(all. 1 - art. 1) (parte 3)
1998;
4. di dare atto che, ai fini dell'applicazione  dell'aliquota  I.C.I.
e   della  detrazione,  viene  considerata  direttamente  adibita  ad
abitazione principale l'unita'  principale  immobiliare  posseduta  a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  e disabili che
acquisiscono la residenza  in  istituto  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CASALE MONFERRATO
  (Alessandria)
  Il comune  di  CASALE  MONFERRATO  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato,  il  17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  come  in  premessa  specificato per l'anno 1999 le
seguenti aliquote I.C.I.:
  6 per mille aliquota ordinaria;
  5 per mille per i terreni agricoli;
  4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e  dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione
principale  e  per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
Istituti  di  ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata;
  7 per mille per gli alloggi non locati;
2.  di fissare in L. 200.000 la detrazione per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo, ivi comprese
le abitazioni possedute a titolo di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in Istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la  suddetta  unita'  immobiliare  non  risulti  locata;  alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dalle A.T.C.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CASALINCONTRADA
  (Chieti)
  Il comune di CASALINCONTRADA (provincia di Chieti) ha adottato,  il
24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, di cui all'art. 6  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,
nella  misura  del  4 per mille, per la ragione indicata in premessa,
senza  alcuna  diversificazione  dell'aliquota  in   relazione   alle
abitazioni  e  senza  variazione  della  detrazione  che resta quindi
invariata nella misura di L. 200.000, come per l'anno 1998.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CASALMAIOCCO
  (Lodi)
  Il comune di  CASALMAIOCCO  (provincia  di  Lodi)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli   immobili
(I.C.I.)  per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
  (Pordenone)
  Il  comune  di  CASARSA  DELLA  DELIZIA (provincia di Pordenone) ha
adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione  d'imposta  per  le
unita'  immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto
dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, e  succes-
sive modifiche, nel seguente modo:
  in L. 250.000 per la generalita' delle abitazioni principali;
  in L. 500.000, limitatamente alle abitazioni principali possedute e
utilizzate  da  nuceli  familiari  composti  da una o due persone che
abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eeta' alla data del  1
gennaio  1999,  titolari  di  un  reddito  non  superiore ai seguenti
limiti, derivante esclusivamente da persone:
   L. 9.100.000 per una persona;
   L. 12.800.000 per due persone.
  I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 1998;
2. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote:
  5,50 per mille - aliquota ordinaria;
  7 per mille per gli immobiIi sfitti, per almeno sei mesi nel  corso
dell'anno  di  riferimento  e  per le aree edificabili, per le quali,
alla data del 1 gennaio 1999, non sia  stata  rilasciata  concessione
edilizia;
3.  di  dare  atto  che  l'aliquota  del  7 per mille si applica alle
abitazioni a disposizione, che costituiscono l'unico immobile ad  uso
abitativo posseduto nel territorio dello stato;
4.  di  esentare,  per  l'anno  1999,  dal  pagamento dell'I.C.I. gli
immobili posseduti e direttamente utilizzati  dalle  ONLUS  esistenti
nel comune di Casarsa.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CASCIA
  (Perugia)
  Il comune di CASCIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 30 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  e  quindi  applicare,  per l'anno 1999, l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al  decreto  legislativo
n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 6 per mille, dando atto
che  rientra nelle misure cosi' come fissate dal comma 53 dell'art. 3
della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
2. di stabilire in L. 240.000 la  detrazione,  di  cui  al  comma  55
dell'art.    3  della  legge  n.  662/1996,  da applicare alle unita'
destinate ad abitazione, di proprieta' dei contribuenti,  ed  adibite
dagli stessi ad abitazione principale;
3.  di  stabilire,  che  tale  detrazione spetta altresi' ai soggetti
cosi' come individuati al punto 4 del  comma  55  dell'art.  3  della
citata legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CASELLE TORINESE
  (Torino)
  Il  comune di CASELLE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999 nelle misure sottoindicate, l'aliquota per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:
  6 per mille  - aliquota base;
  4,80 per mille - persone fisiche soggetti passivi e dei soci di co-
operative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel  comune,  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
  4,80  per  mille  - per il primo box posseduto adibito a pertinenza
dell'abitazione principale;
di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta   per   unita'   immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
detraggono  fino  alla  concorrenza  del  suo  ammontare  L.  200.000
rapportate al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CASCIAGO
  (Varese)
  Il  comune  di  CASCIAGO  (provincia  di Varese) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1999, ed in  attuazione  dell'art.  6  del
decreto  legislativo  n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma
53, della legge n. 662/1996, nella misura del 6 per mille  l'aliquota
ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili stabilendo le aliquote
e riduzioni (vedi allegato A) come segue:
  di  stabilire  in  L.  200.000  rapportate al periodo dell'anno, la
detrazione per l'abitazione principale (art. 8, comma 2, del  decreto
legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge
n. 662/1997);
  di  confermare l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo al 5,5 per mille (art.  8,
comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  come  modificato
dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1997);
  di   non   diversificare  l'aliquota  per  immobili  diversi  dalle
abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale (art. 6,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  come  modificato
dall'art.  3, comma 53, legge n. 662/1997);
  di confermare, per gli alloggi non locati, limitatamente al periodo
dell'anno  durante  il  quale sussistono dette condizioni, l'aliquota
del 7 per mille;
  di confermare l'aliquota ordinaria del 6 per mille relativamente ai
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese  che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione e l'alienazione di immobili (art.  8,  comma  1,  decreto
legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge
n. 662/1997).
  di  confermare  la  riduzione  del  50 per cento dell'imposta per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  o   inabitabili   di   fatto   non
utilizzati,  limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il quale
sussistono dette condizioni (art. 8, comma 1, del decreto legislativo
n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1997
e art. 6 regolamento I.C.I.);
  di stabilire la riduzione al 5,5 per mille per le aree  edificabili
con valore medio di riferimento previsto in L. 110.000;
  di  confermare  l'aliquota  agevolata  a  favore di proprietari che
eseguono  interventi  volti  al  recupero  delle  unita'  immobiliari
inagibili  o  inabitabili,  o  intervneti  finalizzati al recupero di
immobili di interesse  artistico  o  architettonico  localizzati  nei
centri  storici,  ovvero  volti  alla  realizzazione di autorimesse o
posti auto anche  pertinenziali  oppure  all'utilizzo  di  sottotetti
(art.  1,  comma  5, legge n. 449/1997) nella misura  del 4 per mille
per la durata di tre anni dall'inizio lavori.
  (Omissis).  Allegato A ALIQUOTE I.C.I. ANNO 1999
    deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 25 marzo 1999)
A) abitazione principale dei residenti del comune 5,5, per mille:
  detrazione abitazione principale  L.  200.000  (la  definizione  di
abitazione principale ai fini dell'applicazione delle agevolazioni e'
definita dall'art. 5 del regolamento I.C.I.);
B)  immobili  diversi  dalle abitazioni (es.: box, negozi, ...) 6 per
mille;
C) immobili possediti in aggiunta  all'abitazione  principale  6  per
mille;
D) alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno 7 per mille
durante il quale sussistono dette condizioni;
E)  immobilii  invenduti  costruiti  da imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente la costruzione e la vendita di immobili 6  per
mille;
F) terreni fabbricabili:
  (valore venale medio di riferimento L. 110.000/mq) 5,5 per mille;
G)  terreni  agricoli:  esenti  ai  sensi  del decreto legislativo n.
504/1992;
H) immobili di proprietari che eseguano interventi di recupero  delle
unita'  immobiliari  inagibili e inabitabili o di interesse artistico
ed architettonico, ovvero per la realizzazione di autorimesse e posti
macchina, oppure per  rendere  utilizzabili  i  sottotetti  (per  una
durata di tre anni dall'inizio lavori) 4 per mille;
I)  per  tutti  i casi non evidenziati ai punti precedenti si applica
l'aliquota indifferenziata 6 per mille.
  (Omissis).
  Ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale I.C.I.  gli  immobili
non commerciali sono esenti dall'imposta.
                          COMUNE DI CASERTA
  (Caserta)
  Il  comune  di  CASERTA  ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  1999, fermo restando le disposizioni
dell'art. 4  comma  1  del  decreto  legge  8  gosto  1996,  n.  427,
convertito  con  modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e
le rivalutazioni del 5 per cento delle vigenti rendite catastali  ur-
bane  e  del  25  per  cento  per  i  redditi dominicali, le seguenti
aliquote:
  aliquota ordinaria 6,75 per mille;
  aliquota ridotta 5  per  mille  a  favore  delle  persopne  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci di cooperative a proprieta' indivisa,
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare  direttamente  adibite
ad abitazione principale;
  detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.
2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili  che,  a  seguito  di ricovero permanente in
Istituti sanitari, acquisiscono la residenza in  loco,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
3. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare concessa
in  uso  grautito  a  parenti in linea retta o a collaterali entro il
secondo   grado   di   parentela,   con   conseguente    applicazione
dell'aliquota  ridotta  del  5  per  mille,  e della detrazione di L.
200.000 prevista per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA
  (Massa Carrara)
  Il comune di CASOLA IN LUNIGIANA (provincia di  Massa  Carrara)  ha
adottato,  il  26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di determinare (Omissis) la aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 7 per mille;
2. di elevare l'importo  della  detrazione  ordinaria,  per  l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a
L. 220.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CASORATE PRIMO
  (Pavia)
  Il comune di CASORATE PRIMO (provincia di Pavia) ha adottato, il 22
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di approvare l'allegata proposta che, unitamente ai pareri di  cui
all'art.  53  della  legge  8 giugno 1990, n. 142, costituitsce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
  (Omissis).
  Ritenuto di  stabilire  per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta
comunale   sugli  immobili  nella  misura  del  6,75  per  mille  con
detrazione  dell'importo  di  L.  200.000  dall'imposta  dovuta   per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo;
  Ritenuto   altresi'   di   stabilire   ulteriori   detrazioni   per
l'abitazione principale per  determinate  categorie  di  soggetti  in
situazione  di  particolare  disagio  economico  o sociale secondo la
seguente tabella:
____________________________________________________________________
  Componenti il nucleo familiare:
   pensionati, coniuge a carico       Reddito massimo     Ulteriore
pensionato, portatore di handicap,                       detrazione
   anziani non autosufficienti,
   disoccupati, cassintegrati
____________________________________________________________________
   1                                   L. 12.000.000     L. 250.000
   1                                   L. 21.000.000     L. 150.000
   2                                   L. 21.000.000     L. 250.000
   2                                   L. 25.000.000     L. 200.000
   2 o piu'                            L. 30.000.000     L. 100.000
   da lavoro dipendente 2 o
   piu' componenti                     L. 30.000.000     L. 250.000
                                       piu' L. 2.500.000
                                       per ogni familiare .
                                       a carico
  Tale ulteriore detrazione potra' essere  effettuata  dai  cittadini
che,  attraverso l'autocertificazione, dichiarino, entro il 30 giugno
1999, di non possedere altri immobili, escluso il box dell'abitazione
escluso il box
 dell'abitazione principale, che tale abitazione non superi l valore
   catastale di L. 75.000.000 ed appartenga ad una delle seguenti
                              categorie
                             A3, A4, A5.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
  (Lecco)
  Il comune di CASSAGO BRIANZA (provincia di Lecco) ha  adottato,  il
15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
2. di stabilire per l'anno 1999 l'applicazione  dell'aliquota  I.C.I.
nella misura unica del 5,5 per mille;
3.   di  stabilre  per  l'anno  1999  la  detrazione  per  abitazione
principale pari a L. 200.000, ai sensi  dell'art.  8,  comma  2,  del
decreto  legislativo  numero  504/1992,  come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO
  (Cosenza)
  Il comune di CASSANO ALLO IONIO (provincia di Cosenza) ha adottato,
il  26  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica  del  6  per
mille e confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale  nella  misura  unica di L. 200.000 nei modi e
termini di legge.
2. di fissare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2 per
mille a favore  di  proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al
recupero   di   immobili   di   interesse  storico  o  architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti  alla  realizzazione  di
autorimesse  o posti auto che anche pertinenziali, limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori per come previsto  dall'art.  1  comma  5
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
  (Varese)
  Il  comune di CASSANO MAGNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il
18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  nella  misura  del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I.
1999 per le persone fisiche soggetti passivi e dei  soci  di  cooper-
ative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti  nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
2. di stabilire nella misura del  6,6  per  mille  l'aliquota  I.C.I.
1999 per tutti gli altri immobili;
3.  di  riconoscere, ai sensi dell'art. 3, della legge 9 maggio 1997,
n. 122,  ai  contribuenti  che  possiedono  i  requisiti  cosi'  come
specificati  in  narrativa  alle  lettere a), b), c), d), e) e f), un
aumento fino a L. 100.000  della  detrazione  di  imposta  I.C.I.  da
aggiungersi  alla  detrazione  di L. 200.000 prevista dall'art. 8 del
decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art.  3,  comma
55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
                  COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO
  (Milano)
  Il  comune  di  CASSINETTA  DI  LUGAGNANO  (provincia di Milano) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999  la  seguente  aliquota  I.C.I.  e
detrazioni:
  aliquota I.C.I. 6 per mille;
  detrazioni:
   a) L. 300.000  su  richiesta  documentata  degli  interessati  per
coloro che possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale la
sola  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa
pertinenza (un box e/o cantina) e che sono  titolari  di  un  reddito
familiare  costituito  da  pensione  sociale  o minima; le pertinenze
restano  escluse  dall'applicazione  della  detrazione   che   spetta
unicamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
   b)  L.  300.000 per coloro che possiedono a titolo di proprieta' o
altro diritto reale la sola unita' immobiliare adibita ad  abitazione
principale  con  valore  catastale  pari o inferiore a L. 150.000.000
riferito al  solo  valore  di  tale  unita'  immobiliare  e  relativa
pertinenza  (o  box  e/o  cantina);  le  pertinenze  restano  escluse
dall'applicazione della detrazione che spetta  unicamente  all'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
   c)  L. 220.000 per coloro che non rientrano ai punti a) e b) e che
sono  possessori  a  titolo  di  proprieta'  o  altro  diritto  reale
dell'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale con valore
catastale pari o inferiore a L. 220.000.000;
   d)  L.  200.000  per  coloro  che  sono  possessori  a  titolo  di
proprieta'  o altro diritto reale delle unita' immobiliari adibita ad
abitazione  principale  con   valore   catastale   superiore   a   L.
220.000.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CASSOLNOVO
  (Pavia)
  Il  comune  di  CASSOLNOVO  (provincia di Pavia) ha adottato, il 22
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  modificare  quanto stabilito con la deliberazione del c.c. n.
33   del   30   novembre   1998,   relativamente   alla    detrazione
dell'abitazione  principale:  stabilendola  in L. 400.000 anziche' L.
300.000;
2. di eliminare, con riferimento ai pensionati, la dicitura  "pari  o
superiori a 65 anni".
  (Omissis).
  Avvertenza:  La deliberazione n. 33 del 30 novembre 1998 del comume
di Cassolnovo e' pubblicata nel supplemento  ordinario  n.  37  della
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 42 del 20 febbraio  1999, a
pag. 21.
                        COMUNE DI CASTAGNITO
  (Cuneo)
  Il comune di CASTAGNITO (provincia di Cuneo)  ha  adottato,  il  10
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  1999, nella misura del 5 per mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2.  di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per
le abitazioni principali.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CASTELBALDO
  (Padova)
  Il comune di CASTELBALDO (provincia di Padova) ha adottato,  il  26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  1999  per  l'imposta  comunale  sugli
immobili,  le  aliquote  nella  misura  del  5,5  per  mille  per  le
abitazioni principali e del 6 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  confermare in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CASTELBELLO CIARDES
                         KASTELBELL TSCHARS
  (Bolzano)
  Il comune di CASTELBELLO CIARDES -   KASTELBELL TSCHARS  (provincia
di   Bolzano)   ha   adottato,  il  26  febbraio  1999,  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  e  successive
modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 4 per mille;
2.  di  stabilire, a partire dal 1 gennaio 1999, la detrazione di cui
all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504,  come  sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per tutte le unita' immobiliari adibite  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo  nella  misura  fino a concorrenza
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  dovuta  per   detta   unita'
immobiliare.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CASTELBIANCO
  (Savona)
  Il  comune  di  CASTELBIANCO  (provincia  di Savona) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  il  1999 le misure di aliquote differenziate per
l'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.)  determinate  per  l'anno
1998 come segue:
   5  per  mille  in  favore  delle  persone fisiche soggetti passivi
residenti in comune per l'unita' immobiliare direttamente abitata  ad
abitazione  principale  con  relativi  locali  di  sgombero,  garage,
magazzini di deposito, ecc.;
   6 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie,
altri fabbricati, ecc.).
  (Omissis).
                        COMUNE DI CASTELDELCI
  (Pesaro e Urbino)
  Il comune di CASTELDELCI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  confermandola  anche  per   il   1999,   l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del
5 per mille, senza le diversificazioni di cui alla normativa.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
  (Grosseto)
  Il  comune  di CASTEL DEL PIANO (provincia di Grosseto) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per quanto detto in narrativa, anche per l'anno 1999
l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli  immobili  nella  misura
del 5,5 per mille;
di  confermare  altresi' la detrazione per la prima casa nella misura
di L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CASTEL DI TORA
  (Rieti)
  Il comune di CASTEL DI TORA (provincia di Rieti) ha adottato, il  5
marzo  1999  e il 27 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare all'unanimita' la proposta di deliberazione  cosi'  come
riportata all'interno del presente atto.
  (Omissis).
l'aliquota  da  applicare sull'imposta comunale sugli immobili per il
1999 e' del 5,50 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO
  (Arezzo)
  Il comune di CASTEL FOCOGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire,  in  applicazione  degli articoli 1 e seguenti del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  sul  riordino  della
finanza  degli  enti  territoriali, l'aliquota dell'l.C.l., l'imposta
comunale sugli immobili, che sara'  applicata  in  questo  comune  di
Castel Focognano per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
   a)   nella   misura  del  5,80  per  mille  del  valore  catastale
dell'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8, comma  2,
del  citato  decreto  legislativo cosi' come sostituito dal comma 55,
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante  misure  di
razionalizzazione  della finanza pubblica, e cioe' quella nella quale
il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto  o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
   b)  nella  misura  del  6  per  mille  del  valore catastale degli
immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  del  citato  decreto
legislativo,  come  sostituito dal comma 55, dell'art. 3 della citata
legge tale, che l'imposta viene ridotta  del  50%  per  i  fabbricati
dichiarati   inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono  dette
condizioni  accertate  dall'ufficio  tecnico  comunale  con perizia a
carico del proprietario;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3,  del  citato  decreto
legislativo,  come  sostituito dal comma 55, dell'art. 3 della citata
legge,  che  l'importo  della  detrazione  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale del contribuente e' di L. 230.000
rapportata al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione  e suddivisa in proporzione della quota di proprieta' di
essa  abitazione  principale nel caso in cui la stessa sia utilizzata
da piu' contribuenti.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA
  (Arezzo)
  Il comune  di  CASTELFRANCO  DI  SOPRA  (provincia  di  Arezzo)  ha
adottato,  il  27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
stabilire   le   seguenti   norme  ordinamentali  per  l'applicazione
dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in  questo  comune  con
effetto dal 1 gennaio 1999:
  1)  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione
principale: 4,75 per mille, detrazione L. 200.000;
  2)  aliquota  da  applicare  per  le  unita' immobiliari locate con
contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi  come  abitazione
principale:  6 per mille;
  3)  aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni
che  non  rientrano  fra  quelle  di cui al precedente punto 2: 7 per
mille;
  4) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 7 per mille;
  5) aliquota da applicare ai garages regolarmente censiti come  tali
(C6)   ed   ubicati   nel   fabbricato  o  nel  lotto  di  pertinenza
dell'abitazione principale: 5 per mille;
  6) aliquota da applicare agli alloggi concessi in  uso  gratuito  a
parenti  in  linea retta o collaterale fino al II grado di parentela,
che  vi  abbiano  la  residenza  e  che  non  possiedano  alloggi  in
proprieta'  o  siano  titolari  di  diritto  reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, e superficie sugli stessi: 5 per mille;
  7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli  immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
  (Pisa)
  Il  comune di CASTELFRANCO DI SOTTO (provincia di Pisa) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, giusti i motivi e le ragioni dette
in  narrativa,  l'aliquota  dell'imposta  comunale   sugli   immobili
(I.C.I.)  nelle seguenti misure:
  4,50 per mille, aliquota ordinaria:
   a) abitazioni principali;
   b)  abitazioni  utilizzate  da  soci  delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
   c) alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
   d) abitazioni locate con contratto registrato a  soggetto  che  le
utilizza come abitazione principale;
   e)  abitazioni  concesse  in uso gratuito dal proprietario ai suoi
familiari (parenti fino  al  secondo  grado  in  linea  retta,  quali
genitori  e figli, nonni e nipoti tra loro e parenti in secondo grado
in linea collaterale, quali fratelli  e  sorelle  tra  loro),  se  la
stessa   costituisce,   per   il  familiare,  la  propria  abitazione
principale;
   f) case possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o
disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero permanente,
purche' la stessa non risulti affittata;
   g) abitazioni possedute nel territorio del  comune,  a  titolo  di
proprieta'  od  usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero
per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
   h) tutti gli altri immobili diversi dalle seconde case o case  non
locate;
   terreni condotti da coltivatori diretti o in regime di impresa;
  7 per mille:
   seconde case e case non locate;
  3 per mille: interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico o
volti  alla  realizzazione  di  autorimesse  o   posti   auto   anche
pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti;
2.  di  determinare,  altresi', in L. 230.000 la detrazione ordinaria
spettante per i seguenti immobili:
  a) abitazioni principali;
  b) abitazioni utilizzati dai  soci  delle  cooperative  edilizie  a
proprieta' indivisa;
  c) alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
  d)  abitazioni  concesse  in  uso gratuito dal proprietario ai suoi
familiari limitatamente ai parenti fino al primo grado in linea retta
(figli);
  e) abitazioni possedute a titolo di proprieta' o  di  usufrutto  da
soggetti  anziani  o  disabili  che  hanno  acquisito la residenza in
istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
3. di riconoscere, inoltre, ai soggetti che si trovino nelle seguenti
situazione   di   carattere   economico-sociale   l'elevazione  della
detrazione  da  L.  230.000  a  L.  400.000,  rapportata  al  periodo
dell'anno  durante  il  quale  si  protraggono  tali  destinazioni  e
situazioni, in applicazione dell'art. 3 del  decreto  legislativo  11
marzo 1997, n. 50, convertito con legge 9 maggio 1997, n. 122:
  famiglie  di  soli  ultra  sessantenni  con  reddito pro-capite non
superiore a 11.500.000 risultante da pensione INPS, comprensiva della
maggiorazione  sociale  ex  art.  1  legge  n.   544/1988   e   della
maggiorazione   riconosciuta   a   pensionati   ex  combattenti,  non
proprietari di altri immobili al  di  fuori  di  quello  abitato.  Il
reddito  derivante  dal  possesso del fabbricato abitato non concorre
alla determinazione del reddito pro-capite;
  famiglie che abbiano al loro interno soggetti portatori di handicap
tali cosi' come riconosciuti dalla legge n. 104/1992,  in  condizioni
di  assoluta non autosufficienza permanente, certificata dal servizio
sanitario della USL, purche' non tenuti presso strutture pubbliche  o
private,  con  reddito pro-capite non superiore al limite di cui alla
precedente situazione. Per la quantificazione del reddito  pro-capite
il  numero dei componenti il nucleo familiare viene convenzionalmente
aumentato di una unita';
4. di stabilire che tale agevolazione debba  essere  riconosciuta  su
domanda  dei  soggetti  stessi  con  autocertificazione dei requisiti
indicati in premessa, stabilita per le  due  diverse  situazioni,  da
presentarsi entro e non oltre il giorno 30 aprile 1999.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CASTEL GIORGIO
  (Terni)
  Il comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, il 19
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 6 per mille.    2.
di  confermare  anche per l'anno 1999, quanto previsto dalla delibera
di C.C. n. 13 del 28 febbraio 1996 per i redditi  di  sola  pensione,
non superiori a L. 12.000.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CASTELGRANDE
  (Potenza)
  Il comune di CASTELGRANDE (provincia di Potenza) ha adottato, il 29
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di  fissare  per  l'anno  1999,  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica  del
4 per mille.
2.  di  determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
  (Piacenza)
  Il  comune  di CASTELL'ARQUATO (provincia di Piacenza) ha adottato,
il  19  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare anche per il corrente anno le aliquote e le  detrazioni
per l'imposta comunale sugli immobili, gia' deliberate con precedente
atto  di  consiglio  comunale  n.  10  del  5  aprile  1997, divenuto
esecutivo il 22 aprile 1997.
  (Omissis).
Con deliberazione del 5 aprile 1997 il comune ha stabilito:
  (Omissis).
  ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  come
modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli immobili diversi
dalle  abitazioni  principali  posseduti  in  aggiunta all'abitazione
principale, sono assoggettati all'aliquota del 6  per  mille,  mentre
gli  immobili adibiti ad abitazione principale, nonche' quelli locati
ad inquilini  residenti  nel  comune  e  utilizzati  da  questi  come
abitazione   principale   con  contratto  di  locazione  regolarmente
sottoposto a registrazione, sono assoggettati ad  un'aliquota  del  5
per mille;
di conseguenza, si ritiene di precisare quanto segue:
  le   unita'   immobiliari   direttamente   adibite   ad  abitazioni
principali, nonche' quelle  locate  a  residenti,  con  contratto  di
locazione  regolarmente  registrato,  sono assoggettate alla aliquota
del 5 per mille;
  le pertinenze delle stesse (garages) vengono pure assoggettate alla
aliquota del 5 per mille;
  le  unita'  immobiliari  sfitte,  nonche'  quelle  locate   a   non
residenti,  come  precedentemente specificato, sono assoggettate alla
aliquota del 6 per mille;
  le pertinenze delle stesse  (garages),  vengono  pure  assoggettate
alla aliquota del 6 per mille;
  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  diversa da quella
principale e non incluse nelle categorie  precedenti  (seconde  case)
sono assoggettate all'aliquota del 6 per mille;
  le  pertinenze  delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota
del 6 per mille;
  tutti  gli  altri  beni  immobiliari  (opifici,  terreni,   negozi,
immobili adibiti ad attivita' produttive etc.), indipendentemente dal
fatto  che  siano posseduti da cittadini residenti o da cittadini non
residenti, sono assoggettati alla aliquota del 5 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CASTELLERO
  (Asti)
  Il comune di CASTELLERO (provincia di Asti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  determinare  (come gia' stabilita anche per gli anni 1996, 1997 e
1998) per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 7
per mille, cosicche' possa essere garantito l'equilibrio di  bilancio
a  fronte  delle  esigenze  istituzionali  e sia ovviata la possibile
situazione di squilibrio e/o di  eventuale  dissesto  anche  per  gli
esercizi futuri.
2.  di  stabilire l'entita' della detrazione e per unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000  annue  e
nell'importo  conseguente  rapportato al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA
  (Alessandria)
  Il comune di  CASTELLETTO  D'ORBA  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili  I.C.I.  nella misura del 4 per mille per le persone fisiche
soggetti passivi ed i soci  di  cooperative  edilizie  di  proprieta'
indivisa,  residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale e nella misura del 5 per  mille  per
tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CASTELLINALDO
  (Cuneo)
  Il comune di CASTELLINALDO (provincia di Cuneo) ha adottato, il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 1999, (omissis) nella misura del 5 per
mille l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  da
applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e la detrazione
d'imposta   di   L.  200.000  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale.
2.  di  non   procedere,   (omissis)   ad   alcuna   diversificazione
dell'aliquota  I.C.I., cosi' come previsto dalla vigente normativa in
materia.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CASTELLINO TANARO
  (Cuneo)
  Il comune di CASTELLINO TANARO (provincia di  Cuneo)  ha  adottato,
l'11   marzo   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   determinare   la/le  aliquota/e  dell'imposta/e  comunale  sugli
immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  5 per mille per tutti gli immobili.
di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale
(prima casa).
  (Omissis).
                        COMUNE DI CASTELLIRI
  (Frosinone)
  Il comune di CASTELLIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 14
aprile  1999,  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del
5 per mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE
  (Caserta)
  Il  comune  di  CASTELLO  DEL  MATESE  (provincia  di  Caserta)  ha
adottato,  il 20 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I.C.I.:  a) di confermare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura del
5 per mille;
  b)  di confermare la detrazione per l'abitazione  principale  nella
misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE
  (Asti)
  Il comune di CASTELLO DI ANNONE (provincia di Asti) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare  nel  6  per  mille  l'aliquota  (unica)  I.C.I.  relativa
all'anno  1999,  la  deduzione d'imposta e' fissata in L. 230.000 per
l'abitazione principale.
  (Omissis).
                  COMUNE DI CASTELLUCCIO SUPERIORE
  (Potenza)
  Il comune di  CASTELLUCCIO  SUPERIORE  (provincia  di  Potenza)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare e confermare l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 al 5 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CASTEL MADAMA
  (Roma)
  Il  comune  di CASTEL MADAMA (provincia di Roma) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire le  seguenti  norme  per  l'applicazione  dell'I.C.I.
imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1ù0
gennaio 1999:
  aliquota da applicare:
   abitazioni principali: 5 per mille;
   abitazioni secondarie: 5,5 per mille.
2.   aliquota  agevolata  in  favore  dei  proprietari  che  eseguono
interventi volti:
  al recupero di unita' immobiliari inagibili  o  inabitabili  3  per
mille;
  al  recupero  di  immobili di interesse artistico od architettonico
localizzati nel centro storico 3 per mille; per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
3. per la determinazione della base  imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera a),   dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
4. l'imposta e' ridotta del cinquanta  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con  perizia  a  carico   del   proprietario,   che   allega   idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15  nella  quale  deve  dichiarare  la  data
d'inizio   delle   condizioni  che  rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla  quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobilIare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica. Per la  determinazione
dell'imposta  dovuta  per  le predette unita' immobiliari, e' inoltre
stabilito che per abitazione principale s'intende quella nella  quale
il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro  diritto  reale,  ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano anche  alle  unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari;
6. viene considerata direttamente adibita  ad  abitazione  prIncipale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
9.  di  dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  per  l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi   elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente obbligo assicurativo; la  cancellazione  dai  predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1ù0 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CASTELMASSA
  (Rovigo)
  Il  comune  di  CASTELMASSA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 9
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di non apportare variazioni alla misura  l.C.l.  gia'  in  vigore,
determinando nel 5,5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale
sugli  immobili  per  l'anno  1999,  per  le  motivazioni  esposte in
premessa;
2. di stabilire in L. 200.000 la misura  della  detrazione  d'imposta
spettante  alle  unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale
rapportate al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione;
3.  di  stabilire  in  L.  500.000  la  misura della detrazione annua
d'imposta spettante alle unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale,  in  relazione  a  particolari  situazioni  di  carattere
sociale,  e  piu'  precisamente  per   le   seguenti   categorie   di
contribuenti:
  a)  nucleo  familiare composto da un pensionato avente come reddito
complessivo annuo un importo non superiore a L. 10.000.000.
  b) nucleo familiare composto da pensionati il cui reddito familiare
non sia superiore a L. 20.000.000 maggiorate di L. 5.000.000 per ogni
pensionato oltre i primi due.
  c) Presenza nel proprio nucleo familiare di un  soggetto  portatore
di  handicap certificato o gravato da invalidita' pari o superiore al
66%  e  con  reddito  familiare  complessivo  non  superiore   a   L.
30.000.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CASTELMEZZANO
  (Potenza)
  Il  comune  di CASTELMEZZANO (provincia di Potenza) ha adottato, il
31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  riconfermare  per  l'anno  1999  l'aliquota  del  4 per mille
dell'imposta comunale immobiliare (ICI) sul  valore  dei  fabbricati,
dei  terreni  agricoli  e  delle  aree  fabbricabili  a qualsiasi uso
destinati e attribuzione della titolarita' dell'imposte al Comune ove
sono ubicati gli immobili.
