immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MARATEA (Potenza) Il comune di MARATEA (provincia di Potenza) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 7 per mille per le aree edificabili; 2. di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MARCELLINA (Roma) Il comune di MARCELLINA (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999, nella misura del 5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale e' confermata nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MARCIANA (Livorno) Il comune di MARCIANA (provincia di Livorno) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: 3,5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 4 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie o proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'immobile direttamente adibito ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 6 per mille aliquota per altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili e immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di elevare a L. 500.000 la detrazione per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI MARCIANISE (Caserta) Il comune di MARCIANISE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote e detrazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999 come segue: a) aliquota ridotta da applicare alle unita' immobiliari possedute dal soggetto passivo a titolo di abitazione principale: 5,50 per mille; b) aliquota ordinaria da applicare a tutti gli altri immobili posseduti dal soggetto passivo diversi dall'abitazione principale: 6,50 per mille; c) detrazione di L. 240.000 limitatamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazione, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI MARENTINO (Torino) Il comune di MARENTINO (provincia di Torino) ha adottato il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1999 da applicare alle abitazioni principali e nella misura del 6,5 per mille tutti gli altri immobili; di determinare, per l'anno 1999, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, per le abitazioni principali, pari a L. 200.000; ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I., la misura della detrazione l'imposta, da accordare ai nuclei familiari aventi a carico un soggetto portatore di handicap, viene fissata, per l'anno 1999, in L. 500.000, a condizione che il reddito complessivo dell'anno precedente dell'intero nucleo familiare non risulti superiore a L. 30.000.000. (Omissis). COMUNE DI MARGARITA (Cuneo) Il comune di MARGARITA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per il 1999 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5.5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MARIANA MANTOVANA (Mantova) Il comune di MARIANA MANTOVANA (provincia di Mantova) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota ordinaria del 4 per mille e con le seguenti diversificazioni: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune 4 per mille; unita' immobiliari locate ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale 4 per mille; immobili diversi dalle abitazioni (terreni, ecc.) 4 per mille; immobili posseduti oltre all'abitazione principale (locati) 4 per mille; alloggi non locati 7 per mille; ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di soffotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei suddetti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 2 per mille; aree in zone residenziali - produttive e di completamento non edificate invendute: 7 per mille; per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto detrazione di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MARIANOPOLI (Caltanissetta) Il comune di MARIANOPOLI (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di adottare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, e la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MARINO (Roma) Il comune di MARINO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario del bilancio 1999. 4.8 per mille: per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale del locatario; a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 5,4 per mille, per le altre unita' immobiliari; 2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MARLIANA (Pistoia) Il comune di MARLIANA (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote l.C.l.: a) aliquota 7 per mille: aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze intendendosi quelli non locati, quelli vuoti, quelli tenuti a disposizione quali abitazioni secondarie e casi similari e comunque quelli privi di contratto di affitto registrato in cui il soggetto le utilizzi come abitazione principale; aree fabbricabili. b) aliquota 6 per mille: abitazione principale; alloggi in aggiunta all'abitazione principale con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale; c) aliquota 6 per mille: aliquota ordinaria da applicare a tutti gli altri casi non contemplati nelle lettere a) e b); detrazione abitazione principale: L. 200.000; 2. di dare atto che verra considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI MARTANO (Lecce) Il comune di MARTANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) della presente deliberazione nella misura del 6 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura dei 5 per mille, da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooper- ative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari beate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; c) aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. stabilire che la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' elevata a L. 250.000 ed e' rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tate destinazione. (Omissis). COMUNE DI MASER (Treviso) Il comune di MASER (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI MASSA D'ALBE (L'Aquila) Il comune di MASSA D'ALBE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 4,5 per mille; unita' abitative non principali 6,3 per mille; beni immobiliari strumentali di imprese con attivita' industriale 6 per mille; altri immobili non compresi nei precedenti 4,5 per mille. 2. di determinare, per l'anno 1999 le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazione d'imposta L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MASSALENGO (Lodi) Il comune di MASSALENGO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota del 6 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di mantenere l'aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali e per quelle non concesse in uso gratuito a parenti fino al 2 grado; di applicare la detrazione di L. 200.000, per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con esclusione dei parenti di cui all'art. 2 del regolamento I.C.I.; di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata per l'anno 1999 con l'aliquota del 7 per mille limitatamente agli alloggi non locati ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996; di introitare I'imposta tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o direttamente presso la tesoreria comunale. (Omissis). COMUNE DI MATTIE (Torino) Il comune di MATTIE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella stessa misura del 1998, come di seguito: 4,50 per mille per le abitazioni principali; 5,50 per mille per gli altri fabbricati e per i terreni edificabili; 3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta di cui all'art. 3, comma 55, punto 3), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni. (Omissis). COMUNE DI MAZZANO ROMANO (Roma) Il comune di MAZZANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 6 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). visto che le tariffe e aliquote attualmente in vigore provengono dai seguenti atti deliberativi: 1. per l'I.C.I. delibera di G.C. n. 15 del 28 febbraio 1998, che fissa al 5 per mille per il 1998, l'aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, e al 5,5 per mille per tutte le restanti unita' immobiliari, ed in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). di confermare, per il 1999, le tariffe ed aliquote relative a tributi e servizi locali in premessa elencati, nelle misure indicate negli atti deliberativi richiamati. (Omissis). COMUNE DI MAZZARRONE (Catania) Il comune di MAZZARRONE (provincia di Catania) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come previsto dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MEANA DI SUSA (Torino) Il comune di MEANA DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5,5 per mille relativamente all'abitazione principale ed alle aree fabbricabili; 6,5 per mille relativamente alle altre tipologie di fabbricati con un aumento pertanto dello 0,5 per mille rispetto al 1998; 3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta di cui all'art. 3, comma 55, punto 3), della legge n. 662/1996, e suc- cessive modificazioni. (Omissis). COMUNE DI MEDE (Pavia) Il comune di MEDE (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per quanto di competenza, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) da applicare nel territorio comunale per l'anno 1999 e le detrazioni come meglio specificato nell'allegato prospetto che e' parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Aliquote 1999 aliquota ordinaria: 5 per mille; unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e pertinenze, un box incluso: 5,5 per mille; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale: 6 per mille; unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale sfitte: 7 per mille; terreni: 5 per mille. aree edificabili 7 per mille. Detrazioni 1999 detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000; aumento della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini: a) pensionati; 1) detrazione di L. 300.000 per pensionati con reddito imponibile ai fini Irpef pari o inferiore a L. 10.000.000 cadauno; 2) detrazione di L. 250.000; a) pensionati single con reddito imponibile ai fini Irpef da L. 10.000.001 a L. 15.000.000; b) due pensionati con reddito imponibile ai fini Irpef compreso tra 20.000.001 e 25.000.000; detrazione di L. 300.000 con redditi imponibili ai fini Irpef fino a L. 27.000.000, aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico; detrazione di L. 250.000 con redditi compresi tra 27 e 32 milioni, aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico per le seguenti categorie: b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; c) disoccupati per almeno sei mesi nel corso dell'anno 1998, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; d) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi nel corso del 1998; e) lavoratori dipendenti; le detrazioni di cui al presente prospetto sono concesse a condizione che i dichiaranti non possiedano altri immobili, in tutto il territorio nazionale, anche a titolo di usufrutto. (Omissis). COMUNE DI MEDEA (Gorizia) Il comune di MEDEA (provincia di Gorizia) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota differenziata per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del: a) 5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite; b) 6 per milie per le unita' immobiliari (alloggi) adibite ad uso abitativo posseduto in aggiunta all'abitazione principale; c) 6 per mille per gli alloggi non locati (sfitti); 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 e' riconfermta in L. 200.000. 3. di stabilire per l'anno 1999 un aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 250.000, per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri iimmobili soggetti ad I.C.I. sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi: a) persone assistite dal servizio sociale comunale nei modi previsti dalla legge; b) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a 9.500.000 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte L. 5.508.000 per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare); c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a L. 35.257.000 per i nuclei con una persona, 46.274.000 con due, 57.292.000 con tre, per ogni ulteriore componente si aggiungono 5.508.000. (legge regionale n. 49/93, art. 23, modificato con l'art. 7, legge regionale n. 20/95, art. 32 legge regionale n. 10 del 19 maggio 1998, delibera della giunta regionale n. 1406 del 15 maggio 1998). (Omissis). COMUNE DI MEL (Belluno) Il comune di MEL (provincia di Belluno) ha adottato il 16 febbraio 1993, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1993: (Omissis). di stabilire al 4 per mille l'aliquota l.C.I per l'anno 1993. (Omissis). Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che in mancanza di successive deliberazioni l'aliquota I.C.I. rimane confermata anche per il 1999 nella misura indicata. COMUNE DI MELARA (Rovigo) Il comune di MELARA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999, l'aliquota per l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MELEGNANO (Milano) Il comune di MELEGNANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di aumentare, per quanto espresso in premessa, fino alla misura del 7 per mille l'aliquota per l'anno 1999 e di prevedere i seguenti casi di aliquota differenziata: a) 5,7 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune (art. 4 decreto legislativo n. 437/1996); b) 7 per mille per gli alloggi non locati (alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati). (Omissis). COMUNE DI MELISSA (Crotone) Il comune di MELISSA (provincia di Crotone) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per i motivi meglio specificati in narrativa l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire la misura della detrazione da applicarsi alla predetta imposta per l'abitazione principale in L. 220.000 relativamente all'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI MELISSANO (Lecce) Il comune di MELISSANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale; 3. di confermare anche per il 1999 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale di L. 300.000 per i contribuenti titolari di pensione con trattamento minimo purche' la stessa sia primaria fonte di reddito del nucleo familiare. (Omissis). COMUNE DI MELITO IRPINO (Avellino) Il comune di MELITO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. applicabile per l'anno 1999; di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 per i pensionati aventi reddito complessivo familiare con riferimento all'anno 1998 non superiore a L. 15.000.000 in presenza di un solo reddito di pensione e non superiore a L. 22.000.000 in presenza di due pensionati. (Omissis). COMUNE DI MELIZZANO (Benevento) Il comune di MELIZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 7 per mille; precisare che, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga detratta la somma di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). COMUNE DI MELLO (Sondrio) Il comune di MELLO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; (Omissis); 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662/1996; (Omissis). COMUNE DI MELPIGNANO (Lecce) Il comune di MELPIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). ad integrazione della delibera consiliare comunale n. 60/1998, di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune nelle seguenti misure: 1 aliquota del 5.5 per mille da applicare, in favore delle persone fisiche soggette passivi residenti nel comune, esclusivamente alla unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2 aliquota del 5.5 per mille da applicare a tutti gli altri immobili, diversi da quelli previsti al punto precedente, e fatti salvi quelli previsti nei punti succesivi; 3 aliquota del 3 per mille da applicare in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 4 aliquota del 4 per mille da applicare su immobili di nuova costruzione delle categorie catastali del gruppo P (unita' immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo) T (unita' immobiliari a destinazione terziaria), V (unita' immobiliari speciali) e Z (unita' immobiliari a destinazione terziaria produttiva e diversa) per la durata di anni 5 dall'inizio dell'attivita' produttiva e/o commerciale; di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dalla legge n. 662/1996. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione integra la deliberazione del 22 ottobre 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1999 alla pagina 25, prima colonna. COMUNE DI MENAROLA (Sondrio) Il comune di MENAROLA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999, ai fini I.C.I. l'aliquota del 6 per mille da applicare ai fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; di stabilire, per l'anno 1999, un'aliquota ridotta al 4 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MENDICINO (Cosenza) Il comune di MENDICINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 4,75 per mille. (Omissis). COMUNE DI MERCENASCO (Torino) Il comune di MERCENASCO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, come determinato con deliberazioni di giunta comunale n. 7 del 1 gennaio 1999; di confermare per l'anno 1999 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI MERETO DI TOMBA (Udine) Il comune di MERETO DI TOMBA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1999 come segue: 1) aliquota del 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale, nonche' per le aree fabbricabili (aree utilizzate a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici) ed abitazioni sfitte; 2) aliquota del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli ecc.) non compresi nell'ipotesi del punto 1). (Omissis). COMUNE DI MERONE (Come) Il comune di MERONE (provincia di Como) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 4,9 per mille; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 1999, nella misura di L. 343.000 annue. (Omissis). COMUNE DI MEZZAGO (Milano) Il comune di MEZZAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare (omissis), l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000; 3. di aumentare la detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per i pensionati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico, con esclusione dalla predetta maggiorazione della detrazione dalle unita' classificate in catasto A/1, A/7, A/8, A/9; 4. di stabilire che sara' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI MEZZANA RABATTONE (Pavia) Il comune di MEZZANA RABATTONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000. 3. di non avvalersi delle facolta' di ulteriore modulazione dell'imposta introdotte dall'art. 3, comma 53 e 55 della legge n. 662/1996 nonche' dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO (Verona) Il comune di MEZZANE DI SOTTO (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, in forma esplicita, l'aliquota relativa all'I.C.I. nella misura pari al 5 per mille, senza alcuna diversificazione, agevolazione, riduzione, ad eccezione della detrazione, prevista per legge, a favore delle abitazioni principali, stabilita in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MEZZOLDO (Bergamo) Il comune di MEZZOLDO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di Mezzoldo nella misura unica del 5 per mille; 2. di dare atto che l'ex art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MIAZZINA (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di MIAZZINA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari; di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliare adibite ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MIGGIANO (Lecce) Il comune di MIGGIANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con aliquota unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI MIGLIERINA (Catanzaro) Il comune di MIGLIERINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille; di confermare che la detrazione per la prima casa e' di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MILANO () Il comune di MILANO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota del 5 per mille ai fini dell'I.C.I., fatta eccezione per i soggetti che realizzano interventi di recupero di immobili residenziali inabitabili ovvero di immobili di interesse artistico/architettonico siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale dalla Sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici ai quali si applica l'aliquota del 4 per mille; di avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50 convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122 ed ulteriormente modificato dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aumentando da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale ai fini dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1999 dai proprietari o titolari di altri diritti reali purche' sussistano congiuntamente le sottoindicate condizioni: a) che i soggetti passivi siano pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell'anno 1998, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi nell'anno 1998; b) che il reddito annuale dichiarato ai fini IRPEF relativo all'anno 1998 non superi L. 21.000.000 per l'intero nucleo familiare, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico. Dalla maggior detrazione di L. 300.000 sono esclusi i proprietari o i titolari di altri diritti reali qualora anche uno soltanto dei componenti del nucleo familiare vanti identici diritti su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale, con esclusione dal predetto calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale e/o di eventuali quote condominiali. Dalla maggior detrazione sono comunque escluse tutte le unita' classificate in catasto come A/1 (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Il 30 giugno 1999 e' il termine entro il quale i soggetti aventi diritto alla maggior detrazione ne daranno comunicazione all'amministrazione comunale per le verifiche del caso. (Omissis). COMUNE DI MINTURNO (Latina) Il comune di MINTURNO (provincia di Latina) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote per mille _____________________________________________________________________ 1 Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 5 2 Unita' immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 5 3 Tutti gli altri immobili non compresi nelle precedenti categorie 6 (Omissis). COMUNE DI MIRADOLO TERME (Pavia) Il comune di MIRADOLO TERME (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, con effetto dal 1 gennaio 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille secondo le modalita' e vigenti disposizioni legislative e regolamentari; (Omissis). 1) di confermare che la detrazione fino a un massimo di L. 500.000 per l'unita' adibita ad abitazione principale rimane fissata secondo le modalita' stabilire con la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 4 febbraio 1998 nel modo seguente: detrazione pari a L. 500.000 per gli immobili di valore catastale rivalutato fino a L. 80.000.000 (Valore catastale moltiplicato per il coefficiente 100 aumentato del 5 per cento) secondo la seguente tabella per le seguenti categorie di cittadini: DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (per immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000) Componenti 500.000 400.000 300.000 250.000 00.000 nucleo fam. 1a fascia 2a fascia 3a fascia 4a fascia 5a fascia 1 persona 9.000.000 10.698.000 12.481.000 14.264.000 - 2 persone 14.710.000 17.635.000 20.595.000 23.537.000 - 3 persone 18.900.000 22.680.000 26.460.000 30.250.000 - 4 persone 22.700.000 27.100.000 31.560.000 36.100.000 - a) pensionati; b) coniugi a carico dei pensionati; c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 1997; che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori a 1/3 del secondo immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, i cui redditi imponibili ai fini fiscali corrispondono a quelli previsti dalla succitata tabella; al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, l'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; 1. la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione; 2. il reddito complessivo nel nucleo familiare; 3. il non possesso di altri immobili, escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale; la dichiarazione va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione; di tali non potranno usufruire i possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/2 - A/6 - A/8 - A/9. (Omissis). COMUNE DI MIRTO (Messina) Il comune di MIRTO (provincia di Messina) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). Propone 1. di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille anche per l'anno 1999 per tutte le abitazioni, compresi quelli non locati; 2. determinare per l'anno 1999 nella misura di L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). Delibera approvare integralmente la proposta di cui all'oggetto. (Omissis). COMUNE DI MISANO ADRIATICO (Rimini) Il comune di MISANO ADRIATICO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: a) 6,2 per mille, per l'abitazione principale, cosi' come individuata e definita dall'art. 11 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (aliquota agevolata); b) 7 per mille, per tutte le restanti unita' immobiliare (aliquota ordinaria); 2. di elevare a L. 500.000, per l'anno 1999 ed in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prevista per l'abitazione principale, in favore di quei soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni: a) possedere, a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992), nonche' le eventuali annesse pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina); b) avere un'eta' superiore a 60 anni, oppure essere permanentemente inabili al lavoro con invalidita' non inferiore al 67%; c) vivere soli, ovvero con il coniuge e/o con altri familiari; d) titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore a L. 15.000.000 annui lordi se il soggetto passivo vive solo. Se il soggetto non vive solo, il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensione, non deve essere superiore a L. 28.000.000. Dal computo del reddito complessivo sono esclusi: quello derivante dal possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze, i redditi esenti da IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata, i redditi dominicali e agrari fino a L. 100.000, se non titolari di partita I.V.A. agricola, nonche' i compensi percepiti per lavori socialmente utili fino ad un massimo di L. 2.500.000 annui lordi. Le condizioni elencate devono essere tutte possedute alla data del 1 gennaio 1999, ad esclusione dei limiti di reddito che debbono essere riferiti all'anno 1998. La maggiore detrazione (L. 300.000), ai sensi delle disposizioni ministeriali, soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000 ed in particolare: deve essere rapportata ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale; deve essere divisa, in caso di piu' contributi aventi diritto, in parti uguali tra loro; compete fino a concorrenza dell'imposta gravante sull'abitazione principale e relative pertinenze. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, potranno applicare la maggiore detrazione in sede di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1999, in proporzione alle rate versate. Il soggetto, a pena di esclusione dal diritto, dovra' presentare al comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo, apposita dichiarazione, in carta libera, redatta su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio tributi, allegando alla stessa copia della dichiarazione dei redditi o del CUD rilasciato dall'ente pensionistico ovvero del libretto di pensione o di invalidita', propri e degli altri componenti il nucleo familiare. Qualora, dalle verifiche effettuate, venga riscontrata la mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, che comporti la perdita del diritto alla maggiore detrazione, si procedera' alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi. (Omissis). COMUNE DI MODOLO (Nuoro) Il comune di MODOLO (provincia di Nuoro) ha adottato, il 27 febbraio 1999 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'esercizio 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura minima del 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI MOGLIA (Mantova) Il comune di MOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Moglia, nelle seguenti misure: 1) aliquota al 6 per mille da applicarsi per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definita nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 2) aliquota al 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili; 3) aliquota al 6 per mille per i terreni agricoli; 4) aliquota al 6 per mille per le aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi e cosi' come indicati nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 5) aliquota al 4 per mille per i fabbricati ex-rurali fino al termine previsto per il loro accatastamento cioe' il 31 dicembre 1999; 6) aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati ovvero sfitti; b) di confermare, per l'anno 1999, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare adibita o considerata abitazione principale del soggetto passivo, anche in base a quanto stabilito nel regolamento dell'I.C.I. (Omissis). COMUNE DI MOGORO (Oristano) Il comune di MOGORO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 le aliquote LC.L sono le seguenti: 1) abitazione principale 4,5 per mille, detrazione L. 200.000; 2) terreni agricoli 4,5 per mille; 3) aree ed edifici destinati ad insediamenti produttivi 4,5 per mille; 4) abitazioni oltre l'abitazione principale 6 per mille; 5) aree fabbricabili 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI MOIANO (Benevento) Il comune di MOIANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le seguenti misure di aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999: 6 per mille - aliquota ordinaria; 5 per mille - per le abitazioni principali intese ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune oppure utilizzata da soci assegnatari di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa (art. 4, comma 1, decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556); 5 per mille - per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale (art. 4, decreto legislativo n. 437/1996); 4 per mille - a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inabitabili o inagibili finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici oppure rivolti alla realizzazione di autorimesse e di posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, quinto comma della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. di confermare in L. 300.000 la detrazione per la prima casa adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di applicare le riduzioni e le detrazioni previste per le abitazioni principali anche alle unita' immobiliari non locate possedute da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o servizi di ricovero permanente. (Omissis). COMUNE DI MOJO ALCANTARA (Messina) Il comune di MOJO ALCANTARA (provincia di Messina) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'imposta comunale I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione unica in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MOLLIA (Vercelli) Il comune di MOLLIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria e di determinare la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MOLVENA (Vicenza) Il comune di MOLVENA (provincia di Vicenza) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare inoltre per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nella misura determinata con deliberazione di C.C. n. 8 del 5 marzo 1998 e di seguito riportate: 6 per mille per le aree fabbricabili e gli alloggi sfitti; 5 per mille aliquota ordinaria da applicare ai restanti beni immobili comprese le abitazioni principali; L. 200.000 detrazione per abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MOMBAROCCIO (Pesaro e Urbino) Il comune di MOMBAROCCIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di adeguare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nel seguente modo: aliquota I.C.I. prima abitazione 5 per mille; altri fabbricati 6,5 per mille; si considerano abitazioni principali, con applicazione solo dell'aliquota del 5 per mille, senza detrazione, quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea diretta: figli e/o genitori. (Omissis). COMUNE DI MOMPEO (Rieti) Il comune di MOMPEO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili viene confermata nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MONACILIONI (Campobasso) Il comune di MONACILIONI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue: abitazioni principali: 6 per mille; immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MONASTEROLO CASOTTO (Cuneo) Il comune di MONASTEROLO CASOTTO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire per l'anno 1999 L. 200.000 l'importo della detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (Cuneo) Il comune di MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 5. di stabilire per l'anno 1999 I'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Monasterolo di Savigliano nella misura del 5 per mille con esclusione delle seguenti casistiche: aree fabbricabili: aliquota 7 per mille; fabbricati sfitti: aliquota 6 per mille; 6. di determinare a sensi dell'art. 22 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili la detrazione per l'abitazione principale in lire 220.000; 7. di determinare sempre a sensi dell'art. 22 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili nell'importo di lire 270.000 la detrazione per l'abitazione principale di proprieta' di soggetti con oltre 65 anni di eta', con la stessa modalita' di ripartizione previste per legge, anche quando il limite di eta' e' raggiunto da uno solo dei comproprietari; 8. di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI MONCENISIO (Torino) Il comune di MONCENISIO (provincia di Torino) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili adibiti ad abitazione principale; b) di fissare, altresi', ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; c) di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; d) di considerare "direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata", ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI MONCESTINO (Alessandria) Il comune di MONCESTINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: aliquota unica 5 per mille; detrazione abitazione principale lire 200.000. (Omissis). COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI (Parma) Il comune di MONCHIO DELLE CORTI (provincia di Parma) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 7 per mille e di confermare la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MONDOLFO (Pesaro e Urbino) Il comune di MONDOLFO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote e detrazioni per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999: a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille: a/1 - in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; a/2 - per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti ultrasessantenni o da soggetti disabili, riconosciuti dalla competente autorita' sanitaria, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' immobiliare non risulti locata; a/3 - per i terreni agricoli e i fabbricati, comprese le unita' immobiliari locate, con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; a/4 - per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta senza limitazione di grado che la utilizzano come abitazione principale. Nelle fattispecie di cui ai precedenti punti A/1, A/2 viene anche riconosciuta la detrazione d'imposta di L. 200.000, nei termini indicati dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996; b) aliquota del 6,5 per mille: b/1 - per l'abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a propria abitazione principale, nonche' per l'abitazione che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito o in comodato a persone diverse dai parenti in linea retta; b/2 - per le aree fabbricabili; 2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota del 4 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; 3. di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e' elevata a L. 300.000 per i soggetti in possesso dei requisiti ed in presenza delle condizioni indicate nell'art. 9 del regolamento I.C.I. (Omissis). COMUNE DI MONDAVIO (Pesaro e Urbino) Il comune di MONDAVIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). tariffe imposta comunale immobili: abitazione principale: 4,5 per mille; altre abitazioni: 5,5 per mille; detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MONDRAGONE (Caserta) Il comune di MONDRAGONE (provincia di Caserta) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare ed applicare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), di cui alla surrichiamata normativa, nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI MONESIGLIO (Cuneo) Il comune di MONESIGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, come previsto per gli anni precedenti. (Omissis). COMUNE DI MONGHIDORO (Bologna) Il comune di MONGHIDORO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le aree fabbricabili e di determinare per tutti gli altri immobili una aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille; 2. di determinare per l'anno 1999, una aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni; 3. di determinare per l'anno 1999 una aliquota ridotta al 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 4. di dare atto che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente, possono usufruire dell'aliquota ordinaria del 6 per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale; (Omissis). 6. di riconoscere per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione minima di L. 200.000; 7. di dare atto che i proprietari o equipollenti delle unita' immobiliari adibite ad abitazioni, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l'anno 1999 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del sei per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 6. (Omissis). COMUNE DI MONGRASSANO (Cosenza) Il comune di MONGRASSANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta dal 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, le detrazioni spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 e relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI MONSELICE (Padova) Il comune di MONSELICE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille: da applicare alle unita' immobiliari che non rientrano fra i casi previsti nei successivi punti b) e c); b) aliuqota ridotta del 5 per mille: da applicare alle persone fisiche soggetti passivi, ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed ai soggetti passivi anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per gli alloggi posseduti, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata e comunque non abitata; c) aliquota del 7 per mille: da applicare alle unita' immobiliari sfitte; detrazioni (solo per l'abitazione principale): ordinaria: L. 250.000; maggiore: L. 360.000 nei casi ove ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: A-1) nucleo familiare con tre o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni; 2) nucleo familiare composto da sei o piu' componenti; 3) nucleo familiare con almeno un componente di 70 anni o piu'; 4) nucleo familiare con uno o piu' soggetti disabili con invalidita' almeno del 66,7 per cento. I requsiti indicati debbono essere posseduti alla data del 1 gennaio 1999; B) condizioni di reddito del nucleo familiare: per un componente L. 14.000.000; per 2 componenti L. 28.000.000; per 3 componenti L. 42.000.000; per 4 componenti L. 56.000.000; per 5 componenti L. 67.000.000; per ulteriori componenti aggiungere 4 milioni per ogni persona in piu'. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito sopraindicato, si detraggono L. 5.000.000 per ciascun lavoratore autonomo. Al reddito lordo pro- capite - imponibile IRPEF - dei componenti il nucleo familiare debbono essere conteggiate eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari, ecc. Le situaizoni di reddito sono riferite all'anno 1998. Il beneficio della maggiore detrazione e' subordinata alla condizione che i componenti il nucleo familiare non possiedano - alla data del 1 gennaio 1998 - alcuna proprieta' immobiliare sul territorio nazionale e all'estero, oltre all'abitazione principale e sue pertinenze, cantina, garage, box. (Omissis). COMUNE DI MONTAGANO (Campobasso) Il comune di MONTAGANO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per gli immobili posseduti ad uso abitazione principale e tutti gli altri classificati con categorie catastali "B, C, D, E"; 2. confermare per l'anno 1999, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'I.C.I., solo per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale ad uso abitativo. (Omissis). COMUNE DI MONTAGNAREALE (Messina) Il comune di MONTAGNAREALE (provincia di Messina) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'aliquota da applicare alla base imponibile per il calcolo dlel'imposta comunale sugli immobili e' determinata, per quanto sopra esposto, nella misura del 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI MONTAIONE (Firenze) Il comune di MONTAIONE (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, nonche' dall'art. 12 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. piu' volte citato; 2. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 4,95 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonche' all'art. 12 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., in favore: di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Montaione, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per gli alloggi di case popolari regolarmente assegnati; per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitaizone principale; per quelle concesse in uso grautito a parenti in linea retta, limitatamente fra genitori e figli e viceversa; per l'abitaizone posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata. 3. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli sfitti per l'intero anno, completamente vuoti e initulizzati, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 4. di stabilire per l'anno 1999, il versamento dell'imposta I.C.I., nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 10 del decreto legisaltivo n. 504/1992 e successive modificaizoni, al concessionario del servizio riscossione tributi, nelle forme previste dalla legge. (Omissis). COMUNE DI MONTALDO TORINESE (Torino) Il comune di MONTALDO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di accogliere la proposta della giunta comunale di riconferma dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nella stessa misura in vigore nell'anno 1998; di fissare l'aliquota I.C.I., per tutti gli immobili, nella misura del 5 per mille; la detrazione per la prima abitazione, viene fissata nell'ammontare di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI MONTANARO (Torino) Il comune di MONTANARO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare integralmente la proposta in oggetto e qui allegata; Oggetto: Imposta comunale sugli immobili, determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 1999. l'Ufficio tributi (Omissis). Propone 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura del 6,5 per mille e l'aliquota ridotta per l'abitazione principale nella misura del 5,9 per mille; 2. di stabilire pertanto che, per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi sul territorio comunale, sono le seguenti: abitazione principale: 5,9 per mille; altri fabbricati: 6,5 per mille; aree fabbricabili: 6,5 per mille; terreni agricoli: 6,5 per mille; 3. di approvare quanto segue: a) aumento della detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 1999 in relazione alle richieste documentate tramite autocertificazione, con particolari situazioni di carattere sociale, da L. 200.000 a L. 250.000; b) individuare, quali soggetti beneficiari della maggiore detrazione d'imposta, quei contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni: soggetti con reddito annuo lordo di importo inferiore o pari a L. 25.000.000, operando, in caso di nuclei familiari, per ogni componente oltre il primo, una maggiorazione di L. 2.000.000; c) stabilire, inoltre, che per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti nel corso del 1998; d) fissare la seguente procedura: il richiedente dovra' presentare: apposita dichiarazione resa entro il termine di pagamento della prima rata, redatta esclusivamente (a pena di nullita') su modulo da ritirarsi presso il comune; la predetta dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, dovra' riportare la situazione reddituale ed economica dell'interessato e quella di tutti i componenti il nucleo familiare, resa ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. (Omissis). COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA (Pavia) Il comune di MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA (provincia di Pavia) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MONTECAROTTO (Ancona) Il comune di MONTECAROTTO (provincia di Ancona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura che segue: aliquota ordinaria del 6 per mille; aliquota del 7 per mille sull'abitazione utilizzata come seconda casa od inutilizzata (1), non locata (2) e non ceduta in comodato gratuito a soggetti ivi residenti (3). Non rientrano in questa tipologia le loro pertinenze. Note: 1) cioe' anche quando non risultino attive le utenze per luce, acqua e gas; 2) e 3) debbono risultare da atti in regola con le disposizioni di leggi vigenti. (Omissis). COMUNE DI MONTECASSIANO (Macerata) Il comune di MONTECASSIANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MONTECASTELLO (Alessandria) Il comune di MONTECASTELLO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,5 per mille, come l'anno precedente. (Omissis). COMUNE DI MONTECORICE (Salerno) Il comune di MONTECORICE (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille, senza alcuna diversificazione; 2. di stabilire che resta fissata per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MONTEDORO (Caltanissetta) Il comune di MONTEDORO (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e' definita nella stessa misura vigente per l'anno 1998 e cioe': il 5 per mille, per tutte le unita' immobillari. (Omissis). COMUNE DI MONTEFELCINO (Pesaro e Urbino) Il comune di MONTEFELCINO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare anche per l'anno 1999, ai sensi degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote e detrazioni per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota ordinaria del 5 per mille: per tutte le unita' immobiliari; b) aliquota del 4 per mille: per i fabbricati realizzati per la vendita; c) detrazione: L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. (Omissis). COMUNE DI MONTEFINO (Teramo) Il comune di MONTEFINO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e' stabilita nella misura del 5 per mille; 2. fissare nell'importo massimo di L. 200.000 la detrazione prevista per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per gli alloggi regolarmente assegnati di proprieta' degli I.A.C.P. (Omissis). COMUNE DI MONTEFIORE CONCA (Rimini) Il comune di MONTEFIORE CONCA (provincia di Rimini) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura indicata le aliquote d'imposta per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 1) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: 5,9 per mille; 2) tutte le restanti unita' immobiliari: 6,8 per mille; 2. di aumentare, altresi' (omissis) a L. 300.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, e sue suc- cessive modifiche ed integrazioni, ai contribuenti appartenenti a nuclei familiari composti da pensionati ultrasessantenni con reddito complessivo non superiore a L. 13.000.000 per persona, escludendo dal calcolo di detto limite le seguenti tipologie di reddito: a) redditi derivanti dalla casa di proprieta' (comprese le eventuali pertinenze) adibita ad abitazione principale; b) emolumenti percepiti per lavori socialmente utili; c) tutti i redditi esenti IRPEF; d) emolumenti arretrati. (Omissis). COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO (Salerno) Il comune di MONTEFORTE CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugIi immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, e' determinata nella misura unica del 6 per mille; 2. per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale, posseduta a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dell'imposta dovuta per l'unita medesima pari a L. 200.00 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione. (Omissis). COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO (Avellino) Il comune di MONTEFORTE IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a partire dal 1 gennaio 1999 vengono previste le seguenti aliquote: a) aliquota odinaria: 6 per mille; b) aliquota abitazione principale e loro pertinenze: 6 per mille; c) aliquota per le seconde case e loro pertinenze: 7 per mille; d) aliquote ordinaria 4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. (Omissis). si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi: a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo; b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari; d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al 2 grado ed affini fino al 1 grado). (Omissis). COMUNE DI MONTEGALLO (Ascoli Piceno) Il comune di MONTEGALLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 1998: 5 per mille - abitazione principale; 6 per mille - altri fabbricati (ordinaria), senza avvalersi della facolta' di incremento della detrazione prevista per legge e senza applicazione delle ulteriori facolta' riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). COMUNE DI MONTEGIORGIO (Ascoli Piceno) Il comune di MONTEGIORGIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: aliquota base: 5 per mille; aliquota applicata alle case non abitate: 7 per mille; detrazione prima casa: L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI MONTEGRIDOLFO (Rimini) Il comune di MONTEGRIDOLFO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni: N.D. Tipologia degli immobili Aliquote proposte (per mille) - - - 1 immobili posseduti da persone fisiche, soggetti soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' le unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale 5,20 2 tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui al precedente punto 1 6,30 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999 le seguenti ulteriori detrazioni d'imposta: N.O. Tipologia degli immobili Riduzione Ulteriore d'imposta detrazione di imposta (lire in ragione annua) 01 02 03 04 01 Contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessan- tenni con un reddito pro-capite non superiore a L. 10.500.000 annue lorde 100.000. (Omissis). COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE (Imperia) Il comune di MONTEGROSSO PIAN LATTE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare, per I'anno 1999 I'aliquota dell'imposta comunaIe sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e con le modifiche introdotte dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura del 5 per mille; 2. le detrazioni ammesse sono unicamente quelle per legge previste. (Omissis). COMUNE DI MONTELIBRETTI (Roma) Il comune di MONTELIBRETTI (provincia di Roma) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI MONTEMAGGIORE AL METAURO (Pesaro e Urbino) Il comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire (Omissis) per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: a) 5 per mille, relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili; c) 6 per mille, per tutti gli altri immobili e soggetti passivi; 2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 in L. 200.000, cosi' come specificato in merito agli aventi diritto dall'art. 10 del regolamento comunale per la disciplina dell'l.C.I.; 3. di applicare limitatamente al pensionato solo con oltre 65 anni di eta' alla data del 31 dicembre 1998, con reddito complessivo annuo non superiore a L. 11.000.000 la detrazione di L. 300.000 anziche' di L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e purche' proprietario di un unica unita' immobiliare in tutto il territorio nazionale; 4. di dare atto che per usufruire delle agevolazioni inerenti le aliquote e/o detrazioni dovranno essere presentate al comune apposite comunicazioni e/o autocertificazioni ai sensi del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 24 febbraio 1999. (Omissis). COMUNE DI MONTEMARANO (Avellino) Il comune di MONTEMARANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' determinata nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MONTEMARCIANO (Ancona) Il comune di MONTEMARCIANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota nella misura del 5,5, per mille relativamente alla abitazione principale e agli alloggi locati con contratto registrato a soggetti residenti nel comune di Montemarciano; aliquota nella misura del 7 per mille con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; aliquota nella misura del 2 per mille da applicarsi a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; di stabilire che, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto. (Omissis); detrazione nella misura di L. 230.000 per l'abitazione principale; tale detrazione e' elevata a L. 300.000 per nuclei familiari composti da una o piu' persone che, nel corso del 1999, abbiano un'eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e pari o superiore a 60 anni per le donne. La detrazione di L. 300.000 e' estesa, senza vincolo di eta', anche a favore di nuclei familiari che hanno al loro interno uno o piu soggetti portatori di handicaps. (Omissis). COMUNE DI MONTEMITRO (Campobasso) Il comune di MONTEMITRO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota l.C.l. al 6 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI MONTERENZIO (Bologna) Il comune di MONTERENZIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di confermare per tutti gli altri immobili una aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille; 2. di dare atto che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura stabilita dal regolamento I.C.I., anche se accatastate autonomamente possono usufruire dell'aliquota ordinaria del 5 per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale; (Omissis). 4. di riconoscere, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione minima di L. 200.000; 5. di dare atto che i proprietari o equipollenti delle unita' immobiliari adibite ad abitazione, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l'anno 1999 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del 5 per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 4.; 6. di prendere atto che la detrazione di L. 200.000 dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 7. di riconoscere, con riferimento a quanto previsto dall'art. 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni la detrazione totale di L. 300.000 ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: a) l'appartamento abitato deve essere l'unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1999, nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare, diritto di usufrutto, uso o abitazione; b) aver compiuto il 65 anno di eta alla data del 1 gennaio 1999; c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a L. 12.600.000 annui lordi (riferito all'anno 1998) per nuclei familiari composti da 1 persona e non superiore a L. 21.100.000 (riferito all'anno 1998) per nuclei familiari composti da 2 persone. (Omissis). COMUNE DI MONTENERODOMO (Chieti) Il comune di MONTENERODOMO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA (Isernia) Il comune di MONTENERO VAL COCCHIARA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (ROMA) Il comune di MONTE PORZIO CATONE (provincia di Roma) ha adottato, 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) nella misura del 4,50 per mille a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze e per le unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale secondo la particolare disciplina prevista dall'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; b) nella misura del 2 per mille a carico dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, sempre nel rispetto delle norme urbanistiche edilizie ed igieniche sanitarie, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; c) nella misura del 7 per mille a carico dei proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come residenza secondaria o comunque non locate. L'aliquota del 7 per mille non si applica: alle unita' abitative utilizzate dal possessore o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo) per l'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, alle quali si applica l'aliquota ordinaria del 5,75 per mille; alle unita' immobiliari in comproprieta' utilizzate come residenza principale di uno o piu' comproprietari (sulla quota dei comproprietari non residenti si applica l'aliquota ordinaria del 5,75 per mille); alle unita' immobiliari tenute a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all'estero alle quali si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale (4,5 per mille); d) nella misura del 5,75 per mille a carico di tutti gli altri soggetti passivi; e) di elevare a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' non inferiore all'80%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, ove ricorrano le condizioni previste all'art. 2, comma 3, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e in presenza di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento, inclusi eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, il cui importo non sia superiore a L. 50.000.000. (Omissis). COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE (LA SPEZIA) Il comune di MONTEROSSO AL MARE (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 nella misura del 5,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1999 per la generalita' degli immobili ubicati nel territorio comunale; 2. di confermare per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta dovuta dalle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate, con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; 3. di confermare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale propria. (Omissis). COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO (GROSSETO) Il comune di MONTEROTONDO MARITTIMO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 31 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, ai fini I.C.I. per l'anno 1999, l'aliquota da applicare per unita' immobiliare adibita a prima abitazione e quelle appartenenti alle categorie catastali C/1 - C/3 - C/4 e C/5 nella misura del 5,2 per mille; di determinare, ai fini I.C.I. per l'anno 1999, l'aliquota da applicare per le unita' immobiliari appartenenti a tutte le rimanenti categorie catastali esistenti nel comune di Monterotondo Marittimo, nella misura del 7 per mille. (Omissis). dato atto che la detrazione prevista per l'abitazione principale spetta nella misura di L. 200.000 prevista dalla legge (aumentata per legge nel 1996 da L. 180.000 a L. 200.000); visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni come sostituito e integrato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; vista la delibera C.C. n. 2 del 26 febbraio 1997 con la quale si determinavano le detrazione per I.C.I. per fasce di reddito nel modo sotto riportato; sono altresi' stabilite fasce di maggior detrazione se si hanno i requisiti come appresso specificati: il nucleo familiare possiede oltre l'abitazione solo immobili appartenenti alle categorie C/2 e/o C/6 per un massimo di una per categoria; e cio' in presenza dei seguenti redditi: a) fino a L. 15.000.000 detrazione di L. 500.000; b) fino a L. 17.000.000 detrazione di L. 400.000; c) fino a L. 19.000.000 detrazione di L. 300.000. I suddetti redditi sono aumentati di L. 1.000.000 per ogni componente il nucleo familiare (oltre il primo) e di L. 2.000.000 in presenza di portatori di handicap. Per aver diritto a tale detrazione maggiorata, occorre presentare domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di notorieta' in carta libera, da farsi presso l'ufficio tributi. Vista la legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni. (Omissis). COMUNE DI MONTERUBBIANO (ASCOLI PICENO) Il comune di MONTERUBBIANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rimanendo invariate le norme sulle detrazioni ed agevolazioni previste, per tutti i tipi di immobili e per tutti i contribuenti, fissando in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MONTESARCHIO (BENEVENTO) Il comune di MONTESARCHIO (provincia di Benevento) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo n. 504/1992, e per tutte le motivazioni di merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 al 6 per mille, come riportato in bilancio di previsione, depositato presso la segreteria; 2. di mantenere l'aliquota per le prime abitazioni al 5,75 per mille. (Omissis). COMUNE DI MONTESCANO (PAVIA) Il comune di MONTESCANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1 gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 6 per mille; 2. di non operare diversificazioni di regime di base stabilito dalla legge. (Omissis). COMUNE DI MONTESILVANO (PESCARA) Il comune di MONTESILVANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 1999 l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni; 2. stabilire, per l'anno 1999, la detrazione I.C.I. relativa all'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996 e dalla legge n. 446/1997. (Omissis). COMUNE DI MONTEU DA PO (TORINO) Il comune di MONTEU DA PO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per il 1999, l'aliquota I.C.I. adottata con deliberazione della giunta comunale n. 13 dell'11 febbraio 1998 pari al 5,5 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale, per i quali si conferma l'aliquota del 4,5 per mille; di confermare la detrazione a favore dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 annue. (Omissis). COMUNE DI MONTEU ROERO (CUNEO) Il comune di MONTEU ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di prendere atto che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' stata confer-mata al 5 per mille, giusta deliberazione della giunta comunale n. 15 dell'8 marzo 1999; 2. di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per l fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. (Omissis). 4. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI MONTE URANO (ASCOLI PICENO) Il comune di MONTE URANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire anche, per l'anno 1999, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare in L. 280.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. di confermare nella misura del 4 per mille e per un periodo di tre anni, l'aliquota da applicare ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 4. di ribadire che e' da considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. di confermare l'aliquota agevolata del 4 per mille, per la durata di tre anni, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto o all'utilizzo di sottotetti. (Omissis). COMUNE DI MONTEVAGO (AGRIGENTO) Il comune di MONTEVAGO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MONTEVIALE (VICENZA) Il comune di MONTEVIALE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., con effetto dal 1 gennaio 1999: per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per le persone fisiche soggetti passivi e per gli immobili, comprese le aree fabbricabili, che non rientrano fra quelli di cui al precedente punto: 6 per mille. (Omissis). 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, in cui deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA (LECCO) Il comune di MONTICELLO BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4,6 per mille, dando atto che la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene quantificata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MONTICELLO D'ALBA (CUNEO) Il comune di MONTICELLO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con effetto per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, rapportata al valore degli immobili stessi calcolato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo numero 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). COMUNE DI MONTIERI (GROSSETO) Il comune di MONTIERI (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per i motivi di cui in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle misure di seguito indicate: a) 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, nonche' le cantine (C/2) e garages privati (C/6) utilizzati direttamente dal proprietario della stessa prima casa, ricompresi nel fabbricato stesso (per le cantine), od anche ad esso regolarmente pertinenti (per i garages); b) 6 per mille, abitazioni date in locazione con regolare contratto registrato ed adibite ad abitazione principale da parte del locatario; c) 7 per miIle, per tutti gli altri tipi di immobile. (Omissis). 1. di dare atto che la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale ammonta a L. 200.000 annue elevata a L. 500.000 per i proprietari della sola abitazione principale, nella quale dimorano abitualmente da soli o con altri familiari, che hanno un reddito annuo, derivante da pensione sociale o altre pensioni (compresa rendita INAIL) riferita all'intero nucleo familiare, il cui imponibile IRPEF non sia superiore a L. 10.000.000; 2. di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' immobiliare non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO (ASTI) Il comune di MONTIGLIO MONFERRATO (provincia di Asti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille; la detrazione per l'abitazione principale, nella misura di L. 200.000; di non concedere agevolazioni o maggiori detrazioni, cosi' come previsto dalla vigente normativa; di impegnarsi con riferimento al bilancio pluriennale a determinare con decorrenza dal 1 gennaio 2000 un'aliquota ridotta al 3 per mille per tutti i cittadini proprietari di seconde case, che nel corso del 1999, avendole sfitte, provvederanno a concludere contratti di affitto secondo la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, ed in particolare dagli articoli 2 e seguenti. (Omissis). COMUNE DI MONTIRONE (BRESCIA) Il comune di MONTIRONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MONTOGGIO (GENOVA) Il comune di MONTOGGIO (provincia di Genova) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, con detrazione di L. 250.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MONTONE (PERUGIA) Il comune di MONTONE (provincia di Perugia) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di prendere atto, della deliberazione di giunta comunale n. 10 del 26 gennaio 1999, con la quale venivano determinate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 6.50 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 2. di applicare per l'anno 1999 una detrazione di L 250.000, in sostituzione della detrazione di L. 200.000, di cui all'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'abitazione principale, secondo le seguenti modalita': dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 250.000, anziche' L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione di piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti: a) proprieta' di un'unica abitazione nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; b) valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili, inferiore a L 110.000.000; c) reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unita' immobiliare relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore agli importi di seguito indicati: n. 1 persona L. 30.000.000; n. 2 persone L. 50.000.000; n. 3 persone L. 60.000.000; n. 4 persone L. 70.000.000; n. 5 persone L. 80.000.000; oltre le 5 persone L. 80.000.000, + L. 10.000.000 per ciascuna persona oltre le cinque. l sopraindicati livelli di reddito vengono innalzati di: L. 3.500.000 per ogni persona a carico; L. 5.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della USL. (Omissis). COMUNE DI MONTORSO VICENTINO (VICENZA) Il comune di MONTORSO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992, viene fissata nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire che per l'anno 1999 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene fissata nell'importo di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MONTOTTONE (ASCOLI PICENO) Il comune di MONTOTTONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, con la detrazione per la prima abitazione di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MONTU' BECCARIA (PAVIA) Il comune di MONTU' BECCARIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nonche' di quelle locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale: immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni: 6 per mille; fabbricati posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 6 per mille; alloggi non locati: 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MORARO (GORIZIA) Il comune di MORARO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 e' riconfermata in L. 200.000; 3. di stabilire per l'anno 1999 un aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 250.000, per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I. sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti tre casi: a) persone assistite dal servizio sociale comunale nei modi previsti dalla legge; b) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a 9.500.000 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunte L. 5.508.000 per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare); c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a L. 35.257.000 (legge regionale n. 49/1993, art. 23, modificato con l'art. 7, legge regionale n. 20/1995, art. 32, legge regionale n. 10 del 19 maggio 1998, delibera della giunta regionale n. 1406 del 15 maggio 1998) per i nuclei con una persona, 46.274.000 con due, 57.292.000 con tre, per ogni ulteriore componente si aggiungono 5.508.000. (Omissis). COMUNE DI MORBEGNO (SONDRIO) Il comune di MORBEGNO (provincia di Sondrio) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: nella misura del 5 per mille da valere per le unita' immobiliari adibite a residenza principale; nella misura del 6 per mille da valere per gli altri fabbricati e le aree edificabili; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 afferente la residenza principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI MORETTA (CUNEO) Il comune di MORETTA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille