l'aliquota per l'applicazione dell'impota comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI MORGANO (Treviso) Il comune di MORGANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili, con esclusione degli alloggi sfitti non dichiarati inabitabili a' sensi del comma 54 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali l'aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille; 2. di determinare, come previsto dall'art. 8 dell'adottato regolamento I.C.I. le sottoelencate detrazioni e riduzioni: a) L. 200.000 per abitazione principale, intesa ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) e comma 3, lettera A), che cronologicamente si riportano: "2) Per abitazione principale si intende: a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; b) l'unita' immobiliare posseduta a tale titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata; c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivsa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune; d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER). 3) Il consiglio comunale, con il provvedimento di cui al comma 1, puo' considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le seguenti unita' immobiliari: a) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterali fino al 1 grado e in linea retta fino al 2 grado di parentela adibite a loro abitazione principale, purche' la concessione in uso gratuito venga attestata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'"; 3. di confermare, altresi', come gli anni precedenti, la detrazione di L. 400.000 per soggetti passivi proprietari di prima casa abitata da un nucleo familiare in possesso complessivamente, nel 1998, di un unico reddito proveniente da lavoro dipendente, compresa la pensione ed esclusa la casa di abitazione in quanto soggetto passivo, inferiore al minimo vitale stabilito dall'I.N.P.S. per detto esonero nella misura di L. 9.070.100. Tutti gli altri tipi di reddito sono esclusi dalla presente agevolazione. (Omissis). COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA (Treviso) Il comune di MORIAGO DELLA BATTAGLIA (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, ai sensi della legge n. 662/1996 e n. 449/1997 e n. 448/1998 per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. diversificata come segue: aliquota ordinaria: 5,5, per mille: per tutti i fabbricati, terreni, aree edificabili; applicando le agevolazioni di cui alla legge n. 662/1996, art. 3, comma 56; aliquota inferiore: 4,5 per mille: a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, stabilendo in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta per l'abitazione principale; aliquota superiore: 7 per mille: per i fabbricati ad uso abitazione non locati o comunque non dati in godimento. A tal fine si considerano i locali aventi le caratteristiche previste dall'art. 6 del regolamento comunale I.C.I. (Omissis). COMUNE DI MORMANNO (Cosenza) Il comune di MORMANNO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota relativa all'applicazione dell'I.C.I. nella misura unica del 6 per mille valida per l'anno 1998; di confermare altresi' la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000, rapportata al periodo di effettiva sussistenza del requisito dell'immobile e della quota spettante se piu' contitolari. (Omissis). COMUNE DI MOROZZO (Cuneo) Il comune di MOROZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e' fissata nel 6 per mille; 2. riguardo alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale la detrazione e' fisata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MORRO D'ALBA (Ancona) Il comune di MORRO D'ALBA (provincia di Ancona) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare l'unito elenco ricognitivo dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, dei canoni e dei prezzi pubblici in genere che saranno in vigore nel 1999; di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 1998: aliquota prima abitazione (di residenza): 4 per mille; aliquota per le aree edificabili: 7 per mille; aliquota per tutte le altre unita' immobiliari: 5 per mille; detrazione prima abitazione (di residenza): L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MORROVALLE (Mecerata) Il comune di MORROVALLE (provincia di Macerata) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille; di fissare il termine per la presentazione delle domande di maggiore detrazione alla data del 31 maggio 1999; di approvare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la maggiore detrazione dell'imposta a L. 300.000, ai contribuenti che siano proprietari o comproprietari di una unica abitazione in tutto il territorio nazionale, la quale sia adibita ad abitazione principale con classificazione catastale A/3, A/4, A/5; possono usufruire di detta detrazione i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni: a) pensionati che vivono soli o con il coniuge anch'esso pensionato (uomini annni 65, donne anni 60) o con persone a carico (solamente se portatrici di handicap risultante da certificazione U.S.L. ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), aventi redditi lordi come segue: una persona (nucleo familiare) reddito (riferito all'anno precedente) non superiore a L. 15.000.000; due persone (nucleo familiare) non superiore a L. 24.000.000 per ogni persona a carico (solamente se portatrice di handicap) si aumentano L. 6.000.000; b) soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, riferito all'anno precedente, in misura non superiore al limite fissato dal regolamento comunale per la concessione di contributo. Coloro che ritengano di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio alla detrazione per l'anno 1999, dovranno inoltrare domanda all'ufficio tributi entro il 31 maggio 1999. La domanda dovra' essere redatta su appositi moduli messi a disposizione del comune. Le maggiori detrazioni saranno concesse con determinazione del funzionario responsabile, nel rispetto della procedura prevista dal vigente "Regolamento comunale per la disciplina della concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; di approvare lo schema di domanda per la concessione del beneficio. (Omissis). COMUNE DI MORTERONE (Lecco) Il comune di MORTERONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille a valere per il 1999; di detemrinare, in base all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, un'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le abitazioni principalei; di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 5 della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MOSCAZZANO (Cremona) Il comune di MOSCAZZANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MOSCUFO (Pescara) Il comune di MOSCUFO (provincia di Pescara) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI MOSSANO (Vicenza) Il comune di MOSSANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che verra' applicata nel comune di Mossano. (Omissis). COMUNE DI MOTTA DE' CONTI (Vercelli) Il comune di MOTTA DE' CONTI (provincia di Vercelli) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 4 per mille; 2. di non operare alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA (Catania) Il comune di MOTTA SANT'ANASTASIA (provincia di Catania) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure esplicitate in premessa: abitazione principale: 5 per mille; altre unita' immobiliari: 5,20 per mille; abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662): 4 per mille; detrazione per l'abitazione principale valida per tutti i contribuenti: L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI MOTTOLA (Taranto) Il comune di MOTTOLA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota imposta comunale immobili (I.C.I.), che sara' applicata, per l'anno 1999 in questo comune, nella misura unica del 6 per mille, per l'unita' immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale, e relative pertinenze, di cui all'art. 8 del "Regolamento comunale per tassazione I.C.I.", posto al punto 13) dell'ordine del giorno dell'odierna seduta; con detrazione di L. 200.000; 2. di determinare, altresi', nella misura del 7 per mille, l'aliquota da applicare a tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI MOZZO (Bergamo) Il comune di MOZZO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta sugli immobili, che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 4 per mille; 2. di determinare la misura della detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MUGGIA (Trieste) Il comune di MUGGIA (provincia di Trieste) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). A) 5,7 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Contrariamente agli anni precedenti, l'aliquota del 5,7 per mille si applica ai box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine destinati a servizio delle abitazioni principali medesime, anche se autonomamente accatastati. L'applicazione della suddetta aliquota ridotta, in base ai conteggi effettuati, garantisce comunque che il gettito complessivo previsto non sia inferiore al gettito annuale realizzato nell'anno 1997. Il valore dell'immobile su cui applicare la citata aliquota ridotta deve essere determinato applicando le stesse modalita' previste nel punto B) del presente deliberato; B) 6 per mille sul valore degli immobili iscritti in catasto, determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalita' previsti dall'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986. Con decreti del Ministero delle finanze le rendite catastali sono rivalutate periodicamente, ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli immobili, in base a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare. Per i fabbricati non iscritti in catasto nonche' per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di piu' unita' immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore e' determinato con riferirnento alla rendita dei fabbricati similari gia' iscritti. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D), non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge n. 333/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 359/1992, applicando i coefficienti previsti dalla legge. I coefficienti di aggiornamento sono fissati per ogni singolo anno d'imposta con decreto del Ministero delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; C) 6 per mille sul valore delle aree fabbricabili determinato sulla base del valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge n. 457/1978, la base impossibile e' costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato; D) 6 per mille sul valore dei terreni agricoli determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settanta-cinque. 2. di aumentare la detrazione dall'imposta da L. 200.000 a L. 500.000 a favore dei soggetti passivi che nelle forme di autocertificazione previste dalla legge n. 15/1968, entro il 20 dicembre 1999, possiedono e dichiarano quanto segue: a) di aver compiuto 60 anni di eta' alla data del 1 gennaio 1999 e di essere titolari unicamente di trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore alla minima INPS con le integrazioni e maggiorazioni previste dalla legge, o dell'assegno sociale, o di essere coniugi a carico di soggetti titolari della suddetta pensione o assegno; b) di appartenere ad un nucleo familiare composto da titolari di sola pensione o assegno di cui alla lettera a) ed eventuali familiari a carico nonche' essere nella condizione di cassaintegrati o iscritti nelle liste di mobilita' o disoccupati; c) di possedere in qualita' di proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione anche in quota percentuale sull'intero territorio nazionale la sola abitazione principale con eventuali pertinenze (box, posto macchina, cantina, ecc.) e a condizione che tale abitazione non sia subaffittata o concessa in comodato gratuito ai parenti ed affini entro il 1 grado e non appartenga alle seguenti categorie catastali: A/1: abitazione di tipo signorile; A/7: villino; A/8: villa; A/9: castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici; d) di rinviare alla commissione del servizio sociale di base l'eventuale riconoscimento della detrazione in argomento a favore di quei soggetti ultrasessantenni che pur non in possesso dei requisiti sopraelencati, ad esclusione di quanto previsto alla lettera c), sono evidenti portatori di disagio economico. (Omissis). COMUNE DI MUGGIO' (Milano) Il comune di MUGGIO' (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per le ragioni meglio esposte in premessa, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 4,7 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e nella misura del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili; di confermare, per l'anno 1999, la detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nella misura minima prevista dalla legge, pari a L. 200.000, fatta eccezione per i soggetti che, ricorrendo le condizioni contenute nella deliberazione di C.C. n. 10 del 12 febbraio 1999 avente ad oggetto "Accesso alle agevolazioni per i servizi alla persona ed i tributi comunali mediante l'accertamento dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.)", usufrairanno delle ulteriori detrazioni di L. 150.000 e L. 100.000. (Omissis). COMUNE DI MULAZZANO (Lodi) Il comune di MULAZZANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI MURAVERA (Cagliari) Il comune di MURAVERA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure: per abitazione principale: 5 per mille; per altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,8 per mille; 2. di stabilire la detrazione annua per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MURIALDO (Savona) Il comune di MURIALDO (provincia di Savona) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione di imposta per l'abitaizone principale vigenti nel 1998, cosi' come specificate in premessa. (Omissis). aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota ridotta per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,25 per mille; non elevazione detrazione d'imposta per abitazione principale come stabilita dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 di modifica all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MURLO (Siena) Il comune di MURLO (provincia di Siena) ha adottato, il 15 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con le aliquote indicate in premessa e che qui' di seguito vengono riportate: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota abitazione principale: 5,2 per mille; aliquota altre abitazioni: 7 per mille; 2. di elevare ai sensi della legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 1999 a L. 300.000 purche' il soggetto passivo interessato sia: proprietario di una unica unita' immobiliare (accatastata alla categoria A/2 o A/3 o A/4), e con reddito familiare, nell'anno 1998, da lavoro dipendente o assimilato inferiore a L. 20.000.000 (imponibile IRPEF anno 1998). (Omissis). COMUNE DI MURO LECCESE (Lecce) Il comune di MURO LECCESE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire (omissis), per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.: del 5,50 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggette ad imposta; 2. confermare anche per l'anno 1999, le agevolazioni gia' deliberate per l'anno 1998 e conseguentemente: a) elevare la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 240.000 in favore dei soggetti passivi assegnatari di alloggi realizzati dall'I.A.C.P. di tipo economico popolare ed in favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico o sociale, aventi un reddito familiare annuo, riferito all'anno 1998 non superiore a L. 7.000.000; b) elevare il suddetto limite di reddito per i soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico e sociale: di L. 2.500.000 in presenza del coniuge convivente; di L. 2.500.000 per ogni familiare convivente; c) fissare i seguenti criteri per la determinazione del reddito. Per la determinazione del reddito deve essere compresa ogni forma di entrata di tutti i componenti il nucleo familiare o di convivenza, in particolare: reddito da lavoro dipendente di tutti i membri della famiglia comprensivo di trattamenti di famiglia; reddito di lavoro autonomo; reddito derivante da pensioni, rendite e assegni di qualsiasi genere; assegni di accompagnamento; reddito da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa di abitazione) quale affitti di case e terreni; prestazioni assistenziali in denaro erogate da enti pubblici. Non devono essere considerate le prestazioni con specifica destinazione (es. contributo per l'acquisto protesi, strumenti di lavoro, ecc., assegni di studio universitario o provvidenze analoghe di incentivo allo studio, ed eventuali altre entrate comunque disponibili per il nucleo); d) stabilire che i soggetti aventi diritto all'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'ufficio tributi del comune entro il termine del 31 maggio 1999, con allegata la documentazione reddituale. (Omissis). COMUNE DI MURO LUCANO (Potenza) Il comune di MURO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune. (Omissis). COMUNE DI MUSSOLENTE (Vicenza) Il comune di MUSSOLENTE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. che sara' applicata nel comune di Mussolente, nella misura unica del 4,5 per mille, secondo le modalita' del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili previsto ai sensi degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 approvato con delibera n. 8 in data odierna; 2. di determinare per l'anno 1999 in L. 250.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55, relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da applicarsi con le modalita' del regolamento di cui al punto precedente. (Omissis). COMUNE DI NARBOLIA (Oristano) Il comune di NARBOLIA (provincia di Oristano) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di aumentare l'aliquota I.C.I. dal 4 al 6 per mille per gli immobili non adibiti ad abitazione principale (cd. "seconde case"); di dare atto che l'aliquota ordinaria relativa agli altri immobili (terreni ed abitazioni principali) rimane invariata nella misura del 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI NARNI (Terni) Il comune di NARNI (provincia di Terni) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare il documento istruttorio del 18 marzo 1999 dell'unita' operativa tributi, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale ed in conseguenza fissare, per l'esercizio 1999, le tariffe, aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali, nonche' i tassi di copertura percentuale nella seguente maniera: (Omissis). g) I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili: considerata la lievitazione dei costi dei servizi resi dal comune, tra cui si evidenzia la maggiore spesa per il personale derivante dall'applicazione del nuovo contratto e dalla riorganizzazione degli uffici, per circa lire 200 milioni, nonche' minori entrate, tra cui i minori trasferimenti statali per l'ammortamento dei mutui per circa lire 436 milioni ed altro; considerato che, al fine del perseguimento di obiettivi di politica sociale tendenti alla tutela dell'abitazione principale, nonche' alla creazione di condizioni favorevoli al mercato dell'affitto degli alloggi, in linea con la legislazione nazionale; considerato che, nell'ambito del costituendo patto territoriale di area, al fine del perseguimento di una politica tendente al rilancio dell'economia mediante la creazione di condizioni favorevoli all'impianto di nuove realta' industriali ed imprenditoriali, anche al fine di una reale e concreta lotta alla disoccupazione; si rende necessario diversificare ed applicare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nelle seguenti: a) per le abitazioni principali e per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale: 4,8 per mille; b) alloggi non locati: 7 per mille; c) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da persona fisica o giuridica che eserciti attivita' imprenditoriale nel medesimo immobile, ai sensi dell'art. 2082 del codice civile, si stabilisce la seguente particolare disciplina dell'aliquota, a partire dall'anno 1999: 1) il primo ed il secondo anno di imposta susseguente alla data di ultimazione del fabbricato: 4 per mille; 2) il terzo anno: 5 per mille; 3) il quarto anno: 6 per mille; d) per tutte le altre tipologie di immobili: 6 per mille. Mantenere invariata la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 di legge. (Omissis). COMUNE DI NAVELLI (L'Aquila) Il comune di NAVELLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno di imposta 1999 confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI NEIVE (Cuneo) Il comune di NEIVE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con effetto per l'anno 1999 nella misura del 5,30 per mille rapportata al valore degli immobili stessi calcolato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni e integrazioni. (Omissis). COMUNE DI NEPI (Viterbo) Il comune di NEPI (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare (omissis) per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille con la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; di dare atto che la decorrenza della riconferma ha effetto dal 1 gennaio 1999. (Omissis). COMUNE DI NESPOLO (Rieti) Il comune di NESPOLO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. per tutto il territorio comunale nella misura unica del 6 per mille; di stabilire in L. 200.000 annue la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo cosi' come stabilito dall'art. 3, comma 55, art. 2. (Omissis). COMUNE DI NEVIANO (Lecce) Il comune di NEVIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I., da applicarsi in questo comune nella misura del 5 per mille del valore degli immobili, anche per l'anno 1999. (Omissis); COMUNE DI NIBBIOLA (Novara) Il comune di NIBBIOLA (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: 1) (omissis); 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 5)-6) (omissis); 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; 8)-9) (omissis); II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dell'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabili e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. (Omissis). V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; X. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI NOCI (Bari) Il comune di NOCI (provincia di Bari) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota del 5,25 per mille ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di determinare, la detrazione prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 230.000. (Omissis). COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO (Vicenza) Il comune di NOGAROLE VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare per l'anno 1999 le seguenti aliquote e riduzioni in merito all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota ordinaria del 5 per mille; b) aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale del 5 per mille; c) riduzione per l'abitazione principale pari a L. 200.000 annue (secondo la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55). (Omissis). COMUNE DI NONE (Torino) Il comune di NONE (provincia di Torino) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare e stabilire nella misura del 5,70 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1999; di confermare e stabilire, per l'anno 1999, nella misura del 4,50 per mille l'aliquota I.C.I. ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, quelle concesse in uso gratuito a parenti ed affini, in linea retta, entro il primo grado). (Omissis). COMUNE DI NORAGUGUME (Nuoro) Il comune di NORAGUGUME (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di prendere atto e confermare la proposta della giunta comunale confermando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa e l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI NORCIA (Perugia) Il comune di NORCIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, senza ulteriori specificazioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). a) quattro per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) cinque per mille per tutti gli altri soggetti passivi; (Omissis); di dare altresi' atto che la detrazione per l'abitazione principale e' quella stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 (L. 200.000). (Omissis). COMUNE DI NOTO (Siracusa) Il comune di NOTO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 21 dicembre 1998 ed 24 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure e precisamente: a) 7 per mille, quale aliquota ordinaria da applicare sul valore di tutti gli immobili o aree soggette all'imposizione tributaria prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto b); b) 4,25 per mille, quale aliquota agevolata da calcolare sul valore delle abitazioni principali intese nel senso voluto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Noto. (Omissis). di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 e dell'art. 58, comma 3 della legge n. 446/1997, in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI NOVAFELTRIA (Pesaro e Urbino) Il comune di NOVAFELTRIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue: abitazione principale: aliquota 6 per mille; immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati: aliquota 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI NOVARA DI SICILIA (Messina) Il comune di NOVARA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione attinente all'oggetto ed allegato alla presente per formarne parte integrante. (Omissis). 1. stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m., nella misura del 6 per mille, da applicare alla generalita' dei casi con la sola eccezione di cui al successivo punto 2; 2. stabilire l'aliquota I.C.I. agevolata nella misura del 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono nell'anno 1999 interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; detta aliquota agevolata verra' applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori come stabilito dal comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997. (Omissis). COMUNE DI NOVEDRATE (Como) Il comune di NOVEDRATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, la tassazione vigente per il 1998, in materia I.C.I.: aliquota unica del 5 per mille; detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI NOVELLO (Cuneo) Il comune di NOVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di prendere atto e di approvare la deliberazione della giunta comunale n. 10 del 17 febbraio 1999 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale e' stata determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999; 2. di stabilire conseguenzialmente nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili senza l'applicazione delle diversificazioni previste dall'art. 6 comma 2 decreto legislativo n. 504/1992 citato in premessa; 3. di non esercitare la facolta' di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI NOVIGLIO (Milano) Il comune di NOVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota ordinaria del 5,5 per mille; detrazione di L. 200.000 per le unita' abitative condotte a titolo di abitazione principale; aliquota del 7 per mille per i soli immobili ad uso abitativo e rela- tive pertinenze (cantine, garage, etc.) non condotte a titolo di abitazione principale; aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli; aliquota del 7 per mille per le aree edificabili. (Omissis). COMUNE DI NURRI (Nuoro) Il comune di NURRI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e del 5 per mille per tutti gli altri immobili compresi quelli diversi dalle abitazioni. (Omissis). COMUNE DI OFENA (L'Aquila) Il comune di OFENA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare quanto determinato dalla giunta comunale con atto n. 28/99 relativo alla determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI OGGIONO (Lecco) Il comune di OGGIONO (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 ai sensi del decreto legge 26 gennaio 1999 n. 8 ed in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dell'art. 6 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996, dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 2 per mille per interventi di recupero; del 4,6 per mille per l'abitazione principale, del 5,5 per mille per gli altri immobili; di stabilire detrazione di L. 240.000 per l'abitazione principale; di stabilire l'aliquota 6,5 per mille per le unita' abitative non locate. (Omissis). COMUNE DI OGLIANICO (Torino) Il comune di OGLIANICO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale, nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli altri immobili e la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI OLBIA (Sassari) Il comune di OLBIA (provincia di Sassari) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, quanto determinato per il 1998 con deliberazione C.C. n. 12 del 25 febbraio 1998, l'aliquota I.C.I. del 4 per mille per le abitazioni principali, l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille per le restanti destinazioni e la detrazione di L. 500.000 sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI OLCENENGO (Vercelli) Il comune di OLCENENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota di imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO (Novara) Il comune di OLEGGIO CASTELLO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, determinando l'applicazione della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI OLGIATE MOLGORA (Lecco) Il comune di OLGIATE MOLGORA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote per l'I.C.I. e precisamente: aliquota ridotta 5,5 per mille da applicare alle sole abitazioni principali (esclusi i box), intese ai sensi art. 8 decreto legislativo n. 504/1992; aliquota ordinaria 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui dell'aliquota ridotta; aliquota 6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non locate e per le seconde case dei soggetti non residenti; 2. di confermare la detrazione I.C.I. di L. 200.000, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di approvare per l'anno 1999 in L. 500.000 la detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti che versano in condizioni disagiate e che siano in possesso di tutti i requisiti qui sotto riportati: A) possesso di un limite massimo complessivo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico fissato in L. 22.000.000, compresi i redditi esenti da imposta (pensioni di guerra, pensioni sociali) e quelli soggetti e ritenute alla fonte a titolo d'imposta piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico. Appartenenti ad una delle seguenti categorie: pensionati; coniugi a carico dei pensionati; portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; invalidi civili con invalidita' accertata pari o superiore al 75 per cento; disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1998; lavoratori posti in cassa integrazione per almeno sei mesi nel 1998. C) possesso da parte del contribuente a titolo di proprieta', uso, usufrutto o abitazione del solo appartamento abitato (ed eventuale n. 1 posto garage o n. 1 posto auto annesso all'abitazione principale) su tutto il territorio nazionale; 4. di stabilire che l'applicazione del beneficio di cui al punto 3) e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non posseggano a titolo di proprieta', di usufrutto, uso o abitazione nessun'altra proprieta' immobiliare; 5. di escludere dall'agevolazione di cui al punto 3) gli immobili classificati in categoria A/1 - A/7 - A/8 - A/9; 6. di determinare i seguenti criteri applicativi: a) il contribuente deve presentare la richiesta (autocertificazione) nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto di detrazione di L. 500.000; b) la richiesta (autocertificazione) in carta libera, dovra' essere inviata tramite lettera raccomandata entro il termine di versamento della prima rata I.C.I. dell'anno 1999 al servizio tributario del comune di Olgiate Molgora oppure consegnata a mano al servizio tributario entro lo stesso termine di cui sopra. Nel primo caso fara' fede la data di invio della raccomandata, nel secondo caso il timbro dell'ufficio Protocollo del Comune; c) l'amministrazione comunale si riserva di chiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. 7. di dare atto che da una verifica riscontrata a seguito delle domande presentate nell'anno precedente, si prevede che i soggetti aventi diritto alla detrazione di L. 500.000 sull'abitazione principale saranno all'incirca 40, per cui una probabile minore entrata derivante dalla concessione della ulteriore detrazione I.C.I. potra' essere compensata con eventuali nuovi utenti I.C.I e con la rideterminazione dell'aliquota adottata con il presente atto. (Omissis). COMUNE DI OMEGNA (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di OMEGNA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote differenziate per la tassazione dell'imposta I.C.I.: aliquota ridotta del 5 per mille a carico delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; aliquota del 6,1 per mille, a carico di tutti gli altri immobili (fabbricati e aree fabbricabili). (Omissis). COMUNE DI ONETA (Bergamo) Il comune di ONETA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che viene confermata per questo comune nella misura unica del 5,5 per miIIe). (Omissis). COMUNE DI ONO SAN PIETRO (Brescia) Il comune di ONO SAN PIETRO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ONZO (Savona) Il comune di ONZO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille per le generalita' dei contribuenti. 2. non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. (Omissis). COMUNE DI ORCIANO PISANO (Pisa) Il comune di ORCIANO PISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le vigenti aliquote relative all'imposta comunale immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di co- operative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; 5,5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI ORICOLA (L'Aquila) Il comune di ORICOLA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 1. immobili destinati ad abitazione principale: 4 per mille; 2. altri immobili: 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI ORIO CANAVESE (Torino) Il comune di ORIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire (omissis) per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 6 per mille; b) aliquota agevolata per interventi recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997): 0,5 per mille; l'aliquota agevolata e' applicata per anni tre dall'inizio dei lavori; c) detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale L. 225.000. (Omissis). COMUNE DI ORISTANO Il comune di ORISTANO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992: a) unita' immobiliare adibite ad abitazione principale delle persone fisiche residenti nel comune: 4,70 per mille; b) immobili diversi dalle unita' immobiliari di cui al precedente punto a): 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI ORNAVASSO (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di ORNAVASSO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). imposta I.C.I. per l'anno 1999 e' confermata l'aliquota del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ORNICA (Bergamo) Il comune di ORNICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di Ornica nella misura del sei per mille; di fissare in L. 350.000 la detrazione dall'imposta dovuta per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). COMUNE DI ORRIA (Salerno) Il comune di ORRIA (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare per l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal 1 gennaio 1999, le seguenti aliquote: abitazione principale: aliquota del 5 per mille; altri immobili: aliquota del 5,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI ORSARA BORMIDA (Alessandria) Il comune di ORSARA BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire che: per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI ORTE (Viterbo) Il comune di ORTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 come segue: a) aliquota ordinaria: 6 per mille; b) aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,7 per mille. 2. di elevare a L. 500.