(all. 1 - art. 1) (parte 2)
  Il  comune  di  BETTOLA  (provincia  di  Piacenza)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999, l'aliquota della imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BEVAGNA
  (Perugia)
  Il comune di BEVAGNA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per l'anno 1999, nelle seguenti misure, le aliquote
per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
   a)  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da
parte dei soggetti passivi 6 per mille;
   b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta 7 per mille;
2. di dare atto che le riduzioni e detrazioni d'imposta  sono  quelle
previste  dall'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992, come
sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                        COMUNE DI BIANCAVILLA
  (Catania)
  Il comune di BIANCAVILLA (provincia di Catania) ha adottato, il  24
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nella misura del
4  per mille per le abitazioni principali ed i terreni agricoli e del
5 per mille per tutti gli altri  immobili  siti  nel  territorio  del
comune;
2.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione  che
la stessa non risulti locata;
3.  di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue
pertinenze se distintamente iscritte in catasto, (garage, box o posto
auto, soffitta, cantina) che sono ubicati  nello  stesso  edificio  o
complesso  immobiliare  nel  quale  e'  sita l'abitazione principale.
L'agevolazione del comma precedente si traduce nella possibilita'  di
detrarre  dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo
della detrazione principale e nell'applicazione dell'aliquota  del  4
per mille;
4.  di  fissare  l'aliquota  agevolata  dell'I.C.I.  al 3 per mille a
favore dei proprietari che eseguono interventi volti al  recupero  di
unita'  immobiliare  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di  immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure  all'utilizzo  di
sottotetti.    L'aliquota  agevolata  e' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori;
5. di considerare abitazioni principali con conseguente  applicazioni
dell'aliquota  ridotta od anche della detrazione per queste previste,
quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro  il  2
grado;
6. di stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da contitolare anche per conto di altri;
le  agevolazioni  previste  sono  applicabili  per  l'anno  in  corso
all'adozione del presente atto di deliberazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BIANCHI
  (Cosenza)
  Il comune di BIANCHI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire e confermare, per l'anno 1999, l'aliquota  I.C.I.  nella
misura del 6 per mille per tutte le basi imponibili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BIANZONE
  (Sondrio)
  Il  comune  di  BIANZONE  (provincia di Sondrio) ha adottato, il 19
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. confermare per l'anno 1999, nella misura minima del  4  per  mille
l'aliquota relativa all'I.C.I.;
2.  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  55, comma 2 della legge n.
662/1996 dell'imposta dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si detraggono, fino a
concorrenza del  suo  ammontare  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. stabilire le seguenti agevolazioni:
  elevare  la  detrazione  I.C.I.  per  l'abitazione  principale a L.
300.000 per i soggetti in situazione di particolare disagio economico
e  sociale  (pensionati,  portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita' civile in grado di produrre adeguata certificazione della
loro  reale  situazione  ed  aventi  un  reddito  imponibile  pari  o
inferiore a quanto previsto nella allegata tabella A). I contribuenti
interessati, per aver diritto alla detrazione di cui sopra,  dovranno
presentare  apposita  richiesta al comune entro il 30 maggio 1999. Il
richiedente deve in tale sede dichiarare di avere conoscenza che, nel
caso di accettazione della domanda, possono essere eseguiti controlli
diretti ad accertare la veridicita'  delle  informazioni  fornite  ed
effettuare  presso  gli  istituti  di  credito  o  altri intermediari
finanziari;
  dare atto che, comunque, l'aumento della detrazione non si  applica
agli  immobili  rientranti  nella  classificazione  delle  abitazioni
signorili o similari;
  stabilire  che  per  avere  diritto  all'aumento  della  detrazione
l'unita' immobiliare abitata sia l'unica del nucleo familiare;
  stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 che
va  considerata abitazione principale ""unita' immobiliare" posseduta
a titolo di proprieta' o di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscano  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BIBBIENA
  (Arezzo)
  Il comune di BIBBIENA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di   diversificare   per   l'anno   1999    l'aliquota    I.C.I.
rideterminandola, nelle misure sotto indicate:
  a) aliquota del 5,8 per mille per tutte le categorie d'immobili:
   "abitazione principale" (cosi' come definita dall'art. 8, comma 2,
ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.);
   altri fabbricati;
   aree edificabili:
  b)  aliquota  del  7  per mille per le sole abitazioni possedute in
aggiunta all'abitazione principale (seconde  case,  classificate  nel
gruppo "A", con l'esclusione della categoria A/10) - sfitte;
2.   di   fissare  in  L.  260.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale;
3. di fissare altresi' in L. 300.000 la detrazione  per  l'abitazione
principale   per   le   categorie  "indigenti"  secondo  i  parametri
individuati dalla deliberazione di C.C. n. 172/96 e successive ed  in
ultimo la deliberazione G.C. n. 318 del 28 agosto 1998.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BIBBONA
  (Livorno)
  Il  comune  di  BIBBONA  (provincia  di Livorno) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  le  seguenti  aliquote  ed  i  seguenti  criteri   per
l'applicazione   dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  in  questo
comune, con effetto dal 1 gennaio 1999:
  aliquota ridotta: 4,5 per mille;
  aliquota ordinaria: 5,7 per mille;
  aliquota  ridotta:  4,5  per  mille  da  applicare   all'abitazione
principale.
  Per   abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',  usufrutto,  o
altro  diritto  reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale
disposizione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti  a
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibita ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonche'  agli  alloggi  regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
  Si  considerano inoltre abitazioni principali le unita' immobiliari
possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  le stesse non
risultino locate.
  A  sensi  degli  articoli  5  e  6  del  regolamento  comunale  per
l'applicazione dell'I.C.I. sono equiparate alle abitazioni principali
e   quindi   soggette  all'applicazione  dell'aliquota  agevolata  le
seguenti unita' immobiliari:
   1) gli accessori e pertinenze degli immobili sopra  indicati  (ga-
rage,  box,  posti  macchina)  di  cui  alla  categoria  catastale C6
asserviti all'abitazione  principale,  ancorche'  non  facenti  parte
dello  stesso  immobile,  ma  comunque  ubicati nello stesso centro o
nucleo abitato nel quale e' sita l'abitazione principale;
   2)  le  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in
linea retta e collaterale fino al  terzo  grado  (genitori  e  figli,
nonni e nipoti, zii e nipoti). La concessione deve essere provata con
scrittura  privata,  resta  fermo  che  l'usufruttuario  deve  essere
residente in tale unita' immobiliare;
  Aliquota  ordinaria  da  applicare  ai  soggetti  passivi  per  gli
immobili  diversi dalle abitazioni principali, dagli stessi posseduti
nel comune:  5,7 per mille.
  L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati  inagibili
od  inabitabili  e  di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale viene accertata  la  sussistenza  di  tali
condizioni  dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea  documentazione  alla  dichiarazione.
In   alternativa   il  contribuente  ha  la  facolta'  di  presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
autenticata, nella quale deve dichiarare  la  data  di  inizio  delle
condizioni   che   rendono   inabitabile  e  comunque  inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di  ricostruzione
o  restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e'
comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'   effettuare   accertamenti
d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di quanto dichiarato dal
contribuente;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione,  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  di  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
per la determinazione dell'imposta  dovuta  per  le  predette  unita'
immobiliari e' inoltre stabilito che:
  l'importo di L. 200.000 sia elevato a L. 350.000.
  La  detrazione  non si applica per le unita' immobiliari equiparate
all'abitazione principale e specificamente  alle  pertinenze  e  alle
unita'  immobiliari concesse in uso gratuito, per le quali si applica
la sola agevolazione della aliquota ridotta.
  Si considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori  agricoli  a
titolo  principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi
comunali di cui  all'art.  11  della  legge  n.  9/1963  soggette  al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  Il versamento dell'imposta avverra' in due rate  di  cui  la  prima
entro  giugno 1999 pari al 90% dell'imposta dovuta nel primo semestre
e  la  seconda  rata  dal  primo  al  venti  dicembre  1999  a  saldo
dell'imposta  dovuta per l'intero anno in conformita' all'art. 10 del
decreto legislativo n. 504/1992.
  I soggetti passivi di imposta possono  tuttavia  versare  in  unica
soluzione entro il termine di scadenza della prima rata per l'imposta
dovuta  dell'anno  in  corso,  ai  sensi  dell'art. 8 del regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli  immobili  si
considerano  regolarmente  eseguiti  i  versamenti  effettuati  da un
contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati;
di  applicare la seguente agevolazione, scaturita dall'accordo con il
sindacato pensionati: detrazione di L. 500.000 (per le  famiglie  con
reddito   complessivo   imponibile   ai   fini  IRPEF  non  superiore
all'importo della pensione minima erogata dall'NPS agli ex lavoratori
dipendenti in eta' superiore a 65 anni,  incrementata  di  una  quota
percentuale   pari  al  30%  per  ognuno  dei  componenti  il  nucleo
familiare, a carico).
  (Omissis).
                          COMUNE DI BIENNO
  (Brescia)
  Il comune di BIENNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
l'I.C.I.  rimane  invariata  con  atto  deliberativo  del   consiglio
comunale  n.  18  del  21  febbraio  1997,  aliquota  4,5  per  mille
detrazione per abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BINAGO
  (Como)
  Il comune di BINAGO (provincia di Como) ha adottato,  il  19  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta comunale sugli
immobili, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille;
2. di stabilire l'aliquota ridotta del 4  per  mille  per  le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale;
3.  di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della
legge n. 662/1996, considerando direttamente  adibita  ad  abitazione
principale  l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di' proprieta' o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
4. di confermare, la  detrazione  spettante  per  unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo, nella misura
di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno  durante  il  quale  si
protrae  tale  destinazione.  Per  abitazione  principale  si intende
quella nella quale il contribuente,  che  la  possiede  a  titolo  di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale, e i suoi famigliari
dimorano abitualmente;
5. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma  5,  della
legge  n.  449/1997,  fissando  al 2 per mille l'aliquota agevolata a
favore di proprietari che eseguano interventi volti  al  recupero  di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e'
applicata limitatamente alle  unita'  immobiliari  oggetto  di  detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BINETTO
  (Bari)
  Il  comune  di BINETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 30 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di disporre, per l'anno 1999, l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili con riferimento alle seguenti aliquote:
  a) terreni agricoli: 5,5 per mille;
  b) aree fabbricabili: 5,5 per mille;
  c) abitazione principale: 5,5 per mille;
  d) altri immobili non  adibiti  ad  abitazione  principale:  7  per
mille;
  e) altri immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo: 7 per
mille;
2.  di  disporre,  per  l'anno 1999, la detrazione di cui all'art. 8,
comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  come  sostituito
dall'art.    3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura di L. 250.000,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare  per
l'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale del soggetto passivo;
3. di disporre che la detrazione  di  cui  al  punto  precedente  sia
elevata   a   L.   300.000  -  e,  comunque,  sino  alla  concorrenza
dell'imposta dovuta - per i soggetti nel cui nucleo  familiare  siano
presenti  portatori di handicap riconosciuti come tali ai sensi e per
gli effetti di cui alla legge n. 104/1992. Tale  connotazione  dovra'
essere  autodichiarata  dal  contribuente  e gli uffici competenti si
riservano le successive verifiche.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BISIGNANO
  (Cosenza)
  Il comune di BISIGNANO (provincia di Cosenza) ha  adottato,  il  31
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente
ne forma parte integrante e sostanziale.
  (Omissis).
di stabilire, per l'anno 1999, al 6 per mille l'aliquota da applicare
all'I.C.I.;
di stabilire, per  l'anno  1999,  in  L.  200.000  l'ammontare  della
detrazione  spettante  e  detraibile dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo,
fino  alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  in rapporto al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BITRITTO
  (Bari)
  Il comune di BITRITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 22  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
2.  di  stabilire  l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nella misura di
seguito riportata:
  a) unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  sua
pertinenza:  4,5 per mille;
  b) unita' immobiliari diverse dalle precedenti: 5,5 per mille;
detrazione  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  confermata anche per il 1999 nella
misura di L. 200.000, rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BLELLO
  (Bergamo)
  Il comune di BLELLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
in  ordine  all'imposta  comunale  sugli  immobili  di  confermare le
seguenti aliquote:
  abitazione principale: 4 per mille;
  seconde case: 5 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI BLERA
  (Viterbo)
  Il comune di BLERA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 1999, con effetto dal 1 gennaio, ai fini
dell'applicazione dell'l.C.l. - imposta comunale sugli immobili,  per
il comune di BIera, un'unica aliquota, per ogni tipologia di immobile
ad  essa  soggetta nella misura del 5 per mille a carico dei soggetti
passivi;
2. per la determinazione della base  imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni,  compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente  al  periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico  del
proprietario,  che  allega  idonea documentazione alla dichiarazione.
In  alternativa  il  contribuente  ha  la  facolta'   di   presentare
dichiarazione   sostitutiva   ai   sensi   della  legge  n.  15/1968,
autenticata, nella quale deve dichiarare la  data  dell'inizio  delle
condizioni   che   rendono   inabitabile  e  comunque  inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune,  la
data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se
antecedente,  la  data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato.
Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio  per  verificare  la
veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo, sono detratte, fino a concorrenza
del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  s'intende  quella  nella  quale  il  contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e vi
dimori abitualmente, in conformita' delle leggi anagrafiche.
  (Omissis).
7. di dare atto che, ai sensi del  secondo  comma  dell'art.  58  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo  principale
le  persone  fisiche  iscritte negli appositi elenchi comunali di cui
alI'art.   11 della  legge  n.  9/1963,  soggette  al  corrispondente
obbligo  assicurativo,  la  cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha
effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                           COMUNE DI BLUFI
  (Palermo)
  Il comune di BLUFI (provincia di Palermo) ha adottato, il 25  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
rideterminare  per  l'anno  1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille.
  (Omissis).
Avvertenza: la  presente  deliberazione  sostituisce  quella  del  30
ottobre 1998 pubblicata sul supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999 alla pag. 26,
seconda colonna.
                          COMUNE DI BOBBIO
  (Piacenza)
  Il comune di BOBBIO (provincia di  Piacenza)  ha  adottato,  il  27
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 5  per
mille,  la  detrazione  dovuta per l'abitazione principale e le altre
detrazioni indicate in premessa al punto 1), 2)  e  3)  del  presente
atto deliberativo, gia' in vigore negli anni 1997 e 1998;
  (Omissis).
1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I.  per
l'anno 1997;
2.  di  determinare  in  L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unita'
immobiliare adibita  ad  abitazione  principale  che,  pertanto,  non
godra'  dei  benefici  di  cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3,
comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad abitazione principale,
l'unita'  immobiliare  posseduta,  a  titolo  di  proprieta'   o   di
usufrutto,  da  anziani  disabili  che  acquisiscono  la residenza in
istituti di ricovero permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata.  Dette unita' immobiliari hanno diritto, quindi, alla
detrazione di L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BOFFALORA D'ADDA
  (Lodi)
  Il  comune  di BOFFALORA D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il
25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'I.C.I. nel seguente modo:
  aliquota  5,5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad
abitazione principale;
  aliquota 7 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione
principale, ivi  incluse  le  pertinenze  dell'abitazione  principale
distintamente iscritte al catasto;
  detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BOGOGNO
  (Novara)
  Il comune di BOGOGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. a norma del decreto
legislativo n.  504/1992  fissate  con  atto  deliberativo  consiglio
comunale  n.  03  del  27  febbraio 1998 e determinate nella seguente
misura:
  4 per mille per le  abitazioni  principali  con  detrazione  di  L.
200.000;
  4,75 per mille per tutte le altre ipotesi;
  3  per  mille per tutti gli interventi indicati all'art. 1, comma 5
della legge n. 449/1997.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BOLOTANA
  (Nuoro)
  Il comune di BOLOTANA (provincia di Nuoro) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. aliquota del 5 per mille applicabile a:
  unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale.  In  aggiunta
alle  fattispecie  di  abitazione  principale,  considerate  tali per
espressa previsione legislativa (abitazione nella quale  il  soggetto
passivo   e   i  suoi  familiari  dimorano  abitualmente;  abitazione
appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa  adibita  a
dimora   abituale   del  socio  assegnatario;  alloggio  regolarmente
assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; abitazione  posseduta
nel  territorio del comune da cittadino italiano residente all'estero
per  ragioni  di  lavoro  a  condizione che non risulti locata), sono
equiparate all'abitazione principale:
   a) l'unita' immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,  a
condizione che la stessa risulti non locata;
   b)  l'abitazione  posseduta  da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere in altro comune per ragioni di servizio,  qualora  l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari del possessore.
  Per usufruire dell'aliquota del 5  per  mille  i  contribuenti  che
rientrano  nei  casi  di  cui alle lettere a) e b) debbono presentare
all'ufficio tributi  apposita  autocertificazione  sul  possesso  dei
requisiti richiesti, entro il primo od unico versamento del tributo.
  E' fatto salvo il diritto del comune di verificare la sussistenza o
meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.
2. aliquota del 7 per mille applicabile a:
  d) altri fabbricati ed aree fabbricabili.
  (Omissis).
Delibera
1.  di  stabilire  le  aliquote per l'anno 1999 dell'imposta comunale
sugli immobili cosi' come definite ai punti 1. e 2. della premessa;
2.  di  fare  rinvio,  per   quanto   non   previsto   nel   presente
provvedimento,  al  regolamento  comunale  relativo  all'applicazione
dell'I.C.I. ed alla normativa di riferimento.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BOMPIETRO
  (Palermo)
  Il comune di BOMPIETRO (provincia di Palermo) ha  adottato,  il  24
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), nella misura del:
  5 per mille relativamente  agli  immobili  sottoposti  all'aliquota
ordinaria;
  4  per  mille  relativamente  agli immobili sottoposti all'aliquota
prima casa;
  elevare la deduzione, per gli immobili adibiti a prima  casa  a  L.
300.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BONVICINO
  (Cuneo)
  Il  comune di BONVICINO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille applicata in questo comune nella misura unica;
2. di fissare per  l'anno  1999  in  L.  200.000  la  detrazione  per
l'abitazione principale;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BORDOLANO
  (Cremona)
  Il  comune  di  BORDOLANO  (provincia  di  Cremona)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  approvare,  per l'anno 1999, l'aliquota sull'imposta comunale
sugli immobili, in questo comune nella misura del 5,25 per mille  per
tutte le categorie di immobili, precisamente:
  a)  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione
principale,  nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,25 per mille;
  b) aliquota da applicare per le persone fisiche  soggetti  passivi,
per  le  unita'  immobiliari'  ad  uso  di  abitazione,  dagli stessi
possedute in aggiunta l'abitazione principale e locate  a  condizioni
che   non  rientrano  fra  quelle  di'  cui  all'ultimo  periodo  del
precedente punto 1: 5,25 per mille;
  c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 5,25 per mille;
  d) aliquota da  applicare  a  tutti  i  soggetti  passivi  per  gli
immobili,  diversi  dalle  abitazioni,  dagli  stessi  posseduti  nel
comune: 5,25 per mille;
  e) aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti  da  enti  ed
organismi  senza  scopo  di' lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30  dicembre  1992,  n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
   e.1)  organizzazioni  di  volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5,25 per
mille;
   e.2) cooperative sociali di cui alla legge  8  novembre  1991,  n.
381, iscritte nell'albo regionale: 5,25 per mille;
  f)  aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che   non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle    precedenti
ciassificazioni ed utilizzazioni: 5,25 per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
od inabitabili e di fatto non utilizzati,  limitatamente  al  periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico  del
proprietario,  che  allega  idonea documentazione alla dichiarazione.
In  alternativa   il   contribuente   ha   facolta'   di   presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la  data d'inizio delle
condizioni   che   rendono   inabitabile  e  comunque  inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di  ricostruzione
o  restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e'
comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'   effettuare   accertamenti
d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di quanto dichiarato dal
contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno  durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione,  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per   abitazione   principale   s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',  usufrutto  od
altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le  disposizioni  di  cui al presente comma si applicano anche alle
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative  edilizie  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BORGHETTO DI VARA
  (La Spezia)
  Il  comune  di  BORGHETTO  DI  VARA  (provincia  di  La  Spezia) ha
adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  l'aliquota  I.C.I. e' stabilita, in misura unica, per l'anno 1999
nella percentuale del 5 per mille;
2. di dare atto, in conformita' all'art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge
n. 662/1996, per quanto di competenza:
  che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo  non  viene  assoggettata  ad  alcuna
riduzione;
  che   dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo  viene  determinata,  fino
alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  una detrazione di L. 200.000
rapportate al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione;
  che,  se,  l'unita'  immobiliare in parola e' adibita ad abitazione
principale da piu' soggetti  passivi,  la  detrazione  di  cui  sopra
spetta  a  ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica;
  che, per abitazione principale, si intende quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente.
  (Omissis).
                        COMUNE DI BORGOFORTE
  (Mantova)
  Il comune di BORGOFORTE (provincia di Mantova) ha adottato,  il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  determinare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili con
le seguenti aliquote e detrazioni:
Aliquote:
  a) aliquota ordinaria: 5,75 per mille;
  b) aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;
  c) aliquota ridotta per i fabbricati o le  porzioni  di  fabbricato
realizzati  e  non  venduti  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto
esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed  alienazione  di
immobili, per un periodo di tre anni: 4 per mille.
Detrazioni di imposta: L. 200.000:
  1)  unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta
a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di  godimento
o in qualita' di locatario finanziario;
  2)  unita'  immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea
retta  sino  al  secondo  grado  che  la  occupano  quale  abitazione
principale;
  3)  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  e di
usufrutto da cittadini che abbiano acquisito la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che non risulti locata;
  4) unita' immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
  5) unita' immobiliari adibite ad abitazione dei custodi, cosi' come
definite  dal  contratto  nazionale  di  lavoro  per  la  categoria e
richiamate dall'art. 659 del C.p.c.
  (Omissis).
                        COMUNE DI BORGOMANERO
  (Novara)
  Il comune di BORGOMANERO  (provincia  di  Novara)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  nella  misura  unica  del  5,2  per   mille   l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  da  applicarsi nel comune di
Borgomanero per l'anno 1999.
  (Omissis).
                   COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO
  (Pavia)
  Il comune di BORGORATTO MORMOROLO (provincia di Pavia) ha adottato,
il  30  novembre  1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di applicare con effetto dal 1 gennaio 1999 l'imposta comunale  sugli
immobili  (I.C.I.) con aliquota del 5 per mille, secondo le modalita'
delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI
  (Lodi)
  Il comune di BORGO SAN GIOVANNI (provincia di Lodi) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria  dell'imposta
comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune
nella misura del 6 per mille;
2.  di  determinare,  altresi',  per  l'anno 1999, l'aliquota ridotta
dell'I.C.I. che sara'  applicata  in  questo  comune  sugli  immobili
adibiti  ad  abitazione  principale  nella  misura  del  5 per mille,
precisando che per abitazione principale s'intende quella nella quale
il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e  che
viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta'  o  d'usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3. di stabilire la detrazione  annua  di  lire  200.000  dall'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, da
rapportarsi al periodo dell'anno durante il  quale  si  protrae  tale
destinazione  e  dando atto che, in caso di piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi pro quota.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BORGO SAN MARTINO
  (Alessandria)
  Il comune di  BORGO  SAN  MARTINO  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato,  il  25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura del  5 per mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI BORGO SAN SIRO
  (Pavia)
  Il comune di BORGO SAN SIRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 1999, in attuazione all'art. 6 del decreto
legislativo  n.  504/1992,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  nella  misura  del  5,5  per  mille  per  i singoli oggetti
d'imposizione I.C.I. individuati in fabbricati, aree  fabbricabili  e
terreni   agricoli,   ad   eccezione  delle  prime  case  (abitazione
principale) per le quali l'aliquota rimane al 5 per mille.
  (Omissis).
2. di fissare in L. 200.000 la  detrazione  per  l'unita  immobiliare
adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                       COMUNE DI BORGO VELINO
  (Rieti)
  Il  comune  di BORGO VELINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 27
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  che  sara'  applicata  in
questo  comune  nella misura unica del 5,90 per mille e la detrazione
per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate  al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                      COMUNE DI BORGO VERCELLI
  (Vercelli)
  Il  comune di BORGO VERCELLI (provincia di Vercelli) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 1999, contestualmente all'approvazione
del  bilancio,  l'aliquota  dell'imposta  comunale   sugli   immobili
(I.C.I.)    nella  misura  del 4,50 per mille in favore delle persone
fisiche soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa   residenti  nel  comune  per  la  sola  unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, e nel  5,25  per  mille
per tutti gli altri soggetti passivi;
2.  di  dare  atto  che  la detrazione di cui al comma 3 dell'art. 55
della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e' fissata in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BORRELLO
  (Chieti)
  Il comune di BORRELLO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5
per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
  (Verona)
  Il comune di BOSCO CHIESANUOVA (provincia di Verona)  ha  adottato,
l'11   marzo   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   confermare  per  l'anno  1999,  (omissis),  l'aliquota  relativa
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nella seguente misura:
  a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto  dalla
lettera b), nella misura del 7 per mille;
  b)  aliquota ridotta, nella misura del 6,5 per mille a favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita'  immobiliare,
direttamente  adibita  ad  abitazione principale, con riduzione di L.
250.000.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI BOSCONERO
  (Torino)
  Il comune  di  BOSCONERO  (provincia  di  Torino)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  (omissis),  per  l'anno  1999,  l'aliquota   per
l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili, nelle seguenti
misure:
  a) aliquota ordinaria 4,8 per mille;
  b) aliquota abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma
56, legge n. 662/1996) 4 per mille;
  c) interventi recupero del patrimonio edilizio esistente, (art.  1,
comma 5, legge n. 449/1997) in tutte le detrazioni ivi  previste  3,8
per mille:
   c1)  lo stato di inagibilita' o inabilita' dovra' essere accertato
dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario,
che allega dichiarazione da redarsi dal comune entro i termini di cui
all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, nonche' copia  della
documentazione  comprovante  l'abilitazione ad eseguire i lavori atti
al recupero  dell'unita'  immobiliare  (concessioni,  autorizzazioni,
ecc.);
   c2) per le altre ipotesi previste nel citato comma 5, si applicano
le  disposizioni  di  cui  al  punto  c1),  copia  del rilascio della
concessione o autorizzazione;
   c3) l'aliquota agevolata e' applicata per anni tre dall'inizio dei
lavori;
  d) detrazione per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI BOSIA
  (Cuneo)
  Il comune di BOSIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 dicembre
1998,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 1999 nella misura del
5,25 per mille, rapportato al valore degli immobili.
  (Omissis).
                      COMUNE DI BOVILLE ERNICA
  (Frosinone)
  Il comune di BOVILLE ERNICA (provincia di Frosinone) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999,  le  aliquote  per l'applicazione
dell'imposta comunale (I.C.I.) istituita con decreto  legislativo  n.
504/1992 nel modo seguente e precisamente:
  a)  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale e le sue
pertinenze ancorche' iscritte distintamente  in  catasto  quali  box,
cantine, garage ecc.: aliquota 5 per mille;
  b)   immobili   posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale
aliquota 6 per mille;
  c) per i pensionati con oltre 70 anni di eta' (con reddito  mensile
da  pensione  uguale od inferiore all'importo minimo INPS, purche' il
reddito complessivo del nucleo  familiare  non  superi  L.  1.600.000
mensili)   per   l'unita'   immobiliare  direttamente  ad  abitazione
principale aliquota 4,5 per mille.
  Coloro che ritengano di aver diritto  all'agevolazione  di  cui  al
precedente   punto   c)   per   l'anno  1999  dovranno  inoltrare  al
responsabile della gestione I.C.I., entro il 30 giugno 1999,  istanza
corredata della documentazione comprovante il reddito.
  La  richiesta  dovra'  essere  consegnata  direttamente all'ufficio
protocollo od inviata a mezzo raccomandata a.r..
  Il termine ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena
la decadenza del beneficio per l'anno 1999. I contribuenti che  hanno
inviato  la  richiesta  entro  i  termini,  potranno,  aI momento del
pagamento  della  prima  rata   I.C.I.   1999,   gia'   tener   conto
dell'agevolazione richiesta;
di  determinare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione d'imposta
dovuta per l'unita' immobiliare direttamente  adibita  ad  abitazione
principale, senza alcuna modifica rispetto all'anno precedente.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BOVOLENTA
  (Padova)
  Il  comune  di  BOVOLENTA  (provincia  di  Padova)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  nella  misura unica del 5,75 per mille cosi' come
previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e
successive modificazioni.
  (Omissis).
                        COMUNE DI BRACIGLIANO
  (Salerno)
  Il comune di BRACIGLIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il  22
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
fissare,  per  l'anno  1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota
per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BRANZI
  (Bergamo)
  Il comune di BRANZI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 1999, l'aliquota per l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
3.  di  confermare  per  l'anno  1999  la detrazione per l'abitazione
principale agli effetti dell'imposta comunale sugli  immobili  in  L.
200.000;
4.  di  precisare  che per la determinazione della base imponibile si
tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto
stabilito  dai  commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BRAONE
  (Brescia)
  Il comune di BRAONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 1  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare anche per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili
ed applicare l'aliquota del 5 per mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI BREDA DI PIAVE
  (Treviso)
  Il comune di BREDA DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, l'8
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare la proposta di deliberazione entroindicata.
