a) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione sociale; b) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione di importo uguale al trattamento minimo; c) proprieta' di prima casa da parte di nucleo familiare il cui reddito e' costituito da due pensioni di cui alle lettere a) e b); d) proprietari della prima casa che versino in particolari condizioni: 1) disagio economico e sociale su specifica indicazione e segnalazione del servizio sociale, che puo' essere effettuata anche su richiesta dell'interessato; 2) casi o presenza di malattie particolari che necessitano di spese notevoli per cure mediche e sempre su segnalazione del servizio sociale, che puo' essere effettuata anche su richiesta dell'interessato. Specificato che le condizioni di cui sopra dovranno essere supportate da idonea documentazione probatoria (dichiarazioni reddituali, certificati di disoccupazione, documentazione rilasciata dal servizio sociale, ecc.). (Omissis) Delibera 1. di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria 5,5 per mille; b) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune; a) aliquota del 5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni ed in particolare per le unita' immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D per i terreni agricoli e aree fabbricabili; d) aliquota al 7 per mille per le unita' immobiliari di categoria A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 non locate, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto d'affitto registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, che risultano ivi residenti, e i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000; 3. di confermare che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usofrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di confermare l'elevazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 esclusivamente per i casi specificati in premessa, secondo quanto riportato dalla lettera a) alla lettera d), compresi i punti 1) e 2), ai sensi del comma 3, art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituto dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e integrato dall'art. 3 del decreto- legge 11 marzo 1997, n. 50. (Omissis). COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA (Arezzo) Il comune di CHIUSI DELLA VERNA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI CIAMPINO (Roma) Il comune di CIAMPINO (provincia di Roma) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura ordinaria del 4,75 per mille; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CINIGIANO (Grosseto) Il comune di CINIGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 e con decorrenza dal 1ù0 gennaio 1999, mutamento all'importo della detrazione per l'abitazione principale, come segue: a) per l'abitazione principale e sue pertinenze come da art. 5 del regolamento: I.C.I. 5 per mille; b) per le unita' immobiliari utilizzate direttamente dal proprietario esercente attivita' produttive e/o imprenditoriali, artigianali, commerciali ed industriali distintamente censite in catasto esclusivamente alla categorie C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 5 per mille; c) per gli "Altri fabbricati" 7 per mille; d) per le "Aree fabbricabili" 7 per mille; e) per i terreni agricoli l'imposta non e' dovuta ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 2. determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 per tutti i contribuenti senza distinzione alcuna di reddito e/o condizione sociale. (Omissis). COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE (Venezia) Il comune di CINTO CAOMAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 1999 in L. 220.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3. di stabilire la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 in L. 270.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possedute dai contribuenti i quali, pur essendo proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sono assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 1999; inoltre, lo stesso aumento di detrazione e' concesso per le unita' immobiliari sempre possedute in proprieta', usufrutto, uso od abitazione, costituenti l'abitazione principale relativamente ad interi nuclei familiari, oltre ad eventuali altri occupanti la stessa unita' immobiliare, il cui reddito e' costituito, per l'anno 1999, solo da pensioni sociali o minime I.N.P.S. e per un importo totale annuo non superiore a L. 16.000.000 al lordo delle imposte sui redditi e da fondiari per un importo non superiore a L. 720.000. Restano escluse dal computo le rendite relative all'eventuale garage o pertinenza. (Omissis). COMUNE DI CINZANO (Torino) Il comune di CINZANO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure: a) abitazione principale 6 per mille; b) aree fabbricabile 7 per mille; c) altri fabbricati 8,50 per mille. 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 20 del regolamento in materia di I.C.I., approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 22 dicembre 1998. Sono equiparate alle categorie principali: le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. Sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito: a) ai genitori e figli; b) al coniuge, ancorche' separato o divorziato. (Omissis). COMUNE DI CIRIE' (Torino) Il comune di CIRIE' (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,80 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare in L. 230.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, la detrazione dall'imposta dovuta per: a) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; b) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). COMUNE DI CIRIMIDO (Como) Il comune di CIRIMIDO (provincia di Como) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: aliquota del 4,8 per mille (conferma di quella fissata per il 1997-1998 per abitazioni di cui all'art. 7 del regolamento I.C.I. ed altri immobili; aliquota del 6,8 per mille per le abitazioni sfitte precisando che si intendono sfitte (non locate) le case, seppur abitate: a) il cui contratto di locazione non sia stato registrato; b) il cui reddito non sia stato dichiarato ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi; c) che non siano state denunciate ai fini dell'applicazione I.C.I. Per le abitazioni principali: a) detrazione minima di L. 200.000 prevista dalla legge. Tale detrazione e' elevata a L. 300.000, escluse le abitazioni classificate A1, A8, A9, relativamente alle seguenti categorie sociali: a1) nuclei familiari di cui fa parte una persona handicappata che usufruisce dell'indennita' di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo; a2) nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, composto esclusivamente da redditi da pensione e da reddito sull'abitazione principale sino a L. 20.000.000, pertanto i nuclei familiari che hanno redditi derivanti da altre fonti, anche se di importo inferiore a L. 20.000.000, non usufruiscono della suddetta agevolazione; b) detrazione di L. 500.000 solo per le abitazioni date in locazione al comune che le utilizzera' per scopi sociali. Gli interessati che ritengono di avere i suddetti requisiti devono presentare entro il 30 giugno 1999 apposita documentazione (o autocertificazione) da redigere su moduli disponibili presso l'ufficio tributi del comune che sara' a disposizione degli interessati per eventuali chiarimenti. (Omissis). COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE (Perugia) Il comune di CITTA' DELLA PIEVE (provincia di Perugia) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 nel 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che sara' applicata in questo comune nella misura unica; 2. in applicazione del disposto del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che modifica l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la detrazione d'imposta di L. 200.000 prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' elevata per l'anno 1999 a L. 280.000. (Omissis). COMUNE DI CITTANOVA (Reggio Calabria) Il comune di CITTANOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CIVITA CASTELLANA (Viterbo) Il comune di CIVITA CASTELLANA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dellI'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; (Omissis). 3. di riconoscere ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, modificato ed integrato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, comma 5 del regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito elencate, una ulteriore detrazione come sotto specificato agli effetti dell'applicazione dell'I.C.I., da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia'' prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; Pensionati A) Ulteriore detrazione di L. 150.000; 1) possesso del solo appartamento abitato - compreso nelle categorie catastali A/2-A/6, con esclusione della quarta classe della A2 - ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare dei contribuente al 1ù0 gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; 2) avere compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1ù0 gennaio 1998; 3) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a L. 15.000.000 annui lordi, riferito all'anno 1998. Il reddito e' quello del singolo contribuente, senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare. L'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; 4) abitazione di categoria da A/2 ad A/6, con esclusione della quarta classe della A/2. B) Proprietari, usufruttari di immobili uso abitazione, di immobili adibiti ad abitazione principale. Ulteriore detrazione di L. 100.000. 1) per i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, compresi nelle categorie catastali A/2-A/6 (con esclusione della quarta classe della A/2). Criteri applicativi. l contribuenti che hanno diritto all'ulteriore detrazione di L. 150.000 o di L. 100.000, debbono presentare apposita autocertificazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e segg. della legge n. 15/1968 e della legge 15 maggio 1997, n. 27, e successive modificazioni, integrazioni, e variazioni, nella quale dichiarino: nome, cognome ed indirizzo; data di nascita; codice fiscale; di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000 o fino a L. 300.000. L'autocertificazione dovra' essere presentata direttamente al comune di Civita Castellana o spedita tramite raccomandata semplice entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. (30 giugno 1999). Qualora il contribuente abbia gia' presentato negli anni precedenti dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', e' esonerato dalla presentazione dell'autocertificazione di cui sopra. Qualora la richiesta venga inviata oltre il termine del 30 giugno 1999 i contribuenti potranno tenere conto dell'intera detrazione spettante solo in questa sede. I contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, gia' tenere conto della detrazione richiesta. Le ulteriori detrazione ammesse non sono cumulabili tra loro. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 472/1997 e del regolamento per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni in materia di tributi locali. (Omissis). COMUNE DI CIVITELLA D'AGLIANO (Viterbo) Il comune di CIVITELLA D'AGLIANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire di conseguenza per l'esercizio 1999: la conferma dell'aliquota I.C.I. al 5 per mille senza ulteriori determinazioni circa le possibili detrazioni che le disposizioni leg- islative consentono di applicare. (Omissis). COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (Teramo) Il comune di CIVITELLA DEL TRONTO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per il corrente anno 1999 l'aliquota ai fini dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (Arezzo) Il comune di CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, pr l'anno 1999, in L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea diretta, ascendenti o discendenti, entro il primo grado purche' i medesimi vi abbiano la residenza anagrafica; 2. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.; 5 per mille: a) abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; b) soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; c) abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea diretta, ascendenti o discendenti, entro il primo grado purche' i medesimi vi abbiano la residenza anagrafica e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; 6 per mille: a) unita' immobiliari ad uso di abitazione locate con contratto registrato da un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; 6,5 per mille: a) unita' immobiliari ad uso di abitazione possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; b) immobili diversi dalle abitazioni; 7 per mille: a) unita' immobiliari ad uso di abitazione non locate e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto. (Omissis). COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO (Grosseto) Il comune di CIVITELLA PAGANICO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare, per l'anno 1999, per l'I.C.I., l'aliquota unica del 5 per mille su ogni immobile e terreno edificabile; determinare, altresi', in L. 200.000, la detrazione per abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CIVITELLA SAN PAOLO (Roma) Il comune di CIVITELLA SAN PAOLO (provincia di Roma) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) terreni agricoli esenti per disposizione legislativa; b) aree fabbricabili 4,50 per mille; c) abitazione principale 5 per mille; detrazione abitazionale principale L. 200.000. N.B.: L'abitazione data in comodato gratuito a parenti fino al primo grado e' considerata abitazione principale e segue, pertanto, l'aliquota del 5 per mille con diritto all'applicazione della relativa detrazione di L. 200.000; d) altri fabbricati 5,75 per mille. (Omissis). COMUNE DI CLIVIO (Varese) Il comune di CLIVIO (provincia di Varese) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Clivio, nelle seguenti misure: aliquota del 5 per mille da applicare a tutti gli immobili, fatti salvi quelli previsti nei punti successivi; aliquota del 6 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o privi di contratto di locazione. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al terzo grado, che risultano ivi residenti; l'aliquota del 6 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto; aliquota del 2 per mille da applicare agli immobili che subiscano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente agli interventi iniziati nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 1999, per le sole unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, subordinando peraltro detta riduzione alla effettiva realizzazione degli interventi previsti, con recupero coattivo da parte dell'amministrazione in caso di inadempienza e con aggravio delle eventuali sanzioni di legge; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrufto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di determinare in L. 220.000 (diconsi lire duecentoventimila) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggefto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996; 4. di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI CLUSONE (Bergamo) Il comune di CLUSONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in questo comune, con effetto dal 1ù0 gennaio 1999: 1) aliquota ridotta, da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; 2) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ALER). (Omissis). COMUNE DI CODRONGIaNOS (Sassari) Il comune di CODRONGIANOS (provincia di Sassari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per i motivi esposti in premessa, nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1999: aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota ordinaria del 6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili del tributo; di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI COGORNO (Genova) Il comune di COGORNO (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare le aliquote dell'I.C.I. per il 1999 nei modi meglio sotto indicati: (Omissis). a) aliquota ordinaria, 5,5 per mille; unita' immobiliari in genere, ad eccezione di quelle indicate nel punto b); b) aliquota differenziata, 6 per mille; unita' immobiliari ad uso abitativo sfitte per un periodo eccedente novanta giorni. 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione da applicare in termini di imposta alla casa adibita ad abitazione principale sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). COMUNE DI COLBORDOLO (Pesaro e Urbino) Il comune di COLBORDOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 14 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue: nella misura del 5,90 per mille rapportato al valore degli immobili limitatamente alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; nella misura dei 6,50 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di confermare, per l'anno 1989, l'aumento della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale agli effetti dell'l.C.I., fissata in L. 210.000 per le categorie A2, A3 ed A4 con delibera C.C. n. 6 del 27 febbraio 1998 per l'anno 1998 e in L. 200.000 per le categorie A1 e A7; 3. (omissis); 4. di confermare l'aliquota agevolata l.C.l. del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari nei centri storici del Capoluogo e di Montefabbri ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. (Omissis). COMUNE DI COLLAZZONE (Perugia) Il comune di COLLAZZONE (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e succes- sive modificazioni, confermando la stessa misura applicata per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI COLLEBEATO (Brescia) Il comune di COLLEBEATO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di elevare al 6 per mille, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. per tutte le fattispecie di immobili; 2. di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI COLLE BRIANZA (Lecco) Il comune di COLLE BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il 22 dicembre 1998 ed il 25 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6,5 per mille; 2. di stabilire altresi', l'applicazione dell'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, in L. 200.000 l'importo da detrarre dall'imposta comunale dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo indipendentemente dall'accastamento della stessa; 2. di stabilire, per l'anno 1999, in L. 500.000 l'importo da detrarre allorche' il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso o abitazione sull'unita' immobiliare accatastata o da accatastare nelle categorie A2, A3, A4, A6 possegga uno dei requisiti seguenti ed a condizione che non sia titolare di alcun diritto reale su altro immobile: a) soggetto passivo il cui reddito familiare complessivo imponibile ai fini IRPEF derivi dal solo importo della pensione da lavoro dipendente, oltre che dal reddito di fabbricato della sola abitazione e relativa pertinenza (box); b) soggetto passivo portatore di handicap con attestato di invalidita' civile; c) soggetto passivo disoccupato nel 1998 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento. 3. di precisare che in relazione alle situazioni di carattere sociale sopra indicate sub a), b) e c) il reddito imponibile IRPEF dell'intero nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano dallo stato di famiglia e che effettivamente coabitano col soggetto passivo, per l'anno 1998 non deve essere superiore a L. 15.000.000, tetto questo elevabile di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di hand- icap. (Omissis). COMUNE DI COLLEPARDO (Frosinone) Il comune di COLLEPARDO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 20 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille; 2. di diversificare tale aliquota, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, stabilendola, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI COLLEPIETRO (L'Aquila) Il comune di COLLEPIETRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di prendere atto e confermare, (omissis), l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, come da delibera di giunta comunale n. 11 del 3 marzo 1999; 2. di non applicare per l'anno 1999 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta ad eccezione della detrazione ordinaria valida per tutti di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale; (Omissis). COMUNE DI COLLE SANNITA (Benevento) Il comune di COLLE SANNITA (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota del 5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI COLMURANO (Macerata) Il comune di COLMURANO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,50 per mille per l'abitazione principale del 6 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria e del 3 per mille l'aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti (per tre anni dall'inizio dei lavori); di aumentare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 a L. 220.000; (Omissis). COMUNE DI COLOBRARO (Matera) Il comune di COLOBRARO (provincia di Matera) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e' determinata nella misura unica del 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI COMERIO (Varese) Il comune di COMERIO (provincia di Varese) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). si determina, per l'anno 1999, un'aliquota I.C.I., unica, del 4,30 per mille; si determina in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI COMUN NUOVO (Bergamo) Il comune di COMUN NUOVO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire, per l'I.C.I. 1999, i seguenti criteri di detrazione per l'abitazione principale: a) la detrazione sulla prima casa viene elevata da L. 200.000 a L. 400.000, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio tributi del comune di Comun Nuovo, limitatamente ai nuclei familiari anziani (cioe' uomini di almeno 65 anni di eta' e donne di almeno 60 anni di eta'), residenti a Comun Nuovo, risultati proprietari della sola abitazione e delle relative pertinenze, ed il reddito complessivo familiare lordo non superiore a L. 22.000.000 annue, riferite alla dichiarazione dei redditi 1997; per nucleo familiare, si intende il complesso delle persone che abitano e risiedono presso lo stesso im- mobile, a prescindere dalla presenza di separati stati di famiglia; la presentazione della domanda scritta ed il successivo accoglimento, da parte del comune, costituisce titolo necessario ed obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso; b) la detrazione sulla prima casa viene elevata da L. 200.000 a L. 400.000, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio tributi del comune di Comun Nuovo, limitatamente ai nuclei familiari in cui vi sia la presenza di portatori di handicap (l'handicap deve essere accertato da certificato rilasciato dall'ufficio invalidi civili dell'A.S.L. competente in cui si attesti un'invalidita' uguale o superiore al 75%), residenti a Comun Nuovo, risultanti proprietari della sola abitazione e delle relative pertinenze, ed il reddito complessivo familiare lordo non superiore a L. 50.000.000 annue, riferite alla dichiarazione dei redditi 1997; per nucleo familiare si intende il complesso delle persone che abitano e risiedono presso lo stesso immobile, a prescindere dalla presenza di separati stati di famiglia; la presentazione della domanda scritta ed il successivo accoglimento, da parte del comune, costituisce titolo necessario e obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso. (Omissis). COMUNE DI CONA (Venezia) Il comune di CONA (provincia di Venezia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, in applicazione delle disposizioni e delle motivazioni riportate in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille. 2. di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI CONCA CASALE (Isernia) Il comune di CONCA CASALE (provincia di Isernia) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CONCESIO (Brescia) Il comune di CONCESIO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 6 per mille per le unita' immobiliari non direttamente adibite ad abitazione principale; 5 per mille per le pertinenze alla prima abitazione (box, cantine, soffitte, ecc.) distanti dall'abitazione principale non piu' di m 200; 5 per mille per la seconda abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea o collaterale entro il primo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale; 2. di determinare per l'anno 1999 in L. 200.000 il valore dell'ulteriore detrazione rispetto a quella fissata obbligatoriamente per legge; 3. di determinare che per il riconoscimento dell'ulteriore detrazione a favore dell'abitazione principale ed eventualmente della seconda casa dei soggetti passivi d'imposta devono rispondere ai seguenti requisiti: a) avere un'unica abitazione, oltre alle pertinenze, ex articolo del regolamento I.C.I., il cui valorre non sia superiore a L. 95.000.000; b) il reddito del nucleo familiare debitamente documentato deve essere, in relazione al numero dei componenti inferiore o uguale al seguente: _____________________________________________________________________ Componenti nucleo familiare Imponibile IRPEF anno 1998 _____________________________________________________________________ 1 persona 15.689.000 2 persone 21.708.000 3 persone 27.940.000 4 persone 33.314.000 5 persone 38.687.000 6 persone 41.911.000 Oltre 49.432.000 4. di stabilire che l'utente-contribuente, al fine di beneficiare delle suesposte agevolazioni, deve provvedere a presentare apposita istanza entro il 30 giugno 1999. (Omissis). COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA (Venezia) Il comune di CONCORDIA SAGITTARIA (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per lanno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2. di elevare la detrazione per abitazione principale a L. 250.000 nel caso di nuclei familiari di lavoro dipendente o pensione inferiore a L. 16.000.000 (con esclusione del reddito derivante da abitazione principale). La detrazione compete in misura unica annuale al verificarsi delle condizioni richieste previa autocertificazione attestante la mancanza di redditi derivanti da rendite finanziarie da capitali o reddito di qualsiasi altra natura da effettuarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio tributi ed approvati dal funzionario responsabile con propria determinazione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. La comunicazione resta valida anche per gli anni successivi qualora sussistano le condizioni per l'agevolazione. (Omissis). COMUNE DI CONSELVE (Padova) Il comune di CONSELVE (provincia di Padova) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille per l'anno 1999 con le differenziazioni di seguito indicate: 1) aliquota nella misura del 5,3 per mille in riferimento esclusivamente alla tipologia delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, meglio specificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, fatta eccezione per le pertinenze; 2) aliquota nella misura del 7 per mille solamente per gli alloggi non locati (e/o non occupati) e relative pertinenze, per i quali tale condizione sussista in via continuativa dal 1ù0 gennaio 1998 alla data della scadenza del versamento di acconto, da detta condizione sono esclusi gli alloggi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; b) di aumentare a decorrere dall'anno 1999, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da L. 200.000 a L. 300.000, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti', i quali, pur essendo proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto o abitazione, sono assistiti dal Comune in via continuativa; inoltre lo stesso aumento di detrazione e' concesso per le abitazioni principali di proprieta' dei nuclei familiari il cui unico reddito riferito all'anno 1998 rientra nella tabella seguente: n. 1 componente: L. 14.000.000; n. 2 componenti: L. 18.000.000; n. 3 o piu componenti: L. 23.000.000. Inoltre possono usufruire della citata detrazione le famiglie che hanno presenza di portatori di handicap, non deambulanti, certificati dal Servizio sanitario nazionale. In tutti i casi, l'unita' immobiliare deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso del 1999 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale (anche) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996. Sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificato A/1, A/7, A/8, A/9, a meno che non si tratti di abitazione dei portatori di handicap sopraindicati; c) i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestando la posizione, sia del soggetto che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unita' adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 1998. Detta autocertificazione dovra' essere presentata, pena la decadenza, entro il 15 giugno 1999 all'ufficio tributi del comune. L'amministrazione comunale si riserva, comunque, di chiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita. (Omissis). COMUNE DI CONTURSI TERME (Salerno) Il comune di CONTURSI TERME (provincia di Salerno) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune, con effetto 1ù0 gennaio 1999: aliquota del 4,50 per mille per le abitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a prorpieta' indivisa sempre che si tratti anche per il socio di cooperativa, di prima casa; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati; aliquota del 5 per mille per le aree edificabili. (Omissis). 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI COPIANO (Pavia) Il comune di COPIANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per le motivazioni in narrativa, al 5 per mille imposta sugli immobili nell'anno 1999; 2. di prendere e dare atto che per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI CORANA (Pavia) Il comune di CORANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, per tutti gli immobili; 2. di stabilire l'limporto della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CORATO (Bari) Il comune di CORATO (provincia di Bari) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille. Diversificare l'aliquota dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del sogetto passivo, stabilendola nella misura del 5 per mille, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con l'elevazione della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' medesima pari a L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO (Cosenza) Il comune di CORIGLIANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, cosi' come determina, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che e' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, confermando la detrazione come per legge. (Omissis). COMUNE DI CORLETO MONFORTE (Salerno) Il comune di CORLETO MONFORTE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale per gli immobili (l.C.l.), in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia descritte in narrativa, nella misura unica del 5 per mille, con la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili o di fatto non abitati (prevista dalI'art. 8, primo comma, del detreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8, secondo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). (Omissis). COMUNE DI COrNELIANO D'ALBA (Cuneo) Il comune di CORNELIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI CORTALE (Catanzaro) Il comune di CORTALE (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare (omissis) nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune per l'anno 1999, sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e al 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari soggette al tributo, quantificando il gettito complessivo presunto a L. 220.000.000; 2. di prendere atto che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dall'art. 3 della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI CORTE DE' FRATI (Cremona) Il comune di CORTE DE' FRATI (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999 - aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili 5,5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1ù0 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI CORTONA (Arezzo) Il comune di CORTONA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999, (omissi) le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota 4,5 per mille: a) a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; b) in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; c) in favore di persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari il cui alloggio posseduto a titolo di proprieta' o usufrutto e' considerato direttamente adibito ad abitazione principale a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata; aliquota 5,5 per mille per le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale; aliquota 6,5 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati, locati solo saltuariamente o comunque dati in locazione a soggetti che non li utilizzano come abitazione principale; aliquota 6,2 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili. (Omissis). COMUNE DI COSIO D'ARROSCIA (Imperia) Il comune di COSIO D'ARROSCIA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la proposta della Giunta comunale di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI COSTIGLIole D'ASTI (Asti) Il comune di COSTIGLIOLE D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 4. di confermare l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 1999 nella misura del 5,75 per mille e nella misura del 4 per mille per i proprietari di immobili locati con contratti stipulati ai sensi della legge n. 431/1998 e di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200 000. (Omissis). COMUNE DI COTIGNOLA (Ravenna) Il comune di COTIGNOLA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. cosi' come stabilite per l'anno 1998 in relazione alle tipologie di immobili nelle misure seguenti: _____________________________________________________________________ Aliquota Tipologia _____________________________________________________________________ A) 4 per mille in riferimento a proprietari che eseguono: 1) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; 2) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architet- tonico, localizzati nei centri storici; 3) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; 4) interventi volti all'utilizzazione dei sottotetti. Tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra dalla data di inizio dei lavori e per la durata di tre anni. Di cio' dovra' darsi comunicazione all'ufficio tributi del comune indicando di estremi della concessione edilizia. B) 5,5 per mille in riferimento a: 1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dal proprietario, oppure dal titolare dei diritti reale di usofrutto, uso, abitazione o superficie. Sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze; 2) terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale purche' da esse stessi condotti. Sono tali le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita' vecchiaia e malattia; 3) unita' immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1) e a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita' commerciale od artigianale; 4) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano al 31 dicembre 1998 o acquisiscano nel corso dell'anno 1999 la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, mediante contratto registrato, che la occupano quale abitazione principale; C) 7 per mille in riferimento a: 1) unita' immobiliari adibite ad alloggio se non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero in generale tenute a disposizione; sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze. 2) aree fabbricabili residenziali di comple- tamento per le quali non sia stata rilasciata concessione edilizia ad edificare; 3) terreni identificati dal P.R.G. come aree di espansione e di completamento soggetto a piano di utilizzo (cioe' quei terreni destinati dal P.R.G. ad edilizia residenziale) per i quali non sia stata stipulata convenzione di lottiz- zazione oppure se stipulata siano trascorsi 10 anni dalla data della stipula, ad esclusione di quelli posseduti da un soggetto compreso tra quelli di cui alla lettera B, punto 2. Ordinaria In riferimento alle rimanenti tipologie D) di immobili assoggettati all'imposta, ivi compresi 6 per mille i fabbricati appartenenti alla categoria catastale "A/10". di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nelle misure seguenti: a) detrazione di L. 200.000 per tutte le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, cosi' come specificato all'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ad eccezione delle unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indi- cate alla lettera b); b) detrazione di L. 330.000 per le unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le sottoindicate "particolari situazioni di carattere sociale": di confermare per l'anno 1999 le seguenti situazioni di carattere sociale: A) Famiglie con due o piu' figli: nucleo familiare con due o piu' figli a carico in eta' non superiore a 26 anni; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa ecc.); reddito familiare complessivo lordo non superiore a L. 14.000.000 pro-capite. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita'; B) Famiglie di pensionati: soggetto passivo di eta' non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone una di eta' non inferiore a 65 anni e l'altra di eta' non inferiore ai 55 anni; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 14.000.000 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo familiare composto da due persone, reddito familiare annuo complessivo di L. 24.000.000. La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare predetto che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa; C) Famiglie con portatori di handicap: soggetto passivo portatore di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con invalidita' non inferiore al 75%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente e' portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 75%; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); reddito familiare annuo complessivo lordo non superiore a L. 14.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 14.000.000 maggiorato di L. 10.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita' D) Famiglie di giovani coppie: nucleo familiare con anzianita' di formazione non superiore a quattro anni alla data del 1ù0 gennaio 1999 con condizione che almeno uno dei componenti la coppia non abbia superato il trentesimo anno di eta'; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); reddito familiare complessivo lordo non superiore a L. 14.000.000 pro-capite. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita'; E) Famiglie numerose: soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); reddito familiare complessivo lordo non superiore a L. 12.000.000 pro-capite. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita'; F) Famiglie assistite: soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Cotignola, all'assistenza economica e sociale alla data del 1ù0 gennaio 1999. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare, nel caso di piu' contribuenti dimoranti nell'unita' abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8 comma secondo, del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993; di determinare le seguenti modalita' al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari a L. 330.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente: a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1ù0 gennaio 1999; b) i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina, ecc.) ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione); c) sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi); d) i limiti di reddito di cui alle particolari situazioni di carattere sociale sopra individuate devono essere determinate con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 1998; e) il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare lordo, riferito all'anno 1998, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1ù0 gennaio 1999. f) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potra' avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilita', apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di "particolare situazione di carattere sociale" in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione dovra' essere inoltrata all'ufficio tributi del comune di Cotignola entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell'anno di riferimento, con la possibilita', per l'ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo; g) in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione IC.I., la sopra citata autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. In presenza di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento tra coniugi l'autocertificazione potra' essere presentata da uno di essi per entrambi. (Omissis). COMUNE DI CRACO (Matera) Il comune di CRACO (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dell'aliquota unica del 5,5 per mille; di riconfermare per l'anno 1999 in L. 200.000, come per legge, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CRAVANZANA (Cuneo) Il comune di CRAVANZANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). ritenuto, (omissis) di mantenere per l'esercizio 1999 l'aliquota I.C.I. gia' stabilita nel 6 per mille. (Omissis). Delibera per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' fissata ai sensi art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sost. art. 3 comma 53 legge 23 dicembre 1996 n. 662 mod. con art. 10 comma 2 decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669 conv. legge 28 febbraio 1997 n. 30. (Omissis). COMUNE DI CREMA (Cremona) Il comune di CREMA (provincia di Cremona) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) di determinare l'aliquota da applicare sul valore delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo, ancorche' iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai) in misura ridotta del 5,20 per mille; b) di determinare per le unita' abitative, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze, secondo le indicazioni e definizioni che si allegano alla presente deliberazione in allegato sub "B", l'aliquota maggiorata in misura del 7 per mille; c) di determinare per tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati al punto a) e b), dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, l'aliquota ordinaria in misura del 5,50 per mille; d) di elevare a L. 220.000 l'importo della detrazione da applicare all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; e) di riconoscere come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A tal fine sono definite, in allegato sub "A", apposite norme di recepimento; f) di elevare a L. 400.000 la detrazione per abitazione principale, in relazione a situazioni particolari di disagio economico o sociale secondo i criteri che si allegano alla presente deliberazione in allegato sub "C". (Omissis). Allegato sub "A" alla deliberazione n. 44 del 30 marzo 1999 Condizioni per il riconoscimento della detrazione per l'abitazione principale in favore di soggetti che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662). Si considera adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. La predetta unita' immobiliare deve tuttavia risultare non locata per il corrispondente periodo di ricovero. Il contribuente che versi nelle predette condizioni puo' applicare la sola detrazione riconosciuta dal comune per l'abitazione principale senza dover presentare alcuna richiesta (per l'anno 1999 L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale). Il comune si riserva di effettuare controlli per accertare il sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati dell'anagrafe della popolazione residente, sia con riferimento ai dati sui consumi delle utenze domestiche. Il comune si riserva, inoltre, un'azione di accertamento sullo stato di mancata locazione dell'immobile oggetto della misura agevolativa per il periodo di ricovero del soggetto titolare dell'obbligo di imposta. Allegato sub "B" alla deliberazione n. 44 del 30 marzo 1999 Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 1999 Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 1999 le unita' immobiliari, adibite ad abitazione e relative pertinenze, cosi' come definite, per il tipo di utilizzo identificato con "codice 2" di colonna 2 del quadro B concernente le variazioni dei redditi dei fabbricati, nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi. Rientrano pertanto nel novero delle fattispecie suddette le seguenti: unita' immobiliare destinata ad abitazione non locata in quanto a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione; unita' immobiliare a disposizione posseduta in comproprieta' o acquistata in multiproprieta' limitatamente a coloro che non la abitano. Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie: unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto (codici 3 e 4 di colonna 2 del quadro B dei modelli per la dichiarazione dei redditi); unita' immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare (parente od affine in linea retta e collaterale fino al secondo grado) a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica; una delle unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero; unita' immobiliare gia' utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune; unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano; unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate. Non rientrano in tale ultima fattispecie i casi di immobili per i quali siano attive delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono), sebbene con consumo pari o prossimo a zero, oppure delle utenze in attesa di reintestazione. Per tali immobili, ove riconducibili alla situazione rappresentata dal codice 2 sopra indicato, si applica l'aliquota del 7 per mille; i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che la comunicazione di ultimazione lavori sia avvenuta nei termini della concessione edilizia o delle eventuali proroghe. L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza. Il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. Allegato sub "C" alla deliberazione n. 44 del 30 marzo 1999 BENEFICIARI Possono usufruire dell'aumento della detrazione a lire: A) L. 400.000 - i proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, con a carico familiare portatore di handicap, nonche' al portatore di handicap capofamiglia (l'handicap deve essere certificato dalla commissione competente ai sensi della legge n. 104/1992). B) L. 400.000 - le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi' come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e succes- sive modificazioni e dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famiglia "anagraficamente definita" non superiore a L. 25.000.000, elevato di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente oltre il coniuge (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento); PROCEDURE 1) Il contribuente dovra' presentare apposita dichiarazione (su modulo fornito dal comune) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione I.C.I.. 2) Documenti da presentare (in carta semplice): certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della "dichiarazione I.C.I.", o copia del mod. 740/1993 (solo descrizione fabbricati ai fini I.C.I.) se la dichiarazione viene presentata per la prima volta; copia mod. 730 o mod. Unico 98 (ex 740) o CUD (ex mod. 101 o 201) dei redditi dei componenti il nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 1998); altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socioeconomiche della famiglia; copia certificazione di portatore di handicap, in situazione di gravita' accertata dalla competente commissione se la dichiarazione viene presentata per la prima volta; 3) L'ufficio potra' richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione. 4) Nel caso di infedele dichiarazione si procedera' al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti. 5) La dichiarazione deve pervenire all'ufficio protocollo del comune, piazza Duomo n. 25, entro il 30 giugno 1999. DISPOSIZIONI GENERALI Non possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unita' immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresi' possessori di unita' immobiliari, ancorche' adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9. La detrazione o l'aumento della stessa si applica solamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento. E' fatto obbligo di presentare annualmente la dichiarazione (entro la scadenza della prima rata di versamento - 30 giugno) di aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla legge, non risulta autorizzata. Per la detrazione di cui al punto A): portatore di handicap, ..." e' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, riconosciuta e documentata di gravita' (100%), dalla competente commissione" ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "legge quadro per assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". la maggiore detrazione viene riconosciuta, qualora ne sussistano i requisiti specifici, e comunque se la persona portatore di handicap, oltre che ad essere familiare a carico, risulta dimorante nell'alloggio oggetto di tassazione. Per la detrazione di cui al punto B): per nucleo familiare si intende la "famiglia anagrafica" cosi' come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989; la presenza a qualsiasi titolo, di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita', nell'immobile oggetto di tassazione, cosi' come accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso; qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi e identita' tra soggetto obbligato al pagamento I.C.I. per l'unita' immobiliare (cosi' come accatastata e definita dall'U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unita' immobiliare medesima. Allegato sub "C1" alla deliberazione n. 44 del 30 marzo 1999 BENEFICIARI Possono usufruire dell'aumento della detrazione a lire: L. 400.000 - le giovani coppie di sposi che abbiano contratto matrimonio negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, come da atti presenti all'ufficio anagrafe proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto uso od abitazione) di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze cosi' come definito dall'art. 8 comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famiglia "anagraficamente definita" non superiore a L. 25.000.000 elevato di un ulteriore milione per ogni figlio a carico (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento). PROCEDURE 1) Il contribuente dovra' presentare apposita dichiarazione (in carta semplice) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione I.C.I. 2) Documenti da presentare (in carta semplice): certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della "Dichiarazione I.C.I.", se la dichiarazione viene presentata per la prima volta; copia mod. 730 o mod. UNICO 98 (ex 740) o CUD (ex mod. 101) dei redditi dei componenti il nucleo familiare; riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 1998); altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio-economiche della famiglia; 3) L'ufficio potra' richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione; 4) Nel caso di infedele dichiarazione si procedera' al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti; 5) E' fatto obbligo presentare annualmente la richiesta per l'aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di imposizione affinche' venga acquisita, in forma preventiva, l'autorizzazione da parte dell'ufficio competente: entro il 30 maggio per gli anni 1996/97/98 e primo semestre 1999; mentre per coloro che si uniscono in matrimonio dopo il 30 giugno la domanda va presentata entro il 30 novembre. (uff. protocollo di p.zza Duomo n. 25). DISPOSIZIONI GENERALI Non possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unita' immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresi' possessori di unita' immobiliari ancorche' adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9. La detrazione o l'aumento della stessa si applica all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Si intende per mese compiuto il possesso dell'immobile protratto per oltre 14 giorni. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento. Per nucleo familiare s'intende la "Famiglia anagrafica" cosi' come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989. La presenza a qualsiasi titolo di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita', nell'immobile oggetto di tassazione, cosi' come accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso. Qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi e' identita' tra soggetto obbligato al pagamento I.C.I. per l'unita' immobiliare (cosi' come accatastata e definita dall'U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unita' immobiliare medesima. E' fatto obbligo di presentare annualmente la richiesta (entro le scadenze sopra citate) di aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla legge, non risulta autorizzata. Per la detrazione di cui sopra si procede nel seguente modo: per i nuovi nuclei familiari l'ulteriore detrazione esplica il proprio effetto dal 1ù0 gennaio 1999; per le famiglie formatesi nell'anno 1996, l'ulteriore detrazione potra' essere utilizzata (previa domanda) per il solo periodo mancante al compimento del triennio di matrimonio (riferimento alla data di matrimonio - in dodicesimi. Es. matrimonio in data 16 aprile 1996; nell'anno 1999 l'ulteriore detrazione sull'abitazione principale potra' essere utilizzata per mesi 4); per le famiglie formatesi negli anni 1997/1998, l'ulteriore detrazione potra' essere utilizzata (previa domanda) per l'intero anno, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; per le famiglie formatesi nell'anno 1999, l'ulteriore detrazione potra' essere utilizzata dalla data di conseguimento del matrimonio se gia' in possesso dell'abitazione, o, se acquistata in seguito, dalla data di stipula dinanzi al notaio dell'atto di compravendita dell'immobile da adibire a propria abitazione, (es. matrimonio in data 16 aprile 1999 di copia che gia' possiede l'immobile, l'ulteriore detrazione potra' essere applicata per 8 mesi; viceversa, data di matrimonio 16 aprile 1999 e acquisto dell'immobile il 10 luglio 1999, l'ulteriore detrazione potra' essere applicata per 6 mesi. COMUNE DI Cremenaga (VARESE) Il comune di CREMENAGA (provincia di Varese) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA (Treviso) Il comune di CRESPANO DEL GRAPPA (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune nella misura ridotta del 5 per mille per: l'abitazione principale e le sue pertinenze; per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per l'edilizia economica residenziale; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; per le unita' immobiliari nelle quali si eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesso storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: e del 7 per mille per gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (Treviso) Il comune di CROCETTA DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille; b) di determinare in L. 200.000 l'ammontare massimo della detrazione per abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI CROTONE (lire) Il comune di CROTONE ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. fissare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. secondo la seguente articolazione, correggendo quella contenuta nella precedente deliberazione n. 120 dell'11 marzo 1999: a) 5,5 per mille, limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente; b) 6 per mille, per ogni altra unita' immobiliare, per i terreni e per le aree fabbricabili; c) 7 per mille, per le case di vacanza escluse quelle detenute dalle imprese del settore; d) 9 per mille, per abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale; 2. confermare che la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale sia pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CROVA (Vercelli) Il comune di CROVA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 4 per mille; di non stabilire per l'anno 1999 aliquote differenziate per l'applicazione dell'I.C.I. e' di non avvalersi della facolta' di elevare la dovuta detrazione di L. 200.000 per la imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1999 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO (Alessandria) Il comune di CUCCARO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare con effetto dal 1 gennaio 1999 l'applicazione dell'I.C.I. con aliquota nella misura unica del 5 per mille; di determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica e fissa di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CUCCIAGO (Como) Il comune di CUCCIAGO (provincia di Como) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999 nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) nella misura del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) nella misura del 6,2 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; c) nella misura del 7 per mille per gli altri alloggi che per struttura e caratteristica sono abilitati all'uso residenziale per i quali non sussiste contratto di locazione a tale scopo. (Omissis). COMUNE DI CUGLIERI (Oristano) Il comune di CUGLIERI (provincia di Oristano) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nel 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, con effetto e decorrenza 1 gennaio 1999. (Omissis). COMUNE DI CUPRAMONTANA (Ancona) Il comune di CUPRAMONTANA (provincia di Ancona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 determinare nella misura del 5,90 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare sull'abitazione principale e del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; confermare la detrazione d'imposta abitazione principale nella misura di L. 200.000; di elevare a L. 270.000 la detrazione per abitazione principale per i seguenti soggetti: pensionati altra sessantacinquenni che non possiedono nel territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre l'abitazione principale e il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione sociale (assegno sociale); di stabilire che la maggiore detrazione e' subordinata alla presentazione entro il 30 giugno 1999, di idonea richiesta, da effettuarsi al comune, attestante il possesso dei requisiti; di determinare l'aliquota del 4 per mille per i soggetti passivi che effettuano interventi finalizzati al recupero di unita' immobiliari o inabitabili ubicate nei centri storici cosi' come delimitati dal PRG vigente. (Omissis). COMUNE DI CURA CARPIGNANO (Pavia) Il comune di CURA CARPIGNANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari; 2. di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' applicabile per l'anno 1999 nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CUREGGIO (Novara) Il comune di CUREGGIO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, confermando le medesime per l'anno 1998, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria (per terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati): 6 per mille; abitazione principale: 5 per mille. 2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO (Varese) Il comune di CURIGLIA CON MONTEVIASCO (provincia di Varese) ha adottato, il 2 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di mantenere per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura pari a quella determinata per l'anno 1998 e come appresso indicata: a) 6 per mille per tutti gli immobili. (Omissis). COMUNE DI CURTATONE (Mantova) Il comune di CURTATONE (provincia di Mantova) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CURTI (Caserta) Il comune di CURTI (provincia di Caserta) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e sui terreni per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille rapportato al valore degli immobili; di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 55, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI CUSANO MUTRI (Benevento) Il comune di CUSANO MUTRI (provincia di Benevento) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di dare atto che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. viene fissata in misura del 6 per mille; 2. di dare atto altresi' che l'importo della detrazione per abitazione principale viene fissata nella misura di L. 250.000 ai sensi dell'art. 3 comma 55 punto 3, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI CUTIGLIANO (Pistoia) Il comune di CUTIGLIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure: 1) aliquota ridotta del 5,50 per mille applicabile alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, entrambi residenti nel comune, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e per l'unita' immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprieta', usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; 2) aliquota ordinaria del 7 per mille applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti, posseduti nel comune. (Omissis). 2. l'aliquota ridotta del 5,5 per mille e' applicabile anche ai seguenti immobili: a) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1 grado in linea retta (genitori e figli) ed al 2 grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale. (Omissis). 3. l'esenzione dall'imposta relativamente agli immobili utilizzati da enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale a titolo di proprieta', di diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario. 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI DASA' (Vibo Valentia) Il comune di DASA' (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota l.C.l. del 5 per mille gia' deliberata per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI DAVAGNA (Genova) Il comune di DAVAGNA (provincia di Genova) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare l'aliquota del 6 per mille con la riduzione dell'aliquota al 5,5 per mille ai sensi dell'art. 4 decreto-legge 4 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, e di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad uso abitazione principale dal soggetto passivo, come determinato con deliberazione G.C. n. 27/99. (Omissis). COMUNE DI DEGO (Savona) Il comune di DEGO (provincia di Savona) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) stabilire per l'anno 1999 per il comune di Dego, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, (aliquota ordinaria), confermando quindi l'aliquota gia' vigente per il 1998; b) dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e fissata nella misura di L. 200.000 annue, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI DELIANUOVA (Reggio Calabria) Il comune di DELIANUOVA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota minima del 4 per mille dell'I.C.I. da applicare sul territorio di Delianuova, con la riduzione di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI DEROVERE (Cremona) Il comune di DEROVERE (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili 6 per mille. (Omissis). 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la date d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori d ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta e ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI DESANA (Vercelli) Il comune di DESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999: a) nel 5 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli im- mobili; b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale; c) nel 7 per mille l'aliquota differenziata da applicarsi agli alloggi non locati; d) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. (Omissis). COMUNE DI DIAMANTE (Cosenza) Il comune di DIAMANTE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999: le aliquote, tariffe e canoni dei servizi di seguito elencate: aliquota I.C.I.: abitazione principale: - 5 per mille - detrazione L. 200.000; alloggi a disposizione non locati: 7 per mille; altri fabbricati diversi da quelli destinati a civile abitazione, nonche' civile abitazione date in locazione a residenti con contratto registrato, terreni agricoli ed aree fabbricabili: 6,30 per mille. (Omissis). COMUNE DI DIANO MARINA (Imperia) Il comune di DIANO MARINA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare quindi per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Diano Marina nelle seguenti misure: 1) aliquota agevolata del 5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, esclusivamente all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale purche' vi sia la dimora abituale; 2) aliquota ordinaria del 7 per mille - nuova aliquota - da applicare a tutti gli altri immobili e pertinenze, diversi da quelli previsti dal punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi; 3) aliquota del 6,85 per mille da applicare ad immobili utilizzati per attivita' produttive, come di seguito specificate: Gruppo "A" categoria A/10 Uffici e studi privati. Gruppo "C" categorie: C/1 Negozi e botteghe; C/3 Laboratori per arti e mestieri; C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi. Gruppo "D" categorie: tutte le categorie. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi sottoposta all'aliquota agevolata di cui al punto 1), l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto nei casi previsti dal regolamento comunale all'art. 10, comma 4, punti a) b) c) e cioe': a) anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; b) soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; c) due o piu' unita' immobiliari contigue, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. Per usufruire delle sopra riportate agevolazioni i contribuenti devono compilare una domanda nella quale devono essere indicati i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale) ed i dati catastali dell'immobile e dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto all'applicazione della agevolazione, allegando la: documentazione necessaria; i soggetti interessati devono, entro il termine per il versamento della prima rata dell'imposta (30 giugno 1999), consegnare tale richiesta all'ufficio protocollo od inviarla con raccomandata a.r. all'ufficio tributi del comune; di non applicare invece, per l'anno 1999, l'agevolazione prevista dall'art. 11 del regolamento comunale; di determinare in L. 200.000, come per l'anno 1998, la detrazione per la prima casa, rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile e' abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI DICOMANO (Firenze) Il comune di DICOMANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti, per l'anno 1999, ai sensi del decreto legislativo numero 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 53 legge n. 662/1996: 5 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel comune; 6,30 per mille per unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 4 decreto-legge n. 437/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 556/1996); 9 per mille per alloggi non locati; 7 per mille per gli altri immobili; 2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 210.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 4. di chiarire, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote stabilite, cosi' come proposto dalla commissione personale e finanze, quanto segue: per alloggi non locati si intendono quelli privi di allacciamento a utenze essenziali (energia e acqua), pertanto non suscettibili di essere utilizzati come abitazione secondaria; tutti gli altri casi, ad esclusione degli alloggi utilizzati dal proprietario come abitazione principale (aliquota del 5 per mille) e quelli locali come abitazione principale (aliquota del 6,30 per mille), scontano l'aliquota del 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI DISO (Lecce) Il comune di DISO (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, a tal fine confermando la medesima misura gia' in vigore negli anni decorsi. (Omissis). COMUNE DI DOGNA (Udine) Il comune di DOGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota del 4,5 per mille la tassazione dovuta sull'abitazione principale del soggetto passivo e la detrazione per la prima abitazione nella misura di L. 300.000, nonche' l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili soggetti a tassazione. (Omissis). COMUNE DI DUALCHI (Nuoro) Il comune di DUALCHI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire al 4 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI DUGENTA (Benevento) Il comune di DUGENTA (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare a decorrere dal 1j gennaio 1999 l'aliquota I.C.I. di cui all'art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in misura unica del 6 per mille per tutti gli immobili che vi sono soggetti. (Omissis). COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE (Asti) Il comune di DUSINO SAN MICHELE (provincia di Asti) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). visto che con deliberazione del consiglio comunale n. 1 in data 28 marzo 1997 e' stata disciplinata l'imposta I.C.I. per l'anno 1997 con le modalita' di cui al seguente prospetto: a) aliquota ordinaria 6 per mille; b) detrazione per l'abitazione principale L. 200.000; c) detrazione per l'abitazione principale anziani e disabili part. 3 comma 56 legge 23 dicembre 1996 n. 662 L. 200.000; d) detrazione per abitazione locata utilizzata come abitazione principale (art. 4 comma 1 legge 24 ottobre 1996 n. 556; L. 200.000. Visto che con deliberazione della giunta comunale n. 12 del 6 febbraio 1998 venivano confermate per l'anno 1998 le stesse modalita' e la medesima aliquota; (Omissis). Delibera 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta I.C.I. stabilita e determinata con la deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 28 marzo 1997, comprensiva della relativa determinazione. (Omissis). COMUNE DI Empoli (Firenze) Il comune di EMPOLI (provincia di Firenze) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 5,2 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 4,4 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Empoli, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; 3. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale; 5. di stabilire, per l'anno 1999, nella misura del 4,4 per mille l'aliquota I.C.I. a carico degli enti senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del regolamento comunale; 6. di stabilire, per l'anno 1999, nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. a carico dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sotto tetti, per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori; 7. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 8. di stabilire, altresi', in L. 320.000, la detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi che dichiarino o dimostrino, qualora sia previsto, di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico o sociale: a) famiglie di soli ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore a L. 11.500.000, riferito all'anno 1998 e non proprietari o titolari di diritti reali di altri beni immobili soggetti a I.C.I. oltre quello abitato ivi compreso l'eventuale ga- rage. I redditi derivanti dal fabbricato abitato e dell'eventuale ga- rage, non concorrono alla determinazionedel reddito pro-capite. Non concorrono altresi' alla determinazione del reddito pro-capite i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte fino all'ammontare di L. 2.000.000, pro-capite. b) famiglie nelle quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti non autosufficienti riconosciuti come "invalidi con totale e permanente inabilita' lavorativa al 100 per cento e con impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge n. 18/1980)" e "invalidi con totale e permanente invalidita' lavorativa al 100 per cento e con necessita' di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge n. 18/1980)", purche' non tenuti presso strutture pubbliche o private, senza alcuna limitazione di reddito. La situazione di disabile o di invalidita' come avanti evidenziata, dovra' risultare dalla apposita certificazione sanitaria. (Omissis). COMUNE DI ENNA Il comune di ENNA, ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota comunale sugli immobili nella misura unica del 4,80 per mille; 2. dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ERCOLANO (Napoli) Il comune di ERCOLANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. aliquota da applicare per le unita' immobiliari possedute da persone fisiche avente residenza nel comune e direttamente adibite ad abitazione principale, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le sase popolari, nonche' per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: aliquota del 6 per mille; 2. aliquota da applicare ai soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi posseduta in aggiunta all'abitazione principale o locate a condizione che non rientrino fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1): aliquota del 7 per mille; 3. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili posseduti e non locati: aliquota del 7 per mille; 4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, per i terreni agricoli e/o aree fabbricabili: aliquota del 6 per mille; 5. aliquota da applicare agli enti non avente scopo di lucro: aliquota 6 per mille; 6. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale come avvenuto per il 1998, verranno detratte L. 300.000, anche per il 1999, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si e' protratta tale destinazione. Tale detrazione per l'anno 1999 relativamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, il cui reddito del nucleo familiare non risulti superiore a quello di seguito indicato, classificare nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, sara' elevata: L. 350.000 per gli immobili il cui valore catastale e' inferiore a L. 95.000.000; LIMITI DI REDDITO Componenti nucleo familiare Limiti di reddito - - 1 persona L. 17.156.000 2 persone L. 24.276.000 3 persone L. 29.988.000 4 persone L. 35.700.000 5 persone L. 39.984.000 6 persone L. 44.268.000 7 persone L. 48.552.000 8 persone L. 52.836.000 9 persone L. 57.120.000 10 persone L. 61.434.000 11 persone L. 65.688.000 7. stabilire inoltre che per beneficiare dell'ulteriore detrazione, l'interessato dovra' presentare domanda su apposito modello (Allegato 1), pena la nullita' della stessa all'ufficio tributi comunale entro e non oltre il 31 maggio 1999, corredata dalla documentazione fiscale (mod. 101, 201, 730, 740, riferiti ai redditi percepiti nell'anno 1998) e certificato di stato di famiglia. Il reddito considerato sara' l'imponibile Irpef, al netto degli oneri fiscalmente deducibili, diminuito dell'imposta sul reddito (Irpef). (Omissis). COMUNE DI ERBE' (Verona) Il comune di ERBE' (provincia di Verona) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 7 per mille per tutti gli altri immobili e terreni agricoli; 3. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili spettante per l'abitazione principale (escluse le abitazioni locate) in L. 230.000; 4. di dare atto che sia le aliquote che la detrazione rimangono invariate rispetto all'anno precedente. (Omissis). COMUNE DI FABRIZIA (Vibo Valentia) Il comune di FABRIZIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI FABRO (Terni) Il comune di FABRO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare nella misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio comunale per l'anno 1999 e come gia' deliberato dalla G.M. e ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di non apportare variazioni o riduzioni di aliquota all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per la quale la detrazione resta determinata in L. 200.000 e di non prevedere aliquote agevolate come consentirebbero le norme richiamate in narrativa. (Omissis). COMUNE DI FAENZA (Ravenna) Il comune di FAENZA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. applicare per il 1999, ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione 1999, l'aliquota ordinaria nella misura del 5,6 per mille, l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e quella del 4 per mille per quelli locati alle condizioni previste negli appositi accordi che saranno definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, secondo quanto indicato nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura