di L. 200.000 per il 1999 cosi' come previsto al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dalla legge n. 662/1996; 3. considerare altresi' anche per il 1999 direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. determinare per l'anno 1999 la maggiore detrazione per l'abitazione principale nella misura di. L. 150.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 da applicare a favore dei contribuenti proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione in situazioni di particolare disagio economico o sociale meglio individuati nell'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto; 5. approvare l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo contenente l'identificazione delle ipotesi per le quali applicare l'I.C.I. al 7 ed al 4 per mille nell'anno 1999; 6. approvare l'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo contenente l'individuazione dei soggetti a favore dei quali applicare per l'anno 1999 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 150.000. (Omissis). Allegato A Parte integrante della delibera C.C. n. 95 del 23 febbraio 1999. Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 1999: le unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale del gruppo "A" (esclusa la cat. A/10) non locate in quanto a disposizione del proprietario, in aggiunta all'abitazione principale, anche nel caso in cui l'abitazione principale non sia di proprieta' ma detenuta in locazione; le unita' immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione e rimaste sfitte; le unita' immobiliari ad uso abitativo non concesse in locazione, nelle quali non risultano anagraficamente soggetti residenti. Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'aliquota al 7 per mille; le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a condizione che il soggetto occupante vi dimori abitualmente e cio' risulti da iscrizione anagrafica; quelle di fatto utilizzate dal soggetto proprietario in modo stabile e continuativo come domicilio a condizione che tale circostanza risulti da apposita autocertificazione e documentazione comprovante la continuita' dei consumi medi mensili di acqua, energia elettrica e gas (da esibire su richiesta dell'ufficio), fatta salva ogni altra forma di verifica diretta da parte dei competenti uffici comunali. In tutti i casi l'unita' immobiliare deve essere denunciata ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Il comune si riserva di effettuare i controlli per accertare se l'unita' immobiliare e' concessa in locazione a soggetto non residente, richiedendo . l'esibizione del contratto di locazione regolarmente registrato. Restano comunque esclusi dall'applicazione dell'aliquota maggiorata i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili e gli alloggi non assegnati di proprieta' degli istituti autonomi per le case popolari per i quali si applica l'aliquota del 5,6 per mille. L'aliquota al 7 per mille va applicata per l'intero anno d'imposta qualora l'alloggio risulti sfitto alla data del 1j gennaio 1999 e non venga locato o occupato durante l'anno. Se durante il 1999 il proprietario provvede ad affittare o ad occupare l'immobile deve essere applicata l'aliquota del 7 per mille per tutto il tempo in cui e' a disposizione del proprietario ad esclusione di un periodo di 3 mesi per il quale si applica l'aliquota ordinaria. Qualora l'alloggio rimanga in corso d'anno non locato o non occupato si continua ad applicare l'aliquota del 5,6 per mille per un periodo massimo di 3 mesi, oltre il quale e per tutto il periodo in cui l'immobile resta a disposizione del proprietario, l'imposta e' dovuta con l'aliquota del 7 per mille. Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 4 per mille nell'anno 1999: gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni previste negli appositi accordi che saranno definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Il comune si riserva il diritto di richiedere la documentazione necessaria per verificare la corretta applicazione dell'imposta. Allegato B Parte integrante della delibera C.C. n. 95 del 23 febbraio 1999. E' riconosciuta per l'anno 1999 una ulteriore detrazione d'imposta I.C.I. di L. 150.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000, gia' prevista dal decreto legislativo n. 504/1992, per le abitazioni principali, ai sottoelencati contribuenti proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprieta' immobiliare al 1 gennaio 1999, che siano in possesso alla data del 1 gennaio dell'anno d'imposta 1999 di tutti i requisiti richiesti in relazione alla particolare situazione sociale di appartenenza: A) pensionati soli di eta' non inferiore a 65 anni che siano in condizione non lavorativa ed in possesso di soli redditi di pensione non superiori a L. 15.500.000 annui lordi riferiti all'anno 1998; B) pensionati inseriti in un nucleo familiare composto al massimo di due persone, una delle quali di eta' non inferiore a 65 anni, che siano entrambi in condizione non lavorativa ed in possesso, di soli redditi di pensione complessivamente non superiori a L. 26.000.000 annui lordi riferiti all'anno 1998; C) soggetti appartenenti a nuclei familiari con almeno 6 componenti con reddito familiare non superiore a L. 83.000.000 lordi annui riferito all'anno 1998 nel caso di una famiglia di 6 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 14.500.000 lordi annui per ogni componente superiore a sei; D) soggetti appartenenti a nuclei familiari con 5 componenti con reddito familiare complessivo lordo annuo di L. 54.000.000 riferiti all'anno 1998; E) titolari di assistenza sociale a livello comunale. In tutti i casi l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprieta' immobiliare, diversa dall'unita' adibita ad abitazione principale su tutto il territorio nazionale. Sono escluse dalle agevolazionI le abitazioni classificate A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi); F) alle famiglie che alla data del 1j gennaio 1999 includono portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed invalidi con totale e permanente inabilita' lavorativa al 100 per cento, in possesso di attestato rilasciato dalle apposite Commissioni Mediche, la maggiore detrazione spetta anche se il contribuente possiede in quota parte, in aggiunta all'abitazione principale, altre proprieta' a condizione che siano abitazioni classificate nel gruppo "A" (escluse le cat. "A1" - "A8" - "A9" - "A10") e che complessivamente le quote di possesso del soggetto non superino la percentuale del 100 per cento, aventi i seguenti requisiti alla data del 1j gennaio 1999: reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 15.500.000 se formate da un solo componente, per ogni componente in piu' il limite si eleva di L. 14.500.000 lordi annui procapite. Sono determinati inoltre i seguenti criteri applicativi: la maggior detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa o in caso di comproprieta' o contitolarita' in proporzione al numero dei soggetti proprietari e residenti nell'immobile; ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potra' avvalersene direttamente al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, e come richiesta documentata, deve, pena la decadenza del beneficio, presentare sotto la propria responsabilita' apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per la particolare situazione di carattere sociale nella quale si identifica; l'autocertificazione dovra' essere inoltrata al servizio tributi entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I.; l'ufficio provvedera' in seguito alle dovute verifiche riservandosi di richiedere eventuale documentazione integrativa; nel caso di dichiarazioni infedeli verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 473/1997. (Omissis). COMUNE DI FAETO (Foggia) Il comune di FAETO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari nonche' la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FALCADE (Belluno) Il comune di FALCADE (provincia di Belluno) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). Si propone di stabilire per l'anno 1999 le seguenti tariffe dell'Imposta comunale sugli immobili: 5,4 per mille in favore dei soggetti residenti nel comune per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definita nell'apposito regolamento comunale; 5,50 per mille in favore delle abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale; 7 per mille in tutti i restanti casi; di considerare inoltre adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purche' la medesima non risulti locata; Delibera di approvare l'allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. (Omissis). COMUNE DI FALERIA (Viterbo) Il comune di FALERIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI FARA IN SABINA (Rieti) Il comune di FARA IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare l'aliquota I.C.I. al fine di assicurare la copertura delle maggiori spese previste in bilancio come segue: aliquota del 4.80 per mille per l'abitazione principale cosi' come individuata all'art. 7 del vigente regolamento sull'imposta; aliquota del 5,50 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI FARA NOVARESE (Novara) Il comune di FARA NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille; 2. di determinare la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI FARA SAN MARTINO (Chieti) Il comune di FARA SAN MARTINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, senza ulteriori riduzioni o detrazioni oltre quella di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI FARA VICENTINO (Vicenza) Il comune di FARA VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 1999, la detrazione d'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FARIGLIANO (Cuneo) Il comune di FARIGNANO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999; di fissare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 per le abitazioni non locate; di fissare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 per le abitazioni principali; di fissare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 per le abitazioni locate usate come abitazione principale; di determinare la detrazione per l'abitazione principale in base all'art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FARINDOLA (Pescara) Il comune di FARINDOLA (provincia di Pescara) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; di stabilire l'ammontare della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FARINI (Piacenza) Il comune di FARINI (provincia di Piacenza) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI FARRA D'ISONZO (Gorizia) Il comune di FARRA D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare e confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota per altre unita' immobiliari destinate ad abitazione diversa dalla principale: 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI FAVIGNANA (Trapani) Il comune di FAVIGNANA (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato con l'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 per come in appresso: su abitazione principale: 5 per mille; su tutti gli altri immobili: 6 per mille; detrazione abitazione principale: nella misura di legge ossia L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FERLA (Siracusa) Il comune di FERLA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di confermare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale, cosi' come prevista per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI FERRANDINA (Modena) Il comune di FERRANDINA (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune: a) 5,5 per mille per l'abitazione principale; b) 5,8 per mille per tutti gli altri immobili; c) di elevare la misura della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 225.000. (Omissis). COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO (Verona) Il comune di FERRARA DI MONTE BALDO (provincia di Verona) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili stabilendo l'aliquota unica al 6 per mille; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo devono essere detratte, fino a concorrenza dell'imposta dovuta L. 400.000 per le abitazioni principali di coloro i quali risiedono stabilmente nel Comune; 3. di dare atto ancora che per usufruire della detrazione di L. 400.000, rapportare al periodo dell'anno per il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale il soggetto passivo deve presentare dichiarazione ai sensi legge n. 127/1997, nella quale oltre a dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, deve anche dichiarare di risiedere nel comune di Ferrara di Monte Baldo per un periodo minimo continuativo di mesi otto. La citata dichiarazione dovra' essere redatta su modulo prestampato predisposto dall'ufficio tributi comunale, e trasmesso al medesimo entro il mese di giugno 1999. (Omissis). COMUNE DI FIANO ROMANO (Roma) Il comune di FIANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la tabella tariffaria per l'applicazione dell'I.C.I. dal 1j gennaio 1999 come segue: 1) aliquota ordinaria: 5,25 per mille; 2) aliquota per l'abitazione principale: 4,50 per mille; 3) detrazione per l'abitazione principale: L. 350.000; 4) detrazione per i proprietari di unica unita' immobiliare che sia adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purche' titolari di sola pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi i 15 milioni: L. 450.000. (Omissis). COMUNE DI FICAROLO (Rovigo) Il comune di FICAROLO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nel seguente modo: aliquota ordinaria 7 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 6 per mille; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996 6 per mille 2. di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FIGLINE VALDARNO (Firenze) Il comune di FIGLINE VALDARNO (provincia di Firenze) ha adottato, il 23 marzo 1999 ed il 1 aprile 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 di cui in premessa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come appresso indicato: del 4,75 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; del 7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione e non locati; del 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). di disporre, per l'anno 1999 e nel rispetto delle disposizioni legis- lative richiamate in narrativa, un aumento della detrazione dell'I.C.I. per la sola abitazione principale, da L. 200.000 a L. 300.000 ai soggetti che ne facciano documentata richiesta in possesso di tutti i requisiti: (Omissis). A) pensionati che ne facciano richiesta documentata: in possesso dei seguenti requisiti: 1) di vivere: da solo e di essere titolare di solo reddito di pensione, di qualunque natura, non superiore a L. 1.000.000 mensile, oppure - in coppia con (indicare la persona coabitante) e di essere titolari di solo reddito di pensione, di qualunque natura, non superiore a L. 1.500.000 mensile; 2) di essere proprietari/o di un solo appartamento su tutto il territorio nazionale e che nello stesso e'/sono residente/i e vi abita/no (abitazione principale); 3) di non esercitare attivita' retribuita di qualsiasi genere; 4) di non avere altre persone di fatto conviventi anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche. B) nucleo familiare composto da almeno 5 persone, risultanti dai registri anagrafici del comune, purche' in possesso contestuale di tutte le seguenti condizioni: 1) che il nucleo familiare sia proprietario di un solo appartamento (connesso il garage) su tutto il territorio comunale e che nello stesso e' residente e vi abita (abitazione principale); 2) che l'abitazione del nucleo familiare, iscritta a da iscrivere al catasto, sia compresa tra le cat. A/2 ed A/5; 3) che il reddito imponibile IRPEF dell'intero nucleo familiare, riferito all'anno 1998, deve essere pari a inferiore a quanto di seguito indicato: per 5 persone L. 25.000.000; per ogni persona in piu' si aggiungono L. 2.500.000; C) nucleo familiare di invalido al 100%, debitamente documentato, proprietario di un solo appartamento (compreso il garage) su tutto il territorio nazionale e che nello stesso e' residente e vi abita (abitazione principale), purche' in possesso della seguente condizione: 1) il reddito imponibile IRPEF, dell'intero nucleo familiare, riferito all'anno 1998, deve essere pari o inferiore quanto di seguito indicato: per 1 persona L. 14.250.000; per 2 persone L. 22.500.000; per 3 persone L. 30.000.000; per 4 persone L. 33.750.000; per 5 persone L 37.500.000; per ogni persona in piu' si aggiungono L. 3.750.000. Osservato che il beneficio sara' concesso su presentazione di richiesta scritta con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge 4 gennaio 1968 n. 15) contenente l'attestazione del possesso di tutti i requisiti necessari, da presentarsi obbligatoriamente nel periodo dal 1 maggio al 30 giugno 1999, pena la decadenza del beneficio stesso. (Omissis). COMUNE DI FILACCIANO (Roma) Il comune di FILACCIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'esercizio finanziario 1999 quanto disposto con le deliberazioni citate in premessa e in particolare: a) l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura medesima attualmente in vigore (5 per mille) e per un'unica tipologia di fabbricati. (Omissis). Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado. (Omissis). COMUNE DI FILATTIERA (Massa Carrara) Il comune di FILATTIERA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 5,50 per mille per l'abitazione principale; 6,50 per mille per le aree fabbricabili e gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali; 2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI FINO DEL MONTE (Bergamo) Il comune di FINO DEL MONTE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI FIRENZE (Firenze) Il comune di FIRENZE ha adottato, il 16 marzo 1999 ed il 15 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.: a) una aliquota ordinaria del 6,8 per mille per tutte le unita' immobiliari diverse da quelle di cui alle successive lettere b), c), d), e), f) e g); b) una aliquota ridotta del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) una aliquota ridotta del 5,7 per mille in favore: 1) delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooper- ative edilizie a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare ad uso abitativo, posta sul confine comunale con doppio accatastamento, che costituisca con l'unita' ubicata nel comune confinante la dimora abituale; 2) delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare destinata a civile abitazione che costituisca l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale, che sia locata con contratto registrato ad un soggetto, residente nel Comune, che la utilizzi come abitazione principale oppure che sia occupata senza titolo in presenza di procedura di sfratto prevista dalle norme di legge; 3) delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale, concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora; d) una aliquota agevolata del 5,7 per mille in favore: 1) delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unita' immobiliari accampionate come civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; 2) delle persone fisiche soggetti passivi per l'unica unita' immobiliare accampionata a civile abitazione, posseduta sul territorio comunale, che risulti occupata abusivamente e per la quale il soggetto passivo abbia presentato denuncia alle competenti autorita'; 3) delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unita' immobiliari accampionate nelle categorie "C/1", "C/2" e "C/3" utilizzate esclusivamente per attivita' di esercizio commerciale o artigianale definito dal Comune "storico" o "tipico" ed inserito nell'apposito albo; e) una aliquota diversificata del 6,5 per mille per l'unita' immobiliare accampionata nelle categorie catastali "C/1" "C/3", "C/6", purche' costituisca per il soggetto passivo l'unica proprieta' rientrante nelle categorie citate e sia utilizzata dallo stesso per svolgere direttamente ed esclusivamente la propria attivita' commerciale, artigianale o di autorimessa pubblica; f) una aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 1999 e per le quali risultino - da meno di due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta - non essere stati registrati contratti di locazione; g) una aliquota del 9 per mille - in deroga alla aliquota massima - per le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 1999 e per le quali risultino - da almeno due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta - non essere stati registrati contratti di locazione; 2. di stabilire che ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui alle lettere c), d), e), i soggetti, che usufruiscono del beneficio in questione, dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Firenze - Direzione entrate, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, unitamente ad autocertificazione nella quale, l'obbligato al pagamento del tributo, dichiari e specifichi - sotto la propria responsabilita' - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell'applicazione dell'aliquota ridotta e/o agevolata. l contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate gia' tenere conto dell'aliquota da applicare. L'amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla legge. (Omissis). 1. di determinare per I'anno 1999, per quanto esposto in narrativa, le detrazioni, come previsto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni: a) in L. 500.000, la detrazione prevista dall'art. 8, del citato decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione) proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto, nel 1998, altri redditi, oltre quello dell'immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a lire 40 milioni lordi; b) in L. 300.000, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, proprietari nell'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto, nel 1998, altri redditi, oltre quello dell'immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a lire 20 milioni lordi; c) in L. 250.000, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, qualora il reddito lordo complessivo del nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, assoggettabile all'imposta dei redditi 1998, non sia complessivamente superiore a lire 60 milioni; d) in L. 200.000, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, se non rientrano nelle condizioni di cui ai punti a), b) e c); 2. di stabilire che ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui alle lettere a), b) e c), i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza, al comune di Firenze - Direzione entrate, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, unitamente ad autocertificazione nella quale l'obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi - sotto la propria responsabilita' - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell'ulteriore detrazione di imposta. l contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla legge. (Omissis). COMUNE DI FIRENZUOLA (Firenze) Il comune di FIRENZUOLA (provincia di Firenze) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 per mille; 2. di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale; 3. di confermare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (Catania) Il comune di FIUMEFREDDO DI SICILIA (provincia di Catania) ha adottato, il 1j marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e/o integrazioni, di fissare, anche per l'anno 1999, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili diversificandole come appresso: aliquota del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta; aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore ai tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; aliquota del 5 per mille per i terreni agricoli; aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 2. ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per l'anno 1999 la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 230.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per l'anno 1999 la detrazione spettante per le abitazioni principali da L. 200.000 a L. 350.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, a favore di contribuenti che posseggano a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione, oltre l'eventuale garage e/o posto macchina e/o cantina annessi, soltanto l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e che appartengano alle seguenti categorie: a) pensionati titolari di pensione sociale o minima e comunque di pensione, con reddito familiare imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 14.800.000; b) famiglie in cui nel proprio nucleo familiare c'e' uno o piu' portatori di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 75%, con reddito familiare complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 24.000.000; c) famiglie numerose composte da 5 o piu' componenti il cui reddito familiare complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF non superi L. 25.000.000. Per ottenere le suddette agevolazioni, il contribuente deve produrre idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti ai punti a), b) e c) entro il 31 maggio 1999; 4. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI FIUMINATA (Macerata) Il comune di FIUMINATA (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: il 5,5 per mille applicabile agli immobili dei residenti adibiti ad abitazione principale; il 6 per mille applicabili a tutti gli altri immobili. di confermare per l'anno 1999 le seguenti detrazioni I.C.I.: L. 225.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale; L. 230.000 in favore dei soggetti passivi nei confronti dei quali ricorrono le seguenti condizioni: a) soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione U.S.L. e con un reddito familiare inferiore ai 16.000.000 di lire. La richiesta per la detrazione dovra' essere fatta dagli aventi diritto all'ente prima della prima scadenza del versamento I.C.I. e documentata con certificazione della U.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992 e copia della denuncia dei redditi o certificazione sostitutiva. (Omissis). COMUNE DI FLAIBANO (Udine) Il comune di FLAIBANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per le ragioni espresse in narrativa, anche per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), si aper le abitazioni principale che per gli altri immobili; di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI FOGGIA (Foggia) Il comune di FOGGIA ha adottato, il 21 ottobre 1998 ed il 31 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, ai sensi dell'art. 6 - secondo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con l'art. 1 del citato decreto legislativo; di determinare l'aliquota I.C.I. differenziata per gli alloggi sfitti paria al 7 per mille introducendo, quindi, per gli immobili siti nel comune di Foggia una doppia aliquota, fermo restando quanto deliberato con atto consiliare n. 677 del 30 ottobre 1998. (Omissis). COMUNE DI FOGLIANISE (Benevento) Il comune di FOGLIANISE (provincia di Benevento) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, (omissis), l'aliquota I.C.I. nella misura unica del sei per mille e la detrazione di L. 240.000 per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA (Arezzo) Il comune di FOIANO DELLA CHIANA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, (omissis), per l'anno 1999, nella misura unica del 6,5 per mille l'aliquota che sara' applicata in questo comune ai fini dell'imposta comunale sugli immobilii (I.C.I.); e' confermata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI FOLLINA (Treviso) Il comune di FOLLINA (provincia di Treviso) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 5 per mille, con l'unica eccezione per le seconde case per le quali l'imposta viene fissata nella misura del 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto e' confermata per il 1999 in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FONDI (Latina) Il comune di FONDI (provincia di Latina) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille con la detrazione per abitazione principale in L. 200.000, il maggiore gettito sara' previsto nell'apposita capitolo di entrata del bilancio 1999. (Omissis). COMUNE DI FONTANA LIRI (Frosinone) Il comune di FONTANA LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota: 5 per mille - per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Detrazione L. 200.000; aliquota: 6 per mille - per gli immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati. (Omissis). COMUNE DI FOPPOLO (Bergamo) Il comune di FOPPOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: 1) aliquota ridotta, da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille; 5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famililari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). VIII. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del deceto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI FORCE (Ascoli Piceno) Il comune di FORCE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione unica per l'abilitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FORCHIA (Benevento) Il comune di FORCHIA (provincia di Benevento) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobili per l'anno 1999 nel seguente modo: abitazione principale aliquota 5 per mille; abitazione secondarie intese come immobili diversi dalla prima casa e tenuti a disposizione aliquota 6 per mille; detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). COMUNE DI FORESTO SPARSO (Bergamo) Il comune di FORESTO SPARSO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille; di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' determinata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FORIO (Napoli) Il comune di FORIO (provincia di Napoli) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille; di elevare a L. 400.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, da applicarsi a tutti coloro che hanno un reddito familiare annuo non superiore a L. 80.000.000; di elevare la detrazione per abitazione principale a L. 500.000 ai portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale complessivo familiare imponibile ai fini Irpef non superiore di L. 35.000.000 (escluso indennita' di accompagnamento). E' inteso che tale detrazione si applica in tutti i casi in cui e' presente nel nucleo familiare (stato di famiglia) del soggetto di imposta un portatore di handicap. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI FORMELLO (Roma) Il comune di FORMELLO (provincia di Roma) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, come previsto dal decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per l'anno 1999; 2. di elevare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le seguenti categorie: a) portatori di handicap: i nuclei familiari con almeno un convivente disabile con invalidita' non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, con un reddito complessivo, per l'anno 1998, riferito all'intero nucleo familiare, non superiore a L. 26.730.600; b) pensionati: i pensionati che al 1 gennaio 1999 hanno compiuto sessantacinque anni d'eta', il cui reddito familiare, per l'anno 1998 non superi L. 17.820.400; c) famiglie numerose: nucleo familiare al 1 gennaio 1999 composto da sei o piu' persone, con un reddito totale, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 78.000.000; possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o box quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; d) cassa integrati: i non occupati che hanno perso le indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso dell'anno precedente che hanno un reddito del nucleo familiare che non superi, per l'anno 1998, L. 17.820.400. La domanda di detrazione, deve essere compilata su apposito modulo, distribuito gratuitamente presso la sede comunale e la delegazione e riconsegnata al protocollo entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla domanda devono essere allegati i certificati che attestato le condizioni per aver diritto alla detrazione o, in alternativa, certificazione sostitutiva da redigersi su carta semplice; 3. di ridurre dell'80%, fino ad un massimo annuo di L. 1.000.000, l'imposta comunale sugli immobili per chi restaura intere facciate o sostituisce tutti gli infissi di immobili siti nel centro urbano. La suddetta riduzione spetta per ogni fabbricato cosi' come definito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. La riduzione spetta per due periodi d'imposta decorenti dalla prescritta autorizzazione e per una sola volta ogni dieci anni. Il comune, al termine del secondo periodo d'imposta, procede al recupero coattivo dell'imposta non pagata qualora i lavori non fossero terminati per cause imputabili al contribuente. (Omissis). COMUNE DI FORMIGARA (Cremona) Il comune di FORMIGARA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). conferma per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. 1999 nella misura unica del 5,5 per mille per tutte le categorie di immobili con detrazione di L. 200.000 rapportato ad anno solare per la sola abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI FORNO CANAVESE (Torino) Il comune di FORNO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili; 2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FOSCIANDORA (Lucca) Il comune di FOSCIANDORA (provincia di Lucca) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: 6 per mille per le abitazioni principali; 7 per mille per altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 2. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cosi' come previsto al comma 56 dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI FOSSOMBRONE (Pesaro e Urbino) Il comune di FOSSOMBRONE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 5,3 per mille, per immobili adibiti ad abitazione principale; 6,5 per mille per i restanti immobili; 2. di applicare la detrazione a favore dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura ordinaria di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (Chieti) Il comune di FRANCAVILLA AL MARE (provincia di Chieti) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, (omissis) le seguenti aliquote I.C.I. e detrazioni per l'anno 1999: abitazione locata 5,8 per mille; aliquota ordinaria 5,8 per mille; abitazione principale 5,2 per mille; abitazione non locata 7 per mille; 2. di precisare che le aliquote di cui sopra saranno applicate come segue: a) abitazioni locate con regolare contratto ed adibite ad abitazione principale, aliquota 5,80 per mille; b) aree edificabili e terreni agricoli, 5,8 per mille; c) abitazione principale, aliquota del 5,2 per mille, con una detrazione di L. 200.000; d) pertinenze dell'abitazione principale (C/6, C/2, C/7), aliquota del 5,2 per mille; e) abitazioni e sue pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, a condizione che questi ultimi la utilizzino come abitazione principale, aliquota del 5,2 per mille; f) aumento della detrazione relativa all'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 a favore di portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, con reddito annuo lordo dell'intero nucleo familiare non superiore L. 30.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni familiare a carico nell'anno 1998; g) abitazioni non locate o locate per un periodo inferiore a mesi 6, aliquota 7 per mille; h) il contratto di comodato e' considerato alla stessa stregua della locazione. (Omissis). COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO (Alessandria) Il comune di FRANCAVILLA BISIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, (omissis), l'aliquota unica I..C.I. del comune di Francavilla Bisio nella nella misura del 6 per mille. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e' nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA (Messina) Il comune di FRANCAVILLA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione unica in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FRANCICA (Vibo Valentia) Il comune di FRANCICA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'l.C.l, imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999: aliquota unica da applicare: 5 per mille. II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE (Rovigo) Il comune di FRASSINELLE POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinata nella misura del 5,75 per mille, e la misura della detrazione in vigore per l'anno precedente; 2. di dare atto che a partire dal 1 gennaio 1999 operano le agevolazioni previste all'art. 11 del regolamento I.C.I., qui di seguito riportate: art. 11, comma 3 "Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera d) del decreto legislativo n. 446/1997 ed ai soli fin dell'aliquota e detrazione, le cantine, i box e i posti macchina coperti e scoperti, ancorche' distintamente iscritti a catasto, costituiscono pertinenza di abitazione principale ed usufruiscono della aliquota ridotta e della detrazione prevista per la stessa, a condizione che ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare dello stesso diritto reale di godimento"; art. 11, comma 4 "Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 446/1997, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed ai collaterali entro il secondo grado sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente o collaterale ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni e' applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse. (Omissis). COMUNE DI FRASSO SABINO (Rieti) Il comune di FRASSO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili. (Omissis). COMUNE DI FRATTAMAGGIORE (Napolia) Il comune di FRATTAMAGGIORE (provincia di Napoli) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. determinare, come determina, l'aliquota I.C.I. per il corrente anno 1999, secondo le modalita' di seguito trascritte: a) 5 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) 5,5 per mille per altre unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale e per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; c) 7 per mille, per alloggi non locati, al fine di incentivare la locazione di unita' immobiliari, in atto sfitte e non locate; 3. stabilire, come stabilisce, che la detrazione per l'abitazione principale e per le unita' immobiliari ad essa equiparate secondo le norme regolamentari, resta fissata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FRATTA POLESINE (Rovigo) Il comune di FRATTA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. al 5,75 per mille; 2. confermare, per l'anno 1999, la detrazione di L. 240.000 fissata a favore dei soggetti meno abbienti individuati come da delibera consiliare n. 7 del 15 febbraio 1996 che si intende integralmente richiamata. (Omissis). Con deliberazione n. 7 del 15 febbaio 1996 il comune ha stabilito: (Omissis). 1. di applicare la detrazione unica di L. 240.000 per quelle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti: a) reddito ai fini IRPEF inferiore o pari all'ammontare di pensione minima INPS escluso il reddito derivante dall'abitazione stessa e del garage. Nel caso di nuclei familiari composti da 2 o piu' persone il reddito massimo non puo' essere superiore a due volte l'ammontare della pensione minima INPS; b) valore del fabbricato stesso (rendita catastale effettiva o presunta times 100) compreso nelle categorie da A/2 a A/6. (Omissis). COMUNE DI FURNARI (Messina) Il comune di FURNARI (provincia di Messina) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la proposta nel testo risultante dal documento allegato apportando alle aliquote da applicare le seguenti modifiche di cui al primo emendamento proposto dalla maggioranza e approvato dal consiglio comunale per farne parte integante e sostanziale: 1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale .. 5 per mille 2) terreni agricoli ..................................... 6 per mille 3) immobili diversi dall'abitazione principale comprese aree edificabili 7 per mille 4) detrazione sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI FURORE (Salerno) Il comune di FURORE (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, nelle misure gia' applicate nel 1998, e cioe': 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, precisando che all'imposta dovuta per dette unita' non si applicano riduzioni, e che la detrazione applicabile per le medesime unita' immobiliari resta determinata in L. 200.000 (fino a concorrenza dell'importo dovuto), rapportata al tempo di destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 6,5 per mille per le altre unita' immobiliari. (Omissis). COMUNE DI FUSINE (Sondrio) Il comune di FUSINE (provincia di Sondrio) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999: aliquota I.C.I. ordinaria 5 per mille; aliquota I.C.I. abitazione principale 4,5 per mille. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI GABIANO (Alessandria) Il comune di GABIANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: aliquota unica, 5 per mille; detrazione abitazione principale, L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) Il comune di GAGLIANO DEL CAPO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di rideterminare le aliquote l.C.l. nelle seguenti misure: 5,20 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale ed il cui proprietario non sia soggetto passivo di altro immobile; 5,70 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed il cui proprietario sia soggetto passivo di altri immobili; 5,40 per mille per l'immobile adibito a cantina e garage a disposizione e di pertinenza dell'abitazione principale ed il cui proprietario non sia soggetto passivo di altro immobile. (Omissis). COMUNE DI GALATINA (Lecce) Il comune di GALATINA (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare le stesse aliquote applicate nell'anno 1998 fissando, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni la misura delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999: abitazione principale nella misura del 4,5 per mille; altri immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI GALGAGNANO (Lodi) Il comune di GALGAGNANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI GALLARATE (Varese) Il comune di GALLARATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del: 4,5 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooper- ative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 6,2 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di prendere atto che la detrazione ordinaria e' fissata dalla legge in L. 200.000 limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI GALZIGNANO TERME (Padova) Il comune di GALZIGNANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI GAMALERO (Alessandria) Il comune di GAMALERO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota unica I.C.I. del comune di Francavilla Bisio nella misura del 6 per mille. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, dell'art. 3, legge n. 662/1996 e' nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GAMBELLARA (Vicenza) Il comune di GAMBELLARA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) 4,5 per mille per: le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le rela- tive pertinenze di cui all'art. 5 del regolamento I.C.I.; le unita' immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in liena retta entro il primo grado che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza; gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all'assegnatario con patto di futura vendita e riscatto occupati ad uso abitazione dall'assegnatario e dai suoi familiari; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime; b) 4 per mille: per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni; per le unita' immobiliari, categorie da A1 a A8, destinate a residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare disponga di un reddito non superiore a L. 50.000.000; c) 7 per mille per le unita' immobiliari classificate nella categoria catastale da A1 a A8 non locate da almeno un anno alla data del 31 dicembre 1998; d) 5,5 per mille per i restanti immobili; 2. di detrarre all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e per le fattispecie di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI GAMBERALE (Chieti) Il comune di GAMBERALE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504/1992, stabilendo tuttavia che l'aliquota stessa e' del 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; determinare altresi' nell'importo di L. 300.000 la detrazione prevista per l'unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI GAMBOLO' (Pavia) Il comune di GAMBOLO' (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa che unitamente ai pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, costituisce la presente deliberazione. (Omissis). di stabilire per l'esercizio 1999 l'applicazione delle seguenti aliquote: aliquota pari al 4,5 per mille per l'abitazione principale; aliquota pari al 5,75 per mille per ogni altra tipologia d'immobile; di applicare la misura della detrazione di imposta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nell'importo di L. 200.000 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI GARBAGNA (Alessandria) Il comune di GARBAGNA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 6 per mille aliquota generale; 3 per mille aliquota per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili od inabitabili, o di interesse artistico o architettonico o per l'utilizzo di sottotetti o che realizzano autorimesse o posti auto. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e' nella misura legale di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO (Lecco) Il comune di GARBAGNATE MONASTERO (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille confermando in tal senso la percentuale degli anni precedenti. (Omissis). 4. di determinare, per l'anno 1999, i valori venali delle aree quali risultano dall'allegato prospettato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. (Omissis). ----> Vedere Allegato a Pag. 110 del S.O. <---- COMUNE DI GARZIGLIANA (Torino) Il comune di GARZIGLIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'I.C.I. valevole dal 1 gennaio 1999 e per l'intero esercizio 1999, proposta a questo consiglio comunale dalla giunta comunale, come di seguito riportato: aliquota unica ordinaria: 7 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 1999 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza il ga- rage o box o posto auto, al soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota prevista ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado; e' considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI GATTEO (Forli'-Cesena) Il comune di GATTEO (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per il comune di Gatteo l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure, rapportate al valore degli immobili: 1) aliquota ridotta pari al 5 per mille per le unita' destinate ad abitazione principale, nonche' per le unita' immobiliari ad essa equiparate per legge o disposizione regolamentare e relative pertinenze; 2) aliquota ordinaria pari al 6,6 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta o maggiorata; 3) di approvare per l'ano 1999 l'aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale fino a L. 200.000, da applicare secondo le disposizioni di legge nonche' le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 dell'art. 16 del gia' citato regolamento comunale. (Omissis). COMUNE DI GAVERINA TERME (Bergamo) Il comune di GAVERINA TERME (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilre che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI GAVIRATE (Varese) Il comune di GAVIRATE (provincia di Varese) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). anno 1999: a) prima casa aliquota del 5,80 per mille, detrazione prima casa L. 200.000; b) altri fabbricati aliquota del 7 per mille; c) e' soppresso l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione o denuncia I.C.I. ed introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al comune gli acquisti, le cessioni o modificazioni di soggettivita' passiva intervenuti nel corso dell'anno, con la sola individuazione dell'unita' immobiliare interessata. La comunicazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. d) e' attribuito alla giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo. (Omissis). COMUNE DI GAZZO (Padova) Il comune di GAZZO (provincia di Padova) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). imposta comunale sugli immobili: di determinare per l'anno 1999: l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GENOLA (Cuneo) Il comune di GENOLA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che verra' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni. (Omissis). COMUNE DI GENZONE (Pavia) Il comune di GENZONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare (omissis) al 4,50 per mille dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1999; 2. di prendere e dare atto che per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI (Cremona) Il comune di GERRE DE' CAPRIOLI (provincia di Cremona) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1 gennaio 1999: aliquota: (Omissis). 3) 5,250 per mille: unita' immobiliari ad uso abitazione principale del proprietario; (Omissis). 5) 6 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune; (Omissis). 7) 3 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge n. 449/1997; (Omissis). 9) 6 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione; II. detrazioni dall'imposta dovute per l'abilitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: 1) L. 200.000 per detrazione base; 2) L. 250.000 per alcune categorie di persone che si trovano in particolari condizioni di disagio economico; III. riduzione del 50 per cento dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). COMUNE DI GHEDI (Brescia) Il comune di GHEDI (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota da applicare per il comune di Ghedi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, secondo le modalita' specificate nella premessa; 3. di confermare inoltre che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata, e' da considerarsi come abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI GHIFFA (Verbano Cusio Ossola) Il comune di GHIFFA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: 1. aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille; 2. aliquota per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale 6 per mille; di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GIAGLIONE (Torino) Il comune di GIAGLIONE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari; 3. di determinare in L. 200.000, quale misura minima prevista dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). COMUNE DI GIANO VETUSTO (Caserta) Il comune di GIANO VETUSTO (provincia di Caserta) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 6 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e per tutti gli altri casi. (Omissis). COMUNE DI GIARRATANA (Ragusa) Il comune di GIARRATANA (provincia di Ragusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 1) abitazioni principali 4 per mille; 2) altri fabbricati 6 per mille; determinare l'aliquota I.C.I. nella misura dell'1 per mille a favore di quei proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o di interesse storico, ovvero volti a realizzare autorimesse o posti auto, a condizione che gli immobili stessi ricadono nel centro storico, in conformita' alla normativa prevista all'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. (Omissis). COMUNE DI GIARRE (Catania) Il comune di GIARRE (provincia di Catania) ha adottato, il 14 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare, come in effetti approva la proposta di deliberazione n. 51 del 23 ottobre 1998 concernente "I.C.I. - Determinazione aliquote per l'anno d'imposta 1999" nel testo come sopra emendato; qui di seguito si riporta la parte dispositiva come modificata: 1) per l'anno d'imposta 1999 applicare le seguenti aliquote: a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; b) aliquota diversificata nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli; c) aliquota diversificata nella misura del 5 per mille per le aree fabbricabili sottoposte a vincolo per opere pubbliche ovvero destinate ad edilizia popolare sovvenzionate o convenzionate; d) aliquota diversificata nella misura del 7 per mille per tutte le altre aree fabbricabili; e) aliquota ridotta nella misura del 4,25 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche e dei soci delle cooperative edilizie a propieta' indivisa, residenti nel comune; f) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per gli immobili merci e cioe' relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI GIFFLENGA (Biella) Il comune di GIFFLENGA (provincia di Biella) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille 2. di dare atto della non applicazione per l'anno 1999 delle diversificazioni ed agevolazioni in merito all'I.C.I. (Omissis). COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI (Salerno) Il comune di GIFFONI SEI CASALI (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di prendere atto, come in effetti prende atto, la delibera di giunta comunale n. 66 dell'8 marzo 1999, concernente la determinazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 1999, cosi' suddivise: per la prima abitazione e per i terreni agricoli viene confermata per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille e le detrazioni previste dalle leggi in vigore; per gli altri fabbricati e terreni edificabili viene aumentata l'aliquota I.C.I. dal 5,5 per mille al 7 per mille per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI GINESTRA (Potenza) Il comune di GINESTRA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI GIOIOSA MAREA (Messina) Il comune di GIOIOSA MAREA (provincia di Messina) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote: 1) aliquota ordinaria 6 per mille; 2) aliquota abitazione principale 5 per mille; 3) detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GIOVINAZZO (Bari) Il comune di GIOVINAZZO (provincia di Bari) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare, per l'anno 1999, due aliquote I.C.I. e specificatamente: a) il 4 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali possedute, a titolo di proprieta', o di altro diritto re- ale, da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Giovinazzo ed alle abitazioni utilizzate dai soci assegnatari di co- operative a proprieta' indivisa, a condizione che i suddetti assegnatari siano residenti nel comune di Giovinazzo; b) il 5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui al punto a) quali sono, a titolo esplificativo, seconde case, altri immobili terreni agricoli ed aree fabbricabili; 2. confermare, per l'anno 1999, la detrazione di L. 200.000, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. confermare, per l'anno 1999, l'elevazione della detrazione di cui al precedente n. 2 a L. 300.000, o fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da: nucleo familiare con convivente portatore di handicap al 100%, il cui reddito complessivo, soggetto a tassazione ai fini IRPEF, non superi l'importo di L. 30.000.000 lordi annui, da documentarsi adeguatamente. Al fine di beneficiare della maggiore detrazione di cui al presente punto n. 3, i contribuenti dovranno trasmettere, nel termine di presentazione della denuncia I.C.I., apposita comunicazione all'ufficio tributi, utilizzando, eventualmente, gli stampati disponibili presso lo stesso ufficio. (Omissis). COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (Napoli) Il comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota ridotta: 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale con corrispondente detrazione di L. 200.000 per ciascuno di essi. aliquota ordinaria: 5,5 per mille per tutti gli immobili intesi tutti i fabbricati non adibiti ad abitazione principale, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. per le riduzioni, detrazioni e modalita' applicative per l'anno 1999 si rimanda a quanto riportato nel regolamento I.C.I.. (Omissis). COMUNE DI GIULIANOVA (Teramo) Il comune di GIULIANOVA (provincia di Teramo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare le aliquote approvate per l'anno 1998, per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: a) 4,5 per mille per l'abitazione principale. Si considerano abitazioni principali: 1) l'abitazione in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, vi ha eletto la propria residenza ovvero il proprio domicilio qualora sia diverso dalla residenza; 2) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il quarto grado; la concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal cedente ai sensi della legge n. 15 del 1968, e la si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione; 3) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) 6 per mille per gli altri immobili; c) 7 per mille per gli alloggi non locati, qualora il periodo di non locazione superi i dodici mesi, da documentarsi mediante copia dell'atto di locazione; d) 4 per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; e) 4 per mille limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei seguenti interventi (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori): interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 2. di prendere atto che, ai sensi del comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale e' di L. 200.000; 3. di confermare per l'anno 1999 le detrazioni previste per l'anno 1998 che consistono nell'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, per l'anno 1999, a L. 500.000, a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: pensionati che alla data del 1 gennaio 1999, abbiano compiuto il 60 anno di eta'; lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilita' e disoccupati che risultino tali almeno dal 1 gennaio 1998. Usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo i contribuenti che, in aggiunta a uno di questi requisiti, abbiano avuto, nel 1998, un reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (imponibile IRPEF): per unico componente: L. 9.000.000; fino a due componenti: L. 15.000.000; per ogni componente in piu': L. 4.000.000; 4. di aumentare a L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale per le stesse categorie di contribuenti, menzionate al paragrafo 3), che, nel 1998, abbiano conseguito un reddito familiare (imponibile IRPEF), entro i seguenti limiti: per unico componente: L. 12.000.000; fino a due componenti: L. 18.000.000; per ogni componente in piu': L. 6.000.000; 5. di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 500.000 ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il quarto grado civile con invalidita' come sotto specificato: invalido con totale e permanente invalidita' lavorativa 100% (articoli 2 e 12, legge n. 118/1971); invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa 100% e con impossibilita' di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (legge n. 18/1980); cieco assoluto (legge n. 382/1970); sordomuto (legge n. 381/1970); minore con difficolta' persistente a svolgere compiti e funzioni propri alla sua eta' (legge n. 289/1990); 6. di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 500.000 ai contribuenti anziani o disabili, residenti in istituti o ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e occupata; 7. di stabilire le seguenti modalita' di applicazione del beneficio, limitatamente alle categorie di contribuenti di cui al punto 3, 4, 5 e 6: il contribuente e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc.). (Omissis). COMUNE DI GIUSSAGO (Pavia) Il comune di GIUSSAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, con effetto dal 1 gennaio 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura unica del 5,50 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni leg- islative e regolamentari; 2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura, gia' prevista per l'anno 1998, di L. 200.000; 3. di determinare in L. 300.000, a decorrere dal 1 gennaio c.a., la misura della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per i contribuenti (soggetti passivi d'imposta) che possiedano, alla data del 1 gennaio 1999, tutti i seguenti requisiti: reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o altra certificazione ufficiale e derivante esclusivamente da lavoro e/o da pensione da lavoro dipendente, non superiore a L. 10.000.000 per ogni componente del nucleo familiare certificato; non possedere, a qualsiasi titolo, altri immobili (di ogni tipologia ed ovunque situtati) oltre all'eventuale box di pertinenza dell'abitazione principale; valore catastale imponibile dell'abitazione principale non superiore a L. 70.000.000; immobili classificati esclusivamente nelle categorie catastali: A/3, A/4, A/5. (Omissis). COMUNE DI GIVOLETTO (Torino) Il comune di GIVOLETTO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille, unica per tutti i tipi di immobili; di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima stabilita dalla legge in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GORGA (Roma) Il comune di GORGA (provincia di Roma) ha adottato, il 16 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), pari al 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI GORLAGO (Bergamo) Il comune di GORLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,25 per mille; di determinare, per l'anno 1999, la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI GORLE (Bergamo) Il comune di GORLE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 5,5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata; 6 per mille aliquota ordinaria. Il consiglio comunale ha determinato l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 alle seguenti condizioni: a) unica proprieta' abitativa la casa nella quale risiedono e le relative pertinenze; b) rendita catastale, per detta abitazione, comprensiva delle pertinenze, non superiore a L. 1.050.000; c) reddito annuo complessivo imponibile per il nucleo familiare (diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico e calcolato al 60% per i redditi da lavoro dipendente o da pensione) non superiore a L. 350.000.000. Nel caso in cui manchi anche una sola delle tre condizioni sopra esposte, la detrazione spettante per l'abitazione principale e' pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GORRETO (Genova) Il comune di GORRETO (provincia di Genova) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.CI. al 6 per mille; determinare la detrazione per la prima casa in L. 400.000 al fine di evitare il continuo spopolamento del comune. (Omissis). COMUNE DI GOZZANO (Novara) Il comune di GOZZANO (provincia di Novara) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota ordinaria 5,75 per mille; aliquota abitazione principale 5 per mille; aliquota abitazione principale per anziani e disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996) 5 per mille; aliquota abitazioni locate come abitazione (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996) 5 per mille; aliquota alloggi non locati e non occupati 7 per mille; aliquota unita' immobiliari inagibili o inabitabili (art. 1, comma 5, legge n. 449/1979) o in caso di ristrutturazione 3,5 per mille; aliquota per abitazioni locate a titolo di abitazione principale (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998) 4 per mille; detrazione per la prima casa L. 225.000. (Omissis). COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI (Como) Il comune di GRANDOLA ED UNITI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: (Omissis); unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale: 4 per mille; tutti gli altri immobili: 5 per mille; 2. di determinare, per l'anno 1999, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: (Omissis); unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: detrazione di imposta (lire in ragione annua) 200.000. (Omissis). COMUNE DI GRASSANO (Matera) Il comune di GRASSANO (provincia di Matera) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1 gennaio 1999: 1) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione e per gli immobili diversi dalle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille; 3) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili e inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico, alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 5 del regolamento I.C.I.; III. valgono le riduzioni ed esenzioni di cui agli articoli 7 e 8 del citato regolamento I.C.I.; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI GROGNARDO (Alessandria) Il comune di GROGNARDO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare nel 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999; dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unita' immobiliari. (Omissis). COMUNE DI GRONE (Bergano) Il comune di GRONE (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, cosi' come conferma, le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: a) l'aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), nella misura del 6 per mille; b) l'aliquota ridotta del 5 per mille per esercizi artigianali e commerciali con la sottoriportata specificazione precisata gia' nello scorso esercizio con deliberazione della giunta comunale n. 30 del 13 marzo 1997: _____________________________________________________________________ Categoria Descrizione Aliquota _____________________________________________________________________ B/1 Collegi e convitti, educandati, 5 ricoveri orfanotrofi, ospizi, caserme, seminari B/5 Scuole, laboratori scientifici 5 C/1 Negozi e botteghe 5 C/2 Magazzini e locali di deposito 5 C/3 Laboratori e locali di deposito 5 C/6 Stalle, scuderie 5 C/6 Rimesse ed autorimesse 7 C/7 Tettoie chiuse od aperte 5 _____________________________________________________________________ c) l'aliquota maggiorata del 7 per mille per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (Omissis). COMUNE DI GROSOTTO (Sondrio) Il comune di GROSOTTO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per il corrente anno l'aliquota unica del 4 per mille per l'applicazione dell'I.C.I. e con le riduzioni e detrazioni stabilite dall'art. 8, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche introdotte con l'art. 3, comma 1, decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122. (Omissis). COMUNE DI GROTTAMMARE (Ascoli Piceno) Il comune di GROTTAMMARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di determinare nelle sotto elencate misure differenziate le aliquote I.C.I. per l'anno 1999: 4 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale, dai proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie; 7 per mille per gli alloggi non locati; 6,25 per mille per le altre unita' immobiliari; 3. (Omissis); 4. di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, a favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., appartenenti alla categoria dei pensionati che hanno compiuto il 60 anno di eta' al 1 gennaio 1999, in possesso di solo reddito di pensione, con reddito annuale imponibile, ai soli fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a L. 21.500.000. Sono esclusi dalla maggiore detrazione i contribuenti rientranti nella categoria sopra definita, quando l'abitazione principale sia classificata in categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, rispettivamente di tipo: signorile, villini, ville, castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' fissato al 30 giugno 1999 in coincidenza con la scadenza relativa all'acconto I.C.I. (Omissis). COMUNE DI GROTTAZZOLINA (Ascoli Piceno) Il comune di GROTTAZZOLINA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di assumere le determinazioni in ordine ai tributi comunali per l'anno 1999 riportate negli allegati prospetti i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. (Omissis). Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): aliquota ordinaria: 6 per mille; abitazione principale: 5 per mille, detrazione L. 210.000; abitazioni anziani o disabili, non locata, residenti in istituti: 5 per mille, detrazione L. 210.000; immobili enti senza scopo di lucro: 5 per mille; abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; unita' immobiliari di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: 1 per mille. (Omissis). COMUNE DI GROTTOLE (Matera) Il comune di GROTTOLE (provincia di Matera) ha adottato, il 9 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota unica ai fini I.CI., da applicare agli immobili ricadenti in questo comune, nella misura del 6,50 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 1999, la detrazione di imposta, relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale dei contribuenti, in L. 200.000, cosi' come prevista dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996, con il quale si e' sostituito, l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE (Bergamo) Il comune di GRUMELLO DEL MONTE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. applicare - per l'anno 1999 - l'aliquota I.C.I. ridotta al 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. determinare - per l'anno 1999 - al 6 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. per tutte le categorie non comprese al punto 1; 3. determinare - per l'anno 1999 - al 6,50 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. per tutte le case sfitte da oltre sei mesi; 4. dare atto che per l'anno 1999 la detrazione d'imposta viene determinata in L. 200.000 (minimo di legge). (Omissis). COMUNE DI GUARDEA (Terni) Il comune di GUARDEA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 vengono confermate nella misura attualmente vigente le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel territorio del comune di Guardea, che restano cosi' fissate: 1) abitazioni principali ed immobili dove vengono esercitate attivita' produttive: 5 per mille; 2) immobili diversi dalle abitazioni posseduti in aggiunta all'abitazione principale, alloggi non locati: 7 per mille. Per gli immobili locati di cui al punto 2) e' possibile l'applicazione dell'aliquota ridotta al 5 per mille, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, a condizione che venga prodotto presso l'ufficio comunale competente una dichiarazione sostitutiva da cui si evinca che l'immobile e' dato in locazione, e che riporti l'indicazione del periodo di locazione e le generalita' del locatario. (Omissis). COMUNE DI GUARDIALFIERA (Campobasso) Il comune di GUARDIALFIERA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille, da applicarsi per l'anno 1999; 2. di dare atto che per le esenzioni, riduzioni e detrazioni dell'imposta trova applicazione la normativa vigente in materia. (Omissis). COMUNE DI GUARDIAREGIA (Campobasso) Il comune di GUARDIAREGIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, in misura ridotta, pari al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi della legge n. 556/1996 sopracitata; 2. di stabilire che per tutti gli altri casi l'aliquota del 6 per mille, viene ridotta nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI GUBBIO (Perugia) Il comune di GUBBIO (provincia di Perugia) ha adottato, il 25 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni e integrazioni e, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 6,90 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote agevolate: l'aliquota agevolata del 5 per mille in favore delle abitazioni principali; l'aliquota agevolata del 5,90 per mille in favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano dato in affitto con contratto registrato l'immobile a condizione che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale; l'aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni, a condizione che i fabbricati non siano locati; l'aliquota agevolata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti: al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili; al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nei centri storici; alla realizzazione delle autorimesse e posti auto pertinenziali; all'utilizzo dei sottotetti. Tale aliquota agevolata non puo' essere goduta trascorsi tre anni dall'inizio dei lavori; 3. di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di dare atto che le sopraindicate aliquote diversificate ed agevolate sono introdotte per l'anno 1999 nel rispetto della norma contenuta nell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556. (Omissis). 1. di accordare, per l'anno 1999, in conformita' al regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e come, infine, modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, una riduzione del 50% dell'imposta comunale sugli immobili, dovuta dalle persone fisiche che possiedono a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, quanto le stesse persone fisiche dimostrino di appartenere alle seguenti categorie: a) pensionati; b) portatori di handicap; c) cassa-integrati e iscritti nelle liste di mobilita' che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno; d) disoccupati che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno e che abbiano perso il lavoro a causa del licenziamento individuale; e) minori, orfani di entrambi i genitori senza alcun reddito, ad esclusione di quello imponibile ai fini IRPEF, relativo all'abitazione principale di diretto utilizzo. Le persone fisiche, come individuate ai punti a), b), c) e d), hanno diritto alla detrazione a condizione che il loro reddito complessivo annuo e quello dei familiari conviventi, costituenti l'intero nucleo familiare, non sia superiore a 21.000.000 di lire e che non posseggono loro o i loro familiari conviventi a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, alcuna unita' immobiliare per intero o in quota, con esclusione delle pertinenze dell'abitazione principale, come individuate nell'art. 15, comma quater, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993. Il limite reddituale di 21.000.000 di lire si intende riferito ad un nucleo familiare fino a due persone; per ogni ulteriore familiare a carico del convivente il suddetto limite e' elevato di 1.500.000 lire. Per la determinazione del limite si fa' riferimento oltre che ai redditi imponibili fiscali lordi anche ai redditi imponibili esenti ed a quelli tassati alla fonte a titolo d'imposta, percepiti nell'anno 1998 da tutti i familiari conviventi costituenti l'intero nucleo. I contribuenti che intendono usufruire della detrazione devono presentare presso il comune, entro la data di scadenza di pagamento dell'imposta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti; 2. di dare atto che la riduzione in argomento, nei limiti ed alle condizioni sopra indicate, comportera' presuntivamente un minore gettito per l'anno 1999, quantificabile in L. 40.000.000 e che di tale minor gettito si tiene conto in sede di predisposizione del bilancio di previsione per lo stesso anno, al fine di mantenere l'equilibrio. (Omissis). COMUNE DI GUIGLIA (Modena) Il comune di GUIGLIA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), l'aliquota I.C.I. da applicare per tutti gli immobili, ad esclusione dei terreni fabbricabili e delle abitazioni non locate, esistenti nel comune di Guiglia per l'anno 1999 al 5,80 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996; 2. di stabilire, (omissis), che l'aliquota I.C.I. da applicarsi ai terreni fabbricabili ed alle abitazioni non locate esistenti nel comune di Guiglia per l'anno 1999 sia pari al 6,80 per mille, ai sensi dell'articolo sopra citato; 3. di fissare in L. 250.000 la detrazione d'imposta per l'anno 1999 consentita per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, secondo e terzo comma del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 446. (Omissis). COMUNE DI GURRO (Verbano - Cusio - Ossola) Il comune di GURRO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili. (Omissis). COMUNE DI GUSSOLA (Cremona) Il comune di GUSSOLA (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare in via definitiva, per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura unica del 5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI IGLIANO (Cuneo) Il comune di IGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare la/le aliquota/e dell'imposta/e comunale sugli