2. di dare atto che per l'anno 1999, del tributo dovuto per  l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare   L.   200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO
  (Rovigo)
  Il  comune  di CASTELNOVO BARIANO (provincia di Rovigo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 4,75  per  mille  per  tutte  le  unita'
immobiliari;
2.  di  stabilire per l'anno 1999 la detrazione dell'imposta comunale
sugli immobili adibiti ad abitazione principale, nella  misura  annua
di L. 200.000;
3.  di  elevare  a L. 300.000 l'importo della detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione
a  particolari  situazioni  di carattere sociale, e piu' precisamente
per le seguenti categorie di contribuenti:
  a) nucleo familiare composto da un  pensionato  avente  un  reddito
complessivo annuo di importo non superiore a L. 11.000.000;
  b)  nucleo  composto da pensionati il cui reddito familiare non sia
superiore a L. 22.000.000 maggiorati di 5.000.000 per ogni pensionato
oltre ai primi due;
  c) presenza nel proprio nucleo familiare di un  soggetto  portatore
di  handicap  certificato  e  con  reddito  familiare complessivo non
superiore a L. 32.000.000;
4.  di  stabilire  che  tale   detrazione   venga   concessa   previa
presentazione  da  parte  dei  contribuenti  interessati  di apposita
domanda corredata dalla seguente documentazione;
  a) autocertificazione dei redditi di ciascun componente del  nucleo
familiare relativi all'anno precedente quello dell'imposta I.C.I.;
  b)  copia  delle  relative dichiarazioni dei redditi o in mancanza,
dei modelli 101 e/o 201;
  c) copia del certificato di handicap solo per la categoria c.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
  (Reggio Emilia)
  Il comune di CASTELNOVO NE' MONTI (provincia di Reggio  Emilia)  ha
adottato,  il  30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel
territorio del comune di Castelnovo ne' Monti, per l'anno 1999  nella
seguente misura:
  aliquota  ordinaria  (applicabile a tutti gli oggetti d'imposta per
cui non e' prevista una aliquota diversa): 6,50 per mille;
  aliquota agevolata per l'abitazione principale: 5,50 per mille;
  aliquota maggiorata per aree edificabili: 7 per mille;
  aliquota  maggiorata  per  gli  alloggi  (diversi   dall'abitazione
principale) vuoti o tenuti a disposizione: 7 per mille;
  aliquota    maggiorata   per   alloggi   (diversi   dall'abitazione
principale),  concessi  in  locazione  senza  contratto  regolarmente
registrato  o dati in locazione per periodi inferiori all'anno: 7 per
mille. Sono tuttavia esclusi  dall'aliquota  maggiorata  gli  alloggi
concessi  in  comodato  o  comunque occupati da parenti fino al terzo
grado (e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore) che risultino ivi
residenti. Ad essi si  applica  l'aliquota  ordinaria  del  6,50  per
mille;
2.  di  recepire  la  facolta' prevista al comma 56 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996,  n.  662  di  considerare  come  direttamente
adibita  ad  abitazione  principale l'unita' immobiliare, che risulti
non locata, posseduta a titolo di proprieta'/usufrutto da  anziani  o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in Istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente;
3. di recepire quanto stabilito dall'art. 3 comma 55 della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662  in  ordine  alle  detrazioni  d'imposta per
l'abitazione principale, fissate in L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA
  (Alessandria)
  Il comune di CASTELNUOVO  BORMIDA  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992, n 504, e s.m.i., e dell'art. 49, comma 2, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune
nella misura del 5,5 per mille;
2. di stabilire che:
  per  la  determinazione  della  base  imponibile  si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.   504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
  di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono  detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale  destinazione;  se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta   a   ciascuno   di   essi
proporzionalmente  alla  quota per la quale la detrazione medesima si
verifica.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA
  (Asti)
  Il comune di CASTELNUOVO CALCEA (provincia di Asti) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1999    l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del 5,50 per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CASTELNUOVO DI FARFA
  (Rieti)
  Il comune di CASTELNUOVO DI FARFA (provincia di Rieti) ha adottato,
il   2   marzo   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
  (Roma)
  Il  comune di CASTELNUOVO DI PORTO (provincia di Roma) ha adottato,
il  25  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare la tabella  tariffaria  per  l'applicazione  dell'I.C.I.
dal 1ù0 gennaio 1999 come segue:
  1) aliquota ordinaria 5,50 per mille;
  2) aliquota per abitazione principale 4,50 per mille;
  3) detrazione per l'abitazione principale L. 250.000;
  4) detrazione per i proprietari di unica unita' immobiliare che sia
adibita  ad  abitazione  principale  con  relative pertinenze purche'
titolari  di  sola  pensione  sociale   o   portatori   di   handicap
riconosciuti  al  100%  il cui reddito complessivo del proprio nucleo
familiare non superi i 15 milioni L. 500.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
  (La Spezia)
  Il comune di CASTELNUOVO MAGRA (provincia di La Spezia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  approvare per l'anno 1999 e proporre al Consiglio Comunale il
seguente sistema di aliquote I.C.I. imposta comunale sugli immobili:
  a) aliquota ridotta del 5,5 per mille  per  le  unita'  immobiliari
direttamente   adibite   ad   abitazione  principale  e  le  relative
pertinenze (categorie catastali C2 e C6), ivi comprese:
   abitazione nella quale il contribuente, che la possiede  a  titolo
di  proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto reale di godimento o in
qualita' di  locatario  finanziario,  e  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente;
   unita'   immobiliare   appartenente   a   cooperativa  edilizia  a
proprieta'  indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del   socio
assegnatario;
   alloggio   regolarmente   assegnato  dall'istituto  autonomo  case
popolari;
   unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di
proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente  all'estero
per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
   unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziano  o  disabile  che  acquisisce la residenza in istituto di
ricovero o sanitario a seguito di ricovero  permanente  a  condizioni
che la stessa non risulti locata;
   l'abitazione  concessa  dal  possessore  in uso gratuito a parenti
fino al 2 grado in linea retta  o  ad  affini  fino  al  1  grado,  a
condizione  che  il  soggetto  che  la utilizza vi abbia stabilito la
propria residenza;
   due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione
dal contribuente  e  dai  suoi  familiari,  a  condizione  che  venga
comprovato  che  e'  stata  presentata  all'UTE regolare richiesta di
variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime.
  b) aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutte le  altre  unita'
immobiliari.
2. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti detrazioni d'imposta:
  detrazione  d'imposta  pari  a L. 200.000 per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale  con  esclusione  delle
pertinenze  e  delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed
affini;
  maggiore detrazione pari a L. 320.000  per  le  unita'  immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale riferite a:
   soggetti  passivi  possessori  di  prima ed unica casa su tutto il
territorio nazionale, che si trovino nelle seguenti condizioni:
    a) aventi  a  carico  un  portatore  di  handicap  risultante  da
certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale ai sensi della
legge  5  febbraio  1992,  n.  104  comunque acquisita o da acquisire
d'ufficio;
    b) soggetti aventi un reddito familiare complessivo non superiore
al minimo di pensione INPS per l'anno 1999 comprese le rendite esenti
da tassazione o tassate alla fonte, al netto degli assegni familiari;
    c)  richiedenti  che  si  trovino  in  documentate  situazioni di
carattere  sociale  valide  ad  ottenere  interventi  di   assistenza
sociale,    come   disciplinati   dal   regolamento   approvato   con
deliberazione C.C. n.  10 del 24 gennaio 1991.
  L'applicazione delle agevolazioni nel caso sub. b) e c) e' comunque
subordinata alla condizione che nessun altro  componente  del  nucleo
familiare possegga immobili.
  Modalita' di riconoscimento della maggiore detrazione.
  Coloro  che  ritengano di aver diritto alla maggiore detrazione per
l'anno 1999 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 31  maggio
1999.  La  domanda  dovra'  essere redatta su appositi moduli messi a
disposizione  dal  comune  con  autocertificazione  della  situazione
reddituale.
  La maggiore detrazione non e' inoltre applicabile, agli immobili di
cui  al  comma  4,  art.  8,  decreto  legislativo  n.  504/1992 come
novellato dall'art. 3, comma 55 legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO
  (Frosinone)
  Il  comune  di  CASTELNUOVO  PARANO  (provincia  di  Frosinone)  ha
adottato,  il  29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  (omissis)  nella  misura  del  5,5 per mille, l'aliquota
I.C.I. che sara' applicata in questo comune per l'anno 1999.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CASTELPLANIO
  (Ancona)
  Il comune di CASTELPLANIO (provincia  di  Ancona)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
4. confermare anche per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. gia' applicate
nel decorso anno 1998, secondo quanto deliberato  con  appositi  atti
G.M.  n.  21  del  29  gennaio 1999 e C.C. n. 2 del 29 gennaio 1999 e
precisamente:
  aliquota ordinaria - nella misura del 5 per mille,  con  detrazione
di  imposta  dovuta  per  l'unita  immobiliare  adibita ad abitazione
principale di L. 200.000, ai sensi dell'art. 53, comma 55 della legge
n. 662 del 23 dicembre 1996;
  aliquota ordinaria - nella misura del 5  per  mille  sugli  alloggi
posseduti  in  aggiunta  alla  abitazione  principale  e  locati  con
contratto registrato;
  aliquota  maggiorata  -  nella  misura  del  5,5  per   mille   con
riferimento  e limitatamente ai casi di alloggi posseduti in aggiunta
alla abitazione principale e non locati;
  aliquota  maggiorata  -  nella  misura  del  5,5  per   mille   con
riferimento alle aree fabbricabili.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CASTELRAIMONDO
  (Macerata)
  Il  comune di CASTELRAIMONDO (provincia di Macerata) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per le causali in premessa meglio specificate per
l'anno 1999 l'aliquota della imposta comunale  sugli  immobili  nella
misura  del  5  per  mille con riduzione dello 0,5 per mille rispetto
all'anno 1998 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e  dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' direttamente adibita ad  abitazione  principale,
il  tutto  ai  sensi  art.  2,  decreto-legge  n.  542/1995 (Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 26 dicembre 1995).
2. di dare atto che:
  a) dalla  imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  direttamente
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino alla concorrenza del suo ammontare,  L.  200.000  rapportate  al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita' immobiliare e' adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'
soggetti   passivi   la   detrazione   spetta   a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i  suoi  familiari  dimorano  abitualmente  lo
stesso relativamente a pertinenze di tipo C/2, C/6 e C/7.
  b)  la  disposizione di cui alla lettera a) si applica anche per le
unita'  immobiliari,  appartenenti  alle   cooperative   edilizie   a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
3. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili  per
l'anno  1999  nella  misura  del  6  per  mille a carico dei soggetti
passivi proprietari di immobili non adibiti ad abitazione principale;
4. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati  dichiarati
inagibili  o  inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
5. di dare atto che in favore dei proprietari di fabbricati inagibili
causa terremoto, si applica un esenzione del tributo pari al 100%.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
  (Arezzo)
  Il comune di CASTEL SAN NICCOLO' (provincia di Arezzo) ha adottato,
il  29  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2. di confermare, pertanto, anche per l'anno 1999, l'aliquota  I.C.I.
nella  misura  del 6 per mille applicando la detrazione di L. 300.000
spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
3. di non determinarsi  in  merito  alla  possibilita'  di  applicare
l'aliquota in maniera diversificata come consente l'art. 3, comma 55,
della legge n. 662/1996;
4.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la  stessa  non  risulti  locata  ai sensi dell'art. 3, comma 56, del
decreto legislativo n. 662/1996.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CASTELSPINA
  (Alessandria)
  Il comune di CASTELSPINA (provincia di Alessandria) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per i motivi esposti  in  premessa,  l'aliquota  unica
I.C.I. del comune di Castelspina nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
3.  di  dare  atto  che la detrazione relativa all'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  di  cui   all'art.   8   decreto
legislativo  n.  504/1992,  come modificato dal comma 55 dell'art. 3,
legge n. 662/1996 e' nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
  (Caserta)
  Il comune di CASTEL VOLTURNO (provincia di Caserta) ha adottato, il
9  dicembre  1998,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
  5 per mille per le abitazioni principali;
  6 per mille per le abitazioni diverse da quelle principali;
  6 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni;
2. di determinare  in  L.  300.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CASTIADAS
  (Cagliari)
  Il  comune  di  CASTIADAS  (provincia di Cagliari) ha adottato, l'8
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili, nelle misure specificate in premessa.
  (Omissis).
ritenuto  di  determinare,  anche  per  l'anno 1999, l'aliquota nella
misura  differenziata  in  relazione  alla  seguente   tipologia   di
immobili:
  abitazioni principali: del 6 per mille;
  altri immobili diversi dall'abitazione principale: 7 per mille;
ritenuto,  altresi',  di  fissare  in  L.  200.000  la detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
di determinare, per l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili nelle misure specificate in premessa.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
  (Perugia)
  Il  comune  di  CASTIGLIONE  DEL  LAGO  (provincia  di  Perugia) ha
adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella seguente misura:
  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,6 per mille;
  tutti gli altri fabbricati e terreni (aliquota ordinaria): 6,8  per
mille;
  unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale di anziani e
disabili, art. 4 comma 1 legge n. 556/1996: 5,6 per mille;
2. di elevare per l'anno 1999 la  detrazione  concessa  per  l'I.C.I.
dovuta  sull'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, secondo le seguenti modalita':
  a) elevazione da L.  200.000  a  L.  300.000,  da  rapportare  alla
percentuale di possesso, per i soggetti passivi appartenenti a nuclei
familiari  i  cui componenti abbiano percepito, in relazione all'anno
precedente, i seguenti redditi per  un  ammontare  lordo  complessivo
inferiore a L. 10.700.000:
   redditi di pensione (INPS, gestioni sostitutive). Sono esclusi dal
calcolo  le pensioni di invalidita' civile, di guerra, le rendite IN-
AIL, gli assegni di accompagnamento d'invalido civile;
   reddito derivante dall'immobile di diretto utilizzo per  il  quale
si  richiede  la  riduzione dell'imposta e dalla sua pertinenza (box,
garage, cantina) ancorche' accatastata autonomamente;
   redditi  da  terreni   dichiarati   nell'apposito   quadro   della
dichiarazione a fini IRPEF;
  b)  elevazione  da  L.  200.000  a  L.  250.000, da rapportare alla
percentuale di possesso, per i medesimi  soggetti  aventi  la  stessa
tipologia  di redditi, ma con ammontare lordo complessivo inferiore a
L. 19.000.000;
  c) concedere tale  detrazione  ai  soli  soggetti  che  ne  faranno
richiesta documentata secondo i criteri individuati con deliberazione
della giunta comunale n. 312 del 14 maggio 1997;
  d)  specificare  che,  ai  sensi  dell'applicazione  della presente
disposizione, per nucleo familiare  si  intende  quello  composto  da
tutte  le  persone  che  anagraficamente  o  di fatto convivono nella
medesima  abitazione  del  soggetto  passivo,  indipendentemente   da
vincoli di parentela o affinita';
  e)  di  portare  a conoscenza di tali agevolazioni tutti i soggetti
interessati nei modi opportuni.
  (Omissis).
                 COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
  (Lucca)
  Il comune di CASTIGLIONE DI  GARFAGNANA  (provincia  di  Lucca)  ha
adottato,  il  26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999,  nella  misura del 6,5 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE
  (Torino)
  Il comune di CASTIGLIONE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
(I.C.I.), per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  e) abitazione principale: 5 per mille;
  f) terreni agricoli: 5,50 per mille;
  g) aree fabbricabili: 6,50 per mille;
  h) altri immobili: 6,50 per mille;
2.  di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla  concorrenza
del  suo  ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare
durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di riconoscere che la detrazione per l'abitazione principale venga
elevata a L. 350.000, per i seguenti soggetti:
  portatori di handicap (sordomuti, ciechi  ed  invalidi  civili  con
grado  superiore al 50 per cento) in possesso di certificazione della
commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge  n.  104/1992,
che  non possiedano sul territorio nazionale altre unita' immobiliari
oltre l'abitazione principale (comprese le pertinenze non locate)  se
accatastate  nelle  categorie  A/2,  A/3,  A/4,  A/5  il  cui reddito
familiare  derivi  unicamente  da  pensione  di  invalidita'   e   di
accompagnamento;
4.  di  dare  atto  che  secondo  quanto  previsto  dall'art.  21 del
regolamento in materia  di  I.C.I.  approvato  con  deliberazione  di
consiglio  comunale  n. 68 del 16 dicembre 1998, sono equiparate alle
abitazioni principali:
  f) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
  g) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti  autonomi  per
le case popolari;
  h)  le  unita'  immobiliari  possedute  a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
  i) le unita' immobiliari possedute a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizione che non risultino locate;
  j) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai  genitori,  ai
figli, al coniuge ancorche' separato o divorziato.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
  (Arezzo)
  Il  comune  di  CASTIGLION  FIORENTINO  (provincia  di  Arezzo)  ha
adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999,  nella misura del 5,8 per mille,
l'aliquota  ordinaria  per  l'applicazione  nel  territorio  comunale
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  dando atto che la
stessa resta invariata rispetto a quella in applicazione nel  1997  e
1998;
di stabilire, contestualmente, nella misura ridotta del 5,5 per mille
l'aliquota per le abitazioni principali, ivi inclusi:
  a) abitazioni di proprieta' dei soggetti passivi;
  b)  abitazioni  utilizzate  dai  soci  delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
  c) alloggi regolarmente assegnati  dall'Istituto  autonomo  per  le
case popolari;
  d)  abitazioni  concesse  in  uso  gratuito  dal possessore ai suoi
familiari e parenti in linea  retta  o  collaterale  entro  il  primo
grado,  purche'  utilizzate  come  abitazioni  principali da soggetti
privi di proprieta' immobiliari sia nel comune  che  altrove  che  vi
abbiano acquisito la residenza;
  e)  abitazioni  possedute  ad  esclusivo  titolo  di  proprieta' da
soggetti anziani o disabili che abbiano  acquisito  la  residenza  in
istituto  di  ricovero  o  sanitario,  a  condizione  che  le  stesse
risultino inutilizzate in quanto ancora a loro disposizione;
  f) pertinenze ad uso di  garage  (classificate  C6),  distintamente
iscritte in catasto, purche' durevolmente ed esclusivamente asservite
alle  abitazioni del proprietario e del titolare del diritto reale di
usufrutto;
di stabilire, inoltre, nella misura del 5 per  mille  l'aliquota  per
l'applicazione dell'I.C.I. per i seguenti casi:
  a)  fabbricati  realizzati  per la vendita e non venduti da imprese
che hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione  e l'alienazione di immobili, purche' non siano trascorsi
oltre tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione;
  b) fabbricati di interesse storico e artistico, situati nel  centro
storico, per i quali siano in atto interventi di recupero;
di  determinare,  per  l'anno  1999,  nella  misura  di L. 200.000 la
detrazione spettante agli immobili aventi  le  caratteristiche  ed  i
requisiti di abitazione principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CASTIGNANO
  (Ascoli Piceno)
  Il  comune  di CASTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il  30  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5 per mille  per
gli immobili ad uso prima abitazione;
di fissare per tutti gli altri cespiti soggetti ad imposta l'aliquota
al 6 per mille;
di  riconfermare  la  detrazione  per  la prima casa in L. 200.000 ai
sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
di riconfermare la detrazione  ai  fini  I.C.I.  per  la  prima  casa
abitata   esclusivamente   dai   nuovi   nuclei   familiari   che  si
costituiranno nel corso dell'anno 1999 in L. 300.000 ai  sensi  della
legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
di  fissare  in  L. 300.000 la detrazione ai fini I.C.I. per la prima
casa  dei  nuclei  familiari  anagraficamente  residenti  nel  centro
storico  del capoluogo e della frazione di Ripaberarda ai sensi della
legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CASTINO
  (Cuneo)
  Il comune di CASTINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille;
2. di dare atto che la quota detraibile per  l'abitazione  principale
e' di L. 200.000.
  (Omissis).
                 COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
  (Bergamo)
  Il  comune  di  CASTIONE  DELLA PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune  nella  misura
unica del 5,5 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale
del  soggetto passivo e in L. 500.000 per l'abitazione principale del
soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare e' presente  un
soggetto  portatore  di  handicap  ai  sensi della legge n. 104 del 5
febbraio 1992;
3.  di  considerare  abitazione  principale  quella  nella  quale  il
contribuente  dimora  abitualmente  e  che  la  possiede  a titolo di
proprieta', usufrutto o altro diritto reale, nonche' quelle  concesse
in  uso  gratuito  ai  parenti in linea retta e collaterale fino al 2
grado e quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che  la
utilizzi   come   abitazione  principale  a  norma  dell'art.  8  del
regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. vigente e quelle dei  soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI
  (Lecce)
  Il  comune  di  CASTRIGNANO  DEI  GRECI  (provincia  di  Lecce)  ha
adottato, il 1 aprile 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per  l'anno  1999  la  seguente  aliquota  I.C.I.  da
applicare sul valore degli immobili:
  5,50  per  mille  per i soggetti passivi, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
  6,50 per mille per i restanti soggetti passivi;
2.  di  stabilire  per  l'anno  1999  la  detrazione  di  L.  200.000
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CASTRO
  (Bergamo)
  Il  comune di CASTRO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  che  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata da questo comune per l'anno 1999 con le  seguenti  aliquote
differenziate:
  a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 7 per mille;
  b) aliquota ridotta nella misura del 6 per mille, da applicarsi per
le abitazioni principali con residenza;
di  determinare  la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000 ai  sensi
dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992 come sostituito
dall'art.  3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CASTROCIELO
  (Frosinone)
  Il comune di CASTROCIELO (provincia di Frosinone) ha  adottato,  il
10   aprile   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  dare  atto  che, per l'anno 1999, non si ritiene di modificare le
tariffe vigenti per  l'anno  1998,  dei  tributi  comunali,  compreso
l'I.C.I., la cui aliquota resta fissata al 5 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CATENANUOVA
  (Enna)
  Il  comune  di  CATENANUOVA  (provincia di Enna) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno  1999  l'aliquota  I.C.I.,  imposta  comunale
sugli   immobili   ricadenti   entro  il  territorio  del  comune  di
Catenanuova, nella misura unica del 6,5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CATIGNANO
  (Pescara)
  Il comune di CATIGNANO (provincia di Pescara) ha  adottato,  il  29
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
I.  di  stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.  -
Imposta comunale sugli immobili, in questo comune,  con  effetto  dal
1ù0 gennaio 1999:
  1) aliquota ridotta, da applicare (1):
   per  le  persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale: 5 per
mille;
  2) aliquota da applicare per le persone fisiche  soggetti  passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille;
  (Omissis).
  4) aliquota da applicare  ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 6 per
mille;
II. per la determinazione della base imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
III.  l'imposta  e'  ridotta  del  50  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con  perizia  a  carico   del   proprietario,   che   allega   idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data d'inizio delle condizioni che  rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
IV.  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'   immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza del suo ammontare, lire  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per  abitazione  principale  s'intende  quella   nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le disposizioni di cui al presente capo  si  applicano  anche  alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
V. viene considerata direttamente adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata; allo  stesso  modo  e'  considerata
abitazione  principale  quella  concessa in uso gratuito a parenti in
linea retta o collaterale, fino al IV grado, nonche' al coniuge anche
se   separato.  Sono,  inoltre  parti  integranti,  della  abitazione
principale le sue  pertinenze;  ancorche'  distintamente  iscritte  a
catasto.
  (Omissis).
VIII.  di  dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  per  l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi   elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente obbligo assicurativo; la  cancellazione  dai  predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1ù0 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
 
                         COMUNE DI CATTOLICA
  (Rimini)
  Il  comune  di  CATTOLICA  (provincia di Rimini) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, per l'anno  1999,  nelle  misure  che  seguono,  le
aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  5,4  per  mille  esclusivamente  per  la  sola  unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, residenti nel comune;
  7 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  confermare, altresi', per l'anno 1999, l'aumento a L. 500.000
della  detrazione  prevista  per  l'abitazione  principale   per   le
situazioni di disagio economico e sociale, di cui al decreto-legge n.
50/1997   convertito   con  legge  n.  122/1997,  secondo  i  criteri
aggiornati di cui in premessa e come all'allegato  A)  alla  presente
deliberazioni.
  (Omissis).  Allegato A CONDIZIONI PER LA MAGGIORE DETRAZIONE I.C.I.
                              ANNO 1999
  Verranno          accolte          le          richieste         di
proprietari/comproprietari/soggetti  passivi   di   un'unica   unita'
immobiliare, con eventuale annesso n.  1 garage o posto auto, adibita
ad abitazione principale, che si trovino nelle seguenti situazioni:
   a)  eta' non inferiore, al 1ù0 gennaio 1999, a 60 anni, soli o con
coniuge con reddito non superiore ai limiti di cui al punto  b),  e/o
altri familiari nullatenenti a carico:
   b)  1  - se il soggetto passivo vive solo, limite di reddito di L.
15.000.000 per l'anno 1998;
   2 - se i coniugi soggetti passivi (contitolari del diritto) vivono
in coppia, limite di reddito di L. 28.000.000 per l'anno 1998.
  I limiti di  reddito  sopracitati  si  intendono  in  eccedenza  al
reddito  derivante  dall'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale e dell'eventuale n. 1 garage o posto auto.
  In caso di comproprieta' fra coniugi, e anche nel caso in  cui  per
entrambi  valga  il limite d'eta', in caso di eccedenza del limite di
reddito di L. 28.000.000, il beneficio non spetta ad alcuno di essi;
   c) sono esclusi dal limite di eta' di cui al punto a)  coloro  che
risultino  con familiari a carico in condizione di invalidita' psico-
fisica pari  al  100  per  cento  e  che  non  risultino  percipienti
l'assegno di accompagno di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 16;
   d)  la maggiore detrazione e' rapportata all'unita' immobiliare e,
in considerazione di quanto sopra,  sara'  applicata  ad  ognuno  dei
coniugi  soggetti  passivi, in ragione della loro quota di possesso e
varra' esclusivamente sull'imposta dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i, ma non
per quella  dovuta  per  le  eventuali  pertinenze  (ad  es.  garage,
cantina, soffitta, ecc.);
   e)  l'istanza,  da  presentare  entro il termine per il versamento
della  I  rata  I.C.I.,  a  pena  di   decadenza,   quale   richiesta
documentata,   dev'essere   accompagnata   da  una  dichiarazione  di
responsabilita' su modello fornito dall'ufficio con cui  il  soggetto
passivo  interessato  attesta  sotto  la  propria  responsabilita' di
possedere, al 1 gennaio, i requisiti di cui ai punti a), b), c),  per
usufruire   dell'ulteriore   agevolazione   tributaria  allegando  la
documentazione prevista dal modello stesso per la certificazione  del
possesso dei citati requisiti congiunti;
   f)  non  verranno accolte le richieste di concessione dell'aumento
della  detrazione  per  i  cittadini  che  risultino  proprietari   o
possessori  di  altre  unita'  immobiliari,  oltre  quella adibita ad
abitazione principale, o di altri immobili o  in  possesso  di  altri
diritti  reali  di  godimento su immobili per uno dei titoli previsti
dal citato art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992,  o  presentate
oltre il suddetto termine perentorio;
   g)  la  maggiore detrazione e' applicabile nell'anno di competenza
dell'imposta e va documentata allegando, tra l'altro, le copie  delle
dichiarazioni  dei  redditi di tutti i componenti il nucleo familiare
come richiesto dal modello predisposto dal comune di cui al punto e);
   h) nel caso  si  accerti  l'infondatezza  dell'applicazione  della
maggiore  detrazione  da parte del contribuente, esso sara' tenuto al
versamento, oltre che dell'imposta  evasa  anche  delle  sanzioni  in
applicazione  di  tutte le norme previste dalla legge sull'I.C.I.  in
materia di evasione dell'imposta stessa.
                         COMUNE DI CAULONIA
  (Reggio Calabria)
  Il comune di CAULONIA (provincia di Reggio Calabria)  ha  adottato,
il   26   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  applicare,  per l'anno finanziario 1999, l'aliquota del 6 per
mille per l'imposta comunale degli immobili;
2. di stabilire  che  per  l'anno  finanziario  1999,  la  detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale da tutti i soggetti passivi e' fissata in L. 230.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CAUTANO
  (Benevento)
  Il comune di  CAUTANO  (provincia  di  Benevento)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di stabilire, con effetto dal 1ù0  gennaio  1999,  l'aliquota  per
l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,5
per mille;
II.  per  la  determinazione  della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
 III.  l'imposta  e'  ridotta  del  50  per  cento  per  i fabbricati
dichiarati inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio  tecnico  del  comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla  quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
IV.   dall'imposta   dovuta   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto  passivo  sono  detratte,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per   abitazione   principale   s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',  usufrutto  od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le  disposizioni  di  cui  al presente capo si applicano anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
VI. di dare atto, altresi', che, ai sensi del secondo comma dell'art.
58   del   decreto   legislativo   15  dicembre  1997,  n.  446,  per
l'applicazione  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992
relativo  alle  modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai terreni
agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli
a titolo  principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi
elenchi  comunali  di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette
al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CAVA MANARA
  (Pavia)
  Il comune di CAVA  MANARA  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. che l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per  l'anno  1999
e' fissata nella misura pari al 6 per mille;
2.  che  la  detrazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per
l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione  principale
sia  stabilita  nella  misura  indicata  nell'allegato, facente parte
integrante della presente deliberazione.
  (Omissis).
  La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e' la seguente:
   a  favore  di tutti i possessori di immobili adibiti ad abitazione
principale L. 220.000;
   a  favore  delle  famiglie  che  abbiano  al  proprio  interno  un
portatore  di  handicap  e  che  abbiano un reddito complessivo annuo
lordo fino a L. 100.000.000, detrazione per  l'abitazione  principale
pari a L.  270.000;
   a favore delle seguenti categorie di cittadini:
    1) pensionati;
    2) coniugi a carico dei pensionati;
    3)  disoccupati  per  almeno  6  mesi nell'anno 1998 regolarmente
iscritti nelle liste di collocamento;
    4) lavoratori posti in cassa  integrazione  o  in  mobilita'  per
almeno  6  mesi  nell'anno 1998 che non possiedono, anche a titolo di
usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del 2 immobile,
escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, le  seguenti
detrazioni:
COMPONENTI           L. 400.000      L. 300.000       L. 250.000
NUCLEO               1a fascia       2a fascia        3a fascia
FAMILIARE            di reddito      di reddito       di reddito
   -                     -                 -              -
1 PERSONA          L. 12.000.000     L. 13.500.000   L. 14.000.000
2 PERSONE          L. 19.000.000     L. 22.000.000   L. 25.000.000
3 PERSONE          L. 24.000.000     L. 27.500.000   L. 32.000.000
4 o piu' PERSONE   L. 28.600.000     L. 32.500.000   L. 38.000.000
  Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare.
  A  favore delle famiglie con reddito da lavoro dipendente fino a L.
30.000.000  composte  da  almeno  n.  2  persone,  saranno  applicate
ulteriori  detrazioni  di  L.  200.000  (il limite di 30.000.000 deve
essere aumentato di L.  2.500.000  per  ogni  componente  del  nucleo
familiare oltre il secondo).
  Di   tali   detrazioni  non  potranno  usufruire  i  cittadini  non
appartenenti alle categorie citate e quelli  possessori  di  immobili
classificati  a  Catasto  come  A/1 - A/2 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 o i
possessori di immobili il cui valore catastale sia  superiore  ad  80
milioni.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAVATORE
  (Alessandria)
  Il  comune  di  CAVATORE  (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire,  in  conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, che l'imposta comunale  sugli  immobili  sara'
applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 6
per mille, cosi' come stabilito per gli anni 1997 e 1998.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CAVE
  (Roma)
  Il  comune  di  CAVE  (provincia  di Roma) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 53 e
seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le  seguenti  aliquote
relative all'imposta comunale sugli immobili:
  a) aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
  b) aliquota ridotta nella misura del 6,6 per mille, in favore delle
persone  fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
2. di determinare nella misura annua di L. 250.000 la detrazione  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si  protrae
tale destinazione.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CELLINO ATTANASIO
  (Teramo)
  Il comune di CELLINO ATTANASIO (provincia di Teramo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire, per l'anno 1999:
  l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille  e
la detrazione per l'abitazione principale di L. 220.000;
  l'applicazione  dell'aliquota del 5 per mille e la detrazione di L.
500.000 per le abitazioni principali di  nuova  costruzione  per  una
durata di anni cinque dal rilascio del certificato di abitabilita';
  l'applicazione  dell'aliquota  del 4 per mille per gli insediamenti
produttivi industriali, artigianali e commerciali;
  l'applicazione  dell'aliquota  del  6  per  mille  alle  abitazioni
secondarie con riduzione al 5 per mille a chi produce un contratto di
locazione regolarmente registrato;
  l'esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo
n.  449 del 27 dicembre 1997, dal pagamento dell'I.C.I. in favore dei
proprietari che eseguano  interventi  volti  al  recupero  di  unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero  di  immobili  di  interesse  artistico   o   architettonico
localizzati nei centri storici per la durata di anni 3.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CELLIO
  (Vercelli)
  Il comune di CELLIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille;
2.  di  non  applicare  nessuna  riduzione  di  imposta   e   nessuna
maggiorazione di detrazione;
3.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizioni
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CENATE SOPRA
  (Bergamo)
  Il comune di CENATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura del 7 per mille.
  (Omissis).
3.  di applicare una aliquota ridotta pari al 5,80 per mille ai sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437  a  favore  delle
persone fisiche soggetti passivi, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale con una detrazione d'imposta pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CENATE SOTTO
  (Bergamo)
  Il comune di CENATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999  le  seguenti aliquote e detrazioni
dell'I.C.I.  gia' in vigore per gli anni 1997 e 1998:
  applicazione dell'aliquota ridotta del 5,70 per mille per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  e  per  le   unita'
immobiliari  equiparate  ad  abitazioni  principali di cui all'art. 9
commi 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione  dell'imposta
comunale  sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58
in data 28 dicembre 1998 e modificato con la deliberazione consiliare
n.  3 del 26 marzo 1999;
  detrazione di L. 220.000 per le  abitazioni  principali  e  per  le
unita'   immobiliari  equiparate  ad  abitazioni  principali  di  cui
all'art.   9 comma 2  del  regolamento  comunale  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  approvato  con deliberazione
consiliare n.   58 in data 28  dicembre  1998  e  modificato  con  la
deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 1999;
  unica aliquota del 7 per mille per tutti gli altri contribuenti; in
conformita'  all'art.  6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CENESELLI
  (Rovigo)
  Il comune di CENESELLI (provincia di Rovigo)  ha  adottato,  il  22
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  nella  misura  del  5,5 per mille l'aliquota unica
I.C.I., per l'anno 1999 e stabilire in  L.    200.000  la  detrazione
annua  ordinaria  per  gli immobili adibiti ad abitazione principale,
per i motivi in premessa indicati.
  (Omissis).
3.  di  stabilire  per  l'anno  1999  la  detrazione per l'abitazione
principale  nella  misura  di  L.  300.000,  rapportate  al   periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione
alle  particolari situazioni di carattere sociale e piu' precisamente
per le seguenti categorie di contribuenti:
  a) nucleo familiare composto da un pensionato avente  come  reddito
complessivo annuo un importo non superiore a L. 11.000.000;
  b)  nucleo familiare composto da due pensionati aventi come reddito
complessivo annuo un importo non superiore a L. 20.000.000;
4.  di  stabilire  che  tale   detrazione   viene   concessa   previa
presentazione  da  parte  dei  contribuenti  interessati  di apposita
domanda corredata dalla seguente documentazione:
  autocertificazione  dei  redditi  relativi  all'anno  precedente  a
quello d'imposta I.C.I.;
  copia  delle relative dichiarazioni dei redditi o, in mancanza, dei
modelli 101 e/o 201.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CEPPO MORELLI
  (Verbano-Cusio-Ossola)
  Il comune di CEPPO MORELLI (provincia di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno finanziario 1999 le  aliquote  dell'imposta
comunale sugli immobili nelle seguenti percentuali:
  prima casa: 5 per mille;
  seconda casa e tutto quello che non e' prima casa: 6,5 per mille;
  detrazione prima casa: L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CERDA
  (Palermo)
  Il  comune  di  CERDA  (provincia  di  Palermo)  ha adottato, il 26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
approvare   la   proposta   di   deliberazione  dell'ufficio  tributi
prredisposta dal responsabile del procedimento relativa  all'oggetto,
nel   testo   meglio  descritto  in  premessa,  che  qui  si  intende
integralmente riportata;
  (Omissis).
stabilire per l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo
n. 504, del 30 dicembre 1992, nella misura del 5 per mille;
stabilire per l'anno 1999 l'ammontare della detrazione spettante  per
l'abitazione principale in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale detrazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CEREGNANO
  (Rovigo)
  Il  comune  di  CEREGNANO  (provincia di Rovigo) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per  l'anno  1999,  per  tutto  quanto  esposto  in
premessa,  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili nelle
misure del 4, 6 e 7 per mille, secondo i casi e con i criteri  meglio
indicati in premessa, facendola pertanto propria:
  4 per mille:
   a)  per  gli  immobili  utilizzati  per l'esercizio dell'attivita'
imprenditoriale dal giovane coltivatore diretto  ovvero  dal  giovane
imprenditore  agricolo,  commerciale  o  artigianale,  iscritto negli
appositi  elenchi  previdenziali  ed  assistenziali,   che   eserciti
l'attivita'  professionale  organizzata prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti della propria  famiglia.  Per  "giovane"  si
intende  colui  che  non ha ancora compiuto il quarantunesimo anno di
eta';
   b) a tutti i soggetti passivi I.C.I., qualora gli immobili oggetto
della tassazione siano stati dati in affitto o comodato al  ""giovane
coltivatore   o  imprenditore""  cosi'  come  identificato  al  punto
precedente.
  Per poter usufruire  dell'aliquota  ridotta  del  4  per  mille  il
contribuente  dovra' presentare all'ufficio tributi comunale apposita
richiesta - autocertificazione entro la scadenza del termine  per  il
versamento della prima rata d'imposta nella quale dovra' indicare:
   cognome, nome, dati anagrafici e fiscali;
   estremi   per   il   riconoscimento  della  qualifica  di  giovane
imprenditore o agricoltore (riferimenti  camerali,  iscrizione  casse
previdenziali ed assistenziali);
   indicazione dell'immobile oggetto dell'agevolazione;
  7 per mille:
   a) per i fabbricati adibiti ad abitazione non locati e per i quali
non  risultino  essere  stati  registrati  contratti  di locazione da
almeno due anni. Tale aliquota, in ogni caso, non si  applica  per  i
fabbricati  rientranti  nella  definizione di abitazione principale o
equiparabili all'abitazione  principale  ai  sensi  dell'art.  8  del
regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.l.;
   b)  agli  immobili  classificati  in  catasto  nel  gruppo "C", ad
esclusione delle categorie C/6 e C/7, non locati e per  i  quali  non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due anni;
  6 per mille:  per  tutte  le  altre  tipologie  di  immobili  e  di
contribuenti.
  (Omissis).
di stabilire che la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto
legislativo n. 504/1992, verra' applicata anche per l'anno 1999 nelle
misure e con i criteri stabiliti con la deliberazione consiliare n. 8
del  28 febbraio 1998.  Deliberazione del consiglio comunale n. 8 del
28 febbraio 1998
1.  di  stabilire  in  L.  500.000  (rapportate  al  periodo  d'anno)
l'ammontare   della  detrazione  prevista  dall'art.  8  del  decreto
legislativo n.  504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che siano titolari  di
pensione  sociale  e  che  abbiano  quale  ulteriore  reddito  quello
derivante  dalla  casa  adibita  ad abitazione principale, che vivono
soli o con il coniuge nelle stesse condizioni.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CERETE
  (Bergamo)
  Il comune di CERETE (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato,  il  26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare: l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 5,5  per
mille,  con detrazione prima casa pari a L. 200.000 estesa anche alle
abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado come da art.
8 del regolamento "Per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili",  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  68  del 10
settembre 1998.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CERRETO GUIDI
  (Firenze)
  Il comune di CERRETO GUIDI (provincia di Firenze) ha  adottato,  il
22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare relativamente all'imposta comunale  sugli  immobili
per  l'anno  1999  le  aliquote  cosi'  come  e  piu'  analiticamente
descritte nell'allegato "A"  che  entra  a  far  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto e riportate di seguito:
  1) aliquota 4,7 per mille:
   a) abitazione principale;
   b)  abitazioni  concesse  in uso gratuito a parenti in linea retta
fino al primo grado;
  2) aliquota 6,5 per mille:
   a) alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale locati
ai sensi del codice civile;
   b) immobili diversi  dalle  abitazioni  o  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale;
   c) terreni;
   d) aree fabbricabili;
  3) aliquota 7 per mille:
   a) alloggi non locati;
2.  di  adottare  per  l'anno  1999  la  detrazione  per l'abitazione
principale nella misura di L.  200.000  sulla  base  della  legge  n.
662/1996.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CERRETO LAZIALE
  (Roma)
  Il comune di CERRETO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria I.C.I. del 4,5
per mille;
2. di determinare  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CERRETO SANNITA
  (Benevento)
  Il  comune di CERRETO SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato,
il  25  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 4 per mille  per
la prima casa e detrazione di L. 200.000;
di   confermare,   altresi',   l'aliquota  I.C.I.  al  6  per  mille,
limitatamente ad altri immobili, oltre la prima casa.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CERRINA
  (Alessandria)
  Il comune di CERRINA (provincia di Alessandria) ha adottato, il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 5,5 per mille;
di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella  misura
di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CERTALDO
  (Firenze)
  Il  comune  di  CERTALDO  (provincia di Firenze) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6, commi 1  e  2,
del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  e successive modificazioni,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura
del 6 per mille;
2. di  stabilire  inoltre  le  seguenti  aliquote  diversificate  per
l'applicazione dell'imposta:
  a)  nella  misura  del  5,4  per  le  unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale;
  b) nella misura del 7 per mille per le unita' immobiliari destinate
a civile abitazione tenute sfitte, intendendosi come tali quelle  non
locate per l'intero anno;
3.  di  stabilire  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale;
4. di elevare a L. 350.000 la detrazione per l'abitazione  principale
a  favore  dei  soggetti  che  dimostrino  di  trovarsi  in una delle
seguenti situazioni di disagio economico e sociale:
  1) famiglia di soli ultrasessantenni al 1 gennaio 1999;
  2) famiglie che abbiano all'interno soggetti portatori di  handicap
come riconosciuti dalla legge n. 104/1992 o in condizioni di assoluta
non  autosufficienza  permanente,  certificata dal servizio sanitario
della A.S.L., purche' non tenuti per piu' di 6 mesi presso  strutture
pubbliche o private;
  3)  famiglie  in  cui  tutti  i  componenti  si trovino in stato di
disoccupazione al momento della presentazione della domanda.
  I contribuenti cosi'  individuati  dovranno  inoltre  presentare  i
seguenti requisiti:
   essere  proprietari  del  solo  immobile  abitato,  la cui rendita
catastale non superi L. 1.160.000;
   avere un reddito familiare procapite non superiore a L. 10.000.000
annui, ovvero L. 11.000.000 nel caso  di  persone  sole.  Il  reddito
derivante  dal  possesso  del  fabbricato  abitato  non concorre alla
determinazione  del  reddito  procapite.  Per   famiglia,   ai   fini
dell'applicazione   della  presente  deliberazione,  si  intende  una
convivenza di fatto,  anche  senza  vincoli  di  parentela,  comprese
quindi le persone comunque conviventi nell'unita' immobiliare.
  Tale    detrazione    e'    elevata    a   L.   400.000   per   gli
ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite derivante  da  pensione
sociale non superiore a L. 5.500.000.
  Per  poter  usufruire delle suddette agevolazioni, il contribuente,
in possesso di tutti i requisiti, dovra' presentare domanda in  carta
libera  indirizzata all'ufficio tributi entro il 30 giugno 1999 nella
quale verranno indicati:
   autocertificazione  dell'ammontare dei redditi percepiti nell'anno
precedente, o copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno
precedente;
   autocertificazione di non possedere altri beni immobili oltre alla
casa di abitazione redditi esenti o soggetti a  ritenuta  alla  fonte
superiori a L. 2.000.000 procapite;
   autocertificazione  comprovante  lo stato di soggetto portatore di
handicap o non autosufficienza permanente;
   autocertificazione inerente lo stato di disoccupazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CERVASCA
  (Cuneo)
  Il comune di CERVASCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare,  relativamente  all'I.C.I.  in  questo  comune,  con
effetto dal 1 gennaio 1999:
  aliquota unica: 4,8 per mille;
  riduzione unica: L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CERVIGNANO D'ADDA
  (Lodi)
  Il  comune di CERVIGNANO D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il
23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come di seguito:
  1)  nella  misura  del  5,2  per  mille per abitazioni, pertinenze,
immobili commerciali, terreni in genere;
  2) nella misura del 7 per mille per quei terreni  che,  all'interno
del  centro  abitato,  hanno destinazione urbanistica residenziale di
recupero con indice di edificazione a 2,5 mc/mq.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CERVINARA
  (Avellino)
  Il comune di CERVINARA  (provincia  di  Avellino)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1999,  nella  misura  del  6,3  per  mille
l'aliquota  ordinaria  I.C.I.  e  nella  misura  del  5,5  per  mille
l'aliquota  ridotta  per  le  abitazioni  principali   dei   soggetti
residenti, art. 8, del decreto legislativo  n. 504/1992.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CERVO
  (Imperia)
  Il  comune  di CERVO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  rideterminare  le  aliquote  I.C.I.  per  l'anno 1998 come di
seguito specificato:
  aliquota ordinaria: 6,8 per mille;
  terreni agricoli: 5,5 per mille;
  abitazione principale di residenti nel comune: 5 per mille;
  abitazioni locate adibite ad abitazione principale di residenti nel
comune: 5 per mille;
  abitazioni locate a non residenti: 6,8 per mille;
  abitazioni non locate: 7 per mille;
2. di fissare la detrazione  dell'imposta  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CESSANITI
  (Vibo Valentia)
  Il  comune  di  CESSANITI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato,
l'11  marzo  1999,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del  5  per
mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CESSAPALOMBO
  (Macerata)
  Il  comune  di  CESSAPALOMBO (provincia di Macerata) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per il 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5
per mille fissando la detrazione per l'abitazione  principale  in  L.
200.000;
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota agevolata del 4 per mille a
favore  dei  proprietari che eseguino interventi volti al recupero di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili o  interventi  finalizzati
al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti  alla  realizzazione  di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti;
di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e  per  la  durata  di
anni tre dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CHIANCHE
  (Avellino)
  Il  comune  di  CHIANCHE  (provincia di Avellino) ha adottato, il 3
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  applicare per l'anno 1999 l'aliquota imposta I.C.I. pari al 7 per
mille  e  la  riduzione  del  50%  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo  n.  504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55 della
legge  n.    662/1996,  per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili   o
inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati  limitatamente  al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette  condizioni,  nonche'  la
detrazione  di  L.  200.000  dell'imposta  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CHIANNI
  (Pisa)
  Il  comune  di CHIANNI (provincia di Pisa) ha adottato, il 31 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica I.C.I. del  5  per
mille;
2.  di  stabilire  per  l'anno  1999  in  L.  200.000  la  detrazione
dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad
abitazione principale;
3.  di  elevare,  per  l'anno  1999,  la  detrazione per l'abitazione
principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le  seguenti  categorie  di
soggetti passivi:
  a)  avere  compiuto  il 65   anno di eta' al 1 gennaio 1999, essere
possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore
detrazione, essere  in  condizione  non  lavorativa  con  un  reddito
complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il
quale si chiede la detrazione, riferito all'anno 1998 non superiore a
L.  20.000.000  se unico componente il nucleo familiare, incrementato
di una quota di L. 3.000.000 per ogni componente il nucleo familiare;
  b) per i nuclei familiari formati da giovani coppie,  con  o  senza
figli,  coniugati  o  conviventi  (iscritti  nello  stesso  stato  di
famiglia) da non oltre due anni alla data del 1 gennaio 1999, in  cui
entrambi i componenti siano di eta' inferiore ai trentacinque anni al
1  gennaio  1999  e  dispongano  di  un reddito complessivo familiare
lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale  si  chiede  la
detrazione, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 30.000.000;
4.  di  stabilire  che  l'applicazione  del  beneficio dell'ulteriore
detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata  alle
seguenti ulteriori condizioni:
  che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna
proprieta' immobiliare;
  che  l'immobile  per  il quale si chiede la maggiore detrazione non
sia classificato  nei  gruppi  catastali:  A/1  (abitazioni  di  tipo
signorile),  A/7  (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville),
A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);
  che i contribuenti  che  intendono  usufruire  dei  benefici  sopra
descritti,  debbano  presentare  apposita  domanda,  corredata  della
relativa documentazione, all'ufficio tributi entro  la  data  del  30
giugno 1999;
5.  di  stabilire  che il diritto all'elevazione della detrazione per
l'abitazione principale spetti anche se il soggetto passivo o un  suo
familiare  possiede  un  piccolo  appezzamento di terreno, diverso da
area fabbricabile, sul quale l'attivita' agricola viene esercitata in
forma  non  imprenditoriale  (coltivato   occasionalmente   e   senza
struttura organizzativa, cosiddetti "orticelli").
  (Omissis).
                         COMUNE DI CHIANOCCO
  (Torino)
  Il  comune  di  CHIANOCCO  (provincia  di  Torino)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille confermando in L. 200.000
la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad   abitazione
principale del soggetto passivo d'imposta.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CHIARAMONTI
  (Sassari)
  Il  comune  di CHIARAMONTI (provincia di Sassari) ha adottato, il 9
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura  del
6   per   mille,   sull'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale (detrazione d'imposta L. 200.000 annue).
  (Omissis).
                         COMUNE DI CHIARANO
  (Treviso)
  Il comune di CHIARANO (provincia di  Treviso)  ha  adottato,  il  1
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) come segue:
  aliquota  ordinaria  (aliquota  deliberata  per  tutti gli immobili
soggetti all'imposta che non rientrano nella  categoria  successiva):
6 per mille;
  aliquota  per l'abitazione principale (decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 437, art. 4): 5,5 per mille;
2. di  confermare  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, decreto legislativo
n. 504/1992).
  (Omissis).
                        COMUNE DI CHIESANUOVA
  (Torino)
  Il  comune  di CHIESANUOVA (provincia di Torino) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno  1999  nella  misura  unica  del  5  per  mille  per tutti gli
immobili.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CHIEVE
  (Cremona)
  Il comune di CHIEVE (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.  -
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal  1
gennaio 1999:
  aliquota ordinaria 5 per mille;
  per  l'anno  1999  la  detrazione  per l'abitazione principale agli
effetti dell'imposta comunale sugli immobili e' elevata a L.  300.000
nei seguenti casi:
   anziani  che  avevano 60 anni alla data del 31 dicembre 1998 e con
un reddito annuo lordo non superiore a L. 19.000.000,  elevato  a  L.
25.700.000 se il coniuge e' a carico;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
3.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio  tecnico  del  comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione  dei  lavori
di  ricostruzione  o  restauro  ovvero, se antecedente, la data dalla
quale l'immobile e' comunque utilizzato.  Il comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo  dell'anno  durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per   abitazione   principale   s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',  usufrutto  od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
5.  di  determinare  per  l'anno  1999 l'aumento della detrazione per
l'abitazione principale  agli  effetti  dell'imposta  comunale  sugli
immobili in L. 300.000 nelle seguenti circostanze:
  anziani che avevano 60 anni alla data del 31 dicembre 1998 e con un
reddito  annuo  lordo  non  superiore  a  L. 19.000.000, elevato a L.
25.700.000 se il coniuge e' a carico;
6. viene considerata direttamente adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabile che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
9.  di  dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  per  l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi   elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente obbligo assicurativo; la  cancellazione  dai  predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CHIONS
  (Pordenone)
  Il  comune  di  CHIONS  (provincia  di  Pordenone)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   rideterminare,   per   quanto   di  competenza,  l'aliquota  per
l'abitazione principale  fissandola  al  4,5  per  mille,  mantenendo
inalterata quella del 5 per mille su tutti gli altri immobili.
  (Omissis).
di   determinare   in  L.  240.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CHITIGNANO
  (Arezzo)
  Il comune di CHITIGNANO (provincia di Arezzo) ha  adottato,  il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  le  aliquote  I.C.I.  per l'anno 1999 uguali a quelle
vigenti per il 1999 e cioe':
  nella misura del 5,7  per  mille  per  gli  immobili  destinati  ad
abitazione principale;
  nella   misura   del   6   per   mille  per  gli  immobili  diversi
dall'abitazione principale di qualunque destinazione catastale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CHIUSA - KLAUSEN
  (Bolzano)
  Il comune di CHIUSA - KLAUSEN (provincia di Bolzano)  ha  adottato,
il   28  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di aumentare per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 3, comma 55 della
legge dd. 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione dell'I.C.l.  per  la
prima  abitazione  da  L.  200.000  a  L.  300.000 e di applicare per
l'abitazione principale in linea di  massima  una  detrazione  di  L.
300.000;
2.  di  determinare la detrazione dell'I.C.I. per la prima abitazione
nell'ipotesi di presupposti socialmente precari in  L.  500.000,  nel
caso che il contribuente e' in possesso dei seguenti requisiti:
  a)  valore  catastale  rivalutato  dell'edificio non superiore a L.
100.000.000;
  b) il reddito imponibile della famiglia non e' superiore al  doppio
dell'importo del minimo vitale.
  Secondo l'art. 6 del D.P.G.P. dd. 1ù0 febbraio 1991, n. 2 risultano
per il momento i seguenti importi del reddito:
   singola persona: L. 17.544.000;
   due persone: L. 24.840.000;
   tre persone: L. 30.696.000;
   quattro persone: L. 36.528.000;
   cinque persone: L. 40.920.000;
   per ogni ulteriore membro di famiglia suppletive, L. 4.392.000;
3.  non  siano  possessori,  con riferimento a tutti i componenti del
nucleo familiare come definito al punto 2, di altri beni immobili sul
territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage  o
posto  macchina  al servizio dell'abitazione principale e dei redditi
dominicali aggiornati dei terreni  non  edificabili  inferiori  a  L.
2.500;
4.  che non coabitino con persone provviste di reddito ed estranee al
nucleo familiare;
5. le domande, redatte in carta libera utilizzando l'apposito  modulo
disponibile  presso  l'ufficio  tasse  del  comune  e  firmate  dagli
interessati  devono  essere  presentate  all'ufficio  tasse,  che  ne
rilascia  ricevuta,  presso il municipio di Chiusa, entro il 31 marzo
1999.
6. di determinare, per l'anno 1999,  l'aliquota  dell'imposta  comune
sugli  immobili  (l.C.l.)  che  sara'  applicata  in questo comune di
principio nella misura del 4,7 per mille;
7. per i seguenti casi sara' applicata l'aliquota I.C.I.  del  6  per
mille:
  a)  per  appartamenti affittati, i quali per gli inquilini non sono
abitazioni principali;
  b) abitazioni inabitate.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CHIUSI
  (Siena)
  Il comune di CHIUSI (provincia di Siena) ha adottato, il  19  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
visto  che  la  giunta  municipale,  propone  di confermare anche per
l'anno 1999 l'elevazione, fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,
della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 esclusivamente per i casi
sottoelencati: