(all. 1 - art. 1) (parte 8)
l'aliquota per l'applicazione  dell'impota  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MORGANO
  (Treviso)
  Il  comune  di  MORGANO  (provincia  di Treviso) ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota nella  misura  del  5,5
per mille per tutti gli immobili, con esclusione degli alloggi sfitti
non  dichiarati  inabitabili  a'  sensi  del  comma 54 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per i quali l'aliquota  e'  determinata  nella
misura del 7 per mille;
2.   di   determinare,   come   previsto  dall'art.  8  dell'adottato
regolamento I.C.I. le sottoelencate detrazioni e riduzioni:
  a) L. 200.000 per abitazione principale, intesa ai sensi del  comma
2, lettere a), b), c), d) e comma 3, lettera A), che cronologicamente
si riportano:
   "2) Per abitazione principale si intende:
    a)  l'unita'  immobiliare  nella  quale  il  contribuente  che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto  reale  di
godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
    b)  l'unita'  immobiliare posseduta a tale titolo di proprieta' o
di usufrutto in  Italia  da  cittadini  italiani  non  residenti  nel
territorio  dello  Stato,  adibita ad abitazione a condizione che non
risulti locata;
    c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivsa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
    d)  gli  alloggi  regolarmente assegnati dagli istituti o aziende
per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER).
   3) Il consiglio comunale, con il provvedimento di cui al comma  1,
puo'  considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le
seguenti unita' immobiliari:
    a) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito  a  parenti  in
linea  collaterali  fino al 1 grado e in linea retta fino al 2  grado
di  parentela  adibite  a  loro  abitazione  principale,  purche'  la
concessione   in  uso  gratuito  venga  attestata  con  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta'";
3. di confermare, altresi', come gli anni precedenti,  la  detrazione
di  L. 400.000 per soggetti passivi proprietari di prima casa abitata
da un nucleo familiare in possesso complessivamente, nel 1998, di  un
unico  reddito proveniente da lavoro dipendente, compresa la pensione
ed  esclusa  la  casa  di  abitazione  in  quanto  soggetto  passivo,
inferiore  al minimo vitale stabilito dall'I.N.P.S. per detto esonero
nella misura di L. 9.070.100. Tutti gli altri tipi  di  reddito  sono
esclusi dalla presente agevolazione.
  (Omissis).
                  COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
  (Treviso)
  Il  comune  di  MORIAGO  DELLA  BATTAGLIA (provincia di Treviso) ha
adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, ai sensi della legge n. 662/1996 e n. 449/1997 e
 n.  448/1998  per  l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. diversificata come
segue:
  aliquota  ordinaria:  5,5,  per  mille:  per  tutti  i  fabbricati,
terreni,  aree  edificabili;  applicando  le agevolazioni di cui alla
legge n.  662/1996, art. 3, comma 56;
  aliquota inferiore: 4,5 per mille: a favore delle persone  fisiche,
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivise, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale,  stabilendo  in  L.  200.000 la detrazione da
applicare all'imposta per l'abitazione principale;
  aliquota superiore: 7 per mille: per i fabbricati ad uso abitazione
non locati o comunque non dati in godimento.
  A tal fine  si  considerano  i  locali  aventi  le  caratteristiche
previste
 dall'art. 6 del regolamento comunale I.C.I.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MORMANNO
  (Cosenza)
  Il  comune  di  MORMANNO  (provincia  di  Cosenza)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota relativa all'applicazione
dell'I.C.I. nella misura unica del 6  per  mille  valida  per  l'anno
1998;
di  confermare  altresi'  la  detrazione  per l'abitazione principale
nella misura di  L.  200.000,  rapportata  al  periodo  di  effettiva
sussistenza  del  requisito  dell'immobile e della quota spettante se
piu' contitolari.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MOROZZO
  (Cuneo)
  Il comune di MOROZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e' fissata nel 6 per mille;
2.  riguardo alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
la detrazione e' fisata in L. 200.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MORRO D'ALBA
  (Ancona)
  Il comune di MORRO D'ALBA (provincia di Ancona) ha adottato, il  30
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di   approvare   l'unito  elenco  ricognitivo  dei  provvedimenti  di
determinazione delle tariffe, dei canoni e  dei  prezzi  pubblici  in
genere che saranno in vigore nel 1999;
di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 1998:
  aliquota prima abitazione (di residenza): 4 per mille;
  aliquota per le aree edificabili: 7 per mille;
  aliquota per tutte le altre unita' immobiliari: 5 per mille;
  detrazione prima abitazione (di residenza): L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MORROVALLE
  (Mecerata)
  Il  comune di MORROVALLE (provincia di Macerata) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999  nella  misura  del
5,5 per mille;
di  fissare il termine per la presentazione delle domande di maggiore
detrazione alla data del 31 maggio 1999;
di approvare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio,  la  maggiore
detrazione  dell'imposta  a  L.  300.000,  ai  contribuenti che siano
proprietari o comproprietari di una  unica  abitazione  in  tutto  il
territorio  nazionale,  la quale sia adibita ad abitazione principale
con classificazione catastale A/3, A/4, A/5;
possono usufruire di detta  detrazione  i  soggetti  passivi  che  si
trovano nelle seguenti condizioni:
  a) pensionati che vivono soli o con il coniuge anch'esso pensionato
(uomini annni 65, donne anni 60) o con persone a carico (solamente se
portatrici  di  handicap risultante da certificazione U.S.L. ai sensi
della legge 5 febbraio 1992,  n.  104),  aventi  redditi  lordi  come
segue:
   una   persona   (nucleo   familiare)  reddito  (riferito  all'anno
precedente) non superiore a L. 15.000.000;
   due persone (nucleo familiare) non superiore a L.  24.000.000  per
ogni  persona  a  carico  (solamente  se  portatrice  di handicap) si
aumentano L. 6.000.000;
  b)  soggetti  percettori  di  reddito  da   lavoro   dipendente   o
assimilato,  riferito all'anno precedente, in misura non superiore al
limite  fissato  dal  regolamento  comunale  per  la  concessione  di
contributo.
  Coloro  che  ritengano  di  trovarsi  in  documentate situazioni di
carattere sociale valide per ottenere il  beneficio  alla  detrazione
per l'anno 1999, dovranno inoltrare domanda all'ufficio tributi entro
il 31 maggio 1999.
  La  domanda  dovra'  essere  redatta  su  appositi  moduli  messi a
disposizione del comune.
  Le maggiori detrazioni  saranno  concesse  con  determinazione  del
funzionario  responsabile,  nel rispetto della procedura prevista dal
vigente "Regolamento comunale per la disciplina della concessione, di
sovvenzioni,   contributi,   sussidi,   ed   ausili   finanziari    e
l'attribuzione  di  vantaggi  economici"  previsto dall'art. 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
di approvare lo schema di domanda per la concessione del beneficio.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MORTERONE
  (Lecco)
  Il  comune  di  MORTERONE  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 27
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella  misura  del  7  per  mille  a
valere per il 1999;
di  detemrinare,  in base all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo
n. 504/1992, cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 53 della legge
n. 662/1996, un'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per  le
abitazioni principalei;
di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo
n.  504/1992, cosi' come sostituito con l'art. 3, comma 5 della legge
n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MOSCAZZANO
  (Cremona)
  Il comune di MOSCAZZANO (provincia di Cremona) ha adottato,  il  29
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 5,5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MOSCUFO
  (Pescara)
  Il  comune  di  MOSCUFO  (provincia  di Pescara) ha adottato, il 17
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  5  per  mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MOSSANO
  (Vicenza)
  Il comune di MOSSANO (provincia di  Vicenza)  ha  adottato,  il  16
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  1999 nella misura unica del 5,5 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che verra'  applicata
nel comune di Mossano.
  (Omissis).
                      COMUNE DI MOTTA DE' CONTI
  (Vercelli)
  Il  comune  di MOTTA DE' CONTI (provincia di Vercelli) ha adottato,
il  19  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura
unica del 4 per mille;
2. di non operare alcuna riduzione od elevazione di cui al  comma  3,
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
                   COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA
  (Catania)
  Il  comune  di  MOTTA  SANT'ANASTASIA  (provincia  di  Catania)  ha
adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  per  l'anno  1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nelle seguenti misure esplicitate in premessa:
  abitazione principale: 5 per mille;
  altre unita' immobiliari: 5,20 per mille;
  abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma  56,  legge
23 dicembre 1996, n. 662): 4 per mille;
  detrazione   per   l'abitazione   principale  valida  per  tutti  i
contribuenti:  L. 300.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MOTTOLA
  (Taranto)
  Il comune di MOTTOLA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  (omissis), l'aliquota imposta comunale immobili
(I.C.I.), che sara' applicata, per  l'anno  1999  in  questo  comune,
nella  misura unica del 6 per mille, per l'unita' immobiliare adibita
esclusivamente ad abitazione principale, e  relative  pertinenze,  di
cui  all'art.  8  del  "Regolamento  comunale per tassazione I.C.I.",
posto al punto 13) dell'ordine del giorno  dell'odierna  seduta;  con
detrazione di L. 200.000;
2. di determinare, altresi', nella misura del 7 per mille, l'aliquota
da applicare a tutti gli altri immobili.
  (Omissis).
                           COMUNE DI MOZZO
  (Bergamo)
  Il  comune di MOZZO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare  per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  sugli
immobili, che sara' applicata da questo comune nella misura unica del
4 per mille;
2.   di   determinare   la  misura  della  detrazione  spettante  per
l'abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MUGGIA
  (Trieste)
  Il  comune  di  MUGGIA  (provincia  di  Trieste) ha adottato, il 22
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
A)  5,7  per  mille  da  applicare  in  favore  delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita   ad   abitazione   principale.   Contrariamente   agli  anni
precedenti,  l'aliquota  del  5,7  per  mille  si  applica  ai   box,
autorimesse, posti auto, soffitte, cantine destinati a servizio delle
abitazioni  principali  medesime, anche se autonomamente accatastati.
L'applicazione della suddetta aliquota ridotta, in base  ai  conteggi
effettuati,  garantisce  comunque che il gettito complessivo previsto
non sia inferiore al gettito annuale realizzato nell'anno 1997.
  Il valore dell'immobile su cui applicare la citata aliquota ridotta
deve essere determinato applicando le stesse modalita'  previste  nel
punto B) del presente deliberato;
B)  6  per  mille  sul  valore  degli  immobili  iscritti in catasto,
determinato applicando  all'ammontare  delle  rendite  risultanti  in
catasto,   vigenti   al   1   gennaio  dell'anno  di  imposizione,  i
moltiplicatori determinati con i  criteri  e  le  modalita'  previsti
dall'art.  52  del  testo  unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n.  131/1986.    Con  decreti  del  Ministero  delle
finanze  le rendite catastali sono rivalutate periodicamente, ai fini
dell'applicazione dell'imposta sugli immobili, in  base  a  parametri
che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare.
  Per  i  fabbricati non iscritti in catasto nonche' per i fabbricati
per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche  se  dovute
ad   accorpamento   di   piu'   unita'  immobiliari  che  influiscono
sull'ammontare della rendita catastale, il valore e' determinato  con
riferirnento alla rendita dei fabbricati similari gia' iscritti.
  Per  i  fabbricati  classificabili  nel  gruppo  catastale  D), non
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono  iscritti  in
catasto  con  attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla
data di inizio di ciascun anno solare  ovvero,  se  successiva,  alla
data  di  acquisizione  secondo  i  criteri  stabiliti  nel penultimo
periodo del comma  3  dell'art.  7  del  decreto-legge  n.  333/1992,
convertito  con  modificazioni  dalla legge n. 359/1992, applicando i
coefficienti previsti dalla legge.  I coefficienti  di  aggiornamento
sono  fissati  per  ogni  singolo  anno  d'imposta  con  decreto  del
Ministero delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
C) 6 per mille sul valore delle aree fabbricabili determinato sulla
 base del valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di
imposizione, avendo riguardo alla zona  territoriale  di  ubicazione,
all'indice  di  edificabilita',  alla  destinazione d'uso consentita,
agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno  necessari
per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita
di aree aventi  analoghe caratteristiche.
  In  caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di
fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma  1,
lettere  c), d) ed e) della legge n. 457/1978, la base impossibile e'
costituita dal  valore  dell'area,  senza  computare  il  valore  del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori
di   costruzione,   ricostruzione   o   ristrutturazione  ovvero,  se
antecedente,  fino  alla  data  in  cui  il   fabbricato   costruito,
ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato;
D) 6 per mille sul valore dei terreni agricoli determinato applicando
all'ammontare  del  reddito dominicale risultante in catasto, vigente
al 1 gennaio dell'anno  di  imposizione,  un  moltiplicatore  pari  a
settanta-cinque.
2. di aumentare la detrazione dall'imposta da L. 200.000 a L. 500.000
a  favore  dei soggetti passivi che nelle forme di autocertificazione
previste  dalla  legge  n.  15/1968,  entro  il  20  dicembre   1999,
possiedono e dichiarano quanto segue:
  a)  di aver compiuto 60 anni di eta' alla data del 1 gennaio 1999 e
di essere titolari unicamente di trattamenti pensionistici di importo
complessivo non superiore alla minima  INPS  con  le  integrazioni  e
maggiorazioni  previste  dalla  legge,  o  dell'assegno sociale, o di
essere coniugi a carico di soggetti titolari della suddetta  pensione
o assegno;
  b)  di  appartenere  ad un nucleo familiare composto da titolari di
sola pensione o assegno di cui alla lettera a) ed eventuali familiari
a carico nonche' essere nella condizione di cassaintegrati o iscritti
nelle liste di mobilita' o disoccupati;
  c) di possedere in qualita' di proprietari o titolari  del  diritto
reale  di  usufrutto,  uso,  abitazione  anche  in  quota percentuale
sull'intero territorio nazionale la sola  abitazione  principale  con
eventuali  pertinenze  (box,  posto  macchina,  cantina,  ecc.)  e  a
condizione che tale abitazione non sia  subaffittata  o  concessa  in
comodato  gratuito  ai  parenti  ed  affini  entro  il  1 grado e non
appartenga alle seguenti categorie catastali:
   A/1: abitazione di tipo signorile;
   A/7: villino;
   A/8: villa;
   A/9: castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici;
  d) di rinviare  alla  commissione  del  servizio  sociale  di  base
l'eventuale  riconoscimento della detrazione in argomento a favore di
quei soggetti ultrasessantenni che pur non in possesso dei  requisiti
sopraelencati, ad esclusione di quanto previsto alla lettera c), sono
evidenti portatori di disagio economico.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MUGGIO'
  (Milano)
  Il  comune di MUGGIO' (provincia di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare, per le ragioni meglio esposte in premessa, per l'anno
1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,  nella  misura
del  4,7  per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche soggetti  passivi  e  dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, nonche' per quelle locate  con  contratto  registrato  ad  un
soggetto  che  le  utilizzi come abitazione principale e nella misura
del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili;
di  confermare,  per  l'anno  1999,  la  detrazione  per  le   unita'
immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione  principale, nella
misura  minima  prevista  dalla  legge,  pari  a  L.  200.000,  fatta
eccezione  per  i  soggetti  che,  ricorrendo le condizioni contenute
nella deliberazione di C.C.  n. 10 del 12  febbraio  1999  avente  ad
oggetto  "Accesso  alle  agevolazioni per i servizi alla persona ed i
tributi  comunali  mediante  l'accertamento   dell'indicatore   della
situazione   economica   (I.S.E.)",   usufrairanno   delle  ulteriori
detrazioni di L. 150.000 e L. 100.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MULAZZANO
  (Lodi)
  Il comune di MULAZZANO (provincia di Lodi) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MURAVERA
  (Cagliari)
  Il  comune  di  MURAVERA  (provincia di Cagliari) ha adottato, il 9
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti
misure:
  per abitazione principale: 5 per mille;
  per altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,8 per mille;
2. di stabilire la detrazione annua per l'abitazione principale in L.
200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MURIALDO
  (Savona)
   Il  comune  di  MURIALDO  (provincia di Savona) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare le aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili  e  la
detrazione  di  imposta per l'abitaizone principale vigenti nel 1998,
cosi' come specificate in premessa.
  (Omissis).
  aliquota ordinaria 6 per mille;
  aliquota ridotta  per  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale:  5,25 per mille;
  non  elevazione detrazione d'imposta per abitazione principale come
stabilita dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996  di  modifica
all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI MURLO
  (Siena)
  Il  comune di MURLO (provincia di Siena) ha adottato, il 15 gennaio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di approvare, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili
 (I.C.I.), con le aliquote indicate in premessa e che qui' di seguito
vengono riportate:
  aliquota ordinaria: 6 per mille;
  aliquota abitazione principale: 5,2 per mille;
  aliquota altre abitazioni: 7 per mille;
2. di elevare ai sensi della legge n. 662/1996, art. 3, comma 55,  la
detrazione  per l'abitazione principale, per l'anno 1999 a L. 300.000
purche' il soggetto passivo interessato sia:
  proprietario di una  unica  unita'  immobiliare  (accatastata  alla
categoria  A/2 o A/3 o A/4), e con reddito familiare, nell'anno 1998,
da  lavoro  dipendente  o  assimilato  inferiore  a   L.   20.000.000
(imponibile IRPEF anno 1998).
  (Omissis).
                       COMUNE DI MURO LECCESE
  (Lecce)
  Il  comune  di  MURO  LECCESE  (provincia  di Lecce) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. stabilire (omissis), per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:
  del  5,50 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale;
  del 6 per mille per tutte le altre tipologie di  immobili  soggette
ad imposta;
2.  confermare anche per l'anno 1999, le agevolazioni gia' deliberate
per l'anno 1998 e conseguentemente:
  a) elevare la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale da L. 200.000 a L.  240.000  in  favore  dei
soggetti  passivi assegnatari di alloggi realizzati dall'I.A.C.P.  di
tipo  economico  popolare  ed  in  favore  dei  soggetti  passivi  in
situazioni  di  particolare  disagio  economico  o sociale, aventi un
reddito  familiare  annuo,  riferito all'anno 1998 non superiore a L.
7.000.000;
  b) elevare il suddetto limite di reddito per i soggetti passivi  in
situazione di particolare disagio economico e sociale:
   di L. 2.500.000 in presenza del coniuge convivente;
   di L. 2.500.000 per ogni familiare convivente;
  c) fissare i seguenti criteri per la determinazione del reddito.
  Per  la  determinazione del reddito deve essere compresa ogni forma
di entrata di tutti i componenti il nucleo familiare o di convivenza,
in particolare:
   reddito da lavoro dipendente di  tutti  i  membri  della  famiglia
comprensivo di trattamenti di famiglia;
   reddito di lavoro autonomo;
   reddito  derivante  da  pensioni,  rendite  e assegni di qualsiasi
genere;
   assegni di accompagnamento;
   reddito da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa  di
abitazione) quale affitti di case e terreni;
   prestazioni assistenziali in denaro erogate da enti pubblici.
  Non   devono   essere  considerate  le  prestazioni  con  specifica
destinazione (es. contributo per  l'acquisto  protesi,  strumenti  di
lavoro,  ecc., assegni di studio universitario o provvidenze analoghe
di  incentivo  allo  studio,  ed  eventuali  altre  entrate  comunque
disponibili per il nucleo);
  d)  stabilire che i soggetti aventi diritto all'agevolazione devono
presentare apposita  comunicazione  all'ufficio  tributi  del  comune
entro  il  termine del 31 maggio 1999, con allegata la documentazione
reddituale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MURO LUCANO
  (Potenza)
  Il comune di MURO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato, il  29
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999  nella  misura  del  5  per  mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.)  in  questo
comune.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MUSSOLENTE
  (Vicenza)
  Il  comune  di  MUSSOLENTE  (provincia  di  Vicenza) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. che sara'
applicata  nel  comune  di Mussolente, nella misura unica del 4,5 per
mille,  secondo  le  modalita'  del  regolamento  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili previsto ai sensi degli articoli
52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 approvato con delibera n.
8 in data odierna;
2.  di determinare per l'anno 1999 in L. 250.000 la detrazione di cui
all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito con  legge
23  dicembre  1996,  n.  662,  art.  3, comma 55, relativa all'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da
applicarsi  con  le  modalita'  del  regolamento  di  cui  al   punto
precedente.
  (Omissis).
                         COMUNE DI NARBOLIA
  (Oristano)
  Il  comune  di  NARBOLIA (provincia di Oristano) ha adottato, il 15
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di aumentare l'aliquota I.C.I. dal 4 al 6 per mille per gli  immobili
non adibiti ad abitazione principale (cd. "seconde case");
di  dare  atto  che l'aliquota ordinaria relativa agli altri immobili
(terreni ed abitazioni principali) rimane invariata nella misura  del
4 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI NARNI
  (Terni)
  Il  comune  di  NARNI (provincia di Terni) ha adottato, il 25 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di approvare il documento istruttorio del 18 marzo  1999  dell'unita'
operativa  tributi,  allegato  alla presente quale parte integrante e
sostanziale ed in  conseguenza  fissare,  per  l'esercizio  1999,  le
tariffe,  aliquote  di  imposta per i tributi e per i servizi locali,
nonche' i tassi di copertura percentuale nella seguente maniera:
  (Omissis).
  g) I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili:
  considerata la lievitazione dei costi dei servizi resi dal  comune,
tra  cui  si  evidenzia  la maggiore spesa per il personale derivante
dall'applicazione del nuovo contratto e dalla riorganizzazione  degli
uffici, per circa lire 200 milioni, nonche' minori entrate, tra cui i
minori  trasferimenti  statali per l'ammortamento dei mutui per circa
lire 436 milioni ed altro;
  considerato che, al fine del perseguimento di obiettivi di politica
sociale tendenti alla tutela dell'abitazione principale, nonche' alla
creazione di condizioni  favorevoli  al  mercato  dell'affitto  degli
alloggi, in linea con la legislazione nazionale;
  considerato  che, nell'ambito del costituendo patto territoriale di
area, al fine del perseguimento di una politica tendente al  rilancio
dell'economia   mediante   la   creazione  di  condizioni  favorevoli
all'impianto di nuove realta' industriali ed  imprenditoriali,  anche
al fine di una reale e concreta lotta alla disoccupazione;
  si rende necessario diversificare ed applicare, per l'anno 1999,
 l'aliquota dell'I.C.I. nelle seguenti:
   a)  per  le  abitazioni  principali  e per l'abitazione locata con
contratto registrato a  soggetto  che  la  utilizzi  come  abitazione
principale:  4,8 per mille;
   b) alloggi non locati: 7 per mille;
   c)  per  i  fabbricati  classificabili  nel  gruppo  catastale  D,
interamente posseduti da persona  fisica  o  giuridica  che  eserciti
attivita'  imprenditoriale  nel medesimo immobile, ai sensi dell'art.
2082  del  codice  civile,  si  stabilisce  la  seguente  particolare
disciplina dell'aliquota, a partire dall'anno 1999:
    1)  il  primo ed il secondo anno di imposta susseguente alla data
di ultimazione del fabbricato: 4 per mille;
    2) il terzo anno: 5 per mille;
    3) il quarto anno: 6 per mille;
   d) per tutte le altre tipologie di immobili: 6 per mille.
  Mantenere invariata la detrazione per l'abitazione principale in L.
200.000 di legge.
  (Omissis).
                          COMUNE DI NAVELLI
  (L'Aquila)
  Il comune di NAVELLI (provincia di L'Aquila)  ha  adottato,  il  27
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
per  l'anno di imposta 1999 confermare l'aliquota I.C.I. nella misura
del  6 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI NEIVE
  (Cuneo)
  Il comune di NEIVE (provincia di Cuneo) ha  adottato,  il  4  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili con
effetto per l'anno 1999 nella misura del 5,30 per mille rapportata al
valore degli immobili stessi  calcolato  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto   legislativo  n.  504/1992,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
  (Omissis).
 
                           COMUNE DI NEPI
  (Viterbo)
   Il comune di NEPI (provincia di Viterbo) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare (omissis) per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I.  al  5  per
mille  con  la  detrazione  di  L.  200.000  per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
di dare atto che la decorrenza della  riconferma  ha  effetto  dal  1
gennaio 1999.
  (Omissis).
                          COMUNE DI NESPOLO
  (Rieti)
  Il  comune  di NESPOLO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999  l'aliquota  I.C.I.  per  tutto  il
territorio comunale nella misura unica del 6 per mille;
di stabilire in L. 200.000 annue la detrazione  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
cosi' come stabilito dall'art. 3, comma 55, art. 2.
  (Omissis).
                          COMUNE DI NEVIANO
  (Lecce)
  Il comune di NEVIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 31  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota I.C.I., da applicarsi in questo comune nella
misura  del  5  per mille del valore degli immobili, anche per l'anno
1999.
  (Omissis);
                         COMUNE DI NIBBIOLA
  (Novara)
  Il comune di NIBBIOLA (provincia di  Novara)  ha  adottato,  il  25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.    -
Imposta  comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1
gennaio 1999:
  1) (omissis);
  2) aliquota da applicare per le persone fisiche  soggetti  passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad  un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;
  3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 5 per mille;
  4)  aliquota  da  applicare  ai  soggetti  passivi per gli immobili
diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel  comune:  5  per
mille;
  5)-6) (omissis);
  7)  aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che   non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle    precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
  8)-9) (omissis);
II.  per  la  determinazione  della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
III.  l'imposta  e'  ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dell'ufficio  tecnico  del  comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale  deve  dichiarare  la
data  d'inizio  delle  condizioni  che rendono inabitabili e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla  quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti d'ufficio per la veridicita' di  quanto  dichiarato  dal
contribuente.
  (Omissis).
V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
X. di dare atto che, ai sensi del  secondo  comma  dell'art.  58  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano coltivatori diretti od  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali di cui all'art.  11  della  legge  n.  9/1963,  soggette  al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                           COMUNE DI NOCI
  (Bari)
  Il comune di NOCI (provincia di Bari)  ha  adottato,  il  31  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota del 5,25 per mille ai
fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;
2. di determinare, la detrazione prevista dall'art. 8, comma  3,  del
decreto  legislativo  n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma
55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 230.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
  (Vicenza)
  Il comune di NOGAROLE VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato,
il  18  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare per l'anno 1999 le  seguenti  aliquote  e  riduzioni  in
merito all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
  a) aliquota ordinaria del 5 per mille;
  b) aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale del 5 per
mille;
  c)  riduzione  per  l'abitazione principale pari a L. 200.000 annue
(secondo la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55).
  (Omissis).
                           COMUNE DI NONE
  (Torino)
  Il comune di NONE (provincia di Torino) ha adottato,  il  10  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  confermare e stabilire nella misura del 5,70 per mille l'aliquota
I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1999;
di confermare e stabilire, per l'anno 1999, nella misura del 4,50 per
mille l'aliquota  I.C.I.  ridotta  a  favore  delle  persone  fisiche
soggetti   passivi  o  soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  (sono   considerate   abitazioni
principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, quelle
concesse  in  uso gratuito a parenti ed affini, in linea retta, entro
il primo grado).
  (Omissis).
                        COMUNE DI NORAGUGUME
  (Nuoro)
  Il comune di NORAGUGUME (provincia di Nuoro)  ha  adottato,  il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  prendere  atto  e  confermare  la  proposta della giunta comunale
confermando  la  detrazione  di  L.  200.000  per  la  prima  casa  e
l'aliquota I.C.I.  nella misura del 4 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI NORCIA
  (Perugia)
  Il comune di NORCIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 24 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno 1999, senza ulteriori specificazioni di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  come
sostituito  dall'art.  3,  comma  55,  della  legge  n.  662/1996, le
seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
  a) quattro per mille per le persone fisiche soggetti passivi e  per
i  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per  la  sola  unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale;
  b) cinque per mille per tutti gli altri soggetti passivi;
  (Omissis);
di  dare  altresi' atto che la detrazione per l'abitazione principale
e' quella stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo  n.  504/1992
(L. 200.000).
  (Omissis).
                           COMUNE DI NOTO
  (Siracusa)
  Il  comune  di  NOTO  (provincia  di  Siracusa)  ha adottato, il 21
dicembre 1998 ed 24  febbraio  1999,  le  seguenti  deliberazioni  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale  sugli
immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure e precisamente:
  a) 7 per mille, quale aliquota ordinaria da applicare sul valore di
tutti   gli  immobili  o  aree  soggette  all'imposizione  tributaria
prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 ad eccezione  di  quanto
stabilito al successivo punto b);
  b) 4,25 per mille, quale aliquota agevolata da calcolare sul valore
delle  abitazioni  principali intese nel senso voluto dall'art. 8 del
decreto legislativo n. 504/1992, possedute dall'art.  8  del  decreto
legislativo   n.   504/1992,  possedute  da  persone  fisiche  oppure
utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie  a  proprieta'
indivisa residenti nel comune di Noto.
  (Omissis).
di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3, del decreto legislativo
n.  504/1992  cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge
n. 662/1996 e dell'art. 58, comma 3 della legge n.  446/1997,  in  L.
300.000  la  detrazione I.C.I. per l'abitazione principale per l'anno
1999.
  (Omissis).
                        COMUNE DI NOVAFELTRIA
  (Pesaro e Urbino)
  Il  comune  di  NOVAFELTRIA  (provincia  di  Pesaro  e  Urbino)  ha
adottato,  il  15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come segue:
  abitazione principale: aliquota 6 per mille;
  immobili   diversi   dalle   abitazioni  o  possedute  in  aggiunta
all'abitazione principale o alloggi non locati: aliquota 6 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
  (Messina)
  Il comune di NOVARA DI SICILIA (provincia di Messina) ha  adottato,
il   26   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione attinente
all'oggetto ed allegato alla presente per formarne parte integrante.
  (Omissis).
1.  stabilire  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) ai sensi dell'art. 6  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504  e  s.m.,  nella  misura del 6 per mille, da
applicare alla generalita' dei casi con la sola eccezione di  cui  al
successivo punto 2;
2. stabilire l'aliquota I.C.I. agevolata nella misura del 3 per mille
in  favore  dei proprietari che eseguono nell'anno 1999 interventi di
recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili;   detta
aliquota  agevolata  verra'  applicata  per  la  durata  di  tre anni
dall'inizio dei lavori come stabilito dal comma 5 dell'art.  1  della
legge n.  449/1997.
  (Omissis).
                         COMUNE DI NOVEDRATE
  (Como)
  Il  comune di NOVEDRATE (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999, la tassazione vigente per il 1998, in
materia I.C.I.:
  aliquota unica del 5 per mille;
  detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI NOVELLO
  (Cuneo)
  Il  comune  di NOVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  prendere  atto  e  di approvare la deliberazione della giunta
comunale  n.  10  del  17  febbraio  1999  dichiarata  immediatamente
eseguibile  con  la quale e' stata determinata nella misura del 5 per
mille l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per  l'anno
1999;
2.  di  stabilire  conseguenzialmente  nella  misura  del 5 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per  l'anno  1999  da
applicarsi   in  misura  unica  a  tutte  le  basi  imponibili  senza
l'applicazione delle diversificazioni previste dall'art.  6  comma  2
decreto legislativo n. 504/1992 citato in premessa;
3.  di non esercitare la facolta' di cui all'art. 8, comma 3, decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come  modificato  dall'art.  3,
comma  55,  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, riguardanti l'unita'
immobiliare adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI NOVIGLIO
  (Milano)
  Il  comune  di  NOVIGLIO  (provincia  di Milano) ha adottato, il 24
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
detrazione di L. 200.000 per le unita' abitative condotte a titolo di
abitazione principale;
aliquota del 7 per mille per i soli immobili ad uso abitativo e rela-
tive  pertinenze  (cantine,  garage,  etc.)  non condotte a titolo di
abitazione principale;
aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;
aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.
  (Omissis).
                           COMUNE DI NURRI
  (Nuoro)
  Il comune di NURRI (provincia di Nuoro) ha adottato,  il  25  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per
l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale e del 5  per  mille  per  tutti  gli
altri immobili compresi quelli diversi dalle abitazioni.
  (Omissis).
                           COMUNE DI OFENA
  (L'Aquila)
  Il comune di OFENA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  confermare  quanto  determinato dalla giunta comunale con atto n.
28/99 relativo alla determinazione dell'aliquota  dell'imposta  sugli
immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI OGGIONO
  (Lecco)
  Il  comune di OGGIONO (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 ai sensi del decreto legge  26  gennaio
1999  n.  8  ed  in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 504, dell'art. 6  decreto  legislativo  n.  504/1992
come  modificato  dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996, dell'art.
