(all. 1 - art. 1) (parte 4)
  a)  proprietari  della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo
familiare sia costituito da una sola pensione sociale;
  b) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito  del  nucleo
familiare  sia  costituito  da una sola pensione di importo uguale al
trattamento minimo;
  c) proprieta' di prima casa da parte di  nucleo  familiare  il  cui
reddito e' costituito da due pensioni di cui alle lettere a) e b);
  d)   proprietari  della  prima  casa  che  versino  in  particolari
condizioni:
   1)  disagio  economico  e  sociale  su  specifica  indicazione   e
segnalazione  del  servizio sociale, che puo' essere effettuata anche
su richiesta dell'interessato;
   2) casi o presenza di  malattie  particolari  che  necessitano  di
spese notevoli per cure mediche e sempre su segnalazione del servizio
sociale,    che   puo'   essere   effettuata   anche   su   richiesta
dell'interessato.
  Specificato  che  le  condizioni  di  cui  sopra  dovranno   essere
supportate   da   idonea   documentazione  probatoria  (dichiarazioni
reddituali, certificati di disoccupazione, documentazione  rilasciata
dal servizio sociale, ecc.).
  (Omissis)
Delibera
1. di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  a) aliquota ordinaria 5,5 per mille;
  b)  aliquota  del 5 per mille per l'abitazione principale posseduta
da persone fisiche aventi residenza  anagrafica  nel  comune,  oppure
utilizzate  da  soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, purche' residenti nel comune;
  a) aliquota  del  5  per  mille  per  gli  immobili  diversi  dalle
abitazioni  ed  in particolare per le unita' immobiliari di categoria
A/10  e  dei  gruppi  B,  C  e  D  per  i  terreni  agricoli  e  aree
fabbricabili;
  d)  aliquota  al 7 per mille per le unita' immobiliari di categoria
A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6,  A/7,  A/8,  A/9  e  A/11  non  locate,
intendendosi   per   tali  gli  alloggi  non  adibiti  ad  abitazione
principale e risultanti vuoti, o a  disposizione  e/o  utilizzati  in
modo  saltuario,  o  privi  di  contratto  d'affitto registrato. Sono
esclusi gli alloggi concessi in comodato  o  comunque  utilizzati  da
parenti  fino  al  terzo  grado  (figli,  genitori,  fratelli, zii) e
relativi coniugi, che risultano ivi residenti, e i fabbricati  sfitti
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione di immobili;
2.  di  confermare  la  detrazione  per l'abitazione principale nella
misura di L. 200.000;
3.  di  confermare  che  e'  considerata  direttamente   adibita   ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta' o di usofrutto da anziani o disabili che  acquisiscono  la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4.  di  confermare  l'elevazione,  fino  a  concorrenza  dell'imposta
dovuta,  della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a
L. 300.000 esclusivamente per i casi specificati in premessa, secondo
quanto riportato dalla lettera a) alla lettera d), compresi  i  punti
1)  e  2),  ai  sensi  del comma 3, art. 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, come sostituto dall'art. 3,  comma  55,  della
legge  23  dicembre 1996, n. 662 e integrato dall'art. 3 del decreto-
legge 11 marzo 1997, n. 50.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA
  (Arezzo)
  Il  comune di CHIUSI DELLA VERNA (provincia di Arezzo) ha adottato,
il  27  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota  per  l'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 1999.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CIAMPINO
  (Roma)
  Il  comune  di  CIAMPINO (provincia di Roma) ha adottato, l'8 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota per l'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.),   per  l'anno  1999,  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura ordinaria del  4,75
per mille;
2.  di determinare la detrazione per l'abitazione principale ai sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
504,  cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996,
in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CINIGIANO
  (Grosseto)
  Il comune di CINIGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato,  il  27
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  determinare  le  aliquote I.C.I. per l'anno 1999 e con decorrenza
dal 1ù0 gennaio 1999,  mutamento  all'importo  della  detrazione  per
l'abitazione principale, come segue:
  a)  per l'abitazione principale e sue pertinenze come da art. 5 del
regolamento: I.C.I. 5 per mille;
  b)  per  le  unita'   immobiliari   utilizzate   direttamente   dal
proprietario  esercente  attivita'  produttive  e/o  imprenditoriali,
artigianali, commerciali  ed  industriali  distintamente  censite  in
catasto  esclusivamente alla categorie C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/7 e
D/8 5 per mille;
  c) per gli "Altri fabbricati" 7 per mille;
  d) per le "Aree fabbricabili" 7 per mille;
  e) per  i  terreni  agricoli  l'imposta  non  e'  dovuta  ai  sensi
dell'art.  15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
2.  determinare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in L.
200.000 per tutti i contribuenti senza distinzione alcuna di  reddito
e/o condizione sociale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
  (Venezia)
  Il  comune di CINTO CAOMAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato,
il  25  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille;
2. di stabilire la detrazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I)  per  l'anno  1999  in  L.  220.000 per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale;
3. di stabilire la detrazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  1999  in  L. 270.000 per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale possedute dai contribuenti i  quali,
pur  essendo  proprietari  o titolari del diritto reale di usufrutto,
uso od abitazione, sono assistiti dal comune in via continuativa  nel
corso  dell'anno  1999;  inoltre,  lo stesso aumento di detrazione e'
concesso per le unita' immobiliari sempre  possedute  in  proprieta',
usufrutto,  uso  od  abitazione,  costituenti l'abitazione principale
relativamente ad interi nuclei familiari, oltre  ad  eventuali  altri
occupanti la stessa unita' immobiliare, il cui reddito e' costituito,
per  l'anno 1999, solo da pensioni sociali o minime I.N.P.S. e per un
importo totale annuo non superiore a L.  16.000.000  al  lordo  delle
imposte  sui  redditi e da fondiari per un importo non superiore a L.
720.000.  Restano   escluse   dal   computo   le   rendite   relative
all'eventuale garage o pertinenza.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CINZANO
  (Torino)
  Il comune di CINZANO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli Immobili
(I.C.I.)  per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  a) abitazione principale 6 per mille;
  b) aree fabbricabile 7 per mille;
  c) altri fabbricati 8,50 per mille.
2. di stabilire che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza
del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo  dell'anno  solare
durante il quale si protrae tale destinazione;
3.  di  dare  atto  che  secondo  quanto  previsto  dall'art.  20 del
regolamento in materia di I.C.I., approvato con deliberazione C.C. n.
31 del 22 dicembre 1998.
  Sono equiparate alle categorie principali:
   le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
   le unita' immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizione che non risultino locate.
  Sono altresi'  equiparate  alle  abitazioni  principali  le  unita'
immobiliari concesse in uso gratuito:
   a) ai genitori e figli;
   b) al coniuge, ancorche' separato o divorziato.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CIRIE'
  (Torino)
  Il  comune di CIRIE' (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,80 per mille
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2.  di  determinare in L. 230.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art.    3,  comma  55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
l'anno 1999, la detrazione dall'imposta dovuta per:
  a)  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo;
  b)  le  unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari   nonche'   agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CIRIMIDO
  (Como)
  Il comune di CIRIMIDO (provincia di Como) ha adottato, il 26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che
segue  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
  aliquota del 4,8 per mille  (conferma  di  quella  fissata  per  il
1997-1998  per abitazioni di cui all'art. 7 del regolamento I.C.I. ed
altri immobili;
  aliquota del 6,8 per mille per le abitazioni sfitte precisando  che
si intendono sfitte (non locate) le case, seppur abitate:
   a) il cui contratto di locazione non sia stato registrato;
   b)   il   cui   reddito   non   sia   stato   dichiarato  ai  fini
dell'applicazione dell'imposta sui redditi;
   c) che non siano state denunciate ai fini dell'applicazione I.C.I.
  Per le abitazioni principali:
   a) detrazione minima di L. 200.000 prevista dalla legge.
  Tale  detrazione  e'  elevata  a  L. 300.000, escluse le abitazioni
classificate  A1,  A8,  A9,  relativamente  alle  seguenti  categorie
sociali:
   a1)  nuclei familiari di cui fa parte una persona handicappata che
usufruisce  dell'indennita'  di  accompagnamento,  qualunque  sia  il
reddito del nucleo;
   a2)  nuclei  familiari  che  hanno un reddito complessivo annuo ai
fini IRPEF, composto esclusivamente  da  redditi  da  pensione  e  da
reddito  sull'abitazione  principale sino a L. 20.000.000, pertanto i
nuclei familiari che hanno redditi derivanti da altre fonti, anche se
di importo inferiore a L. 20.000.000, non usufruiscono della suddetta
agevolazione;
  b) detrazione  di  L.  500.000  solo  per  le  abitazioni  date  in
locazione al comune che le utilizzera' per scopi sociali.
  Gli  interessati che ritengono di avere i suddetti requisiti devono
presentare  entro  il  30  giugno  1999  apposita  documentazione  (o
autocertificazione)   da   redigere   su  moduli  disponibili  presso
l'ufficio  tributi  del  comune  che  sara'  a   disposizione   degli
interessati  per eventuali chiarimenti.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE
  (Perugia)
  Il comune di CITTA' DELLA PIEVE (provincia di Perugia) ha adottato,
il   2   marzo   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  1999 nel 6 per mille l'aliquota per
l'applicazione  dell'imposta  comunale   sugli   immobili   (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che sara'
applicata in questo comune nella misura unica;
2.  in applicazione del disposto del comma 55 dell'art. 3 della legge
23  dicembre  1996,  n.  662  che  modifica  l'art.  8  del   decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, la detrazione d'imposta di L.
200.000 prevista  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  e'  elevata per l'anno 1999 a L.
280.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CITTANOVA
  (Reggio Calabria)
  Il comune di CITTANOVA (provincia di Reggio Calabria) ha  adottato,
il   26   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata
in questo comune nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
  (Viterbo)
  Il  comune di CIVITA CASTELLANA (provincia di Viterbo) ha adottato,
il  29  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  1999  l'aliquota  per l'applicazione
dellI'I.C.I.  nella misura unica del 5 per mille;
  (Omissis).
3. di riconoscere ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n.  537
del 24 dicembre 1993, modificato ed integrato dall'art. 3, comma  55,
della  legge n. 662 del 23 dicembre 1996, comma 5 del regolamento per
la disciplina e l'applicazione dell'imposta comunale sugli  immobili,
ai  contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito elencate,
una  ulteriore  detrazione  come  sotto  specificato   agli   effetti
dell'applicazione  dell'I.C.I.,  da aggiungersi alla detrazione di L.
200.000  gia''  prevista  dall'art.  8  del  decreto  legislativo  n.
504/1992; Pensionati
  A) Ulteriore detrazione di L. 150.000;
  1)   possesso  del  solo  appartamento  abitato  -  compreso  nelle
categorie catastali A/2-A/6, con esclusione della quarta classe della
A2 - ed eventuale garage o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'
immobiliare dei contribuente al 1ù0 gennaio 1998.
  Nel  caso  in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di
usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie  il  contribuente
non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
  2)  avere  compiuto  il sessantesimo anno di eta' alla data del 1ù0
gennaio 1998;
  3) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione
non superiore a L. 15.000.000 annui lordi, riferito all'anno 1998.
  Il  reddito  e'  quello  del  singolo  contribuente,  senza   alcun
riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare.
  L'applicazione  del  beneficio  della  ulteriore  detrazione  di L.
150.000 e' subordinata alla condizione che gli altri  componenti  del
nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare;
  4)  abitazione  di  categoria  da  A/2 ad A/6, con esclusione della
quarta classe della A/2.
  B) Proprietari, usufruttari di immobili uso abitazione, di immobili
adibiti ad abitazione principale.
  Ulteriore detrazione di L. 100.000.
  1) per i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta per  gli
immobili  adibiti  ad abitazione principale, compresi nelle categorie
catastali A/2-A/6 (con esclusione della  quarta  classe  della  A/2).
Criteri applicativi.
  l  contribuenti  che  hanno  diritto all'ulteriore detrazione di L.
150.000   o   di   L.   100.000,    debbono    presentare    apposita
autocertificazione  redatta  ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e
segg. della legge n. 15/1968 e della legge 15 maggio 1997, n.  27,  e
successive  modificazioni,  integrazioni,  e  variazioni, nella quale
dichiarino:
   nome, cognome ed indirizzo;
   data di nascita;
   codice fiscale;
   di essere in possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti  per  il
riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000 o fino a
L. 300.000.
  L'autocertificazione   dovra'  essere  presentata  direttamente  al
comune di Civita Castellana o spedita tramite  raccomandata  semplice
entro  il  termine  di  pagamento  della prima rata I.C.I. (30 giugno
1999).
  Qualora il contribuente abbia gia' presentato negli anni precedenti
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta', e' esonerato dalla
presentazione dell'autocertificazione di cui sopra.
  Qualora la richiesta venga inviata oltre il termine del  30  giugno
1999  i  contribuenti  potranno  tenere  conto dell'intera detrazione
spettante solo in questa sede.
  I contribuenti  che  hanno  inviato  l'autocertificazione  entro  i
termini  potranno,  al  momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999,
gia' tenere conto della detrazione richiesta.
  Le ulteriori detrazione ammesse non sono cumulabili tra loro.
  Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate  le  sanzioni
previste  dal  decreto  legislativo n. 472/1997 e del regolamento per
l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni in materia  di  tributi
locali.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CIVITELLA D'AGLIANO
  (Viterbo)
  Il comune di CIVITELLA D'AGLIANO (provincia di Viterbo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire di conseguenza per l'esercizio 1999:
  la  conferma  dell'aliquota  I.C.I.  al 5 per mille senza ulteriori
determinazioni circa le possibili detrazioni che le disposizioni leg-
islative consentono di applicare.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
  (Teramo)
  Il comune di CIVITELLA DEL TRONTO (provincia di Teramo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  per  il  corrente  anno  1999   l'aliquota   ai   fini
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.
  (Omissis).
                COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
  (Arezzo)
  Il  comune  di  CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (provincia di Arezzo) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  pr  l'anno 1999, in L. 250.000 la detrazione per
l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione  principale
del  soggetto  passivo  o  per  l'unita'  immobiliare concessa in uso
gratuito ai parenti in linea diretta, ascendenti o discendenti, entro
il primo grado purche' i medesimi vi abbiano la residenza anagrafica;
2. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.;
5 per mille:
  a) abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze
anche se distintamente iscritte in catasto;
  b)  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel  comune,  per  l'unita'  immobiliare  direttamente   adibita   ad
abitazione  principale  e  relative pertinenze anche se distintamente
iscritte in catasto;
  c) abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea diretta,
ascendenti o discendenti, entro il primo grado purche' i medesimi  vi
abbiano  la  residenza  anagrafica  e  relative  pertinenze  anche se
distintamente iscritte in catasto; 6 per mille:
  a) unita' immobiliari ad uso di  abitazione  locate  con  contratto
registrato  da un soggetto che le utilizzi come abitazione principale
e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; 6,5
per mille:
  a) unita' immobiliari ad uso di abitazione possedute  dal  soggetto
passivo in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto
che  non le utilizza come abitazione principale e relative pertinenze
anche se distintamente iscritte in catasto;
  b) immobili diversi dalle abitazioni; 7 per mille:
  a) unita' immobiliari ad uso di abitazione non  locate  e  relative
pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO
  (Grosseto)
  Il   comune  di  CIVITELLA  PAGANICO  (provincia  di  Grosseto)  ha
adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare, per l'anno 1999, per l'I.C.I., l'aliquota  unica  del  5
per mille su ogni immobile e terreno edificabile;
determinare,  altresi',  in  L. 200.000, la detrazione per abitazione
principale.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CIVITELLA SAN PAOLO
  (Roma)
  Il comune di CIVITELLA SAN PAOLO (provincia di Roma)  ha  adottato,
il   27   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare,  per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote per
l'applicazione  dell'imposta   comunale   sugli   immobili   (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  a) terreni agricoli esenti per disposizione legislativa;
  b) aree fabbricabili 4,50 per mille;
  c) abitazione principale 5 per mille;
detrazione abitazionale principale L. 200.000.
  N.B.:  L'abitazione  data  in  comodato  gratuito a parenti fino al
primo grado e' considerata abitazione principale e  segue,  pertanto,
l'aliquota  del  5  per  mille  con  diritto  all'applicazione  della
relativa detrazione di L. 200.000;
  d) altri fabbricati 5,75 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CLIVIO
  (Varese)
  Il  comune di CLIVIO (provincia di Varese) ha adottato, il 23 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel
comune di Clivio, nelle seguenti misure:
  aliquota del 5 per mille da applicare a tutti gli  immobili,  fatti
salvi quelli previsti nei punti successivi;
  aliquota  del  6  per  mille  da applicare agli alloggi non locati,
specificando che:
   per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non  occupati
o privi di contratto di locazione.
  Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati
esclusivamente  da  parenti  fino  al  terzo grado, che risultano ivi
residenti;
   l'aliquota del 6 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante
i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di quanto  specificato
nel precedente punto;
  aliquota  del  2 per mille da applicare agli immobili che subiscano
interventi volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nei  centri  storici
oppure  all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata
limitatamente agli  interventi  iniziati  nel  periodo  1  gennaio-31
dicembre  1999,  per  le  sole  unita'  immobiliari  oggetto di detti
interventi e per la  durata  di  tre  anni  dall'inizio  dei  lavori,
subordinando  peraltro  detta  riduzione alla effettiva realizzazione
degli  interventi  previsti,   con   recupero   coattivo   da   parte
dell'amministrazione  in  caso  di  inadempienza e con aggravio delle
eventuali sanzioni di legge;
2. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrufto
da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3. di determinare in L. 220.000 (diconsi lire  duecentoventimila)  la
detrazione  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggefto  passivo,  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante  il quale si protrae tale destinazione, secondo le
modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto  legislativo  n.
504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996;
4.  di  dare  atto  che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n.
504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge  n.
662/1996.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CLUSONE
  (Bergamo)
  Il  comune  di  CLUSONE  (provincia  di Bergamo) ha adottato, il 24
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  le  seguenti norme per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), in questo comune, con  effetto  dal
1ù0 gennaio 1999:
  1) aliquota ridotta, da applicare:
   per  le  persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale: 5,5 per
mille;
   per le unita' immobiliari locate con contratto  registrato  ad  un
soggetto  che  le  utilizzi  come abitazione principale: direttamente
adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;
  2) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli  immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille;
2. per la determinazione della base  imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
3. l'imposta e' ridotta del cinquanta  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con  perizia  a  carico   del   proprietario,   che   allega   idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  s'intende  quella  nella  quale  il  contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale  ed
i  suoi  familiari dimorano abitualmente.   Le disposizioni di cui al
presente  punto  si   applicano   anche   alle   unita'   immobiliari
appartenenti  alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche'  agli  alloggi
regolarmente  assegnati  dagli Istituti autonomi per le case popolari
(ALER).
  (Omissis).
                       COMUNE DI CODRONGIaNOS
  (Sassari)
  Il  comune  di  CODRONGIANOS (provincia di Sassari) ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  i  motivi  esposti  in premessa, nelle seguenti
misure le aliquote per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili da applicare per l'anno 1999:
  aliquota  ridotta  del  4  per  mille  per  gli immobili adibiti ad
abitazione principale:
  aliquota ordinaria del 6 per mille per tutte le  altre  fattispecie
imponibili del tributo;
di   determinare   in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI COGORNO
  (Genova)
  Il comune di COGORNO (provincia di Genova) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare le aliquote dell'I.C.I. per il  1999  nei  modi  meglio
sotto indicati:
  (Omissis).
  a) aliquota ordinaria, 5,5 per mille;
   unita'  immobiliari in genere, ad eccezione di quelle indicate nel
punto b);
  b) aliquota differenziata, 6 per mille;
   unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo  sfitte  per  un   periodo
eccedente novanta giorni.
2. di determinare in L. 200.000 la detrazione da applicare in termini
di  imposta  alla casa adibita ad abitazione principale sulla base di
quanto  disposto  dall'art.  5  del  regolamento  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili.
  (Omissis).
                        COMUNE DI COLBORDOLO
  (Pesaro e Urbino)
  Il comune di COLBORDOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il   14  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 come segue:
  nella misura del 5,90 per mille rapportato al valore degli immobili
limitatamente   alla   unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale;
  nella misura dei 6,50 per mille per tutti gli altri immobili.
2. di confermare, per l'anno 1989,  l'aumento  della  detrazione  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale agli effetti
dell'l.C.I., fissata in L. 210.000 per le categorie A2, A3 ed A4  con
delibera  C.C.  n.  6  del  27  febbraio 1998 per l'anno 1998 e in L.
200.000 per le categorie A1 e A7;
3. (omissis);
4. di confermare l'aliquota agevolata l.C.l. del 2 per mille a favore
di  proprietari  che  eseguano interventi volti al recupero di unita'
immobiliari nei centri storici del  Capoluogo  e  di  Montefabbri  ai
sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
  (Omissis).
                        COMUNE DI COLLAZZONE
  (Perugia)
  Il  comune  di  COLLAZZONE  (provincia  di  Perugia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  1999  nella  misura  del  5,5  per mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  sugli  immobili  (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e succes-
sive modificazioni, confermando la stessa misura applicata per l'anno
1998.
  (Omissis).
                        COMUNE DI COLLEBEATO
  (Brescia)
  Il  comune  di  COLLEBEATO  (provincia  di Brescia) ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di elevare al 6 per mille, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I.  per
tutte le fattispecie di immobili;
2.  di  confermare  in  L.  200.000  l'importo  della  detrazione per
abitazione principale per l'anno 1999.
  (Omissis).
                       COMUNE DI COLLE BRIANZA
  (Lecco)
  Il comune di COLLE BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il  22
dicembre  1998  ed  il 25 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale  sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire,  per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura unica del 6,5 per mille;
2. di stabilire altresi', l'applicazione dell'aliquota minima  del  4
per  mille,  per  un  periodo  comunque  non  superiore  a  tre anni,
relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e  non  venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999, in L. 200.000 l'importo da detrarre
dall'imposta comunale dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione   principale   del   soggetto   passivo  indipendentemente
dall'accastamento della stessa;
2. di stabilire, per l'anno 1999, in L. 500.000 l'importo da detrarre
allorche' il soggetto passivo proprietario o titolare di  diritto  di
superficie, uso o abitazione sull'unita' immobiliare accatastata o da
accatastare nelle categorie A2, A3, A4, A6 possegga uno dei requisiti
seguenti  ed a condizione che non sia titolare di alcun diritto reale
su altro immobile:
  a) soggetto passivo il cui reddito familiare complessivo imponibile
ai  fini  IRPEF  derivi  dal  solo  importo  della pensione da lavoro
dipendente, oltre che dal reddito di fabbricato della sola abitazione
e relativa pertinenza (box);
  b)  soggetto  passivo  portatore  di  handicap  con  attestato   di
invalidita' civile;
  c)  soggetto  passivo  disoccupato  nel  1998  per almeno sei mesi,
regolarmente iscritto nelle liste di collocamento.
3. di precisare che in relazione alle situazioni di carattere sociale
sopra  indicate  sub  a),  b)  e  c)  il  reddito  imponibile   IRPEF
dell'intero  nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano
dallo stato di famiglia e che effettivamente coabitano  col  soggetto
passivo,  per  l'anno 1998 non deve essere superiore a L. 15.000.000,
tetto questo elevabile di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico  e
di  L.  3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di hand-
icap.
  (Omissis).
                        COMUNE DI COLLEPARDO
  (Frosinone)
  Il comune di COLLEPARDO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 20
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille;
2. di  diversificare  tale  aliquota,  con  riferimento  ai  casi  di
immobili   diversi   dalle   abitazioni,   o  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale, o di alloggi non locati, stabilendola, per
l'anno 1999, nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI COLLEPIETRO
  (L'Aquila)
  Il comune di COLLEPIETRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 31
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di prendere atto e confermare, (omissis), l'aliquota I.C.I.  nella
misura del 6 per mille, come da delibera di giunta comunale n. 11 del
3 marzo 1999;
2. di non applicare per l'anno 1999 nessuna agevolazione, riduzione o
detrazione  di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria valida
per tutti di L.  200.000  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale;
  (Omissis).
                       COMUNE DI COLLE SANNITA
  (Benevento)
  Il comune di COLLE SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota del  5  per  mille  per
l'imposta comunale sugli immobili;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del
suo ammontare L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno  durante  il
quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita
ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale
la destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
                         COMUNE DI COLMURANO
  (Macerata)
  Il  comune  di  COLMURANO  (provincia  di  Macerata) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50
per  mille  per  l'abitazione  principale  del 6 per mille l'aliquota
I.C.I. ordinaria e del 3 per mille l'aliquota agevolata a favore  dei
proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti  alla  realizzazione  di
autorimesse  o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei
sottotetti (per tre anni dall'inizio dei lavori);
di aumentare la detrazione per  l'abitazione  principale  per  l'anno
1999 a L. 220.000;
  (Omissis).
                         COMUNE DI COLOBRARO
  (Matera)
  Il  comune  di  COLOBRARO  (provincia di Matera) ha adottato, il 24
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e' determinata nella  misura  unica
del 4 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI COMERIO
  (Varese)
  Il  comune di COMERIO (provincia di Varese) ha adottato, il 3 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
si determina, per l'anno 1999, un'aliquota I.C.I.,  unica,  del  4,30
per mille;
si determina in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
  (Omissis).
 
                        COMUNE DI COMUN NUOVO
  (Bergamo)
  Il  comune di COMUN NUOVO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del
5 per mille;
2. di stabilire, per l'I.C.I. 1999, i seguenti criteri di  detrazione
per l'abitazione principale:
  a)  la detrazione sulla prima casa viene elevata da L. 200.000 a L.
400.000, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio tributi
del comune di Comun Nuovo, limitatamente ai nuclei familiari  anziani
(cioe'  uomini di almeno 65 anni di eta' e donne di almeno 60 anni di
eta'), residenti a Comun  Nuovo,  risultati  proprietari  della  sola
abitazione  e  delle  relative  pertinenze, ed il reddito complessivo
familiare lordo non superiore a L. 22.000.000  annue,  riferite  alla
dichiarazione  dei  redditi 1997; per nucleo familiare, si intende il
complesso delle persone che abitano e risiedono presso lo stesso  im-
mobile,  a  prescindere dalla presenza di separati stati di famiglia;
la presentazione della domanda scritta ed il successivo accoglimento,
da parte del comune, costituisce titolo  necessario  ed  obbligatorio
per  usufruire  della  maggiore  detrazione,  nel rispetto di tutti i
criteri sopra elencati, nessuno escluso;
  b) la detrazione sulla prima casa viene elevata da L. 200.000 a  L.
400.000, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio tributi
del  comune  di Comun Nuovo, limitatamente ai nuclei familiari in cui
vi sia la presenza di portatori di handicap (l'handicap  deve  essere
accertato  da  certificato  rilasciato  dall'ufficio  invalidi civili
dell'A.S.L. competente in cui  si  attesti  un'invalidita'  uguale  o
superiore  al  75%),  residenti a Comun Nuovo, risultanti proprietari
della sola abitazione e delle  relative  pertinenze,  ed  il  reddito
complessivo  familiare  lordo  non  superiore  a L. 50.000.000 annue,
riferite alla dichiarazione dei redditi 1997; per nucleo familiare si
intende il complesso delle persone che abitano e risiedono presso  lo
stesso  immobile,  a  prescindere dalla presenza di separati stati di
famiglia; la presentazione della domanda  scritta  ed  il  successivo
accoglimento,  da  parte  del comune, costituisce titolo necessario e
obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di
tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CONA
  (Venezia)
  Il comune di CONA (provincia di Venezia) ha adottato, il  26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.   di  confermare,  in  applicazione  delle  disposizioni  e  delle
motivazioni riportate in narrativa, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 1999 nella misura unica del
6 per mille.
2.  di  mantenere  inalterato  in  L.  200.000  annue il limite della
detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale,  cosi'  come  previsto  dall'art.  8, secondo
comma, del decreto  legislativo  n.  504/1992  nel  testo  modificato
dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CONCA CASALE
  (Isernia)
  Il comune di CONCA CASALE (provincia di Isernia) ha adottato, il 23
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di   determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CONCESIO
  (Brescia)
  Il  comune  di  CONCESIO  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nelle
seguenti misure:
  5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale;
  6 per mille per le unita' immobiliari non direttamente  adibite  ad
abitazione principale;
  5  per mille per le pertinenze alla prima abitazione (box, cantine,
soffitte, ecc.) distanti dall'abitazione principale  non  piu'  di  m
200;
  5  per  mille  per la seconda abitazione concessa in uso gratuito a
parenti in linea o collaterale entro  il  primo  grado,  i  quali  vi
abbiano stabilito la propria abitazione principale;
2.   di   determinare  per  l'anno  1999  in  L.  200.000  il  valore
dell'ulteriore detrazione rispetto a quella fissata obbligatoriamente
per legge;
3. di determinare che per il riconoscimento dell'ulteriore detrazione
a favore dell'abitazione principale ed  eventualmente  della  seconda
casa  dei  soggetti  passivi  d'imposta devono rispondere ai seguenti
requisiti:
  a) avere un'unica abitazione, oltre alle  pertinenze,  ex  articolo
del  regolamento  I.C.I.,  il  cui  valorre  non  sia  superiore a L.
95.000.000;
  b) il reddito del nucleo  familiare  debitamente  documentato  deve
essere,  in  relazione al numero dei componenti inferiore o uguale al
seguente:
_____________________________________________________________________
Componenti nucleo familiare                      Imponibile IRPEF
                                                    anno 1998
_____________________________________________________________________
1 persona                                            15.689.000
2 persone                                            21.708.000
3 persone                                            27.940.000
4 persone                                            33.314.000
5 persone                                            38.687.000
6 persone                                            41.911.000
Oltre                                                49.432.000
4. di stabilire che l'utente-contribuente,  al  fine  di  beneficiare
delle  suesposte  agevolazioni, deve provvedere a presentare apposita
istanza entro il 30 giugno 1999.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
  (Venezia)
  Il  comune  di  CONCORDIA  SAGITTARIA  (provincia  di  Venezia)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare per lanno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del 5 per mille;
2.  di  elevare  la detrazione per abitazione principale a L. 250.000
nel  caso  di  nuclei  familiari  di  lavoro  dipendente  o  pensione
inferiore  a  L.  16.000.000 (con esclusione del reddito derivante da
abitazione principale). La detrazione compete in misura unica annuale
al verificarsi delle condizioni richieste  previa  autocertificazione
attestante la mancanza di redditi derivanti da rendite finanziarie da
capitali  o  reddito  di  qualsiasi  altra  natura  da effettuarsi su
appositi  moduli  messi  a  disposizione  dall'ufficio   tributi   ed
approvati  dal  funzionario  responsabile  con propria determinazione
entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. La comunicazione resta
valida anche per gli anni successivi qualora sussistano le condizioni
per l'agevolazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CONSELVE
  (Padova)
  Il comune di CONSELVE (provincia di Padova) ha adottato, il 9 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
a) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille per
l'anno 1999 con le differenziazioni di seguito indicate:
  1)  aliquota  nella  misura  del  5,3  per  mille  in   riferimento
esclusivamente  alla  tipologia  delle  unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale, meglio specificate  nel  regolamento  comunale
per   l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  fatta
eccezione per le pertinenze;
  2) aliquota nella misura del 7 per mille solamente per gli  alloggi
non locati (e/o non occupati) e relative pertinenze, per i quali tale
condizione  sussista  in  via continuativa dal 1ù0 gennaio  1998 alla
data della scadenza del versamento di acconto,  da  detta  condizione
sono esclusi gli alloggi rientranti nella fattispecie di cui all'art.
8,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 504,
relativi ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di  fatto
non  utilizzati  limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale
sussistono dette condizioni;
b)  di  aumentare  a  decorrere   dall'anno   1999,   la   detrazione
dell'imposta  comunale sugli immobili da L. 200.000 a L. 300.000, per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  posseduta  dai
contribuenti',  i  quali,  pur  essendo  proprietari  o  titolari del
diritto reale di usufrutto o abitazione, sono assistiti dal Comune in
via continuativa; inoltre lo stesso aumento di detrazione e' concesso
per le abitazioni principali di proprieta' dei  nuclei  familiari  il
cui  unico  reddito  riferito  all'anno  1998  rientra  nella tabella
seguente:
  n. 1 componente: L. 14.000.000;
  n. 2 componenti: L. 18.000.000;
  n. 3 o piu componenti: L. 23.000.000.
  Inoltre possono usufruire della citata detrazione le  famiglie  che
hanno presenza di portatori di handicap, non deambulanti, certificati
dal Servizio sanitario nazionale.
  In   tutti   i  casi,  l'unita'  immobiliare  deve  essere  l'unica
proprieta' del nucleo familiare nel corso  del  1999  oppure  l'unica
posseduta  a  titolo  di  usufrutto  o  di  diritto di abitazione. Si
considera  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  (anche)
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata, secondo quanto  disposto  dall'art.
3, comma 56, della legge n. 662/1996.
  Sono  escluse  dal  beneficio  le  unita'  immobiliari del gruppo A
classificato A/1, A/7,  A/8,  A/9,  a  meno  che  non  si  tratti  di
abitazione dei portatori di handicap sopraindicati;
c)  i  soggetti  che intendono avvalersi della maggiore detrazione in
questione  dovranno  indicarne  l'importo  nell'apposito  spazio  del
bollettino   di  versamento.  Dovranno  inoltre  presentare  apposita
richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestando la posizione, sia  del  soggetto  che
del   proprio  nucleo  familiare,  nei  riguardi  dei  diritti  reali
sull'unita' adibita a propria abitazione principale e  la  situazione
complessiva    dei    redditi    prodotti   nell'anno   1998.   Detta
autocertificazione dovra' essere presentata, pena la decadenza, entro
il 15 giugno 1999 all'ufficio tributi del comune.
  L'amministrazione  comunale  si  riserva,  comunque,  di   chiedere
documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per
il beneficio della maggiorazione come qui stabilita.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CONTURSI TERME
  (Salerno)
  Il  comune di CONTURSI TERME (provincia di Salerno) ha adottato, il
30  ottobre  1998,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.   in
questo comune, con effetto 1ù0 gennaio 1999:
  aliquota  del 4,50 per mille per le abitazioni principali possedute
dalle persone fisiche e  dai  soci  delle  cooperative  a  prorpieta'
indivisa  sempre  che si tratti anche per il socio di cooperativa, di
prima casa;
  aliquota del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati;
  aliquota del 5 per mille per le aree edificabili.
  (Omissis).
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla  concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI COPIANO
  (Pavia)
  Il  comune  di COPIANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  le motivazioni in narrativa, al 5 per mille
imposta sugli immobili nell'anno 1999;
2.  di  prendere  e  dare atto che per l'unita' adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla  concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CORANA
  (Pavia)
  Il  comune  di  CORANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, per  tutti  gli
immobili;
2.  di stabilire l'limporto della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo,
nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CORATO
  (Bari)
  Il  comune  di  CORATO (provincia di Bari) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
stabilire, per l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  nella  misura  del  6  per  mille. Diversificare
l'aliquota dell'imposta dovuta per l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale del sogetto passivo, stabilendola nella misura
del 5 per mille, rapportata al periodo dell'anno durante il quale  si
protrae   tale   destinazione,   con  l'elevazione  della  detrazione
dell'imposta dovuta per l'unita' medesima pari a L. 220.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO
  (Cosenza)
  Il comune di CORIGLIANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato,
il  26  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, cosi' come  determina,  per  l'anno  1999  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) che e' applicata in
questo comune nella misura unica del  5  per  mille,  confermando  la
detrazione come per legge.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CORLETO MONFORTE
  (Salerno)
  Il comune di CORLETO MONFORTE (provincia di Salerno) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  anche  per  l'anno  1999,  l'aliquota   dell'imposta
comunale   per   gli   immobili   (l.C.l.),   in  applicazione  delle
disposizioni normative vigenti in  materia  descritte  in  narrativa,
nella  misura unica del 5 per mille, con la riduzione del 50% per gli
immobili  inagibili  o  inabitabili  o di fatto non abitati (prevista
dalI'art. 8, primo comma, del detreto legislativo 30  dicembre  1992,
n.  504),  e  la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale
(prevista dall'art. 8,  secondo  comma  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504).
  (Omissis).
                     COMUNE DI COrNELIANO D'ALBA
  (Cuneo)
  Il  comune di CORNELIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  1999, nella misura unica del 6 per
mille, l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;
2. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista  per
le abitazioni principali.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CORTALE
  (Catanzaro)
  Il  comune  di  CORTALE  (provincia  di  Catanzaro)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare (omissis) nella misura del 5 per mille l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili che sara'  applicata  in  questo
comune   per   l'anno  1999,  sulle  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale e al 6 per mille  per  tutte  le  altre  unita'
immobiliari soggette al tributo, quantificando il gettito complessivo
presunto a L. 220.000.000;
2.  di  prendere  atto  che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si  detraggono,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportato al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come
previsto dall'art. 3 della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CORTE DE' FRATI
  (Cremona)
  Il comune di CORTE DE' FRATI (provincia di Cremona) ha adottato, il
26  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire le seguenti norme  ordinamentali  per  l'applicazione
dell'I.C.I.  - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con
effetto dal 1 gennaio 1999 - aliquota da applicare  in  misura  unica
per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili 5,5 per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51, e  52  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
3.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio  tecnico  del  comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale  deve  dichiarare  la
data  d'inizio  delle  condizioni  che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data dalla  quale  l'immobile  e'
comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio
per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare  L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita   ad  abitazione  principale  da  piu  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per  abitazione  principale  s'intende  quella   nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano  anche  alle
unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
istituti autonomi per le case popolari;
5.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
6.  di  dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  per  l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo n. 504/1992 alle modalita' di
applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,   si   considerano
coltivatori  diretti  od imprenditori agricoli a titolo principale le
persone fisiche iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali  di  cui
all'art.  11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo
assicurativo; la cancellazione dai  predetti  elenchi  ha  effetto  a
decorrere dal 1ù0 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CORTONA
  (Arezzo)
  Il comune di CORTONA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 19 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999, (omissi) le seguenti aliquote I.C.I.:
  aliquota 4,5 per mille:
   a)  a  favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
   b)  in  favore  di  proprietari  che  eseguano interventi volti al
recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili  ovvero  volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
   c)  in  favore  di  persone anziane o disabili che acquisiscano la
residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  il  cui  alloggio
posseduto   a   titolo  di  proprieta'  o  usufrutto  e'  considerato
direttamente  adibito  ad  abitazione  principale  a  condizione  che
l'unita' immobiliare non risulti locata;
  aliquota  5,5 per mille per le pertinenze degli immobili adibiti ad
abitazione principale;
  aliquota 6,5 per mille  per  gli  immobili  ad  uso  abitativo  non
locati,  locati  solo  saltuariamente  o comunque dati in locazione a
soggetti che non li utilizzano come abitazione principale;
  aliquota 6,2 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili.
  (Omissis).
                     COMUNE DI COSIO D'ARROSCIA
  (Imperia)
  Il comune di COSIO D'ARROSCIA (provincia di Imperia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  la  proposta  della  Giunta comunale di confermare per
l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI COSTIGLIole D'ASTI
  (Asti)
  Il comune di COSTIGLIOLE D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
4. di confermare l'aliquota I.C.I. ordinaria per  l'anno  1999  nella
misura  del  5,75  per  mille  e  nella  misura del 4 per mille per i
proprietari di immobili locati con contratti stipulati ai sensi della
legge n.  431/1998 e di confermare  la  detrazione  per  l'abitazione
principale nella misura di L. 200 000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI COTIGNOLA
  (Ravenna)
  Il  comune  di  COTIGNOLA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 17
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. cosi' come stabilite
per  l'anno 1998 in relazione alle tipologie di immobili nelle misure
seguenti:
_____________________________________________________________________
Aliquota                                     Tipologia
_____________________________________________________________________
A)  4 per mille
                          in riferimento a proprietari che eseguono:
                   1) interventi volti al recupero di unita'
                      immobiliari inagibili o inabitabili;
                   2) interventi finalizzati al recupero di
                      immobili di interesse artistico o architet-
                      tonico, localizzati nei centri storici;
                   3) interventi volti alla realizzazione di
                      autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
                   4) interventi volti all'utilizzazione
                      dei sottotetti.
                      Tale aliquota e' applicata limitatamente
                      alle unita' immobiliari oggetto degli
                      interventi di cui sopra dalla data di inizio
                      dei lavori e per la durata di tre anni. Di cio'
                      dovra' darsi comunicazione all'ufficio tributi
                      del comune indicando di estremi della
                      concessione edilizia.
B)  5,5 per mille     in riferimento a:
                   1) unita' immobiliari adibite ad abitazione
                      principale dal proprietario, oppure dal
                      titolare dei diritti reale di usofrutto, uso,
                      abitazione o superficie. Sono compresi i
                      fabbricati classificati nella categoria
                      catastale "A" (con esclusione della categoria
                      "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che
                      ne siano pertinenze;
                   2) terreni agricoli posseduti da coltivatori
                      diretti e da imprenditori agricoli che
                      esplicano la loro attivita' a titolo principale
                      purche' da esse stessi condotti. Sono tali le
                      persone fisiche iscritte negli appositi elenchi
                      comunali previsti dall'art. 11 della legge 9
                      gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente
                      obbligo dell'assicurazione per invalidita'
                      vecchiaia e malattia;
                   3) unita' immobiliari adibite a negozi e botteghe
                      (categoria catastale C/1) e a laboratori per
                      arti e mestieri (categoria catastale C/3) il
                      cui soggetto passivo eserciti direttamente la
                      propria attivita' commerciale od artigianale;
                   4) unita' immobiliare posseduta a titolo di
                      proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
                      che abbiano al 31 dicembre 1998 o acquisiscano
                      nel corso dell'anno 1999 la residenza in
                      istituti di ricovero o sanitari a seguito di
                      ricovero permanente, a condizione che la stessa
                      non risulti locata;
                   5) abitazione concessa dal possessore in uso
                      gratuito a parenti in linea retta fino al
                      secondo grado, mediante contratto registrato,
                      che la occupano quale abitazione principale;
C)  7 per mille       in riferimento a:
                   1) unita' immobiliari adibite ad alloggio se non
                      locate e/o non occupate stabilmente, ovvero in
                      generale tenute a disposizione; sono compresi
                      i fabbricati classificati nella categoria
                      catastale "A" (con esclusione della categoria
                      "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne
                      siano pertinenze.
                   2) aree fabbricabili residenziali di comple-
                      tamento per le quali non sia stata rilasciata
                      concessione edilizia ad edificare;
                   3) terreni identificati dal P.R.G. come aree di
                      espansione e di completamento soggetto a piano
                      di utilizzo (cioe' quei terreni destinati dal
                      P.R.G. ad edilizia residenziale) per i quali
                      non sia stata stipulata convenzione di lottiz-
                      zazione oppure se stipulata siano trascorsi
                      10 anni dalla data della stipula, ad esclusione
                      di quelli posseduti da un soggetto compreso tra
                      quelli di cui alla lettera B, punto 2.
  Ordinaria        In riferimento alle rimanenti tipologie
      D)           di immobili assoggettati all'imposta, ivi compresi
 6 per mille       i fabbricati appartenenti alla categoria catastale
                   "A/10".
 di  confermare  per  l'anno  1999  la  detrazione  per  l'abitazione
principale nelle misure seguenti:
  a) detrazione  di  L.  200.000  per  tutte  le  unita'  immobiliari
direttamente  adibite  ad abitazione principale dei soggetti passivi,
cosi' come specificato all'art. 8 del regolamento per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  ad  eccezione  delle unita'
immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni  indi-
cate alla lettera b);
  b)  detrazione  di  L.  330.000  per  le  unita'  immobiliari i cui
soggetti passivi si trovano  in  condizioni  di  particolare  disagio
economico  o sociale secondo le sottoindicate "particolari situazioni
di carattere sociale":
di confermare per l'anno 1999 le  seguenti  situazioni  di  carattere
sociale:
  A) Famiglie con due o piu' figli:
   nucleo  familiare  con  due  o  piu'  figli  a  carico in eta' non
superiore a 26 anni;
   proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare   di   altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I., se' stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti  del  nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa ecc.);
   reddito familiare complessivo lordo non superiore a L.  14.000.000
pro-capite.
  La  maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di
altro diritto reale di  godimento  sull'unita'  abitativa  utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto di godimento sulla medesima unita';
  B) Famiglie di pensionati:
   soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, solo  o  facente
parte  di un nucleo familiare composto da due persone una di eta' non
inferiore a 65 anni e l'altra di eta' non inferiore ai 55 anni;
   proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare   di   altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,  se'  stesso  e  l'eventuale  altro  componente  del   nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
   reddito familiare annuo  complessivo  lordo  non  superiore  a  L.
14.000.000  in  quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo
familiare  composto  da  due   persone,   reddito   familiare   annuo
complessivo di L.  24.000.000.
  La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti
del  nucleo  familiare  predetto che siano nella posizione reddituale
indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano  comproprietari  o
contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa;
  C) Famiglie con portatori di handicap:
   soggetto  passivo  portatore  di handicap, ai sensi della legge n.
104  del  5   febbraio   1992   "legge   quadro   per   l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e i diritti delle persone handicappate", con
invalidita' non inferiore al  75%,  o  facente  parte  di  un  nucleo
familiare  in  cui  almeno un componente e' portatore di handicap con
invalidita' non inferiore al 75%;
   proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare   di   altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I., se' stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti  del  nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
   reddito familiare annuo  complessivo  lordo  non  superiore  a  L.
14.000.000  in  quanto  solo, ovvero a L. 14.000.000 maggiorato di L.
10.000.000  per  ogni  eventuale  ulteriore  componente  del   nucleo
familiare.
  La  maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di
altro diritto reale di  godimento  sull'unita'  abitativa  utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto di godimento sulla medesima unita'
  D) Famiglie di giovani coppie:
   nucleo  familiare  con  anzianita'  di  formazione non superiore a
quattro anni alla data del 1ù0 gennaio 1999 con condizione che almeno
uno dei componenti la coppia non abbia superato il trentesimo anno di
eta';
   proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare   di   altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I., se' stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti  del  nucleo
familiare  unicamente  dell'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
   reddito familiare complessivo lordo non superiore a L.  14.000.000
pro-capite.
  La  maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di
altro diritto reale di  godimento  sull'unita'  abitativa  utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto di godimento sulla medesima unita';
  E) Famiglie numerose:
   soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto  da
un minimo di 5 componenti;
   proprietario/comproprietario   o   titolare/contitolare  di  altri
diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale  ai  fini
I.C.I.,  se'  stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti del nucleo
familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita  ad  abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
   reddito  familiare complessivo lordo non superiore a L. 12.000.000
pro-capite.
  La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare  di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi risiedono in caso  di  comproprieta'  o  contitolarita'  di  altro
diritto di godimento sulla medesima unita';
  F) Famiglie assistite:
   soggetto        passivo       proprietario/comproprietario       o
titolare/contitolare di altri diritti  reali  di  godimento  ai  fini
I.C.I.,  su  tutto  il  territorio  nazionale, unicamente dell'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  sue   pertinenze
(autorimessa, ecc.);
   avente  diritto,  in  base  ai  vigenti  regolamenti del comune di
Cotignola, all'assistenza economica  e  sociale  alla  data  del  1ù0
gennaio 1999.
  La  maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di
altro diritto reale di  godimento  sull'unita'  abitativa  utilizzata
dall'intero nucleo familiare, nel caso di piu' contribuenti dimoranti
nell'unita'  abitativa,  la  maggiore detrazione spetta unicamente al
soggetto passivo che si trovi nella  particolare  situazione  di  cui
sopra,  per  la  parte  di  essa  che  risulta  dall'applicazione del
criterio indicato all'art. 8 comma secondo, del  decreto  legislativo
n.  504/1992  come  meglio illustrato al punto E) della circolare del
Ministero delle  finanze  n.  11/1993;  di  determinare  le  seguenti
modalita'  al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione
pari a L. 330.000 per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale del contribuente:
  a)  i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1ù0
gennaio 1999;
  b) i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto  passivo
non  devono  avere  altre  proprieta'  immobiliari oltre l'abitazione
principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina,  cantina,
ecc.)  ne'  devono  essere  titolari di diritti reali di godimento su
altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
  c)  sono   comunque   esclusi   dall'agevolazione   le   abitazioni
classificate  in  categoria  A/1  (tipo  signorile), A/8 (ville), A/9
(castelli e palazzi);
  d) i limiti di  reddito  di  cui  alle  particolari  situazioni  di
carattere  sociale  sopra  individuate  devono essere determinate con
riferimento  a   quanto   dichiarato   dal   contribuente   ai   fini
dell'applicazione  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche
(I.R.P.E.F.) per l'anno 1998;
  e) il reddito pro-capite si ottiene  dalla  divisione  del  reddito
complessivo familiare lordo, riferito all'anno 1998, per i componenti
del  nucleo  risultante  dallo  stato  di  famiglia alla data del 1ù0
gennaio 1999.
  f) ogni soggetto passivo avente diritto alla  maggiore  detrazione,
sulla  base dei criteri/requisiti sopra riportati, potra' avvalersene
direttamente sui versamenti  dell'imposta  dovuti  con  l'obbligo  di
produrre,     sotto     la    propria    responsabilita',    apposita
autocertificazione  attestante  il  possesso  di  tutti  i  requisiti
richiesti  per  il  caso  di  "particolare  situazione  di  carattere
sociale" in cui il soggetto si identifica.  Detta  autocertificazione
dovra'  essere  inoltrata all'ufficio tributi del comune di Cotignola
entro e non oltre il termine  di  presentazione  della  dichiarazione
I.C.I.  dell'anno di riferimento, con la possibilita', per l'ufficio,
di richiedere atti e documenti qualora  sia  ritenuto  necessario  in
sede di controllo;
  g) in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale
di  godimento  sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi
diritto   alla   maggiore   detrazione   IC.I.,   la   sopra   citata
autocertificazione  dovra'  essere  prodotta  da ciascun soggetto. In
presenza di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale  di
godimento  tra  coniugi l'autocertificazione potra' essere presentata
da uno di essi per entrambi.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CRACO
  (Matera)
  Il comune di CRACO (provincia di Matera) ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare per l'anno 1999  l'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) nella misura dell'aliquota unica del 5,5 per mille;
di  riconfermare  per  l'anno  1999 in L. 200.000, come per legge, la
detrazione dall'imposta dovuta per l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CRAVANZANA
  (Cuneo)
  Il  comune  di  CRAVANZANA  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 3
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
ritenuto, (omissis) di  mantenere  per  l'esercizio  1999  l'aliquota
I.C.I. gia' stabilita nel 6 per mille.
  (Omissis).
Delibera
per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' fissata ai sensi art. 6 decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sost. art. 3 comma 53  legge
23  dicembre  1996  n.  662 mod. con art. 10 comma 2 decreto-legge 31
dicembre 1996 n. 669 conv. legge 28 febbraio 1997 n. 30.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CREMA
  (Cremona)
  Il comune di CREMA (provincia di Cremona) ha adottato, il 30  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
a)  di  determinare  l'aliquota  da applicare sul valore delle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti
pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo, ancorche'
iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse,  solai)
in misura ridotta del 5,20 per mille;
b)  di  determinare  per  le  unita' abitative, possedute in aggiunta
all'abitazione principale, non locate o  tenute  a  disposizione  del
soggetto  passivo  e  relative  pertinenze,  secondo le indicazioni e
definizioni che si allegano alla presente deliberazione  in  allegato
sub "B", l'aliquota maggiorata in misura del 7 per mille;
c)  di  determinare  per  tutti  gli altri immobili diversi da quelli
richiamati al punto a) e  b),  dei  terreni  agricoli  e  delle  aree
fabbricabili,  a  qualsiasi  uso  destinati,  l'aliquota ordinaria in
misura del 5,50 per mille;
d) di elevare a L. 220.000 l'importo della  detrazione  da  applicare
all'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo all'imposta,  rapportata  al  periodo  dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione;
e)  di riconoscere come direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che  la  stessa  non  risulti  locata.  A  tal fine sono definite, in
allegato sub "A", apposite norme di recepimento;
f) di elevare a L. 400.000 la detrazione per  abitazione  principale,
in  relazione a situazioni particolari di disagio economico o sociale
secondo i criteri che si  allegano  alla  presente  deliberazione  in
allegato sub "C".
  (Omissis).
 Allegato  sub  "A"  alla  deliberazione  n.  44  del  30  marzo 1999
Condizioni per il riconoscimento della  detrazione  per  l'abitazione
principale  in  favore  di  soggetti che acquisiscano la residenza in
istituti di ricovero o sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente
(art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662).
  Si  considera adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a
seguito di ricovero permanente.
  La  predetta  unita' immobiliare deve tuttavia risultare non locata
per il corrispondente periodo di ricovero.
  Il contribuente che versi nelle predette condizioni puo'  applicare
la   sola   detrazione   riconosciuta  dal  comune  per  l'abitazione
principale senza dover presentare alcuna richiesta (per  l'anno  1999
L.  220.000  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si
protrae il possesso dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale).
  Il  comune  si  riserva  di  effettuare  controlli per accertare il
sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati
dell'anagrafe della popolazione residente,  sia  con  riferimento  ai
dati sui consumi delle utenze domestiche.
  Il  comune  si  riserva,  inoltre,  un'azione di accertamento sullo
stato  di  mancata  locazione  dell'immobile  oggetto  della   misura
agevolativa   per  il  periodo  di  ricovero  del  soggetto  titolare
dell'obbligo di imposta.  Allegato sub "B" alla deliberazione  n.  44
del 30 marzo 1999 Identificazione e definizione delle ipotesi
   per le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 1999
  Sono  identificate  quali  fattispecie da assoggettare al pagamento
dell'I.C.I. al 7 per mille  nell'anno  1999  le  unita'  immobiliari,
adibite ad abitazione e relative pertinenze, cosi' come definite, per
il  tipo  di  utilizzo  identificato  con "codice 2" di colonna 2 del
quadro B concernente le variazioni dei redditi dei fabbricati,  nelle
istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi.
  Rientrano   pertanto  nel  novero  delle  fattispecie  suddette  le
seguenti:
   unita' immobiliare destinata ad abitazione non locata in quanto  a
disposizione   del   proprietario,   che   la  possiede  in  aggiunta
all'abitazione  principale,  anche  se  per  quest'ultima  lo  stesso
proprietario corrisponda un canone di locazione;
   unita'  immobiliare  a  disposizione  posseduta in comproprieta' o
acquistata in multiproprieta'  limitatamente  a  coloro  che  non  la
abitano.
  Restano  escluse  dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per
mille, invece, le seguenti altre fattispecie:
   unita'   immobiliari   possedute   in   aggiunta    all'abitazione
principale,  regolarmente  locate,  come  attestabile  sulla  base di
idoneo contratto (codici 3 e 4 di colonna 2 del quadro B dei  modelli
per la dichiarazione dei redditi);
   unita'  immobiliari  date  in  uso gratuito a un proprio familiare
(parente od affine in linea  retta  e  collaterale  fino  al  secondo
grado)  a  condizione  che  lo  stesso  vi dimori abitualmente e cio'
risulti dall'iscrizione anagrafica;
   una delle unita' tenute a disposizione in Italia  da  contribuenti
residenti all'estero;
   unita'  immobiliare  gia' utilizzata come abitazione principale da
contribuenti trasferiti temporaneamente  per  ragioni  di  lavoro  in
altro comune;
   unita'  in  comproprieta'  utilizzate integralmente come residenza
principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a  quelli  che
la utilizzano;
   unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi del
comma  1  dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art.
7 del regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili,  prive  di  allacciamento alle reti dell'energia elettrica,
acqua, gas, e di fatto non utilizzate.
  Non rientrano in tale ultima fattispecie i casi di immobili  per  i
quali  siano  attive  delle  utenze  (acqua,  energia elettrica, gas,
telefono), sebbene con consumo pari o prossimo a zero,  oppure  delle
utenze   in   attesa   di  reintestazione.  Per  tali  immobili,  ove
riconducibili  alla  situazione  rappresentata  dal  codice  2  sopra
indicato, si applica l'aliquota del 7 per mille;
   i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita' la
costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai  primi  tre
anni  successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che
la comunicazione di ultimazione lavori sia avvenuta nei termini della
concessione edilizia o delle eventuali proroghe.
  L'aliquota del 7 per mille va applicata  in  relazione  al  periodo
dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non locato o a disposizione
secondo quanto precisato in precedenza.
  Il  mese  durante  il  quale il possesso si e' protratto per almeno
quindici giorni e' computato per  intero.    Allegato  sub  "C"  alla
deliberazione n. 44 del 30 marzo 1999 BENEFICIARI
  Possono usufruire dell'aumento della detrazione a lire:
   A)  L. 400.000 - i proprietari ovvero titolari di diritto reale di
godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, con a  carico
familiare  portatore  di  handicap,  nonche' al portatore di handicap
capofamiglia (l'handicap deve essere  certificato  dalla  commissione
competente ai sensi della legge n. 104/1992).
   B)   L.  400.000  -  le  persone  ultrasessantenni,  come  risulta
dall'anagrafe  alla  data  del  31  dicembre  dell'anno   precedente,
proprietarie   ovvero   titolari   di   diritto  reale  di  godimento
(usufrutto, uso od abitazione), di unica unita'  immobiliare  adibita
ad  abitazione  principale e relative pertinenze, cosi' come definito
dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992  e  succes-
sive  modificazioni  e dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, ed  aventi  le  caratteristiche
previste  per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e
con reddito lordo riferito alla famiglia  "anagraficamente  definita"
non  superiore  a  L. 25.000.000, elevato di un ulteriore milione per
ogni altro  familiare  a  carico  o  nullatenente  oltre  il  coniuge
(riferimento  reddito  annuo  precedente  a  quello  di  liquidazione
dell'imposta e presunto per l'anno di versamento); PROCEDURE
  1) Il contribuente dovra'  presentare  apposita  dichiarazione  (su
modulo  fornito  dal  comune) di possesso dei requisiti per l'aumento
della detrazione I.C.I..
  2) Documenti da presentare (in carta semplice):
   certificato catastale relativo all'unita' immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  o copia della "dichiarazione I.C.I.", o copia
del mod. 740/1993 (solo descrizione fabbricati ai fini I.C.I.)  se la
dichiarazione viene presentata per la prima volta;
   copia  mod. 730 o mod. Unico 98 (ex 740) o CUD (ex mod. 101 o 201)
dei redditi dei componenti il  nucleo  familiare,  riferiti  all'anno
precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 1998);
   altra  eventuale  documentazione  idonea  a  fornire notizie sulle
particolari condizioni socioeconomiche della famiglia;
   copia certificazione di portatore di handicap,  in  situazione  di
gravita'  accertata  dalla competente commissione se la dichiarazione
viene presentata per la prima volta;
  3) L'ufficio potra' richiedere al contribuente ogni altro  elemento
utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.
  4)  Nel  caso  di  infedele dichiarazione si procedera' al recupero
delle somme non versate con l'applicazione delle  sanzioni  stabilite
dalle norme di legge vigenti.
  5)  La  dichiarazione  deve  pervenire  all'ufficio  protocollo del
comune, piazza Duomo n. 25, entro il 30 giugno  1999.    DISPOSIZIONI
GENERALI
  Non  possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro
che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue  pertinenze  -
altre  unita'  immobiliari  (fabbricati  e  terreni)  a qualsiasi uso
destinate, pur possedute in  quote  o  con  altro  diritto  reale  di
godimento.    Sono esclusi altresi' possessori di unita' immobiliari,
ancorche' adibite  a  propria  dimora,  appartenenti  alla  categoria
catastale A/1, A/7, A/8, A/9.
  La  detrazione  o  l'aumento  della  stessa  si  applica  solamente
all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione  principale
del  soggetto  passivo  all'imposta,  rapportata al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione.
  Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale   il
contribuente  ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone il
possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto  reale  di
godimento.
  E'  fatto obbligo di presentare annualmente la dichiarazione (entro
la scadenza della prima rata di versamento - 30  giugno)  di  aumento
della  detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di competenza; in assenza
di  tale  dichiarazione,  ogni  ulteriore  detrazione  oltre   quella
prevista dalla legge, non risulta autorizzata.
  Per la detrazione di cui al punto A):
   portatore  di  handicap,  ..."  e'  persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,  stabilizzata
o  progressiva,  riconosciuta e documentata di gravita' (100%), dalla
competente commissione" ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.  104
"legge quadro per assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti
delle persone handicappate".
   la maggiore detrazione viene riconosciuta, qualora ne sussistano i
requisiti  specifici, e comunque se la persona portatore di handicap,
oltre  che  ad  essere  familiare   a   carico,   risulta   dimorante
nell'alloggio oggetto di tassazione.
  Per la detrazione di cui al punto B):
   per  nucleo  familiare  si  intende la "famiglia anagrafica" cosi'
come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico  approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989;
   la  presenza  a  qualsiasi  titolo,  di familiari o altre persone,
indipendentemente da vincoli di parentela o affinita',  nell'immobile
oggetto di tassazione, cosi' come accatastato e definito dall'U.T.E.,
obbliga  il  contribuente  ad  assumere  il reddito lordo complessivo
prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;
   qualora, anche solo una parte di detto  immobile  venga  usufruito
non  in  forma  esclusiva,  quale  propria  dimora  dal  contribuente
interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra
forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto  alla
detrazione  in  quanto  non  vi e identita' tra soggetto obbligato al
pagamento I.C.I. per l'unita' immobiliare (cosi' come  accatastata  e
definita  dall'U.T.E)  e  soggetto dimorante abitualmente nell'unita'
immobiliare medesima.  Allegato sub "C1" alla deliberazione n. 44 del
30 marzo 1999 BENEFICIARI
  Possono usufruire dell'aumento della detrazione a lire:
   L. 400.000 - le giovani coppie  di  sposi  che  abbiano  contratto
matrimonio  negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, come da atti presenti
all'ufficio anagrafe proprietarie ovvero titolari di diritto reale di
godimento (usufrutto uso od abitazione) di unica  unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  e relative pertinenze cosi' come
definito dall'art. 8 comma 2, del decreto legislativo n.  504/1992  e
successive   modificazioni   e   dall'art.   4  del  regolamento  per
l'applicazione dell'imposta comunale  sugli  immobili  ed  aventi  le
caratteristiche  previste  per le categorie catastali A2, A3, A4, A5,
A6,  C6,  C2,  C7  e  con  reddito  lordo  riferito   alla   famiglia
"anagraficamente  definita"  non superiore a L. 25.000.000 elevato di
un ulteriore milione per ogni figlio a  carico  (riferimento  reddito
annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per
l'anno di versamento).  PROCEDURE
  1)  Il  contribuente  dovra'  presentare apposita dichiarazione (in
carta  semplice)  di  possesso  dei  requisiti  per  l'aumento  della
detrazione I.C.I.
  2) Documenti da presentare (in carta semplice):
   certificato  catastale  relativo all'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale o copia della  "Dichiarazione  I.C.I.",  se  la
dichiarazione viene presentata per la prima volta;
   copia  mod.  730  o mod. UNICO 98 (ex 740) o CUD (ex mod. 101) dei
redditi  dei  componenti  il  nucleo  familiare;  riferiti   all'anno
precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 1998);
   altra  eventuale  documentazione  idonea  a  fornire notizie sulle
particolari condizioni socio-economiche della famiglia;
  3) L'ufficio potra' richiedere al contribuente ogni altro  elemento
utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione;
  4)  Nel  caso  di  infedele dichiarazione si procedera' al recupero
delle somme non versate con l'applicazione delle  sanzioni  stabilite
dalle norme di legge vigenti;
  5)  E'  fatto  obbligo  presentare  annualmente  la  richiesta  per
l'aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno  di  imposizione
affinche'  venga  acquisita, in forma preventiva, l'autorizzazione da
parte dell'ufficio competente:  entro  il  30  maggio  per  gli  anni
1996/97/98  e  primo semestre 1999; mentre per coloro che si uniscono
in matrimonio dopo il 30 giugno la domanda va presentata entro il  30
novembre.  (uff.  protocollo  di  p.zza  Duomo n. 25).   DISPOSIZIONI
GENERALI
  Non  possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro
che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue  pertinenze  -
altre  unita'  immobiliari  (fabbricati  e  terreni)  a qualsiasi uso
destinate, pur possedute in  quote  o  con  altro  diritto  reale  di
godimento.    Sono  esclusi altresi' possessori di unita' immobiliari
ancorche' adibite  a  propria  dimora,  appartenenti  alla  categoria
catastale A/1, A/7, A/8, A/9.
  La  detrazione  o  l'aumento  della  stessa  si  applica all'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione   principale   del
soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
  Si  intende  per  mese compiuto il possesso dell'immobile protratto
per oltre 14 giorni.
  Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale   il
contribuente  ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone il
possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto  reale  di
godimento.
  Per  nucleo familiare s'intende la "Famiglia anagrafica" cosi' come
definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico  approvato  con
il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989.
  La  presenza  a  qualsiasi  titolo  di  familiari  o altre persone,
indipendentemente da vincoli di parentela o affinita',  nell'immobile
oggetto di tassazione, cosi' come accatastato e definito dall'U.T.E.,
obbliga  il  contribuente  ad  assumere  il reddito lordo complessivo
prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso.
  Qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non
in  forma  esclusiva,   quale   propria   dimora   dal   contribuente
interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra
forma)  ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla
detrazione in quanto non vi e' identita' tra  soggetto  obbligato  al
pagamento  I.C.I.  per l'unita' immobiliare (cosi' come accatastata e
definita dall'U.T.E) e soggetto  dimorante  abitualmente  nell'unita'
immobiliare medesima.
  E'  fatto  obbligo di presentare annualmente la richiesta (entro le
scadenze sopra citate) di aumento della  detrazione  ai  fini  I.C.I.
per  l'anno  di  competenza;  in  assenza di tale dichiarazione, ogni
ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla legge,  non  risulta
autorizzata.
  Per la detrazione di cui sopra si procede nel seguente modo:
   per  i  nuovi  nuclei  familiari l'ulteriore detrazione esplica il
proprio effetto dal 1ù0 gennaio 1999;
   per le famiglie formatesi nell'anno 1996,  l'ulteriore  detrazione
potra'  essere  utilizzata  (previa  domanda)  per  il  solo  periodo
mancante al compimento del triennio di matrimonio  (riferimento  alla
data  di matrimonio - in dodicesimi. Es. matrimonio in data 16 aprile
1996;   nell'anno   1999   l'ulteriore   detrazione   sull'abitazione
principale potra' essere utilizzata per mesi 4);
   per  le  famiglie  formatesi  negli  anni  1997/1998,  l'ulteriore
detrazione potra' essere utilizzata  (previa  domanda)  per  l'intero
anno,  rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione;
   per le famiglie formatesi nell'anno 1999,  l'ulteriore  detrazione
potra'  essere  utilizzata dalla data di conseguimento del matrimonio
se gia' in possesso dell'abitazione, o,  se  acquistata  in  seguito,
dalla  data  di  stipula dinanzi al notaio dell'atto di compravendita
dell'immobile  da  adibire  a  propria abitazione, (es. matrimonio in
data  16  aprile  1999  di  copia  che  gia'   possiede   l'immobile,
l'ulteriore detrazione potra' essere applicata per 8 mesi; viceversa,
data  di  matrimonio  16  aprile  1999 e acquisto dell'immobile il 10
luglio 1999, l'ulteriore detrazione potra'  essere  applicata  per  6
mesi.
                         COMUNE DI Cremenaga
  (VARESE)
  Il  comune  di  CREMENAGA  (provincia  di Varese) ha adottato, il 9
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, in attuazione dell'art. 6 del decreto  legislativo  30
dicembre   1992,  n.  504,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 1999.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA
  (Treviso)
  Il  comune  di  CRESPANO  DEL  GRAPPA  (provincia  di  Treviso)  ha
adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura ridotta del 5 per mille per:
  l'abitazione principale e le sue pertinenze;
  per  le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  aventi la residenza anagrafica nel comune, nonche' agli
alloggi  regolarmente  assegnati  dagli   istituti   per   l'edilizia
economica residenziale;
  per  le  unita'  immobiliari  possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
  per le unita' immobiliari nelle quali si eseguono interventi  volti
al   recupero   di  unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesso storico o
architettonico localizzati nei  centri  storici,  ovvero  volti  alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti:
   e del 7 per mille per gli altri immobili.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
  (Treviso)
  Il comune di  CROCETTA  DEL  MONTELLO  (provincia  di  Treviso)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
a) di stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;
b) di determinare in L. 200.000 l'ammontare massimo della  detrazione
per abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CROTONE
  (lire)
  Il  comune  di  CROTONE  ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  fissare  per  l'anno  1999 le aliquote I.C.I. secondo la seguente
articolazione,  correggendo   quella   contenuta   nella   precedente
deliberazione n. 120 dell'11 marzo 1999:
  a) 5,5 per mille, limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione
principale del contribuente;
  b)  6 per mille, per ogni altra unita' immobiliare, per i terreni e
per le aree fabbricabili;
  c) 7 per mille, per le case  di  vacanza  escluse  quelle  detenute
dalle imprese del settore;
  d)  9  per  mille,  per abitazioni non locate possedute in aggiunta
all'abitazione principale;
2. confermare che la detrazione d'imposta per le  unita'  immobiliari
adibite ad abitazione principale sia pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CROVA
  (Vercelli)
  Il comune di CROVA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 4 per mille dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune
nella misura unica del 4 per mille;
di   non   stabilire  per  l'anno  1999  aliquote  differenziate  per
l'applicazione dell'I.C.I. e' di  non  avvalersi  della  facolta'  di
elevare  la  dovuta  detrazione di L. 200.000 per la imposta comunale
sugli immobili dovuta per l'anno 1999 per unita' immobiliare  adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                    COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO
  (Alessandria)
  Il  comune  di  CUCCARO  MONFERRATO  (provincia  di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di   determinare  con  effetto  dal  1  gennaio  1999  l'applicazione
dell'I.C.I.  con aliquota nella misura unica del 5 per mille;
di determinare la detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale nella misura unica e fissa di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CUCCIAGO
  (Como)
  Il  comune di CUCCIAGO (provincia di Como) ha adottato, il 19 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di fissare, per l'anno 1999 nelle misure seguenti,  le  aliquote  per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  a) nella misura del 5 per mille in  favore  delle  persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune,  per  la  sola  unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
  b)  nella  misura  del  6,2  per mille per tutti gli altri soggetti
passivi;
  c) nella misura del 7 per mille  per  gli  altri  alloggi  che  per
struttura  e caratteristica sono abilitati all'uso residenziale per i
quali non sussiste contratto di locazione a tale scopo.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CUGLIERI
  (Oristano)
  Il comune di CUGLIERI (provincia di Oristano) ha  adottato,  il  30
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nel 5 per mille e la
detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, con  effetto  e
decorrenza 1 gennaio 1999.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CUPRAMONTANA
  (Ancona)
  Il  comune di CUPRAMONTANA (provincia di Ancona) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
per  l'anno  1999  determinare  nella  misura  del  5,90  per  mille,
l'aliquota    dell'imposta   comunale   immobiliare   sull'abitazione
principale e del 7 per mille per tutti  gli  immobili  diversi  dalle
abitazioni  o  posseduti  in aggiunta all'abitazione principale, o di
alloggi non locati;
confermare la detrazione d'imposta abitazione principale nella misura
di L. 200.000;
di elevare a L. 270.000 la detrazione per abitazione principale per i
seguenti soggetti:
  pensionati  altra  sessantacinquenni   che   non   possiedono   nel
territorio  nazionale  altre  unita'  immobiliari  oltre l'abitazione
principale e il cui reddito familiare derivi unicamente  da  pensione
sociale (assegno sociale);
  di  stabilire  che  la  maggiore  detrazione  e'  subordinata  alla
presentazione entro il  30  giugno  1999,  di  idonea  richiesta,  da
effettuarsi al comune, attestante il possesso dei requisiti;
  di  determinare  l'aliquota  del 4 per mille per i soggetti passivi
che  effettuano  interventi  finalizzati  al   recupero   di   unita'
immobiliari  o  inabitabili  ubicate  nei  centri  storici cosi' come
delimitati dal PRG vigente.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CURA CARPIGNANO
  (Pavia)
  Il comune di CURA CARPIGNANO (provincia di Pavia)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  sara'
applicata  da  questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota del 6 per
mille per tutte le unita' immobiliari;
2.  di  stabilire  che  la  detrazione  dall'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.), per l'unita' immobiliare direttamente  adibita  ad
abitazione  principale del soggetto passivo e' applicabile per l'anno
1999 nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CUREGGIO
  (Novara)
  Il comune di CUREGGIO (provincia di Novara) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili,
per l'anno 1999, confermando  le  medesime  per  l'anno  1998,  nelle
seguenti misure:
  aliquota   ordinaria   (per   terreni,   aree  fabbricabili,  altri
fabbricati):  6 per mille;
  abitazione principale: 5 per mille.
2.  di  confermare  nella  misura  di  L.   200.000   la   detrazione
dell'imposta  dovuta,  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                 COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO
  (Varese)
  Il comune di CURIGLIA CON  MONTEVIASCO  (provincia  di  Varese)  ha
adottato,  il  2 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  mantenere  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura pari a quella determinata  per  l'anno  1998  e
come appresso indicata:
  a) 6 per mille per tutti gli immobili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CURTATONE
  (Mantova)
  Il  comune  di  CURTATONE  (provincia di Mantova) ha adottato, il 9
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
per l'anno 1999 nella misura unica del 5,5 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CURTI
  (Caserta)
  Il comune di CURTI (provincia di Caserta) ha adottato, il 29  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili e sui
terreni per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille rapportato  al
valore degli immobili;
di  confermare  nella  misura  di  L.  200.000  la  detrazione di cui
all'art.  8, comma 2, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
504,  come  sostituito dall'art. 55, comma 2, della legge 23 dicembre
1996, n.  662.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CUSANO MUTRI
  (Benevento)
  Il comune di CUSANO MUTRI (provincia di Benevento) ha adottato,  il
10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di dare atto che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I.  viene  fissata
in misura del 6 per mille;
2.   di  dare  atto  altresi'  che  l'importo  della  detrazione  per
abitazione principale viene fissata nella misura  di  L.  250.000  ai
sensi dell'art.  3 comma 55 punto 3, della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CUTIGLIANO
  (Pistoia)
  Il comune di CUTIGLIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il
 25   marzo   1999,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili, nelle seguenti misure:
  1)  aliquota  ridotta  del  5,50  per mille applicabile alle unita'
immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  dalle
persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  entrambi residenti nel comune, nonche' per gli
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi  per  le  case
popolari e per l'unita' immobiliare posseduta nel territorio comunale
a  titolo  di  proprieta',  usufrutto da cittadino italiano residente
all'estero, a condizione che non risulti locata;
  2) aliquota ordinaria del 7 per  mille  applicabile  agli  immobili
diversi  dalle  abitazioni  principali  dei  residenti, posseduti nel
comune.
  (Omissis).
2. l'aliquota ridotta del 5,5  per  mille  e'  applicabile  anche  ai
seguenti immobili:
  a)  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o di
usufrutto da anziano  o  disabile  che  acquisisce  la  residenza  in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
  b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito  a  parenti
fino  al  1  grado in linea retta (genitori e figli) ed al 2 grado in
linea collaterale (fratelli e sorelle), che la  occupano  quale  loro
abitazione principale.
  (Omissis).
3. l'esenzione dall'imposta relativamente agli immobili utilizzati da
enti  non  commerciali,  compete  esclusivamente  per i fabbricati, a
condizione  che  gli  stessi,  oltre  che  utilizzati,  siano   anche
posseduti  dall'ente  non  commerciale  a  titolo  di  proprieta', di
diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario.
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                           COMUNE DI DASA'
  (Vibo Valentia)
  Il comune di DASA' (provincia di  Vibo  Valentia)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota l.C.l. del 5 per mille
gia' deliberata per l'anno 1998.
  (Omissis).
                          COMUNE DI DAVAGNA
  (Genova)
  Il comune di DAVAGNA (provincia di Genova) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di  applicare  l'aliquota  del  6  per   mille   con   la   riduzione
dell'aliquota  al  5,5 per mille ai sensi dell'art. 4 decreto-legge 4
agosto 1996, n. 437, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  24
ottobre  1996,  n.  556,  in  favore  delle  persone fisiche soggetti
passivi e dei soci di cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale, nonche' per  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale,
e  di  applicare la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare
adibita ad uso  abitazione  principale  dal  soggetto  passivo,  come
determinato con deliberazione G.C. n. 27/99.
  (Omissis).
                           COMUNE DI DEGO
  (Savona)
  Il  comune  di  DEGO (provincia di Savona) ha adottato, il 23 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
a) stabilire per l'anno 1999 per il comune di Dego, ai  sensi  e  per
gli  effetti  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1994,  n. 504,
l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura  del  6
per  mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
e del 6,5 per mille per  gli  immobili  diversi  dalle  abitazioni  o
posseduti   in   aggiunta   alla   abitazione  principale,  (aliquota
ordinaria), confermando quindi l'aliquota gia' vigente per il 1998;
b) dare atto che la detrazione per l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  e  fissata  nella misura di L. 200.000 annue,
cosi' come previsto dall'art. 3, comma 55, punto 2,  della  legge  n.
662/1996.
  (Omissis).
                        COMUNE DI DELIANUOVA
  (Reggio Calabria)
  Il comune di DELIANUOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
il  27  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999  l'aliquota minima del 4 per mille
dell'I.C.I.  da  applicare  sul  territorio  di  Delianuova,  con  la
riduzione di L. 200.000 per la prima casa.
  (Omissis).
                         COMUNE DI DEROVERE
  (Cremona)
  Il  comune  di  DEROVERE  (provincia di Cremona) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.    -
imposta  comunale  immobili,  in  questo  comune,  con  effetto dal 1
gennaio 1999:
  aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti  passivi
e per tutti gli immobili 6 per mille.
  (Omissis).
3.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio  tecnico  del  comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  date d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori  d
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.  Il  comune   puo'   effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno  durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione,  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta e ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale
s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo
di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari
dimorano  abitualmente.    Le disposizioni di cui al presente capo si
applicano anche  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa
adibita  ad  abitazione  principale dei soci assegnatari nonche' agli
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi  per  le  case
popolari;
5.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI DESANA
  (Vercelli)
  Il  comune  di  DESANA  (provincia  di Vercelli) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999:
  a) nel 5 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli  im-
mobili;
  b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;
  c)  nel  7  per  mille  l'aliquota differenziata da applicarsi agli
alloggi non locati;
  d)  di  considerare  adibita  ad  abitazione  principale   l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente.
  (Omissis).
                         COMUNE DI DIAMANTE
  (Cosenza)
  Il comune di DIAMANTE (provincia di Cosenza)  ha  adottato,  il  16
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999:
  le aliquote, tariffe e canoni dei servizi di seguito elencate:
   aliquota I.C.I.:
    abitazione principale: - 5 per mille - detrazione L. 200.000;
    alloggi a disposizione non locati: 7 per mille;
    altri fabbricati diversi da quelli destinati a civile abitazione,
nonche' civile abitazione date in locazione a residenti con contratto
registrato, terreni agricoli ed aree fabbricabili: 6,30 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI DIANO MARINA
  (Imperia)
  Il  comune  di  DIANO  MARINA (provincia di Imperia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare quindi per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare
nel comune di Diano Marina nelle seguenti misure:
  1)  aliquota agevolata del 5 per mille da applicare in favore delle
persone fisiche e dei  soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, esclusivamente all'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta',  usufrutto o altro diritto reale purche' vi sia la dimora
abituale;
  2)  aliquota  ordinaria  del  7  per  mille   - nuova aliquota - da
applicare a tutti gli altri immobili e pertinenze, diversi da  quelli
previsti dal punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti
successivi;
  3)  aliquota del 6,85 per mille da applicare ad immobili utilizzati
per attivita' produttive, come di seguito specificate:
Gruppo "A"
  categoria A/10 Uffici e studi privati.
Gruppo "C"
  categorie: C/1  Negozi  e  botteghe;  C/3  Laboratori  per  arti  e
mestieri; C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi.
Gruppo "D"
  categorie: tutte le categorie.
di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale, e
quindi sottoposta all'aliquota agevolata di cui al punto 1), l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od  usufrutto  nei  casi
previsti  dal  regolamento comunale all'art. 10, comma 4, punti a) b)
c) e cioe':
  a) anziano o disabile che acquisisce la residenza  in  istituto  di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che l'abitazione non risulti locata;
  b) soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per
ragioni di servizio qualora l'unita'  immobiliare  risulti  occupata,
quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
  c)  due  o piu' unita' immobiliari contigue, a condizione che venga
comprovato  che  e'  stata  presentata  all'ufficio  del   Territorio
regolare  richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale
delle unita' medesime.
  Per usufruire delle sopra  riportate  agevolazioni  i  contribuenti
devono  compilare  una  domanda  nella quale devono essere indicati i
dati anagrafici (nome, cognome, data di  nascita,  indirizzo,  codice
fiscale)  ed i dati catastali dell'immobile e dichiarano di essere in
possesso di tutti i  requisiti  per  il  riconoscimento  del  diritto
all'applicazione  della  agevolazione,  allegando  la: documentazione
necessaria; i soggetti interessati devono, entro il  termine  per  il
versamento della prima rata dell'imposta (30 giugno 1999), consegnare
tale  richiesta  all'ufficio  protocollo od inviarla con raccomandata
a.r. all'ufficio tributi del comune;
di non applicare invece, per  l'anno  1999,  l'agevolazione  prevista
dall'art. 11 del regolamento comunale;
di determinare in L. 200.000, come per l'anno 1998, la detrazione per
la  prima  casa, rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile e'
abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI DICOMANO
  (Firenze)
  Il comune di DICOMANO (provincia di Firenze)  ha  adottato,  il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
nelle  misure  seguenti,  per  l'anno  1999,  ai  sensi  del  decreto
legislativo  numero  504/1992,  come  modificato dall'art. 3 comma 53
legge n. 662/1996:
  5   per  mille  per  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione principale di persone fisiche soggetti passivi di  imposta
residenti nel comune;
  6,30   per  mille  per  unita'  immobiliari  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione  principale
(art.  4  decreto-legge  n.  437/1996, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 556/1996);
  9 per mille per alloggi non locati;
  7 per mille per gli altri immobili;
2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione spettante per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  in
L. 210.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992,
come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
4.  di  chiarire,  ai  fini  dell'applicazione delle diverse aliquote
stabilite, cosi' come proposto dalla commissione personale e finanze,
quanto segue:
  per alloggi non locati si intendono quelli privi di allacciamento a
utenze essenziali (energia e acqua),  pertanto  non  suscettibili  di
essere utilizzati come abitazione secondaria;
  tutti  gli  altri  casi, ad esclusione degli alloggi utilizzati dal
proprietario come abitazione principale (aliquota del 5 per mille)  e
quelli  locali  come  abitazione  principale  (aliquota  del 6,30 per
mille), scontano l'aliquota del 7 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI DISO
  (Lecce)
  Il comune di DISO (provincia di Lecce) ha  adottato,  il  27  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  stabilire,  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  5  per mille,
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,   a   tal   fine
confermando la medesima misura gia' in vigore negli anni decorsi.
  (Omissis).
                           COMUNE DI DOGNA
  (Udine)
  Il comune di DOGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 17 dicembre
1998,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  stabilire,  per  l'anno  1999,  l'aliquota  del  4,5 per mille la
tassazione dovuta sull'abitazione principale del soggetto  passivo  e
la  detrazione  per  la  prima abitazione nella misura di L. 300.000,
nonche' l'aliquota del 5,5 per mille per  tutti  gli  altri  tipi  di
immobili soggetti a tassazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI DUALCHI
  (Nuoro)
  Il  comune  di DUALCHI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire al 4 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 1999.
  (Omissis).
                          COMUNE DI DUGENTA
  (Benevento)
  Il comune di DUGENTA (provincia di Benevento) ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare a decorrere dal 1j gennaio 1999 l'aliquota I.C.I.  di
cui all'art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in misura
unica del 6 per mille per tutti gli immobili che vi sono soggetti.
  (Omissis).
                    COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE
  (Asti)
  Il comune di DUSINO SAN MICHELE (provincia di Asti) ha adottato, il
15  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
visto che con deliberazione del consiglio comunale n. 1  in  data  28
marzo 1997 e' stata disciplinata l'imposta I.C.I. per l'anno 1997 con
le modalita' di cui al seguente prospetto:
  a) aliquota ordinaria 6 per mille;
  b) detrazione per l'abitazione principale L. 200.000;
  c)  detrazione per l'abitazione principale anziani e disabili part.
3 comma 56 legge 23 dicembre 1996 n. 662 L. 200.000;
  d) detrazione per  abitazione  locata  utilizzata  come  abitazione
principale (art. 4 comma 1 legge 24 ottobre 1996 n. 556; L. 200.000.
Visto  che  con  deliberazione  della  giunta  comunale  n.  12 del 6
febbraio 1998 venivano confermate per l'anno 1998 le stesse modalita'
e la medesima aliquota;
  (Omissis).
Delibera
1. di confermare  per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  I.C.I.
stabilita  e  determinata con la deliberazione del consiglio comunale
n. 1 del 28 marzo 1997, comprensiva della relativa determinazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Empoli
  (Firenze)
  Il comune di EMPOLI (provincia di Firenze) ha adottato, il 19 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1999  nella  misura del 5,2 per mille
l'aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da  applicare  a
carico  dei  soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di stabilire per l'anno  1999  nella  misura  del  4,4  per  mille
l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5
del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, residenti nel comune  di  Empoli,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale, nonche'
per quelle locate con contratto registrato  ad  un  soggetto  che  la
utilizzi come abitazione principale;
3.  di  stabilire  per  l'anno  1999  nella  misura  del  7 per mille
l'aliquota I.C.I. gravante sugli  alloggi  non  locati,  intendendosi
tali  quelli  vuoti  per  l'intero anno, sulla base imponibile di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
4. di considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  risulti  non  locata,  col  conseguente  trattamento
tributario previsto per l'abitazione principale;
5.  di  stabilire,  per  l'anno  1999, nella misura del 4,4 per mille
l'aliquota I.C.I. a carico degli enti senza scopo di lucro, ai  sensi
dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504
cosi'  come  sostituito  dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e del regolamento comunale;
6. di stabilire, per l'anno  1999,  nella  misura  del  4  per  mille
l'aliquota  I.C.I.  a  carico dei proprietari che eseguano interventi
volti al recupero di unita' immobiliari inagibili  o  inabitabili,  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure
all'utilizzo  di sotto tetti, per la durata di tre anni dalla data di
inizio dei lavori;
7. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
8. di  stabilire,  altresi',  in  L.  320.000,    la  detrazione  per
l'abitazione  principale a favore dei soggetti passivi che dichiarino
o dimostrino, qualora sia previsto, di trovarsi in una delle seguenti
situazioni di disagio economico o sociale:
  a) famiglie di soli ultrasessantacinquenni con  reddito  pro-capite
non  superiore  a  L.  11.500.000,    riferito  all'anno  1998  e non
proprietari o titolari  di  diritti  reali  di  altri  beni  immobili
soggetti  a I.C.I.  oltre quello abitato ivi compreso l'eventuale ga-
rage. I redditi derivanti dal fabbricato abitato e dell'eventuale ga-
rage, non concorrono alla determinazionedel reddito  pro-capite.  Non
concorrono  altresi'  alla  determinazione  del  reddito pro-capite i
redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte fino all'ammontare di
L. 2.000.000, pro-capite.
  b)  famiglie  nelle  quali siano presenti soggetti disabili gravi o
soggetti non autosufficienti riconosciuti come "invalidi con totale e
permanente  inabilita'  lavorativa   al   100   per   cento   e   con
impossibilita'   di   deambulare   senza  l'aiuto  permanente  di  un
accompagnatore  (legge  n.  18/1980)"  e  "invalidi  con   totale   e
permanente  invalidita'  lavorativa al 100 per cento e con necessita'
di assistenza continua non essendo in  grado  di  compiere  gli  atti
quotidiani  della vita (legge n. 18/1980)", purche' non tenuti presso
strutture pubbliche o private, senza alcuna limitazione  di  reddito.
La  situazione  di disabile o di invalidita' come avanti evidenziata,
dovra' risultare dalla apposita certificazione sanitaria.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ENNA
 
  Il comune di ENNA, ha adottato,  il  29  marzo  1999,  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  confermare  anche  per  l'anno  1999  l'aliquota  comunale  sugli
immobili nella misura unica del 4,80 per mille;
2.  dare  atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di L.
200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ERCOLANO
  (Napoli)
  Il comune di ERCOLANO (provincia di  Napoli)  ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  aliquota  da  applicare  per  le  unita' immobiliari possedute da
persone fisiche avente residenza nel comune e direttamente adibite ad
abitazione principale, per le unita'  immobiliari  appartenenti  alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, adibite ad abitazione
principale  dai  soci  assegnatari,  per  gli  alloggi   regolarmente
assegnati  dagli  Istituti autonomi per le sase popolari, nonche' per
le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto  che  le
utilizzi come abitazione principale: aliquota del 6 per mille;
2.   aliquota  da  applicare  ai  soggetti  passivi,  per  le  unita'
immobiliari ad uso abitazione, dagli  stessi  posseduta  in  aggiunta
all'abitazione principale o locate a condizione che non rientrino fra
quelle  di  cui  all'ultimo periodo del precedente punto 1): aliquota
del 7 per mille;
3. aliquota  da  applicare  ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili
posseduti e non locati: aliquota del 7 per mille;
4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi
dalle  abitazioni,  per  i  terreni  agricoli  e/o aree fabbricabili:
aliquota del 6 per mille;
5. aliquota da  applicare  agli  enti  non  avente  scopo  di  lucro:
aliquota 6 per mille;
6. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  come  avvenuto per il 1998, verranno detratte L. 300.000,
anche per il 1999, rapportate al periodo dell'anno durante  il  quale
si e' protratta tale destinazione.
  Tale   detrazione   per   l'anno  1999  relativamente  alle  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, il
cui reddito del nucleo familiare non risulti superiore  a  quello  di
seguito  indicato,  classificare nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e
A/6, sara' elevata:
   L. 350.000 per gli immobili il cui valore catastale e' inferiore a
L. 95.000.000;
                          LIMITI DI REDDITO
Componenti nucleo familiare                       Limiti di reddito
            -                                             -
  1 persona                                       L. 17.156.000
  2 persone                                       L. 24.276.000
  3 persone                                       L. 29.988.000
  4 persone                                       L. 35.700.000
  5 persone                                       L. 39.984.000
  6 persone                                       L. 44.268.000
  7 persone                                       L. 48.552.000
  8 persone                                       L. 52.836.000
  9 persone                                       L. 57.120.000
 10 persone                                       L. 61.434.000
 11 persone                                       L. 65.688.000
7. stabilire inoltre che per beneficiare  dell'ulteriore  detrazione,
l'interessato dovra' presentare domanda su apposito modello (Allegato
1),  pena la nullita' della stessa all'ufficio tributi comunale entro
e non oltre il 31 maggio 1999, corredata dalla documentazione fiscale
(mod. 101, 201, 730, 740, riferiti  ai  redditi  percepiti  nell'anno
1998)  e  certificato  di  stato  di famiglia. Il reddito considerato
sara'  l'imponibile  Irpef,  al   netto   degli   oneri   fiscalmente
deducibili, diminuito dell'imposta sul reddito (Irpef).
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI ERBE'
  (Verona)
  Il  comune  di ERBE' (provincia di Verona) ha adottato, il 23 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
2. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota sugli immobili che sara'
applicata in questo comune nella seguente misura:
  6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e  dei
soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa residenti nel
comune per unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale;
  7 per mille per tutti gli altri immobili e terreni agricoli;
3.  di  stabilire per l'anno 1999 la detrazione dell'imposta comunale
sugli immobili spettante  per  l'abitazione  principale  (escluse  le
abitazioni locate) in L. 230.000;
4.  di  dare  atto  che  sia  le aliquote che la detrazione rimangono
invariate rispetto all'anno precedente.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FABRIZIA
  (Vibo Valentia)
  Il  comune di FABRIZIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il
25  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota  unica  per  l'applicazione
dell'Imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per
mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI FABRO
  (Terni)
  Il comune di FABRO (provincia di Terni)  ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di  riconfermare  nella  misura  del  5,50  per  mille  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  nel  territorio comunale per
l'anno 1999 e come gia' deliberato dalla G.M. e ai sensi dell'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo  n.  504/1992  come  modificato  dal
comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
2.  di  non  apportare variazioni o riduzioni di aliquota all'imposta
dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad  abitazione  principale  e
per  la  quale la detrazione resta determinata in L. 200.000 e di non
prevedere aliquote agevolate come consentirebbero le norme richiamate
in narrativa.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FAENZA
  (Ravenna)
  Il comune di FAENZA (provincia  di  Ravenna)  ha  adottato,  il  23
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. applicare per il 1999, ai fini del  mantenimento  degli  equilibri
del  bilancio  di  previsione 1999, l'aliquota ordinaria nella misura
del 5,6 per mille, l'aliquota del 7 per mille  per  gli  alloggi  non
locati  e  quella  del  4 per mille per quelli locati alle condizioni
previste negli appositi accordi che saranno definiti in  sede  locale
fra  le  organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni
dei conduttori maggiormente rappresentative, secondo quanto  indicato
nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.  stabilire  la detrazione per l'abitazione principale nella misura