COMUNE DI PIERANICA (Cremona) Il comune di PIERANICA (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'l.C.l., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999, gia' previste per l'anno 1998: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; 2. di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. di determinare che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, cosi' come modificata dalla legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. di determinare che sull'imposta, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di priorita', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 5. di precisare che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI PIETRACUPA (Campobasso) Il comune di PIETRACUPA (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili stabilita nella misura unica del 6 per mille; confermare altresi' la detrazione sulla prima casa pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PIETRA MARAZZI (Alessandria) Il comune di PIETRA MARAZZI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4 per mille, come l'anno precedente. (Omissis). COMUNE DI PIETRAROJA (Benevento) Il comune di PIETRAROJA (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune viene fissata nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI PIETRASTORNINA (Avellino) Il comune di PIETRASTORNINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). conferma per l'esercizio finanziario 1999 l'aliquota I.C.I. unica del 6 per mille, con la detrazione di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso) Il comune di PIEVE DI SOLIGO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota I.C.I. e nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO (Cremona) Il comune di PIEVE SAN GIACOMO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, per i motivi esposti in premessa dal sindaco, ossia l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi d'istituto nonche' assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta. (Omissis). COMUNE DI PIEVE VERGONTE (Verbano Cusio Ossola) Il comune di PIEVE VERGONTE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: a) 4,0 per mille per l'abitazione principale; b) 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti; c) 4,0 per mille per i nuovi insediamenti industriali ed artigianali realizzati nel corso dell'anno 1999 e per i quattro anni successivi; 2. di mantenere per l'anno 1999 le seguenti detrazioni: a) L. 200.000 per l'abitazione principale; b) L. 250.000 per l'abitazione principale a favore di tutti i soggetti o nuclei familiari che versano in stato di indigenza come indicato in narrativa. 3. di esonerare totalmente dal pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi coloro che pur non avendo pagato l'I.C.I. dovuta per gli anni 1994-1995-1996, dimostrino di aver accatastato i fabbricati ex rurali entro il 31 dicembre 1999. 4. di esonerare dal pagamento delle sanzioni ed interessi coloro che, pur non avendo pagato l'I.C.I. dovuta per gli anni 1997-1998-1999, dimostreranno di aver accatastato i fabbricati ex rurali entro il 31 dicembre 1999; costoro quindi pagheranno solo l'imposta dovuta ma non anche le sanzioni ed interessi. (Omissis). COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE (Caserta) Il comune di PIGNATARO MAGGIORE (provincia di Caserta) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 le aliquote e tariffe restano riconfermate cosi' come per l'anno 1998 ed in particolare: aliquota I.C.I. 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI PIGNONE (Spezia) Il comune di PIGNONE (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di fissare, per l'esercizio 1999, le seguenti aliquote I.C.I: 6.5 per mille: per le persone fisiche residenti nel comune di Pignone relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale propria; 6,5 per mille per le persone fisiche residenti nel comune di Pignone relativamente agli immobili adibiti ad abitazione concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado o collaterale fino al secondo grado a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza e che la persona che ha in uso gratuito l'appartamento o altro componente del relativo nucleo familiare non possegga altra abitazione nel territorio nazionale. Per poter usufruire dell'aliquota ridotta il contribuente deve presentare domanda all'ufficio tributi del comune; 6,5 per mille per gli immobili adibiti ad attivita' produttive; 7 per mille per tutti gli altri immobili; 3. di confermare in L. 200.000 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibita ad abitazione principale propria; 4. di applicare la suddetta detrazione anche per gli immobili concessi in uso gratuito, ricorrendo tutte le condizioni prescritte nel precedente punto 2. (Omissis). COMUNE DI PINCARA (Rovigo) Il comune di PINCARA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota I.C.I. per il 1999 per il comune di Pincara nella misura unica del 5 per mille; 2. di stabilire che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, cosi' come previsto dall'art. 3 comma 55 del collegato alla finanziaria n. 662/1996 che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. COMUNE DI PIOMBINO (Livorno) Il comune di PIOMBINO (provincia di Livorno) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare integralmente la propria precedente deliberazione n. 110 del 28 ottobre 1998, tranne nei punti di seguito specificati, tutti riferiti alla deliberazione n. 16 del 3 marzo 1998, allegata come parte integrante e sostanziale alla deliberazione precedentemente citata: a) alla lettera A.2 del punto 2, primo capoverso, in luogo di "riferito all'anno 1997" si legga "riferito all'anno 1998"; b) infine al punto 2 si aggiunga quanto segue: "La richiesta di ulteriore detrazione puo' essere validamente inoltrata anche dopo il termine stabilito, purche' entro la fine dell'anno solare in corso, qualora si siano verificate situazioni soggettive personali (quali, ad esempio, licenziamento, cassa integrazione, fallimento, perdita documentata di una fonte certa di reddito tali da ridurre il reddito familiare complessivo lordo nei limiti di cui alla lettera A.2 del punto 2. In tal caso, la richiesta potra' essere accolta solo in via provvisoria, diventando definitiva a seguito della presentazione dei documenti comprovanti ufficialmente il reddito familiare complessivo lordo per l'anno 1999. Il comune dara' comunicazione della definitivita' o meno del provvedimento a seguito della presentazione dei suddetti documenti; qualora il provvedimento provvisorio venisse revocato, il contribuente sara' tenuto alla sola integrazione d'imposta, senza applicazione di sanzione pecuniaria e interessi. l contribuenti che abbiano beneficiato dell'ulteriore detrazione in entrambi gli anni 1997 e 1998, pur essendo obbligati a presentare nei termini la specifica richiesta, possono concordarla con una dichiarazione in carta semplice nella quale sia specificato che il reddito familiare complessivo lordo rientra nei limiti previsti per beneficiare ancora dell'ulteriore detrazione. L'ufficio provvedera' al controllo campionario di tali richieste e dichiarazioni nel limite del 20 per cento. Avvertenza: la deliberazione n. 110 del 28 ottobre 1998, erroneamente indicata come deliberazione del 3 marzo 1998, e' stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1999. (Omissis). COMUNE DI PIOSSASCO (Torino) Il comune di PIOSSASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare la parte motiva nonche' la proposta (omissis) in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE (Vicenza) Il comune di PIOVENE ROCCHETTE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue: prima casa 4,3 per mille altri immobili 6,5 per mille alloggi non locati 7,0 per mille 2. di confermare, ai sensi dell'art. 55, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 200.000 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI PIOVERA (Alessandria) Il comune di PIOVERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, fissando la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PISA () Il comune di PISA ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). ravvisata la necessita' di confermare, rispetto all'anno di imposta 1998, il limite predetto in L. 300.000 secondo i seguenti criteri stabiliti negli anni precedenti: 1) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un portatore di handicap, individuato e certificato dalle competenti autorita' sanitarie locali, ai sensi della legge n. 104/1992, oppure e' presente un non vedente, individuato ai sensi della legge n. 508/1988. 2) soggetti passivi aventi tutti i seguenti requisiti: a) avere compiuto 65 anni alla data del 1 gennaio 1999; b) possedere, a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione, oltre l'eventuale garage o posto macchina annessi, soltanto l'unita' immobiliare per la quale viene chiesta la maggiore detrazione; c) possedere un'unita' immobiliare catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10; d) essere persona fisica non in attivita' lavorativa oppure pensionata; e) disporre di un reddito complessivo imponibile, comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, al netto degli oneri deducibili ai fini IRPEF ed escluso il reddito del fabbricato, non superiore a L. 15.000.000 annui (come da dichiarazione dei redditi per l'anno 1998); f) non avere tra i componenti del nucleo familiare soggetti proprietari di altri immobili; g) nel caso in cui l'unita' immobiliare per cui si chiede la maggiore detrazione sia adibita ad abitazione principale di piu' soggetti, ognuno di questi deve essere in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, ed il loro reddito non deve superare quello indicato al precedente punto e) moltiplicato per il numero di tali soggetti. Considerato che e' fatto salvo il diritto dell'Ente di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti. (Omissis). Delibera: di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4,50 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I., dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; di stabilire l'aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati (con contratto di locazione non registrato da almeno due anni) o comunque non occupati o non utilizzati; di stabilire l'aliquota del 5,80 per mille per tutte le altre situazioni; di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; di considerare adibita ad abitazione principale, alla quale quindi applicare l'aliquota del 4,50 per mille oltre alla detrazione ordinaria, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di applicare la maggiore detrazione di L. 300.000 per le categorie di soggetti passivi indicati in premessa, che presentino i requisiti che qui si richiamano integralmente. (Omissis). COMUNE DI PISCIOTTA (Salerno) Il comune di PISCIOTTA (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota al 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, cosi' come modificato con I'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996, (omissis); 3. di dare atto che si e' ritenuto di dover prevedere una aliquota unica non differenziata per tipologia di immobile ne' stabilire alcuna aliquota agevolata in rapporto alla diversa tipologia di enti senza scopo di lucro presenti nel territorio comunale, nonche' di stabilire e prevedere un'unica detrazione, secondo quando previsto dalla succitata normativa, nella misura di L. 200.000 a favore delle abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI PIZZALE (Pavia) Il comune di PIZZALE (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che, con effetto dal 1 gennaio 1999, l'imposta comunale sugli immobili e' applicata nel territorio con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. (Omissis). Tabella per le maggior detrazioni per la determinazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 1999 e modalita' di applicazione. TABELLA DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE _____________________________________________________________________ Componenti DETRAZIONI nucleo _________________________________________________________ familiare L. 350.000 L. 300.000 L. 250.000 1a fascia 2a fascia 3a fascia _____________________________________________________________________ REDDITI COMPLESSIVI _____________________________________________________________________ 1 Persona 9.000.000 10.698.000 12.481.000 2 Persone 14.710.000 17.653.000 20.595.000 3 Persone 18.900.000 22.680.000 26.460.000 4 Persone 22.700.000 27.100.000 31.560.000 5 Persone 26.300.000 31.500.000 36.820.000 6 Persone 29.800.000 40.000.000 46.500.000 N.B. Le fasce e le relative detrazioni sono determinate associando il numero dei componenti il nucleo familiare e i rispettivi redditi complessivi. MODALITA' Dl APPLICAZIONE 1. le maggiori detrazioni sono applicate alle unita' immobiliari classificate nelle categorie A/3, A/4, A/5, aventi un valore catastale non superiore a L. 50.000.000, adibite ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini: pensionati; coniuge a carico di pensionati; disoccupati (per almeno sei mesi nell'anno 1998 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento); lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' (tali anche per almeno sei mesi nell'anno 1998); portatore di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 70%; contribuente nel cui numero familiare sia presente un portatore di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 70% o un anziano non autosufficiente certificato dall'A.S.L. Pavia; 2. il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi (imponibili) complessivi, considerati ai fini IRPEF (anche se non dichiarati con Mod. 730 o 740) e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente cui si riferisce l'imposta; 3. si esclude dal beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale i proprietari o titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti il nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote di immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale); 4. e' considerata abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da persone che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 5. per usufruire della maggiore detrazione occorre presentare specifica richiesta compilando l'apposito modulo da consegnare presso gli Uffici del comune di Pizzale entro il 15 giugno 1999. (Omissis). COMUNE DI PIZZOLI (l'Aquila) Il comune di PIZZOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare anche per l'esercizio 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; di stabilire, ai sensi dell'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per l'abitazione principale in lire: 1) 270.000 quale detrazione ordinaria; 2) 300.000 quale detrazione per l'abitazione di coloro che siano ultrasessantacinquenni. (Omissis). COMUNE DI POCAPAGLIA (Cuneo) Il comune di POCAPAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. (Omissis). COMUNE DI POGGIBONSI (Siena) Il comune di POGGIBONSI (provincia di Siena) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare con effetto dal 1 gennaio 1999 la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni: 5,4 per mille l'aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili da applicare a carico dei soggetti passivi; 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1999 sul valore del patrimonio immobiliare sito nel territorio comunale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle coop- erative edilizie a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (con esclusione dei fabbricati ad essa pertinenziali, come da circolare Ministero delle finanze n. 318/E del 14 dicembre 1995); 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1999 alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principaIe e locate a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (legge regionale n. 96 del 20 dicembre 1996, art. 29, comma 5); 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1999 alle abitazioni concesse ad uso gratuito a familiari entro il 1 grado, che la utilizzino come abitazione principale; in tal caso si applica anche la detrazione; 7 per mille l'aliquota I.C.I. per gli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a ruolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta riferita all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI POGGIO BUSTONE (Rieti) Il comune di POGGIO BUSTONE (provincia di Rieti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare pertanto l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille da applicarsi sulle rendite catastali degli immobili cosi' come gia' rivalutate nel 1997 del 5 per cento e del 25 per cento dei redditi domenicali dei terreni e di stabilire la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000; di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI POGNO (Novara) Il comune di POGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille ed in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI POLCENIGO (Pordenone) Il comune di POLCENIGO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999, le aliquote per l'I.C.I. e la riduzione per le abitazioni principali come segue: aliquota ordinaria: 6 per mille: aliquota differenziata: 5 per mille per i seguenti immobili: a) unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi risiedono abitualmente; b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata; c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune; d) gli alloggi regolarmente assegnati agli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale; e) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); f) le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; g) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite a loro abitazione principale; h) le abitazioni date in locazione a cittadini residenti nel comune o a personale USA in servizio alla Base USAF di Aviano; i) immobili posseduti da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS); l) unita' immobiliari adibite ad attivita' produttive, commerciale e studio professionale; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; aliquota agevolata 1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliare inagibile o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico inclusi nelle zone omogenee A (A0-A1-A2) di valore storico-artistico e di particolare pregio ambientale, cosi' come definite ed individuate dal vigente P.R.G.C., ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. di dare atto che per l'anno 1999 trovano applicazione le norme previste nel nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. approvato con la delibera di C.C. n. 6 del 22 febbraio 1999. (Omissis). COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (Palermo) Il comune di POLIZZI GENEROSA (provincia di Palermo) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI POLONGHERA (Cuneo) Il comune di POLONGHERA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 1999 le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta: tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa; riduzione d'imposta; detrazione d'imposta: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI POLVERIGI (Ancona) Il comune di POLVERIGI (provincia di Ancona) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare per l'anno d'imposta 1999 nella misura del 4,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi all'abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica da applicarsi agli altri immobili su tutto il territorio del comune di Polverigi; di avvalersi