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO (Arezzo) Il comune di ORTIGNANO RAGGIOLO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 1999 aliquote differenziate di imposta sugli immobili da applicare in questo comune pari al 6 per mille per le abitazioni principali ed al 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di confermare, quanto, disposto dal comma 55 punto 2 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 che fissa in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale senza previsione di ulteriori riduzioni come riconosciuto dall'art. 3 comma 55 punto 3 della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI ORTONA DEI MARSI (L'Aquila) Il comune di ORTONA DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille del valore degli stessi; 2. prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare relativa ad abitazione principale cosi' come indicato in premessa. (Omissis). COMUNE DI ORTOVERO (Savona) Il comune di ORTOVERO (provincia di Savona) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili come segue: a) aliquota ordinaria 5,5 per mille con detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000; b) aliquota 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI OSILO (Sassari) Il comune di OSILO (provincia di Sassari) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote da applicarsi per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili: 1) abitazione principale: 4 per mille; 2) altri fabbricati: 5 per mille; 3) aree fabbricabili: 5 per mille; 4) terreni agricoli: 5 per mille. (Omissis). 6) immobili sui quali si eseguono interventi di recupero ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997 3,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI OSIO SOPRA (Bergamo) Il comune di OSIO SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare a titolo di imposta comunale degli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, le seguenti aliquote differenziate: a) 4 per mille e L. 200.000 di detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati in catasto come A1, A7, A8 e A9; b) 4 per mille e L. 200.000 di detrazione, aumentabile a L. 300.000, per gli immobili classificati in catasto come A2, A3, A4, A5, e A6 e adibiti ad abitazione principale; la detrazione di L. 300.000 e' applicabile solo per i contribuenti che non sono proprietari di altri alloggi e fabbricati ovunque ubicati e che dimostrino di trovarsi nelle condizioni reddituali determinate in base ai componenti del nucleo familiare come appresso: _____________________________________________________________________ Componenti nucelo Reddito annuo familiare fiscalmente imponibile _____________________________________________________________________ 1 11.100.000 2 18.300.000 3 23.500.000 4 28.000.000 5 33.000.000 6 37.000.000 7 e oltre 41.000.000 c) 5 per mille per tutti gli altri irranobili diversi dalle abitazioni principali come sopra classificate. (Omissis). COMUNE DI OSPEDALETTI (Imperia) Il comune di OSPEDALETTI (provincia di Imperia) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. cosi' di seguito riportate: aliquota 4,5 per mille: a) abitazione principale; b) abitazione principale anziani o disabili (art. 3 comma 56 legge n. 662/1996); c) abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4 comma 1 legge 556/1996). aliquota 6,0 per mille: immobili diversi da abitazione cat. catastali B, C, D e terreni agricoli e non; enti senza scopo di lucro cat. catastale B. aliquota 7,0 per mille: alloggi non locati. maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 495.000. (Omissis). COMUNE DI OSPITALE DI CADORE (Belluno) Il comune di OSPITALE DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille; 2. di elevare a L. 350.000, l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di fissare nella misura del tre per mille, e per la durata di tre anni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a favore di proprietari che eseguano gli interventi previsti dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. (Omissis). COMUNE DI OSSONA (Milano) Il comune di OSSONA (provincia di Milano) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: abitazione principale aliquota del 5,5 per mille; altri fabbricati: aliquota del 6 per mille; abitazioni sfitte e/vuote: aliquota del 7 per mille; dando atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 la detrazione per l'abitazione principale viene fissata a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI OSTANA (Cuneo) Il comune di OSTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura indifferenziata del 6 per mille. 2. di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando della riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 3. di determinare l'aliquota ordinaria del 6 per mille anche a carico degli enti senza scopi di lucro. (Omissis). COMUNE DI OSTIGLIA (Mantova) Il comune di OSTIGLIA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue: 5,75 per mille per l'abitazione principale; 6 per mille per terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati; 2. di confermare l'abbattimento nella misura di L. 200.000 sulla prima casa di abitazione. (Omissis). COMUNE DI OSTUNI (Brindisi) Il comune di OSTUNI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno d'imposta 1999, le aliquote, gia' in applicazione dal 1 gennaio 1998, dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune approvate come segue: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille; b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per i restanti immobili dagli stessi posseduti: 6 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza ditali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. l'aliquota e' stabilita nella misura del quattro per mille per un periodo non superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione dei beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile, l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data di contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita. 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari utilizzate da nuclei familiari nella cui abitazione principale risiedono handicappati con percentuale di invalidita' del 100% accertata con idonea documentazione, e' stabilito che la detrazione di L. 200.000 di cui sopra sia elevata a L. 300.000. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI PACECO (Trapani) Il comune di PACECO (provincia di Trapani) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999: 1) l'aliquota ordinaria al 5 per mille; 2) l'aliquota per i fabbricati diversi dall'abitazione principale al 5,5 per mille; 3) la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 245.000. (Omissis). COMUNE DI PACIANO (Perugia) Il comune di PACIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota 6 per mille; altre tipologie di immobili: aliquota 6,50 per mille. 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: detrazione per abitazione principale, L. 240.000. 3. dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto della aliquota come determinata al precedente punto 1), non sara' inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato. (Omissis). COMUNE DI PAESANA (Cuneo) Il comune di PAESANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'applicazione di un'unica aliquota corrispondente al 5,50 per mille riguardante l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche, con detrazione fissa di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PALAIA (Pisa) Il comune di PALAIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per il 1999 le aliquote I.C.I. gia' adottate per il 1998 con delibera di consiglio comunale n. 7 del 27 febbraio 1998 nella misura seguente: 6 per mille per l'abitazione principale posseduta da soggetti residenti nel comune stesso ovvero assegnata ai soci sempre residenti di cooperative a proprieta' indivisa per gli alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che utilizzi come abitazione principale; 6,5 per mille per gli immobili di qualunque destinazione catastale posseduti in aggiunta l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PALANZANO (Parma) Il comune di PALANZANO (provincia di Parma) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille e di confermare la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PALATA (Campobasso) Il comune di PALATA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare e confermare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI PALAU (Sassari) Il comune di PALAU (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la proposta di deliberazione di cui in argomento. (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nel seguente modo: 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale; 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi per le abitazioni diverse dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze; 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi (altre categorie di immobili); 2. di determinare in L. 320.000 la detrazione di imposta per l'unita' abitativa adibita direttamente ad abitazione principale per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa dei residenti nel comune. (Omissis). COMUNE DI PALAZZO PIGNANO (Cremona) Il comune di PALAZZO PIGNANO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale; 