(all. 1 - art. 1) (parte 7)
immobili adibiti ad abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MARATEA
  (Potenza)
  Il comune di MARATEA (provincia di  Potenza)  ha  adottato,  il  23
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  6 per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale e relative pertinenze;
  7  per  mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione
principale;
  7 per mille per le aree edificabili;
2.  di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione per tutte
le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MARCELLINA
  (Roma)
  Il comune di MARCELLINA (provincia di  Roma)  ha  adottato,  il  30
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire l'aliquota I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in
questo  comune con effetto dal 1 gennaio 1999, nella misura del 5 per
mille;
2. di dare atto  che  la  detrazione  dell'imposta  per  l'abitazione
principale e' confermata nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MARCIANA
  (Livorno)
  Il  comune  di  MARCIANA  (provincia di Livorno) ha adottato, il 30
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. determinare per l'anno  1999  le  seguenti  aliquote  dell'imposta
comunale sugli immobili:
  3,5  per  mille  a  favore  dei proprietari che eseguono interventi
volti al recupero di unita' immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure
all'utilizzo   di   sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti  interventi  e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
  4  per  mille  aliquota  ridotta  in  favore delle persone fisiche,
soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  o  proprieta'
indivisa, residenti nel comune per l'immobile direttamente adibito ad
abitazione   principale  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
  6  per  mille  aliquota  per  altri  fabbricati,  terreni  ed  aree
fabbricabili   e   immobili   posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale;
2. di elevare a L. 500.000 la detrazione per la prima casa.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MARCIANISE
  (Caserta)
  Il comune di MARCIANISE  (provincia  di  Caserta)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  le  aliquote  e  detrazione   per   l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili, in questo comune, con effetto
dal 1 gennaio 1999 come segue:
  a)  aliquota ridotta da applicare alle unita' immobiliari possedute
dal soggetto passivo a titolo  di  abitazione  principale:  5,50  per
mille;
  b)  aliquota  ordinaria  da  applicare  a  tutti gli altri immobili
posseduti dal soggetto passivo  diversi  dall'abitazione  principale:
6,50 per mille;
  c)  detrazione  di  L. 240.000 limitatamente all'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
2. per la determinazione della base  imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazione, compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MARENTINO
  (Torino)
  Il comune di MARENTINO (provincia di Torino) ha adottato il 5 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare nella misura del 5 per mille  l'aliquota  dell'imposta
comunale  immobiliare  (I.C.I.)  per  l'anno  1999  da applicare alle
abitazioni principali e nella misura del  6,5  per  mille  tutti  gli
altri immobili;
di  determinare,  per  l'anno 1999, la detrazione di imposta prevista
dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
504,  cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, per
le abitazioni principali, pari a L. 200.000;
ai  sensi  dell'art.  6  del  regolamento  I.C.I.,  la  misura  della
detrazione  l'imposta,  da  accordare  ai  nuclei  familiari aventi a
carico un soggetto portatore di handicap, viene fissata,  per  l'anno
1999,  in  L.  500.000,  a  condizione  che  il  reddito  complessivo
dell'anno  precedente  dell'intero  nucleo  familiare   non   risulti
superiore a L. 30.000.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MARGARITA
  (Cuneo)
  Il  comune  di  MARGARITA  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per il 1999 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli
immobili nella misura unica del 5.5 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MARIANA MANTOVANA
  (Mantova)
  Il comune di MARIANA MANTOVANA (provincia di Mantova) ha  adottato,
il   25   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  che  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata da questo comune per l'anno 1999 con  l'aliquota  ordinaria
del 4 per mille e con le seguenti diversificazioni:
  unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da
persone  fisiche,  soggetti  passivi e soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel comune 4 per mille;
  unita' immobiliari locate ad  un  soggetto  che  le  utilizza  come
abitazione principale 4 per mille;
  immobili diversi dalle abitazioni (terreni, ecc.) 4 per mille;
  immobili  posseduti  oltre all'abitazione principale (locati) 4 per
mille;
  alloggi non locati 7 per mille;
  ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n.  449
per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita'
immobiliari inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti  alla  realizzazione  di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
soffotetti.   L'aliquota agevolata e'  applicata  limitatamente  alle
unita' immobiliari oggetto dei suddetti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori: 2 per mille;
  aree  in  zone  residenziali  -  produttive  e di completamento non
edificate invendute: 7 per mille;
  per le unita' immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del
soggetto detrazione di L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MARIANOPOLI
  (Caltanissetta)
  Il  comune di MARIANOPOLI (provincia di Caltanissetta) ha adottato,
il  27  ottobre  1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di adottare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, e la
detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MARINO
  (Roma)
  Il comune di MARINO (provincia di Roma)  ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  1999  le   seguenti   aliquote   per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  al  fine di
garantire l'equilibrio economico finanziario del bilancio 1999.
  4.8 per mille:
   per le unita immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  dal
soggetto passivo d'imposta;
   per  le  unita'  immobiliari  locate  con  contratto registrato ed
utilizzate come abitazione principale del locatario;
   a favore di proprietari che eseguano interventi volti al  recupero
di   unita'   immobiliari   inagibili   o  inabitabili  o  interventi
finalizzati  al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico   o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici,  ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo  di  sottotetti.    L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
  5,4 per mille, per le altre unita' immobiliari;
2. di confermare per  l'anno  1999  la  detrazione  per  l'abitazione
principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MARLIANA
  (Pistoia)
  Il  comune  di  MARLIANA  (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28
novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote l.C.l.:
  a) aliquota 7 per mille:
   aliquota  da  applicare  a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta
all'abitazione principale e relative pertinenze  intendendosi  quelli
non   locati,  quelli  vuoti,  quelli  tenuti  a  disposizione  quali
abitazioni secondarie e casi similari  e  comunque  quelli  privi  di
contratto  di  affitto registrato in cui il soggetto le utilizzi come
abitazione principale;
   aree fabbricabili.
  b) aliquota 6 per mille:
   abitazione principale;
   alloggi  in  aggiunta  all'abitazione  principale  con   contratto
registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;
  c)  aliquota  6  per mille: aliquota ordinaria da applicare a tutti
gli altri casi non contemplati nelle lettere a) e b);
  detrazione abitazione principale: L. 200.000;
2. di dare atto che verra considerata abitazione principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MARTANO
  (Lecce)
  Il comune di MARTANO (provincia di Lecce) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. stabilire che l'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  sara'
applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote:
  a)  aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle
lettere b) e c) della presente deliberazione nella misura del  6  per
mille;
  b)  aliquota ridotta, nella misura dei 5 per mille, da applicare in
favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci  di  cooper-
ative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per
l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e
per le unita'  immobiliari  beate  con  contratto  registrato  ad  un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
  c)  aliquota  agevolata,  nella misura del 4 per mille, a favore di
proprietari che eseguano  interventi  volti  al  recupero  di  unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   unita'   immobiliari   di   interesse   artistico   o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici,  ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure
all'utilizzo  di  sottotetti,  da applicare limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi per la  durata  di  tre  anni
dall'inizio dei lavori;
2.  stabilire  che  la  detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' elevata a L.
250.000 ed e' rapportata al periodo dell'anno  durante  il  quale  si
protrae tate destinazione.
  (Omissis).
                           COMUNE DI MASER
  (Treviso)
  Il  comune  di  MASER  (provincia  di  Treviso)  ha adottato, il 28
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1999 nella misura unica del 5,50 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MASSA D'ALBE
  (L'Aquila)
  Il  comune  di MASSA D'ALBE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il
31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che
segue, le aliquote per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
  unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 4,5 per mille;
  unita' abitative non principali 6,3 per mille;
  beni immobiliari strumentali di imprese con attivita' industriale 6
per mille;
  altri immobili non compresi nei precedenti 4,5 per mille.
2. di determinare, per l'anno 1999 le detrazioni  d'imposta  come  da
prospetto che segue:
  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale, detrazione
d'imposta L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MASSALENGO
  (Lodi)
  Il comune di MASSALENGO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  per  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota del  6  per
mille,  in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;
di mantenere l'aliquota del 5 per mille per le abitazioni  principali
e per quelle non concesse in uso gratuito a parenti fino al 2 grado;
di  applicare  la  detrazione di L. 200.000, per l'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con  esclusione
dei parenti di cui all'art. 2 del regolamento I.C.I.;
di  stabilire  che  l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata
per l'anno 1999 con l'aliquota del 7  per  mille  limitatamente  agli
alloggi  non  locati  ai  sensi dell'art. 3, comma 53, della legge n.
662/1996;
di introitare I'imposta tramite conto corrente postale intestato alla
tesoreria comunale o direttamente presso la tesoreria comunale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MATTIE
  (Torino)
  Il comune di MATTIE (provincia di Torino) ha adottato, il 22  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
2.  di  stabilire  per  l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella stessa misura del 1998, come di seguito:
  4,50 per mille per le abitazioni principali;
  5,50  per  mille  per  gli  altri  fabbricati  e  per   i   terreni
edificabili;
3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo di imposta di
cui all'art. 3, comma 55, punto 3), della legge 23 dicembre  1996  n.
662, e successive modificazioni.
  (Omissis).
                      COMUNE DI MAZZANO ROMANO
  (Roma)
  Il  comune  di MAZZANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 6
aprile 1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
visto che le tariffe e aliquote attualmente in vigore provengono  dai
seguenti atti deliberativi:
  1.  per  l'I.C.I.  delibera di G.C. n. 15 del 28 febbraio 1998, che
fissa  al  5  per  mille  per  il  1998,  l'aliquota  per  le  unita'
immobiliari  adibite ad abitazione principale, e al 5,5 per mille per
tutte le restanti unita' immobiliari, ed in L. 200.000 la  detrazione
d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).
di confermare, per il 1999, le tariffe ed aliquote relative a tributi
e  servizi  locali  in premessa elencati, nelle misure indicate negli
atti deliberativi richiamati.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MAZZARRONE
  (Catania)
  Il  comune  di MAZZARRONE (provincia di Catania) ha adottato, il 24
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
cosi' come previsto dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421
nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MEANA DI SUSA
  (Torino)
  Il comune di MEANA DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  di  stabilire  per  l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
  5,5 per mille relativamente all'abitazione principale ed alle  aree
fabbricabili;
  6,5  per mille relativamente alle altre tipologie di fabbricati con
un aumento pertanto dello 0,5 per mille rispetto al 1998;
3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di  imposta  di
cui  all'art.  3, comma 55, punto 3), della legge n. 662/1996, e suc-
cessive modificazioni.
  (Omissis).
                           COMUNE DI MEDE
  (Pavia)
  Il  comune  di  MEDE  (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare, per quanto  di  competenza,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (l.C.l.) da applicare nel territorio comunale
per l'anno 1999 e le detrazioni come meglio specificato nell'allegato
prospetto  che  e'  parte  integrante  e  sostanziale  della presente
deliberazione; Aliquote 1999
  aliquota ordinaria: 5 per mille;
  unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e pertinenze,
un box incluso: 5,5 per mille;
  unita' immobiliari non adibite  ad  abitazione  principale:  6  per
mille;
  unita'  immobiliari non adibite ad abitazione principale sfitte:  7
per mille;
  terreni: 5 per mille.
  aree edificabili 7 per mille.  Detrazioni 1999
  detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale
L. 200.000;
  aumento   della   detrazione  per  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini:
  a) pensionati;
   1) detrazione di L. 300.000 per pensionati con reddito  imponibile
ai fini Irpef pari o inferiore a L. 10.000.000 cadauno;
   2) detrazione di L. 250.000;
  a)  pensionati  single  con  reddito imponibile ai fini Irpef da L.
10.000.001 a L. 15.000.000;
  b) due pensionati con reddito imponibile ai fini Irpef compreso tra
20.000.001 e 25.000.000;
  detrazione di L. 300.000 con redditi imponibili ai fini Irpef  fino
a  L.  27.000.000,  aumentati  di  L.  2.000.000 per ogni familiare a
carico;
  detrazione di L. 250.000 con redditi compresi tra 27 e 32  milioni,
aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico per le seguenti
categorie:
   b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
   c)  disoccupati  per  almeno  sei  mesi  nel corso dell'anno 1998,
regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
   d) lavoratori posti in  cassa  integrazione  o  in  mobilita'  per
almeno sei mesi nel corso del 1998;
   e) lavoratori dipendenti;
le detrazioni di cui al presente prospetto sono concesse a condizione
che  i  dichiaranti  non  possiedano  altri  immobili,  in  tutto  il
territorio nazionale, anche a titolo di usufrutto.
  (Omissis).
                           COMUNE DI MEDEA
  (Gorizia)
  Il  comune  di  MEDEA  (provincia  di  Gorizia)  ha adottato, il 25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999, l'aliquota differenziata per la
determinazione dell'imposta comunale  sugli  immobili,  nella  misura
del:
  a)  5  per  mille  per  tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso
adibite;
  b) 6 per milie per le unita' immobiliari (alloggi) adibite  ad  uso
abitativo posseduto in aggiunta all'abitazione principale;
  c) 6 per mille per gli alloggi non locati (sfitti);
2.  di  dare  atto  che la detrazione per l'abitazione principale per
l'anno 1999 e' riconfermta in L. 200.000.
3. di stabilire per l'anno 1999 un aumento  della  detrazione  da  L.
200.000  a  L.  250.000,  per  le  sole unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale, di coloro che non possiedono  altri  iimmobili
soggetti ad I.C.I. sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso
e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:
  a)  persone  assistite  dal  servizio  sociale  comunale  nei  modi
previsti dalla legge;
  b) reddito del  proprio  nucleo  familiare  derivante  soltanto  da
lavoro  dipendente o pensione, non superiore a 9.500.000 lordi annui,
per le famiglie composte da una sola persona (a  tale  reddito  vanno
aggiunte  L.  5.508.000  per  ogni  ulteriore  componente  del nucleo
famigliare);
  c) nuclei familiari con una persona  disabile  non  autosufficiente
con  reddito  non  superiore  a  L.  35.257.000  per i nuclei con una
persona, 46.274.000 con due, 57.292.000 con tre, per  ogni  ulteriore
componente  si  aggiungono 5.508.000. (legge regionale n. 49/93, art.
23, modificato con l'art. 7, legge regionale n. 20/95, art. 32  legge
regionale  n.  10 del 19 maggio 1998, delibera della giunta regionale
n. 1406 del 15 maggio 1998).
  (Omissis).
                            COMUNE DI MEL
  (Belluno)
  Il comune di MEL (provincia di Belluno) ha adottato il 16  febbraio
1993,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1993:
  (Omissis).
di stabilire al 4 per mille l'aliquota l.C.I per l'anno 1993.
  (Omissis).
  Avvertenza:  lo  stesso  comune  ha dato notizia che in mancanza di
successive deliberazioni l'aliquota I.C.I.  rimane  confermata  anche
per il 1999 nella misura indicata.
                          COMUNE DI MELARA
  (Rovigo)
  Il  comune  di MELARA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  1999,  l'aliquota  per  l'imposta  comunale
immobiliare (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MELEGNANO
  (Milano)
  Il comune di MELEGNANO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato    la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di aumentare, per quanto espresso in premessa, fino alla misura del
 7 per mille l'aliquota per l'anno 1999 e  di  prevedere  i  seguenti
casi di  aliquota differenziata:
  a)  5,7 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale da parte di soggetti passivi persone fisiche  e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune (art. 4 decreto legislativo n. 437/1996);
  b)  7  per  mille  per gli alloggi non locati (alloggi posseduti in
aggiunta alla abitazione principale e non locati).
  (Omissis).
                          COMUNE DI MELISSA
  (Crotone)
  Il comune di MELISSA (provincia di  Crotone)  ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  i  motivi  meglio  specificati  in  narrativa
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,  I.C.I.  per  l'anno
1999 nella misura del 6 per mille;
2.  di  stabilire  la  misura  della  detrazione  da  applicarsi alla
predetta  imposta  per  l'abitazione   principale   in   L.   220.000
relativamente all'anno 1999.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MELISSANO
  (Lecce)
  Il comune di MELISSANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sara'  applicata  in
questo comune nella misura del 6 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta per l'immobile
adibito ad abitazione principale;
3.  di  confermare  anche  per  il  1999  l'ulteriore  detrazione per
l'abitazione principale di L. 300.000 per i contribuenti titolari  di
pensione  con trattamento minimo purche' la stessa sia primaria fonte
di reddito del nucleo familiare.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MELITO IRPINO
  (Avellino)
  Il comune di MELITO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato,  il
27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  nella  misura  del  6  per  mille  l'aliquota  I.C.I.
applicabile per l'anno 1999;
di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L.  300.000
per i pensionati aventi reddito complessivo familiare con riferimento
all'anno  1998  non  superiore a L. 15.000.000 in presenza di un solo
reddito di pensione e non superiore a L. 22.000.000  in  presenza  di
due pensionati.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MELIZZANO
  (Benevento)
  Il  comune di MELIZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 7 per mille;
precisare che, dell'imposta dovuta per l'unita'  immobiliare  adibita
ad    abitazione  principale  del soggetto passivo, venga detratta la
somma  di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale
si potrae tale destinazione ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge
n. 662 del 23 dicembre 1996.
  (Omissis).
                           COMUNE DI MELLO
  (Sondrio)
  Il comune di MELLO (provincia di Sondrio) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille;
(Omissis);
3.  di  dare  atto  che  la detrazione per l'abitazione principale e'
stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2,  della  legge
n. 662/1996;
  (Omissis).
                        COMUNE DI MELPIGNANO
  (Lecce)
  Il  comune  di  MELPIGNANO  (provincia di Lecce) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
ad integrazione della delibera consiliare  comunale  n.  60/1998,  di
determinare  per  l'anno  1999  le  aliquote  I.C.I. da applicare nel
comune nelle seguenti misure:
  1 aliquota del 5.5 per mille da applicare, in favore delle  persone
fisiche  soggette  passivi  residenti nel comune, esclusivamente alla
unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
  2 aliquota del 5.5  per  mille  da  applicare  a  tutti  gli  altri
immobili,  diversi  da  quelli  previsti al punto precedente, e fatti
salvi quelli previsti nei punti succesivi;
  3  aliquota  del  3 per mille da applicare in favore di proprietari
che eseguano interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
immobili di interesse  artistico  o  architettonico  localizzati  nei
centri storici.  L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori;
  4  aliquota  del  4  per  mille  da  applicare su immobili di nuova
costruzione  delle  categorie  catastali   del   gruppo   P   (unita'
immobiliari  a  destinazione  pubblica  o  di interesse collettivo) T
(unita' immobiliari  a destinazione terziaria), V (unita' immobiliari
speciali) e Z (unita' immobiliari a destinazione terziaria produttiva
e diversa)  per  la  durata  di  anni  5  dall'inizio  dell'attivita'
produttiva e/o commerciale;
di  determinare  in  L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo,  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8,  comma,
del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  cosi' come sostituito dalla
legge n. 662/1996.
  (Omissis).
Avvertenza: la presente deliberazione integra la deliberazione del 22
ottobre 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 26 alla
 Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1999 alla
pagina 25, prima colonna.
                         COMUNE DI MENAROLA
  (Sondrio)
  Il comune di MENAROLA (provincia di Sondrio)  ha  adottato,  il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare,  per  l'anno  1999,  ai fini I.C.I. l'aliquota del 6 per
mille  da  applicare  ai  fabbricati,  aree  fabbricabili  e  terreni
agricoli;
di  stabilire,  per  l'anno  1999, un'aliquota ridotta al 4 per mille
esclusivamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci di cooperative edilizie a  proprieta'  indivisa,  residenti  nel
comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MENDICINO
  (Cosenza)
  Il  comune  di  MENDICINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica I.C.I.  nella  misura
del 4,75 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MERCENASCO
  (Torino)
  Il  comune  di  MERCENASCO  (provincia  di  Torino)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per l'anno 1999 l'I.C.I. nella misura unica del 5 per
mille, come determinato con deliberazioni di giunta comunale n. 7 del
1 gennaio 1999;
di confermare per l'anno 1999 la detrazione I.C.I.  per  l'abitazione
principale in L. 220.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI MERETO DI TOMBA
  (Udine)
  Il  comune  di  MERETO DI TOMBA (provincia di Udine) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  comunale  sugli immobili I.C.I. per l'anno
1999 come segue:
  1) aliquota del 7 per mille  per  i  fabbricati  ad  uso  abitativo
posseduti  in aggiunta all'abitazione principale, nonche' per le aree
fabbricabili (aree utilizzate  a  scopo  edificatorio  in  base  agli
strumenti urbanistici) ed abitazioni sfitte;
  2)  aliquota  del  4,5  per  mille  per  tutti  gli  altri immobili
(fabbricati, terreni agricoli ecc.)  non  compresi  nell'ipotesi  del
punto 1).
  (Omissis).
                          COMUNE DI MERONE
  (Come)
  Il comune di MERONE (provincia di Como) ha adottato, il 22 febbraio
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) nella misura del 4,9 per mille;
2.  di  fissare la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno
1999, nella misura di L. 343.000 annue.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MEZZAGO
  (Milano)
  Il comune di MEZZAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare (omissis), l'aliquota sull'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;
2.  di  stabilire  la detrazione per la prima casa nella misura di L.
200.000;
3. di aumentare la detrazione da  L.  200.000  a  L.  300.000  per  i
pensionati  con  reddito  annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i
componenti il nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000
per  ogni  persona  a   carico,   con   esclusione   dalla   predetta
maggiorazione  della  detrazione dalle unita' classificate in catasto
A/1, A/7, A/8, A/9;
4.  di  stabilire  che  sara'  considerata  direttamente  adibita  ad
abitazione principale l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la
residenza in istituti di ricovero, a condizione  che  la  stessa  non
risulti locata.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MEZZANA RABATTONE
  (Pavia)
  Il  comune di MEZZANA RABATTONE (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;
2. di stabilire l'importo della detrazione per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura di L. 200.000.
3.  di  non  avvalersi  delle  facolta'  di   ulteriore   modulazione
dell'imposta  introdotte  dall'art.  3,  comma 53 e 55 della legge n.
662/1996 nonche' dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
  (Verona)
  Il comune di MEZZANE DI SOTTO (provincia di Verona) ha adottato, il
26  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, in forma  esplicita,  l'aliquota  relativa  all'I.C.I.
nella  misura  pari  al  5  per mille, senza alcuna diversificazione,
agevolazione, riduzione, ad eccezione della detrazione, prevista  per
legge,   a  favore  delle  abitazioni  principali,  stabilita  in  L.
200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MEZZOLDO
  (Bergamo)
  Il comune  di  MEZZOLDO  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata nel comune di Mezzoldo
nella misura unica del 5 per mille;
2. di dare atto che l'ex art. 3, comma 55, della  legge  n.  662/1996
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale si detraggono L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MIAZZINA
  (Verbano-Cusio-Ossola)
  Il  comune  di  MIAZZINA  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6  per  mille  per  tutte  le  unita'
immobiliari;
di  confermare  la  misura della detrazione per le unita' immobiliare
adibite ad abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MIGGIANO
  (Lecce)
  Il comune di MIGGIANO (provincia di Lecce) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  sara'
applicata da questo comune per l'anno 1999 con aliquota unica del 5,5
per  mille,  in  conformita'  all'art.  6  del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MIGLIERINA
  (Catanzaro)
  Il comune di MIGLIERINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;
di confermare che la detrazione per la prima casa e' di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MILANO
  ()
  Il comune di  MILANO  ha  adottato  la  seguente  deliberazione  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota del 5  per  mille  ai  fini
dell'I.C.I., fatta eccezione per i soggetti che realizzano interventi
di  recupero  di immobili residenziali inabitabili ovvero di immobili
di interesse  artistico/architettonico  siti  nel  centro  storico  e
sottoposti  a  vincolo  di tutela monumentale dalla Sovrintendenza ai
beni ambientali e architettonici ai quali si applica l'aliquota del 4
per mille;
di avvalersi della facolta'  prevista  dall'articolo  8  del  decreto
legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55,
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, integrato dall'art. 3 del
decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50  convertito  nella  legge  9
maggio  1997,  n. 122 ed ulteriormente modificato dall'art. 58, comma
3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aumentando da L.
200.000 a L. 300.000 la detrazione  per  l'abitazione  principale  ai
fini dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1999 dai proprietari o titolari di
altri    diritti   reali   purche'   sussistano   congiuntamente   le
sottoindicate condizioni:
  a) che i soggetti passivi siano pensionati,  coniugi  a  carico  di
pensionati,  portatori  di  handicap  con  attestato  di  invalidita'
civile, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento
per almeno  sei  mesi  nell'anno  1998,  lavoratori  posti  in  cassa
integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi nell'anno 1998;
  b)  che  il  reddito  annuale  dichiarato  ai  fini  IRPEF relativo
all'anno 1998 non superi L. 21.000.000 per l'intero nucleo familiare,
piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico.
  Dalla maggior detrazione di L. 300.000 sono esclusi i proprietari o
i titolari di altri diritti reali  qualora  anche  uno  soltanto  dei
componenti  del  nucleo  familiare  vanti  identici  diritti su altri
immobili o quote di immobili siti su tutto il  territorio  nazionale,
con   esclusione   dal  predetto  calcolo    del  box  di  pertinenza
dell'abitazione principale e/o di eventuali quote condominiali.
  Dalla maggior detrazione sono  comunque  escluse  tutte  le  unita'
classificate  in  catasto  come A/1 (abitazioni signorili), A/7 o A/8
(abitazioni  in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di  eminenti
pregi artistici o storici).
  Il  30  giugno  1999 e' il termine entro il quale i soggetti aventi
diritto   alla   maggior   detrazione   ne   daranno    comunicazione
all'amministrazione comunale per le verifiche del caso.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MINTURNO
  (Latina)
  Il  comune  di  MINTURNO  (provincia  di Latina) ha adottato, il 13
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto  che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita  con  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504:
=====================================================================
N.D.            TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI               Aliquote
                                                      per mille
_____________________________________________________________________
1        Unita' immobiliare adibita ad abitazione
         principale del soggetto passivo                  5
2        Unita' immobiliare appartenente a
         cooperative edilizie a proprieta'
         indivisa adibite ad abitazione
         principale dei soci assegnatari                  5
3        Tutti gli altri immobili non compresi
         nelle precedenti categorie                       6
  (Omissis).
                      COMUNE DI MIRADOLO TERME
  (Pavia)
  Il  comune  di  MIRADOLO  TERME (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   confermare,   con   effetto   dal  1  gennaio  1999,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella  misura  del  5,5
per  mille  secondo le modalita' e vigenti disposizioni legislative e
regolamentari;
  (Omissis).
1)  di  confermare  che la detrazione fino a un massimo di L. 500.000
per l'unita' adibita ad abitazione principale rimane fissata  secondo
le  modalita' stabilire con la deliberazione di consiglio comunale n.
5 del 4 febbraio  1998  nel  modo  seguente:  detrazione  pari  a  L.
500.000  per  gli  immobili  di valore catastale rivalutato fino a L.
80.000.000 (Valore catastale moltiplicato  per  il  coefficiente  100
aumentato  del  5  per  cento)  secondo  la  seguente  tabella per le
seguenti categorie di cittadini:
                  DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
       (per immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000)
Componenti    500.000     400.000     300.000    250.000     00.000
nucleo fam.  1a fascia   2a fascia   3a fascia  4a fascia   5a fascia
1 persona      9.000.000  10.698.000  12.481.000  14.264.000    -
2 persone     14.710.000  17.635.000  20.595.000  23.537.000    -
3 persone     18.900.000  22.680.000  26.460.000  30.250.000    -
4 persone     22.700.000  27.100.000  31.560.000  36.100.000    -
  a) pensionati;
  b) coniugi a carico dei pensionati;
  c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
  d) disoccupati, per almeno sei  mesi  nell'anno  1997  regolarmente
iscritti nelle liste di collocamento;
  e)  lavoratori  posti  in  cassa  integrazione  o in mobilita', per
almeno sei mesi, nell'anno 1997;
che non possiedono, anche a titolo di  usufrutto,  altri  immobili  o
quote  superiori  a  1/3  del  secondo  immobile  escluso  il  box di
pertinenza dell'abitazione principale, i cui  redditi  imponibili  ai
fini fiscali corrispondono a quelli previsti dalla succitata tabella;
al   fine  di  agevolare  i  contribuenti,  si  ritiene  legittimo  e
sufficiente, l'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
  1.  la  condizione  di  appartenenza  ad  una   categoria   ammessa
all'ulteriore detrazione;
  2. il reddito complessivo nel nucleo familiare;
  3.  il  non  possesso  di  altri  immobili,  escluso  il  garage di
pertinenza all'abitazione principale;
la  dichiarazione  va  sottoscritta  dal   contribuente   avanti   un
funzionario comunale competente a ricevere la documentazione;
di  tali non potranno usufruire i possessori di immobili classificati
a  catasto come: A/1 - A/2 - A/6 - A/8 - A/9.
  (Omissis).
                           COMUNE DI MIRTO
  (Messina)
  Il  comune di MIRTO (provincia di Messina) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
Propone
1. di determinare l'aliquota I.C.I. nella  misura  del  6  per  mille
anche  per  l'anno  1999 per tutte le abitazioni, compresi quelli non
locati;
2. determinare  per  l'anno  1999  nella  misura  di  L.  200.000  la
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
Delibera
approvare integralmente la proposta di cui all'oggetto.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MISANO ADRIATICO
  (Rimini)
  Il  comune di MISANO ADRIATICO (provincia di Rimini) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  1999,  le  aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:
  a)   6,2   per  mille,  per  l'abitazione  principale,  cosi'  come
individuata   e   definita   dall'art.   11   del   regolamento   per
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  (aliquota
agevolata);
  b) 7 per mille, per tutte le restanti unita' immobiliare (aliquota
 ordinaria);
2. di elevare a L. 500.000, per l'anno 1999 ed  in  applicazione  del
disposto  dell'art.  8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992,
la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli  immobili  prevista
per  l'abitazione  principale, in favore di quei soggetti passivi che
si trovano nelle seguenti condizioni:
  a) possedere, a titolo di proprieta' ovvero  di  diritto  reale  di
usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi o superficie, la sola unita'
immobiliare adibita ad abitazione  principale  (cosi'  come  definita
dall'art.  8,  comma  2,  ultimo  periodo, del decreto legislativo n.
504/1992), nonche' le  eventuali  annesse  pertinenze  (garage,  box,
posto auto, soffitta, cantina);
  b) avere un'eta' superiore a 60 anni, oppure essere permanentemente
inabili al lavoro con invalidita' non inferiore al 67%;
  c) vivere soli, ovvero con il coniuge e/o con altri familiari;
  d)  titolari  di solo reddito derivante da pensione non superiore a
L. 15.000.000 annui lordi se il soggetto passivo  vive  solo.  Se  il
soggetto non vive solo, il reddito complessivo annuo lordo del nucleo
familiare,  sempre derivante da pensione, non deve essere superiore a
L. 28.000.000. Dal computo  del  reddito  complessivo  sono  esclusi:
quello  derivante  dal possesso dell'abitazione principale e relative
pertinenze, i redditi esenti da IRPEF e quelli soggetti a  tassazione
separata,  i  redditi  dominicali  e agrari fino a L. 100.000, se non
titolari di partita I.V.A. agricola, nonche' i compensi percepiti per
lavori socialmente utili fino ad un massimo  di  L.  2.500.000  annui
lordi.
  Le  condizioni elencate devono essere tutte possedute alla data del
1 gennaio 1999, ad esclusione  dei  limiti  di  reddito  che  debbono
essere riferiti all'anno 1998.
  La  maggiore  detrazione  (L. 300.000), ai sensi delle disposizioni
ministeriali, soggiace alle stesse regole  previste  per  l'ordinaria
detrazione di L. 200.000 ed in particolare:
   deve  essere  rapportata  ai  mesi  durante  i  quali  sussiste la
destinazione ad abitazione principale;
   deve essere divisa, in caso di piu' contributi aventi diritto,  in
parti uguali tra loro;
   compete  fino  a concorrenza dell'imposta gravante sull'abitazione
principale e relative pertinenze.
  I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, potranno  applicare
la  maggiore detrazione in sede di versamento dell'imposta dovuta per
l'anno 1999, in proporzione alle rate versate. Il soggetto, a pena di
esclusione dal diritto, dovra' presentare al comune, entro il termine
di scadenza della rata di saldo,  apposita  dichiarazione,  in  carta
libera,   redatta   su   appositi   modelli  predisposti  e  messi  a
disposizione dall'ufficio tributi, allegando alla stessa copia  della
dichiarazione   dei   redditi   o   del   CUD   rilasciato  dall'ente
pensionistico ovvero del  libretto  di  pensione  o  di  invalidita',
propri e degli altri componenti il nucleo familiare.
  Qualora,  dalle verifiche effettuate, venga riscontrata la mancanza
di alcuno dei  requisiti  richiesti,  che  comporti  la  perdita  del
diritto  alla  maggiore  detrazione,  si procedera' alla liquidazione
della maggiore imposta  dovuta,  con  l'applicazione  delle  relative
sanzioni ed interessi.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MODOLO
  (Nuoro)
  Il  comune  di  MODOLO  (provincia  di  Nuoro)  ha  adottato, il 27
febbraio  1999  ,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'esercizio 1999 l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura minima del 4 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MOGLIA
  (Mantova)
  Il comune di MOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 23 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
a)  di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. da applicare nel
comune di Moglia, nelle seguenti misure:
  1)  aliquota  al 6 per mille da applicarsi per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale, cosi' come definita nel regolamento
comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
  2) aliquota al 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
  3) aliquota al 6 per mille per i terreni agricoli;
  4) aliquota al 6 per mille per le aree  fabbricabili,  intese  come
aree  utilizzabili  a  scopo  edificatorio  in  base  agli  strumenti
urbanistici  generali  od  attuativi  e  cosi'  come   indicati   nel
regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
  5)  aliquota  al  4  per  mille  per i fabbricati ex-rurali fino al
termine previsto per il loro  accatastamento  cioe'  il  31  dicembre
1999;
  6)  aliquota  al  7  per  mille  per  gli alloggi non locati ovvero
sfitti;
b) di confermare, per  l'anno  1999,  in  L.  200.000  la  detrazione
dell'imposta   comunale  sugli  immobili,  per  l'unita'  immobiliare
adibita o considerata abitazione  principale  del  soggetto  passivo,
anche in base a quanto stabilito nel regolamento dell'I.C.I.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MOGORO
  (Oristano)
  Il comune di MOGORO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 le aliquote LC.L sono le seguenti:
  1) abitazione principale 4,5 per mille, detrazione L. 200.000;
  2) terreni agricoli 4,5 per mille;
  3) aree ed edifici destinati ad  insediamenti  produttivi  4,5  per
mille;
  4) abitazioni oltre l'abitazione principale 6 per mille;
  5) aree fabbricabili 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MOIANO
  (Benevento)
  Il  comune  di  MOIANO  (provincia  di  Benevento)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di   determinare   le   seguenti  misure  di  aliquota  ai  fini
dell'applicazione dell'imposta comunale  sugli  immobili  per  l'anno
1999:
  6 per mille - aliquota ordinaria;
  5  per  mille  -  per  le  abitazioni  principali  intese  ai sensi
dell'art.   8 del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  possedute  da
persone   fisiche  aventi  residenza  anagrafica  nel  comune  oppure
utilizzata da soci assegnatari di cooperativa edilizia  a  proprieta'
indivisa (art. 4, comma 1, decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437,
convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556);
  5  per  mille  -  per gli alloggi locati con contratto registrato a
soggetti che  li  utilizzano  come  abitazione  principale  (art.  4,
decreto legislativo n. 437/1996);
  4  per  mille  -  a  favore dei proprietari che eseguono interventi
volti al recupero  di  unita'  immobiliari  inabitabili  o  inagibili
finalizzati  al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  ed
architettonico localizzati nei centri  storici  oppure  rivolti  alla
realizzazione  di  autorimesse  e di posti auto anche pertinenziali o
all'utilizzo di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, quinto comma  della
legge  27  dicembre  1997,  n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
2. di confermare in L.  300.000  la  detrazione  per  la  prima  casa
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3.  di  applicare  le  riduzioni  e  le  detrazioni  previste  per le
abitazioni  principali  anche  alle  unita'  immobiliari  non  locate
possedute  da  anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o
servizi di ricovero permanente.
  (Omissis).
                      COMUNE DI MOJO ALCANTARA
  (Messina)
  Il comune di MOJO ALCANTARA (provincia di Messina) ha adottato,  il
4  marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  l'imposta  comunale  I.C.I. per l'anno 1999 nella
misura del 6 per mille;
2. di confermare la detrazione unica in L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MOLLIA
  (Vercelli)
  Il comune di MOLLIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  5,5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale,  6  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione  secondaria  e  di  determinare  la  detrazione per unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MOLVENA
  (Vicenza)
  Il comune di MOLVENA (provincia di Vicenza) ha adottato, l'11 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare inoltre per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nella misura
determinata con deliberazione di C.C. n. 8 del  5  marzo  1998  e  di
seguito riportate:
  6 per mille per le aree fabbricabili e gli alloggi sfitti;
  5  per  mille  aliquota  ordinaria  da  applicare  ai restanti beni
immobili comprese le abitazioni principali;
  L. 200.000 detrazione per abitazione principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MOMBAROCCIO
  (Pesaro e Urbino)
  Il comune di MOMBAROCCIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di adeguare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nel seguente modo:
  aliquota I.C.I. prima abitazione 5 per mille;
  altri fabbricati 6,5 per mille;
  si   considerano   abitazioni  principali,  con  applicazione  solo
dell'aliquota del 5  per  mille,  senza  detrazione,  quelle  che  il
soggetto  passivo concede in uso gratuito a parenti in linea diretta:
figli e/o genitori.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MOMPEO
  (Rieti)
  Il comune di MOMPEO (provincia di Rieti) ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili viene
confermata nella misura unica del 5,5 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONACILIONI
  (Campobasso)
  Il comune di MONACILIONI (provincia di Campobasso) ha adottato,  il
27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue:
  abitazioni principali: 6 per mille;
  immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI MONASTEROLO CASOTTO
  (Cuneo)
  Il comune di MONASTEROLO CASOTTO (provincia di Cuneo)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille;
2. di stabilire per l'anno 1999 L. 200.000 l'importo della detrazione
per gli immobili destinati ad abitazione principale.
  (Omissis).
                 COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
  (Cuneo)
  Il comune di MONASTEROLO DI  SAVIGLIANO  (provincia  di  Cuneo)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
5. di stabilire per  l'anno  1999  I'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  da  applicare nel comune di Monasterolo di
Savigliano nella misura del 5 per mille con esclusione delle seguenti
casistiche:
  aree fabbricabili: aliquota 7 per mille;
  fabbricati sfitti: aliquota 6 per mille;
6.  di  determinare  a  sensi  dell'art.  22  del  regolamento per la
disciplina dell'imposta comunale sugli  immobili  la  detrazione  per
l'abitazione principale in lire 220.000;
7.  di determinare sempre a sensi dell'art. 22 del regolamento per la
disciplina dell'imposta comunale sugli immobili nell'importo di  lire
270.000  la  detrazione  per l'abitazione principale di proprieta' di
soggetti con oltre 65 anni  di  eta',  con  la  stessa  modalita'  di
ripartizione  previste  per  legge, anche quando il limite di eta' e'
raggiunto da uno solo dei comproprietari;
8. di  riconoscere  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONCENISIO
  (Torino)
  Il  comune  di  MONCENISIO (provincia di Torino) ha adottato, il 17
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
a) di fissare,  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  6  per  mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita
con decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  per  gli immobili adibiti ad abitazione
principale;
b) di fissare, altresi', ai sensi dell'art. 6, comma  2  del  decreto
legislativo    n.  504/1992,  nella misura del 7 per mille l'aliquota
I.C.I. per gli immobili diversi  dalle  abitazioni,  o  posseduti  in
aggiunta all'abitazione principale;
c)  di  fissare  in  L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo,  ai  sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, come  modificato  dall'art.  3,  comma  55,
della legge n. 662/1996;
d)  di  considerare  "direttamente  adibita  ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che  la  stessa  non risulti locata", ai sensi dell'art. 3, comma 56,
della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONCESTINO
  (Alessandria)
  Il comune di MONCESTINO (provincia di Alessandria) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  aliquota unica 5 per mille;
  detrazione abitazione principale lire 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
  (Parma)
  Il comune di MONCHIO DELLE CORTI (provincia di Parma) ha  adottato,
il   19   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 7  per  mille  e  di
confermare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  pari  a L.
200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONDOLFO
  (Pesaro e Urbino)
  Il comune di MONDOLFO (provincia di Pesaro e Urbino)  ha  adottato,
il   25   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire,  ai  sensi  degli  articoli  6  e  8  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, le seguenti aliquote e detrazioni per la determinazione
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:
  a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille:
   a/1 - in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci
di  cooperative  edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune
per  l'unita'  immobiliare   direttamente   adibita   ad   abitazione
principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
   a/2  - per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o
di usufrutto da soggetti ultrasessantenni  o  da  soggetti  disabili,
riconosciuti  dalla  competente autorita' sanitaria, che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa unita' immobiliare non risulti
locata;
   a/3 - per i terreni agricoli e i fabbricati,  comprese  le  unita'
immobiliari  locate,  con  contratto registrato ad un soggetto che le
utilizzi come abitazione principale;
   a/4 - per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea
retta senza limitazione di grado che la  utilizzano  come  abitazione
principale.
  Nelle  fattispecie  di cui ai precedenti punti A/1, A/2 viene anche
riconosciuta la detrazione  d'imposta  di  L.  200.000,  nei  termini
indicati  dal  secondo  comma  dell'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996;
  b) aliquota del 6,5 per mille:
   b/1 - per l'abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a
propria  abitazione  principale,  nonche'  per  l'abitazione  che  il
soggetto  passivo  tiene  a  propria  disposizione  o  concede in uso
gratuito o in comodato a persone diverse dai parenti in linea retta;
   b/2 - per le aree fabbricabili;
2.  di  stabilire,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 5, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, l'aliquota del 4 per mille per  la  durata  di
tre anni dall'inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili o interventi  finalizzati  al  recupero  di  immobili  di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
3. di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo  n.  504/1992  e'  elevata  a  L.  300.000 per i
soggetti in possesso dei requisiti ed in  presenza  delle  condizioni
indicate nell'art. 9 del regolamento I.C.I.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONDAVIO
  (Pesaro e Urbino)
  Il comune di MONDAVIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
tariffe imposta comunale immobili:
  abitazione principale: 4,5 per mille;
  altre abitazioni: 5,5 per mille;
  detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONDRAGONE
  (Caserta)
  Il comune di MONDRAGONE (provincia di Caserta) ha adottato,  il  31
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  ed applicare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I.
(imposta  comunale  sugli  immobili),  di  cui   alla   surrichiamata
normativa, nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONESIGLIO
  (Cuneo)
  Il  comune  di  MONESIGLIO  (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare anche  per  l'anno  1999  l'applicazione  dell'aliquota
I.C.I.  nella  misura  del  5,5 per mille, come previsto per gli anni
precedenti.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONGHIDORO
  (Bologna)
  Il comune di MONGHIDORO  (provincia  di  Bologna)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria  nella  misura
del 6 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune,
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale e per le aree fabbricabili e di determinare per tutti  gli
altri immobili una aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille;
2.  di  determinare  per  l'anno  1999, una aliquota ridotta al 4 per
mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti  dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la costruzione e  l'alienazione  di  immobili,  per  un  periodo  non
superiore a tre anni;
3. di determinare per l'anno 1999 una aliquota ridotta al 4 per mille
a  favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili o  interventi  finalizzati
al   recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  architettonico
localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori;
4.  di  dare  atto  che  le  pertinenze  degli  immobili  adibiti  ad
abitazione  principale,  anche  se accatastate autonomamente, possono
usufruire dell'aliquota ordinaria del  6  per  mille,  ma  non  della
detrazione   prevista   per   gli   immobili  adibiti  ad  abitazione
principale;
  (Omissis).
6. di riconoscere per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504 e successive modificazioni ed
integrazioni, per tutte le abitazioni principali  come  definite  dal
citato  decreto  legislativo  n.  504/1992 la detrazione minima di L.
200.000;
7. di dare  atto  che  i  proprietari  o  equipollenti  delle  unita'
immobiliari   adibite  ad  abitazioni,  se  locate  a  terzi  che  le
utilizzano come abitazione principale, non potranno  beneficiare  per
l'anno  1999  dell'aliquota  ordinaria stabilita nella misura del sei
per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui  al  punto
6.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONGRASSANO
  (Cosenza)
  Il  comune di MONGRASSANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille
 l'aliquota per  l'applicazione  dell'I.C.I.  istituita  con  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
3. l'imposta e' ridotta dal 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
od  inabitabili  e  di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale viene accertata  la  sussistenza  di  tali
condizioni  dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea  documentazione  alla  dichiarazione.
In   alternativa   il  contribuente  ha  la  facolta'  di  presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
autenticata, nella quale deve dichiarare  la  data  di  inizio  delle
condizioni   che   rendono   inabitabile  e  comunque  inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di  ricostruzione
o  restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e'
comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'   effettuare   accertamenti
d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di quanto dichiarato dal
contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione,  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  le
detrazioni spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale s'intende quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la
possiede  a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed
i suoi familiari dimorano abitualmente.   Le disposizioni di  cui  al
presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
6. di dare atto che, ai sensi del  secondo  comma  dell'art.  58  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art. 9 del decreto  legislativo  n.  504/1992  e  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano coltivatori diretti od  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali di cui all'art.  11  della  legge  n.  9/1963,  soggette  al
corrispondente  obbligo  assicurativo.  La cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONSELICE
  (Padova)
  Il  comune  di  MONSELICE  (provincia  di  Padova)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di applicare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  a)  aliquota  ordinaria del 6,4 per mille: da applicare alle unita'
immobiliari che non rientrano fra  i  casi  previsti  nei  successivi
punti b) e c);
  b)  aliuqota  ridotta  del  5  per mille: da applicare alle persone
fisiche  soggetti  passivi,  ai  soci  di  cooperative   edilizie   a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale ed ai soggetti  passivi
anziani  o  disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per
gli alloggi posseduti, a condizione che l'abitazione  principale  non
risulti locata e comunque non abitata;
  c)  aliquota  del 7 per mille: da applicare alle unita' immobiliari
sfitte;
detrazioni (solo per l'abitazione principale):
  ordinaria: L. 250.000;
  maggiore: L. 360.000 nei casi ove ricorrano  contemporaneamente  le
seguenti condizioni:
   A-1) nucleo familiare con tre o piu' figli di eta' inferiore ai 18
anni;  2)  nucleo  familiare  composto  da  sei o piu' componenti; 3)
nucleo familiare con almeno un componente  di  70  anni  o  piu';  4)
nucleo  familiare  con  uno  o piu' soggetti disabili con invalidita'
almeno del 66,7 per cento.
  I requsiti indicati  debbono  essere  posseduti  alla  data  del  1
gennaio 1999;
   B)  condizioni  di reddito del nucleo familiare: per un componente
L. 14.000.000; per 2 componenti L. 28.000.000; per  3  componenti  L.
42.000.000;  per  4  componenti  L.  56.000.000;  per 5 componenti L.
67.000.000; per ulteriori componenti aggiungere 4  milioni  per  ogni
persona  in  piu'.  Nel  caso  in  cui  nel nucleo familiare vi siano
lavoratori autonomi, dal  reddito  sopraindicato,  si  detraggono  L.
5.000.000  per  ciascun  lavoratore  autonomo.  Al reddito lordo pro-
capite - imponibile  IRPEF  -  dei  componenti  il  nucleo  familiare
debbono  essere  conteggiate eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT,
dividendi azionari, ecc.
  Le situaizoni di reddito sono riferite all'anno 1998.
  Il  beneficio  della  maggiore  detrazione  e'   subordinata   alla
condizione che i componenti il nucleo familiare non possiedano - alla
data   del  1  gennaio  1998  -  alcuna  proprieta'  immobiliare  sul
territorio nazionale e all'estero, oltre all'abitazione principale  e
sue pertinenze, cantina, garage, box.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONTAGANO
  (Campobasso)
  Il  comune  di  MONTAGANO  (provincia di Campobasso) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. confermare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota
dell'I.C.I. per gli immobili posseduti ad uso abitazione principale e
tutti gli altri classificati con categorie catastali "B, C, D, E";
2.  confermare  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  7  per  mille
l'aliquota dell'I.C.I., solo per gli immobili posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale ad uso abitativo.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTAGNAREALE
  (Messina)
  Il  comune  di MONTAGNAREALE (provincia di Messina) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
per  l'anno  1999 l'aliquota da applicare alla base imponibile per il
calcolo dlel'imposta comunale  sugli  immobili  e'  determinata,  per
quanto sopra esposto, nella misura del 7 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONTAIONE
  (Firenze)
  Il  comune  di  MONTAIONE  (provincia  di  Firenze)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1999  nella  misura del 5,5 per mille
l'aliquota I.C.I. ordinaria gravante sugli immobili, da  applicare  a
carico   dei  soggetti  passivi  sulla  base  imponibile  considerata
dall'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, nonche'
dall'art. 12 del  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina
dell'I.C.I. piu' volte citato;
2.  di  stabilire  per  l'anno  1999  nella misura del 4,95 per mille
l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonche' all'art.  12
del  vigente  regolamento  comunale per la disciplina dell'I.C.I., in
favore:
  di persone fisiche soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune di Montaione,
per  l'unita'  immobiliare   direttamente   adibita   ad   abitazione
principale;
  per gli alloggi di case popolari regolarmente assegnati;
  per  le  abitazioni  locate con contratto registrato ad un soggetto
che la utilizzi come abitaizone principale;
  per quelle concesse in uso  grautito  a  parenti  in  linea  retta,
limitatamente fra genitori e figli e viceversa;
  per l'abitaizone posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
  per   l'abitazione   posseduta   da  cittadino  italiano  residente
all'estero, a condizione che non risulti locata.
3.  di  stabilire  per  l'anno  1999  nella  misura  del  7 per mille
l'aliquota I.C.I. gravante sugli  alloggi  non  locati,  intendendosi
tali   quelli   sfitti  per  l'intero  anno,  completamente  vuoti  e
initulizzati, sulla base imponibile di cui  all'art.  5  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
4.  di  stabilire per l'anno 1999, il versamento dell'imposta I.C.I.,
nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 10 del decreto legisaltivo
n.  504/1992  e  successive  modificaizoni,  al  concessionario   del
servizio riscossione tributi, nelle forme previste dalla legge.
  (Omissis).
 
                     COMUNE DI MONTALDO TORINESE
  (Torino)
  Il  comune  di MONTALDO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato,
il  18  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  accogliere  la  proposta  della  giunta  comunale  di  riconferma
dell'aliquota  I.C.I.  per l'anno 1999, nella stessa misura in vigore
nell'anno 1998;
di fissare l'aliquota I.C.I., per tutti gli  immobili,  nella  misura
del 5 per mille;
la  detrazione  per la prima abitazione, viene fissata nell'ammontare
di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante  il  quale  si
protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONTANARO
  (Torino)
  Il  comune  di  MONTANARO  (provincia di Torino) ha adottato, il 24
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di approvare integralmente la proposta in oggetto e qui allegata;
Oggetto:  Imposta  comunale  sugli  immobili,  determinazione   delle
aliquote  e  delle  detrazioni  d'imposta per l'anno 1999.  l'Ufficio
tributi
  (Omissis).  Propone
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota  ordinaria  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (l.C.l.)  nella misura del 6,5 per mille e
l'aliquota ridotta per l'abitazione principale nella misura  del  5,9
per mille;
2.   di   stabilire   pertanto  che,  per  l'anno  1999  le  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili, da  applicarsi  sul  territorio
comunale, sono le seguenti:
  abitazione principale: 5,9 per mille;
  altri fabbricati: 6,5 per mille;
  aree fabbricabili: 6,5 per mille;
  terreni agricoli: 6,5 per mille;
3. di approvare quanto segue:
  a) aumento della detrazione per l'abitazione principale, per l'anno
1999    in    relazione    alle    richieste    documentate   tramite
autocertificazione, con particolari situazioni di carattere  sociale,
da L. 200.000 a
 L. 250.000;
  b)   individuare,   quali   soggetti   beneficiari  della  maggiore
detrazione d'imposta, quei contribuenti che si trovano nelle seguenti
condizioni:
   soggetti con reddito annuo lordo di importo inferiore o pari a  L.
25.000.000,   operando,   in  caso  di  nuclei  familiari,  per  ogni
componente oltre il primo, una maggiorazione di L. 2.000.000;
  c) stabilire, inoltre, che per reddito complessivo  si  intende  la
somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque
conseguiti nel corso del 1998;
  d) fissare la seguente procedura:
   il richiedente dovra' presentare:
    apposita  dichiarazione  resa entro il termine di pagamento della
prima rata, redatta esclusivamente (a pena di nullita') su modulo  da
ritirarsi  presso  il comune; la predetta dichiarazione, sottoscritta
dall'interessato,  dovra'  riportare  la  situazione  reddituale   ed
economica  dell'interessato  e quella di tutti i componenti il nucleo
familiare, resa ai sensi della legge 15 maggio 1997,  n.  127  e  del
regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.
  (Omissis).
                COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
  (Pavia)
  Il  comune  di  MONTEBELLO  DELLA BATTAGLIA (provincia di Pavia) ha
adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (l.C.l.) nella misura del 4,5 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTECAROTTO
  (Ancona)
  Il comune di MONTECAROTTO (provincia di Ancona) ha adottato, il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura che segue:
  aliquota ordinaria del 6 per mille;
  aliquota del 7 per mille sull'abitazione utilizzata come seconda
 casa od inutilizzata (1), non locata (2) e non ceduta in comodato
 gratuito  a  soggetti  ivi  residenti  (3).  Non rientrano in questa
tipologia
 le loro pertinenze.
Note:
  1) cioe' anche quando non risultino  attive  le  utenze  per  luce,
acqua e gas;
  2)  e 3) debbono risultare da atti in regola con le disposizioni di
leggi vigenti.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTECASSIANO
  (Macerata)
  Il  comune di MONTECASSIANO (provincia di Macerata) ha adottato, il
29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per
mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTECASTELLO
  (Alessandria)
  Il comune di MONTECASTELLO (provincia di Alessandria)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  nella misura unica del 6,5 per mille, come l'anno
precedente.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTECORICE
  (Salerno)
  Il comune di MONTECORICE (provincia di Salerno) ha adottato, il  22
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di  fissare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per  mille,  senza
alcuna diversificazione;
2.  di  stabilire  che resta fissata per l'anno 1999 in L. 200.000 la
detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONTEDORO
  (Caltanissetta)
  Il comune di MONTEDORO (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il
30   dicembre  1998,     la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  1999 e' definita nella stessa misura
vigente per l'anno 1998 e cioe':
  il 5 per mille, per tutte le unita' immobillari.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTEFELCINO
  (Pesaro e Urbino)
  Il comune  di  MONTEFELCINO  (provincia  di  Pesaro  e  Urbino)  ha
adottato,  il  24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di riconfermare anche per l'anno 1999, ai sensi degli artt. 6 e 8
del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  e  successive
modificazioni  e  integrazioni, le seguenti aliquote e detrazioni per
la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
  a) aliquota ordinaria del 5 per mille:
   per tutte le unita' immobiliari;
  b) aliquota del 4 per mille:
   per i fabbricati realizzati per la vendita;
  c) detrazione:
   L.  200.000  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad   abitazione
principale;
   considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa risulti non locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONTEFINO
  (Teramo)
  Il comune  di  MONTEFINO  (provincia  di  Teramo)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  l'aliquota  da  applicare  per  la  determinazione   dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 1999 e' stabilita nella misura del
5 per mille;
2.  fissare nell'importo massimo di L. 200.000 la detrazione prevista
per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per  gli
alloggi regolarmente assegnati di proprieta' degli I.A.C.P.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MONTEFIORE CONCA
  (Rimini)
  Il comune di MONTEFIORE CONCA (provincia di Rimini) ha adottato, il
20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999, nella  misura  indicata  le  aliquote
d'imposta  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.);
  1) persone  fisiche  soggetti  passivi  e  soci  di  cooperative  a
proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale,  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale:
5,9 per mille;
  2) tutte le restanti unita' immobiliari: 6,8 per mille;
2. di aumentare, altresi' (omissis) a L. 300.000 la detrazione di cui
all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, e  sue  suc-
cessive  modifiche  ed  integrazioni,  ai contribuenti appartenenti a
nuclei familiari composti da pensionati ultrasessantenni con  reddito
complessivo non superiore a L. 13.000.000 per persona, escludendo dal
calcolo di detto limite le seguenti tipologie di reddito:
  a)   redditi  derivanti  dalla  casa  di  proprieta'  (comprese  le
eventuali pertinenze) adibita ad abitazione principale;
  b) emolumenti percepiti per lavori socialmente utili;
  c) tutti i redditi esenti IRPEF;
  d) emolumenti arretrati.
  (Omissis).
                    COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
  (Salerno)
  Il comune di MONTEFORTE CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato,
il   29   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugIi  immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999, e' determinata nella misura unica del 6 per mille;
2. per l'unita' immobiliare adibita a dimora  abituale,  posseduta  a
titolo  di  proprieta'  ovvero  di diritto reale di usufrutto, uso od
abitazione, spetta una detrazione  dell'imposta  dovuta  per  l'unita
medesima pari a L. 200.00 annue da rapportare ai mesi durante i quali
sussiste siffatta destinazione.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
  (Avellino)
  Il comune di MONTEFORTE IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato,
il   26   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
a partire dal 1 gennaio 1999 vengono previste le seguenti aliquote:
  a) aliquota odinaria: 6 per mille;
  b) aliquota abitazione principale e loro pertinenze: 6 per mille;
  c) aliquota per le seconde case e loro pertinenze: 7 per mille;
  d)  aliquote ordinaria 4 per mille per fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese, per un periodo non  superiore  a
tre anni dalla data di ultimazione, che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
  (Omissis).
si  intende  abitazione  principale  quella  nella  quale il soggetto
persona fisica residente nel comune  ed  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
  a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
  b)  abitazione  utilizzata  dai  soci  delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
  c) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case
popolari;
  d) abitazioni concesse in  uso  gratuito  dal  possessore  ai  suoi
familiari (parenti fino al 2 grado ed affini fino al 1 grado).
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTEGALLO
  (Ascoli Piceno)
  Il  comune  di MONTEGALLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il  25  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999,  le  aliquote  I.C.I.  in  vigore
nell'anno 1998:
  5 per mille - abitazione principale;
  6 per mille - altri fabbricati (ordinaria), senza  avvalersi  della
facolta'  di  incremento  della detrazione prevista per legge e senza
applicazione delle ulteriori facolta' riconosciute  ai  comuni  dalla
legge n. 449/1997 e dal decreto legislativo n. 446/1997.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTEGIORGIO
  (Ascoli Piceno)
  Il comune di MONTEGIORGIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il   25   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
   aliquota base: 5 per mille;
   aliquota applicata alle case non abitate: 7 per mille;
   detrazione prima casa: L. 250.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTEGRIDOLFO
  (Rimini)
  Il comune di MONTEGRIDOLFO (provincia di  Rimini)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto  che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita  con  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:
N.D.   Tipologia degli immobili                        Aliquote
                                                        proposte
                                                      (per mille)
 -               -                                         -
 1     immobili posseduti da persone fisiche,
       soggetti soci di cooperative edilizie a
       proprieta' indivisa per la sola unita'
       immobiliare direttamente adibita ad
       abitazione principale, nonche' le
       unita' immobiliari locate con contratto
       registrato a soggetto che la utilizzi
       come abitazione principale                         5,20
2      tutti gli altri immobili diversi da
       quelli di cui al precedente punto 1                6,30
2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n.  504,  come sostituito dall'art. 3, comma 55,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per  l'anno  1999  le  seguenti
ulteriori detrazioni d'imposta:
N.O.   Tipologia degli immobili     Riduzione         Ulteriore
                                    d'imposta         detrazione
                                                      di imposta
                                                   (lire in ragione
                                                         annua)
  01             02                     03                04
01   Contribuenti appartenenti a
     nuclei familiari formati da
     soli pensionati ultrasessan-
     tenni con un reddito pro-capite
     non superiore a L. 10.500.000
     annue lorde                                        100.000.
  (Omissis).
                  COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE
  (Imperia)
  Il  comune  di  MONTEGROSSO  PIAN  LATTE  (provincia di Imperia) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  applicare,  per  I'anno 1999 I'aliquota dell'imposta comunaIe
sugli immobili (I.C.I.) di cui al  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504  e  con le modifiche introdotte dall'art. 3, comma 53,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura del 5 per mille;
2. le detrazioni ammesse sono unicamente quelle per legge previste.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTELIBRETTI
  (Roma)
  Il comune di MONTELIBRETTI (provincia di Roma) ha adottato,  il  31
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  5 per mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                 COMUNE DI MONTEMAGGIORE AL METAURO
  (Pesaro e Urbino)
  Il  comune  di  MONTEMAGGIORE  AL  METAURO  (provincia  di Pesaro e
Urbino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente  deliberazione  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire (Omissis) per l'anno 1999  le  aliquote  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
  a)  5  per  mille,  relativamente all'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale;
  b)  4  per  mille,  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,
relativamente  ai  fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto   esclusivo   o   prevalente
dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili;
  c) 6 per mille, per tutti gli altri immobili e soggetti passivi;
2.   di  confermare  per  l'anno  1999  la  detrazione  prevista  per
l'abitazione principale di  cui  all'art.  8,  comma  2  del  decreto
legislativo  n.    504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma
55, della legge n. 662/1996 in L. 200.000, cosi' come specificato  in
merito  agli aventi diritto dall'art. 10 del regolamento comunale per
la disciplina dell'l.C.I.;
3. di applicare limitatamente al pensionato solo con oltre 65 anni di
eta'  alla  data  del 31 dicembre 1998, con reddito complessivo annuo
non superiore a L. 11.000.000 la detrazione di L. 300.000 anziche' di
L.  200.000  per  l'unita'  immobiliare   direttamente   adibita   ad
abitazione  principale  e  purche'  proprietario  di  un unica unita'
immobiliare in tutto il territorio nazionale;
4. di dare atto che per  usufruire  delle  agevolazioni  inerenti  le
aliquote e/o detrazioni dovranno essere presentate al comune apposite
comunicazioni  e/o autocertificazioni ai sensi del regolamento per la
disciplina dell'I.C.I. approvato con deliberazione  consiliare  n.  9
del 24 febbraio 1999.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTEMARANO
  (Avellino)
  Il comune di MONTEMARANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' determinata nella  misura  unica
del 5 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTEMARCIANO
  (Ancona)
  Il comune di MONTEMARCIANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota  nella  misura  del  5,5,  per  mille   relativamente   alla
abitazione  principale e agli alloggi locati con contratto registrato
a soggetti residenti nel comune di Montemarciano;
aliquota nella misura del 7 per mille  con  riferimento  ai  casi  di
immobili   diversi   dalle   abitazioni   o   posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale o di alloggi non locati;
aliquota nella misura del 2 per  mille  da  applicarsi  a  favore  di
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti  alla  realizzazione  di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti;
di stabilire che, sono considerate parti  integranti  dell'abitazione
principale  le  sue  pertinenze,  ancorche' iscritte distintamente in
catasto.
  (Omissis);
detrazione nella misura di L. 230.000  per  l'abitazione  principale;
tale detrazione e' elevata a L. 300.000 per nuclei familiari composti
da una o piu' persone che, nel corso del 1999, abbiano un'eta' pari o
superiore  a  65 anni per gli uomini e pari o superiore a 60 anni per
le donne. La detrazione di L. 300.000 e'  estesa,  senza  vincolo  di
eta',  anche  a  favore di nuclei familiari che hanno al loro interno
uno o piu soggetti portatori di handicaps.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTEMITRO
  (Campobasso)
  Il comune di MONTEMITRO (provincia di Campobasso) ha  adottato,  il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota l.C.l. al 6 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  di  cui  all'art.  8 del decreto
legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma  55,
della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTERENZIO
  (Bologna)
  Il  comune di MONTERENZIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 16
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria nella misura
del 5 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune,
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale e di confermare per tutti gli altri immobili una  aliquota
maggiorata nella misura del 7 per mille;
2.  di  dare  atto  che  le  pertinenze  degli  immobili  adibiti  ad
abitazione principale nella misura stabilita dal regolamento  I.C.I.,
anche  se  accatastate  autonomamente possono usufruire dell'aliquota
ordinaria del 5 per mille, ma non della detrazione prevista  per  gli
immobili adibiti ad abitazione principale;
  (Omissis).
4. di riconoscere, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504 e successive modificazioni ed
integrazioni, per tutte le abitazioni principali  come  definite  dal
citato  decreto  legislativo  n.  504/1992 la detrazione minima di L.
200.000;
5. di dare  atto  che  i  proprietari  o  equipollenti  delle  unita'
immobiliari   adibite  ad  abitazione,  se  locate  a  terzi  che  le
utilizzano come abitazione principale, non potranno  beneficiare  per
l'anno  1999 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del 5 per
mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 4.;
6. di prendere atto che  la  detrazione  di  L.  200.000  dovuta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo si detrae, fino a concorrenza del suo  ammontare,  rapportata
al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unita' immobiliare e adibita ad abitazione  principale  da  piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;
7. di riconoscere, con riferimento a  quanto  previsto  dall'art.  15
della  legge  24  dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni la
detrazione totale di L.  300.000  ai  contribuenti  in  possesso  dei
seguenti requisiti:
  a)   l'appartamento   abitato   deve   essere   l'unica  proprieta'
immobiliare del contribuente al 1  gennaio  1999,  nel  caso  in  cui
l'appartamento  sia  abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o
abitazione, il contribuente non deve avere nessuna  altra  proprieta'
immobiliare, diritto di usufrutto, uso o abitazione;
  b) aver compiuto il 65 anno di eta alla data del 1 gennaio 1999;
  c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione
non  superiore  a  L. 12.600.000 annui lordi (riferito all'anno 1998)
per nuclei familiari composti da 1  persona  e  non  superiore  a  L.
21.100.000  (riferito all'anno 1998) per nuclei familiari composti da
2 persone.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTENERODOMO
  (Chieti)
  Il comune di MONTENERODOMO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille.
  (Omissis).
                  COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA
  (Isernia)
  Il  comune  di  MONTENERO  VAL  COCCHIARA (provincia di Isernia) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
  (ROMA)
  Il comune di MONTE PORZIO CATONE (provincia di Roma)  ha  adottato,
18   febbraio   1999,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare,  per l'anno 1999, nelle seguenti misure, le aliquote per
l'applicazione dell'imposta comunale  sugli  immobili  istituita  con
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  a)  nella  misura del 4,50 per mille a carico delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e sue pertinenze e per  le  unita'  immobiliari
assimilate   all'abitazione   principale   secondo   la   particolare
disciplina prevista dall'art. 2, comma 1,  del  regolamento  comunale
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
  b)  nella  misura  del  2  per  mille  a carico dei proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o inabitabili o interventi finalizzati al  recupero  di  immobili  di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali  oppure all'utilizzo di sottotetti, sempre nel rispetto
delle   norme   urbanistiche   edilizie   ed   igieniche   sanitarie,
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
  c) nella misura del 7 per mille a carico dei proprietari di  unita'
immobiliari  ad  uso  abitativo  tenute  a  propria disposizione come
residenza secondaria o comunque non  locate.  L'aliquota  del  7  per
mille non si applica:
   alle  unita'  abitative  utilizzate  dal  possessore  o  dai  suoi
familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado o  affini  entro  il
secondo)   per  l'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di  imprese
commerciali, alle quali si applica l'aliquota ordinaria del 5,75  per
mille;
   alle unita' immobiliari in comproprieta' utilizzate come residenza
principale   di   uno   o   piu'   comproprietari  (sulla  quota  dei
comproprietari non residenti si applica l'aliquota ordinaria del 5,75
per mille);
   alle  unita'  immobiliari  tenute  a  disposizione  in  Italia  da
cittadini   italiani  residenti  all'estero  alle  quali  si  applica
l'aliquota prevista per l'abitazione principale (4,5 per mille);
  d)  nella  misura  del  5,75  per mille a carico di tutti gli altri
soggetti passivi;
  e)  di  elevare  a  L.  500.000  la  detrazione  per   l'abitazione
principale a favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia
presente  un  portatore  di  handicap,  con invalidita' non inferiore
all'80%, risultante dal certificato di riconoscimento di  invalidita'
rilasciato  dalle  competenti  strutture  pubbliche, ove ricorrano le
condizioni previste all'art. 2, comma 3, del regolamento comunale per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e in presenza  di
un   reddito  complessivo  annuo  del  nucleo  familiare,  conseguito
nell'anno precedente  a  quello  di  riferimento,  inclusi  eventuali
redditi  soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella
dichiarazione annuale dei redditi, il cui importo non sia superiore a
L. 50.000.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
  (LA SPEZIA)
  Il comune di  MONTEROSSO  AL  MARE  (provincia  di  La  Spezia)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999  nella  misura  del  5,8  per  mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili relativa all'anno
1999  per  la  generalita'  degli  immobili  ubicati  nel  territorio
comunale;
2.  di  confermare  per  l'anno  1999  nella  misura  del 4 per mille
l'aliquota  dell'imposta  dovuta  dalle  persone  fisiche,   soggetti
passivi  residenti  nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale,  nonche'  per  quelle  locate,  con
contratto  registrato  ad un soggetto che la utilizzi come abitazione
principale;
3. di confermare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione prevista
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale propria.
  (Omissis).
                  COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
  (GROSSETO)
  Il comune di MONTEROTONDO  MARITTIMO  (provincia  di  Grosseto)  ha
adottato,  il  31 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  ai  fini  I.C.I.  per  l'anno  1999,  l'aliquota  da
applicare per unita' immobiliare adibita a prima abitazione e  quelle
appartenenti  alle  categorie  catastali  C/1 - C/3 - C/4 e C/5 nella
misura del 5,2 per mille;
di determinare,  ai  fini  I.C.I.  per  l'anno  1999,  l'aliquota  da
applicare  per    le  unita'  immobiliari  appartenenti  a  tutte  le
rimanenti categorie catastali esistenti nel  comune  di  Monterotondo
Marittimo, nella misura del  7 per mille.
  (Omissis).
dato  atto  che  la  detrazione  prevista per l'abitazione principale
spetta nella misura di L. 200.000 prevista dalla legge (aumentata per
legge nel 1996 da L. 180.000 a L. 200.000);
visto  l'art.  8  del  decreto  legislativo n. 504/1992, e successive
modificazioni come sostituito e  integrato  dall'art.  3,  comma  55,
della legge n. 662/1996;
vista  la  delibera  C.C.  n.  2 del 26 febbraio 1997 con la quale si
determinavano le detrazione per I.C.I. per fasce di reddito nel  modo
sotto riportato;
sono  altresi'  stabilite  fasce  di maggior detrazione se si hanno i
requisiti come appresso specificati:  il  nucleo  familiare  possiede
oltre  l'abitazione solo immobili appartenenti alle categorie C/2 e/o
C/6 per un massimo di una per  categoria;  e  cio'  in  presenza  dei
seguenti redditi:
  a) fino a L. 15.000.000 detrazione di L. 500.000;
  b) fino a L. 17.000.000 detrazione di L. 400.000;
  c) fino a L. 19.000.000 detrazione di L. 300.000.
  I  suddetti  redditi  sono  aumentati  di  L.  1.000.000  per  ogni
componente il nucleo familiare (oltre il primo) e di L. 2.000.000  in
presenza di portatori di handicap.
  Per  aver  diritto a tale detrazione maggiorata, occorre presentare
domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di notorieta' in carta
libera, da farsi presso l'ufficio tributi.
  Vista la legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTERUBBIANO
  (ASCOLI PICENO)
  Il  comune  di  MONTERUBBIANO  (provincia  di  Ascoli  Piceno)   ha
adottato,  il  26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare,  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  5,50 per mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
rimanendo   invariate  le  norme  sulle  detrazioni  ed  agevolazioni
previste, per tutti i tipi di immobili e per  tutti  i  contribuenti,
fissando   in   L.  200.000  la  detrazione  unica  per  l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTESARCHIO
  (BENEVENTO)
  Il comune di MONTESARCHIO (provincia di Benevento) ha adottato,  il
30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui
al decreto legislativo n. 504/1992, e per  tutte  le  motivazioni  di
merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999
al  6 per mille, come riportato in bilancio di previsione, depositato
presso la segreteria;
2. di mantenere l'aliquota per le prime abitazioni al 5,75 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTESCANO
  (PAVIA)
  Il  comune  di  MONTESCANO  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  applicare  con  effetto dal 1 gennaio 1999 l'imposta comunale
sugli immobili con l'aliquota unica del 6 per mille;
2. di non operare diversificazioni di regime di base stabilito  dalla
legge.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTESILVANO
  (PESCARA)
  Il comune di MONTESILVANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 31
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  determinare,  per  i  motivi esposti in premessa, per l'anno 1999
l'aliquota  per  il  calcolo  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)    nella  misura  del  6 per mille, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo del  30  dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
2.   stabilire,  per  l'anno  1999,  la  detrazione  I.C.I.  relativa
all'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 300.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n.
504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996 e dalla legge
n. 446/1997.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTEU DA PO
  (TORINO)
  Il comune di MONTEU DA PO (provincia di Torino) ha adottato, il  27
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di   confermare,   per   il  1999,  l'aliquota  I.C.I.  adottata  con
deliberazione della giunta comunale n. 13 dell'11 febbraio 1998  pari
al  5,5  per  mille  per  tutti  gli immobili, ad eccezione di quelli
adibiti ad abitazione principale, per i quali si conferma  l'aliquota
del 4,5 per mille;
di  confermare la detrazione a favore dell'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale di L. 200.000 annue.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTEU ROERO
  (CUNEO)
  Il comune di MONTEU ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato,  il  24
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  prendere  atto che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' stata
confer-mata  al  5  per  mille,  giusta  deliberazione  della  giunta
comunale n. 15 dell'8 marzo 1999;
2.  di  dare  atto  che l'imposta e' ridotta del 50% per l fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni.
  (Omissis).
4.  di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si  detraggono,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTE URANO
  (ASCOLI PICENO)
  Il comune di MONTE URANO (provincia di Ascoli Piceno) ha  adottato,
il   26   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire anche, per l'anno 1999, l'aliquota unica dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;
2. di confermare in L. 280.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
3. di confermare nella misura del 4 per mille e per un periodo di tre
anni, l'aliquota da applicare ai fabbricati realizzati per la vendita
e  non  venduti  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
4. di  ribadire  che  e'  da  considerarsi  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta' o usufrutto da anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. di confermare l'aliquota agevolata del 4 per mille, per la  durata
di   tre anni, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti
al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o   inabitabili   o
interventi   finalizzati    al  recupero  di  immobili  di  interesse
artistico o architettonico nei centri storici,  ovvero  rivolti  alla
realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  o    all'utilizzo  di
sottotetti.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONTEVAGO
  (AGRIGENTO)
  Il comune di MONTEVAGO (provincia di Agrigento) ha adottato, il  30
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per
mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTEVIALE
  (VICENZA)
  Il  comune  di  MONTEVIALE  (provincia  di  Vicenza) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., con
effetto dal 1 gennaio 1999:
  per  le  persone  fisiche  soggetti passivi e i soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale: 5 per
mille;
  per le  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  per  gli  immobili,
comprese le aree fabbricabili, che non rientrano fra quelli di cui al
precedente punto: 6 per mille.
  (Omissis).
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
od  inabitabili  e  di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale viene accertata  la  sussistenza  di  tali
condizioni  dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea  documentazione  alla  dichiarazione.
In  alternativa  il  contribuente  ha  la  facolta'  di presentare la
dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi   della   legge   n.   15/1968,
autenticata,  in  cui  deve  dichiarare  la  data  dell'inizio  delle
condizioni  che  rendono  inabitabile   o   comunque   inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione
o  restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e'
comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'   effettuare   accertamenti
d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di quanto dichiarato dal
contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
cui  la  destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale
si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di
proprieta', usufrutto o  altro  diritto  reale  e  i  suoi  familiari
dimorano  abitualmente.   Le disposizioni di cui al presente punto si
applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione  principale  dei
soci  assegnatari,  nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
                    COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
  (LECCO)
  Il comune di MONTICELLO BRIANZA (provincia di Lecco)  ha  adottato,
il   15   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4,6
per mille, dando  atto  che  la  detrazione  per  unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale viene quantificata in L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MONTICELLO D'ALBA
  (CUNEO)
  Il comune di MONTICELLO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
9   febbraio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili con
effetto per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille,  rapportata  al
valore  degli  immobili  stessi  calcolato  ai  sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo numero 504/1992, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONTIERI
  (GROSSETO)
  Il  comune  di  MONTIERI  (provincia  di  Grosseto)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per i motivi di cui in premessa, l'aliquota I.C.I.
per l'anno 1999 nelle misure di seguito indicate:
  a) 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale,
nonche'   le   cantine  (C/2)  e  garages  privati  (C/6)  utilizzati
direttamente dal proprietario della stessa prima casa, ricompresi nel
fabbricato stesso (per le cantine), od  anche  ad  esso  regolarmente
pertinenti (per i  garages);
  b) 6 per mille, abitazioni date in locazione con regolare contratto
registrato   ed   adibite  ad  abitazione  principale  da  parte  del
locatario;
  c) 7 per miIle, per tutti gli altri tipi di immobile.
  (Omissis).
1. di dare atto che la detrazione spettante per gli immobili  adibiti
ad  abitazione  principale  ammonta  a  L. 200.000 annue elevata a L.
500.000 per i proprietari della  sola  abitazione  principale,  nella
quale  dimorano abitualmente da soli o con altri familiari, che hanno
un reddito annuo, derivante da  pensione  sociale  o  altre  pensioni
(compresa rendita INAIL) riferita all'intero nucleo familiare, il cui
imponibile IRPEF non sia superiore a L. 10.000.000;
2.  di  considerare,  ai  sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, direttamente adibita ad abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero permanente, a condizione che la  stessa  unita'  immobiliare
non risulti locata.
  (Omissis).
                   COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO
  (ASTI)
  Il  comune di MONTIGLIO MONFERRATO (provincia di Asti) ha adottato,
il  26  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  nella
misura del 5,5 per mille;
la  detrazione  per  l'abitazione  principale,  nella  misura  di  L.
200.000;
di non concedere  agevolazioni  o  maggiori  detrazioni,  cosi'  come
previsto dalla vigente normativa;
di  impegnarsi  con riferimento al bilancio pluriennale a determinare
con decorrenza dal 1 gennaio 2000 un'aliquota ridotta al 3 per  mille
per  tutti i cittadini proprietari di seconde case, che nel corso del
1999,  avendole  sfitte,  provvederanno  a  concludere  contratti  di
affitto  secondo  la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998,
n. 431, ed in particolare dagli articoli 2 e seguenti.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONTIRONE
  (BRESCIA)
  Il comune di  MONTIRONE  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONTOGGIO
  (GENOVA)
  Il comune di MONTOGGIO (provincia di Genova)  ha  adottato,  il  31
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura  del  5,5  per  mille,   con
detrazione   di  L.  250.000  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MONTONE
  (PERUGIA)
  Il comune di MONTONE (provincia di Perugia) ha adottato, il 1 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di prendere atto, della deliberazione di giunta comunale n. 10 del
26  gennaio  1999,  con  la  quale  venivano  determinate le aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno  1999  nelle
seguenti misure:
  6  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione
principale del soggetto passivo;
  6.50 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
2. di applicare per l'anno 1999  una  detrazione  di  L  250.000,  in
sostituzione  della  detrazione  di  L.  200.000,  di cui all'art. 8,
secondo comma, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992  e
successive    modificazioni   ed   integrazioni,   per   l'abitazione
principale, secondo le seguenti modalita':
  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si  detraggono L.
250.000, anziche' L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita ad abitazione di piu' soggetti passivi la detrazione spetta a
ciascuno  di  essi  in  parti  uguali  nel  caso  in cui sussistano i
seguenti requisiti:
   a)  proprieta'  di  un'unica  abitazione  nell'intero   territorio
nazionale,  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo e
dei componenti il nucleo familiare;
   b)  valore  patrimoniale   dell'immobile,   inteso   come   unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  e  relativa  autorimessa, quale
valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili, inferiore  a
L 110.000.000;
   c) reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti
o  tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile
e dei soggetti residenti nella  stessa  unita'  immobiliare  relativo
all'anno  di  riferimento  dell'imposta  ovvero  all'anno  precedente
quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia,  non
sia superiore agli importi di seguito indicati:
    n. 1 persona L. 30.000.000;
    n. 2 persone L. 50.000.000;
    n. 3 persone L. 60.000.000;
    n. 4 persone L. 70.000.000;
    n. 5 persone L. 80.000.000;
    oltre le 5 persone L. 80.000.000,
        + L. 10.000.000 per ciascuna persona oltre le cinque.
  l sopraindicati livelli di reddito vengono innalzati di:
   L. 3.500.000 per ogni persona a carico;
   L. 5.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non
autosufficiente con certificazione medica della USL.
  (Omissis).
                    COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
  (VICENZA)
  Il comune di MONTORSO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato,
il   26   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  che  per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), istituita con  decreto
legislativo  n.  504/1992,  viene  fissata  nella  misura del 5,5 per
mille;
2. di stabilire che  per  l'anno  1999  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
viene fissata nell'importo di L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTOTTONE
  (ASCOLI PICENO)
  Il comune di MONTOTTONE (provincia di Ascoli Piceno)  ha  adottato,
l'11   marzo   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  1999 l'aliquota I.C.I. nella misura
unica del 5 per mille, con la detrazione per la prima  abitazione  di
L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI MONTU' BECCARIA
  (PAVIA)
  Il comune di MONTU' BECCARIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 6
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5  per  mille  per  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale nonche' di quelle locate
a soggetti che le utilizzano come abitazione principale:
  immobili  (terreni  e  fabbricati)  diversi dalle abitazioni: 6 per
mille;
  fabbricati posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 6  per
mille;
  alloggi non locati: 6 per mille;
2.  di  stabilire  l'importo  della detrazione per unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MORARO
  (GORIZIA)
  Il comune di MORARO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 22 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota unica per la determinazione
dell'imposta  comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille
per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite;
2. di dare atto che la detrazione  per  l'abitazione  principale  per
l'anno 1999 e' riconfermata in L. 200.000;
3.  di  stabilire  per  l'anno 1999 un aumento della detrazione da L.
200.000 a L. 250.000, per  le  sole  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione  principale,  di  coloro che non possiedono altri immobili
soggetti ad I.C.I.   sempre che l'abitazione  posseduta  non  sia  di
lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi:
  a)  persone  assistite  dal  servizio  sociale  comunale  nei  modi
previsti dalla legge;
  b) reddito del  proprio  nucleo  familiare  derivante  soltanto  da
lavoro  dipendente o pensione, non superiore a 9.500.000 lordi annui,
per le famiglie composte da una sola persona (a  tale  reddito  vanno
aggiunte  L.  5.508.000  per  ogni  ulteriore  componente  del nucleo
famigliare);
  c) nuclei familiari con una persona  disabile  non  autosufficiente
con  reddito  non  superiore  a  L.  35.257.000  (legge  regionale n.
49/1993, art.  23,  modificato  con  l'art.  7,  legge  regionale  n.
20/1995, art.  32, legge regionale n. 10 del 19 maggio 1998, delibera
della  giunta  regionale n. 1406 del 15 maggio 1998) per i nuclei con
una persona,  46.274.000  con  due,  57.292.000  con  tre,  per  ogni
ulteriore componente si aggiungono 5.508.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MORBEGNO
  (SONDRIO)
  Il comune di MORBEGNO (provincia di Sondrio) ha adottato, l'8 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1999  le  seguenti  aliquote  ai fini
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
  nella misura del 5 per mille da valere per  le  unita'  immobiliari
adibite a residenza principale;
  nella  misura  del 6 per mille da valere per gli altri fabbricati e
le aree edificabili;
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma
3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art.  3,
comma 55, della legge n. 662/1996 afferente la  residenza  principale
del soggetto passivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MORETTA
  (CUNEO)
  Il  comune  di  MORETTA  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato, il 29
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999,  nella  misura  del 5,5 per mille