(all. 1 - art. 1) (parte 5)
di L. 200.000 per il 1999 cosi' come previsto al comma 2 dell'art.  8
del decreto  legislativo  n.  504/1992,  modificato  dalla  legge  n.
662/1996;
3.  considerare  altresi'  anche  per il 1999 direttamente adibita ad
abitazione principale l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4.   determinare   per   l'anno   1999  la  maggiore  detrazione  per
l'abitazione principale nella misura di. L. 150.000,  da  aggiungersi
alla  detrazione di L. 200.000, ai sensi di quanto previsto dall'art.
3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 da applicare  a  favore  dei
contribuenti  proprietari  o  titolari del diritto di usufrutto, uso,
abitazione  in  situazioni di particolare disagio economico o sociale
meglio individuati nell'allegato "B" parte integrante  e  sostanziale
del presente atto;
5. approvare l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto  deliberativo  contenente l'identificazione delle ipotesi per le
quali applicare l'I.C.I. al 7 ed al 4 per mille nell'anno 1999;
6. approvare l'allegato B parte integrante e sostanziale del presente
atto deliberativo contenente l'individuazione dei soggetti  a  favore
dei  quali  applicare  per  l'anno  1999  l'ulteriore  detrazione per
l'abitazione principale nella misura di L. 150.000.
  (Omissis).  Allegato A
  Parte integrante della delibera C.C. n. 95 del 23 febbraio 1999.
  Sono identificate quali fattispecie da  assoggettare  al  pagamento
dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 1999:
  le  unita'  immobiliari  appartenenti  alla categoria catastale del
gruppo  "A"  (esclusa  la  cat.  A/10)  non  locate    in  quanto   a
disposizione del proprietario, in aggiunta all'abitazione principale,
anche  nel  caso in cui l'abitazione principale non sia di proprieta'
ma detenuta in locazione;
  le unita' immobiliari ad uso abitativo destinate alla  locazione  e
rimaste sfitte;
  le  unita'  immobiliari ad uso abitativo non concesse in locazione,
nelle quali non risultano anagraficamente soggetti residenti. Restano
escluse dall'ipotesi di applicazione dell'aliquota al 7 per mille;
  le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a condizione che  il
soggetto   occupante   vi  dimori  abitualmente  e  cio'  risulti  da
iscrizione anagrafica;
  quelle di  fatto  utilizzate  dal  soggetto  proprietario  in  modo
stabile   e   continuativo  come  domicilio  a  condizione  che  tale
circostanza risulti da apposita autocertificazione  e  documentazione
comprovante la continuita' dei consumi medi mensili di acqua, energia
elettrica  e  gas (da esibire su richiesta dell'ufficio), fatta salva
ogni altra forma di verifica diretta da parte dei  competenti  uffici
comunali. In tutti i casi l'unita' immobiliare deve essere denunciata
ai  fini  dell'applicazione  della  tassa  smaltimento rifiuti solidi
urbani.
  Il comune si riserva di effettuare i  controlli  per  accertare  se
l'unita'   immobiliare  e'  concessa  in  locazione  a  soggetto  non
residente, richiedendo .  l'esibizione  del  contratto  di  locazione
regolarmente registrato.
  Restano comunque esclusi dall'applicazione dell'aliquota maggiorata
i  fabbricati  realizzati  per la vendita e non venduti dalle imprese
che hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione  e  l'alienazione di immobili e gli alloggi non assegnati
di proprieta' degli istituti autonomi per  le  case  popolari  per  i
quali si applica l'aliquota del 5,6 per mille.
  L'aliquota  al 7 per mille va applicata per l'intero anno d'imposta
qualora l'alloggio risulti sfitto alla data del 1j gennaio 1999 e non
venga locato o  occupato  durante  l'anno.  Se  durante  il  1999  il
proprietario  provvede  ad  affittare  o  ad occupare l'immobile deve
essere applicata l'aliquota del 7 per mille per tutto il tempo in cui
e' a disposizione del proprietario ad esclusione di un periodo  di  3
mesi per il quale si applica l'aliquota ordinaria.
  Qualora  l'alloggio  rimanga  in  corso  d'anno  non  locato  o non
occupato si continua ad applicare l'aliquota del 5,6 per mille per un
periodo massimo di 3 mesi, oltre il quale e per tutto il  periodo  in
cui  l'immobile  resta  a disposizione del proprietario, l'imposta e'
dovuta con l'aliquota del 7 per mille.
  Sono identificate quali fattispecie da  assoggettare  al  pagamento
dell'I.C.I.  al  4  per  mille  nell'anno 1999: gli immobili locati a
titolo  di  abitazione  principale  alle  condizioni  previste  negli
appositi   accordi  che  saranno  definiti  in  sede  locale  fra  le
organizzazioni della proprieta'  edilizia  e  le  organizzazioni  dei
conduttori  maggiormente  rappresentative.  Il  comune  si riserva il
diritto di richiedere la documentazione necessaria per verificare  la
corretta applicazione dell'imposta.  Allegato B
  Parte integrante della delibera C.C. n. 95 del 23 febbraio 1999.
  E'  riconosciuta per l'anno 1999 una ulteriore detrazione d'imposta
I.C.I. di L. 150.000, da aggiungersi alla detrazione di  L.  200.000,
gia'  prevista dal decreto legislativo n. 504/1992, per le abitazioni
principali, ai sottoelencati contribuenti proprietari o titolari  del
diritto  di  usufrutto, uso, abitazione del solo appartamento abitato
ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica  proprieta'
immobiliare  al 1 gennaio 1999, che siano in possesso alla data del 1
gennaio dell'anno d'imposta 1999 di tutti i  requisiti  richiesti  in
relazione alla particolare situazione sociale di appartenenza:
  A)  pensionati  soli  di  eta' non inferiore a 65 anni che siano in
condizione non lavorativa ed in possesso di soli redditi di  pensione
non superiori a L. 15.500.000 annui lordi riferiti all'anno 1998;
  B)  pensionati  inseriti in un nucleo familiare composto al massimo
di due persone, una delle quali di eta' non inferiore a 65 anni,  che
siano  entrambi  in condizione non lavorativa ed in possesso, di soli
redditi di pensione complessivamente non superiori  a  L.  26.000.000
annui lordi riferiti all'anno 1998;
  C) soggetti appartenenti a nuclei familiari con almeno 6 componenti
con  reddito  familiare  non  superiore  a  L. 83.000.000 lordi annui
riferito all'anno 1998 nel caso di una famiglia di  6  componenti;  a
tale  reddito  si  aggiungono  L.  14.500.000  lordi  annui  per ogni
componente superiore a sei;
  D) soggetti appartenenti a nuclei familiari con  5  componenti  con
reddito  familiare  complessivo lordo annuo di L. 54.000.000 riferiti
all'anno 1998;
  E) titolari di assistenza sociale a livello comunale.
  In tutti  i  casi  l'applicazione  del  beneficio  della  ulteriore
detrazione di L. 150.000 e' subordinata alla condizione che gli altri
componenti  del  nucleo  familiare  non  possiedano  altra proprieta'
immobiliare, diversa dall'unita' adibita ad abitazione principale  su
tutto il territorio nazionale.
  Sono  escluse  dalle  agevolazionI  le  abitazioni classificate A/1
(tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi);
  F) alle famiglie che alla data  del  1j    gennaio  1999  includono
portatori  di  handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992
n. 104 ed invalidi con totale e permanente inabilita'  lavorativa  al
100  per  cento,  in  possesso di attestato rilasciato dalle apposite
Commissioni Mediche,  la  maggiore  detrazione  spetta  anche  se  il
contribuente  possiede  in  quota  parte,  in aggiunta all'abitazione
principale,  altre  proprieta'  a  condizione  che  siano  abitazioni
classificate  nel  gruppo  "A"  (escluse le cat. "A1" - "A8" - "A9" -
"A10")  e  che complessivamente le quote di possesso del soggetto non
superino  la  percentuale  del  100  per  cento,  aventi  i  seguenti
requisiti alla data del 1j  gennaio 1999:
   reddito  familiare  riferito  all'anno  1998  non  superiore  a L.
15.500.000 se formate da un solo componente, per ogni  componente  in
piu' il limite si eleva di L. 14.500.000 lordi annui procapite.
  Sono determinati inoltre i seguenti criteri applicativi:
   la  maggior detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di
altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa o in  caso  di
comproprieta'  o contitolarita' in proporzione al numero dei soggetti
proprietari e residenti nell'immobile;
   ogni soggetto passivo  avente  diritto  alla  maggiore  detrazione
potra'  avvalersene  direttamente al momento del pagamento delle rate
I.C.I. 1999, e come richiesta documentata, deve,  pena  la  decadenza
del  beneficio,  presentare sotto la propria responsabilita' apposita
autocertificazione  attestante  il  possesso  di  tutti  i  requisiti
richiesti  per  la  particolare situazione di carattere sociale nella
quale si identifica;
   l'autocertificazione dovra' essere inoltrata al  servizio  tributi
entro  il  termine  di  pagamento  della prima rata I.C.I.; l'ufficio
provvedera'  in  seguito  alle  dovute  verifiche   riservandosi   di
richiedere eventuale documentazione integrativa;
   nel  caso di dichiarazioni infedeli verranno applicate le sanzioni
previste dall'art. 14  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  come
modificato dal decreto legislativo n. 473/1997.
  (Omissis).
                           COMUNE DI FAETO
  (Foggia)
  Il  comune  di  FAETO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  I.C.I.  nella  misura del 6 per mille per
tutte le unita' immobiliari nonche' la  detrazione  per  l'abitazione
principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FALCADE
  (Belluno)
  Il  comune  di  FALCADE  (provincia  di Belluno) ha adottato, il 30
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
Si propone
di  stabilire  per  l'anno  1999  le  seguenti  tariffe  dell'Imposta
comunale sugli immobili:
  5,4  per  mille  in  favore  dei  soggetti residenti nel comune per
l'unita' immobiliare adibita ad  abitazione  principale,  cosi'  come
definita nell'apposito regolamento comunale;
  5,50  per  mille  in  favore  delle abitazioni locate con contratto
registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;
  7 per mille in tutti i restanti casi;
di  considerare  inoltre  adibita  ad  abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta da  anziani  o  disabili  che  sono  ricoverati
permanentemente  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari,  purche' la
medesima non risulti locata;
Delibera
di approvare l'allegata proposta di  deliberazione,  che  costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FALERIA
  (Viterbo)
  Il  comune  di  FALERIA  (provincia  di Viterbo) ha adottato, il 30
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per
mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI FARA IN SABINA
  (Rieti)
  Il comune di FARA IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di applicare l'aliquota I.C.I. al fine  di  assicurare  la  copertura
delle maggiori spese previste in bilancio come segue:
  aliquota  del 4.80 per mille per l'abitazione principale cosi' come
individuata all'art. 7 del vigente regolamento sull'imposta;
  aliquota del 5,50 per mille per tutti gli altri immobili.
  (Omissis).
                       COMUNE DI FARA NOVARESE
  (Novara)
  Il comune di FARA NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato, il 24
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella
misura del 5 per mille;
2.  di  determinare  la  detrazione  dell'imposta   per   le   unita'
immobiliari  adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 250.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI FARA SAN MARTINO
  (Chieti)
  Il comune di FARA SAN MARTINO (provincia di Chieti) ha adottato, il
23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille, senza ulteriori riduzioni o detrazioni oltre quella di  L.
200.000 per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI FARA VICENTINO
  (Vicenza)
  Il  comune di FARA VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il
18  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura unica del 5 per mille;
2.  di  determinare  per  l'anno  1999,  la  detrazione d'imposta per
l'immobile adibito ad abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI FARIGLIANO
  (Cuneo)
  Il comune di FARIGNANO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999;
di  fissare  nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 per le
abitazioni non locate;
di fissare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999  per  le
abitazioni principali;
di  fissare  nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 per le
abitazioni locate usate come abitazione principale;
di determinare la detrazione  per  l'abitazione  principale  in  base
all'art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 in L.
200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FARINDOLA
  (Pescara)
  Il  comune  di  FARINDOLA (provincia di Pescara) ha adottato, il 27
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;
di  stabilire  l'ammontare della detrazione per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FARINI
  (Piacenza)
  Il comune di FARINI (provincia di  Piacenza)  ha  adottato,  il  27
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di   determinare   per  l'anno  1999  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI FARRA D'ISONZO
  (Gorizia)
  Il  comune di FARRA D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, il
27  gennaio  1999,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare e confermare per l'anno 1999 le seguenti  aliquote  ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili:
  aliquota ordinaria 5,5 per mille;
  aliquota  per  altre  unita'  immobiliari  destinate  ad abitazione
diversa dalla principale: 7 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FAVIGNANA
  (Trapani)
  Il  comune  di  FAVIGNANA  (provincia  di  Trapani)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  come  modificato  con
l'art.  3,  comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  per  l'anno  1999  per
come in appresso:
  su abitazione principale: 5 per mille;
  su tutti gli altri immobili: 6 per mille;
  detrazione  abitazione  principale:  nella misura di legge ossia L.
200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI FERLA
  (Siracusa)
  Il comune di FERLA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 31 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 ai sensi dell'art.  6  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 l'aliquota per l'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille;
2.  di  confermare  in  L.  300.000  la  detrazione  per l'abitazione
principale, cosi' come prevista per l'anno 1998.
  (Omissis).
                        COMUNE DI FERRANDINA
  (Modena)
  Il comune di  FERRANDINA  (provincia  di  Matera)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.  che  saranno
applicate in questo comune:
  a) 5,5 per mille per l'abitazione principale;
  b) 5,8 per mille per tutti gli altri immobili;
  c)   di   elevare  la  misura  della  detrazione  per  l'abitazione
principale da L. 200.000 a L. 225.000.
  (Omissis).
                  COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO
  (Verona)
  Il comune di FERRARA  DI  MONTE  BALDO  (provincia  di  Verona)  ha
adottato,  il  30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili
stabilendo l'aliquota unica al 6 per mille;
2.  di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  devono  essere
detratte,  fino  a  concorrenza dell'imposta dovuta L. 400.000 per le
abitazioni principali di coloro i  quali  risiedono  stabilmente  nel
Comune;
3.  di  dare  atto  ancora  che  per usufruire della detrazione di L.
400.000, rapportare al periodo dell'anno per il quale si  protrae  la
destinazione  ad  abitazione  principale  il  soggetto  passivo  deve
presentare dichiarazione ai sensi  legge  n.  127/1997,  nella  quale
oltre  a dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice
fiscale, deve anche dichiarare di risiedere nel comune di Ferrara  di
Monte  Baldo  per  un  periodo  minimo  continuativo di mesi otto. La
citata dichiarazione dovra'  essere  redatta  su  modulo  prestampato
predisposto  dall'ufficio  tributi  comunale, e trasmesso al medesimo
entro il mese di giugno 1999.
  (Omissis).
                       COMUNE DI FIANO ROMANO
  (Roma)
  Il comune di FIANO ROMANO (provincia di Roma) ha  adottato,  il  29
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  la  tabella  tariffaria per l'applicazione dell'I.C.I.
dal 1j  gennaio 1999 come segue:
  1) aliquota ordinaria: 5,25 per mille;
  2) aliquota per l'abitazione principale: 4,50 per mille;
  3) detrazione per l'abitazione principale: L. 350.000;
  4) detrazione per i proprietari di unica unita' immobiliare che sia
adibita ad abitazione  principale  con  relative  pertinenze  purche'
titolari   di   sola   pensione   sociale  o  portatori  di  handicap
riconosciuti al 100% il cui reddito complessivo  del  proprio  nucleo
familiare non superi i 15 milioni: L. 450.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FICAROLO
  (Rovigo)
  Il comune di FICAROLO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare le aliquote I.C.I. per  l'anno  1999  nel  seguente
modo:
  aliquota ordinaria 7 per mille;
  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 6 per mille;
  unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto
 da  anziani  o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che  la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3 comma 56 della
legge n. 662/1996  6 per mille
2. di determinare la  detrazione  per  abitazione  principale  in  L.
200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
  (Firenze)
  Il  comune  di FIGLINE VALDARNO (provincia di Firenze) ha adottato,
il 23 marzo 1999 ed il 1 aprile 1999, le  seguenti  deliberazioni  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 54  della
legge  23  dicembre  1996  n.  662  di  cui  in premessa, le aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come appresso indicato:
  del  4,75  per  mille  per  gli  immobili  adibiti  ad   abitazione
principale;
  del  7  per  mille  per  gli  immobili  adibiti ad abitazione e non
locati;
  del 6 per mille per tutti gli altri immobili.
  (Omissis).
di disporre, per l'anno 1999 e nel rispetto delle disposizioni legis-
lative  richiamate  in  narrativa,  un   aumento   della   detrazione
dell'I.C.I.    per  la sola abitazione principale, da L. 200.000 a L.
300.000 ai soggetti che ne facciano documentata richiesta in possesso
di tutti i requisiti:
  (Omissis).
   A) pensionati che ne facciano richiesta documentata:  in  possesso
dei seguenti requisiti:
    1) di vivere:
     da  solo  e  di  essere titolare di solo reddito di pensione, di
qualunque natura, non superiore a L. 1.000.000 mensile, oppure  -  in
coppia  con  (indicare la persona coabitante) e di essere titolari di
solo reddito di pensione, di qualunque natura,  non  superiore  a  L.
1.500.000 mensile;
    2)  di  essere  proprietari/o di un solo appartamento su tutto il
territorio nazionale e che nello  stesso  e'/sono  residente/i  e  vi
abita/no (abitazione principale);
    3) di non esercitare attivita' retribuita di qualsiasi genere;
    4)  di  non  avere altre persone di fatto conviventi anche se non
risultanti dalle certificazioni anagrafiche.
   B) nucleo familiare composto da almeno 5 persone,  risultanti  dai
registri  anagrafici  del  comune, purche' in possesso contestuale di
tutte le seguenti condizioni:
    1)  che  il  nucleo  familiare  sia  proprietario  di   un   solo
appartamento  (connesso  il garage) su tutto il territorio comunale e
che nello stesso e' residente e vi abita (abitazione principale);
    2) che l'abitazione del nucleo familiare, iscritta a da iscrivere
al catasto, sia compresa tra le cat. A/2 ed A/5;
    3) che il reddito imponibile IRPEF dell'intero nucleo  familiare,
riferito  all'anno  1998,  deve  essere  pari a inferiore a quanto di
seguito indicato:
     per 5 persone L. 25.000.000;
     per ogni persona in piu' si aggiungono L. 2.500.000;
   C) nucleo familiare di invalido al 100%, debitamente  documentato,
proprietario di un solo appartamento (compreso il garage) su tutto il
territorio  nazionale  e  che  nello  stesso  e' residente e vi abita
(abitazione  principale),  purche'   in   possesso   della   seguente
condizione:
    1)  il  reddito  imponibile  IRPEF, dell'intero nucleo familiare,
riferito all'anno 1998,  deve  essere  pari  o  inferiore  quanto  di
seguito indicato:
     per 1 persona L. 14.250.000;
     per 2 persone L. 22.500.000;
     per 3 persone L. 30.000.000;
     per 4 persone L. 33.750.000;
     per 5 persone L 37.500.000;
     per ogni persona in piu' si aggiungono L. 3.750.000.
  Osservato  che  il  beneficio  sara'  concesso  su presentazione di
richiesta scritta con  allegata  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio  (legge  4  gennaio 1968 n. 15) contenente l'attestazione del
possesso   di   tutti   i   requisiti   necessari,   da   presentarsi
obbligatoriamente nel periodo dal 1 maggio al 30 giugno 1999, pena la
decadenza del beneficio stesso.
  (Omissis).
                        COMUNE DI FILACCIANO
  (Roma)
  Il  comune  di  FILACCIANO  (provincia  di Roma) ha adottato, il 27
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'esercizio finanziario 1999 quanto disposto con le
deliberazioni citate in premessa e in particolare:
  a)  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale   sugli
immobili  (I.C.I.) nella misura medesima attualmente in vigore (5 per
mille) e per un'unica tipologia di fabbricati.
  (Omissis).
  Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione
della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito
a parenti in linea retta entro il primo grado.
  (Omissis).
                        COMUNE DI FILATTIERA
  (Massa Carrara)
  Il comune di FILATTIERA (provincia di Massa Carrara)  ha  adottato,
il   26   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  le  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  5,50 per mille per l'abitazione principale;
  6,50 per mille per le aree  fabbricabili  e  gli  altri  fabbricati
diversi dalle abitazioni principali;
2.  di  confermare  nella misura di L. 200.000 la detrazione relativa
all'abitazione principale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI FINO DEL MONTE
  (Bergamo)
  Il comune di FINO DEL MONTE (provincia di Bergamo) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire l'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
da  applicarsi  per  l'anno  1999 nella misura del 5,5 per mille e la
detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FIRENZE
  (Firenze)
  Il comune di FIRENZE ha adottato, il 16 marzo 1999 ed il  15  marzo
1999,  le  seguenti  deliberazioni in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, per l'anno
1999, le seguenti aliquote I.C.I.:
  a)  una  aliquota  ordinaria  del 6,8 per mille per tutte le unita'
immobiliari diverse da quelle di cui alle successive lettere b),  c),
d), e), f) e g);
  b)  una  aliquota ridotta del 5,7 per mille in favore delle persone
fisiche soggetti passivi e dei  soci  delle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
  c) una aliquota ridotta del 5,7 per mille in favore:
   1) delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooper-
ative edilizie a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare ad uso
abitativo, posta sul confine comunale con doppio accatastamento,  che
costituisca  con  l'unita'  ubicata  nel  comune confinante la dimora
abituale;
   2) delle persone fisiche soggetti passivi, residenti  nel  comune,
per   l'unita'   immobiliare   destinata   a  civile  abitazione  che
costituisca l'unica proprieta' posseduta  sul  territorio  nazionale,
che sia locata con contratto registrato ad un soggetto, residente nel
Comune,  che  la  utilizzi  come abitazione principale oppure che sia
occupata senza titolo in presenza di procedura  di  sfratto  prevista
dalle norme di legge;
   3)  delle  persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune,
per l'unica proprieta' posseduta sul territorio  nazionale,  concessa
in  uso  gratuito  a  parenti  di  primo  grado,  a condizione che il
soggetto che l'utilizza vi  abbia  stabilito  la  propria  residenza,
cosi'  come  intesa  ai  fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile
dimora;
  d) una aliquota agevolata del 5,7 per mille in favore:
   1)  delle  persone   fisiche   e   giuridiche   soggetti   passivi
esclusivamente  per tutte quelle unita' immobiliari accampionate come
civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto
tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431  del
9 dicembre 1998;
   2)  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  per l'unica unita'
immobiliare  accampionata  a   civile   abitazione,   posseduta   sul
territorio comunale, che risulti occupata abusivamente e per la quale
il   soggetto  passivo  abbia  presentato  denuncia  alle  competenti
autorita';
   3) delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi  per  tutte
le  unita'  immobiliari  accampionate  nelle categorie "C/1", "C/2" e
"C/3"  utilizzate   esclusivamente   per   attivita'   di   esercizio
commerciale o artigianale definito dal Comune "storico" o "tipico" ed
inserito nell'apposito albo;
  e)  una  aliquota  diversificata  del  6,5  per  mille per l'unita'
immobiliare  accampionata  nelle  categorie  catastali  "C/1"  "C/3",
"C/6", purche' costituisca per il soggetto passivo l'unica proprieta'
rientrante  nelle  categorie citate e sia utilizzata dallo stesso per
svolgere  direttamente  ed  esclusivamente   la   propria   attivita'
commerciale, artigianale o di autorimessa pubblica;
  f)  una  aliquota  del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso
abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 1999 e per le  quali
risultino  - da meno di due anni alle date di scadenza dei versamenti
dell'imposta - non essere stati registrati contratti di locazione;
   g) una aliquota del 9 per mille - in deroga alla aliquota  massima
-  per le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte
durante l'anno 1999 e per le quali risultino -  da  almeno  due  anni
alle  date di scadenza dei versamenti dell'imposta - non essere stati
registrati contratti di locazione;
2. di stabilire che ai fini dell'acquisizione  dei  benefici  di  cui
alle  lettere  c), d), e), i soggetti, che usufruiscono del beneficio
in  questione,  dovranno  inviare  apposita  richiesta,  a  pena   di
decadenza, al comune di Firenze - Direzione entrate, direttamente o a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  entro  il termine
massimo  della   scadenza   della   seconda   rata,   unitamente   ad
autocertificazione nella quale, l'obbligato al pagamento del tributo,
dichiari  e  specifichi  -  sotto  la  propria  responsabilita'  - il
possesso  di  ogni  singolo  requisito  previsto  per  usufruire  del
beneficio  dell'applicazione  dell'aliquota  ridotta e/o agevolata. l
contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra,  entro  i
termini  indicati,  potranno al momento del pagamento delle rate gia'
tenere conto dell'aliquota da applicare. L'amministrazione si riserva
di richiedere la documentazione comprovante  quanto  dichiarato.  Nel
caso   di  dichiarazione  infedele  verranno  applicate  le  sanzioni
previste dalla legge.
  (Omissis).
1. di determinare per I'anno 1999, per quanto esposto  in  narrativa,
le  detrazioni,  come  previsto  dall'art.  8,  comma  3  del decreto
legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni:
  a) in L. 500.000, la detrazione prevista dall'art.  8,  del  citato
decreto  legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, a favore
delle persone fisiche, soggetti passivi e  dei  soci  di  cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, disabili totali
(o  aventi  nel  proprio  nucleo  familiare  persone conviventi nella
suddetta situazione)  proprietari  nell'intero  territorio  nazionale
della  sola  unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione
principale, a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da
risultanze anagrafiche, non abbia prodotto, nel 1998, altri  redditi,
oltre  quello  dell'immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di
natura pensionistica e non superiori a lire 40 milioni lordi;
  b) in L. 300.000, a favore delle persone fisiche, soggetti  passivi
e  dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel comune, proprietari nell'intero territorio nazionale  della  sola
unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale, a
condizione che il loro nucleo familiare, inteso  come  da  risultanze
anagrafiche,  non  abbia  prodotto,  nel  1998,  altri redditi, oltre
quello  dell'immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura
pensionistica e non superiori a lire 20 milioni lordi;
  c) in L. 250.000, a favore delle persone fisiche, soggetti  passivi
e  dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel  comune,  per  l'unita'  immobiliare  direttamente   adibita   ad
abitazione  principale,  qualora  il  reddito  lordo  complessivo del
nucleo   familiare,   inteso   come   da   risultanze    anagrafiche,
assoggettabile all'imposta dei redditi 1998, non sia complessivamente
superiore a lire 60 milioni;
  d)  in L. 200.000, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi
e dei soci di cooperative edilizie a proprieta'  indivisa,  residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale, se non rientrano nelle condizioni  di  cui  ai
punti a), b) e c);
2.  di  stabilire  che  ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui
alle lettere a), b) e c),  i  soggetti  che  intenderanno  usufruirne
dovranno  inviare  apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune
di Firenze - Direzione entrate, direttamente o a  mezzo  raccomandata
con  avviso  di  ricevimento, entro il termine massimo della scadenza
della seconda rata,  unitamente  ad  autocertificazione  nella  quale
l'obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi - sotto la
propria  responsabilita'  -  il  possesso  di  ogni singolo requisito
previsto per usufruire del  beneficio  dell'ulteriore  detrazione  di
imposta.  l  contribuenti  che  avranno  inviato  la richiesta di cui
sopra, entro i termini indicati, potranno al  momento  del  pagamento
delle   rate   gia'   tenere   conto   della   detrazione  richiesta.
L'amministrazione  si  riserva  di   richiedere   la   documentazione
comprovante  quanto  dichiarato.   Nel caso di dichiarazione infedele
verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
  (Omissis).
                        COMUNE DI FIRENZUOLA
  (Firenze)
  Il comune di FIRENZUOLA (provincia di Firenze) ha adottato,  il  15
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. ordinaria nella
misura del 6,5 per mille;
2. di stabilire  nella  misura  del  5,5  per  mille  l'aliquota  per
l'abitazione principale;
3.  di  confermare  in  L.  300.000  la  detrazione  per l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                  COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
  (Catania)
  Il comune di FIUMEFREDDO  DI  SICILIA  (provincia  di  Catania)  ha
adottato,  il 1j  marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  ai  sensi  e  per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modifiche  e/o  integrazioni,  di  fissare,
anche  per  l'anno  1999,  le  aliquote relative all'imposta comunale
sugli immobili diversificandole come appresso:
  aliquota  del  4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione
principale del soggetto passivo dell'imposta;
  aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore  ai
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti  dalle  imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
  aliquota del 5 per mille per i terreni agricoli;
  aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
2. ai sensi e per gli effetti del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504  e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per
l'anno 1999 la detrazione  spettante  per  gli  immobili  adibiti  ad
abitazione  principale  da  L.  200.000  a  L.  230.000 rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. ai sensi e per gli effetti del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504  e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per
l'anno 1999 la detrazione spettante per le abitazioni  principali  da
L.  200.000  a L. 350.000, rapportata al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione,  a  favore  di  contribuenti  che
posseggano a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione, oltre
l'eventuale  garage  e/o posto macchina e/o cantina annessi, soltanto
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione   principale   e   che
appartengano alle seguenti categorie:
  a)  pensionati  titolari di pensione sociale o minima e comunque di
pensione,  con  reddito  familiare  imponibile  ai  fini  IRPEF   non
superiore a L. 14.800.000;
  b)  famiglie  in  cui  nel proprio nucleo familiare c'e' uno o piu'
portatori  di  handicap  con  attestato  di  invalidita'  civile  non
inferiore  al 75%, con reddito familiare complessivo annuo imponibile
ai fini IRPEF non superiore a L. 24.000.000;
  c) famiglie numerose composte da 5 o piu' componenti il cui reddito
familiare complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF  non  superi  L.
25.000.000.
  Per   ottenere  le  suddette  agevolazioni,  il  contribuente  deve
produrre idonea documentazione comprovante il possesso dei  requisiti
previsti ai punti a), b) e c) entro il 31 maggio 1999;
4. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FIUMINATA
  (Macerata)
  Il comune di FIUMINATA  (provincia  di  Macerata)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  il 5,5 per mille applicabile agli immobili dei residenti adibiti ad
abitazione principale;
  il 6 per mille applicabili a tutti gli altri immobili.
di confermare per l'anno 1999 le seguenti detrazioni I.C.I.:
  L. 225.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
  L.  230.000  in favore dei soggetti passivi nei confronti dei quali
ricorrono le seguenti condizioni:
   a) soggetti passivi aventi  a  carico  un  portatore  di  handicap
risultante  da  certificazione  U.S.L.  e  con  un  reddito familiare
inferiore ai 16.000.000 di lire.
  La richiesta per la detrazione dovra'  essere  fatta  dagli  aventi
diritto  all'ente prima della prima scadenza del versamento I.C.I.  e
documentata con certificazione della U.S.L. ai sensi della  legge  n.
104/1992   e  copia  della  denuncia  dei  redditi  o  certificazione
sostitutiva.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FLAIBANO
  (Udine)
  Il comune di FLAIBANO (provincia di Udine) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per le ragioni espresse in narrativa, anche per l'anno
1999 nella misura del 5 per  mille  l'aliquota  relativa  all'imposta
comunale  immobiliare  (I.C.I.), si aper le abitazioni principale che
per gli altri immobili;
di fissare in L. 200.000  l'importo  della  detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FOGGIA
  (Foggia)
  Il  comune di FOGGIA ha adottato, il 21 ottobre 1998 ed il 31 marzo
1999, le seguenti deliberazioni in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare, ai sensi dell'art. 6  -  secondo  comma  del  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, per l'anno 1999, nella misura
del 5,5 per mille l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con l'art. 1 del citato decreto legislativo;
di determinare l'aliquota I.C.I. differenziata per gli alloggi sfitti
paria  al 7 per mille introducendo, quindi, per gli immobili siti nel
comune  di  Foggia  una  doppia  aliquota,  fermo   restando   quanto
deliberato con atto consiliare n. 677 del 30 ottobre 1998.
  (Omissis).
                        COMUNE DI FOGLIANISE
  (Benevento)
  Il comune di FOGLIANISE (provincia di Benevento) ha adottato, il 29
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999, (omissis), l'aliquota I.C.I. nella
misura unica del sei per mille e la detrazione di L. 240.000  per  la
prima casa.
  (Omissis).
                    COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
  (Arezzo)
  Il comune di FOIANO DELLA CHIANA (provincia di Arezzo) ha adottato,
il   22   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  (omissis),  per l'anno 1999, nella misura unica del
6,5 per mille l'aliquota che sara' applicata in questo comune ai fini
dell'imposta comunale sugli immobilii (I.C.I.);
e'  confermata  in  L.  200.000  la   detrazione   per   l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FOLLINA
  (Treviso)
  Il  comune  di  FOLLINA  (provincia  di Treviso) ha adottato, il 18
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) nella misura ordinaria del 5 per mille, con
l'unica eccezione per le seconde case per le  quali  l'imposta  viene
fissata nella misura del 6 per mille;
2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto e' confermata per il 1999 in L.
200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI FONDI
  (Latina)
  Il comune di FONDI (provincia di Latina) ha adottato, il  29  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5,5 per mille con la  detrazione  per
abitazione  principale  in  L.  200.000,  il  maggiore  gettito sara'
previsto nell'apposita capitolo di entrata del bilancio 1999.
  (Omissis).
                       COMUNE DI FONTANA LIRI
  (Frosinone)
  Il comune di FONTANA LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato,  il
9  marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota:  5 per mille - per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale. Detrazione L. 200.000;
aliquota: 6 per mille - per gli immobili diversi dalle  abitazioni  o
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  o di alloggi non
locati.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FOPPOLO
  (Bergamo)
  Il  comune  di  FOPPOLO  (provincia  di Bergamo) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.    -
Imposta  comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1
gennaio 1999:
  1) aliquota ridotta, da applicare:
   per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci  di  cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione  principale:  6  per
mille;
   per  le  unita'  immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi  come  abitazione  principale:  direttamente
adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
  2)  aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;
  3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 7 per mille;
  4) aliquota da applicare  ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 7 per
mille;
  5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli  immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;
II. per la determinazione della base imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con  perizia  a  carico   del   proprietario,   che   allega   idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
IV.   dall'imposta   dovuta   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto  passivo  sono  detratte,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per   abitazione   principale   s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',  usufrutto  od
altro diritto reale, ed i suoi famililari dimorano abitualmente.
  Le  disposizioni  di  cui  al presente capo si applicano anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
istituti autonomi per le case popolari;
V.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
VIII.  di  dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  per  l'applicazione
dell'art.   9  del  deceto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi   elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente obbligo assicurativo; la  cancellazione  dai  predetti
elenchi ha effetto a decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                           COMUNE DI FORCE
  (Ascoli Piceno)
  Il  comune di FORCE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 27
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota  d'imposta  comunale  sugli   immobili
(I.C.I.)  per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille;
2.  di  stabilire  la  detrazione unica per l'abilitazione principale
nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FORCHIA
  (Benevento)
  Il comune di FORCHIA (provincia di Benevento) ha  adottato,  il  29
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale immobili per l'anno
1999 nel seguente modo:
  abitazione principale aliquota 5 per mille;
  abitazione secondarie intese come immobili diversi dalla prima casa
e tenuti a disposizione aliquota 6 per mille;
  detrazione  di  L.  200.000  per  l'abitazione  principale prevista
dall'art.   8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  (Omissis).
                      COMUNE DI FORESTO SPARSO
  (Bergamo)
  Il  comune  di FORESTO SPARSO (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  che  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata da questo comune per l'anno 1999 nella misura del  5,5  per
mille;
di  dare  atto  che  la  detrazione  per  l'abitazione  principale e'
determinata in L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI FORIO
  (Napoli)
  Il comune di FORIO (provincia di Napoli) ha adottato, il  31  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 7 per mille;
di elevare a L. 400.000  l'importo  della  detrazione  per  tutte  le
unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale, da applicarsi a
tutti coloro che hanno un reddito familiare annuo non superiore a  L.
80.000.000;
di  elevare  la  detrazione per abitazione principale a L. 500.000 ai
portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito
annuale complessivo familiare imponibile ai fini Irpef non  superiore
di  L.  35.000.000 (escluso indennita' di accompagnamento). E' inteso
che tale detrazione si applica in tutti i casi in cui e' presente nel
nucleo familiare (stato di  famiglia)  del  soggetto  di  imposta  un
portatore di handicap.
di  considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquistano la residenza in istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FORMELLO
  (Roma)
  Il comune di FORMELLO (provincia di Roma) ha adottato, il 18  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di confermare, come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992,
l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per l'anno 1999;
2. di elevare,  per  l'anno  1999,  la  detrazione  per  l'abitazione
principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le seguenti categorie:
  a) portatori di handicap:
   i   nuclei   familiari  con  almeno  un  convivente  disabile  con
invalidita' non inferiore  al  75%,  risultante  dal  certificato  di
riconoscimento  dell'invalidita'  civile  rilasciato dalle competenti
strutture pubbliche, con un reddito  complessivo,  per  l'anno  1998,
riferito all'intero nucleo familiare, non superiore a L. 26.730.600;
  b) pensionati:
   i  pensionati  che al 1 gennaio 1999 hanno compiuto sessantacinque
anni d'eta', il cui reddito familiare, per l'anno 1998 non superi  L.
17.820.400;
  c) famiglie numerose:
   nucleo familiare al 1 gennaio 1999 composto da sei o piu' persone,
con  un  reddito  totale,  riferito all'anno 1998, non superiore a L.
78.000.000;
   possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage
o box quale  unica  proprieta'  immobiliare  del  contribuente  al  1
gennaio  1999. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del
diritto  di  usufrutto,  il  contribuente  non  deve  avere   nessuna
proprieta' immobiliare;
  d) cassa integrati:
   i non occupati che hanno perso le indennita' di cassa integrazione
o  di  mobilita'  nel corso dell'anno precedente che hanno un reddito
del nucleo familiare che non superi, per l'anno 1998, L. 17.820.400.
  La domanda di detrazione, deve essere compilata su apposito modulo,
distribuito gratuitamente presso la sede comunale e la delegazione  e
riconsegnata  al  protocollo  entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla
domanda  devono  essere  allegati  i  certificati  che  attestato  le
condizioni  per  aver  diritto  alla  detrazione  o,  in alternativa,
certificazione sostitutiva da redigersi su carta semplice;
3. di ridurre dell'80%, fino ad un massimo  annuo  di  L.  1.000.000,
l'imposta  comunale sugli immobili per chi restaura intere facciate o
sostituisce tutti gli infissi di immobili siti nel centro urbano.
  La  suddetta  riduzione  spetta  per  ogni  fabbricato  cosi'  come
definito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.
  La  riduzione  spetta  per  due  periodi  d'imposta decorenti dalla
prescritta autorizzazione e per una sola volta ogni dieci anni.
  Il comune, al termine del secondo  periodo  d'imposta,  procede  al
recupero  coattivo  dell'imposta  non  pagata  qualora  i  lavori non
fossero terminati per cause imputabili al contribuente.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FORMIGARA
  (Cremona)
  Il comune di  FORMIGARA  (provincia  di  Cremona)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
conferma per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. 1999  nella  misura  unica
del  5,5  per mille per tutte le categorie di immobili con detrazione
di L. 200.000 rapportato  ad  anno  solare  per  la  sola  abitazione
principale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI FORNO CANAVESE
  (Torino)
  Il  comune  di FORNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il
12  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  nella  misura  del  6  per  mille,   l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per l'anno 1999 da
applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili;
2. di  determinare  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge
23  dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997,
convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno  1999,  la  detrazione
d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI FOSCIANDORA
  (Lucca)
  Il  comune  di  FOSCIANDORA (provincia di Lucca) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di applicare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  6 per mille per le abitazioni principali;
  7 per mille per altri fabbricati e per le aree fabbricabili;
2.  di  considerare  abitazione   principale   l'unita'   immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscano  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti  locata, cosi' come previsto al comma 56 dell'art. 3 legge 23
dicembre 1996, n.  662;
3. di dare atto che i terreni agricoli sono  esenti  dall'imposta  ai
sensi  dell'art.  7 punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504.
  (Omissis).
                        COMUNE DI FOSSOMBRONE
  (Pesaro e Urbino)
  Il  comune  di  FOSSOMBRONE  (provincia  di  Pesaro  e  Urbino)  ha
adottato,  il  25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di   approvare,   per  l'anno  1999  le  seguenti  aliquote  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
  5,3 per mille, per immobili adibiti ad abitazione principale;
  6,5 per mille per i restanti immobili;
2. di  applicare  la  detrazione  a  favore  dell'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale,  nella  misura  ordinaria  di L.
200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
504/1992  cosi'  come  modificato  dall'art.  3,  comma  55, legge n.
662/1996.
  (Omissis).
                    COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
  (Chieti)
  Il comune di FRANCAVILLA AL MARE (provincia di Chieti) ha adottato,
il   16   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, (omissis) le seguenti aliquote I.C.I. e detrazioni per
l'anno 1999:
  abitazione locata 5,8 per mille;
  aliquota ordinaria 5,8 per mille;
  abitazione principale 5,2 per mille;
  abitazione non locata 7 per mille;
2.  di  precisare che le aliquote di cui sopra saranno applicate come
segue:
  a)  abitazioni  locate  con  regolare  contratto  ed   adibite   ad
abitazione principale, aliquota 5,80 per mille;
  b) aree edificabili e terreni agricoli, 5,8 per mille;
  c)  abitazione  principale,  aliquota  del  5,2  per mille, con una
detrazione di L. 200.000;
  d) pertinenze dell'abitazione principale (C/6, C/2, C/7),  aliquota
del 5,2 per mille;
  e)  abitazioni  e sue pertinenze concesse in uso gratuito a parenti
in linea retta entro il secondo grado, a condizione che questi ultimi
la utilizzino come abitazione principale, aliquota del 5,2 per mille;
  f) aumento della detrazione relativa all'abitazione  principale  da
L.  200.000  a  L.  300.000  a  favore  di portatori di handicap, con
attestato di invalidita' civile, con reddito annuo lordo  dell'intero
nucleo  familiare  non  superiore L. 30.000.000 piu' L. 2.000.000 per
ogni familiare a carico nell'anno 1998;
  g) abitazioni non locate o locate per un periodo inferiore  a  mesi
6, aliquota 7 per mille;
  h)  il  contratto  di  comodato  e' considerato alla stessa stregua
della locazione.
  (Omissis).
                     COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO
  (Alessandria)
  Il comune  di  FRANCAVILLA  BISIO  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di fissare, (omissis), l'aliquota  unica  I..C.I.  del  comune  di
Francavilla Bisio nella nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
3.  di  dare  atto  che la detrazione relativa all'unita' immobiliare
adibita ad abitazione  principale  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo  n.  504/1992  come  modificato dal comma 55, dell'art. 3
della legge n. 662/1996 e' nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                  COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
  (Messina)
  Il comune di FRANCAVILLA  DI  SICILIA  (provincia  di  Messina)  ha
adottato,  il  29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  l'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;
2. di confermare la detrazione unica in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FRANCICA
  (Vibo Valentia)
  Il comune di FRANCICA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato,  il
23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di stabilire le  seguenti  norme  per  l'applicazione  dell'l.C.l,
imposta  comunale  sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1
gennaio 1999:
  aliquota unica da applicare: 5 per mille.
II. per la determinazione della base imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni,  compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
III.  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per  abitazione  principale  s'intende  quella   nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche  alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
                   COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE
  (Rovigo)
  Il  comune  di  FRASSINELLE  POLESINE  (provincia  di  Rovigo)   ha
adottato,  il  25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), determinata nella misura del 5,75 per mille,
e la misura della detrazione in vigore per l'anno precedente;
2. di dare  atto  che  a  partire  dal  1  gennaio  1999  operano  le
agevolazioni  previste  all'art.  11  del  regolamento I.C.I., qui di
seguito riportate:
  art. 11, comma 3 "Ai sensi dell'art. 59, comma  1  lettera  d)  del
decreto  legislativo  n.  446/1997  ed  ai  soli  fin dell'aliquota e
detrazione, le cantine, i box e i posti macchina coperti e  scoperti,
ancorche'  distintamente iscritti a catasto, costituiscono pertinenza
di abitazione principale ed usufruiscono  della  aliquota  ridotta  e
della  detrazione  prevista  per  la  stessa, a condizione che ci sia
coincidenza  nella  titolarita'   con   l'abitazione   principale   e
l'utilizzo  avvenga da parte del proprietario o titolare dello stesso
diritto reale di godimento";
  art. 11, comma 4 "Ai sensi dell'art. 59, comma 1,  lettera  e)  del
decreto  legislativo  n.  446/1997,  le  abitazioni  concesse  in uso
gratuito a parenti in linea retta ed ai collaterali entro il  secondo
grado  sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il
parente o collaterale ha stabilito la  propria  residenza.  A  queste
abitazioni e' applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni
principali e la detrazione prevista per le stesse.
  (Omissis).
                       COMUNE DI FRASSO SABINO
  (Rieti)
  Il  comune di FRASSO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 27
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche
per l'anno 1999 nella misura del 6 per  mille  rapportato  al  valore
degli immobili.
  (Omissis).
                      COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
  (Napolia)
  Il  comune  di FRATTAMAGGIORE (provincia di Napoli) ha adottato, il
30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  determinare,  come  determina,  l'aliquota I.C.I. per il corrente
anno 1999, secondo le modalita' di seguito trascritte:
  a)  5  per  mille  per  tutte  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale;
  b)   5,5   per   mille   per   altre   unita'  immobiliari  diverse
dall'abitazione principale  e  per  immobili  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale;
  c)  7  per mille, per alloggi non locati, al fine di incentivare la
locazione di unita' immobiliari, in atto sfitte e non locate;
3. stabilire, come stabilisce, che  la  detrazione  per  l'abitazione
principale  e per le unita' immobiliari ad essa equiparate secondo le
norme regolamentari, resta fissata in L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI FRATTA POLESINE
  (Rovigo)
  Il comune di FRATTA POLESINE (provincia di Rovigo) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. fissare, per l'anno  1999,  l'aliquota  dell'I.C.I.  al  5,75  per
mille;
2. confermare, per l'anno 1999, la detrazione di L. 240.000 fissata a
favore  dei  soggetti  meno  abbienti  individuati  come  da delibera
consiliare n. 7 del 15 febbraio 1996  che  si  intende  integralmente
richiamata.
  (Omissis).
  Con deliberazione n. 7 del 15 febbaio 1996 il comune ha stabilito:
  (Omissis).
1.  di  applicare  la  detrazione unica di L. 240.000 per quelle sole
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti  che
abbiano congiuntamente i seguenti requisiti:
  a) reddito ai fini IRPEF inferiore o pari all'ammontare di pensione
minima INPS escluso il reddito derivante dall'abitazione stessa e del
garage.  Nel caso di nuclei familiari composti da 2 o piu' persone il
reddito massimo non puo' essere superiore  a  due  volte  l'ammontare
della pensione minima INPS;
  b)  valore  del  fabbricato  stesso  (rendita catastale effettiva o
presunta times
 100) compreso nelle categorie da A/2 a A/6.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FURNARI
  (Messina)
  Il comune di FURNARI (provincia di  Messina)  ha  adottato,  il  22
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare la proposta nel testo risultante dal documento allegato
apportando alle aliquote da applicare le seguenti modifiche di cui al
primo  emendamento  proposto  dalla  maggioranza  e   approvato   dal
consiglio comunale per farne parte integante e sostanziale:
1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale .. 5 per mille
2) terreni agricoli ..................................... 6 per mille
3) immobili diversi dall'abitazione principale
   comprese aree edificabili                              7 per mille
4) detrazione sulle unita' immobiliari adibite ad
   abitazione principale                                  L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FURORE
  (Salerno)
  Il comune di FURORE (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili, ai sensi dell'art.
6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art.   3,
comma  55,  della  legge n. 662/1996, nelle misure gia' applicate nel
1998, e cioe':
  6 per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale del soggetto passivo d'imposta, precisando che all'imposta
dovuta  per  dette  unita'  non  si  applicano  riduzioni,  e  che la
detrazione applicabile  per  le  medesime  unita'  immobiliari  resta
determinata  in  L. 200.000 (fino a concorrenza dell'importo dovuto),
rapportata al  tempo  di  destinazione  dell'immobile  ad  abitazione
principale del soggetto passivo d'imposta;
  6,5 per mille per le altre unita' immobiliari.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FUSINE
  (Sondrio)
  Il  comune  di  FUSINE  (provincia  di  Sondrio)  ha adottato, il 5
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999:
  aliquota I.C.I. ordinaria 5 per mille;
  aliquota I.C.I. abitazione principale 4,5 per mille.
  (Omissis).
3.  di  dare  atto  che  la detrazione per l'abitazione principale e'
stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n.
662/1996.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GABIANO
  (Alessandria)
  Il comune di GABIANO (provincia  di  Alessandria)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  aliquota unica, 5 per mille;
  detrazione abitazione principale, L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
  (Lecce)
  Il comune di GAGLIANO DEL CAPO (provincia di Lecce) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di rideterminare le aliquote l.C.l. nelle seguenti misure:
  5,20 per mille per l'immobile adibito ad abitazione  principale  ed
il cui proprietario non sia soggetto passivo di altro immobile;
  5,70 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed
il cui proprietario sia soggetto passivo di altri immobili;
  5,40  per  mille  per  l'immobile  adibito  a  cantina  e  garage a
disposizione e di pertinenza dell'abitazione  principale  ed  il  cui
proprietario non sia soggetto passivo di altro immobile.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GALATINA
  (Lecce)
  Il  comune  di  GALATINA  (provincia  di  Lecce) ha adottato, il 29
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare le stesse aliquote applicate nell'anno  1998  fissando,
ai  sensi  del  secondo  comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed  integrazioni  la
misura  delle  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
per l'anno 1999:
  abitazione principale nella misura del 4,5 per mille;
  altri immobili nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI GALGAGNANO
  (Lodi)
  Il comune di GALGAGNANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 1999
nella misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GALLARATE
  (Varese)
  Il  comune  di  GALLARATE  (provincia  di  Varese)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del:
  4,5 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooper-
ative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  residenti  nel  comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
  6,2 per mille per tutti gli altri immobili.
2. di prendere atto che la  detrazione  ordinaria  e'  fissata  dalla
legge  in  L. 200.000 limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                     COMUNE DI GALZIGNANO TERME
  (Padova)
  Il comune di GALZIGNANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, il
12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GAMALERO
  (Alessandria)
  Il  comune  di  GAMALERO  (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per  i motivi esposti in premessa, l'aliquota unica
I.C.I. del comune di Francavilla Bisio nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
3. di dare atto che la  detrazione  relativa  all'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  di  cui  all'art. 8, del decreto
legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma  55,  dell'art.  3,
legge n. 662/1996 e' nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI GAMBELLARA
  (Vicenza)
  Il  comune  di  GAMBELLARA  (provincia  di  Vicenza) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
  a) 4,5 per mille per:
   le  unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le rela-
tive pertinenze di cui all'art. 5 del regolamento I.C.I.;
   le unita' immobiliari concesse  in  uso  gratuito,  con  scrittura
privata registrata, a parenti in liena retta entro il primo grado che
abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza;
   gli   alloggi   di  edilizia  residenziale  pubblica  concessi  in
locazione all'assegnatario con patto di  futura  vendita  e  riscatto
occupati ad uso abitazione dall'assegnatario e dai suoi familiari;
   l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto da  anziani  disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che la stessa non
risulti locata;
   due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione
dal contribuente e dai suoi familiari, a  condizione  che  sia  stata
presentata  all'U.T.E.  regolare  richiesta  di  variazione  ai  fini
dell'unificazione catastale delle unita' medesime;
  b) 4 per mille:
   per i fabbricati realizzati per la vendita  e  non  venduti  dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la costruzione e l'alienazione di immobili per  un  periodo  comunque
non superiore a tre anni;
   per  le  unita'  immobiliari,  categorie  da  A1 a A8, destinate a
residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare
disponga di un reddito non superiore a L. 50.000.000;
  c) 7  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  classificate  nella
categoria catastale da A1 a A8 non locate da almeno un anno alla data
del 31 dicembre 1998;
  d) 5,5 per mille per i restanti immobili;
2. di detrarre all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  e relative pertinenze e per le fattispecie di
cui all'art. 6 dello stesso regolamento, fino a concorrenza  del  suo
ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GAMBERALE
  (Chieti)
  Il  comune  di  GAMBERALE  (provincia  di  Chieti)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n.
504/1992,  stabilendo  tuttavia  che  l'aliquota  stessa e' del 4 per
mille relativamente ai fabbricati realizzati per  la  vendita  e  non
venduti  dalle  imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
determinare  altresi'  nell'importo  di  L.  300.000  la   detrazione
prevista per l'unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GAMBOLO'
  (Pavia)
  Il comune di GAMBOLO' (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  approvare  la  proposta  di  deliberazione di cui in premessa che
unitamente ai pareri espressi ai sensi dell'art. 53  della  legge  n.
142/1990, costituisce la presente deliberazione.
  (Omissis).
di  stabilire  per  l'esercizio  1999  l'applicazione  delle seguenti
aliquote:
  aliquota pari al 4,5 per mille per l'abitazione principale;
  aliquota  pari  al  5,75  per  mille  per  ogni   altra   tipologia
d'immobile;
di  applicare  la  misura  della  detrazione di imposta, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo,
nell'importo di L. 200.000 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GARBAGNA
  (Alessandria)
  Il  comune  di  GARBAGNA  (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  6 per mille aliquota generale;
  3  per  mille  aliquota  per proprietari che eseguono interventi di
recupero  di  immobili  inagibili  od  inabitabili,  o  di  interesse
artistico  o  architettonico  o  per  l'utilizzo  di sottotetti o che
realizzano autorimesse o posti auto.
  (Omissis).
3.  di  dare  atto  che la detrazione relativa all'unita' immobiliare
adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 del decreto  legislativo
n. 504/1992 e' nella misura legale di L. 200.000.
  (Omissis).
                   COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO
  (Lecco)
  Il comune di GARBAGNATE MONASTERO (provincia di Lecco) ha adottato,
il   25   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille  confermando  in
tal senso la percentuale degli anni precedenti.
  (Omissis).
4.  di determinare, per l'anno 1999, i valori venali delle aree quali
risultano dall'allegato prospettato  che  forma  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione.
  (Omissis).
 
----> Vedere Allegato a Pag. 110 del S.O. <----
                        COMUNE DI GARZIGLIANA
  (Torino)
  Il  comune  di GARZIGLIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 24
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare l'aliquota dell'I.C.I. valevole dal 1 gennaio 1999 e
per l'intero esercizio 1999, proposta  a  questo  consiglio  comunale
dalla giunta comunale, come di seguito riportato:
  aliquota unica ordinaria: 7 per mille;
2.  di  confermare in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 1999
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del
soggetto  passivo.  Si  considerano  parti integranti dell'abitazione
principale le sue pertinenze,  anche  se  distintamente  iscritte  in
catasto.  L'assimilazione  opera  a  condizione che il proprietario o
titolare di diritto reale di godimento,  anche  se  in  quota  parte,
dell'abitazione  nella  quale abitualmente dimora, sia proprietario o
titolare di diritto reale di godimento,  anche  se  in  quota  parte,
della  pertinenza  e  che  questa  sia durevolmente ed esclusivamente
asservita alla predetta abitazione.  Si intende per pertinenza il ga-
rage o box o posto auto, al soffitta, la cantina,  che  sono  ubicati
nello  stesso  edificio  o  complesso  immobiliare  nel quale e' sita
l'abitazione principale; sono considerate abitazioni  principali  con
conseguente  applicazione  dell'aliquota  prevista  ridotta  od anche
della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito
a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado;
e' considerata unita' immobiliare  principale  l'unita'  posseduta  a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GATTEO
  (Forli'-Cesena)
  Il comune di GATTEO (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 23
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare  per  il  comune  di  Gatteo  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  per  l'anno  1999  nelle  seguenti misure,
rapportate al valore degli immobili:
  1) aliquota ridotta pari al 5 per mille per le unita' destinate  ad
abitazione  principale,  nonche'  per  le  unita' immobiliari ad essa
equiparate  per  legge  o  disposizione  regolamentare   e   relative
pertinenze;
  2)  aliquota ordinaria pari al 6,6 per mille per tutti gli immobili
diversi da quelli ai  quali  viene  applicata  l'aliquota  ridotta  o
maggiorata;
  3) di approvare per l'ano 1999 l'aumento della detrazione d'imposta
per  abitazione principale fino a L. 200.000, da applicare secondo le
disposizioni di legge nonche' le disposizioni regolamentari di cui al
comma 2 dell'art. 16 del gia' citato regolamento comunale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI GAVERINA TERME
  (Bergamo)
  Il comune di GAVERINA TERME (provincia di Bergamo) ha adottato,  il
23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilre che l'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  sara'
applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 6
per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GAVIRATE
  (Varese)
  Il  comune  di  GAVIRATE  (provincia  di Varese) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
anno 1999:
  a) prima casa aliquota del 5,80 per mille, detrazione prima casa L.
200.000;
  b) altri fabbricati aliquota del 7 per mille;
  c)  e'  soppresso  l'obbligo  del  contribuente  di  presentare  la
dichiarazione   o   denuncia   I.C.I.  ed  introdotto  l'obbligo  del
contribuente di comunicare al comune  gli  acquisti,  le  cessioni  o
modificazioni   di   soggettivita'   passiva  intervenuti  nel  corso
dell'anno,  con  la  sola  individuazione   dell'unita'   immobiliare
interessata. La comunicazione deve essere presentata entro il termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
  d)  e'  attribuito  alla  giunta comunale il compito di decidere le
azioni di controllo.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI GAZZO
  (Padova)
  Il  comune  di  GAZZO  (provincia  di  Padova)  ha  adottato, il 22
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
imposta comunale sugli immobili:
  di determinare per l'anno 1999:
   l'aliquota   dell'imposta   comunale  sugli  immobili,  che  sara'
applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;
   limitatamente  all'unita'  immobiliare   adibita   ad   abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  la detrazione di cui all'art. 8,
comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come
sostituito  dall'art.    3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n.
662, in misura di L.  200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GENOLA
  (Cuneo)
  Il comune di GENOLA (provincia di Cuneo) ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che verra' applicata in
questo comune nella misura unica del 5 per mille, con  detrazione  di
L. 200.000 per le prime abitazioni.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GENZONE
  (Pavia)
  Il  comune  di GENZONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare (omissis) al 4,50 per mille dell'imposta comunale
sugli immobili nell'anno 1999;
2. di prendere e dare atto che per  l'unita'  adibita  ad  abitazione
principale  del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                    COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI
  (Cremona)
  Il comune di GERRE DE' CAPRIOLI (provincia di Cremona) ha adottato,
il  17  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1
gennaio 1999:
  aliquota:
  (Omissis).
   3)   5,250   per  mille:  unita'  immobiliari  ad  uso  abitazione
principale del proprietario;
  (Omissis).
   5) 6 per mille: immobili diversi dalle  abitazioni  possedute  nel
comune;
  (Omissis).
   7)  3  per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex
legge n. 449/1997;
  (Omissis).
   9) 6 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non  rientrano
nella precedente classificazione;
II.  detrazioni dall'imposta dovute per l'abilitazione principale del
soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:
  1) L. 200.000 per detrazione base;
  2) L. 250.000 per alcune categorie di persone  che  si  trovano  in
particolari condizioni di disagio economico;
III.  riduzione  del  50  per  cento  dell'imposta  per  gli  edifici
inagibili, inabitabili e di fatto  non  utilizzati  limitatamente  al
periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
  (Omissis).
                           COMUNE DI GHEDI
  (Brescia)
  Il  comune  di  GHEDI  (provincia  di  Brescia)  ha adottato, il 22
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  1999 l'aliquota da applicare per il
comune di Ghedi ai fini dell'imposta comunale sugli  immobili,  nella
misura del 5 per mille;
2.   di   confermare   nella  misura  di  L.  200.000  la  detrazione
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  secondo le modalita' specificate
nella premessa;
3. di confermare inoltre che l'unita' immobiliare posseduta a  titolo
di  proprieta'  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizioni che la stessa  non  risulti  locata,  e'  da
considerarsi come abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GHIFFA
  (Verbano Cusio Ossola)
  Il   comune   di  GHIFFA  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999 le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili:
  1.  aliquota  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale 5 per mille;
  2.  aliquota  per  le  unita'  immobiliari  diverse dall'abitazione
principale 6 per mille;
di confermare la misura della detrazione per  le  unita'  immobiliari
adibite ad abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GIAGLIONE
  (Torino)
  Il  comune  di  GIAGLIONE  (provincia di Torino) ha adottato, il 22
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
2. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura del 6 per mille per tutte le
unita' immobiliari;
3. di  determinare  in  L.  200.000,  quale  misura  minima  prevista
dall'art.    8,  del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito
dall'art.  3, comma 55, della legge n. 662/1996,  la  detrazione  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo d'imposta.
  (Omissis).
                       COMUNE DI GIANO VETUSTO
  (Caserta)
  Il comune di GIANO VETUSTO (provincia di Caserta) ha  adottato,  il
20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili, nella misura unica del 6 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale
e per tutti gli altri casi.
  (Omissis).
                        COMUNE DI GIARRATANA
  (Ragusa)
  Il  comune  di  GIARRATANA  (provincia  di  Ragusa)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  1) abitazioni principali 4 per mille;
  2) altri fabbricati 6 per mille;
determinare  l'aliquota I.C.I. nella misura dell'1 per mille a favore
di quei proprietari che eseguono interventi di recupero  di  immobili
inagibili  o  inabitabili  o  di  interesse  storico,  ovvero volti a
realizzare autorimesse o posti auto, a condizione  che  gli  immobili
stessi  ricadono  nel  centro  storico, in conformita' alla normativa
prevista all'art.  1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GIARRE
  (Catania)
  Il comune di GIARRE (provincia di Catania) ha adottato, il 14 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di approvare, come in effetti approva la proposta di deliberazione n.
51 del 23 ottobre 1998 concernente "I.C.I. - Determinazione  aliquote
per l'anno d'imposta 1999" nel testo come sopra emendato;
qui di seguito si riporta la parte dispositiva come modificata:
  1) per l'anno d'imposta 1999 applicare le seguenti aliquote:
   a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
   b)  aliquota  diversificata  nella  misura  del  4 per mille per i
terreni agricoli;
   c) aliquota diversificata nella misura del 5 per mille per le aree
fabbricabili  sottoposte  a  vincolo  per  opere   pubbliche   ovvero
destinate ad edilizia popolare sovvenzionate o convenzionate;
   d)  aliquota  diversificata nella misura del 7 per mille per tutte
le altre aree fabbricabili;
   e) aliquota ridotta nella misura del 4,25 per mille per le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche e dei
soci  delle  cooperative edilizie a propieta' indivisa, residenti nel
comune;
   f) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per gli  immobili
merci e cioe' relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e
non   venduti  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GIFFLENGA
  (Biella)
  Il  comune  di  GIFFLENGA  (provincia  di Biella) ha adottato, il 1
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille
2.  di  dare  atto  della  non  applicazione  per  l'anno  1999 delle
diversificazioni ed agevolazioni in merito all'I.C.I.
  (Omissis).
                    COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI
  (Salerno)
  Il comune di GIFFONI SEI CASALI (provincia di Salerno) ha adottato,
il  23  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di prendere atto, come in effetti prende atto, la delibera di  giunta
comunale n. 66 dell'8 marzo 1999, concernente la determinazione delle
aliquote I.C.I. per l'anno 1999, cosi' suddivise:
  per  la  prima abitazione e per i terreni agricoli viene confermata
per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille e  le  detrazioni
previste dalle leggi in vigore;
  per  gli  altri  fabbricati  e  terreni edificabili viene aumentata
l'aliquota I.C.I. dal 5,5 per mille al 7 per mille per l'anno 1999.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GINESTRA
  (Potenza)
  Il  comune  di  GINESTRA  (provincia  di  Potenza)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  1999,  nella  misura unica del 6 per mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                       COMUNE DI GIOIOSA MAREA
  (Messina)
  Il  comune  di GIOIOSA MAREA (provincia di Messina) ha adottato, il
23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote:
  1) aliquota ordinaria 6 per mille;
  2) aliquota abitazione principale 5 per mille;
  3) detrazione abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI GIOVINAZZO
  (Bari)
  Il  comune  di  GIOVINAZZO  (provincia  di Bari) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   confermare,   per   l'anno   1999,   due   aliquote   I.C.I.   e
specificatamente:
  a)  il  4  per  mille  da  applicare  sul  valore  delle abitazioni
principali possedute, a titolo di proprieta', o di altro diritto  re-
ale,  da  persone  fisiche  aventi residenza anagrafica nel comune di
Giovinazzo ed alle abitazioni utilizzate dai soci assegnatari di  co-
operative   a  proprieta'  indivisa,  a  condizione  che  i  suddetti
assegnatari siano residenti nel comune di Giovinazzo;
  b) il 5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da
quelli di cui al punto a) quali sono, a titolo esplificativo, seconde
case, altri immobili terreni agricoli ed aree fabbricabili;
2. confermare, per l'anno 1999, la detrazione di L. 200.000,  fino  a
concorrenza  dell'imposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo;
3. confermare, per l'anno 1999, l'elevazione della detrazione di  cui
al  precedente  n.  2 a L. 300.000, o fino a concorrenza dell'imposta
dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da:
  nucleo familiare con convivente portatore di handicap al  100%,  il
cui  reddito  complessivo,  soggetto  a tassazione ai fini IRPEF, non
superi l'importo  di  L.  30.000.000  lordi  annui,  da  documentarsi
adeguatamente.
  Al fine di beneficiare della maggiore detrazione di cui al presente
punto  n.  3,  i  contribuenti  dovranno  trasmettere, nel termine di
presentazione   della   denuncia   I.C.I.,   apposita   comunicazione
all'ufficio   tributi,   utilizzando,   eventualmente,  gli  stampati
disponibili presso lo stesso ufficio.
  (Omissis).
                   COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
  (Napoli)
  Il comune  di  GIUGLIANO  IN  CAMPANIA  (provincia  di  Napoli)  ha
adottato,  il  12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota  ridotta: 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione
principale con corrispondente detrazione di L. 200.000  per  ciascuno
di essi.
aliquota ordinaria: 5,5 per mille per tutti gli immobili intesi tutti
i   fabbricati   non   adibiti  ad  abitazione  principale,  le  aree
fabbricabili ed i terreni agricoli.
per le riduzioni, detrazioni e modalita'  applicative per l'anno 1999
si rimanda a quanto riportato nel regolamento I.C.I..
  (Omissis).
                        COMUNE DI GIULIANOVA
  (Teramo)
  Il  comune  di  GIULIANOVA (provincia di Teramo) ha adottato, il 24
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare le  aliquote  approvate  per  l'anno  1998,  per  il
calcolo  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  a) 4,5 per mille per l'abitazione principale.
  Si considerano abitazioni principali:
   1) l'abitazione in cui il soggetto passivo ha  la  propria  dimora
abituale,  vi  ha  eletto  la  propria  residenza  ovvero  il proprio
domicilio qualora sia diverso dalla residenza;
   2) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea  retta
o  collaterale  entro il quarto grado; la concessione in uso gratuito
si rileva dalla autocertificazione presentata  dal  concessionario  e
dal  cedente  ai  sensi  della  legge n. 15 del 1968, e la si ritiene
tacitamente  rinnovata  fino  a  che  ne  sussistano  le  condizioni.
L'autocertificazione  deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno
dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione;
   3)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o
usufrutto  da  cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
  b) 6 per mille per gli altri immobili;
  c)  7  per  mille per gli alloggi non locati, qualora il periodo di
non locazione superi i dodici mesi, da  documentarsi  mediante  copia
dell'atto di locazione;
  d)  4  per  mille,  relativamente  ai  fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
  e) 4 per mille limitatamente alle unita'  immobiliari  oggetto  dei
seguenti  interventi  (per  la  durata  di  tre  anni dall'inizio dei
lavori):
   interventi volti al recupero di  unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri  storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
2. di prendere atto che, ai sensi del comma  55,  dell'art.  3  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione I.C.I. per gli immobili
adibiti ad abitazione principale e' di L. 200.000;
3.  di  confermare  per l'anno 1999 le detrazioni previste per l'anno
1998  che  consistono  nell'aumento  della  detrazione   I.C.I.   per
l'abitazione  principale, per l'anno 1999, a L. 500.000, a favore dei
contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  pensionati che alla data del 1 gennaio 1999, abbiano compiuto il 60
anno di eta';
  lavoratori  in  cassa  integrazione,  lavoratori  in  mobilita'   e
disoccupati che risultino tali almeno dal 1 gennaio 1998.
  Usufruiscono  dell'applicazione  del beneficio in questione, solo i
contribuenti che, in aggiunta a  uno  di  questi  requisiti,  abbiano
avuto,  nel  1998,  un  reddito complessivo dei componenti del nucleo
familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai
fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (imponibile IRPEF):
   per unico componente: L. 9.000.000;
   fino a due componenti: L. 15.000.000;
   per ogni componente in piu': L. 4.000.000;
4. di aumentare a L. 300.000 la detrazione  I.C.I.  per  l'abitazione
principale  per  le  stesse  categorie di contribuenti, menzionate al
paragrafo 3), che, nel 1998, abbiano conseguito un reddito  familiare
(imponibile IRPEF), entro i seguenti limiti:
  per unico componente: L. 12.000.000;
  fino a due componenti: L. 18.000.000;
  per ogni componente in piu': L. 6.000.000;
5. di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L.
500.000  ai  contribuenti  nel  cui  nucleo  familiare siano presenti
congiunti ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il  quarto
grado civile con invalidita' come sotto specificato:
  invalido  con  totale  e  permanente  invalidita'  lavorativa  100%
(articoli 2 e 12, legge n. 118/1971);
  invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa 100%  e  con
impossibilita'  di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (legge
n. 18/1980);
  cieco assoluto (legge n. 382/1970);
  sordomuto (legge n. 381/1970);
  minore con difficolta' persistente a svolgere  compiti  e  funzioni
propri alla sua eta' (legge n. 289/1990);
6. di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L.
500.000  ai  contribuenti anziani o disabili, residenti in istituti o
ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione  che
la stessa non risulti locata e occupata;
7.  di stabilire le seguenti modalita' di applicazione del beneficio,
limitatamente alle categorie di contribuenti di cui al punto 3, 4,  5
e 6:
  il  contribuente  e  i restanti componenti del nucleo di convivenza
familiare non devono essere proprietari o titolari di  diritti  reali
su  altro  immobile  (terreni  e  fabbricati), nell'intero territorio
nazionale,  al  di  fuori  dell'abitazione  oggetto  dell'imposizione
I.C.I.    e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina,
ecc.).
  (Omissis).
                         COMUNE DI GIUSSAGO
  (Pavia)
  Il comune di GIUSSAGO (provincia di Pavia) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di  determinare,  con  effetto  dal  1  gennaio  1999,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura unica del
5,50  per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni leg-
islative e regolamentari;
2.  di  confermare  per  l'anno  1999  la  detrazione  per   l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo nella misura, gia' prevista per l'anno 1998,  di  L.
200.000;
3.  di  determinare in L. 300.000, a decorrere dal 1 gennaio c.a., la
misura della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale  per  i  contribuenti  (soggetti   passivi
d'imposta)  che  possiedano,  alla  data  del 1 gennaio 1999, tutti i
seguenti requisiti:
  reddito familiare lordo, risultante dall'ultima  dichiarazione  dei
redditi  o  altra certificazione ufficiale e derivante esclusivamente
da lavoro e/o da pensione da lavoro dipendente, non  superiore  a  L.
10.000.000 per ogni componente del nucleo familiare certificato;
  non   possedere,  a  qualsiasi  titolo,  altri  immobili  (di  ogni
tipologia ed ovunque situtati) oltre all'eventuale box di  pertinenza
dell'abitazione principale;
  valore   catastale   imponibile   dell'abitazione   principale  non
superiore a L. 70.000.000;
  immobili classificati  esclusivamente  nelle  categorie  catastali:
A/3, A/4, A/5.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GIVOLETTO
  (Torino)
  Il  comune  di  GIVOLETTO  (provincia  di  Torino)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille, unica  per
tutti i tipi di immobili;
di  confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura
minima stabilita dalla legge in L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI GORGA
  (Roma)
  Il comune di GORGA (provincia di Roma) ha adottato, il  16  gennaio
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  stabilire per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), pari al 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GORLAGO
  (Bergamo)
  Il comune di GORLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 5,25 per mille;
di  determinare,  per l'anno 1999, la detrazione da applicare ai fini
del  calcolo  I.C.I.  a  tutte  le  unita'  immobiliari  adibite   ad
abitazione principale nella misura di L. 250.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI GORLE
  (Bergamo)
  Il  comune  di GORLE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  le  aliquote  I.C.I.  per l'anno 1999 nelle seguenti
misure:
  5,5 per  mille  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale;
  5,5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta' o usufrutto da anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la
residenza  in  istituti  di  ricovero, a condizione che la stessa non
risulti locata;
  6 per mille aliquota ordinaria.
  Il consiglio comunale ha determinato l'aumento della detrazione per
l'abitazione principale a L. 300.000 alle seguenti condizioni:
   a) unica proprieta' abitativa la casa nella quale risiedono  e  le
relative pertinenze;
   b)  rendita  catastale,  per  detta  abitazione, comprensiva delle
pertinenze, non superiore a L. 1.050.000;
   c) reddito annuo complessivo imponibile per  il  nucleo  familiare
(diminuito  di  L.  1.000.000 per ogni figlio a carico e calcolato al
60% per i redditi da lavoro dipendente o da pensione) non superiore a
L. 350.000.000.
  Nel caso in cui manchi anche una sola delle  tre  condizioni  sopra
esposte,  la detrazione spettante per l'abitazione principale e' pari
a L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GORRETO
  (Genova)
  Il comune di GORRETO (provincia di Genova) ha adottato, il 27 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.CI. al 6 per mille;
determinare la detrazione per la prima casa in L. 400.000 al fine  di
evitare il continuo spopolamento del comune.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GOZZANO
  (Novara)
  Il comune di GOZZANO (provincia di Novara) ha adottato, il 23 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
aliquota ordinaria 5,75 per mille;
aliquota abitazione principale 5 per mille;
aliquota  abitazione principale per anziani e disabili (art. 3, comma
56, legge n. 662/1996) 5 per mille;
aliquota abitazioni locate come abitazione (art. 4, comma 1, legge n.
556/1996) 5 per mille;
aliquota alloggi non locati e non occupati 7 per mille;
aliquota unita' immobiliari inagibili o inabitabili (art. 1, comma 5,
legge n. 449/1979) o in caso di ristrutturazione 3,5 per mille;
aliquota  per  abitazioni  locate  a  titolo di abitazione principale
(art. 2, comma 4, legge n. 431/1998) 4 per mille;
detrazione per la prima casa L. 225.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI
  (Como)
  Il comune di GRANDOLA ED UNITI (provincia di Como) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto  che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita  con  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504:
  (Omissis);
  unita'  immobiliari  direttamente adibite ad abitazione principale:
4 per mille;
  tutti gli altri immobili: 5 per mille;
2. di determinare, per l'anno 1999,  le  riduzioni  e  le  detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
  (Omissis);
  unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale:
detrazione di imposta (lire in ragione annua) 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GRASSANO
  (Matera)
  Il comune di GRASSANO (provincia di  Matera)  ha  adottato,  il  29
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.  con
effetto dal 1 gennaio 1999:
  1)  aliquota  ridotta  da applicare per le persone fisiche soggetti
passivi ed i soci di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale: 5,5 per mille;
  2) aliquota da applicare per le persone fisiche  soggetti  passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad uso di abitazione e per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni  possedute  in   aggiunta   all'abitazione
principale:  6 per mille;
  3)  aliquota  agevolata  in  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  e
inabitabili,  al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico od
architettonico localizzati nel centro storico, alla realizzazione  di
autorimesse   o  posti  auto  anche  pertinenziali,  all'utilizzo  di
sottotetti: 4  per  mille  da  applicare  limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di  detti  interventi per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto  dall'art.  1,  comma  5,
della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
II.  per  la  determinazione  della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n.  504/1992,  e
successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52,
lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 5
del regolamento I.C.I.;
III. valgono le riduzioni ed esenzioni di cui agli articoli 7 e 8 del
citato regolamento I.C.I.;
IV.   dall'imposta   dovuta   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto  passivo  sono  detratte,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se  l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per   abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',  usufrutto  od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le  disposizioni  di  cui  al presente capo si applicano anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari  nonche'  agli  alloggi  regolarmente   assegnati   dagli
Istituti autonomi case popolari;
V.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da
anziani e disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GROGNARDO
  (Alessandria)
  Il comune di GROGNARDO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  nel  6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999;
dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle  abitazioni
principali rispetto a quella per le altre unita' immobiliari.
  (Omissis).
                           COMUNE DI GRONE
  (Bergano)
  Il  comune  di GRONE (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  cosi'   come   conferma,   le   seguenti   norme
ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli
immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999:
  a)  l'aliquota  di  ordinaria  applicazione,  salvo quanto previsto
dalle lettere b) e c), nella misura del 6 per mille;
  b) l'aliquota ridotta del 5 per mille per  esercizi  artigianali  e
commerciali con la sottoriportata specificazione precisata gia' nello
scorso  esercizio  con deliberazione della giunta comunale n.  30 del
13 marzo 1997:
_____________________________________________________________________
Categoria                  Descrizione                 Aliquota
_____________________________________________________________________
B/1             Collegi e convitti, educandati,           5
                ricoveri orfanotrofi, ospizi,
                caserme, seminari
B/5             Scuole, laboratori scientifici            5
C/1             Negozi e botteghe                         5
C/2             Magazzini e locali di deposito            5
C/3             Laboratori e locali di deposito           5
C/6             Stalle, scuderie                          5
C/6             Rimesse ed autorimesse                    7
C/7             Tettoie chiuse od aperte                  5
_____________________________________________________________________
  c)  l'aliquota maggiorata del 7 per mille per immobili posseduti in
aggiunta all'abitazione principale;
2. per la determinazione della base  imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a)  dell'art. 3, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
3.  per  abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano  anche  alle
unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci
assegnatari  nonche'  agli  alloggi  regolarmente   assegnati   dagli
I.A.C.P.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GROSOTTO
  (Sondrio)
  Il  comune  di  GROSOTTO  (provincia  di  Sondrio)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per il corrente anno l'aliquota unica del 4 per mille
per l'applicazione  dell'I.C.I.  e  con  le  riduzioni  e  detrazioni
stabilite  dall'art.  8,  commi  1  e  2  del  decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche introdotte con l'art. 3,
comma 1, decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito  in  legge  9
maggio 1997, n. 122.
  (Omissis).
                        COMUNE DI GROTTAMMARE
  (Ascoli Piceno)
  Il  comune  di GROTTAMMARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2. di  determinare  nelle  sotto  elencate  misure  differenziate  le
aliquote I.C.I. per l'anno 1999:
  4  per  mille  per l'immobile adibito ad abitazione principale, dai
proprietari o titolari di  diritto  di  uso,  usufrutto,  abitazione,
enfiteusi e superficie;
  7 per mille per gli alloggi non locati;
  6,25 per mille per le altre unita' immobiliari;
3. (Omissis);
4.  di  aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale da
L. 200.000 a L. 300.000, a favore dei proprietari o titolari di altro
diritto reale rilevante ai fini I.C.I., appartenenti  alla  categoria
dei  pensionati  che  hanno  compiuto il 60 anno di eta' al 1 gennaio
1999, in possesso di solo reddito di pensione,  con  reddito  annuale
imponibile,  ai  soli  fini  IRPEF,  di  tutti i componenti il nucleo
familiare, non superiore a L. 21.500.000.
  Sono esclusi dalla maggiore detrazione  i  contribuenti  rientranti
nella  categoria  sopra  definita, quando l'abitazione principale sia
classificata   in   categorie   catastali   A/1,   A/7,   A/8,   A/9,
rispettivamente  di  tipo:  signorile,  villini,  ville,  castelli  o
palazzi di eminente pregio artistico o storico.
  Il termine di  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  e'
fissato  al  30  giugno  1999 in coincidenza con la scadenza relativa
all'acconto I.C.I.
  (Omissis).
                       COMUNE DI GROTTAZZOLINA
  (Ascoli Piceno)
  Il  comune  di  GROTTAZZOLINA  (provincia  di  Ascoli  Piceno)   ha
adottato,  il  26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  assumere  le  determinazioni  in  ordine  ai tributi comunali per
l'anno 1999 riportate negli allegati prospetti i quali  costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
  (Omissis).
  Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
   aliquota ordinaria: 6 per mille;
   abitazione principale: 5 per mille, detrazione L. 210.000;
   abitazioni  anziani o disabili, non locata, residenti in istituti:
5 per mille, detrazione L. 210.000;
   immobili enti senza scopo di lucro: 5 per mille;
   abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto  che  le
utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
   unita'  immobiliari  di  cui  all'art.  1, comma 5, della legge 27
dicembre 1997, n. 449: 1 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GROTTOLE
  (Matera)
  Il comune di GROTTOLE (provincia  di  Matera)  ha  adottato,  il  9
aprile  1999,  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota unica ai fini I.CI., da
applicare agli immobili ricadenti in questo comune, nella misura  del
6,50 per mille;
2.  di stabilire, per l'anno 1999, la detrazione di imposta, relativa
agli immobili adibiti ad abitazione principale dei  contribuenti,  in
L.  200.000, cosi' come prevista dal comma 55, art. 3, della legge n.
662/1996, con il  quale  si  e'  sostituito,  l'art.  8  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                    COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
  (Bergamo)
  Il comune di GRUMELLO DEL MONTE (provincia di Bergamo) ha adottato,
il   15   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. applicare - per l'anno 1999 - l'aliquota I.C.I. ridotta al 5,2 per
mille  in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
2. determinare -  per  l'anno  1999  -  al  6  per  mille  l'aliquota
ordinaria I.C.I. per tutte le categorie non comprese al punto 1;
3.  determinare  -  per  l'anno  1999  - al 6,50 per mille l'aliquota
ordinaria I.C.I. per tutte le case sfitte da oltre sei mesi;
4. dare atto che  per  l'anno  1999  la  detrazione  d'imposta  viene
determinata in L. 200.000 (minimo di legge).
  (Omissis).
                          COMUNE DI GUARDEA
  (Terni)
  Il  comune  di GUARDEA (provincia di Terni) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per  l'anno  1999 vengono confermate nella misura attualmente vigente
le aliquote dell'imposta comunale sugli  immobili  da  applicare  nel
territorio del comune di Guardea, che restano cosi' fissate:
  1)  abitazioni  principali  ed  immobili  dove  vengono  esercitate
attivita' produttive: 5 per mille;
  2)  immobili  diversi  dalle  abitazioni  posseduti   in   aggiunta
all'abitazione principale, alloggi non locati: 7 per mille.
  Per   gli   immobili  locati  di  cui  al  punto  2)  e'  possibile
l'applicazione  dell'aliquota  ridotta  al  5  per  mille,  ai  sensi
dell'art.  4,  comma  1,  della  legge  24  ottobre  1996,  n. 556, a
condizione che venga prodotto presso  l'ufficio  comunale  competente
una dichiarazione sostitutiva da cui si evinca che l'immobile e' dato
in  locazione, e che riporti l'indicazione del periodo di locazione e
le generalita' del locatario.
  (Omissis).
                       COMUNE DI GUARDIALFIERA
  (Campobasso)
  Il  comune  di GUARDIALFIERA (provincia di Campobasso) ha adottato,
il  22  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.),  nella  misura  del  6  per mille, da applicarsi per l'anno
1999;
2. di  dare  atto  che  per  le  esenzioni,  riduzioni  e  detrazioni
dell'imposta trova applicazione la normativa vigente in materia.
  (Omissis).
                       COMUNE DI GUARDIAREGIA
  (Campobasso)
  Il comune di GUARDIAREGIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il
23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per
l'anno 1999, in misura ridotta, pari al 4,5 per mille in favore delle
persone fisiche soggetti passivi dell'imposta residenti  nel  comune,
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale, ai sensi della legge n. 556/1996 sopracitata;
2. di stabilire che per tutti gli altri casi  l'aliquota  del  6  per
mille, viene ridotta nella misura del 5,5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GUBBIO
  (Perugia)
  Il comune di GUBBIO (provincia di Perugia) ha adottato, il 25 marzo
1999,  le  seguenti  deliberazioni in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire,  ai  sensi e per gli effetti della norma contenuta
nell'art.  6  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni  e, come sostituito dall'art. 3, comma
53, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili, per l'anno 1999, nella misura del 6,90 per
mille;
2. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote agevolate:
  l'aliquota agevolata del 5 per mille  in  favore  delle  abitazioni
principali;
  l'aliquota agevolata del 5,90 per mille in favore dei proprietari o
titolari  di  altro  diritto  reale  che  abbiano dato in affitto con
contratto  registrato  l'immobile  a  condizione  che  questo   venga
utilizzato dal locatario come abitazione principale;
  l'aliquota  agevolata  del  4 per mille per i fabbricati realizzati
per la vendita e non venduti dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto
esclusivo  o  prevalente  l'attivita' di costruzione e alienazione di
immobili, per un periodo non superiore a tre anni, a condizione che i
fabbricati non siano locati;
  l'aliquota agevolata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma
5,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, del 4 per mille, a favore
dei proprietari che eseguono interventi volti:
   al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
   al recupero su immobili di interesse  artistico  e  architettonico
siti nei centri storici;
   alla realizzazione delle autorimesse e posti auto pertinenziali;
   all'utilizzo dei sottotetti.
  Tale  aliquota  agevolata non puo' essere goduta trascorsi tre anni
dall'inizio dei lavori;
3. di considerare come direttamente adibita ad abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o altro diritto
reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
4.  di  dare  atto  che  le  sopraindicate  aliquote diversificate ed
agevolate sono introdotte per l'anno 1999 nel  rispetto  della  norma
contenuta  nell'art.  4, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre
1996, n.  437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996,
n. 556.
  (Omissis).
1. di accordare, per  l'anno  1999,  in  conformita'  al  regolamento
comunale  per  l'applicazione dell'I.C.I., ai sensi e per gli effetti
della norma contenuta nell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  e come, infine, modificato dall'art. 3 del
decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n.  122/1997,
una  riduzione  del  50% dell'imposta comunale sugli immobili, dovuta
dalle  persone  fisiche  che  possiedono  a  titolo  di   proprieta',
usufrutto  o  altro diritto reale un'unica unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale, quanto le stesse persone fisiche dimostrino
di appartenere alle seguenti categorie:
  a) pensionati;
  b) portatori di handicap;
  c) cassa-integrati e iscritti  nelle  liste  di  mobilita'  che  si
trovino  in  tale  situazione  alla  data  di  scadenza del pagamento
dell'imposta da almeno un anno;
  d) disoccupati che si trovino  in  tale  situazione  alla  data  di
scadenza  del  pagamento dell'imposta da almeno un anno e che abbiano
perso il lavoro a causa del licenziamento individuale;
  e) minori, orfani di entrambi i genitori senza  alcun  reddito,  ad
esclusione   di   quello   imponibile   ai   fini   IRPEF,   relativo
all'abitazione principale di diretto utilizzo.
  Le persone fisiche, come individuate ai punti  a),  b),  c)  e  d),
hanno  diritto  alla  detrazione  a  condizione  che  il loro reddito
complessivo annuo e  quello  dei  familiari  conviventi,  costituenti
l'intero  nucleo  familiare, non sia superiore a 21.000.000 di lire e
che non posseggono loro o i loro familiari  conviventi  a  titolo  di
proprieta',   usufrutto   o   altro   diritto  reale,  alcuna  unita'
immobiliare per intero o in quota, con  esclusione  delle  pertinenze
dell'abitazione  principale,  come  individuate  nell'art.  15, comma
quater, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993. Il limite reddituale
di 21.000.000 di lire si intende riferito ad un nucleo familiare fino
a  due  persone; per ogni ulteriore familiare a carico del convivente
il suddetto limite e' elevato di 1.500.000 lire.
  Per la determinazione del limite si fa' riferimento  oltre  che  ai
redditi  imponibili  fiscali lordi anche ai redditi imponibili esenti
ed  a  quelli  tassati  alla  fonte  a  titolo  d'imposta,  percepiti
nell'anno  1998  da tutti i familiari conviventi costituenti l'intero
nucleo.
  I contribuenti che  intendono  usufruire  della  detrazione  devono
presentare  presso  il comune, entro la data di scadenza di pagamento
dell'imposta, dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  da
cui risulti il possesso dei requisiti richiesti;
2.  di  dare  atto  che la riduzione in argomento, nei limiti ed alle
condizioni sopra  indicate,  comportera'  presuntivamente  un  minore
gettito  per  l'anno  1999,  quantificabile in L. 40.000.000 e che di
tale minor gettito si tiene conto  in  sede  di  predisposizione  del
bilancio  di  previsione  per  lo  stesso  anno, al fine di mantenere
l'equilibrio.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GUIGLIA
  (Modena)
  Il comune di GUIGLIA (provincia di Modena) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, (omissis), l'aliquota I.C.I. da applicare per tutti
gli  immobili,  ad  esclusione  dei  terreni  fabbricabili  e   delle
abitazioni  non  locate,  esistenti  nel comune di Guiglia per l'anno
1999 al 5,80 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
n.  504/1992,  come  modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n.
662/1996;
2. di stabilire, (omissis), che l'aliquota I.C.I.  da  applicarsi  ai
terreni  fabbricabili  ed  alle  abitazioni  non locate esistenti nel
comune di Guiglia per l'anno 1999 sia pari  al  6,80  per  mille,  ai
sensi dell'articolo sopra citato;
3.  di  fissare in L. 250.000 la detrazione d'imposta per l'anno 1999
consentita per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale
del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, secondo e terzo comma del
decreto  legislativo  n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma
55, della legge n. 662/1996 e  dall'art.  58,  comma  3  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1996, n. 446.
  (Omissis).
                           COMUNE DI GURRO
  (Verbano - Cusio - Ossola)
  Il comune di GURRO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato,
il   23   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per
l'anno 1999 nella misura del 5 per mille rapportato al  valore  degli
immobili.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GUSSOLA
  (Cremona)
  Il  comune  di  GUSSOLA  (provincia  di Cremona) ha adottato, il 15
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare in via definitiva, per l'anno 1999,  l'aliquota  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili - I.C.I., nella
misura unica del 5 per mille;
2. per la determinazione della base imponibile,  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a)  dell'art. 3, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla  concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
                          COMUNE DI IGLIANO
  (Cuneo)
  Il  comune di IGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  la/le  aliquota/e  dell'imposta/e   comunale   sugli