1, comma 5, legge n. 449/1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  nella  misura  del 2 per mille per interventi di
recupero; del 4,6 per mille per l'abitazione principale, del 5,5  per
mille  per  gli altri immobili; di stabilire detrazione di L. 240.000
per l'abitazione principale; di stabilire l'aliquota  6,5  per  mille
per le unita' abitative non locate.
  (Omissis).
                         COMUNE DI OGLIANICO
  (Torino)
  Il  comune  di  OGLIANICO  (provincia di Torino) ha adottato, il 22
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille per l'abitazione principale, nella misura del 6  per  mille
l'aliquota  per  gli  altri  immobili  e la detrazione per abitazione
principale del soggetto passivo nella misura di L. 250.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI OLBIA
  (Sassari)
  Il comune di OLBIA (provincia di Sassari) ha adottato, il 25  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno 1999, quanto determinato per il 1998 con
deliberazione C.C. n. 12 del 25 febbraio 1998, l'aliquota I.C.I.  del
4 per mille per le abitazioni principali, l'aliquota I.C.I.  del  5,5
per mille per le restanti destinazioni e la detrazione di L.  500.000
sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI OLCENENGO
  (Vercelli)
  Il  comune  di OLCENENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  di  imposta  comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO
  (Novara)
  Il comune di OLEGGIO CASTELLO (provincia di Novara) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella  misura  del  6
per  mille, determinando l'applicazione della detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  di
L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
  (Lecco)
  Il  comune  di  OLGIATE MOLGORA (provincia di Lecco) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  1999  le  aliquote  per  l'I.C.I. e
precisamente:
  aliquota ridotta 5,5 per mille da applicare  alle  sole  abitazioni
principali   (esclusi   i  box),  intese  ai  sensi  art.  8  decreto
legislativo n. 504/1992;
  aliquota ordinaria 6 per mille da applicare sugli immobili  diversi
da quelli di cui dell'aliquota ridotta;
  aliquota  6,5  per  mille  per  le abitazioni possedute in aggiunta
all'abitazione principale non  locate  e  per  le  seconde  case  dei
soggetti non residenti;
2.  di  confermare  la  detrazione I.C.I. di L. 200.000, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3. di approvare per l'anno 1999 in L. 500.000 la detrazione d'imposta
I.C.I. per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti che
versano in condizioni disagiate e che siano in possesso  di  tutti  i
requisiti qui sotto riportati:
  A)  possesso di un limite massimo complessivo di reddito di tutti i
componenti del nucleo familiare anagrafico fissato in L.  22.000.000,
compresi  i  redditi  esenti da imposta (pensioni di guerra, pensioni
sociali) e quelli soggetti e ritenute alla fonte a  titolo  d'imposta
piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico.
  Appartenenti ad una delle seguenti categorie:
   pensionati;
   coniugi a carico dei pensionati;
   portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
   invalidi  civili  con invalidita' accertata pari o superiore al 75
per cento;
   disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1998;
   lavoratori posti in cassa integrazione per  almeno  sei  mesi  nel
1998.
  C)  possesso da parte del contribuente a titolo di proprieta', uso,
usufrutto o abitazione del solo appartamento abitato (ed eventuale n.
1 posto garage o n. 1 posto auto annesso  all'abitazione  principale)
su tutto il territorio nazionale;
4.  di  stabilire che l'applicazione del beneficio di cui al punto 3)
e' subordinata alla condizione che gli altri  componenti  del  nucleo
familiare  non posseggano a titolo di proprieta', di usufrutto, uso o
abitazione nessun'altra proprieta' immobiliare;
5. di escludere dall'agevolazione di cui al  punto  3)  gli  immobili
classificati in categoria A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
6. di determinare i seguenti criteri applicativi:
  a)     il     contribuente    deve    presentare    la    richiesta
(autocertificazione) nella  quale  deve  dichiarare:  nome,  cognome,
indirizzo,  data  e  luogo  di nascita, codice fiscale e di essere in
possesso di tutti i requisiti richiesti  per  il  riconoscimento  del
diritto di detrazione di L. 500.000;
  b) la richiesta (autocertificazione) in carta libera, dovra' essere
inviata  tramite  lettera raccomandata entro il termine di versamento
della prima rata I.C.I. dell'anno 1999  al  servizio  tributario  del
comune  di  Olgiate  Molgora  oppure  consegnata  a  mano al servizio
tributario entro lo stesso termine di cui sopra. Nel primo caso fara'
fede  la data di invio della raccomandata, nel secondo caso il timbro
dell'ufficio Protocollo del Comune;
  c)  l'amministrazione  comunale   si   riserva   di   chiedere   la
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di
dichiarazione  infedele  verranno  applicate le sanzioni previste dal
decreto legislativo n. 504/1992.
7. di dare atto che da  una  verifica  riscontrata  a  seguito  delle
domande  presentate  nell'anno  precedente, si prevede che i soggetti
aventi  diritto  alla  detrazione  di  L.   500.000   sull'abitazione
principale  saranno  all'incirca  40,  per  cui  una probabile minore
entrata derivante dalla concessione della ulteriore detrazione I.C.I.
potra' essere compensata con eventuali nuovi utenti I.C.I  e  con  la
rideterminazione dell'aliquota adottata con il presente atto.
  (Omissis).
                          COMUNE DI OMEGNA
  (Verbano-Cusio-Ossola)
  Il   comune   di  OMEGNA  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di approvare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote  differenziate
per la tassazione dell'imposta I.C.I.:
  aliquota  ridotta  del  5  per mille a carico delle persone fisiche
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad  abitazione
principale;
  aliquota  del  6,1  per mille, a carico di tutti gli altri immobili
(fabbricati e aree fabbricabili).
  (Omissis).
                           COMUNE DI ONETA
  (Bergamo)
  Il comune di ONETA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che viene confermata
per questo comune nella misura unica del 5,5 per miIIe).
  (Omissis).
                      COMUNE DI ONO SAN PIETRO
  (Brescia)
  Il  comune  di ONO SAN PIETRO (provincia di Brescia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille e la
detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ONZO
  (Savona)
  Il  comune  di  ONZO  (provincia di Savona) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   confermare,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)   per l'anno 1999, nella misura  del  6  per  mille  per  le
generalita' dei contribuenti.
2.  non  apportare  all'articolazione  dell'imposta modifiche sia per
quanto concerne il sistema delle detrazioni e  delle  riduzioni,  sia
per  quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento
ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in  aggiunta
all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ORCIANO PISANO
  (Pisa)
  Il  comune di ORCIANO PISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il 22
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999  le   vigenti   aliquote   relative
all'imposta comunale immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
  5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione
principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di  co-
operative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
  5,5 per mille per tutti gli altri immobili.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ORICOLA
  (L'Aquila)
  Il  comune  di  ORICOLA  (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999 le seguenti  aliquote  per  l'applicazione
della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
  1. immobili destinati ad abitazione principale: 4 per mille;
  2. altri immobili: 6 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI ORIO CANAVESE
  (Torino)
  Il  comune  di  ORIO  CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire (omissis) per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
  a) aliquota ordinaria: 6 per mille;
  b)  aliquota  agevolata  per  interventi  recupero  del  patrimonio
edilizio  esistente  (art.  1,  comma  5, legge n. 449/1997): 0,5 per
mille;
  l'aliquota agevolata e' applicata  per  anni  tre  dall'inizio  dei
lavori;
  c)  detrazione  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione
principale L. 225.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ORISTANO
 
  Il comune di ORISTANO ha  adottato  la  seguente  deliberazione  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote  da  applicare
ai  fini  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con
decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992:
  a)  unita'  immobiliare  adibite  ad  abitazione  principale  delle
persone fisiche residenti nel comune: 4,70 per mille;
  b) immobili diversi dalle unita' immobiliari di cui al precedente
 punto a): 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ORNAVASSO
  (Verbano-Cusio-Ossola)
  Il  comune  di  ORNAVASSO  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
imposta I.C.I. per l'anno 1999 e' confermata  l'aliquota  del  5  per
mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ORNICA
  (Bergamo)
  Il comune di ORNICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che  sara'  applicata  nel comune di Ornica nella
misura del sei per mille;
di fissare in L. 350.000 la detrazione  dall'imposta  dovuta  per  la
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
  (Omissis).
                           COMUNE DI ORRIA
  (Salerno)
  Il  comune di ORRIA (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di applicare per l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal  1
gennaio 1999, le seguenti aliquote:
  abitazione principale: aliquota del 5 per mille;
  altri immobili: aliquota del 5,50 per mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ORSARA BORMIDA
  (Alessandria)
  Il  comune di ORSARA BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato
la  seguente  deliberazione  in  materia  di   determinazione   delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune
nella misura del 5 per mille;
2. di stabilire che:
  per  la  determinazione  della  base  imponibile  si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
  di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono  detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale  destinazione;  se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta   a   ciascuno   di   essi
proporzionalmente  alla  quota per la quale la detrazione medesima si
verifica.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ORTE
  (Viterbo)
  Il comune di  ORTE  (provincia  di  Viterbo)  ha  adottato,  il  30
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle
 aliquote  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) per l'anno 1999 come segue:
  a) aliquota ordinaria: 6 per mille;
  b)   aliquota   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo: 4,7 per mille.
2. di elevare a L.  500.000  la  detrazione  d'imposta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                    COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO
  (Arezzo)
  Il  comune di ORTIGNANO RAGGIOLO (provincia di Arezzo) ha adottato,
il  26  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di approvare per l'anno 1999  aliquote  differenziate  di  imposta
sugli  immobili da applicare in questo comune pari al 6 per mille per
le abitazioni principali ed al 7 per mille per tutte le altre  unita'
immobiliari;
2.  di confermare, quanto, disposto dal comma 55 punto 2 dell'art.  3
della legge n.  662/1996  che  fissa  in  L.  200.000  la  detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale senza previsione di ulteriori riduzioni come  riconosciuto
dall'art.  3 comma 55 punto 3 della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                     COMUNE DI ORTONA DEI MARSI
  (L'Aquila)
  Il  comune  di ORTONA DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del
5 per mille del valore degli stessi;
2. prevedere la detrazione di L.  200.000  per  l'unita'  immobiliare
relativa ad abitazione principale cosi' come indicato in premessa.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ORTOVERO
  (Savona)
  Il  comune  di  ORTOVERO  (provincia  di Savona) ha adottato, il 27
ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno  1999  l'aliquota  relativa  all'imposta
comunale sugli immobili come segue:
  a) aliquota ordinaria 5,5 per mille con detrazione per l'abitazione
principale di L. 200.000;
  b)  aliquota  6  per  mille per le abitazioni possedute in aggiunta
all'abitazione principale.
  (Omissis).
                           COMUNE DI OSILO
  (Sassari)
  Il comune di OSILO  (provincia  di  Sassari)  ha  adottato,  il  25
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  per l'anno 1999 le seguenti aliquote da applicarsi per
la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili:
  1) abitazione principale: 4 per mille;
  2) altri fabbricati: 5 per mille;
   3) aree fabbricabili: 5 per mille;
  4) terreni agricoli: 5 per mille.
  (Omissis).
  6) immobili sui quali si eseguono interventi di recupero  ai  sensi
del comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997 3,5 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI OSIO SOPRA
  (Bergamo)
  Il  comune  di  OSIO  SOPRA  (provincia  di Bergamo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  a titolo di imposta comunale degli immobili (I.C.I.)
per l'anno 1999, le seguenti aliquote differenziate:
  a)  4 per mille e L. 200.000 di detrazione per gli immobili adibiti
ad abitazione principale classificati in catasto come A1,  A7,  A8  e
A9;
  b)  4  per  mille  e  L.  200.000  di  detrazione, aumentabile a L.
300.000, per gli immobili classificati in catasto come  A2,  A3,  A4,
A5,  e  A6  e   adibiti ad abitazione principale; la detrazione di L.
300.000  e'  applicabile  solo  per  i  contribuenti  che  non   sono
proprietari  di  altri  alloggi  e   fabbricati ovunque ubicati e che
dimostrino di trovarsi nelle  condizioni  reddituali  determinate  in
base ai componenti del nucleo familiare come appresso:
_____________________________________________________________________
Componenti nucelo                                Reddito annuo
familiare                                     fiscalmente imponibile
_____________________________________________________________________
1                                                 11.100.000
2                                                 18.300.000
3                                                 23.500.000
4                                                 28.000.000
5                                                 33.000.000
6                                                 37.000.000
7 e oltre                                         41.000.000
  c)  5  per  mille  per  tutti  gli  altri  irranobili diversi dalle
abitazioni principali come sopra classificate.
  (Omissis).
                        COMUNE DI OSPEDALETTI
  (Imperia)
  Il comune di OSPEDALETTI (provincia di Imperia) ha adottato, il  17
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. cosi' di seguito
 riportate:
  aliquota 4,5 per mille:
   a) abitazione principale;
   b) abitazione principale anziani o disabili (art. 3 comma 56 legge
n. 662/1996);
   c)  abitazioni  locate utilizzate come abitazione principale (art.
4 comma 1 legge 556/1996).
  aliquota 6,0 per mille:
   immobili diversi da abitazione cat. catastali B, C, D e terreni
 agricoli e non;
   enti senza scopo di lucro cat. catastale B.
  aliquota 7,0 per mille:
   alloggi non locati.
  maggiore detrazione per unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale L. 495.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI OSPITALE DI CADORE
  (Belluno)
  Il  comune di OSPITALE DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille;
2.  di  elevare a L. 350.000, l'importo della detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
3.  di  considerare  adibita  ad   abitazione   principale   l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  e  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscano  la  residenza  in  istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata;
4.  di fissare nella misura del tre per mille, e per la durata di tre
anni,  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili  a  favore  di
proprietari   che  eseguano  gli  interventi  previsti  dal  comma  5
dell'art.  1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
  (Omissis).
                          COMUNE DI OSSONA
  (Milano)
  Il comune di  OSSONA  (provincia  di  Milano)  ha  adottato,  il  4
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  che  sara' applicata in questo comune nella seguente
misura:
  abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;
  altri fabbricati: aliquota del 6 per mille;
  abitazioni sfitte e/vuote: aliquota del 7 per mille;
dando atto che, ai sensi  dell'art.  3,  comma  55,  della  legge  n.
662/1996 la detrazione per l'abitazione principale viene fissata a L.
200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI OSTANA
  (Cuneo)
  Il  comune  di OSTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
 aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 1999 nella misura
indifferenziata del 6 per mille.
2. di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma  3,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1997, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed ai sensi  dell'art.
58,  comma  3,  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale
del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando
della riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione.
3. di determinare l'aliquota ordinaria del 6 per mille anche a carico
degli enti senza scopi di lucro.
  (Omissis).
                         COMUNE DI OSTIGLIA
  (Mantova)
  Il  comune  di  OSTIGLIA  (provincia  di  Mantova)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 come segue:
  5,75 per mille per l'abitazione principale;
  6 per mille per terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati;
2.  di  confermare  l'abbattimento  nella  misura di L. 200.000 sulla
prima casa di abitazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI OSTUNI
  (Brindisi)
  Il comune di OSTUNI (provincia di  Brindisi)  ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno d'imposta 1999, le aliquote, gia' in
applicazione dal 1 gennaio 1998, dell'I.C.I. (imposta comunale  sugli
immobili), in questo comune approvate come segue:
  a)  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione
principale,  nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille;
  b) aliquota  da  applicare  ai  soggetti  passivi  per  i  restanti
immobili dagli stessi posseduti: 6 per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, dell'art. 3 della legge 23  dicembre  1996  n.
662;
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o  inabitabili  e  di  fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale  viene  accertata  la  sussistenza  ditali
condizioni  dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione.  In
alternativa il contribuente ha facolta' di  presentare  dichiarazione
sostitutiva  ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata,
nella quale deve dichiarare la data  d'inizio  delle  condizioni  che
rendono   inabitabile   e   comunque  inutilizzabile  l'immobile.  Il
contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune,  con  raccomandata
a.r.  la  data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro,
ovvero se antecedente, la data dalla  quale  l'immobile  e'  comunque
utilizzato.    Il  comune  puo' effettuare accertamenti d'ufficio per
verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. l'aliquota e' stabilita nella misura del quattro per mille per  un
periodo  non  superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione  dei  beni.
Per  beneficiare  dell'aliquota  agevolata  l'impresa deve effettuare
immediata dichiarazione al comune della  data  di  ultimazione  della
costruzione,  con  avviso  che  la  stessa e' destinata alla vendita.
Entro  15  giorni  dalla  cessione  dell'immobile,   l'impresa   deve
comunicare  al  comune  i  dati relativi agli acquirenti e la data di
contratto.   L'aliquota stabilita dal  presente  comma  e'  applicata
dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di
vendita.
5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione a ciascuno di essi proporzionalmente  alla  quota  per  la
quale  la  destinazione  medesima  si verifica. Per la determinazione
dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari utilizzate  da
nuclei   familiari   nella   cui   abitazione   principale  risiedono
handicappati con percentuale di invalidita' del  100%  accertata  con
idonea  documentazione,  e' stabilito che la detrazione di L. 200.000
di cui sopra sia elevata a L. 300.000.    Per  abitazione  principale
s'intende  quella  nella  quale  il  contribuente,  che la possiede a
titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto  reale,  ed  i  suoi
familiari dimorano abitualmente.
6.  viene  considerata direttamente adibita ad abitazione principale,
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PACECO
  (Trapani)
  Il comune di PACECO (provincia di Trapani) ha adottato, il 29 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999:
  1) l'aliquota ordinaria al 5 per mille;
  2)  l'aliquota  per i fabbricati diversi dall'abitazione principale
al  5,5 per mille;
  3) la detrazione per l'abitazione principale  nella  misura  di  L.
245.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PACIANO
  (Perugia)
  Il  comune  di  PACIANO  (provincia  di Perugia) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui  al  prospetto  che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504:
  immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota 6 per mille;
  altre tipologie di immobili: aliquota 6,50 per mille.
2. di determinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per  l'anno  1999,  le
detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
  detrazione per abitazione principale, L. 240.000.
3.  dare  atto  che il gettito complessivo previsto per effetto della
aliquota come determinata al precedente punto 1), non sara' inferiore
all'ultimo gettito annuale realizzato.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PAESANA
  (Cuneo)
  Il comune di PAESANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  1999  l'applicazione di un'unica aliquota
corrispondente al 5,50 per mille riguardante l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504 e successive modifiche, con detrazione fissa di L. 200.000 per
l'abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PALAIA
  (Pisa)
  Il comune di PALAIA (provincia di Pisa) ha adottato,  il  12  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  il  1999 le aliquote I.C.I. gia' adottate per il
1998 con delibera di consiglio comunale n. 7  del  27  febbraio  1998
nella misura seguente:
  6  per  mille  per  l'abitazione  principale  posseduta da soggetti
residenti nel comune stesso ovvero assegnata ai soci sempre residenti
di cooperative a proprieta'  indivisa  per  gli  alloggi  locati  con
contratto  registrato  ad  un  soggetto  che utilizzi come abitazione
principale;
  6,5 per mille per gli immobili di qualunque destinazione  catastale
posseduti in aggiunta l'abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PALANZANO
  (Parma)
  Il  comune  di  PALANZANO  (provincia  di Parma) ha adottato, il 27
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare la determinazione dell'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  per  l'anno  1999, nella misura del 6 per mille e di
confermare la  detrazione  per  l'abitazione  principale  pari  a  L.
200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PALATA
  (Campobasso)
  Il  comune  di  PALATA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  e  confermare   l'aliquota   da   applicare   per   la
determinazione  dell'imposta  comunale sugli immobili per l'anno 1999
nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PALAU
  (Sassari)
  Il comune di PALAU (provincia di Sassari) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare la proposta di deliberazione di cui in argomento.
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I.  per  l'anno  1999  nel  seguente
modo:
  5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa residenti nel
comune, per  la  sola  unita'  immobiliare  adibita  direttamente  ad
abitazione principale;
  5,5  per  mille  per  tutti  gli  altri  soggetti  passivi  per  le
abitazioni diverse  dall'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale, comprese le relative pertinenze;
  5  per  mille per tutti gli altri soggetti passivi (altre categorie
di immobili);
2. di determinare in L. 320.000 la detrazione di imposta per l'unita'
abitativa  adibita  direttamente  ad  abitazione  principale  per  le
persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa dei residenti nel comune.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PALAZZO PIGNANO
  (Cremona)
  Il comune di PALAZZO PIGNANO (provincia di Cremona) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;
2. di determinare  in  L.  200.000  l'importo  della  detrazione  per
abitazione principale;
3. di elevare la detrazione per abitazione principale, in relazione a
situazioni particolari di disagio economico o sociale, secondo quanto
dettagliato  nello  schema  che si allega alla presente deliberazione
formandone parte integrante e sostanziale.
  (Omissis).  Allegato alla delibera consiliare comunale n. 8 del  30
marzo 1999
Criteri per la concessione dell'aumento della detrazione
                 ai fini dell'imposta sugli immobili
  Detrazione di L. 500.000.
  Chi ha diritto all'aumento della detrazione.
  Le  persone  che  avevano  almeno  sessanta  anni  alla data del 31
dicembre 1998, possono richiedere  l'aumento  della  detrazione.  Per
aver diritto alla riduzione devono pero':
   essere proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso
od  abitazione)  di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale ed avente le caratteristiche  previste  per  le  categorie
catastali  A/2, A/3, A/4, A/5, A/5' cosi' come definito dall'art.  8,
comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;
   avere un reddito lordo, riferito al  nucleo  familiare  risultante
dalla  documentazione  anagrafica,  non  superiore  a  L. 19.000.000,
elevato a L. 25.700.000 se il coniuge e' a  carico.  Tali  limiti  di
reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare
a carico o nullatenente.
  N.B.:  Per  abitazione principale si intende quella in cui dimorano
abitualmente il contribuente che la possiede a titolo di  proprieta',
usufrutto od altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari.
  Documentazione   da   presentare  entro  il  30  aprile  (in  carta
semplice):
   certificato catastale relativo all'unita' immobiliare  adibita  ad
abitazione principale;
   copia  mod.  730  o  740  o  mod. 101 o mod. 201 dei componenti il
nucleo familiare;
   altra eventuale documentazione  idonea  a  fornire  notizie  sulle
particolari condizioni socio-economiche della famiglia.
                   COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
  (Firenze)
  Il  comune  di  PALAZZUOLO  SUL  SENIO  (provincia  di  Firenze) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di confermare in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
2. di confermare cosi' come segue le aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili per l'anno 1999:
  prima casa, 5,5 per mille;
  altri fabbricati, 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PALERMITI
  (Catanzaro)
  Il  comune  di  PALERMITI  (provincia  di Catanzaro) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PALESTRO
  (Pavia)
  Il comune di PALESTRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 9  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille;
2. di stabilire l'importo della detrazione per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura di L. 200.000, rapportata al periodo  dell'anno  durante
il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PALOMONTE
  (Salerno)
  Il  comune  di  PALOMONTE  (provincia  di  Salerno)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
approvare  l'aliquota  I.C.I.  in vigore nell'anno 1998, nella misura
del 5 per mille. La detrazione per abitazione  principale  e'  di  L.
200.000, anche per l'anno 1999.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PALUDI
  (Cosenza)
  Il comune di PALUDI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
l'aliquota  I.C.I.  e la detrazione per le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta per l'anno
1999, vengano confermate nella stessa misura di quelle stabilite  per
l'anno 1998, precisamente 4 per mille e L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PANICALE
  (Perugia)
  Il  comune  di  PANICALE  (provincia  di Perugia) ha adottato, il 9
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
1. di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui  al  prospetto  che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita  con  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504:
=====================================================================
N.D.          TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI                  Aliquote
                                                       per mille
_____________________________________________________________________
1        Unita' immobiliare direttamente adibita
         ad abitazione principale per persone
         fisiche soggetti passivi e soci di
         cooperative edilizie a proprieta'
         indivisa residenti nel comune                     5,80
2        Unita' immobiliari di tutti gli altri
         soggetti passivi                                  6,50
3        Unita' immobiliari adibite a nuovi
         insediamenti produttivi                           4
4        Unita' immobiliare di proprieta' di enti
         e associazioni senza scopo di lucro               4
2.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3, del decreto
legislativo
 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito  dall'art.  3,  comma  55,
della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
=====================================================================
N.D.          TIPOLOGIA IMMOBILI                       Detrazione
                                                       di imposta
_____________________________________________________________________
1            Detrazione per abitazione principale       L. 200.000
  (Omissis).
                        COMUNE DI PANTELLERIA
  (Trapani)
  Il comune di PANTELLERIA (provincia di Trapani) ha adottato, il  30
ottobre  1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare la superiore proposta di deliberazione con le modifiche
ed integrazioni superiormente indicate;
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura  del
5  per  mille  per  l'abitazione  principale e del 6 per mille per le
seconde case e le aree edificabili;
2. fissare nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore
a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la  vendita  e
non   venduti  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione d'immobili;
3.  fissare  altresi',  nella  misura  del  2  per mille, a favore di
proprietari che eseguono  interventi  volti  al  recupero  di  unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero  di  immobili  di  interesse  artistico   o   architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure  all'utilizzo  di
sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
1. di fissare per  l'anno  1999  in  L.  250.000  la  detrazione  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo.
2. di aumentare a L. 500.000 la detrazione per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo qualora il
nucleo familiare dimorante sia formato  da  almeno  due  persone  con
reddito  di  sola  pensione  non  superiore a L. 18.000.000 oppure il
nucleo  familiare  sia  formato  da  una  sola  persona  con  reddito
imponibile  di  sola  pensione  non  superiore  a L. 12.000.000 i cui
componenti abbiano compiuto i 65 anni di eta' alla data del 1 gennaio
1998 e non  siano  in  condizione  lavorativa  ed  inoltre  siano  in
possesso   di  un'unica  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale ed eventualmente una ulteriore unita' immobiliare  adibita
a garage.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PANTIGLIATE
  (Milano)
  Il  comune  di  PANTIGLIATE  (provincia  di  Milano) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta comunale
immobiliare (I.C.I.) al 5,5 per mille per l'abitazione principale, al
6 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione  principale  ed
al 7 per mille per le abitazioni libere non locate.
  (Omissis).
stabilire per il 1999 l'aumento della detrazione I.C.I. da L. 200.000
a    L.  400.000  in base al disposto della richiamata normativa, per
l'imposta dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  per i contribuenti che presenteranno istanza per ottenere
tale beneficio e che risulteranno dall'ultima dichiarazione  annnuale
utile  ai  fini  fiscali con reddito annuo inferiore a L. 21.000.000,
con incremento di L. 1.800.000 annue  per  ogni  familiare  a  carico
ovvero  di L. 2.500.000 per familiare a carico portatore di handicap,
con attestazione di invalidita' civile superiore al 75%.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PAOLA
  (Cosenza)
  Il comune di PAOLA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  approvare,  per  come in effetti approva, per le seguenti entrate
comunali, le tariffe indicate  a  fianco  di  ciascuna  di  esse,  da
applicare per  l'esercizio finanziario 1999:
  imposta  comunale  sugli immobili: si conferma l'aliquota del 6 per
mille sugli  immobili  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  504/1992 e successive modificazioni, e la detrazione
di L. 200.000,  per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del
suo  ammontare,  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si
protrae  tale  destinazione  ex  articolo  8   del   citato   decreto
legislativo.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PARMA
 
  Il  comune  di  PARMA ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. secondo i seguenti
criteri applicativi:
  aliquota  ordinaria  del  5,4  per mille, da applicarsi a tutti gli
immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
  aliquota ridotta del 5  per  mille  esclusivamente  per  le  unita'
immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  delle
persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti del comune di Parma;
  aliquota del 7 per mille da  applicare  agli  alloggi  non  locati,
specificando  che per alloggi non locati devono intendersi quelli non
adibiti ad abitazione principale e non occupati,  o  a  disposizione,
cioe'  utilizzati  in modo saltuario, o privi di contratto di affitto
registrato.
Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o  comunque  utilizzati
da  parenti  fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) che
risultano ivi residenti, gli alloggi sfitti realizzati per la vendita
e non venduti  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili,
nonche' gli alloggi di proprieta' degli istituti autonomi per le case
popolari;
  di  considerare  direttamente  adibita  ad abitazione principale, e
quindi soggetta alla aliquota  ridotta  del  5  per  mille,  l'unita'
immobiliare  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
  di dare atto  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che
detta   disposizione   si   applica  anche  alle  unita'  immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche'  agli  alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PASIAN DI PRATO
  (Udine)
  Il  comune  di  PASIAN DI PRATO (provincia di Udine) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
                              ALIQUOTE
1)    4 per mille    Per abitazione principale si intende:
                    abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
                    abitazione utilizzata dai soci delle cooperative
                    edilizie a proprieta' indivisa;
                    alloggio regolarmente assegnato da IACP;
                    abitazione concessa in uso gratuito dal
                    possessore ai suoi familiari (parenti fino al
                    terzo grado ed affini fino al secondo), purche'
                    fra le parti sia stipulato un contratto d'uso
                    gratuito;
                    abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di
                    usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha
                    acquisito la residenza in istituto di ricovero
                    o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
                    condizione che la stessa non risulti locata
                    (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre
                    1996, n. 662)
2)    7 per mille   alloggi non locati, limitatamente al periodo
                    dell'anno durante il quale sussistono dette
                    condizioni
3)  5,10 per mille  immobili diversi dalle abitazioni (es. terreni,
                    negozi, ecc.)
4)  5,10 per mille  abitazioni di proprieta' date in locazione con
                    regolare contratto debitamente registrato
5)  1 per mille     unita' immobiliari situate in zona A inagibili
                    o inabitabili oggetto di interventi di recupero
                    ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457
                    (art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre
                    1997).
  Non paga I.C.I. il proprietario di alloggi messi a disposizione dal
comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza.
  Le  pertinenze  sono  considerate parte integrante dell'abitazione,
ancorche' distintamente iscritte in catasto.
                             DETRAZIONI
1)     200.000     1. Abitazione principale - Spetta la detrazione
                      per abitazione principale anche nel caso in
                      cui l'abitazione sia concessa in uso gratuito
                      dal possessore ai suoi familiari (parenti fino
                      al terzo grado ed affini fino al secondo
                      grado), purche' fra le parti sia stipulato un
                      contratto di uso gratuito
                         MAGGIORI DETRAZIONI
2. detrazioni per nuclei familiari.
  La  detrazione  viene  elevata  a  L.  250.000  per  i contribuenti
proprietari di una sola  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale,  che  non  abbiano  tra i componenti del nucleo familiare
proprieta' di altri fabbricati (non costituisce proprieta' il diritto
della nuda proprieta' da parte di uno dei componenti del  nucleo)  ed
il  cui nucleo familiare sia composto e disponga di un reddito netto,
escluso  il  reddito  dell'abitazione  principale  non  superiore  ai
seguenti importi:
  1 persona L. 18.166.000;
  2 persone L. 25.433.000;
  3 persone L. 30.869.000;
  4 persone L. 36.332.000;
  5 persone L. 39.966.000;
  6 persone L. 43.599.000;
  7 persone e oltre L. 47.232.000.
3.  la detrazione e' elevata a L. 350.000 quando nel nucleo familiare
sono presenti due figli di eta' inferiore ai 18 anni alla data  della
domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra;
4.  la detrazione e' elevata a L. 380.000 quando nel nucleo familiare
sono presenti 3 o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni  alla  data
della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra;
5. la detrazione e' elevata a L. 500.000 quando nel nucleo familiare,
costituito  dal  richiedente  e  dai  conviventi,  e  con i limiti di
reddito di  cui sopra siano presenti invalidi, che non siano a totale
carico di enti pubblici, con attestati  rilasciati  dalle  competenti
autorita' per le seguenti categorie:
  invalidi civili non inferiori al 100%;
  sordomuti;
  ciechi assoluti;
  grandi invalidi con invalidita' non inferiore all'80%, invalidi IN-
AIL con invalidita' non inferiore all'80%;
  inabili INPS con invalidita' non inferiore all'80%;
  titolari  di  pensione  privilegiata di guerra o ordinaria di prima
categoria tabella A;
  portatori di handicap con connotazione di gravita', legge 5 gennaio
1992, n. 104.
  Nel  calcolo  del  reddito  non  si  tiene  conto  dell'assegno  di
accompagnamento;
6. pensionati: la detrazione e' elevata a L. 380.000 per i pensionati
che abbiano compiuto 60 anni di eta' al 1 gennaio 1998, possessori di
una  sola  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale ed
eventuale garage o posto macchina alla data del 1 gennaio 1999 e  con
redditi rientranti nei limiti della tabella di cui sopra;
7.  disoccupati:  la  detrazione  e'  elevata  a  L.  300.000  per  i
disoccupati da almeno 6 mesi; lo stato di disoccupazione deve  essere
in  atto  al  1  gennaio  1999;  il reddito del nucleo familiare deve
rientrare nei limiti della tabella di cui sopra;
8. abitazioni in centro  storico:  la  detrazione  e'  elevata  a  L.
400.000  per  le  abitazioni  situate in Zona A adibite ad abitazione
principale del contribuente.  INDICAZIONI PER IL CONTRIBUENTE
  E' possibile applicare una sola detrazione per contribuente.
  Le maggiori detrazioni spettano a condizione che  nessun  familiare
dimorante  nell'abitazione  possieda  al  1 gennaio 1999 altre unita'
immobiliari (terreni o fabbricati) oltre a quella per la quale  viene
richiesta la detrazione.
  Nel  calcolo  del  reddito  non si tiene conto del reddito prodotto
dalla stessa.
  Per poter usufruire delle agevolazioni sulla  aliquota  di  cui  al
punto  4 e' necessario presentare domanda in carta semplice corredata
della copia del contratto d'affitto:
   a) entro il termine  di  scadenza  della  rata  d'acconto  per  le
affittanze in corso alla data di versamento dell'acconto;
   b)  in  qualsiasi  momento  per  nuove  affittanze (in questo caso
l'aliquota ridotta sara' applicata a partire  dalla  data  di  inizio
della  locazione).
  Per  poter  usufruire  delle  agevolazioni  di  cui  al punto 5) e'
necessario presentare  domanda  in  carta  semplice  corredata  della
documentazione   attestante   quanto   dichiarato   (in  questo  caso
l'aliquota ridotta sara' applicata dalla data di presentazione  della
domanda).
  Per poter usufruire delle maggiori detrazioni di cui ai punti dal 2
all'8  e'  necessario presentare domanda in carta semplice, corredata
della documentazione attestante il possesso dei requisiti, al  comune
di  Pasian  di  Prato  entro il termine per il pagamento dell'acconto
dell'imposta.
  Il versamento in acconto  dovra'  comunque  essere  effettuato  dal
contribuente  tenendo  conto  delle  agevolazioni, salvo conguaglio a
seguito delle  determinazioni  che  l'amministrazione  provvedera'  a
comunicare  in  tempo utile per permettere il versamento del saldo di
dicembre, dopo aver valutato le singole domande.
  Per quanto non espressamente previsto  nel  presente  atto,  si  fa
riferimento   alle  norme  contenute  nel  regolamento  comunale  per
l'applicazione dell'imposta comunale  sugli  immobili  approvato  con
deliberazione consiliare n. 103/98.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PASTRENGO
  (Verona)
  Il  comune  di  PASTRENGO  (provincia  di Verona) ha adottato, il 2
aprile 1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di riconfermare l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli  immobili
per  l'anno  1999  nella  misura del 5 per mille con detrazione di L.
200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale..
  (Omissis).
                         COMUNE DI PATERNO'
  (Catania)
  Il comune  di  PATERNO'  (provincia  di  Catania)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. viene stabilita come segue:
  5 per  mille  per  tutti  gli  immobili  diversi  dalle  abitazioni
principali;
  4  per  mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PATTADA
  (Sassari)
  Il  comune  di  PATTADA  (provincia  di Sassari) ha adottato, il 12
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli
immobili nel territorio di Pattada adottata nel 1998 e  nella  misura
del  4,50  per  mille  e  l'importo della detrazione per l'abitazione
principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PAVONE CANAVESE
  (Torino)
  Il comune di PAVONE CANAVESE (provincia di Torino) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale  sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille gia' vigente per gli
anni 1995, 1996, 1997 e 1998;
di  avvalersi  della  facolta' di stabilire aliquote differenziate in
riferimento ai casi di  immobili  diversi  dall'abitazione  (art.  6,
comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato con art.  3,
comma  53 legge numero 662/1996), determinando nella misura del 7 per
mille l'aliquota dovuta per le  unita'  immobiliari  appartenenti  al
Gruppo D "Fabbricati a destinazione speciale";
di  stabilire  in  L.  230.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  (art.  8,   comma   3,   decreto
legislativo  n. 504/1992, come modificato con art. 3, comma 55, legge
662/1996);
di avvalersi della  facolta'  prevista  dall'art.  3,  comma  56,  di
considerare  adibita  ad  abitazione  principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PEDEMONTE
  (Vicenza)
  Il comune di  PEDEMONTE  (provincia  di  Vicenza)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare anche per l'anno 1999 le aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili che insistono sul territorio  del  comune  detenuti  a
titolo  di  proprieta',  usufrutto, uso o abitazione stabilite con le
deliberazioni di giunta comunale citate in premessa e precisamente:
  aliquota 4,5  per  mille  per  l'abitazione  principale  (dove  per
abitazione  principale  si  intende  quella  in  cui il proprietario,
l'usufruttuario o il titolare del diritto di uso o abitazione, dimora
abitualmente  insieme  ai  suoi   familiari)   con   detrazione   per
l'abitazione principale di L. 220.000;
  aliquota  5 per mille per tutti gli altri fabbricati e per immobili
diversi.
  (Omissis).
                       COMUNE DI PEDIVIGLIANO
  (Cosenza)
  Il comune di PEDIVIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 30
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. confermare, come conferma, per l'anno 1999 l'aliquota  del  6  per
mille che sara' applicata in questo comune ai fini dell'I.C.I.
2.  stabilire,  come  stabilisce,  di  applicare  la detrazione di L.
200.000 per le unita' immobiliari adibite  ad  abitazione  principale
del soggetto passivo.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PEIO
  (Trento)
  Il  comune  di  PEIO  (provincia di Trento) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare, per l'anno 1999, le aliquote ai fini I.C.I. come
segue:
  4,5 per mille, aliquota ordinaria;
  4 per mille, aliquota ridotta,  in  favore  delle  persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione  principale,  nonche'  per  quelle  locate  con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale;
  5 per mille, per gli immobili rientranti nella categoria  catastale
D1
2. di confermare anche per l'anno 1999 in L. 300.000 la detrazione
 d'imposta   per   l'unita'   immobiliare   direttamente  adibita  ad
abitazione
 principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PELAGO
  (Firenze)
  Il comune di PELAGO (provincia di Firenze) ha adottato, il 24 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999, ai sensi  dell'art.  6  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 53,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  relativamente
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le seguenti aliquote:
  5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad
abitazione principale e relative  pertinenze  purche'  ubicate  nello
stesso   edificio   o   complesso  immobiliare  nel  quale  e'  posta
l'abitazione principale;
  5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta' o usufrutto da anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  locata   con   contratto
registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale.
L'aliquota   ridotta   si  applica  per  un  massimo  di  tre  unita'
immobiliari;
  5 per mille per l'unita' immobiliare concessa dal possessore in uso
gratuito a parenti  fino  al  primo  grado,  che  la  occupano  quale
abitazione principale.
  7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari.
2.  di  stabilire per l'anno 1999, un aumento della detrazione di cui
all'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, come sostituito dal  comma  55,  dell'art.  3,  della  legge  23
dicembre  1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 300.000 per i soggetti per
i quali ricorrono tutte le  condizioni  economiche  e  sociali  sotto
specificate:
  a)  soggetti che hanno solo redditi di pensione e che possiedono la
sola casa di abitazione;
  b) nucleo familiare composto da una o due persone  (solo  marito  e
moglie);
  c) soggetti che hanno oltre 65 anni di eta' (nel caso di coniugi e'
necessario  che  detto limite sia superato da entrambi al 31 dicembre
1998).
  d) limite di reddito familiare calcolato sui  redditi  di  pensione
dell'anno 1998:
   una sola persona: L. 12.000.000 imponibile annuo.
   due persone (coniugi): L. 19.500.000 imponibile annuo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PEREGO
  (Lecco)
  Il  comune  di PEREGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  in
attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre
1992  come  sostituito  dal  comma  2  dell'art.  49  della  legge n.
449/1997, definita legge collegata alla finanziaria 1998,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili per l'anno 1999, nella misura
del 4,5 per mille;
2. di stabilire  quale  detrazione  sull'imposta  dovuta  per  unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
l'importo di L. 200.000 rapportata al periodo  dell'anno  durante  il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PERETO
  (L'Aquila)
  Il  comune  di  PERETO  (provincia di L'Aquila) ha adottato, il  30
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  per  l'anno  1999,  ai  sensi  dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 504 del  30  dicembre  1992,  l'aliquota  unica  nella
misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PERLETTO
  (Cuneo)
  Il  comune  di  PERLETTO  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il  19
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille;
2.  di  dare atto che la quota detraibile per l'abitazione principale
e' di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PERRERO
  (Torino)
  Il comune di PERRERO (provincia di Torino)  ha  adottato,  il    23
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 6  per
mille;
di determinare, anche per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione
principale in L. 300.000;
di dare atto che per quanto non previsto dalla presente deliberazione
vengono  applicate le disposizioni contenute nel regolamento comunale
per l'imposta sugli immobili adottato con deliberazione consiliare n.
3 in data 23 febbraio 1999, con effetto dal 1 gennaio 1999, in  corso
di approvazione.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PERSICO DOSIMO
  (Cremona)
  Il comune di PERSICO DOSIMO (provincia di Cremona) ha adottato, l'8
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille;
di  stabilire  l'importo  della  detrazione  per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo,
nella misura obbligatoria di L. 200.000.
  (Omissis).
 
                       COMUNE DI PESCASSEROLI
  (L'Aquila)
  Il  comune  di  PESCASSEROLI (provincia di L'Aquila) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
stabilire  per  l'anno  1999  l'aliquota  unica dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per  mille  e  aumentare  l'importo
della  detrazione  per  abitazione  principale  da  L.  200.000  a L.
300.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PESCHICI
  (Foggia)
  Il comune di PESCHICI (provincia di Foggia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, per il 1999:
  l'aliquota  ordinaria  del  6 per mille, cosi' come disposto per il
precedente anno 1998;
  l'aliquota, ridotta, al 5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari
direttamente adibite ad abitazioni principali;
2.  di  introdurre  un'aliquota  ridotta  al 4 per mille per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da soggetti
che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidita', in
questo ultimo caso occorre che l'invalidita' sia riconosciuta  da  un
ente  competente;  di  confermare  a  L.  200.000  la  detrazione per
abitazione principale;
3. di elevare a L. 500.000, rispettando  comunque  gli  equilibri  di
bilancio ai sensi dell'art. 8, comma terzo del decreto legislativo n.
504/1992, la detrazione, per abitazione principale esclusivamente per
le unita' immobiliari riportate nel precedente punto 2.
  Sono  escluse  dall'applicazione  dell'aliquota  ridotta  le unita'
immobiliari che hanno le  caratteristiche  delle  seguenti  categorie
catastali:  A/1,  A/7,  A/8,  A/9;  per  queste unita' immobiliari si
applica l'aliquota ordinaria del 6 per  mille  e  la  riduzione,  per
abitazione principale, di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PESCIA
  (Pistoia)
  Il  comune di PESCIA (provincia di Pistoia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  anche per il 1999, l'aliquota ordinaria nella misura
del   7 per  mille  mentre  l'aliquota  ridotta  da  applicarsi  agli
immobili  destinati  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo
viene confermata nella misura del 5,5 per mille.
di applicare a partire  dal  1  gennaio  1999,  nei  confronti  delle
categorie  di  soggetti passivi sono indicati una maggiore detrazione
per unita' immobiliari elevata da L. 200.000 a L. 320.000:
  a) nuclei familiari composti da uno  o  due  persone,  che  abbiano
compiuto  il  sessantacinquesimo  anno  di  eta'  e  che non siano in
condizione lavorativa. Titolari, nel caso di  nucleo  formato  da  un
solo  componente,  della  sola  pensione per un importo massimo di L.
12.000.000 annui lordi, mentre nel caso  di  nuclei  formati  da  due
componenti  l'importo  viene  elevato  a  L.  21.500.000, riferiti in
entrambi i  casi  all'anno  precedente  e  con  esclusione  di  altri
redditi,  eccetto  quello  catastale  derivante  dalla  stessa unita'
immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale,  piu'  l'eventuale
pertinenza. Possessore/i a titolo di proprieta', uso  o  usufrutto  o
altro  diritto  reale  di  godimento della sola abitazione principale
oltre, alla eventuale pertinenza. Il fabbricato di cui  trattasi  sia
classificato  in  una  delle seguenti categorie catastali:  A/3, A/4,
A/5, A/6. Che non sia proprietario/i esclusivo o per quota  di  altri
immobili.
  b)  nucleo  familiare comprendente all'interno uno o piu' portatori
di handicap con invalidita'  non  inferiore  al  75%,  comprovata  da
certificato   di   invalidita'  civile  rilasciato  dalle  competenti
strutture  pubbliche.     Reddito  imponibile  riferito   al   nucleo
familiare,  al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi
dei fabbricati, riferito  all'anno  precedente  non  superiore  a  L.
39.000.000.  Possesso a titolo di proprieta', uso o usufrutto o altro
diritto reale di godimento della sola unita' immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  ed  eventuale annesso garage o posto macchina
quale unica proprieta' immobiliare su tutto il territorio  nazionale.
Nel  caso  in  cui  l'unita'  immobiliare  sia  posseduta a titolo di
usufrutto, uso o abitazione, il  soggetto  passivo  non  deve  essere
proprietario anche per quota di nessun immobile.
  Si  considera adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari  a  seguito
di  ricovero  permanente, a condizione che la stessa non risulta data
in locazione.
  L'ottenimento di tale beneficio e' subordinato  alla  presentazione
di una apposita istanza su modulo predisposto dall'ufficio tributi o,
mediante  autocertificazione  da  parte  del contribuente entro il 30
giugno.
  (Omissis).
                    COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO
  (Milano)
  Il comune di PESSANO CON BORNAGO (provincia di Milano) ha adottato,
il  25  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per  l'anno  1999  le  aliquote  e  le  detrazioni  da
applicare  in  questo  comune  a  titolo  di  imposta  comunale sugli
immobili, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, e  successive
modificazioni ed integrazioni, come segue:
  aliquota ordinaria: 5,6 per mille;
  aliquota  7  per  mille  per immobili ad uso abitazione non locati,
vuoti o, comunque, non utilizzati;
  L. 250.000 detrazione per immobile  adibito  a  propria  abitazione
principale;
  L.  330.000  detrazione  per  immobile adibito a propria abitazione
principale, di categoria A/3 e A/4, di soggetti aventi  solo  redditi
minimi  di pensione (sociale, invalidita' civile o simile equiparata,
comunque non superiore al minimo di pensione di vecchiaia (VO) INPS).
Gli interessati dovranno presentare domanda  di  autorizzazione  alla
maggiore detrazione.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PETACCIATO
  (Campobasso)
  Il  comune  di  PETACCIATO (provincia di Campobasso) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.)  in  vigore  nell'anno  1998  che  viene,  pertanto
stabilita nella misura del 6 per mille con effetto 1 gennaio 1999;
2.  di  confermare altresi' la detrazione per l'abitazione principale
nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI PETILIA POLICASTRO
  (Crotone)
  Il comune di PETILIA POLICASTRO (provincia di Crotone) ha adottato,
il  22  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5
per mille e la detrazione nella  misura  di  L.  200.000  per  unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PETINA
  (Salerno)
  Il  comune  di  PETINA  (provincia  di  Salerno) ha adottato, il 12
aprile 1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare  per  l'anno  1999  l'aliquota  pari  al  5  per  mille
dell'imposta   sul  valore  degli  immobili  ubicati  nel  territorio
comunale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE
  (Padova)
  Il comune di PIACENZA D'ADIGE (provincia di Padova) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI PIAN DI SCO'
  (Arezzo)
  Il  comune  di  PIAN  DI  SCO' (provincia di Arezzo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  1999 in L. 200.000 la detrazione per
unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale  dal
soggetto passivo;
2. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:
  a) aliquota ordinaria 6,80 per mille;
  b) abitazione principale: aliquota 5,25 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PIANICO
  (Bergamo)
  Il comune di PIANICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire nel  5  per  mille,  senza  alcuna  differenziazione,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'I.C.I. - imposta comunale sugli
immobili in questo comune, con effetto 1 gennaio 1999;
2. di dare atto che, per la determinazione della base imponibile,  si
tiene  conto  di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo
n. 504/1992, e successive modificazioni,  compreso  quanto  stabilito
dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3, legge n. 662/1996;
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o  inabitabili  e  di  fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale viene accertata  la  sussistenza  di  tali
condizioni,  dall'ufficio  tecnico comunale, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea  documentazione  alla  dichiarazione.
In   alternativa   il   contribuente   ha   facolta'   di  presentare
dichiarazione  sostitutiva  nella  quale  deve   indicare   la   data
dell'inizio    delle    condizioni    che   rendono   inabitabile   o
comunqueinutilizzabile l'immobile. Il contribuente  ha  l'obbligo  di
comunicare al comune con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei
lavori  di  costruzione  o  restauro  ovvero, se antecedente, la data
dalla  quale  l'immobile  e'  comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'
effettuare  accertamenti  d'ufficio  per verificare la veridicita' di
quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, sono detratte,  fino  a  concorrenza
del  suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i suoi familiari dimorano abitualmente.
  (Omissis).
                     COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
  (Napoli)
  Il comune di PIANO DI SORRENTO (provincia di Napoli) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  1. aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
  2. unita' immobiliari destinate ad abitazione e relative pertinenze
non locate: aliquota del 7 per mille.
  L'aliquota  del 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante
i quali l'immobile risulta non locato.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PIASCO
  (Cuneo)
  Il  comune  di  PIASCO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  nella  misura  del 5,3 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 1999;
di fissare contestualmente, in ossequio alle  disposizioni  contenute
nella  legge  23  dicembre 1996, n. 668, art. 3, commi dal 48 al 59 e
dal decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  comma  58,  le
sottoelencate agevolazioni:
  1)  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,  limitatamente  al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussistono  dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita'  e'  accertata  dall'ufficio  tecnico
comunale  con  perizia  a  carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione: in alternativa il contribuente  ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n.  15;
  2)  l'aliquota  viene  fissata nella misura del 4 per mille, per un
periodo  comunque  non  superiore  a  tre  anni,   relativamente   ai
fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno  per  oggetto  esclusivo   o   prevalente   dell'attivita'   la
costruzione e l'alienazione di immobili;
  3)   dall'imposta   dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del  soggetto  passivo  si  detraggono  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione.   Per
abitazione  principale  si intende quella nella quale il contribuente
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re-
ale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.    Viene  considerata
adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta
a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti  locata.  Nella  fattispecie,  prevista  al  punto  3,  terzo
capoverso,  a  decorrere dall'anno 1999 l'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare viene ridotta al 50%.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PIAZZATORRE
  (Bergamo)
  Il comune di PIAZZATORRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il  24
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
a)  aliquota  ordinaria  applicazione,  salvo  quanto  previsto dalla
lettera b) della presente delibera, nella misura del 6 per mille;
b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicarsi  nei
confronti  delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di coop-
erative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in  questo  comune,
per l'unita' direttamente adibita ad abitazione principale;
c)  detrazione  di  L. 250.000 a favore di tutte le unita' adibite ad
abitazione principale.
  (Omissis).
                    COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
  (Padova)
  Il comune di PIAZZOLA SUL BRENTA (provincia di Padova) ha adottato,
il  15  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  individuare  l'aliquota  del  5,8  per  mille  come  aliquota
ordinaria.     L'aliquota  ordinaria  e'  altresi'  applicabile  alle
seguenti classi di immobili:
  aree fabbricabili;
  fabbricati diversi dalle unita' adibite ad abitazione;
  fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in  forza  di
un  titolo  di  locazione  o  in  forza  di  un  titolo diverso dalla
locazione (escluso il comodato previsto  all'art.  2,  comma  1,  del
regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.);
2.  di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille
per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite   ad   abitazione
principale  (di  proprieta'  o posseduta a titolo di diritto reale di
usufrutto, uso,  abitazione,  enfiteusi,  superficie  o  concesse  ai
soggetti  di  cui  all'art.  2, comma 1, del regolamento comunale per
l'applicazione dell'I.C.I);
3. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota diversificata del 5,5  per
mille per i terreni agricoli;
4.  di  fissare,  per l'anno 1999, l'aliquota diversificata del 7 per
mille per i fabbricati destinati ad abitazione non locati o  comunque
non utilizzati o non utilizzabili (es. inagibili, inabitabili);
5.  di  fissare,  per  l'anno  1999,  la detrazione di L. 250.000 per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad  abitazione  principale,
di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;
6.  di  aumentare,  come  consentito  dall'art. 8 comma 3 del decreto
legislativo  n.  504/92,  la  detrazione  per  l'unita'   immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  fino a L. 350.000,
limitatamente ai casi di soggetti passivi titolari di un diritto  re-
ale  su  un  immobile appartenente alle categorie catastali A/3, A/4,
A/5 che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:
  a) nuclei familiari composti da una sola persona di almeno 65  anni
di  eta'  al  31  dicembre  1998 e reddito annuo lordo inferiore a L.
12.500.000;
  b) nuclei familiari assistiti economicamente  in  via  continuativa
dal servizio assistenza sociale del comune.
  (Omissis).