al 5,5 per mille, come determinata per il 1998, alla quale applicare una detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dalla vigente normativa; 2. di aumentare per il 1999: l'aliquota l.C.l. per la seconda casa, e suoi annessi, al 7 per mille; l'aliquota I.C.I. al 9 per mille l'aliquota per le case sfitte, e loro annessi, in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sulla riforma degli affitti. (Omissis). COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI (Macerata) Il comune di BELFORTE DEL CHIENTI (provincia di Macerata) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare tutte le tariffe dei servizi e le aliquote delle imposte comunali nelle misure vigenti nell'esercizio 1998, come meglio specificato in premessa. (Omissis). aliquota I.C.I. vigente nel 1998: 5 per mille; detrazione prima casa vigente nel 1998: L. 200.000 annue; terreni agricoli: esenti in quanto il comune ricade interamente in area montana (art 7, comma 1, lett h) del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni). (Omissis). COMUNE DI BELLIZZI (Salerno) Il comune di BELLIZZI (provincia di Salerno) ha adottato, il 3 marzo 1999 e 28 giugno 1996, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. determinate con delibera di giunta comunale n. 4 del 12 gennaio 1996. (Omissis). di fissare, dall'anno 1996, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: A) nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; B) nella misura del 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi. (Omissis). Art. 1. La maggiore detrazione di L. 300.000 puo' essere concessa solamente ai possessori di un'unica prima casa di abitazione classificata o classificabile catastalmente nel gruppo A); Art. 2. Il reddito personale posseduto dal soggetto passivo di imposta non deve superare quello della pensione minima INPS aumentata della maggiorazione sociale; Art. 3. Il reddito del nucleo familiare non deve essere superiore a quello di due pensioni minime INPS aumentate di una sola volta della maggiorazione sociale. Per nucleo familiare si intende quello risultante anagraficamente al 1 gennaio dell'anno per cui l'imposta e dovuta. Nella determinazione del reddito si tiene conto di ogni forma di reddito, indipendentemente dall'assoggettabilita' all'IRPEF ed altre norme esonerative. Sono esclusi dal reddito solo gli interessi bancari e postali e dei titoli di Stato; Art. 4. In caso di presenza nel nucleo familiare di persone invalide civili al 100% oppure di persone handicappate ai sensi della legge n. 104/1992 i limiti di reddito di cui all'art. 3 sono raddoppiati; Art. 5. Sono esclusi dalle fruizioni della detrazione di L. 300.000 tutti gli immobili classificati o classificabili con rendita presunta nelle seguenti categorie catastali: A/1 abitazioni di tipo signorile; A/7 abitazioni in villini; A/8 abitazioni in ville; A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici; A/10 uffici e studi privati; A/11 abitazioni e alloggi tipici dei luoghi; Art. 6. Per l'applicazione della maggiore detrazione devono essere verificate tutte le condizioni espresse dall'art. 1, 2, 3 e 5 ed eventualmente, ricorrendone il caso, dell'art. 4. (Omissis). COMUNE DI BELLOSGUARDO (Salerno) Il comune di BELLOSGUARDO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale per gli immobili (I.C.I), in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia descritte in narrativa, nella misura unica del 6 per mille, con la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili o di fatto non abitati (prevista dall'art. 8, primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8, secondo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). (Omissis). COMUNE DI BELMONTE IN SABINA (Rieti) Il comune di BELMONTE IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare: 1) l'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 1999, nella misura del 6,5 per mille; 2) di confermare per il 1999 la detrazione per l'unita' adibita ad abitazione principale applicata nel 1998 (L. 200.000). (Omissis). COMUNE DI BENEVENTO (Benevento) Il comune di BENEVENTO ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). le aliquote l.C.l., e la detrazione da applicare alla prima abitazione per l'anno 1999, sono cosi' determinate: aliquota del 9 per mille da applicarsi alle unita' immobiliari dichiarate al catasto urbano come fabbricati ad uso abitativo, e unita' immobiliari adibite ad uso commerciale e servizi, non utilizzate e non locate restano escluse: a) le unita' immobiliari di proprieta' di soggetti che svolgono attivita' di costruzione e vendita; b) l'unita' immobiliare posseduta da non residenti ed adibite ad uso abitativo saltuario, documentabile con utenze domestiche; aliquota del 6 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili e a tutte le unita' immobiliari soggette all'imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari; aliquota del 5 per mille da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo od appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soggetti assegnatari; di applicare per l'anno 1999 una detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a decorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI BERBENNO (Bergamo) Il comune di BERBENNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). si confermano le aliquote dell'anno precedente ossia: 1) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; 2) aliquota ridotta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale escluse le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 4, primo comma legge n. 437/1996 nella misura del 5,5 per mille e detrazione di imposta di L. 200.000; di adottare le seguenti disposizioni regolamentari in ordine all'art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997: a) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) e da questi utilizzate quale abitazione principale; b) determinare per l'anno 1999 iI valore venaIe delle aree edificabili in L. 60.000 come da valore assunto dall'osservatorio provinciale dei valori immobiliari istituito presso l'ufficio tecnico erariale di Bergamo, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello ora stabilito e cio' allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso; c) di stabilire ai fini di incentivare l'accatastamento dei fabbricati che hanno perduto i requisiti di ruralita', di rinunciare per tali immobili ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Collegato alla finanziaria 1999 al recupero dell'imposta comunale sugli immobili pregressa fino a tutto l'anno d'imposta 1999 purche' questi fabbricati vengano accatastati entro il 31 dicembre 1999; d) di considerare regolarmente eseguito il versamento effettuato per l'intera somma da un contitolare di fabbricati per conto degli altri. (Omissis). COMUNE DI BERCETO (Parma) Il comune di BERCETO (provincia di Parma) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, anche per il 1999, l'aliquota I.C.I. nel 5,80 per mille. (Omissis). COMUNE DI BETTOLA (Piacenza)