(all. 1 - art. 1) (parte 11)
dichiarazione    utile,    di    idonea   certificazione   rilasciata
dall'istituto o dall'ente affidatario;
E) l'imposta e' ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati  inagibili
o   inabitabili   e,  di  fatto,  non  utilizzati.  L'inagibilita'  o
l'inabitabilita'  e'  accertata  dall'Ufficio  tecnico  comunale  con
perizia  a  carico  del  proprietario. La perizia tecnica deve essere
allegata alla dichiarazione I.C.I.;
F)  l'aliquota  ordinaria  I.C.I.  e'  ridotta   al   4   per   mille
relativamente  per  i    fabbricati  realizzati  per la vendita e non
venduti dalle  imprese  che  hanno  oggetto  esclusivo  o  prevalente
l'attivita'  di  costruzione  e  vendita  di  fabbricati. La suddetta
aliquota minima non potra' essere applicata per un periodo  superiore
a  tre anni; successivamente, se i fabbricati risulteranno invenduti,
saranno soggetti all'aliquota  ordinaria.  Pertanto,  ai  fini  della
individuazione  dell'attivita'  svolta,  i destinatari della predetta
agevolazione sono tenuti ad allegare, alle prime dichiarazioni  utili
agli  effetti  della  detrazione, il certificato della CC.ll.AA. o di
inizio attivita' dell'Ufficio I.V.A.;
G) per la costruzione ex novo  della  prima  casa:  esenzione  totale
I.C.I. per tre anni dalla data di effettiva occupazione dell'immobile
da parte del proprietario e del proprio nucleo familiare;
H)  per  la  ristruttuazione  e/o recupero immobili inagibili: I.C.I.
ridotta al 4  per  mille  per  tre  anni  a  partire  dalla  data  di
ultimazione lavori;
I)  per  nuovi  insediamenti  produttivi  di  natura  industriale e/o
artigianale in zona PIP o in  deroga  a  condizione  che  i  titolari
dimostrino di aver assunto con contratto a tempo pieno indeterminato,
non  meno di tre unita' lavorative con l'inizio del ciclo produttivo:
esenzione I.C.I. per tre anni a partire dall'inizio  della  attivita'
lavorativa.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN VITO DI CADORE
  (Belluno)
  Il comune di SAN VITO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato,
il   2   marzo   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  a)  aliquota  ordinaria  del  6,9  per mille da applicare al valore
imponibile dei seguenti immobili:
   aree fabbricabili;
   unita' immobiliari non adibite ad abitazione  principale  (seconde
case);
   ogni  altro  immobile non compreso nel successivo punto (categoria
D, negozi, laboratori, magazzini, uffici, ecc.).
  b) aliquota inferiore all'ordinaria pari  al  5  per  mille  per  i
seguenti  immobili  previsti nel punto 2, lettera a), dell'art. 6 del
regolamento I.C.I., con la detrazione di L. 300.000:
   1) unita' immobiliari ad uso abitazione principale comprese le sue
pertinenze (garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.), nonche'  le
unita'  immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato (cittadini iscritti all'AIRE) a condizione che
tale abitazione non sia locata);
   2) unita' immobiliari appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune,  nonche'  gli
alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
   3)  unita'  immobiliari locate con contratto registrato a soggetti
che le utilizzino come abitazione principale. Per tali  immobili  non
si ha diritto alla detrazione di L. 300.000;
   4)  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto da anziani e disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero  o  sanitari,  a  condizione che le stesse non
risultino locate.
  Resta inteso che potranno usufruire di tale agevolazione,  compresa
la  detrazione,  solamente l'unita' abitativa che prima dell'avvenuto
ricovero, era adibita ad abitazione principale;
   5) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in  linea
retta  o  collaterale,  fino al secondo grado di parentela adibite ad
abitazione principale; 2. di determinare, sulla base  dei  prezzi  di
mercato locali, in L.  250.000  al mq, il valore unico di riferimento
dei  terreni fabbricabili, cio' al fine  di limitare l'insorgenza del
contenzioso nelle azioni di accertamento  successivo; 3. di precisare
che per le riduzioni di cui  al  precedente  punto  5  e'  necessario
comprovare  il  contratto  mediante  la  presentazione della relativa
scrittura privata registrata.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO
  (Catanzaro)
  Il  comune  di  SAN  VITO  SULLO  IONIO (provincia di Catanzaro) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
  (Milano)
  Il comune di SAN VITTORE OLONA (provincia di Milano)  ha  adottato,
il   15   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  le  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  1999,  ai  sensi  dell'art.  6   del   decreto
legislativo  n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53, della
legge n.  662/1996, come segue:
  5 per mille per l'abitazione principale e tutti gli altri immobili,
a eccezione delle abitazioni tenute a  disposizione  oltre  a  quella
principale;
  6 per mille per le abitazioni tenute a disposizione oltre a quella
 principale;
2. di stabilire:
  la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 pari a L.
240.000;
  la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 300.000 per gli
unici occupanti con reddito di pensione lordo mensile non superiore a
L. 1.100.000 e che rientrano in almeno uno dei seguenti casi:
   1) avere un'eta' di almeno 65 anni;
   2) essere portatori di gravi bandicap e vivere ancora in famiglia.
L'handicap  dovra'  essere  attestato  da  certificato di invalidita'
civile;
   3) essere invalidi civili;
   4) essere disoccupati da  almeno  sei  mesi  nel  1998  ed  essere
regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
   5)  essere  lavoratori  in  CIGS  o  mobilita' per almeno sei mesi
nell'anno 1998;
ai  sensi  dell'art.  8  comma  terzo,  del  decreto  legislativo  n.
504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n.
662/1996  e  dall'art.  58,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
446/1997.
  (Omissis).
                           COMUNE DI SAPRI
  (Salerno)
  Il comune di SAPRI  (provincia  di  Salerno)  ha  adottato,  il  25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
stabilire per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I. (omissis):
  1) aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a  carico  delle
unita'  immobiliari  di  proprieta' di soggetti passivi non residenti
nel comune di Sapri;
  2)  aliquota diversificata del 6 per mille da applicare a carico di
tutte  le  unita'  immobiliari  di  proprieta'  di  soggetti  passivi
residenti nel comune di Sapri, con esclusione della prima abitazione;
  3)  aliquota  ridotta  pari al 5 per mille da applicare a carico di
tutte le unita' immobiliari direttamente adibite a  prima  abitazione
da  parte  di  persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooper-
ative edilizie a proprieta' indivise residenti nel comune di Sapri;
riconfermare anche per  l'anno  1999  la  detrazione  di  imposta  da
applicare per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SARACINESCO
  (Roma)
  Il  comune  di  SARACINESCO  (provincia di Roma) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare nella misura del 6 per mille  l'aliquota  dell'imposta
comunale   sugli  immobili  (I.C.I.)  ubicati  in  questo  territorio
comunale per l'anno 1999,  senza  diversificare  l'aliquota  e  senza
prevedere aliquote agevolate ex comma 53 art. 3, legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SAREGO
  (Vicenza)
  Il  comune di SAREGO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nella seguente
misura:
  aliquota del 5 per mille sulle  abitazioni  principali  cosi'  come
individuate  dall'art.  3, comma 55, punto 2, legge n. 622/1996, "per
abitazione principale si intende quella nella quale il  contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re-
ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente";
  aliquota   del  5  per  mille  per  le  pertinenze  dell'abitazione
principale,  quali  i  garages,  i  posti  auto  o   box,   ancorche'
distintamente  iscritte  in  catasto,  purche'  siano durevolmente ed
esclusivamente asservite all'abitazione principale;
  aliquota del 5,75 per mille sugli altri fabbricati (esempio per  la
categoria  A: le abitazioni affittate, concesse in uso o comodato, la
categoria A/10; oltre alle categorie diverse  dalla  A),  sulle  aree
edificabili  e  sui  terreni  che  non  rientrano  nelle  ipotesi  di
esenzione e nelle ipotesi di nuova istituzione;
  aliquota  del  6,5  per  mille  sulle  abitazioni  sfitte  e  sulle
abitazioni tenute a disposizione, per il periodo in cui esiste questa
situazione;
2.  di  dare  atto  che la detrazione sull'abitazione principale anno
1999 e' differenziata:
  L. 300.000 da concedersi  ai  pensionati,  proprietari  della  sola
abitazione   principale   con   eventuale   pertinenza,  con  redditi
dell'intero nucleo familiare derivante da sola pensione  inferiore  a
L.   18.000.000  lordi  con  esclusione  del  reddito  da  abitazione
principale e pertinenza.   Tale  posizione  deve  essere  documentata
presentando  all'ufficio  tributi  idonea autocertificazione entro il
termine previsto per  il  versamento  dell'acconto  I.C.I.  dell'anno
successivo;
  L.  200.000  quale  detrazione ordinaria da applicarsi in tutti gli
altri casi di abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SARONNO
  (Varese)
  Il comune di SARONNO (provincia  di  Varese)  ha  adottato,  il  24
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di applicare, per l'anno 1999, un'aliquota ordinaria in materia di
imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) del 5,8 per mille per  tutti
gli immobili;
2.  di  applicare, inoltre, un'aliquota ridotta del 5,1 per mille per
le unita' immobiliari adibite  ad  abitazione  principale  cosi  come
identificate   dall'art.   5   del   Regolamento  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili approvato con atto di  consiglio
comunale  n.  185  del  21  dicembre  1998  e  in  corso di superiore
approvazione;
3. di determinare altresi' un'aliquota differenziata del 7 per  mille
per gli alloggi non locati;
4. di dare atto che si considerano non locate le abitazioni e le loro
pertinenze  non  locate  (a  disposizione) per un periodo superiore a
centottanta giorni per le quali non esiste un contratto  regolarmente
registrato;
5.   di   annoverare  tra  quelle  non  a  disposizione  (e  pertanto
assimilabili a quelle locate)  quelle  occupate  dal  coniuge  e  dai
parenti  in linea retta di primo grado sia discendente che ascendente
e  che  dimorino  con  residenza  anagrafica  presso  l'immobile   in
questione, nonche' quelle dei cittadini residenti all'estero e tenute
a disposizione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SASSINORO
  (Benevento)
  Il  comune di SASSINORO (provincia di Benevento) ha adottato, il 13
aprile 1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare le tariffe delle imposte e  tasse  comunali  per  l'anno
1999, secondo la proposta del sindaco e segnatamente:
  (Omissis).
  I.C.I.: fissare la tariffa del 5 per mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI SAUZE DI CESANA
  (Torino)
  Il  comune  di SAUZE DI CESANA (provincia di Torino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   determinare  l'aliquota  generale  dell'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 1999 nel seguente modo:
  abitazione principale: 6 per mille;
  abitazione diversa dalla principale: 7 per mille;
  immobili diversi dalle abitazioni relative alle categorie catastali
A/10, B, C e D e per le aree e terreni fabbricabili: 7 per mille;
  detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO
  (Brescia)
  Il comune  di  SAVIORE  DELL'ADAMELLO  (provincia  di  Brescia)  ha
adottato,  il  27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  1999  nella  misura del 6 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale immobli (I.C.I.), a norma  dell'art.
6  del  decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3,
comma 53, della legge 3 dicembre 1996, n. 662;
2.  di  confermare  la  detrazione  dall'imposta   per   l'abitazione
principale  nella misura minima consentita nella somma di L. 200.000,
ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del  30  dicembre
1992  cosi'  come  sostituito  dall'art.  3, comma 55, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
3. di confermare per l'anno 1999 la riduzione  del  40%  dell'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SAVOGNA
  (Udine)
  Il comune di SAVOGNA  (provincia  di  Udine)  ha  adottato,  il  29
ottobre  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili, fermo restando le  agevolazioni
di  legge e quelle previste con propria delibera n. 8 del 27 febbraio
1998;
  (Omissis).
  Con delibera n. 8 del 27 febbraio 1998  il  comune  di  Savogna  ha
stabilito:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  ai  sensi  del  comma 5, dell'art. 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, l'aliquota I.C.I. nella misura del 2 per mille
a favore dei proprietari che eseguono interventi di cui  al  comma  5
succitato;
2.  di  dare  atto  che I'aliquota agevolata si applica limitatamente
alle unita' immobiliari di detti interventi e che avra' la durata  di
tre anni dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SAVONA
  (Savona)
  Il  comune  di  SAVONA  ha  adottato,  il 2 marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire,  ai  sensi  dell'art. 6 del decreto legislativo n.
504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote  per
l'I.C.I. anno 1999 nella seguente misura:
  a)  2  per  mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili
oggetto di interventi di recupero ovvero per le unita' immobiliari di
interesse artistico o architettonico localizzate nei  centri  storici
oggetto  di interventi finalizzati al recupero, per la durata di anni
tre dall'inizio dei lavori;
  b) 4 per mille per le unita' immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione  principale  da  soggetti  passivi  persone fisiche e soci
delle cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti  nel
comune  e per le unita' immobiliari di cui all'art. 6 del regolamento
comunale  per  la  gestione  dell'imposta  comunale  sugli   immobili
(I.C.I.);
  c) 6 per mille per gli alloggi non locati;
  d) 5,1 per mille per gli altri immobili.
2.  di  determinare  in  L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
l'importo   della   detrazione  spettante  al  soggetto  passivo  per
l'abitazione principale.
  (Omissis).
Avvertenza: la presente deliberazione revoca la deliberazione n.   21
del  9 febbraio 1999, gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 26
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1999,
alla pag. 36, seconda colonna.
                         COMUNE DI SCANDALE
  (Crotone)
  Il comune di SCANDALE (provincia di Crotone)  ha  adottato,  il  27
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
ai  fini  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di stabilire
per l'anno 1999 l'aliquota unica  del  4  per  mille,  misura  minima
stabilita  dalla  legge, e la detrazione per abitazione principale di
cui all'art.  8, comma 2, del decreto legislativo n.  504/1992  nella
misura di L.  200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SCANNO
  (L'Aquila)
  Il comune di SCANNO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria per l'applicazione
dell'I.C.I. nella misura del 6 per  mille,  prevedendo  una  aliquota
diversificata   del   5   per  mille  per  gli  immobili  costituenti
"abitazione principale" e per tutti gli altri immobili diversi  dalle
abitazioni,  o posseduti in aggiunta  all'abitazione principale (box,
autorimesse, soffitte, cantine,  ecc.)  destinati  a  servizio  delle
abitazioni  principali  medesime, nonche' per quelli classificati nei
gruppi catastali B, D, C/1 e nella categoria A/10, purche' utilizzati
come beni strumentali direttamente dai contribuenti che li possiedono
a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale;
2. di stabilire, a  decorrere  dal  corrente  anno  1998,  che  dalla
imposta   dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla  concorrenza
del suo ammontare, L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SCAPOLI
  (Isernia)
  Il comune di SCAPOLI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli   immobili
(I.C.I.)  per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO
  (Perugia)
  Il  comune  di  SCHEGGIA  E  PASCELUPO  (provincia  di  Perugia) ha
adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno  1999  l'aliquota  da  applicare  all'imposta
comunale  sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille,
confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SCHEGGINO
  (Perugia)
  Il comune di SCHEGGINO (provincia di Perugia) ha  adottato,  il  17
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di ridurre l'aliquota per l'I.C.I.  dal  6  al  5  per  mille,  ferma
restando   la  riduzione  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale, pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI SCOPA
  (Vercelli)
  Il comune di SCOPA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 19 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di approvare la surriportata proposta di deliberazione  in  ogni  sua
parte e condizione;
di determinare l'attuale misura dell'imposta mantenendo invariata per
l'anno  1999  l'aliquota  nel   5 per mille per le unita' immobiliari
adibite ad abitazioni principali  e  disponendo  nel  5,5  per  mille
l'aliquota   per   le   unita'   immobiliari  adibite  ad  abitazioni
secondarie,  determinando  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale in L. 200.000 come per legge;
di non avvalersi della facolta' di  ridurre  l'imposta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
di non avvalersi della facolta' di elevare l'importo della detrazione
per  abitazione  principale; dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51
della legge n. 662/1996 le  vigenti  rendite  catastali  urbane  sono
rivalutati del 5%, ai fini I.C.I.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SCURELLE
  (Trento)
  Il  comune  di  SCURELLE  (provincia  di Trento) ha adottato, il 30
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).    Art.  2.    Determinazione  delle  aliquote  e  delle
detrazioni d'imposta
  Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal  consiglio
comunale  con  deliberazione  adottata  ai fini dell'approvazione del
bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
  Dal 1  gennaio  1999  vengono  stabilite  le  seguenti  aliquote  e
detrazioni d'imposta:
   a)  aliquota  del  5  per  mille  per gli immobili destinazioni ad
abitazione civile posseduti in aggiunta all'abitazione principale, ad
esclusione di quelli locati a persone che in quella abitazione  hanno
stabilito la propria residenza e vi dimorano abitualmente;
   b)  per tutti gli altri immobili viene mantenuta l'aliquota minima
del 4 per mille;
   c)  la  detrazione  per  gli  immobili  destinati  ad   abitazione
principale viene stabilita nell'importo di L. 250.000.
  (Omissis).  Art. 6.  Assimilazioni ad abitazione principale
  Ai  sensi  degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 446/1997, le abitazioni concesse in uso  gratuito  dal
possessore  ai  suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro
il primo grado, sono equiparate alle abitazioni principali  se  nelle
stesse  il  familiare  ha  stabilito la propria residenza e vi dimora
abitualmente. A queste abitazioni e'  applicata  l'aliquota  prevista
per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.
  Ai  sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, sono con-
siderate abitazioni principali  le  unita'  immobiliari  possedute  a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.  Art. 7.   Riduzione dell'imposta  per  i  fabbricati
inagibili o inabitabili
  Ai  sensi  del  comma  1,  lettera  h)  dell'art.  59  del  decreto
legislativo  n.  446/1997,  si  dispone  che  le  caratteristiche  di
inagibilita'  o  inabitabilita'  del fabbricato oggetto di imposta ai
fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1,  dell'art.  8
del  decreto  legislativo  n.  504/1992, come sostituito dall'art. 3,
comma 55 della legge  n.    662/1996,  in  base  alle  vigenti  norme
edilizie del comune sono identificate come di seguito.
  L'inagibilita'  o inabitabilita' deve consistere nel degrado fisico
sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria.
  Ai sensi  dell'art.  59,  comma  1,  lettera  h)  l'inagibilita'  o
inabitabilita'   degli  immobili  puo'  essere  dichiarata  se  viene
accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
   1) gravi carenze statiche ove si  accerti  la  presenza  di  gravi
lesioni  statiche  delle  strutture  verticali  (pilastri  o murature
perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del  tetto,
con  pericolo  potenziale  di crollo dell'edificio o di parte di esso
anche per cause esterne concomitanti;
   2) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se
per  l'eliminazione  delle  carenze   igienico   sanitarie   comunque
rilevabili  e'  sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o
straordinaria cosi' come definito dalla normativa vigente in  materia
urbanistico-edilizia (art. 77 della L.P. n. 22/1991).
  L'inagibilita' o inabitabilita' puo' essere accertata:
   a)   mediante   perizia  tecnica  da  parte  dell'ufficio  tecnico
comunale, con spese a carico del proprietario;
   b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai
sensi della legge n. 15/1968, cosi come  modificata  dalla  legge  n.
127/1997, nella quale si dichiara:
    che l'immobile e' inagibile o inabitabile;
    che l'immobile non e' di fatto utilizzato.
  La  riduzione  dell'imposta  nella  misura del 50% si applica dalla
data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio  tecnico
comunale   oppure   dalla  data  di  presentazione  al  comune  della
dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
  In ogni caso il  richiedente  deve  comunicare  al  comune,  con  i
termini  e  le  modalita' di cui all'art. 9, la cessata situazione di
inagibilita' o inabitabilita'.
  Il  comune  si  riserva  di   verificare   la   veridicita'   della
dichiarazione presentata dal contribuente.
  Le  condizioni  di inagibilita' o inabitabilita' di cui al presente
articolo cessano  comunque  dalla  data  dell'inizio  dei  lavori  di
risanamento edilizio.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SECUGNAGO
  (Lodi)
  Il  comune di SECUGNAGO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999;
2.  di  prendere  atto  che  la  detrazione  dall'imposta  dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' stabilita in
L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SELARGIUS
  (Cagliari)
  Il comune di SELARGIUS (provincia di Cagliari) ha adottato,  il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire,  ai sensi dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo n.
504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni,  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per l'anno 1999 nelle misure
seguenti:
  1)  aliquota  del  4.5  per  mille  per  gli  immobili  adibiti  ad
abitazione  principale  e  per  quelli  concessi  in  uso gratuito ai
discendenti  sulla  base  di  quanto  previsto   nell'art.   19   del
regolamento I.C.I.;
  2)  aliquota  del  5  per  mille per gli immobili utilizzati per le
attivita' commerciali e per le aree agricole produttive;
  3) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili;
di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto  legislativo  n.
504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, che, per l'anno
1999,  la  detrazione  di  L. 200.000 relativa all'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga elevata:
  a L. 300.000 a favore delle sottoindicate categorie di cittadini:
   a) cassaintegrati;
   b) soggetti che percepiscono pensione sociale;
   c) disoccupati;
   purche' appartenenti a nuclei familiari il  cui  reddito  non  sia
superiore  a L. 18.000.000 e i cui componenti non siano proprietari o
usufruttuari di altra unita' immobiliare;
   d)  tutti  i  soggetti  passivi,  che  pur  non  rientrando  nelle
precedenti   categorie,   appartengono  a  nuclei  familiari  con  le
caratteristiche sopra descritte;
  a L. 240.000 a favore dei soggetti passivi  appartenenti  a  nuclei
familiari  il  cui  reddito non sia superiore a L. 20.000.000 e i cui
componenti non siano  proprietari  o  usufruttuari  di  altra  unita'
immobiliare.
  Di dare atto che:
   a)  la  maggiore  detrazione non sara' concessa nel caso di unita'
immobiliari classificate come A/1, A/7, A/8;
   b)  la  maggiore  detrazione  dovra'  essere  richiesta   mediante
compilazione  di  apposito  modulo,  predisposto dal comune, entro il
termine stabilito per il versamento in acconto o nel caso di immobili
acquisiti nel secondo semestre, entro la data di scadenza del saldo.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SENIGALLIA
  (Ancona)
  Il  comune  di  SENIGALLIA (provincia di Ancona) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).   1. annullare  la  precedente  deliberazione  consiglio
comunale  n.  224 dell'11 novembre 1998 con la quale venivano fissate
per l'anno 1999 le aliquote e le detrazioni;
2. determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  aliquota ordinaria del 6,8 per mille;
  aliquota ridotta del 5 per mille in favore  delle  persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti  nel  comune  per  l'anno  1999  per  le  unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonche' per
quelle  locate  con  contratto  registrato  ovvero  di comodato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
  aliquota del 5 per mille per l'immobile (cantina, soffitta, garage,
tettoia) classificabile nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6,  C/7,
asservito    all'abitazione   principale   o   asservito   all'unita'
immobiliare locata con contratto registrato ovvero di comodato ad  un
soggetto che la utilizza come abitazione principale;
  aliquota  ridotta  del  5  per  mille  per  l'abitazione  e  le sue
pertinenze data in uso gratuito a "familiare" che  la  utilizza  come
abitazione principale:
   il coniuge;
   i  parenti entro il terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti,
fratelli e sorelle, zii e nipoti e cosi' via);
   gli affini entro il secondo grado (cognatI, suoceri e generi/nuore
e cosi' via);
  aliquota del 7 per mille per tutte le abitazioni non locate  ovvero
prive  di  contratto  registrato,  tenute a disposizione come seconda
casa in aggiunta  all'abitazione  principale,  nonche'  per  le  loro
pertinenze    (cantina,    soffitta,   garage,   tettoia),   immobili
classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
3. confermare la detrazione per abitazione principale in L. 220.000;
4. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  e  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito  di  ricovero  permanente,  purche'  la
stessa non risulti locata cosi' come avvenuto nell'anno 1998;
5. elevare la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662  e  integrato  poi  dall'art.  3 del decreto
legislativo  11  marzo  1997,  n.  50  coordinato  con  la  legge  di
conversione  9  maggio  1997,  n.  122  a  L.  500.000,  nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, per tutti coloro che  si  trovano  nelle
seguenti condizioni:
  compimento del sessantacinquesimo anno di eta' entro il 31 dicembre
1999;
  reddito individuale di pensione non superiore a L. 12.000.000;
  reddito    individuale    immobiliare    prodotto    dal   possesso
dell'abitazione principale, delle sue pertinenze (locali di deposito,
rimesse,  autorimesse  e  tettoie)  classificabili  nelle   categorie
catastali  C/2,  C/6,  C/7  purche'  non  superiore ad una unita' per
ciascuna fattispecie e da un reddito dominicale non  superiore  a  L.
30.000 di terreno condotto ad uso familiare;
  categoria catastale dell'abitazione A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
6. stabilire che, entro il mese di giugno, i soggetti di cui al punto
n. 2, che affittano le unita' immobiliari con contratto registrato ad
altri  soggetti  che  l'adibiscono  ad abitazione principale dovranno
fornire copia del contratto registrato e, per gli anni  successivi  e
per  tutta  la  durata  di  validita'  del  contratto,  ricevuta  del
versamento di registrazione, mentre i soggetti  di  cui  al  punto  5
dovranno   presentare   dichiarazione   sostitutiva  a  dimostrazione
dell'esistenza di tutte le condizioni che giustificano l'applicazione
della maggiore detrazione.
  (Omissis).
Avvertenza: la presente delibera annulla la deliberazione  pubblicata
nel  supplemento  ordinario  n.  37  alla  Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 20 febbraio 1999, n. 42, pag. 65, seconda colonna.
                          COMUNE DI SENNORI
  (Sassari)
  Il comune di SENNORI (provincia di  Sassari)  ha  adottato,  il  30
marzo  1999,   la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  con  decorrenza  1  gennaio  1999  le  seguenti aliquote
d'imposta con a fianco segnata la detrazione concessa:
Destinazione od uso immobile   Aliquota I.C.I.      Detrazione
           -                         -                   -
Abitazione principale
comprese le sue pertinenze
(box, garages, magazzeni,
cantine, ecc.)                   5 per mille        L. 200.000
Abitazione utilizzata dai
soci di cooperative edilizie
a proprieta' indivisa            5 per mille        L. 200.000
Abitazione unica posseduta da
cittadino italiano residente
all'estero a condizione che
non sia locata. Sono assimilati
a tale condizione i cittadini
emigrati per lavoro in altre
regioni                          5 per mille        L. 200.000
Alloggio regolarmente assegnato
da istituto autonomo case
popolari                         5 per mille        L. 200.000
Abitazione di persona anziana
o disabile che ha acquisito
residenza in casa di ricovero
o sanitario in via permanente,
a condizione che non sia locata  5 per mille        L. 200.000
Abitazione concessa in uso
gratuito dal possessore ai
parenti od affini fino al
secondo grado, oppure data
in affitto con contratto
registrato a soggetto che
la utilizza come prima casa      5 per mille        Non ammessa
Altri fabbricati di qualsiasi
categoria catastale non
classificabili nelle categorie
precedenti                       6 per mille        Non ammessa
  (Omissis).
                     COMUNE DI SERRALUNGA D'ALBA
  (Cuneo)
  Il comune di SERRALUNGA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
4 marzo 1999,  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  con
effetto  per  l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, rapportate al
valore degli immobili stessi calcolato  ai  sensi  dell'art.  5,  del
decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SERRAMEZZANA
  (Salerno)
  Il comune di SERRAMEZZANA (provincia di Salerno) ha adottato, il 26
marzo  1999,   la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno 1999, l'applicazione dell'aliquota imposta
comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille  con  esclusione
di ogni tipo di agevolazione.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SERRA RICCO'
  (Genova)
  Il  comune  di  SERRA  RICCO'  (provincia di Genova) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  le  seguenti  aliquote per il pagamento dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 1999:
  aliquota del 6 per mille: sono soggette a tale  aliquota  tutte  le
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo;
  aliquota del 6,5 mille: sono  soggetti  all'aliquota  del  6,5  per
mille tutti gli altri tipi di immobili;
  detrazione  per abitazione principale: la detrazione per abitazione
principale del  soggetto  passivo  e'  fissata  nella  misura  di  L.
210.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SERRASTRETTA
  (Catanzaro)
  Il  comune  di SERRASTRETTA (provincia di Catanzaro) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
riconfermare  per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5
per  mille  e  di  stabilire  quale   detrazione   per   l'abitazione
principale, la somma di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SERSALE
  (Catanzaro)
  Il  comune  di  SERSALE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 22
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire, per l'applicazione dell'I.C.I.  -  imposta  comunale
sugli  immobili  -  in  questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999
l'aliquota unica del 5,5 per mille;
2. per la determinazione della base imponibile,  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  nell'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni,  compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto non  utilizzati,  limitatamente  al  periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico  del
proprietario,  che  allega  idonea documentazione alla dichiarazione.
In  alternativa  il  contribuente  ha  la  facolta'   di   presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data di inizio delle
condizioni  che  rendono  inabitabile   e   comunque   inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione
o  restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e'
comunque  inutilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare  accertamento
d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di quanto dichiarato dal
contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
5. dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art.  9
del   decreto   legislativo   n.  504/1992  relativo  alle  modalita'
dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori  diretti
o  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  le  persone fisiche
iscritte negli appositi elenchi comunali di  cui  all'art.  11  della
legge  n.  9/1963 soggetti al corrispondente obbligo assicurativo; la
cancellazione dai predetti elenchi  ha  effetto  a  decorrere  dal  1
gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SESTA GODANO
  (La Spezia)
  Il  comune di SESTA GODANO (provincia di La Spezia) ha adottato, il
25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata
in questo comune nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SESTO CALENDE
  (Varese)
  Il comune di SESTO CALENDE (provincia di Varese) ha adottato, il 23
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota ridotta sulla prima casa  e  relative  pertinenze:  5,3  per
mille;
maggiore detrazione sulla prima casa: e' pari a L. 350.000 rapportate
ai mesi di possesso nell'anno.
l   casi  nei  quali  i  contribuenti  hanno  diritto  alla  maggiore
detrazione di L. 350.000 sono i seguenti:
  contribuente pensionato, a condizione che appartenga ad  un  nucleo
familiare  che  nel  corso  del  1998  ha  posseduto  solo redditi di
pensione, di fabbricati (purche'  non  locati)  e  di  terreni  o  da
dividendi  azionari  per un importo complessivo lordo non superiore a
L. 23.500.000;
  contribuente invalido al 100%, indipendentemente  dalle  condizioni
di reddito;
aliquota maggiorata per alloggi sfitti: 7 per mille;
aliquota ordinaria: 6 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SETTINGIANO
  (Catanzaro)
  Il  comune  di SETTINGIANO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili, nella misura del 5 per mille da applicarsi in  questo
comune.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SEVESO
  (Milano)
  Il  comune  di SEVESO (provincia di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili,  nella  misura  del  5  per  mille  per  le   unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e del 6 per
mille per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta;
di  considerare,  cosi'  come fatto nel 1998, direttamente adibita ad
abitazione principale l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
di  fissare  in  L.  220.000  la detrazione per le unita' immobiliari
direttamente abibite ad abitazione principale elevabile a L.  300.000
per  i  pensionati  (e  loro  coniugi)  e  portatori  di handicap con
attestato  di  invalidita'  civile  nel   rispetto   delle   seguenti
condizioni:
  1. che il reddito complessivo ai fini IRPEF relativo all'anno 1998,
del nucleo familiare come costituito al 1 gennaio dell'anno d'imposta
non sia superiore a L. 10.000.000, aumentate di L. 1.600.000 per ogni
persona a carico;
  2.  che  l'abitazione  principale sia l'unico immobile posseduto ad
uso abitativo;
  3. che l'abitazione principale non sia classificata nelle categorie
catastali: A/1 (abitazione di tipo signorile) -  A/8  (abitazione  in
ville) -  A/9 (castelli, palazzi, ecc.);
  4.  che  lo  status  di  pensionato  o di portatore di handicap sia
documentato al 1 gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta;
di  far  coincidere  il  termine   perentorio   di   consegna   della
documentazione  volta  ad  ottenere  l'applicazione  della  ulteriore
detrazione di L.  300.000 con quello previsto  per  la  dichiarazione
dell'I.C.I. relativa all'anno 1998.
  (Omissis).
                           COMUNE DI SFRUZ
  (Trento)
  Il  comune  di  SFRUZ  (provincia  di  Trento)  ha  adottato, il 27
novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota deIl'l.C.l. che sara'
applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille;
2. di  non  avvalersi,  per  l'anno  1999,  delle  facolta'  previste
dall'art.    8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 5, della  legge  27
dicembre   1997,  n.  449  e  dall'art.  58,  comma  3,  del  decreto
legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  di  ridurre  fino  al  50%
l'imposta  dovuta  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo d'imposta  ovvero  di  aumentare,  in
alternativa,  la  detrazione  dovuta per le stesse unita' immobiliari
adibite ad abitazione  principale  fino  a  concorrenza  dell'imposta
dovuta per le medesime unita'.
  (Omissis).
                           COMUNE DI SIENA
 
  Il comune di SIENA ha adottato la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire,  (omissis),  le  seguenti  misure  di  aliquota  e
detrazione per "abitazione principale" ai fini dell'imposta  comunale
sugli  immobili  a  valere  per  l'anno  1999  da applicare alla base
imponibile,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.   5,   decreto
legislativo n. 504/1992:
Aliquota                           Immobili
   -                                  -
6 per mille           Aliquota ordinaria
4,90 per mille        a) abitazione principale dei soggetti
                         residenti, nonche' dei soci di cooperative
                         edilizie a proprieta' indivisa, residenti
                         nel comune, per l'unita' immobiliare
                         direttamente adibita ad abitazione
                         principale (ex art. 4, comma 1, legge
                         n. 556/1996);
                      b) le unita' immobiliari possedute a titolo
                         di proprieta' di usufrutto da anziani o
                         disabili che acquisiscono la residenza
                         in istituti di ricovero o sanitari, a
                         seguito di ricovero permanente, a
                         condizione che le stesse non risultino
                         locate (art. 3, comma 56, legge
                         n. 662/1996);
                      c) l'unita' immobiliare concessa gratuitamente
                         ad uso abitativo dall'ascendente al
                         discendente in linea retta di primo grado,
                         o viceversa, a condizione che tale unita'
                         immobiliare sia l'unica posseduta sul
                         territorio comunale a titolo di proprieta',
                         usufrutto, uso od abitazione, da parte del
                         concedente (ascendente-discendente) e che
                         l'altro soggetto (discendente-ascendente) vi
                         abbia la residenza anagrafica, effettiva
                         e stabile dimora (art. 4, comma 1 del rego-
                         lamento sull'imposta comunale sugli
                         immobili, ex art. 59, comma 1, lettera e)
                         del decreto legislativo n. 446/1997);
                      d) le unita' immobiliari ad uso abitativo,
                         oggetto di reciproca e gratuita concessione
                         tra i soggetti di cui alla precedente
                         lettera c) (ascendente-discendente) in
                         linea retta di primo grado, a condizione che
                         il singolo immobile sia, da parte del
                         rispettivo concedente, l'unico posseduto sul
                         territorio comunale a titolo di proprieta',
                         usufrutto, uso od abitazione e che nell'al-
                         loggio stesso l'altro soggetto, con il
                         grado di parentela suindicato, vi abbia
                         residenza anagrafica ed effettiva, stabile
                         dimora (art. 4, comma 2 del regolamento
                         sull'I.C.I., ex art. 59, comma 1, lettera
                         e) del decreto legislativo n. 446/1997);
 7 per mille          e) alloggi non locati (destinati alla locazione
                         e tenuti sfitti), nonche' gli alloggi tenuti
                         a disposizione in aggiunta all'abitazione
                         principale (ex art. 3, comma 53, legge
                         n. 662/1996);
3,90 per mille        f) unita' immobiliari, inagibili o inabitabili,
                         o immobili di interesse artistico o
                         architettonico localizzati nei centri
                         storici, in ordine ai quali vengono eseguiti
                         da parte dei proprietari interventi di
                         recupero.
B) detrazione per abitazione principale L. 200.000;
2. di precisare:
  a)   che   l'aliquota  come  sopra  stabilita  per  le  fattispecie
suindicate nella misura del 4,90 per mille e' a valere unicamente per
l'unita' immobiliare ad uso  abitativo,  ad  esclusione  degli  altri
fabbricati   ad  essa  pertinenziali  forniti  di  rendita  catastale
distinta da quelle dell'unita' immobiliare-abitazione;
  b) che l'aliquota stabilita per gli interventi - ex art. 1, comma 5
della legge n. 449/1997, e' a valere per le fattispecie seguenti:
   interventi  di  recupero  di  unita'  immobiliari  inabitabili   o
inagibili,   consistenti   necessariamente   in  operazioni  volte  a
determinare  il  riutilizzo  di  unita'  immobiliari  deteriorate  ma
recuperabili;
   interventi   di  recupero  di  immobili  di  interesse  storico  o
architettonico, tipologia che risulta  sottoposta  ai  vincoli  della
legge  n.  1089/1939,  localizzati  nel  centro  storico,  interventi
consistenti necessariamente in operazioni di restauro  e  risanamento
conservativo,  ex  art.  31,  comma  1,  lettera  c)  della  legge n.
457/1978;
  c) che la detrazione  per  "abitazione  principale"  e'  a  valere,
oltreche'  per  l'unita'  immobiliare  adibita  a dimora abituale del
contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a  titolo  di
proprieta',  ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e
per le fattispecie di cui alle lettere c) e d), del  sopra  riportato
prospetto,  afferente le aliquote I.C.I., per i seguenti ed ulteriori
casi:
   per l'unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibita  ad  abitazione  principale  del socio
assegnatario;
   per gli alloggi regolarmente assegnati  dagli  IACP  in  locazione
semplice;
   per  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti  nel
territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
   per   l'unita'   immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che le stesse non
risultino locate.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SIMERI CRICHI
  (Catanzaro)
  Il comune di SIMERI CRICHI (provincia di Catanzaro) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  a  tutti  gli  effetti,    la delibera di giunta
comunale n. 28 del 12 marzo 1999, con la quale  sono  state  determi-
nate,  senza  variazioni  l'aliquota  I.C.I.  che  sara' applicata in
questo comune, per l'anno in corso, nella misura del 7 per mille  per
gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli
immobili diversi dalle abitazioni e per i terreni edificabili e del 6
per mille per l'abitazione principale;
2.  fissare  in  L.  200.000  la  detrazione  dell'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  fino   a
concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo di possesso.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SINDIA
  (Nuoro)
  Il  comune  di  SINDIA (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota
per  l'applicazione dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) istituita
con decreto legislativo n. 504/1992 e in L. 200.000 la detrazione per
l'abitazione  principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SINOPOLI
  (Reggio Calabria)
  Il comune di SINOPOLI (provincia di Reggio Calabria)  ha  adottato,
il   25   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare anche per l'anno 1999 l'I.C.I. nella percentuale del 4
per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SIRTORI
  (Lecco)
  Il comune di SIRTORI (provincia di Lecco) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 4.80 per mille;
2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione  d'imposta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SMARANO
  (Trento)
  Il  comune  di  SMARANO  (provincia  di  Trento) ha adottato, il 30
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'l.C.l. che sara'
applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille;
2. di  non  avvalersi,  per  l'anno  1999,  delle  facolta'  previste
dall'art.    8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 5, della  legge  27
dicembre   1997,  n.  449  e  dall'art.  58,  comma  3,  del  decreto
legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  di  ridurre  fino  al  50%
l'imposta  dovuta  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo d'imposta  ovvero  di  aumentare,  in
alternativa,  la  detrazione  dovuta per le stesse unita' immobiliari
adibite ad abitazione  principale  fino  a  concorrenza  dell'imposta
dovuta per le medesime unita'.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SODDI'
  (Oristano)
  Il  comune  di  SODDI'  (provincia  di Oristano) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  ordinaria: aliquota del 5 per mille;
  abitazione principale: aliquota del 4 per mille;
  detrazione per abitazione principale: L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SOLARINO
  (Siracusa)
  Il comune di SOLARINO (provincia di Siracusa) ha  adottato,  il  29
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
le  aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  e  succes-
sive modificazioni ed integrazioni sono fissate per l'anno 1999 nelle
misure seguenti:
  a)  nella  misura  del  4 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  nonche'  per  quelle  locate con
contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi  come  abitazione
principale;
  b)  nella  misura  del  5,5  per mille per tutti gli altri soggetti
passivi;
la  detrazione  di  imposta  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo, e' fissata per l'anno
1999 in ragione annua di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SOLARUSSA
  (Oristano)
  Il comune di SOLARUSSA  (provincia  di  Oristano)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  la  proposta della giunta comunale, relativa all'I.C.I
1999, di cui alla deliberazione giunta comunale n. 7 del  21  gennaio
1999;
di  confermare,  pertanto,  per  l'esercizio 1999, le aliquote I.C.I.
nelle misure vigenti nel 1998 e di seguito riportate:
  abitazione principale ed altri immobili: 4 per mille;
   immobili non adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;
  detrazione immobili adibiti ad abitazione principale: L. 200.000;
di dare atto che la categoria di immobili sottoposti all'aliquota del
5 per mille, non comprende gli immobili diversi da quelli adibiti  ad
uso abitativo (terreni).
  (Omissis).
                          COMUNE DI SOLIERA
  (Modena)
  Il  comune  di  SOLIERA  (provincia  di  Modena) ha adottato, il 21
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per I'anno 1999, ai sensi della legge 24 ottobre 1996,
n. 556, nella misura doppia l'aliquota I.C.l. che sara' applicata dal
comune di Soliera nel modo seguente:
  1)  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  dei soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale: 4,8 per
mille;
  2) tutti gli altri casi: 5,5 per mille;  di  riconoscere  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  55  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del
decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di  L.  300.000  della
detrazione  di  imposta  I.C.I.  da aggiungersi alla detrazione di L.
200.000  gia'  prevista  dall'art.  8  del  decreto  legislativo   n.
504/1992,  ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito
specificate:
  i destinatari  dell'aumento  da  L.  200.000  a  L.  500.000  della
detrazione  che  compete alle abitazioni principali, con possesso del
solo appartamento abitato ed  eventuali  pertinenze  (per  pertinenze
devono  essere  considerate  le  unita'  immobiliari  classificate  o
classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione
principale,  anche  se  non  appartengono  allo  stesso  fabbricato),
saranno  i  proprietari  o  titolari  del diritto di usufrutto, uso o
abitazione  di  dette  abitazioni  (compresi  ovviamente  i  casi  di
comproprieta'  e  contitolari  tra  i  componenti dello stesso nucleo
familiare), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un
reddito da  pensione  non  superiore  a  L.  15.000.000  annui  lordi
riferito all'anno 1998 ed essere in condizione non lavorativa;
   b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita'
civile  con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i
componenti  del  nucleo  familiare  fino  a  L.  24.000.000  piu'  L.
1.800.000 per ogni persona a carico;
   c)  disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF,
di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.000.000  piu'
L. 1.800.000 per ogni persona a carico;
   d)   famiglie  numerose  in  possesso  del  solo  appartamento,  o
abitazione equivalente, abitato ed eventuali pertinenze, quale  unica
proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1998:
    nucleo  familiare  composto  da  6 o piu' componenti al 1 gennaio
1998;
    reddito familiare riferito  all'anno  1998  non  superiore  a  L.
85.000.000  lordi  annui  nel caso di una famiglia di 6 componenti, a
tale reddito  si  aggiungono  L.  15.000.000  lordi  annui  per  ogni
componente superiore al sesto;
   e)  titolari  di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti regolamenti, se non  gia'  beneficiari  secondo  quanto  gia'
previsto ai punti precedenti.
  Nel  caso  delle  lettere b), c) e d), l'applicazione del beneficio
della  ulteriore  detrazione  di  L.  300.000  e'  subordinato   alla
condizione   che  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  non
possiedano alcuna proprieta' immobiliare, oltre a quella  adibita  ad
abitazione   principale   ed   eventuali   pertinenze   possedute  in
comproprieta' con gli altri componenti del nucleo stesso.
  La  presentazione  presso   i   comuni   delle   domande   per   il
riconoscimento  del  diritto alla detrazione fino a L. 500.000 dovra'
essere    accompagnato    dalla    adeguata     documentazione     ed
autocertificazione  di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti
richiesti.
  I limiti di reddito vanno calcolati prendendo in considerazione  il
reddito imponibile 1998 ai fini IRPEF e pertanto vanno considerate le
seguenti voci:
   rigo RN4 per il modello Unico, rigo corrispondente per il  modello
730,  rigo  1 per il modello 101, voce corrispondente per il  modello
201; di determinare i seguenti criteri di presentazione di  richieste
di detrazione:
  il  contribuente deve presentare una richiesta - autocertificazione
- nella quale deve  dichiarare  nome,  cognome,  indirizzo,  data  di
nascita,  codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti
richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L.
500.000;
  la richiesta - autocertificazione - deve essere inviata,  entro  il
30  giugno  1999  oppure entro il 30 novembre 1999 nei casi in cui il
diritto alla detrazione sorga dopo il 30 giugno, al servizio  tributi
del  comune di Soliera, con consegna diretta al protocollo comunale o
con invio tramite raccomandata r.r.  Le  istanze  presentate  dopo  i
suddetti termini si considerano automaticamente non accolte;
  i contribuenti che hanno inviato richiesta entro i termini potranno
al  momento  del  pagamento delle rate I.C.I. 1999 tenere conto della
detrazione richiesta.  L'amministrazione  si  riserva  di  richiedere
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di
dichiarazione  infedele  verranno  applicate le sanzioni previste dal
decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SOLOPACA
  (Benevento)
  Il comune di SOLOPACA (provincia di Benevento) ha adottato,  il  31
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  nel 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicarsi per
l'anno 1999.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
  (Verona)
  Il comune di SOMMACAMPAGNA (provincia di Verona) ha adottato, il 17
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di prendere atto dell'aumento delle rendite catastali del 5 per cento
e dei redditi dominicali del 25 per cento oltre che dell'aumento a L.
200.000  della detrazione sull'abitazione principale gia' intervenuti
per il 1997 e:
  a) di confermare anche per  il  1999  l'applicazione  dell'aliquota
unica  del  5  per  mille  salvo  il  caso  di  alloggi  non  locati,
individuati come da deliberazione della giunta comunale n. 247 del 22
maggio 1997, sui quali gravera' l'aliquota del 7 per mille,  in  modo
da incentivare l'immissione sul mercato di nuovi alloggi;
  b)  di  considerare  direttamente  adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
  c)  di  confermare  l'aliquota  del  2,5  per  mille,  a  favore di
proprietari che eseguano  interventi  volti  al  recupero  di  unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero  di  immobili  di  interesse  artistico   o   architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure  all'utilizzo  di
sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori. "Le disposizioni del  presente  articolo
si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla
data  del 1 gennaio 1998 ed in quello successivo". I contribuenti che
intenderanno  usufruire   di   tale   agevolazione   dovranno   darne
comunicazione   all'ufficio   tributi   non   oltre   il  termine  di
presentazione delle denunce annuali I.C.I.;
  d) di aumentare la detrazione per la prima casa  a  L.  400.000  ai
soggetti  passivi  nel  cui nucleo familiare sia presente una persona
invalida al 100% certificato dall'A.S.L.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SONCINO
  (Cremona)
  Il comune di SONCINO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura unica  del  5,5  per  mille  e  di  fissare  la
detrazione  di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo in L. 250.000 annue;
di considerare ai sensi del comma  56  dell'art.  3  della  legge  n.
662/1996  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SORDIO
  (Lodi)
  Il comune di SORDIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 12 febbraio
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per le  motivazioni  indi-
cate nella premessa che si approva;
2.  di non avvalersi della facolta' di applicare le diversificazioni,
riduzioni e detrazioni indicate all'art. 6, comma 2 e art. 8 commi  1
e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e coordinati.
  (Omissis).
                      COMUNE DI SORIANO CALABRO
  (Vibo Valentia)
  Il  comune  di  SORIANO  CALABRO  (provincia  di  Vibo Valentia) ha
adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare, per l'anno 1999, in forma esplicita, l'aliquota  relativa
all'I.C.I.  (imposta  comunale  immobili), nella misura pari al 6 per
mille, senza  alcuna  diversificazione,  agevolazione,  riduzione  ed
eccezione   della  detrazione  prevista  per  legge  a  favore  delle
abitazioni principali, stabilita in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SORISOLE
  (Bergamo)
  Il comune di SORISOLE (provincia di Bergamo)  ha  adottato,  il  27
gennaio  1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del
5 per mille;
2. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella  misura
di  L.  220.000,  dando atto che per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente,  che  la  possiede  a  titolo  di
proprieta',  usufrutto, superficie o di altro diritto reale, e i suoi
familiari dimorano abitualmente; sono  considerate  parte  integrante
dell'abitazione  principale  le sue pertinenze anche se distintamente
iscritte in catasto a condizione che la stessa  sia  durevolmente  ed
esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
o  superficie  da  parte  di  anziani  o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero permanente,  a  condizione  che  la
stessa non risulti locata;
  (Omissis).
  1)  di  concedere,  per  l'anno  1999, la detrazione per abitazione
principale nell'importo di L. 500.000 ai soggetti sottoelencati:
   a)  proprietari  nel  cui nucleo familiare e' presente un invalido
con riduzione permanente della capacita' lavorativa pari o  superiore
al  90%  con  reddito  complessivo del nucleo inferiore alle seguenti
fasce:
Componenti il nucleo familiare              Importo reddito
            -                                      -
            1                                 L. 13.275.000
            2                                 L. 22.050.000
            3                                 L. 28.350.000
            4                                 L. 33.862.500
            5                                 L. 39.375.000
            6                                 L. 44.625.000
            7 o piu'                          L. 49.875.000
   b) proprietari nel cui  nucleo  familiare  e'  presente  un  cieco
assoluto   (legge   382/1970)  con  reddito  complessivo  del  nucleo
inferiore alle fasce di reddito indicate al punto a);
   c) proprietari nel cui nucleo familiare e' presente  un  sordomuto
(legge  381/1970)  con  reddito complessivo del nucleo inferiore alle
fasce del reddito indicate al punto a);
   d) proprietari il  cui  nucleo  familiare  e'  composto  da  n.  2
componenti  ultrasessantacinquenni  con reddito complessivo familiare
non superiore a L. 22.050.000;
   e)  proprietari  il  cui  nucleo  familiare  e'  composto  da   un
componente  ultrasessantacinquenne  con reddito complessivo familiare
non superiore a L. 13.275.000;
  2) di stabilire che per beneficiare della detrazione in  oggetto  i
contribuenti  interessati dovranno presentare all'ufficio tributi del
comune, entro il termine del 30 giugno  1999,  apposita  domanda  con
unita   la  documentazione  fiscale  (Mod.  101,  201,  730,  Unico),
unitamente al documento  comprovante  di  appartenere  ad  una  delle
categorie sopracitate, a pena di decadenza dal beneficio.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SORTINO
  (Siracusa)
  Il  comune  di  SORTINO  (provincia  di  Siracusa)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta comunale per
gli immobili gia' vigenti per l'anno 1998:
  aliquota  4  per  mille  per  l'immobile  adibito   ad   abitazione
principale  e  relativa pertinenza (cat. C/6), anche se distintamente
iscritta in catasto;
  aliquota 5,5  per  mille  per  tutti  gli  immobili  diversi  dalla
abitazione principale e dalla sua pertinenza;
  aliquota  4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per
i fabbricati realizzati per la vendita e non  venduti  dalle  imprese
costruttrici;
  aliquota  4  per  mille  per  gli  immobili  posseduti  a titolo di
proprieta' o usufrutto da anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la
residenza  in  istituti  di  ricovero o sanitari, a condizione che la
stessa non risulti  locata,  nonche'  per  gli  alloggi  regolarmente
assegnati dagli I.A.C.P.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SOVERE
  (Bergamo)
  Il  comune di SOVERE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  nel  7  per  mille, senza alcuna differenziazione,
l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.l. -  imposta  comunale  sugli
immobili, in questo comune, con effetto 1 gennaio 1999;
2.  di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si
tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del  decreto  legislativo
n.  504/1992,  e  successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51, 52 lettera a) deIl'art. 3 legge n. 662/1996;
3. l'imposta e' ridotta del 50  per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,  limitatamente  al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a  carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione.    In  alternativa  il  contribuente  ha  facolta'  di
presentare  dichiarazione  sostitutiva,  nella quale deve indicare la
data d'inizio delle condizioni che  rendono  inabitabile  o  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al  comune,  con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori
di costruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.  Il  comune   puo'   effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, sono detratte,  fino  a  concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale si intende quella nella  quale  il  contribuente,  che  la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i suoi familiari dimorano abitualmente.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI SOVRAMONTE
  (Belluno)
  Il  comune  di  SOVRAMONTE (provincia di Belluno) ha adottato, l'11
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 tutte le altre tariffe, aliquote  rela-
tive a tributi e servizi locali indicati nella premessa:
  (Omissis).
f. Imposta comunale sugli immobili:
  aliquota ordinaria: 6 per mille;
  aliquota abitazione principale: 5 per mille;
  immobili appartenenti ai gruppi catastali "C" e "D": 4 per mille;
  detrazioni per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
L. 230.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SPELLO
  (Perugia)
  Il comune di SPELLO (provincia di Perugia) ha adottato, il 31 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
non  apportare  variazioni  all'aliquota  dell'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  da
mantenere, quindi al livello del 5 per mille e con una detrazione per
abitazione     principale  di  L.  200.000,  come  gia'  fissato  con
precedente proprio atto n. 92 del 27 febbraio 1997, ne' di stabilire,
al riguardo, diversificazioni contributive.
  (Omissis).
                     COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
  (Cosenza)
  Il comune di SPEZZANO ALBANESE (provincia di Cosenza) ha  adottato,
il   24   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  nella  misura  del  6  per  mille  per  l'anno  1999
l'aliquota  dell'Imposta  comunale   sugli   immobili   situati   nel
territorio  di  questo  comune, salvo che per i fabbricati realizzati
per la vendita e non venduti, non locati, liberi da  persone  e  cose
per  i  quali  l'aliquota e' stata determinata nella misura del 4 per
mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SPINAZZOLA
  (Bari)
  Il comune di SPINAZZOLA (provincia di  Bari)  ha  adottato,  il  22
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille, ai sensi dell'art.
3, comma 53 e seguenti, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
2.  stabilire,  per l'anno 1999, in L. 210.000, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae la destinazione  ad  abitazione
principale   dell'unita'   immobiliare   del   soggetto  passivo,  la
detrazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per  tale  unita'
immobiliare.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SPINO D'ADDA
  (Cremona)
  Il  comune di SPINO D'ADDA (provincia di Cremona) ha adottato, il 9
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  di  stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.  -
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal  1
gennaio 1999:
  aliquota ordinaria 5,3 per mille;
  aliquota  sulle  abitazioni  diverse dalle principali ma non locate
(sfitte) 6 per mille;
  aliquota sulle aree edificabili 6 per mille;
3. per la determinazione della base  imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e  successive modificazioni, compreso quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
4. l'imposta e' ridotta del cinquanta  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con  perizia  a  carico   del   proprietario,   che   allega   idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve  dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione  dei  lavori
di  ricostruzione  o  restauro  ovvero, se antecedente, la data dalla
quale l'immobile e' comunque utilizzato.  Il comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale s'intende quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i suoi familiari dimorano abitualmente;
6.  di  determinare  per  l'anno  1999 l'aumento della detrazione per
l'abitazione principale  agli  effetti  dell'imposta  comunale  sugli
immobili in L. 300.000 nelle seguenti circostanze:
  A)  reddito  del  nucleo familiare per persone singole derivante da
sola pensione minore o = a 15.000.000 lordi annui;
    reddito catastale dell'abitazione di categoria A2,  A3,  A4,  A5,
A6, A7 minore o = a 1.000.000 unica proprieta';
  B)  reddito  del nucleo familiare composta da 2 persone con reddito
derivante da sola pensione minore o = a 18.000.000 lordi annui;
    reddito catastale dell'abitazione di categoria A2,  A3,  A4,  A5,
A6, A7 minore  o = a 1.000.000 unica proprieta';
  C)  giovani  coppie  che  acquistano  entro  il  mese di giugno una
abitazione in proprieta'. La documentazione richiesta a tal  fine  e'
la seguente:
   certificato di residenza e certificato di matrimonio;
   atto  notorio  in caso di acquisto prima del matrimonio purche' il
matrimonio venga contratto entro l'anno ed entro  lo  stesso  termine
venga trasferita la residenza nel comune di Spino d'Adda;
  D)  nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a L. 90.000.000
lordi annui oltre due figli a carico di eta' uguale o inferiore ai 20
anni;
   reddito catastale dell'abitazione di categoria A2, A3, A4, A5, A6,
A7 inferiore o uguale a L. 1.000.000 unica proprieta';
7. viene considerata direttamente adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis);
10. di dare atto che, ai sensi del secondo  comma  dell'art.  58  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997  n.  446, per l'applicazione
dell'art.   9 del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano coltivatori diretti od  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali di cui all'art.  11  della  legge  n.  9/1963,  soggette  al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SPINOSO
  (Potenza)
  Il comune di SPINOSO (provincia di  Potenza)  ha  adottato,  il  18
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  come  in  effetti  si  determina col presente atto,
l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SPOLETO
  (Perugia)
  Il comune di SPOLETO (provincia di  Perugia)  ha  adottato,  il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  approvare e fare proprio il documento istruttorio redatto dal
responsabile dell'I.C.I. in data 15 marzo  1999,  che  si  allega  al
presente atto e ne forma la parte integrante e sostanziale;
2.  di  confermare  per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella
misura del 6 per mille;
3. di diversificare l'aliquota,  secondo  quanto  prevede  l'art.  6,
comma   2  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  come  modificato
dall'art.  3, comma 53, della legge n. 662/1996, nel modo  che  segue
con riferimento ai casi appresso indicati:
  a)  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale: 5,7 per
mille;
  b) immobili classificati nei gruppi catastali A (ad  eccezione  del
gruppo   A/10)   posseduti   in  aggiunta  all'abitazione  principale
(abitazioni locate e non locate): 7 per mille;
4. di riconoscere in L. 200.000 la detrazione da applicare all'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del
suo ammontare.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SPOTORNO
  (Savona)
  Il comune di SPOTORNO (provincia di  Savona)  ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (categorie  catastali  B,   C,   D,   aree
fabbricabili   -   terreni   -  unita'  immobiliari  di  categoria  A
comprendenti unita'  immobiliari  locate  con  contratto  di  affitto
registrato  a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali o
unita' immobiliari di persone fisiche  date  in  comodato  a  parenti
entro  il  primo grado che le utilizzano come abitazioni principali o
unita' immobiliari di proprieta' di Enti morali  non  commerciali  di
diritto  pubblico  e  senza  scopo  di lucro, da applicarsi in questo
comune nella misura del 6 per mille;
2. di determinare per l'anno 1999 una aliquota ridotta  nella  misura
del 5,25 per mille per unita' immobiliari di persone fisiche soggetti
passivi   adibite  ad  abitazione  principale  o  unita'  immobiliari
possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani  o  disabili
residenti  in  istituti  di ricovero, purche' le stesse non risultino
locate;  sull'imposta  dovuta  per  tali  unita'  immobiliari  verra'
concessa,  fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di L.
200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale  si  protrae
tale destinazione;
3.  di  determinare  per  l'anno  1999  una aliquota maggiorata nella
misura del 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari  adibite
ad abitazione che non scontano aliquota ridotta o normale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SQUINZANO
  (Lecce)
  Il comune di SQUINZANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  approvare,   siccome   approva,   le   seguenti   norme   per
l'applicazione  dell'I.C.I.  -  imposta  comunale  sugli immobili, in
questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999:
  a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi  e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per la unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale, 5,50 per mille;
  b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per  tutti  gli  altri
tipi di immobili posseduti nel comune, 6 per mille;
  (Omissis).
3.  l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non  utilizzati  limitatamente  al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il
contribuente  ha  facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella  quale
deve  dichiarare  la  data  di  inizio  delle  condizioni che rendono
inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente  ha
l'obbligo  di  comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di
ultimazione  dei  lavori  di  ricostruzione  o  restauro  ovvero,  se
antecedente,  la  data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato.
Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio  per  verificare  la
veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare spetta  a
ciascuno   di   essi   proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale
destinazione medesima si verifica.
  Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale   il
contribuente  che  la  possiede  a  titolo di proprieta' usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari  dimorano  abitualmente.  Le
disposizioni  di cui al presente comma si applicano anche alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle   cooperative   edilizie   dei   soci
assegnatari,  nonche'  agli  obblighi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
                        COMUNE DI STANGHELLA
  (Padova)
  Il comune di  STANGHELLA  (provincia  di  Padova)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999:
  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che  sara'
applicata  in  questo comune nella misura unica del 5,5 per mille con
una detrazione per l'abitazione principale  pari  al  minimo  fissato
dalla normativa vigente di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI STATTE
  (Taranto)
  Il comune di STATTE (provincia di Taranto) ha adottato, il 24 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  stabilire l'aliquota ordinaria nella misura unica del 5 per mille
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;
di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di
L. 200.000 secondo quanto previsto dall'art.  8,  secondo  comma  del
decreto legislativo n. 504 come modificato dall'art. 3 comma 56 della
legge n. 662/1996;
di  applicare  quanto  previsto  dall'art.  1,  quinto comma legge n.
449/1997  (collegata  alla  Finanziaria  1998)  per  quanto   attiene
l'aliquota  del  3  per  mille  limitatamente alle zone ricadenti nel
centro storico ai fini della rivitalizzazione del medesimo.
  (Omissis).
                         COMUNE DI STAZZEMA
  (Lucca)
  Il comune di STAZZEMA (provincia di Lucca) ha adottato, il 27 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di stabilire nella misura del 5 per mille  l'aliquota  I.C.I.  per
l'anno 1999, con esclusione:
  A)  degli  immobili  a disposizione e non locati, posseduti a scopo
abitativo  in  aggiunta  all'abitazione  principale,  per   i   quali
l'aliquota viene determinata nella misura del 7 per mille;
  B)  degli  immobili  realizzati  per la vendita e non venduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente  dell'attivita',
la  costruzione  e  l'alienazione  di immobili per i quali l'aliquota
viene fissata nella misura  del  4  per  mille  per  un  periodo  non
inferiore a tre anni;
  C) delle unita' immobiliari divenute inagibili o inabitabili, sulle
quali  i  legittimi  proprietari  eseguano  interventi  volti al loro
recupero, ovvero  eseguano  interventi  finalizzati  al  recupero  di
immobili  di interesse storico o architettonico od alla realizzazione
di autorimesse o posti auto, per i  quali  l'aliquota  viene  fissata
nella  misura  del  3 per mille per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori;
2. di confermare la detrazione spettante per l'abitazione  principale
nella  misura di L. 200.000 salvo le eccezioni previste al successivo
punto 3;
3. di elevare per l'anno 1999,  in  base  alla  normativa  citata  in
premessa,  la  detrazione  spettante per l'abitazione principale a L.
400.000 in relazione a richieste documentate, da parte di soggetti in
situazioni di  particolare  disagio  economico-sociale.  Le  suddette
richieste  dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune entro
il 30 giugno 1999;
  La  detrazione  cosi'  aumentata  spetta in particolare ai seguenti
casi passivi:
   pensionati residenti,  proprietari  di  non  piu'  di  una  unita'
immobiliare  utilizzata  quale  abitazione  principale con un reddito
complessivo,  compresa  la  maggiorazione  per  il  coniuge  o  altro
convivente  a carico, derivante unicamente da pensione, non superiore
al minimo I.N.P.S.  e sue maggiorazioni previste per legge;
   disabili, disoccupati che posseggano oltre il reddito da pensione,
compresa quella di invalidita' e guerra,  e/o  eventuali  sussidi  da
qualunque  ente  erogati  compresa  l'indennita'  di accompagnamento,
reddito da fabbricati riferito unicamente  all'abitazione  principale
ed  alle sue pertinenze, posseduta a titolo di proprieta', usufrutto,
uso od abitazione degli stessi o dal coniuge convivente, purche'  non
di  categoria catastale A1, A7, A8, A9, per un totale complessivo che
non superi il reddito minimo stabilito per l'accesso  ad  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica.
  (Omissis).
                         COMUNE DI STORNARA
  (Foggia)
  Il comune di STORNARA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  per
l'anno  1999 nella misura del 5 per mille, rapportato al valore degli
immobili, e la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.
  (Omissis).
                           COMUNE DI STRA
  (Venezia)
  Il comune di STRA (provincia di Venezia) ha adottato, il  31  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili in forma diversificata: 6  per  mille  per  l'immobile
posseduto  a  titolo di abitazione principale e 7 per mille per tutti
gli altri immobili a qualsiasi uso posseduto diverso  dall'abitazione
principale  e  la  detrazione  per  abitazione  principale  pari a L.
200.000;
2.  di  confermare  l'applicazione  del  regolamento  in  materia  di
pertinenze  dell'abitazione  principale,  ai  fini  dele agevolazioni
I.C.I. cosi' come approvato con delibera  di  consiglio  comunale  n.
18/1998.
  (Omissis).
                          COMUNE DI STREGNA
  (Udine)
  Il  comune  di  STREGNA  (provincia  di  Udine)  ha adottato, il 26
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di adottare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  aliquota base 5 per mille;
  aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta
 all'abitazione principale e per gli alloggi non locati.
  (Omissis).
                          COMUNE DI STREVI
  (Alessandria)
  Il  comune  di  STREVI  (provincia  di  Alessandria) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille, operando una detrazione per l'abitazione principale  nella
misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI STRONGOLI
  (Crotone)
  Il  comune  di  STRONGOLI (provincia di Crotone) ha adottato, il 17
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno  di  imposta  1999  l'aliquota  per  imposta
comunale  sugli  immobili  al  6  per  mille,  per tutti gli immobili
insistenti nella giurisdizione comunale;
di confermare, altresi', ai sensi dell'art. 3 comma 55 punto 2  della
legge  n.  662/1996,  a  L.  200.000  la  detrazione per l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SULBIATE
  (Milano)
  Il comune di SULBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 5 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare per le ragioni descritte nella narrativa l'aliquota
I.C.I., per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille;
2. di modificare l'aliquota base come di seguito indicato:
  aliquota al 6,5 per mille per gli immobili sfitti  da  piu'  di  12
mesi;
  aliquota  al  5,5  per  mille  per  gli immobili affittati a prezzi
concordati.  Tale agevolazione puo' essere concessa ai  locatori  che
hanno  stipulato  negozi conformi ai contratti tipo, definiti in sede
locale e depositati presso il comune, concordati dalle organizzazioni
della  proprieta'  edilizia  e  le  organizzazioni   dei   conduttori
maggiormente rappresentative;
3.  di  stabilire  la detrazione per la prima casa nella misura di L.
200.000 elevabile a:
  L. 260.000 per i nuclei famigliari di pensionati individuati  nelle
fasce di reddito cosi' determinate:
  reddito  non  superiore  a  L.  21.000.000  per  nuclei  famigliari
composti da due o piu' soggetti;
  reddito non superiore a L.  11.000.000  per  nuclei  con  un  unico
componente;
  L. 260.000 per nuclei famigliari con a carico portatori di handicap
con  attestato  di  invalidita'  civile  e reddito non superiore a L.
35.000.000,
escludendo dalle suddette agevolazioni gli immobili individuati nelle
classi A1 - A8 - A9.
  (Omissis).
                           COMUNE DI SUNO
  (Novara)
  Il comune di SUNO (provincia di Novara)  ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare nella misura unica del 5 per mille l'aliquota che sara'
applicata in questo comune nell'anno 1999 per imposta comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  confermando, altresi', la detrazione unica di L.
200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SUPERSANO
  (Lecce)
  Il comune di SUPERSANO (provincia di  Lecce)  ha  adottato,  il  25
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1999 l'aliquota sull'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI TAGLIO DI PO
  (Rovigo)
  Il comune di TAGLIO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 1999, l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella seguente misura:
  abitazione principale aliquota 6 per mille;
  altri  fabbricati  (diversi   dall'abitazione   principale),   aree
fabbricabili, terreni agricoli aliquota 7 per mille;
2. di prevedere le seguenti detrazioni:
  detrazione  di  L. 200.000 sull'imposta dovuta per tutti coloro che
sono  proprietari  di  unita'  immobiliare  adibita   ad   abitazione
principale;
  detrazione   di   L.  300.000  sull'imposta  dovuta,  per  tutti  i
contribuenti, che oltre ad essere proprietari di  unita'  immobiliare
adibita  ad abitazione princiapale, sono altresi' titolari di reddito
derivante da sola pensione sociale I.N.P.S.
  (Omissis).
                           COMUNE DI TALLA
  (Arezzo)
  Il comune di TALLA (provincia di Arezzo) ha adottato, il  26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  stabilire l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del
6 per mille;
di dare atto  che  la  detrazione  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000.
  (Omissis).
                   COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA
  (Bergamo)
  Il  comune  di  TAVERNOLA  BERGAMASCA  (provincia  di  Bergamo)  ha
adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per  le  motivazioni  in  premessa  indicate,  per
l'anno   1999,  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) che  saranno  applicate  in  questo  comune  nella  seguenti
misure, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni:
  ordinaria del 4,5 per mille;
  per immobili non locati del 7 per mille;
  agevolata  ai  sensi dell'art. 1, comma 5 legge n. 449/1997, dell'1
per mille;
2. di fissare la detrazione d'imposta,  esclusivamente  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI TEGGIANO
  (Salerno)
  Il  comune  di  TEGGIANO  (provincia di Salerno) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del  5  per
mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI TEOR
  (Udine)
  Il  comune  di  TEOR  (provincia di Udine) ha adottato, il 25 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di definire la seguente disciplina  per  l'applicazione  dell'imposta
per l'anno 1999:
  la  riduzione  dell'aliquota  I.C.I.  al  5 per mille per tutti gli
immobili;
  la conferma della detrazione da applicare  alla  prima  casa  nella
misura di L. 210.000;
  la  conferma  della  riduzione del 50% per gli immobili inagibili e
inabitabili;
  la conferma dell'agevolazione per la prima casa  agli  immobili  di
proprieta'  o in usufrutto ad anziani ricoverati in via permanente in
casa di riposo purche' non locati.
  (Omissis).
                     COMUNE DI TERLANO - TERLAN
  (Bolzano)
  Il  comune  di TERLANO - TERLAN (provincia di Bolzano) ha adottato,
il  29  dicembre  1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1999 le
seguenti aliquote:
  aliquota ordinaria: 4 per mille;
  aliquota per le abitazioni a disposizione ai sensi dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986  e  per  le  aree
fabbricabili: 6 per mille;
  detrazione per l'abitazione principale: L. 500.000.
2. di dare atto che entro il periodo di pubblicazione di dieci giorni
ogni  cittadino  puo'  presentare  alla  giunta  provinciale  reclamo
avverso le deliberazioni elencate nell'art. 96 del testo unico  delle
LL.RR.    sull'ordinamento dei comuni ed opposizione a tutte le altre
deliberazioni alla  giunta  comunale  e  che  entro  sessanta  giorni
dall'esecutivita'  della  delibera  puo' essere presentato ricorso al
tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano.
  (Omissis).
  COMUNE DI TERMENO SULLA STRADA DEL VINO TRAMIN AN DER WEINSTRASSE
  (Bolzano)
  Il comune di TERMENO SULLA  STRADA  DEL  VINO    -  TRAMIN  AD  DER
WEINSTRASSE  (provincia  di Bolzano) ha adottato, il 21 gennaio 1999,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota nella misura minima prevista  per  legge
del  4  per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro
destinazione;
2. di determinare l'importo di  detrazione  d'imposta  per  tutte  le
abitazioni  effettivamente  utilizzate ad abitazione principale, come
definiti  con  il  regolamento  approvato  ai  fin  dell'applicazione
dell'I.C.I.  con propria delibera n. 54 del 5 agosto 1998 come segue:
  L.   1.028.160   (corrispondente   all'esenzione  per  dodici  vani
catastali classificati nella categoria A/2, classe  2)  per  tutti  i
contribuenti  senza  imporre  alcuna particolare condizione per poter
usufruire di tale detrazione;
  l'abitazione dev'essere classificata o classificabile catastalmente
nelle cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/11;
3. di rinunciare ai sensi dell'art. 6, comma 5 della legge n.  448/98
al  ricupero  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  I.C.I.  per  i
fabbricati nei casi in cui per questi nel periodo  dal  1994  fino  a
maggio  1998,  erano  soddisfatti i presupposti per il riconoscimento
della ruralita' in base all'art. 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 139;
4.  la propria deliberazione n. 13 del 27 febbraio 1998 e' revocata a
tutti gli effetti e sostituita dalla presente.
  (Omissis).
                          COMUNE DI TERNATE
  (Varese)
  Il  comune di TERNATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  adottare,  per  l'anno  1999,  la  seguente  diversificazione  di
aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
1. aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille per:
  le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale
del soggetto passivo;
  le unita' immobiliari locate;
  le unita' immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta' o
di usufrutto da soggetti anziani o disabili che  hanno  acquisito  la
residenza in istituti di ricovero o sanitari;
  alle  unita'  immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari, residenti nel comune;
  agli  alloggi regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le
case popolare;
  per le unita' immobiliari concesse in uso  gratuito  a  parenti  in
linea retta o collaterale fino al secondo grado;
2.  aliquota  ordinaria  nella misura del 5,5 per mille per tutti gli
altri  immobili;
3. determinazione detrazione I.C.I., per  l'anno  1999  nella  misura
massima prevista dalla legge, in L. 500.000 per:
  le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale
del soggetto passivo;
  le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative edilizie a
proprieta'  indivise  adibite  ad  abitazioni  principale  dei   soci
assegnatari, residenti nel comune;
  gli  alloggi  regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le
case popolari;
  per le unita' immobiliari concesse in uso  gratuito  a  parenti  in
linea retta o collaterale fino al secondo grado;
di  dare  atto che ai sensi dell'art. 3 comma 55 l'imposta e' ridotta
del 50% per i fabbricati dichiarati  inagibili  o  inabilitati  e  di
fatto  non  utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale sussistono tali condizioni;
di  dare  atto,  inoltre,  che  per  fruire  delle   agevolazioni   e
detrazioni, il soggetto passivo deve presentare:
  per  le unita' immobiliari locate: copia del contratto di locazione
regolarmente registrato o dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;
  per  i  fabbricati  inagibili  o inabitabili relazione dell'ufficio
tecnico  comunale  con  perizia  a  carico  del  soggetto  passivo  o
dichiarazione  sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15
e successive modificazioni;
  per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti, dichiarazione
sostitutiva   resa   dal   proprietario   attestante   la   gratuita'
dell'utilizzo;
  per  fruire  delle  agevolazioni  e detrazioni in materia di I.C.I.
necessita il requisito  della  residenza  nel  comune,  del  soggetto
passivo.
  (Omissis).
                           COMUNE DI TERNI
  ()
  Il  comune  di  TERNI,  ha  adottato, il 18 marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare l'aliquota nella misura del 5,5 per mille per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
di elevare l'aliquota al 7 per mille per tutte le unita'  immobiliare
non  adibite  direttamente  ad  abitazione principale e per i terreni
edificabili.
di  aumentare  la  detrazione  dell'imposta   dovuta   per   l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  da L.
200.000 a L.  300.000 per le seguenti categorie meno abbienti:
  a) anziani di eta' superiore a sessantacinque anni  compiuti  al  1
gennaio  1999,  che  possiedano  un'unica  unita' immobiliare, (e sue
pertinenze  comprese  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6,   C/7),
distinta   tra   le  categorie  catastali  da  A/2  ad  A/7,  adibita
direttamente a propria abitazione principale e che abbiano un reddito
familiare imponibile ai fini IRPEF, al netto  del  reddito  derivante
dall'abitazione,   conseguito   nell'anno   antecedente   l'anno   di
imposizione I.C.I., non superiore a L. 20.000.000.  In  presenza  nel
nucleo  familiare  di uno o piu' portatori di handicap, risultanti da
certificazione dell'A.S.L., il limite di  reddito  e'  elevato  a  L.
25.000.000;
  b)   famiglie  numerose  formate  da  minimo  sei  componenti,  che
possiedano un'unica unita' immobiliare  (e  sue  pertinenze  comprese
nelle  categorie  catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie
catastali  da  A/2  a  A/7,  adibita   direttamente   ad   abitazione
principale,   con   un   reddito  complessivo  familiare,  conseguito
nell'anno antecedente all'anno di imposizione I.C.I.,  non  superiore
alla  somma  delle  quote  di  L.    11.000.000,  attribuite  ad ogni
componente; la quota di reddito di L. 11.000.000 si  intende  elevata
di  L.  2.500.000  per  ogni componente portatore di handicap facente
parte del nucleo familiare;
  c)  persone  o  nuclei  familiari  possessori  di  un'unica  unita'
immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2,
C/6,  C/7) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita
direttamente a propria abitazione principale, per i  quali  nell'anno
di  imposizione I.C.I. sia stata verificata o permanga una situazione
di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo,  o
equivalente, dei beneficiari del comune;
  d)  anziani o disabili possessori di un'unica unita' immobiliare (e
sue pertinenze comprese nelle categorie  catastali  C/2,  C/6,  C/7),
distinta  tra  le  categorie  catastali  da  A/2  a A/7, residenti in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
  e)  nuclei  familiari, di 4 o piu' persone, che possiedano un'unica
unita'  immobiliare  (e  sue  pertinenze  comprese  nelle   categorie
catastali  C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2
a A/7, con reddito complessivo a fini  IRPEF,  nell'anno  antecedente
quello di imposizione I.C.I., che derivi esclusivamente da redditi di
lavoro dipendente ed assimilati non superiore a L. 2.1.000.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
  (Cosenza)
  Il  comune  di  TERRANOVA  DA  SIBARI  (provincia  di  Cosenza)  ha
adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare le tariffe e le aliquota di  imposta  dei  tributi  e
tasse   comunali   vigenti   anche  per  l'anno  1999,  ad  eccezione
dell'I.C.I.  la quale subisce le seguenti variazioni:
  a) detrazione di  imposta  I.C.I.  di  L.  500.000  per  abitazione
principale;
  b)  detrazione  totale  di  imposta  I.C.I.  per  i  locali adibiti
esclusivamente ad attivita' artigianali e commerciali  ricadenti  nel
centro storico.
  (Omissis).
                        COMUNE DI TERRICCIOLA
  (Pisa)
  Il  comune  di  TERRICCIOLA  (provincia  di  Pisa)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  di  confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote d'imposta e
detrazioni nella stessa misura determinata con le delibere di  giunta
municipale n. 52/98 a di consiglio comunale n. 7/98 esecutive:
  a) Aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
  b) Aliquota ridotta del 5,5 per mille:
   b1)  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale
delle persone fisiche soggetti passivi, retsidenti nel comune;
   b2) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale  dei  soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
   b3)  abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  Istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   b4) per le unita' immobiliari locate con contratto  registrato  ad
un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
  c) Aliquota diversificata del 6 per mille:
   c1)   immobili   diversi   dalle   abitazioni,   escluso  le  aree
fabbricabili;
  (Per "immobili diversi dalle abitazioni", si  fa  riferimento  alle
categorie catastali A10, B, C, D).
  d)  di  stabilire,  per  l'anno  1999,  in L. 250.000 la detrazione
dall'imposta  dovuta  per  la  prima  casa   posseduta   da   anziani
ultrasessantacinquenni    che    vivono    soli    o    con   coniuge
ultrasessantacinquenne, con  reddito  pro  capite  non  superiore  al
reddito  derivante  dalla  pensione  minima.   maggiorato del reddito
derivante dall'abitazione di residenza, che non risultino proprietari
di altri immobili.
3. dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si  detraggono  L.
200.000 con le modalita' previste per legge.
4.  dare  atto  che, in questo comune, i terreni agricoli sono esenti
dal pagamento dell'I.C.I.
  (Omissis).
                          COMUNE DI TEVEROLA
  (Caserta)
  Il comune di TEVEROLA (provincia di Caserta)  ha  adottato,  il  10
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
mantenere per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;
portare,  per il suddetto anno di imposta, la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto  passivo  a
L. 240.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI THIENE
  (Vicenza)
  Il  comune di THIENE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 4 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare le aliquote e detrazioni I.C.I.  per  l'anno  1999,
richiamando  la  delibera  di  consiglio  comunale  n.  23/98  ed  il
regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
  aliquota ordinaria: 6,25 per mille;
  aliquota  ridotta  per   abitazione   principale   intendendo   per
abitazione  principale quella diciplinata dall'art. 8 del regolamento
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili delle persone
fisiche e dei soci di cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
limitatamente  al  periodo  per  il quale la destinazione medesima si
verifica: 4,5 per mille;
  aliquota diversificata  per  immobili  rientranti  nella  categoria
catastale C1 (negozi e botteghe): 5,25 per mille;
  aliquota  diversificata  per gli alloggi destinati alla locazione e
tenuti sfitti per un periodo superiore a 5 mesi: 7 per mille;
  l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale  e'
elevato  a  L.  350.000  con  riferimento  alle  sole  situazioni  di
carattere sociale che  soddisfino  tutte  le  condizioni  di  seguito
specificate;
2.  di  prevedere  una maggior detrazione per l'abitazione principale
pari a L. 350.000 per le famiglie con persona portatrice di  handicap
(legge  n.  104/1992),  con  invalidi  al 100%, la cui condizione sia
certificata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI TIRANO
  (Sondrio)
  Il comune di TIRANO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare, in adempimento all'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504,  e  successive  modificazioni,   l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del
5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI TIRIOLO
  (Catanzaro)
  Il  comune  di  TIRIOLO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota  dell'I.C.I.  da  applicare
nel  comune  nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale
con detrazione di L. 200.000, nella misura del 6,5 per  mille  per  i
restanti immobili ai quali si applica l'imposta, nonche' nella misura
agevolata del 3 per mille per i proprietari che eseguono, con formale
autorizzazione  o  concessione,  gli  interventi di cui all'art.   1,
comma  5,  della  legge  n.  449/1997,  limitatamente   alle   unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                          COMUNE DI TIVOLI
  (Roma)
  Il comune di TIVOLI (provincia di Roma) ha adottato,  il  30  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di fissare le aliquote I.C.I. per il 1999, sul proprio territorio,
nelle seguenti misure:
  4,8 per mille per l'abitazione principale;
  6 per mille per le altre unita' immobiliari;
  2 per mille per i fabbricati i cui proprietari eseguano lavori atti
al  recupero  delle  unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili, al
recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nel
centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali o utilizzo dei sottotetti per un  periodo  massimo
di tre anni dall'inizio dei lavori;
2. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in
L. 200.000;
3.  di considerare prima abitazione l'unita' immobiliare posseduta da
anziani o disabili che hanno acquisito la  residenza  in  istituti  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
  (Omissis).
                       COMUNE DI TOCCO CAUDIO
  (Benevento)
  Il comune di TOCCO CAUDIO (provincia di Benevento) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di stabilire, con effetto  dal  1  gennaio  1999,  l'aliquota  per
l'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5
per mille;
Il.  per  la  determinazione  della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e  52,  lettera  a),  delI'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n.662;
III.  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati dichiarati
inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati  limitatamente  al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del   proprietario,   che   allega   idonea    documentazione    alla
dichiarazione.    In  alternativa  il  contribuente ha la facolta' di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge  4  gennaio
1968,  n.  15,  autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data
d'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile   e   comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato,  Il  comune   puo'   effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
IV.  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'   immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per  abitazione  principale  s'intende  quella   nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le disposizioni di cui al presente Capo  si  applicano  anche  alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
  (Omissis).
VI. di dare atto, altresi', che, ai sensi del secondo comma dell'art.
58  del  decreto  legisaltivo  15  dicembre   1997,   n.   446,   per
l'applicazione  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992
relativo alle  modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni
agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli
a  titolo  principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli appositi
elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n.9/1963, soggette al
corrispondente obbligo assicurativo; la  cancellazione  dai  predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                     COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
  (Pescara)
  Il  comune di TOCCO DA CASAURIA (provincia di Pescara) ha adottato,
il  30  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
e'  confermata  in  tutto  e per quanto ad ogni finalita' di legge la
determinazione giuntale n. 39/1999 inerente l'aliquota  I.C.I.  1999,
confermando  nel  4,5 per mille la relativa misura di aliquota, nella
normativa precedente e comunque oggi vigente di detrazioni, esenzioni
e facilitazioni d'imposta e regolamento cui  alla  deliberazione  del
consiglio comunale n. 71 del 30 settembre 1998.
  (Omissis).
                           COMUNE DI TODI
  (Perugia)
  Il  comune  di TODI (provincia di Perugia) ha adottato, il 25 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  a
decorrere  dall'anno  1999,  le  aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili - I.C.I. come segue:
  aliquota 5 per mille in  favore  delle  persone  fisiche,  soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita
ad abitazione principale;
  aliquota 7 per mille su tutti i restanti immobili;
2. di determinare, altresi', in L. 240.000, a decorrere dal 1 gennaio
1999, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale;
3.  di  prevedere  per  l'applicazione  della  tariffa  per  l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale  in  favore
delle  persone  fisiche,  soggetti  passivi e dei soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, che:
  a) in caso di  variazione  della  residenza  anagrafica  nel  corso
dell'anno  di imposizione per il quale e' stata deliberata l'aliquota
ridotta, tale aliquota si applica limitatamente  ai  mesi  durante  i
quali c'e' stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in
cui la residenza medesima si e' protratta per almeno quindici giorni;
  b)   in   caso   di   contitolarita'  di  possesso  dell'abitazione
principale,
 l'aliquota ridotta deve essere applicata  soltanto  sulla  quota  di
valore  spettante  al  possessore  che  dimora  ed  ha  la  residenza
anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione.
  (Omissis).
                           COMUNE DI TOLFA
  (Roma)
  Il comune di TOLFA (provincia di Roma) ha  adottato,  il  26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  stabilire  con  effetto  dal  1  gennaio 1999, per l'applicazione
deII'l.C.I.   - Imposta comunale sugli  immobili,  in  questo  comune
quanto appresso:
  a)  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a  proprieta  individuale  residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale: 5,80 per mille;
  b)  aliquota  da  applicare  a  tutti  i soggetti passivi e per gli
immobili che non rientrano nella precedente classificazione 6,20  per
mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 8, 51, 52, lettera a) dell'art. 3 della legge  23  dicembre
1996, n. 662;
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
ed  inabitabili  e  di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale viene accertata  la  sussistenza  di  tali
condizioni  dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea  documentazione  alla  dichiarazione.
In  alternativa  il contribuente ha facolta' di rendere dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  autenticata,
nella  quale  deve  dichiarare la data di inizio delle condizioni che
rendono  inabitabile  e  comunque   inutilizzabile   l'immobile.   Il
contribuente  ha  l'obbligo  di comunicare al comune, con raccomadata
a.r. la data di ultimazione dei lavori di  ricostruzione  e  restauro
ovvero,  se  antecedente,  la data dalla quale l'immobile e' comunque
utilizzato.   Il comune puo' effettuare  accertamenti  d'ufficio  per
verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione,  se  I'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale,  ed
i  suoi  familiari  dimorano  abitualmente. Le disposizioni di cui al
presente  comma  si  applicano  anche  ad   unita'   immobiliari   di
appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche'
agli alloggi legalmente assegnati degli istituti autonomi per le case
popolari;
5. viene considerata direttamente adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non venga locata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI TORINO
  (Torino)
  Il comune di TORINO ha adottato, il  22  marzo  1999,  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
                        I.C.I. nell'anno 1999
                        ALIQUOTE E DETRAZIONI
_____________________________________________________________________
Casistica degli immobili           Aliquota             Detrazioni
                                 (per mille)             (in lire)
_____________________________________________________________________
Regime ordinario dell'imposta         6                      -
Alloggi adibiti ad abitazione
principale                            5,75                240.000 *
Alloggi non locati di anziani e
disabili residenti in case di
ricovero                              5,75                240.000 *
Alloggi concessi dal proprietario
in uso gratuito a parenti fino al
secondo grado o ad affini di primo
grado                                 5,75                240.000 *
Alloggi costituiti da due o piu'
unita' immobiliari contigue,
occupati ad uso abitazione
principale                            5,75                240.000 *
Alloggi dell'Agenzia territoriale
per la casa assegnati a residenti
in Torino e di cooperative edilizie
a proprieta' indivisa per i soci ivi
abitanti                              5,75                240.000
Alloggi con sfratto esecutivo per
necessita' del proprietario o di un
familiare (sfratto prorogato dopo
almeno tre accessi)                   5,75                240.000 *
Immobili vuoti non locati e non
utilizzati al 31 dicembre 1998 per
i mesi che rimangono tali nel 1999,
senza contratto di locazione da
almeno due anni                          9                    -
Alloggi locati con contratto regi-
strato e conforme alla legge
n. 431/1998, art. 2, comma 3,
utilizzati dal locatario come
abitazione principale                  4,5                     -
Immobili realizzati entro il 31
dicembre 1998 per la vendita e non
venduti da imprese di costruzione        4                     -
Immobili inagibili, inabitabili,
fatiscenti e di fatto non utilizzati   imposta                 -
                                       ridotta
                                       del 50%
  *  nessun  contribuente  puo'  usufruire  di piu' di una detrazione
annua.
  (Omissis).
                          COMUNE DI TORNATA
  (Cremona)
  Il comune di TORNATA (provincia di  Cremona)  ha  adottato,  il  12
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire nel 5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione
dell'imposta  comunale  per  gli  immobili,  sia  per  gli   immobili
destinati  ad abitazione che per gli altri tipi di immobilile che per
le abitazioni non locate;
2.   di  stabilire  in  L.  200.000  la  detrazione  di  imposta  per
l'abitazione principale;
3. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero   o  sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente  purche'
l'abitazione non risulti locata.
  (Omissis).
                      COMUNE DI TORRAZZA COSTE
  (Pavia)
  Il comune di TORRAZZA COSTE (provincia di Pavia) ha adottato, il 30
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI TORRAZZO
  (Biella)
  Il comune di TORRAZZO (provincia di  Biella)  ha  adottato,  il  27
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare,  per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura unica del 4,80 per mille e la detrazione per la
prima casa nell'importo di L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
  (Napoli)
  Il comune di TORRE ANNUNZIATA (provincia di Napoli) ha adottato, il
17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
approvare e far propria la proposta.
  (Omissis).
rideterminare le aliquote I.C.I. nella misura di:
  1) aliquota I.C.I. ordinaria 6,5 per mille;
  2) aliquota I.C.I. abitazione principale 5,5 per mille;
  3) detrazione abitazione principale L. 200.000;
  4) aliquota I.C.I. alloggi non locati 7 per mille (cat. A);
  5)  detrazione  di L. 300.000 per nuclei familiari con portatore di
handicap la cui invalidita' non sia inferiore al 100%;  a  condizione
che lo stesso e/o i componenti del nucleo familiare siano proprietari
di quella sola unita' immobiliare.
  (Omissis).
                       COMUNE DI TORREBELVICINO
  (Vicenza)
  Il  comune di TORREBELVICINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il
5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di   stabilire   per   l'anno  1999  le  seguenti  aliquote  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
  a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille da applicare  al
valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti;
  b) aliquota ridotta nella misura del 4,50 per mille da applicare al
valore  dell'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione
principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in favore
delle persone fisiche soggetti passivi  e  dei  soci  di  cooperative
edilizie a proprieta'  indivisa purche' residenti nel comune;
  c) aliquota ridotta nella misura del 4,50 per mille da applicare al
valore  del  garage  quale  pertinenza  o  accessorio dell'abitazione
principale in favore dei soggetti passivi d'imposta che  usufruiscono
dell'aliquota  ridotta  di  cui  al  punto  e), purche' il garage sia
utilizzato direttamente dagli stessi soggetti.
  d) ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli  immobili,
e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizioni
che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata (art.  3  comma
56  della  legge  23  dicembre 1996 n. 662, applicata a decorrere dal
1997 con deliberazione di codice civile n. 28/1997).
  e)  aliquota  agevolata  nella  misura  del  1,5  per  mille  nelle
fattispecie  e con le modalita' di cui all'art. 1 comma 5 della legge
27  dicembre  1997  n.  449  (agevolazione  spettante  per   anni   3
dall'inizio  dei lavori di recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili, o di immobili di interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici,  o  nel  caso  di realizzazione di
autorimesse o posti auto, o di utilizzo di sottotetti).
2. di elevare a L. 500.000 l'importo di L. 200.000 previsto dall'art.
8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 a titolo di  detrazione
di imposta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo  nel  cui  nucleo  familiare  vi siano persone
handicappate (ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104) o invalidi
al cento per cento o persone non autosufficienti, con punteggio sullo
stato di non autosufficienza di almeno 70 punti  su  100,  attribuito
dai  competenti organi con i criteri e per gli effetti previsti dalla
legge  regionale  n.  28/1991).  La  tariffa  agevolata  si   applica
all'unita'  immobiliare  e  relativo  garage  individuati  secondo  i
criteri di cui al punto 1) paragrafi B e C.
  (Omissis).