(all. 1 - art. 1) (parte 12)
                    COMUNE DI TORRE DE' PICENARDI
  (Cremona)
  Il comune di TORRE DE' PICENARDI (provincia di Cremona) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire le seguenti norme  ordinamentali  per  l'applicazione
dell'I.C.I.  - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con
effetto dal 1 gennaio 1999:
  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione
4,9 per mille;
  aliquota  da  applicare  ai soggetti passivi per le restanti unita'
immobiliari, dagli stessi posseduti nel comune 6 per mille;
2. per la determinazione della base  imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e sucessive modificazioni, compreso quanto stabilito dai
commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della  legge  23  dicembre
1996, n. 662;
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
od  inabitabili  e  di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale viene accertata  la  sussistenza  di  tali
condizioni  dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea  documentazione  alla  dichiarazione.
In   alternativa   il   contribuente   ha   facolta'   di  presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
autenticata, nella quale  deve  dichiarare  la  data  d'inizio  delle
condizioni   che   rendono   inabitabile  e  comunque  inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di  ricostruzione
o  restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e'
comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'   effeffuare   accertamenti
d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di quanto dichiarato dal
contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica;  per  abitazione
principale si intende quella nella  quale  il  contribuente,  che  la
possiede  a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed
i suoi familiari dimorano abitualmente; le  disposizioni  di  cui  al
presente   comma   si   applicano   anche   alle  unita'  immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari,  nonche'
agli  alloggi  regolarmente  assegnati dagli istituti autonomi per le
case popolari;
5. viene considerata direttamente adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani disabili che acquisiscono  la  residenza  in  istituto  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                      COMUNE DI TORRE DI MOSTO
  (Venezia)
  Il comune di TORRE DI MOSTO (provincia di Venezia) ha adottato,  il
24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
a) aliquota unica del 5 per mille per qualsiasi tipo di immobile;
b)  detrazione  unica  di  L.  200.000  per  ogni immobile adibito ad
abitazione principale;
c) l'applicazione della detrazione del 50% dell'I.C.I. a  favore  del
titolare di fabbricato inagibile, inabitabile o di fatto inutilizzato
ai  sensi  dell'art.  8  comma  6 lettere a), b) e c) del regolamento
comunale;
d) non applicazione della aliquota agevolata del 4 per mille per  tre
anni per gli immobili costruiti per la vendita e non venduti da parte
di  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente della
attivita' la costruzione ed alienazione di immobili;
e) erogazione, su istanza,  di  un  contributo  fino  al  100%  della
imposta  da  pagare  a favore di titolare di abitazione principale il
reddito del cui nucleo familiare sia  inferiore  o  uguale  a  quello
della   pensione   minima  INPS  in  rapporto  diretto  all'ammontare
dell'imposta da pagare ed  al  numero  dei  titolari  richiedenti  il
beneficio  fino alla concorrenza di un onere complessivo a carico del
bilancio del comune non superiore a L. 10.000.000 per l'anno 1999;
f) esenzione dal pagamento dell'I.C.I. al proprietario  dell'immobile
sito   in   Localita'   Boccafossa  di  Torre  di  Mosto  ed  adibito
gratuitamente a sede del Museo  della  Civilita'  Contadina  (art.  4
comma 2 lettera c) del regolamento comunale).
  (Omissis).
                       COMUNE DI TORRE PELLICE
  (Torino)
  Il  comune  di  TORRE  PELLICE (provincia di Torino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  1999  nella  misura  del  5,5 per mille
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)   istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,
stabilendo in L. 200.000 la detrazione per  abitazione  principale  e
nella misura del 7 per mille per seconda casa ed aree fabbricabili;
2.  il  regolamento comunale approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 65/98 all'art. 5 estende le agevolazioni previste per  la
prima  casa alle pertinenze durevolmente e stabilmente asservite alle
predette abitazioni.
  (Omissis).
                    COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO
  (Ascoli Piceno)
  Il comune di TORRE SAN PATRIZIO (provincia  di  Ascoli  Piceno)  ha
adottato,  il  29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
stabilire  per  l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota
per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita  con  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, fatte
salve eventuali future disposizioni di legge;
stabilire per l'anno 1999, la detrazione  dall'imposta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo a
L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI TORRESINA
  (Cuneo)
  Il  comune  di  TORRESINA  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 27
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, fissare e determinare per l'anno 1999, per  tutti  gli
immobili   soggetti   alla  disciplina  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.) l'applicazione di una aliquota unica  nella  misura
del 6 per mille;
di  non  avvalersi  della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art.    3,  comma  55  della  legge  23  dicembre  1996  n. 662,
concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione
dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione
fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le  agevolazioni
previste  dal terzo comma dell'art. 58 del citato decreto legislativo
15 dicembre 1997, n.  446.
  (Omissis).
                    COMUNE DI TORRICELLA VERZATE
  (Pavia)
  Il comune di TORRICELLA VERZATE (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di  confermare  con  effetto  dal  1  gennaio  1999,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura  del  5,50
per  mille,  secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legisla-
tive e regolamentari;
2. di confermare altresi' la detrazione dall'imposta  comunale  sugli
immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  per  l'anno  1999  nella  misura
prevista per legge e gia' deliberata per il 1998, di L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI TORRITA TIBERINA
  (Roma)
  Il comune di TORRITA TIBERINA (provincia di Roma) ha  adottato,  il
23   dicembre   1998,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   confermare   per  l'anno  1999,  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con  decreto
legislativo  30  novembre  1992, n. 504, nella misura del 5 per mille
per tutti i soggetti passivi.
  (Omissis).
                         COMUNE DI TRAMONTI
  (Salerno)
  Il comune di TRAMONTI (provincia di Salerno)  ha  adottato,  il  18
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
Richiamate  le  proprie  deliberazioni nn. 124 del 3 aprile 1997 e 35
del 25 febbraio 1998 con le quali si stabilivano e riconfermavano  le
seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1997 e 1998:
  a)  unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali: aliquota 5
per mille, detrazione L. 220.000;
  b) immobili locati ad inquilini residenti che  li  utilizzano  come
abitazione principale: aliquota 5 per mille;
  c) altri fabbricati: aliquota 6 per mille.
  (Omissis).
ritenuto,  pertanto,  di  dover  confermare per l'anno 1999 le stesse
aliquote stabilite per l'anno 1997 e 1998.
  (Omissis).  Delibera:
1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili,  per  i  motivi  e secondo la tabella evidenziati in
premessa, nelle stesse misure stabilite per l'anno 1997 e 1998  cosi'
come  si  riconferma  la  detrazione prevista dall'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992 e dalla legge n. 662/1996, nella misura di L.
220.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI TRANI
  (Bari)
  Il comune di TRANI (provincia di Bari) ha  adottato,  il  24  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  stabilire  (omissis)  ed  applicare  in questo comune, per l'anno
1999,  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili  nella  misura
unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI TAREGO VIGGIONA
  (Verbano-Cusio-Ossola)
  Il comune di TAREGO VIGGIONA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato,  il  26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per l'aliquota  ordinaria  e
del  5  per  mille per le abitazioni principali, con detrazione di L.
200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI TRAVEDONA MONATE
  (Varese)
  Il comune di TRAVEDONA MONATE (provincia di Varese) ha adottato, il
27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di unificare l'aliquota dell'I.C.I. dell'anno 1999 nella misura del 5
per  mille  su  tutti  gli immobili posseduti nel territorio comunale
soggetti  all'imposta,  con  la  detrazione  per  unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI TRAVES
  (Torino)
  Il  comune di TRAVES (provincia di Torino) ha adottato, il 29 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. stabilire, (omissis) l'aliquota unica del 5  per  mille,  ai  fini
dell'I.C.I. per l'anno 1999.
2.  determinare  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si  detraggono,
fino  alla  concorrenza  del  suo ammontare, L. 200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale  destinazione.  Se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta   a   ciascuno   di   essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
riferisce. Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente  che  la  possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. determinare che ai fini della detrazione di imposta corrispondente
a L. 200.000, per l'abitazione  principale  si  intendono  come  tali
anche l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permenente a condizione che
la suddetta unita' immobiliare non risulti locata  o  ceduta  in  uso
gratuito a parenti e affini.
  (Omissis).
                       COMUNE DI TREBASELEGHE
  (Padova)
  Il  comune di TREBASELEGHE (provincia di Padova) ha adottato, il 24
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, (omissis) l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille e in L. 240.000
la detrazione per l'abitazione principale;
2. di dare atto che sara' applicata secondo le disposizioni contenute
nel   regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili approvato in data odierna con deliberazione consiliare n. 3.
  (Omissis).
                        COMUNE DI TRECASTAGNI
  (Catania)
  Il comune di TRECASTAGNI (provincia di Catania) ha adottato, il  19
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare,  ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 art.  3
comma 55, la detrazione d'imposta a  L.  200.000  per  quei  soggetti
passivi  dell'imposta  comunale sugli immobili e titolari dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e rapportata al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
di  elevare  la  stessa  a  L. 300.000, ai sensi dell'art. 3 comma 55
punti 2 e 3 della legge 662 la detrazione d'imposta I.C.I. dovuta per
le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazioni  principali  per  la
sottoelencata  categoria  di  contribuenti  che  qui  di  seguito  si
ripartono:
  a) pensionati titolari di pensione sociale minima e  possessori  di
un'unica unita' immobiliare sul territorio comunale;
  b)  portatori  di  handicap  con  attestato  di  inabilita'  civile
superiore al 50% e possessori di una unita' immobile  sul  territorio
comunale.
  Il  contribuente  deve  presentare,  al  fine di poter godere della
detrazione prevista pari a  L.  300.000  apposita  istanza  in  carta
semplice  entro  il  ternine  perentorio del 30 giugno 1998 allegando
apposita dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  dalla
quale si evince il possesso dei requisiti previsti ai punti a) e b).
  La richiesta dovra' essere presentata anche a mezzo raccomandata ai
servizi  tributari del comune di Trecastagni e per i contribuenti che
rientrino nelle tipologie indicate, potranno tenerne conto gia' nella
fase di pagamento della rata di acconto scaduta il  20  giugno  1999.
L'amministrazione  si  riserva di verificare la veridicita' di quanto
dichiarato e pertanto, in assenza verra' applicata la detrazione  per
l'abitazione  principale  prevista  per  legge pari a L. 200.000 e si
provvedera' al recupero a mezzo ruolo, dell'I.C.I. dovuta.  Nel  caso
di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dai
decreti legislativi 504/1992, 472-473/1997.
  Stabilire l'aliquota riguardante gli immobili per l'anno 1999 nella
misura  del  5  per  mille per l'abitazione principale e del 6,50 per
mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni.
  (Omissis).
                         COMUNE DI TRECCHINA
  (Potenza)
  Il  comune  di  TRECCHINA (provincia di Potenza) ha adottato, il 31
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  determinare  nella  misura  del  6  per  mille  l'aliquota   base
imponibile  ai  fini  della  liquidazione, accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in Trecchina per l'anno
1999 dando atto che per la determinazione della  base  imponibile  si
tiene  conto  di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto
stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) della  legge  23  dicembre
1996, n.  662;
2. dare atto:
  che  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente  al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del   proprietario,   che   allega   idonea    documentazione    alla
dichiarazione.    In  alternativa  il  contribuente ha la facolta' di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge  4  gennaio
1968,  n.  15,  autenticata,  nella  quale deve dichiarare la data di
inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile   e,   comunque,
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  di  ufficio  per  verificare  la  veridicita' di quanto
dichiarato dal contribuente;
  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono  detratte,  fino
concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota di possesso;
  che nella determinazione dell'aliquota, nonche'  della  definizione
della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio
economico-finanziario del bilancio annuale di previsione;
  che  ai  sensi  del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione  dell'art.  9  del  decreto
legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di applicazione
dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori  diretti
od  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  le persone fisiche
iscritte negli appositi elenchi comunali di  cui  all'art.  11  della
legge  n.  9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la
cancellazione dai predetti elenchi  ha  effetto  a  decorrere  dal  1
gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                     COMUNE DI Trevignano Romano
  (Roma)
  Il  comune di TREVIGNANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il
31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare,  per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille relativamente
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
  (Omissis).
                         COMUNE DI Tricerro
  (Vercelli)
  Il comune di TRICERRO (provincia di Vercelli) ha  adottato,  il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999:
  a)  nel  5  per  mille  l'aliquota base dell'imposta comunale sugli
immobili;
  b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale rapportata
al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI Trivigno
  (Potenza)
  Il comune  di  TRIVIGNO  (provincia  di  Potenza)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare   per l'anno 1999 le  aliquote  e  le  tariffe  vigenti
relativamente  alle  imposte ed alle tasse di pertinenza dell'ente in
particolare di confermare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura vigente
del 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Troina
  (Enna)
  Il comune di TROINA (provincia di Enna) ha adottato, il 29  ottobre
1998  ed  il  17  marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
mantenere l'aliquota I.C.I. dal 1ù0 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999,
nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
 di approvare, (omissis), la proposta di deliberazione.
  (Omissis).
1.  modificare  la  delibera  della  giunta  municipale n. 527 del 29
ottobre  1998,  all'oggetto:  "Determinazione  aliquota  I.C.I.  anno
1999",  applicando  l'aliquota  I.C.I.  al 5 per mille, limitatamente
alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto
passivo;
2. applicare l'aliquota I.C.I. al  6  per  mille  alle  altre  unita'
immobiliari  diversi  dalle  abitazioni,  agli  immobili posseduti in
aggiunta all'abitazione principale, agli alloggi non locati.
  (Omissis).
                         COMUNE DI Tromello
  (Pavia)
  Il comune di TROMELLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 19 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  considerare  ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
comma  53,  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscano  la  residenza  in  istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata;
2.  di  fissare  un'aliquota  ordinaria del 6 per mille per i singoli
oggetti di imposizione I.C.I. individuati in  maniera  tassativa  nei
fabbricati   aree   fabbricabili,   terreni   agricoli   qui   meglio
specificati:
  unita' immobiliari direttamente adibite  ad  abitazione  principale
appartenenti  al  gruppo da A/1 ad A/9 (rispettivamente abitazioni di
tipo signorile, civile, economico, popolare,  ultrapopolare,  rurale,
abitazioni  in  villini,  in  ville,  palazzi  di  pregio artistico o
storico);
  immobili in uso appartenenti alla calegori A/10 cioe' ad  uffici  e
studi pirvati;
  fabbricati  in uso destinati ad attivita' industriali, commerciali,
artigianali  e  di  servizi,  nonche'  box  autorimesse   e   garage,
appartenenti ai seguenti gruppi catastali:
   gruppo B (edifici di uso collettivo) dalla B/1 alla B/8;
   gruppo  C  (immobili  a  destinazione commerciale dai D/1 al D/12:
negozi e botteghe, magazzini e locali  di  deposito,  laboratori  per
arti   e   mestieri,   fabbricati  e  locali  per  esercizi  sportivi
stabilimenti balneari e di acque curative, stalle, scuderie, rimesse,
autorimesse, tettoie chiuse o aperte);
   gruppo D (immobili a destinazione speciale dal C/1  al  D/2  quali
opifici, alberghi, teatri, sale per spettacoli e simili, case di cura
e  ospedali,  istituti di credito e assicurazione, fabbricati, locali
ed aree attrezzati per esercizi sportivi,  fabbricati  industriali  e
commerciali, residence, scuole e laboratori scientifici privati;
  terreni agricoli;
  aree fabbricabili;
un'aliquota  del  7  per mille, per le seguenti unita' immobiliari, a
condizioni che risultino sfitte dal 1ù0 gennaio 1999 al 30 giugno  99
per:
  fabbricati   destinati   ad   attivita'  industriali,  commerciali,
artigianali  e  di  servizi,  a  destinazione  ordinaria  e  speciale
appartenenti alle categorie catastali:
   A/10,  B/1, B/2, C/1, C/2, C/3, C/4, C/7, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5,
D/6, D/7, D/8, D/9, D/10, D/11, D/12 con  la  sola  esclusione  degli
immobili  accatastati in C/6, i quali scontano, indipendentemente dal
fatto che siano locati o meno, l'aliquota ordinaria del 6 per mille;
  unita' immobiliari di civile abitazione, sfitte, intendendosi  come
tali  quelle  non  locate  dal  1ù0  gennaio  1999 al 30 giugno 1999,
indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla
vendita,  appartenenti  al  gruppo  catastale  A,  non   adibite   ad
abitazione  principale  e  tenute a disposizione del proprietario, ad
esclusione delle seguenti fattispecie:
   immobili ceduti in locazione con regolare contratto;
   immobili ceduti in comodato od in uso gratuito;
   abitazioni possedute da anziani e  disabili  aventi  residenza  in
Istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente;
   immobili  non locati, ubicati al di fuori del perimetro tracciato,
come da planimetria allegata;
   immobili oggetto di intervento edilizio per i quali, alla data del
1ù0  gennaio  1999,  siano  gia'  state  rilasciate   concessioni   o
autorizzazioni edilizie;
  aumento  della detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a
L. 300.000 per abitazioni con valore catastale  non  superiore  a  L.
70.000.000  per  il  soggetto  passivo  che  versi  nelle  condizioni
riportate nell'allegata tabella:
                                   Limite di reddito
Beneficiari                           familiare (*)       Detrazione
    -                                     -                   -
Pensionati che abbiano compiuto
il 65 anno di eta' alla data
del 1 gennaio 1999                    23.000.000           300.000
Coniuge a carico di pensionati di
cui al punto precedente               23.000.000           300.000
Portatori di handicap con attestato
di invalidita' civile                 23.000.000           300.000
Disoccupati iscritti nelle liste di
collocamento a tutto il 30 giugno
1999                                  23.000.000           300.000
Lavoratori posti in cassa integra-
zione o in mobilita' a tutto il 30
giugno 1999                           23.000.000           300.000
Nuclei familiari composti da almeno
due persone con reddito da lavoro
dipendente                            27.000.000           300.000
  * I limiti di reddito sopra riportati riferiti all'anno precedente,
sono aumentati di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico  e  di  L.
2.000.000 qualora il familiare a carico sia portatore di handicap.
  I  beneficiari  di  tali detrazioni non devono possedere, neanche a
titolo di  usufruffo,  altri  immobili,  ad  esclusione  del  box  di
pertinenza dell'abitazione principale.
  L'assenza  della  suddetta condizione fa venir meno il diritto alla
maggior  detrazione  d'imposta,  Inoltre:  l'applicazione   di   tale
riduzione  richiede  che  gli  altri  eventuali  componenti il nucleo
familiare non possiedono altri  fabbricati  in  tutto  il  territorio
nazionale.
  Nel  caso  in  cui  l'unita'  immobiliare sia adibita ad abitazione
principale da  parte  di  piu'  soggetti  comproprietari,  ognuno  di
questi,  per  godere  della  riduzione  deve  essere  in possesso dei
requisiti di cui sopra.
  I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono presentare
apposita  autocertificazione  comprovante   la   sussistenza   ditali
condizioni entro il 30 giugno 1999.
  (Omissis).
                    COMUNE DI Tronzano Vercellese
  (Vercelli)
  Il  comune  di  TRONZANO  VERCELLESE  (provincia  di  Vercelli)  ha
adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di applicare nel comune di  Tronzano  Vercellese,  per  l'anno  1999,
l'imposta comunale per gli immobili (I.C.I.) con l'aliquota unica del
5,5  per  mille in via di conferma dell'aliquota gia' praticata nello
scorso esercizio;
di  determinare,  per  l'anno  1999,  in  L.  250.000  la  detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                        COMUNE DI Truccazzano
  (Milano)
  Il comune di TRUCCAZZANO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermarae per l'anno 1999  per  come  appresso  la  applicazione
dell'I.C.I. sul territorio comunale di Truccazzano:
  aliquota impositiva unica: 6 per mille;
  detrazione   generalizzata   I.C.I.   L.   230.000  per  abitazione
principale.
  (Omissis).
                    COMUNE DI Tuoro sul Trasimeno
  (Perugia)
  Il  comune  di  TUORO  SUL  TRASIMENO  (provincia  di  Perugia)  ha
adottato,  il  26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;
2. di stabilire la detrazione spettante per l'abitazione principale
 in L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Turania
  (Rieti)
  Il comune di TURANIA (provincia di Rieti) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, siccome fa, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I.  al  5,5
per mille.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI UDINE
  (Udine)
  Il  comune  di  UDINE  ha  adottato  il  1  marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  detrazione  fino  a  L. 500.000 (dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si
detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.   500.000
rapportate
 al periodo dell'anno durante il quale si' protrae tale destinazione)
a favore di:
  a)  persone anziane o disabili, possessori a titolo di proprieta' o
di usufrutto dell'unica abitazione, ricoverati in modo permanente  in
reparti di lungodegenza o in strutture protette con il contributo del
comune,  a  condizione che l'abitazione non risulti locata. Per poter
ottenere il beneficio della  suddetta  detrazione  d'imposta,  devono
sussistere le seguenti condizioni:
   possesso  di  una  sola  unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale con  relativa  pertinenza  e/o  accessori  dell'abitazione
stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta),
con  esclusione  delle  abitazioni di lusso classificate in categoria
A/1;
   acquisizione residenza presso l'istituto di ricovero o sanitario a
seguito di ricovero permanente;
   alloggio non occupato da congiunti o non in  comodato  gratuito  a
terzi;
  b)   contribuenti  che  versino  in  situazioni  di  grave  disagio
economico-sociale,  con  riferimento  al  minimo  vitale  pari   alla
pensione  minima  mensile  INPS di L. 697.700, quali componenti di un
nucleo familiare  che disponga di un  reddito  complessivo  lordo  ai
fini  IRPEF  per  l'anno  1998,  escluso  il  reddito dell'abitazione
principale ed accessori, non superiore a:
   L. 9.070.000 per nucleo di 1 componente;
   L. 15.116.000 per nucleo di 2 componenti;
   L. 20.104.000 per nucleo di 3 componenti;
   L. 24.639.000 per nucleo di 4 componenti;
   L. 28.720.000 per nucleo di 5 componenti;
   L. 32.650.000 per nucleo di 6 componenti;
   L. 36.278.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre;
  Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta
 il  contribuente  deve  essere  possessore  di   una   sola   unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale con relative pertinenze
e/o accessori dell'abitazione stessa  (autorimessa,  posto  macchina,
ripostiglio,  cantina,  soffitta), con esclusione delle abitazioni di
lusso classificate in categoria A/1;
2. detrazione fino a L. 400.000  (dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si
detraggono,   fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  400.000
rapportate al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione)  a  favore  dei  contribuenti portatori di handicap (ai
sensi della legge  n.  104/1992)  nonche'  ai  nuclei  familiari  con
presenza  di persona o persone portatrici di handicap (ai sensi della
legge  n.  104/1992)  i  cui  componenti  dispongano  di  un  reddito
complessivo  lordo  ai fini IRPEF per l'anno 1998, escluso il reddito
dell'abitazione   principale   ed   accessori   e   l'indennita'   di
accompagnamento, ricompreso nei seguenti limiti:
  da L. 9.070.001 a L. 13.151.000 per nucleo di 1 componente;
  da L. 15.116.001 a L. 21.918.000 per nucleo di 2 componenti;
  da L. 20.104.001 a L. 29.150.000 per nucleo di 3 componenti;
  da L. 24.639.001 a L. 35.726.000 per nucleo di 4 componenti;
  da L. 28.720.001 a L. 41.644.000 per nucleo di 5 componenti;
  da L. 32.650.001 a L. 47.342.000 per nucleo di 6 componenti;
  da  L.  36.278.001  a  L.  52.603.000 per nucleo di 7 componenti ed
oltre;
  Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta
il contribuente deve essere possessore di una sola unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  con  relative   pertinenze   e/o
accessori   dell'abitazione   stessa  (autorimessa,  posto  macchina,
ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle  abitazioni  di
lusso classificate in categoria A/1;
3.  detrazione  fino  a  L. 300.000 (dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si
detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.   300.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione) a favore  dei  contribuenti  il  cui  nucleo  familiare
disponga  di  un  reddito  complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno
1998 ricompreso nei seguenti limiti
  da L. 9.070.001 a L. 13.151.000 per nucleo di 1 componente;
  da L. 15.116.001 a L. 21.918.000 per nucleo di 2 componenti;
  da L. 20.104.001 a L. 29.150.000 per nucleo di 3 componenti;
  da L. 24.639.001 a L. 35.726.000 per nucleo di 4 componenti;
  da L. 28.720.001 a L. 41.644.000 per nucleo di 5 componenti;
  da L. 32.650.001 a L. 47.342.000 per nucleo di 6 componenti;
  da L. 36.278.001 a L. 52.603.000 per  nucleo  di  7  componenti  ed
oltre;
 Per  ottenere  il  beneficio della suddetta detrazione d'imposta, il
contribuente deve essere possessore di una  sola  unita'  immobiliare
adibita   ad   abitazione  principale  con  relative  pertinenze  e/o
accessori  dell'abitazione  stessa  (autorimessa,   posto   macchina,
ripostiglio,  cantina,  soffitta), con esclusione delle abitazioni di
lusso classificate in categoria A/1. Le  attestazioni  riguardanti  i
requisiti  devono  essere  rese  mediante autocertificazione ai sensi
della legge n. 15/1968 entro il 30 giugno dell'anno  di  riferimento;
se  l'immobile  e'  acquisito  dopo  tale data, l'attestazione dovra'
essere presentata  entro  il  termine  del  versamento  a  saldo.  Le
attestazioni  presentate  o  spedite  dopo  i  suddetti  termini  non
producono effetti;
1. di determinare, per i  motivi  indicati  in  premessa,  l'aliquota
I.C.I. per il 1999 in base alle seguenti misure:
  a)  4,5  per  mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  ed   occupate   dal   soggetto   passivo,   proprietario,
usufruttuario  o  titolare  del  diritto  di  abitazione, nonche' per
quelle  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea  retta   o
collaterale  entro  il  secondo  grado.  Sono  soggette alla medesima
aliquota le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   gli   alloggi   regolarmente  assegnati  dall'Istituto
autonomo case popolari (unita' immobiliari rientranti nel  gruppo  A,
con  esclusione  della categoria A/10), e le pertinenze e/o accessori
dell'abitazione principale (autorimessa, posto macchina, ripostiglio,
cantina, soffitta) anche se distintamente identificati in catasto.
  b)  6 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, diverse
dall'abitazione principale di cui al punto a), locate o  concesse  in
uso a terzi (con esclusione di quelle rientranti nel precedente punto
a).  Il  titolo di detenzione o godimento dei terzi deve risultare da
atto scritto fiscalmente registrato.
  c) 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo,  diverse
dall'abitazione  principale di cui al punto a), che risultino non lo-
cate o comunque non concesse in uso a terzi per l'intero anno 1999  o
per  una  frazione  d'anno superiore ai 6 mesi. Per la determinazione
del periodo di locazione  od  occupazione  sono  cumulabili  rapporti
contrattuali diversi e non continuativi.
  d)  5 per mille per i restanti fabbricati, per i terreni agricoli e
per le aree fabbricabili;
2.  di  approvare  le  maggiori  detrazioni  d'imposta  a   beneficio
dell'abitazione principale, eccedenti le 200.000 lire stabilite dalla
legge, nella misura e con i criteri in premessa specificati.
  (Omissis).
                          COMUNE DI URBANIA
  (Pesaro-Urbino)
  Il comune di URBANIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, nel modo che segue, le aliquote  e  le  detrazioni
I.C.I. per l'anno 1999:
  a) aliquota al 6 per mille:
   in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di co-
operative  edilizie  a  proprieta'  indivisa residente nel comune per
l'unita'  immobiliare  utilizzata   direttamente   quale   abitazione
principale;
   ai   soggetti   di   cui  al  punto  precedente  viene,  altresi',
riconosciuta la detrazione di cui all'art. 8, comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  504/1992,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n.
662/1996;
  b) aliquota al 7 per mille per tutti gli altri immobili:
2. di dare atto che ai sensi della legge n.  662/1996  la  detrazione
per   l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  e
determinata nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI URGNANO
  (Bergamo)
  Il comune di URGNANO (provincia di Bergamo) ha adottato  l'11 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  procedere  per  l'anno  1999  ad  un  aumento   dell'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  dal 5 al 6 per mille e ad un
contestuale incremento della detrazione per  l'abitazione  principale
da L. 200.000 a L. 265.000.
  (Omissis).
3.  di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 8 del
26 gennaio 1999 l'aliquota  e  la  detrazione  dell'imposta  comunale
sugli immobili stabilite come al punto 1) hanno effetto dal 1 gennaio
1999.
  (Omissis).
                           COMUNE DI USCIO
  (Genova)
  Il  comune  di  USCIO (provincia di Genova) ha adottato il 25 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di approvare, in conformita' a quanto stabilito  dell'art.  6  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992  n. 504, come sostituito dal
comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura
del 5 per mille, con riduzione al 4,5 per mille per  le  prime  case,
comprese  quelle affittate, con contratto registrato, ad un inquilino
che le utilizzi come prima casa ed al 4 per mille per i fabbricati di
proprieta' di enti senza scopo di lucro;
2. di approvare, in applicazione  di  quanto  disposto  dal  comma  5
dell'art.    1  della legge n. 449/1997, l'aliquota del 3 per mille a
favore dei proprietari che eseguono interventi volti al  recupero  di
unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili  e  dell'1 per mille a
favore  dei  proprietari   che   eseguono   interventi   volti   alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
3.  di approvare l'aumento della detrazione, prevista dall'art. 8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992  n.  504,  come  sostituito  dal
comma  53  dell'art. 3 della legge n. 662, da L. 200.000 a L. 300.000
per i titolari di pensioni sociali e a L. 350.000 per i disabili.
  (Omissis).
                          COMUNE DI UZZANO
  (Pistoia)
  Il comune di UZZANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 22 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
2. di disporre,  cosi'  come  nella  stessa  citato  le  aliquote  di
applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999 come segue:  TIPOLOGIA DEGLI
IMMOBILI
 - ALIQUOTA
                                  -
fabbricati adibiti ad abitazione principale
5,5 per mille
tutti gli altri immobili 7 per mille
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
quella posseduta  da  persone  anziane  o  inabili  che  acquisiscano
residenza  in  Istituti  di  ricovero o sanitari, a condizione che il
fabbricato non risulti locato;
4. di  approvare  la  relazione  dell'ufficio  ragioneria  che  viene
allegata al presente affo per formarne parte integrante e sostanziale
e  per  l'effeffo  disporre,  cosi'  come  nella  stessa citato ed in
premessa riportato, il mantenimento, anche  per  l'anno  1999,  della
maggiore  detrazione I.C.I. di L. 100.000 (portando la detrazione per
abitazione principale da L. 200.000 a L.  300.000)  in  favore  delle
classi sociali sopra menzionate.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VADO LIGURE
  (Savona)
  Il  comune  di VADO LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 14
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  approvare,  (omissis)  il  nuovo  prospetto delle fattispecie
immobiliari, che sub lettera  b)  si  allega  al  presente  atto  per
costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  sulla base del quale
dovra' essere diversificata l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  in  ragione  della  tipologia  dell'immobile,  del soggetto
possessore, nonche' dell'uso cui l'immobile e' destinato;
2. di fissare per l'anno 1999 le aliquote dell'I.C.I. come segue:
  nella misura del 6,7 per mille l'aliquota ordinaria;
  nella misura del 5,3 per mille l'aliquota agevolata;
  nella misura del 6,2 per mille l'aliquota agevolata;
  nella misura del 7 per mille l'aliquota maggiorata;
3. di dare atto che  le  aliquote  come  sopra  determinate  dovranno
essere   applicate  dai  soggetti  passivi  secondo  l'unita  tabella
allegata sub lettera b) al  presente  provvedimento  per  costituirne
parte integrante;
4.  di  stabilire  nella  misura  minima  di L. 200.000 la detrazione
dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale  dai  proprietari  e  per  quelle  regolarmente
assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari;
5.  di  stabilire  che i contribuenti aventi diritto all'applicazione
delle aliquote differenziate di cui ai punti 1 lettera c), 2, 3  e  4
del  prospetto allegato sub lettera b), ai fini della semplificazione
delle operazioni di  liquidazione  ed  accertamento  dell'imposta  in
parola,   possano  dimostrare  la  sussistenza  del  diritto  stesso,
presentando apposita comunicazione, da rendersi sui modelli  all'uopo
predisposti dal comune, integrati ove necessario da copia di atti e/o
documenti;
Allegato  sub lettera b) alla deliberazione del consiglio comunale n.
103 del 14 dicembre 1998.
 
----> Vedere Tabella a Pag. 243 del S.O. <----
  (Omissis).
                          COMUNE DI VAGLIA
  (Firenze)
  Il comune di VAGLIA (provincia di Firenze) ha adottato il  4  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  anche  per  il  1999 le aliquote differenziate di
seguito  indicate,  con   riferimento,   come   sopra   detto,   alle
possibilita'  introdotte dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo
n. 504/1992, cosi' come riformulato dall'art. 3, comma 53 della legge
n. 662/1996, applicando anche alle  unita'  immobiliari  appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari  nonche' agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari:
  5,5  per  mille:  unita'  immobiliari   direttamente   adibite   ad
abitazione  principale, o abitazioni ad esse equiparate ex art. 5 del
regolamento sopra indicato, i soggetti passivi persone fisiche per le
unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari, nonche' per gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi delle case popolari;
  6,9  per  mille unita' immobiliari adibite ad abitazione, possedute
in  aggiunta   all'abitazione   principale   o   che   comunque   non
costituiscono abitazione principale del soggetto passivo del tributo,
immobili diversi dalle abitazioni, terreni, aree fabbricabili;
  7 per mille per le abitazioni non locate;
2.  di  stabilire nella misura base di L. 200.000 la detrazione annua
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del
soggetto passivo;
3.  di  dare atto che, per quanto concerne le agevolazioni in materia
di imposta comunale  sugli  immobili,  si  fa  espresso  e  specifico
riferimento  al  relativo  regolamento  comunale  approvato  con atti
consiliari n.  111 del 29 dicenbre 1998 e n. 4 del 15 febbraio 1999.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VALBONDIONE
  (Bergamo)
  Il comune di VALBONDIONE (provincia di Bergamo) ha adottato  il  28
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1999  l'aliquota  unica per l'imposta
comunale sugli immobili del 7 per  mille  per  la  generalita'  degli
immobili e contribuenti;
2.  di  determinare,  per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per
l'abitazione principale  agli  effetti  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  elevandola  complessivamente  a  L. 400.000, alle
seguenti condizioni:
Possesso di unico immobile adibito         |     Devono essere
esclusivamente a prima casa, compresi      |       soddisfatte
i relativi servizi (box, lavanderia, ecc.) |   contemporaneamente
Reddito da immobili (fabbricati e terreni)
non superiore a L. 1.000.000
Particolari situazioni di carattere sociale
ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge
n. 537/1993. debitamente documentate
individuandole nella seguente tipologia:
cittadini, residenti nel comune, che
rientrino nella categoria degli indigenti
al cui mantenimento il comune stesso
sia tenuto ai sensi di legge
3. di dare atto che, ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art.    2
del  regolamento  comunale  per  l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili "... b) per abitazione principale  si  intende  quella
nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi
familiari dimorano abitualmente, in riferimento ai seguenti casi:
  abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
  abitazione usata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta'
 indivisa;
  alloggio   regolarmente   assegnato   da   istituto  autonomo  case
popolari;
  abitazione concessa in  uso  gratuito  (con  contratto  debitamente
registrato)  dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta
di 1 grado con famiglia);
  abitazione posseduta a titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di  ricovero  o  sanitario permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata".
  (Omissis).
                         COMUNE DI VALDIERI
  (Cuneo)
  Il comune di VALDIERI (provincia di Cuneo) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).   di stabilire  ai  fini  dell'applicazione  dell'I.C.I.
(imposta comunale sugli immobili) per il 1999:
  a) aliquota ordinaria: 6 per mille;
  b) aliquota ridotta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo: 5 per mille;
di  confermare le detrazioni previste per le abitazioni principati in
L. 200.000 (legge n. 662/1996 art. 3, comma 55, punto 2).
  (Omissis).
                        COMUNE DI VALFABBRICA
  (Perugia)
  Il comune di VALFABBRICA (provincia di Perugia) ha adottato  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  le  aliquote  e  le detrazioni dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 1999, ai sensi del decreto  legislativo  30
dicembre  1992, n. 504, cosi' come proposti dalla giunta comunale con
atto n. 54 del 13 marzo 1999 e che di seguito si riportano;
  a) aliouota del 4,5 per mille:
   immobili posseduti a  titolo  di  proprieta',  usufrutto  o  altro
diritto  reale  e  adibiti ad abitazione principale del contribuente.
Per abitazione principale si intende l'unita' immobiliare nella quale
il soggetto persona fisica che la possiede, a titolo  di  proprieta',
usufrutto  o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica e dimora
abituale unitamente al proprio nucleo familiare;
   unita' immobiliari date in comodato o uso gratuito ai soli parenti
entro il primo grado in linea retta (genitori e figli) ed  utilizzate
da questi come abitazione principale;
   unita'   immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta' indivisa e adibite ad abitazione principale da  parte  dei
soci assegnatari;
   abitazioni  possedute  a  titolo  di proprieta', usufrutto o altro
diritto reale da soggetto anziano e/o disabile che  ha  acquisito  la
residenza  presso  Istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito di
ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
  b) aliquota del 5,5 per mille:
   tutti   i   fabbricati   diversi   dall'abitazione   principale  e
classificati nei gruppi catastali "A" e B";
    fabbricati classificati nel gruppo catastale "C"  quali  garages,
negozi, botteghe, ecc.;
    fabbricati  classificati  nel gruppo catastale "D" quali opifici,
stabilimenti industriali, ecc;
    terreni agricoli, se dovuta;
    aree fabbricabili;
  c) detrazionc d'imposta per l'abitazione principale:
   L. 200.000 per tutti i titolari di abitazione principale;
   L. 300.000 (equivalente ad una ulteriore detrazione di L. 100.000)
per i pensionati  maschi  ultra  sessantacinquenni  e  femmine  ultra
sessantenni   e  per  i  pensionati  invalidi  civili  con  grado  di
invalidita'  superiore  al  66%  per  i  quali  ricorrano  tutte   le
condizioni seguenti:
    che  ne'  il  richiedente  ne'  i  componenti  il  proprio nucleo
familiare  possiedano   nel   territorio   nazionale   altra   unita'
immobiliare adibita ad abitazione;
    che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto
della detrazione, eventualmente comprensiva di pertinenze non locate,
quali  garages,  cantina,  ecc.  risulti  classificata  in  una delle
categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5;
    che il  reddito  complessivo  del  proprio  nucleo  familiare  in
relazione  alla  sua  composizione non risulti superiore ai limiti di
seguito indicati:
   n. 1 persona                               L. 12.000.000;
   n. 2 persone                               L. 20.000.000;
   n. 3 persone                               L. 28.000.000;
   oltre 3 persone: per ogni persona in piu'  L.  4.000.000.
  Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti portatori  di  hand-
icap  con  invalidita' riconosciuta del 100%, il reddito dagli stessi
percepito e derivante esclusivamente da  pensione  di  invalidita'  e
indennita' di accompagnamento non viene computato.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VALFENERA
  (Asti)
  Il comune di VALFENERA (provincia di Asti) ha adottato, il 26 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura  unica  del  7  per  mille,  con
detrazione  d'imposta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale nella misura di L. 300.000.
  (Omissis).
                   COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  (Enna)
  Il comune di VALGUARNERA CAROPEPE (provincia di Enna) ha  adottato,
il   25   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  determinare  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 1999 nella aliquota unica  ordinaria  del  5  per
mille  e  fissare  in  L.  250.000  la  detrazione  per la abitazione
principale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI VALLADA AGORDINA
  (Belluno)
  Il comune di VALLADA AGORDINA (provincia di Belluno)  ha  adottato,
il   26   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  con  decorrenza  1 gennaio 1999 l'aliquota ordinaria
dell'I.C.I. nella misura del 6,25 per miIle;
di determinare inoltre un'aliquota inferiore a quella ordinaria, pari
al 6 per mille per i seguenti immobili:
  a) unita' immobiliare ad uso  abitazione  principale,  intendendosi
per tale quella nella quale il contribuente che la possiede, a titolo
di  proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi
familiari  vi  dimorino  abitualmente;  oppure   unita'   immobiliare
posseduta  a  titolo di proprieta' o usufrutto in Italia da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato  a  condizione  che
non risulti locata;
  b)  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale, fino al secondo grado  di  parentela  adibite  a
loro abitazione principale;
di  stabilire  in  L. 250.000 la misura della detrazione da applicare
all'imposta dovuta per le unita' immobiliari  adibite  ad  abitazione
princiaple  di  cui  ai  punti  a)  e b) precedenti in conformita' al
regolamento   imposta   comunale   sugli   immobili   approvato   con
deliberazioni  del  consiglio comunale n. 9 del 27 febbraio 1998 e n.
23 dell'8 maggio 1998.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VALLECORSA
  (Frosinone)
  Il comune di VALLECORSA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 24
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di ridurre (omissis) l'aliquota I.C.I. dello 0,05%  per  l'anno  1999
che pertanto risulta fissata nello 0,5 per cento.
  (Omissis).
si  comunica  che  la  detrazione  per l'abitazione principale rimane
invariata nella misura di L. 250.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI Vallecrosia
  (Imperia)
  Il comune di VALLECROSIA (provincia di Imperia) ha adottato, il  29
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  riconfermare,  (omissis)  per  l'anno  1999  le  stesse  aliquote
delI'anno 1998, salvo diverse determinazioni  da  assumersi  entro  i
limiti di approvazione del bilancio:
  l'aliquota  ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
nella misura del 7 per mille;
  l'aliquota ridotta nella misura del 6 per  mille  in  favore  delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale, in applicazione dell'art. 4,  primo
comma,  della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonche', in applicazione
del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  in
favore  dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione che la stessa non risulti locata;
  l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille, ai sensi dell'art.
1, comma 5, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  a  favore  di
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti  alla  realizzazione  di
autorimesse  e  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti;
  l'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente   alle   unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio lavori.
  (Omissis).
                     COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO
  (Salerno)
  Il comune di VALLE DELL'ANGELO (provincia di Salerno)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 (omissis);
l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO
  (Vicenza)
  Il  comune di VALLI DEL PASUBIO (provincia di Vicenza) ha adottato,
il  31  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabi lire per  l'anno  1999  le  aliquote  per  l'applicazione
dell'I.C.I.  nel modo seguente:
  aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali;
  aliquota del 6,5 per mille per gli alloggi non locati;
  aliquota  del  6,5  per  mille  per  le  seconde case, intendendosi
rientrante in tale fattispecie qualsiasi unita'  immobiliare  adibita
ad abitazione ma diversa dall'abitazione principale;
  aliquota   del  5,5  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dalle
abitazioni princiapli e le seconde case;
2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' pari
a L. 200.000;
3. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                        COMUNE DI Vallepietra
  (Roma)
  Il comune  di  VALLEPIETRA  (provincia  di  Roma)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota
comunale per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modifiche ed integrazioni.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VALLEROTONDA
  (Frosinone)
  Il comune di VALLEROTONDA (provincia di Frosinone) ha adottato,  il
22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella  misura  del  6
per  mille,  sugli  immobili  ricompresi nel territorio del comune di
Vallerotonda.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VALLINFREDA
  (Roma)
  Il comune di VALLINFREDA (provincia di Roma)  ha  adottato,  il  27
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
per   l'anno   1999   la   seguente   determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili, a conferma di quanto  stabilito
dalla giunta comunale con la richiamata deliberazione n. 7/1999:
  abitazione  principale  del  soggetto  d'imposta:  aliquota 5,5 per
mille;
  altri fabbricati: aliquota 6 per mille;
  deduzione su abitazione principale: L. 200.000;
  riduzione  del  50%  dell'imposta  per  i   fabbricati   dichiarati
inagibili  o  inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni.
  E' considerata abitazione principale:
   a) l'unita' immobiliare utilizzata dal soggetto passivo d'imposta;
   b) l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito ai genitori ed ai
figli e da questi utilizzata come abitazione principale;
   c)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  litolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili, che  acquisiscano  la  residenza  in
istituti  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che la stessa non
risulta locata;
applicazione della aliquota  nella  misura  del  4,5  per  mille  per
anziani  di  eta'  superiore a 65 anni singoli o coniugati, aventi in
proprieta' la sola abitazione  principale  ed  un  reddito  familiare
annuo lordo non superiore a L. 12.000.000 se singoli, e non superiore
a L. 20.000.000 se coniugati.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VALMONTONE
  (Roma)
  Il comune di VALMONTONE (provincia di Roma) ha adottato, il 9 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
I  -  di  stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'l.C.I -
Imposta comunale sugli immobili - in questo  comune,  con  effetto  1
gennaio 1999:
  1)  aliquota  agevolata  in  misura  del  4 per mille, in favore di
proprietari che eseguono interventi volti: - al  recupero  di  unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  -, al recupero di immobili di
interesse artistico od architettonico localizzati nel centro  storico
-, alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali
-,  ed  all'utilizzo  di sottotetti - da applicare limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata  di  tre
anni  dall'inizio  dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma
5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
  2) aliquota agevolata in misura del 4 per mille, per un periodo non
superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per  la  vendita  e
non   venduti  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per
beneficiare di detta aliquota  l'impresa  deve  effettuare  immediata
dichiarazione  al comune della data di ultimazione della costruzione,
con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro  15  giorni
dalla  cessione  dell'immobile  l'impresa deve comunicare al comune i
dati relativi agli acquirenti e la  data  del  contratto.  L'aliquota
stabilita  dal  presente comma e' applicata dalla data di ultimazione
della costruzione a quella di vendita se la stessa  interviene  entro
il triennio.
  Per  i  fabbricati gia' realizzati aventi le caratteristiche di cui
sopra per i quali  l'impresa  ha  gia'  presentato  dichiarazione  di
ultimazione  lavori  dal  1  gennaio  1994  al 31 dicembre 1997, tale
aliquota puo' essere applicata con decorrenza 1 gennaio 1998,  previa
debita  richiesta  da  presentare non oltre il 30 giugno del corrente
anno e per la durata massima di anni tre;
Il - aliquota da applicare per gli immobili  che  non  rientrano  fra
quelli  previsti  al  capo  I  destinati ad abitazione principale del
soggetto  passivo:  classificati  o  classificabili  nelle  categorie
catastali  da  A/1  a A/8: 5 per mille; aliquota da applicare per gli
immobili che non rientrano fra quelli  previsti  al  Capo  I  diversi
dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7
per mille;
III  -  per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dal comma 48 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
IV - l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili  od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza  di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione.   In alternativa il contribuente  ha  la  facolta'  di
presentare  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n.  15,  autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la  data
d'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile e comunque non
utilizzabile l'immobile.
  Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune,  la  data  di
cessazione di tali condizioni.
  Il   comune  effettua  accertamenti  d'ufficio  per  verificare  le
condizioni dichiarate dal contribuente;
V  -  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
VI - viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
 l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
VII - la detrazione d'imposta viene aumentata fino a L. 500.000 in
 relazione alle seguenti categorie di soggetti passivi:
  Prima categoria:
   disoccupati che al  1  gennaio  dell'anno  di  applicazione  siano
iscritti all'ufficio di collocamento da almeno 2 anni;
   i  non  occupati  che,  gia' fruitori della C.l.G. o indennita' di
mobilita' ai sensi della normativa vigente, al 1 gennaio dell'anno di
applicazione dell'imposta, abbiano perduto tali provvidenze nel corso
dell'anno precedente;
   i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscono  della
C.l.G  o siano iscritti nella lista regionale di mobilita' da oltre 6
mesi;
  Le  condizioni  sopra  indicate  devono  essere   documentate   dai
competenti organismi.
  Seconda categoria:
   i titolari di pensione o assegni di invalidita'.
  Terza categoria
   i   soggetti   passivi   il   cui   nucleo  familiare,  convivente
nell'abitazione  principale,  comprenda  uno  o  piu'  disabili   con
invalidita'  non  inferiore  al  75%  risultante  dal  certificato di
riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle  competenti  strutture
pubbliche.
  Condizioni:
   1)  i soggetti passivi sopraindicati sono ammessi al godimento del
beneficio in questione alle seguenti condizioni:
    che nessuno dei componenti  del  nucleo  familiare,  compreso  il
soggetto  passivo,  sia  possessore di altri immobili o quote di essi
oltre a  quello  adibito  ad  abitazione  principale  nel  territorio
nazionale, fatta eccezione dell'eventuale box o garage di pertinenza;
    che  il reddito complessivo annuo del nucleo familiare conseguito
nell'anno precedente, inclusi eventuali redditi soggetti  a  ritenuta
alla  fonte  o  comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei
redditi non sia superiore al doppio dell'importo minimo  annuo  delle
pensioni  corrisposte  ai  lavoratori  dipendenti  assicurati  presso
l'INPS per i casi di cui alle precedenti categorie 1 e 2 ed al triplo
per il caso di cui alla categoria 3;
   2) il richiedente a pena  di  decadenza  dovra'  produrre  domanda
entro il 31 dicembre dell'anno di applicazione dell'imposta;
   3)  la  domanda, autenticata nella sottoscrizione dovra' attestare
oltre al possesso dei requisiti sopraindicati ai punti 1, 2 e 3:
    a) il periodo di tempo in cui si sono verificate le condizioni di
applicabilita' dell'ulteriore detrazione;
    b) la composizione del nucleo familiare;
    c) l'indicazione dei soggetti disabili con il relativo  grado  di
invalidita' effettivamente conviventi nel nucleo familiare;
    d) l'ammontare complessivo annuo del reddito del nucleo familiare
relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I.
  La mancata indicazione degli elementi sopraindicati comporta il non
accoglimento della domanda.
  La  dichiarazione  deve  essere prodotta per ogni anno per il quale
viene richiesta la maggiore detrazione;
   4) La  maggiore  detrazione  viene  applicata  in  proporzione  al
periodo  di tempo per il quale sussistono i requisiti di cui ai punti
precedenti;
   5) In caso di infedelta' saranno applicate  le  sanzioni  previste
dalla legge.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VALLO DI NERA
  (Perugia)
  Il  comune  di  VALLO DI NERA (provincia di Perugia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   confermare   la  determinazione  dell'aliquota  l.C.l.  e  della
detrazione per l'anno  1999,  nella  misura  del  6  per  mille  come
stabilito con l'atto di giunta comunale n. 75 del 29 marzo 1999 e, in
particolare,  di  applicare,  per l'anno 1999, la sola detrazione per
l'abitazione principale, nella misura minima  di  legge,  pari  a  L.
200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VALTORTA
  (Bergamo)
  Il  comune  di  VALTORTA  (provincia di Bergamo) ha adottato, il 31
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di Valtorta,
nella misura del 5 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la  detrazione  dall'imposta  dovuta  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VALVERDE
  (Catania)
  Il  comune  di  VALVERDE  (provincia di Catania) ha adottato, il 20
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
ai  fini  dell'applicazione  dell'I.C.I.  (imposta   comunale   sugli
immobili) per anno 1999:
  1)   confermare   l'aliquota  del  5,5  per  mille  per  le  unita'
immobiliari:
   a)  adibite  ad  abitazione  principale  di  persone  fisiche  con
residenza anagrafica nel comune;
   b)  possedute  a  titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o
sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita'
immobiliare posseduta non risulti locata;
  2) confermare l'aliquota del 5,8 per  mille  per  tutti  gli  altri
fabbricati, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
  Detrazione  d'imposta  ordinaria  di  L.  200.000  per l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VALVERDE
  (Pavia)
  Il comune di VALVERDE (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille indistintamente
per tipologia di  immobili  ubicati  nel  territorio  del  comune  di
Valverde,  ai  sensi  delle  vigenti disposizioni legislative in alto
richiamate;
2. di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta  della  detrazione
dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                      COMUNE DI VARALLO POMBIA
  (Novara)
  Il  comune  di VARALLO POMBIA (provincia di Novara) ha adottato, il
19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta I.C.I. (imposta
sugli immobili) nella misura del 5 per mille;
di determinare  per  l'abitazione  principale  la  detrazione  di  L.
200.000 (103,29 Euro) e fino a concorrenza dell'imposta.
  (Omissis).
                           COMUNE DI VARZI
  (Pavia)
  Il  comune  di  VARZI (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di  applicare con effetto dal 1 gennaio 1999 l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) con l'aliquota unica del 5,50 per mille, secondo le
modalita' delle vigenti disposizioni legislative, dando atto  che  la
detrazione per l'abitazione principale resta fissata in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VELLETRI
  (Roma)
  Il  comune di VELLETRI (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli  immobili  per
l'anno 1999 come di seguito indicato:
  aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
  aliquota  ridotta  nella  misura del 4,5 per mille, in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, residenti nel comune, per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
  aliquota  agevolata  del  4  per mille a favore dei proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o inabitabili o interventi finalizzati al  recupero  di  immobili  di
interesse artistico o architettonico nel centro storico, ovvero volti
alla  realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o
all'utilizzo  di  sottotetti.  L'aliquota  agevolata   e'   applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la durata di tre anni dall'inizio dei lavori e in capo all'originario
proprietario richiedente l'autorizzazione o concessione edilizia;
di   considerare  parti  integranti  dell'abitazione  principale  del
soggetto passivo le sue pertinenze, anche se  distintamente  iscritte
in  catasto  (per pertinenza si intende il garage o box o posto auto,
la soffitta, la cantina, che sono ubicati  nello  stesso  edificio  o
complesso immobiliare nel quale e' sita I'abitazione principale);
di confermare per l'anno 1999 a L. 200.000 l'importo della detrazione
fissata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo  dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 che
ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
504;
di  aumentare la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a
L. 300.000 a favore delle seguenti categorie di soggetti passivi:
  a) pensionati sociali che hanno compiuto il 60 anno  di  eta'  alla
data del 31 dicembre 1998;
  b)  soggetti  assistiti  dal  Comune  in via continuativa nel corso
dell'anno 1999 per stati di indigenza;
  c) disoccupati iscritti alle liste di collocamento con  almeno  due
anni di anzianita' di iscrizione alla data del 31 dicembre 1998, soli
o  con  nucleo  familiare  i  cui  componenti  non svolgano attivita'
lavorativa o con reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1998 non
superiore a L. 12.000.000;
di  stabilire  che  l'applicazione   del   beneficio   dell'ulteriore
detrazione  per l'abitazione principale debba essere subordinata alle
seguenti condizioni:
  a)  il  soggetto passivo, come nessun altro eventuale componente la
famiglia deve  possedere  altri  immobili,  su  tutto  il  territorio
nazionale,  diversi  dall'unita'  adibita ad abitazione principale ed
eventuale autorimessa di pertinenza;
  b) che l'immobile per il quale si intende usufruire della  maggiore
detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni
di  tipo  signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in
ville);  A/9  (castelli,  palazzi  di  eminente  pregio  artistico  e
storico);
  c)  che  i  contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra
descritti, debbano presentare apposita autocertificazione,  corredata
della  relativa documentazione, all'ufficio tributi entro la data del
30 giugno 1999.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VENAFRO
  (Isernia)
  Il comune di VENAFRO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  nella  misura  del  5,5 per mille l'aliquota relativa
all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;
di confermare, altresi',  in  L.  200.000  l'imposta  da  portare  in
detrazione dell'imposta dovuta per abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VENDONE
  (Savona)
  Il  comune di VENDONE (provincia di Savona) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  stabilire,  (omissis),  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del  6,5  per  mille
per la generalita' dei contribuenti;
2.  non  apportare  all'articolazione  dell'imposta modifiche sia per
quanto concerne il sistema delle detrazioni e  delle  riduzioni,  sia
per  quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento
ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in  aggiunta
all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
  (Omissis).
                    COMUNE DI VENEGONO INFERIORE
  (Varese)
  Il  comune di VENEGONO INFERIORE (provincia di Varese) ha adottato,
il  15  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota da applicarsi nell'anno 1999 ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili e' pari al 5,1 per mille, si conferma l'importo  della
detrazione pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VENTICANO
  (Avellino)
  Il  comune  di VENTICANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  nella  misura  del  5  per  mille  l'aliquota  I.C.I.
applicabile per l'anno 1999.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VENIANO
  (Como)
   Il  comune  di  VENIANO  (provincia  di  Como)  ha adottato, il 28
gennaio 1999 ed il  16  marzo  1999,  le  seguenti  deliberazioni  in
materia  di determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999,  l'aliquota  per  l'imposta  comunale
sugli  immobili al 4,90 per mille per tutte le unita' immobiliari con
la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;
  (Omissis).
di integrare il proprio precedente provvedimento n. 3/1998 con cui si
assumevano  le  determinazioni  I.C.I.  per  l'anno  1999  nel   modo
seguente;
di  elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a
L. 320.000 a favore dei pensionati soggetti  passivi  d'imposta,  che
abbiano  compiuto  60  anni e il cui reddito complessivo familiare ai
fini I.R.P.E.F. e' pari o inferiore a L. 24.000.000 annui.
  Sono escluse le case di fascia A1/A8/A9.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VENTIMIGLIA
  (Imperia)
  Il comune di VENTIMIGLIA (provincia di Imperia) ha adottato, il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di applicare l'aliquota I.C.I. 1999 nella misura del 7 per mille,
prevedendo inoltre un'aliquota del 5 per mille solo per le abitazioni
principali e del 6 per mille solo per i terreni agricoli;
2.  di  prevedere,  inoltre,  un'aliquota  del  4  per  mille  per  i
fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  rimasti  invenduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente  l'attivita'  di
costruzione  e  vendita  di  immobili;  si precisa che i soggetti che
possono applicarsi tale aliquota sono solo le imprese che  hanno  per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  la  costruzione e l'alienazione di
immobili,  sotto  qualunque  forma  costituite  (ditte   individuali,
societa'  di  persone,  societa'  di  capitali).   Non possono invece
usufruire  dell'agevolazione  altri  soggetti  (ad   es.   banche   o
assicurazioni) e cio' pur se costruiscano a fini di rivendita;
3. di applicare le stesse detrazioni gia' previste per il 1998 e come
di seguito esposte:
  a)  per  le  abitazioni  considerate  principali  la  detrazione e'
elevata da L. 200.000 a L. 280.000  per  l'anno  1999  a  favore  dei
contribuenti  che  siano in possesso dei seguenti requisiti alla data
del 1 gennaio 1999:
   aver compiuto 65 anni;
   possedere  a  titolo  di  proprieta', usufrutto, uso o abitazione,
oltre l'eventuale cantina, garage  o  posto  macchina  annessi,  solo
l'unita'  immobiliare  per  la  quale  viene  richiesta  la  maggiore
detrazione;
   possedere  un'unita'  immobiliare  catastalmente  classificata   o
classificabile  in  una  delle  seguenti  categorie del gruppo A, con
esclusione delle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10;
   essere pensionato e non piu' in attivita' lavorativa;
   disporre di un reddito complessivo imponibile,  comprensivo  anche
dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte
a  titolo d'imposta, al netto degli oneri deducibili ai fini IRPEF ed
escluso il reddito del fabbricato,  non  superiore  a  L.  15.000.000
annui (come da dichiarazione dei redditi 1998);
   non   avere   fra  i  componenti  del  nucleo  familiare  soggetti
proprietari di altri immobili;
   nel caso in cui l'unita' immobiliare per cui si chiede la maggiore
detrazione sia adibita ad abitazione  principale  di  piu'  soggetti,
ognuno  di  questi  deve  essere  in possesso dei requisiti di cui ai
punti precedenti,  ed  il  loro  reddito  non  deve  superare  quello
indicato  al  precedente  punto,  moltiplicato il numero dei soggetti
interessati;
  b) si conferma la detrazione di L.  200.000  per  tutti  gli  altri
contribuenti.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VERCEIA
  (Sondrio)
  Il  comune  di  VERCEIA  (provincia  di Sondrio) ha adottato, il 28
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
dare  atto  che e' mantenuto in vigore per l'anno 1999 l'aliquota del
4,5 per mille sulla prima abitazione e l'aliquota del 4,5  per  mille
sugli altri immobili.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VERDUNO
  (Cuneo)
  Il  comune di VERDUNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
aliquota base pari al 4,75 per  mille  con  detrazione  unica  di  L.
200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VERNASCA
  (Piacenza)
  Il  comune  di  VERNASCA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 19
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999  le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili, istituita con  decreto  legislativo  n.  504  del  30
dicembre 1992 come segue:
  a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
  b) aliquota diversificata: categoria D/1: 6,5 per mille;
si applica alle unita' immobiliari e relative pertinenze destinate ad
opificio.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VERNAZZA
  (La Spezia)
  Il  comune  di  VERNAZZA  (provincia  di  La Spezia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di   determinare   nella  misura  del  6  per  mille  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno  1999  per  la
generalita' degli immobili ubicati nel territorio comunale;
2.  di  ridurre  per  l'anno  1999  alla  misura  del  5,25 per mille
l'aliquota dell'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi
e dai soci di cooperative edilizie a  proprieta'  indivisa  residenti
nel  comune,  per  la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VERNIO
  (Prato)
  Il comune di VERNIO (provincia di Prato) ha adottato, il  26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, le aliquote e le detrazioni, per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli   immobili   siti   sul
territorio del comune di Vernio, nel seguente modo:
  abitazione principale: aliquota 4,50 per mille;
  immobili  diversi  dalla  abitazione  principale: aliquota 6,50 per
mille;
  detrazione sull'imposta per l'abitazione principale: L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VERNOLE
  (Lecce)
  Il comune di VERNOLE (provincia di Lecce) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. stabilire che l'imposta comunale  sugli  Immobili  (I.C.I.)  sara'
applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote:
  a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
  b)  aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicare in
favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci  di  cooper-
ative  edlizie e proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale  e
per  le  unita'  immobiliari locate con un contratto registrato ad un
soggetto che lo utilizzi come abitazione principale;
  c) aliquota agevolata nella misura del 4  per  mille  a  favore  di
proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici,  ovvero volti alla realizzazione o
posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di  sottotetti  da
applicare  limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto di detti
interventi di tre anni dall'inizio dei lavori;
2. confermare la  detrazione  di  imposta  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VEROLENGO
  (Torino)
  Il  comune  di  VEROLENGO  (provincia  di  Torino)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VEZZA D'ALBA
  (Cuneo)
  Il  comune  di  VEZZA  D'ALBA  (provincia  di Cuneo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  cosi'  come  conferma  per  l'anno  1999,  per le
motivazioni riportate in premessa, nella misura del 5,50  per  mille,
l'aliquota   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)  da
applicarsi  in  misura  unica  a  tutte  le  basi  imponibili  e   di
determinare  la  detrazione  d'imposta  in  lire 200.000 per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VEZZI PORTIO
  (Savona)
  Il comune di VEZZI PORTIO (provincia di Savona) ha adottato,  il  1
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  anche  per  l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella
misura del 5,5 per mille, per l'abitazione principale, e  del  7  per
mille per altri immobili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VIADANICA
  (Bergamo)
  Il  comune  di  VIADANICA  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  (omissis)  nella  misura  del 6 per mille la tariffa
dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 1999.
  (Omissis).
                      COMUNE DI VICO NEL LAZIO
  (Frosinone)
  Il  comune  di VICO NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato,
il  16  ottobre  1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno  1999  nella  misura  unica  del  5  per  mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VICOPISANO
  (Pisa)
  Il comune di VICOPISANO (provincia di  Pisa)  ha  adottato,  il  12
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I) nelle seguenti misure, per le motivazioni  in-
dicate in premessa, che si richiamano integralmente:
  a)  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo: 4,9 per mille;
  b) per tutte le altre unita' immobiliari: 6 per mille;
2.  di  stabilire,  altresi',  anche  per  l'anno  1999,  un'aliquota
agevolata  pari al 2 per mille per i casi previsti dall'art. 1, comma
5,  della  legge  27  dicembre  1997  n.  449,   che   si   riportano
integralmente:
  a  favore  di proprietari che eseguono interventi volti al recupero
di  unita'  immobiliari  di  interesse  artistico  o   architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure  all'utilizzo  di
sottotetti.    L'aliquota  agevolata  e' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori;
3. di aumentare per l'anno  1999  da  L.  200.000  a  L.  500.000  la
detrazione  dell'I.C.I.  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del
suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante  il  quale  si
protrae tale destinazione solo per i seguenti soggetti:
  a)  per i soggetti passivi con eta' superiore a 65 anni con reddito
familiare imponibile medio fino a L. 10.303.000 per  ogni  componente
il   nucleo  familiare,  elevato  a  15.454.000  nel  caso  di  unico
componente il nucleo  familiare,  con  le  prescrizioni  indicate  in
premessa che qui si intendono riportate integralmente;
  b)  per  i  soggetti  passivi  di  qualsiasi  eta'  che  possiedono
nell'ambito familiare solo un unico reddito da lavoro  dipendente  ed
assimilati  con  un limite di reddito imponibile di L. 10.303.000 per
ogni componente il nucleo familiare e con le prescrizioni indicate in
premessa, che qui si intendono riportate integralmente.
  (Omissis).
possono  fruire  della  maggiore  detrazione  coloro  che  possiedono
esclusivamente le sottoelencate categorie di redditi:
  a) redditi di pensione, da lavori dipendente ed assimilati;
  b) redditi fondiari derivanti  da  terreni  e  fabbricati  condotti
direttamente o da ascendenti e discendenti in linea retta;
  c)  redditi  esenti  o  soggetti  alla ritenuta di acconto a titolo
d'imposta;
per la quantificazione del limite sopra indicato di L.  10.303.000  o
di  L.  15.454.000  non concorrono i redditi fondiari di cui al punto
b);
gli interessati dovranno produrre all'ufficio tributi del comune  una
autocertificazione relativa alla quantificazione dei redditi entro il
31 ottobre 1999.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VIDIGULFO
  (Pavia)
  Il comune di VIDIGULFO (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  1999  nelle  misure  di cui al seguente
prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale  sugli
immobili  istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre
1990:
  terreni agricoli: 5 per mille;
  aree fabbricabili: 5 per mille;
  abitazione principale: 4 per mille;
  altri fabbricati: 5 per mille;
2.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  8  comma  3  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma
55  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999 le seguenti
detrazioni d'imposta come di seguito illustrate:
  abitazione principale: L. 200.000 in ragione annua.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VIESTE
  (Foggia)
  Il comune di VIESTE (provincia di Foggia) ha adottato, il 18  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999,
l'aliquota nella misura del 5 per mille;
di  confermare  la detrazione per la sola abitazione principale nella
misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VIGNANELLO
  (Viterbo)
  Il comune di VIGNANELLO (provincia di Viterbo) ha adottato,  il  19
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) di  pertinenza  di  questo  comune  nelle  seguenti
misure:
  5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
  6 per mille per gli altri immobili;
stabilire,   ai   fini   dell'applicazione  del  tributo,  che  debba
considerarsi abitazione principale l'unita' immobiliare  posseduta  a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
dare atto che le detrazioni di imposta  per  l'abitazione  principale
sono confermate nella misura minima di legge pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI VIGNOLE BORBERA
  (Alessandria)
  Il   comune  di  VIGNOLE  BORBERA  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  per  l'anno  1999 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo
comune viene determinata nella misura del 5,5 per mille.
2.  viene  determinata  nella  misura  del  5  per  mille  l'aliquota
dell'I.C.I.  da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune per l'unita' immobiliare direttamente  adibita  ad  abitazione
principale.
3. ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n.  662
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale sara' detratta la  somma  di  L.  200.000,  rapportata  al
periodo dell'anno in cui sussiste tale destinazione.
  (Omissis).
                      COMUNE DI VIGO DI CADORE
  (Belluno)
  Il  comune di VIGO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il
27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  1999  le  seguenti  aliquote e detrazioni
dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.:
  aliquota ordinaria 6,9 per mille;
  aliquota ridotta per abitazione principale 5,5 per mille;
  detrazione per abitazione principale L. 300.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VIGOLO
  (Bergamo)
  Il comune di VIGOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica del 6 per mille;
2.   di   stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione  di  residenza
principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI VILLA BISCOSSI
  (Pavia)
  Il comune di VILLA BISCOSSI (provincia di  Pavia)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di applicare con effetto dal 1 gennaio 1999 l'imposta comunale  sugli
immobili con le aliquote seguenti:
  aliquota  del  5,5  per  mille  per unita' immobiliari destinate ad
abitazione principale;
  aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;
  di stabilire l'importo  della  detrazione  per  unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 600.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VILLA CELIERA
  (Pescara)
  Il  comune  di VILLA CELIERA (provincia di Pescara) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  applicare  per  l'anno  1999  le seguenti tariffe per i servizi e
tributi locali:
I.C.I. 5,5  per  mille  per  tutti  gli  immobili  (detrazione  unica
abitazione principale L. 200.000).
  (Omissis).
                    COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA
  (Lucca)
  Il  comune  di VILLA COLLEMANDINA (provincia di Lucca) ha adottato,
il  26  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999  nella  misura  del  7  per  mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VILLA D'ADDA
  (Bergamo)
  Il comune di VILLA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili di questo comune con effetto  dal  1  gennaio
1999:
  aliquota del 5 per mille da applicare nei seguenti casi:
   a)  per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a
titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento  o
in  qualita'  di  locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano
abitualmente;
   b) unita' immobiliare  appartenente  a  cooperativa  a  proprieta'
indivisa, adibita a dimora abituale dei soci assegnatari;
   c)  alloggio  regolarmente  assegnato  dall'istituto autonomo case
popolari;
   d) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo
di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  cittadino  italiano   residente
all'estero  per  ragioni  di  lavoro,  a  condizione  che non risulti
locata;
   e) l'unita' immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero  permanente  a
condizione che la stessa non risulti locata;
   f)  l'abitazione  concessa dal possessore in uso gratuito a propri
genitori od a propri figli, a condizione che gli  stessi  abbiano  la
propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito;
   g)  due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad uso
abitazione dal contribuente e dai suoi  familiari  a  condizione  che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tale  caso,  l'equiparazione all'abitazione principale
decorre dalla data  in  cui  e'  stata  presentata  la  richiesta  di
variazione;
   h)  l'abitazione  posseduta  da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere in altro comune per ragioni di servizio,  qualora  l'unita'
immobiliare   risulti   occupata,  quale  abitazione  principale  dai
familiari del possessore;
  aliquota del 6 per mille per tutti gli altri  immobili  e  le  aree
fabbricabili;
  aliquota  del  7  per  mille  per gli alloggi non locati e tenuti a
disposizione  come  definiti  dall'art.   8   del   regolamento   per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
  riduzione  del  50%  per  i  fabbricati  dichiarati  inabitabili  o
fatiscenti  e  di  fatto  non  utilizzati  limitatamente  al  periodo
dell'anno    durante    il   quale   sussistono   dette   condizioni.
L'inabitabilita'  o  fatiscenza  e'  accertata  dall'ufficio  tecnico
comunale   con   perizia   a   carico  del  proprietario,  oppure  il
contribuente presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi della  legge
n. 15/1968;
  aliquota  del  2  per  mille  per le unita' immobiliari inagibili o
inabitabili oggetto di ristrutturazione per  i  quali  a  seguito  di
concessione  edilizia  siano  iniziati i lavori di ristrutturazione e
per un periodo massimo di tre anni;
2. di  determinare  la  detrazione  d'imposta  per  le  tipologie  di
immobili  per  i  quali  e' prevista l'aliquota del 5 per mille in L.
220.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VILLADEATI
  (Alessandria)
  Il comune di VILLADEATI (provincia di Alessandria) ha adottato,  il
22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI VILLA DI BRIANO
  (Caserta)
  Il  comune di VILLA DI BRIANO (provincia di Caserta) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   determinare  nel  5  per  mille,  per  l'anno  1999,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con detrazione  di  L.
250.000,  per  la  prima  casa  e nella misura del 6 per mille per la
seconda casa.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VILLAFALLETTO
  (Cuneo)
  Il comune di VILLAFALLETTO (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire e regolamentare le aliquote  dell'I.C.I.  per  l'anno
1999 come segue:
Aliquota                        Soggetti passivi
   -                                   -
4 per mille        per i fabbricati destinati ad attivita'
                   artigianali, industriali e commerciali
4 per mille        per le unita' immobiliari abitative
                   realizzate per la vendita e non vendute dalle
                   imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente
                   l'attivita' di costruzione e alienazione di
                   immobili, per un periodo non superiore a tre anni
                   dalla ultimazione dei lavori 7 per mille  per le
                   unita' immobiliari abitative vuote, non utilizzate
7 per mille        per i terreni destinati dal P.R.G.C. ad aree
                   produttive (P) ed aree residenziali (R) fatti
                   salvi quelli posseduti da coltivatori diretti o da
                   imprenditori agricoli e dai medesimi condotti, per
                   i quali si applica l'aliquota base del
                   5,6 per mille
2,5 per mille      per i fabbricati dichiarati inagibili o
                   inabitabili che sono oggetto di interventi di
                   ristrutturazione volti al loro recupero (per la
                   durata di tre anni dall'inizio dei lavori ai
                   sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449
                   art. 1 comma 5)
5,6 per mille      per tutti gli altri immobili
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
L. 200.000;
2.  di  stabilire che ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i versamenti I.C.I.
effettuati  da  un  contitolare  anche  per  conto  degli  altri   si
considerano   regolarmente   effettuati   purche'  l'I.C.I.  relativa
all'immobile  in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di
riferimento.
  (Omissis).
                   COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA
  (Padova)
  Il  comune  di  VILLAFRANCA  PADOVANA  (provincia  di  Padova)   ha
adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire l'aliquota I.C.I. nella misura del 5  per  mille  per
l'anno 1999;
2.  di  fissare  la  detrazione  per  le  abitazioni  principali a L.
200.000;
3. di fissare la detrazione  di  L.  200.000  anche  alle  abitazioni
principali possedute a titolo di proprieta' di usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscano  la  residenza  in istituto di ricovero o
sanitari, a seguito di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la
stessa non risulti locata;
4.  di fissare a L. 400.000 la detrazione per abitazioni principali a
favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste ai punti
dal n. 1 al n. 7 delle succitate condizioni.
  (Omissis).  Delibera
di approvare la proposta "determinazioni in  materia  di  aliquote  e
detrazioni  I.C.I.  per l'anno 1999", nel testo soprariportato, senza
modifiche o integrazioni.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VILLAMAINA
  (Avellino)
  Il comune di VILLAMAINA (provincia di Avellino) ha adottato, il  22
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
ritenuto di determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura unica
del 6 per mille;
ritenuto di confermare per l'anno 1999 l'attribuzione al  funzionario
responsabile  I.C.I.,  designato con propria delibera n. 38 in data 7
marzo 1995 di  ogni  finalita'  prevista  dall'art.  11  del  decreto
legislativo  in  argomento,  ivi  compresa  quella di richiedere agli
altri settori comunali copia di atti e documenti,  dati,  notizie  ed
ogni  altra  informazione  utile  ai  fini  della liquidazione, della
rettifica e dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili.
  (Omissis).  Delibera
a) di determinare l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VILLAMAR
  (Cagliari)
  Il comune di VILLAMAR (provincia di Cagliari) ha  adottato,  il  30
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'l.C.l. per l'anno 1999, come segue:
  si   conferma,   per  l'anno  1999,  nel  5  per  mille  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili, gia' adottata  nell'anno  1997,
sia sulle abitazioni principali che sulle seconde case abitate;
  si  da' atto che la detrazione per la prima casa e' stabilita nella
misura di L. 200.000;
  si stabilisce l'aliquota del  7  per  mille  per  le  seconde  case
abitabili  e  sfitte,  stabilendo  che  la  denuncia  e il versamento
saranno ragguagliati  al  periodo  di  possesso  e  utilizzo,  mentre
l'accertamento   sara'  effettuato  dall'Ufficio  Tributi  attraverso
l'acquisizione dei dati relativi alla denuncia dei redditi;
  tuttavia  se  nella  denuncia,  per  le  seconde   case,   verranno
dichiarate  e  documentate  le relative locazioni, le stesse verranno
assoggettate all'aliquota del 5 per mille;
  di determinare l'aliquota del 7 per mille per le aree  fabbricabili
su cui non esiste un immobile;
  di  determinare  il valore minimo delle aree fabbricabili secondo i
valori appresso indicati:
                          Aree fabbricabili
a) Aree comprese nel centro storico L. 50.000/mq
b) Aree comprese nella zona "B0" L. 60.000/mq
c) Aree comprese nella zona "B" L. 60.000/mq
d) Aree comprese nelle zone di espansione lottizzate L. 60.000/mq
e) Aree comprese nelle zone di espansione da lottizzare L. 15.000/mq
  (Omissis).
                COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
  (Padova)
  Il comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (provincia  di  Padova)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno d'imposta  1999  nella
misura del 6 per mille, per le motivazioni in premessa esposte;
2.  di prevedere la detrazione sulla prima abitazione nella misura di
L. 200.000 per l'anno d'imposta 1999.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VILLARICCA
  (Napoli)
  Il comune di VILLARICCA (provincia di Napoli) ha  adottato,  il  31
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. l'approvazione dell'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, nella misura
del 5 per mille per l'abitazione principale;
2.  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale, nella misura di L. 200.000;
3. la  riduzione  dell'imposta  in  misura  del  20%  per  le  unita'
immobiliari di proprieta' dell'Istituto autonomo case popolari;
4.  determinare l'aliquota del 7 per mille per i terreni edificabili,
aree  fabbricabili  e  tutte  le  altre  unita'  immobiliari  diverse
dall'abitazione  principale,  esistenti  nell'ambito  del  territorio
comunale;
5. precisare che per abitazione principale si  intende  quella  nella
quale  il  contribuente  che  la  possiede,  dimora  abitualmente, in
conformita'   alle   risultanze    anagrafiche,    sono    equiparate
all'abitazione  principale:   garage, cantina, box od altro immobile,
funzionalmente  ad  essa  connesso  ed  ubicato  nello  stesso   sito
dell'abitazione  principale  e  che abbia la tipologia catastale C/2,
C/6 e C/7.
  (Omissis).
               COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA
  (Viterbo)
  Il comune di VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA (provincia di Viterbo) ha
adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare,  (omissis),  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili al 5 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VILLASIMIUS
  (Cagliari)
  Il comune di VILLASIMIUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999:
  5 per mille per le abitazioni principali;
  6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali,
per le seconde case e per gli alloggi non locati;
  4,5 per mille per gli immobili ricadenti all'interno del P.I.P.;
2.  di  determinare  in L. 300.000 la somma in detrazione dell'I.C.I.
dovuta per l'abitazione principale per il corrente anno.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VILLAURBANA
  (Oristano)
  Il comune di VILLAURBANA (provincia di Oristano) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare, per l'anno 1999, l'aliquota nella misura del 4 per mille,
l'imposta comunale sugli immobili ed in L. 200.000 la detrazione  per
l'unita' immobiliare ad abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VINZAGLIO
  (Novara)
  Il  comune  di  VINZAGLIO  (provincia di Novara) ha adottato, il 22
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  I.C.l. per l'anno 1999 misura del 5,5 per
mille dando atto che la detrazione  per  l'abitazione  principale  e'
determinata in L. 200.000.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI VISANO
  (Brescia)
  Il  comune  di  VISANO  (provincia  di  Brescia) ha adottato, il 22
dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille;
  (Omissis).
di avvalersi, per l'anno 1999, della facolta' concessa dalla legge 23
dicembre  1996,  n.  662  aumentando  da  L.  200.000 a L. 350.000 la
detrazione I.C.I. di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504  cosi'  come sostituito dall'art. 3 comma 55
della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  per  tutti  i  pensionati,
cassintegrati  e  disoccupati  proprietari  di  una  sola  casa e con
reddito per nucleo familiare di cui all'allegata tabella sottoscritta
dall'amministrazione comunale e dalle organizzazioni sindacali  CGIL,
CISL, UIL.
  (Omissis).
                    Allegato n. 1 - Tabella 1/bis
Componenti nucleo familiare                     Reddito annuo
            -                                         -
1 persona fino a                             L. 12.086.000
2 persone fino a                             L. 19.175.000
3 persone fino a                             L. 24.637.000
4 persone fino a                             L. 29.401.000
5 persone fino a                             L. 34.282.000
6 persone fino a                             L. 38.814.000
7 persone fino a                             L. 43.347.000
                           COMUNE DI VISSO
 
(Macerata)
  Il  comune di VISSO (provincia di Macerata) ha adottato, il 4 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  nella  misura  unica  del  6  per  mille,   senza
diversificazioni per il territorio comunale di Visso.
  (Omissis).
                         COMUNE DI VISTRORIO
  (Torino)
  Il  comune  di  VISTRORIO  (provincia di Torino) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare, per l'anno 1999, nelle  seguenti  misure  l'aliquota  per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:
  per l'abitazione principale 5 per mille;
  per immobili diversi dalle  abitazioni,  o  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale, o alloggi non locati 6 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI VITO D'ASIO
  (Pordenone)
  Il  comune  di VITO D'ASIO (provincia di Pordenone) ha adottato, il
27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per il 1999 le aliquote I.C.I. nella seguente misura:
  6  per  mille  per  l'abitazione  principale  con  detrazione di L.
320.000;
  4,8 per mille per l'immobile  che  venga  affittato,  con  regolare
contratto, (per almeno 6 mesi);
  6 per mille su tutti gli altri immobili.
  (Omissis).
                       COMUNE DI VIVARO ROMANO
  (Roma)
  Il  comune  di VIVARO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'esercizio finanziario 1999 l'aliquota I.C.I. e' confermata al 6
per mille senza riduzioni, detrazioni o agevolazioni di sorta.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VIZZINI
  (Catania)
  Il comune di VIZZINI (provincia di  Catania)  ha  adottato,  il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  di  approvare,  per  l'anno  1999,  la  seguente diversificazione
dell'aliquota I.C.I.:
  a)  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale
aliquota pari al 4,5 per mille;
  b) per le altre unita' immobiliari aliquota pari al 5 per mille;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o da
altro diritto reale, nei casi  previsti  dal  comma  1,  art.  7  del
regolamento   comunale   che   testualmente  recita:  per  abitazione
principale si intende l'unita' immobiliare nella  quale  il  soggetto
passivo,  persona  fisica  residente  nel comune, ed i suoi familiari
dimorano abitualmente ed e' considerata tale nei seguenti casi:
  a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
  b) abitazione utilizzata dai  soci  delle  cooperative  edilizie  a
proprieta' indivisa;
  c) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case
popolari;
  d)  abitazione  locata  con  contratto registrato a soggetto che la
utilizza come abitazione principale;
  e) abitazione concessa in  uso  gratuito  dal  possessore  soggetto
passivo  ai  parenti  fino  al  terzo grado ed affini fino al secondo
grado;
  f) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o  di  usufrutto  da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulta locata;
4. di approvare, per l'anno  1999,  la  detrazione  dall'imposta  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000;
5.   per   quanto  riguarda  le  riduzioni  e  le  esenzioni  trovano
applicazione, rispettivamente gli articoli 10 e  11  del  regolamento
comunale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VOBBIA
  (Genova)
  Il  comune  di  VOBBIA  (provincia  di  Genova)  ha adottato, il 15
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come  sostituito  dall'art.  3,
comma  53,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, le
aliquote come da prospetto che segue:
_____________________________________________________________________
n.d.      Tipologia degli immobili              Aliquote %
_____________________________________________________________________
1  Abitazione principale                            4
2  Altri fabbricati                                 6
3  Aree fabbricabili                                6
4  Terreni agricoli                                 6
5  Edifici ex rurali                                6
2. di determinare, che ai sensi dell'art. 8,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  come  integrato
dall'art.    58 del decreto legislativo 25 dicembre 1997, n. 446, per
l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
_____________________________________________________________________
 n.d.    Tipologia degli immobili     riduzione        detrazione di
                                     di imposta           imposta
                                                     (lire in ragione
                                                          annua)
_____________________________________________________________________
 1  Unita' immobiliare adibita a
     prima abitazione                     -               200.000
  (Omissis).
                           COMUNE DI VOLLA
  (Napoli)
  Il  comune  di  VOLLA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
   a) aliquota da applicare:
    per  le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale: 5,50 per
mille;
    per le unita' immobiliari locate con contratto registrato  ad  un
soggetto  che  le utilizzi come abitazioni e condotte da un familiare
in linea retta di primo grado, senza contratto di  locazione:  6  per
mille;
    2)  aliquota  da  applicare  a  tutti  i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
    3) aliquota da applicare ai soggetti passivi  per  gli  irnmobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 6 per
mille;
    4) aliquote da applicare per le aree edificabili: 6 per mille;
    5) aliquota agevolata speciale del 5  per  mille  per  le  unita'
immobiliari  concesse  in locazione a titolo di abitazione principale
alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2,  comma
3, della legge n. 431 del 1998;
    6)  aliquota speciale del 9 per mille per gli immobili non locati
per i quali  non  risultino  essere  stati  registrati  contratti  di
locazione da almeno due anni;
   b)  per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo  n.  504/1992  e
successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51,
e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
  L'imposta  e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
od inabitabili e di fatto non utilizzati,  limitatamente  al  periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tale
condizione dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico  del
proprietario,  che  allega  idonea documentazione alla dichiarazione.
In  alternativa  il  contribuente  ha  la  facolta'   di   presentare
dichiarazione   sostitutiva   ai   sensi   della  legge  n.  15/1968,
autenticata, nella quale  deve  dichiarare  la  data  d'inizio  delle
condizioni   che   rendono   inabitabile  e  comunque  inutilizzabile
l'immobile. Il  comune  puo'  effetture  accertamenti  d'ufficio  per
verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente.
  Dall'imposta  dovuta  per  unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare L. 225.000 rapportate al periodo dell'anno  durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi   la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VOLONGO
  (Cremona)
  Il comune di VOLONGO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
prevista al 4 per mille;
2. di confermare la detrazione  per  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazioine principale dal soggetto passivo in misura unica pari a L.
200.000  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione
medesima si verifica.
  (Omissis).
                          COMUNE DI VOLVERA
  (Torino)
  Il  comune  di  VOLVERA  (provincia  di  Torino) ha adottato, il 25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  nella  misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999;
2. di stabilire un'aliquota ridotta pari al 5  per  mille  in  favore
delle  persone  fisiche, soggetti passivi, dei soci delle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti  nel  comune  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale, nonche'
agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti  autonomi  per  le
case popolari, per lo stesso anno 1999;
3.  di determinare, per I'anno 1999, la detrazione di cui all'art.  8
del  decreto  legislativo  n.  504/1992  dell'imposta  per   I'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 280.000 (144,61 Euro) per tutte le fattispecie ricorrenti.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ZAGAROLO
  (Roma)
  Il comune di ZAGAROLO (provincia di Roma) ha adottato, il 30  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno 1999, nelle seguenti misure, le aliquote per
l'applicazione  dell'imposta  comunale   sugli   immobili   (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  a)  nella  misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune,  per  la  sola  unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
  b)  nella  misura del 4,5 per mille alle pertinenze dell'abitazione
principale (garage, box, posto  auto,  soffitta,  cantina)  anche  se
distintamente  iscritte  in  catasto,  a  condizione che queste siano
ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare  nel  quale  e'
sita  l'abitazione  principale  e  che il proprietario o titolare del
diritto reale di godimento dell'abitazione sia anche  proprietario  o
titolare del diritto reale di godimento della pertinenza e che questa
sia   durevolmente   ed   esclusivamente   asservita   alla  predetta
abitazione;
  c) nella misura del 5,5 per mille  per  tutti  gli  altri  soggetti
passivi.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ZANE'
  (Vicenza)
  Il  comune  di ZANE' (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I.C.I.:  di  confermare,  per  l'anno  1999,  le  seguenti aliquote e
detrazioni di imposta:
  aliquota ordinaria: 5 per mille;
  aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti  passivi
e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti
nel  comune,  per  l'unita'  immobiliare  direttamente   adibita   ad
abitazione   principale,   considerando   direttamente   adibita   ad
abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta  a  titolo
di  proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di  ricovero
permanente,  a  condizione  che la stessa non risulti locata: 4,5 per
mille;
  detrazione  per  l'unita'   immobiliare   adibita   ad   abitazione
principale,   considerando   direttamente   adibita   ad   abitazione
principale  anche  l'unita'  immobiliare  posseduta   a   titolo   di
proprieta'  od  usufrutto  da  anziani o dlsabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di  ricovero
permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata: L.
260.000;
  aumento della detrazione a  L.  500.000  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  dei  soggetti  in  situazioni di
particolare disagio economico e sociale cosi' individuate:
   a) l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  deve
essere   l'unico  immobile  di  proprieta'  su  tutto  il  territorio
nazionale ad eccezione dell'autorimessa di pertinenza;
   b1) reddito derivante unicamente da pensione sociale oltre al solo
reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale autorimessa;  nel
caso  di  piu' componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo
del  nucleo  familiare  del  soggetto   passivo,   oltre   a   quello
dell'abitazione principale e dell'eventuale autorimessa di pertinenza
dovra' essere costituito da sole pensioni sociali;
   b2) in alternativa al precedente punto b1) godimento di un reddito
complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai
fini  dell'IRPEF  per  l'anno  precedente cui si riferisce l'imposta,
uguale od inferiore al "minimo vitale"  nella  misura  stabilita  per
l'anno cui ci si riferisce e con i parametri indicati nell'art. 5 del
regolamento comunale per l'erogazione dei contributi.
  Parametri:
   capo famiglia 100% quota base;
   2 adulti 70% quota base;
   1 minore 40% quota base;
   2 minore 40% quota base.
  Per  godere  di tale maggiore detrazione i contribuenti interessati
dovranno presentare apposita domanda  certificando  il  possesso  dei
requisiti  sopraelencati tramite dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' o autocertificazione.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ZOCCA
  (Modena)
  Il comune di ZOCCA (provincia di Modena) ha adottato, il  25  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.   di  determinare  (omissis)  le  seguenti  aliquote  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.:
  a) 5.8 per mille per l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo;
  b) 7 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  mantenere (omissis) ai sensi del combinato disposto dei commi
secondo e terzo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, come  sostituito  dall'art.  3,  comma  54,  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662, visto anche l'art. 58, comma 3, del decreto
legislativo n. 446/1997,  l'importo  della  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 250.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ZOVENCEDO
  (Vicenza)
  Il comune di ZOVENCEDO (provincia di Vicenza) ha  adottato,  il  18
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di   fissare   per   il   1999   le  seguenti  aliquote  I.C.I.,  che
sostanzialmente confermano quelle applicate negli anni 1996,  1997  e
1998:
  5,5  per  mille  per  le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazioni  principali  delle  persone   fisiche   soggetti   passivi
dell'imposta, residenti a Zovencedo;
  5,5  per  mille per le unita' immobiliari appartenenti alle cooper-
ative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale
dei soci  assegnatari,  residenti  a  Zovencedo  e  per  gli  alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
  6  per  mille  per  tutte  le  altre  unita'  immobiliari  site nel
territorio comunale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ZUMPANO
  (Cosenza)
  Il comune di ZUMPANO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura  del  5,5
per mille;
di stabilire altresi' in L. 300.000 l'elevazione della detrazione per
le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).