(all. 1 - art. 1) (parte 6)
immobili, per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  5 per mille per tutti gli immobili;
  di   confermare  la  detrazione  di  L.  200.000  per  l'abitazione
principale (prima casa).
  (Omissis).
                          COMUNE DI IMPERIA
  (Imperia)
  Il comune di IMPERIA ha adottato, il 26  marzo  1999,  le  seguenti
deliberazioni   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. 1999 al 7 per mille;
  (Omissis).
1. anziani residenti, che abbiano i seguenti requsiti:
  a) proprieta' o altro  diritto  reale  rilevante  ai  fini  I.C.I.,
nell'ambito  del  territorio nazionale, da parte del soggetto passivo
della sola ed unica abitazione principale  ed  eventualmente  annessa
una  sola pertinenza usata direttamente a condizione che l'abitazione
sia compresa nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
  b) aver compiuto il sessantacinquesimo anno di  eta'  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente il periodo di imposta considerato;
  c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo
lordo  ai  fini  IRPEF per l'anno precedente a quello di imposta, con
riguardo all'intero nucleo familiare non superiore  a  L.  14.000.000
pro-capite  e  costituito  esclusivamente da redditi di cui ai quadri
RA,  RB, RC con il vincolo per il quadro RA che il reddito dominicale
provenga dai terreni situati  in  zona  a  destinaizone  urbanistica-
agricola e non sia superiore a L. 360.000;
2. famiglie numerose residenti, che abbiano i seguenti requisiti:
  a)  proprieta'  o  altro  diritto  reale  rilevante ai fini I.C.I.,
nell'ambito del territorio nazionale, da parte del  soggetto  passivo
della  sola  ed  unica abitazione principale ed eventualmente annessa
una sola pertinenza usata direttamente a condizione che  l'abitazione
sia compresa nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
  b)  nucleo  familiare,  inteso in senso anagrafico, composta da 5 o
piu'  componenti,  che  risultino  tali  al  31  dicembre   dell'anno
precedente il periodo di imposta considerato;
  c)  reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno precedente a
quello di imposta, con  riguardo  all'intero  nucleo  familiare,  non
superiore  a  L. 14.000.000 pro-capite e costituito esclusivamente da
redditi di cui ai quadri RA, RB, RC, con il vincolo per il quadro  RA
che  il  reddito  dominicale  provenga  dai terreni situati in zona a
destinaizone urbanistica-agricola e non superiore a L. 360.000;
3. residenti possessori di una sola ed unica casa  od  abitazione  su
tutto il territorio nazionale, che abbiano i seguenti requisiti:
  a)  proprieta'  o  altro  diritto  reale  rilevante ai fini I.C.I.,
nell'ambito del territorio nazionale, da parte del  soggetto  passivo
della  sola  ed  unica abitazione principale ed eventualmente annessa
una sola pertinenza usata direttamente, a condizione che l'abitazione
sia compresa nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
  b) non possesso, nell'ambito del territorio nazionale, del  diritto
di  proprieta'  o  altro  diritto  rilevante  ai fini I.C.I. su altro
fabbricato ad uso abitativo o area fabbricabile  imponibili  ai  fini
I.C.I.,  da parte di qualunque altro componente del nucleo familiare,
inteso in senso anagrafico, del soggetto di cui al punto a);
  c) reddito lordo complessivo per  l'anno  precedente  a  quello  di
imposta  non  superiore  a  L. 80.000.000, con riferimento all'intero
nucleo familiare, in senso anagrafico, del soggetto di cui  al  punto
a);
4.  possessori  di  una  sola  ed unica casa o abitazione su tutto il
territorio nazionale che abbiano i seguenti requisiti:
  a) proprieta' o altro  diritto  reale  rilevante  ai  fini  I.C.I.,
nell'ambito  del  territorio nazionale, da parte del soggetto passivo
della sola ed unica abitazione principale  ed  eventualmente  annessa
una sola pertinenza usata direttamente, a condizione che l'abitazione
sia compresa nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
  b)  non possesso, nell'ambito del territorio nazionale, del diritto
di proprieta' o altro diritto  rilevante  ai  fini  I.C.I.  su  altro
fabbricato  ad  uso  abitativo o area fabbricabile imponibile ai fini
I.C.I., da parte di qualunque altro componente del nucleo  familiare,
inteso in senso anagrafico, del soggetto di cui al punto a);
  c)  presenza  all'interno  del  nucleo familiare di un portatore di
handicap al 100% a partire dalla data del 1 gennaio 1999;
considerato che le maggiori detrazioni di cui sopra non sono tra loro
comulabili;
preso atto che i criteri generali dell'applicazione della  detrazione
relativa  all'abitazione  principale, contenuti nell'art. 8, comma 2,
del decreto legisaltivo n. 504/1992, sono  integralmente  applicabili
anche alle maggiori detrazioni sopra descritte;
ritenuto  opportuno  coordinare tra loro le deliberazioni che si sono
succedute negli anni al fine di fornire a tutte le parti  interessate
un quadro chiaro e facilmente consultabile relativo alle agevolazioni
previste in materia di I.C.I.
  (Omissis).
Delibera
di riconoscere una maggiore detrazione I.C.I. 1999 pari a L. 150.000,
determinando una detrazione d'imposta complessiva di L. 350.000, fino
a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unita' immobiliare destinata
ad  abitazione  principale  dei  soggetti  passivi meglio in premessa
specificati e sinteticamente indicati nelle seguenti categorie:
  1) anziani residenti;
  2) famiglie numerose residenti;
  3) residenti possessori di una sola ed unica casa od abitazione  su
tutto il territorio nazionale;
  4) residenti possessori di una sola ed unica abitazione su tutto il
territorio nazionale (portatori di handicap nel nucleo familiare);
di  dare  atto  che  le maggiori detrazioni di cui sopra non sono tra
loro cumulabili;
di dare atto che relativamente  all'anno  di  imposta  1999  verranno
applicate  le  maggiori detrazioni I.C.I. disciplinate dalla presente
deliberazione;
di considerare anche per l'anno 1999 abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
di confermare quanto previsto dalla deliberazione C.C. n. 26  del  25
febbraio  1998 in merito all'aliquota agevolata del 2 per mille per i
proprietari che eseguono  interventi  volti  al  recupero  di  unita'
immobiliari  inagibili  o inabitabili, nonche' quella del 4 per mille
per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita'
immobiliari di interesse artistico o architettonico  localizzati  nel
centro  storico,  alla  realizzazione  di  autorimesse, di posti auto
anche pertinenziali e all'utilizzo di sottotetti;
di dare atto che l'aliquota agevolata di cui al precedente  comma  e'
applicabile  limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
di dare atto che il comune nell'ambito delle attivita'  di  controllo
di  cui  all'art.  11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504
potra' invitare i contribuenti a produrre  ulteriore  documentazione,
irrogando,  se  sara'  il  caso, le sanzioni di cui all'art. 14 dello
stesso decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;
  (Omissis).
                         COMUNE DI INVERIGO
  (Como)
  Il comune di INVERIGO (provincia di Como) ha adottato, il 19  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di   determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  per l'anno 1999 nella  misura  differenziata  in  relazione
alla tipologia degli immobili:
  abitazione principale: 5,6 per mille;
  unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale (art. 5 del
regolamento  comunale  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili): 5,6 per mille;
  tutte le altre tipologie di fabbricati e terreni: 6,6 per mille;
di confermare per l'anno 1999  la  detrazione  unica  per  abitazione
principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ISCHIA
  (Napoli)
  Il  comune di ISCHIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
riconfermare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999.
  (Omissis).
                     COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
  (Viterbo)
  Il comune di ISCHIA DI CASTRO (provincia di Viterbo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita con decreto legislativo n. 504 del 30  dicembre  1992,  per
l'anno 1999, nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI ISCHITELLA
  (Foggia)
  Il  comune  di  ISCHITELLA  (provincia  di  Foggia)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo  n.  504/1992,  relativamente  alle
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo;
2. di fissare per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota
per l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)
istituita  con  decreto  legislativo  n. 504/1992, relativamente agli
immobili  diversi  dalle   abitazioni   o   posseduti   in   aggiunta
all'abitazione principale o di alloggi non locati;
3.  di  fissare  per  l'anno 1999 per un periodo non superiore ai tre
anni nella misura  del  4  per  mille  l'aliquota  per  i  fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione di immobili;
4.  di  fissare  per l'anno 1999 la detrazione d'imposta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare, a L. 200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
5.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
di  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata;
6. di ridurre al 50% l'imposta per l'immobile adibito  ad  abitazione
principale  con  riferimento a categorie di soggetti in situazioni di
particolare disagio economico e sociale intendendo per tali coloro  i
quali   siano  percettori  di  solo  reddito  derivante  da  pensione
inferiore ai 16 milioni lordi annui e coloro i quali versino in stato
di indigenza, previo controllo e parere dei responsabili dei  servizi
socio-assistenziali e del servizio di polizia municipale;
7.  di determinare per le abitazioni locate un'aliquota pari al 5 per
mille purche' in presenza di contratto registrato ad un soggetto  che
le utilizzi come abitazione principale.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ISEO
  (Brescia)
  Il comune di ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 gennaio
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili che sara' applicata in questo  comune  nella  seguente
misura:
  prima casa e relative pertinenze: 5 per mille;
  detrazione prima casa: L. 220.000;
  per tutti gli altri immobili previsti dalla norma: 7 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ISERNIA
  (Isernia)
  Il  comune  di  ISERNIA  ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di  stabilire  nella  misura  del  5,50  per  mille,  l'aliquota
dell'I.C.I.   da applicare per  il  1999  a  tutte  le  categorie  di
immobili esistenti nel comune di Isernia;
2.  di  determinare  in  L.  200.000 annue l'importo della detrazione
della prima casa.
  (Omissis).
                       COMUNE DI ISOLA D'ASTI
  (Asti)
  Il comune di ISOLA D'ASTI (provincia di  Asti)  ha  adottato,  l'11
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata
da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
  (Grosseto)
  Il  comune  di ISOLA DEL GIGLIO (provincia di Grosseto) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire una diversificazione delle aliquote  I.C.I.  per  l'anno
1999: una ordinaria fissata nella misura del 6,50 per mille e l'altra
ridotta  che  viene  stabilita nella misura del 4 per mille in favore
delle persone fisiche soggetti passivi  e  dei  soci  di  cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad  abitazione  principale,  nonche'
per  le  unita'  immobiliari locate a terzi purche' queste abbiano un
contratto di locazione regolarmente  registrato  e  siano  utilizzate
dall'inquilino come abitazione principale.
  (Omissis).
               COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
  (Teramo)
  Il comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (provincia di Teramo) ha
adottato,  il  25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire come proposto dalla giunta comunale l'aliquota del 6 per
mille  per il corrente anno 1999 con le sole riduzioni come per legge
di cui  alla  prima  parte  del  comma  1  dell'art.  8  del  decreto
legislativo  n.  504/1992  e  le  detrazioni  dell'imposta dovuta per
unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  di  L.  200.000
come  stabilito dal comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come
modificato dalla legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ISOLA DEL PIANO
  (Pesaro e Urbino)
  Il comune di ISOLA DEL PIANO (provincia  di  Pesaro  e  Urbino)  ha
adottato,  il  25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di  determinare  le  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 come segue:
  6,25 per mille per tutti gli immobili compresi  quelli  adibiti  ad
abitazione principale;
  7 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni non lo-
cate;
2.  di  rendere applicabile in questo comune la norma di cui al comma
56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  in  quanto  e'
considerata  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
3. di rendere applicabile in questo comune la norma di cui al comma 5
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fissando l'aliquota
agevolata  dell'I.C.I.  al  4  per  mille a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o inabitabili o interventi finalizzati al  recupero  di  immobili  di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto  di  detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                       COMUNE DI ISOLE TREMITI
  (Foggia)
  Il  comune  di  ISOLE  TREMITI (provincia di Foggia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  le  seguenti  norme per l'applicazione dell'I.C.I.
(imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto  dal
1 gennaio 1999:
  a) aliquota ridotta, da applicare:
   per  le  persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale: 5 per
mille;
   per le unita' immobiliari locate con contratto  registrato  ad  un
soggetto  che  le  utilizzi  come abitazione principale: direttamente
adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
  b) aliquota da applicare per le persone fisiche  soggetti  passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad  un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;
  c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 7 per mille;
  d)  aliquota  da  applicare  ai  soggetti  passivi per gli immobili
diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel  comune:  7  per
mille;
  e)  aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti  da  enti od
organismi senza scopo di lucro, che  non  rientrano  nelle  esenzioni
dall'imposta previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.  504, compresi nelle seguenti tipologie:
   e-1)  organizzazioni  di  volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle  regioni:  5  per
mille;
   e-2)  cooperative  sociali  di  cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;
  f)  aliquota  agevolata  in  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi volti:
   a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili:  4,5
per mille;
   b)   al   recupero   di   immobili   di   interesse  artistico  od
architettonico localizzati nel centro storico: 4,5 per mille;
da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto  di  detti
interventi  per  la  durata  di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi
come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449;
   g) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;
2. per la determinazione della base  imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dalI'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni,  compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
3.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio  tecnico  del  comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  della
legge  15  maggio  1997  n.  127, nella quale deve dichiarare la data
d'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile   e   comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.  Il  comune   puo'   effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale s'intende quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le  disposizioni  di  cui al presente capo si applicano, anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
5.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
  (Omissis).
8.  di  dare  atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art.  9
del decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo  principale  le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo; la cancellazione dai  predetti  elenchi  ha  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ISPANI
  (Salerno)
  Il comune di ISPANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di integrare la propria precedente deliberazione n. 49/1998 fissando,
per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) come segue.
  a)   5,5  per  mille  da  applicare  sulla  base  imponibile  delle
abitazioni principali possedute dai  soggetti  residenti  nel  comune
(prima casa);
  b)  6,5 per mille da applicare sulla base imponibile degli immobili
adibiti ad abitazioni possedute (a titolo di proprieta' o di  diritto
reale di godimento) in aggiunta all'abitazione principale da soggetti
passivi residenti nel comune di Ispani;
  c)  7 per mille da applicare sulla base imponibile delle abitazioni
possedute (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento) da
soggetti passivi non residenti nel comune di Ispani;
  d) 5,9 per mille in tutti i rimanenti casi,
cio' ai sensi e per gli effetti  di  cui  all'art.  6,  comma  2  del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche
ed integrazioni.
  (Omissis).
Avvertenza: la presente deliberazione integra la deliberazione del 30
ottobre 1998, gia' pubblicata sul supplemento ordinario  n.  26  alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1999, pag.
21, seconda colonna e 22, prima colonna.
                           COMUNE DI JENNE
  (Roma)
  Il  comune  di  JENNE  (provincia  di Roma) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota  del  6 per mille per
l'imposta comunale sugli immobili ed aree fabbricabili istituita  con
decreto  legislativo  n.  504  del  30  dicembre  1992  e  successive
modifiche ed integrazioni.
  (Omissis).
                     COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
  (Agrigento)
  Il  comune  di  JOPPOLO  GIANCAXIO  (provincia  di  Agrigento)   ha
adottato,  il  22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare le aliquote I.C.I., per l'anno 1999, come al prospetto di
seguito indicato:
=====================================================================
N.O.                   Descrizione immobili         Aliquota I.C.I.
_____________________________________________________________________
1                  Abitazione principale              4 per mille
2                  Immobili posseduti in aggiunta
                   alle abitazioni principali         6 per mille
3                  Aree fabbricabili                  6 per mille
  (Omissis).
                      COMUNE DI LACES - LATSCH
  (Bolzano)
  Il  comune di LACES - LATSCH (provincia di Bolzano) ha adottato, il
19  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. con l'effetto per l'anno 1999 viene fissata la  seguente  aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili:
  a)  4  per  mille per tutte le unita' immobiliari (come abitazioni,
aree  fabbricabili,  terreni  agricoli   ed   immobili   non   esenti
dall'imposta ecc.);
2. con l'effetto per l'anno 1999 viene fissata la seguente detrazione
d'imposta   per   le   unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione principale nonche' per gli appartenenti dell'istituto  per
l'edilizia abitativa agevolata siti nel comune di Laces: L. 600.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI LADISPOLI
  (Roma)
  Il comune di LADISPOLI (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
determinare le aliquote l.C.l. che saranno applicate in questo comune
per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  1)  4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale
del proprietario, cosi' come definiti dal nuovo regolamento I.C.l.;
  2) 4 per mille per gli immobili censiti in catasto  alla  categoria
A/3 ed adibiti ad abitazione principale;
  3) 6,5 per mille per gli immobili censiti in catasto alla categoria
A/3 con utilizzo diverso da quello di abitazione principale;
  4)  4,5  per  mille  per i fabbricati d'impresa edili che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione  d'immobili,  purche'  siano  stati  realizzati  e  non
venduti dall'impresa entro  tre  anni  dal  rilascio  di  abilita'  o
agibilita'  e  che  non  sono  collocati nello stato patrimoniale del
bilancio di esercizio;
  5) 6 per mille per gli immobili classificati nelle categorie C/1  e
C/3;
  6) 7 per mille per tutti gli altri immobili;
determinare  la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del proprietario nella misura di L. 200.000;
la suddetta detrazione d'imposta  e'  elevata  a  L.  250.000  dietro
presentazione di apposita istanza per le seguenti categorie:
  a) contribuenti residenti che hanno nel proprio nucleo familiare un
portatore di handicap con almeno l'80% di invalidita';
  b)  contribuenti  di  eta'  superiore  a 65 anni il cui reddito del
nucleo familiare sia costituito da pensione di importo non  superiore
a  L.  18.000.000  annui  e  possessori della sola unita' immobiliare
oggetto della tassazione;
  c)  contribuenti in disagiate condizioni economiche gia'  assistiti
dal servizio sociale comunale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI LAGUNDO - ALGUND
  (Bolzano)
  Il  comune  di LAGUNDO - ALGUND (provincia di Bolzano) ha adottato,
il  17  dicembre  1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  con  decorrenza  dall'anno  1999  come segue, tenendo conto
delle direttive di massima previste dalla legge: aliquota  d'imposta:
4 per mille;
2.  di  determinare  l'importo  detraibile  dall'imposta  dovuta  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con  decorrenza
dall'anno  1999  come  segue:  per tutte le abitazioni principali: L.
650.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LAINATE
  (Milano)
  Il comune di LAINATE (provincia di Milano) ha adottato,  l'8  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.l.) (omissis) nella misura unica del 5 per mille,
con  esclusione  degli  alloggi  non  locati  a  cui  si  applichera'
l'aliquota  del  7  per  mille.  Per  i  fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che  hanno  oggetto  esclusivo  o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili,
l'aliquota  rimane  al 5 per mille per i primi tre anni dalla data di
ultimazione degli immobili, cosi' come previsto dagli articoli 5 e  6
del regolamento I.C.I.;
2. (Omissis);
3.  di  stabilire, (omissis) in L. 300.000 la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                      COMUNE DI LAINO CASTELLO
  (Cosenza)
  Il comune di LAINO CASTELLO (provincia di Cosenza) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella  misura  del  6
per mille;
di confermare la detrazione unica in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI LANDIONA
  (Novara)
  Il comune di LANDIONA (provincia di Novara) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per quanto in  premessa  citato  l'aliquota  I.C.I.  da
applicare per l'esercizio 1999 nella misura del 5 per mille;
di non avvalersi della facolta' di cui al comma 53 dell'art. 3, legge
23  dicembre  1996,  n.  662  in  ordine  alla diversificazione delle
aliquote;
di non avvalersi della facolta' di cui all'art. 1, comma 5, legge  n.
449 del 27 dicembre 1997;
di  confermare  per  l'anno  1999  la  detrazione I.C.I. per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000  ai  sensi
dell'art.  3, comma 55, della legge n. 662/1996;
di  non accordare riduzioni ai fabbricati realizzati per la vendita e
non venduti da imprese ex art. 8, comma  1,  decreto  legislativo  n.
504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996;
di  dare  applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art.
3, in ordine alla equiparazione  dell'assoggettamento  ad  abitazione
principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o
usufrutto   da   anziani  o  disabili  che  acquistino  la  residenza
permanente in istituti di ricovero o sanitari  a  condizione  che  la
stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                        COMUNE DI LANGHIRANO
  (Parma)
  Il  comune  di  LANGHIRANO  (provincia di Parma) ha adottato, il 15
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
3. di applicare per il 1999 ai fini dell'I.C.I. le seguenti aliquote:
  5,5 per mille per l'abitazione principale e le abitazioni locate ad
un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
  5,8 per mille per i rimanenti immobili;
  3  per  mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti
al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o   inabitabili   o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nel  centro  storico  di  Torrechiara
(meglio delimitato nell'allegato estratto  cartografico  del  P.R.G.,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);
4.   di  confermare  in  L.  235.000  la  detrazione  dell'abitazione
principale in materia di I.C.I.;
5.  di  confermare  l'equiparazione,  prevista   dall'art.   11   del
regolamento  approvato  con  delibera  consiliare  n.  72  in data 21
dicembre 1998, alle abitazioni principali,  con  diritto  quindi  sia
all'aliquota  del  5,5  per mille, sia alla detrazione di L. 235.000,
per le unita' immobiliari:
  possedute a titolo di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o
disabili  che  acquisiscano  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  non
risultino  locate, fatte salve eventuali condizioni di maggior favore
previste dalla nuova legge in materia di affitti;
  concesse in uso ai parenti in linea retta fino al primo grado ed al
coniuge, ancorche' separato;
6. di stabilire che entro il termine di versamento della prima rata i
proprietari che  hanno  dato  in  affitto  immobili  utilizzati  come
abitazione  principale,  ne  diano comunicazione all'ufficio tributi,
allegando copia del contratto munito degli estremi di  registrazione,
oppure dichiarazione sostitutiva contestuale alla comunicazione;
7.  di  stabilire  che  l'agevolazione  concessa  ai  proprietari  di
immobili  insistenti  nel   centro   storico   di   Torrechiara   sia
condizionata  alla  consegna  all'ufficio  tributi  comunale  di  una
dichiarazione di inizio dei lavori, asseverata  dall'ufficio  tecnico
comunale  per quanto riguarda l'idoneita' della tipologia di lavori a
fruire   dell'agevolazione.      L'asseveramento   sara'    richiesto
dall'ufficio tributi all'ufficio tecnico.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LANUVIO
  (Roma)
  Il  comune  di LANUVIO (provincia di Roma) ha adottato, il 19 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 fissare le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
  6,50 per mille, aliquota ordinaria;
  5,50 per mille, aliquota  da  applicare  per  l'imposta  dovuta  da
persone  fisiche  soggetti  passivi  e soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, residenti  nel  comune  di  Lanuvio  per  unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmete alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
  sono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari di
cui all'art.  21  del  regolamento  per  la  disciplina  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  approvato con delibera di C.C. n. 8 del 19
marzo 1999.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LARIANO
  (Roma)
  Il comune di LARIANO (provincia di Roma) ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per  l'applicazione
dell'I.C.I.  imposta  comunale  sugli  immobili  in questo comune con
effetto dal  1 gennaio 1999:
  a) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti i soggetti passivi;
  b)  aliquota  agevolata  in  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili 3  per  mille  da  applicare  limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di  detti  interventi  per  durata  di tre anni
dall'inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  c)  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  265.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per   abitazione   principale   s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',  usufrutto  od
altro  diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Agli
effetti dell'applicazione della detrazione si applica altresi' quanto
previsto dal regolamento I.C.I. adottato nella seduta odierna;
2. l'imposta e' ridotta del cinquanta  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati inagibili od inabitabili secondo quanto previsto dall'art.
4 del regolamento I.C.I. approvato nella seduta odierna.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LARINO
  (Campobasso)
  Il  comune  di  LARINO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del
5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LASNIGO
  (Como)
  Il comune di LASNIGO (provincia di Como) ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. determinare in attuazione dell'art. 6 del decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 in misura
pari al 5 per mille,  cosi'  come  stabilito  negli  ultimi  esercizi
finanziari;
2.  determinare  la  detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).
 
                      COMUNE DI LASTRA A SIGNA
  (Firenze)
  Il comune di LASTRA A SIGNA (provincia di Firenze) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure che seguono, le aliquote
per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),
istitutita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  immobili  adibiti  ad  abitazione principale ed equiparati aliquota
4,9 per mille;
  immobili non locati per i quali non risulta  essere  registrato  il
contratto dal 1 gennaio 1998 aliquota 9 per mille;
  altri  immobili  non compresi nelle precedenti categorie aliquota 7
per mille;
2. di determinare, per l'anno  1999,  le  detrazioni  d'imposta  come
segue:
  immobili  adibiti  ad  abitazione principale ed equiparati ai sensi
del regolamento dell'I.C.I. L. 270.000;
  immobili  adibiti  ad  abitazione principale e acquistati con mutuo
ancora in corso da soggetti lavoratori al momento della stipula e che
risultino disoccupati al momento del pagamento I.C.I. L. 350.000;
  immobili adibiti ad abitazione principale  da  soggetti  che  siano
nelle seguenti condizioni:
   proprietari  della  sola unita' immobiliare sull'intero territorio
nazionale;
   abbiano compiuto al 31 dicembre 1998 il sessantacinquesimo anno di
eta';
   siano  titolari  di  un  reddito  imponibile  ai  fini  IRPEF  non
superiore   a   L.  15.000.000,  limite  eventualmente  elevabile  di
ulteriori L. 2.500.000 per ogni familiare a carico  considerato  tale
in  base  alla normativa IRPEF, a condizione che la somma dei redditi
imponibili ai fini IRPEF dei singoli componenti il  nucleo  familiare
non superi complessivamente L. 25.000.000;
   che  non  esercitino  attivita'  retribuita di qualsiasi genere L.
500.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI LATERINA
  (Arezzo)
  Il comune di LATERINA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 l'imposta comunale I.C.I. prevista e
regolata  dal  decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni nella misura seguente:
  A) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi  e
soci  di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad  abitazione  principale:
6 per mille;
  B)  aliquota da applicare ai soggetti passivi, limitatamente ad una
sola  unita'  immobiliare  posseduta   in   aggiunta   all'abitazione
principale  e  concessa  in  uso  gratuito a parenti in linea retta o
collaterale entro il  secondo  grado  e  da  questi  utilizzata  come
abitazione principale: 6 per mille;
  C)  aliquota  da  applicare  per  i soggetti passivi, per le unita'
immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in  aggiunta
all'abitazione principale: 6,50 per mille;
  D) aliquota da applicare ai soggetti passivi per unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  hanno  fissato  la  loro  residenza  in  istituti  di ricovero o
sanitari, a condizione che la stessa non sia locata: 6 per mille;
  E) aliquota da applicare ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili,
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 6 per
mille;
  F) aliquota per gli immobili posseduti da enti ed  organismi  senza
scopo  di  lucro,  che  non  rientrano  nelle  esenzioni dall'imposta
previste dall'art. 7 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
   F.1)  organizzazioni  di  volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle  regioni:  6  per
mille;
   F.2)  cooperative  sociali  di  cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;
  G) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli  immobili
che  non  rientrano  fra  quelli  nelle precedenti classificazioni ed
utilizzazioni: 6 per mille;  2.  per  la  determinazione  della  base
imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, e successive modificazioni,
compreso quanto  stabilito  dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dell'ufficio  tecnico  del  comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, autentica, nella quale deve dichiarare la data
d'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile   e   comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
4. l'imposta e' ridotta del 50% per le unita' immobiliari ad  uso  di
abitazione ricomprese nei centri storici e per i quali siano in corso
lavori  di  ristrutturazione  o  restauro  limitatamente  al  periodo
dell'anno di durata di tali lavori. Il periodo di cui sopra e' quello
risultante   dal   provvedimento   di    autorizzazione    rilasciato
dall'ufficio  tecnico  comunale.  Il  contribuente  ha  l'obbligo  di
comunicare con raccomandata a.r., la data di ultimazione  dei  lavori
se antecedente al termine fissato nel provvedimento autorizzativo;
5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare  L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica. Per la  determinazione
dell'imposta  dovuta  per  le predette unita' immobiliari, e' inoltre
stabilito che:
   per  abitazione  principale  s'intende  quella  nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
   le disposizioni di cui al presente comma si applicano  anche  alle
unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
   si  considera  altresi'  abitazione principale quella posseduta in
aggiunta all'abitazione principale,  e  limitatamente  ad  una  sola,
concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro
il  secondo  grado  e da questi utilizzata come abitazione principale
(art. 4, regolamento I.C.I.);
   l'importo  della  detrazione  che  non  ha  trovato capienza nella
tassazione   dell'abitazione   principale   puo'   essere    detratta
dall'imposta  dovuta  per  la  pertinenza  (garage,  box), art. 4 del
regolamento I.C.I.
  (Omissis).
                         COMUNE DI LATISANA
  (Udine)
  Il  comune  di  LATISANA  (provincia  di  Udine) ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999  le  aliquote  gia'  in  vigore  per
l'anno 1998 e precisamente:
  aliquota  del  5,3  per  mille  per  immobili adibiti ad abitazione
principale,  unita'  immobiliari,   appartenenti   alle   cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci  assegnatari;  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti
autonomi case popolari;
  aliquota   del  7  per  mille  per  alloggi  non  locati,  ossia  a
disposizione ma non utilizzati;
  aliquota del 6 per mille per i restanti immobili;
2. di fissare per l'anno 1999 le seguenti detrazioni,  da  applicarsi
agli   immobili   adibiti   ad  abitazione  principale,  alle  unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli
alloggi regolarmente assegnati dagli IACP:
  a) L. 230.000 per le categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/5;
  b) L. 200.000 per le restanti categorie catastali;
  c)  L. 300.000 per le abitazioni principali di persone con pensione
minima INPS e facenti parte di  un  nucleo  familiare  monoreddito  e
proprietari  unicamente  dell'abitazione in oggetto. Per usufruire di
tale  detrazione  dovra'  essere  presentata  entro  il   20   giugno
un'istanza  documentata, su stampato messo a disposizione dal comune,
con allegata dichiarazione IRPEF o Mod.  201  dei  redditi  percepiti
nell'anno 1998.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LAURIA
  (Potenza)
  Il comune di LAURIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 25 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999 come segue:
  a) 5 per mille, per l'abitazione principale;
  b) 6 per mille, per gli altri immobili;
2. di stabilire, altresi', che la detrazione spettante per  la  prima
casa di abitazione e' fissata in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI LAURIANO
  (Torino)
  Il  comune  di  LAURIANO  (provincia  di Torino) ha adottato, il 20
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno 1999 nella misura del 5,2 per
mille;
2. di stabilire, con riferimento ai casi  di  immobili  posseduti  in
aggiunta    all'abitazione    principale,    che   l'aliquota   venga
differenziata e fissata nella misura del 5,9 per mille;
3. dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo di detraggono,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  210.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LAURINO
  (Salerno)
  Il comune di LAURINO (provincia di  Salerno)  ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
stabilire  che  l'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  sara'
applicata da questo comune per l'anno 1999 con  l'aliquota  ordinaria
del 6 per mille e con la seguente diversificazione:
  unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da
persone  fisiche,  soggetti  passivi e soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa nel comune: 5 per mille;
  fissare nella misura massima di L. 200.000 la detrazione  d'imposta
dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale
(legge n. 662/1996, art. 3, comma 55).
  (Omissis).
                          COMUNE DI LAVELLO
  (Potenza)
  Il comune di LAVELLO (provincia di Potenza) ha adottato, il 5 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare come determina  per  l'anno  1999  aliquote  I.C.I.
nelle misure di:
  4 per mille per le abitazioni destinate ad uso principale;
  6,5 per mille per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili;
2.  di  determinare,  come  determina  la  detrazione  d'imposta  per
l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
  (Varese)
  Il comune di LAVENA PONTE TRESA (provincia di Varese)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504,  l'aliquota  dell'imposta  comunale   sugli
immobili nella misura del 4,75 per mille per l'anno 1999, vale a dire
nella stessa misura dell'anno precedente.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LEINI'
  (Torino)
  Il  comune  di LEINI' (provincia di Torino) ha adottato, il 1 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare - in ragione di quanto espresso  in  narrativa  -  per
l'anno  1999  l'entita'  dell'aliquota  I.C.I. nella misura del 6 per
mille  indistintamente  per  tutte  le  categorie  di  immobili,  con
l'applicazione  della  detrazione  pari  a  L.  200.000 per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, elevata  a  L.  300.000
per   le   situazioni   contributive   in  appresso  specificatamente
individuate:
  a)  soggetti  passivi  aventi  unita'  immobiliare  -  adibita   ad
abitazione  principale  -  assistiti dal comune (utenze esonerate dal
pagamento tiket ed in assistenza economica  da  parte  del  consorzio
C.I.S.S.P.)  appositamente certificati dai servizi sociali;
  b)   soggetti  passivi  aventi  unita'  immobiliare  -  adibita  ad
abitazione principale - titolari di pensione di invalidita' civile  e
indennita'  di  accompagnamento,  le  cui condizioni dovranno trovare
riscontro alla data del 1 gennaio 1999.
  (Omissis).
                       COMUNE DI LEQUIO BERRIA
  (Cuneo)
  Il comune di LEQUIO BERRIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il  12
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I., imposta comunale sugli immobili,
per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI LERCARA FRIDDI
  (Palermo)
  Il comune di LERCARA FRIDDI (provincia di Palermo) ha adottato,  il
4  marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LESEGNO
  (Cuneo)
  Il  comune di LESEGNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di stabilire l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  per
l'anno  1999 nella misura del 5,5 per mille per la prima casa e del 7
per mille per gli altri fabbricati;
di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare ad abitazione
principale,  e' fissata in L. 200.000 dall'art. 3, comma 55, punto 2,
della succitata legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LESINA
  (Foggia)
  Il comune di LESINA (provincia di Foggia) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di stabilire le seguenti  norme  per  l'applicazione  dell'I.C.I.,
imposta  comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1
gennaio 1999:
  1) aliquota ridotta, da applicare per le persone  fisiche  soggetti
passivi  ed  i  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita
ad abitazione principale: 4 per mille;
  2)  aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;
  3)  aliquota  da  applicare  ai  soggetti  passivi per gli immobili
diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel  comune:  7  per
mille;
II.  per  la  determinazione  della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
III.  l'imposta  e'  ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili od inabitabili e  di  fatto  non  utilizzati  ai
sensi  dell'art.  3  del  regolamento  per l'applicazione dell'I.C.I.
approvato con deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  5  del  30
gennaio  1999,  limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale
viene accertata la sussistenza di tali condizioni sulla base  di  una
perizia  tecnica,  redatta  del  tecnico del contribuente, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione;
IV.  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'   immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione  medesima  si  verifica.  Per
abitazione  principale  s'intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto  od  altro  diritto
reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.  Le disposizioni di
cui  al  presente  capo  si  applicano, anche alle unita' immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa  adibita
ad abitazione principale dei soci assegnatari;
V.  ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta sono
equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art.  8,  comma
2, del decreto legislativo n. 504/1992:
  l'unita'   immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto da anziani e disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
  due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso  abitazione
dal  contribuente  e  dai  suoi  familiari,  a  condizione  che venga
comprovato che e' stata  presentata  all'UTE  regolare  richiesta  di
variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime.
In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla
stessa  data  in  cui risulta essere stata presentata la richiesta di
variazione;
  le unita' concesse dal proprietario in uso gratuito ai propri figli
che  non  siano  proprietari  di  altre  abitazioni  nel   territorio
nazionale  e  che  le  occupano  quale  loro abitazione principale, a
condizione che:
   1) costituiscano nucleo familiare autonomo;
   2) vi abbiano l'effettiva residenza;
   3)  l'uso  gratuito  ai  propri  figli  sia   attestato   da   una
dichiarazione di notorieta' o altra documentazione utile;
VI.  sono  esenti  dall'I.C.I.  i  fabbricati  posseduti, a titolo di
proprieta' o di diritto reale di  godimento  ovvero  in  qualita'  di
locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui
all'art.  87,  comma 1, lettera c) , del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con  destinazione  esclusiva  ed
attivita'   assistenziali,   previdenziali,   sanitarie,  didattiche,
ricettive, culturali, ricreative  e  sportive.  La  disposizione  del
presente  comma  ha  effetto  con  riferimento  agli  anni  d'imposta
successivi a quello in corso  alla  data  di  adozione  del  presente
regolamento.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LETINO
  (Caserta)
  Il comune di LETINO (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
I.C.I.:
  a)  di confermare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura del 5 per
mille;
  b) di confermare la detrazione per  l'abitazione  principale  nella
misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI LETOJANNI
  (Messina)
  Il  comune  di  LETOJANNI  (provincia  di  Messina)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), al 5,50 per mille, per le  seguenti  categorie  di
immobili:
  a)   unita'   immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del
contribuente residente nel comune di Letojanni;
  b) unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
  c)  unita'  immobiliari,  appartenenti  alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
  d) unita' immobiliari che i proprietari concedono in  locazione,  a
titolo   di  abitazione  principale,  immobili  alle  condizioni  dei
contratti-tipo  definiti  negli  accordi,  di  cui  si   sono   fatti
promotori,  fra  le  organizzazioni  della  proprieta'  edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi;
3. stabilire che, per  l'anno  1999,  la  detrazione  per  le  unita'
immobiliari   adibite   ad  abitazione  principale  del  contribuente
residente nel comune di Letojanni e' di L. 220.000,  tale  detrazione
e'  aumentata  a  L.    270.000 per i soggetti passivi che si trovano
nelle seguenti condizioni:
  a)  pensionati,   ultrasessantacinquenni,   con   reddito   annuale
imponibile,   ai  fini  IRPEF,  di  tutti  i  componenti  del  nucleo
familiare, fino a L. 21.000.000;
  b) portatori di handicap con attestato di  invalidita'  civile  con
reddito  annuale  imponibile  ai fini IRPEF di tutti i componenti del
nucleo familiare fino a L. 21.000.000;
  c) soggetto passivo facente parte di un  nucleo  familiare  formato
esclusivamente da giovani coppie con o senza figli, che sia coniugato
o  convivente  da  oltre  tre  anni  dalla  data  del 1 gennaio 1999,
entrambi di eta' inferiore ai trentacinque anni, che non abbia  altre
proprieta'  immobiliari  oltre  l'abitazione  principale ed eventuali
annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.) su  tutto  il
territorio   nazionale   ed  il  cui  reddito  familiare  complessivo
imponibile IRPEF non sia superiore a  L.  12.000.000  pro  capite.  I
limiti di reddito si riferiscono a quanto dichiarato dal contribuente
ai fini IRPEF nell'anno precedente;
4.  mantenere per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili al 6 per mille, per gli immobili che  hanno  classificazione
catastale  "A/10"  (uffici e studi privati) - "B" (collegi, convitti,
ecc.) - "C" (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti  balneari,
negozi  e  botteghe,  ecc.) - "D" (opifici, alberghi, teatri, banche,
ecc.);
5. stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili  al  6,50 per mille, per le rimanenti categorie di immobili,
non previste ai precedenti punti e di proprieta'  o  in  usufrutto  a
contribuenti residenti nel comune di Letojanni;
6.  stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili al 6,75 per mille, per le rimanenti categorie  di  immobili,
non  previste  ai  precedenti  punti e di proprieta' o in usufrutto a
contribuenti non residenti nel comune di Letojanni.
  (Omissis).
                      COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
  (Cuneo)
  Il  comune  di  LIMONE PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  confermando  l'aliquota  precedente, per l'anno
1999, nella misura del 5  per  mille  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  cosi'  come  modificato  con
l'art.    3,  commi 53 e 55, della legge n. 662/1996 e della legge n.
449/1997;
2. di dare atto che le detrazioni per abitazione  principale  vengono
confermate a:
  250.000 per la fascia "A";
  300.000 per la fascia "B";
  350.000 per la fascia "C";
3.  di  confermare  a  L. 500.000 la detrazione prevista dal comma 55
dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e  dell'art.  10,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  669/1996  come  convertito  in  legge  n. 30/1997,
relativamente agli immobili di proprieta' dell'A.T.C. e  regolarmente
assegnati;
4.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LIPARI
  (Messina)
  Il comune di LIPARI (provincia di Messina) ha adottato, il 25 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  stabilire,  con effetto dal 1 gennaio 1999, le seguenti norme per
l'applicazione I.C.I. - imposta comunale  sugli  immobili  in  questo
comune:
  aliquota da applicare alla unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale 4,5 per mille;
  detrazione  abitazione principale L. 200.000, rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  aliquota da applicare alle unita' immobiliari ad uso di abitazione,
locate con contratto registrato ad un soggetto che le  utilizzi  come
abitazione principale 4,5 per mille;
  aliquota da applicare alla unita' immobiliare ad uso di abitazione,
posseduta  a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti  di  ricovero  o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata 4,5 per mille;
  aliquota da applicare alle unita' immobiliari ad uso di abitazione,
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale e non locate, con
regolare contratto registrato, a  soggetti  che  le  utilizzino  come
abitazione principale 7 per mille;
  aliquota ordinaria da applicare agli immobili che non rientrano fra
quelli  previsti nelle precedenti classificazioni e utilizzazioni 5,5
per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LIPOMO
  (Como)
  Il  comune  di  LIPOMO (provincia di Como) ha adottato, il 24 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6  del  decreto
legislativo   n.  504/1992  e  successive  modificazioni,  l'aliquota
relativa all'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999,  nella
misura del 5,5 per mille;
2.  di  stabilire,  (omissis),  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1 del
decreto-legge n. 437/1996, convertito con modifiche  nella  legge  n.
556/1996,  l'aliquota  in  favore  delle  persone fisiche del 4,5 per
mille, dando atto che il gettito complessivo previsto e' almeno  pari
all'ultimo gettito annuale realizzato;
3.  di  considerare, in base a quanto precisato in premessa, ai sensi
dell'art. 3, comma 56, della legge  n.  662/1996,  come  direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata;
4.  di  definire,  al  fine  del  precedente  n.  3, come "anziani" i
residenti in questo comune di eta' superiore a sessanta anni;
5. di fissare la detrazione,  prevista  dall'art.  8,  comma  2,  del
decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive  modifiche,  per un
importo pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LIVIGNO
  (Sondrio)
  Il comune di LIVIGNO (provincia di  Sondrio)  ha  adottato,  il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare  nelle  seguenti  misure  l'aliquota  e  la detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo,  per  l'imposta  comunale sugli immobili da applicare per il
1999:
  a) aliquota: 5 per mille;
  b)  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo: L. 350.000.
  (Omissis).
               COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
  (Belluno)
  Il  comune  di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (provincia di  Belluno)
ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  con  decorrenza  1 gennaio 1999 l'aliquota ordinaria
dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille;
di determinare inoltre un'aliquota inferiore a quella ordinaria, pari
al 4 per mille per i seguenti immobili:
  unita' immobiliare ad uso abitazione  principale  intendendosi  per
tale  quella  nella quale il contribuente che la possiede a titolo di
proprieta', usufrutto o altro  diritto  reale  di  godimento  e  suoi
familiari  vi  dimorano abitualmente. Si considerano parti integranti
dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente  funzionali
alla   stessa  abitazione  (ad  esempio  garage,  cantine,  soffitte,
ripostigli, ecc.);
  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative   edilizie   a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonche'  agli
alloggi   regolarmente   assegnati   dagli  istituti  o  aziende  per
l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
  unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che le stesse non risultino locate;
  le  unita' immobiliari concesse in uso gratutito a parenti in linea
diretta o collaterale, fino al 1 grado di parentela  adibite  a  loro
abitazione principale;
di  determinare,  per  l'anno 1999, l'importo della detrazione di cui
all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n.  504/1992,  in  L.
300.000 per le abitazioni principali come definite dall'ultimo alinea
del detto comma 2, per gli immobili classificati catastalmente con le
categorie  da  A/1  ad A/9 e adibiti ad abitazione del proprietario o
del titolare di diritto reale, nonche' le unita' immobiliari  di  cui
al comma 4 dello stesso art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
di  determinare l'aliquota superiore a quella ordinaria pari al 7 per
mille per i fabbricati ad uso abitazione non locati ex art. 6,  punto
2, comma b), punto 2 del regolamento.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LIVORNO
 
  Il  comune  di  LIVORNO  ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire,  (omissis),  per  l'anno 1999 le seguenti aliquote
I.C.I.:
  a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille;
  b) aliquota ridotta del 5,3  per  mille  in  favore  delle  persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel  comune  di  Livorno  per  l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore
di persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliari locate,
con   contratto   registrato,  a  soggetti  che  le  utilizzano  come
abitazione principale, dando atto nel rispetto del comma 1, dell'art.
4,  del  decreto-legge  8  agosto  1996,  n.  437,   convertito   con
modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556;
  c)  aliquota  agevolata  del  4  per  mille  a favore delle persone
fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle
unita' immobiliari ad uso  abitativo  che  siano  state  concesse  in
locazione  con  contratto tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma
3,  della legge n. 431/1998, relativa alla disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili ad uso abitativo;
  d) aliquota del 9 per mille,  per  le  unita'  immobiliari  ad  uso
abitativo  che siano tenute sfitte durante l'anno 1999 e per le quali
risultino - da almeno due anni - alle date di scadenza dei versamenti
dell'imposta non essere stati registrati contratti di  locazione,  ad
esclusione  dell'abitazione  principale di soggetti passivi residenti
all'estero e della unita' immobiliare ad uso abitativo, posseduta  da
persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato o discontinuo;
2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
3. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000
a L. 500.000 alle seguenti categorie di soggetti passivi:
  a)  disabili  totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone
conviventi nella suddetta situazione) riconosciuti tali alla data del
1  gennaio 1999, a condizione di essere possessori  solo  dell'unita'
immobiliare  per  la  quale  viene  richiesta  la maggiore detrazione
(oltre all'eventuale annesso garage, cantina, o altra  pertinenza)  e
con  un  reddito complessivo familiare lordo, riferito all'anno 1998,
non superiore all'importo di L. 42.000.000 (escluso  il  reddito  del
fabbricato  per  il  quale  si  chiede la detrazione e dell'eventuale
pertinenza, oltre ad eventuali indennita' di accompagnamento);
  b) possessori solo dell'immobile per il quale  viene  richiesta  la
maggiore  detrazione  (oltre  all'eventuale annesso garage, cantina o
altra pertinenza) e eventi per l'anno  precedente  a  quello  cui  si
riferisce  l'imposta  un reddito complessivo familiare lordo, escluso
il reddito del fabbricato per il quale  si  chiede  la  detrazione  e
dell'eventuale  pertinenza,  non superiore a L. 14.000.000 per nuclei
familiari composti da un componente, incrementato di L. 4.000.000 per
ogni componente il nucleo;
4. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000
a L. 300.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi:
  a) avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al  1  gennaio
1999,  essere  possessori  del  solo  immobile  per  il  quale  viene
richiesta la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso  garage,
o  altra  pertinenza,  essere  in  condizione  non  lavorativa con un
reddito  complessivo  familiare  lordo,  escluso   il   reddito   del
fabbricato  per  il  quale  si  chiede la detrazione e dell'eventuale
pertinenza, riferito all'anno 1998 non superiore a L.  20.000.000  se
unico  componente il nucleo familiare incrementato di una quota di L.
4.000.000 per ogni componente il nucleo familiare;
  b) per i nuclei familiari formati da giovani coppie,  con  o  senza
figli,  coniugati  o  conviventi,  (iscritti  nello  stesso  stato di
famiglia) da non oltre due anni dalla data del 1 gennaio 1999, in cui
entrambi i componenti siano di eta' inferiore ai trentacinque anni al
1 gennaio 1999 e  dispongano  di  un  reddito  complessivo  familiare
lordo,  escluso  il  reddito del fabbricato per il quale si chiede la
detrazione e dell'eventuale pertinenza, riferito all'anno  1998,  non
superiore a L. 35.000.000;
5.  di  stabilire  che  l'applicazione  del  beneficio dell'ulteriore
detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata  alle
seguenti condizioni:
  a)  che  gli  altri  componenti del nucleo familiare non possiedano
alcuna proprieta' immobiliare;
  b) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non
sia classificato  nei  gruppi  catastali:  A/1  (abitazione  di  tipo
signorile),  A/7  (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville),
A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);
  c) che i contribuenti che intendono usufruire  dei  benefici  sopra
descritti,  debbano  presentare apposita domanda entro la data del 20
dicembre 1999;
6. di stabilire che il diritto all'elevazione  della  detrazione  per
l'abitazione  principale spetti anche se il soggetto passivo o un suo
familiare possiede un piccolo appezzamento  di  terreno,  diverso  da
area fabbricabile, sul quale l'attivita' agricola viene esercitata in
forma   non   imprenditoriale   (coltivato  occasionalmente  e  senza
struttura organizzativa, cosi'ddetti "orticelli").
  (Omissis).
                      COMUNE DI LOCATE VARESINO
  (Como)
  Il  comune di LOCATE VARESINO (provincia di Como) ha adottato, l'11
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare le seguenti misure per l'applicazione dell'I.C.I.   -
imposta  comunale  sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1
gennaio 1999:
=====================================================================
Oggetto dell'imposta            Aliquota              Detrazioni
_____________________________________________________________________
 Abitazione principale         4,5 per mille         200.000
 Unico immobile posseduto,
 escluse unita' immobiliari
 classificate A/1 e A/8, da
 persona fisica di eta'
 superiore a 65 anni alla
 data del 1 gennaio 1999
 con redditi 1998 del
 relativo nucleo familiare
 non superiore a
 L. 18.460.000                 4,5 per mille         300.000
 Immobili che non rientrano
 fra quelli previsti nelle
 precedenti classificazioni,
 compresi i terreni ed aree
 fabbricabili                   5 per mille             -
  (Omissis).
                        COMUNE DI LOCOROTONDO
  (Bari)
  Il comune di LOCOROTONDO (provincia di Bari)  ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare le imposte, le tasse, le tariffe per l'anno 1999, cosi'
come sopra ed in allegato riportate,  approvando,  nel  contempo,  le
detrazioni, ed agevolazioni anch'esse riportate in premessa.
  L'imposta  per l'anno 1999, per gli immobili siti nel territorio di
questo comune, e' determinata applicando  al  valore  degli  immobili
stessi, come definito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, l'aliquota del 4 per mille, riconoscendo una detrazione
di  L.  200.000  per  immobili adibiti ad abitazioni principali. Tale
agevolazione viene riconosciuta anche ai cittadini italiani residenti
all'estero, a condizione che l'immobile  sia  a  disposizione  e  non
venga  ceduto in locazione, in esecuzione della delibera della giunta
comunale n. 499 del 5 novembre 1993, di cui la S.P.C. di  Bari  prese
atto nella seduta 3 gennaio 1994, al n. 10810 di protocollo.
  La   detrazione   fiscale,   prevista  per  l'immobile  adibito  ad
abitazione principale da parte  di  cittadini  disabili  con  ridotte
capacita'  di  deambulazione e che per tale condizione sono obbligati
all'utilizzo  della  carrozzella,  viene  stabilita  in  L.   500.000
relativamente  all'anno  1999.  Gli  aventi diritto a tale detrazione
devono presentare al comune regolare domanda corredata da certificato
medico  attestante  la  ridotta  capacita'  di  deambulazione  e  una
dichiarazione  di parte in cui si attesti l'esecuzione dei lavori per
l'abbattimento delle barriere  architettoniche  ex  legge  27  aprile
1978, n. 384.
  Si  continuano  ad  esonerare dal pagamento dell'imposta, i terreni
agricoli ricadenti nel territorio del comune di Locorotondo, ai sensi
dell'art.  7,  lettera  H  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e
delimitati  ai  sensi  dell'art.  15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984, giusta circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993,
n. 9.
  (Omissis).
                       COMUNE DI LODI VECCHIO
  (Lodi)
  Il comune di LODI VECCHIO (provincia di Lodi) ha  adottato,  il  30
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  le  seguenti  modalita'  di  applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) da  valere  per  questo  comune  con
effetto dal 1 gennaio 1999:
  aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
  aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille, per:
   immobile   (ed   annessa   autorimessa)   adibito   ad  abitazione
principale;
   locali adibiti ad attivita' commerciali rientranti nelle categorie
C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri);
  detrazione ordinaria di L.  200.000  annue  per  tutti  i  soggetti
aventi diritto;
  detrazione  speciale  di L. 300.000 annue per soggetti in disagiate
condizioni economiche (pensionati con pensione  minima,  disoccupati,
ecc.  come in premessa meglio precisato e come da accordo siglato nel
decorso anno fra questo comune  e  le  organizzazioni  sindacali  dei
pensionati del Lodigiano).
  (Omissis).
                          COMUNE DI LODRINO
  (Brescia)
  Il  comune  di  LODRINO  (provincia  di Brescia) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
1. di determinare l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)   da   applicarsi   in  questo  comune  durante  l'esercizio
finanziario 1999, fissandola nella misura unica del 6 per mille;
2. di disporre comunque che limitatamente  all'abitazione  principale
sara'   applicata   una  maggiorazione  della  detrazione  che  viene
rapportata a complessive L. 220.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LOMAZZO
  (Como)
  Il  comune  di  LOMAZZO (provincia di Como) ha adottato, l'11 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di confermare per  l'anno  1999  le  aliquote  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle seguenti misure:
  abitazione principale: 5 per mille;
  altri immobili: 6 per mille;
2. di determinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 58, comma
3, del decreto legislativo n. 446/1997 n. 50 le detrazioni  d'imposta
per l'anno 1999 come appresso indicato:
  abitazioni  principali, eccetto quelle classificate A1, A8, A9:  L.
250.000;
3. tale detrazione e' elevata a L. 400.000 a tutela delle classi piu'
deboli  quali:  i  cassintegrati,  lavoratori  in  mobilita'   e   in
disoccupazione,  i  nuclei  familiari composti da pensionati con eta'
superiore ai sessantacinque anni a condizione che abbiano un  reddito
complessivo   familiare   fino  a  L.  25.000.000,  aumentato  di  L.
2.000.000, per ogni familiare a  carico  a  condizione  che  la  loro
abitazione principale non sia classificata A1, A8, A9;
4.  di  stabillre altresi' ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge
n. 449/1997 l'aliquota del 4 per mille per abitazione principale e  5
per  mille  per  altri immobili a favore dei proprietari che eseguono
interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o  inabitabili
o  interventi  finalizzati  al  recupero  di  immobili  di  interesse
artistico o architettonico localizzati  nei  centri  storici,  ovvero
volti   alla   realizzazione   di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LOMELLO
  (Pavia)
  Il comune di LOMELLO (provincia di Pavia) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili I.C.I. nelle seguenti misure:
  a) 5 per mille per le prime case accatastate nelle categorie  A3  e
A4;
  b)  5,50  per mille per prime case con accatastamento diverso dalle
categorie A3 e A4;
  c) 6 per mille per tutti gli altri immobili;
agevolazioni: ulteriore detrazione di L.  100.000  oltre  alle  prime
200.000  per  nuclei familiari il cui reddito, riferito al periodo di
imposta precedente, non superi L. 10.000.000 per componente.
  (Omissis).
                        COMUNE DI LONGOBUCCO
  (Cosenza)
  Il  comune  di  LONGOBUCCO  (provincia  di  Cosenza) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  1999,  nella  misura  del 4,5 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  imposta  comunale   sugli   immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come  modificata  dal  comma  53  dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e dall'art.  1, comma 5 della legge 27 dicembre 1977, n.
449;
2.  di  stabilire  in  L.  200.000  la   detrazione   sull'abitazione
principale.
  (Omissis).
                    COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE
  (Belluno)
  Il comune di LORENZAGO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire che, nell'ambito territoriale di competenza, l'mposta
comunale  sugli  immobili per l'anno 1999 risulta determinata come in
appresso:
  aliquota del 6 per mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione  principale del soggetto passivo e per quelle altre assim-
ilate alle prime in forza del predetto regolamento comunale;
  aliquota del 7 per mille per  tutti  gli  altri  immobili  comunque
soggetti all'imposta di cui trattasi;
2.  di  fissare  nella  misura  di L. 230.000 la detrazione d'imposta
concessa nel periodo di riferimento per le  abitazioni  principali  e
per quelle ad esse assimilate.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LORETO
  (Ancona)
  Il  comune di LORETO (provincia di Ancona) ha adottato, il 22 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'I.C.I. come  di  seguito,  ai  sensi
dell'art.  6  del  decreto  legislativo  n. 504/1992, come sostituito
dall'art. 3,  comma  53,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
confermando le aliquote dell'anno precedente:
  A)   5,2  per  mille,  unita'  immobiliari  adibita  ad  abitazione
principale, in favore di persone fisiche o soggetti passivi e soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
  B) 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
di confermare l'ammontare della detrazione per abitazione  principale
in L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI LORETO APRUTINO
  (Pescara)
  Il comune di LORETO APRUTINO (provincia di Pescara) ha adottato, il
31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, con decorrenza 1 gennaio 1999, e per l'anno  1999,
nell'ambito  del  comune  di Loreto Aprutino, l'aliquota I.C.I. nelle
seguenti misure:
  5,5 per mille l'aliquota ordinaria;
  4,50 per mille l'aliquota per immobili ubicati nel centro  storico,
come  individuato  alla  tavola VII del vigente P.R.G., oggetto degli
interventi di cui all'art. 1, comma 5 della legge n.  449/1997,  come
meglio precisato in premessa e narrativa;
2.  confermare  per  l'anno  19989  la  detrazione  di L. 200.000 per
l'abitazione principale.
  (Omissis).
                           COMUNE DI LORIA
  (Treviso)
  Il comune di LORIA (provincia di Treviso) ha  adottato,  l'8  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  conferamare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 4 per mille;
2.  di  fissare  la detrazione per abitazione principale nella misura
fissa di  L.  200.000  (art.  8,  comma  2,  decreto  legislativo  n.
504/1992,  cosi'  come sostituito dalla legge n. 662/1996), anche per
le abitazioni non locate possedute da anziani o disabili residenti in
istituti di ricovero o cura a seguito di ricovero permanente (art. 3,
legge n. 662/1996).
  (Omissis).
                      COMUNE DI LORO CIUFFENNA
  (Arezzo)
  Il comune di LORO CIUFFENNA (provincia di Arezzo) ha  adottato,  il
29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999:
  1) 4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  del soggetto passivo, residente nel comune di
Loro Ciuffenna;
  2) 4,5 per mille per l'unita' immobiliare concessa in uso  gratuito
a  parente  in  linea  diretta  fino  al secondo grado, residente nel
comune di Loro Ciuffenna che la utilizzi come abitazione principale;
  3) 6 per mille per le unita' immobiliari poste nelle categorie C/1,
C/2 e C/3;
  4) 7 per mille per le unita' immobiliari diversa da quella indicata
nei precedenti punti 1), 2), 3) (comprese le aree fabbricabili);
di confermare la detrazione prevista  per  le  abitazioni  principali
fissata in L. 200.000 esclusivamente per i casi di cui al punto 1.
  (Omissis).
                        COMUNE DI LORO PICENO
  (Macerata)
  Il  comune  di  LORO PICENO (provincia di Macerata) ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999  l'aliquota  I.C.I. ordinaria nella
misura del 5,50 per mille;
di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno
1999 e' pari a L. 220.000;
di riconferamre per l'anno 1999 l'aliquota agevolata del 4 per  mille
a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di immmobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto  anche  pertinenti  oppure  all'utilizzo  di
sottotetti;
di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                      COMUNE DI LOZZO DI CADORE
  (Belluno)
  Il comune di LOZZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il
31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire le aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  del 4 per mille per le abitazioni principali;
  del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili;
  del 6,2 per mille per le aree fabbricabili;
di considerare abitazione principale:
  l'unita' immobiliare nelle quale il contribuente, che la possiede a
titolo  di  proprieta',  usufrutto  od altro diritto reale, ed i suoi
familiari, dimorino abitualmente;
  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o   di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscano la residenza in
istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
  le  unita'  possedute  da soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dall'A.T.E.R.  (ex  istituti
autonomi per le case popolari);
  le  abitazioni  concesse  in  uso gratuito a parenti in liena retta
fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado;
  l'abitazione principale del proprietario iscritto all'A.I.R.E.  del
comune, a condizione che non risulti locata;
  le abitazioni  dei  custodi,  cosi'  come  definite  dal  contratto
nazionale  di  lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del
codice di procedura civile;
  si  applica  l'aliquota del 4 per mille anche per i fabbricati o le
porzioni di fabbricato  realizzati  per  la  vendita  e  non  venduti
(unita' immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose),
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
l'attivita' la  costruzione  e  l'alienazione  di  immobili,  per  un
periodo comunque non supreiore a tre anni;
di  determinare  per  l'anno  1999  la detrazione di imposta comunale
sugli  immobili  per  l'abitazione  principale  nella  misura  di  L.
200.000, comprese le unita' immobiliari:
  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci  assegnatari,  nonche'  gli
alloggi  regolarmente  assegnati  dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi
per le case popolari);
  possedute a titolo di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  p
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
  concesse in uso gratuito a parenti in linea  retta  fino  al  terzo
grado in linea collaterale fino al secondo grado;
  del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che
non risutli locata;
  dei  custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro
per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice  di  procedura
civile.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LOZZOLO
  (Vercelli)
  Il  comune  di  LOZZOLO  (provincia  di  Vercelli)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per quanto in premessa citato, l'aliquota I.C.I.
da applicare per l'esercizio 1999 nella misura del 5 epr mille;
2. di non avvalersi della facolta' di cui al  comma  53  dell'art.  3
legge  23  dicembre 1996 n. 662 in ordine alla diversificazione delle
aliquote;
3. di non avvalersi della facolta' di cui all'art. 1  comma  5  della
legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
4.  di  eleveare  per  l'anno1999  la  detrazione I.C.I. per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 230.000  ai  sensi
dell'art.  3 comma 55 della legge n. 662/1996;
5.  di  non  accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati
per la vndita e non venduti  da  imprese  ex  art.  8,  primo  comma,
decreto  legislativo  n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3
legge n. 662/1996;
6. di dare applicazione al disposto di cui al  comma  56  del  citato
art.   3,   in  ordine  alla  equiparazione  dell'assoggettamento  ad
abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a  titolo  di
proprieta'  o  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquistino la
residenza permante in istituti di ricovero o sanitari,  a  condizione
che la stessa non risulta locata.
  (Omissis).
                            COMUNE DI LU
  (Alessandria)
  Il  comune di LU (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  nella  misura del 5 per mille con l'eccezione degli immobil
di categoria catastale:
  D7 per i quali si applica l'aliquota del 4 per mille;
  D2 per i quali si applica l'aliquota del 6 per mille;
  C1 per i quali si applica l'aliquota del 6 per mille;
di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale debba essere detratta, fino alla concorrenza
del suo ammontare, la somma di  L.  200.000,  rapportata  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LUCERA
  (Foggia)
  Il  comune di LUCERA (provincia di Foggia) ha adottato, il 23 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. confermare, per l'anno 1999, l'aliquota  unica  del  5  per  mille
dell'I.C.I.   (imposta  comunale  sugli  immobili)  e  la  detrazione
agevolativa di L. 280.000 per  ogni  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale del soggetto passivo, inclusi i soci delle co-
operative e  gli  assegnatari  delle  case  popolari  degli  Istituti
autonomi  cosi' come disposto dalla deliberazione consiliare n. 3 del
27 febbraio 1997;
2. applicare l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille per  gli
interventi  e il periodo indicato dal comma 5 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che i contribuenti interessati
producano la documentazione prevista dal Ministero delle finanze  per
le  detrazioni  IRPEF  conseguenti  agli interventi edilizi di cui al
comma 1 dello stesso art. 1.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LUCITO
  (Campobasso)
  Il comune di LUCITO  (provincia  di  Campobasso)  ha  adottato,  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota
per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                         COMUNE DI LUGNACCO
  (Torino)
  Il  comune  di  LUGNACCO  (provincia  di Torino) ha adottato, il 30
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                    COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA
  (Terni)
  Il comune di LUGNANO IN TEVERINA (provincia di Terni)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' applicate per l'anno 1998:
  1) abitazione principale: 5,50 per mille;
  2) seconda casa  (immobili  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale o alloggi non locati): 7 per mille;
  3) altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille;
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LUMARZO
  (Genova)
  Il  comune di LUMARZO (provincia di Genova) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare la proposta di determinazione dell'aliquota I.C.I. 1999
nel 6,5 per mille e  della  determinazione  ex  art.  8  del  decreto
legislativo  n.  504/1992, e successive modificazioni, in L. 200.000,
confermando,  pertanto  quanto  gia'  stabilito  per   gli   esercizi
precedenti.
  (Omissis).
                        COMUNE DI LUNAMATRONA
  (Cagliari)
  Il comune di LUNAMATRONA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 24
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1999 le seguenti aliquote di imposte,
tasse, contributi e tariffe varie, confermando le stesse nelle misure
relative al 1998 (come da atto consiliare n. 8 del 27 ottobre 1998) e
cioe':
  a) imposta comunale sugli immobil: aliquota unica 4,5 per mille,  e
detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI LURAGO D'ERBA
  (Como)
  Il  comune  di LURAGO D'ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  5  per mille
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni ed integrazioni;
2.  di  determinare  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come  sostituito  dall'art.  3,
comma  55,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662 per l'anno 1999 la
detrazione d'imposta per unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI LUSIA
  (Rovigo)
  Il  comune  di  LUSIA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  nella  misura  unica  del  5  per mille l'aliquota per
l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per
l'anno 1999.
  (Omissis).
                         COMUNE DI LUSIGLIE'
  (Torino)
  Il  comune  di  LUSIGLIE'  (provincia di Torino) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire, come gia' previsto dalla giunta comunale con atto n.
6 del 29 gennaio 1999,  per  l'anno  1999  un'unica  aliquota  I.C.I.
(imposta comunale sugli immobili) nella misura del 6 per mille, senza
aumento  di detrazione per le abitazioni principali e senza ulteriori
varianti facoltative previste dalla normativa vigente.
  (Omissis).
                       COMUNE DI LUSON - LUSEN
  (BOlzano)
  Il comune di LUSON - LUSEN (provincia di Bolzano) ha  adottato,  il
30   novembre   1998,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota  del 4 per mille dell'imposta comunale
sugli immobli (I.C.I.) per tutti i contribuenti;
2. di stabilire per l'anno d'imposta 1999 la detrazione d'imposta  di
cui  all'art.  8,  comma  3  del  decreto  legislativo  n. 504 del 30
dicembre 1992, sostituito dall'art.  3,  comma  55,  della  legge  23
dicembre   1996,  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale - categorie catastali A2 fino a  A6  in  mii'sura  fino  a
concorrenza dell'imposta dovuta per detta unita';
3.  di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue
pertinenze, ancorche' distintamente  iscritte  in  catasto  ai  sensi
dell'art.  59,  comma  1,  lettera  d) del decreto legislativo del 15
dicembre 1997, n. 446. Dettagli precisi sono da fissare con  apposito
regolamento da approvare.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LUSTRA
  (Salerno)
  Il  comune  di  LUSTRA  (provincia  di  Salerno)  ha adottato, il 4
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, come determina, anche per l'anno 1999, in ragione del
5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili  istituta
con  decreto  legislativo  n.  504 del 30 dicembre 1992, e successive
modifiche.
  (Omissis).
                           COMUNE DI LUZZI
  (Cosenza)
  Il comune di LUZZI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille con la detrazione di L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA
  (Isernia)
  Il comune di MACCHIA D'ISERNIA (provincia di Isernia)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   stabilire   l'aliquota   dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
da applicarsi in questo comune per l'anno 1999 nella misura del  5,70
per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MACERATA CAMPANIA
  (Caserta)
  Il  comune di MACERATA CAMPANIA (provincia di Caserta) ha adottato,
il  25  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  I.C.I.  differenziata  in
relazione alle seguenti tipologie immobiliari:
  1.  ordinaria  del  5,50  per  mille  da  applicarsi  alle  rendite
catastali degli immobili insistenti sul territorio comunale;
  2. 5 per mille da applicarsi alle sole unita' immobiliari adibite a
dimora  abituale  del  soggetto  passivo   della   imposta   comunale
immobiliare (I.C.I.);
determinare  la  detrazione  di  L. 200.000 per le unita' immobiliare
adibite a dimora abituale del soggetto passivo, rapportate al periodo
per il quale si protrae tale destinazione, cosi'  come  previsto  dal
comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MACERATA FELTRIA
  (Pesaro e Urbino)
  Il  comune  di  MACERATA  FELTRIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha
adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue:
  abitazione principale: aliquota 5 per mille;
  immobili  diversi  dalle  abitazioni  o   posseduti   in   aggiunta
all'abitazione principale o alloggi non locati: aliquota 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MACOMER
  (Nuoro)
  Il  comune  di MACOMER (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. 4,5 per mille da applicare alla base imponibile degli immobili;
2.  detrazione  di L. 200.000 per tutte le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MAFALDA
  (Campobasso)
  Il comune di MAFALDA (provincia di Campobasso) ha adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  (omissis)  nel  6  per  mille  l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1999.
  (Omissis);
                          COMUNE DI MAGASA
  (Brescia)
  Il comune di MAGASA (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  A) abitazione principale: aliquota del 5 per mille;
  B)  abitazioni  secondarie intese come immobili diversi dalla prima
casa o tenuta a disposizione: aliquota 6.5 per mille:
  C) confermare per l'anno 1999, la  detrazione  di  L.  200.000  per
l'abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo
 n. 504/1992, e successive modifiche.
  (Omissis);
                       COMUNE DI MAGLIANO ALPI
  (Cuneo)
  Il  comune di MAGLIANO ALPI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999  le  seguenti  agevolazioni  relative
all'imposta comunale sugli immobili:
  L. 200.000 detrazioni I.C.I. prima casa;
2.  di  stabilire,  per  il  1999,  l'aliquota  dell'imposta comunale
immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MAGLIE
  (Lecce)
  Il comune di MAGLIE (provincia di Lecce) ha adottato, il  26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui
al decreto legislativo n. 504/1992  e  successive  modificazioni  per
l'anno  1999  nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili con
le seguenti eccezioni:
  a) unita' immobiliari regolarmente assegnate con  patto  di  futura
vendita  a  soggetti  con  reddito  non  superiore  a  L.  30.000.000
dall'I.A.C.P.  per le quali l'aliquota e' fissata  nella  misura  del
5,5 per mille;
  a1)   per   le   unita'   immobiliari   locate  mediante  contratti
intercategoriali, e cioe' contratti stilati fra  le  associazioni  di
categoria dei proprietari e degli inquilini, aliquota 5 per mille;
  b)   riconoscere   una   ulteriore   detrazione   nell'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  pari  a   L.   120.000   da
aggiungersi alla detrazione di L. 220.000, quest'ultima gia' prevista
e  deliberata  con  atto  di  C.C.  n. 17 del 28 febbraio 1997 per le
abitazioni principali, ai soggetti passivi  di  imposta  titolari  di
pensione che:
  b1)  siano  proprietari  o  titolari di usufrutto, uso o diritto di
abitazione del solo alloggio abitato e dell'eventuale annesso  garage
o  posto  macchina  e/o oltre pertinenze annesse all'abitazione quale
unico diritto reale del contribuente al primo di  gennaio  1999.  Nel
caso  di  abitazione  utilizzata  con  diritto  di  usufrutto,  uso o
abitazione, il contribuente non deve  avere  alcun  altra  proprieta'
immobiliare;
  b2)  abbiano  compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data
del 1 gennaio 1999;
  b3) siano in possesso al 1 gennaio 1999 di redditi da pensione  che
nel 1998 siano di importo entro:
   L. 12.204.000 per nuclei familiari composti da una sola persona;
   L.  16.850.000  per  nuclei  familiari  composti  dal contribuente
pensionato con coniuge a carico.
  Il contribuente pensionato  non  puo'  avere  altri  redditi  oltre
l'abitazione  principale.  Inoltre,  non  si  fa luogo alla ulteriore
detrazione se del nucleo familiare fanno parte altri  componenti  che
siano  titolari  di redditi di qualsiasi natura, anche se provenienti
unicamente da fabbricati.
  L'applicazione  del  beneficio della ulteriore detrazione, inoltre,
non e' ammessa  per  quei  proprietari  o  titolari  del  diritto  di
usufrutto,  uso  o  abitazione,  che  abbiano l'abitazione principale
classificata in A1 - A7 -  A9  (rispettivamente  abitazioni  di  tipo
signorile,  abitazioni  in  villini, abitazioni in villa o castelli o
palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  c) approvare i seguenti criteri applicativi:
   c1) il  contribuente  deve  presentare  la  domanda  per  ottenere
l'aumento  della  detrazione  entro  il 30 giugno 1999. Nella domanda
l'interessato deve indicare:
    nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
    di essere in possesso di  tutti  i  requisiti  richiesti  per  il
riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 340.000;
   c2) alla domanda, che dovra' essere presentata all'ufficio tributi
del  comune  di  Maglie  entro  il  30 giugno 1999, va allegata copia
dell'ultima dichiarazione dei  redditi  e  dell'ultima  dichiarazione
I.C.I.  Nel caso in cui non sia tenuto a presentare dichiarazione dei
redditi, l'interessato dovra' presentare apposita autocertificazione.
L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa
comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele  si
procedera' a norma di legge;
   c3)  di  confermare  in  L.  220.000  la  detrazione  per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  ai
sensi  del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992 come sostituiti dall'art. 3, comma 55,  della
legge n.  662/1996;
   c4)  di  confermare  le  particolari  agevolazioni  contenuto  nel
regolamento approvato con consiliare n. 55 del 26 ottobre 1998.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MAGNAGO
  (Milano)
  Il comune di MAGNAGO (provincia  di  Milano)  ha  adottato,  il  26
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare, per l'anno 1999, l'aliquota unica per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita  con  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura del 4,8 per mille;
2.  di  concedere,  per  l'anno  1999, l'aumento della detrazione per
unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  da  L.  200.000
fino  a  concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' per i
soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:
  a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai  fini  dell'IRPEF,
di  tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu'
L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
  b) portatori di handicap con attestato di  invalidita'  civile  con
reddito  annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del
nucleo familiare fino a L. 21.000.000  piu'  L.  1.600.000  per  ogni
persona a carico;
  c)  disoccupati,  con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di
tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu'  L.
1.600.000 per ogni persona a carico;
  d)  lavoratori  posti  in  cassa  integrazione, con reddito annuale
imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare
fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
  e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di hand-
icap con attestato di invalidita' civile o nel caso  di  presenza  di
persone  anziane  non autosufficienti con certificazione medica della
A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da  L.
1.600.000 a L. 2.500.000;
  f)  i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo  quanto  previsto
ai punti precedenti.
  Saranno  escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000
fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta  unita'  tutte
le  unita'  immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9
anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra.
  Il  beneficio  dell'ulteriore  detrazione   e'   subordinato   alla
condizione  che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre
unita' immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari  il
box  o  il  posto macchina ecc. di proprieta' del soggetto passivo se
utilizzato direttamente dallo stesso o altri familiari conviventi.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MAGNANO
  (Biella)
  Il comune di MAGNANO (provincia di Biella) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  che  sara'  applicata  in
questo  comune  per  l'imposta  comunale  sugli immobili nella misura
unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MAIORI
  (Salerno)
  Il comune di MAIORI (provincia di Salerno) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
A) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione  principale;
nonche'  quelle  locate  con  contratto  registrato a soggetti che la
utilizzino come abitazione  principale;  nonche'  unita'  immobiliare
posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di'  usufrutto  da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
risulti  non  locata; nonche' le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione
principale  dei  soci  assegnatari; nonche' agli alloggi regolarmente
assegnati agli istituti case popolari:
  aliquota 5 per mille;
  detrazione L. 200.000;
B) immobili diversi dalle abitazioni, sia posseduti senza  abitazione
principale, sia posseduti in aggiunta all'abitazione principale:
  aliquota 5,5 per mille;
C) alloggi non locati o se locati con durata inferiore all'anno:
  aliquota 7 per mille.
  (Omissis).
               COMUNE DI MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO
                      MARGREID AN DER WEINSTRBE
  (Bolzano)
  Il  comune  di  MAGRE'  SULLA  STRADA  DEL  VINO  - MARGREID AN DER
WEINSTRBE (Provincia di Bolzano) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  ordinaria per l'I.C.I., da applicare
nell'anno 1999 in questo comune, nella misura del 5,5 per mille;
2. di  stabilire  un'aliquota  ridotta  per  l'I.C.I.,  da  applicare
nell'anno  1999  in  questo  comune,  nella  misura  del 4 per mille,
limitatamente  alle  unita'   immobiliari   adibite   ad   abitazione
principale  da  parte  del  possessore  ovvero  a  quelle concesse in
affitto o in comodato a soggetti che ne fanno tale uso;
3. di determinare la detrazione di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art.  3,  comma  55,  della  legge  23  dicembre  1996  n.   662
limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo in L. 700.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MAIERA'
  (Cosenza)
  Il  comune  di  MAIERA'  (provincia  di  Cosenza) ha adottato, il 2
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.)  e' confermata nella misura del 6 per mille.
la detrazione per l'abitazione principale e' fissata nell'importo  di
L. 200.000 annue.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI
  (Ancona)
  Il  comune  di MAIOLATI SPONTINI (provincia di Ancona) ha adottato,
il  15  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota del 5,4 per mille sugli immobili adibiti ad
abitazione principale del proprietario o soggetto passivo;
di determinare l'aliquota del 6,5 per mille su tutte le altre  unita'
immobiliari   inclusi  i  garagi  qualora  accatastati  separatamente
dall'abitazione principale e pertanto in possesso di propria  rendita
catastale, e sulle aree fabbricabili;
la   detrazione   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale e' di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MAIOLO
  (Pesaro e Urbino)
  Il  comune di MAIOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MALAGNINO
  (Cremona)
  Il comune di MALAGNINO (provincia di Cremona) ha adottato l'8 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999  (omissis) l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune  nella  misura
unica  del  4  per  mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o
detrazione facoltativa d'imposta.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MALESCO
  (Verbano - Cusio - Ossola)
  Il comune di MALESCO (provincia di Verbano -  Cusio  -  Ossola)  ha
adottato,  il  25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
imposta I.C.I.: per l'anno 1999 e' confermata l'aliquota del 5,50 per
mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MALGRATE
  (Lecco)
  Il  comune di MALGRATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, come modificato dalla legge n.  662/1996,  dal  decreto
legislativo  n.  446/1997 nonche' dalla legge n. 449/1997, l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999,  nella  misura
del 5 per mille;
2. di dare atto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 come sostituito
dalla  legge  662/1996,  che  la  detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  rimane  fissata  in  L.  200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;
3. di dare atto altresi', ai sensi del comma 1 del medesimo art.   8,
che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili  e  inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MALVICINO
  (Alessandria)
  Il  comune  di  MALVICINO (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  nel  4,50  per  mille  l'aliquota per l'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 1999;
dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle  abitazioni
principali rispetto a quella per le altre unita' immobiliari.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MANFREDONIA
  (Foggia)
  Il  comune  di MANFREDONIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 31
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire, per l'anno 1999,  nelle  seguenti  misure  le  aliquote
dell'imposta   comunale   sugli   immobili   istituita   con  decreto
legislativo n. 504/1992:
  terreni agricoli: 5.50 per mille;
  abitazione principale: 4 per mille;
  altri fabbricati: 5,50 per mille;
  aree fabbricabili: 5,50 per mille;
2. di applicare per l'anno 1999 fino alla concorrenza di  L.  300.000
la  detrazione  in favore dei seguenti possessori di immobili adibiti
ad abitazione principale:
  a) pensionati singoli di eta' non inferiore a 60 anni, con  reddito
inferiore/uguale  a  L.  13.000.000  maggiorato del reddito catastale
dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta;
  b) coniugi pensionati di cui uno almeno degli stessi abbia compiuto
il 60 anno di eta'  con  reddito  inferiore/uguale  a  L.  20.000.000
maggiorato    del    reddito    catastale    dell'immobile    oggetto
dell'agevolazione d'imposta:
  c) vedove pensionate con reddito del nucleo familiare non superiore
a L. 13.000.000;
3. di applicare per l'anno 1999 le agevolazioni previste dal 5  comma
dell'art.  1  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449 in favore di
proprietari di immobili per interventi  di  recupero  del  patrimonio
edilizio nella misura del 4 per mille;
4.  di applicare l'aliquota agevolata speciale del 4 per mille per le
unita' immobiliari concesse  in  locazione  a  titolo  di  abitazione
principale  alle  condizioni  definite  dagli  accordi  tipo  di  cui
all'art.  2, comma 3, della legge n. 431/1998;
5. l'imposta e' ridotta del cinquanta  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con  perizia  a  carico   del   proprietario,   che   allega   idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data d'inizio delle condizioni che  rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
6. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte, fino a conoscenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione
dell'imposta dovuta per le predette unita'  immobiliari,  e'  inoltre
stabilito  che  l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L.
300.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, nei casi
e con le  modalita'  indicate  in  narrativa  che  qui  si  intendono
integralmente  riportate.  Per abitazione principale s'intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',
usufrutto  od  altro  diritto  reale,  ed  i  suoi familiari dimorano
abitualmente.  Le disposizioni di cui al presente capo  si  applicano
anche  alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
7. viene considerata direttamente adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
10. di dare atto che, ai sensi del secondo  comma  dell'art.  58  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano coltivatori diretti od  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali di cui all'art.  11  della  legge  n.  9/1963,  soggette  al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;
11. darsi atto che l'aliquota I.C.I. del 4 per mille si applica anche
alle  pertinenze  dell'abitazione   principale   classificate   nelle
categorie catastali C/2, C/6, C/7.
  (Omissis).
                           COMUNE DI MANGO
  (Cuneo)
  Il  comune  di  MANGO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1999 nella misura del 5,50 per mille.
  (Omissis).
 
                    COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO
  (Lecco)
  Il  comune  di MANDELLO DEL LARIO (provincia di Lecco) ha adottato,
il  24  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli  immobili  per
il 1999 nelle seguenti misure:
  aliquota ordinaria: 5 per mille;
  aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
del soggetto passivo: 4 per mille;
  detrazione   per   l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale L. 220.000;
  aliquota   agevolata,   applicabile   limitatamente   alle   unita'
immobiliari  interessate  e  per  la durata di tre anni dalla data di
inizio dei lavori, per i proprietari che  eseguano  interventi  volti
alla  realizzazione  di  autorimesse o posti auto anche pertinenziali
oppure all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille;
2.  di  considerare  adibita  ad   abitazione   principale   l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MANIAGO
  (Pordenone)
  Il  comune  di  MANIAGO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 12
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di mantenere inalterata nel 1999 la pressione fiscale dell'I.C.I.,
determinando in conseguenza di cio'  la  conferma  dell'aliquota  per
l'imposta  comunale  sugli immobili (l.C.l.) nella misura unica del 5
per mille;
2. di confermare altresi' per  l'anno  1999  il  mantenimento  in  L.
250.000   della   detrazione   per  l'abitazione  principale  con  la
possibilita'  di  elevarla  a  L.  300.000  unicamente  per  i   casi
economicamente disagiati;
3.  di  confermare  anche la precisazione, gia' delineata, che i casi
economicamente disagiati sono riferiti unicamente alle situazioni  in
cui  il  reddito imponibile complessivo della famiglia cui appartiene
il  contribuente  soggetto  I.C.I.,  purche'  esso   sia   lavoratore
dipendente o pensionato, non superi nel suo ammontare annuo l'importo
corrispondente  al  trattamento minimo di pensione di in soggetto che
sara' fissato per il 1999 (alla data di formazione di questo atto non
risulta possibile conoscere ancora la cifra  precisa).  Non  concorre
ovviamente  alla  formazione  del  reddito  l'immobile  oggetto della
detrazione. La  dimostrazione  di  tale  reddito  deve  pero'  essere
attestata    entro    il   30   settembre   2000   (anno   successivo
all'imposizione) facendo pervenire al settore  tributi  una  domanda-
dichiarazione   unicamente   per  il  tramite  del  servizio  sociale
(quest'ultimo prendera'  cosi  cognizione  dei  casi  che  potrebbero
ricadere  nella sua competenza). La domanda, nella parte dichiarativa
dovra' comprendere in allegato copia della dichiarazione dei  redditi
mod.  730  o  740,  o  i  modelli  101  -  102  e  simili,  eventuale
dichiarazione di disoccupazione,  e  comunque  ogni  altro  documento
concernente  i  redditi  riferiti  a  tutti  i  componenti  il nucleo
familiare comprese  le  pensioni  estere,  i  vitalizi  derivanti  da
assicurazioni, ecc. La dimostrazione della situazione agevolativa non
pervenuta  entro  il  suddetto  termine  comporta  la  perdita  della
maggiorazione agevolativa;
4. di confermare in relazione alla facolta'  concessa  dal  comma  56
dell'art.   3   della  legge  662/1996,  che  non  viene  considerata
abitazione principale l'unita' immobiliare  posseduta  da  anziani  o
disabili  che  acquistano  la  residenza  in  istituti  di ricovero o
sanitari a seguito di  ricovero  permanente  in  quanto  il  ricovero
permanente  esclude  la possibilita' del soggetto di utilizzare anche
temporaneamente l'unita' immobiliare  in  questione  ed  inoltre  per
evitare  discriminazioni  nei  confronti degli altri contribuenti non
dimoranti nell'unita' soggetta all'imposta;
5. di precisare che per l'individuazione dei terreni agricoli ai fini
dell'esenzione dall'I.C.I., la circolare 14  giugno  1993  n.  9  del
Ministero  delle Finanze in S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141
del 18 giugno 1993 e la legge regionale 19 maggio 1994 n.  7 in  S.S.
28 BUR 20 maggio 1994, emanata in derivazione, classificano il comune
di Maniago come interamente montano;
6.  di  precisare,  data  l'intrinseca  pubblicita'  da  assegnare al
presente atto, che i versamenti dell'I.C.I.  del  comune  di  Maniago
devono  essere  intestati al Servizio Riscossione Tributi Concessione
di Pordenone - Rolo Banca 1473 S.p.a. - C.so Vittorio Emanuele II,  2
- 33170 Pordenone compresi quelli effettuati tramite l'apposito conto
corrente postale n. 133595.
  (Omissis).
                           COMUNE DI MARA
  (Sassari)
  Il  comune  di MARA (provincia di Sassari) ha adottato, il 22 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota del 4  per  mille  ai  fini
dell'imposta  comunale sugli immobili, e la detrazione (ordinaria) di
L. 200.000 annue per le abitazioni principali.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
  (Napoli)
  Il comune di MARANO DI NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il
23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. fissare in ragione del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1999;
2.  fissare  in ragione del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1999
per l'abitazione principale e per gli immobili equiparati a norma del
regolamento approvato con deliberazione n. 75 del 22 dicembre 1998;
3. fissare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale  e
per  gli  immobili  equiparati  a norma del regolamento approvato con
deliberazione n. 75 del 22 dicembre 1998;
4. fissare nella misura del 2 per mille l'aliquota  agevolata  per  i
seguenti interventi:
  a)  interventi  volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili;
  b) interventi finalizzati al  recupero  di  immobili  di  interesse
artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
  c) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto,
anche pertinenziali;
  d) interventi volti all'utilizzo di sottotetti;
5.  stabilire  che l'aliquota agevolata di cui al punto 4, si applica
ai lavori iniziati  nel  corso  del  1999  e  per  l'intero  triennio
successivo,  anche  in  favore  di eventuali proprietari per acquisto
dell'immobile fatto nel corso della realizzazione degli interventi  o
successivamente.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MARANO EQUO
  (Roma)
  Il  comune  di  MARANO  EQUO  (provincia di Roma) ha adottato, il 9
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999, l'applicazione dell'imposta  comunale
sugli  immobili  nell'aliquota del 6 per mille, con detrazione per la
prima casa di L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MARANO MARCHESATO
  (Cosenza)
  Il comune di MARANO MARCHESATO (provincia di Cosenza) ha  adottato,
il  27  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per l'anno 1999,
confermando altresi' la  detrazione  di  L.  200.000,  rapportata  al
periodo  dell'anno  durante il quale ti potrae tale destinazione, per
l'unita  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  ai  sensi
dell'art.  3 legge finanziaria 1996;
2.  di  precisare  che  per  abitazione principale, si intende quella
nella quale il contribnente che la possiede a  titolo  di  proprieta'
usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MARANO TICINO
  (Novara)
  Il comune di MARANO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare l'aliquota per l'anno 1999 da  applicare  in  misura
unica  per  la  determinazione  dell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille e nella  misura  del  7  per
mille per le aree edificabili;
2.  di fissare in L. 500.000 la detrazione d'imposta prevista per gli