immobili, per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 5 per mille per tutti gli immobili; di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prima casa). (Omissis). COMUNE DI IMPERIA (Imperia) Il comune di IMPERIA ha adottato, il 26 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. 1999 al 7 per mille; (Omissis). 1. anziani residenti, che abbiano i seguenti requsiti: a) proprieta' o altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., nell'ambito del territorio nazionale, da parte del soggetto passivo della sola ed unica abitazione principale ed eventualmente annessa una sola pertinenza usata direttamente a condizione che l'abitazione sia compresa nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; b) aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' entro il 31 dicembre dell'anno precedente il periodo di imposta considerato; c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello di imposta, con riguardo all'intero nucleo familiare non superiore a L. 14.000.000 pro-capite e costituito esclusivamente da redditi di cui ai quadri RA, RB, RC con il vincolo per il quadro RA che il reddito dominicale provenga dai terreni situati in zona a destinaizone urbanistica- agricola e non sia superiore a L. 360.000; 2. famiglie numerose residenti, che abbiano i seguenti requisiti: a) proprieta' o altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., nell'ambito del territorio nazionale, da parte del soggetto passivo della sola ed unica abitazione principale ed eventualmente annessa una sola pertinenza usata direttamente a condizione che l'abitazione sia compresa nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; b) nucleo familiare, inteso in senso anagrafico, composta da 5 o piu' componenti, che risultino tali al 31 dicembre dell'anno precedente il periodo di imposta considerato; c) reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello di imposta, con riguardo all'intero nucleo familiare, non superiore a L. 14.000.000 pro-capite e costituito esclusivamente da redditi di cui ai quadri RA, RB, RC, con il vincolo per il quadro RA che il reddito dominicale provenga dai terreni situati in zona a destinaizone urbanistica-agricola e non superiore a L. 360.000; 3. residenti possessori di una sola ed unica casa od abitazione su tutto il territorio nazionale, che abbiano i seguenti requisiti: a) proprieta' o altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., nell'ambito del territorio nazionale, da parte del soggetto passivo della sola ed unica abitazione principale ed eventualmente annessa una sola pertinenza usata direttamente, a condizione che l'abitazione sia compresa nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; b) non possesso, nell'ambito del territorio nazionale, del diritto di proprieta' o altro diritto rilevante ai fini I.C.I. su altro fabbricato ad uso abitativo o area fabbricabile imponibili ai fini I.C.I., da parte di qualunque altro componente del nucleo familiare, inteso in senso anagrafico, del soggetto di cui al punto a); c) reddito lordo complessivo per l'anno precedente a quello di imposta non superiore a L. 80.000.000, con riferimento all'intero nucleo familiare, in senso anagrafico, del soggetto di cui al punto a); 4. possessori di una sola ed unica casa o abitazione su tutto il territorio nazionale che abbiano i seguenti requisiti: a) proprieta' o altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., nell'ambito del territorio nazionale, da parte del soggetto passivo della sola ed unica abitazione principale ed eventualmente annessa una sola pertinenza usata direttamente, a condizione che l'abitazione sia compresa nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; b) non possesso, nell'ambito del territorio nazionale, del diritto di proprieta' o altro diritto rilevante ai fini I.C.I. su altro fabbricato ad uso abitativo o area fabbricabile imponibile ai fini I.C.I., da parte di qualunque altro componente del nucleo familiare, inteso in senso anagrafico, del soggetto di cui al punto a); c) presenza all'interno del nucleo familiare di un portatore di handicap al 100% a partire dalla data del 1 gennaio 1999; considerato che le maggiori detrazioni di cui sopra non sono tra loro comulabili; preso atto che i criteri generali dell'applicazione della detrazione relativa all'abitazione principale, contenuti nell'art. 8, comma 2, del decreto legisaltivo n. 504/1992, sono integralmente applicabili anche alle maggiori detrazioni sopra descritte; ritenuto opportuno coordinare tra loro le deliberazioni che si sono succedute negli anni al fine di fornire a tutte le parti interessate un quadro chiaro e facilmente consultabile relativo alle agevolazioni previste in materia di I.C.I. (Omissis). Delibera di riconoscere una maggiore detrazione I.C.I. 1999 pari a L. 150.000, determinando una detrazione d'imposta complessiva di L. 350.000, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale dei soggetti passivi meglio in premessa specificati e sinteticamente indicati nelle seguenti categorie: 1) anziani residenti; 2) famiglie numerose residenti; 3) residenti possessori di una sola ed unica casa od abitazione su tutto il territorio nazionale; 4) residenti possessori di una sola ed unica abitazione su tutto il territorio nazionale (portatori di handicap nel nucleo familiare); di dare atto che le maggiori detrazioni di cui sopra non sono tra loro cumulabili; di dare atto che relativamente all'anno di imposta 1999 verranno applicate le maggiori detrazioni I.C.I. disciplinate dalla presente deliberazione; di considerare anche per l'anno 1999 abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di confermare quanto previsto dalla deliberazione C.C. n. 26 del 25 febbraio 1998 in merito all'aliquota agevolata del 2 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, nonche' quella del 4 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, alla realizzazione di autorimesse, di posti auto anche pertinenziali e all'utilizzo di sottotetti; di dare atto che l'aliquota agevolata di cui al precedente comma e' applicabile limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di dare atto che il comune nell'ambito delle attivita' di controllo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 potra' invitare i contribuenti a produrre ulteriore documentazione, irrogando, se sara' il caso, le sanzioni di cui all'art. 14 dello stesso decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni; (Omissis). COMUNE DI INVERIGO (Como) Il comune di INVERIGO (provincia di Como) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura differenziata in relazione alla tipologia degli immobili: abitazione principale: 5,6 per mille; unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale (art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): 5,6 per mille; tutte le altre tipologie di fabbricati e terreni: 6,6 per mille; di confermare per l'anno 1999 la detrazione unica per abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ISCHIA (Napoli) Il comune di ISCHIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). riconfermare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO (Viterbo) Il comune di ISCHIA DI CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ISCHITELLA (Foggia) Il comune di ISCHITELLA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992, relativamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 2. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992, relativamente agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; 3. di fissare per l'anno 1999 per un periodo non superiore ai tre anni nella misura del 4 per mille l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 4. di fissare per l'anno 1999 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di ridurre al 50% l'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale intendendo per tali coloro i quali siano percettori di solo reddito derivante da pensione inferiore ai 16 milioni lordi annui e coloro i quali versino in stato di indigenza, previo controllo e parere dei responsabili dei servizi socio-assistenziali e del servizio di polizia municipale; 7. di determinare per le abitazioni locate un'aliquota pari al 5 per mille purche' in presenza di contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ISEO (Brescia) Il comune di ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: prima casa e relative pertinenze: 5 per mille; detrazione prima casa: L. 220.000; per tutti gli altri immobili previsti dalla norma: 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI ISERNIA (Isernia) Il comune di ISERNIA ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. da applicare per il 1999 a tutte le categorie di immobili esistenti nel comune di Isernia; 2. di determinare in L. 200.000 annue l'importo della detrazione della prima casa. (Omissis). COMUNE DI ISOLA D'ASTI (Asti) Il comune di ISOLA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (Grosseto) Il comune di ISOLA DEL GIGLIO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire una diversificazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 1999: una ordinaria fissata nella misura del 6,50 per mille e l'altra ridotta che viene stabilita nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per le unita' immobiliari locate a terzi purche' queste abbiano un contratto di locazione regolarmente registrato e siano utilizzate dall'inquilino come abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (Teramo) Il comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (provincia di Teramo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire come proposto dalla giunta comunale l'aliquota del 6 per mille per il corrente anno 1999 con le sole riduzioni come per legge di cui alla prima parte del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e le detrazioni dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 come stabilito dal comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI ISOLA DEL PIANO (Pesaro e Urbino) Il comune di ISOLA DEL PIANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 come segue: 6,25 per mille per tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale; 7 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni non lo- cate; 2. di rendere applicabile in questo comune la norma di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di rendere applicabile in questo comune la norma di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fissando l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI ISOLE TREMITI (Foggia) Il comune di ISOLE TREMITI (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: a) aliquota ridotta, da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille; c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille; e) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: e-1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille; e-2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille; f) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 4,5 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4,5 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; g) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dalI'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 8. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI ISPANI (Salerno) Il comune di ISPANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di integrare la propria precedente deliberazione n. 49/1998 fissando, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue. a) 5,5 per mille da applicare sulla base imponibile delle abitazioni principali possedute dai soggetti residenti nel comune (prima casa); b) 6,5 per mille da applicare sulla base imponibile degli immobili adibiti ad abitazioni possedute (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento) in aggiunta all'abitazione principale da soggetti passivi residenti nel comune di Ispani; c) 7 per mille da applicare sulla base imponibile delle abitazioni possedute (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento) da soggetti passivi non residenti nel comune di Ispani; d) 5,9 per mille in tutti i rimanenti casi, cio' ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione integra la deliberazione del 30 ottobre 1998, gia' pubblicata sul supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1999, pag. 21, seconda colonna e 22, prima colonna. COMUNE DI JENNE (Roma) Il comune di JENNE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili ed aree fabbricabili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis). COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO (Agrigento) Il comune di JOPPOLO GIANCAXIO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare le aliquote I.C.I., per l'anno 1999, come al prospetto di seguito indicato: ===================================================================== N.O. Descrizione immobili Aliquota I.C.I. _____________________________________________________________________ 1 Abitazione principale 4 per mille 2 Immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali 6 per mille 3 Aree fabbricabili 6 per mille (Omissis). COMUNE DI LACES - LATSCH (Bolzano) Il comune di LACES - LATSCH (provincia di Bolzano) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. con l'effetto per l'anno 1999 viene fissata la seguente aliquota dell'imposta comunale sugli immobili: a) 4 per mille per tutte le unita' immobiliari (come abitazioni, aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili non esenti dall'imposta ecc.); 2. con l'effetto per l'anno 1999 viene fissata la seguente detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonche' per gli appartenenti dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata siti nel comune di Laces: L. 600.000. (Omissis). COMUNE DI LADISPOLI (Roma) Il comune di LADISPOLI (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare le aliquote l.C.l. che saranno applicate in questo comune per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 1) 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, cosi' come definiti dal nuovo regolamento I.C.l.; 2) 4 per mille per gli immobili censiti in catasto alla categoria A/3 ed adibiti ad abitazione principale; 3) 6,5 per mille per gli immobili censiti in catasto alla categoria A/3 con utilizzo diverso da quello di abitazione principale; 4) 4,5 per mille per i fabbricati d'impresa edili che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione d'immobili, purche' siano stati realizzati e non venduti dall'impresa entro tre anni dal rilascio di abilita' o agibilita' e che non sono collocati nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio; 5) 6 per mille per gli immobili classificati nelle categorie C/1 e C/3; 6) 7 per mille per tutti gli altri immobili; determinare la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario nella misura di L. 200.000; la suddetta detrazione d'imposta e' elevata a L. 250.000 dietro presentazione di apposita istanza per le seguenti categorie: a) contribuenti residenti che hanno nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap con almeno l'80% di invalidita'; b) contribuenti di eta' superiore a 65 anni il cui reddito del nucleo familiare sia costituito da pensione di importo non superiore a L. 18.000.000 annui e possessori della sola unita' immobiliare oggetto della tassazione; c) contribuenti in disagiate condizioni economiche gia' assistiti dal servizio sociale comunale. (Omissis). COMUNE DI LAGUNDO - ALGUND (Bolzano) Il comune di LAGUNDO - ALGUND (provincia di Bolzano) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dall'anno 1999 come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge: aliquota d'imposta: 4 per mille; 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 1999 come segue: per tutte le abitazioni principali: L. 650.000. (Omissis). COMUNE DI LAINATE (Milano) Il comune di LAINATE (provincia di Milano) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) (omissis) nella misura unica del 5 per mille, con esclusione degli alloggi non locati a cui si applichera' l'aliquota del 7 per mille. Per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, l'aliquota rimane al 5 per mille per i primi tre anni dalla data di ultimazione degli immobili, cosi' come previsto dagli articoli 5 e 6 del regolamento I.C.I.; 2. (Omissis); 3. di stabilire, (omissis) in L. 300.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI LAINO CASTELLO (Cosenza) Il comune di LAINO CASTELLO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; di confermare la detrazione unica in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI LANDIONA (Novara) Il comune di LANDIONA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per quanto in premessa citato l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 1999 nella misura del 5 per mille; di non avvalersi della facolta' di cui al comma 53 dell'art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote; di non avvalersi della facolta' di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997; di confermare per l'anno 1999 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; di non accordare riduzioni ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996; di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI LANGHIRANO (Parma) Il comune di LANGHIRANO (provincia di Parma) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 3. di applicare per il 1999 ai fini dell'I.C.I. le seguenti aliquote: 5,5 per mille per l'abitazione principale e le abitazioni locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 5,8 per mille per i rimanenti immobili; 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico di Torrechiara (meglio delimitato nell'allegato estratto cartografico del P.R.G., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto); 4. di confermare in L. 235.000 la detrazione dell'abitazione principale in materia di I.C.I.; 5. di confermare l'equiparazione, prevista dall'art. 11 del regolamento approvato con delibera consiliare n. 72 in data 21 dicembre 1998, alle abitazioni principali, con diritto quindi sia all'aliquota del 5,5 per mille, sia alla detrazione di L. 235.000, per le unita' immobiliari: possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate, fatte salve eventuali condizioni di maggior favore previste dalla nuova legge in materia di affitti; concesse in uso ai parenti in linea retta fino al primo grado ed al coniuge, ancorche' separato; 6. di stabilire che entro il termine di versamento della prima rata i proprietari che hanno dato in affitto immobili utilizzati come abitazione principale, ne diano comunicazione all'ufficio tributi, allegando copia del contratto munito degli estremi di registrazione, oppure dichiarazione sostitutiva contestuale alla comunicazione; 7. di stabilire che l'agevolazione concessa ai proprietari di immobili insistenti nel centro storico di Torrechiara sia condizionata alla consegna all'ufficio tributi comunale di una dichiarazione di inizio dei lavori, asseverata dall'ufficio tecnico comunale per quanto riguarda l'idoneita' della tipologia di lavori a fruire dell'agevolazione. L'asseveramento sara' richiesto dall'ufficio tributi all'ufficio tecnico. (Omissis). COMUNE DI LANUVIO (Roma) Il comune di LANUVIO (provincia di Roma) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 fissare le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: 6,50 per mille, aliquota ordinaria; 5,50 per mille, aliquota da applicare per l'imposta dovuta da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Lanuvio per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmete alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; sono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari di cui all'art. 21 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di C.C. n. 8 del 19 marzo 1999. (Omissis). COMUNE DI LARIANO (Roma) Il comune di LARIANO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999: a) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti i soggetti passivi; b) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 3 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 265.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Agli effetti dell'applicazione della detrazione si applica altresi' quanto previsto dal regolamento I.C.I. adottato nella seduta odierna; 2. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento I.C.I. approvato nella seduta odierna. (Omissis). COMUNE DI LARINO (Campobasso) Il comune di LARINO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI LASNIGO (Como) Il comune di LASNIGO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 in misura pari al 5 per mille, cosi' come stabilito negli ultimi esercizi finanziari; 2. determinare la detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI LASTRA A SIGNA (Firenze) Il comune di LASTRA A SIGNA (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure che seguono, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istitutita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: immobili adibiti ad abitazione principale ed equiparati aliquota 4,9 per mille; immobili non locati per i quali non risulta essere registrato il contratto dal 1 gennaio 1998 aliquota 9 per mille; altri immobili non compresi nelle precedenti categorie aliquota 7 per mille; 2. di determinare, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come segue: immobili adibiti ad abitazione principale ed equiparati ai sensi del regolamento dell'I.C.I. L. 270.000; immobili adibiti ad abitazione principale e acquistati con mutuo ancora in corso da soggetti lavoratori al momento della stipula e che risultino disoccupati al momento del pagamento I.C.I. L. 350.000; immobili adibiti ad abitazione principale da soggetti che siano nelle seguenti condizioni: proprietari della sola unita' immobiliare sull'intero territorio nazionale; abbiano compiuto al 31 dicembre 1998 il sessantacinquesimo anno di eta'; siano titolari di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 15.000.000, limite eventualmente elevabile di ulteriori L. 2.500.000 per ogni familiare a carico considerato tale in base alla normativa IRPEF, a condizione che la somma dei redditi imponibili ai fini IRPEF dei singoli componenti il nucleo familiare non superi complessivamente L. 25.000.000; che non esercitino attivita' retribuita di qualsiasi genere L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI LATERINA (Arezzo) Il comune di LATERINA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'imposta comunale I.C.I. prevista e regolata dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni nella misura seguente: A) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; B) aliquota da applicare ai soggetti passivi, limitatamente ad una sola unita' immobiliare posseduta in aggiunta all'abitazione principale e concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale: 6 per mille; C) aliquota da applicare per i soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6,50 per mille; D) aliquota da applicare ai soggetti passivi per unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno fissato la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non sia locata: 6 per mille; E) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; F) aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: F.1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille; F.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille; G) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dell'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autentica, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. l'imposta e' ridotta del 50% per le unita' immobiliari ad uso di abitazione ricomprese nei centri storici e per i quali siano in corso lavori di ristrutturazione o restauro limitatamente al periodo dell'anno di durata di tali lavori. Il periodo di cui sopra e' quello risultante dal provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ufficio tecnico comunale. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori se antecedente al termine fissato nel provvedimento autorizzativo; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; si considera altresi' abitazione principale quella posseduta in aggiunta all'abitazione principale, e limitatamente ad una sola, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale (art. 4, regolamento I.C.I.); l'importo della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale puo' essere detratta dall'imposta dovuta per la pertinenza (garage, box), art. 4 del regolamento I.C.I. (Omissis). COMUNE DI LATISANA (Udine) Il comune di LATISANA (provincia di Udine) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote gia' in vigore per l'anno 1998 e precisamente: aliquota del 5,3 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale, unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, ossia a disposizione ma non utilizzati; aliquota del 6 per mille per i restanti immobili; 2. di fissare per l'anno 1999 le seguenti detrazioni, da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale, alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP: a) L. 230.000 per le categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/5; b) L. 200.000 per le restanti categorie catastali; c) L. 300.000 per le abitazioni principali di persone con pensione minima INPS e facenti parte di un nucleo familiare monoreddito e proprietari unicamente dell'abitazione in oggetto. Per usufruire di tale detrazione dovra' essere presentata entro il 20 giugno un'istanza documentata, su stampato messo a disposizione dal comune, con allegata dichiarazione IRPEF o Mod. 201 dei redditi percepiti nell'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI LAURIA (Potenza) Il comune di LAURIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 come segue: a) 5 per mille, per l'abitazione principale; b) 6 per mille, per gli altri immobili; 2. di stabilire, altresi', che la detrazione spettante per la prima casa di abitazione e' fissata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI LAURIANO (Torino) Il comune di LAURIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 nella misura del 5,2 per mille; 2. di stabilire, con riferimento ai casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, che l'aliquota venga differenziata e fissata nella misura del 5,9 per mille; 3. dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 210.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI LAURINO (Salerno) Il comune di LAURINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota ordinaria del 6 per mille e con la seguente diversificazione: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa nel comune: 5 per mille; fissare nella misura massima di L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55). (Omissis). COMUNE DI LAVELLO (Potenza) Il comune di LAVELLO (provincia di Potenza) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare come determina per l'anno 1999 aliquote I.C.I. nelle misure di: 4 per mille per le abitazioni destinate ad uso principale; 6,5 per mille per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili; 2. di determinare, come determina la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (Varese) Il comune di LAVENA PONTE TRESA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille per l'anno 1999, vale a dire nella stessa misura dell'anno precedente. (Omissis). COMUNE DI LEINI' (Torino) Il comune di LEINI' (provincia di Torino) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare - in ragione di quanto espresso in narrativa - per l'anno 1999 l'entita' dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille indistintamente per tutte le categorie di immobili, con l'applicazione della detrazione pari a L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, elevata a L. 300.000 per le situazioni contributive in appresso specificatamente individuate: a) soggetti passivi aventi unita' immobiliare - adibita ad abitazione principale - assistiti dal comune (utenze esonerate dal pagamento tiket ed in assistenza economica da parte del consorzio C.I.S.S.P.) appositamente certificati dai servizi sociali; b) soggetti passivi aventi unita' immobiliare - adibita ad abitazione principale - titolari di pensione di invalidita' civile e indennita' di accompagnamento, le cui condizioni dovranno trovare riscontro alla data del 1 gennaio 1999. (Omissis). COMUNE DI LEQUIO BERRIA (Cuneo) Il comune di LEQUIO BERRIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I., imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI LERCARA FRIDDI (Palermo) Il comune di LERCARA FRIDDI (provincia di Palermo) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI LESEGNO (Cuneo) Il comune di LESEGNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per la prima casa e del 7 per mille per gli altri fabbricati; di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare ad abitazione principale, e' fissata in L. 200.000 dall'art. 3, comma 55, punto 2, della succitata legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI LESINA (Foggia) Il comune di LESINA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: 1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; 3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati ai sensi dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 30 gennaio 1999, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni sulla base di una perizia tecnica, redatta del tecnico del contribuente, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; V. ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; le unita' concesse dal proprietario in uso gratuito ai propri figli che non siano proprietari di altre abitazioni nel territorio nazionale e che le occupano quale loro abitazione principale, a condizione che: 1) costituiscano nucleo familiare autonomo; 2) vi abbiano l'effettiva residenza; 3) l'uso gratuito ai propri figli sia attestato da una dichiarazione di notorieta' o altra documentazione utile; VI. sono esenti dall'I.C.I. i fabbricati posseduti, a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento ovvero in qualita' di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ed attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento. (Omissis). COMUNE DI LETINO (Caserta) Il comune di LETINO (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I.C.I.: a) di confermare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura del 5 per mille; b) di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI LETOJANNI (Messina) Il comune di LETOJANNI (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al 5,50 per mille, per le seguenti categorie di immobili: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Letojanni; b) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; d) unita' immobiliari che i proprietari concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo definiti negli accordi, di cui si sono fatti promotori, fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi; 3. stabilire che, per l'anno 1999, la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Letojanni e' di L. 220.000, tale detrazione e' aumentata a L. 270.000 per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni: a) pensionati, ultrasessantacinquenni, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000; c) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie con o senza figli, che sia coniugato o convivente da oltre tre anni dalla data del 1 gennaio 1999, entrambi di eta' inferiore ai trentacinque anni, che non abbia altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.) su tutto il territorio nazionale ed il cui reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non sia superiore a L. 12.000.000 pro capite. I limiti di reddito si riferiscono a quanto dichiarato dal contribuente ai fini IRPEF nell'anno precedente; 4. mantenere per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille, per gli immobili che hanno classificazione catastale "A/10" (uffici e studi privati) - "B" (collegi, convitti, ecc.) - "C" (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, negozi e botteghe, ecc.) - "D" (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.); 5. stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6,50 per mille, per le rimanenti categorie di immobili, non previste ai precedenti punti e di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Letojanni; 6. stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6,75 per mille, per le rimanenti categorie di immobili, non previste ai precedenti punti e di proprieta' o in usufrutto a contribuenti non residenti nel comune di Letojanni. (Omissis). COMUNE DI LIMONE PIEMONTE (Cuneo) Il comune di LIMONE PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, confermando l'aliquota precedente, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato con l'art. 3, commi 53 e 55, della legge n. 662/1996 e della legge n. 449/1997; 2. di dare atto che le detrazioni per abitazione principale vengono confermate a: 250.000 per la fascia "A"; 300.000 per la fascia "B"; 350.000 per la fascia "C"; 3. di confermare a L. 500.000 la detrazione prevista dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 669/1996 come convertito in legge n. 30/1997, relativamente agli immobili di proprieta' dell'A.T.C. e regolarmente assegnati; 4. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI LIPARI (Messina) Il comune di LIPARI (provincia di Messina) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire, con effetto dal 1 gennaio 1999, le seguenti norme per l'applicazione I.C.I. - imposta comunale sugli immobili in questo comune: aliquota da applicare alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; aliquota da applicare alle unita' immobiliari ad uso di abitazione, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 4,5 per mille; aliquota da applicare alla unita' immobiliare ad uso di abitazione, posseduta a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 4,5 per mille; aliquota da applicare alle unita' immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate, con regolare contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale 7 per mille; aliquota ordinaria da applicare agli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni e utilizzazioni 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI LIPOMO (Como) Il comune di LIPOMO (provincia di Como) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire, (omissis), ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge n. 437/1996, convertito con modifiche nella legge n. 556/1996, l'aliquota in favore delle persone fisiche del 4,5 per mille, dando atto che il gettito complessivo previsto e' almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato; 3. di considerare, in base a quanto precisato in premessa, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di definire, al fine del precedente n. 3, come "anziani" i residenti in questo comune di eta' superiore a sessanta anni; 5. di fissare la detrazione, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, per un importo pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI LIVIGNO (Sondrio) Il comune di LIVIGNO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare nelle seguenti misure l'aliquota e la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per il 1999: a) aliquota: 5 per mille; b) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 350.000. (Omissis). COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (Belluno) Il comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare con decorrenza 1 gennaio 1999 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille; di determinare inoltre un'aliquota inferiore a quella ordinaria, pari al 4 per mille per i seguenti immobili: unita' immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e suoi familiari vi dimorano abitualmente. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER); unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; le unita' immobiliari concesse in uso gratutito a parenti in linea diretta o collaterale, fino al 1 grado di parentela adibite a loro abitazione principale; di determinare, per l'anno 1999, l'importo della detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992, in L. 300.000 per le abitazioni principali come definite dall'ultimo alinea del detto comma 2, per gli immobili classificati catastalmente con le categorie da A/1 ad A/9 e adibiti ad abitazione del proprietario o del titolare di diritto reale, nonche' le unita' immobiliari di cui al comma 4 dello stesso art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; di determinare l'aliquota superiore a quella ordinaria pari al 7 per mille per i fabbricati ad uso abitazione non locati ex art. 6, punto 2, comma b), punto 2 del regolamento. (Omissis). COMUNE DI LIVORNO Il comune di LIVORNO ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille; b) aliquota ridotta del 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Livorno per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore di persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, dando atto nel rispetto del comma 1, dell'art. 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556; c) aliquota agevolata del 4 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unita' immobiliari ad uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo; d) aliquota del 9 per mille, per le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 1999 e per le quali risultino - da almeno due anni - alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta non essere stati registrati contratti di locazione, ad esclusione dell'abitazione principale di soggetti passivi residenti all'estero e della unita' immobiliare ad uso abitativo, posseduta da persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 alle seguenti categorie di soggetti passivi: a) disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione) riconosciuti tali alla data del 1 gennaio 1999, a condizione di essere possessori solo dell'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, cantina, o altra pertinenza) e con un reddito complessivo familiare lordo, riferito all'anno 1998, non superiore all'importo di L. 42.000.000 (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennita' di accompagnamento); b) possessori solo dell'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, cantina o altra pertinenza) e eventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, non superiore a L. 14.000.000 per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di L. 4.000.000 per ogni componente il nucleo; 4. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi: a) avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1 gennaio 1999, essere possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso garage, o altra pertinenza, essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, riferito all'anno 1998 non superiore a L. 20.000.000 se unico componente il nucleo familiare incrementato di una quota di L. 4.000.000 per ogni componente il nucleo familiare; b) per i nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni dalla data del 1 gennaio 1999, in cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore ai trentacinque anni al 1 gennaio 1999 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 35.000.000; 5. di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni: a) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; b) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazione di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico); c) che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda entro la data del 20 dicembre 1999; 6. di stabilire che il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetti anche se il soggetto passivo o un suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area fabbricabile, sul quale l'attivita' agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosi'ddetti "orticelli"). (Omissis). COMUNE DI LOCATE VARESINO (Como) Il comune di LOCATE VARESINO (provincia di Como) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare le seguenti misure per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999: ===================================================================== Oggetto dell'imposta Aliquota Detrazioni _____________________________________________________________________ Abitazione principale 4,5 per mille 200.000 Unico immobile posseduto, escluse unita' immobiliari classificate A/1 e A/8, da persona fisica di eta' superiore a 65 anni alla data del 1 gennaio 1999 con redditi 1998 del relativo nucleo familiare non superiore a L. 18.460.000 4,5 per mille 300.000 Immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni, compresi i terreni ed aree fabbricabili 5 per mille - (Omissis). COMUNE DI LOCOROTONDO (Bari) Il comune di LOCOROTONDO (provincia di Bari) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare le imposte, le tasse, le tariffe per l'anno 1999, cosi' come sopra ed in allegato riportate, approvando, nel contempo, le detrazioni, ed agevolazioni anch'esse riportate in premessa. L'imposta per l'anno 1999, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, e' determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota del 4 per mille, riconoscendo una detrazione di L. 200.000 per immobili adibiti ad abitazioni principali. Tale agevolazione viene riconosciuta anche ai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'immobile sia a disposizione e non venga ceduto in locazione, in esecuzione della delibera della giunta comunale n. 499 del 5 novembre 1993, di cui la S.P.C. di Bari prese atto nella seduta 3 gennaio 1994, al n. 10810 di protocollo. La detrazione fiscale, prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale da parte di cittadini disabili con ridotte capacita' di deambulazione e che per tale condizione sono obbligati all'utilizzo della carrozzella, viene stabilita in L. 500.000 relativamente all'anno 1999. Gli aventi diritto a tale detrazione devono presentare al comune regolare domanda corredata da certificato medico attestante la ridotta capacita' di deambulazione e una dichiarazione di parte in cui si attesti l'esecuzione dei lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche ex legge 27 aprile 1978, n. 384. Si continuano ad esonerare dal pagamento dell'imposta, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Locorotondo, ai sensi dell'art. 7, lettera H del decreto legislativo n. 504/1992 e delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, giusta circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993, n. 9. (Omissis). COMUNE DI LODI VECCHIO (Lodi) Il comune di LODI VECCHIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire le seguenti modalita' di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da valere per questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999: aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille, per: immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale; locali adibiti ad attivita' commerciali rientranti nelle categorie C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri); detrazione ordinaria di L. 200.000 annue per tutti i soggetti aventi diritto; detrazione speciale di L. 300.000 annue per soggetti in disagiate condizioni economiche (pensionati con pensione minima, disoccupati, ecc. come in premessa meglio precisato e come da accordo siglato nel decorso anno fra questo comune e le organizzazioni sindacali dei pensionati del Lodigiano). (Omissis). COMUNE DI LODRINO (Brescia) Il comune di LODRINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune durante l'esercizio finanziario 1999, fissandola nella misura unica del 6 per mille; 2. di disporre comunque che limitatamente all'abitazione principale sara' applicata una maggiorazione della detrazione che viene rapportata a complessive L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI LOMAZZO (Como) Il comune di LOMAZZO (provincia di Como) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle seguenti misure: abitazione principale: 5 per mille; altri immobili: 6 per mille; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997 n. 50 le detrazioni d'imposta per l'anno 1999 come appresso indicato: abitazioni principali, eccetto quelle classificate A1, A8, A9: L. 250.000; 3. tale detrazione e' elevata a L. 400.000 a tutela delle classi piu' deboli quali: i cassintegrati, lavoratori in mobilita' e in disoccupazione, i nuclei familiari composti da pensionati con eta' superiore ai sessantacinque anni a condizione che abbiano un reddito complessivo familiare fino a L. 25.000.000, aumentato di L. 2.000.000, per ogni familiare a carico a condizione che la loro abitazione principale non sia classificata A1, A8, A9; 4. di stabillre altresi' ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 l'aliquota del 4 per mille per abitazione principale e 5 per mille per altri immobili a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. (Omissis). COMUNE DI LOMELLO (Pavia) Il comune di LOMELLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure: a) 5 per mille per le prime case accatastate nelle categorie A3 e A4; b) 5,50 per mille per prime case con accatastamento diverso dalle categorie A3 e A4; c) 6 per mille per tutti gli altri immobili; agevolazioni: ulteriore detrazione di L. 100.000 oltre alle prime 200.000 per nuclei familiari il cui reddito, riferito al periodo di imposta precedente, non superi L. 10.000.000 per componente. (Omissis). COMUNE DI LONGOBUCCO (Cosenza) Il comune di LONGOBUCCO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificata dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 449; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione sull'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE (Belluno) Il comune di LORENZAGO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che, nell'ambito territoriale di competenza, l'mposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 risulta determinata come in appresso: aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle altre assim- ilate alle prime in forza del predetto regolamento comunale; aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili comunque soggetti all'imposta di cui trattasi; 2. di fissare nella misura di L. 230.000 la detrazione d'imposta concessa nel periodo di riferimento per le abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate. (Omissis). COMUNE DI LORETO (Ancona) Il comune di LORETO (provincia di Ancona) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'I.C.I. come di seguito, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, confermando le aliquote dell'anno precedente: A) 5,2 per mille, unita' immobiliari adibita ad abitazione principale, in favore di persone fisiche o soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; B) 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; di confermare l'ammontare della detrazione per abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI LORETO APRUTINO (Pescara) Il comune di LORETO APRUTINO (provincia di Pescara) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, con decorrenza 1 gennaio 1999, e per l'anno 1999, nell'ambito del comune di Loreto Aprutino, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 5,5 per mille l'aliquota ordinaria; 4,50 per mille l'aliquota per immobili ubicati nel centro storico, come individuato alla tavola VII del vigente P.R.G., oggetto degli interventi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997, come meglio precisato in premessa e narrativa; 2. confermare per l'anno 19989 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI LORIA (Treviso) Il comune di LORIA (provincia di Treviso) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di conferamare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille; 2. di fissare la detrazione per abitazione principale nella misura fissa di L. 200.000 (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996), anche per le abitazioni non locate possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o cura a seguito di ricovero permanente (art. 3, legge n. 662/1996). (Omissis). COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo) Il comune di LORO CIUFFENNA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999: 1) 4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, residente nel comune di Loro Ciuffenna; 2) 4,5 per mille per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parente in linea diretta fino al secondo grado, residente nel comune di Loro Ciuffenna che la utilizzi come abitazione principale; 3) 6 per mille per le unita' immobiliari poste nelle categorie C/1, C/2 e C/3; 4) 7 per mille per le unita' immobiliari diversa da quella indicata nei precedenti punti 1), 2), 3) (comprese le aree fabbricabili); di confermare la detrazione prevista per le abitazioni principali fissata in L. 200.000 esclusivamente per i casi di cui al punto 1. (Omissis). COMUNE DI LORO PICENO (Macerata) Il comune di LORO PICENO (provincia di Macerata) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,50 per mille; di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 e' pari a L. 220.000; di riconferamre per l'anno 1999 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immmobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenti oppure all'utilizzo di sottotetti; di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI LOZZO DI CADORE (Belluno) Il comune di LOZZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: del 4 per mille per le abitazioni principali; del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili; del 6,2 per mille per le aree fabbricabili; di considerare abitazione principale: l'unita' immobiliare nelle quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorino abitualmente; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unita' possedute da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi per le case popolari); le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in liena retta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado; l'abitazione principale del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata; le abitazioni dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile; si applica l'aliquota del 4 per mille anche per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti (unita' immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose), dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non supreiore a tre anni; di determinare per l'anno 1999 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000, comprese le unita' immobiliari: appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi per le case popolari); possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani p disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado in linea collaterale fino al secondo grado; del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risutli locata; dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile. (Omissis). COMUNE DI LOZZOLO (Vercelli) Il comune di LOZZOLO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per quanto in premessa citato, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 1999 nella misura del 5 epr mille; 2. di non avvalersi della facolta' di cui al comma 53 dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996 n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote; 3. di non avvalersi della facolta' di cui all'art. 1 comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; 4. di eleveare per l'anno1999 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 230.000 ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996; 5. di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vndita e non venduti da imprese ex art. 8, primo comma, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3 legge n. 662/1996; 6. di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permante in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulta locata. (Omissis). COMUNE DI LU (Alessandria) Il comune di LU (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille con l'eccezione degli immobil di categoria catastale: D7 per i quali si applica l'aliquota del 4 per mille; D2 per i quali si applica l'aliquota del 6 per mille; C1 per i quali si applica l'aliquota del 6 per mille; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale debba essere detratta, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI LUCERA (Foggia) Il comune di LUCERA (provincia di Foggia) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare, per l'anno 1999, l'aliquota unica del 5 per mille dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) e la detrazione agevolativa di L. 280.000 per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, inclusi i soci delle co- operative e gli assegnatari delle case popolari degli Istituti autonomi cosi' come disposto dalla deliberazione consiliare n. 3 del 27 febbraio 1997; 2. applicare l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille per gli interventi e il periodo indicato dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che i contribuenti interessati producano la documentazione prevista dal Ministero delle finanze per le detrazioni IRPEF conseguenti agli interventi edilizi di cui al comma 1 dello stesso art. 1. (Omissis). COMUNE DI LUCITO (Campobasso) Il comune di LUCITO (provincia di Campobasso) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI LUGNACCO (Torino) Il comune di LUGNACCO (provincia di Torino) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA (Terni) Il comune di LUGNANO IN TEVERINA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' applicate per l'anno 1998: 1) abitazione principale: 5,50 per mille; 2) seconda casa (immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati): 7 per mille; 3) altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI LUMARZO (Genova) Il comune di LUMARZO (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la proposta di determinazione dell'aliquota I.C.I. 1999 nel 6,5 per mille e della determinazione ex art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, in L. 200.000, confermando, pertanto quanto gia' stabilito per gli esercizi precedenti. (Omissis). COMUNE DI LUNAMATRONA (Cagliari) Il comune di LUNAMATRONA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote di imposte, tasse, contributi e tariffe varie, confermando le stesse nelle misure relative al 1998 (come da atto consiliare n. 8 del 27 ottobre 1998) e cioe': a) imposta comunale sugli immobil: aliquota unica 4,5 per mille, e detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI LURAGO D'ERBA (Como) Il comune di LURAGO D'ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'anno 1999 la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI LUSIA (Rovigo) Il comune di LUSIA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI LUSIGLIE' (Torino) Il comune di LUSIGLIE' (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, come gia' previsto dalla giunta comunale con atto n. 6 del 29 gennaio 1999, per l'anno 1999 un'unica aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 6 per mille, senza aumento di detrazione per le abitazioni principali e senza ulteriori varianti facoltative previste dalla normativa vigente. (Omissis). COMUNE DI LUSON - LUSEN (BOlzano) Il comune di LUSON - LUSEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobli (I.C.I.) per tutti i contribuenti; 2. di stabilire per l'anno d'imposta 1999 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale - categorie catastali A2 fino a A6 in mii'sura fino a concorrenza dell'imposta dovuta per detta unita'; 3. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446. Dettagli precisi sono da fissare con apposito regolamento da approvare. (Omissis). COMUNE DI LUSTRA (Salerno) Il comune di LUSTRA (provincia di Salerno) ha adottato, il 4 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, come determina, anche per l'anno 1999, in ragione del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituta con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche. (Omissis). COMUNE DI LUZZI (Cosenza) Il comune di LUZZI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille con la detrazione di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA (Isernia) Il comune di MACCHIA D'ISERNIA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 1999 nella misura del 5,70 per mille. (Omissis). COMUNE DI MACERATA CAMPANIA (Caserta) Il comune di MACERATA CAMPANIA (provincia di Caserta) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. differenziata in relazione alle seguenti tipologie immobiliari: 1. ordinaria del 5,50 per mille da applicarsi alle rendite catastali degli immobili insistenti sul territorio comunale; 2. 5 per mille da applicarsi alle sole unita' immobiliari adibite a dimora abituale del soggetto passivo della imposta comunale immobiliare (I.C.I.); determinare la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliare adibite a dimora abituale del soggetto passivo, rapportate al periodo per il quale si protrae tale destinazione, cosi' come previsto dal comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI MACERATA FELTRIA (Pesaro e Urbino) Il comune di MACERATA FELTRIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue: abitazione principale: aliquota 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati: aliquota 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI MACOMER (Nuoro) Il comune di MACOMER (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. 4,5 per mille da applicare alla base imponibile degli immobili; 2. detrazione di L. 200.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MAFALDA (Campobasso) Il comune di MAFALDA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire (omissis) nel 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1999. (Omissis); COMUNE DI MAGASA (Brescia) Il comune di MAGASA (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: A) abitazione principale: aliquota del 5 per mille; B) abitazioni secondarie intese come immobili diversi dalla prima casa o tenuta a disposizione: aliquota 6.5 per mille: C) confermare per l'anno 1999, la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche. (Omissis); COMUNE DI MAGLIANO ALPI (Cuneo) Il comune di MAGLIANO ALPI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili: L. 200.000 detrazioni I.C.I. prima casa; 2. di stabilire, per il 1999, l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI MAGLIE (Lecce) Il comune di MAGLIE (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili con le seguenti eccezioni: a) unita' immobiliari regolarmente assegnate con patto di futura vendita a soggetti con reddito non superiore a L. 30.000.000 dall'I.A.C.P. per le quali l'aliquota e' fissata nella misura del 5,5 per mille; a1) per le unita' immobiliari locate mediante contratti intercategoriali, e cioe' contratti stilati fra le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini, aliquota 5 per mille; b) riconoscere una ulteriore detrazione nell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, pari a L. 120.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 220.000, quest'ultima gia' prevista e deliberata con atto di C.C. n. 17 del 28 febbraio 1997 per le abitazioni principali, ai soggetti passivi di imposta titolari di pensione che: b1) siano proprietari o titolari di usufrutto, uso o diritto di abitazione del solo alloggio abitato e dell'eventuale annesso garage o posto macchina e/o oltre pertinenze annesse all'abitazione quale unico diritto reale del contribuente al primo di gennaio 1999. Nel caso di abitazione utilizzata con diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere alcun altra proprieta' immobiliare; b2) abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1 gennaio 1999; b3) siano in possesso al 1 gennaio 1999 di redditi da pensione che nel 1998 siano di importo entro: L. 12.204.000 per nuclei familiari composti da una sola persona; L. 16.850.000 per nuclei familiari composti dal contribuente pensionato con coniuge a carico. Il contribuente pensionato non puo' avere altri redditi oltre l'abitazione principale. Inoltre, non si fa luogo alla ulteriore detrazione se del nucleo familiare fanno parte altri componenti che siano titolari di redditi di qualsiasi natura, anche se provenienti unicamente da fabbricati. L'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione, inoltre, non e' ammessa per quei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che abbiano l'abitazione principale classificata in A1 - A7 - A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in villini, abitazioni in villa o castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici); c) approvare i seguenti criteri applicativi: c1) il contribuente deve presentare la domanda per ottenere l'aumento della detrazione entro il 30 giugno 1999. Nella domanda l'interessato deve indicare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 340.000; c2) alla domanda, che dovra' essere presentata all'ufficio tributi del comune di Maglie entro il 30 giugno 1999, va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dell'ultima dichiarazione I.C.I. Nel caso in cui non sia tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, l'interessato dovra' presentare apposita autocertificazione. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele si procedera' a norma di legge; c3) di confermare in L. 220.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituiti dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; c4) di confermare le particolari agevolazioni contenuto nel regolamento approvato con consiliare n. 55 del 26 ottobre 1998. (Omissis). COMUNE DI MAGNAGO (Milano) Il comune di MAGNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura del 4,8 per mille; 2. di concedere, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni: a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; d) lavoratori posti in cassa integrazione, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di hand- icap con attestato di invalidita' civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000; f) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' tutte le unita' immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra. Il beneficio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari il box o il posto macchina ecc. di proprieta' del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o altri familiari conviventi. (Omissis). COMUNE DI MAGNANO (Biella) Il comune di MAGNANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sara' applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MAIORI (Salerno) Il comune di MAIORI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). A) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; nonche' quelle locate con contratto registrato a soggetti che la utilizzino come abitazione principale; nonche' unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di' usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; nonche' le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti case popolari: aliquota 5 per mille; detrazione L. 200.000; B) immobili diversi dalle abitazioni, sia posseduti senza abitazione principale, sia posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 5,5 per mille; C) alloggi non locati o se locati con durata inferiore all'anno: aliquota 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO MARGREID AN DER WEINSTRBE (Bolzano) Il comune di MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO - MARGREID AN DER WEINSTRBE (Provincia di Bolzano) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria per l'I.C.I., da applicare nell'anno 1999 in questo comune, nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire un'aliquota ridotta per l'I.C.I., da applicare nell'anno 1999 in questo comune, nella misura del 4 per mille, limitatamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del possessore ovvero a quelle concesse in affitto o in comodato a soggetti che ne fanno tale uso; 3. di determinare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 700.000. (Omissis). COMUNE DI MAIERA' (Cosenza) Il comune di MAIERA' (provincia di Cosenza) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' confermata nella misura del 6 per mille. la detrazione per l'abitazione principale e' fissata nell'importo di L. 200.000 annue. (Omissis). COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI (Ancona) Il comune di MAIOLATI SPONTINI (provincia di Ancona) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota del 5,4 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o soggetto passivo; di determinare l'aliquota del 6,5 per mille su tutte le altre unita' immobiliari inclusi i garagi qualora accatastati separatamente dall'abitazione principale e pertanto in possesso di propria rendita catastale, e sulle aree fabbricabili; la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MAIOLO (Pesaro e Urbino) Il comune di MAIOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI MALAGNINO (Cremona) Il comune di MALAGNINO (provincia di Cremona) ha adottato l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 4 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta. (Omissis). COMUNE DI MALESCO (Verbano - Cusio - Ossola) Il comune di MALESCO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). imposta I.C.I.: per l'anno 1999 e' confermata l'aliquota del 5,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI MALGRATE (Lecco) Il comune di MALGRATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge n. 662/1996, dal decreto legislativo n. 446/1997 nonche' dalla legge n. 449/1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille; 2. di dare atto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 come sostituito dalla legge 662/1996, che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto altresi', ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8, che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. (Omissis). COMUNE DI MALVICINO (Alessandria) Il comune di MALVICINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare nel 4,50 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999; dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unita' immobiliari. (Omissis). COMUNE DI MANFREDONIA (Foggia) Il comune di MANFREDONIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, per l'anno 1999, nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992: terreni agricoli: 5.50 per mille; abitazione principale: 4 per mille; altri fabbricati: 5,50 per mille; aree fabbricabili: 5,50 per mille; 2. di applicare per l'anno 1999 fino alla concorrenza di L. 300.000 la detrazione in favore dei seguenti possessori di immobili adibiti ad abitazione principale: a) pensionati singoli di eta' non inferiore a 60 anni, con reddito inferiore/uguale a L. 13.000.000 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta; b) coniugi pensionati di cui uno almeno degli stessi abbia compiuto il 60 anno di eta' con reddito inferiore/uguale a L. 20.000.000 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta: c) vedove pensionate con reddito del nucleo familiare non superiore a L. 13.000.000; 3. di applicare per l'anno 1999 le agevolazioni previste dal 5 comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 4 per mille; 4. di applicare l'aliquota agevolata speciale del 4 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 5. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 6. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a conoscenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 300.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, nei casi e con le modalita' indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 7. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 10. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo; 11. darsi atto che l'aliquota I.C.I. del 4 per mille si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7. (Omissis). COMUNE DI MANGO (Cuneo) Il comune di MANGO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (Lecco) Il comune di MANDELLO DEL LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per il 1999 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 4 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 220.000; aliquota agevolata, applicabile limitatamente alle unita' immobiliari interessate e per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori, per i proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille; 2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. (Omissis). COMUNE DI MANIAGO (Pordenone) Il comune di MANIAGO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 12 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di mantenere inalterata nel 1999 la pressione fiscale dell'I.C.I., determinando in conseguenza di cio' la conferma dell'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura unica del 5 per mille; 2. di confermare altresi' per l'anno 1999 il mantenimento in L. 250.000 della detrazione per l'abitazione principale con la possibilita' di elevarla a L. 300.000 unicamente per i casi economicamente disagiati; 3. di confermare anche la precisazione, gia' delineata, che i casi economicamente disagiati sono riferiti unicamente alle situazioni in cui il reddito imponibile complessivo della famiglia cui appartiene il contribuente soggetto I.C.I., purche' esso sia lavoratore dipendente o pensionato, non superi nel suo ammontare annuo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione di in soggetto che sara' fissato per il 1999 (alla data di formazione di questo atto non risulta possibile conoscere ancora la cifra precisa). Non concorre ovviamente alla formazione del reddito l'immobile oggetto della detrazione. La dimostrazione di tale reddito deve pero' essere attestata entro il 30 settembre 2000 (anno successivo all'imposizione) facendo pervenire al settore tributi una domanda- dichiarazione unicamente per il tramite del servizio sociale (quest'ultimo prendera' cosi cognizione dei casi che potrebbero ricadere nella sua competenza). La domanda, nella parte dichiarativa dovra' comprendere in allegato copia della dichiarazione dei redditi mod. 730 o 740, o i modelli 101 - 102 e simili, eventuale dichiarazione di disoccupazione, e comunque ogni altro documento concernente i redditi riferiti a tutti i componenti il nucleo familiare comprese le pensioni estere, i vitalizi derivanti da assicurazioni, ecc. La dimostrazione della situazione agevolativa non pervenuta entro il suddetto termine comporta la perdita della maggiorazione agevolativa; 4. di confermare in relazione alla facolta' concessa dal comma 56 dell'art. 3 della legge 662/1996, che non viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente in quanto il ricovero permanente esclude la possibilita' del soggetto di utilizzare anche temporaneamente l'unita' immobiliare in questione ed inoltre per evitare discriminazioni nei confronti degli altri contribuenti non dimoranti nell'unita' soggetta all'imposta; 5. di precisare che per l'individuazione dei terreni agricoli ai fini dell'esenzione dall'I.C.I., la circolare 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze in S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e la legge regionale 19 maggio 1994 n. 7 in S.S. 28 BUR 20 maggio 1994, emanata in derivazione, classificano il comune di Maniago come interamente montano; 6. di precisare, data l'intrinseca pubblicita' da assegnare al presente atto, che i versamenti dell'I.C.I. del comune di Maniago devono essere intestati al Servizio Riscossione Tributi Concessione di Pordenone - Rolo Banca 1473 S.p.a. - C.so Vittorio Emanuele II, 2 - 33170 Pordenone compresi quelli effettuati tramite l'apposito conto corrente postale n. 133595. (Omissis). COMUNE DI MARA (Sassari) Il comune di MARA (provincia di Sassari) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota del 4 per mille ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, e la detrazione (ordinaria) di L. 200.000 annue per le abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (Napoli) Il comune di MARANO DI NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. fissare in ragione del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1999; 2. fissare in ragione del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1999 per l'abitazione principale e per gli immobili equiparati a norma del regolamento approvato con deliberazione n. 75 del 22 dicembre 1998; 3. fissare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale e per gli immobili equiparati a norma del regolamento approvato con deliberazione n. 75 del 22 dicembre 1998; 4. fissare nella misura del 2 per mille l'aliquota agevolata per i seguenti interventi: a) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; b) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; c) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali; d) interventi volti all'utilizzo di sottotetti; 5. stabilire che l'aliquota agevolata di cui al punto 4, si applica ai lavori iniziati nel corso del 1999 e per l'intero triennio successivo, anche in favore di eventuali proprietari per acquisto dell'immobile fatto nel corso della realizzazione degli interventi o successivamente. (Omissis). COMUNE DI MARANO EQUO (Roma) Il comune di MARANO EQUO (provincia di Roma) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nell'aliquota del 6 per mille, con detrazione per la prima casa di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MARANO MARCHESATO (Cosenza) Il comune di MARANO MARCHESATO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per l'anno 1999, confermando altresi' la detrazione di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale ti potrae tale destinazione, per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3 legge finanziaria 1996; 2. di precisare che per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribnente che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI MARANO TICINO (Novara) Il comune di MARANO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota per l'anno 1999 da applicare in misura unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille e nella misura del 7 per mille per le aree edificabili; 2. di fissare in L. 500.000 la detrazione d'imposta prevista per gli