dichiarazione utile, di idonea certificazione rilasciata dall'istituto o dall'ente affidatario; E) l'imposta e' ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati. L'inagibilita' o l'inabitabilita' e' accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. La perizia tecnica deve essere allegata alla dichiarazione I.C.I.; F) l'aliquota ordinaria I.C.I. e' ridotta al 4 per mille relativamente per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e vendita di fabbricati. La suddetta aliquota minima non potra' essere applicata per un periodo superiore a tre anni; successivamente, se i fabbricati risulteranno invenduti, saranno soggetti all'aliquota ordinaria. Pertanto, ai fini della individuazione dell'attivita' svolta, i destinatari della predetta agevolazione sono tenuti ad allegare, alle prime dichiarazioni utili agli effetti della detrazione, il certificato della CC.ll.AA. o di inizio attivita' dell'Ufficio I.V.A.; G) per la costruzione ex novo della prima casa: esenzione totale I.C.I. per tre anni dalla data di effettiva occupazione dell'immobile da parte del proprietario e del proprio nucleo familiare; H) per la ristruttuazione e/o recupero immobili inagibili: I.C.I. ridotta al 4 per mille per tre anni a partire dalla data di ultimazione lavori; I) per nuovi insediamenti produttivi di natura industriale e/o artigianale in zona PIP o in deroga a condizione che i titolari dimostrino di aver assunto con contratto a tempo pieno indeterminato, non meno di tre unita' lavorative con l'inizio del ciclo produttivo: esenzione I.C.I. per tre anni a partire dall'inizio della attivita' lavorativa. (Omissis). COMUNE DI SAN VITO DI CADORE (Belluno) Il comune di SAN VITO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria del 6,9 per mille da applicare al valore imponibile dei seguenti immobili: aree fabbricabili; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale (seconde case); ogni altro immobile non compreso nel successivo punto (categoria D, negozi, laboratori, magazzini, uffici, ecc.). b) aliquota inferiore all'ordinaria pari al 5 per mille per i seguenti immobili previsti nel punto 2, lettera a), dell'art. 6 del regolamento I.C.I., con la detrazione di L. 300.000: 1) unita' immobiliari ad uso abitazione principale comprese le sue pertinenze (garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.), nonche' le unita' immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (cittadini iscritti all'AIRE) a condizione che tale abitazione non sia locata); 2) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; 3) unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale. Per tali immobili non si ha diritto alla detrazione di L. 300.000; 4) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate. Resta inteso che potranno usufruire di tale agevolazione, compresa la detrazione, solamente l'unita' abitativa che prima dell'avvenuto ricovero, era adibita ad abitazione principale; 5) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite ad abitazione principale; 2. di determinare, sulla base dei prezzi di mercato locali, in L. 250.000 al mq, il valore unico di riferimento dei terreni fabbricabili, cio' al fine di limitare l'insorgenza del contenzioso nelle azioni di accertamento successivo; 3. di precisare che per le riduzioni di cui al precedente punto 5 e' necessario comprovare il contratto mediante la presentazione della relativa scrittura privata registrata. (Omissis). COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO (Catanzaro) Il comune di SAN VITO SULLO IONIO (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN VITTORE OLONA (Milano) Il comune di SAN VITTORE OLONA (provincia di Milano) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, come segue: 5 per mille per l'abitazione principale e tutti gli altri immobili, a eccezione delle abitazioni tenute a disposizione oltre a quella principale; 6 per mille per le abitazioni tenute a disposizione oltre a quella principale; 2. di stabilire: la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 pari a L. 240.000; la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 300.000 per gli unici occupanti con reddito di pensione lordo mensile non superiore a L. 1.100.000 e che rientrano in almeno uno dei seguenti casi: 1) avere un'eta' di almeno 65 anni; 2) essere portatori di gravi bandicap e vivere ancora in famiglia. L'handicap dovra' essere attestato da certificato di invalidita' civile; 3) essere invalidi civili; 4) essere disoccupati da almeno sei mesi nel 1998 ed essere regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; 5) essere lavoratori in CIGS o mobilita' per almeno sei mesi nell'anno 1998; ai sensi dell'art. 8 comma terzo, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). COMUNE DI SAPRI (Salerno) Il comune di SAPRI (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). stabilire per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I. (omissis): 1) aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a carico delle unita' immobiliari di proprieta' di soggetti passivi non residenti nel comune di Sapri; 2) aliquota diversificata del 6 per mille da applicare a carico di tutte le unita' immobiliari di proprieta' di soggetti passivi residenti nel comune di Sapri, con esclusione della prima abitazione; 3) aliquota ridotta pari al 5 per mille da applicare a carico di tutte le unita' immobiliari direttamente adibite a prima abitazione da parte di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooper- ative edilizie a proprieta' indivise residenti nel comune di Sapri; riconfermare anche per l'anno 1999 la detrazione di imposta da applicare per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SARACINESCO (Roma) Il comune di SARACINESCO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ubicati in questo territorio comunale per l'anno 1999, senza diversificare l'aliquota e senza prevedere aliquote agevolate ex comma 53 art. 3, legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI SAREGO (Vicenza) Il comune di SAREGO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nella seguente misura: aliquota del 5 per mille sulle abitazioni principali cosi' come individuate dall'art. 3, comma 55, punto 2, legge n. 622/1996, "per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re- ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"; aliquota del 5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, quali i garages, i posti auto o box, ancorche' distintamente iscritte in catasto, purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale; aliquota del 5,75 per mille sugli altri fabbricati (esempio per la categoria A: le abitazioni affittate, concesse in uso o comodato, la categoria A/10; oltre alle categorie diverse dalla A), sulle aree edificabili e sui terreni che non rientrano nelle ipotesi di esenzione e nelle ipotesi di nuova istituzione; aliquota del 6,5 per mille sulle abitazioni sfitte e sulle abitazioni tenute a disposizione, per il periodo in cui esiste questa situazione; 2. di dare atto che la detrazione sull'abitazione principale anno 1999 e' differenziata: L. 300.000 da concedersi ai pensionati, proprietari della sola abitazione principale con eventuale pertinenza, con redditi dell'intero nucleo familiare derivante da sola pensione inferiore a L. 18.000.000 lordi con esclusione del reddito da abitazione principale e pertinenza. Tale posizione deve essere documentata presentando all'ufficio tributi idonea autocertificazione entro il termine previsto per il versamento dell'acconto I.C.I. dell'anno successivo; L. 200.000 quale detrazione ordinaria da applicarsi in tutti gli altri casi di abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SARONNO (Varese) Il comune di SARONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 1999, un'aliquota ordinaria in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) del 5,8 per mille per tutti gli immobili; 2. di applicare, inoltre, un'aliquota ridotta del 5,1 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale cosi come identificate dall'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con atto di consiglio comunale n. 185 del 21 dicembre 1998 e in corso di superiore approvazione; 3. di determinare altresi' un'aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati; 4. di dare atto che si considerano non locate le abitazioni e le loro pertinenze non locate (a disposizione) per un periodo superiore a centottanta giorni per le quali non esiste un contratto regolarmente registrato; 5. di annoverare tra quelle non a disposizione (e pertanto assimilabili a quelle locate) quelle occupate dal coniuge e dai parenti in linea retta di primo grado sia discendente che ascendente e che dimorino con residenza anagrafica presso l'immobile in questione, nonche' quelle dei cittadini residenti all'estero e tenute a disposizione. (Omissis). COMUNE DI SASSINORO (Benevento) Il comune di SASSINORO (provincia di Benevento) ha adottato, il 13 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare le tariffe delle imposte e tasse comunali per l'anno 1999, secondo la proposta del sindaco e segnatamente: (Omissis). I.C.I.: fissare la tariffa del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAUZE DI CESANA (Torino) Il comune di SAUZE DI CESANA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota generale dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel seguente modo: abitazione principale: 6 per mille; abitazione diversa dalla principale: 7 per mille; immobili diversi dalle abitazioni relative alle categorie catastali A/10, B, C e D e per le aree e terreni fabbricabili: 7 per mille; detrazione per l'abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (Brescia) Il comune di SAVIORE DELL'ADAMELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobli (I.C.I.), a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 3 dicembre 1996, n. 662; 2. di confermare la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale nella misura minima consentita nella somma di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di confermare per l'anno 1999 la riduzione del 40% dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI SAVOGNA (Udine) Il comune di SAVOGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 29 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, fermo restando le agevolazioni di legge e quelle previste con propria delibera n. 8 del 27 febbraio 1998; (Omissis). Con delibera n. 8 del 27 febbraio 1998 il comune di Savogna ha stabilito: (Omissis). 