COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI (Cremona) Il comune di TORRE DE' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione 4,9 per mille; aliquota da applicare ai soggetti passivi per le restanti unita' immobiliari, dagli stessi posseduti nel comune 6 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sucessive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effeffuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente; le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI TORRE DI MOSTO (Venezia) Il comune di TORRE DI MOSTO (provincia di Venezia) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) aliquota unica del 5 per mille per qualsiasi tipo di immobile; b) detrazione unica di L. 200.000 per ogni immobile adibito ad abitazione principale; c) l'applicazione della detrazione del 50% dell'I.C.I. a favore del titolare di fabbricato inagibile, inabitabile o di fatto inutilizzato ai sensi dell'art. 8 comma 6 lettere a), b) e c) del regolamento comunale; d) non applicazione della aliquota agevolata del 4 per mille per tre anni per gli immobili costruiti per la vendita e non venduti da parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attivita' la costruzione ed alienazione di immobili; e) erogazione, su istanza, di un contributo fino al 100% della imposta da pagare a favore di titolare di abitazione principale il reddito del cui nucleo familiare sia inferiore o uguale a quello della pensione minima INPS in rapporto diretto all'ammontare dell'imposta da pagare ed al numero dei titolari richiedenti il beneficio fino alla concorrenza di un onere complessivo a carico del bilancio del comune non superiore a L. 10.000.000 per l'anno 1999; f) esenzione dal pagamento dell'I.C.I. al proprietario dell'immobile sito in Localita' Boccafossa di Torre di Mosto ed adibito gratuitamente a sede del Museo della Civilita' Contadina (art. 4 comma 2 lettera c) del regolamento comunale). (Omissis). COMUNE DI TORRE PELLICE (Torino) Il comune di TORRE PELLICE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale e nella misura del 7 per mille per seconda casa ed aree fabbricabili; 2. il regolamento comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 65/98 all'art. 5 estende le agevolazioni previste per la prima casa alle pertinenze durevolmente e stabilmente asservite alle predette abitazioni. (Omissis). COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO (Ascoli Piceno) Il comune di TORRE SAN PATRIZIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). stabilire per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fatte salve eventuali future disposizioni di legge; stabilire per l'anno 1999, la detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI TORRESINA (Cuneo) Il comune di TORRESINA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, fissare e determinare per l'anno 1999, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 6 per mille; di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal terzo comma dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). COMUNE DI TORRICELLA VERZATE (Pavia) Il comune di TORRICELLA VERZATE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare con effetto dal 1 gennaio 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 5,50 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legisla- tive e regolamentari; 2. di confermare altresi' la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'anno 1999 nella misura prevista per legge e gia' deliberata per il 1998, di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI TORRITA TIBERINA (Roma) Il comune di TORRITA TIBERINA (provincia di Roma) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per mille per tutti i soggetti passivi. (Omissis). COMUNE DI TRAMONTI (Salerno) Il comune di TRAMONTI (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). Richiamate le proprie deliberazioni nn. 124 del 3 aprile 1997 e 35 del 25 febbraio 1998 con le quali si stabilivano e riconfermavano le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1997 e 1998: a) unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali: aliquota 5 per mille, detrazione L. 220.000; b) immobili locati ad inquilini residenti che li utilizzano come abitazione principale: aliquota 5 per mille; c) altri fabbricati: aliquota 6 per mille. (Omissis). ritenuto, pertanto, di dover confermare per l'anno 1999 le stesse aliquote stabilite per l'anno 1997 e 1998. (Omissis). Delibera: 1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per i motivi e secondo la tabella evidenziati in premessa, nelle stesse misure stabilite per l'anno 1997 e 1998 cosi' come si riconferma la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dalla legge n. 662/1996, nella misura di L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI TRANI (Bari) Il comune di TRANI (provincia di Bari) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire (omissis) ed applicare in questo comune, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI TAREGO VIGGIONA (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di TAREGO VIGGIONA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per l'aliquota ordinaria e del 5 per mille per le abitazioni principali, con detrazione di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI TRAVEDONA MONATE (Varese) Il comune di TRAVEDONA MONATE (provincia di Varese) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di unificare l'aliquota dell'I.C.I. dell'anno 1999 nella misura del 5 per mille su tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale soggetti all'imposta, con la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI TRAVES (Torino) Il comune di TRAVES (provincia di Torino) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire, (omissis) l'aliquota unica del 5 per mille, ai fini dell'I.C.I. per l'anno 1999. 2. determinare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si riferisce. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. 3. determinare che ai fini della detrazione di imposta corrispondente a L. 200.000, per l'abitazione principale si intendono come tali anche l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permenente a condizione che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata o ceduta in uso gratuito a parenti e affini. (Omissis). COMUNE DI TREBASELEGHE (Padova) Il comune di TREBASELEGHE (provincia di Padova) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille e in L. 240.000 la detrazione per l'abitazione principale; 2. di dare atto che sara' applicata secondo le disposizioni contenute nel regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato in data odierna con deliberazione consiliare n. 3. (Omissis). COMUNE DI TRECASTAGNI (Catania) Il comune di TRECASTAGNI (provincia di Catania) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare, ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 art. 3 comma 55, la detrazione d'imposta a L. 200.000 per quei soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili e titolari dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; di elevare la stessa a L. 300.000, ai sensi dell'art. 3 comma 55 punti 2 e 3 della legge 662 la detrazione d'imposta I.C.I. dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali per la sottoelencata categoria di contribuenti che qui di seguito si ripartono: a) pensionati titolari di pensione sociale minima e possessori di un'unica unita' immobiliare sul territorio comunale; b) portatori di handicap con attestato di inabilita' civile superiore al 50% e possessori di una unita' immobile sul territorio comunale. Il contribuente deve presentare, al fine di poter godere della detrazione prevista pari a L. 300.000 apposita istanza in carta semplice entro il ternine perentorio del 30 giugno 1998 allegando apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dalla quale si evince il possesso dei requisiti previsti ai punti a) e b). La richiesta dovra' essere presentata anche a mezzo raccomandata ai servizi tributari del comune di Trecastagni e per i contribuenti che rientrino nelle tipologie indicate, potranno tenerne conto gia' nella fase di pagamento della rata di acconto scaduta il 20 giugno 1999. L'amministrazione si riserva di verificare la veridicita' di quanto dichiarato e pertanto, in assenza verra' applicata la detrazione per l'abitazione principale prevista per legge pari a L. 200.000 e si provvedera' al recupero a mezzo ruolo, dell'I.C.I. dovuta. Nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dai decreti legislativi 504/1992, 472-473/1997. Stabilire l'aliquota riguardante gli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6,50 per mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni. (Omissis). COMUNE DI TRECCHINA (Potenza) Il comune di TRECCHINA (provincia di Potenza) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota base imponibile ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in Trecchina per l'anno 1999 dando atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. dare atto: che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e, comunque, inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti di ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso; che nella determinazione dell'aliquota, nonche' della definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione; che ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI Trevignano Romano (Roma) Il comune di TREVIGNANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare, per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). COMUNE DI Tricerro (Vercelli) Il comune di TRICERRO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999: a) nel 5 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili; b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI Trivigno (Potenza) Il comune di TRIVIGNO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote e le tariffe vigenti relativamente alle imposte ed alle tasse di pertinenza dell'ente in particolare di confermare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura vigente del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI Troina (Enna) Il comune di TROINA (provincia di Enna) ha adottato, il 29 ottobre 1998 ed il 17 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). mantenere l'aliquota I.C.I. dal 1ù0 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, nella misura del 5 per mille. (Omissis). di approvare, (omissis), la proposta di deliberazione. (Omissis). 1. modificare la delibera della giunta municipale n. 527 del 29 ottobre 1998, all'oggetto: "Determinazione aliquota I.C.I. anno 1999", applicando l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, limitatamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 2. applicare l'aliquota I.C.I. al 6 per mille alle altre unita' immobiliari diversi dalle abitazioni, agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, agli alloggi non locati. (Omissis). COMUNE DI Tromello (Pavia) Il comune di TROMELLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di considerare ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 comma 53, direttamente adibita ad abitazione principale unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 2. di fissare un'aliquota ordinaria del 6 per mille per i singoli oggetti di imposizione I.C.I. individuati in maniera tassativa nei fabbricati aree fabbricabili, terreni agricoli qui meglio specificati: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale appartenenti al gruppo da A/1 ad A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale, abitazioni in villini, in ville, palazzi di pregio artistico o storico); immobili in uso appartenenti alla calegori A/10 cioe' ad uffici e studi pirvati; fabbricati in uso destinati ad attivita' industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonche' box autorimesse e garage, appartenenti ai seguenti gruppi catastali: gruppo B (edifici di uso collettivo) dalla B/1 alla B/8; gruppo C (immobili a destinazione commerciale dai D/1 al D/12: negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi stabilimenti balneari e di acque curative, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, tettoie chiuse o aperte); gruppo D (immobili a destinazione speciale dal C/1 al D/2 quali opifici, alberghi, teatri, sale per spettacoli e simili, case di cura e ospedali, istituti di credito e assicurazione, fabbricati, locali ed aree attrezzati per esercizi sportivi, fabbricati industriali e commerciali, residence, scuole e laboratori scientifici privati; terreni agricoli; aree fabbricabili; un'aliquota del 7 per mille, per le seguenti unita' immobiliari, a condizioni che risultino sfitte dal 1ù0 gennaio 1999 al 30 giugno 99 per: fabbricati destinati ad attivita' industriali, commerciali, artigianali e di servizi, a destinazione ordinaria e speciale appartenenti alle categorie catastali: A/10, B/1, B/2, C/1, C/2, C/3, C/4, C/7, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10, D/11, D/12 con la sola esclusione degli immobili accatastati in C/6, i quali scontano, indipendentemente dal fatto che siano locati o meno, l'aliquota ordinaria del 6 per mille; unita' immobiliari di civile abitazione, sfitte, intendendosi come tali quelle non locate dal 1ù0 gennaio 1999 al 30 giugno 1999, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita, appartenenti al gruppo catastale A, non adibite ad abitazione principale e tenute a disposizione del proprietario, ad esclusione delle seguenti fattispecie: immobili ceduti in locazione con regolare contratto; immobili ceduti in comodato od in uso gratuito; abitazioni possedute da anziani e disabili aventi residenza in Istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente; immobili non locati, ubicati al di fuori del perimetro tracciato, come da planimetria allegata; immobili oggetto di intervento edilizio per i quali, alla data del 1ù0 gennaio 1999, siano gia' state rilasciate concessioni o autorizzazioni edilizie; aumento della detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per abitazioni con valore catastale non superiore a L. 70.000.000 per il soggetto passivo che versi nelle condizioni riportate nell'allegata tabella: Limite di reddito Beneficiari familiare (*) Detrazione - - - Pensionati che abbiano compiuto il 65 anno di eta' alla data del 1 gennaio 1999 23.000.000 300.000 Coniuge a carico di pensionati di cui al punto precedente 23.000.000 300.000 Portatori di handicap con attestato di invalidita' civile 23.000.000 300.000 Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a tutto il 30 giugno 1999 23.000.000 300.000 Lavoratori posti in cassa integra- zione o in mobilita' a tutto il 30 giugno 1999 23.000.000 300.000 Nuclei familiari composti da almeno due persone con reddito da lavoro dipendente 27.000.000 300.000 * I limiti di reddito sopra riportati riferiti all'anno precedente, sono aumentati di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 2.000.000 qualora il familiare a carico sia portatore di handicap. I beneficiari di tali detrazioni non devono possedere, neanche a titolo di usufruffo, altri immobili, ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale. L'assenza della suddetta condizione fa venir meno il diritto alla maggior detrazione d'imposta, Inoltre: l'applicazione di tale riduzione richiede che gli altri eventuali componenti il nucleo familiare non possiedono altri fabbricati in tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piu' soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della riduzione deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono presentare apposita autocertificazione comprovante la sussistenza ditali condizioni entro il 30 giugno 1999. (Omissis). COMUNE DI Tronzano Vercellese (Vercelli) Il comune di TRONZANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare nel comune di Tronzano Vercellese, per l'anno 1999, l'imposta comunale per gli immobili (I.C.I.) con l'aliquota unica del 5,5 per mille in via di conferma dell'aliquota gia' praticata nello scorso esercizio; di determinare, per l'anno 1999, in L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI Truccazzano (Milano) Il comune di TRUCCAZZANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermarae per l'anno 1999 per come appresso la applicazione dell'I.C.I. sul territorio comunale di Truccazzano: aliquota impositiva unica: 6 per mille; detrazione generalizzata I.C.I. L. 230.000 per abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI Tuoro sul Trasimeno (Perugia) Il comune di TUORO SUL TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI Turania (Rieti) Il comune di TURANIA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, siccome fa, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI UDINE (Udine) Il comune di UDINE ha adottato il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. detrazione fino a L. 500.000 (dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si' protrae tale destinazione) a favore di: a) persone anziane o disabili, possessori a titolo di proprieta' o di usufrutto dell'unica abitazione, ricoverati in modo permanente in reparti di lungodegenza o in strutture protette con il contributo del comune, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta, devono sussistere le seguenti condizioni: possesso di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con relativa pertinenza e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1; acquisizione residenza presso l'istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; alloggio non occupato da congiunti o non in comodato gratuito a terzi; b) contribuenti che versino in situazioni di grave disagio economico-sociale, con riferimento al minimo vitale pari alla pensione minima mensile INPS di L. 697.700, quali componenti di un nucleo familiare che disponga di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 1998, escluso il reddito dell'abitazione principale ed accessori, non superiore a: L. 9.070.000 per nucleo di 1 componente; L. 15.116.000 per nucleo di 2 componenti; L. 20.104.000 per nucleo di 3 componenti; L. 24.639.000 per nucleo di 4 componenti; L. 28.720.000 per nucleo di 5 componenti; L. 32.650.000 per nucleo di 6 componenti; L. 36.278.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre; Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta il contribuente deve essere possessore di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1; 2. detrazione fino a L. 400.000 (dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 400.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore dei contribuenti portatori di handicap (ai sensi della legge n. 104/1992) nonche' ai nuclei familiari con presenza di persona o persone portatrici di handicap (ai sensi della legge n. 104/1992) i cui componenti dispongano di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 1998, escluso il reddito dell'abitazione principale ed accessori e l'indennita' di accompagnamento, ricompreso nei seguenti limiti: da L. 9.070.001 a L. 13.151.000 per nucleo di 1 componente; da L. 15.116.001 a L. 21.918.000 per nucleo di 2 componenti; da L. 20.104.001 a L. 29.150.000 per nucleo di 3 componenti; da L. 24.639.001 a L. 35.726.000 per nucleo di 4 componenti; da L. 28.720.001 a L. 41.644.000 per nucleo di 5 componenti; da L. 32.650.001 a L. 47.342.000 per nucleo di 6 componenti; da L. 36.278.001 a L. 52.603.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre; Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta il contribuente deve essere possessore di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1; 3. detrazione fino a L. 300.000 (dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore dei contribuenti il cui nucleo familiare disponga di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 1998 ricompreso nei seguenti limiti da L. 9.070.001 a L. 13.151.000 per nucleo di 1 componente; da L. 15.116.001 a L. 21.918.000 per nucleo di 2 componenti; da L. 20.104.001 a L. 29.150.000 per nucleo di 3 componenti; da L. 24.639.001 a L. 35.726.000 per nucleo di 4 componenti; da L. 28.720.001 a L. 41.644.000 per nucleo di 5 componenti; da L. 32.650.001 a L. 47.342.000 per nucleo di 6 componenti; da L. 36.278.001 a L. 52.603.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre; Per ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta, il contribuente deve essere possessore di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1. Le attestazioni riguardanti i requisiti devono essere rese mediante autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968 entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; se l'immobile e' acquisito dopo tale data, l'attestazione dovra' essere presentata entro il termine del versamento a saldo. Le attestazioni presentate o spedite dopo i suddetti termini non producono effetti; 1. di determinare, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota I.C.I. per il 1999 in base alle seguenti misure: a) 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione, nonche' per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado. Sono soggette alla medesima aliquota le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo case popolari (unita' immobiliari rientranti nel gruppo A, con esclusione della categoria A/10), e le pertinenze e/o accessori dell'abitazione principale (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta) anche se distintamente identificati in catasto. b) 6 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale di cui al punto a), locate o concesse in uso a terzi (con esclusione di quelle rientranti nel precedente punto a). Il titolo di detenzione o godimento dei terzi deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato. c) 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale di cui al punto a), che risultino non lo- cate o comunque non concesse in uso a terzi per l'intero anno 1999 o per una frazione d'anno superiore ai 6 mesi. Per la determinazione del periodo di locazione od occupazione sono cumulabili rapporti contrattuali diversi e non continuativi. d) 5 per mille per i restanti fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 2. di approvare le maggiori detrazioni d'imposta a beneficio dell'abitazione principale, eccedenti le 200.000 lire stabilite dalla legge, nella misura e con i criteri in premessa specificati. (Omissis). COMUNE DI URBANIA (Pesaro-Urbino) Il comune di URBANIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, nel modo che segue, le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 1999: a) aliquota al 6 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di co- operative edilizie a proprieta' indivisa residente nel comune per l'unita' immobiliare utilizzata direttamente quale abitazione principale; ai soggetti di cui al punto precedente viene, altresi', riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996; b) aliquota al 7 per mille per tutti gli altri immobili: 2. di dare atto che ai sensi della legge n. 662/1996 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e determinata nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI URGNANO (Bergamo) Il comune di URGNANO (provincia di Bergamo) ha adottato l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di procedere per l'anno 1999 ad un aumento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dal 5 al 6 per mille e ad un contestuale incremento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 265.000. (Omissis). 3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 8 del 26 gennaio 1999 l'aliquota e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili stabilite come al punto 1) hanno effetto dal 1 gennaio 1999. (Omissis). COMUNE DI USCIO (Genova) Il comune di USCIO (provincia di Genova) ha adottato il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare, in conformita' a quanto stabilito dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, con riduzione al 4,5 per mille per le prime case, comprese quelle affittate, con contratto registrato, ad un inquilino che le utilizzi come prima casa ed al 4 per mille per i fabbricati di proprieta' di enti senza scopo di lucro; 2. di approvare, in applicazione di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997, l'aliquota del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili e dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; 3. di approvare l'aumento della detrazione, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662, da L. 200.000 a L. 300.000 per i titolari di pensioni sociali e a L. 350.000 per i disabili. (Omissis). COMUNE DI UZZANO (Pistoia) Il comune di UZZANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di disporre, cosi' come nella stessa citato le aliquote di applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999 come segue: TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI - ALIQUOTA - fabbricati adibiti ad abitazione principale 5,5 per mille tutti gli altri immobili 7 per mille 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale quella posseduta da persone anziane o inabili che acquisiscano residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che il fabbricato non risulti locato; 4. di approvare la relazione dell'ufficio ragioneria che viene allegata al presente affo per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effeffo disporre, cosi' come nella stessa citato ed in premessa riportato, il mantenimento, anche per l'anno 1999, della maggiore detrazione I.C.I. di L. 100.000 (portando la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000) in favore delle classi sociali sopra menzionate. (Omissis). COMUNE DI VADO LIGURE (Savona) Il comune di VADO LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare, (omissis) il nuovo prospetto delle fattispecie immobiliari, che sub lettera b) si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, sulla base del quale dovra' essere diversificata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in ragione della tipologia dell'immobile, del soggetto possessore, nonche' dell'uso cui l'immobile e' destinato; 2. di fissare per l'anno 1999 le aliquote dell'I.C.I. come segue: nella misura del 6,7 per mille l'aliquota ordinaria; nella misura del 5,3 per mille l'aliquota agevolata; nella misura del 6,2 per mille l'aliquota agevolata; nella misura del 7 per mille l'aliquota maggiorata; 3. di dare atto che le aliquote come sopra determinate dovranno essere applicate dai soggetti passivi secondo l'unita tabella allegata sub lettera b) al presente provvedimento per costituirne parte integrante; 4. di stabilire nella misura minima di L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e per quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari; 5. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'applicazione delle aliquote differenziate di cui ai punti 1 lettera c), 2, 3 e 4 del prospetto allegato sub lettera b), ai fini della semplificazione delle operazioni di liquidazione ed accertamento dell'imposta in parola, possano dimostrare la sussistenza del diritto stesso, presentando apposita comunicazione, da rendersi sui modelli all'uopo predisposti dal comune, integrati ove necessario da copia di atti e/o documenti; Allegato sub lettera b) alla deliberazione del consiglio comunale n. 103 del 14 dicembre 1998. ----> Vedere Tabella a Pag. 243 del S.O. <---- (Omissis). COMUNE DI VAGLIA (Firenze) Il comune di VAGLIA (provincia di Firenze) ha adottato il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare anche per il 1999 le aliquote differenziate di seguito indicate, con riferimento, come sopra detto, alle possibilita' introdotte dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come riformulato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, applicando anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari: 5,5 per mille: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, o abitazioni ad esse equiparate ex art. 5 del regolamento sopra indicato, i soggetti passivi persone fisiche per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari; 6,9 per mille unita' immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale o che comunque non costituiscono abitazione principale del soggetto passivo del tributo, immobili diversi dalle abitazioni, terreni, aree fabbricabili; 7 per mille per le abitazioni non locate; 2. di stabilire nella misura base di L. 200.000 la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di dare atto che, per quanto concerne le agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si fa espresso e specifico riferimento al relativo regolamento comunale approvato con atti consiliari n. 111 del 29 dicenbre 1998 e n. 4 del 15 febbraio 1999. (Omissis). COMUNE DI VALBONDIONE (Bergamo) Il comune di VALBONDIONE (provincia di Bergamo) ha adottato il 28 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per la generalita' degli immobili e contribuenti; 2. di determinare, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) elevandola complessivamente a L. 400.000, alle seguenti condizioni: Possesso di unico immobile adibito | Devono essere esclusivamente a prima casa, compresi | soddisfatte i relativi servizi (box, lavanderia, ecc.) | contemporaneamente Reddito da immobili (fabbricati e terreni) non superiore a L. 1.000.000 Particolari situazioni di carattere sociale ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 537/1993. debitamente documentate individuandole nella seguente tipologia: cittadini, residenti nel comune, che rientrino nella categoria degli indigenti al cui mantenimento il comune stesso sia tenuto ai sensi di legge 3. di dare atto che, ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili "... b) per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in riferimento ai seguenti casi: abitazione di proprieta' del soggetto passivo; abitazione usata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo case popolari; abitazione concessa in uso gratuito (con contratto debitamente registrato) dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta di 1 grado con famiglia); abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario permanente, a condizione che la stessa non risulti locata". (Omissis). COMUNE DI VALDIERI (Cuneo) Il comune di VALDIERI (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per il 1999: a) aliquota ordinaria: 6 per mille; b) aliquota ridotta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 5 per mille; di confermare le detrazioni previste per le abitazioni principati in L. 200.000 (legge n. 662/1996 art. 3, comma 55, punto 2). (Omissis). COMUNE DI VALFABBRICA (Perugia) Il comune di VALFABBRICA (provincia di Perugia) ha adottato il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come proposti dalla giunta comunale con atto n. 54 del 13 marzo 1999 e che di seguito si riportano; a) aliouota del 4,5 per mille: immobili posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e adibiti ad abitazione principale del contribuente. Per abitazione principale si intende l'unita' immobiliare nella quale il soggetto persona fisica che la possiede, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica e dimora abituale unitamente al proprio nucleo familiare; unita' immobiliari date in comodato o uso gratuito ai soli parenti entro il primo grado in linea retta (genitori e figli) ed utilizzate da questi come abitazione principale; unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari; abitazioni possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale da soggetto anziano e/o disabile che ha acquisito la residenza presso Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. b) aliquota del 5,5 per mille: tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e classificati nei gruppi catastali "A" e B"; fabbricati classificati nel gruppo catastale "C" quali garages, negozi, botteghe, ecc.; fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" quali opifici, stabilimenti industriali, ecc; terreni agricoli, se dovuta; aree fabbricabili; c) detrazionc d'imposta per l'abitazione principale: L. 200.000 per tutti i titolari di abitazione principale; L. 300.000 (equivalente ad una ulteriore detrazione di L. 100.000) per i pensionati maschi ultra sessantacinquenni e femmine ultra sessantenni e per i pensionati invalidi civili con grado di invalidita' superiore al 66% per i quali ricorrano tutte le condizioni seguenti: che ne' il richiedente ne' i componenti il proprio nucleo familiare possiedano nel territorio nazionale altra unita' immobiliare adibita ad abitazione; che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto della detrazione, eventualmente comprensiva di pertinenze non locate, quali garages, cantina, ecc. risulti classificata in una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5; che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare in relazione alla sua composizione non risulti superiore ai limiti di seguito indicati: n. 1 persona L. 12.000.000; n. 2 persone L. 20.000.000; n. 3 persone L. 28.000.000; oltre 3 persone: per ogni persona in piu' L. 4.000.000. Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di hand- icap con invalidita' riconosciuta del 100%, il reddito dagli stessi percepito e derivante esclusivamente da pensione di invalidita' e indennita' di accompagnamento non viene computato. (Omissis). COMUNE DI VALFENERA (Asti) Il comune di VALFENERA (provincia di Asti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille, con detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE (Enna) Il comune di VALGUARNERA CAROPEPE (provincia di Enna) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella aliquota unica ordinaria del 5 per mille e fissare in L. 250.000 la detrazione per la abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VALLADA AGORDINA (Belluno) Il comune di VALLADA AGORDINA (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare con decorrenza 1 gennaio 1999 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 6,25 per miIle; di determinare inoltre un'aliquota inferiore a quella ordinaria, pari al 6 per mille per i seguenti immobili: a) unita' immobiliare ad uso abitazione principale, intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorino abitualmente; oppure unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata; b) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite a loro abitazione principale; di stabilire in L. 250.000 la misura della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione princiaple di cui ai punti a) e b) precedenti in conformita' al regolamento imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazioni del consiglio comunale n. 9 del 27 febbraio 1998 e n. 23 dell'8 maggio 1998. (Omissis). COMUNE DI VALLECORSA (Frosinone) Il comune di VALLECORSA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di ridurre (omissis) l'aliquota I.C.I. dello 0,05% per l'anno 1999 che pertanto risulta fissata nello 0,5 per cento. (Omissis). si comunica che la detrazione per l'abitazione principale rimane invariata nella misura di L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI Vallecrosia (Imperia) Il comune di VALLECROSIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare, (omissis) per l'anno 1999 le stesse aliquote delI'anno 1998, salvo diverse determinazioni da assumersi entro i limiti di approvazione del bilancio: l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille; l'aliquota ridotta nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in applicazione dell'art. 4, primo comma, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonche', in applicazione del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori. (Omissis). COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO (Salerno) Il comune di VALLE DELL'ANGELO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 (omissis); l'aliquota I.C.I. al 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO (Vicenza) Il comune di VALLI DEL PASUBIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabi lire per l'anno 1999 le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. nel modo seguente: aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali; aliquota del 6,5 per mille per gli alloggi non locati; aliquota del 6,5 per mille per le seconde case, intendendosi rientrante in tale fattispecie qualsiasi unita' immobiliare adibita ad abitazione ma diversa dall'abitazione principale; aliquota del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni princiapli e le seconde case; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' pari a L. 200.000; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI Vallepietra (Roma) Il comune di VALLEPIETRA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis). COMUNE DI VALLEROTONDA (Frosinone) Il comune di VALLEROTONDA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, sugli immobili ricompresi nel territorio del comune di Vallerotonda. (Omissis). COMUNE DI VALLINFREDA (Roma) Il comune di VALLINFREDA (provincia di Roma) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 la seguente determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, a conferma di quanto stabilito dalla giunta comunale con la richiamata deliberazione n. 7/1999: abitazione principale del soggetto d'imposta: aliquota 5,5 per mille; altri fabbricati: aliquota 6 per mille; deduzione su abitazione principale: L. 200.000; riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni. E' considerata abitazione principale: a) l'unita' immobiliare utilizzata dal soggetto passivo d'imposta; b) l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito ai genitori ed ai figli e da questi utilizzata come abitazione principale; c) l'unita' immobiliare posseduta a litolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; applicazione della aliquota nella misura del 4,5 per mille per anziani di eta' superiore a 65 anni singoli o coniugati, aventi in proprieta' la sola abitazione principale ed un reddito familiare annuo lordo non superiore a L. 12.000.000 se singoli, e non superiore a L. 20.000.000 se coniugati. (Omissis). COMUNE DI VALMONTONE (Roma) Il comune di VALMONTONE (provincia di Roma) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I - di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'l.C.I - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto 1 gennaio 1999: 1) aliquota agevolata in misura del 4 per mille, in favore di proprietari che eseguono interventi volti: - al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili -, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico -, alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali -, ed all'utilizzo di sottotetti - da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; 2) aliquota agevolata in misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare di detta aliquota l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella di vendita se la stessa interviene entro il triennio. Per i fabbricati gia' realizzati aventi le caratteristiche di cui sopra per i quali l'impresa ha gia' presentato dichiarazione di ultimazione lavori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, tale aliquota puo' essere applicata con decorrenza 1 gennaio 1998, previa debita richiesta da presentare non oltre il 30 giugno del corrente anno e per la durata massima di anni tre; Il - aliquota da applicare per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti al capo I destinati ad abitazione principale del soggetto passivo: classificati o classificabili nelle categorie catastali da A/1 a A/8: 5 per mille; aliquota da applicare per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti al Capo I diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; III - per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dal comma 48 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; IV - l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non utilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, la data di cessazione di tali condizioni. Il comune effettua accertamenti d'ufficio per verificare le condizioni dichiarate dal contribuente; V - dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; VI - viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; VII - la detrazione d'imposta viene aumentata fino a L. 500.000 in relazione alle seguenti categorie di soggetti passivi: Prima categoria: disoccupati che al 1 gennaio dell'anno di applicazione siano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno 2 anni; i non occupati che, gia' fruitori della C.l.G. o indennita' di mobilita' ai sensi della normativa vigente, al 1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente; i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscono della C.l.G o siano iscritti nella lista regionale di mobilita' da oltre 6 mesi; Le condizioni sopra indicate devono essere documentate dai competenti organismi. Seconda categoria: i titolari di pensione o assegni di invalidita'. Terza categoria i soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione principale, comprenda uno o piu' disabili con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Condizioni: 1) i soggetti passivi sopraindicati sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni: che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il soggetto passivo, sia possessore di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale nel territorio nazionale, fatta eccezione dell'eventuale box o garage di pertinenza; che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, inclusi eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore al doppio dell'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS per i casi di cui alle precedenti categorie 1 e 2 ed al triplo per il caso di cui alla categoria 3; 2) il richiedente a pena di decadenza dovra' produrre domanda entro il 31 dicembre dell'anno di applicazione dell'imposta; 3) la domanda, autenticata nella sottoscrizione dovra' attestare oltre al possesso dei requisiti sopraindicati ai punti 1, 2 e 3: a) il periodo di tempo in cui si sono verificate le condizioni di applicabilita' dell'ulteriore detrazione; b) la composizione del nucleo familiare; c) l'indicazione dei soggetti disabili con il relativo grado di invalidita' effettivamente conviventi nel nucleo familiare; d) l'ammontare complessivo annuo del reddito del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I. La mancata indicazione degli elementi sopraindicati comporta il non accoglimento della domanda. La dichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale viene richiesta la maggiore detrazione; 4) La maggiore detrazione viene applicata in proporzione al periodo di tempo per il quale sussistono i requisiti di cui ai punti precedenti; 5) In caso di infedelta' saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. (Omissis). COMUNE DI VALLO DI NERA (Perugia) Il comune di VALLO DI NERA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare la determinazione dell'aliquota l.C.l. e della detrazione per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille come stabilito con l'atto di giunta comunale n. 75 del 29 marzo 1999 e, in particolare, di applicare, per l'anno 1999, la sola detrazione per l'abitazione principale, nella misura minima di legge, pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VALTORTA (Bergamo) Il comune di VALTORTA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di Valtorta, nella misura del 5 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VALVERDE (Catania) Il comune di VALVERDE (provincia di Catania) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per anno 1999: 1) confermare l'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari: a) adibite ad abitazione principale di persone fisiche con residenza anagrafica nel comune; b) possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare posseduta non risulti locata; 2) confermare l'aliquota del 5,8 per mille per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili. Detrazione d'imposta ordinaria di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VALVERDE (Pavia) Il comune di VALVERDE (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille indistintamente per tipologia di immobili ubicati nel territorio del comune di Valverde, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in alto richiamate; 2. di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI VARALLO POMBIA (Novara) Il comune di VARALLO POMBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta I.C.I. (imposta sugli immobili) nella misura del 5 per mille; di determinare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 (103,29 Euro) e fino a concorrenza dell'imposta. (Omissis). COMUNE DI VARZI (Pavia) Il comune di VARZI (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare con effetto dal 1 gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota unica del 5,50 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale resta fissata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VELLETRI (Roma) Il comune di VELLETRI (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come di seguito indicato: aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori e in capo all'originario proprietario richiedente l'autorizzazione o concessione edilizia; di considerare parti integranti dell'abitazione principale del soggetto passivo le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto (per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita I'abitazione principale); di confermare per l'anno 1999 a L. 200.000 l'importo della detrazione fissata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di aumentare la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 a favore delle seguenti categorie di soggetti passivi: a) pensionati sociali che hanno compiuto il 60 anno di eta' alla data del 31 dicembre 1998; b) soggetti assistiti dal Comune in via continuativa nel corso dell'anno 1999 per stati di indigenza; c) disoccupati iscritti alle liste di collocamento con almeno due anni di anzianita' di iscrizione alla data del 31 dicembre 1998, soli o con nucleo familiare i cui componenti non svolgano attivita' lavorativa o con reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1998 non superiore a L. 12.000.000; di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni: a) il soggetto passivo, come nessun altro eventuale componente la famiglia deve possedere altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unita' adibita ad abitazione principale ed eventuale autorimessa di pertinenza; b) che l'immobile per il quale si intende usufruire della maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville); A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico); c) che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita autocertificazione, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi entro la data del 30 giugno 1999. (Omissis). COMUNE DI VENAFRO (Isernia) Il comune di VENAFRO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999; di confermare, altresi', in L. 200.000 l'imposta da portare in detrazione dell'imposta dovuta per abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VENDONE (Savona) Il comune di VENDONE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 6,5 per mille per la generalita' dei contribuenti; 2. non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. (Omissis). COMUNE DI VENEGONO INFERIORE (Varese) Il comune di VENEGONO INFERIORE (provincia di Varese) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota da applicarsi nell'anno 1999 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e' pari al 5,1 per mille, si conferma l'importo della detrazione pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VENTICANO (Avellino) Il comune di VENTICANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. applicabile per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI VENIANO (Como) Il comune di VENIANO (provincia di Como) ha adottato, il 28 gennaio 1999 ed il 16 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili al 4,90 per mille per tutte le unita' immobiliari con la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000; (Omissis). di integrare il proprio precedente provvedimento n. 3/1998 con cui si assumevano le determinazioni I.C.I. per l'anno 1999 nel modo seguente; di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 320.000 a favore dei pensionati soggetti passivi d'imposta, che abbiano compiuto 60 anni e il cui reddito complessivo familiare ai fini I.R.P.E.F. e' pari o inferiore a L. 24.000.000 annui. Sono escluse le case di fascia A1/A8/A9. (Omissis). COMUNE DI VENTIMIGLIA (Imperia) Il comune di VENTIMIGLIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare l'aliquota I.C.I. 1999 nella misura del 7 per mille, prevedendo inoltre un'aliquota del 5 per mille solo per le abitazioni principali e del 6 per mille solo per i terreni agricoli; 2. di prevedere, inoltre, un'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e vendita di immobili; si precisa che i soggetti che possono applicarsi tale aliquota sono solo le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, sotto qualunque forma costituite (ditte individuali, societa' di persone, societa' di capitali). Non possono invece usufruire dell'agevolazione altri soggetti (ad es. banche o assicurazioni) e cio' pur se costruiscano a fini di rivendita; 3. di applicare le stesse detrazioni gia' previste per il 1998 e come di seguito esposte: a) per le abitazioni considerate principali la detrazione e' elevata da L. 200.000 a L. 280.000 per l'anno 1999 a favore dei contribuenti che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1 gennaio 1999: aver compiuto 65 anni; possedere a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione, oltre l'eventuale cantina, garage o posto macchina annessi, solo l'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione; possedere un'unita' immobiliare catastalmente classificata o classificabile in una delle seguenti categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10; essere pensionato e non piu' in attivita' lavorativa; disporre di un reddito complessivo imponibile, comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, al netto degli oneri deducibili ai fini IRPEF ed escluso il reddito del fabbricato, non superiore a L. 15.000.000 annui (come da dichiarazione dei redditi 1998); non avere fra i componenti del nucleo familiare soggetti proprietari di altri immobili; nel caso in cui l'unita' immobiliare per cui si chiede la maggiore detrazione sia adibita ad abitazione principale di piu' soggetti, ognuno di questi deve essere in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, ed il loro reddito non deve superare quello indicato al precedente punto, moltiplicato il numero dei soggetti interessati; b) si conferma la detrazione di L. 200.000 per tutti gli altri contribuenti. (Omissis). COMUNE DI VERCEIA (Sondrio) Il comune di VERCEIA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). dare atto che e' mantenuto in vigore per l'anno 1999 l'aliquota del 4,5 per mille sulla prima abitazione e l'aliquota del 4,5 per mille sugli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI VERDUNO (Cuneo) Il comune di VERDUNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota base pari al 4,75 per mille con detrazione unica di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VERNASCA (Piacenza) Il comune di VERNASCA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 come segue: a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; b) aliquota diversificata: categoria D/1: 6,5 per mille; si applica alle unita' immobiliari e relative pertinenze destinate ad opificio. (Omissis). COMUNE DI VERNAZZA (La Spezia) Il comune di VERNAZZA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1999 per la generalita' degli immobili ubicati nel territorio comunale; 2. di ridurre per l'anno 1999 alla misura del 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VERNIO (Prato) Il comune di VERNIO (provincia di Prato) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, le aliquote e le detrazioni, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti sul territorio del comune di Vernio, nel seguente modo: abitazione principale: aliquota 4,50 per mille; immobili diversi dalla abitazione principale: aliquota 6,50 per mille; detrazione sull'imposta per l'abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VERNOLE (Lecce) Il comune di VERNOLE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire che l'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote: a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooper- ative edlizie e proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari locate con un contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale; c) aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. confermare la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VEROLENGO (Torino) Il comune di VEROLENGO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI VEZZA D'ALBA (Cuneo) Il comune di VEZZA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare cosi' come conferma per l'anno 1999, per le motivazioni riportate in premessa, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di determinare la detrazione d'imposta in lire 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VEZZI PORTIO (Savona) Il comune di VEZZI PORTIO (provincia di Savona) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, per l'abitazione principale, e del 7 per mille per altri immobili. (Omissis). COMUNE DI VIADANICA (Bergamo) Il comune di VIADANICA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare (omissis) nella misura del 6 per mille la tariffa dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI VICO NEL LAZIO (Frosinone) Il comune di VICO NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 16 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI VICOPISANO (Pisa) Il comune di VICOPISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nelle seguenti misure, per le motivazioni in- dicate in premessa, che si richiamano integralmente: a) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,9 per mille; b) per tutte le altre unita' immobiliari: 6 per mille; 2. di stabilire, altresi', anche per l'anno 1999, un'aliquota agevolata pari al 2 per mille per i casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che si riportano integralmente: a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 3. di aumentare per l'anno 1999 da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione solo per i seguenti soggetti: a) per i soggetti passivi con eta' superiore a 65 anni con reddito familiare imponibile medio fino a L. 10.303.000 per ogni componente il nucleo familiare, elevato a 15.454.000 nel caso di unico componente il nucleo familiare, con le prescrizioni indicate in premessa che qui si intendono riportate integralmente; b) per i soggetti passivi di qualsiasi eta' che possiedono nell'ambito familiare solo un unico reddito da lavoro dipendente ed assimilati con un limite di reddito imponibile di L. 10.303.000 per ogni componente il nucleo familiare e con le prescrizioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate integralmente. (Omissis). possono fruire della maggiore detrazione coloro che possiedono esclusivamente le sottoelencate categorie di redditi: a) redditi di pensione, da lavori dipendente ed assimilati; b) redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati condotti direttamente o da ascendenti e discendenti in linea retta; c) redditi esenti o soggetti alla ritenuta di acconto a titolo d'imposta; per la quantificazione del limite sopra indicato di L. 10.303.000 o di L. 15.454.000 non concorrono i redditi fondiari di cui al punto b); gli interessati dovranno produrre all'ufficio tributi del comune una autocertificazione relativa alla quantificazione dei redditi entro il 31 ottobre 1999. (Omissis). COMUNE DI VIDIGULFO (Pavia) Il comune di VIDIGULFO (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1990: terreni agricoli: 5 per mille; aree fabbricabili: 5 per mille; abitazione principale: 4 per mille; altri fabbricati: 5 per mille; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999 le seguenti detrazioni d'imposta come di seguito illustrate: abitazione principale: L. 200.000 in ragione annua. (Omissis). COMUNE DI VIESTE (Foggia) Il comune di VIESTE (provincia di Foggia) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999, l'aliquota nella misura del 5 per mille; di confermare la detrazione per la sola abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VIGNANELLO (Viterbo) Il comune di VIGNANELLO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di pertinenza di questo comune nelle seguenti misure: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per gli altri immobili; stabilire, ai fini dell'applicazione del tributo, che debba considerarsi abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; dare atto che le detrazioni di imposta per l'abitazione principale sono confermate nella misura minima di legge pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VIGNOLE BORBERA (Alessandria) Il comune di VIGNOLE BORBERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune viene determinata nella misura del 5,5 per mille. 2. viene determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. 3. ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sara' detratta la somma di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI VIGO DI CADORE (Belluno) Il comune di VIGO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.: aliquota ordinaria 6,9 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale 5,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI VIGOLO (Bergamo) Il comune di VIGOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VILLA BISCOSSI (Pavia) Il comune di VILLA BISCOSSI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare con effetto dal 1 gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili con le aliquote seguenti: aliquota del 5,5 per mille per unita' immobiliari destinate ad abitazione principale; aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli; di stabilire l'importo della detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 600.000. (Omissis). COMUNE DI VILLA CELIERA (Pescara) Il comune di VILLA CELIERA (provincia di Pescara) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare per l'anno 1999 le seguenti tariffe per i servizi e tributi locali: I.C.I. 5,5 per mille per tutti gli immobili (detrazione unica abitazione principale L. 200.000). (Omissis). COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA (Lucca) Il comune di VILLA COLLEMANDINA (provincia di Lucca) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). COMUNE DI VILLA D'ADDA (Bergamo) Il comune di VILLA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999: aliquota del 5 per mille da applicare nei seguenti casi: a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; b) unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dei soci assegnatari; c) alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari; d) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; e) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; f) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a propri genitori od a propri figli, a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito; g) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui e' stata presentata la richiesta di variazione; h) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e tenuti a disposizione come definiti dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o fatiscenti e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inabitabilita' o fatiscenza e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il contribuente presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968; aliquota del 2 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di ristrutturazione per i quali a seguito di concessione edilizia siano iniziati i lavori di ristrutturazione e per un periodo massimo di tre anni; 2. di determinare la detrazione d'imposta per le tipologie di immobili per i quali e' prevista l'aliquota del 5 per mille in L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI VILLADEATI (Alessandria) Il comune di VILLADEATI (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI VILLA DI BRIANO (Caserta) Il comune di VILLA DI BRIANO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nel 5 per mille, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con detrazione di L. 250.000, per la prima casa e nella misura del 6 per mille per la seconda casa. (Omissis). COMUNE DI VILLAFALLETTO (Cuneo) Il comune di VILLAFALLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire e regolamentare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 1999 come segue: Aliquota Soggetti passivi - - 4 per mille per i fabbricati destinati ad attivita' artigianali, industriali e commerciali 4 per mille per le unita' immobiliari abitative realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni dalla ultimazione dei lavori 7 per mille per le unita' immobiliari abitative vuote, non utilizzate 7 per mille per i terreni destinati dal P.R.G.C. ad aree produttive (P) ed aree residenziali (R) fatti salvi quelli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli e dai medesimi condotti, per i quali si applica l'aliquota base del 5,6 per mille 2,5 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che sono oggetto di interventi di ristrutturazione volti al loro recupero (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 1 comma 5) 5,6 per mille per tutti gli altri immobili detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000; 2. di stabilire che ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purche' l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. (Omissis). COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (Padova) Il comune di VILLAFRANCA PADOVANA (provincia di Padova) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'anno 1999; 2. di fissare la detrazione per le abitazioni principali a L. 200.000; 3. di fissare la detrazione di L. 200.000 anche alle abitazioni principali possedute a titolo di proprieta' di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di fissare a L. 400.000 la detrazione per abitazioni principali a favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste ai punti dal n. 1 al n. 7 delle succitate condizioni. (Omissis). Delibera di approvare la proposta "determinazioni in materia di aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 1999", nel testo soprariportato, senza modifiche o integrazioni. (Omissis). COMUNE DI VILLAMAINA (Avellino) Il comune di VILLAMAINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). ritenuto di determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura unica del 6 per mille; ritenuto di confermare per l'anno 1999 l'attribuzione al funzionario responsabile I.C.I., designato con propria delibera n. 38 in data 7 marzo 1995 di ogni finalita' prevista dall'art. 11 del decreto legislativo in argomento, ivi compresa quella di richiedere agli altri settori comunali copia di atti e documenti, dati, notizie ed ogni altra informazione utile ai fini della liquidazione, della rettifica e dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). Delibera a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa. (Omissis). COMUNE DI VILLAMAR (Cagliari) Il comune di VILLAMAR (provincia di Cagliari) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'l.C.l. per l'anno 1999, come segue: si conferma, per l'anno 1999, nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, gia' adottata nell'anno 1997, sia sulle abitazioni principali che sulle seconde case abitate; si da' atto che la detrazione per la prima casa e' stabilita nella misura di L. 200.000; si stabilisce l'aliquota del 7 per mille per le seconde case abitabili e sfitte, stabilendo che la denuncia e il versamento saranno ragguagliati al periodo di possesso e utilizzo, mentre l'accertamento sara' effettuato dall'Ufficio Tributi attraverso l'acquisizione dei dati relativi alla denuncia dei redditi; tuttavia se nella denuncia, per le seconde case, verranno dichiarate e documentate le relative locazioni, le stesse verranno assoggettate all'aliquota del 5 per mille; di determinare l'aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili su cui non esiste un immobile; di determinare il valore minimo delle aree fabbricabili secondo i valori appresso indicati: Aree fabbricabili a) Aree comprese nel centro storico L. 50.000/mq b) Aree comprese nella zona "B0" L. 60.000/mq c) Aree comprese nella zona "B" L. 60.000/mq d) Aree comprese nelle zone di espansione lottizzate L. 60.000/mq e) Aree comprese nelle zone di espansione da lottizzare L. 15.000/mq (Omissis). COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (Padova) Il comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta 1999 nella misura del 6 per mille, per le motivazioni in premessa esposte; 2. di prevedere la detrazione sulla prima abitazione nella misura di L. 200.000 per l'anno d'imposta 1999. (Omissis). COMUNE DI VILLARICCA (Napoli) Il comune di VILLARICCA (provincia di Napoli) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. l'approvazione dell'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale; 2. la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di L. 200.000; 3. la riduzione dell'imposta in misura del 20% per le unita' immobiliari di proprieta' dell'Istituto autonomo case popolari; 4. determinare l'aliquota del 7 per mille per i terreni edificabili, aree fabbricabili e tutte le altre unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale, esistenti nell'ambito del territorio comunale; 5. precisare che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede, dimora abitualmente, in conformita' alle risultanze anagrafiche, sono equiparate all'abitazione principale: garage, cantina, box od altro immobile, funzionalmente ad essa connesso ed ubicato nello stesso sito dell'abitazione principale e che abbia la tipologia catastale C/2, C/6 e C/7. (Omissis). COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA (Viterbo) Il comune di VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI VILLASIMIUS (Cagliari) Il comune di VILLASIMIUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999: 5 per mille per le abitazioni principali; 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, per le seconde case e per gli alloggi non locati; 4,5 per mille per gli immobili ricadenti all'interno del P.I.P.; 2. di determinare in L. 300.000 la somma in detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'abitazione principale per il corrente anno. (Omissis). COMUNE DI VILLAURBANA (Oristano) Il comune di VILLAURBANA (provincia di Oristano) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare, per l'anno 1999, l'aliquota nella misura del 4 per mille, l'imposta comunale sugli immobili ed in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI VINZAGLIO (Novara) Il comune di VINZAGLIO (provincia di Novara) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.l. per l'anno 1999 misura del 5,5 per mille dando atto che la detrazione per l'abitazione principale e' determinata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI VISANO (Brescia) Il comune di VISANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; (Omissis). di avvalersi, per l'anno 1999, della facolta' concessa dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 aumentando da L. 200.000 a L. 350.000 la detrazione I.C.I. di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per tutti i pensionati, cassintegrati e disoccupati proprietari di una sola casa e con reddito per nucleo familiare di cui all'allegata tabella sottoscritta dall'amministrazione comunale e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL. (Omissis). Allegato n. 1 - Tabella 1/bis Componenti nucleo familiare Reddito annuo - - 1 persona fino a L. 12.086.000 2 persone fino a L. 19.175.000 3 persone fino a L. 24.637.000 4 persone fino a L. 29.401.000 5 persone fino a L. 34.282.000 6 persone fino a L. 38.814.000 7 persone fino a L. 43.347.000 COMUNE DI VISSO (Macerata) Il comune di VISSO (provincia di Macerata) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille, senza diversificazioni per il territorio comunale di Visso. (Omissis). COMUNE DI VISTRORIO (Torino) Il comune di VISTRORIO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999, nelle seguenti misure l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504: per l'abitazione principale 5 per mille; per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI VITO D'ASIO (Pordenone) Il comune di VITO D'ASIO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per il 1999 le aliquote I.C.I. nella seguente misura: 6 per mille per l'abitazione principale con detrazione di L. 320.000; 4,8 per mille per l'immobile che venga affittato, con regolare contratto, (per almeno 6 mesi); 6 per mille su tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI VIVARO ROMANO (Roma) Il comune di VIVARO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'esercizio finanziario 1999 l'aliquota I.C.I. e' confermata al 6 per mille senza riduzioni, detrazioni o agevolazioni di sorta. (Omissis). COMUNE DI VIZZINI (Catania) Il comune di VIZZINI (provincia di Catania) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di approvare, per l'anno 1999, la seguente diversificazione dell'aliquota I.C.I.: a) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota pari al 4,5 per mille; b) per le altre unita' immobiliari aliquota pari al 5 per mille; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o da altro diritto reale, nei casi previsti dal comma 1, art. 7 del regolamento comunale che testualmente recita: per abitazione principale si intende l'unita' immobiliare nella quale il soggetto passivo, persona fisica residente nel comune, ed i suoi familiari dimorano abitualmente ed e' considerata tale nei seguenti casi: a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo; b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari; d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore soggetto passivo ai parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado; f) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; 4. di approvare, per l'anno 1999, la detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000; 5. per quanto riguarda le riduzioni e le esenzioni trovano applicazione, rispettivamente gli articoli 10 e 11 del regolamento comunale. (Omissis). COMUNE DI VOBBIA (Genova) Il comune di VOBBIA (provincia di Genova) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, le aliquote come da prospetto che segue: _____________________________________________________________________ n.d. Tipologia degli immobili Aliquote % _____________________________________________________________________ 1 Abitazione principale 4 2 Altri fabbricati 6 3 Aree fabbricabili 6 4 Terreni agricoli 6 5 Edifici ex rurali 6 2. di determinare, che ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come integrato dall'art. 58 del decreto legislativo 25 dicembre 1997, n. 446, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: _____________________________________________________________________ n.d. Tipologia degli immobili riduzione detrazione di di imposta imposta (lire in ragione annua) _____________________________________________________________________ 1 Unita' immobiliare adibita a prima abitazione - 200.000 (Omissis). COMUNE DI VOLLA (Napoli) Il comune di VOLLA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) aliquota da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazioni e condotte da un familiare in linea retta di primo grado, senza contratto di locazione: 6 per mille; 2) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; 3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli irnmobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; 4) aliquote da applicare per le aree edificabili: 6 per mille; 5) aliquota agevolata speciale del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998; 6) aliquota speciale del 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; b) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tale condizione dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il comune puo' effetture accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. Dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 225.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota. (Omissis). COMUNE DI VOLONGO (Cremona) Il comune di VOLONGO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica prevista al 4 per mille; 2. di confermare la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazioine principale dal soggetto passivo in misura unica pari a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI VOLVERA (Torino) Il comune di VOLVERA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999; 2. di stabilire un'aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per lo stesso anno 1999; 3. di determinare, per I'anno 1999, la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dell'imposta per I'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 280.000 (144,61 Euro) per tutte le fattispecie ricorrenti. (Omissis). COMUNE DI ZAGAROLO (Roma) Il comune di ZAGAROLO (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; a) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) nella misura del 4,5 per mille alle pertinenze dell'abitazione principale (garage, box, posto auto, soffitta, cantina) anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che queste siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale e che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione sia anche proprietario o titolare del diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; c) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi. (Omissis). COMUNE DI ZANE' (Vicenza) Il comune di ZANE' (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I.C.I.: di confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote e detrazioni di imposta: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 4,5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o dlsabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: L. 260.000; aumento della detrazione a L. 500.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale cosi' individuate: a) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l'unico immobile di proprieta' su tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'autorimessa di pertinenza; b1) reddito derivante unicamente da pensione sociale oltre al solo reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale autorimessa; nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e dell'eventuale autorimessa di pertinenza dovra' essere costituito da sole pensioni sociali; b2) in alternativa al precedente punto b1) godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al "minimo vitale" nella misura stabilita per l'anno cui ci si riferisce e con i parametri indicati nell'art. 5 del regolamento comunale per l'erogazione dei contributi. Parametri: capo famiglia 100% quota base; 2 adulti 70% quota base; 1 minore 40% quota base; 2 minore 40% quota base. Per godere di tale maggiore detrazione i contribuenti interessati dovranno presentare apposita domanda certificando il possesso dei requisiti sopraelencati tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' o autocertificazione. (Omissis). COMUNE DI ZOCCA (Modena) Il comune di ZOCCA (provincia di Modena) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare (omissis) le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.: a) 5.8 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; b) 7 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di mantenere (omissis) ai sensi del combinato disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, visto anche l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI ZOVENCEDO (Vicenza) Il comune di ZOVENCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per il 1999 le seguenti aliquote I.C.I., che sostanzialmente confermano quelle applicate negli anni 1996, 1997 e 1998: 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta, residenti a Zovencedo; 5,5 per mille per le unita' immobiliari appartenenti alle cooper- ative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti a Zovencedo e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari site nel territorio comunale. (Omissis). COMUNE DI ZUMPANO (Cosenza) Il comune di ZUMPANO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; di stabilire altresi' in L. 300.000 l'elevazione della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis).