reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 26.500.000, piu' L. 2.000.000, per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 26.500.000, piu' L. 2.000.000, per ogni persona a carico; Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'Azienda A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da L. 2.000.000 a L. 3.000.000; e) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti; 2. saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000, tutte le unita' classificate in catasto in A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 1 - lettera a); 3. coloro che ritengano di avere diritto alla detrazione per l'anno 1999 dovranno inoltrare domanda entro il 30 giugno 1999; 4. le maggiori detrazioni saranno concesse a seguito valutazione da parte del funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI RONSECCO (Vercelli) Il comune di RONSECCO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999: a) nel 4,30 per mille l'aliquota base dell'Imposta comunale sugli immobili; b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ROSARNO (Reggio Calabria) Il comune di ROSARNO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare per l'anno di imposta 1999 le seguenti aliquote: 1) aliquota ordinaria del 6 per mille; 2) Aliquota ridotta del 5 per mille per: a) abitazione principale; b) Unita' immobiliare locate con contratto registrato, ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale; c) una immobiliare non locate, possedute da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero; d) unita' immobiliare dei soggetti passivi e dei soci di cooper- ative edilizie, a proprieta' indivisa residente nel Comune, direttamente adibita ad abitazione principale; e) unita' immobiliare assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; f) unita' immobiliare nelle diverse tipologie appartenenti agli Enti senza scopo di lucro; 3) aliquota ridotta del 3 per mille: a) a favore dei proprietari che eseguiranno per il biennio 1999/2000 interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili e interventi su immobili di interesse storico o architettonico, localizzati nel centro storico; di compensare il minor gettito con maggiori accertamenti. (Omissis). COMUNE DI ROSCIANO (Pescara) Il comune di ROSCIANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI conferma importi anno 1998 ex DGC 7/1998. aliquota base 1999: 5,0 per mille. 1. Fabbricati: a) aliquote: 1) abitazione principale = aliquota 5 per mille (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente); 2) seconde case = aliquota 5,5 per mille; 3) alloggi non locati = aliquota 5,5 per mille; 4) immobili destinati ad attivita' commerciale = aliquota 5 per mille; 5) immobili destinati ad attivita' artigianali = aliquota 5 per mille; 6) immobili destinati ad attivita' industriali = aliquota 5 per mille; 7) immobili posseduti da Enti senza fine di lucro (no profit): aliquota 4,5 per mille (agevolata); 8) immobili locati, con contratto registrato, a soggetti che lo adibiscono ad abitazione principale: aliquota 5 per mille (agevolata) art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996 convertito dalla legge n. 556/1996; 9) immobili destinati ad attivita' professionali: aliquota 6 per mille; 10) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili = aliquota 4 per mille, per anni tre (per un periodo, comunque, non superiore a tre anni). Fabbricati: b) riduzioni d'imposta. Ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o l'inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione da parte del proprietario: a) di perizia, con allegata idonea documentazione; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in alternativa a quanto previsto sub "a". Fabbricati: c) detrazioni d'imposta. Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per il 1999 dalla imposta dovuta per l'abitazione principale vengono detratte L. 300.000. N.B. Le riduzioni e detrazioni dall'imposta di cui al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 2. aree fabbricabili: aliquota = aliquota base = 5 per mille; 3. terreni agricoli: aliquota = aliquota base = 5 per mille; 4. costruzioni agricole: aliquota = aliquotabase = 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ROSE (Cosenza) Il comune di ROSE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nel modo seguente: 5 per mille per la prima abitazione; 6 per mille per gli altri immobili; 4 per mille per gli immobili ubicati nel centro storico nei quali i proprietari svolgono attivita' commerciali; 4,5 per mille per gli immobili nel resto del territorio comunale nei quali i proprietari svolgono attivita' commerciali; 1 per mille in favore dei proprietari che eseguono gli interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici. L. 200.000 per detrazione prima abitazione. (Omissis). COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (Teramo) Il comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (provincia di Teramo) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote relative all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): abitazione principale 4,25 per mille; terreni agricoli 4,25 per mille; aree edificabili 7 per mille; alloggi posseduti in aggiunta all'abitazioine principale (non locati - a disposizione - per periodi superiori a mesi 6 nell'anno 1999) 7 per mille; altri immobili (aliquota ordinaria) 6,50 per mille. (Omissis). 1. confermare, per l'anno 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione I.C.I. prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, per l'abitazione principale, in L. 300.000, a favore di contributi che, alla data del 1 gennaio 1999, siano in possesso di almeno uno dei requisiti soggettivi di cui alla lettera a) e di tutti i requisiti oggettivi indicati alla lettera b): a) soggettivi: pensionati che alla stessa data del 1 gennaio 1999, abbiano compiuto il 60 anno di eta'; soggetti che abbiano all'interno del proprio nucleo di convivenza familiare, portatori di handicap, permanente inabili a qualsiasi proficuo lavoro; lavoratori in cassa integrazione; lavoratori in mobilita'; disoccupati; che risultino in tale situazione almeno dal 1 gennaio 1998; b) oggettivi: che il dichiarante e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, non siano proprietari o non siano titolari di diritti reali su alcun immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I.; costituita dalle singole unita' immobiliari censite in catasto come abitazione, cantina, garage ed eventuale terreno (giardino) di pertinenza dell'abitazione stessa; che il dichiarante e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, non abbiano conseguito, nel 1998, redditi al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I. - superiori ai seguenti limiti (imponibile Irpef): L. 15.000.000 per un unico componente; L. 20.000.000 fino a due componenti; L. 5.000.000 per ogni componente in piu'; 2. stabilire le seguenti modalita' di applicazione del beneficio: a) il contribuente e' tenuto a presentare al comune di Roseto degli Abruzzi - Settore IV - "Bilancio, contabilita', e programmazione", entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi 1998, apposita richiesta, redatta su modello all'uopo predisposto dal "Funzionario responsabile", contenente i seguenti elementi: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, del contribuente e dei restanti componenti del nucleo di convivenza familiare; ammontare dei redditi conseguiti nel 1998, dal contribuente e dai restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, al netto del reddito derivante dall'abitazione, oggetto dell'imposizione I.C.I.; b) la presentazione della richiesta entro i termini prescritti, costituisce condizione essenziale per operare, da parte del contribuente, gia' dal primo acconto, pari al 90% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del 1 semestre 1999, l'applicazione della maggiore detrazione in argomento. (Omissis). COMUNE DI ROSOLINI (Siracusa) Il comune di ROSOLINI (provincia di Siracusa) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, in tutto il territorio del comune, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), nella misura unica del 4 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con la riduzione, per la prima casa, di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ROSSANO (Cosenza) Il comune di ROSSANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare, come in effetti approva, per i motivi di cui in premessa, la misura unica dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 del 6 per mille su tutto il territorio comunale e per ogni genere di immobilie. (Omissis). COMUNE DI ROSTA (Torino) Il comune di ROSTA (provincia di Torino) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui ai prospetti allegati, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche. (Omissis). Allegato A alla deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 23 marzo 1999 A) misura delle aliquote: _____________________________________________________________________ N.O. Tipologia degli immobili Aliquote (per mille) _____________________________________________________________________ 1 Terreni agricoli 5 _____________________________________________________________________ 2 Prime case occupate dal soggetto passivo d'imposta (1) Immobili, utilizzati come abitazione principale, 5,5 concessi in uso gratuito a parenti di 1 grado in linea retta (1) (2) _____________________________________________________________________ 3 Immobili affittati con contratto regolarmente registrato Immobili destinati ad attivita' produttive 6 condotte direttamente dal soggetto passivo d'imposta (3) Terreni edificabili _____________________________________________________________________ 4 Altri immobili 7 _____________________________________________________________________ (1) In questa tipologia sono incluse le pertinenze dell'abitazione principale accatastate separatamente. (2) Parenti di 1 grado sono i genitori e i figli. I parenti affini di 1 grado sono i suoceri. (3) Per attivita' produttive si intendono le attivita' industriali, artigianali e commerciali. Allegato B alla deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 23 marzo 1999 B) Misura delle detrazioni d'imposta: _____________________________________________________________________ Detrazione N.O. Tipologia degli immobili d'imposta (lire in ragione annuo) _____________________________________________________________________ 1 Per la prima abitazione 200.000 2 Per la prima abitazione esclusivamente da nuovi nuclei familiari - per i primi due anni di costituzione (*) 300.000 3 Soggetti passivi di imposta pensionati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, relativo all'anno di imposta 1998, non superiore a L. 21.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico (*) 350.000 4 Disoccupati o lavoratori in mobilita' con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, relativo all'anno di imposta 1998, non superiore a L. 21.000.000 maggiorato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico (*) 350.000 5 Nuclei familiari con presenza di disabili con invalidita' non inferiore al 75% - documentata dalle competenti strutture pubbliche - o anziani non autosufficienti (*) 400.000 _____________________________________________________________________ (*) Si escludono dalla maggior detrazione tutte le unita' immobiliari classificabili in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/) (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Per usufruire delle maggiori detrazioni e' sufficiente un'autocertificazione - corredata, se necessario, dalla apposita documentazione - su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi del comune, nel quale si autorizza il comune stesso ad effettuare ogni opportuna verifica. Il comune si riserva, inoltre, la facolta' di valutare con diverso criterio impositivo singoli casi di prova indigenza segnalati dai servizi sociali. COMUNE DI ROTELLA (Ascoli Piceno) Il comune di ROTELLA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 4,5 per mille per la prima casa e di applicare l'aliquota del 5 per mille sulla seconda casa con decorrenza 1 gennaio 1999. (Omissis). COMUNE DI ROTZO (Vicenza) Il comune di ROTZO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare, inoltre, che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come meglio specificato in parere narrativa, si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI ROURE (Torino) Il comune di ROURE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille senza differenzazioni in relazione alle varie fattispecie contributive esistenti sul territorio, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 4) per presente provvedimento; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui succistono tali condizioni. (Omissis). COMUNE DI ROVAGNATE (Lecco) Il comune di ROVAGNATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare (omissis), per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ROVATO (Brescia) Il comune di ROVATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: aliquota ridotta: 4 per mille, da applicare in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota diversificata: 7 per mille, da applicare alle unita' immobiliari non destinate ad abitazione principale del proprietario che risultino non locate o comunque tenute a disposizione e che appartengano alle categorie catastali da A1 a A11; 2. di stabilire in L. 200.000 l'ammontare della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ROVERE' VERONESE (Verona) Il comune di ROVERE' VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). la conferma dell'aliquota di imposta (I.C.I.) del 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI Rovescala (lire) Il comune di ROVESCALA (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. (Omissis). Allegato alla deliberazione consiglio comunale n. 5 del 5 marzo 1999; detrazione prima casa L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI RUBIANA (Torino) Il comune di RUBIANA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI RUBIERA (Reggio Emilia) Il comune di RUBIERA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5,8 per mille per la generalita' dei casi d'imposta; 7 per mille per il caso di abitazioni non locate, con esclusione degli immobili ad uso abitativo di proprieta' delle imprese che hanno per oggetto esclusivo l'attivita' di costruzione o vendita di immobili ai quali si applica l'aliquota ordinaria del 5,8 per mille; rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa in materia; 2. di fissare per il 1999 la detrazione ordinaria per abitazione principale nella misura di L. 220.000 e di applicare l'aumento della citata detrazione dell'imposta comunale sugli immobili anno 1999 per l'abitazione principale da L. 220.000 a L. 300.000 e da L. 220.000 a L. 400.000 esclusivamente alle categorie di contribuenti aventi i particolari requisiti e secondo le modalita' meglio specificate in premessa, con riferimento al 1 gennaio 1999, (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nel testo modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, con la riserva di richiedere ai soggetti passivi che hanno usufruito della detrazione cosi' maggiorata la documentazione comprovante lo stato personale e sociale dichiarato, per successive verifiche e controlli; 3. di far applicare agli uffici competenti le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia nel caso di violazioni ed illeciti. (Omissis). COMUNE DI RUFFANO (Lecce) Il comune di RUFFANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 6. disporre, per l'anno 1999, l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota ordinaria: 6 per mille; b) aliquota ridotta 5 per mille; 7. disporre che l'aliquota ridotta sia applicata alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonche' alle seguenti ulteriori fattispecie: a) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non siano locate; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; c) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto; d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli alloggi posseduti dai soci di cooper- ative edilizie a proprieta' indivisa, a condizione che siano adibiti ad abitazione principale dal soggetto passivo; 8. determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta da applicare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 77/1995. (Omissis). COMUNE DI RUINO (Pavia) Il comune di RUINO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, per quanto in premessa specificato, l'aliquota imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nella misura del 5 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative sopra richiamate; 2. di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI RUTIGLIANO (Bari) Il comune di RUTIGLIANO (provincia di Bari) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo nei modo seguente: 1) l'aliquota I.C.I agevolata del 5,5 per mille e la detrazione di lire 250 mila per l'abitazione principale del soggetto passivo; 2) l'aliquota maggiorata del 7 per mille per gli immobili di categoria A/2 (abitazione civile), A/3 (abitazione economica), A/4 (abitazione popolare) e A/7 (abitazione in villini) A/8 (abitazioni in ville) non locati, purche' non dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 8 comma 1 decreto legislativo n. 504/1992, lo stato di locazione dell'immobile deve risultare comprovato da contratto di locazione registrato; 3) l'aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI RUTINO (Salerno) Il comune di RUTINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare, per l'anno 1999, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI SABAUDIA (Latina) Il comune di SABAUDIA (provincia di Latina) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare (omissis) ed in applicazione del diposto di cui all'art. 49, comma 2 della legge n. 449/1997 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille con un incremento dell'1,50 per mille per le abitazioni principali (prima casa) e nelle misure del 6,50 per mille per tutte le altre utenze soggette all'imposta 2. di prendere atto formalmente delle modifiche obbligatoriamente introdotte alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che si intendono qui riportate; 3. di confermare, per il resto, tutte le altre determinazioni assunte dal commissario prefettizio come la propria determinazione n. 3 consiglio comunale del 28 febbraio 1998, qui di seguito riportate: rimangono fissati al 5 per mille le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per le seguenti categorie socialmente piu' deboli, a sostegno delle specifiche problematiche e per ovvie ragioni di equita' fiscale: a) i soggetti passivi dell'imposta titolari della sola pensione sociale, locatari o proprietari dell'immobile occupato, a titolo di abitazione principale; b) i soggetti passivi dell'imposta ultrasessantacinquenni titolari di sola pensione sociale, locatari o proprietari dell'immobile occupato, a titolo di abitazione principale; c) i soggetti passivi dell'imposta diretti portatori di handicaps o con familiari portatori di handicaps, riconosciuti invalidi all 100% oppure incollocabili al lavoro, titolari di sola pensione sociale, locatari o proprietari dell'immobile occupato, a titolo di abitazione principale; 4. di stabilire che l'esenzione di cui al precedente punto venga riconosciuta con deterrninazione del capo settore dei servizi finanziari su istanza scritta dagli interessati, corredata dalla documentazione di legge attestante le condizioni ed i requisiti richiesti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel richiesto decreto legislativo n. 446/1997, non provvedendosi in alcun modo nel caso di titolarita' di piu' immobili o nel caso di non occupazione dell'abitazione principale; 5. di non avvalersi, per il resto, della potesta' regolamentare prevista dallo stesso decreto legislativo n. 446/1997, confermando, invece, le altre disposizioni di cui alla deliberazione della giunta n. 182/1997, nelle more dell'entrata in vigore dell'apposito regolamento. (Omissis). COMUNE DI SAINT MARCEL (Aosta) Il comune di SAINT MARCEL (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille. di determinare a decorrere dal 1 gennaio 1999 la misura della detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SALASCO (Vercelli) Il comune di SALASCO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille, come da proposta della giunta comunale approvata con atto n. 4 del 16 febbraio 1998; (Omissis). 3. di dare atto che rimane stabilita in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI SALCITO (Campobasso) Il comune di SALCITO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili stabilita nella misura unica del 5 per mille; confermare altresi' la detrazione sulla prima casa pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SALE (Alessandria) Il comune di SALE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. approvare la proposta della giunta comunale di cui alla deliberazione n. 7 del 5 febbraio 1999, determinando l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille; 2. confermare la seguente disciplina tariffaria dell'I.C.I. per l'anno 1999: a) determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; b) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In tale fattispecie viene quindi applicata la detrazione di imposta di L. 200.000; c) non avvalersi delle altre facolta' discrezionali di cui al comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 e di quelle previste dall'art. 1 comma 5 legge n. 449/1997. (Omissis). COMUNE DI SALGAREDA (Treviso) Il comune di SALGAREDA (provincia di Treviso) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura ordinaria del 5,5 per mille e per l'abitazione principale del 4,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta in oggetto in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SALISANO (Rieti) Il comune di SALISANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,30 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti. (Omissis). COMUNE DI SALMOUR (Cuneo) Il comune di SALMOUR (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di prendere atto che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' confermata al 5,5 per mille per tutti gli immobili, giusta deliberazione della giunta comunale n. 17 del 2 marzo 1999; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SALORNO - SALURN (Bolzano) Il comune di SALORNO - SALURN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille; 2. di determinare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI SALTARA (Pesaro e Urbino) Il comune di SALTARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota comunale sugli immobili, istituita attuazione del decreto legislativo n. 504/1992 con delibera di giunta comunale n. 43/93, nelle seguenti misure: a) 5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di abitazione principale; b) 6,5 per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dell'abitazione principale; 2. di dare atto che l'importo della detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari a L. 200.000 come stabilito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI SALVIROLA (Cremona) Il comune di SALVIROLA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di determinare in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 1999 per le persone ultrasessantacinquenni, proprietarie di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, che vivono da sole o con a carico unicamente un familiare portatore di handicap, con reddito annuo lordo non superiore a L. 18.000.000. (Omissis). COMUNE DI SALZA IRPINA (Avellino) Il comune di SALZA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare, per l'anno 1999, l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAMBUCI (Roma) Il comune di SAMBUCI (provincia di Roma) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota per l'I.C.I. nella misura ordinaria del 5,5 per mille; 2. di fissare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI (Bari) Il comune di SAMMICHELE DI BARI (provincia di Bari) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 viene applicata nel seguente modo: a) aliquota abitazione principale, comprese le pertinenze 5 per mille (confermata); b) aliquota altri immobili e aree fabbricabili 6 per mille (confermata); c) detrazione per abitazione principale L. 200.000 (confermata); d) detrazione abitazione principale per anziani o disabili con un limite di reddito per l'intero nucleo familiare di L. 14.000.000 = L.250.000 (confermata). (Omissis). 3. dare atto che i terreni agircoli ricadenti in agro di Sammichele di Bari come negli anni precedenti, sono esenti dall'applicazione poiche' interamente delimitati con delibera di giunta regionale n. 5664 del 18 giugno 1984 ai sensi della legge n. 984/1977. (Omissis). COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Ascoli Piceno) Il comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote da valere per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999: a) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale; b) aliquota del 5 per mille per i fabbricati di categoria catastale C6 e C7 a condizione che i medesimi fabbricati non risultino concessi in locazione, uso a comodato a terzi, con esclusione dei familiari residenti anagraficamente nello stesso immobile; c) aliquota del 6,50 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli nonche' per i fabbricati di categoria catastale C6 e C7 che risultino concessi in locazione, uso comodato a terzi, con esclusione dei familiari residenti anagraficamente nello stesso immobile; 2. di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 che compete ai possessori di abitazione principale, purche' residenti anagraficamente, alle seguenti categorie: a) soggetti passivi che hanno compiuto il sessantesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 1998 che siano titolari di pensione o non siano in condizione lavorativa, sempre che abbiano compiuto sessanta anni il 31 dicembre 1998, con reddito annuale Imponibile, ai fini Irpef, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L. 27.210.300 (tre volte il minimo Inps annuale); b) per l soggetti passivi portatori di handicap psicofisico e/o sensoriale con attestato di invalidita' civile, ovvero in presenza, nello stato di famiglia anagrafico, di portatori di handicap psicofisico e/o sensoriale con attestato di invalidita' civile ovvero nel caso di presenza, nello stato di famiglia anagrafico, di persone anziane non auto-sufficienti con certificazione medica della unita' sanitaria locale, il limite di reddito di L. 27.210.300 e' elevato di L. 2.093.100 (tre volte il minimo Inps mensile) per ogni singola persona invalida o non autosufficiente. L'invalidita' civile suddetta deve essere riconosciuta nella percentuale di almeno il 67%; 3. per usufruire delle ulteriori detrazioni di cui al punto 2) del presente atto, in caso di possesso di piu' immobili o porzione degli stessi, la somma di tutte le rendite catastali dei soggetti imponibili (compresa quella dell'abitazione principale) non deve essere superiore al triplo della rendita catastale dell'abitazione principale stessa. La somma di tutte le rendite catastali dovra' essere rilevata in rapporto alle proprie quote di possesso; 4. di aumentare da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 che compete ai possessori della sola abitazione principale e non possessori di altri immobili o porzioni di immobili rientranti nei gruppi catastali A, B, C e D, ad eccezione di un solo fabbricato di categoria catastale C6 e C7, purche' residenti anagraficamente, alle seguenti categorie: a) soggetti passivi che hanno compiuto il sessantesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 1998 che siano titolari di pensione o non siano in condizione lavorativa, sempre che abbiano compiuto sessanta anni il 31 dicembre 1998, con reddito annuale imponibile, ai fini Irpef, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L. 18.140.200 (due volte il minimo Inps); b) soggetti passivi disoccupati di qualsiasi eta' non dediti agli studi (con riferimento alla scuola dell'obbligo, scuole superiori di qualsiasi tipo, corsi di laurea di qualsiasi tipo comprese le lauree brevi) o a tirocinio gratuito ed iscritti ininterrottamente alle liste di collocamento da almeno due anni, con reddito annuale imponibile, ai fini Irpef, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L. 18.140.000 (due volte il minimo Inps). 5. tutti i requisiti necessari per l'ottenimento delle ulteriori detrazioni I.C.I. di cui ai punti 2) e 4) della presente deliberazione, anche con riferimento ai componenti lo stato di famiglia anagrafico del richiedente, debbono essere quelli esistenti alla data del 1 gennaio 1999; 6. di escludere dalla maggiorazione di cui sopra tutte le unita' classificate in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazione in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) anche se appartenenti a cittadini di cui al precedente punto; 7. di fissare dal 1 luglio al 30 settembre 1999 il periodo per la presentazione, all'ufficio tributi del comune di San Benedetto del Tronto, dell'istanza contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' o dell'istanza con documentazione. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena la decadenza del beneficio della ulteriore detrazione per l'anno 1999. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro postale; 8. di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste nei punti 2) e 4), o perche' si tratta di abitazioni escluse dal beneficio di cui al punto 6), ovvero perche' l'istanza di cui al punto 7) non e' presentata nei termini previsti. (Omissis). COMUNE DI SAN BENEDETTO IN PERILLIS (L'Aquila) Il comune di SAN BENEDETTO IN PERILLIS (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di prendere atto e confermare, per i motivi espressi in premessa, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille cosi' come da delibera di giunta comunale n. 10 del 4 marzo 1999; 2. di non applicare per l'anno 1999 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria valida per tutti di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE (Torino) Il comune di SAN BENIGNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999; 2. di confermare la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (Treviso) Il comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA (provincia di Treviso) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura pari al 4 per mille; 2. di considerare, per l'anno 1999, abitazione principale, ai fini della detrazione I.C.I., le seguenti unita' immobiliari oltreche' quelle indicate nell'articolo 8, comma 2, del neo approvato regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.: a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantina, soffitte, ripostigli, ecc.); b) le unita' immobiliari, in precedenza gia' adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; c) le unita' immobiliari in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei registri anagrafici; 3. di approvare, per l'anno 1999, la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale nella misura pari a L. 200.000 (euro 103,29). (Omissis). COMUNE DI SAN BONIFACIO (Verona) Il comune di SAN BONIFACIO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote: 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale intendendo come tale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re- ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; 6 per mille per gli altri immobili, ivi compresi garages, cantine e simili; per le case sfitte viene applicata l'aliquota massima consentita dalle vigenti disposizioni di legge; 2. per l'anno 1999, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 ed integrato dal terzo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene stabilita in misura pari a L. 500.000 e comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita', nei confronti dei proprietari di immobili classificati catastalmente nelle categorie A/4 ed A/5; 3. la detrazione di cui al punto 2) viene concessa sino all'importo massimo di L. 500.000 nei confronti dei seguenti soggetti: a) proprietari di una sola unita' immobiliare e con un nucleo familiare provvisto di reddito annuo inferiore a: L. 10.884.000 se composto da una sola persona; L. 16.636.000 se composto da due persone; L. 20.679.600 se composto da tre persone; L. 22.856.400 se composto da quattro persone; per ogni persona in piu' il reddito va maggiorato di L. 2.176.800: b) proprietari nel cui nucleo familiare sia presente una persona con inabilita' assoluta e permanente pari al 100%: 4. la concessione della detrazione e' subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione, su modello fornito dal comune, da presentare all'ufficio tributi entro il termine del 30 giugno 1999. (Omissis). COMUNE DI SAN CASSIANO (Lecce) Il comune di SAN CASSIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ordinaria, 5 per mille; abitazione principale, 4,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE (Lecce) Il comune di SAN CESARIO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). conferma per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille e l'aliquota ridotta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del 4,5 per mille, gia' adottate per l'anno 1998, di confermare la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO (Salerno) Il comune di SAN CIPRIANO PICENTINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. fissare, per l'anno 1999, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) abitazione principale, aliquota del 5,80 per mille; b) altri immobili, aliquota del 7 per mille; c) immobili non locati, aliquota dell'8 per mille; 3. di determinare, per l'anno 1999, la seguente detrazione d'imposta: a) detrazione sull'abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN CONO (Catania) Il comune di SAN CONO (provincia di Catania) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e di applicare le detrazioni per l'abitazione principale a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE (Pavia) Il comune di SAN DAMIANO AL COLLE (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5, 50 per mille; 2. di dare atto che e' applicata la detrazione prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI (Asti) Il comune di SAN DAMIANO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). mantenere l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 pari a quella del 1998 (0.55 per cento). (Omissis). COMUNE DI SAN FEDELE INTELVI (Como) Il comune di SAN FEDELE INTELVI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili, mantenendo in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI SAN FELE (Potenza) Il comune di SAN FELE (provincia di Potenza) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). visto che la situazione finanziaria dell'ente comunale si trova in una congiuntura negativa e l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili e che, inoltre, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare la somma di L. 200.000, considerando infine le concorrenti esclusioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo medesimo; ritenuto, comunque opportuno concedere le agevolazioni previste dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 che prevede di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Delibera: 1. di confermare l'aliquota da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per l'anno 1999; 2. di riconoscere i benefici di cui alle premesse. (Omissis). COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO (Brescia) Il comune di SAN FELICE DEL BENACO (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote sull'imposta comunale sugli immobili stabilite con la deliberazione consiliare n. 2 del 12 febbraio 1998, esecutiva a termini di legge, con l'applicazione delle disposizioni recate dal regolamento sull'I.C.I., con effetto dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto legge 26 gennaio 1999, n. 8, qualora intervenga l'esecutivita' della deliberazione del consiglio comunale n. 7 in data odierna di approvazione dello stesso. (Omissis). aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota ridotta per i soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille; detrazione abitazione principale; L. 200.000 annue. (Omissis). COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (Como) Il comune di SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (provincia di Como) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' previste per l'anno 1998: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille; aliquota abitazione anziani o disabili, (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996): 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE (Vercelli) Il comune di SAN GERMANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 4. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che sara' applicata in questo comune, per l'anno 1999, nella misura del 6,10 per mille, come da proposta della giunta comunale richiamata in premessa; 5. di confermare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi previsti nel comma 5 dell'art. 1, decreto legislativo n. 446/1997 nella misura del 2 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi; (Omissis); 6. di dare atto che rimane stabilita in L. 200.000 (e 103,29) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI SAN GINESIO (Macerata) Il comune di SAN GINESIO (provincia di Macerata) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota della prima casa nella misura del 6 per mille, nonche' di riconfermare la detrazione per le unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 240.000, approvata con delibera consiliare n. 17 del 25 marzo 1999, esecutiva ai sensi di legge; di confermare l'aliquota relativa alla seconda abitazione al 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI (Frosinone) Il comune di SAN GIORGIO A LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: unita' immobiliare adibiti ad abitazione principale, 4 per mille; immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, 6 per mille; aree fabbricabili (per tutto il territorio comunale), 5 per mille; importo della detrazione per abitazione principale, L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN GIORGIO DI SUSA (Torino) Il comune di SAN GIORGIO DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (Padova) Il comune di SAN GIORGIO IN BOSCO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, per conseguire l'equilibrio della gestione corrente ed il mantenimento dell'attuale dei servizi, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille; aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille; aliquota aree fabbricabili nella misura del 7 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di stabilire una maggiore detrazione fissata nella misura di L. 300.000, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in presenza dei seguenti presupposti: a) persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla pensione minima dell'INPS e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita a propria abitazione principale o componente di nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore a L. 12.000.000 annui, con riferimento all'anno precedente a quello di imposizione I.C.I.: b) i soggetti di cui sopra non devono possedere altri beni immobili; c) i requisiti di cui sopra devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e trasmessa all'ufficio tributi di questo comune entro e non oltre il termine del 30 giugno 1999; 5. di dare atto che la maggior detrazione, siccome determinata sub 4), avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. (Omissis). COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO (Reggio Calabria) Il comune di SAN GIORGIO MORGETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). PROSPETTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ESERCIZIO 1999 N. ord. Aliquota 1998 VOCE Aliquota Detrazione - - - - - 1 5,5 Ordinaria 5,5 Unica 2 5,5 Abitazione principale 5,5 L. 200.000 3 5,5 Abitazione principale anziani o disabili 5,5 - 4 5,5 Abitazioni locate adibite ad abitazione principale 5,5 - 5 5,5 Alloggi non locati 6 - 6 4 Immobili di organismi senza fini di lucro non esenti (volonta- riato e Coop. sociali) 4 - 7 5,5 Proprietari che eseguono interventi di recupero ecc. 5,5 - 8 5,5 Altri 5,5 - (Omissis). COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO (Salerno) Il comune di SAN GIOVANNI A PIRO (provincia di Salerno) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. dare atto che per quanto riguarda l'I.C.I., la percentuale confermata e' pari al 5,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (Agrigento) Il comune di SAN GIOVANNI GEMINI (provincia di Agrigento) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO (Chieti) Il comune di SAN GIOVANNI TEATINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nel seguente modo: abitazione principale, 4,20 per mille; altri locali, 5,50 per mille; aree fabbricabili, 5,50 per mille; terreni agricoli, 5,50 per mille; confermare, inoltre, la detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo senza alcuna distinzione di carattere soggettivo. (Omissis). COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa) Il comune di SAN GIULIANO TERME (provincia di Pisa) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, per le ragioni espresse in premessa e che qui vengono richiamate integralmente, le misure delle aliquote I.C.I. differenziate come appresso: a) 4,5 per mille per i fabbricati (e loro pertinenze come definite all'art. 5 del regolamento comunale di cui alla delibera consiliare comunale n. 9 del 21 gennaio 1999) destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; sono considerate principali anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado; b) 5 per mille per le abitazioni locate, con contratto di locazione registrato e utilizzate come abitazione principale; c) 7 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione e sfitti; d) 9 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; e) 6 per mille per tutti gli immobili non riconducibili alle fattispecie previste alle precedenti lettere; 2. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che, tale detrazione spetta a ciascuno dei soggetti passivi per cui l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale, in misura proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di confermare, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 122/1997, per l'anno 1999 e successivi la detrazione di L. 400.000, di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 27 febbraio 1998, spettante per la prima casa abitata dai meno abbienti, categoria di soggetti identificati con propria precedente deliberazione n. 23 del 28 febbraio 1994, che qui, limitatamente all'argomento trattato nel presente capoverso, deve ritenersi integralmente ripetuta e trascritta; 5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni di cui ai punti 2 e 4 della parte dispositiva del presente provvedimento si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari; le medesime disposizioni si applicano anche alle pertinenze delle abitazioni principali, nei limiti previsti dell'art. 5 del regolamento comunale di cui alla delibera consiliare comunale n. 9 del 21 gennaio 1999. (Omissis). COMUNE DI SAN GODENZO (Firenze) Il comune di SAN GODENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di determinare, (Omissis) per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. del comune di San Godenzo come segue: aliquota ordinaria, aliquota 7 per mille; abitazione principale e proprie pertinenze C/2, C/6, C/7, aliquota 6 per mille; negozi e botteghe C/1, aliquota 6 per mille; magazzini, locali deposito C/2, aliquota 6 per mille; laboratori arti e mestieri C/3, aliquota 6 per mille; alberghi, pensioni D/2, aliquota 6 per mille; altri del gruppo C e D, 6 per mille; altri fabbricati non destinati ad abitazione principale e proprie pertinenze C/2, C/6, C/7, aliquota 7 per mille; aree edificabili, aliquota 7 per mille; 3. di dare atto che le aliquote sopra indicate non hanno subito variazioni rispetto a quelle dell'anno 1998; 4. inoltre di aumentare la detrazione I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), spettante per l'anno 1999 per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 230.000, applicando tale aumento ai contribuenti che abbiano i seguenti requisiti: a) unicita' di possesso della sola abitazione principale, (non essere proprietari di altre unita' abitative situate nel comune di San Godenzo e/o qualsiasi altro comune); b) intero nucleo familiare residente nella abitazione principale, (coniugi e figli minori). (Omissis). COMUNE DI SAN LEONARDO (Udine) Il comune di SAN LEONARDO (provincia di Udine) ha adottato, il 15 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue: aliquota base 5 per mille; aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati; detrazione di L. 220.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO (Benevento) Il comune di SAN LEUCIO DEL SANNIO (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.l. con decorrenza dal 1 gennaio 1998: 1) aliquota 5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale; 2) aliquota 5 per mille: unita' immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; 3) aliquota 5 per mille: persona fisica per unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale; 4) aliquota 5 per mille: alloggi posseduti e non locati; 5) aliquota 5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune; 6) aliquota 5 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro; 7) aliquota 5 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge n. 449/1997; 8) aliquota 5 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti; 9) aliquota 5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione. II. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: 1) L. 200.000 per detrazione base maggiorata entro il limite di legge; III. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO (Pesaro e Urbino) Il comune di SAN LORENZO IN CAMPO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nella seguente misura unica: aliquota fissa 5,5 per mille. 2. di riconfermare per il 1999 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE (Salerno) Il comune di SAN MANGO PIEMONTE (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. approvate con atto consiliare n. 6 del 5 marzo 1998 per cosi' come segue: nella misura del 6 per mille riferita alle seconde case; nella misura del 5 per mille per gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE (Avellino) Il comune di SAN MANGO SUL CALORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, relativamente all'imposta comunale sugli immobili l'aliquota del 5 per mille; di confermare, altresi', l'importo di L. 200.000 quale detrazione spettante per la prima casa adibita a residenza. (Omissis). COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE (Pistoia) Il comune di SAN MARCELLO PISTOIESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ridotta del 5 per mille - applicabile alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi, e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, entrambi residenti nel comune, nonche' applicabile agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; aliquota ridotta del 5 per mille - applicabile agli immobili il cui soggetto passivo d'imposta e' identificabile nei seguenti enti senza scopo di lucro, e per i quali non ricorre l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera c) decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., adottato in conformita' dell'art. 59, comma 1, lettera c) decreto legislativo n. 446/1997: a) associazioni di mutuo soccorso e pubblica assistenza; b) Croce rossa; e) conservatori; d) circoli sportivi e ricreativi che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; aliquota ordinaria del 6,7 per mille - applicabile agli immobili diversi da quelli sopraindicali; detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2. di precisare che ai sensi dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n. 7 in data 26 gennaio 1999, l'aliquota ridotta del 5 per mille e' applicabile anche ai seguenti immobili: a) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; b) abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti di 1 grado in linea retta (genitori e figli) e 2 grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale; c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; d) abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale. (Omissis). COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (Pordenone) Il comune di SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999: a) 4 per mille per la prima casa e relative pertinenze; b) 4 per mille per gli altri fabbricati (locati od utilizzati direttamente dal proprietario); c) 4 per mille per i terreni; d) 7 per mille per i fabbricati non locati; di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (Verona) Il comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (provincia di Verona) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota l.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,3 per mille per le sole abitazioni principali. 2. di aumentare la detrazione concessa per l'abitazione principale fissandola in L. 250.000; 3. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili differenti da quelli considerati come abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO (Cremona) Il comune di SAN MARTINO DEL LAGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta. (Omissis). COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA (Lodi) Il comune di SAN MARTINO IN STRADA (provincia di Lodi) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille. 2. di non ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 3. di non elevare oltre le L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 4. di non adottare alcuna diversificazione di aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e per gli immobili non locati. (Omissis). COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVI' (Cuneo) Il comune di SAN MICHELE MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille. 2. di stabilire per l'anno 1999 L. 200.000 l'importo della detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO (Brindisi) Il comune di SAN MICHELE SALENTINO (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, ai fini dell'applicazione dell'l.C.I. per il 1999, le seguenti aliquote e detrazioni: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille; aliquota agevolata per interventi di cui al comma 5, art. 1, della legge n. 449/1997 5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI SAN NAZZARO (Benevento) Il comune di SAN NAZZARO (provincia di Benevento) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per il corrente esercizio finanziario le stesse misure fiscali in vigore nell'anno precedente per quanto riguarda l'I.C.I. (Omissis). Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che le aliquote I.C.I. confermate sono pari al 6 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per le abitazioni in aggiunta a quella principale. COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO (Crotone) Il comune di SAN NICOLA DELL'ALTO (provincia di Crotone) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare, per l'anno d'imposta 1999, la misura del 5,5 per mille quale aliquota da applicare all'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, istituita con la legge 3 ottobre 1992, n. 421 ed attuata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni; stabilire, che per lo stesso anno 1999, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale i protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO (Belluno) Il comune di SAN NICOLO' DI COMELICO (provincia di Belluno) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata nel comune di San Nicolo' di Comelico dando atto che il gettito previsto e' lo stesso dell'anno precedente. 2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (Brindisi) Il comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune; 2. di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura base stabilita dalla legge pari a L. 200.000; 3. di fissare una maggiore detrazione di L. 150.000 per le seguenti categorie sociali: a) ai nuclei familiari nei quali e' ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione con reddito complessivo inferiore alla somma della pensione sociale del contribuente, incrementata di un quinto della pensione suddetta per ogni componente il nucleo familiare stesso. Non costituiscono reddito le indennita' e gli emolumenti percepiti da portatori di handicaps gravi; b) ai nuclei familiari nei quali e' ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione e non percettori di pensione sociale con reddito inferiore a L. 3.500.000 piu' un decimo della pensione sociale per ogni componente oltre il primo. Non costituiscono reddito le indennita' e gli emolumenti percepiti da portatori di handicaps; c) ai nuclei familiari nei quali e' ricompreso il proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione e comprendente almeno quattro minori con un reddito complessivo inferiore a trenta milioni; d) ai nuclei familiari costituiti da un solo componente proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione percettore di pensione sociale e senza altri redditi. (Omissis). COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON (Bergamo) Il comune di SAN PAOLO D'ARGON (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria 6,25 per mille; aliquota abitazione principale 5 per mille; aliquota per abitazioni locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale 5 per mille; aliquota alloggi locati a sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 4 per mille; aliquota alloggi non locati da almeno due anni 7 per mille; 2. di determinare per l'anno 1999, ai fini del calcolo dell'I.C.I., le seguenti detrazioni: detrazione abitazione principale L. 200.000; detrazione abitazione principale a condizione che i componenti del nucleo familiare non possiedano altre unita' immobiliari adibite ad abitazione su tutto il territorio nazionale L. 250.000; detrazione abitazione principale di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale in possesso dei seguenti requisiti: L. 17.000.000 per nucleo familiare con un solo componente; L. 23.000.000 per nucleo familiare con due componenti; L. 25.000.000 per nucleo familiare con tre componenti; L. 27.000.000 per nucleo familiare con quattro o piu' componenti; i componenti del nucleo familiare non devono possedere altre unita' immobiliari adibite ad abitazione su tutto il territorio nazionale L. 350.000. (Omissis). COMUNE DI SAN PIER NICETO (Messina) Il comune di SAN PIER NICETO (provincia di Messina) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per tutte le categorie dei fabbricati mentre la detrazione per la prima abitazione rimarra' come per legge nella misura minima di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (Treviso) Il comune di SAN PIETRO DI FELETTO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, le seguenti imposte I.C.I.: aliquota 5,1 per mille; detrazione L. 200.000 per l'abitazione principale, sara' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari, in via permanente, purche' l'immobile non risulti locato. (Omissis). COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO (Verona) Il comune di SAN PIETRO IN CARIANO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'imposta I.C.I., per l'anno 1999 come segue: abitazione principale, pertinenze ed immobili concessi in uso gratuito ad ascendenti e discendenti che la utilizzano come abitazione principale 4,5 per mille; altri immobili 6,9 per mille; immobili sfitti 7 per mille. 2. di confermare la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 200.000 ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 53, e seguenti della legge n. 662/1996 e del regolamento sopracitato. 3. di mantenere a L. 300.000 la detrazione per la prima casa adibita ad abitazione principale di portatore di handicap o di nucleo familiare in cui sia presente oltre al soggetto passivo I.C.I., che chiede la citata detrazione, anche un handicappato riconosciuto dalla prefettura di Verona, ai sensi del regolamento I.C.I. art. 8, comma 5. (Omissis). COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO (Cosenza) Il comune di SAN PIETRO IN GUARANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, la stessa aliquota dell'anno 1998, relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 da applicare in questo comune nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO (Vicenza ) Il comune di SAN PIETRO MUSSOLINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille confermandola quindi rispetto a quanto gia' deliberato per l'esercizio 1998. 2. di determinare sempre per l'anno 1999 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella somma di L. 200.000, anche in questo caso, pertanto, confermando quanto gia' determinato per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI (Roma) Il comune di SAN POLO DEI CAVALIERI (provincia di Roma) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999, nella misura del 5,30 per mille per l'abitazione principale e del 6,30 per mille per le altre abitazioni. 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e' confermata nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN PONSO (Torino) Il comune di SAN PONSO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili. 2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN ROBERTO (Reggio Calabria) Il comune di SAN ROBERTO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 riportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO (Benevento) Il comune di SAN SALVATORE TELESINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO (Torino) Il comune di SAN SEBASTIANO DA PO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 una diminuzione in misura unica del-l'aliquota I.C.I. del 0,20 per mille la quale viene cosi' fissata al 5,3 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dal decreto legislativo n. 446/1997, art. 58, comma 3 dovuta per l'unita' immobilare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI SAN SPERATE (Cagliari) Il comune di SAN SPERATE (provincia di Cagliari) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI (Catania) Il comune di SANT'AGATA LI BATTIATI (provincia di Catania) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,75 per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura del 5,25 per mille per tutti gli altri fabbricati e del 5 per mille per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 2. di concedere l'elevazione della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con esclusione di quelle censite in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, da L. 200.000 a L. 300.000 ai soggetti passivi i cui nuclei familiari non possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale ed estero, oltre la sola unita' abitativa, e il cui reddito complessivo per l'anno 1998 non superi L. 9.070.100 per nucleo familiare di un solo componente, L. 12.000.000 per nucleo familiare di due componenti, L. 16.000.000 per nuclei familiari con piu' di due componenti. Le medesime agevolazioni con le stesse limitazioni sono concesse agli anziani e ai disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari in via permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata; 3. di satbilire che per ottenere tale detrazione il contribuente e' tenuto a presentare al comune atto sostitutivo di notorieta', entro i termini di scadenza del versamento della prima rata di acconto I.C.I. (30 giugno 1999) ovvero entro il 20 dicembre 1999 se l'atto di proprieta' e' successivo al 30 giungo 1999 (in tutti i casi l'agevolazione sara' rapportata al periodo durante il quale si protrae il possesso), idicando: le generalita' complete, il codice fiscale, la forma abituale e il reddito complessivo del nucleo familiare; e attestando: di possedere una sola casa abitativa con eventuale pertinenza (cantina, box, garage, ecc.) purche' queste ultime insistano nello stesso immobile; che nessun altro componente il proprio nucleo familiare possieda altri immobili in Italia o all'estero; che l'immobile non sia classificato nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10 indicandone i dati di individuazione e di classamento dell'immobile e, nel caso non risultasse censito ma dichiarato, il numero di protocollo e la data della dichiarazione nonche' la percentuale di possesso; 4. di revocare la propria deliberazione n. 251 del 30 ottobre 1998. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione revoca la delibera del 30 ottobre 1998, gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999, alla pag. 132. COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA (Messina) Il comune di SANTA LUCIA DEL MELA (provincia di Messina) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per i motivi espressi in narrativa, di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE (Treviso) Il comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,3 per mille; 2. di dare atto che anche per l'anno 1999 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' di L. 200.000, cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996; (Omissis). 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1999, n. 8, le aliquote di imposta oggetto della presente deliberazione hanno effetto dal 10 gennaio 1999. (Omissis). COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (Caserta) Il comune di SANTA MARIA A VICO (provincia di Caserta) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella stessa misura di quella per l'anno 1998, cioe' del 4 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per gli altri fabbricati per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili cosi' come previsto dall'art. 2 del decreto-legge 28 giugno 1995 n. 249 e art. 3 comma 2 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; (Omissis). dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' determinata in L. 200.000 art. 3 comma 54 della suindicata legge. (Omissis). COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA (Pavia) Il comune di SANTA MARIA DELLA VERSA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, per quanto in premessa specificato, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in alto richiamate; 2. di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI SANTA MARIA REZZONICO (Como) Il comune di SANTA MARIA REZZONICO (provincia di Como) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 5,5 per mille; 3. di non avvalersi delle altre facolta' che la legge n. 662/1996 assegna alla determinazione dei comuni in materia. (Omissis). COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (Benevento) Il comune di SANT'ANGELO A CUPOLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 13 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: aliquota per abitazione principale 5,5 per mille; aliquota per abitazione secondarie 6,5 per mille; di fissare in L. 250.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE (Potenza) Il comune di SANT'ANGELO LE FRATTE (provincia di Potenza) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare come in effetti determina, per tutte le motivazioni in premessa meglio evidenziate e che qui di seguito si intendono integralmente riportate, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per il 1999 in ragione del 6 per mille; detrarre per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 350.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dare atto che, i soggetti passivi dell'imposta, sono quelli individuati al comma 1 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO (Lodi) Il comune di SANT'ANGELO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille e riconfermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000, pari a euro 103,29. (Omissis). COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO (Roma) Il comune di SANT'ANGELO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, l'aliquota nella misura del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di confermare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SANTA NINFA (Trapani) Il comune di SANTA NINFA (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. mantenere per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. matenere la detrazione d'imposta in regione d'anno per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di L. 250.000, per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO (Verona) Il comune di SANT'ANNA D'ALFAEDO (provincia di Verona) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA (Torino) Il comune di SANT'ANTONINO DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 secondo i termini seguenti: a) di fissare, per l'anno 1999, nella misura indifferenziata del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; b) di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (Ascoli Piceno) Il comune di SANTA VITTORIA IN MATENANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con l'applicazione della detrazione di L. 500.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nei confronti dei titolari di pensione sociale residenti nel comune di S. Vittoria in Matenano, la cui individuazione viene delegata all'ufficio tributi di concerto con la giunta comunale; di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. differenziata pari al 7 per mille per l'immobile adibito ad abitazione, posseduto in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (Teramo) Il comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (provincia di Teramo) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, e' stabilita nella misura del 5,5 per mille, dando atto che l'imposta medesima sara' applicata in conformita' alla disciplina di legge senza fare uso delle facolta' concesse ai comuni dall'art. 3, commi 53 e seguenti, della legge n. 662 del 1996; confermare, altresi', in L. 200.000 per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI (Campobasso) Il comune di SANT'ELIA A PIANISI (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille; di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; di dare atto che trovano concrete applicazione tutte quelle norme che regolano l'mposta comunale sugli immobili, non in contrasto con quanto modificato dalla gia' cennata legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE (Ascoli Piceno) Il comune di SANT'ELPIDIO A MARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. per l'anno 1999, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la disciplina delle aliquote, delle agevolazioni e delle riduzioni di imposta e' determinata come segue: a) aliquota agevolata al 4 per mille: per i fabbricati ubicati nel centro storico nonche' per i fabbricati sottoposti in base al P.R.G. a vincolo di tutela storico- ambientale ancorche' non ubicati nel centro storico, ed interessati da interventi di recupero e di ristrutturazione e manutenzione regolarmente concessionati o autorizzati sulla base del vigente Regolamento edilizio e previa richiesta degli interessati. L'aliquota agevolata e' applicata alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di 3 anni dall'inizio dei lavori; per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze detrazione di L. 200.000 a norma dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; b) aliquota del 5 per mille: b-1) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unita' immobiliari costituenti pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo ancorche' iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse e solai), con detrazione di L. 200.000 a norma dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; b-2) unita' immobiliari possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale e concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo per uso abitazione principale a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado per un periodo superiore a sei mesi, risultante da scrittura privata o autocertificazione e nelle quali gli stessi abbiano la residenza anagrafica, non si applica la detrazione di L. 200.000 di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; b-3) unita' immobiliari adibiti per gli usi di cui alle categorie catastali C1, C2, C3 utilizzati direttamente dai proprietari per le loro attivita' ovvero concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; b-4) terreni agricoli sui quali si esercita attivita' lavorativa e condotti direttamente dai proprietari o concesso in comodato gratuito ai parenti in linea retta o collaterale entro il sedondo grado; b-5) per l'unita' immobiliare di cui al punto b)-1, aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti condizioni: A) Reddito: il reddito da considerare e' quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare, reddito che non dovra' superare i seguenti limiti per il 1999 (dichiarazione dei redditi anno 1999): _____________________________________________________________________ Componenti il nucleo familiare Reddito annuo determinato come sopra _____________________________________________________________________ 1 persona (*) 16.000.000 2 persone (*) 24.000.000 3 persone e oltre (*) 27.000.000 _____________________________________________________________________ * oltre al soggetto handicappato convivente B) Possesso beni immobili: il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere: a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione altri immobili siti su tutto il territorio nazionale; immobili, compresa l'abitazione principale, classificati nelle categorie: A/1 abitazioni di tipo signorile; A/8 abitazioni in ville; A9) castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici; C) Appartenenza a determinate cagegorie: il richiedente l'agevolazione deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie: pensionati che alla data del 1 gennaio 1999 abbiano compiuto 65 anni e coniugi a carico degli stessi; portatori di handicap ovvero capifamiglia di nucleo familiare comprendente portatore di handicap. E' handicappato indipendentemente dall'eta' chi e' in possesso della certificazione della commissione istituita ai sensi della legge 104/1992, art. 4, con un grado di invalidita' non inferiore al 70%. C) Aliquota 6 per mille: C-1) unita' immobiliari adibite ad uso abitazione, posseduta in aggiunta all'abitazione principale e locate; C-2) unita' immobiliari diverse dalle abitazioni; C-3) aree fabbricabili; C-4) terreni agricoli diversi dalla fattispecie indicata al precedente punto b-4); C-5) accessori non di pertinenza dell'abitazione principale (box, cantine, autorimesse e solai). D) Aliquota 7 per mille: unita' immobiliare adibite ad uso abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate ivi comprese le unita' immobiliari costituenti pertinenze dell'abitazione principale ancorche' iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse e solai). (Omissis). COMUNE DI SANTHIA' (Vercelli) Il comune di SANTHIA' (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SANTORSO (Vicenza) Il comune di SANTORSO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili sia applicata nella misura del 4.5 per mille; 2. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille per: cooperative di solidarieta' o "non-profit"; associazioni di volontariato per le case, i fabbricati e i capannoni, anche se dati in affitto; coloro che danno in uso al comune o all'ente pubblico case, fabbricati, capannoni; 3. di confermare, anche per l'anno 1999, l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000; 4. di concedere una detrazione di L. 500.000 sull'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nel caso in cui il soggetto passivo dimostri di essere una famiglia monoreddito con tre o piu' figli a carico e di trovarsi in effettiva situazione di disagio; 5. di stabilire che le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano o la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente siano considerate direttamente adibite ad abitazione principale e quindi godano della detrazione di L. 300.000 a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO (Cuneo) Il comune di SANTO STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota da applicare in questo comune relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI S. STEFANO DI SESSANIO (L'Aquila) Il comune di S. STEFANO DI SESSANIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per il corrente anno di imposta 1999 confermare I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI S.S. COSMA E DAMIANO (Latina) Il comune di S.S. COSMA E DAMIANO (provincia di Latina) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno) Il comune di SAN VINCENZO (provincia di Livorno) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di adottare, per l'esercizio 1999, le aliquote I.C.I. gia' fissate per l'esercizio 1998 come di seguito indicato: A) 5,5 per mille: 1) per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, ricordando che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (legge n. 662/1996, art. 3 comma 55 punto 2); 2) per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 3) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 4) per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5) per gli appartamenti posseduti in aggiunta all'abitazione principale locati a cittadini residenti nel comune con contratto di affitto debitamente registrato entro e non oltre i termini fissati per i versamenti l.C.I. (l'aliquota del 5,5 per mille spettera' per il periodo dell'anno successivo alla data di registrazione ed a seguito di presentazione della relativa documentazione); 6) per le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado ed affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (a seguito di presentazione della relativa documentazione); 7) appartamenti destinati ad attivita' ricettivo-turistica extraalberghiere per i quali sia stato richiesto ed ottenuto il marchio di qualita' (l'aliquota del 5,5 per mille spettera' per il periodo successivo alla data di richiesta del marchio di qualita'); 8) accessori e pertinenze degli immobili sopra indicati (garage, box, posti auto) di cui alle categorie catastali C/6 e C/2; B) 6 per mille: 1) immobili identificati in catasto alla categoria C/1 e D utilizzati direttamente dal soggetto passivo o locati con contratto di affitto, di durata minima annuale, debitamente registrato o comunque, se di importo inferiore al minimo richiesto per la registrazione obbligatoria, risultanti dalla scrittura privata e relativa autocertificazione (l'aliquota del 6 per mille spettera' per il periodo dell'anno successivo alla data di registrazione ed a seguito di presentazione della relativa documentazione); C) 7 per mille - Aliquota ordinaria: 1) immobili adibiti ad abitazione non previsti precedentemente tra quelli soggetti ad aliquota 5,5 per mille; 2) immobili di cui alle categorie catastali C/1 e D non utilizzati o comunque non aventi i requisiti prescritti per l'aliquota 6 per mille; 3) immobili compresi nella categoria catastale B; 4) accessori e pertinenze degli immobili precedentemente indicati soggetti a questa aliquota 7 per mille; 5) terreni; 6) aree edificabili. 2. la detrazione base di L. 200.000 dall'imposta dovuta compete per gli immobili indicati in questo dispositivo alla lettera A): escluso il punto 8. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno per cui spetta l'aliquota del 5,5 per mille. La detrazione di cui trattasi e' elevata a L. 500.000 in presenza delle seguenti condizioni che devono essere documentate nella richiesta da inviare, tramite raccomandata o consegnata a mano all'ufficio protocollo del comune, entro il termine fissato per il pagamento della quota di acconto l.C.l.: I - I componenti della famiglia anagrafica devono disporre di redditi lordi, riferiti all'anno 1998, non superiori a: L. 17.000.000 per famiglie composte da una sola persona; L. 23.000.000 per famiglie composte da due persone; L. 25.500.000 per famiglie composte da tre persone; L. 27.500.000 per famiglie composte da quattro persone. Per ogni componente oltre il quarto, la quota di reddito e' aumentata di L. 6.000.000. Agli effetti del calcolo del reddito complessivo non si tiene conto del reddito derivante da pensioni di una o piu' persone conviventi fino all'importo di L. 10.000.000. Le quote di cui sopra sono aumentate di L. 1.000.000 per ogni persona disabile o handicappata. Nella determinazione del reddito non si tiene conto di eventuali assegni di accompagnamento e di eventuali rendite INAIL o comunque di ogni altro introito a carattere risarcitorio. Il - I componenti della famiglia anagrafica non devono avere proprieta', usufrutto o altro diritto reale su unita' immobiliari adibite ad abitazione in aggiunta a quella in cui dimorano abitualmente e/o su unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5, D. 3. i contribuenti, in fase di calcolo e versamento dovranno tenere conto dei dispositivi di legge, del regolamento di questo Comune e della presente deliberazione. (Omissis). COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA (Cosenza) Il comune di SAN VINCENZO LA COSTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN VITALIANO (Napoli) Il comune di SAN VITALIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 20 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 3. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con la seguente aliquota: abitazione principale: pari al 5 per mille; terreni agricoli, aree fabbricabili e per le altre abitazioni: pari al 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI (Brindisi) Il comune di SAN VITO DEI NORMANNI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). C) confermare come conferma, per l'anno 1999, la stessa misura della tariffa I.C.I. del 5,50 per mille gia' in vigore nell'anno 1998 e, per l'abitazione principale, ridurre, come riduce, detta aliquota al 5,25 per mille e, per quanto attiene il beneficio della elevazione della detrazione I.C.I., quanto appresso: la detrazione per i proprietari della prima casa di abitazione o abitazione principale, come da art. 8 del Regolamento comunale I.C.I., e' elevata da L. 180.000 a L. 200.000, rapportata al periodo durante il quale il soggetto passivo ha dimorato nella predetta abitazione. Nel caso l'abitazione dovesse essere utilizzata da piu' soggetti, l'agevolazione va ripartita equamente tra gli utilizzatori; la detrazione e' elevata da L. 180.000 a L. 300.000 per i proprietari di una sola casa e relativa pertinenza titolari di redditi di pensione o di lavoro dipendente, il cui reddito, in uno con quelli dei componenti il nucleo familiare, riferito all'anno 1998, sia di importo non superiore a L. 12.000.000. L'estensione della detrazione da L. 180.000 a L. 300.000 ai contribuenti I.C.I. nel cui nucleo familiare, a prescindere dai limiti e dalla tipologia dei redditi, sia presente un portatore di handicap o un malato terminale. Per portatore di handicap si intende il soggetto affetto da distrofia muscolare, mongolismo o da invalidita' al 100%. Per malato terminanale si intende, invece, il soggetto a cui e' stata diagnosticata una malattia incurabile. Per unica abitazione si intende abitazione adibita a residenza principale e relativa pertinenza, vale a dire un solo garage/deposito, tenuto a disposizione per una superficie non eccedenti i 50 mq e classificato catastalmente nella categoria C2 o C6. Ai fini del calcolo del reddito di riferimento, devono considerarsi tutti i redditi, di pensione o di lavoro dipendente, percepiti nell'anno 1998 dai componenti il nucleo familiare (per nucleo familiare si intende quello risultante dai registri anagrafici al 31 dicembre 1998) con esclusione dei redditi esenti (pensione sociale, indennita' di accompagnamento, pensioni di guerra, rendita INAIL, ecc.) e del reddito relativo all'abitazione e relativa pertinenza oggetto del beneficio. Non possono usufruire della maggiore detrazione coloro che, pur ritrovandosi in una delle predette fattispecie, sono anche titolari di reddito di terreni, indipendentemente dal loro ammontare e/o di redditi di altri fabbricati a qualunque uso adibiti e/o di altri redditi. Coloro che, ritrovandosi nelle condizioni di aventi diritto, devono presentare apposita istanza, su modelli all'uopo predisposti ed in distribuzione presso l'ufficio tributi, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto, allegando la seguente documentazione: 1) certificato di pensione Mod. 201 o Mod. 740 (Unico) relativo ai redditi percepiti nell'anno 1998 dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare; 2) Mod 101 o Mod. 740 (Unico) relativo ai redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 1998 dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare; 3) certificato dell'ufficio circoscrizionale del lavoro e della massima occupazione o dell'ufficio provinciale dei contributi unificati, attestanti il numero delle giornate lavorative effettuate nell'anno 1998, unitamente all'attestazione dell'eventuale indennita' di disoccupazione o di maternita' percepite nello stesso anno 1998, se lavoratori agricoli; 4) certificato dell'Ufficio circoscrizionale del lavoro attestante l'inizio e la fine dello stato di disoccupazione riferito sempre all'anno 1998, se disoccupato; 5) certificato sostitutivo dell'atto di notorieta' attestante la mancanza di redditi e la non iscrizione all'ufficio di collocamento, se privi di qualunque reddito; 6) certificazione sanitaria rilasciata dalla U.S.L. di competenza, se portatori di handicap o malati terminali; D) la detrazione e' elevata a L. 300.0000 per l'abitazione principale posseduta dai soggetti passivi di imposta anziani o disabili che risultano residenti in istituti di ricovero o sanitari o affidati a famiglia a condizione che l'abitazione non risulti locata. L'agevolazione va concessa dietro presentazione alla prima