(all. 1 - art. 1) (parte 10)
reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti
del  nucleo  familiare,  fino a L. 26.500.000, piu' L. 2.000.000, per
ogni persona a carico;
  c)  disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F.,
di tutti i componenti del nucleo familiare,  fino  a  L.  26.500.000,
piu' L. 2.000.000, per ogni persona a carico;
Nel  caso  di  presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap,
con attestato di invalidita'  civile,  o  nel  caso  di  presenza  di
persone   anziane   non  autosufficienti  con  certificazione  medica
dell'Azienda A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del  reddito  e'
elevato da L. 2.000.000 a L. 3.000.000;
  e)  i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo  quanto  previsto
ai punti precedenti;
2. saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000
a  L.  300.000,  tutte le unita' classificate in catasto in A/1, A/8,
A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto  1  -  lettera
a);
3.  coloro  che ritengano di avere diritto alla detrazione per l'anno
1999 dovranno inoltrare domanda entro il 30 giugno 1999;
4. le maggiori detrazioni saranno concesse a seguito  valutazione  da
parte  del  funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
                         COMUNE DI RONSECCO
  (Vercelli)
  Il comune di RONSECCO (provincia di Vercelli) ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999:
  a)  nel  4,30 per mille l'aliquota base dell'Imposta comunale sugli
immobili;
  b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ROSARNO
  (Reggio Calabria)
  Il comune di ROSARNO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di applicare per l'anno di imposta 1999 le seguenti aliquote:
  1) aliquota ordinaria del 6 per mille;
  2) Aliquota ridotta del 5 per mille per:
   a) abitazione principale;
   b)  Unita'  immobiliare  locate  con  contratto  registrato, ad un
soggetto che li utilizzi come abitazione principale;
   c) una immobiliare non locate, possedute da anziani o da  disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;
   d)  unita'  immobiliare dei soggetti passivi e dei soci di cooper-
ative  edilizie,  a  proprieta'  indivisa   residente   nel   Comune,
direttamente adibita ad abitazione principale;
   e)  unita'  immobiliare  assegnate  dagli Istituti autonomi per le
case  popolari  a  soggetti  che  li   utilizzano   come   abitazione
principale;
   f)  unita'  immobiliare  nelle diverse tipologie appartenenti agli
Enti senza scopo di lucro;
  3) aliquota ridotta del 3 per mille:
   a) a  favore  dei  proprietari  che  eseguiranno  per  il  biennio
1999/2000  interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili
e interventi su  immobili  di  interesse  storico  o  architettonico,
localizzati nel centro storico;
di compensare il minor gettito con maggiori accertamenti.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ROSCIANO
  (Pescara)
  Il  comune  di  ROSCIANO  (provincia di Pescara) ha adottato, il 21
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).  IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI
conferma importi anno 1998 ex DGC 7/1998.
aliquota base 1999: 5,0 per mille.
1. Fabbricati: a) aliquote:
  1) abitazione principale = aliquota 5 per mille (quella nella quale
il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto  o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente);
  2) seconde case = aliquota 5,5 per mille;
  3) alloggi non locati = aliquota 5,5 per mille;
  4)  immobili  destinati  ad  attivita' commerciale = aliquota 5 per
mille;
  5) immobili destinati ad attivita' artigianali  =  aliquota  5  per
mille;
  6)  immobili  destinati  ad  attivita' industriali = aliquota 5 per
mille;
  7) immobili posseduti da Enti senza  fine  di  lucro  (no  profit):
aliquota 4,5 per mille (agevolata);
  8)  immobili  locati,  con  contratto registrato, a soggetti che lo
adibiscono ad abitazione principale: aliquota 5 per mille (agevolata)
art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996 convertito dalla legge
n. 556/1996;
  9) immobili destinati ad attivita' professionali:  aliquota  6  per
mille;
  10)  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non venduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o  prevalente  dell'attivita'
la  costruzione  e  l'alienazione di immobili = aliquota 4 per mille,
per anni tre (per un periodo, comunque, non superiore a tre anni).
Fabbricati: b) riduzioni d'imposta.
  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  55,  della   legge   n.   662/1996
(finanziaria  1997)  l'imposta  e'  ridotta  del 50% per i fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni.
  L'inagibilita' o l'inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico
comunale previa presentazione da parte del proprietario:
   a) di perizia, con allegata idonea documentazione;
   b) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio  1968,
n. 15, in alternativa a quanto previsto sub "a".
  Fabbricati: c) detrazioni d'imposta.
  Nel  rispetto  dell'equilibrio  del  bilancio,  per  il  1999 dalla
imposta  dovuta  per  l'abitazione  principale  vengono  detratte  L.
300.000.
N.B.  Le  riduzioni  e  detrazioni  dall'imposta  di  cui al comma 55
dell'art.  3 della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) si  applicano
anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione principale dei soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
istituti autonomi per le case popolari;
2. aree fabbricabili:
  aliquota = aliquota base = 5 per mille;
3. terreni agricoli:
  aliquota = aliquota base = 5 per mille;
4. costruzioni agricole:
  aliquota = aliquotabase = 5 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ROSE
  (Cosenza)
  Il  comune  di ROSE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 24 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nel modo seguente:
  5 per mille per la prima abitazione;
  6 per mille per gli altri immobili;
  4 per mille per gli immobili ubicati nel centro storico nei quali i
proprietari svolgono attivita' commerciali;
  4,5 per mille per gli immobili nel resto  del  territorio  comunale
nei quali i proprietari svolgono attivita' commerciali;
  1  per  mille in favore dei proprietari che eseguono gli interventi
volti al recupero di unita' immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
od  architettonico  finalizzati  al recupero di immobili di interesse
artistico od architettonico localizzati nei centri storici.
  L. 200.000 per detrazione prima abitazione.
  (Omissis).
                   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
  (Teramo)
  Il  comune  di  ROSETO  DEGLI  ABRUZZI  (provincia  di  Teramo)  ha
adottato,  il  18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare,   per   l'anno   1999,  le  seguenti  aliquote  relative
all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
  abitazione principale                    4,25 per mille;
  terreni agricoli                         4,25 per mille;
  aree edificabili                            7 per mille;
  alloggi posseduti in aggiunta
  all'abitazioine principale (non locati
  - a disposizione - per periodi
  superiori a mesi 6 nell'anno 1999)          7 per mille;
  altri immobili (aliquota ordinaria)      6,50 per mille.
  (Omissis).
1.  confermare, per l'anno 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art.
3 della legge 9 maggio 1997, n. 122, la  detrazione  I.C.I.  prevista
dall'art.  8  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, per  l'abitazione  principale,
in  L.   300.000, a favore di contributi che, alla data del 1 gennaio
1999, siano in possesso di almeno uno dei requisiti soggettivi di cui
alla lettera a) e  di  tutti  i  requisiti  oggettivi  indicati  alla
lettera b):
  a) soggettivi:
   pensionati  che  alla  stessa  data  del  1  gennaio 1999, abbiano
compiuto il 60 anno di eta';
   soggetti che abbiano all'interno del proprio nucleo di  convivenza
familiare,  portatori  di  handicap,  permanente  inabili a qualsiasi
proficuo lavoro;
   lavoratori in cassa integrazione;
   lavoratori in mobilita';
   disoccupati;
che risultino in tale situazione almeno dal 1 gennaio 1998;
  b) oggettivi:
   che  il  dichiarante  e  i  restanti  componenti  del  nucleo   di
convivenza  familiare,  non siano proprietari o non siano titolari di
diritti reali su alcun immobile (terreni e  fabbricati),  nell'intero
territorio   nazionale,   al   di   fuori   dell'abitazione   oggetto
dell'imposizione I.C.I.;
   costituita dalle singole unita'  immobiliari  censite  in  catasto
come  abitazione,  cantina, garage ed eventuale terreno (giardino) di
pertinenza dell'abitazione stessa;
   che  il  dichiarante  e  i  restanti  componenti  del  nucleo   di
convivenza  familiare,  non  abbiano conseguito, nel 1998, redditi al
netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I. -
superiori ai seguenti limiti (imponibile Irpef):
   L. 15.000.000 per un unico componente;
   L. 20.000.000 fino a due componenti;
   L. 5.000.000 per ogni componente in piu';
2. stabilire le seguenti modalita' di applicazione del beneficio:
  a) il contribuente e' tenuto a presentare al comune di Roseto degli
Abruzzi - Settore IV - "Bilancio,  contabilita',  e  programmazione",
entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dei
 redditi  1998,  apposita  richiesta,  redatta  su  modello  all'uopo
predisposto dal "Funzionario  responsabile",  contenente  i  seguenti
elementi:
   nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale,
del  contribuente  e dei restanti componenti del nucleo di convivenza
familiare;
   ammontare dei redditi conseguiti nel 1998, dal contribuente e  dai
restanti  componenti del nucleo di convivenza familiare, al netto del
reddito derivante dall'abitazione, oggetto dell'imposizione I.C.I.;
  b) la presentazione della richiesta  entro  i  termini  prescritti,
costituisce   condizione   essenziale   per  operare,  da  parte  del
contribuente, gia' dal primo acconto, pari al 90% dell'imposta dovuta
per il periodo di possesso del 1 semestre 1999, l'applicazione  della
maggiore detrazione in argomento.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ROSOLINI
  (Siracusa)
  Il  comune  di  ROSOLINI  (provincia di Siracusa) ha adottato, il 2
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999, in tutto  il  territorio  del  comune,
l'aliquota  I.C.I.  (imposta  comunale  sugli immobili), nella misura
unica del 4 per mille, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
n.  504 del 30 dicembre 1992, con la riduzione, per la prima casa, di
L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ROSSANO
  (Cosenza)
  Il comune di ROSSANO (provincia di  Cosenza)  ha  adottato,  il  22
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare, come in  effetti  approva,  per  i  motivi  di  cui  in
premessa,  la  misura unica dell'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1999 del 6  per  mille  su  tutto  il  territorio
comunale e per ogni genere di immobilie.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ROSTA
  (Torino)
  Il  comune  di ROSTA (provincia di Torino) ha adottato, il 23 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999, nelle  misure  di  cui  ai  prospetti
allegati, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili I.C.I. istituita con decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche.
  (Omissis).
     Allegato A alla deliberazione del consiglio comunale n. 15
                          del 23 marzo 1999
A) misura delle aliquote:
_____________________________________________________________________
N.O.                 Tipologia degli immobili              Aliquote
                                                         (per mille)
_____________________________________________________________________
 1       Terreni agricoli                                     5
_____________________________________________________________________
 2       Prime case occupate dal soggetto passivo
         d'imposta (1)
         Immobili, utilizzati come abitazione principale,     5,5
         concessi in uso gratuito a parenti di 1 grado
         in linea retta (1) (2)
_____________________________________________________________________
 3       Immobili affittati con contratto regolarmente
         registrato
         Immobili destinati ad attivita' produttive            6
         condotte direttamente dal soggetto passivo
         d'imposta (3)
         Terreni edificabili
_____________________________________________________________________
 4       Altri immobili                                        7
_____________________________________________________________________
  (1)  In questa tipologia sono incluse le pertinenze dell'abitazione
principale accatastate separatamente.
  (2) Parenti di 1 grado sono i genitori e i figli. I parenti  affini
di 1 grado sono i suoceri.
  (3) Per attivita' produttive si intendono le attivita' industriali,
artigianali e commerciali.
     Allegato B alla deliberazione del consiglio comunale n. 15
                          del 23 marzo 1999
B) Misura delle detrazioni d'imposta:
_____________________________________________________________________
                                                      Detrazione
N.O.        Tipologia degli immobili                  d'imposta
                                                    (lire in ragione
                                                        annuo)
_____________________________________________________________________
 1         Per la prima abitazione                     200.000
 2         Per la prima abitazione esclusivamente
           da nuovi nuclei familiari - per i primi
           due anni di costituzione (*)                300.000
 3         Soggetti passivi di imposta pensionati
           con reddito annuale imponibile ai fini
           IRPEF, relativo all'anno di imposta 1998,
           non superiore a L. 21.000.000, maggiorato
           di L. 2.000.000 per ogni persona a
           carico (*)                                  350.000
 4         Disoccupati o lavoratori in mobilita'
           con reddito annuale imponibile ai fini
           IRPEF, relativo all'anno di imposta 1998,
           non superiore a L. 21.000.000 maggiorato
           di L. 2.000.000 per ogni persona a carico
           (*)                                         350.000
 5         Nuclei familiari con presenza di disabili
           con invalidita' non inferiore al 75% -
           documentata dalle competenti strutture
           pubbliche - o anziani non autosufficienti
            (*)                                        400.000
_____________________________________________________________________
(*) Si escludono dalla maggior detrazione tutte le unita' immobiliari
classificabili   in   catasto  in  A/1  (abitazioni  signorili),  A/7
(abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in  ville),  A/)  (castelli,
palazzi  di  eminenti pregi artistici e storici). Per usufruire delle
maggiori detrazioni e' sufficiente un'autocertificazione - corredata,
se necessario, dalla apposita documentazione  -  su  apposito  modulo
predisposto  dall'ufficio  tributi del comune, nel quale si autorizza
il comune stesso ad effettuare ogni opportuna verifica. Il comune  si
riserva,  inoltre,  la  facolta'  di  valutare  con  diverso criterio
impositivo  singoli  casi  di  prova  indigenza segnalati dai servizi
sociali.
                          COMUNE DI ROTELLA
  (Ascoli Piceno)
  Il comune di ROTELLA (provincia di Ascoli Piceno) ha  adottato,  il
10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al  4,5  per  mille
per  la  prima  casa  e di applicare l'aliquota del 5 per mille sulla
seconda casa con decorrenza 1 gennaio 1999.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ROTZO
  (Vicenza)
  Il comune di ROTZO (provincia di Vicenza) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille;
2. di determinare, inoltre, che,  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo,
come meglio specificato in parere narrativa, si detraggono L. 200.000
rapportate al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ROURE
  (Torino)
  Il  comune  di  ROURE (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'Imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille senza differenzazioni  in
relazione   alle   varie   fattispecie   contributive  esistenti  sul
territorio, fatta eccezione per quanto  stabilito  al  punto  4)  per
presente provvedimento;
2. di determinare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione
principale;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto  da  anziani  o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di ricovero
permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo  n.
504/1992,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  55, della legge n.
662/1996 l'imposta e' ridotta del 50%  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili  o  inabitabili  e  di fatto inutilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno in cui succistono tali condizioni.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ROVAGNATE
  (Lecco)
  Il  comune  di  ROVAGNATE  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 15
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  (omissis),  per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ROVATO
  (Brescia)
  Il  comune di ROVATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote per  l'imposta
comunale sugli immobili:
  aliquota ridotta: 4 per mille, da applicare in favore delle persone
fisiche  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita
ad abitazione principale;
  aliquota ordinaria: 6 per mille;
  aliquota  diversificata:  7  per  mille,  da  applicare alle unita'
immobiliari non destinate ad abitazione principale  del  proprietario
che  risultino  non  locate  o  comunque  tenute a disposizione e che
appartengano alle categorie catastali da A1 a A11;
2. di stabilire  in  L.  200.000  l'ammontare  della  detrazione  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI ROVERE' VERONESE
  (Verona)
  Il comune di ROVERE' VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il
25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
la conferma dell'aliquota di imposta (I.C.I.) del 7 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI Rovescala
  (lire)
  Il comune di ROVESCALA (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili (l.C.I.), nella misura del 5 per mille;
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo,
nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
  (Omissis).
  Allegato  alla  deliberazione  consiglio  comunale n. 5 del 5 marzo
1999; detrazione prima casa L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RUBIANA
  (Torino)
  Il comune di RUBIANA (provincia di Torino) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella  misura  del  5
per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RUBIERA
  (Reggio Emilia)
  Il  comune  di  RUBIERA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di  stabilire  per  l'anno  1999  le  aliquote  di  applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
  5,8 per mille per la generalita' dei casi d'imposta;
  7 per mille per il caso di abitazioni non  locate,  con  esclusione
degli immobili ad uso abitativo di proprieta' delle imprese che hanno
per  oggetto  esclusivo  l'attivita'  di  costruzione  o  vendita  di
immobili ai quali si applica l'aliquota ordinaria del 5,8 per mille;
  rapportate al valore degli immobili come previsto  dalla  normativa
in materia;
2.  di  fissare  per  il  1999 la detrazione ordinaria per abitazione
principale nella misura di L. 220.000 e di applicare l'aumento  della
citata  detrazione dell'imposta comunale sugli immobili anno 1999 per
l'abitazione principale da L. 220.000 a L. 300.000 e da L. 220.000  a
L.  400.000  esclusivamente  alle  categorie di contribuenti aventi i
particolari requisiti e secondo le modalita'  meglio  specificate  in
premessa,  con riferimento al 1 gennaio 1999, (ai sensi dell'art.  8,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  nel  testo
modificato  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal decreto-legge
11 marzo 1997, n. 50,  con  la  riserva  di  richiedere  ai  soggetti
passivi  che  hanno  usufruito  della  detrazione cosi' maggiorata la
documentazione comprovante lo stato personale e  sociale  dichiarato,
per successive verifiche e controlli;
3. di far applicare agli uffici competenti le sanzioni previste dalle
vigenti norme in materia nel caso di violazioni ed illeciti.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RUFFANO
  (Lecce)
  Il comune di RUFFANO (provincia di Lecce) ha adottato, il  24 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
6.  disporre, per l'anno 1999, l'applicazione delle seguenti aliquote
ai fini della determinazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.):
  a) aliquota ordinaria: 6 per mille;
  b) aliquota ridotta 5 per mille;
7.   disporre  che  l'aliquota  ridotta  sia  applicata  alle  unita'
immobiliari adibite ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo
nonche' alle seguenti ulteriori fattispecie:
  a)  le  unita'  immobiliari  possedute  a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;
  b)  le  unita'  immobiliari  possedute  a titolo di proprieta' o di
usufrutto da cittadini non residenti nel territorio  dello  Stato,  a
condizione che non risultino locate;
  c)  le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina,
soffitta, ecc.) purche' ubicate nello  stesso  edificio  o  complesso
immobiliare  nel  quale  e'  sita  l'abitazione principale, ancorche'
distintamente iscritte in catasto;
  d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti  autonomi  per
le  case  popolari (IACP) e gli alloggi posseduti dai soci di cooper-
ative edilizie a proprieta' indivisa, a condizione che siano  adibiti
ad abitazione principale dal soggetto passivo;
8. determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta da applicare per
l'anno  1999,  ai  sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n.
77/1995.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI RUINO
  (Pavia)
  Il comune di RUINO (provincia di Pavia)  ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999, per quanto in premessa specificato,
l'aliquota imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nella misura  del
5  per  mille,  ai sensi delle vigenti disposizioni legislative sopra
richiamate;
2. di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta  della  detrazione
dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                        COMUNE DI RUTIGLIANO
  (Bari)
  Il  comune  di  RUTIGLIANO  (provincia  di Bari) ha adottato, il 18
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. e la  detrazione  per
l'abitazione principale del soggetto passivo nei modo seguente:
  1)  l'aliquota I.C.I agevolata del 5,5 per mille e la detrazione di
lire 250 mila per l'abitazione principale del soggetto passivo;
  2) l'aliquota maggiorata del  7  per  mille  per  gli  immobili  di
categoria  A/2  (abitazione  civile), A/3 (abitazione economica), A/4
(abitazione popolare) e A/7 (abitazione in villini)  A/8  (abitazioni
in  ville) non locati, purche' non dichiarati inagibili o inabitabili
ai sensi dell'art. 8 comma 1  decreto  legislativo  n.  504/1992,  lo
stato   di  locazione  dell'immobile  deve  risultare  comprovato  da
contratto di locazione registrato;
  3) l'aliquota ordinaria  del  6  per  mille  per  tutti  gli  altri
immobili.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RUTINO
  (Salerno)
  Il  comune di RUTINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 1 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
determinare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota   relativa   all'imposta
comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SABAUDIA
  (Latina)
  Il  comune  di  SABAUDIA  (provincia  di Latina) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare  (omissis)  ed  in  applicazione  del  diposto  di  cui
all'art.  49, comma 2 della legge n. 449/1997 l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6
per mille con un incremento dell'1,50 per  mille  per  le  abitazioni
principali  (prima  casa) e nelle misure del 6,50 per mille per tutte
le altre utenze soggette all'imposta
2. di prendere atto  formalmente  delle  modifiche  obbligatoriamente
introdotte  alla  disciplina dell'imposta comunale sugli immobili dal
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che  si  intendono  qui
riportate;
3. di confermare, per il resto, tutte le altre determinazioni assunte
dal  commissario  prefettizio  come  la  propria  determinazione n. 3
consiglio comunale del 28 febbraio 1998, qui di seguito riportate:
  rimangono fissati al 5 per mille le aliquote dell'imposta  comunale
sugli  immobili  per le seguenti categorie socialmente piu' deboli, a
sostegno delle  specifiche  problematiche  e  per  ovvie  ragioni  di
equita' fiscale:
   a)  i  soggetti  passivi dell'imposta titolari della sola pensione
sociale, locatari o proprietari dell'immobile occupato, a  titolo  di
abitazione principale;
   b) i soggetti passivi dell'imposta ultrasessantacinquenni titolari
di  sola  pensione  sociale,  locatari  o  proprietari  dell'immobile
occupato, a titolo di abitazione principale;
   c) i soggetti passivi dell'imposta diretti portatori di  handicaps
o  con  familiari  portatori  di handicaps, riconosciuti invalidi all
100% oppure  incollocabili  al  lavoro,  titolari  di  sola  pensione
sociale,  locatari  o proprietari dell'immobile occupato, a titolo di
abitazione principale;
4. di stabilire che l'esenzione di  cui  al  precedente  punto  venga
riconosciuta   con  deterrninazione  del  capo  settore  dei  servizi
finanziari su istanza  scritta  dagli  interessati,  corredata  dalla
documentazione  di  legge  attestante  le  condizioni  ed i requisiti
richiesti, nel rispetto delle disposizioni  contenute  nel  richiesto
decreto legislativo n.  446/1997, non provvedendosi in alcun modo nel
caso  di  titolarita'  di piu' immobili o nel caso di non occupazione
dell'abitazione principale;
5. di non avvalersi,  per  il  resto,  della  potesta'  regolamentare
prevista  dallo  stesso decreto legislativo n. 446/1997, confermando,
invece, le altre disposizioni di cui alla deliberazione della  giunta
n.   182/1997,   nelle  more  dell'entrata  in  vigore  dell'apposito
regolamento.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SAINT MARCEL
  (Aosta)
  Il  comune  di  SAINT  MARCEL  (provincia  di Aosta) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille.
di  determinare  a  decorrere  dal  1  gennaio  1999  la misura della
detrazione prevista per l'abitazione principale nella  misura  di  L.
200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SALASCO
  (Vercelli)
  Il  comune  di  SALASCO (provincia di Vercelli) ha adottato, il  29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I.  per  l'anno  1999  nella  misura
unica  del    6  per  mille,  come  da proposta della giunta comunale
approvata con atto n. 4 del 16 febbraio 1998;
  (Omissis).
3. di dare atto che rimane stabilita  in  L.  200.000  la  detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale dal soggetto passivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SALCITO
  (Campobasso)
  Il comune di SALCITO  (provincia  di  Campobasso)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare anche per l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili stabilita nella misura unica del 5 per mille;
confermare altresi' la detrazione sulla prima casa pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI SALE
  (Alessandria)
  Il  comune  di  SALE  (provincia di Alessandria) ha adottato, il 12
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  approvare  la  proposta  della  giunta  comunale  di   cui   alla
deliberazione  n.  7  del  5  febbraio  1999, determinando l'aliquota
I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;
2. confermare  la  seguente  disciplina  tariffaria  dell'I.C.I.  per
l'anno 1999:
  a)  determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo,  fino  alla  concorrenza  del suo ammontare, e rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  b)  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione   principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la  stessa  non  risulti  locata.  In  tale  fattispecie viene quindi
applicata la detrazione di imposta di L. 200.000;
  c) non avvalersi delle altre facolta' discrezionali di cui al comma
55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 e di  quelle  previste  dall'art.  1
comma 5 legge n. 449/1997.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SALGAREDA
  (Treviso)
  Il  comune  di  SALGAREDA (provincia di Treviso) ha adottato, il 15
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura ordinaria del 5,5 per mille e per l'abitazione principale  del
4,5 per mille;
2.  di  confermare  la  detrazione  per  l'abitazione principale agli
effetti dell'imposta in oggetto in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SALISANO
  (Rieti)
  Il comune di SALISANO (provincia  di  Rieti)  ha  adottato,  il  21
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili  nella  misura  unica del 5,30 per mille, gia' in vigore per
gli anni precedenti.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SALMOUR
  (Cuneo)
  Il comune di SALMOUR (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  prendere  atto  che  per  l'anno  1999  l'aliquota  I.C.I. e'
confermata  al    5,5  per  mille  per  tutti  gli  immobili,  giusta
deliberazione della giunta comunale n. 17 del 2 marzo 1999;
2.  di  fissare in L. 200.000 la detrazione per la unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI SALORNO - SALURN
  (Bolzano)
  Il  comune  di SALORNO - SALURN (provincia di Bolzano) ha adottato,
il  24  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per  l'anno  1999,  l'aliquota  I.C.I.  che  sara'
applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille;
2.  di  determinare  la  detrazione  di  cui all'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art.  3,  comma  55,  della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662,
limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo in L. 500.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SALTARA
  (Pesaro e Urbino)
  Il comune di SALTARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il
25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota  comunale  sugli
immobili, istituita attuazione del decreto  legislativo  n.  504/1992
con delibera di giunta comunale n. 43/93, nelle seguenti misure:
  a)  5  per  mille  per  le unita' immobiliari possedute a titolo di
abitazione principale;
  b) 6,5 per gli immobili diversi dalle  abitazioni  o  posseduti  in
aggiunta dell'abitazione principale;
2.  di  dare  atto che l'importo della detrazione sull'imposta dovuta
per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari  a
L.  200.000  come  stabilito  dall'art.  3,  comma 55, della legge n.
662/1996.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SALVIROLA
  (Cremona)
  Il comune di  SALVIROLA  (provincia  di  Cremona)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura  del
5 per mille;
2.  di determinare in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 1999
per le persone ultrasessantacinquenni, proprietarie di  unica  unita'
immobiliare   adibita   ad   abitazione   principale   ed  aventi  le
caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3,  A4,  A5,
A6,  che  vivono  da  sole  o  con  a  carico unicamente un familiare
portatore di handicap, con reddito annuo lordo  non  superiore  a  L.
18.000.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SALZA IRPINA
  (Avellino)
  Il  comune  di SALZA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il
30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare, per l'anno 1999, l'aliquota comunale sugli immobili nella
misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SAMBUCI
  (Roma)
  Il  comune  di SAMBUCI (provincia di Roma) ha adottato, il 27 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota per  l'I.C.I.  nella  misura
ordinaria del 5,5 per mille;
2.  di  fissare  per  l'anno  1999  in  L.  200.000 la detrazione per
l'abitazione principale.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
  (Bari)
  Il comune di SAMMICHELE DI BARI (provincia di Bari) ha adottato, il
29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 viene applicata
nel seguente modo:
  a) aliquota abitazione principale, comprese  le  pertinenze  5  per
mille (confermata);
  b)  aliquota  altri  immobili  e  aree  fabbricabili  6  per  mille
(confermata);
  c) detrazione per abitazione principale L. 200.000 (confermata);
  d) detrazione abitazione principale per anziani o disabili  con  un
limite  di  reddito  per l'intero nucleo familiare di L. 14.000.000 =
L.250.000 (confermata).
  (Omissis).
3. dare atto che i terreni agircoli ricadenti in agro  di  Sammichele
di  Bari  come  negli  anni precedenti, sono esenti dall'applicazione
poiche' interamente delimitati con delibera di  giunta  regionale  n.
5664 del 18 giugno 1984 ai sensi della legge n. 984/1977.
  (Omissis).
                 COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
  (Ascoli Piceno)
  Il  comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno)
ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  le  seguenti  aliquote  da valere per il calcolo
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:
  a) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;
  b) aliquota del 5 per mille per i fabbricati di categoria catastale
C6 e C7 a condizione che i medesimi fabbricati non risultino concessi
in locazione, uso a comodato a terzi, con  esclusione  dei  familiari
residenti anagraficamente nello stesso immobile;
  c) aliquota del 6,50 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree
fabbricabili e terreni agricoli nonche' per i fabbricati di categoria
catastale C6 e C7 che risultino concessi in locazione, uso comodato a
terzi,  con  esclusione dei familiari residenti anagraficamente nello
stesso immobile;
2. di aumentare da L. 200.000 a L.  300.000  la  detrazione  ai  fini
dell'imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 1999 che compete ai
possessori    di    abitazione    principale,    purche'    residenti
anagraficamente, alle seguenti categorie:
  a) soggetti passivi che hanno compiuto il sessantesimo anno di eta'
entro  il 31 dicembre 1998 che siano titolari di pensione o non siano
in condizione lavorativa, sempre che abbiano compiuto  sessanta  anni
il  31  dicembre 1998, con reddito annuale Imponibile, ai fini Irpef,
di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino  a  L.
27.210.300 (tre volte il minimo Inps annuale);
  b)  per  l  soggetti  passivi portatori di handicap psicofisico e/o
sensoriale con attestato di invalidita' civile, ovvero  in  presenza,
nello   stato  di  famiglia  anagrafico,  di  portatori  di  handicap
psicofisico e/o sensoriale con attestato di invalidita' civile ovvero
nel caso di presenza, nello stato di famiglia anagrafico, di  persone
anziane  non  auto-sufficienti con certificazione medica della unita'
sanitaria locale, il limite di reddito di L. 27.210.300 e' elevato di
L. 2.093.100 (tre volte il minimo  Inps  mensile)  per  ogni  singola
persona invalida o non autosufficiente.
  L'invalidita'   civile  suddetta  deve  essere  riconosciuta  nella
percentuale di almeno il 67%;
3. per usufruire delle ulteriori detrazioni di cui al  punto  2)  del
presente  atto, in caso di possesso di piu' immobili o porzione degli
stessi,  la  somma  di  tutte  le  rendite  catastali  dei   soggetti
imponibili  (compresa  quella  dell'abitazione  principale)  non deve
essere superiore al triplo della  rendita  catastale  dell'abitazione
principale  stessa.    La  somma di tutte le rendite catastali dovra'
essere rilevata in rapporto alle proprie quote di possesso;
4. di aumentare da L. 200.000 a L.  500.000  la  detrazione  ai  fini
dell'imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 1999 che compete ai
possessori della sola abitazione principale e non possessori di altri
immobili o porzioni di immobili rientranti nei gruppi catastali A, B,
C e D, ad eccezione di un solo fabbricato di categoria catastale C6 e
C7, purche' residenti anagraficamente, alle seguenti categorie:
  a) soggetti passivi che hanno compiuto il sessantesimo anno di eta'
entro il 31 dicembre 1998 che siano titolari di pensione o non  siano
in  condizione  lavorativa, sempre che abbiano compiuto sessanta anni
il 31 dicembre 1998, con reddito annuale imponibile, ai  fini  Irpef,
di  tutti  i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L.
18.140.200 (due volte il minimo Inps);
  b) soggetti passivi disoccupati di qualsiasi eta' non  dediti  agli
studi  (con riferimento alla scuola dell'obbligo, scuole superiori di
qualsiasi tipo, corsi di laurea di qualsiasi tipo comprese le  lauree
brevi)  o  a  tirocinio  gratuito  ed iscritti ininterrottamente alle
liste di  collocamento  da  almeno  due  anni,  con  reddito  annuale
imponibile,  ai  fini  Irpef,  di  tutti  i componenti dello stato di
famiglia anagrafico, fino a L. 18.140.000 (due volte il minimo Inps).
5. tutti i requisiti  necessari  per  l'ottenimento  delle  ulteriori
detrazioni   I.C.I.   di   cui  ai  punti  2)  e  4)  della  presente
deliberazione, anche  con  riferimento  ai  componenti  lo  stato  di
famiglia  anagrafico del richiedente, debbono essere quelli esistenti
alla data del 1 gennaio 1999;
6.  di  escludere  dalla  maggiorazione  di cui sopra tutte le unita'
classificate in catasto nelle categorie A/1  (abitazioni  signorili),
A/7   (abitazione   in  villini),  A/8  (abitazioni  in  ville),  A/9
(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e  storici)  anche  se
appartenenti a cittadini di cui al precedente punto;
7.  di  fissare  dal  1 luglio al 30 settembre 1999 il periodo per la
presentazione, all'ufficio tributi del comune di  San  Benedetto  del
Tronto,   dell'istanza   contenente   la   dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' o dell'istanza con documentazione. Il termine
ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena la decadenza
del beneficio della ulteriore detrazione per l'anno 1999. In caso  di
inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro postale;
8. di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere,
entro   il  31  dicembre  del  terzo  anno  successivo  a  quello  di
presentazione, alla eventuale motivata rettifica per  mancanza  delle
condizioni  previste  nei  punti  2)  e  4),  o  perche' si tratta di
abitazioni escluse dal beneficio di cui al punto 6),  ovvero  perche'
l'istanza di cui al punto 7) non e' presentata nei termini previsti.
  (Omissis).
                 COMUNE DI SAN BENEDETTO IN PERILLIS
  (L'Aquila)
  Il  comune  di SAN BENEDETTO IN PERILLIS (provincia di L'Aquila) ha
adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di prendere atto e confermare, per i motivi espressi in  premessa,
l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille cosi' come da delibera
di giunta comunale n. 10 del 4 marzo 1999;
2. di non applicare per l'anno 1999 nessuna agevolazione, riduzione o
detrazione  di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria valida
per tutti di L.  200.000  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE
  (Torino)
  Il  comune  di  SAN  BENIGNO  CANAVESE  (provincia  di  Torino)  ha
adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare nella misura del 6 per  mille  l'aliquota  ordinaria
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999;
2.  di  confermare  la  detrazione  dovuta  per  l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
  (Treviso)
  Il comune di SAN BIAGIO  DI  CALLALTA  (provincia  di  Treviso)  ha
adottato,  il  22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura pari
al 4 per mille;
2.  di  considerare,  per l'anno 1999, abitazione principale, ai fini
della detrazione I.C.I., le  seguenti  unita'  immobiliari  oltreche'
quelle   indicate   nell'articolo  8,  comma  2,  del  neo  approvato
regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.:
  a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente
iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente  funzionali
alla   stessa  abitazione  (ad  esempio  garage,  cantina,  soffitte,
ripostigli, ecc.);
  b) le unita' immobiliari, in precedenza gia' adibite ad  abitazione
principale,  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le stesse non risultino locate;
  c) le unita' immobiliari in uso gratuito a parenti in linea diretta
o  collaterale, fino al primo grado  di  parentela,  adibite  a  loro
abitazione  principale,  dimostrabile  in  base  alle  risultanze dei
registri anagrafici;
3.  di  approvare,  per  l'anno  1999,  la  detrazione   I.C.I.   per
l'abitazione principale nella misura pari a L. 200.000 (euro 103,29).
  (Omissis).
                       COMUNE DI SAN BONIFACIO
  (Verona)
  Il  comune  di  SAN  BONIFACIO (provincia di Verona) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno 1999, ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote:
  4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e  dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad  abitazione
principale  intendendo  come tale quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re-
ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
  6 per mille per gli altri immobili, ivi compresi garages, cantine e
simili;
  per le case sfitte viene applicata  l'aliquota  massima  consentita
dalle vigenti disposizioni di legge;
2.  per  l'anno 1999, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto  passivo,  la  detrazione  di  cui
all'art.  8  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23  dicembre
1996   ed   integrato  dal  terzo  comma  dell'art.  58  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene stabilita in misura  pari
a L. 500.000 e comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per
la  predetta  unita',  nei  confronti  dei  proprietari  di  immobili
classificati catastalmente nelle categorie A/4 ed A/5;
3. la detrazione di cui al punto 2) viene concessa  sino  all'importo
massimo di L. 500.000 nei confronti dei seguenti soggetti:
  a)  proprietari  di  una  sola  unita'  immobiliare e con un nucleo
familiare provvisto di reddito annuo inferiore a:
   L. 10.884.000 se composto da una sola persona;
   L. 16.636.000 se composto da due persone;
   L. 20.679.600 se composto da tre persone;
   L. 22.856.400 se composto da quattro persone;
  per ogni persona in piu' il reddito va maggiorato di L. 2.176.800:
  b) proprietari nel cui nucleo familiare sia  presente  una  persona
con inabilita' assoluta e permanente pari al 100%:
4.  la concessione della detrazione e' subordinata alla presentazione
di apposita autocertificazione, su modello  fornito  dal  comune,  da
presentare all'ufficio tributi entro il termine del 30 giugno 1999.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SAN CASSIANO
  (Lecce)
  Il  comune  di SAN CASSIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999  l'aliquota  della  imposta  comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
  aliquota ordinaria, 5 per mille;
  abitazione principale, 4,50 per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE
  (Lecce)
  Il comune di SAN CESARIO DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato,
il   27   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
conferma  per  l'anno  1999  l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille e
l'aliquota ridotta per le unita' immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale del  4,5 per mille, gia' adottate per l'anno 1998,
di   confermare  la  detrazione  di  L.  200.000  per  le  abitazioni
principali.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO
  (Salerno)
  Il comune di SAN  CIPRIANO  PICENTINO  (provincia  di  Salerno)  ha
adottato,  il  22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  fissare,  per l'anno 1999, nelle seguenti misure, le aliquote per
l'applicazione  dell'imposta  comunale   sugli   immobili   (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  a) abitazione principale, aliquota del 5,80 per mille;
  b) altri immobili, aliquota del 7 per mille;
  c) immobili non locati, aliquota dell'8 per mille;
3. di determinare, per l'anno 1999, la seguente detrazione d'imposta:
  a) detrazione sull'abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SAN CONO
  (Catania)
  Il  comune  di  SAN  CONO (provincia di Catania) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura  del  6
per  mille e di applicare le detrazioni per l'abitazione principale a
L. 200.000.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
  (Pavia)
  Il comune di SAN DAMIANO AL COLLE (provincia di Pavia) ha adottato,
il  27  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili I.C.I. nella misura del 5, 50 per mille;
2. di dare atto che e' applicata la detrazione prevista  dal  decreto
legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI
  (Asti)
  Il comune di SAN DAMIANO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il
9  marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
mantenere  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 1999 pari a quella del 1998
(0.55 per cento).
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN FEDELE INTELVI
  (Como)
  Il comune di SAN FEDELE INTELVI (provincia di Como) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare  per  l'anno  1999  nella  misura  del  4,5  per  mille
l'aliquota   dell'imposta   comunale  sugli  immobili  per  tutte  le
tipologie  di  immobili,  mantenendo  in  L.  200.000  la  detrazione
d'imposta spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SAN FELE
  (Potenza)
  Il  comune  di  SAN FELE (provincia di Potenza) ha adottato, il  31
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
visto che la situazione finanziaria dell'ente comunale  si  trova  in
una  congiuntura  negativa  e  l'imposta  e'  ridotta  del  50% per i
fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili e che,
inoltre, per le unita' immobiliari adibite ad  abitazione  principale
del  soggetto  passivo,  si  detrae  fino  alla  concorrenza  del suo
ammontare la somma di L. 200.000, considerando infine le  concorrenti
esclusioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo medesimo;
ritenuto,  comunque  opportuno concedere le agevolazioni previste dal
comma  56  dell'art.  3  della  legge  n.  662/1996  che  prevede  di
considerare  abitazione  principale  l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquistano  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).  Delibera:
1.  di  confermare  l'aliquota  da  applicarsi per l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per l'anno 1999;
2. di riconoscere i benefici di cui alle premesse.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
  (Brescia)
  Il comune di SAN  FELICE  DEL  BENACO  (provincia  di  Brescia)  ha
adottato,  il  9  marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 le aliquote sull'imposta comunale sugli
immobili  stabilite  con  la  deliberazione  consiliare  n.  2 del 12
febbraio 1998, esecutiva a termini di legge, con l'applicazione delle
disposizioni recate dal regolamento sull'I.C.I., con  effetto  dal  1
gennaio  1999, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto legge
26 gennaio  1999,  n.  8,  qualora  intervenga  l'esecutivita'  della
deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  7  in  data  odierna  di
approvazione dello stesso.
  (Omissis).
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota ridotta per i soggetti passivi, persone fisiche  e  soci  di
cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale: 4 per
mille;
detrazione abitazione principale; L. 200.000 annue.
  (Omissis).
                 COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
  (Como)
  Il comune di SAN FERMO  DELLA  BATTAGLIA  (provincia  di  Como)  ha
adottato,  il  19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 le sottoindicate aliquote  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' previste per l'anno 1998:
  aliquota ordinaria: 6 per mille;
  aliquota abitazione principale: 5 per mille;
  aliquota abitazione anziani o disabili, (art. 3, comma 56, legge n.
662/1996): 5 per mille.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE
  (Vercelli)
  Il  comune  di  SAN  GERMANO  VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha
adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
4. di confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.),  istituita  a  decorrere  dall'anno  1993, con l'art. 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che sara' applicata  in
questo comune, per l'anno 1999, nella misura del 6,10 per mille, come
da proposta della giunta comunale richiamata in premessa;
5.  di  confermare  l'aliquota  agevolata  dell'I.C.I.  a  favore dei
proprietari che eseguono interventi previsti nel comma 5 dell'art. 1,
decreto legislativo n. 446/1997 nella misura del 2 per mille  per  la
durata  di tre anni dall'inizio dei lavori, limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi;
(Omissis);
6. di dare atto che rimane stabilita in  L.  200.000  (e  103,29)  la
detrazione  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SAN GINESIO
  (Macerata)
  Il comune di SAN GINESIO (provincia di Macerata) ha adottato, il
 25  marzo  1999,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota della prima casa  nella  misura  del  6  per
mille,   nonche'   di   riconfermare  la  detrazione  per  le  unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 240.000,  approvata
con  delibera  consiliare n. 17 del 25 marzo 1999, esecutiva ai sensi
di legge;
di confermare l'aliquota relativa alla seconda abitazione  al  7  per
mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI
  (Frosinone)
  Il  comune  di  SAN  GIORGIO  A  LIRI  (provincia  di Frosinone) ha
adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli  immobili  per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  unita' immobiliare adibiti ad abitazione principale, 4 per mille;
  immobili  diversi  dalle  abitazioni,  o posseduti in aggiunta alla
abitazione principale, 6 per mille;
  aree fabbricabili (per tutto il territorio comunale), 5 per mille;
  importo della detrazione per abitazione principale, L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN GIORGIO DI SUSA
  (Torino)
  Il comune di SAN GIORGIO DI SUSA (provincia di Torino) ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille confermando in L. 200.000
la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad   abitazione
principale del soggetto passivo d'imposta.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
  (Padova)
  Il comune di SAN GIORGIO IN BOSCO (provincia di Padova) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, per conseguire l'equilibrio della
gestione  corrente  ed  il  mantenimento  dell'attuale  dei  servizi,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
  aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;
  aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille;
  aliquota aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;
2.  di  fissare  in  L.  200.000  la  detrazione   per   l'abitazione
principale;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
4.  di  stabilire  una maggiore detrazione fissata nella misura di L.
300.000, per le unita' immobiliari adibite ad  abitazione  principale
del soggetto passivo, in presenza dei seguenti presupposti:
  a)  persona  singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla
pensione minima dell'INPS e di quello relativo all'unita' immobiliare
adibita a  propria  abitazione  principale  o  componente  di  nucleo
familiare  con  reddito  complessivo pari o inferiore a L. 12.000.000
annui, con riferimento all'anno precedente a  quello  di  imposizione
I.C.I.:
  b)  i  soggetti  di  cui  sopra  non  devono  possedere  altri beni
immobili;
  c)  i  requisiti  di  cui  sopra  devono   essere   attestati   con
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' resa ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e trasmessa all'ufficio tributi di questo
comune entro e non oltre il termine del 30 giugno 1999;
5. di dare atto che la maggior detrazione,  siccome  determinata  sub
4), avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
  (Reggio Calabria)
  Il  comune di SAN GIORGIO MORGETO (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
              PROSPETTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
                           ESERCIZIO 1999
N. ord.  Aliquota 1998      VOCE              Aliquota     Detrazione
  -           -              -                   -             -
 1            5,5      Ordinaria                5,5          Unica
 2            5,5      Abitazione principale    5,5       L. 200.000
 3            5,5      Abitazione principale
                        anziani o disabili      5,5            -
 4            5,5      Abitazioni locate
                        adibite ad abitazione
                        principale              5,5            -
 5            5,5      Alloggi non locati       6              -
 6            4        Immobili di organismi
                        senza fini di lucro
                        non esenti (volonta-
                        riato e Coop. sociali)  4              -
 7            5,5      Proprietari che eseguono
                        interventi di recupero
                        ecc.                    5,5            -
 8            5,5      Altri                    5,5            -
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO
  (Salerno)
  Il  comune  di  SAN  GIOVANNI  A  PIRO  (provincia  di  Salerno) ha
adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2. dare  atto  che  per  quanto  riguarda  l'I.C.I.,  la  percentuale
confermata e' pari al 5,50 per mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
  (Agrigento)
  Il  comune  di  SAN  GIOVANNI  GEMINI  (provincia  di Agrigento) ha
adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille  l'aliquota
per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
  (Chieti)
  Il  comune  di  SAN  GIOVANNI  TEATINO  (provincia  di  Chieti)  ha
adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nel seguente modo:
  abitazione principale, 4,20 per mille;
  altri locali, 5,50 per mille;
  aree fabbricabili, 5,50 per mille;
  terreni agricoli, 5,50 per mille;
confermare, inoltre, la detrazione di L. 200.000 sull'imposta  dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo senza alcuna distinzione di carattere soggettivo.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
  (Pisa)
  Il comune di SAN GIULIANO TERME (provincia di Pisa) ha adottato, il
25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  1999,  per  le ragioni espresse in
premessa e che qui vengono richiamate integralmente, le misure  delle
aliquote I.C.I. differenziate come appresso:
  a)  4,5 per mille per i fabbricati (e loro pertinenze come definite
all'art. 5 del regolamento comunale di cui alla  delibera  consiliare
comunale n. 9 del 21 gennaio 1999) destinati ad abitazione principale
del  soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa; sono considerate principali anche le abitazioni concesse in
uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro  il  terzo
grado;
  b) 5 per mille per le abitazioni locate, con contratto di locazione
registrato e utilizzate come abitazione principale;
  c) 7 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione e sfitti;
  d) 9 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione per i quali
non  risultino  essere  stati  registrati  contratti  di locazione da
almeno due anni;
  e) 6 per mille  per  tutti  gli  immobili  non  riconducibili  alle
fattispecie previste alle precedenti lettere;
2.  di  determinare,  per  l'anno  1999,  la detrazione di L. 200.000
dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite  ad  abitazione
principale
 rapportate  al  periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale
destinazione, stabilendo che, tale detrazione spetta a  ciascuno  dei
soggetti   passivi   per  cui  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad
abitazione principale, in misura  proporzionale  alla  quota  per  la
quale la destinazione medesima si verifica;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
4.  di  confermare,  in  relazione  a  quanto previsto dalla legge n.
122/1997, per l'anno 1999 e successivi la detrazione di  L.  400.000,
di  cui  alla  deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  23 del 27
febbraio 1998, spettante per la prima casa abitata dai meno abbienti,
categoria   di   soggetti   identificati   con   propria   precedente
deliberazione  n.    23  del 28 febbraio 1994, che qui, limitatamente
all'argomento  trattato  nel  presente  capoverso,   deve   ritenersi
integralmente ripetuta e trascritta;
5.  di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992 e successive modificazioni e integrazioni,  le  disposizioni
di  cui  ai  punti  2  e  4  della  parte  dispositiva  del  presente
provvedimento   si   applicano   anche   alle   unita'   immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad  abitazione  principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati  dagli  istituti  per  le  case  popolari;  le
medesime  disposizioni  si  applicano  anche  alle  pertinenze  delle
abitazioni  principali,  nei  limiti   previsti   dell'art.   5   del
regolamento  comunale  di  cui alla delibera consiliare comunale n. 9
del 21 gennaio 1999.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SAN GODENZO
  (Firenze)
  Il comune di SAN GODENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  di  determinare, (Omissis) per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. del
comune di San Godenzo come segue:
  aliquota ordinaria, aliquota 7 per mille;
  abitazione principale e proprie pertinenze C/2, C/6, C/7,  aliquota
6 per mille;
  negozi e botteghe C/1, aliquota 6 per mille;
  magazzini, locali deposito C/2, aliquota 6 per mille;
  laboratori arti e mestieri C/3, aliquota 6 per mille;
  alberghi, pensioni D/2, aliquota 6 per mille;
  altri del gruppo C e D, 6 per mille;
  altri  fabbricati  non destinati ad abitazione principale e proprie
pertinenze C/2, C/6, C/7, aliquota 7 per mille;
  aree edificabili, aliquota 7 per mille;
3. di dare atto che le  aliquote  sopra  indicate  non  hanno  subito
variazioni rispetto a quelle dell'anno 1998;
4.  inoltre di aumentare la detrazione I.C.I. (imposta comunale sugli
immobili), spettante per l'anno 1999 per l'abitazione principale,  da
L.  200.000 a L. 230.000, applicando tale aumento ai contribuenti che
abbiano i seguenti requisiti:
  a) unicita' di possesso  della  sola  abitazione  principale,  (non
essere  proprietari  di  altre unita' abitative situate nel comune di
San Godenzo e/o qualsiasi altro comune);
  b) intero nucleo familiare residente nella  abitazione  principale,
(coniugi e figli minori).
  (Omissis).
                       COMUNE DI SAN LEONARDO
  (Udine)
  Il comune di SAN LEONARDO (provincia di Udine) ha adottato, il
 15   ottobre   1998,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue:
  aliquota base 5 per mille;
  aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta
 all'abitazione principale e per gli alloggi non locati;
  detrazione  di  L.  220.000  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione principale.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO
  (Benevento)
  Il comune di SAN LEUCIO DEL  SANNIO  (provincia  di  Benevento)  ha
adottato,  il  26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.l. con decorrenza dal 1
gennaio 1998:
  1) aliquota 5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di
cooperative   edilizie   a   proprieta'  indivisa,  per  l'abitazione
principale;
  2)  aliquota  5  per mille: unita' immobiliare locata con contratto
registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
  3) aliquota 5 per mille:  persona  fisica  per  unita'  immobiliari
possedute  in  aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto
che non le utilizza come abitazione principale;
  4) aliquota 5 per mille: alloggi posseduti e non locati;
  5)  aliquota  5  per  mille:  immobili  diversi  dalle   abitazioni
possedute nel comune;
  6) aliquota 5 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo
di lucro;
  7)  aliquota  5  per  mille:  agevolata  per interventi di recupero
edilizio ex legge n. 449/1997;
  8) aliquota 5 per mille: fabbricati realizzati da  imprese  per  la
vendita e non venduti;
  9)  aliquota  5  per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non
rientrano nella precedente classificazione.
II. detrazioni dall'imposta dovute per  l'abitazione  principale  del
soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:
  1)  L.  200.000  per  detrazione base maggiorata entro il limite di
legge;
III. riduzione  del  50%  dell'imposta  per  gli  edifici  inagibili,
inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente al periodo
dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO
  (Pesaro e Urbino)
  Il comune di SAN LORENZO IN CAMPO (provincia di Pesaro e Urbino) ha
adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per
l'anno 1999 nella seguente misura unica:
  aliquota fissa 5,5 per mille.
2. di riconfermare per il 1999 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
  (Salerno)
  Il comune di SAN MANGO PIEMONTE (provincia di Salerno) ha adottato,
il  25  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare per l'anno 1999 le  aliquote  I.C.I.  approvate  con  atto
consiliare n. 6 del 5 marzo 1998 per cosi' come segue:
  nella misura del 6 per mille riferita alle seconde case;
  nella misura del 5 per mille per gli altri immobili.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
  (Avellino)
  Il  comune  di  SAN  MANGO  SUL  CALORE  (provincia di Avellino) ha
adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999, relativamente all'imposta comunale
sugli immobili l'aliquota del 5 per mille;
di confermare, altresi', l'importo di  L.  200.000  quale  detrazione
spettante per la prima casa adibita a residenza.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
  (Pistoia)
  Il  comune  di  SAN  MARCELLO  PISTOIESE  (provincia di Pistoia) ha
adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
  aliquota  ridotta  del  5  per  mille  -  applicabile  alle  unita'
immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  dalle
persone fisiche soggetti passivi, e dai soci di cooperative  edilizie
a   proprieta'  indivisa,  entrambi  residenti  nel  comune,  nonche'
applicabile  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli   istituti
autonomi per le case popolari;
  aliquota ridotta del 5 per mille - applicabile agli immobili il cui
soggetto  passivo d'imposta e' identificabile nei seguenti enti senza
scopo di lucro, e  per  i  quali  non  ricorre  l'esenzione  prevista
dall'art.  7,  comma  1, lettera c) decreto legislativo n. 504/1992 e
dell'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.,  adottato
in  conformita' dell'art. 59, comma 1, lettera c) decreto legislativo
n. 446/1997:
   a) associazioni di mutuo soccorso e pubblica assistenza;
   b) Croce rossa;
   e) conservatori;
   d) circoli  sportivi  e  ricreativi  che  non  hanno  per  oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
  aliquota  ordinaria  del  6,7 per mille - applicabile agli immobili
diversi da quelli sopraindicali;
  detrazione  di  imposta  per  l'unita'   immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  del soggetto passivo L. 200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2. di  precisare  che  ai  sensi  dell'art.  3  del  regolamento  per
l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n.
7  in  data  26  gennaio  1999, l'aliquota ridotta del 5 per mille e'
applicabile anche ai seguenti immobili:
  a) unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,  a
condizione che non risulti locata;
  b) abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti di 1
grado  in  linea  retta  (genitori  e  figli)  e  2  grado  in  linea
collaterale  (fratelli  e  sorelle),  che  la  occupano  quale   loro
abitazione principale;
  c)  due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione dal contribuente e dai suoi familiari,  a  condizione  che
venga   comprovato   che  e'  stata  presentata  all'U.T.E.  regolare
richiesta di variazione ai fini della  unificazione  catastale  delle
unita'   medesime.   In   tal   caso  l'equiparazione  all'abitazione
principale decorre dalla stessa data  in  cui  risulta  essere  stata
presentata la richiesta di variazione;
  d)  abitazione  locata, con contratto registrato, a soggetto che la
utilizza come dimora abituale.
  (Omissis).
                COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
  (Pordenone)
  Il comune di SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (provincia di Pordenone) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999:
  a) 4 per mille per la prima casa e relative pertinenze;
  b)  4  per  mille  per  gli  altri fabbricati (locati od utilizzati
direttamente dal proprietario);
  c) 4 per mille per i terreni;
  d) 7 per mille per i fabbricati non locati;
di  determinare  in  L.  200.000  la  detrazione   per   l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                 COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
  (Verona)
  Il  comune  di  SAN  MARTINO  BUON ALBERGO (provincia di Verona) ha
adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare l'aliquota l.C.I. per l'anno 1999 nella  misura  del
5,3 per mille per le sole abitazioni principali.
2.  di  aumentare  la detrazione concessa per l'abitazione principale
fissandola in L. 250.000;
3. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella  misura  del  6
per  mille  per  tutte  le tipologie di immobili differenti da quelli
considerati come abitazione principale.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO
  (Cremona)
  Il comune di  SAN  MARTINO  DEL  LAGO  (provincia  di  Cremona)  ha
adottato,  il  26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999, per i motivi esposti in premessa,
l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  da  applicarsi  in
questo  comune  nella  misura  unica  del  5,50  per  mille,  e senza
applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA
  (Lodi)
  Il comune di SAN MARTINO IN STRADA (provincia di Lodi) ha adottato,
il  12  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura del 5,5 per mille.
2.  di  non ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo.
3. di non elevare oltre le  L.  200.000  l'importo  della  detrazione
prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
4.  di  non  adottare  alcuna  diversificazione  di  aliquota per gli
immobili diversi dalle abitazioni principali e per gli  immobili  non
locati.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVI'
  (Cuneo)
  Il  comune di SAN MICHELE MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  per
l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille.
2. di stabilire per l'anno 1999 L. 200.000 l'importo della detrazione
per gli immobili destinati ad abitazione principale.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
  (Brindisi)
  Il  comune  di  SAN  MICHELE  SALENTINO  (provincia di Brindisi) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  fissare,  ai  fini  dell'applicazione dell'l.C.I. per il 1999, le
seguenti aliquote e detrazioni:
  aliquota ordinaria 6 per mille;
  aliquota per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  5
per mille;
  aliquota  agevolata per interventi di cui al comma 5, art. 1, della
legge n. 449/1997 5 per mille;
  detrazione per abitazione principale L. 300.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SAN NAZZARO
  (Benevento)
  Il comune di SAN NAZZARO (provincia di Benevento) ha  adottato,  il
29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per il corrente esercizio finanziario le stesse  misure
fiscali in vigore nell'anno precedente per quanto riguarda l'I.C.I.
  (Omissis).
Avvertenza:  lo  stesso comune ha dato notizia che le aliquote I.C.I.
confermate sono pari al 6 per mille per l'abitazione principale e del
6,5 per mille per le abitazioni in aggiunta a quella principale.
                   COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO
  (Crotone)
  Il comune  di  SAN  NICOLA  DELL'ALTO  (provincia  di  Crotone)  ha
adottato,  l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare,  per  l'anno d'imposta 1999, la misura del 5,5 per mille
quale  aliquota  da  applicare  all'I.C.I.,  imposta  comunale  sugli
immobili,  istituita  con  la legge 3 ottobre 1992, n. 421 ed attuata
con decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
stabilire,  che  per lo stesso anno 1999, che dall'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo  si  detraggono,  fino alla concorrenza del suo ammontare, L.
200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale  i  protrae
tale destinazione.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO
  (Belluno)
  Il  comune  di  SAN  NICOLO'  DI COMELICO (provincia di Belluno) ha
adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 nella misura unica del 6  per  mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili che sara' applicata
nel comune di San Nicolo' di  Comelico  dando  atto  che  il  gettito
previsto e' lo stesso dell'anno precedente.
2.  di  confermare  per  l'anno  1999 la detrazione di L. 200.000 per
l'abitazione principale.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
  (Brindisi)
  Il comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO  (provincia  di  Brindisi)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, nella  misura  del  5  per  mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) in questo comune;
2. di fissare la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale nella misura base stabilita dalla legge pari a
L. 200.000;
3. di fissare una maggiore detrazione di L. 150.000 per  le  seguenti
categorie sociali:
  a)  ai  nuclei  familiari  nei  quali e' ricompreso il proprietario
dell'alloggio soggetto a tassazione con reddito complessivo inferiore
alla somma della pensione sociale del contribuente,  incrementata  di
un  quinto  della  pensione  suddetta  per  ogni componente il nucleo
familiare stesso. Non  costituiscono  reddito  le  indennita'  e  gli
emolumenti percepiti da portatori di handicaps gravi;
  b)  ai  nuclei  familiari  nei  quali e' ricompreso il proprietario
dell'alloggio soggetto a tassazione  e  non  percettori  di  pensione
sociale  con  reddito  inferiore  a L. 3.500.000 piu' un decimo della
pensione  sociale  per  ogni   componente   oltre   il   primo.   Non
costituiscono  reddito  le  indennita'  e gli emolumenti percepiti da
portatori di handicaps;
  c) ai nuclei familiari nei  quali  e'  ricompreso  il  proprietario
dell'alloggio  soggetto  a  tassazione  e comprendente almeno quattro
minori con un reddito complessivo inferiore a trenta milioni;
  d)  ai  nuclei  familiari  costituiti   da   un   solo   componente
proprietario   dell'alloggio  soggetto  a  tassazione  percettore  di
pensione sociale e senza altri redditi.
  (Omissis).
                     COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON
  (Bergamo)
  Il comune di SAN PAOLO D'ARGON (provincia di Bergamo) ha  adottato,
il   25   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili:
  aliquota ordinaria 6,25 per mille;
  aliquota abitazione principale 5 per mille;
  aliquota  per  abitazioni  locate,  con  contratto  registrato,   a
soggetti che le utilizzano come abitazione principale 5 per mille;
  aliquota  alloggi  locati a sensi dell'art. 2, comma 3, della legge
n. 431/1998 4 per mille;
  aliquota alloggi non locati da almeno due anni 7 per mille;
2. di determinare per l'anno 1999, ai fini del  calcolo  dell'I.C.I.,
le seguenti detrazioni:
  detrazione abitazione principale L. 200.000;
  detrazione  abitazione principale a condizione che i componenti del
nucleo familiare non possiedano altre unita' immobiliari  adibite  ad
abitazione su tutto il territorio nazionale L. 250.000;
  detrazione  abitazione  principale  di  soggetti  in  situazioni di
disagio economico e sociale in possesso dei seguenti requisiti:
   L. 17.000.000 per nucleo familiare con un solo componente;
   L. 23.000.000 per nucleo familiare con due componenti;
   L. 25.000.000 per nucleo familiare con tre componenti;
   L. 27.000.000 per nucleo familiare con quattro o piu' componenti;
   i componenti del  nucleo  familiare  non  devono  possedere  altre
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  su  tutto il territorio
nazionale L. 350.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI SAN PIER NICETO
  (Messina)
  Il comune di SAN PIER NICETO (provincia di Messina) ha adottato, il
16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6
per mille per tutte le categorie dei fabbricati mentre la  detrazione
per  la  prima abitazione rimarra' come per legge nella misura minima
di L. 200.000.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
  (Treviso)
  Il comune di SAN  PIETRO  DI  FELETTO  (provincia  di  Treviso)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999, le seguenti imposte I.C.I.:
  aliquota 5,1 per mille;
  detrazione  L.   200.000   per   l'abitazione   principale,   sara'
considerata  abitazione  principale  l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili  residenti
presso  istituti  di  ricovero o sanitari, in via permanente, purche'
l'immobile non risulti locato.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
  (Verona)
  Il comune di  SAN  PIETRO  IN  CARIANO  (provincia  di  Verona)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di confermare le aliquote dell'imposta  I.C.I.,  per  l'anno  1999
come segue:
  abitazione  principale,  pertinenze  ed  immobili  concessi  in uso
gratuito  ad  ascendenti  e  discendenti  che  la   utilizzano   come
abitazione principale 4,5 per mille;
  altri immobili 6,9 per mille;
  immobili sfitti 7 per mille.
2.  di  confermare  la  detrazione  sull'imposta  dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 200.000 ai sensi di
quanto stabilito dall'art. 3, comma 53, e  seguenti  della  legge  n.
662/1996 e del regolamento sopracitato.
3.  di mantenere a L. 300.000 la detrazione per la prima casa adibita
ad abitazione  principale  di  portatore  di  handicap  o  di  nucleo
familiare  in  cui sia presente oltre al soggetto passivo I.C.I., che
chiede la citata detrazione, anche un handicappato riconosciuto dalla
prefettura di Verona, ai sensi del regolamento I.C.I. art.  8,  comma
5.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
  (Cosenza)
  Il  comune  di  SAN  PIETRO  IN  GUARANO  (provincia di Cosenza) ha
adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999, la stessa  aliquota  dell'anno  1998,
relativa  all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con
decreto legislativo n. 504 del  30  dicembre  1992  da  applicare  in
questo comune nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
  (Vicenza )
  Il  comune  di  SAN  PIETRO  MUSSOLINO  (provincia  di  Vicenza) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. istituita con
decreto legislativo  n.  504/1992,  nella  misura  del  5  per  mille
confermandola   quindi   rispetto   a   quanto  gia'  deliberato  per
l'esercizio 1998.
2. di determinare sempre per l'anno 1999  la  detrazione  per  unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
nella  somma  di  L.  200.000,  anche  in  questo   caso,   pertanto,
confermando quanto gia' determinato per l'anno 1998.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI
  (Roma)
  Il  comune  di  SAN  POLO  DEI  CAVALIERI  (provincia  di  Roma) ha
adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire l'aliquota I.C.I., imposta comunale  sugli  immobili,
in  questo  comune  con  effetto dal 1 gennaio 1999, nella misura del
5,30 per mille per l'abitazione principale e del 6,30 per  mille  per
le altre abitazioni.
2.  di  dare  atto  che  la  detrazione  d'imposta  per  l'abitazione
principale e' confermata nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SAN PONSO
  (Torino)
  Il comune di SAN PONSO (provincia di Torino) ha adottato,  il    27
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  nella  misura  del  4  per   mille,   l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per l'anno 1999 da
applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili.
2. di  determinare  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge
23  dicembre  1996 n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997,
convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno  1999,  la  detrazione
d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SAN ROBERTO
  (Reggio Calabria)
  Il  comune  di  SAN  ROBERTO  (provincia  di  Reggio  Calabria)  ha
adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  le  seguenti  norme  ordinamentali  per l'applicazione
dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo  comune,  con
effetto dal 1 gennaio 1999:
  1)  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione
principale,  nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
  2) aliquota da applicare per le persone fisiche  soggetti  passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni
che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente
punto 1: 5 per mille;
  3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 5 per mille;
  4) aliquota da applicare ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili,
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 5 per
mille;
per la determinazione della base imponibile si tiene conto di  quanto
stabilito  dall'art.  5  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito  dai  commi
48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 riportate al periodo dell'anno  durante  il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO
  (Benevento)
  Il  comune  di  SAN  SALVATORE TELESINO (provincia di Benevento) ha
adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per  l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO
  (Torino)
  Il  comune  di  SAN  SEBASTIANO  DA  PO  (provincia  di  Torino) ha
adottato, la seguente  deliberazione  in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 una  diminuzione  in  misura  unica
del-l'aliquota I.C.I. del 0,20 per mille la quale viene cosi' fissata
al 5,3 per mille;
2.  di  stabilire  in  L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito  dal  decreto
legislativo  n.  446/1997,  art.  58,  comma  3  dovuta  per l'unita'
immobilare adibita ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SAN SPERATE
  (Cagliari)
  Il comune di SAN SPERATE (provincia di Cagliari) ha adottato, il 18
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota della  imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI
  (Catania)
  Il  comune  di  SANT'AGATA  LI  BATTIATI  (provincia di Catania) ha
adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1999  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  degli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,75
per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale
del  soggetto  passivo, nella misura del 5,25 per mille per tutti gli
altri fabbricati e del 5 per mille per i terreni agricoli  e  per  le
aree fabbricabili;
2.  di  concedere l'elevazione della detrazione dell'imposta comunale
sugli  immobili  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad   abitazione
principale,  con  esclusione  di  quelle  censite  in  catasto  nelle
categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, da L. 200.000  a  L.  300.000  ai
soggetti passivi i cui nuclei familiari non possiedono altri immobili
in  tutto  il  territorio  nazionale  ed estero, oltre la sola unita'
abitativa, e il cui reddito complessivo per l'anno 1998 non superi L.
9.070.100 per nucleo familiare di un solo componente,  L.  12.000.000
per  nucleo  familiare  di  due  componenti, L. 16.000.000 per nuclei
familiari con piu' di due componenti. Le medesime agevolazioni con le
stesse limitazioni sono concesse agli anziani e ai disabili residenti
in istituti di ricovero o sanitari in via permanente a condizione che
l'abitazione non risulti locata;
3. di satbilire che per ottenere tale detrazione il  contribuente  e'
tenuto a presentare al comune atto sostitutivo di notorieta', entro i
termini di scadenza del versamento della prima rata di acconto I.C.I.
(30  giugno  1999)  ovvero  entro  il  20  dicembre 1999 se l'atto di
proprieta'  e'  successivo  al  30  giungo  1999  (in  tutti  i  casi
l'agevolazione  sara'  rapportata  al  periodo  durante  il  quale si
protrae il possesso), idicando:
  le generalita' complete, il codice fiscale, la forma abituale e  il
reddito complessivo del nucleo familiare;
e attestando:
  di  possedere  una  sola  casa  abitativa  con eventuale pertinenza
(cantina, box, garage, ecc.) purche' queste  ultime  insistano  nello
stesso immobile;
  che  nessun  altro  componente il proprio nucleo familiare possieda
altri immobili in Italia o all'estero;
  che l'immobile non sia classificato nelle categorie A/1, A/7,  A/8,
A/9,  A/10  indicandone  i  dati  di  individuazione e di classamento
dell'immobile e, nel caso non risultasse censito  ma  dichiarato,  il
numero  di  protocollo  e  la  data  della  dichiarazione  nonche' la
percentuale di possesso;
4. di revocare la propria deliberazione n. 251 del 30 ottobre 1998.
  (Omissis).
Avvertenza: la presente  deliberazione  revoca  la  delibera  del  30
ottobre  1998,  gia'  pubblicata nel supplemento ordinario n. 73 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999,  alla
pag.  132.
                   COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
  (Messina)
  Il  comune  di  SANTA  LUCIA  DEL  MELA  (provincia  di Messina) ha
adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per i motivi espressi in narrativa, di confermare  per  l'anno  1999,
l'aliquota  I.C.I.  nella  misura del 6 per mille e la detrazione per
l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE
  (Treviso)
  Il comune di  SANTA  LUCIA  DI  PIAVE  (provincia  di  Treviso)  ha
adottato,  il  27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5,3 per mille;
2. di dare atto che anche per l'anno 1999 la detrazione d'imposta per
l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e'  di  L.
200.000,  cosi'  come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992 modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996;
  (Omissis).
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo  26
gennaio  1999,  n.  8,  le aliquote di imposta oggetto della presente
deliberazione hanno effetto dal 10 gennaio 1999.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
  (Caserta)
  Il comune di SANTA MARIA A VICO (provincia di Caserta) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella stessa  misura  di
quella  per  l'anno  1998,  cioe'  del  4 per mille per le abitazioni
principali e del 6 per mille per gli altri fabbricati per  i  terreni
agricoli  e per le aree fabbricabili cosi' come previsto dall'art.  2
del decreto-legge 28 giugno 1995 n. 249 e art. 3 comma 2 della  legge
n. 662 del 23 dicembre 1996;
  (Omissis).
dare   atto   che   la  detrazione  per  l'abitazione  principale  e'
determinata in L. 200.000 art. 3 comma 54 della suindicata legge.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA
  (Pavia)
  Il comune di SANTA  MARIA  DELLA  VERSA  (provincia  di  Pavia)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999, per quanto in premessa specificato,
 l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella
misura  unica  del  5  per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative in alto richiamate;
2. di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta  della  detrazione
dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SANTA MARIA REZZONICO
  (Como)
  Il comune di SANTA MARIA REZZONICO (provincia di Como) ha adottato,
il   12   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.)
per l'anno 1999 nella misura unica del 5,5 per mille;
3. di non avvalersi delle altre facolta' che  la  legge  n.  662/1996
assegna alla determinazione dei comuni in materia.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO
  (Benevento)
  Il  comune  di  SANT'ANGELO  A  CUPOLO  (provincia di Benevento) ha
adottato, il 13 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli  immobili  per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  aliquota per abitazione principale 5,5 per mille;
  aliquota per abitazione secondarie 6,5 per mille;
di  fissare  in  L.  250.000  l'importo della detrazione per tutte le
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE
  (Potenza)
  Il comune di  SANT'ANGELO  LE  FRATTE  (provincia  di  Potenza)  ha
adottato,  il  30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  come  in  effetti determina, per tutte le motivazioni in
premessa meglio  evidenziate  e  che  qui  di  seguito  si  intendono
integralmente  riportate,  l'aliquota  relativa  all'imposta comunale
sugli immobili per il 1999 in ragione del 6 per mille;
detrarre per l'imposta dovuta per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 350.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale si protae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita
ad  abitazione  principale  di  piu'  soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale
la destinazione medesima si verifica;
dare  atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene
conto di quanto stabilito dall'art.  5  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504, e successive modificazioni ed integrazioni,
compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e  52  dell'art.  3  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
dare   atto   che,  i  soggetti  passivi  dell'imposta,  sono  quelli
individuati al comma  1  dell'art.  58  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446.
  (Omissis).
dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art.  9
del decreto legislativo  n.  504/1992,  relativo  alle  modalita'  di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo  principale  le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo; la cancellazione dai  predetti  elenchi  ha  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
  (Lodi)
  Il comune di SANT'ANGELO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato,
il   22   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  nella  misura  del  5 per mille e riconfermare la
detrazione per abitazione principale  in  L.  200.000,  pari  a  euro
103,29.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO
  (Roma)
  Il comune di SANT'ANGELO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999, l'aliquota  nella  misura  del  5  per
mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.),
di  confermare la detrazione relativa all'abitazione principale in L.
200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SANTA NINFA
  (Trapani)
  Il comune di SANTA NINFA (provincia  di  Trapani)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. mantenere per l'anno  1999  l'aliquota  d'imposta  comunale  sugli
immobili nella misura del 5 per mille;
2.  matenere  la  detrazione d'imposta in regione d'anno per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di
L. 250.000, per l'anno 1999.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO
  (Verona)
  Il comune di SANT'ANNA D'ALFAEDO (provincia di Verona) ha adottato,
il  22  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;
2.  di  prevedere  la  detrazione  di  L.  200.000  per  l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA
  (Torino)
  Il  comune  di  SANT'ANTONINO  DI  SUSA  (provincia  di  Torino) ha
adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 secondo i termini seguenti:
  a) di fissare, per l'anno 1999, nella  misura  indifferenziata  del
5,5  per  mille  l'aliquota  per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo   30
dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
  b) di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per
 l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del  decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504,  come modificato dall'art. 3, comma 55,
della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
  (Ascoli Piceno)
  Il comune di  SANTA  VITTORIA  IN  MATENANO  (provincia  di  Ascoli
Piceno)  ha  adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale  sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per  mille  con  l'applicazione  della  detrazione  di   L.   500.000
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo  nei  confronti  dei  titolari  di
pensione  sociale residenti nel comune di S. Vittoria in Matenano, la
cui individuazione viene delegata all'ufficio tributi di concerto con
la giunta comunale;
di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. differenziata pari al
7 per mille  per  l'immobile  adibito  ad  abitazione,  posseduto  in
aggiunta all'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                 COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
  (Teramo)
  Il  comune  di  SANT'EGIDIO  ALLA  VIBRATA (provincia di Teramo) ha
adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  per
l'anno 1999, e' stabilita nella misura del 5,5 per mille, dando  atto
che l'imposta medesima sara' applicata in conformita' alla disciplina
di  legge  senza fare uso delle facolta' concesse ai comuni dall'art.
3, commi 53 e seguenti, della legge n. 662 del 1996;
confermare, altresi', in L. 200.000 per  l'anno  1999  la  detrazione
prevista  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto  passivo.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI
  (Campobasso)
  Il comune di SANT'ELIA  A  PIANISI  (provincia  di  Campobasso)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  immobiliare  sul
valore  dei  fabbricati,  delle  aree  fabbricabili  e  dei   terreni
agricoli, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille;
di  determinare  in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale;
di dare atto che trovano concrete applicazione tutte quelle norme che
regolano l'mposta comunale  sugli  immobili,  non  in  contrasto  con
quanto modificato dalla gia' cennata legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
  (Ascoli Piceno)
  Il  comune  di  SANT'ELPIDIO A MARE (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. per l'anno 1999, relativamente all'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), la disciplina delle aliquote, delle  agevolazioni  e  delle
riduzioni di imposta e' determinata come segue:
  a) aliquota agevolata al 4 per mille:
   per  i  fabbricati  ubicati  nel  centro  storico  nonche'  per  i
fabbricati sottoposti in base al P.R.G. a vincolo di tutela  storico-
ambientale  ancorche'  non ubicati nel centro storico, ed interessati
da interventi  di  recupero  e  di  ristrutturazione  e  manutenzione
regolarmente  concessionati  o  autorizzati  sulla  base  del vigente
Regolamento edilizio e previa richiesta degli interessati. L'aliquota
agevolata e' applicata  alle  unita'  immobiliari  oggetto  di  detti
interventi per la durata massima di 3 anni dall'inizio dei lavori;
   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del
soggetto passivo e relative pertinenze detrazione  di  L.  200.000  a
norma dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;
  b) aliquota del 5 per mille:
   b-1) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
 del  soggetto  passivo  e  per  le  unita'  immobiliari  costituenti
pertinenze
 dell'abitazione principale del soggetto passivo  ancorche'  iscritte
separatamente  in  catasto  (box,  cantine, autorimesse e solai), con
detrazione di L. 200.000 a norma dell'art. 9, comma  2,  del  decreto
legislativo n. 504/1992;
   b-2) unita' immobiliari possedute dal soggetto passivo in aggiunta
all'abitazione   principale  e  concesse  in  comodato  gratuito  dal
soggetto passivo per uso abitazione principale  a  parenti  in  linea
retta o collaterale entro il secondo grado per un periodo superiore a
sei  mesi,  risultante  da  scrittura  privata o autocertificazione e
nelle quali gli  stessi  abbiano  la  residenza  anagrafica,  non  si
applica  la  detrazione di L. 200.000 di cui all'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo n. 504/1992;
   b-3) unita' immobiliari adibiti per gli usi di cui alle  categorie
catastali  C1,  C2, C3 utilizzati direttamente dai proprietari per le
loro attivita' ovvero concessi in  comodato  gratuito  a  parenti  in
linea retta o collaterale entro il secondo grado;
   b-4) terreni agricoli sui quali si esercita attivita' lavorativa e
condotti direttamente dai proprietari o concesso in comodato gratuito
ai parenti in linea retta o collaterale entro il sedondo grado;
   b-5)  per l'unita' immobiliare di cui al punto b)-1, aumento della
detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti condizioni:   A)
Reddito:
  il  reddito  da  considerare  e'  quello  imponibile  ai fini IRPEF
dichiarato da tutti i componenti il nucleo di  convivenza  familiare,
reddito  che  non  dovra'  superare  i  seguenti  limiti  per il 1999
(dichiarazione dei redditi anno 1999):
_____________________________________________________________________
Componenti il nucleo familiare                      Reddito annuo
                                               determinato come sopra
_____________________________________________________________________
1 persona (*)                                         16.000.000
2 persone (*)                                         24.000.000
3 persone e oltre (*)                                 27.000.000
_____________________________________________________________________
*  oltre  al  soggetto  handicappato  convivente  B)  Possesso   beni
immobili:
  il  richiedente  l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare
non devono possedere:
   a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione altri immobili
siti su tutto il territorio nazionale;
   immobili, compresa  l'abitazione  principale,  classificati  nelle
categorie: A/1 abitazioni di tipo signorile; A/8 abitazioni in ville;
A9)  castelli,  palazzi  di  eminenti  pregi  artistici e storici; C)
Appartenenza a determinate cagegorie:
  il richiedente l'agevolazione deve  appartenere  esclusivamente  ad
una delle seguenti categorie:
   pensionati  che  alla  data del 1 gennaio 1999 abbiano compiuto 65
anni e coniugi a carico degli stessi;
   portatori di handicap  ovvero  capifamiglia  di  nucleo  familiare
comprendente portatore di handicap.
  E'  handicappato  indipendentemente  dall'eta'  chi  e' in possesso
della certificazione della commissione istituita ai sensi della legge
104/1992, art. 4, con un grado di invalidita' non inferiore  al  70%.
C) Aliquota 6 per mille:
  C-1)  unita'  immobiliari  adibite  ad uso abitazione, posseduta in
aggiunta all'abitazione principale e locate;
  C-2) unita' immobiliari diverse dalle abitazioni;
  C-3) aree fabbricabili;
  C-4)  terreni  agricoli  diversi  dalla  fattispecie  indicata   al
precedente punto b-4);
  C-5)  accessori  non di pertinenza dell'abitazione principale (box,
cantine, autorimesse e solai).  D) Aliquota 7 per mille:
  unita' immobiliare adibite ad uso abitazione possedute in  aggiunta
all'abitazione  principale  e  non  locate  ivi  comprese  le  unita'
immobiliari   costituenti   pertinenze   dell'abitazione   principale
ancorche'   iscritte   separatamente   in   catasto   (box,  cantine,
autorimesse e solai).
  (Omissis).
                         COMUNE DI SANTHIA'
  (Vercelli)
  Il comune di SANTHIA' (provincia di Vercelli) ha  adottato,  il  22
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote dell'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SANTORSO
  (Vicenza)
  Il  comune  di  SANTORSO  (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili sia applicata nella misura del 4.5 per mille;
2. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille per:
  cooperative di solidarieta' o "non-profit";
  associazioni  di  volontariato  per  le  case,  i  fabbricati  e  i
capannoni, anche se dati in affitto;
  coloro  che  danno  in  uso  al  comune  o  all'ente pubblico case,
fabbricati, capannoni;
3. di confermare, anche per l'anno 1999, l'importo  della  detrazione
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo in L. 300.000;
4. di concedere una detrazione di L. 500.000 sull'I.C.I.  dovuta  per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
nel caso in cui il soggetto passivo dimostri di essere  una  famiglia
monoreddito  con tre o piu' figli a carico e di trovarsi in effettiva
situazione di disagio;
5. di stabilire che le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di
proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano o la
residenza  in  istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente  siano  considerate  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale   e  quindi  godano  della  detrazione  di  L.  300.000  a
condizione che le stesse non risultino locate.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO
  (Cuneo)
  Il comune di SANTO STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha  adottato,
il  19  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999  l'aliquota  da applicare in questo
comune relativa all'imposta  comunale  sugli  immobili  nella  misura
unica del 4,5 per mille.
  (Omissis).
                  COMUNE DI S. STEFANO DI SESSANIO
  (L'Aquila)
  Il  comune  di  S.  STEFANO  DI SESSANIO (provincia di L'Aquila) ha
adottato, il 31 marzo 1999,  la seguente deliberazione in materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per  il  corrente anno di imposta 1999 confermare I.C.I. nella misura
del 6 per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI S.S. COSMA E DAMIANO
  (Latina)
  Il comune  di  S.S.  COSMA  E  DAMIANO  (provincia  di  Latina)  ha
adottato,  il  30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SAN VINCENZO
  (Livorno)
  Il comune di SAN VINCENZO (provincia di Livorno) ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di adottare, per l'esercizio 1999, le aliquote I.C.I. gia' fissate
per l'esercizio 1998 come di seguito indicato:
  A) 5,5 per mille:
   1) per gli immobili adibiti ad abitazione principale del  soggetto
passivo,  ricordando  che per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente che la possiede a titolo  di  proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente (legge n. 662/1996, art. 3 comma 55 punto 2);
   2) per gli  immobili  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
   3) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti  autonomi
per le case popolari;
   4)  per  le  abitazioni  possedute  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
   5) per  gli  appartamenti  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale  locati  a cittadini residenti nel comune con contratto di
affitto debitamente registrato entro e non oltre  i  termini  fissati
per  i  versamenti l.C.I. (l'aliquota del 5,5 per mille spettera' per
il periodo dell'anno successivo  alla  data  di  registrazione  ed  a
seguito di presentazione della relativa documentazione);
   6)  per  le  abitazioni  concesse dal possessore in uso gratuito a
parenti fino al secondo grado ed affini fino al primo grado,  che  la
occupano quale loro abitazione principale (a seguito di presentazione
della relativa documentazione);
   7)   appartamenti   destinati   ad  attivita'  ricettivo-turistica
extraalberghiere per i quali  sia  stato  richiesto  ed  ottenuto  il
marchio  di  qualita'  (l'aliquota del 5,5 per mille spettera' per il
periodo successivo alla data di richiesta del marchio di qualita');
   8) accessori e pertinenze degli immobili sopra  indicati  (garage,
box, posti auto) di cui alle categorie catastali C/6 e C/2;
  B) 6 per mille:
   1)  immobili  identificati  in  catasto  alla  categoria  C/1  e D
utilizzati direttamente dal soggetto passivo o locati  con  contratto
di  affitto,  di  durata  minima  annuale,  debitamente  registrato o
comunque,  se  di  importo  inferiore  al  minimo  richiesto  per  la
registrazione  obbligatoria,  risultanti  dalla  scrittura  privata e
relativa autocertificazione (l'aliquota del 6 per mille spettera' per
il periodo dell'anno successivo  alla  data  di  registrazione  ed  a
seguito di presentazione della relativa documentazione);
  C) 7 per mille - Aliquota ordinaria:
   1) immobili adibiti ad abitazione non previsti precedentemente tra
quelli soggetti ad aliquota 5,5 per mille;
   2) immobili di cui alle categorie catastali C/1 e D non utilizzati
o  comunque  non  aventi  i requisiti prescritti per l'aliquota 6 per
mille;
   3) immobili compresi nella categoria catastale B;
   4) accessori e pertinenze degli immobili precedentemente  indicati
soggetti a questa aliquota 7 per mille;
   5) terreni;
   6) aree edificabili.
2. la detrazione base di L. 200.000 dall'imposta dovuta compete per
 gli immobili indicati in questo dispositivo alla lettera A): escluso
il    punto  8.  La  detrazione  deve  essere  rapportata  al periodo
dell'anno per cui spetta l'aliquota del 5,5 per mille.
  La detrazione di cui trattasi e' elevata a L. 500.000  in  presenza
delle   seguenti  condizioni  che  devono  essere  documentate  nella
richiesta da  inviare,  tramite  raccomandata  o  consegnata  a  mano
all'ufficio  protocollo  del  comune, entro il termine fissato per il
pagamento della quota di acconto l.C.l.:
   I -  I componenti della famiglia  anagrafica  devono  disporre  di
redditi lordi, riferiti all'anno 1998, non superiori a:
    L. 17.000.000 per famiglie composte da una sola persona;
    L. 23.000.000 per famiglie composte da due persone;
    L. 25.500.000 per famiglie composte da tre persone;
    L. 27.500.000 per famiglie composte da quattro persone.
  Per  ogni  componente  oltre  il  quarto,  la  quota  di reddito e'
aumentata di L. 6.000.000.  Agli  effetti  del  calcolo  del  reddito
complessivo  non  si tiene conto del reddito derivante da pensioni di
una o piu' persone conviventi fino all'importo di L. 10.000.000.
  Le quote di cui sopra sono  aumentate  di  L.  1.000.000  per  ogni
persona disabile o handicappata. Nella determinazione del reddito non
si tiene conto di eventuali assegni di accompagnamento e di eventuali
rendite   INAIL  o  comunque  di  ogni  altro  introito  a  carattere
risarcitorio.
  Il - I  componenti  della  famiglia  anagrafica  non  devono  avere
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto reale su unita' immobiliari
adibite  ad  abitazione  in  aggiunta  a  quella  in   cui   dimorano
abitualmente  e/o  su  unita' immobiliari appartenenti alle categorie
catastali C/1, C/3, C/4, C/5, D.
3. i contribuenti, in fase di calcolo e  versamento  dovranno  tenere
conto  dei  dispositivi  di legge, del regolamento di questo Comune e
della presente deliberazione.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
  (Cosenza)
  Il  comune  di  SAN  VINCENZO  LA  COSTA  (provincia di Cosenza) ha
adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno  1999  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto
legislativo  n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SAN VITALIANO
  (Napoli)
  Il comune di SAN VITALIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 20
aprile 1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
3. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  sara'
applicata da questo comune per l'anno 1999 con la seguente aliquota:
  abitazione principale: pari al 5 per mille;
  terreni  agricoli,  aree  fabbricabili  e  per le altre abitazioni:
pari al 7 per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
  (Brindisi)
  Il comune di SAN VITO  DEI  NORMANNI  (provincia  di  Brindisi)  ha
adottato,  il  27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
C)  confermare come conferma, per l'anno 1999, la stessa misura della
tariffa I.C.I. del 5,50 per mille gia' in vigore  nell'anno  1998  e,
per  l'abitazione principale, ridurre, come riduce, detta aliquota al
5,25 per mille e, per quanto attiene il  beneficio  della  elevazione
della detrazione I.C.I., quanto appresso:
  la  detrazione  per  i proprietari della prima casa di abitazione o
abitazione principale,  come  da  art.  8  del  Regolamento  comunale
I.C.I.,  e' elevata da L. 180.000 a L. 200.000, rapportata al periodo
durante il quale il  soggetto  passivo  ha  dimorato  nella  predetta
abitazione.   Nel caso l'abitazione dovesse essere utilizzata da piu'
soggetti, l'agevolazione va ripartita equamente tra gli utilizzatori;
  la detrazione  e'  elevata  da  L.  180.000  a  L.  300.000  per  i
proprietari  di  una  sola  casa  e  relativa  pertinenza titolari di
redditi di pensione o di lavoro dipendente, il cui  reddito,  in  uno
con  quelli  dei  componenti  il  nucleo familiare, riferito all'anno
1998, sia di importo non  superiore  a  L.  12.000.000.  L'estensione
della  detrazione  da L. 180.000 a L.  300.000 ai contribuenti I.C.I.
nel cui nucleo familiare, a prescindere dai limiti e dalla  tipologia
dei  redditi,  sia  presente  un  portatore  di  handicap o un malato
terminale. Per portatore di handicap si intende il  soggetto  affetto
da  distrofia  muscolare,  mongolismo  o  da invalidita' al 100%. Per
malato terminanale si intende, invece, il soggetto  a  cui  e'  stata
diagnosticata  una  malattia  incurabile.  Per  unica  abitazione  si
intende  abitazione  adibita  a  residenza  principale   e   relativa
pertinenza,   vale   a   dire   un  solo  garage/deposito,  tenuto  a
disposizione per una superficie non eccedenti i 50 mq e  classificato
catastalmente  nella  categoria  C2  o  C6.  Ai  fini del calcolo del
reddito di riferimento,  devono  considerarsi  tutti  i  redditi,  di
pensione  o  di  lavoro  dipendente,  percepiti  nell'anno  1998  dai
componenti il nucleo  familiare  (per  nucleo  familiare  si  intende
quello  risultante  dai  registri anagrafici al 31 dicembre 1998) con
esclusione  dei  redditi  esenti  (pensione  sociale,  indennita'  di
accompagnamento,  pensioni  di  guerra,  rendita  INAIL,  ecc.) e del
reddito relativo all'abitazione e  relativa  pertinenza  oggetto  del
beneficio.  Non  possono  usufruire  della maggiore detrazione coloro
che, pur ritrovandosi in una delle predette fattispecie,  sono  anche
titolari  di reddito di terreni, indipendentemente dal loro ammontare
e/o di redditi di altri fabbricati a qualunque  uso  adibiti  e/o  di
altri  redditi.  Coloro  che, ritrovandosi nelle condizioni di aventi
diritto, devono presentare  apposita  istanza,  su  modelli  all'uopo
predisposti  ed  in  distribuzione presso l'ufficio tributi, entro il
termine  previsto  per  il  versamento  dell'acconto,  allegando   la
seguente documentazione:
   1) certificato di pensione Mod. 201 o Mod. 740 (Unico) relativo ai
redditi  percepiti  nell'anno  1998  dal  richiedente  e  dagli altri
componenti il nucleo familiare;
   2) Mod 101 o Mod.  740  (Unico)  relativo  ai  redditi  di  lavoro
dipendente  percepiti  nell'anno  1998  dal richiedente e dagli altri
componenti il nucleo familiare;
   3) certificato dell'ufficio circoscrizionale del  lavoro  e  della
massima   occupazione   o  dell'ufficio  provinciale  dei  contributi
unificati, attestanti il numero delle giornate lavorative  effettuate
nell'anno 1998, unitamente all'attestazione dell'eventuale indennita'
di  disoccupazione  o di maternita' percepite nello stesso anno 1998,
se lavoratori agricoli;
   4) certificato dell'Ufficio circoscrizionale del lavoro attestante
l'inizio e la fine dello  stato  di  disoccupazione  riferito  sempre
all'anno 1998, se disoccupato;
   5)  certificato  sostitutivo dell'atto di notorieta' attestante la
mancanza di redditi e la non iscrizione all'ufficio di  collocamento,
se privi di qualunque reddito;
   6) certificazione sanitaria rilasciata dalla U.S.L. di competenza,
se portatori di handicap o malati terminali;
D) la detrazione e' elevata a L. 300.0000 per l'abitazione principale
posseduta  dai  soggetti  passivi  di  imposta anziani o disabili che
risultano residenti in istituti di ricovero o sanitari o  affidati  a
famiglia   a   condizione   che   l'abitazione  non  risulti  locata.
L'agevolazione  va   concessa   dietro   presentazione   alla   prima