  (Omissis).
di determinare,  (omissis)  l'aliquota  dell'imposta  sugli  immobili
(I.C.I.)  che  sara' applicata per l'anno 1999 in questo comune nella
misura  unica  del  5  per  mille  confermando  pertanto   l'aliquota
applicata nel 1998.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BREMBIO
  (Lodi)
  Il  comune  di  BREMBIO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata
in questo comune nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BRENNA
  (Como)
  Il comune di BRENNA (provincia di Como) ha  adottato,  il  2  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
relativa all'abitazione principale per l'anno 1999 pari  al  4,5  per
mille;
2.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
relativa agli altri fabbricati ed aree fabbricabili pari al  5,5  per
mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BRIAGLIA
  (Cuneo)
  Il comune di BRIAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
6   per   mille   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale;
ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BRIONA
  (Novara)
  Il  comune di BRIONA (provincia di Novara) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  nella  misura  del  5,50  per  mille  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;
2.  di  determinare  un'aliquota  ridotta  del 4 per mille per i soli
immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e  del
7 per mille per gli alloggi non locati;
3.  di  dare  atto che, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento
comunale  sull'I.C.I.,  approvato  con  deliberazione  del  consiglio
comunale  n. 1 dell'8 gennaio 1999, esecutiva ai sensi di legge, sono
equiparate all'abitazione principale:
  a) le unita' immobiliari possedute a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquistano  la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che non risultino locate;
  b)  le  unita'  immobiliari  possedute  a titolo di proprieta' o di
usufrutto da cittadini italiani non residenti  nel  territorio  dello
stato, a condizione che non risultino locate.
  (Omissis).
                   COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA
  (Varese)
  Il  comune  di  BRISSAGO  VALTRAVAGLIA  (provincia  di  Varese)  ha
adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota del 5,5  per  mille,  detrazione  abitazione  principale  L.
200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BROZOLO
  (Torino)
  Il  comune di BROZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli  immobili  per
l'anno 1999 come segue:
  aliquota per abitazioni principali 5,5 per mille;
  aliquota ordinaria 6 per mille;
  detrazione per abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BRUGINE
  (Padova)
  Il  comune di BRUGINE (provincia di Padova) ha adottato, l'11 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  nel  modo seguente, per l'anno 1999, le aliquote
I.C.I. che saranno applicate in questo comune:
  aliquota ordinaria (per abitazioni secondarie, altri  fabbricati  e
terreni) nella misura del 5,1 per mille;
  aliquota per abitazione principale nella misura del 4,7 per mille;
2.  di  confermare  per  l'anno  1999,  in  L.  220.000 la detrazione
consentita per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BRUNELLO
  (Varese)
  Il comune di BRUNELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare, come segue, le aliquote I.C.I. 1999:
  4,80  per  mille  per  abitazione  principale  con detrazione di L.
200.000;
  5,50 per mille per le  abitazioni  diverse  dalla  principale,  per
tutti gli altri tipi di fabbricati e per i terreni.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BRUZOLO
  (Torino)
  Il comune di BRUZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura:
  del 5 per mille relativamente all'abitazione principale;
  del 6 per mille relativamente alle altre tipologie di fabbricati ed
i terreni edificabili;
  del 2 per mille a favore dei proprietari  che  eseguano  interventi
volti  al  recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nei centri storici,  ovvero  volti  alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti, da  applicarsi  limitatamente  all'unita'
immobiliare  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della  legge  27
dicembre  1997, n. 449, dando atto che rispetto al 1998 viene ridotta
l'aliquota relativa all'abitazione principale dal 6 per  mille  al  5
per mille;
di  confermare  in  L. 220.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di  imposta  di
cui  all'art. 3 comma 55 punto 3 della legge 23 dicembre 1996 n.  662
e s.m.i..
  (Omissis).
                          COMUNE DI BUCINE
  (Arezzo)
  Il comune di BUCINE (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
immobili adibiti ad abitazione principale, 5,8 per mille;
immobili diversi dall'abitazione principale, 6,8 per mille;
abitazioni non locate, 7 per mille;
abitazioni  locate  ad  equo  canone  a  soggetti  che presenti nelle
graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente  per  la  mancanza
degli  alloggi  medesimi nonche' immobili di cui all'art. 1, comma 5,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 4 per mille;
detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI BUGUGGIATE
  (Varese)
  Il  comune  di  BUGUGGIATE (provincia di Varese) ha adottato, il 19
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli  immobili  nel
seguente modo:
  abitazione principale 5 per mille;
  aliquota ordinaria 5,8 per mille;
  detrazione abitazione principale (invariata) L. 200.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI BULGAROGRASSO
  (Como)
  Il  comune  di  BULGAROGRASSO  (provincia  di  Como) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue:
  4   per   mille  per  gli  immobili  adibiti  ad  unica  abitazione
principale;
  4,80 per mille per tutte le altre categorie  di  immobili  (terreni
agricoli, terreni edificabili altri fabbricati);
2.   di  considerare  adibite  ad  abitazioni  principali  le  unita'
immobiliari  previste  dal  comma  56  dell'art.  3  della  legge  n.
662/1996,   nonche'   dall'art.   7   del  regolamento  comunale  per
l'applicazione dell'I.C.I.;
3. di aumentare la detrazione per la prima casa da L.  200.000  a  L.
300.000 per le seguenti fasce di reddito:
  pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da
una sola persona con redditi fino a L. 18.000.000;
  pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da
due o piu' persone con redditi fino a L. 25.000.000;
4. di dare atto che:
  per  quanti  non  vengono  compresi  nelle  fasce  di reddito sopra
elencate la detrazione e' di L. 200.000;
  non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari  del  diritto
di  proprieta'  o  di  altro  diritto reale su immobili diversi dalla
prima abitazione (esclusi i terreni agricoli);
5. di stabilire, ai soli  fini  della  detrazione,  che  non  vengono
considerati  i  fabbricati  accessori  e pertinenziali (box, cantine,
ecc.) anche se catastalmente distinti dall'abitazione principale, con
cui e' stabilito il rapporto di pertinenzialita'.
  (Omissis).
                        COMUNE DI BUONALBERGO
  (Benevento)
  Il comune di BUONALBERGO (provincia di Benevento)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, (omissis), nella misura del 5 per mille, l'aliquota
da  applicare  per  l'anno  1999,  alla  base  imponibile  dell'I.CI.
istituita con il suddetto decreto legislativo n. 504/1992;
2. di dare atto che:
  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo si detraggono, fino
alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti   passivi   la   detrazione   spetta   a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;
  per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale   il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
  (Omissis).
                           COMUNE DI BUSCA
  (Cuneo)
  Il comune di BUSCA (provincia di Cuneo) ha  adottato,  il  1  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
I.C.I.:  aliquota  unica del 5,4 per mille con detrazione unica di L.
200.000 per abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BUSSERO
  (Milano)
  Il comune di BUSSERO (provincia di Milano) ha adottato, il 4  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita con decreto legislativo n. 504 del 30  dicembre  1992,  per
l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa.
2.  di  stabilire  in  L.  220.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
  (Omissis).
  abitazione principale: aliquota pari al 6 per mille;
  edifici non locati o sfitti: aliquota  pari  al  7  per  mille  (si
considerano   quegli   immobili  che,  seppur  idonei  all'uso,  sono
sottratti alla locazione; gli  interessati  dovranno  far  pervenire,
entro  il  30  giugno dell'anno successivo, una comunicazione del non
utilizzo  dell'immobile  su  appositi  moduli  messi  a  disposizione
dall'ufficio tributi);
  altri immobili: aliquota pari al 6 per mille;
  immobili   inagibili   e   inabitabili  di  interesse  artistico  e
architettonico sui quali vengono eseguiti interventi di recupero  per
tre anni di durata dall'inizio dei lavori ovvero per la realizzazione
di  autorimesse  e posti auto o per rendere utilizzabili i sottotetti
(art. 1 comma 5 decreto legislativo n. 449/1997): aliquota pari al  4
per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
  (Varese)
  Il comune di BUSTO ARSIZIO (provincia di Varese) ha adottato, il 22
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare tre aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili
da applicare per l'anno 1999:
  nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali;
  nella misura del 4,6 per mille per gli uffici (categoria  catastale
A/10),  per  immobili destinati a servizi (categoria catastale gruppo
B), per negozi e botteghe (categoria  C/1),  e  per  gli  immobili  a
destinazione speciale (gruppo D);
  nella  misura  del  5,6  per  mille per terreni, aree fabbricabili,
abitazioni diverse dall'abitazione principale  e  unita'  immobiliari
censite nella categoria catastale C/6;
2.  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  e' quella prevista
dall'art.  8 del decreto legislativo  n.  504/1992  (come  modificato
dalla legge n. 662/1996 art. 3, comma 55) pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI BUTI
  (Pisa)
  Il  comune  di  BUTI  (provincia  di Pisa) ha adottato, il 27 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di approvare per l'anno 1999  le  aliquote  dell'imposta  comunale
sugli Immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
  a)   aliquota  da  applicare  all'unita'  immobiliare  direttamente
adibita ad abitazione principale 4,80 per mille;
  b) aliquota da applicare alle unita' immobiliari sfitte o tenute  a
disposizione,   adibite   ad  uso  abitazione  ed  appartenenti  alla
classificazione catastale gruppo A, 7 per mille;
  c) aliquota da applicare alle altre unita' immobiliari a  qualsiasi
altro uso destinate diverse da quelle di cui al precedente punto b) 6
per  mille.  A  dimostrazione  dell'avvenuta  locazione  delle unita'
immobiliari o della  concessione  della  stessa  in  uso  gratuito  a
parenti in linea retta fino al 3 grado o collaterali fino al 3 grado,
il  contribuente interessato per poter beneficiare delle aliquote del
6 per mille dovra' presentare presso l'ufficio  tributi  del  comune,
entro  il  20 dicembre 1999, termine di scadenza del versamento della
seconda   rata   a   saldo   dell'imposta   annuale,   la    seguente
documentazione:
   per  le  unita'  immobiliari  locate  autocertificazione, in carta
libera, da cui devono risultare la predetta condizione e gli  estremi
dell'avvenuta  registrazione  del  contratto di locazione dell'unita'
immobiliare interessata;
   per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti  come
indicato  in  precedenza,  autocertificazione in carta libera, da cui
devono risultare oltre alla predetta condizione  anche  la  residenza
del parente nell'unita' immobiliare interessata;
2.   di  confermare  per  l'anno  1999  la  detrazione  da  applicare
all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del  soggetto
passivo approvata per l'anno 1998 nella misura di L. 250.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
  (Torino)
  Il comune di BUTTIGLIERA ALTA (provincia di Torino) ha adottato, il
22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
Propone
1. di determinare, per l'anno  1999,  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili nella misura unica del 5,8 per
mille;
2. di stabilire, per l'anno 1999,  la  detrazione  d'imposta  per  le
unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale nella misura di
L. 200.000.
  (Omissis).
Delibera
di accogliere integralmente la proposta di deliberazione  predisposta
dall'Ufficio  I.C.I.,  n. 3 in data 11 marzo 1999, avente per oggetto
"Imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  determinazioni   delle
aliquote  e  detrazione  d'imposta  per  l'anno  1999"" allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
  (Omissis).
                    COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI
  (Asti)
  Il comune di BUTTIGLIERA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille;
di  applicare  altresi' l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4 per
mille all'unita' immobiliare posseduta a titolo di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  che  abbiano  la  residenza  presso la locale
I.P.A.B.  ""Casa di Riposo Rossi";
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli   immobili
(I.C.I.)    nella  misura del 7 per mille per gli immobili adibiti ad
abitazione non principale con relative pertinenze iscritte al catasto
urbano alla categoria C6 e C7 e per le aree fabbricabili;
di non avvalersi della facolta' di elevare l'importo della detrazione
per abitazione principale, che resta, quindi,  fissata  nella  misura
unica di L. 200.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CA' D'ANDREA
  (Cremona)
  Il comune di CA' D'ANDREA (provincia di Cremona) ha adottato, il 18
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura del 4,8 per mille;
2.  di aumentare, altresi, la detrazione dell'imposta comunale dovuta
per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo di cui al comma 2, dell'art. 8  del  decreto  legislativo  n.
504/1992  a  L.  270.000, limitatamente ai soggetti passivi che siano
proprietari o comunque  possessori,  di  quell'unico  immobile  e  ad
abitazioni che non siano classificate nelle categorie catastali A/1 -
A/8  e  A/9 e che godono di un reddito familiare imponibile IRPEF non
superiore a L. 25.400.000 elevabili di L. 6.300.000 per il coniuge  a
carico e di L. 2.000.000, per ogni figlio a carico;
3.  di  stabilire  che  i  soggetti  interessati  ad  usufruire della
maggiore detrazione, dovranno presentare apposita dichiarazione entro
la scadenza della denuncia dei redditi relativa all'anno precedente.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CAIRANO
  (Avellino)
  Il comune  di  CAIRANO  (provincia  di  Avellino)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999,  e'  fissata  nel
comune  di  Cairano,  nella  misura  del  5  per mille e per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   e'   prevista   la
detrazione di L.  200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CALCI
  (Pisa)
  Il  comune  di  CALCI  (provincia  di Pisa) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare, per l'anno 1999, per le ragioni espresse in premessa
e che qui vengono richiamate integralmente, le misure delle  aliquote
dell'I.C.I. differenziate come appresso:
  a)   4,5  per  mille  per  i  fabbricati  destinati  ad  abitazione
principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie  a
proprieta' indivisa, residenti nel comune;
  b) 7 per mille per tutti gli altri immobili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CALCINAIA
  (Pisa)
  Il comune di CALCINAIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 25 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999  le seguenti tariffe diversificate
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
  abitazione principale: 4,5 per mille;
  altri immobili: 6 per mille;
  abitazioni non locate: 7 per mille;
  detrazione prima casa: L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CALDAROLA
  (Macerata)
  Il  comune  di CALDAROLA (provincia di Macerata) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare per  l'anno  1999  la  stessa  aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura  del  5,75 per mille, con la
riduzione al 5 per mille per la prima casa, quale applicata nell'anno
1997.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CALICE LIGURE
  (Savona)
  Il comune di CALICE LIGURE (provincia di  Savona)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
per l'anno 1999 nelle seguenti misure diversificate:
  4,8 per mille per l'abitazione principale;
  6,8 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CALIZZANO
  (Savona)
  Il comune di CALIZZANO (provincia di Savona)  ha  adottato,  il  22
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3,  comma  53  della
legge  n.  662/1996, ed ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo
n. 446/1997 la seguente aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 1999:
  aliquota ordinaria: 4,75 per mille;
2. non variare la detrazione d'imposta di L.  200.000  stabilita  per
l'abitazione  principale  dall'art.  8  del  decreto  legislativo  n.
504/1992, come modificato  dall'art.  3,  comma  55  della  legge  n.
662/1996.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CALOLZIOCORTE
  (Lecco)
  Il  comune  di  CALOLZIOCORTE  (provincia  di Lecco) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare (omissis) per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI) nella misura unica del 5,5 per mille;
2.  di  determinare,  in  base  all'art.  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 53,
della legge n. 662/1996, un'aliquota  diversificata  pari  al  7  per
mille per gli alloggi non locati.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CALOPEZZATI
  (Cosenza)
  Il  comune di CALOPEZZATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno  1999,  l'aliquota  I.C.I.  nella  misura
unica del 6 per mille;
2.  la detrazione dell'imposta di cui sopra, riferita alla abitazione
principale del soggetto passivo, e' stabilita nella misura  unica  di
L. 350.000, per tutte le categorie sociali con reddito inferiore a L.
18.000.000,  per  nucleo  familiare.  Per i restanti contribuenti con
redditi  superiori  a  L.  18.000.000,  la  detrazione  spettante  e'
stabilita nella misura unica di L. 200.000, come per legge.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CALTABELLOTTA
  (Agrigento)
  Il  comune di CALTABELLOTTA (provincia di Agrigento) ha adottato il
4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota
per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CALTIGNAGA
  (Novara)
  Il  comune  di  CALTIGNAGA  (provincia  di  Novara)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  nella  misura  del  5  per  mille  l'aliquota  unica
dell'imposta comunale I.C.I. per l'anno 1999;
2.  di  determinare  in  L.  200.000  l'ammontare  della   detrazione
d'imposta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
  (Bergamo)
  Il comune di CALUSCO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato,  il
23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, istituita con decreto legislativo n. 504  del  30  dicembre
1992,  nella  misura  unica  del  4,75  per  mille, e di stabilire la
detrazione di cui all'art. 3 comma 55 punto 2 della legge n. 662/1996
che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, in L.
250.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CALVENZANO
  (Bergamo)
  Il  comune  di  CALVENZANO  (provincia  di  Bergamo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;
2.  di  determinare  in  L.  200.000  la  detrazione  per  le  unita'
immobiliari  destinate  ad abitazione principale del soggetto passivo
di imposta.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CALVI RISORTA
  (Caserta)
  Il comune di CALVI RISORTA (provincia di Caserta) ha adottato, il 7
aprile 1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
convalidare e fare propria la delibera di giunta municipale n. 50 del
17 marzo 1999, che si articola come segue:
  1. determinare l'aliquota del 5 per mille da applicarsi per  l'anno
1999  dell'imposta  comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale   e   alle   unita'
immobiliari concesse in locazione;
  2.  per  le  unita' immobiliari tenute a disposizione o non locate,
l'aliquota viene determinata nella misura del 6 per mille;
  3. l'aliquota da applicare ai soggetti  passivi  per  gli  immobili
diversi  dalle  abitazioni  viene  determinata nella misura del 5 per
mille;
  4. dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  con  relative  pertinenze  del  soggetto   passivo   sono
detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate
al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale  da  piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAMERANO
  (Ancona)
  Il comune di CAMERANO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) con decorrenza dal 1 gennaio  1999,  a  conferma  di  quelle
vigenti nell'anno 1998:
  abitazione principale 5,6 per mille;
  abitazione  possedute  in aggiunta a quella principale destinate ad
abitazione principale  di  ascendenti  o  discendenti  diretti  o  di
parenti  in  linea collaterale ed affini entro il primo grado 5,6 per
mille;
  immobili di proprieta' di enti senza scopo di lucro,  compresi  gli
alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P. 5,6 per mille;
  abitazione   non   locate   possedute  in  aggiunta  all'abitazione
principale 7 per mille;
  altri immobili 6 per mille;
2. di non apportare  modifiche  alla  detrazione  di  imposta  minima
stabilita  dalla  legge  n.  662/1996  per l'abitazione principale e,
quindi, applicare la detrazione di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAMERINO
  (Macerata)
  Il comune di CAMERINO (provincia di Macerata) ha  adottato,  il  27
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura unica del 6 per mille con la detrazione di lire
200.000  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale,
rapportate al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione;
2.   accogliere   l'agevolazione  per  anziani  o  disabili  prevista
dall'art.   3,  comma  56,  della  legge  22  dicembre  1996  n.  662
(collegata alla Finanziaria 1997) e cioe' di considerare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAMISANO
  (Cremona)
  Il  comune  di  CAMISANO  (provincia di Cremona) ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di accogliere la proposta della Giunta comunale di  applicare  per
l'anno  1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
nella misura del 5 per mille;
2. di fissare in L. 240.000 annue la detrazione  dell'imposta  dovuta
per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CAMO
  (Cuneo)
  Il  comune  di  CAMO  (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
  (Venezia)
  Il comune di CAMPAGNA LUPIA (provincia di Venezia) ha adottato,  il
5  marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
ai  sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modifiche ed  integrazioni,  di  stabilire  come
segue la determinazione dell'aliquota e della detrazione dell'imposta
I.C.I. da applicare per l'anno 1999 nel territorio comunale:
  aliquota unica del 5,5 per mille;
  detrazione   per   l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
  (Roma)
  Il comune di CAMPAGNANO DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il
25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare  per  il 1999, le tariffe ed aliquote relative a tributi e
servizi locali (omissis), ad eccezione di quella relativa  all'I.C.I.
che viene ridotta dal 5,1 per mille al 5 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CAMPO CALABRO
  (Reggio Calabria)
  Il  comune  di  CAMPO  CALABRO  (provincia  di  Reggio Calabria) ha
adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 6 per mille, per come specificato in  premessa  e  nel  prospetto
allegato;
di  stabilire  nella misura di L. 220.000 la detrazione relativa alla
prima abitazione;
  (Omissis).
                   IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
                           PER L'ANNO 1999
  1) aliquota ordinaria, 6 per mille;
  2) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni, 6 per mille;
  3) aliquota per immobili  posseduti  in  aggiunta  alle  abitazioni
principali, 6 per mille;
  4) aliquota per alloggi non locati, 6 per mille:
  5)  aliquota  per  alloggi  adibiti ad abitazione principale, 6 per
mille;
  6) aliquota per alloggi  locati  con  contratto  registrato  ad  un
soggetto che li utilizzi come abitazione principale, 6 per mille;
  7) detrazione abitazione principale L. 220.000.
   (Omissis).
                  COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
  (Palermo)
  Il  comune  di  CAMPOFELICE  DI  ROCCELLA (provincia di Palermo) ha
adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  a) unita' immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale,  4  per
mille;
  b)  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazioni  secondarie, 6 per
mille;
  c) unita' immobiliari adibite a destinazione diversa da  abitazione
e per le aree edificabili, 6 per mille;
  d) terreni agricoli, 6 per mille;
  e)  unita'  immobiliari  possedute  da  imprese  realizzate  per la
vendita e non vendute, 4 per mille;
2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' posseduta
a titolo di proprieta' o di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO
  (Frosinone)
  Il   comune  di  CAMPOLI  APPENNINO  (provincia  di  Frosinone)  ha
adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999  l'aliquota  I.C.I.  nella   misura
attualmente vigente pari al 5 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CAMPONOGARA
  (Venezia)
  Il  comune di CAMPONOGARA (provincia di Venezia) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
A) di modificare il punto 1) del dispositivo della delibera  di  C.C.
n. 21 dell'8 febbraio 1999 come di seguito indicato:
1.  di  applicare, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili
come segue:
  a) 4 per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali;
  b) 4,5 per mille alle aree fabbricabili ed ai terreni agricoli;
  c) 5 per mille a tutti gli altri fabbricati ad esclusione di quelli
di cui ai successivi punti d) ed e);
  d) 6 per mille agli alloggi posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale locati ed alle relative pertinenze (box, garage);
  e)  7  per  mille agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione
principale non locali ed alle relative pertinenze (box, garage);
  f) di precisare che al fine dell'applicazione dell'aliquota  del  4
per  mille di cui al punto a) si intendono per alloggi le sole unita'
abitative, restando pertanto  escluse  le  pertinenze  (box,  garage,
posti  auto coperti e scoperti) sulle quali l'imposta viene applicata
nella misura del 5 per mille come previsto dal punto c);
  g)  di  considerare  ai  fini  dell'applicazione  della   riduzione
prevista  per  le abitazioni principali, come direttamente adibite ad
abitazione principale, le unita' immobiliari possedute da  anziani  e
disabili  che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le  stesse
non  risultino  locate, nonche' le unita' immobiliari concesse in uso
gratuito a parenti in linea retta ascendente e discendente  di  primo
grado.
  (Omissis).
  Avvertenza:  - la presente deliberazione integra la delibera dell'8
febbraio 1999, gia' pubblicata nel supplemento ordinario n.  73  alla
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999, alla
pag. 34.
                        COMUNE DI CAMPORGIANO
  (Lucca)
  Il comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca) ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CAMPOSANTO
  (Modena)
  Il comune di CAMPOSANTO (provincia di Modena) ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  istituire  a  valere  per  l'anno  1999  l'applicazione delle
seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta  comunale
sugli immobili:
  a)   aliquota   del   5,8   per  mille,  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese:
   abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di
proprieta', usufrutto  o  altro  diritto  reale  di  godimento  o  in
qualita'  di  locatario  finanziario,  e  i  suoi  familiari dimorano
abitualmente; unita' immobiliare appartenente a cooperativa  edilizia
a   proprieta'   indivisa,   adibita  a  dimora  abituale  del  socio
assegnatario;
   alloggio  regolarmente  assegnato  dall'istituto   autonomo   case
popolari;
   unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di
proprieta'  o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero
per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;
   unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziano o disabile che acquisisce  la  residenza  in  istituto  di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   abitazione concessa dal possessore in uso gratuito  a  parenti  in
linea retta fino al primo grado che la occupano quale loro abitazione
principale  (i  concedenti,  intendendosi  per  tali genitori e figli
devono avere la piena proprieta' delle  abitazioni  concesse  in  uso
gratuito);
  b)  aliquota  ordinaria  del 5,8 per mille da applicare a tutti gli
altri  fabbricati,  diversi  dagli  alloggi  non  locati  (cioe'  non
occupati)  comprese  le  residenze  secondarie  di cui all'art. 6 del
vigente  regolamento  per  l'applicazione  dell'I.C.I.  per  le  aree
fabbricabili  e terreni agricoli, cosi' come definiti dall'art. 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  c)  aliquota  del  7  per  mille  per  gli  alloggi   non   locati,
intendendosi   per   tali   le   unita'  immobiliari  classificate  o
classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione  della  categoria
A/10)  utilizzabili  ai fini abitativi, non tenute a disposizione del
possessore per uso personale diretto o, al 1 gennaio 1999 non  locate
ne' date in comodato a terzi;
  (Omissis).
3.  di  riconoscere  per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive  modificazioni  ed
integrazioni,  per  tutte  le abitazioni principali come definite dal
citato decreto legislativo n. 504/1992, nonche' dal  regolamento  per
l'applicazione dell'l.C.l., una detrazione di L. 200.000;
4.  di  dare  atto  che  per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o
inabitabili, e di fatto non  utilizzati,  e'  prevista  la  riduzione
d'imposta   del   50%   (art.   19   regolamento  comunale  (I.C.I.),
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  sussistono  tali
condizioni.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CAMPOSPINOSO
  (Pavia)
  Il  comune  di CAMPOSPINOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, confermando quanto  stabilito  per
l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella seguente misura differenziata:
  aliquota ordinaria: 6 per mille;
  aliquota  ridotta:  5,5  per mille in favore delle persone fisiche,
soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie  a  proprieta'
indivisa; residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. ritenuto  di  stabilire  in  L.  200.000  la  misura  fissa  della
detrazione,  fino  alla  concorrenza  del suo ammontare, da applicare
all'imposta dovuta per l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CANARO
  (Rovigo)
  Il  comune  di CANARO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 5 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di approvare le seguenti aliquote I.C.I., fissate per il 1999:
  5,5 per mille per le unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione principale (prima casa);
  7 per mille per le seconde case;
  6  per  mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per i ga-
rage.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CANDELA
  (Foggia)
  Il comune di CANDELA (provincia di Foggia) ha adottato, il 30 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 1999
1. aliquota  6,5 per mille;
2. agevolazioni:
  a) attivita' produttive (*)  6   per mille;
  b) abitazioni principali e pertinenze  4,5 per mille;
3. detrazioni:
  abitazioni principali     L. 200.000
(*)   L'agevolazione  e'  applicabile  ai  fabbricati  utilizzati  ad
attivita' produttive e appartenenti alle categorie catastali "A/10" -
"C" - "D".
  (Omissis).
                          COMUNE DI CANELLI
  (Asti)
  Il comune di CANELLI (provincia di Asti) ha adottato, il  25  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per l'anno 1999, la seguente struttura dell'imposta
comunale sugli immobili:
  aliquota ordinaria, 7 per mille;
  aliquota ridotta per la prima abitazione, 5,50 per mille;
  detrazione per la prima abitazione, L. 290.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CANEPINA
  (Viterbo)
  Il comune di CANEPINA (provincia di Viterbo)  ha  adottato,  il  27
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota   I.C.I.   per   l'anno  1999  rimane  invariata  rispetto
all'esercizio precedente nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CANNA
  (Cosenza)
  Il comune di CANNA (provincia di Cosenza) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno l'aliquota del 5  per  mille  per  l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.).
  (Omissis).
                      COMUNE DI CANNERO RIVIERA
  (Verbano-Cusio-Ossola)
  Il comune di CANNERO RIVIERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come segue:
  a) immobili adibiti ad abitazione principale, 6 per mille;
  b) altri immobili, 6,5 per mille;
di fissare in L. 200.000 la  detrazione  d'imposta  per  l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CANNETO PAVESE
  (Pavia)
  Il  comune  di  CANNETO  PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  applicare con effetto dal 1 gennaio 1999 l'imposta comunale sugli
immobili con l'aliquota unica del 5,50 per mille;
di non operare  diversificazioni  dal  regime  base  stabilito  dalla
legge.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO
  (Mantova)
  Il comune di CANNETO SULL'OGLIO (provincia di Mantova) ha adottato,
il   24   marzo   1999,  le  seguenti  deliberazioni  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nelle
seguenti misure:
  abitazione principale, aliquota 6 per mille;
  terreni agricoli, aliquota 7 per mille;
  aree fabbricabili, aliquota 7 per mille;
  altri fabbricati, aliquota 7 per mille.
  (Omissis).
di  approvare  (omissis),  la detrazione spettante sull'I.C.I. dovuta
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del
soggetto passivo, nella misura corrispondente a L. 250.000 per l'anno
1999.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CANOSA SANNITA
  (Chieti)
  Il  comune  di CANOSA SANNITA (provincia di Chieti) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 1, 2 e 3
del   decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  nel  testo
sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota
sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno  1999  nella
misura del 5 per mille;
di confermare in L. 200.000, nella misura minima fissata dalla legge,
la  detrazione  dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CANTELLO
  (Varese)
  Il  comune  di  CANTELLO  (provincia  di Varese) ha adottato, il 27
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
2. di confermare, in  particolare,  l'aliquota  differenziata  I.C.I.
per l'anno 1999 determinandola come segue:
  5,3  per  mille  per  la prima abitazione o per la prima abitazione
data in comodato d'uso gratuito a parenti ed affini di primo grado in
linea retta o collaterale, con la seguente  precisazione:  i  box  di
pertinenza dell'abitazione debbono fruire della medesima aliquota del
5,3 per mille;
  6,5  per  mille  per  tutti  gli  altri  fabbricati  e  per le aree
edificabili;
3. di dare atto che, per  quanto  attiene  ai  terreni  agricoli,  si
devono  ritenere  esenti dall'I.C.I., in quanto rientrano nei dettami
dell'art.  15 della legge n. 984/77, come evidenziato dalla circolare
n. 9 del 14 giugno 1993 diramata  dalla  Direzione  centrale  per  la
fiscalita' locale;
4.  di  confermare  la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAPANNOLI
  (Pisa)
  Il comune di CAPANNOLI (provincia di Pisa) ha adottato, il 22 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di mantenere le seguenti aliquote I.C.I.:
  aliquota ordinaria, 6 per mille;
  aliquota ridotta, 5 per mille;
  1) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche soggetti passivi (residenti nel comune);
  2) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune:
   aliquota 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati;
di   mantenere   per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale dei soggetti passivi, la detrazione pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CAPITIGNANO
  (L'Aquila)
  Il comune di CAPITIGNANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota da applicare per la determinazione  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, e' stabilita nelle seguenti
misure:
  5 per mille per le abitazioni principali;
  6 per mille per tutti gli altri immobili.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CAPO DI PONTE
  (Brescia)
  Il  comune  di CAPO DI PONTE (provincia di Brescia) ha adottato, il
18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAPOLONA
  (Arezzo)
  Il comune di CAPOLONA (provincia di  Arezzo)  ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  aliquota  del  6  per  mille a favore di persone fisiche soggetti
passivi e dei soci di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa
residenti  nel  comune,  per  la sola unita' immobiliare e pertinenze
adibita ad abitazione principale, ovvero le abitazioni  principali  e
pertinenze  concesse  in uso gratuito con scrittura privata a parenti
in linea retta o collaterale entro il secondo grado,  con  detrazione
unica di L. 200.000;
2. aliquota del 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;
3. aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate;
4.  sono previste detrazioni per l'abitazione principale appartenente
alle categorie catastali da A/3 ad A/6 nei seguenti modi:
  L.  300.000  a  persone  ultrasessantacinquenni  sole  con  reddito
complessivo pari o inferiore al minimo I.N.P.S;
  L.   250.000   a   coniugi,   entrambi  ultrasessantacinquenni  che
dispongono ciascuno di un reddito complessivo  pari  o  inferiore  al
minimo I.N.P.S..
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAPOTERRA
  (Cagliari)
  Il  comune  di CAPOTERRA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5
per mille, con la detrazione per la prima casa di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAPRAROLA
  (Viterbo)
  Il comune di CAPRAROLA (provincia di Viterbo) ha  adottato,  il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  l'aliquota I.C.I. in questo comune per l'anno 1999 e' determinata
nella misura del 6 per mille e nella misura del 7 per  mille  per  le
sole abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;
2.  l'aliquota  del 6 per mille si applica anche alle abitazioni date
in uso gratuito a parenti di primo grado, cioe' a figli o a  genitori
che  vi  risiedono  anagraficamente  e  che  la usano come abitazione
principale.  A queste abitazioni non si puo' applicare la  detrazione
di cui al successivo punto 3);
3.  stabilire  per  l'anno 1999 le detrazioni di cui all'art. 8 terzo
comma del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992  sostituito
dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996, in L. 210.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAPRAUNA
  (Cuneo)
  Il comune di CAPRAUNA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  fissare  per  l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  al  5,5  per  mille  per   la   generalita'   dei
contribuenti;
2.  non  apportare  all'articolazione  dell'imposta modifiche sia per
quanto concerne il sistema delle detrazioni e  delle  riduzioni,  sia
per   quanto   attiene   alla   diversificazione   dell'aliquota  con
riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o  posseduti
in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
3.  fissare  la  detrazione  relativa all'abitazione principale in L.
300.000 in esecuzione del disposto dell'art. 3, comma  55,  legge  n.
662/1996.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAPREZZO
  (Verbano-Cusio-Ossola)
  Il  comune  di  CAPREZZO  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misurra del 5 per  mille  per  tutte  le  unita'
immobiliari;
di  confermare  la  misura della detrazione per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO
  (Caserta)
  Il  comune  di  CAPRIATI  A  VOLTURNO  (provincia  di  Caserta)  ha
adottato,  il  26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   stabilire   l'aliquota   dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999  nella  stessa  misura  del  5  per  mille,
applicata per l'anno 1998.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CAPRIE
  (Torino)
  Il  comune  di  CAPRIE  (provincia  di  Torino)  ha adottato, il 26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare un'aliquota diversificata per l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, nelle seguenti misure:
  1)  aliquota ridotta: 5 per mille, per le persone fisiche residenti
nel  comune,  per  l'unita'   immobiliare   adibita   ad   abitazione
principale;
  2) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
  3) aliquota maggiora: 6 per mille, per gli alloggi non locati;
di  dare  atto  che  l'importo  della  detrazione  I.C.I. sull'unita'
immobiliare adibita ad abitazione  principale  dal  soggetto  passivo
d'imposta  e'  stabilito  in L. 200.000 sulla base dell'art. 3, comma
55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 58, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO
  (L'Aquila)
  Il   comune  di  CARAPELLE  CALVISIO  (provincia  di  L'Aquila)  ha
adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella  misura
del 7 per mille;
2.  di  non  avvalersi del disposto dell'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e quindi di non diversificare le
aliquote a seconda della tipologia abitativa e di dare  atto  che  il
regime  delle  riduzioni  e  detrazioni e' stabilita' dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CARBOGNANO
  (Viterbo)
  Il comune di CARBOGNANO (provincia di Viterbo) ha adottato,  il  30
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota I.C.I. e' determinata nella misura del 6 per mille, con un
incremento dell'1 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CARBONE
  (Potenza)
  Il  comune  di  CARBONE  (provincia  di Potenza) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  comunali  nella misura del 6 per mille rapportato al
valore degli immobili e la detrazioine di L. 200.000 per l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CARCARE
  (Savona)
  Il comune di CARCARE (provincia di Savona) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art.  54,  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 1999 le aliquote e le
detrazioni I.C.I. nelle seguenti misure:
  A) aliquote:
   1) 5,5 per mille sugli immobili destinati ad abitazione principale
nonche'  sugli  alloggi  concessi  in  comodato gratuito a parenti in
linea retta di primo grado per i quali vi sia regolare  contratto  di
comodato registrato a norma di legge;
   2)  5,7  per  mille  sugli  altri  immobili  non  rientranti nella
fattispecie precedente;
   3) 6,5 per mille sulle abitazioni non locate da oltre un anno, dal
soggetto proprietario dell'immobile ad  esclusione  delle  abitazioni
locate  con  regolare contratto registrato, cui si applica l'aliquota
del 5,7 per mille;
  B) detrazioni:
   1) L. 220.000 sugli immobili destinati  all'abitazione  principale
nonche'  su  quelli  concessi in comodato gratuito a parenti in linea
retta di primo grado;
   2) L. 300.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale  a
favore  di  pensionati  che  compiano, nel corso dell'anno 1999, i 65
anni di eta', che siano residenti nel  comune  di  Carcare,  che  non
dispongano  di'  altre  abitazioni oltre la propria, e che abbiano un
reddito, escluso quello derivante dall'abitazione, non  superiore  al
trattamento  minimo  INPS, se singoli, o non superiore al trattamento
minimo INPS piu' pensione sociale se il nucleo familiare e'  composto
da due o piu' persone;
   3)  L. 300.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a
favore di lavoratori iscritti nelle  liste  di  mobilita'  nel  corso
dell'anno  1999  e  che  non  dispongano di altre abitazioni oltre la
propria;
   4) L. 300.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale  a
favore   dei  nuclei  familiari  aventi  portatori  di  handicap  con
invalidita' totale permanente che non dispongano di altre  abitazioni
oltre la propria.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CARDETO
  (Reggio Calabria)
  Il comune di CARDETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il
22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  che  sara'  applicata  in
questo  Comune  nella  misura  unica  del  5  per  mille e secondo il
prospetto che segue:
  a) aliquota ordinaria 5 per mille;
  b) aliquota per immobili diversi dalle abitazioini 5 per mille;
  c) aliquota per immobili  posseduti  in  aggiunta  alle  abitazioni
principali 5 per mille;
  d) aliquota per alloggi non locati 5 per mille;
  e)  aliquota  per  alloggi  adibiti  ad abitazione principale 5 per
mille;
  f) aliquota per alloggi  locati  con  contratto  registrato  ad  un
soggetto che li utilizzi come abitazione principale 5 per mille;
detrazione abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CARERI
  (Reggio Calabria)
  Il  comune di CARERI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il
10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CARESANA
  (Vercelli)
  Il  comune  di  CARESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per  l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misurra
unica del 5 per mille;
2.  di non operare alcuna diversificazione d'aliquota dell'imposta di
cui al comma 2, dell'art. 6 del decreto legislativo  n.  504/1992,  e
successive  modificazioni,  ne' alcuna riduzione od elevazione di cui
al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CARIMATE
  (Como)
  Il comune di CARIMATE  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il  25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  ai  sensi  della  normativa  sopra  richiamata,
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno
1999 nella misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille  per  tutte
le altre tipologie abitative, fabbricati e terreni;
2.  di  determinare  in  L.  350.000  la  detrazione  per l'anno 1999
relativamente  ai  soggetti   passivi   I.C.I.,   aventi   abitazione
principale nel comune di Carimate nei seguenti casi:
  a)  soggetti passivi I.C.I. pensionati senza familiari a carico con
reddito complessivo annuo inferiore a 15 milioni;
  b) soggetti passivi I.C.I. con redditi familiari  inferiori  ai  20
milioni annui nel caso via sia almeno una persona a carico;
  c)  soggetti  passivi  I.C.I. con redditi familiari inferiori ai 25
milioni annui nel caso in cui un componente del nucleo familiare  sia
portatore di handicap grave;
3.  di  determinare  in  L.  500.000  le  detrazioni  per l'anno 1999
relativamente ai soggetti  passivi  I.C.I.  disoccupati  senza  altri
redditi e pensionati con reddito annuo inferiore ai 10 milioni;
4.  di  stabilire  che coloro i quali ritengono di avere diritto alla
maggiore  detrazione   come   sopra   stabilito,   devono   inoltrare
comunicazione  preventiva  indirizzata  al  comune entro il giorno 30
maggio 1999, dichiarando l'assenza di altri redditi  e  indicando  le
condizioni che consentono l'applicazione della maggiore detrazione;
  5.  di dare atto che questo ente si riserva la facolta' di disporre
mediante i propri  uffici  i  necessari  accertamenti,  ove  ritenuto
opportuno.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CARISIO
  (Vercelli)
  Il  comune  di  CARISIO  (provincia  di  Vercelli)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   stabilire   nel   5  per  mille  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CARLAZZO
  (Como)
  Il comune di CARLAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 1999:
  aliquota ordinaria, nella misura del 5 per mille;
  aliquota maggiorata, nella misura del 5,5 per mille, esclusivamente
per la seconda casa e relative pertinenze;
2.  di confermare la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
  (Bergamo)
  Il comune di  CAROBBIO  DEGLI  ANGELI  (provincia  di  Bergamo)  ha
adottato,  il  23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata da questo Comune per l'anno 1999 con l'aliquota  unica  del
5.5  per  mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;
  (Omissis).
3. di dare atto che  la  detrazione  d'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo,
sara' applicata nella misura unica di L. 200.000 come previsto  dalla
legge  n.  662/1996, art. 3, comma 55, nonche' dall'art. 58, comma 3,
del decreto legislativo n. 446/1997;
4. di dare atto, altresi, che le abitazioni concesse in uso  gratuito
a pa-renti in linea retta entro il primo grado di parentela (da padre
a  figlio/a e viceversa), sono equiparate alle abitazioni principali,
se nelle stesse il parente  in  questione  ha  stabilito  la  propria
residenza.      A  queste  abitazioni  sara',  quindi,  applicata  la
detrazione prevista per le abitazioni principali, nella misura  unica
di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CAROLEI
  (Cosenza)
  Il  comune  di  CAROLEI  (provincia  di Cosenza) ha adottato, il 30
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  di  determinare  nella  misura unica del 6,5 per mille l'aliquota
dell'I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 1999;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla  concorrenza
del  suo  ammontare,  L.  200.000,  rapportate  al  periodo dell'anno
durante  il  quale  si  protrae  tale   destinazione;   se   l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAROVILLI
  (Isernia)
  Il  comune  di  CAROVILLI (provincia di Isernia) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1999,  nella  misura  del  5  per  mille,
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) che sara'
applicata nel comune di Carovilli.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO
  (Lecce)
  Il comune di CARPIGNANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel
comune nelle seguenti misure:
  1) aliquota del 4 per mille da applicare in  favore  delle  persone
fisiche  soggetti  passivi  residenti  nel comune esclusivamente alla
unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
  2) aliquota del 4 per mille da applicare a tutti gli altri immobili
diversi da quelli previsti al punto precedente, e fatti salvi  quelli
previsti nei punti successivi;
  3)  aliquota del 3 per mille da applicare in favore dei proprietari
che eseguono interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
immobili di interesse artistico  o  architettonico,  localizzati  nei
centri storici.  L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CARRU'
  (Cuneo)
  Il  comune  di CARRU' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicaa  in  questo  comune  nella
misura unica del 5 per mille;
2.  di  stabilire  in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CARTIGLIANO
  (Vicenza)
  Il comune di CARTIGLIANO (provincia  di  Vicenza)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  1999  un'unica  aliquota  ordinaria
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per
mille;
2.  di  determinare,  inoltre,  per  l'anno  1999,  limitatamente  ad
abitazioni locate a persone extracomunitarie in seguito alla  stipula
di  un  "Accordo  fra istituzioni in merito al problema alloggiativo"
(rif. circolare n. 122 del 10 dicembre 1997 - prefettura di  Vicenza)
l'aliquota  nella  misura  ridotta  del  4,5  per mille come previsto
all'art. 5, lettera g) del regolamento  comunale  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili;
3.  di  determinare,  per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione
principale limitatamente ai soggetti di  cui  ai  punti  a),  b),  c)
dell'art.  5 del nuovo regolamento comunale I.C.I. nell'importo di L.
200.000;
4.  di  dare atto ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del sopracitato
regolamento,   agli   effetti   dell'applicazione   dell'I.C.I.,   le
pertinenze    si   considerano   parte   integrante   dell'abitazione
principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CARUGATE
  (Milano)
  Il comune di CARUGATE  (provincia  di  Milano)  ha  adottato,  l'11
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura  unica
del 5,5 per mille;
di  confermare  per  il  1999,  la detrazione di L. 200.000 annua per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in case di cura a
eseguito di ricovero permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata;
di  recepire  tutte  le modifiche indrodotte dall'art. 58 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 cosi' come  meglio  disciplinate
nel regolamento I.C.I.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CARUGO
  (Como)
  Il  comune  di  CARUGO (provincia di Como) ha adottato, il 15 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di aumentare, confermando la misura stabilita nel 1998, l'aliquota
minima dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - di 1 punto per
mille,  determinando  per  il  1999 l'aliquota nella misura del 5 per
mille;
2. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5 per mille per
tutte le  altre  categorie  di  immobili  non  ricomprese  nel  comma
precedente;
3.  di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale in via
generale  viene  confermata  in  L.  200.000  fino  alla  concorrenza
dell'ammontare  dell'imposta  rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000,
fino alla  concorrenza  dell'ammontare  dell'imposta,  a  favore  dei
nuclei familiari con presenza di disabile alle seguenti condizioni:
  a)  proprieta'  di un'unica abitazione di residenza anagrafica, con
esclusione di altre proprieta' immobiliari soggette all'I.C.I.;
  b) reddito del nucleo familiare fino a L. 55.000.000  annue  lorde,
con esclusione delle provvidenze economiche erogate dalla Prefettura;
  c)   percentuale   di   invalidita'  attribuita  dalla  Commissione
sanitaria A.S.L. pari o superiore al 70%;
5. di stabilire che il  diritto  alla  detrazione  di  cui  al  punto
precedente  e'  subordinato  alla presentazione, all'ufficio tributi,
entro e non  oltre  il  termine  del  30  giugno  1999,  di  apposita
dichiarazione  dalla quale risultino le condizioni di cui ai punti a,
b e c;
6. di stabilire che il diritto alla detrazione di cui al punto 5., e'
applicabile una sola volta anche in presenza di piu' disabili.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI CASACALENDA
  (Campobasso)
  Il comune di CASACALENDA (provincia di Campobasso) ha adottato,  il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare le seguenti tariffe di tasse e  aliquote  d'imposta  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
si conferma l'aliquota del 5 per mille, senza alcuna diverifi'cazione
prevista  dalla  legge.  Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si  detraggono,
fino  alla  concorrenza  del  suo  ammontare L. 200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CASALBORGONE
  (Torino)
  Il  comune  di  CASALBORGONE  (provincia  di Torino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura ordinaria
del 6 per mille e l'aliquota agevolata  per  l'abitazione  principale
nella  misura  del  5,50  per  mille per l'anno 1999 a conferma della
deliberazione di giunta comunale n. 18 del 24 febbraio 1999;
2. di stabilire in L. 220.000 la detrazione di  cui  all'art.  8  del
decreto  legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art.  58
comma 3, della legge n. 446/1997,  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
  (Caserta)
  Il comune di CASAL DI PRINCIPE (provincia di Caserta) ha  adottato,
il   29   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I.  di  stabilire  le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione
dell'I.C.l. imposta comunale sugli immobili, in  questo  comune,  con
effetto dal 1 gennaio 1999;
  1)  aliquota  da  applicare per le persone fisiche soggetti passivi
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita
ad abitazione principale: 6 per mille;
  2)  aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi,
per unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi  possedute  in
aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate che non rientrano tra
quelli di cui al punto 1, nonche' per gli  alloggi  posseduti  e  non
locati e per gli immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille;
  3)  aliquota  per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza
scopo di lucro, che  non  rientrano  tra  le  esenzioni  dell'imposta
previste   dall'art.   7   della  legge  30  dicembre  1992,  n.  504
(organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,  n.
266 e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381):
7 per mille;
II.  per  la  determinazione  della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
III.  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati dichiarati
inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente  al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del   proprietario,   che   allega   idonea    documentazione    alla
dichiarazione;
IV.   dall'imposta   dovuta   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto  passivo  sono  detratte,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione;  se  l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
                 COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO
  (Cremona)
  Il  comune  di  CASALE CREMASCO VIDOLASCO (provincia di Cremona) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del:
  5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
  6 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di determinare in L. 300.000, e fino alla concorrenza dell'imposta
dovuta,  la  detrazione  I.C.I.  per  l'anno  1999  per  l'abitazione
principale;
3. di determinare in L. 500.000, e fino alla concorrenza dell'imposta
dovuta, la detrazione I.C.I.  per  l'anno  1999  per  i  soggetti  in
possesso di tutti i seguenti requisiti:
  sono  possessori  esclusivamente dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale;
  hanno compiuto il sessantacinquesimo anno  di  eta'  al  1  gennaio
1999;
  non  superano  un  reddito di L. 19.000.000 se singoli o di imposta