3. di elevare la detrazione per abitazione principale, in relazione a situazioni particolari di disagio economico o sociale, secondo quanto dettagliato nello schema che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale. (Omissis). Allegato alla delibera consiliare comunale n. 8 del 30 marzo 1999 Criteri per la concessione dell'aumento della detrazione ai fini dell'imposta sugli immobili Detrazione di L. 500.000. Chi ha diritto all'aumento della detrazione. Le persone che avevano almeno sessanta anni alla data del 31 dicembre 1998, possono richiedere l'aumento della detrazione. Per aver diritto alla riduzione devono pero': essere proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/5' cosi' come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente. N.B.: Per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari. Documentazione da presentare entro il 30 aprile (in carta semplice): certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; copia mod. 730 o 740 o mod. 101 o mod. 201 dei componenti il nucleo familiare; altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio-economiche della famiglia. COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO (Firenze) Il comune di PALAZZUOLO SUL SENIO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 2. di confermare cosi' come segue le aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999: prima casa, 5,5 per mille; altri fabbricati, 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI PALERMITI (Catanzaro) Il comune di PALERMITI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI PALESTRO (Pavia) Il comune di PALESTRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI PALOMONTE (Salerno) Il comune di PALOMONTE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). approvare l'aliquota I.C.I. in vigore nell'anno 1998, nella misura del 5 per mille. La detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000, anche per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI PALUDI (Cosenza) Il comune di PALUDI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota I.C.I. e la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta per l'anno 1999, vengano confermate nella stessa misura di quelle stabilite per l'anno 1998, precisamente 4 per mille e L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PANICALE (Perugia) Il comune di PANICALE (provincia di Perugia) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: 1. di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote per mille _____________________________________________________________________ 1 Unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune 5,80 2 Unita' immobiliari di tutti gli altri soggetti passivi 6,50 3 Unita' immobiliari adibite a nuovi insediamenti produttivi 4 4 Unita' immobiliare di proprieta' di enti e associazioni senza scopo di lucro 4 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: ===================================================================== N.D. TIPOLOGIA IMMOBILI Detrazione di imposta _____________________________________________________________________ 1 Detrazione per abitazione principale L. 200.000 (Omissis). COMUNE DI PANTELLERIA (Trapani) Il comune di PANTELLERIA (provincia di Trapani) ha adottato, il 30 ottobre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la superiore proposta di deliberazione con le modifiche ed integrazioni superiormente indicate; (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per le seconde case e le aree edificabili; 2. fissare nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione d'immobili; 3. fissare altresi', nella misura del 2 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 in L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 2. di aumentare a L. 500.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo qualora il nucleo familiare dimorante sia formato da almeno due persone con reddito di sola pensione non superiore a L. 18.000.000 oppure il nucleo familiare sia formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 12.000.000 i cui componenti abbiano compiuto i 65 anni di eta' alla data del 1 gennaio 1998 e non siano in condizione lavorativa ed inoltre siano in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unita' immobiliare adibita a garage. (Omissis). COMUNE DI PANTIGLIATE (Milano) Il comune di PANTIGLIATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) al 5,5 per mille per l'abitazione principale, al 6 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale ed al 7 per mille per le abitazioni libere non locate. (Omissis). stabilire per il 1999 l'aumento della detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 400.000 in base al disposto della richiamata normativa, per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per i contribuenti che presenteranno istanza per ottenere tale beneficio e che risulteranno dall'ultima dichiarazione annnuale utile ai fini fiscali con reddito annuo inferiore a L. 21.000.000, con incremento di L. 1.800.000 annue per ogni familiare a carico ovvero di L. 2.500.000 per familiare a carico portatore di handicap, con attestazione di invalidita' civile superiore al 75%. (Omissis). COMUNE DI PAOLA (Cosenza) Il comune di PAOLA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare, per come in effetti approva, per le seguenti entrate comunali, le tariffe indicate a fianco di ciascuna di esse, da applicare per l'esercizio finanziario 1999: imposta comunale sugli immobili: si conferma l'aliquota del 6 per mille sugli immobili di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, e la detrazione di L. 200.000, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ex articolo 8 del citato decreto legislativo. (Omissis). COMUNE DI PARMA Il comune di PARMA ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. secondo i seguenti criteri applicativi: aliquota ordinaria del 5,4 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi; aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti del comune di Parma; aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) che risultano ivi residenti, gli alloggi sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, nonche' gli alloggi di proprieta' degli istituti autonomi per le case popolari; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi soggetta alla aliquota ridotta del 5 per mille, l'unita' immobiliare possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). COMUNE DI PASIAN DI PRATO (Udine) Il comune di PASIAN DI PRATO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). ALIQUOTE 1) 4 per mille Per abitazione principale si intende: abitazione di proprieta' del soggetto passivo; abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; alloggio regolarmente assegnato da IACP; abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo), purche' fra le parti sia stipulato un contratto d'uso gratuito; abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) 2) 7 per mille alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni 3) 5,10 per mille immobili diversi dalle abitazioni (es. terreni, negozi, ecc.) 4) 5,10 per mille abitazioni di proprieta' date in locazione con regolare contratto debitamente registrato 5) 1 per mille unita' immobiliari situate in zona A inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997). Non paga I.C.I. il proprietario di alloggi messi a disposizione dal comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza. Le pertinenze sono considerate parte integrante dell'abitazione, ancorche' distintamente iscritte in catasto. DETRAZIONI 1) 200.000 1. Abitazione principale - Spetta la detrazione per abitazione principale anche nel caso in cui l'abitazione sia concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), purche' fra le parti sia stipulato un contratto di uso gratuito MAGGIORI DETRAZIONI 2. detrazioni per nuclei familiari. La detrazione viene elevata a L. 250.000 per i contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che non abbiano tra i componenti del nucleo familiare proprieta' di altri fabbricati (non costituisce proprieta' il diritto della nuda proprieta' da parte di uno dei componenti del nucleo) ed il cui nucleo familiare sia composto e disponga di un reddito netto, escluso il reddito dell'abitazione principale non superiore ai seguenti importi: 1 persona L. 18.166.000; 2 persone L. 25.433.000; 3 persone L. 30.869.000; 4 persone L. 36.332.000; 5 persone L. 39.966.000; 6 persone L. 43.599.000; 7 persone e oltre L. 47.232.000. 3. la detrazione e' elevata a L. 350.000 quando nel nucleo familiare sono presenti due figli di eta' inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra; 4. la detrazione e' elevata a L. 380.000 quando nel nucleo familiare sono presenti 3 o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra; 5. la detrazione e' elevata a L. 500.000 quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, e con i limiti di reddito di cui sopra siano presenti invalidi, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorita' per le seguenti categorie: invalidi civili non inferiori al 100%; sordomuti; ciechi assoluti; grandi invalidi con invalidita' non inferiore all'80%, invalidi IN- AIL con invalidita' non inferiore all'80%; inabili INPS con invalidita' non inferiore all'80%; titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria di prima categoria tabella A; portatori di handicap con connotazione di gravita', legge 5 gennaio 1992, n. 104. Nel calcolo del reddito non si tiene conto dell'assegno di accompagnamento; 6. pensionati: la detrazione e' elevata a L. 380.000 per i pensionati che abbiano compiuto 60 anni di eta' al 1 gennaio 1998, possessori di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale garage o posto macchina alla data del 1 gennaio 1999 e con redditi rientranti nei limiti della tabella di cui sopra; 7. disoccupati: la detrazione e' elevata a L. 300.000 per i disoccupati da almeno 6 mesi; lo stato di disoccupazione deve essere in atto al 1 gennaio 1999; il reddito del nucleo familiare deve rientrare nei limiti della tabella di cui sopra; 8. abitazioni in centro storico: la detrazione e' elevata a L. 400.000 per le abitazioni situate in Zona A adibite ad abitazione principale del contribuente. INDICAZIONI PER IL CONTRIBUENTE E' possibile applicare una sola detrazione per contribuente. Le maggiori detrazioni spettano a condizione che nessun familiare dimorante nell'abitazione possieda al 1 gennaio 1999 altre unita' immobiliari (terreni o fabbricati) oltre a quella per la quale viene richiesta la detrazione. Nel calcolo del reddito non si tiene conto del reddito prodotto dalla stessa. Per poter usufruire delle agevolazioni sulla aliquota di cui al punto 4 e' necessario presentare domanda in carta semplice corredata della copia del contratto d'affitto: a) entro il termine di scadenza della rata d'acconto per le affittanze in corso alla data di versamento dell'acconto; b) in qualsiasi momento per nuove affittanze (in questo caso l'aliquota ridotta sara' applicata a partire dalla data di inizio della locazione). Per poter usufruire delle agevolazioni di cui al punto 5) e' necessario presentare domanda in carta semplice corredata della documentazione attestante quanto dichiarato (in questo caso l'aliquota ridotta sara' applicata dalla data di presentazione della domanda). Per poter usufruire delle maggiori detrazioni di cui ai punti dal 2 all'8 e' necessario presentare domanda in carta semplice, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti, al comune di Pasian di Prato entro il termine per il pagamento dell'acconto dell'imposta. Il versamento in acconto dovra' comunque essere effettuato dal contribuente tenendo conto delle agevolazioni, salvo conguaglio a seguito delle determinazioni che l'amministrazione provvedera' a comunicare in tempo utile per permettere il versamento del saldo di dicembre, dopo aver valutato le singole domande. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 103/98. (Omissis). COMUNE DI PASTRENGO (Verona) Il comune di PASTRENGO (provincia di Verona) ha adottato, il 2 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.. (Omissis). COMUNE DI PATERNO' (Catania) Il comune di PATERNO' (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. viene stabilita come segue: 5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali; 4 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PATTADA (Sassari) Il comune di PATTADA (provincia di Sassari) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nel territorio di Pattada adottata nel 1998 e nella misura del 4,50 per mille e l'importo della detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PAVONE CANAVESE (Torino) Il comune di PAVONE CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille gia' vigente per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998; di avvalersi della facolta' di stabilire aliquote differenziate in riferimento ai casi di immobili diversi dall'abitazione (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato con art. 3, comma 53 legge numero 662/1996), determinando nella misura del 7 per mille l'aliquota dovuta per le unita' immobiliari appartenenti al Gruppo D "Fabbricati a destinazione speciale"; di stabilire in L. 230.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato con art. 3, comma 55, legge 662/1996); di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI PEDEMONTE (Vicenza) Il comune di PEDEMONTE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999 le aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che insistono sul territorio del comune detenuti a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione stabilite con le deliberazioni di giunta comunale citate in premessa e precisamente: aliquota 4,5 per mille per l'abitazione principale (dove per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario, l'usufruttuario o il titolare del diritto di uso o abitazione, dimora abitualmente insieme ai suoi familiari) con detrazione per l'abitazione principale di L. 220.000; aliquota 5 per mille per tutti gli altri fabbricati e per immobili diversi. (Omissis). COMUNE DI PEDIVIGLIANO (Cosenza) Il comune di PEDIVIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare, come conferma, per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille che sara' applicata in questo comune ai fini dell'I.C.I. 2. stabilire, come stabilisce, di applicare la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI PEIO (Trento) Il comune di PEIO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote ai fini I.C.I. come segue: 4,5 per mille, aliquota ordinaria; 4 per mille, aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 5 per mille, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D1 2. di confermare anche per l'anno 1999 in L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PELAGO (Firenze) Il comune di PELAGO (provincia di Firenze) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le seguenti aliquote: 5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' posta l'abitazione principale; 5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5 per mille per l'unita' immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale. L'aliquota ridotta si applica per un massimo di tre unita' immobiliari; 5 per mille per l'unita' immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado, che la occupano quale abitazione principale. 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari. 2. di stabilire per l'anno 1999, un aumento della detrazione di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 300.000 per i soggetti per i quali ricorrono tutte le condizioni economiche e sociali sotto specificate: a) soggetti che hanno solo redditi di pensione e che possiedono la sola casa di abitazione; b) nucleo familiare composto da una o due persone (solo marito e moglie); c) soggetti che hanno oltre 65 anni di eta' (nel caso di coniugi e' necessario che detto limite sia superato da entrambi al 31 dicembre 1998). d) limite di reddito familiare calcolato sui redditi di pensione dell'anno 1998: una sola persona: L. 12.000.000 imponibile annuo. due persone (coniugi): L. 19.500.000 imponibile annuo. (Omissis). COMUNE DI PEREGO (Lecco) Il comune di PEREGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 come sostituito dal comma 2 dell'art. 49 della legge n. 449/1997, definita legge collegata alla finanziaria 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille; 2. di stabilire quale detrazione sull'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo l'importo di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI PERETO (L'Aquila) Il comune di PERETO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota unica nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI PERLETTO (Cuneo) Il comune di PERLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di dare atto che la quota detraibile per l'abitazione principale e' di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PERRERO (Torino) Il comune di PERRERO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; di determinare, anche per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale in L. 300.000; di dare atto che per quanto non previsto dalla presente deliberazione vengono applicate le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'imposta sugli immobili adottato con deliberazione consiliare n. 3 in data 23 febbraio 1999, con effetto dal 1 gennaio 1999, in corso di approvazione. (Omissis). COMUNE DI PERSICO DOSIMO (Cremona) Il comune di PERSICO DOSIMO (provincia di Cremona) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille; di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PESCASSEROLI (L'Aquila) Il comune di PESCASSEROLI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e aumentare l'importo della detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI PESCHICI (Foggia) Il comune di PESCHICI (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per il 1999: l'aliquota ordinaria del 6 per mille, cosi' come disposto per il precedente anno 1998; l'aliquota, ridotta, al 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali; 2. di introdurre un'aliquota ridotta al 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidita', in questo ultimo caso occorre che l'invalidita' sia riconosciuta da un ente competente; di confermare a L. 200.000 la detrazione per abitazione principale; 3. di elevare a L. 500.000, rispettando comunque gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 8, comma terzo del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione, per abitazione principale esclusivamente per le unita' immobiliari riportate nel precedente punto 2. Sono escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le unita' immobiliari che hanno le caratteristiche delle seguenti categorie catastali: A/1, A/7, A/8, A/9; per queste unita' immobiliari si applica l'aliquota ordinaria del 6 per mille e la riduzione, per abitazione principale, di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PESCIA (Pistoia) Il comune di PESCIA (provincia di Pistoia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, anche per il 1999, l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille mentre l'aliquota ridotta da applicarsi agli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo viene confermata nella misura del 5,5 per mille. di applicare a partire dal 1 gennaio 1999, nei confronti delle categorie di soggetti passivi sono indicati una maggiore detrazione per unita' immobiliari elevata da L. 200.000 a L. 320.000: a) nuclei familiari composti da uno o due persone, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che non siano in condizione lavorativa. Titolari, nel caso di nucleo formato da un solo componente, della sola pensione per un importo massimo di L. 12.000.000 annui lordi, mentre nel caso di nuclei formati da due componenti l'importo viene elevato a L. 21.500.000, riferiti in entrambi i casi all'anno precedente e con esclusione di altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, piu' l'eventuale pertinenza. Possessore/i a titolo di proprieta', uso o usufrutto o altro diritto reale di godimento della sola abitazione principale oltre, alla eventuale pertinenza. Il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6. Che non sia proprietario/i esclusivo o per quota di altri immobili. b) nucleo familiare comprendente all'interno uno o piu' portatori di handicap con invalidita' non inferiore al 75%, comprovata da certificato di invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Reddito imponibile riferito al nucleo familiare, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi dei fabbricati, riferito all'anno precedente non superiore a L. 39.000.000. Possesso a titolo di proprieta', uso o usufrutto o altro diritto reale di godimento della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia posseduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il soggetto passivo non deve essere proprietario anche per quota di nessun immobile. Si considera adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta data in locazione. L'ottenimento di tale beneficio e' subordinato alla presentazione di una apposita istanza su modulo predisposto dall'ufficio tributi o, mediante autocertificazione da parte del contribuente entro il 30 giugno. (Omissis). COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO (Milano) Il comune di PESSANO CON BORNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le aliquote e le detrazioni da applicare in questo comune a titolo di imposta comunale sugli immobili, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, come segue: aliquota ordinaria: 5,6 per mille; aliquota 7 per mille per immobili ad uso abitazione non locati, vuoti o, comunque, non utilizzati; L. 250.000 detrazione per immobile adibito a propria abitazione principale; L. 330.000 detrazione per immobile adibito a propria abitazione principale, di categoria A/3 e A/4, di soggetti aventi solo redditi minimi di pensione (sociale, invalidita' civile o simile equiparata, comunque non superiore al minimo di pensione di vecchiaia (VO) INPS). Gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione alla maggiore detrazione. (Omissis). COMUNE DI PETACCIATO (Campobasso) Il comune di PETACCIATO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in vigore nell'anno 1998 che viene, pertanto stabilita nella misura del 6 per mille con effetto 1 gennaio 1999; 2. di confermare altresi' la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PETILIA POLICASTRO (Crotone) Il comune di PETILIA POLICASTRO (provincia di Crotone) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille e la detrazione nella misura di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI PETINA (Salerno) Il comune di PETINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 12 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota pari al 5 per mille dell'imposta sul valore degli immobili ubicati nel territorio comunale. (Omissis). COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE (Padova) Il comune di PIACENZA D'ADIGE (provincia di Padova) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI PIAN DI SCO' (Arezzo) Il comune di PIAN DI SCO' (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo; 2. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria 6,80 per mille; b) abitazione principale: aliquota 5,25 per mille. (Omissis). COMUNE DI PIANICO (Bergamo) Il comune di PIANICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire nel 5 per mille, senza alcuna differenziazione, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto 1 gennaio 1999; 2. di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3, legge n. 662/1996; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve indicare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunqueinutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI PIANO DI SORRENTO (Napoli) Il comune di PIANO DI SORRENTO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: 1. aliquota ordinaria: 5,5 per mille; 2. unita' immobiliari destinate ad abitazione e relative pertinenze non locate: aliquota del 7 per mille. L'aliquota del 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'immobile risulta non locato. (Omissis). COMUNE DI PIASCO (Cuneo) Il comune di PIASCO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare nella misura del 5,3 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999; di fissare contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 668, art. 3, commi dal 48 al 59 e dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 58, le sottoelencate agevolazioni: 1) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione: in alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 2) l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re- ale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Viene considerata adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nella fattispecie, prevista al punto 3, terzo capoverso, a decorrere dall'anno 1999 l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare viene ridotta al 50%. (Omissis). COMUNE DI PIAZZATORRE (Bergamo) Il comune di PIAZZATORRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b) della presente delibera, nella misura del 6 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di coop- erative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' direttamente adibita ad abitazione principale; c) detrazione di L. 250.000 a favore di tutte le unita' adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (Padova) Il comune di PIAZZOLA SUL BRENTA (provincia di Padova) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di individuare l'aliquota del 5,8 per mille come aliquota ordinaria. L'aliquota ordinaria e' altresi' applicabile alle seguenti classi di immobili: aree fabbricabili; fabbricati diversi dalle unita' adibite ad abitazione; fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in forza di un titolo di locazione o in forza di un titolo diverso dalla locazione (escluso il comodato previsto all'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.); 2. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (di proprieta' o posseduta a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concesse ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I); 3. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota diversificata del 5,5 per mille per i terreni agricoli; 4. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota diversificata del 7 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione non locati o comunque non utilizzati o non utilizzabili (es. inagibili, inabitabili); 5. di fissare, per l'anno 1999, la detrazione di L. 250.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 6. di aumentare, come consentito dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/92, la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale fino a L. 350.000, limitatamente ai casi di soggetti passivi titolari di un diritto re- ale su un immobile appartenente alle categorie catastali A/3, A/4, A/5 che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: a) nuclei familiari composti da una sola persona di almeno 65 anni di eta' al 31 dicembre 1998 e reddito annuo lordo inferiore a L. 12.500.000; b) nuclei familiari assistiti economicamente in via continuativa dal servizio assistenza sociale del comune. (Omissis).