1998; 4. di dare atto che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota I.C.I. e della detrazione, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' principale immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI CASALE MONFERRATO (Alessandria) Il comune di CASALE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire come in premessa specificato per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: 6 per mille aliquota ordinaria; 5 per mille per i terreni agricoli; 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata; 7 per mille per gli alloggi non locati; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ivi comprese le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata; alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dalle A.T.C. (Omissis). COMUNE DI CASALINCONTRADA (Chieti) Il comune di CASALINCONTRADA (provincia di Chieti) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 4 per mille, per la ragione indicata in premessa, senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione alle abitazioni e senza variazione della detrazione che resta quindi invariata nella misura di L. 200.000, come per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI CASALMAIOCCO (Lodi) Il comune di CASALMAIOCCO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA (Pordenone) Il comune di CASARSA DELLA DELIZIA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, e succes- sive modifiche, nel seguente modo: in L. 250.000 per la generalita' delle abitazioni principali; in L. 500.000, limitatamente alle abitazioni principali possedute e utilizzate da nuceli familiari composti da una o due persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eeta' alla data del 1 gennaio 1999, titolari di un reddito non superiore ai seguenti limiti, derivante esclusivamente da persone: L. 9.100.000 per una persona; L. 12.800.000 per due persone. I redditi da considerare sono quelli conseguiti nell'anno 1998; 2. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote: 5,50 per mille - aliquota ordinaria; 7 per mille per gli immobiIi sfitti, per almeno sei mesi nel corso dell'anno di riferimento e per le aree edificabili, per le quali, alla data del 1 gennaio 1999, non sia stata rilasciata concessione edilizia; 3. di dare atto che l'aliquota del 7 per mille si applica alle abitazioni a disposizione, che costituiscono l'unico immobile ad uso abitativo posseduto nel territorio dello stato; 4. di esentare, per l'anno 1999, dal pagamento dell'I.C.I. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS esistenti nel comune di Casarsa. (Omissis). COMUNE DI CASCIA (Perugia) Il comune di CASCIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire e quindi applicare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 6 per mille, dando atto che rientra nelle misure cosi' come fissate dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 2. di stabilire in L. 240.000 la detrazione, di cui al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, da applicare alle unita' destinate ad abitazione, di proprieta' dei contribuenti, ed adibite dagli stessi ad abitazione principale; 3. di stabilire, che tale detrazione spetta altresi' ai soggetti cosi' come individuati al punto 4 del comma 55 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). COMUNE DI CASELLE TORINESE (Torino) Il comune di CASELLE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 nelle misure sottoindicate, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504: 6 per mille - aliquota base; 4,80 per mille - persone fisiche soggetti passivi e dei soci di co- operative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4,80 per mille - per il primo box posseduto adibito a pertinenza dell'abitazione principale; di stabilire che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI CASCIAGO (Varese) Il comune di CASCIAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, ed in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili stabilendo le aliquote e riduzioni (vedi allegato A) come segue: di stabilire in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno, la detrazione per l'abitazione principale (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1997); di confermare l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo al 5,5 per mille (art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1997); di non diversificare l'aliquota per immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale (art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1997); di confermare, per gli alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'aliquota del 7 per mille; di confermare l'aliquota ordinaria del 6 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1997). di confermare la riduzione del 50 per cento dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1997 e art. 6 regolamento I.C.I.); di stabilire la riduzione al 5,5 per mille per le aree edificabili con valore medio di riferimento previsto in L. 110.000; di confermare l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o intervneti finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997) nella misura del 4 per mille per la durata di tre anni dall'inizio lavori. (Omissis). Allegato A ALIQUOTE I.C.I. ANNO 1999 deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 25 marzo 1999) A) abitazione principale dei residenti del comune 5,5, per mille: detrazione abitazione principale L. 200.000 (la definizione di abitazione principale ai fini dell'applicazione delle agevolazioni e' definita dall'art. 5 del regolamento I.C.I.); B) immobili diversi dalle abitazioni (es.: box, negozi, ...) 6 per mille; C) immobili possediti in aggiunta all'abitazione principale 6 per mille; D) alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno 7 per mille durante il quale sussistono dette condizioni; E) immobilii invenduti costruiti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e la vendita di immobili 6 per mille; F) terreni fabbricabili: (valore venale medio di riferimento L. 110.000/mq) 5,5 per mille; G) terreni agricoli: esenti ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992; H) immobili di proprietari che eseguano interventi di recupero delle unita' immobiliari inagibili e inabitabili o di interesse artistico ed architettonico, ovvero per la realizzazione di autorimesse e posti macchina, oppure per rendere utilizzabili i sottotetti (per una durata di tre anni dall'inizio lavori) 4 per mille; I) per tutti i casi non evidenziati ai punti precedenti si applica l'aliquota indifferenziata 6 per mille. (Omissis). Ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale I.C.I. gli immobili non commerciali sono esenti dall'imposta. COMUNE DI CASERTA (Caserta) Il comune di CASERTA ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, fermo restando le disposizioni dell'art. 4 comma 1 del decreto legge 8 gosto 1996, n. 427, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e le rivalutazioni del 5 per cento delle vigenti rendite catastali ur- bane e del 25 per cento per i redditi dominicali, le seguenti aliquote: aliquota ordinaria 6,75 per mille; aliquota ridotta 5 per mille a favore delle persopne fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale; detrazione per l'abitazione principale L. 200.000. 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente in Istituti sanitari, acquisiscono la residenza in loco, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare concessa in uso grautito a parenti in linea retta o a collaterali entro il secondo grado di parentela, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per mille, e della detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA (Massa Carrara) Il comune di CASOLA IN LUNIGIANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare (Omissis) la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 7 per mille; 2. di elevare l'importo della detrazione ordinaria, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI CASORATE PRIMO (Pavia) Il comune di CASORATE PRIMO (provincia di Pavia) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare l'allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, costituitsce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. (Omissis). Ritenuto di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,75 per mille con detrazione dell'importo di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; Ritenuto altresi' di stabilire ulteriori detrazioni per l'abitazione principale per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale secondo la seguente tabella: ____________________________________________________________________ Componenti il nucleo familiare: pensionati, coniuge a carico Reddito massimo Ulteriore pensionato, portatore di handicap, detrazione anziani non autosufficienti, disoccupati, cassintegrati ____________________________________________________________________ 1 L. 12.000.000 L. 250.000 1 L. 21.000.000 L. 150.000 2 L. 21.000.000 L. 250.000 2 L. 25.000.000 L. 200.000 2 o piu' L. 30.000.000 L. 100.000 da lavoro dipendente 2 o piu' componenti L. 30.000.000 L. 250.000 piu' L. 2.500.000 per ogni familiare . a carico Tale ulteriore detrazione potra' essere effettuata dai cittadini che, attraverso l'autocertificazione, dichiarino, entro il 30 giugno 1999, di non possedere altri immobili, escluso il box dell'abitazione escluso il box dell'abitazione principale, che tale abitazione non superi l valore catastale di L. 75.000.000 ed appartenga ad una delle seguenti categorie A3, A4, A5. (Omissis). COMUNE DI CASSAGO BRIANZA (Lecco) Il comune di CASSAGO BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di stabilire per l'anno 1999 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; 3. di stabilre per l'anno 1999 la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo numero 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO (Cosenza) Il comune di CASSANO ALLO IONIO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 6 per mille e confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000 nei modi e termini di legge. 2. di fissare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto che anche pertinenziali, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori per come previsto dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (Varese) Il comune di CASSANO MAGNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. 1999 per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooper- ative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. di stabilire nella misura del 6,6 per mille l'aliquota I.C.I. 1999 per tutti gli altri immobili; 3. di riconoscere, ai sensi dell'art. 3, della legge 9 maggio 1997, n. 122, ai contribuenti che possiedono i requisiti cosi' come specificati in narrativa alle lettere a), b), c), d), e) e f), un aumento fino a L. 100.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO (Milano) Il comune di CASSINETTA DI LUGAGNANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 la seguente aliquota I.C.I. e detrazioni: aliquota I.C.I. 6 per mille; detrazioni: a) L. 300.000 su richiesta documentata degli interessati per coloro che possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (un box e/o cantina) e che sono titolari di un reddito familiare costituito da pensione sociale o minima; le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) L. 300.000 per coloro che possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a L. 150.000.000 riferito al solo valore di tale unita' immobiliare e relativa pertinenza (o box e/o cantina); le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; c) L. 220.000 per coloro che non rientrano ai punti a) e b) e che sono possessori a titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a L. 220.000.000; d) L. 200.000 per coloro che sono possessori a titolo di proprieta' o altro diritto reale delle unita' immobiliari adibita ad abitazione principale con valore catastale superiore a L. 220.000.000. (Omissis). COMUNE DI CASSOLNOVO (Pavia) Il comune di CASSOLNOVO (provincia di Pavia) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di modificare quanto stabilito con la deliberazione del c.c. n. 33 del 30 novembre 1998, relativamente alla detrazione dell'abitazione principale: stabilendola in L. 400.000 anziche' L. 300.000; 2. di eliminare, con riferimento ai pensionati, la dicitura "pari o superiori a 65 anni". (Omissis). Avvertenza: La deliberazione n. 33 del 30 novembre 1998 del comume di Cassolnovo e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 37 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1999, a pag. 21. COMUNE DI CASTAGNITO (Cuneo) Il comune di CASTAGNITO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI CASTELBALDO (Padova) Il comune di CASTELBALDO (provincia di Padova) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 per l'imposta comunale sugli immobili, le aliquote nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI CASTELBELLO CIARDES KASTELBELL TSCHARS (Bolzano) Il comune di CASTELBELLO CIARDES - KASTELBELL TSCHARS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 4 per mille; 2. di stabilire, a partire dal 1 gennaio 1999, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura fino a concorrenza dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unita' immobiliare. (Omissis). COMUNE DI CASTELBIANCO (Savona) Il comune di CASTELBIANCO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per il 1999 le misure di aliquote differenziate per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate per l'anno 1998 come segue: 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in comune per l'unita' immobiliare direttamente abitata ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc.; 6 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie, altri fabbricati, ecc.). (Omissis). COMUNE DI CASTELDELCI (Pesaro e Urbino) Il comune di CASTELDELCI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, confermandola anche per il 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 5 per mille, senza le diversificazioni di cui alla normativa. (Omissis). COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Grosseto) Il comune di CASTEL DEL PIANO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per quanto detto in narrativa, anche per l'anno 1999 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; di confermare altresi' la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASTEL DI TORA (Rieti) Il comune di CASTEL DI TORA (provincia di Rieti) ha adottato, il 5 marzo 1999 e il 27 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare all'unanimita' la proposta di deliberazione cosi' come riportata all'interno del presente atto. (Omissis). l'aliquota da applicare sull'imposta comunale sugli immobili per il 1999 e' del 5,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO (Arezzo) Il comune di CASTEL FOCOGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, in applicazione degli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul riordino della finanza degli enti territoriali, l'aliquota dell'l.C.l., l'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune di Castel Focognano per l'anno 1999 nelle seguenti misure: a) nella misura del 5,80 per mille del valore catastale dell'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo cosi' come sostituito dal comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; b) nella misura del 6 per mille del valore catastale degli immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi; 2. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3 della citata legge tale, che l'imposta viene ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; 3. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3 della citata legge, che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e' di L. 230.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivisa in proporzione della quota di proprieta' di essa abitazione principale nel caso in cui la stessa sia utilizzata da piu' contribuenti. (Omissis). COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA (Arezzo) Il comune di CASTELFRANCO DI SOPRA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,75 per mille, detrazione L. 200.000; 2) aliquota da applicare per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille; 3) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto 2: 7 per mille; 4) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; 5) aliquota da applicare ai garages regolarmente censiti come tali (C6) ed ubicati nel fabbricato o nel lotto di pertinenza dell'abitazione principale: 5 per mille; 6) aliquota da applicare agli alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al II grado di parentela, che vi abbiano la residenza e che non possiedano alloggi in proprieta' o siano titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, e superficie sugli stessi: 5 per mille; 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa) Il comune di CASTELFRANCO DI SOTTO (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, giusti i motivi e le ragioni dette in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: 4,50 per mille, aliquota ordinaria: a) abitazioni principali; b) abitazioni utilizzate da soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; d) abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che le utilizza come abitazione principale; e) abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado in linea retta, quali genitori e figli, nonni e nipoti tra loro e parenti in secondo grado in linea collaterale, quali fratelli e sorelle tra loro), se la stessa costituisce, per il familiare, la propria abitazione principale; f) case possedute a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero permanente, purche' la stessa non risulti affittata; g) abitazioni possedute nel territorio del comune, a titolo di proprieta' od usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata; h) tutti gli altri immobili diversi dalle seconde case o case non locate; terreni condotti da coltivatori diretti o in regime di impresa; 7 per mille: seconde case e case non locate; 3 per mille: interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti; 2. di determinare, altresi', in L. 230.000 la detrazione ordinaria spettante per i seguenti immobili: a) abitazioni principali; b) abitazioni utilizzati dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggi regolarmente assegnati dall'ATER; d) abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari limitatamente ai parenti fino al primo grado in linea retta (figli); e) abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; 3. di riconoscere, inoltre, ai soggetti che si trovino nelle seguenti situazione di carattere economico-sociale l'elevazione della detrazione da L. 230.000 a L. 400.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protraggono tali destinazioni e situazioni, in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, convertito con legge 9 maggio 1997, n. 122: famiglie di soli ultra sessantenni con reddito pro-capite non superiore a 11.500.000 risultante da pensione INPS, comprensiva della maggiorazione sociale ex art. 1 legge n. 544/1988 e della maggiorazione riconosciuta a pensionati ex combattenti, non proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite; famiglie che abbiano al loro interno soggetti portatori di handicap tali cosi' come riconosciuti dalla legge n. 104/1992, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente, certificata dal servizio sanitario della USL, purche' non tenuti presso strutture pubbliche o private, con reddito pro-capite non superiore al limite di cui alla precedente situazione. Per la quantificazione del reddito pro-capite il numero dei componenti il nucleo familiare viene convenzionalmente aumentato di una unita'; 4. di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta su domanda dei soggetti stessi con autocertificazione dei requisiti indicati in premessa, stabilita per le due diverse situazioni, da presentarsi entro e non oltre il giorno 30 aprile 1999. (Omissis). COMUNE DI CASTEL GIORGIO (Terni) Il comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 6 per mille. 2. di confermare anche per l'anno 1999, quanto previsto dalla delibera di C.C. n. 13 del 28 febbraio 1996 per i redditi di sola pensione, non superiori a L. 12.000.000. (Omissis). COMUNE DI CASTELGRANDE (Potenza) Il comune di CASTELGRANDE (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4 per mille. 2. di determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (Piacenza) Il comune di CASTELL'ARQUATO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per il corrente anno le aliquote e le detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili, gia' deliberate con precedente atto di consiglio comunale n. 10 del 5 aprile 1997, divenuto esecutivo il 22 aprile 1997. (Omissis). Con deliberazione del 5 aprile 1997 il comune ha stabilito: (Omissis). ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli immobili diversi dalle abitazioni principali posseduti in aggiunta all'abitazione principale, sono assoggettati all'aliquota del 6 per mille, mentre gli immobili adibiti ad abitazione principale, nonche' quelli locati ad inquilini residenti nel comune e utilizzati da questi come abitazione principale con contratto di locazione regolarmente sottoposto a registrazione, sono assoggettati ad un'aliquota del 5 per mille; di conseguenza, si ritiene di precisare quanto segue: le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, nonche' quelle locate a residenti, con contratto di locazione regolarmente registrato, sono assoggettate alla aliquota del 5 per mille; le pertinenze delle stesse (garages) vengono pure assoggettate alla aliquota del 5 per mille; le unita' immobiliari sfitte, nonche' quelle locate a non residenti, come precedentemente specificato, sono assoggettate alla aliquota del 6 per mille; le pertinenze delle stesse (garages), vengono pure assoggettate alla aliquota del 6 per mille; le unita' immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale e non incluse nelle categorie precedenti (seconde case) sono assoggettate all'aliquota del 6 per mille; le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6 per mille; tutti gli altri beni immobiliari (opifici, terreni, negozi, immobili adibiti ad attivita' produttive etc.), indipendentemente dal fatto che siano posseduti da cittadini residenti o da cittadini non residenti, sono assoggettati alla aliquota del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASTELLERO (Asti) Il comune di CASTELLERO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare (come gia' stabilita anche per gli anni 1996, 1997 e 1998) per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 7 per mille, cosicche' possa essere garantito l'equilibrio di bilancio a fronte delle esigenze istituzionali e sia ovviata la possibile situazione di squilibrio e/o di eventuale dissesto anche per gli esercizi futuri. 2. di stabilire l'entita' della detrazione e per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000 annue e nell'importo conseguente rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA (Alessandria) Il comune di CASTELLETTO D'ORBA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie di proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI CASTELLINALDO (Cuneo) Il comune di CASTELLINALDO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, (omissis) nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e la detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 2. di non procedere, (omissis) ad alcuna diversificazione dell'aliquota I.C.I., cosi' come previsto dalla vigente normativa in materia. (Omissis). COMUNE DI CASTELLINO TANARO (Cuneo) Il comune di CASTELLINO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare la/le aliquota/e dell'imposta/e comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 5 per mille per tutti gli immobili. di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prima casa). (Omissis). COMUNE DI CASTELLIRI (Frosinone) Il comune di CASTELLIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 14 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE (Caserta) Il comune di CASTELLO DEL MATESE (provincia di Caserta) ha adottato, il 20 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I.C.I.: a) di confermare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura del 5 per mille; b) di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE (Asti) Il comune di CASTELLO DI ANNONE (provincia di Asti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare nel 6 per mille l'aliquota (unica) I.C.I. relativa all'anno 1999, la deduzione d'imposta e' fissata in L. 230.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASTELLUCCIO SUPERIORE (Potenza) Il comune di CASTELLUCCIO SUPERIORE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare e confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASTEL MADAMA (Roma) Il comune di CASTEL MADAMA (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1ù0 gennaio 1999: aliquota da applicare: abitazioni principali: 5 per mille; abitazioni secondarie: 5,5 per mille. 2. aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 3 per mille; al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 3 per mille; per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobilIare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione prIncipale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 9. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1ù0 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI CASTELMASSA (Rovigo) Il comune di CASTELMASSA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di non apportare variazioni alla misura l.C.l. gia' in vigore, determinando nel 5,5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, per le motivazioni esposte in premessa; 2. di stabilire in L. 200.000 la misura della detrazione d'imposta spettante alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di stabilire in L. 500.000 la misura della detrazione annua d'imposta spettante alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale, e piu' precisamente per le seguenti categorie di contribuenti: a) nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito complessivo annuo un importo non superiore a L. 10.000.000. b) nucleo familiare composto da pensionati il cui reddito familiare non sia superiore a L. 20.000.000 maggiorate di L. 5.000.000 per ogni pensionato oltre i primi due. c) Presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato o gravato da invalidita' pari o superiore al 66% e con reddito familiare complessivo non superiore a L. 30.000.000. (Omissis). COMUNE DI CASTELMEZZANO (Potenza) Il comune di CASTELMEZZANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale immobiliare (ICI) sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarita' dell'imposte al Comune ove sono ubicati gli immobili. 2. di dare atto che per l'anno 1999, del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO (Rovigo) Il comune di CASTELNOVO BARIANO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4,75 per mille per tutte le unita' immobiliari; 2. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, nella misura annua di L. 200.000; 3. di elevare a L. 300.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale, e piu' precisamente per le seguenti categorie di contribuenti: a) nucleo familiare composto da un pensionato avente un reddito complessivo annuo di importo non superiore a L. 11.000.000; b) nucleo composto da pensionati il cui reddito familiare non sia superiore a L. 22.000.000 maggiorati di 5.000.000 per ogni pensionato oltre ai primi due; c) presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato e con reddito familiare complessivo non superiore a L. 32.000.000; 4. di stabilire che tale detrazione venga concessa previa presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione; a) autocertificazione dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare relativi all'anno precedente quello dell'imposta I.C.I.; b) copia delle relative dichiarazioni dei redditi o in mancanza, dei modelli 101 e/o 201; c) copia del certificato di handicap solo per la categoria c. (Omissis). COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (Reggio Emilia) Il comune di CASTELNOVO NE' MONTI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio del comune di Castelnovo ne' Monti, per l'anno 1999 nella seguente misura: aliquota ordinaria (applicabile a tutti gli oggetti d'imposta per cui non e' prevista una aliquota diversa): 6,50 per mille; aliquota agevolata per l'abitazione principale: 5,50 per mille; aliquota maggiorata per aree edificabili: 7 per mille; aliquota maggiorata per gli alloggi (diversi dall'abitazione principale) vuoti o tenuti a disposizione: 7 per mille; aliquota maggiorata per alloggi (diversi dall'abitazione principale), concessi in locazione senza contratto regolarmente registrato o dati in locazione per periodi inferiori all'anno: 7 per mille. Sono tuttavia esclusi dall'aliquota maggiorata gli alloggi concessi in comodato o comunque occupati da parenti fino al terzo grado (e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore) che risultino ivi residenti. Ad essi si applica l'aliquota ordinaria del 6,50 per mille; 2. di recepire la facolta' prevista al comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare, che risulti non locata, posseduta a titolo di proprieta'/usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 3. di recepire quanto stabilito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alle detrazioni d'imposta per l'abitazione principale, fissate in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA (Alessandria) Il comune di CASTELNUOVO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, e s.m.i., e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire che: per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA (Asti) Il comune di CASTELNUOVO CALCEA (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASTELNUOVO DI FARFA (Rieti) Il comune di CASTELNUOVO DI FARFA (provincia di Rieti) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO (Roma) Il comune di CASTELNUOVO DI PORTO (provincia di Roma) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la tabella tariffaria per l'applicazione dell'I.C.I. dal 1ù0 gennaio 1999 come segue: 1) aliquota ordinaria 5,50 per mille; 2) aliquota per abitazione principale 4,50 per mille; 3) detrazione per l'abitazione principale L. 250.000; 4) detrazione per i proprietari di unica unita' immobiliare che sia adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purche' titolari di sola pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi i 15 milioni L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA (La Spezia) Il comune di CASTELNUOVO MAGRA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 1999 e proporre al Consiglio Comunale il seguente sistema di aliquote I.C.I. imposta comunale sugli immobili: a) aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze (categorie catastali C2 e C6), ivi comprese: abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata; l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2 grado in linea retta o ad affini fino al 1 grado, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. b) aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari. 2. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti detrazioni d'imposta: detrazione d'imposta pari a L. 200.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione delle pertinenze e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini; maggiore detrazione pari a L. 320.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale riferite a: soggetti passivi possessori di prima ed unica casa su tutto il territorio nazionale, che si trovino nelle seguenti condizioni: a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 comunque acquisita o da acquisire d'ufficio; b) soggetti aventi un reddito familiare complessivo non superiore al minimo di pensione INPS per l'anno 1999 comprese le rendite esenti da tassazione o tassate alla fonte, al netto degli assegni familiari; c) richiedenti che si trovino in documentate situazioni di carattere sociale valide ad ottenere interventi di assistenza sociale, come disciplinati dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 24 gennaio 1991. L'applicazione delle agevolazioni nel caso sub. b) e c) e' comunque subordinata alla condizione che nessun altro componente del nucleo familiare possegga immobili. Modalita' di riconoscimento della maggiore detrazione. Coloro che ritengano di aver diritto alla maggiore detrazione per l'anno 1999 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 31 maggio 1999. La domanda dovra' essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune con autocertificazione della situazione reddituale. La maggiore detrazione non e' inoltre applicabile, agli immobili di cui al comma 4, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 come novellato dall'art. 3, comma 55 legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO (Frosinone) Il comune di CASTELNUOVO PARANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare (omissis) nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI CASTELPLANIO (Ancona) Il comune di CASTELPLANIO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 4. confermare anche per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. gia' applicate nel decorso anno 1998, secondo quanto deliberato con appositi atti G.M. n. 21 del 29 gennaio 1999 e C.C. n. 2 del 29 gennaio 1999 e precisamente: aliquota ordinaria - nella misura del 5 per mille, con detrazione di imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000, ai sensi dell'art. 53, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; aliquota ordinaria - nella misura del 5 per mille sugli alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e locati con contratto registrato; aliquota maggiorata - nella misura del 5,5 per mille con riferimento e limitatamente ai casi di alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati; aliquota maggiorata - nella misura del 5,5 per mille con riferimento alle aree fabbricabili. (Omissis). COMUNE DI CASTELRAIMONDO (Macerata) Il comune di CASTELRAIMONDO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per le causali in premessa meglio specificate per l'anno 1999 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille con riduzione dello 0,5 per mille rispetto all'anno 1998 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' direttamente adibita ad abitazione principale, il tutto ai sensi art. 2, decreto-legge n. 542/1995 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 26 dicembre 1995). 2. di dare atto che: a) dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente lo stesso relativamente a pertinenze di tipo C/2, C/6 e C/7. b) la disposizione di cui alla lettera a) si applica anche per le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 3. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille a carico dei soggetti passivi proprietari di immobili non adibiti ad abitazione principale; 4. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; 5. di dare atto che in favore dei proprietari di fabbricati inagibili causa terremoto, si applica un esenzione del tributo pari al 100%. (Omissis). COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' (Arezzo) Il comune di CASTEL SAN NICCOLO' (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di confermare, pertanto, anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille applicando la detrazione di L. 300.000 spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di non determinarsi in merito alla possibilita' di applicare l'aliquota in maniera diversificata come consente l'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3, comma 56, del decreto legislativo n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI CASTELSPINA (Alessandria) Il comune di CASTELSPINA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota unica I.C.I. del comune di Castelspina nella misura del 5 per mille. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3, legge n. 662/1996 e' nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (Caserta) Il comune di CASTEL VOLTURNO (provincia di Caserta) ha adottato, il 9 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: 5 per mille per le abitazioni principali; 6 per mille per le abitazioni diverse da quelle principali; 6 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni; 2. di determinare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASTIADAS (Cagliari) Il comune di CASTIADAS (provincia di Cagliari) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nelle misure specificate in premessa. (Omissis). ritenuto di determinare, anche per l'anno 1999, l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla seguente tipologia di immobili: abitazioni principali: del 6 per mille; altri immobili diversi dall'abitazione principale: 7 per mille; ritenuto, altresi', di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure specificate in premessa. (Omissis). COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (Perugia) Il comune di CASTIGLIONE DEL LAGO (provincia di Perugia) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,6 per mille; tutti gli altri fabbricati e terreni (aliquota ordinaria): 6,8 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di anziani e disabili, art. 4 comma 1 legge n. 556/1996: 5,6 per mille; 2. di elevare per l'anno 1999 la detrazione concessa per l'I.C.I. dovuta sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, secondo le seguenti modalita': a) elevazione da L. 200.000 a L. 300.000, da rapportare alla percentuale di possesso, per i soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari i cui componenti abbiano percepito, in relazione all'anno precedente, i seguenti redditi per un ammontare lordo complessivo inferiore a L. 10.700.000: redditi di pensione (INPS, gestioni sostitutive). Sono esclusi dal calcolo le pensioni di invalidita' civile, di guerra, le rendite IN- AIL, gli assegni di accompagnamento d'invalido civile; reddito derivante dall'immobile di diretto utilizzo per il quale si richiede la riduzione dell'imposta e dalla sua pertinenza (box, garage, cantina) ancorche' accatastata autonomamente; redditi da terreni dichiarati nell'apposito quadro della dichiarazione a fini IRPEF; b) elevazione da L. 200.000 a L. 250.000, da rapportare alla percentuale di possesso, per i medesimi soggetti aventi la stessa tipologia di redditi, ma con ammontare lordo complessivo inferiore a L. 19.000.000; c) concedere tale detrazione ai soli soggetti che ne faranno richiesta documentata secondo i criteri individuati con deliberazione della giunta comunale n. 312 del 14 maggio 1997; d) specificare che, ai sensi dell'applicazione della presente disposizione, per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone che anagraficamente o di fatto convivono nella medesima abitazione del soggetto passivo, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'; e) di portare a conoscenza di tali agevolazioni tutti i soggetti interessati nei modi opportuni. (Omissis). COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (Lucca) Il comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (provincia di Lucca) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE (Torino) Il comune di CASTIGLIONE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, (I.C.I.), per l'anno 1999 nelle seguenti misure: e) abitazione principale: 5 per mille; f) terreni agricoli: 5,50 per mille; g) aree fabbricabili: 6,50 per mille; h) altri immobili: 6,50 per mille; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di riconoscere che la detrazione per l'abitazione principale venga elevata a L. 350.000, per i seguenti soggetti: portatori di handicap (sordomuti, ciechi ed invalidi civili con grado superiore al 50 per cento) in possesso di certificazione della commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, che non possiedano sul territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre l'abitazione principale (comprese le pertinenze non locate) se accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione di invalidita' e di accompagnamento; 4. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 21 del regolamento in materia di I.C.I. approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 68 del 16 dicembre 1998, sono equiparate alle abitazioni principali: f) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; g) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; h) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; i) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; j) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai genitori, ai figli, al coniuge ancorche' separato o divorziato. (Omissis). COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (Arezzo) Il comune di CASTIGLION FIORENTINO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 5,8 per mille, l'aliquota ordinaria per l'applicazione nel territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dando atto che la stessa resta invariata rispetto a quella in applicazione nel 1997 e 1998; di stabilire, contestualmente, nella misura ridotta del 5,5 per mille l'aliquota per le abitazioni principali, ivi inclusi: a) abitazioni di proprieta' dei soggetti passivi; b) abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari; d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari e parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, purche' utilizzate come abitazioni principali da soggetti privi di proprieta' immobiliari sia nel comune che altrove che vi abbiano acquisito la residenza; e) abitazioni possedute ad esclusivo titolo di proprieta' da soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che le stesse risultino inutilizzate in quanto ancora a loro disposizione; f) pertinenze ad uso di garage (classificate C6), distintamente iscritte in catasto, purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alle abitazioni del proprietario e del titolare del diritto reale di usufrutto; di stabilire, inoltre, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. per i seguenti casi: a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, purche' non siano trascorsi oltre tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione; b) fabbricati di interesse storico e artistico, situati nel centro storico, per i quali siano in atto interventi di recupero; di determinare, per l'anno 1999, nella misura di L. 200.000 la detrazione spettante agli immobili aventi le caratteristiche ed i requisiti di abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASTIGNANO (Ascoli Piceno) Il comune di CASTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5 per mille per gli immobili ad uso prima abitazione; di fissare per tutti gli altri cespiti soggetti ad imposta l'aliquota al 6 per mille; di riconfermare la detrazione per la prima casa in L. 200.000 ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; di riconfermare la detrazione ai fini I.C.I. per la prima casa abitata esclusivamente dai nuovi nuclei familiari che si costituiranno nel corso dell'anno 1999 in L. 300.000 ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; di fissare in L. 300.000 la detrazione ai fini I.C.I. per la prima casa dei nuclei familiari anagraficamente residenti nel centro storico del capoluogo e della frazione di Ripaberarda ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). COMUNE DI CASTINO (Cuneo) Il comune di CASTINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di dare atto che la quota detraibile per l'abitazione principale e' di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (Bergamo) Il comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e in L. 500.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare e' presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992; 3. di considerare abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, nonche' quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al 2 grado e quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale a norma dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. vigente e quelle dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune. (Omissis). COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI (Lecce) Il comune di CASTRIGNANO DEI GRECI (provincia di Lecce) ha adottato, il 1 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 la seguente aliquota I.C.I. da applicare sul valore degli immobili: 5,50 per mille per i soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 6,50 per mille per i restanti soggetti passivi; 2. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CASTRO (Bergamo) Il comune di CASTRO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote differenziate: a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 7 per mille; b) aliquota ridotta nella misura del 6 per mille, da applicarsi per le abitazioni principali con residenza; di determinare la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI CASTROCIELO (Frosinone) Il comune di CASTROCIELO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 10 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di dare atto che, per l'anno 1999, non si ritiene di modificare le tariffe vigenti per l'anno 1998, dei tributi comunali, compreso l'I.C.I., la cui aliquota resta fissata al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CATENANUOVA (Enna) Il comune di CATENANUOVA (provincia di Enna) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I., imposta comunale sugli immobili ricadenti entro il territorio del comune di Catenanuova, nella misura unica del 6,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CATIGNANO (Pescara) Il comune di CATIGNANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1ù0 gennaio 1999: 1) aliquota ridotta, da applicare (1): per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille; (Omissis). 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; allo stesso modo e' considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al IV grado, nonche' al coniuge anche se separato. Sono, inoltre parti integranti, della abitazione principale le sue pertinenze; ancorche' distintamente iscritte a catasto. (Omissis). VIII. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1ù0 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI CATTOLICA (Rimini) Il comune di CATTOLICA (provincia di Rimini) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, nelle misure che seguono, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 5,4 per mille esclusivamente per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; 7 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare, altresi', per l'anno 1999, l'aumento a L. 500.000 della detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, di cui al decreto-legge n. 50/1997 convertito con legge n. 122/1997, secondo i criteri aggiornati di cui in premessa e come all'allegato A) alla presente deliberazioni. (Omissis). Allegato A CONDIZIONI PER LA MAGGIORE DETRAZIONE I.C.I. ANNO 1999 Verranno accolte le richieste di proprietari/comproprietari/soggetti passivi di un'unica unita' immobiliare, con eventuale annesso n. 1 garage o posto auto, adibita ad abitazione principale, che si trovino nelle seguenti situazioni: a) eta' non inferiore, al 1ù0 gennaio 1999, a 60 anni, soli o con coniuge con reddito non superiore ai limiti di cui al punto b), e/o altri familiari nullatenenti a carico: b) 1 - se il soggetto passivo vive solo, limite di reddito di L. 15.000.000 per l'anno 1998; 2 - se i coniugi soggetti passivi (contitolari del diritto) vivono in coppia, limite di reddito di L. 28.000.000 per l'anno 1998. I limiti di reddito sopracitati si intendono in eccedenza al reddito derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale n. 1 garage o posto auto. In caso di comproprieta' fra coniugi, e anche nel caso in cui per entrambi valga il limite d'eta', in caso di eccedenza del limite di reddito di L. 28.000.000, il beneficio non spetta ad alcuno di essi; c) sono esclusi dal limite di eta' di cui al punto a) coloro che risultino con familiari a carico in condizione di invalidita' psico- fisica pari al 100 per cento e che non risultino percipienti l'assegno di accompagno di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 16; d) la maggiore detrazione e' rapportata all'unita' immobiliare e, in considerazione di quanto sopra, sara' applicata ad ognuno dei coniugi soggetti passivi, in ragione della loro quota di possesso e varra' esclusivamente sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i, ma non per quella dovuta per le eventuali pertinenze (ad es. garage, cantina, soffitta, ecc.); e) l'istanza, da presentare entro il termine per il versamento della I rata I.C.I., a pena di decadenza, quale richiesta documentata, dev'essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilita' su modello fornito dall'ufficio con cui il soggetto passivo interessato attesta sotto la propria responsabilita' di possedere, al 1 gennaio, i requisiti di cui ai punti a), b), c), per usufruire dell'ulteriore agevolazione tributaria allegando la documentazione prevista dal modello stesso per la certificazione del possesso dei citati requisiti congiunti; f) non verranno accolte le richieste di concessione dell'aumento della detrazione per i cittadini che risultino proprietari o possessori di altre unita' immobiliari, oltre quella adibita ad abitazione principale, o di altri immobili o in possesso di altri diritti reali di godimento su immobili per uno dei titoli previsti dal citato art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, o presentate oltre il suddetto termine perentorio; g) la maggiore detrazione e' applicabile nell'anno di competenza dell'imposta e va documentata allegando, tra l'altro, le copie delle dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare come richiesto dal modello predisposto dal comune di cui al punto e); h) nel caso si accerti l'infondatezza dell'applicazione della maggiore detrazione da parte del contribuente, esso sara' tenuto al versamento, oltre che dell'imposta evasa anche delle sanzioni in applicazione di tutte le norme previste dalla legge sull'I.C.I. in materia di evasione dell'imposta stessa. COMUNE DI CAULONIA (Reggio Calabria) Il comune di CAULONIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno finanziario 1999, l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale degli immobili; 2. di stabilire che per l'anno finanziario 1999, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i soggetti passivi e' fissata in L. 230.000. (Omissis). COMUNE DI CAUTANO (Benevento) Il comune di CAUTANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire, con effetto dal 1ù0 gennaio 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,5 per mille; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). VI. di dare atto, altresi', che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI CAVA MANARA (Pavia) Il comune di CAVA MANARA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. che l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e' fissata nella misura pari al 6 per mille; 2. che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia stabilita nella misura indicata nell'allegato, facente parte integrante della presente deliberazione. (Omissis). La detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e' la seguente: a favore di tutti i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale L. 220.000; a favore delle famiglie che abbiano al proprio interno un portatore di handicap e che abbiano un reddito complessivo annuo lordo fino a L. 100.000.000, detrazione per l'abitazione principale pari a L. 270.000; a favore delle seguenti categorie di cittadini: 1) pensionati; 2) coniugi a carico dei pensionati; 3) disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 1998 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; 4) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 1998 che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori a 1/3 del 2 immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, le seguenti detrazioni: COMPONENTI L. 400.000 L. 300.000 L. 250.000 NUCLEO 1a fascia 2a fascia 3a fascia FAMILIARE di reddito di reddito di reddito - - - - 1 PERSONA L. 12.000.000 L. 13.500.000 L. 14.000.000 2 PERSONE L. 19.000.000 L. 22.000.000 L. 25.000.000 3 PERSONE L. 24.000.000 L. 27.500.000 L. 32.000.000 4 o piu' PERSONE L. 28.600.000 L. 32.500.000 L. 38.000.000 Il reddito si intende complessivo annuo lordo per nucleo familiare. A favore delle famiglie con reddito da lavoro dipendente fino a L. 30.000.000 composte da almeno n. 2 persone, saranno applicate ulteriori detrazioni di L. 200.000 (il limite di 30.000.000 deve essere aumentato di L. 2.500.000 per ogni componente del nucleo familiare oltre il secondo). Di tali detrazioni non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a Catasto come A/1 - A/2 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 o i possessori di immobili il cui valore catastale sia superiore ad 80 milioni. (Omissis). COMUNE DI CAVATORE (Alessandria) Il comune di CAVATORE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 6 per mille, cosi' come stabilito per gli anni 1997 e 1998. (Omissis). COMUNE DI CAVE (Roma) Il comune di CAVE (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 53 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; b) aliquota ridotta nella misura del 6,6 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. di determinare nella misura annua di L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (Teramo) Il comune di CELLINO ATTANASIO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, per l'anno 1999: l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 220.000; l'applicazione dell'aliquota del 5 per mille e la detrazione di L. 500.000 per le abitazioni principali di nuova costruzione per una durata di anni cinque dal rilascio del certificato di abitabilita'; l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille per gli insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali; l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille alle abitazioni secondarie con riduzione al 5 per mille a chi produce un contratto di locazione regolarmente registrato; l'esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 449 del 27 dicembre 1997, dal pagamento dell'I.C.I. in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di anni 3. (Omissis). COMUNE DI CELLIO (Vercelli) Il comune di CELLIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di non applicare nessuna riduzione di imposta e nessuna maggiorazione di detrazione; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI CENATE SOPRA (Bergamo) Il comune di CENATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 7 per mille. (Omissis). 3. di applicare una aliquota ridotta pari al 5,80 per mille ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con una detrazione d'imposta pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CENATE SOTTO (Bergamo) Il comune di CENATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote e detrazioni dell'I.C.I. gia' in vigore per gli anni 1997 e 1998: applicazione dell'aliquota ridotta del 5,70 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unita' immobiliari equiparate ad abitazioni principali di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58 in data 28 dicembre 1998 e modificato con la deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 1999; detrazione di L. 220.000 per le abitazioni principali e per le unita' immobiliari equiparate ad abitazioni principali di cui all'art. 9 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58 in data 28 dicembre 1998 e modificato con la deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 1999; unica aliquota del 7 per mille per tutti gli altri contribuenti; in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI CENESELLI (Rovigo) Il comune di CENESELLI (provincia di Rovigo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica I.C.I., per l'anno 1999 e stabilire in L. 200.000 la detrazione annua ordinaria per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per i motivi in premessa indicati. (Omissis). 3. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 300.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione alle particolari situazioni di carattere sociale e piu' precisamente per le seguenti categorie di contribuenti: a) nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito complessivo annuo un importo non superiore a L. 11.000.000; b) nucleo familiare composto da due pensionati aventi come reddito complessivo annuo un importo non superiore a L. 20.000.000; 4. di stabilire che tale detrazione viene concessa previa presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione: autocertificazione dei redditi relativi all'anno precedente a quello d'imposta I.C.I.; copia delle relative dichiarazioni dei redditi o, in mancanza, dei modelli 101 e/o 201. (Omissis). COMUNE DI CEPPO MORELLI (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di CEPPO MORELLI (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno finanziario 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti percentuali: prima casa: 5 per mille; seconda casa e tutto quello che non e' prima casa: 6,5 per mille; detrazione prima casa: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CERDA (Palermo) Il comune di CERDA (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). approvare la proposta di deliberazione dell'ufficio tributi prredisposta dal responsabile del procedimento relativa all'oggetto, nel testo meglio descritto in premessa, che qui si intende integralmente riportata; (Omissis). stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, nella misura del 5 per mille; stabilire per l'anno 1999 l'ammontare della detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione. (Omissis). COMUNE DI CEREGNANO (Rovigo) Il comune di CEREGNANO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, per tutto quanto esposto in premessa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure del 4, 6 e 7 per mille, secondo i casi e con i criteri meglio indicati in premessa, facendola pertanto propria: 4 per mille: a) per gli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attivita' imprenditoriale dal giovane coltivatore diretto ovvero dal giovane imprenditore agricolo, commerciale o artigianale, iscritto negli appositi elenchi previdenziali ed assistenziali, che eserciti l'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia. Per "giovane" si intende colui che non ha ancora compiuto il quarantunesimo anno di eta'; b) a tutti i soggetti passivi I.C.I., qualora gli immobili oggetto della tassazione siano stati dati in affitto o comodato al ""giovane coltivatore o imprenditore"" cosi' come identificato al punto precedente. Per poter usufruire dell'aliquota ridotta del 4 per mille il contribuente dovra' presentare all'ufficio tributi comunale apposita richiesta - autocertificazione entro la scadenza del termine per il versamento della prima rata d'imposta nella quale dovra' indicare: cognome, nome, dati anagrafici e fiscali; estremi per il riconoscimento della qualifica di giovane imprenditore o agricoltore (riferimenti camerali, iscrizione casse previdenziali ed assistenziali); indicazione dell'immobile oggetto dell'agevolazione; 7 per mille: a) per i fabbricati adibiti ad abitazione non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Tale aliquota, in ogni caso, non si applica per i fabbricati rientranti nella definizione di abitazione principale o equiparabili all'abitazione principale ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.l.; b) agli immobili classificati in catasto nel gruppo "C", ad esclusione delle categorie C/6 e C/7, non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 6 per mille: per tutte le altre tipologie di immobili e di contribuenti. (Omissis). di stabilire che la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, verra' applicata anche per l'anno 1999 nelle misure e con i criteri stabiliti con la deliberazione consiliare n. 8 del 28 febbraio 1998. Deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 28 febbraio 1998 1. di stabilire in L. 500.000 (rapportate al periodo d'anno) l'ammontare della detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che siano titolari di pensione sociale e che abbiano quale ulteriore reddito quello derivante dalla casa adibita ad abitazione principale, che vivono soli o con il coniuge nelle stesse condizioni. (Omissis). COMUNE DI CERETE (Bergamo) Il comune di CERETE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare: l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 5,5 per mille, con detrazione prima casa pari a L. 200.000 estesa anche alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di primo grado come da art. 8 del regolamento "Per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 10 settembre 1998. (Omissis). COMUNE DI CERRETO GUIDI (Firenze) Il comune di CERRETO GUIDI (provincia di Firenze) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare relativamente all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 le aliquote cosi' come e piu' analiticamente descritte nell'allegato "A" che entra a far parte integrante e sostanziale del presente atto e riportate di seguito: 1) aliquota 4,7 per mille: a) abitazione principale; b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado; 2) aliquota 6,5 per mille: a) alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale locati ai sensi del codice civile; b) immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; c) terreni; d) aree fabbricabili; 3) aliquota 7 per mille: a) alloggi non locati; 2. di adottare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 sulla base della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI CERRETO LAZIALE (Roma) Il comune di CERRETO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria I.C.I. del 4,5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CERRETO SANNITA (Benevento) Il comune di CERRETO SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 4 per mille per la prima casa e detrazione di L. 200.000; di confermare, altresi', l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, limitatamente ad altri immobili, oltre la prima casa. (Omissis). COMUNE DI CERRINA (Alessandria) Il comune di CERRINA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CERTALDO (Firenze) Il comune di CERTALDO (provincia di Firenze) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire inoltre le seguenti aliquote diversificate per l'applicazione dell'imposta: a) nella misura del 5,4 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) nella misura del 7 per mille per le unita' immobiliari destinate a civile abitazione tenute sfitte, intendendosi come tali quelle non locate per l'intero anno; 3. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; 4. di elevare a L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico e sociale: 1) famiglia di soli ultrasessantenni al 1 gennaio 1999; 2) famiglie che abbiano all'interno soggetti portatori di handicap come riconosciuti dalla legge n. 104/1992 o in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente, certificata dal servizio sanitario della A.S.L., purche' non tenuti per piu' di 6 mesi presso strutture pubbliche o private; 3) famiglie in cui tutti i componenti si trovino in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda. I contribuenti cosi' individuati dovranno inoltre presentare i seguenti requisiti: essere proprietari del solo immobile abitato, la cui rendita catastale non superi L. 1.160.000; avere un reddito familiare procapite non superiore a L. 10.000.000 annui, ovvero L. 11.000.000 nel caso di persone sole. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito procapite. Per famiglia, ai fini dell'applicazione della presente deliberazione, si intende una convivenza di fatto, anche senza vincoli di parentela, comprese quindi le persone comunque conviventi nell'unita' immobiliare. Tale detrazione e' elevata a L. 400.000 per gli ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite derivante da pensione sociale non superiore a L. 5.500.000. Per poter usufruire delle suddette agevolazioni, il contribuente, in possesso di tutti i requisiti, dovra' presentare domanda in carta libera indirizzata all'ufficio tributi entro il 30 giugno 1999 nella quale verranno indicati: autocertificazione dell'ammontare dei redditi percepiti nell'anno precedente, o copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente; autocertificazione di non possedere altri beni immobili oltre alla casa di abitazione redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte superiori a L. 2.000.000 procapite; autocertificazione comprovante lo stato di soggetto portatore di handicap o non autosufficienza permanente; autocertificazione inerente lo stato di disoccupazione. (Omissis). COMUNE DI CERVASCA (Cuneo) Il comune di CERVASCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, relativamente all'I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: aliquota unica: 4,8 per mille; riduzione unica: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CERVIGNANO D'ADDA (Lodi) Il comune di CERVIGNANO D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come di seguito: 1) nella misura del 5,2 per mille per abitazioni, pertinenze, immobili commerciali, terreni in genere; 2) nella misura del 7 per mille per quei terreni che, all'interno del centro abitato, hanno destinazione urbanistica residenziale di recupero con indice di edificazione a 2,5 mc/mq. (Omissis). COMUNE DI CERVINARA (Avellino) Il comune di CERVINARA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 6,3 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. e nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ridotta per le abitazioni principali dei soggetti residenti, art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI CERVO (Imperia) Il comune di CERVO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di rideterminare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 come di seguito specificato: aliquota ordinaria: 6,8 per mille; terreni agricoli: 5,5 per mille; abitazione principale di residenti nel comune: 5 per mille; abitazioni locate adibite ad abitazione principale di residenti nel comune: 5 per mille; abitazioni locate a non residenti: 6,8 per mille; abitazioni non locate: 7 per mille; 2. di fissare la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CESSANITI (Vibo Valentia) Il comune di CESSANITI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CESSAPALOMBO (Macerata) Il comune di CESSAPALOMBO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per il 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille fissando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; di determinare per l'anno 1999 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguino interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI CHIANCHE (Avellino) Il comune di CHIANCHE (provincia di Avellino) ha adottato, il 3 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare per l'anno 1999 l'aliquota imposta I.C.I. pari al 7 per mille e la riduzione del 50% di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, nonche' la detrazione di L. 200.000 dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CHIANNI (Pisa) Il comune di CHIANNI (provincia di Pisa) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica I.C.I. del 5 per mille; 2. di stabilire per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. di elevare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi: a) avere compiuto il 65 anno di eta' al 1 gennaio 1999, essere possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione, essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione, riferito all'anno 1998 non superiore a L. 20.000.000 se unico componente il nucleo familiare, incrementato di una quota di L. 3.000.000 per ogni componente il nucleo familiare; b) per i nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data del 1 gennaio 1999, in cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore ai trentacinque anni al 1 gennaio 1999 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 30.000.000; 4. di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti ulteriori condizioni: che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico); che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi entro la data del 30 giugno 1999; 5. di stabilire che il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetti anche se il soggetto passivo o un suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area fabbricabile, sul quale l'attivita' agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetti "orticelli"). (Omissis). COMUNE DI CHIANOCCO (Torino) Il comune di CHIANOCCO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). COMUNE DI CHIARAMONTI (Sassari) Il comune di CHIARAMONTI (provincia di Sassari) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (detrazione d'imposta L. 200.000 annue). (Omissis). COMUNE DI CHIARANO (Treviso) Il comune di CHIARANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 1 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: aliquota ordinaria (aliquota deliberata per tutti gli immobili soggetti all'imposta che non rientrano nella categoria successiva): 6 per mille; aliquota per l'abitazione principale (decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, art. 4): 5,5 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992). (Omissis). COMUNE DI CHIESANUOVA (Torino) Il comune di CHIESANUOVA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille per tutti gli immobili. (Omissis). COMUNE DI CHIEVE (Cremona) Il comune di CHIEVE (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: aliquota ordinaria 5 per mille; per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili e' elevata a L. 300.000 nei seguenti casi: anziani che avevano 60 anni alla data del 31 dicembre 1998 e con un reddito annuo lordo non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000 se il coniuge e' a carico; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 5. di determinare per l'anno 1999 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 300.000 nelle seguenti circostanze: anziani che avevano 60 anni alla data del 31 dicembre 1998 e con un reddito annuo lordo non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000 se il coniuge e' a carico; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 9. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI CHIONS (Pordenone) Il comune di CHIONS (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di rideterminare, per quanto di competenza, l'aliquota per l'abitazione principale fissandola al 4,5 per mille, mantenendo inalterata quella del 5 per mille su tutti gli altri immobili. (Omissis). di determinare in L. 240.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CHITIGNANO (Arezzo) Il comune di CHITIGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 uguali a quelle vigenti per il 1999 e cioe': nella misura del 5,7 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale; nella misura del 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale di qualunque destinazione catastale. (Omissis). COMUNE DI CHIUSA - KLAUSEN (Bolzano) Il comune di CHIUSA - KLAUSEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di aumentare per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge dd. 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione dell'I.C.l. per la prima abitazione da L. 200.000 a L. 300.000 e di applicare per l'abitazione principale in linea di massima una detrazione di L. 300.000; 2. di determinare la detrazione dell'I.C.I. per la prima abitazione nell'ipotesi di presupposti socialmente precari in L. 500.000, nel caso che il contribuente e' in possesso dei seguenti requisiti: a) valore catastale rivalutato dell'edificio non superiore a L. 100.000.000; b) il reddito imponibile della famiglia non e' superiore al doppio dell'importo del minimo vitale. Secondo l'art. 6 del D.P.G.P. dd. 1ù0 febbraio 1991, n. 2 risultano per il momento i seguenti importi del reddito: singola persona: L. 17.544.000; due persone: L. 24.840.000; tre persone: L. 30.696.000; quattro persone: L. 36.528.000; cinque persone: L. 40.920.000; per ogni ulteriore membro di famiglia suppletive, L. 4.392.000; 3. non siano possessori, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare come definito al punto 2, di altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale e dei redditi dominicali aggiornati dei terreni non edificabili inferiori a L. 2.500; 4. che non coabitino con persone provviste di reddito ed estranee al nucleo familiare; 5. le domande, redatte in carta libera utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio tasse del comune e firmate dagli interessati devono essere presentate all'ufficio tasse, che ne rilascia ricevuta, presso il municipio di Chiusa, entro il 31 marzo 1999. 6. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comune sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune di principio nella misura del 4,7 per mille; 7. per i seguenti casi sara' applicata l'aliquota I.C.I. del 6 per mille: a) per appartamenti affittati, i quali per gli inquilini non sono abitazioni principali; b) abitazioni inabitate. (Omissis). COMUNE DI CHIUSI (Siena) Il comune di CHIUSI (provincia di Siena) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). visto che la giunta municipale, propone di confermare anche per l'anno 1999 l'elevazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 esclusivamente per i casi sottoelencati: