Il comune di BETTOLA (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BEVAGNA (Perugia) Il comune di BEVAGNA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi 6 per mille; b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta 7 per mille; 2. di dare atto che le riduzioni e detrazioni d'imposta sono quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI BIANCAVILLA (Catania) Il comune di BIANCAVILLA (provincia di Catania) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali ed i terreni agricoli e del 5 per mille per tutti gli altri immobili siti nel territorio del comune; 2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze se distintamente iscritte in catasto, (garage, box o posto auto, soffitta, cantina) che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. L'agevolazione del comma precedente si traduce nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione principale e nell'applicazione dell'aliquota del 4 per mille; 4. di fissare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliare inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 5. di considerare abitazioni principali con conseguente applicazioni dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2 grado; 6. di stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da contitolare anche per conto di altri; le agevolazioni previste sono applicabili per l'anno in corso all'adozione del presente atto di deliberazione. (Omissis). COMUNE DI BIANCHI (Cosenza) Il comune di BIANCHI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire e confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le basi imponibili. (Omissis). COMUNE DI BIANZONE (Sondrio) Il comune di BIANZONE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare per l'anno 1999, nella misura minima del 4 per mille l'aliquota relativa all'I.C.I.; 2. dare atto che ai sensi dell'art. 55, comma 2 della legge n. 662/1996 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. stabilire le seguenti agevolazioni: elevare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 300.000 per i soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale (pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito imponibile pari o inferiore a quanto previsto nella allegata tabella A). I contribuenti interessati, per aver diritto alla detrazione di cui sopra, dovranno presentare apposita richiesta al comune entro il 30 maggio 1999. Il richiedente deve in tale sede dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di accettazione della domanda, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed effettuare presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; dare atto che, comunque, l'aumento della detrazione non si applica agli immobili rientranti nella classificazione delle abitazioni signorili o similari; stabilire che per avere diritto all'aumento della detrazione l'unita' immobiliare abitata sia l'unica del nucleo familiare; stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 che va considerata abitazione principale ""unita' immobiliare" posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo) Il comune di BIBBIENA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di diversificare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. rideterminandola, nelle misure sotto indicate: a) aliquota del 5,8 per mille per tutte le categorie d'immobili: "abitazione principale" (cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.); altri fabbricati; aree edificabili: b) aliquota del 7 per mille per le sole abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nel gruppo "A", con l'esclusione della categoria A/10) - sfitte; 2. di fissare in L. 260.000 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di fissare altresi' in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale per le categorie "indigenti" secondo i parametri individuati dalla deliberazione di C.C. n. 172/96 e successive ed in ultimo la deliberazione G.C. n. 318 del 28 agosto 1998. (Omissis). COMUNE DI BIBBONA (Livorno) Il comune di BIBBONA (provincia di Livorno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire le seguenti aliquote ed i seguenti criteri per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: aliquota ridotta: 4,5 per mille; aliquota ordinaria: 5,7 per mille; aliquota ridotta: 4,5 per mille da applicare all'abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale disposizione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Si considerano inoltre abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. A sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. sono equiparate alle abitazioni principali e quindi soggette all'applicazione dell'aliquota agevolata le seguenti unita' immobiliari: 1) gli accessori e pertinenze degli immobili sopra indicati (ga- rage, box, posti macchina) di cui alla categoria catastale C6 asserviti all'abitazione principale, ancorche' non facenti parte dello stesso immobile, ma comunque ubicati nello stesso centro o nucleo abitato nel quale e' sita l'abitazione principale; 2) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti). La concessione deve essere provata con scrittura privata, resta fermo che l'usufruttuario deve essere residente in tale unita' immobiliare; Aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, dagli stessi posseduti nel comune: 5,7 per mille. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari e' inoltre stabilito che: l'importo di L. 200.000 sia elevato a L. 350.000. La detrazione non si applica per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale e specificamente alle pertinenze e alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito, per le quali si applica la sola agevolazione della aliquota ridotta. Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il versamento dell'imposta avverra' in due rate di cui la prima entro giugno 1999 pari al 90% dell'imposta dovuta nel primo semestre e la seconda rata dal primo al venti dicembre 1999 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in conformita' all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992. I soggetti passivi di imposta possono tuttavia versare in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata per l'imposta dovuta dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati; di applicare la seguente agevolazione, scaturita dall'accordo con il sindacato pensionati: detrazione di L. 500.000 (per le famiglie con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF non superiore all'importo della pensione minima erogata dall'NPS agli ex lavoratori dipendenti in eta' superiore a 65 anni, incrementata di una quota percentuale pari al 30% per ognuno dei componenti il nucleo familiare, a carico). (Omissis). COMUNE DI BIENNO (Brescia) Il comune di BIENNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'I.C.I. rimane invariata con atto deliberativo del consiglio comunale n. 18 del 21 febbraio 1997, aliquota 4,5 per mille detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BINAGO (Como) Il comune di BINAGO (provincia di Como) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di' proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di confermare, la detrazione spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente; 5. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 2 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI BINETTO (Bari) Il comune di BINETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di disporre, per l'anno 1999, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili con riferimento alle seguenti aliquote: a) terreni agricoli: 5,5 per mille; b) aree fabbricabili: 5,5 per mille; c) abitazione principale: 5,5 per mille; d) altri immobili non adibiti ad abitazione principale: 7 per mille; e) altri immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo: 7 per mille; 2. di disporre, per l'anno 1999, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di L. 250.000, fino a concorrenza del suo ammontare per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di disporre che la detrazione di cui al punto precedente sia elevata a L. 300.000 - e, comunque, sino alla concorrenza dell'imposta dovuta - per i soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap riconosciuti come tali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 104/1992. Tale connotazione dovra' essere autodichiarata dal contribuente e gli uffici competenti si riservano le successive verifiche. (Omissis). COMUNE DI BISIGNANO (Cosenza) Il comune di BISIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale. (Omissis). di stabilire, per l'anno 1999, al 6 per mille l'aliquota da applicare all'I.C.I.; di stabilire, per l'anno 1999, in L. 200.000 l'ammontare della detrazione spettante e detraibile dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI BITRITTO (Bari) Il comune di BITRITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nella misura di seguito riportata: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza: 4,5 per mille; b) unita' immobiliari diverse dalle precedenti: 5,5 per mille; detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, confermata anche per il 1999 nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI BLELLO (Bergamo) Il comune di BLELLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). in ordine all'imposta comunale sugli immobili di confermare le seguenti aliquote: abitazione principale: 4 per mille; seconde case: 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BLERA (Viterbo) Il comune di BLERA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, con effetto dal 1 gennaio, ai fini dell'applicazione dell'l.C.l. - imposta comunale sugli immobili, per il comune di BIera, un'unica aliquota, per ogni tipologia di immobile ad essa soggetta nella misura del 5 per mille a carico dei soggetti passivi; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e vi dimori abitualmente, in conformita' delle leggi anagrafiche. (Omissis). 7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui alI'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI BLUFI (Palermo) Il comune di BLUFI (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). rideterminare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella del 30 ottobre 1998 pubblicata sul supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999 alla pag. 26, seconda colonna. COMUNE DI BOBBIO (Piacenza) Il comune di BOBBIO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, la detrazione dovuta per l'abitazione principale e le altre detrazioni indicate in premessa al punto 1), 2) e 3) del presente atto deliberativo, gia' in vigore negli anni 1997 e 1998; (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1997; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale che, pertanto, non godra' dei benefici di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Dette unita' immobiliari hanno diritto, quindi, alla detrazione di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BOFFALORA D'ADDA (Lodi) Il comune di BOFFALORA D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'I.C.I. nel seguente modo: aliquota 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota 7 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, ivi incluse le pertinenze dell'abitazione principale distintamente iscritte al catasto; detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI BOGOGNO (Novara) Il comune di BOGOGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. a norma del decreto legislativo n. 504/1992 fissate con atto deliberativo consiglio comunale n. 03 del 27 febbraio 1998 e determinate nella seguente misura: 4 per mille per le abitazioni principali con detrazione di L. 200.000; 4,75 per mille per tutte le altre ipotesi; 3 per mille per tutti gli interventi indicati all'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997. (Omissis). COMUNE DI BOLOTANA (Nuoro) Il comune di BOLOTANA (provincia di Nuoro) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. aliquota del 5 per mille applicabile a: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo e i suoi familiari dimorano abitualmente; abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; abitazione posseduta nel territorio del comune da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata), sono equiparate all'abitazione principale: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. Per usufruire dell'aliquota del 5 per mille i contribuenti che rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b) debbono presentare all'ufficio tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti, entro il primo od unico versamento del tributo. E' fatto salvo il diritto del comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni. 2. aliquota del 7 per mille applicabile a: d) altri fabbricati ed aree fabbricabili. (Omissis). Delibera 1. di stabilire le aliquote per l'anno 1999 dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come definite ai punti 1. e 2. della premessa; 2. di fare rinvio, per quanto non previsto nel presente provvedimento, al regolamento comunale relativo all'applicazione dell'I.C.I. ed alla normativa di riferimento. (Omissis). COMUNE DI BOMPIETRO (Palermo) Il comune di BOMPIETRO (provincia di Palermo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del: 5 per mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota ordinaria; 4 per mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota prima casa; elevare la deduzione, per gli immobili adibiti a prima casa a L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI BONVICINO (Cuneo) Il comune di BONVICINO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille applicata in questo comune nella misura unica; 2. di fissare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI BORDOLANO (Cremona) Il comune di BORDOLANO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 1999, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili, in questo comune nella misura del 5,25 per mille per tutte le categorie di immobili, precisamente: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,25 per mille; b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari' ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta l'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di' cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5,25 per mille; c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,25 per mille; d) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,25 per mille; e) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di' lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: e.1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5,25 per mille; e.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5,25 per mille; f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti ciassificazioni ed utilizzazioni: 5,25 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). COMUNE DI BORGHETTO DI VARA (La Spezia) Il comune di BORGHETTO DI VARA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. e' stabilita, in misura unica, per l'anno 1999 nella percentuale del 5 per mille; 2. di dare atto, in conformita' all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per quanto di competenza: che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non viene assoggettata ad alcuna riduzione; che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene determinata, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; che, se, l'unita' immobiliare in parola e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione di cui sopra spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; che, per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI BORGOFORTE (Mantova) Il comune di BORGOFORTE (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili con le seguenti aliquote e detrazioni: Aliquote: a) aliquota ordinaria: 5,75 per mille; b) aliquota per alloggi non locati: 7 per mille; c) aliquota ridotta per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili, per un periodo di tre anni: 4 per mille. Detrazioni di imposta: L. 200.000: 1) unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario; 2) unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta sino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale; 3) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da cittadini che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; 4) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 5) unita' immobiliari adibite ad abitazione dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del C.p.c. (Omissis). COMUNE DI BORGOMANERO (Novara) Il comune di BORGOMANERO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare nella misura unica del 5,2 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel comune di Borgomanero per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO (Pavia) Il comune di BORGORATTO MORMOROLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare con effetto dal 1 gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con aliquota del 5 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. (Omissis). COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI (Lodi) Il comune di BORGO SAN GIOVANNI (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di determinare, altresi', per l'anno 1999, l'aliquota ridotta dell'I.C.I. che sara' applicata in questo comune sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 5 per mille, precisando che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o d'usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di stabilire la detrazione annua di lire 200.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e dando atto che, in caso di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pro quota. (Omissis). COMUNE DI BORGO SAN MARTINO (Alessandria) Il comune di BORGO SAN MARTINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BORGO SAN SIRO (Pavia) Il comune di BORGO SAN SIRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, in attuazione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per i singoli oggetti d'imposizione I.C.I. individuati in fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad eccezione delle prime case (abitazione principale) per le quali l'aliquota rimane al 5 per mille. (Omissis). 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI BORGO VELINO (Rieti) Il comune di BORGO VELINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,90 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI BORGO VERCELLI (Vercelli) Il comune di BORGO VERCELLI (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, contestualmente all'approvazione del bilancio, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e nel 5,25 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; 2. di dare atto che la detrazione di cui al comma 3 dell'art. 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e' fissata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BORRELLO (Chieti) Il comune di BORRELLO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA (Verona) Il comune di BOSCO CHIESANUOVA (provincia di Verona) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, (omissis), l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nella seguente misura: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b), nella misura del 7 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 6,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale, con riduzione di L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI BOSCONERO (Torino) Il comune di BOSCONERO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria 4,8 per mille; b) aliquota abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996) 4 per mille; c) interventi recupero del patrimonio edilizio esistente, (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997) in tutte le detrazioni ivi previste 3,8 per mille: c1) lo stato di inagibilita' o inabilita' dovra' essere accertato dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega dichiarazione da redarsi dal comune entro i termini di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, nonche' copia della documentazione comprovante l'abilitazione ad eseguire i lavori atti al recupero dell'unita' immobiliare (concessioni, autorizzazioni, ecc.); c2) per le altre ipotesi previste nel citato comma 5, si applicano le disposizioni di cui al punto c1), copia del rilascio della concessione o autorizzazione; c3) l'aliquota agevolata e' applicata per anni tre dall'inizio dei lavori; d) detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BOSIA (Cuneo) Il comune di BOSIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,25 per mille, rapportato al valore degli immobili. (Omissis). COMUNE DI BOVILLE ERNICA (Frosinone) Il comune di BOVILLE ERNICA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 nel modo seguente e precisamente: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto quali box, cantine, garage ecc.: aliquota 5 per mille; b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale aliquota 6 per mille; c) per i pensionati con oltre 70 anni di eta' (con reddito mensile da pensione uguale od inferiore all'importo minimo INPS, purche' il reddito complessivo del nucleo familiare non superi L. 1.600.000 mensili) per l'unita' immobiliare direttamente ad abitazione principale aliquota 4,5 per mille. Coloro che ritengano di aver diritto all'agevolazione di cui al precedente punto c) per l'anno 1999 dovranno inoltrare al responsabile della gestione I.C.I., entro il 30 giugno 1999, istanza corredata della documentazione comprovante il reddito. La richiesta dovra' essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo od inviata a mezzo raccomandata a.r.. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 1999. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, aI momento del pagamento della prima rata I.C.I. 1999, gia' tener conto dell'agevolazione richiesta; di determinare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, senza alcuna modifica rispetto all'anno precedente. (Omissis). COMUNE DI BOVOLENTA (Padova) Il comune di BOVOLENTA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,75 per mille cosi' come previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni. (Omissis). COMUNE DI BRACIGLIANO (Salerno) Il comune di BRACIGLIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI BRANZI (Bergamo) Il comune di BRANZI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 3. di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000; 4. di precisare che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI BRAONE (Brescia) Il comune di BRAONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili ed applicare l'aliquota del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BREDA DI PIAVE (Treviso) Il comune di BREDA DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la proposta di deliberazione entroindicata. (Omissis). di determinare, (omissis) l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata per l'anno 1999 in questo comune nella misura unica del 5 per mille confermando pertanto l'aliquota applicata nel 1998. (Omissis). COMUNE DI BREMBIO (Lodi) Il comune di BREMBIO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BRENNA (Como) Il comune di BRENNA (provincia di Como) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale per l'anno 1999 pari al 4,5 per mille; 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli altri fabbricati ed aree fabbricabili pari al 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BRIAGLIA (Cuneo) Il comune di BRIAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BRIONA (Novara) Il comune di BRIONA (provincia di Novara) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999; 2. di determinare un'aliquota ridotta del 4 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e del 7 per mille per gli alloggi non locati; 3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 dell'8 gennaio 1999, esecutiva ai sensi di legge, sono equiparate all'abitazione principale: a) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate. (Omissis). COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA (Varese) Il comune di BRISSAGO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota del 5,5 per mille, detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BROZOLO (Torino) Il comune di BROZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue: aliquota per abitazioni principali 5,5 per mille; aliquota ordinaria 6 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BRUGINE (Padova) Il comune di BRUGINE (provincia di Padova) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare nel modo seguente, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune: aliquota ordinaria (per abitazioni secondarie, altri fabbricati e terreni) nella misura del 5,1 per mille; aliquota per abitazione principale nella misura del 4,7 per mille; 2. di confermare per l'anno 1999, in L. 220.000 la detrazione consentita per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI BRUNELLO (Varese) Il comune di BRUNELLO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare, come segue, le aliquote I.C.I. 1999: 4,80 per mille per abitazione principale con detrazione di L. 200.000; 5,50 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per tutti gli altri tipi di fabbricati e per i terreni. (Omissis). COMUNE DI BRUZOLO (Torino) Il comune di BRUZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura: del 5 per mille relativamente all'abitazione principale; del 6 per mille relativamente alle altre tipologie di fabbricati ed i terreni edificabili; del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicarsi limitatamente all'unita' immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dando atto che rispetto al 1998 viene ridotta l'aliquota relativa all'abitazione principale dal 6 per mille al 5 per mille; di confermare in L. 220.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta di cui all'art. 3 comma 55 punto 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e s.m.i.. (Omissis). COMUNE DI BUCINE (Arezzo) Il comune di BUCINE (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). immobili adibiti ad abitazione principale, 5,8 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale, 6,8 per mille; abitazioni non locate, 7 per mille; abitazioni locate ad equo canone a soggetti che presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per la mancanza degli alloggi medesimi nonche' immobili di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 4 per mille; detrazione per l'abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BUGUGGIATE (Varese) Il comune di BUGUGGIATE (provincia di Varese) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: abitazione principale 5 per mille; aliquota ordinaria 5,8 per mille; detrazione abitazione principale (invariata) L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BULGAROGRASSO (Como) Il comune di BULGAROGRASSO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue: 4 per mille per gli immobili adibiti ad unica abitazione principale; 4,80 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili altri fabbricati); 2. di considerare adibite ad abitazioni principali le unita' immobiliari previste dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, nonche' dall'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 3. di aumentare la detrazione per la prima casa da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti fasce di reddito: pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da una sola persona con redditi fino a L. 18.000.000; pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da due o piu' persone con redditi fino a L. 25.000.000; 4. di dare atto che: per quanti non vengono compresi nelle fasce di reddito sopra elencate la detrazione e' di L. 200.000; non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili diversi dalla prima abitazione (esclusi i terreni agricoli); 5. di stabilire, ai soli fini della detrazione, che non vengono considerati i fabbricati accessori e pertinenziali (box, cantine, ecc.) anche se catastalmente distinti dall'abitazione principale, con cui e' stabilito il rapporto di pertinenzialita'. (Omissis). COMUNE DI BUONALBERGO (Benevento) Il comune di BUONALBERGO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), nella misura del 5 per mille, l'aliquota da applicare per l'anno 1999, alla base imponibile dell'I.CI. istituita con il suddetto decreto legislativo n. 504/1992; 2. di dare atto che: dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI BUSCA (Cuneo) Il comune di BUSCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I.C.I.: aliquota unica del 5,4 per mille con detrazione unica di L. 200.000 per abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI BUSSERO (Milano) Il comune di BUSSERO (provincia di Milano) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa. 2. di stabilire in L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). abitazione principale: aliquota pari al 6 per mille; edifici non locati o sfitti: aliquota pari al 7 per mille (si considerano quegli immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti alla locazione; gli interessati dovranno far pervenire, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una comunicazione del non utilizzo dell'immobile su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi); altri immobili: aliquota pari al 6 per mille; immobili inagibili e inabitabili di interesse artistico e architettonico sui quali vengono eseguiti interventi di recupero per tre anni di durata dall'inizio dei lavori ovvero per la realizzazione di autorimesse e posti auto o per rendere utilizzabili i sottotetti (art. 1 comma 5 decreto legislativo n. 449/1997): aliquota pari al 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (Varese) Il comune di BUSTO ARSIZIO (provincia di Varese) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare tre aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1999: nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali; nella misura del 4,6 per mille per gli uffici (categoria catastale A/10), per immobili destinati a servizi (categoria catastale gruppo B), per negozi e botteghe (categoria C/1), e per gli immobili a destinazione speciale (gruppo D); nella misura del 5,6 per mille per terreni, aree fabbricabili, abitazioni diverse dall'abitazione principale e unita' immobiliari censite nella categoria catastale C/6; 2. la detrazione per l'abitazione principale e' quella prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 (come modificato dalla legge n. 662/1996 art. 3, comma 55) pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BUTI (Pisa) Il comune di BUTI (provincia di Pisa) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) aliquota da applicare all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4,80 per mille; b) aliquota da applicare alle unita' immobiliari sfitte o tenute a disposizione, adibite ad uso abitazione ed appartenenti alla classificazione catastale gruppo A, 7 per mille; c) aliquota da applicare alle altre unita' immobiliari a qualsiasi altro uso destinate diverse da quelle di cui al precedente punto b) 6 per mille. A dimostrazione dell'avvenuta locazione delle unita' immobiliari o della concessione della stessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3 grado o collaterali fino al 3 grado, il contribuente interessato per poter beneficiare delle aliquote del 6 per mille dovra' presentare presso l'ufficio tributi del comune, entro il 20 dicembre 1999, termine di scadenza del versamento della seconda rata a saldo dell'imposta annuale, la seguente documentazione: per le unita' immobiliari locate autocertificazione, in carta libera, da cui devono risultare la predetta condizione e gli estremi dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione dell'unita' immobiliare interessata; per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti come indicato in precedenza, autocertificazione in carta libera, da cui devono risultare oltre alla predetta condizione anche la residenza del parente nell'unita' immobiliare interessata; 2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo approvata per l'anno 1998 nella misura di L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA (Torino) Il comune di BUTTIGLIERA ALTA (provincia di Torino) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). Propone 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,8 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). Delibera di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio I.C.I., n. 3 in data 11 marzo 1999, avente per oggetto "Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinazioni delle aliquote e detrazione d'imposta per l'anno 1999"" allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. (Omissis). COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI (Asti) Il comune di BUTTIGLIERA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille; di applicare altresi' l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4 per mille all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani che abbiano la residenza presso la locale I.P.A.B. ""Casa di Riposo Rossi"; di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione non principale con relative pertinenze iscritte al catasto urbano alla categoria C6 e C7 e per le aree fabbricabili; di non avvalersi della facolta' di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale, che resta, quindi, fissata nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CA' D'ANDREA (Cremona) Il comune di CA' D'ANDREA (provincia di Cremona) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,8 per mille; 2. di aumentare, altresi, la detrazione dell'imposta comunale dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 a L. 270.000, limitatamente ai soggetti passivi che siano proprietari o comunque possessori, di quell'unico immobile e ad abitazioni che non siano classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 e che godono di un reddito familiare imponibile IRPEF non superiore a L. 25.400.000 elevabili di L. 6.300.000 per il coniuge a carico e di L. 2.000.000, per ogni figlio a carico; 3. di stabilire che i soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione, dovranno presentare apposita dichiarazione entro la scadenza della denuncia dei redditi relativa all'anno precedente. (Omissis). COMUNE DI CAIRANO (Avellino) Il comune di CAIRANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, e' fissata nel comune di Cairano, nella misura del 5 per mille e per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' prevista la detrazione di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CALCI (Pisa) Il comune di CALCI (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, per le ragioni espresse in premessa e che qui vengono richiamate integralmente, le misure delle aliquote dell'I.C.I. differenziate come appresso: a) 4,5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; b) 7 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI CALCINAIA (Pisa) Il comune di CALCINAIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le seguenti tariffe diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): abitazione principale: 4,5 per mille; altri immobili: 6 per mille; abitazioni non locate: 7 per mille; detrazione prima casa: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CALDAROLA (Macerata) Il comune di CALDAROLA (provincia di Macerata) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999 la stessa aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,75 per mille, con la riduzione al 5 per mille per la prima casa, quale applicata nell'anno 1997. (Omissis). COMUNE DI CALICE LIGURE (Savona) Il comune di CALICE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure diversificate: 4,8 per mille per l'abitazione principale; 6,8 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie. (Omissis). COMUNE DI CALIZZANO (Savona) Il comune di CALIZZANO (provincia di Savona) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, ed ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997 la seguente aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999: aliquota ordinaria: 4,75 per mille; 2. non variare la detrazione d'imposta di L. 200.000 stabilita per l'abitazione principale dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI CALOLZIOCORTE (Lecco) Il comune di CALOLZIOCORTE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare (omissis) per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare, in base all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, un'aliquota diversificata pari al 7 per mille per gli alloggi non locati. (Omissis). COMUNE DI CALOPEZZATI (Cosenza) Il comune di CALOPEZZATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; 2. la detrazione dell'imposta di cui sopra, riferita alla abitazione principale del soggetto passivo, e' stabilita nella misura unica di L. 350.000, per tutte le categorie sociali con reddito inferiore a L. 18.000.000, per nucleo familiare. Per i restanti contribuenti con redditi superiori a L. 18.000.000, la detrazione spettante e' stabilita nella misura unica di L. 200.000, come per legge. (Omissis). COMUNE DI CALTABELLOTTA (Agrigento) Il comune di CALTABELLOTTA (provincia di Agrigento) ha adottato il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI CALTIGNAGA (Novara) Il comune di CALTIGNAGA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale I.C.I. per l'anno 1999; 2. di determinare in L. 200.000 l'ammontare della detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI CALUSCO D'ADDA (Bergamo) Il comune di CALUSCO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura unica del 4,75 per mille, e di stabilire la detrazione di cui all'art. 3 comma 55 punto 2 della legge n. 662/1996 che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, in L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI CALVENZANO (Bergamo) Il comune di CALVENZANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta. (Omissis). COMUNE DI CALVI RISORTA (Caserta) Il comune di CALVI RISORTA (provincia di Caserta) ha adottato, il 7 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). convalidare e fare propria la delibera di giunta municipale n. 50 del 17 marzo 1999, che si articola come segue: 1. determinare l'aliquota del 5 per mille da applicarsi per l'anno 1999 dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle unita' immobiliari concesse in locazione; 2. per le unita' immobiliari tenute a disposizione o non locate, l'aliquota viene determinata nella misura del 6 per mille; 3. l'aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni viene determinata nella misura del 5 per mille; 4. dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI CAMERANO (Ancona) Il comune di CAMERANO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dal 1 gennaio 1999, a conferma di quelle vigenti nell'anno 1998: abitazione principale 5,6 per mille; abitazione possedute in aggiunta a quella principale destinate ad abitazione principale di ascendenti o discendenti diretti o di parenti in linea collaterale ed affini entro il primo grado 5,6 per mille; immobili di proprieta' di enti senza scopo di lucro, compresi gli alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P. 5,6 per mille; abitazione non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale 7 per mille; altri immobili 6 per mille; 2. di non apportare modifiche alla detrazione di imposta minima stabilita dalla legge n. 662/1996 per l'abitazione principale e, quindi, applicare la detrazione di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CAMERINO (Macerata) Il comune di CAMERINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille con la detrazione di lire 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2. accogliere l'agevolazione per anziani o disabili prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 22 dicembre 1996 n. 662 (collegata alla Finanziaria 1997) e cioe' di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI CAMISANO (Cremona) Il comune di CAMISANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di accogliere la proposta della Giunta comunale di applicare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; 2. di fissare in L. 240.000 annue la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione. (Omissis). COMUNE DI CAMO (Cuneo) Il comune di CAMO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (Venezia) Il comune di CAMPAGNA LUPIA (provincia di Venezia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, di stabilire come segue la determinazione dell'aliquota e della detrazione dell'imposta I.C.I. da applicare per l'anno 1999 nel territorio comunale: aliquota unica del 5,5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA (Roma) Il comune di CAMPAGNANO DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare per il 1999, le tariffe ed aliquote relative a tributi e servizi locali (omissis), ad eccezione di quella relativa all'I.C.I. che viene ridotta dal 5,1 per mille al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CAMPO CALABRO (Reggio Calabria) Il comune di CAMPO CALABRO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, per come specificato in premessa e nel prospetto allegato; di stabilire nella misura di L. 220.000 la detrazione relativa alla prima abitazione; (Omissis). IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 1999 1) aliquota ordinaria, 6 per mille; 2) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni, 6 per mille; 3) aliquota per immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, 6 per mille; 4) aliquota per alloggi non locati, 6 per mille: 5) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale, 6 per mille; 6) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale, 6 per mille; 7) detrazione abitazione principale L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (Palermo) Il comune di CAMPOFELICE DI ROCCELLA (provincia di Palermo) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, 4 per mille; b) unita' immobiliari adibite ad abitazioni secondarie, 6 per mille; c) unita' immobiliari adibite a destinazione diversa da abitazione e per le aree edificabili, 6 per mille; d) terreni agricoli, 6 per mille; e) unita' immobiliari possedute da imprese realizzate per la vendita e non vendute, 4 per mille; 2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO (Frosinone) Il comune di CAMPOLI APPENNINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura attualmente vigente pari al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CAMPONOGARA (Venezia) Il comune di CAMPONOGARA (provincia di Venezia) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). A) di modificare il punto 1) del dispositivo della delibera di C.C. n. 21 dell'8 febbraio 1999 come di seguito indicato: 1. di applicare, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili come segue: a) 4 per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali; b) 4,5 per mille alle aree fabbricabili ed ai terreni agricoli; c) 5 per mille a tutti gli altri fabbricati ad esclusione di quelli di cui ai successivi punti d) ed e); d) 6 per mille agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale locati ed alle relative pertinenze (box, garage); e) 7 per mille agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale non locali ed alle relative pertinenze (box, garage); f) di precisare che al fine dell'applicazione dell'aliquota del 4 per mille di cui al punto a) si intendono per alloggi le sole unita' abitative, restando pertanto escluse le pertinenze (box, garage, posti auto coperti e scoperti) sulle quali l'imposta viene applicata nella misura del 5 per mille come previsto dal punto c); g) di considerare ai fini dell'applicazione della riduzione prevista per le abitazioni principali, come direttamente adibite ad abitazione principale, le unita' immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate, nonche' le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente e discendente di primo grado. (Omissis). Avvertenza: - la presente deliberazione integra la delibera dell'8 febbraio 1999, gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999, alla pag. 34. COMUNE DI CAMPORGIANO (Lucca) Il comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili. (Omissis). COMUNE DI CAMPOSANTO (Modena) Il comune di CAMPOSANTO (provincia di Modena) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di istituire a valere per l'anno 1999 l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota del 5,8 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese: abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che la occupano quale loro abitazione principale (i concedenti, intendendosi per tali genitori e figli devono avere la piena proprieta' delle abitazioni concesse in uso gratuito); b) aliquota ordinaria del 5,8 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati, diversi dagli alloggi non locati (cioe' non occupati) comprese le residenze secondarie di cui all'art. 6 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. per le aree fabbricabili e terreni agricoli, cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi per tali le unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) utilizzabili ai fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto o, al 1 gennaio 1999 non locate ne' date in comodato a terzi; (Omissis). 3. di riconoscere per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992, nonche' dal regolamento per l'applicazione dell'l.C.l., una detrazione di L. 200.000; 4. di dare atto che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, e' prevista la riduzione d'imposta del 50% (art. 19 regolamento comunale (I.C.I.), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. (Omissis). COMUNE DI CAMPOSPINOSO (Pavia) Il comune di CAMPOSPINOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, confermando quanto stabilito per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella seguente misura differenziata: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta: 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni; 2. ritenuto di stabilire in L. 200.000 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI CANARO (Rovigo) Il comune di CANARO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare le seguenti aliquote I.C.I., fissate per il 1999: 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa); 7 per mille per le seconde case; 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per i ga- rage. (Omissis). COMUNE DI CANDELA (Foggia) Il comune di CANDELA (provincia di Foggia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 1999 1. aliquota 6,5 per mille; 2. agevolazioni: a) attivita' produttive (*) 6 per mille; b) abitazioni principali e pertinenze 4,5 per mille; 3. detrazioni: abitazioni principali L. 200.000 (*) L'agevolazione e' applicabile ai fabbricati utilizzati ad attivita' produttive e appartenenti alle categorie catastali "A/10" - "C" - "D". (Omissis). COMUNE DI CANELLI (Asti) Il comune di CANELLI (provincia di Asti) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, la seguente struttura dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria, 7 per mille; aliquota ridotta per la prima abitazione, 5,50 per mille; detrazione per la prima abitazione, L. 290.000. (Omissis). COMUNE DI CANEPINA (Viterbo) Il comune di CANEPINA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 rimane invariata rispetto all'esercizio precedente nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CANNA (Cosenza) Il comune di CANNA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno l'aliquota del 5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). COMUNE DI CANNERO RIVIERA (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di CANNERO RIVIERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come segue: a) immobili adibiti ad abitazione principale, 6 per mille; b) altri immobili, 6,5 per mille; di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CANNETO PAVESE (Pavia) Il comune di CANNETO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare con effetto dal 1 gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 5,50 per mille; di non operare diversificazioni dal regime base stabilito dalla legge. (Omissis). COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO (Mantova) Il comune di CANNETO SULL'OGLIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 24 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: abitazione principale, aliquota 6 per mille; terreni agricoli, aliquota 7 per mille; aree fabbricabili, aliquota 7 per mille; altri fabbricati, aliquota 7 per mille. (Omissis). di approvare (omissis), la detrazione spettante sull'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura corrispondente a L. 250.000 per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI CANOSA SANNITA (Chieti) Il comune di CANOSA SANNITA (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille; di confermare in L. 200.000, nella misura minima fissata dalla legge, la detrazione dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI CANTELLO (Varese) Il comune di CANTELLO (provincia di Varese) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di confermare, in particolare, l'aliquota differenziata I.C.I. per l'anno 1999 determinandola come segue: 5,3 per mille per la prima abitazione o per la prima abitazione data in comodato d'uso gratuito a parenti ed affini di primo grado in linea retta o collaterale, con la seguente precisazione: i box di pertinenza dell'abitazione debbono fruire della medesima aliquota del 5,3 per mille; 6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili; 3. di dare atto che, per quanto attiene ai terreni agricoli, si devono ritenere esenti dall'I.C.I., in quanto rientrano nei dettami dell'art. 15 della legge n. 984/77, come evidenziato dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 diramata dalla Direzione centrale per la fiscalita' locale; 4. di confermare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa) Il comune di CAPANNOLI (provincia di Pisa) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di mantenere le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria, 6 per mille; aliquota ridotta, 5 per mille; 1) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi (residenti nel comune); 2) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune: aliquota 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati; di mantenere per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi, la detrazione pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CAPITIGNANO (L'Aquila) Il comune di CAPITIGNANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, e' stabilita nelle seguenti misure: 5 per mille per le abitazioni principali; 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI CAPO DI PONTE (Brescia) Il comune di CAPO DI PONTE (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI CAPOLONA (Arezzo) Il comune di CAPOLONA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. aliquota del 6 per mille a favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare e pertinenze adibita ad abitazione principale, ovvero le abitazioni principali e pertinenze concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, con detrazione unica di L. 200.000; 2. aliquota del 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; 3. aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate; 4. sono previste detrazioni per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali da A/3 ad A/6 nei seguenti modi: L. 300.000 a persone ultrasessantacinquenni sole con reddito complessivo pari o inferiore al minimo I.N.P.S; L. 250.000 a coniugi, entrambi ultrasessantacinquenni che dispongono ciascuno di un reddito complessivo pari o inferiore al minimo I.N.P.S.. (Omissis). COMUNE DI CAPOTERRA (Cagliari) Il comune di CAPOTERRA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, con la detrazione per la prima casa di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CAPRAROLA (Viterbo) Il comune di CAPRAROLA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. in questo comune per l'anno 1999 e' determinata nella misura del 6 per mille e nella misura del 7 per mille per le sole abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale; 2. l'aliquota del 6 per mille si applica anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado, cioe' a figli o a genitori che vi risiedono anagraficamente e che la usano come abitazione principale. A queste abitazioni non si puo' applicare la detrazione di cui al successivo punto 3); 3. stabilire per l'anno 1999 le detrazioni di cui all'art. 8 terzo comma del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sostituito dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996, in L. 210.000. (Omissis). COMUNE DI CAPRAUNA (Cuneo) Il comune di CAPRAUNA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. fissare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5,5 per mille per la generalita' dei contribuenti; 2. non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; 3. fissare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 300.000 in esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI CAPREZZO (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di CAPREZZO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misurra del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari; di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO (Caserta) Il comune di CAPRIATI A VOLTURNO (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 nella stessa misura del 5 per mille, applicata per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI CAPRIE (Torino) Il comune di CAPRIE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare un'aliquota diversificata per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, nelle seguenti misure: 1) aliquota ridotta: 5 per mille, per le persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; 3) aliquota maggiora: 6 per mille, per gli alloggi non locati; di dare atto che l'importo della detrazione I.C.I. sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta e' stabilito in L. 200.000 sulla base dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (L'Aquila) Il comune di CARAPELLE CALVISIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille; 2. di non avvalersi del disposto dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e quindi di non diversificare le aliquote a seconda della tipologia abitativa e di dare atto che il regime delle riduzioni e detrazioni e' stabilita' dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI CARBOGNANO (Viterbo) Il comune di CARBOGNANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota I.C.I. e' determinata nella misura del 6 per mille, con un incremento dell'1 per mille. (Omissis). COMUNE DI CARBONE (Potenza) Il comune di CARBONE (provincia di Potenza) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili comunali nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili e la detrazioine di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CARCARE (Savona) Il comune di CARCARE (provincia di Savona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per l'anno 1999 le aliquote e le detrazioni I.C.I. nelle seguenti misure: A) aliquote: 1) 5,5 per mille sugli immobili destinati ad abitazione principale nonche' sugli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado per i quali vi sia regolare contratto di comodato registrato a norma di legge; 2) 5,7 per mille sugli altri immobili non rientranti nella fattispecie precedente; 3) 6,5 per mille sulle abitazioni non locate da oltre un anno, dal soggetto proprietario dell'immobile ad esclusione delle abitazioni locate con regolare contratto registrato, cui si applica l'aliquota del 5,7 per mille; B) detrazioni: 1) L. 220.000 sugli immobili destinati all'abitazione principale nonche' su quelli concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado; 2) L. 300.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di pensionati che compiano, nel corso dell'anno 1999, i 65 anni di eta', che siano residenti nel comune di Carcare, che non dispongano di' altre abitazioni oltre la propria, e che abbiano un reddito, escluso quello derivante dall'abitazione, non superiore al trattamento minimo INPS, se singoli, o non superiore al trattamento minimo INPS piu' pensione sociale se il nucleo familiare e' composto da due o piu' persone; 3) L. 300.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nel corso dell'anno 1999 e che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria; 4) L. 300.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore dei nuclei familiari aventi portatori di handicap con invalidita' totale permanente che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria. (Omissis). COMUNE DI CARDETO (Reggio Calabria) Il comune di CARDETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille e secondo il prospetto che segue: a) aliquota ordinaria 5 per mille; b) aliquota per immobili diversi dalle abitazioini 5 per mille; c) aliquota per immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali 5 per mille; d) aliquota per alloggi non locati 5 per mille; e) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale 5 per mille; f) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale 5 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CARERI (Reggio Calabria) Il comune di CARERI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CARESANA (Vercelli) Il comune di CARESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune, nella misurra unica del 5 per mille; 2. di non operare alcuna diversificazione d'aliquota dell'imposta di cui al comma 2, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto. (Omissis). COMUNE DI CARIMATE (Como) Il comune di CARIMATE (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi della normativa sopra richiamata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per tutte le altre tipologie abitative, fabbricati e terreni; 2. di determinare in L. 350.000 la detrazione per l'anno 1999 relativamente ai soggetti passivi I.C.I., aventi abitazione principale nel comune di Carimate nei seguenti casi: a) soggetti passivi I.C.I. pensionati senza familiari a carico con reddito complessivo annuo inferiore a 15 milioni; b) soggetti passivi I.C.I. con redditi familiari inferiori ai 20 milioni annui nel caso via sia almeno una persona a carico; c) soggetti passivi I.C.I. con redditi familiari inferiori ai 25 milioni annui nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap grave; 3. di determinare in L. 500.000 le detrazioni per l'anno 1999 relativamente ai soggetti passivi I.C.I. disoccupati senza altri redditi e pensionati con reddito annuo inferiore ai 10 milioni; 4. di stabilire che coloro i quali ritengono di avere diritto alla maggiore detrazione come sopra stabilito, devono inoltrare comunicazione preventiva indirizzata al comune entro il giorno 30 maggio 1999, dichiarando l'assenza di altri redditi e indicando le condizioni che consentono l'applicazione della maggiore detrazione; 5. di dare atto che questo ente si riserva la facolta' di disporre mediante i propri uffici i necessari accertamenti, ove ritenuto opportuno. (Omissis). COMUNE DI CARISIO (Vercelli) Il comune di CARISIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire nel 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI CARLAZZO (Como) Il comune di CARLAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 1999: aliquota ordinaria, nella misura del 5 per mille; aliquota maggiorata, nella misura del 5,5 per mille, esclusivamente per la seconda casa e relative pertinenze; 2. di confermare la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI (Bergamo) Il comune di CAROBBIO DEGLI ANGELI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5.5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni; (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sara' applicata nella misura unica di L. 200.000 come previsto dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, nonche' dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997; 4. di dare atto, altresi, che le abitazioni concesse in uso gratuito a pa-renti in linea retta entro il primo grado di parentela (da padre a figlio/a e viceversa), sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni sara', quindi, applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali, nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CAROLEI (Cosenza) Il comune di CAROLEI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di determinare nella misura unica del 6,5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 1999; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI CAROVILLI (Isernia) Il comune di CAROVILLI (provincia di Isernia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di Carovilli. (Omissis). COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO (Lecce) Il comune di CARPIGNANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune nelle seguenti misure: 1) aliquota del 4 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune esclusivamente alla unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2) aliquota del 4 per mille da applicare a tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente, e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi; 3) aliquota del 3 per mille da applicare in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI CARRU' (Cuneo) Il comune di CARRU' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicaa in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CARTIGLIANO (Vicenza) Il comune di CARTIGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 un'unica aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille; 2. di determinare, inoltre, per l'anno 1999, limitatamente ad abitazioni locate a persone extracomunitarie in seguito alla stipula di un "Accordo fra istituzioni in merito al problema alloggiativo" (rif. circolare n. 122 del 10 dicembre 1997 - prefettura di Vicenza) l'aliquota nella misura ridotta del 4,5 per mille come previsto all'art. 5, lettera g) del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 3. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale limitatamente ai soggetti di cui ai punti a), b), c) dell'art. 5 del nuovo regolamento comunale I.C.I. nell'importo di L. 200.000; 4. di dare atto ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del sopracitato regolamento, agli effetti dell'applicazione dell'I.C.I., le pertinenze si considerano parte integrante dell'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CARUGATE (Milano) Il comune di CARUGATE (provincia di Milano) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; di confermare per il 1999, la detrazione di L. 200.000 annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in case di cura a eseguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di recepire tutte le modifiche indrodotte dall'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 cosi' come meglio disciplinate nel regolamento I.C.I. (Omissis). COMUNE DI CARUGO (Como) Il comune di CARUGO (provincia di Como) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di aumentare, confermando la misura stabilita nel 1998, l'aliquota minima dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - di 1 punto per mille, determinando per il 1999 l'aliquota nella misura del 5 per mille; 2. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5 per mille per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese nel comma precedente; 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale in via generale viene confermata in L. 200.000 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 4. di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, a favore dei nuclei familiari con presenza di disabile alle seguenti condizioni: a) proprieta' di un'unica abitazione di residenza anagrafica, con esclusione di altre proprieta' immobiliari soggette all'I.C.I.; b) reddito del nucleo familiare fino a L. 55.000.000 annue lorde, con esclusione delle provvidenze economiche erogate dalla Prefettura; c) percentuale di invalidita' attribuita dalla Commissione sanitaria A.S.L. pari o superiore al 70%; 5. di stabilire che il diritto alla detrazione di cui al punto precedente e' subordinato alla presentazione, all'ufficio tributi, entro e non oltre il termine del 30 giugno 1999, di apposita dichiarazione dalla quale risultino le condizioni di cui ai punti a, b e c; 6. di stabilire che il diritto alla detrazione di cui al punto 5., e' applicabile una sola volta anche in presenza di piu' disabili. (Omissis). COMUNE DI CASACALENDA (Campobasso) Il comune di CASACALENDA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare le seguenti tariffe di tasse e aliquote d'imposta per l'anno 1999: (Omissis). si conferma l'aliquota del 5 per mille, senza alcuna diverifi'cazione prevista dalla legge. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI CASALBORGONE (Torino) Il comune di CASALBORGONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille e l'aliquota agevolata per l'abitazione principale nella misura del 5,50 per mille per l'anno 1999 a conferma della deliberazione di giunta comunale n. 18 del 24 febbraio 1999; 2. di stabilire in L. 220.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 58 comma 3, della legge n. 446/1997, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (Caserta) Il comune di CASAL DI PRINCIPE (provincia di Caserta) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.l. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999; 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi, per unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate che non rientrano tra quelli di cui al punto 1, nonche' per gli alloggi posseduti e non locati e per gli immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille; 3) aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano tra le esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504 (organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381): 7 per mille; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO (Cremona) Il comune di CASALE CREMASCO VIDOLASCO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di determinare in L. 300.000, e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione I.C.I. per l'anno 1999 per l'abitazione principale; 3. di determinare in L. 500.000, e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione I.C.I. per l'anno 1999 per i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti: sono possessori esclusivamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1 gennaio 1999; non superano un reddito di L. 19.000.000 se singoli o di imposta