1. di fissare, ai sensi del comma 5, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi di cui al comma 5 succitato; 2. di dare atto che I'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unita' immobiliari di detti interventi e che avra' la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI SAVONA (Savona) Il comune di SAVONA ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote per l'I.C.I. anno 1999 nella seguente misura: a) 2 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero ovvero per le unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzate nei centri storici oggetto di interventi finalizzati al recupero, per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori; b) 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi persone fisiche e soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune e per le unita' immobiliari di cui all'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); c) 6 per mille per gli alloggi non locati; d) 5,1 per mille per gli altri immobili. 2. di determinare in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'abitazione principale. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione revoca la deliberazione n. 21 del 9 febbraio 1999, gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1999, alla pag. 36, seconda colonna. COMUNE DI SCANDALE (Crotone) Il comune di SCANDALE (provincia di Crotone) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica del 4 per mille, misura minima stabilita dalla legge, e la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SCANNO (L'Aquila) Il comune di SCANNO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille, prevedendo una aliquota diversificata del 5 per mille per gli immobili costituenti "abitazione principale" e per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale (box, autorimesse, soffitte, cantine, ecc.) destinati a servizio delle abitazioni principali medesime, nonche' per quelli classificati nei gruppi catastali B, D, C/1 e nella categoria A/10, purche' utilizzati come beni strumentali direttamente dai contribuenti che li possiedono a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale; 2. di stabilire, a decorrere dal corrente anno 1998, che dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI SCAPOLI (Isernia) Il comune di SCAPOLI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO (Perugia) Il comune di SCHEGGIA E PASCELUPO (provincia di Perugia) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota da applicare all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SCHEGGINO (Perugia) Il comune di SCHEGGINO (provincia di Perugia) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di ridurre l'aliquota per l'I.C.I. dal 6 al 5 per mille, ferma restando la riduzione per gli immobili adibiti ad abitazione principale, pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SCOPA (Vercelli) Il comune di SCOPA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la surriportata proposta di deliberazione in ogni sua parte e condizione; di determinare l'attuale misura dell'imposta mantenendo invariata per l'anno 1999 l'aliquota nel 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali e disponendo nel 5,5 per mille l'aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni secondarie, determinando la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 come per legge; di non avvalersi della facolta' di ridurre l'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; di non avvalersi della facolta' di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale; dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutati del 5%, ai fini I.C.I. (Omissis). COMUNE DI SCURELLE (Trento) Il comune di SCURELLE (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). Art. 2. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal consiglio comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Dal 1 gennaio 1999 vengono stabilite le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta: a) aliquota del 5 per mille per gli immobili destinazioni ad abitazione civile posseduti in aggiunta all'abitazione principale, ad esclusione di quelli locati a persone che in quella abitazione hanno stabilito la propria residenza e vi dimorano abitualmente; b) per tutti gli altri immobili viene mantenuta l'aliquota minima del 4 per mille; c) la detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale viene stabilita nell'importo di L. 250.000. (Omissis). Art. 6. Assimilazioni ad abitazione principale Ai sensi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 446/1997, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni e' applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, sono con- siderate abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Art. 7. Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, si dispone che le caratteristiche di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, in base alle vigenti norme edilizie del comune sono identificate come di seguito. L'inagibilita' o inabitabilita' deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h) l'inagibilita' o inabitabilita' degli immobili puo' essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni: 1) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti; 2) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili e' sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria cosi' come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia (art. 77 della L.P. n. 22/1991). L'inagibilita' o inabitabilita' puo' essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario; b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, cosi come modificata dalla legge n. 127/1997, nella quale si dichiara: che l'immobile e' inagibile o inabitabile; che l'immobile non e' di fatto utilizzato. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. In ogni caso il richiedente deve comunicare al comune, con i termini e le modalita' di cui all'art. 9, la cessata situazione di inagibilita' o inabitabilita'. Il comune si riserva di verificare la veridicita' della dichiarazione presentata dal contribuente. Le condizioni di inagibilita' o inabitabilita' di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio. (Omissis). COMUNE DI SECUGNAGO (Lodi) Il comune di SECUGNAGO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999; 2. di prendere atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' stabilita in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SELARGIUS (Cagliari) Il comune di SELARGIUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, ai sensi dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle misure seguenti: 1) aliquota del 4.5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli concessi in uso gratuito ai discendenti sulla base di quanto previsto nell'art. 19 del regolamento I.C.I.; 2) aliquota del 5 per mille per gli immobili utilizzati per le attivita' commerciali e per le aree agricole produttive; 3) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili; di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, che, per l'anno 1999, la detrazione di L. 200.000 relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga elevata: a L. 300.000 a favore delle sottoindicate categorie di cittadini: a) cassaintegrati; b) soggetti che percepiscono pensione sociale; c) disoccupati; purche' appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non sia superiore a L. 18.000.000 e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unita' immobiliare; d) tutti i soggetti passivi, che pur non rientrando nelle precedenti categorie, appartengono a nuclei familiari con le caratteristiche sopra descritte; a L. 240.000 a favore dei soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non sia superiore a L. 20.000.000 e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unita' immobiliare. Di dare atto che: a) la maggiore detrazione non sara' concessa nel caso di unita' immobiliari classificate come A/1, A/7, A/8; b) la maggiore detrazione dovra' essere richiesta mediante compilazione di apposito modulo, predisposto dal comune, entro il termine stabilito per il versamento in acconto o nel caso di immobili acquisiti nel secondo semestre, entro la data di scadenza del saldo. (Omissis). COMUNE DI SENIGALLIA (Ancona) Il comune di SENIGALLIA (provincia di Ancona) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. annullare la precedente deliberazione consiglio comunale n. 224 dell'11 novembre 1998 con la quale venivano fissate per l'anno 1999 le aliquote e le detrazioni; 2. determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria del 6,8 per mille; aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'anno 1999 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ovvero di comodato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; aliquota del 5 per mille per l'immobile (cantina, soffitta, garage, tettoia) classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, asservito all'abitazione principale o asservito all'unita' immobiliare locata con contratto registrato ovvero di comodato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale; aliquota ridotta del 5 per mille per l'abitazione e le sue pertinenze data in uso gratuito a "familiare" che la utilizza come abitazione principale: il coniuge; i parenti entro il terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zii e nipoti e cosi' via); gli affini entro il secondo grado (cognatI, suoceri e generi/nuore e cosi' via); aliquota del 7 per mille per tutte le abitazioni non locate ovvero prive di contratto registrato, tenute a disposizione come seconda casa in aggiunta all'abitazione principale, nonche' per le loro pertinenze (cantina, soffitta, garage, tettoia), immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7; 3. confermare la detrazione per abitazione principale in L. 220.000; 4. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' la stessa non risulti locata cosi' come avvenuto nell'anno 1998; 5. elevare la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e integrato poi dall'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50 coordinato con la legge di conversione 9 maggio 1997, n. 122 a L. 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni: compimento del sessantacinquesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 1999; reddito individuale di pensione non superiore a L. 12.000.000; reddito individuale immobiliare prodotto dal possesso dell'abitazione principale, delle sue pertinenze (locali di deposito, rimesse, autorimesse e tettoie) classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 purche' non superiore ad una unita' per ciascuna fattispecie e da un reddito dominicale non superiore a L. 30.000 di terreno condotto ad uso familiare; categoria catastale dell'abitazione A/2, A/3, A/4, A/5, A/6; 6. stabilire che, entro il mese di giugno, i soggetti di cui al punto n. 2, che affittano le unita' immobiliari con contratto registrato ad altri soggetti che l'adibiscono ad abitazione principale dovranno fornire copia del contratto registrato e, per gli anni successivi e per tutta la durata di validita' del contratto, ricevuta del versamento di registrazione, mentre i soggetti di cui al punto 5 dovranno presentare dichiarazione sostitutiva a dimostrazione dell'esistenza di tutte le condizioni che giustificano l'applicazione della maggiore detrazione. (Omissis). Avvertenza: la presente delibera annulla la deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 20 febbraio 1999, n. 42, pag. 65, seconda colonna. COMUNE DI SENNORI (Sassari) Il comune di SENNORI (provincia di Sassari) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare con decorrenza 1 gennaio 1999 le seguenti aliquote d'imposta con a fianco segnata la detrazione concessa: Destinazione od uso immobile Aliquota I.C.I. Detrazione - - - Abitazione principale comprese le sue pertinenze (box, garages, magazzeni, cantine, ecc.) 5 per mille L. 200.000 Abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa 5 per mille L. 200.000 Abitazione unica posseduta da cittadino italiano residente all'estero a condizione che non sia locata. Sono assimilati a tale condizione i cittadini emigrati per lavoro in altre regioni 5 per mille L. 200.000 Alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo case popolari 5 per mille L. 200.000 Abitazione di persona anziana o disabile che ha acquisito residenza in casa di ricovero o sanitario in via permanente, a condizione che non sia locata 5 per mille L. 200.000 Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti od affini fino al secondo grado, oppure data in affitto con contratto registrato a soggetto che la utilizza come prima casa 5 per mille Non ammessa Altri fabbricati di qualsiasi categoria catastale non classificabili nelle categorie precedenti 6 per mille Non ammessa (Omissis). COMUNE DI SERRALUNGA D'ALBA (Cuneo) Il comune di SERRALUNGA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con effetto per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, rapportate al valore degli immobili stessi calcolato ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. (Omissis). COMUNE DI SERRAMEZZANA (Salerno) Il comune di SERRAMEZZANA (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999, l'applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille con esclusione di ogni tipo di agevolazione. (Omissis). COMUNE DI SERRA RICCO' (Genova) Il comune di SERRA RICCO' (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le seguenti aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999: aliquota del 6 per mille: sono soggette a tale aliquota tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; aliquota del 6,5 mille: sono soggetti all'aliquota del 6,5 per mille tutti gli altri tipi di immobili; detrazione per abitazione principale: la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo e' fissata nella misura di L. 210.000. (Omissis). COMUNE DI SERRASTRETTA (Catanzaro) Il comune di SERRASTRETTA (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille e di stabilire quale detrazione per l'abitazione principale, la somma di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SERSALE (Catanzaro) Il comune di SERSALE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999 l'aliquota unica del 5,5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito nell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque inutilizzato. Il comune puo' effettuare accertamento d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 5. dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggetti al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI SESTA GODANO (La Spezia) Il comune di SESTA GODANO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI SESTO CALENDE (Varese) Il comune di SESTO CALENDE (provincia di Varese) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota ridotta sulla prima casa e relative pertinenze: 5,3 per mille; maggiore detrazione sulla prima casa: e' pari a L. 350.000 rapportate ai mesi di possesso nell'anno. l casi nei quali i contribuenti hanno diritto alla maggiore detrazione di L. 350.000 sono i seguenti: contribuente pensionato, a condizione che appartenga ad un nucleo familiare che nel corso del 1998 ha posseduto solo redditi di pensione, di fabbricati (purche' non locati) e di terreni o da dividendi azionari per un importo complessivo lordo non superiore a L. 23.500.000; contribuente invalido al 100%, indipendentemente dalle condizioni di reddito; aliquota maggiorata per alloggi sfitti: 7 per mille; aliquota ordinaria: 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SETTINGIANO (Catanzaro) Il comune di SETTINGIANO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille da applicarsi in questo comune. (Omissis). COMUNE DI SEVESO (Milano) Il comune di SEVESO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta; di considerare, cosi' come fatto nel 1998, direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di fissare in L. 220.000 la detrazione per le unita' immobiliari direttamente abibite ad abitazione principale elevabile a L. 300.000 per i pensionati (e loro coniugi) e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile nel rispetto delle seguenti condizioni: 1. che il reddito complessivo ai fini IRPEF relativo all'anno 1998, del nucleo familiare come costituito al 1 gennaio dell'anno d'imposta non sia superiore a L. 10.000.000, aumentate di L. 1.600.000 per ogni persona a carico; 2. che l'abitazione principale sia l'unico immobile posseduto ad uso abitativo; 3. che l'abitazione principale non sia classificata nelle categorie catastali: A/1 (abitazione di tipo signorile) - A/8 (abitazione in ville) - A/9 (castelli, palazzi, ecc.); 4. che lo status di pensionato o di portatore di handicap sia documentato al 1 gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta; di far coincidere il termine perentorio di consegna della documentazione volta ad ottenere l'applicazione della ulteriore detrazione di L. 300.000 con quello previsto per la dichiarazione dell'I.C.I. relativa all'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI SFRUZ (Trento) Il comune di SFRUZ (provincia di Trento) ha adottato, il 27 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota deIl'l.C.l. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille; 2. di non avvalersi, per l'anno 1999, delle facolta' previste dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta ovvero di aumentare, in alternativa, la detrazione dovuta per le stesse unita' immobiliari adibite ad abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le medesime unita'. (Omissis). COMUNE DI SIENA Il comune di SIENA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), le seguenti misure di aliquota e detrazione per "abitazione principale" ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a valere per l'anno 1999 da applicare alla base imponibile, secondo le modalita' di cui all'art. 5, decreto legislativo n. 504/1992: Aliquota Immobili - - 6 per mille Aliquota ordinaria 4,90 per mille a) abitazione principale dei soggetti residenti, nonche' dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (ex art. 4, comma 1, legge n. 556/1996); b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996); c) l'unita' immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall'ascendente al discendente in linea retta di primo grado, o viceversa, a condizione che tale unita' immobiliare sia l'unica posseduta sul territorio comunale a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e che l'altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica, effettiva e stabile dimora (art. 4, comma 1 del rego- lamento sull'imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 446/1997); d) le unita' immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lettera c) (ascendente-discendente) in linea retta di primo grado, a condizione che il singolo immobile sia, da parte del rispettivo concedente, l'unico posseduto sul territorio comunale a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione e che nell'al- loggio stesso l'altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva, stabile dimora (art. 4, comma 2 del regolamento sull'I.C.I., ex art. 59, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 446/1997); 7 per mille e) alloggi non locati (destinati alla locazione e tenuti sfitti), nonche' gli alloggi tenuti a disposizione in aggiunta all'abitazione principale (ex art. 3, comma 53, legge n. 662/1996); 3,90 per mille f) unita' immobiliari, inagibili o inabitabili, o immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, in ordine ai quali vengono eseguiti da parte dei proprietari interventi di recupero. B) detrazione per abitazione principale L. 200.000; 2. di precisare: a) che l'aliquota come sopra stabilita per le fattispecie suindicate nella misura del 4,90 per mille e' a valere unicamente per l'unita' immobiliare ad uso abitativo, ad esclusione degli altri fabbricati ad essa pertinenziali forniti di rendita catastale distinta da quelle dell'unita' immobiliare-abitazione; b) che l'aliquota stabilita per gli interventi - ex art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997, e' a valere per le fattispecie seguenti: interventi di recupero di unita' immobiliari inabitabili o inagibili, consistenti necessariamente in operazioni volte a determinare il riutilizzo di unita' immobiliari deteriorate ma recuperabili; interventi di recupero di immobili di interesse storico o architettonico, tipologia che risulta sottoposta ai vincoli della legge n. 1089/1939, localizzati nel centro storico, interventi consistenti necessariamente in operazioni di restauro e risanamento conservativo, ex art. 31, comma 1, lettera c) della legge n. 457/1978; c) che la detrazione per "abitazione principale" e' a valere, oltreche' per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprieta', ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e per le fattispecie di cui alle lettere c) e d), del sopra riportato prospetto, afferente le aliquote I.C.I., per i seguenti ed ulteriori casi: per l'unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario; per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP in locazione semplice; per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). COMUNE DI SIMERI CRICHI (Catanzaro) Il comune di SIMERI CRICHI (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, a tutti gli effetti, la delibera di giunta comunale n. 28 del 12 marzo 1999, con la quale sono state determi- nate, senza variazioni l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune, per l'anno in corso, nella misura del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli immobili diversi dalle abitazioni e per i terreni edificabili e del 6 per mille per l'abitazione principale; 2. fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo di possesso. (Omissis). COMUNE DI SINDIA (Nuoro) Il comune di SINDIA (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SINOPOLI (Reggio Calabria) Il comune di SINOPOLI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999 l'I.C.I. nella percentuale del 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI SIRTORI (Lecco) Il comune di SIRTORI (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4.80 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SMARANO (Trento) Il comune di SMARANO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'l.C.l. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di non avvalersi, per l'anno 1999, delle facolta' previste dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta ovvero di aumentare, in alternativa, la detrazione dovuta per le stesse unita' immobiliari adibite ad abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le medesime unita'. (Omissis). COMUNE DI SODDI' (Oristano) Il comune di SODDI' (provincia di Oristano) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: ordinaria: aliquota del 5 per mille; abitazione principale: aliquota del 4 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SOLARINO (Siracusa) Il comune di SOLARINO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e succes- sive modificazioni ed integrazioni sono fissate per l'anno 1999 nelle misure seguenti: a) nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; b) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' fissata per l'anno 1999 in ragione annua di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SOLARUSSA (Oristano) Il comune di SOLARUSSA (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la proposta della giunta comunale, relativa all'I.C.I 1999, di cui alla deliberazione giunta comunale n. 7 del 21 gennaio 1999; di confermare, pertanto, per l'esercizio 1999, le aliquote I.C.I. nelle misure vigenti nel 1998 e di seguito riportate: abitazione principale ed altri immobili: 4 per mille; immobili non adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; detrazione immobili adibiti ad abitazione principale: L. 200.000; di dare atto che la categoria di immobili sottoposti all'aliquota del 5 per mille, non comprende gli immobili diversi da quelli adibiti ad uso abitativo (terreni). (Omissis). COMUNE DI SOLIERA (Modena) Il comune di SOLIERA (provincia di Modena) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per I'anno 1999, ai sensi della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nella misura doppia l'aliquota I.C.l. che sara' applicata dal comune di Soliera nel modo seguente: 1) persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,8 per mille; 2) tutti gli altri casi: 5,5 per mille; di riconoscere ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di L. 300.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate: i destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 500.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze (per pertinenze devono essere considerate le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato), saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni (compresi ovviamente i casi di comproprieta' e contitolari tra i componenti dello stesso nucleo familiare), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 15.000.000 annui lordi riferito all'anno 1998 ed essere in condizione non lavorativa; b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.000.000 piu' L. 1.800.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.000.000 piu' L. 1.800.000 per ogni persona a carico; d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento, o abitazione equivalente, abitato ed eventuali pertinenze, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1998: nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti al 1 gennaio 1998; reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 85.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 15.000.000 lordi annui per ogni componente superiore al sesto; e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti. Nel caso delle lettere b), c) e d), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 300.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare, oltre a quella adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze possedute in comproprieta' con gli altri componenti del nucleo stesso. La presentazione presso i comuni delle domande per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 500.000 dovra' essere accompagnato dalla adeguata documentazione ed autocertificazione di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti. I limiti di reddito vanno calcolati prendendo in considerazione il reddito imponibile 1998 ai fini IRPEF e pertanto vanno considerate le seguenti voci: rigo RN4 per il modello Unico, rigo corrispondente per il modello 730, rigo 1 per il modello 101, voce corrispondente per il modello 201; di determinare i seguenti criteri di presentazione di richieste di detrazione: il contribuente deve presentare una richiesta - autocertificazione - nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 500.000; la richiesta - autocertificazione - deve essere inviata, entro il 30 giugno 1999 oppure entro il 30 novembre 1999 nei casi in cui il diritto alla detrazione sorga dopo il 30 giugno, al servizio tributi del comune di Soliera, con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite raccomandata r.r. Le istanze presentate dopo i suddetti termini si considerano automaticamente non accolte; i contribuenti che hanno inviato richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999 tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI SOLOPACA (Benevento) Il comune di SOLOPACA (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare nel 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (Verona) Il comune di SOMMACAMPAGNA (provincia di Verona) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di prendere atto dell'aumento delle rendite catastali del 5 per cento e dei redditi dominicali del 25 per cento oltre che dell'aumento a L. 200.000 della detrazione sull'abitazione principale gia' intervenuti per il 1997 e: a) di confermare anche per il 1999 l'applicazione dell'aliquota unica del 5 per mille salvo il caso di alloggi non locati, individuati come da deliberazione della giunta comunale n. 247 del 22 maggio 1997, sui quali gravera' l'aliquota del 7 per mille, in modo da incentivare l'immissione sul mercato di nuovi alloggi; b) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) di confermare l'aliquota del 2,5 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 ed in quello successivo". I contribuenti che intenderanno usufruire di tale agevolazione dovranno darne comunicazione all'ufficio tributi non oltre il termine di presentazione delle denunce annuali I.C.I.; d) di aumentare la detrazione per la prima casa a L. 400.000 ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente una persona invalida al 100% certificato dall'A.S.L. (Omissis). COMUNE DI SONCINO (Cremona) Il comune di SONCINO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille e di fissare la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000 annue; di considerare ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI SORDIO (Lodi) Il comune di SORDIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per le motivazioni indi- cate nella premessa che si approva; 2. di non avvalersi della facolta' di applicare le diversificazioni, riduzioni e detrazioni indicate all'art. 6, comma 2 e art. 8 commi 1 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e coordinati. (Omissis). COMUNE DI SORIANO CALABRO (Vibo Valentia) Il comune di SORIANO CALABRO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare, per l'anno 1999, in forma esplicita, l'aliquota relativa all'I.C.I. (imposta comunale immobili), nella misura pari al 6 per mille, senza alcuna diversificazione, agevolazione, riduzione ed eccezione della detrazione prevista per legge a favore delle abitazioni principali, stabilita in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SORISOLE (Bergamo) Il comune di SORISOLE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000, dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, superficie o di altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; sono considerate parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che la stessa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto o superficie da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 1) di concedere, per l'anno 1999, la detrazione per abitazione principale nell'importo di L. 500.000 ai soggetti sottoelencati: a) proprietari nel cui nucleo familiare e' presente un invalido con riduzione permanente della capacita' lavorativa pari o superiore al 90% con reddito complessivo del nucleo inferiore alle seguenti fasce: Componenti il nucleo familiare Importo reddito - - 1 L. 13.275.000 2 L. 22.050.000 3 L. 28.350.000 4 L. 33.862.500 5 L. 39.375.000 6 L. 44.625.000 7 o piu' L. 49.875.000 b) proprietari nel cui nucleo familiare e' presente un cieco assoluto (legge 382/1970) con reddito complessivo del nucleo inferiore alle fasce di reddito indicate al punto a); c) proprietari nel cui nucleo familiare e' presente un sordomuto (legge 381/1970) con reddito complessivo del nucleo inferiore alle fasce del reddito indicate al punto a); d) proprietari il cui nucleo familiare e' composto da n. 2 componenti ultrasessantacinquenni con reddito complessivo familiare non superiore a L. 22.050.000; e) proprietari il cui nucleo familiare e' composto da un componente ultrasessantacinquenne con reddito complessivo familiare non superiore a L. 13.275.000; 2) di stabilire che per beneficiare della detrazione in oggetto i contribuenti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi del comune, entro il termine del 30 giugno 1999, apposita domanda con unita la documentazione fiscale (Mod. 101, 201, 730, Unico), unitamente al documento comprovante di appartenere ad una delle categorie sopracitate, a pena di decadenza dal beneficio. (Omissis). COMUNE DI SORTINO (Siracusa) Il comune di SORTINO (provincia di Siracusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta comunale per gli immobili gia' vigenti per l'anno 1998: aliquota 4 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale e relativa pertinenza (cat. C/6), anche se distintamente iscritta in catasto; aliquota 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalla abitazione principale e dalla sua pertinenza; aliquota 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese costruttrici; aliquota 4 per mille per gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (Omissis). COMUNE DI SOVERE (Bergamo) Il comune di SOVERE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire nel 7 per mille, senza alcuna differenziazione, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.l. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto 1 gennaio 1999; 2. di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52 lettera a) deIl'art. 3 legge n. 662/1996; 3. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva, nella quale deve indicare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI SOVRAMONTE (Belluno) Il comune di SOVRAMONTE (provincia di Belluno) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 tutte le altre tariffe, aliquote rela- tive a tributi e servizi locali indicati nella premessa: (Omissis). f. Imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille; immobili appartenenti ai gruppi catastali "C" e "D": 4 per mille; detrazioni per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 230.000. (Omissis). COMUNE DI SPELLO (Perugia) Il comune di SPELLO (provincia di Perugia) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). non apportare variazioni all'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da mantenere, quindi al livello del 5 per mille e con una detrazione per abitazione principale di L. 200.000, come gia' fissato con precedente proprio atto n. 92 del 27 febbraio 1997, ne' di stabilire, al riguardo, diversificazioni contributive. (Omissis). COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE (Cosenza) Il comune di SPEZZANO ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nella misura del 6 per mille per l'anno 1999 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili situati nel territorio di questo comune, salvo che per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, non locati, liberi da persone e cose per i quali l'aliquota e' stata determinata nella misura del 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI SPINAZZOLA (Bari) Il comune di SPINAZZOLA (provincia di Bari) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53 e seguenti, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 2. stabilire, per l'anno 1999, in L. 210.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'unita' immobiliare del soggetto passivo, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per tale unita' immobiliare. (Omissis). COMUNE DI SPINO D'ADDA (Cremona) Il comune di SPINO D'ADDA (provincia di Cremona) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: aliquota ordinaria 5,3 per mille; aliquota sulle abitazioni diverse dalle principali ma non locate (sfitte) 6 per mille; aliquota sulle aree edificabili 6 per mille; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6. di determinare per l'anno 1999 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 300.000 nelle seguenti circostanze: A) reddito del nucleo familiare per persone singole derivante da sola pensione minore o = a 15.000.000 lordi annui; reddito catastale dell'abitazione di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 minore o = a 1.000.000 unica proprieta'; B) reddito del nucleo familiare composta da 2 persone con reddito derivante da sola pensione minore o = a 18.000.000 lordi annui; reddito catastale dell'abitazione di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 minore o = a 1.000.000 unica proprieta'; C) giovani coppie che acquistano entro il mese di giugno una abitazione in proprieta'. La documentazione richiesta a tal fine e' la seguente: certificato di residenza e certificato di matrimonio; atto notorio in caso di acquisto prima del matrimonio purche' il matrimonio venga contratto entro l'anno ed entro lo stesso termine venga trasferita la residenza nel comune di Spino d'Adda; D) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a L. 90.000.000 lordi annui oltre due figli a carico di eta' uguale o inferiore ai 20 anni; reddito catastale dell'abitazione di categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 inferiore o uguale a L. 1.000.000 unica proprieta'; 7. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis); 10. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI SPINOSO (Potenza) Il comune di SPINOSO (provincia di Potenza) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, come in effetti si determina col presente atto, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SPOLETO (Perugia) Il comune di SPOLETO (provincia di Perugia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare e fare proprio il documento istruttorio redatto dal responsabile dell'I.C.I. in data 15 marzo 1999, che si allega al presente atto e ne forma la parte integrante e sostanziale; 2. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6 per mille; 3. di diversificare l'aliquota, secondo quanto prevede l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, nel modo che segue con riferimento ai casi appresso indicati: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,7 per mille; b) immobili classificati nei gruppi catastali A (ad eccezione del gruppo A/10) posseduti in aggiunta all'abitazione principale (abitazioni locate e non locate): 7 per mille; 4. di riconoscere in L. 200.000 la detrazione da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare. (Omissis). COMUNE DI SPOTORNO (Savona) Il comune di SPOTORNO (provincia di Savona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (categorie catastali B, C, D, aree fabbricabili - terreni - unita' immobiliari di categoria A comprendenti unita' immobiliari locate con contratto di affitto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di persone fisiche date in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o unita' immobiliari di proprieta' di Enti morali non commerciali di diritto pubblico e senza scopo di lucro, da applicarsi in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 1999 una aliquota ridotta nella misura del 5,25 per mille per unita' immobiliari di persone fisiche soggetti passivi adibite ad abitazione principale o unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, purche' le stesse non risultino locate; sull'imposta dovuta per tali unita' immobiliari verra' concessa, fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di determinare per l'anno 1999 una aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari adibite ad abitazione che non scontano aliquota ridotta o normale. (Omissis). COMUNE DI SQUINZANO (Lecce) Il comune di SQUINZANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare, siccome approva, le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per la unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 5,50 per mille; b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per tutti gli altri tipi di immobili posseduti nel comune, 6 per mille; (Omissis). 3. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli obblighi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). COMUNE DI STANGHELLA (Padova) Il comune di STANGHELLA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999: l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille con una detrazione per l'abitazione principale pari al minimo fissato dalla normativa vigente di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI STATTE (Taranto) Il comune di STATTE (provincia di Taranto) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota ordinaria nella misura unica del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999; di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000 secondo quanto previsto dall'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504 come modificato dall'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996; di applicare quanto previsto dall'art. 1, quinto comma legge n. 449/1997 (collegata alla Finanziaria 1998) per quanto attiene l'aliquota del 3 per mille limitatamente alle zone ricadenti nel centro storico ai fini della rivitalizzazione del medesimo. (Omissis). COMUNE DI STAZZEMA (Lucca) Il comune di STAZZEMA (provincia di Lucca) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, con esclusione: A) degli immobili a disposizione e non locati, posseduti a scopo abitativo in aggiunta all'abitazione principale, per i quali l'aliquota viene determinata nella misura del 7 per mille; B) degli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille per un periodo non inferiore a tre anni; C) delle unita' immobiliari divenute inagibili o inabitabili, sulle quali i legittimi proprietari eseguano interventi volti al loro recupero, ovvero eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico od alla realizzazione di autorimesse o posti auto, per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 3 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 salvo le eccezioni previste al successivo punto 3; 3. di elevare per l'anno 1999, in base alla normativa citata in premessa, la detrazione spettante per l'abitazione principale a L. 400.000 in relazione a richieste documentate, da parte di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale. Le suddette richieste dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune entro il 30 giugno 1999; La detrazione cosi' aumentata spetta in particolare ai seguenti casi passivi: pensionati residenti, proprietari di non piu' di una unita' immobiliare utilizzata quale abitazione principale con un reddito complessivo, compresa la maggiorazione per il coniuge o altro convivente a carico, derivante unicamente da pensione, non superiore al minimo I.N.P.S. e sue maggiorazioni previste per legge; disabili, disoccupati che posseggano oltre il reddito da pensione, compresa quella di invalidita' e guerra, e/o eventuali sussidi da qualunque ente erogati compresa l'indennita' di accompagnamento, reddito da fabbricati riferito unicamente all'abitazione principale ed alle sue pertinenze, posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione degli stessi o dal coniuge convivente, purche' non di categoria catastale A1, A7, A8, A9, per un totale complessivo che non superi il reddito minimo stabilito per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. (Omissis). COMUNE DI STORNARA (Foggia) Il comune di STORNARA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, rapportato al valore degli immobili, e la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI STRA (Venezia) Il comune di STRA (provincia di Venezia) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in forma diversificata: 6 per mille per l'immobile posseduto a titolo di abitazione principale e 7 per mille per tutti gli altri immobili a qualsiasi uso posseduto diverso dall'abitazione principale e la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000; 2. di confermare l'applicazione del regolamento in materia di pertinenze dell'abitazione principale, ai fini dele agevolazioni I.C.I. cosi' come approvato con delibera di consiglio comunale n. 18/1998. (Omissis). COMUNE DI STREGNA (Udine) Il comune di STREGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di adottare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota base 5 per mille; aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati. (Omissis). COMUNE DI STREVI (Alessandria) Il comune di STREVI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, operando una detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI STRONGOLI (Crotone) Il comune di STRONGOLI (provincia di Crotone) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno di imposta 1999 l'aliquota per imposta comunale sugli immobili al 6 per mille, per tutti gli immobili insistenti nella giurisdizione comunale; di confermare, altresi', ai sensi dell'art. 3 comma 55 punto 2 della legge n. 662/1996, a L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SULBIATE (Milano) Il comune di SULBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per le ragioni descritte nella narrativa l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille; 2. di modificare l'aliquota base come di seguito indicato: aliquota al 6,5 per mille per gli immobili sfitti da piu' di 12 mesi; aliquota al 5,5 per mille per gli immobili affittati a prezzi concordati. Tale agevolazione puo' essere concessa ai locatori che hanno stipulato negozi conformi ai contratti tipo, definiti in sede locale e depositati presso il comune, concordati dalle organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative; 3. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000 elevabile a: L. 260.000 per i nuclei famigliari di pensionati individuati nelle fasce di reddito cosi' determinate: reddito non superiore a L. 21.000.000 per nuclei famigliari composti da due o piu' soggetti; reddito non superiore a L. 11.000.000 per nuclei con un unico componente; L. 260.000 per nuclei famigliari con a carico portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e reddito non superiore a L. 35.000.000, escludendo dalle suddette agevolazioni gli immobili individuati nelle classi A1 - A8 - A9. (Omissis). COMUNE DI SUNO (Novara) Il comune di SUNO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare nella misura unica del 5 per mille l'aliquota che sara' applicata in questo comune nell'anno 1999 per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), confermando, altresi', la detrazione unica di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SUPERSANO (Lecce) Il comune di SUPERSANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI TAGLIO DI PO (Rovigo) Il comune di TAGLIO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: abitazione principale aliquota 6 per mille; altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale), aree fabbricabili, terreni agricoli aliquota 7 per mille; 2. di prevedere le seguenti detrazioni: detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta per tutti coloro che sono proprietari di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; detrazione di L. 300.000 sull'imposta dovuta, per tutti i contribuenti, che oltre ad essere proprietari di unita' immobiliare adibita ad abitazione princiapale, sono altresi' titolari di reddito derivante da sola pensione sociale I.N.P.S. (Omissis). COMUNE DI TALLA (Arezzo) Il comune di TALLA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille; di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (Bergamo) Il comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni in premessa indicate, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nella seguenti misure, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni: ordinaria del 4,5 per mille; per immobili non locati del 7 per mille; agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 5 legge n. 449/1997, dell'1 per mille; 2. di fissare la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI TEGGIANO (Salerno) Il comune di TEGGIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI TEOR (Udine) Il comune di TEOR (provincia di Udine) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di definire la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta per l'anno 1999: la riduzione dell'aliquota I.C.I. al 5 per mille per tutti gli immobili; la conferma della detrazione da applicare alla prima casa nella misura di L. 210.000; la conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili e inabitabili; la conferma dell'agevolazione per la prima casa agli immobili di proprieta' o in usufrutto ad anziani ricoverati in via permanente in casa di riposo purche' non locati. (Omissis). COMUNE DI TERLANO - TERLAN (Bolzano) Il comune di TERLANO - TERLAN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1999 le seguenti aliquote: aliquota ordinaria: 4 per mille; aliquota per le abitazioni a disposizione ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e per le aree fabbricabili: 6 per mille; detrazione per l'abitazione principale: L. 500.000. 2. di dare atto che entro il periodo di pubblicazione di dieci giorni ogni cittadino puo' presentare alla giunta provinciale reclamo avverso le deliberazioni elencate nell'art. 96 del testo unico delle LL.RR. sull'ordinamento dei comuni ed opposizione a tutte le altre deliberazioni alla giunta comunale e che entro sessanta giorni dall'esecutivita' della delibera puo' essere presentato ricorso al tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano. (Omissis). COMUNE DI TERMENO SULLA STRADA DEL VINO TRAMIN AN DER WEINSTRASSE (Bolzano) Il comune di TERMENO SULLA STRADA DEL VINO - TRAMIN AD DER WEINSTRASSE (provincia di Bolzano) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione; 2. di determinare l'importo di detrazione d'imposta per tutte le abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale, come definiti con il regolamento approvato ai fin dell'applicazione dell'I.C.I. con propria delibera n. 54 del 5 agosto 1998 come segue: L. 1.028.160 (corrispondente all'esenzione per dodici vani catastali classificati nella categoria A/2, classe 2) per tutti i contribuenti senza imporre alcuna particolare condizione per poter usufruire di tale detrazione; l'abitazione dev'essere classificata o classificabile catastalmente nelle cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/11; 3. di rinunciare ai sensi dell'art. 6, comma 5 della legge n. 448/98 al ricupero dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per i fabbricati nei casi in cui per questi nel periodo dal 1994 fino a maggio 1998, erano soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della ruralita' in base all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139; 4. la propria deliberazione n. 13 del 27 febbraio 1998 e' revocata a tutti gli effetti e sostituita dalla presente. (Omissis). COMUNE DI TERNATE (Varese) Il comune di TERNATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di adottare, per l'anno 1999, la seguente diversificazione di aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: 1. aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille per: le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo; le unita' immobiliari locate; le unita' immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari; alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune; agli alloggi regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolare; per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado; 2. aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili; 3. determinazione detrazione I.C.I., per l'anno 1999 nella misura massima prevista dalla legge, in L. 500.000 per: le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivise adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari, residenti nel comune; gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado; di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 55 l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni; di dare atto, inoltre, che per fruire delle agevolazioni e detrazioni, il soggetto passivo deve presentare: per le unita' immobiliari locate: copia del contratto di locazione regolarmente registrato o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni; per i fabbricati inagibili o inabitabili relazione dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del soggetto passivo o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni; per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti, dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario attestante la gratuita' dell'utilizzo; per fruire delle agevolazioni e detrazioni in materia di I.C.I. necessita il requisito della residenza nel comune, del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI TERNI () Il comune di TERNI, ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota nella misura del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. di elevare l'aliquota al 7 per mille per tutte le unita' immobiliare non adibite direttamente ad abitazione principale e per i terreni edificabili. di aumentare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie meno abbienti: a) anziani di eta' superiore a sessantacinque anni compiuti al 1 gennaio 1999, che possiedano un'unica unita' immobiliare, (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale e che abbiano un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione, conseguito nell'anno antecedente l'anno di imposizione I.C.I., non superiore a L. 20.000.000. In presenza nel nucleo familiare di uno o piu' portatori di handicap, risultanti da certificazione dell'A.S.L., il limite di reddito e' elevato a L. 25.000.000; b) famiglie numerose formate da minimo sei componenti, che possiedano un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente ad abitazione principale, con un reddito complessivo familiare, conseguito nell'anno antecedente all'anno di imposizione I.C.I., non superiore alla somma delle quote di L. 11.000.000, attribuite ad ogni componente; la quota di reddito di L. 11.000.000 si intende elevata di L. 2.500.000 per ogni componente portatore di handicap facente parte del nucleo familiare; c) persone o nuclei familiari possessori di un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale, per i quali nell'anno di imposizione I.C.I. sia stata verificata o permanga una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo, o equivalente, dei beneficiari del comune; d) anziani o disabili possessori di un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; e) nuclei familiari, di 4 o piu' persone, che possiedano un'unica unita' immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, con reddito complessivo a fini IRPEF, nell'anno antecedente quello di imposizione I.C.I., che derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente ed assimilati non superiore a L. 2.1.000.000. (Omissis). COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (Cosenza) Il comune di TERRANOVA DA SIBARI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare le tariffe e le aliquota di imposta dei tributi e tasse comunali vigenti anche per l'anno 1999, ad eccezione dell'I.C.I. la quale subisce le seguenti variazioni: a) detrazione di imposta I.C.I. di L. 500.000 per abitazione principale; b) detrazione totale di imposta I.C.I. per i locali adibiti esclusivamente ad attivita' artigianali e commerciali ricadenti nel centro storico. (Omissis). COMUNE DI TERRICCIOLA (Pisa) Il comune di TERRICCIOLA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote d'imposta e detrazioni nella stessa misura determinata con le delibere di giunta municipale n. 52/98 a di consiglio comunale n. 7/98 esecutive: a) Aliquota ordinaria del 6,5 per mille; b) Aliquota ridotta del 5,5 per mille: b1) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, retsidenti nel comune; b2) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; b3) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b4) per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; c) Aliquota diversificata del 6 per mille: c1) immobili diversi dalle abitazioni, escluso le aree fabbricabili; (Per "immobili diversi dalle abitazioni", si fa riferimento alle categorie catastali A10, B, C, D). d) di stabilire, per l'anno 1999, in L. 250.000 la detrazione dall'imposta dovuta per la prima casa posseduta da anziani ultrasessantacinquenni che vivono soli o con coniuge ultrasessantacinquenne, con reddito pro capite non superiore al reddito derivante dalla pensione minima. maggiorato del reddito derivante dall'abitazione di residenza, che non risultino proprietari di altri immobili. 3. dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 con le modalita' previste per legge. 4. dare atto che, in questo comune, i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'I.C.I. (Omissis). COMUNE DI TEVEROLA (Caserta) Il comune di TEVEROLA (provincia di Caserta) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). mantenere per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille; portare, per il suddetto anno di imposta, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a L. 240.000. (Omissis). COMUNE DI THIENE (Vicenza) Il comune di THIENE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 1999, richiamando la delibera di consiglio comunale n. 23/98 ed il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 6,25 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale intendendo per abitazione principale quella diciplinata dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,5 per mille; aliquota diversificata per immobili rientranti nella categoria catastale C1 (negozi e botteghe): 5,25 per mille; aliquota diversificata per gli alloggi destinati alla locazione e tenuti sfitti per un periodo superiore a 5 mesi: 7 per mille; l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale e' elevato a L. 350.000 con riferimento alle sole situazioni di carattere sociale che soddisfino tutte le condizioni di seguito specificate; 2. di prevedere una maggior detrazione per l'abitazione principale pari a L. 350.000 per le famiglie con persona portatrice di handicap (legge n. 104/1992), con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata. (Omissis). COMUNE DI TIRANO (Sondrio) Il comune di TIRANO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, in adempimento all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI TIRIOLO (Catanzaro) Il comune di TIRIOLO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. da applicare nel comune nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale con detrazione di L. 200.000, nella misura del 6,5 per mille per i restanti immobili ai quali si applica l'imposta, nonche' nella misura agevolata del 3 per mille per i proprietari che eseguono, con formale autorizzazione o concessione, gli interventi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI TIVOLI (Roma) Il comune di TIVOLI (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare le aliquote I.C.I. per il 1999, sul proprio territorio, nelle seguenti misure: 4,8 per mille per l'abitazione principale; 6 per mille per le altre unita' immobiliari; 2 per mille per i fabbricati i cui proprietari eseguano lavori atti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali o utilizzo dei sottotetti per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 200.000; 3. di considerare prima abitazione l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI TOCCO CAUDIO (Benevento) Il comune di TOCCO CAUDIO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire, con effetto dal 1 gennaio 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille; Il. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), delI'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662; III. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato, Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; (Omissis). VI. di dare atto, altresi', che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legisaltivo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA (Pescara) Il comune di TOCCO DA CASAURIA (provincia di Pescara) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). e' confermata in tutto e per quanto ad ogni finalita' di legge la determinazione giuntale n. 39/1999 inerente l'aliquota I.C.I. 1999, confermando nel 4,5 per mille la relativa misura di aliquota, nella normativa precedente e comunque oggi vigente di detrazioni, esenzioni e facilitazioni d'imposta e regolamento cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 71 del 30 settembre 1998. (Omissis). COMUNE DI TODI (Perugia) Il comune di TODI (provincia di Perugia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e a decorrere dall'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. come segue: aliquota 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota 7 per mille su tutti i restanti immobili; 2. di determinare, altresi', in L. 240.000, a decorrere dal 1 gennaio 1999, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale; 3. di prevedere per l'applicazione della tariffa per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, che: a) in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno di imposizione per il quale e' stata deliberata l'aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante i quali c'e' stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si e' protratta per almeno quindici giorni; b) in caso di contitolarita' di possesso dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta deve essere applicata soltanto sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione. (Omissis). COMUNE DI TOLFA (Roma) Il comune di TOLFA (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire con effetto dal 1 gennaio 1999, per l'applicazione deII'l.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune quanto appresso: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta individuale residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,80 per mille; b) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione 6,20 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 8, 51, 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomadata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione e restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se I'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ad unita' immobiliari di appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi legalmente assegnati degli istituti autonomi per le case popolari; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga locata. (Omissis). COMUNE DI TORINO (Torino) Il comune di TORINO ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I.C.I. nell'anno 1999 ALIQUOTE E DETRAZIONI _____________________________________________________________________ Casistica degli immobili Aliquota Detrazioni (per mille) (in lire) _____________________________________________________________________ Regime ordinario dell'imposta 6 - Alloggi adibiti ad abitazione principale 5,75 240.000 * Alloggi non locati di anziani e disabili residenti in case di ricovero 5,75 240.000 * Alloggi concessi dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini di primo grado 5,75 240.000 * Alloggi costituiti da due o piu' unita' immobiliari contigue, occupati ad uso abitazione principale 5,75 240.000 * Alloggi dell'Agenzia territoriale per la casa assegnati a residenti in Torino e di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per i soci ivi abitanti 5,75 240.000 Alloggi con sfratto esecutivo per necessita' del proprietario o di un familiare (sfratto prorogato dopo almeno tre accessi) 5,75 240.000 * Immobili vuoti non locati e non utilizzati al 31 dicembre 1998 per i mesi che rimangono tali nel 1999, senza contratto di locazione da almeno due anni 9 - Alloggi locati con contratto regi- strato e conforme alla legge n. 431/1998, art. 2, comma 3, utilizzati dal locatario come abitazione principale 4,5 - Immobili realizzati entro il 31 dicembre 1998 per la vendita e non venduti da imprese di costruzione 4 - Immobili inagibili, inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati imposta - ridotta del 50% * nessun contribuente puo' usufruire di piu' di una detrazione annua. (Omissis). COMUNE DI TORNATA (Cremona) Il comune di TORNATA (provincia di Cremona) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire nel 5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale per gli immobili, sia per gli immobili destinati ad abitazione che per gli altri tipi di immobilile che per le abitazioni non locate; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'abitazione principale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purche' l'abitazione non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI TORRAZZA COSTE (Pavia) Il comune di TORRAZZA COSTE (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI TORRAZZO (Biella) Il comune di TORRAZZO (provincia di Biella) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,80 per mille e la detrazione per la prima casa nell'importo di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA (Napoli) Il comune di TORRE ANNUNZIATA (provincia di Napoli) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). approvare e far propria la proposta. (Omissis). rideterminare le aliquote I.C.I. nella misura di: 1) aliquota I.C.I. ordinaria 6,5 per mille; 2) aliquota I.C.I. abitazione principale 5,5 per mille; 3) detrazione abitazione principale L. 200.000; 4) aliquota I.C.I. alloggi non locati 7 per mille (cat. A); 5) detrazione di L. 300.000 per nuclei familiari con portatore di handicap la cui invalidita' non sia inferiore al 100%; a condizione che lo stesso e/o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di quella sola unita' immobiliare. (Omissis). COMUNE DI TORREBELVICINO (Vicenza) Il comune di TORREBELVICINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille da applicare al valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti; b) aliquota ridotta nella misura del 4,50 per mille da applicare al valore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa purche' residenti nel comune; c) aliquota ridotta nella misura del 4,50 per mille da applicare al valore del garage quale pertinenza o accessorio dell'abitazione principale in favore dei soggetti passivi d'imposta che usufruiscono dell'aliquota ridotta di cui al punto e), purche' il garage sia utilizzato direttamente dagli stessi soggetti. d) ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata (art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, applicata a decorrere dal 1997 con deliberazione di codice civile n. 28/1997). e) aliquota agevolata nella misura del 1,5 per mille nelle fattispecie e con le modalita' di cui all'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (agevolazione spettante per anni 3 dall'inizio dei lavori di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, o nel caso di realizzazione di autorimesse o posti auto, o di utilizzo di sottotetti). 2. di elevare a L. 500.000 l'importo di L. 200.000 previsto dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 a titolo di detrazione di imposta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi siano persone handicappate (ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104) o invalidi al cento per cento o persone non autosufficienti, con punteggio sullo stato di non autosufficienza di almeno 70 punti su 100, attribuito dai competenti organi con i criteri e per gli effetti previsti dalla legge regionale n. 28/1991). La tariffa agevolata si applica all'unita' immobiliare e relativo garage individuati secondo i criteri di cui al punto 1) paragrafi B e C. (Omissis).