della facolta' di aumento della detrazione di cui all'ultimo periodo (sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) del comma terzo, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, dando atto pertanto che per l'anno d'imposta 1999 la detrazione medesima viene determinata nella misura unica di L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI POMBIA (Novara) Il comune di POMBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle misure del: 5,5 per mille per abitazione principale, i terreni agricoll e le aree fabbricabili; 6,5 per mille per tutte le altre ipotesi; 2. di approvare per l'anno 1999 l'applicazione della detrazione unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 secondo le modalita' e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni e integrazioni. (Omissis). COMUNE DI POMEZIA (Roma) Il comune di POMEZIA (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per il pagamento della imposta comunale sugli immobili: a) aliquota ordinaria: 5 per mille; b) aliquota del 4,4 per mille per abitazioni principali; c) aliquota del 6,2 per mille per le unita' immobiliari indicate alloggi non locati, con l'esclusione di: abitazioni cedute in locazione con regolare contratto non stagionale; abitazioni cedute in comodato o in uso gratuito occupate da parenti dei proprietari in linea retta fino al secondo grado che in quella abitazione abbiano la residenza anagrafica; d) aliquota del 5,5 per mille per le aree fabbricabili. di stabilire le seguenti detrazioni: detrazione prima casa: L. 200.000; disoccupati dal 1 gennaio dell'anno di applicazione siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni: detrazione di L. 300.000; pensionati con eta' superiore a 60 anni alla data del 31 dicembre 1998 aventi il minimo I.N.P.S. e comunque in possesso di solo reddito di pensione con imponibile lordo non superiore a L. 14.000.000 annui se singolo oppure L. 24.000.000 annui se in coppia che comunque posseggano un unico immobile adibito ad abitazione principale: detrazione L. 300.000; famiglia con soggetto/i disabile con invalidita' almeno del 66,7% al 1 gennaio 1998: detrazione L. 300.000, con reddito non superiore a L. 36.000.000. (Omissis). COMUNE DI POMPEIANA (Imperia) Il comune di POMPEIANA (provincia di Imperia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' individuale, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; b) aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6,5 per mille; c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 per mille; d) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille; e) aliquota da applicare a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico, applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 5 per mille; f) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; g) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI PONDERANO (Biella) Il comune di PONDERANO (provincia di Biella) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille. (Omissis). COMUNE DI PONTI (Alessandria) Il comune di PONTI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 504/1992 e per tutte le motivazioni di merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 al 5 per mille; 2. di esentare dal pagamento dell'imposta in oggetto, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, i proprietari di fabbricati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997. (Omissis). COMUNE DI PONTINIA (Latina) Il comune di PONTINIA (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999, nella misura del 5,35 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e in L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PONT SAINT MARTIN (Aosta) Il comune di PONT SAINT MARTIN (provincia di Aosta) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 1) un'aliquota unica pari al 4 per mille; 2) la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI PONZANO DI FERMO (Ascoli Piceno) Il comune di PONZANO DI FERMO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. viene riconfermata nella misura in vigore nell'anno 1998 e precisamente: 1) abitazione principale: 5 per mille; 2) seconda casa ed altri immobili: 6 per mille. Non sono ammesse altre agevolaizoni al di fuori di quelle espressamente stabilite per legge. (Omissis). COMUNE DI PONZANO ROMANO (Roma) Il comune di PONZANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: aliquota da applicare ordinaria 5 per mille per tutti i soggetti passivi; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). VI. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI PORANO (Terni) Il comune di PORANO (provincia di Terni) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, viene riconfermata con il presente atto. (Omissis). COMUNE DI PORLEZZA (Como) Il comune di PORLEZZA (provincia di Como) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, nella misura di cui al prospetto che segue l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504: abitazione principale (esclusi gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazioni principali): 5 per mille; terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati: 5 per mille; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: tipologia degli immobili nonche' categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale: abitazione principale (esclusi gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale): (Omissis). detrazione di imposta (lire in ragione annua): 200.000. (Omissis). COMUNE DI PORPETTO (Udine) Il comune di PORPETTO (provincia di Udine) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: abitazione principale e pertinenza (garage, box, cantina, tettoia): aliquota del 4,3 per mille; relative pertinenze: aliquota del 5 per mille; fabbricato ad uso diverso dall'abitazione: aliquota del 5 per mille; terreni agricoli: aliquota del 5 per mille; aree edificabili: aliquota del 5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. dare atto dell'avvenuta approvazione del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili" dove e' prevista l'applicazione delle agevolazioni e facilitazioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. (Omissis). COMUNE DI PORTACOMARO (Asti) Il comune di PORTACOMARO (provincia di Asti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 6 per mille, come gia' applicata per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI PORTOGRUARO (Venezia) Il comune di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 15 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di adottare per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota I.C.I. del 5,6 per mille per le abitazioni principali e quella del 5,8 per mille per le aree fabbricabili, terreni agricoli ed altri fabbricati. (Omissis). 1. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'mposta dovuta per l'I.C.I. 1999 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dai contribuenti, per le unita' immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER e per le unita' immobiliare possedute a titolo di proprieta' o usufrutto, purche' non locate, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 2. di dare atto che, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, all'imposta dovuta si applica una riduzione del 50 per cento; (Omissis). COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (Ascoli Piceno) Il comune di PORTO SAN GIORGIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). le seguenti aliquote e detrazione I.C.I. per l'esercizio 1999 per le motivazioni espresse in narrativa che qui' si intendono interamente richiamate: abitazione principale: 5,30 per mille; restanti unita' immobiliari: 6,50 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000; di elevare fino a L. 250.000 la detrazione per abitazione principale limitatamente ai soggetti che alla data del 31 dicembre 1997 si trovavano nelle seguenti congiunte condizioni: titolari di reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 8.910.200 annue; titolari di un diritto reale di godimento (proprieta', usufrutto, uso, abitazione) solo sull'immobile adibito ad abitazione principale; di elevare a L. 250.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 nei riguardi dei titolari di un diritto reale di godimento (proprieta', usufrutto, uso, abitazione) solo dell'immobile adibito ad abitazione principale con reddito annuo imponibile complessivo non superiore a L. 18.000.000 aventi a carico familiare disabile con invalidita' lavorativa formalmente riconosciuta ai sensi di legge in misura non inferiore al 100%; di elevare all'intero ammontare dovuto per l'imposta la detrazione ai sensi del citato art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 a favore di contribuenti con il reddito di sola pensione non superiore a L. 8.910.200 annue il cui nucleo familiare sia composto esclusivamente dal titolare dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e da familiare a carico disabile con invalidita' lavorativa formalmente riconosciuta ai sensi di legge in misura non inferiore al 100 per cento. (Omissis). COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO (Ascoli Piceno) Il comune di PORTO SANT'ELPIDIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di articolare le tariffe dell'I.C.I. da applicare nel 1999, come segue: 1) aliquota ordinaria del 5,5 per mille: tutti gli immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli; 2) aliquota ridotta del 4,8 per mille: a) unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale; b) laboratori artigianali e negozi, categorie catastali C1 e C3; utilizzati direttamente dai proprietari o concessi a titolo gratuito ai parenti in linea retta, (ascendente o discendente) entro il 1 grado, che vi svolgono attivita' artigianale o commerciale; 3) aliquota del 7 per mille; tutte le unita' abitative tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento con esclusione: a) delle unita' abitative locate con contratto registrato di affitto a qualsiasi titolo (in questo caso l'aliquota applicata sara' del 5,5 per mille); b) delle unita' abitative utilizzate ad uso gratuito da parenti, in linea retta (ascendente o discendente) entro il 1 grado e collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza (in questo caso l'aliquota applicata sara' del 5,5 per mille); 4) di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di L. 300.000 da applicare solo esclusivamente al punto 2, lettera a); 5) l'applicazione delle aliquote, cosi' come sopra previsto e' dovuta dai soggetti passivi in modo proporzionale alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si sono avute le condizioni sopra citate. A tal fine il mese durante il quale dette condizioni si sono verificate per almeno quindici giorni e' computato per intero. (Omissis). COMUNE DI PORTO VENERE (La Spezia) Il comune di PORTO VENERE (provincia di La Spezia) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di detemrinare, nel modo seguente le aliquote e le detrazioni ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998: _____________________________________________________________________ N. Aliquota Riferimento a: Detrazione d'ordine per mille lire _____________________________________________________________________ 1 5,90 Ordinaria - 2 5,90 Alloggi non locati - 3 4,00 Abitazione principale 250.000 4 4,00 Abitazione principale anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 250.000 5 4,00 Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta - figli e/o genitori - e dagli stessi utilizzata come abitazione principale - 6 4,00 Abitazioni locate, uti- lizzate come abitazioni principali, con contratto d'affitto regolarmente registrato - 7 4,00 Immobili iscritti in catasto alla categoria C e D - 8 4,00 Immobili posseduti da enti senza fini di lucro - di elevare a L. 360.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni reddituali: a) nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap risultante da certificazione acquisita o da acquisire d'ufficio con almeno il 70% di invalidita' purche' il reddito complessivo lordo, compresi redditi esenti ai fini IRPEF, non superi L. 28.000.000; b) nulcei familiari composti da una sola persona pensionata avente importo annuo lordo, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore a L. 12.000.000 e che non abbia altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione; nuclei familiari composti da due o piu' persone unicamente con reddito da pensione complessivo lordo non superiore a L. 16.000.000 e che non abbiano altre proprieta' immobiliari all'infuri della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione; c) richiedenti che ritengano di trovarsi in documentazione situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio; di stabilire che per avere diritto all'elevazione di cui al sopraindicato punto 5 i contribuenti interessati debbano presentare apposita domanda contenente una dichiarazione che attesti la presenza delle condizioni previste per le agevolazioni ed i redditi percepiti nell'anno precedente, integrata da ogni altro elemento documentale necessario all'accertamento. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano dagli eventuali accertamenti che il comune ritiene compiere. Il mancato possesso di una delle condizioni sopra esposte, debitamente accertata dal comune, comporta il pagamento della differenza di imposta oltre le sanzioni di legge. Le domande di elevazione dovranno essere presentate al settore tributi, su appositi modelli distribuiti dall'ufficio anzidetto, a pena di decadenza, entro il termine del versamento della seconda rata dell'imposta. (Omissis). COMUNE DI POSTA FIBRENO (Frosinone) Il comune di POSTA FIBRENO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. al 5,5 per mille senza differenziazioni, con detrazione fissa di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI POSTALESIO (Sondrio) Il comune di POSTALESIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare e confermare per l'anno 1999, in attuaizone dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. dare atto e precisare che con la determinazione dell'aliquota nella misura del 6 per mille vengono escluse tutte le determinazioni in ordine a diversificazioni dell'aliquota stessa, nonche' ad altre agevolazioni e/o benefici a favore dei soggetti passivi. (Omissis). COMUNE DI POTENZA PICENA (Macerata) Il comune di POTENZA PICENA (provincia di Macerata) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. fissare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: 1) aliquota del 4,8 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale aliquota si applica altresi' agli alloggi I.A.C.P. dati in locazione abitativa; 2) aliquota del 6 per mille da applicare sulle abitazioni possedute in aggiunta a quella principale destinate ad abitazione principale di parenti in linea retta di 1 grado (i genitori ed il figlio); 3) aliquota del 6 per mille da applicare sulle abitazioni possedute in aggiunta a quella principale se locate per l'intero anno di riferimento dell'imposta. Agli effetti di cui sopra il mese durante il quale la locazione si e' protratta per piu' di quindici giorni e' computato per intero; 4) aliquota del 7 per mille da applicare sulle abitaizoni (cat. A) non locate per l'intero anno di riferimento dell'imposta possedute in aggiunta all'abitaizone principale; 5) aliquota del 6 per mille da applicare su tutti gli altri immobili non ricompresi nelle fattispecie di cui sopra incluse le pertinenze alle abitazioni principali; II. aumentare la detrazione d'imposta prevista al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, da L. 200.000 a L. 240.000 per gli immobili di cui al precedente punto 1. (Omissis). COMUNE DI POZZAGLIA SABINA (Rieti) Il comune di POZZAGLIA SABINA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999, l'aliquota al 6 per mille gia' vigente per l'anno 1998 da applicare a tutti i soggetti passivi; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 48 del 18 dicembre 1998 esecutiva ai sensi di legge; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI (Cremona) Il comune di POZZAGLIO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: a) 4,5 per mille, per le abitazioni principali; b) 5,9 per mille, per le altre tipologie di immobili. (Omissis). COMUNE DI POZZALLO (Ragusa) Il comune di POZZALLO (provincia di Ragusa) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1 gennaio 1999 e per tutto l'anno 1999 nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale utilizzata dal soggetto passivo e nella misura del 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 220.000 per tutte le relative categorie di contribuenti; di considerare abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero ed a condizione che la stessa non risulti locata; di applicare, anche all'abitazione locata con contratto registrato al soggetto che la utilizza come abitazione principale, l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale utilizzata dal soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI (Udine) Il comune di POZZUOLO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote e detrazioni sulla scorta delle disposizioni dettagliatamente indicate in premessa: a) immobili adibiti ad abitazione principale comprese le relative pertinenze (cantine, garages, ecc.) fino al massimo di due unita' immobiliari aliquota del 4,75 per mille e detrazione di L. 240.000; b) unita' abitative aventi i requisiti della locabilita' sfitte e tenute a disposizione aliquota del 6,50 per mille; c) aliquota ordinaria del 5 per mille per i restanti immobili, aree fabbricabili e terreni. (Omissis). COMUNE DI PRAGELATO (Torino) Il comune di PRAGELATO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille con la detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (Sondrio) Il comune di PRATA CAMPORTACCIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI PRATO Il comune di PRATO ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 1999 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come segue: abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Prato oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, anch'essi purche' residenti nel comune di Prato: aliquota agevolata 4 per mille; alloggi concessi in uso gratuito dal soggetto passivo residente nel comune a parenti in linea retta fino al secondo grado e in linea collaterale fino al primo grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come e' intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora: aliquota agevolata 4 per mille; alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale: aliquota agevolata 4 mille; altri immobili: aliquota ordinaria 5,3 per mille; alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione per un periodo non superiore a due anni riferito al 1 gennaio dell'anno di imposta: aliquota 7 per mille; alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni rispetto al 1 gennaio dell'anno di imposta: aliquota 9 per mille (art. 2 legge n. 431/1998); 2. di stabilire le detrazioni per l'anno 1999 come segue: detrazione per l'abitazione principale direttamente abitata dal soggetto passivo, rapportando la cifra al periodo dell'anno durante il quale il soggetto ha dimorato nell'abitazione principale: L. 200.000 annue; 3. di accertare che a seguito dell'adozione del regolamento riguardante l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo e l'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'imposta e' ridotta del 50 per cento. (Omissis). COMUNE DI PRECI (Perugia) Il comune di PRECI (provincia di Perugia) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, confermando in L. 200.000 la detrazione per la prima unita' abitativa, come previsto dal comma 2 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI PREMENO (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di PREMENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per l'anno 1999 nella misura unica del 5,50 per mille. 2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI PRIGNANO CILENTO (Salerno) Il comune di PRIGNANO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). stabilire per l'anno 1999, l'applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille con esclusione di ogni tipo di agevolazione. (Omissis). COMUNE DI PRIMALUNA (Lecco) Il comune di PRIMALUNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente per l'anno 1999: 4,5 per mille per abitazione principale; 5 per mille per i restanti immobili: abitazioni secondarie; altri fabbricati; aree edificabili. (Omissis). COMUNE DI PRIOCCA (Cuneo) Il comune di PRIOCCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, (omissis) riconfermandola nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di determinare la detrazione d'imposta in L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2. di non procedere, (omissis) ad alcuna diversificazione dell'aliquota I.C.I., cosi' come previsto dalla vigente normativa in materia. (Omissis). COMUNE DI Procida (Napoli) Il comune di PROCIDA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, nelle seguenti misure diversificate l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ubicati sul territorio di Procida: A) abitazioni principali, 4,5 per mille; B) altre tipologie di immobili, 7 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI Provaglio val sabbia (Brescia) Il comune di PROVAGLIO VAL SABBIA (provincia di Brescia) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI Puglianello (Benevento) Il comune di PUGLIANELLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' fissata al 5 per mille per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; la medesima aliquota e' fissata per ogni altra unita' immobiliare data in locazione, con regolare contratto debitamente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; l'aliquota del 6 per mille e' fissata per la generalita' degli immobili soggetti all'imposta oltre quelli riportati ai punti precedenti; di stabilire che le detrazioni d'imposta siano soltanto quelle minime previste per legge limitatamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI Quarrata (Pistoia) Il comune di QUARRATA (provincia di Pistoia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,2 per mille; 2. determinare l'aliquota I.C.I. nella misura ridotta del 5 per mille limitatamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. determinare l'aliquota per gli alloggi non locati e le aree fabbricabili nella misura del 7 per mille; 4. stabilire le seguenti detrazioni di imposta: A) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad esclusione di quelle di cui alla successiva lettera B L. 200.000; B) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel territorio del comune con reddito derivante unicamente da pensione non superiore a quello minimo INPS da lavoro dipendente con esclusione dei contribuenti che abitano in immobili di categoria catastale A/1, A/2, A/7, A/8 e A/9: L. 330.000. Nel limite reddituale sopracitato non si tiene conto del reddito da fabbricati derivante dalla rendita catastale dell'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI Quartu sant'elena (Cagliari) Il comune di QUARTU SANT'ELENA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota l.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di ridurre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 556/1996, la sopracitata aliquota, al 4,5 per mille per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale; 3. di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'abitazione principale ai fini l.C.l., e' cosi' graduata: L. 300.000 nei confronti di soggetti titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, soli o con coniuge nella medesima situazione reddituale; L. 250.000 nei confronti di soggetti titolari di reddito del nucleo familiare imponibile IRPEF non superiore a L. 40.000.000. Tali detrazioni verranno concesse ai soggetti che ne fanno domanda, su modelli predisposti dal comune, con allegata documentazione comprovante il reddito. (Omissis). COMUNE DI Quero (Belluno) Il comune di QUERO (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille per tutti gli immobili soggetti; 2. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende per l'edilizia economica residenziale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di stabilire, per i contribuenti di cui al precedente punto 3, la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 500.000; 5. di stabilire l'aliquota agevolata dello 0,5 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI Quindici (Avellino) Il comune di QUINDICI (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per le motivazioni addotte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, a nonna dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e suc- cessive modificazioni nella misura unica del 6 per mille, senza differenziazioni e agevolazioni e senza applicazione di riduzione e di maggiori detrazioni. (Omissis). COMUNE DI Quinzano d'oglio (Brescia) Il comune di QUINZANO D'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare come segue le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 1999 e stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000: a) per abitazione principale: 4,5 per mille; b) per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille; d) per abitazioni sfitte: 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI Racconigi (Cuneo) Il comune di RACCONIGI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1รน0 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). A) aliquota per abitazione principale: 5,8 per mille, con detrazione L. 200.000; B) aliquota per altri fabbricati: 6,1 per mille; C) aliquota per alloggi sfitti: 7 per mille (sono da considerarsi alloggi sfitti tutte quelle abitazioni che non essendo abitazioni principali sono a disposizione del proprietario e per le quali non esista un contratto di locazione registrato (patto in deroga o equo canone). (Omissis). COMUNE DI Raffadali (Agrigento) Il comune di RAFFADALI (provincia di Agrigento) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 5 per mille, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999; 2. di fissare in L. 220.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI Ragusa (Ragusa) Il comune di Ragusa ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta I.C.I. e' stabilita nella misura unica del 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI Rapolano terme (Siena) Il comune di RAPOLANO TERME (provincia di Siena) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 (omissis) le seguenti aliquote I.C.I.: a) 5,5 per mille in favore dei proprietari dell'abitazione principale, delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di co- operative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; b) 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; 2. di elevare la detrazione per abitazione principale per l'anno 1999 da L. 200.000 a L. 230.000. (Omissis). COMUNE DI Rassa (Vercelli) Il comune di RASSA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare l'attuale misura dell'imposta nel 6 per mille per tutte le unita' immobiliari, determinando la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 come per legge; non avvalersi della facolta' di ridurre l'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; non avvalasi della facolta' di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale; dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento, ai fini I.C.I. ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento ai fini I.C.I. (Omissis). Delibera: di approvare la surriportata proposta di deliberazione. (Omissis). COMUNE DI RE (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di RE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unita' immobiliari locate utilizzate come abitazione principale: 5,5 per mille; altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali: 6 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI REA (Pavia) Il comune di REA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno 1999 nella misura di L. 300.000, alle unita' immobiliari classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4 e A/5, aventi un valore catastale non superiore a L. 750.000. (Omissis). COMUNE DI RECETTO (Novara) Il comune di RECETTO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per quanto in premessa citato l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 1999 nella misura del 5 per mille; di non avvalersi della facolta' di cui al comma 53, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in ordine alla diversificazione delle aliquote; di non avvalersi della facolta' di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997; di confermare per l'anno 1999 la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996; di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, primo comma, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996; di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI REGGELLO (Firenze) Il comune di REGGELLO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare come segue l'applicazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 1999: aliquota base (abitazione principale): 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo di possesso nell'anno: L. 200.000; estensione delle agevolazioni riconosciute per le abitazioni principali agli anziani o disabili che risultano residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e la cui unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto non risulti locata e a quella dove risiedono parenti in linea diretta di primo grado del contribuente come stabilito nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 121 del 23 dicembre 1998. (Omissis). COMUNE DI RENATE (Milano) Il comune di RENATE (provincia di Milano) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 7 per mille sugli alloggi non locati; 5,5 per mille su tutti gli altri immobili; 2. di mantenere la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge. (Omissis). COMUNE DI REVELLO (Cuneo) Il comune di REVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' fissata e confermata come per il 1998 al minimo del 4 per mille, con detrazione, anch'essa confermata come per il 1998, di L. 200.000 per abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI RHO (Milano) Il comune di RHO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, sulla base dei motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: a) abitazioni principali: aliquota 5 per mille; b) abitazioni sfitte o locate ad uso foresteria: aliquota 7 per mille; c) abitazioni non rientranti nei precedenti punti a) e b): aliquota 6,3 per mille; d) altri fabbricati e terreni agricoli: aliquota 6,3 per mille; e) aree fabbricabili: aliquota 7 per mille; 2. di applicare nella misura di L. 200.000 la detrazione prevista per l'abitazione; 3. di considerare, in base all'art. 3, comma 565, legge n. 662/1996, per abitazione principale le unita' immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente (da documentare), a condizioni che la stessa non risulti locata; 4. di considerare, altresi', per abitazioni principali le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 6. di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1999 per i titolari di pensioni, i lavoratori in cassa integrazione od in mobilita', i disoccupati, gli invalidi civili riconosciuti al 100% che risultino proprietari, titolari di diritto d'uso od abitazione, usufruttuari di un'unica unita' immobiliare classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, oltre box e/o altre pertinenze, con reddito imponibile annuo: a) fino a L. 15.000.000 per nucleo familiare composto da una persona; b) fino a L. 27.000.000 per nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito e' elevato di L. 6.000.000 per ogni altro familiare a carico o componente il nucleo familiare; 7. (Omissis); 8. di dare atto che per poter usufruire della maggior detrazione i contribuenti dovranno presentare entro i termini della dichiarazione dei redditi apposita autocertificazione. (Omissis). COMUNE DI RIBERA (Agrigento) Il comune di RIBERA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 13 gennaio 1999 ed il 4 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare nella misura unica del 4,50 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nell'anno 1999; (Omissis); di dare atto che la detrazione spettante per l'abitazione principale e' di L. 200.000, come previsto per legge. (Omissis). di modificare l'atto n. 1 del 13 gennaio 1999 nel senso di ridurre l'aliquota I.C.I. per i terreni agricoli dal 4,50 per mille al 4 per mille. (Omissis). di approvare in toto la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. (Omissis). COMUNE DI RICALDONE (Alessandria) Il comune di RICALDONE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare nel 5,75 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999; dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unita' immobiliari. (Omissis). COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (Firenze) Il comune di RIGNANO SULL'ARNO (provincia di Firenze) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di deliberare per l'anno di imposta 1999 le seguenti aliquote: A) aliquota ordinaria I.C.I. al 6,5 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili e ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10, B, C e D, nonche' alle abitazioni che non rientrano nelle tipologie evidenziate ai punti B) e C) della presente proposta; B) aliquota ridotta per l'abitazione principale al 4,7 per mille da applicarsi unicamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta fisica e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune. Si evidenzia: affinche' l'immobile sia definito abitazione principale, e possa applicarsi l'aliquota ridotta, cosi' come indicato dal legislatore all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, ci deve essere identita' tra il soggetto dimorante nell'abitazione (in questo caso persona fisica e/o socio di cooperativa a proprieta' indivisa), ivi residente, e colui che ha l'obbligo fiscale del versamento dell'imposta per tale immobile; C) aliquota del 7 per mille da applicarsi alle seguenti tipologie di immobili: 1) abitazioni sfitte, non locate alla data del 1 gennaio 1999 (l'Ufficio verifichera' l'esistenza o meno di contratti di locazione registrati - non vi rientrano quelle occupate da familiari ivi residenti); 2) abitazioni tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case); 2. di elevare la detrazione relativa all'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come successivamente modificato dal decreto legge n. 50/1997 convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta: A) pensionato, residente nel comune, unico occupante dell'abitazione, ultrasessantacinquenne, (e' escluso dal beneficio l'eventuale contribuente coniugato, non legalmente separato o divorziato, anche se unico residente e/o occupante dell'abitazione), il cui reddito imponibile IRPEF per l'anno di imposta 1998 (al lordo di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili) non deve essere superiore a L. 15.000.000; B) soggetto il cui nucleo familiare e' composto da due persone, entrambe pensionate, residenti nel comune, almeno uno dei due ultrasessantacinquenne. Il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l'anno di imposta 1998 (al lordo di detrazioni fiscali- oneri e spese detraibili) non deve essere superiore a L. 20.000.000; C) soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno cinque persone, con almeno due figli minorenni, tutti dimoranti nell'unita' immobiliare. Il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l'anno di imposta 1998 (al lordo di detrazioni fiscali- oneri e spese detraibili) non deve essere superiore a L. 35.000.000, per ogni persona in piu' si aggiungono 5 milioni; D) soggetto il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100% (in questo caso e' irrilevante il numero dei componenti il nucleo e non si pongono limiti in ordine all'eta' del contribuente). Il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l'anno di imposta 1998 (al lordo di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili) non deve essere superiore ai valori indicati nella sottostante tabella: per una persona L. 22.500.000; per due persone L. 30.000.000; per tre persone L. 37.500.000; per quattro persone L. 45.000.000; per cinque persone L. 52.500.000; per sei persone L. 60.000.000; per ogni persona in piu' si aggiungono L. 5.000.000; a condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni: 1) che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unico immobile per la quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di un ga- rage, che integra l'abitazione principale); 2) che l'iscrizione della unita' immobiliare al Nuovo catasto edilizio urbano sia compresa in una delle categorie catastali tra A/2 ed A/5; 3) che il contribuente o i contribuenti passivi di imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica. (Omissis). COMUNE DI RIMINI Il comune di RIMINI ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di rettificare la propria precedente deliberazione n. 9 in data 21 gennaio 1999 e di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 nelle segunti misure: aliquota ridotta del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci delle coop- erative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitaizone principale; aliquota del 7 per mille per le unita' abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento; sono escluse le abitazioni all'interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico; aliquota del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare per l'anno 1999 l'aumento a L. 350.000 della detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, individuate nelle seguenti condizioni personali e patrimoniali: cittadini residenti nel comune; proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (un garage o posto auto, una cantina o ripostiglio); di eta' non inferiore a sessanta anni, oppure soggetti permanentemente inabili al lavoro con invalidita' non inferiore al 67%; titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 1998 a L. 15.000.000 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni, e con riferimento ai redditi 1998, viene fissato in L. 28.000.000 per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di L. 6.000.000 per ogni ulteriore componente; sono esclusi dal computo del reddito complessivo quello derivante dal possesso dell'abitazione ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata. Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data del 1 gennaio 1999. La detrazione e' rapportata ad unita' immobiliare; in caso di comproprieta' spetta al soggetto passivo proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione; la detrazione spettante e' applicata sulla sola imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare, e non si estende all'imposta dovuta sulle eventuali pertinenze. I soggetti in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la detrazione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, fare pervenire al comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo, apposita dichiarazione su modello predisposto dall'ufficio, allegando copia della dichiarazione dei redditi propria e degli altri componenti il nucleo familiare (o del libretto di pensione o di invalidita'). Non sono tenuti alla presentazione della descritta documentazione coloro che hanno gia' provveduto negli anni precedenti e le cui situazioni corrispondono per l'anno 1999 ai requisiti sopra individuati. (Omissis). COMUNE DI RIPABOTTONI (Campobasso) Il comune di RIPABOTTONI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 6 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 3. di confermare per l'anno 1999 le aliquote d'imposta per i diversi tributi locali (pertanto l'aliquota I.C.I. 6 per mille), le tariffe dei diversi servizi. (Omissis). COMUNE DI RIPALIMOSANI (Campobasso) Il comune di RIPALIMOSANI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. l'imposta comunale sugli immobili, per tutti i fabbricati e aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabile a tale tributo, e' stabilita, per il 1999, nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e al 5,50 per mille per gli altri immobili; 2. che soggetti attivi e passivi, basi imponibili, esecuzioni, riduzioni e detrazione d'imposta, versamenti e dichiarazioni, liquidazioni ed accertamenti, ecc. sono quelli determinati dagli art. 3 e seguenti sino al 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' dalle norme citate in narrativa e dal decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). COMUNE DI RIPALTA CREMASCA (Cremona) Il comune di RIPALTA CREMASCA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, ad eccezione delle case sfitte applicata nella misura del 7 per mille; 2. di elevare a L. 400.000 le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale nei seguenti casi: nucleo familiare con la presenza di convivente portatore di hand- icap come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; nucleo familiare composto da uno o piu' pensionati titolari esclusivamente di redditi da pensione sociale (L. 497.240 circa) o pensione integrata al minimo (L. 709.500) o titolare di assegno sociale (L. 506.720) comunque non cumulabili, sui redditi 1998. (Omissis). COMUNE DI RIPE SAN GINESIO (Macerata) Il comune di RIPE SAN GINESIO (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5 per mille; 3. di confermare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 in L. 200.000; 4. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti; 5. l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 6. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota al 6,5 per mille nelle seguenti fattispecie: alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, con esclusione: a) di quelli concessi a qualsiasi titolo ai familiari entro il primo grado di parentela (figli-genitori) che li utilizzino come abitazione principale con applicazione comunque della detrazione per abitazione principale; b) di quelli locati con regolare contratto registrato a persone che la utilizzino come abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI RIVANAZZANO (Pavia) Il comune di RIVANAZZANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). A) di confermare con effetto dal 1 gennaio 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,50 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legisla- tive e regolamentari; B) di stabilire che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno 1999 nelle misure formulate come appresso, cosi' come identificate nella premessa narrativa e sentito in merito le organizzazioni sindacali di categoria: 1) pensionati, con un reddito familiare lordo di L. 17.000.000, nullatenenti, unica abitazione, escluso il garage - L. 300.000 + L. 200.000 (ex lege); 2) coniugi a carico di pensionati - L. 300.000 + 200.000 (ex lege); 3) pensionati fino ad un reddito familiare lordo di L. 25.000.000 - L. 100.000 + L. 200.000 (ex lege); 4) nuclei familiari monoreddito (con un reddito da L. 27.000.000 a L. 28.000.000) con minimo tre persone a carico (ex mogli e due figli) - L. 300.000 + L. 200.000 (ex lege); 5) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; alle famiglie con la presenza di portatori di handicap viene elevato di L. 5.000.000 in piu' il reddito familiare per ogni disabile; 6) disoccupati non stagionali, per almeno sei mesi nell'anno 1998 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, con reddito familiare di L. 17.000.000 lordi annuo - L. 300.000 + L. 200.000 (ex lege); 7) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 1998, con reddito familiare di L. 17.000.000 lordi annuo - L. 300.000 + 200.000 (ex lege). I soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili. Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi della legge n. 15/1968, attestante: 1) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione; 2) reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione; 3) il non possesso di altri immobili e/o terreni escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale. La dichiarazione, redatta in carta semplice, va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione. Di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1, A/2, A/7, A/8 ed A/9. (Omissis). COMUNE DI RIVAROSSA (Torino) Il comune di RIVAROSSA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per le ragioni e motivazioni indicate nella premessa narrativa, anche per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.CI.), nella misura del 5 per mille e con una detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 2. di confermare, inoltre, l'aliquota agevolata dell'I.C.I., pari all'1 per mille, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). COMUNE DI RIVIGNANO (Udine) Il comune di RIVIGNANO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di definire la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta per l'anno 1999: la riduzione dell'aliquota I.C.I. da applicare alla prima casa dal 4,9 per mille al 4,5 per mille; la riduzione dell'aliquota da applicare alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli dal 6,5 per mille al 6 per mille; la conferma dell'aliquota al 2 per mille per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili che eseguano interventi di recupero degli edifici ai sensi dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997; la conferma dell'aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; la conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili ed inabitabili; la fissazione della detrazione da applicare alla prima casa nella misura prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 (L. 200.000); il mantenimento dell'elevazione della detrazione nei confronti dell'abitazione principale per alcune particolari categorie di contribuenti, gia' individuate con delibera di consiglio comunale n. 15 in data 30 gennaio 1996, a L. 300.000 e con la seguente revisione dei limiti di reddito: titolari di pensione con reddito familiare a L. 12.200.000 e comunque con reddito imponibile del nucleo familiare inferiore a L. 33.100.000. (Omissis). COMUNE DI RIVODUTRI (Rieti) Il comune di RIVODUTRI (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e' fissata nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI ROASCIO (Cuneo) Il comune di ROASCIO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. unica del 5,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO (Cremona) Il comune di ROBECCO D'OGLIO (provincia di Cremona) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue: a) nella misura del 7 per mille per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale del contribuente, per le aree fabbricabili e per terreni agricoli; b) l'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti; di confermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di legge di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ROBURENT (Cuneo) Il comune di ROBURENT (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. da applicare sul valore dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli nelle misure seguenti, invariato il resto: a) 4,50 per mille per le abitazioni principali occupate da residenti dimoranti; b) 5,50 per mille per tutte le restanti unita' immobiliari; 2. di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille, per tre anni dalla dichiarazione di abitabilta', relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, a condizione che non siano locati; 3. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota del 4 per mille per tutti gli altri alloggi di nuova costruzione non occupati e non affittati, dalla dichiarazione di abitabilita'; 4. di confermare per l'anno 1999 la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in L. 500.000; 5. di considerare come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO (Asti) Il comune di ROCCA D'ARAZZO (provincia di Asti) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del comune di Rocca D'Arazzo nella misura del 5 per mille; di confermare l'importo della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ROCCA DE' BALDI (Cuneo) Il comune di ROCCA DE' BALDI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille; 2. di stabilire le sottoindicate agevolazioini in materia I.C.I.: detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente. (Omissis). COMUNE DI ROCCAMANDOLFI (Isernia) Il comune di ROCCAMANDOLFI (provincia di Isernia) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ROCCANOVA (Potenza) Il comune di ROCCANOVA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di confermare, per l'anno 1999: l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; le detrazione per l'unita' immobiiare, adibita ad abitazione principale, nel modo seguente: in L. 250.000, per tutti i cittadini, la detrazione per l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale; in L. 500.000, la detrazione per l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, a favore dei soli contribuenti che appartengono alle seguenti categorie di disagio economico e sociale: a) i soggetti passivi che hanno compiuto il 65 anno di eta' entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta precedente che siano titolari di pensione o assegni minimi e che siano in possesso della sola abitazione condotta direttamente; b) i soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda eventuali disabili con invalidita' non inferiore al 75 per cento risultante dalle competenti strutture pubbliche; I soggetti di cui trattasi possono essere ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni: che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario o titolare di altro diritto reale o possessore di altri immobili o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale, nel territorio nazionale; che non venga effettuata locazione; che il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare non sia superiore a lire 12 milioni per un nucleo composta da una unita', a lire 24 milioni per un nucleo composta da due unita' piu' L. 1.600.000 per ogni componente convivente nel nucleo per i casi di cui ai punti succitati a) e b); che per unita' immobiliare si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente ed in particolare, per le seguenti categorie: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6; che tutti i suddetti requisiti necessari per l'ottenimento della maggiore detrazione debbono essere posseduti necessariamente, alla data dell'anno di imposta di riferimento; che la detrazione non e' estensibile ai box ed autorimesse, cantine anche se destinate a servizio delle abitazioni principali, salvo il caso in cui tali fabbricati abbiano, con l'abitazione principale, un'unica rendita catastale. (Omissis). COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO (Roma) Il comune di ROCCA SANTO STEFANO (provincia di Roma) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui al decreto legislativo n. 77/1995 e successive modifiche e in virtu' dell'art. 1 del decreo-legge 26 gennaio 1999, n. 8, di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura ordinaria del 6 per mille, cosi' confermando la propria precedente deliberazione n. 47/1998 in narrativa richiamata; 2. di stabilire che per l'anno 1999 verranno applicate unicamente le detrazioni previste per legge. (Omissis). COMUNE DI ROCCA SINIBALDA (Rieti) Il comune di ROCCA SINIBALDA (provincia di Rieti) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI RODDI (Cuneo) Il comune di RODDI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,25 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI RODDINO (Cuneo) Il comune di RODDINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili. (Omissis). COMUNE DI RODERO (Como) Il comune di RODERO (provincia di Como) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; immobili adibiti ad usi diverso dall'abitazione principale: 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 1999, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: Riduzione Detrazione d'imposta % di imposta - - Immobili adibiti ad abitazione principale - L. 200.00 Fabbricati inagibili o inabitabile 50% Terreni agricoli sino a 50 milioni 100% Terreni agricoli tra 50 milioni e 120 milioni 70% Tereni agricoli tra 120 milioni e 200 milioni 50% Terreni agricoli tra 200 milioni e 250 milioni 25% (Omissis). COMUNE DI ROGLIANO (Cosenza) Il comune di ROGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote da applicare per l'anno 1999 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) 4 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di coop- erative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale (art. 4, comma 4, decreto legge n. 437/1996 convertito in legge n. 556/1996); b) 6 per mille per i soggetti passivi di imposta diversi da quelli indicati nella precedente lett. a); c) 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti, dandosi atto che tale aliquota agevolta e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997 n. 449). (Omissis). COMUNE DI ROIATE (Roma) Il comune di ROIATE (provincia di Roma) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le tipologie di immobili; 2. di fissare, altresi', nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI ROMAGNANO SESIA (Novara) Il comune di ROMAGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di provvedere, in riferimento all'esercizio 1999: ad elevare l'aliquota I.C.I. dal 5 per mille al 5,3 per mille per gli immobili iscritti a catasto ai gruppi: A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/5, D/7, D/8, D/9; a confermare l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per tutti i restanti immobili; a confermare la detrazione sulle abitazioni principali di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ROMANO CANAVESE (Torino) Il comune di ROMANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; altri fabbricati ed aree edificabili: 5,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di L. 250.000(.,129,11). (Omissis). COMUNE DI RONCARO (Pavia) Il comune di RONCARO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare con effetto dal 1 gennaio 1999, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con aliquota del 6 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. (Omissis). COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia) Il comune di RONCHI DEI LEGIONARI (provincia di Gorizia) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota base dell'I.C.l. per l'anno 1999 nel 7 per mille e di determinare un'aliquota ridotta, del 5,5 per mille, per le abitazioni principali dei soggetti residenti, intendendo come abitazioni principali tutti gli immobili rientranti nella casistica prevista dall'art. 7, sesto comma, del regolamento I.C.I. (regolarmente esecutivo) che di seguito si riporta: 1) abitazione di proprieta' del soggetto passivo; 2) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari o altro ente pubblico; 3) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), che la occupano quale loro abitazione principale ed ivi residenti; 4) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; precisando, con riferimento al punto 3 della sopraelencata casistica, che la concessione deve essere dimostrata con atto registrato e che tale agevolazione riguarda solamente ed unicamente l'aliquota del 5,5 per mille e non attribuisce il diritto alla detrazione prevista per l'abitazione principale, pari a L. 200.000, con conseguente obbligo della denuncia di variazione, come previsto per legge; 2. di determinare un'aliquota ridotta, pari al 6,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto relativamente a: rimessa, ripostiglio, cantina, tettoia, posto macchina coperto o scoperto fino ad un massimo di una unita' immobiliare e purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario (o titolare del diritto reale di godimento); 3. di prevedere la maggiore detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000. a L. 400.000, nei casi sottoriportati: a) proprietari della sola casa di abitazione con rendita catastale per vano non superiore a L. 125.000. categoria A/4, classe 4, (salvo l'eventuale aggiornamento percentuale - es: per il 1998 pari al 5%); b) il nucleo familiare anagrafico abbia un reddito annuo lordo relativo al 1998 derivante da lavoro dipendente e/o pensione, medio pro-capite pari o inferiore a L. 8.000.000; oppure, in alternativa al punto b), il seguente punto c): c) nel nucleo familiare anagrafico sia presente una persona disabile con invalidita' civile del 100% ed il reddito familiare lordo dell'anno 1998, derivante da lavoro dipendente o pensione risulti pari o inferiore a L. 50.000.000; ritenuto inoltre di stabilire anche le modalita' per ottenere l'agevolazione che sono le seguenti: A) l'interessato (ricadente in una delle suddette casistiche) deve presentare la domanda - comprensiva della documentazione richiesta - in carta semplice al comune; B) la modulistica per la redazione della suddetta richiesta sara' reperibile presso l'ufficio tributi, che esaminate le domande e predisposta la relativa determina, informera' gli interessati dell'agevolazione concessa, che avra' effetto solo per l'anno in corso; C) nel caso in cui l'acconto I.C.I. sia stato versato senza tener conto della maggior agevolazione spettante, sara' possibile effettuare il conguaglio con il versamento del saldo di dicembre, oppure si provvedera' d'ufficio allo sgravio dovuto. (Omissis). COMUNE DI RONCIGLIONE (Viterbo) Il comune di RONCIGLIONE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). con decorrenza 1 gennaio 1999, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, e' confermata nella misura del 5 per mille; e' parimenti confermata la detrazione di cui all'art. 8, comma terzo del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI RONCO BRIANTINO (Milano) Il comune di RONCO BRIANTINO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, riconfermando quindi l'aliquota applicata negli anni precedenti. (Omissis). 1. di determinare l'ulteriore detrazione dell'imposta per le abitazioni principali come definite dalla parte finale del secondo comma del nuovo testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, elevando per l'anno 1999 la detrazione da L. 200.000 a L. 300.000. di tale ulteriore detrazione potranno beneficiare i soggetti passivi dell'imposta appartenente alle seguenti categorie: a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 26.500.000, piu' L. 2.000.000, per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con