(all. 1 - art. 1) (parte 9)
                         COMUNE DI PIERANICA
  (Cremona)
  Il  comune  di  PIERANICA (provincia di Cremona) ha adottato, il 26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione
dell'l.C.l., imposta comunale sugli immobili, in questo  comune,  con
effetto dal 1 gennaio 1999, gia' previste per l'anno 1998:
  1)  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione
principale,  nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
  2) aliquota da applicare per le persone fisiche  soggetti  passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni
che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente
punto 1: 5 per mille;
  3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 5 per mille;
  4) aliquota da applicare ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili,
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 5 per
mille;
  5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli  immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
2. di dare atto che, per la determinazione della base imponibile,  si
tiene  conto  di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso  quanto
stabilito  dai  commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
3. di determinare che l'imposta e' ridotta del 50% per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con  perizia  a  carico   del   proprietario,   che   allega   idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio 1968, n. 15, cosi' come modificata dalla legge n. 127/1997
e successive modifiche ed integrazioni, nella quale  deve  dichiarare
la  data  dell'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile e
comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha  l'obbligo  di
comunicare  al  comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione
dei lavori di ricostruzione o restauro  ovvero,  se  antecedente,  la
data  dalla  quale  l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo'
effettuare accertamenti d'ufficio per verificare  la  veridicita'  di
quanto dichiarato dal contribuente;
4.  di  determinare che sull'imposta, dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte,
fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita' immobiliare e' adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di priorita', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari  dimorano  abitualmente.  Le
disposizioni  di cui al presente comma si applicano anche alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle   cooperative   edilizie   dei   soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
5.  di  precisare  che  viene  considerata  direttamente  adibita  ad
abitazione principale l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PIETRACUPA
  (Campobasso)
  Il  comune  di  PIETRACUPA (provincia di Campobasso) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare  anche  per  l'anno  1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili stabilita nella misura unica del 6 per mille;
confermare altresi' la detrazione sulla prima casa pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PIETRA MARAZZI
  (Alessandria)
  Il comune di PIETRA MARAZZI (provincia di Alessandria) ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  nella  misura  unica del 4 per mille, come l'anno
precedente.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PIETRAROJA
  (Benevento)
  Il comune di PIETRAROJA (provincia di Benevento) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  di  questo  comune
viene fissata nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PIETRASTORNINA
  (Avellino)
  Il comune di PIETRASTORNINA (provincia di Avellino) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
conferma per l'esercizio finanziario 1999 l'aliquota I.C.I. unica del
6 per mille, con la detrazione di L.  200.000 per la prima casa.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
  (Treviso)
  Il comune di PIEVE DI SOLIGO (provincia di Treviso) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 nella misura  unica  del  5  per  mille
l'aliquota  I.C.I.  e  nella  misura  di  L.  200.000 l'importo della
detrazione per abitazione principale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
  (Cremona)
  Il  comune di PIEVE SAN GIACOMO (provincia di Cremona) ha adottato,
il  25  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999, per i motivi esposti in premessa  dal
sindaco,   ossia   l'esigenza  di  reperire  i  mezzi  necessari  per
assicurare i vari servizi d'istituto nonche' assicurare  l'equilibrio
del  bilancio  di  previsione  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica  del
5  per  mille,  e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione
facoltativa d'imposta.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PIEVE VERGONTE
  (Verbano Cusio Ossola)
  Il comune di PIEVE VERGONTE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato,  il  9  marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  a) 4,0 per mille per l'abitazione principale;
  b)  7  per  mille  per  tutti gli immobili diversi dalle abitazioni
principali dei residenti;
  c)  4,0  per  mille  per  i  nuovi  insediamenti   industriali   ed
artigianali  realizzati nel corso dell'anno 1999 e per i quattro anni
successivi;
2. di mantenere per l'anno 1999 le seguenti detrazioni:
  a) L. 200.000 per l'abitazione principale;
  b) L. 250.000 per l'abitazione  principale  a  favore  di  tutti  i
soggetti  o  nuclei  familiari che versano in stato di indigenza come
indicato in narrativa.
3. di esonerare totalmente dal pagamento dell'imposta, delle sanzioni
e degli interessi coloro che pur non avendo  pagato  l'I.C.I.  dovuta
per  gli  anni  1994-1995-1996,  dimostrino  di  aver  accatastato  i
fabbricati ex rurali entro il 31 dicembre 1999.
4. di esonerare dal pagamento delle sanzioni ed interessi coloro che,
pur non avendo pagato l'I.C.I. dovuta per  gli  anni  1997-1998-1999,
dimostreranno  di aver accatastato i fabbricati ex rurali entro il 31
dicembre 1999; costoro quindi pagheranno solo l'imposta dovuta ma non
anche le sanzioni ed interessi.
  (Omissis).
                    COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE
  (Caserta)
  Il comune di PIGNATARO MAGGIORE (provincia di Caserta) ha adottato,
il  29  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 le aliquote e tariffe restano riconfermate cosi' come
per l'anno 1998 ed in particolare:
  aliquota I.C.I. 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PIGNONE
  (Spezia)
  Il  comune  di  PIGNONE  (provincia  di  La  Spezia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2. di fissare, per l'esercizio 1999, le seguenti aliquote I.C.I:
  6.5  per  mille:  per  le  persone  fisiche residenti nel comune di
Pignone relativamente agli immobili adibiti ad abitazione  principale
propria;
  6,5  per  mille  per  le  persone  fisiche  residenti nel comune di
Pignone relativamente agli immobili adibiti ad abitazione concessi in
uso gratuito  a  parenti  in  linea  retta  fino  al  primo  grado  o
collaterale  fino  al  secondo  grado  a  condizione  che vi dimorino
abitualmente e vi abbiano la residenza e che la persona che ha in uso
gratuito  l'appartamento  o  altro  componente  del  relativo  nucleo
familiare non possegga altra abitazione nel territorio nazionale. Per
poter usufruire dell'aliquota ridotta il contribuente deve presentare
domanda all'ufficio tributi del comune;
  6,5 per mille per gli immobili adibiti ad attivita' produttive;
  7 per mille per tutti gli altri immobili;
3.  di  confermare in L. 200.000 la detrazione prevista per le unita'
immobiliari adibita ad abitazione principale propria;
4. di  applicare  la  suddetta  detrazione  anche  per  gli  immobili
concessi  in  uso gratuito, ricorrendo tutte le condizioni prescritte
nel precedente punto 2.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PINCARA
  (Rovigo)
  Il comune di PINCARA (provincia di Rovigo)  ha  adottato,  il    25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di fissare l'aliquota I.C.I. per il 1999 per il comune di Pincara
nella misura unica del 5 per mille;
2. di stabilire che, dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il  quale  si  protrae  tale  destinazione,
cosi'   come  previsto  dall'art.  3  comma  55  del  collegato  alla
finanziaria  n.  662/1996  che  sostituisce  l'art.  8  del   decreto
legislativo n. 504/1992.
                         COMUNE DI PIOMBINO
  (Livorno)
  Il  comune  di  PIOMBINO  (provincia di Livorno) ha adottato, il 10
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare integralmente la propria precedente deliberazione n.
110  del  28  ottobre  1998, tranne nei punti di seguito specificati,
tutti riferiti alla deliberazione n. 16 del 3  marzo  1998,  allegata
come    parte    integrante    e   sostanziale   alla   deliberazione
precedentemente citata:
  a) alla lettera A.2 del punto  2,  primo  capoverso,  in  luogo  di
"riferito all'anno 1997" si legga "riferito all'anno 1998";
  b) infine al punto 2 si aggiunga quanto segue:
  "La  richiesta  di  ulteriore  detrazione  puo'  essere validamente
inoltrata anche dopo il termine  stabilito,  purche'  entro  la  fine
dell'anno  solare  in  corso,  qualora si siano verificate situazioni
soggettive  personali  (quali,  ad  esempio,   licenziamento,   cassa
integrazione,  fallimento,  perdita documentata di una fonte certa di
reddito tali da ridurre il reddito familiare  complessivo  lordo  nei
limiti di cui alla lettera A.2 del punto 2. In tal caso, la richiesta
potra'  essere accolta solo in via provvisoria, diventando definitiva
a seguito della presentazione dei documenti comprovanti ufficialmente
il reddito familiare complessivo lordo per  l'anno  1999.  Il  comune
dara'  comunicazione  della  definitivita' o meno del provvedimento a
seguito  della  presentazione  dei  suddetti  documenti;  qualora  il
provvedimento  provvisorio  venisse  revocato,  il contribuente sara'
tenuto  alla  sola  integrazione  d'imposta,  senza  applicazione  di
sanzione pecuniaria e interessi.
  l contribuenti che abbiano beneficiato dell'ulteriore detrazione in
entrambi gli anni 1997 e 1998, pur essendo obbligati a presentare nei
termini   la   specifica   richiesta,  possono  concordarla  con  una
dichiarazione in carta semplice nella quale sia  specificato  che  il
reddito  familiare  complessivo lordo rientra nei limiti previsti per
beneficiare ancora dell'ulteriore detrazione.  L'ufficio  provvedera'
al controllo campionario di tali richieste e dichiarazioni nel limite
del 20 per cento.
  Avvertenza:   la   deliberazione   n.  110  del  28  ottobre  1998,
erroneamente indicata come deliberazione del 3 marzo 1998,  e'  stata
pubblicata sul supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1999.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PIOSSASCO
  (Torino)
  Il  comune  di  PIOSSASCO  (provincia di Torino) ha adottato, il 15
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare la parte motiva nonche' la proposta  (omissis)  in  ogni
sua  parte,  ritenendo  la  stessa parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
  (Omissis).
di determinare, per  l'anno  1999,  nella  misura  del  5  per  mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
                     COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
  (Vicenza)
  Il comune di PIOVENE ROCCHETTE (provincia di Vicenza) ha  adottato,
il  30  dicembre  1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 1999 come segue:
  prima casa                          4,3 per mille
  altri immobili                      6,5 per mille
  alloggi non locati                  7,0 per mille
2. di confermare, ai sensi dell'art.  55,  comma  2  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, in L. 200.000 la detrazione prevista dall'art.
8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PIOVERA
  (Alessandria)
  Il  comune di PIOVERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per  l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5 per  mille,  fissando  la  detrazione  per  unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  nella  misura di L.
200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PISA
  ()
  Il comune di PISA ha  adottato,  il  23  marzo  1999,  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
ravvisata la necessita' di confermare, rispetto all'anno  di  imposta
1998,  il  limite  predetto  in L. 300.000 secondo i seguenti criteri
stabiliti negli anni precedenti:
  1) soggetti  passivi  nel  cui  nucleo  familiare  e'  presente  un
portatore  di  handicap,  individuato  e certificato dalle competenti
autorita' sanitarie locali, ai sensi della legge n. 104/1992,  oppure
e'  presente  un  non  vedente,  individuato  ai sensi della legge n.
508/1988.
  2) soggetti passivi aventi tutti i seguenti requisiti:
   a) avere compiuto 65 anni alla data del 1 gennaio 1999;
   b) possedere, a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione,
oltre l'eventuale garage o posto macchina annessi, soltanto  l'unita'
immobiliare per la quale viene chiesta la maggiore detrazione;
   c)  possedere  un'unita'  immobiliare catastalmente classificata o
classificabile in una delle categorie del gruppo  A,  con  esclusione
delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10;
   d)  essere  persona  fisica  non  in  attivita'  lavorativa oppure
pensionata;
   e) disporre di  un  reddito  complessivo  imponibile,  comprensivo
anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla
fonte  a  titolo  di imposta, al netto degli oneri deducibili ai fini
IRPEF ed escluso il  reddito  del  fabbricato,  non  superiore  a  L.
15.000.000 annui (come da dichiarazione dei redditi per l'anno 1998);
   f)  non  avere  tra  i  componenti  del  nucleo familiare soggetti
proprietari di altri immobili;
   g) nel caso in cui l'unita'  immobiliare  per  cui  si  chiede  la
maggiore  detrazione  sia  adibita  ad  abitazione principale di piu'
soggetti, ognuno di questi deve essere in possesso dei  requisiti  di
cui  ai punti precedenti, ed il loro reddito non deve superare quello
indicato al precedente punto e) moltiplicato per il  numero  di  tali
soggetti.
  Considerato che e' fatto salvo il diritto dell'Ente di accertare la
sussistenza dei requisiti richiesti.
  (Omissis).  Delibera:
di  stabilire,  per  le  motivazioni  espresse in premessa che qui si
richiamano  integralmente,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  per  l'anno  1999  nella  misura  del 4,50 per mille per le
unita' immobiliari adibite  ad  abitazione  principale  del  soggetto
passivo  I.C.I.,  dei  soci  assegnatari delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, nonche' per gli alloggi  regolarmente  assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari;
di  stabilire  l'aliquota  del 9 per mille per gli alloggi non locati
(con contratto di locazione non registrato  da  almeno  due  anni)  o
comunque non occupati o non utilizzati;
di  stabilire  l'aliquota  del  5,80  per  mille  per  tutte le altre
situazioni;
di applicare la detrazione di L.  200.000  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
di  considerare  adibita  ad abitazione principale, alla quale quindi
applicare  l'aliquota  del  4,50  per  mille  oltre  alla  detrazione
ordinaria, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
di applicare la maggiore detrazione di L. 300.000 per le categorie di
soggetti passivi indicati in premessa, che presentino i requisiti che
qui si richiamano integralmente.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PISCIOTTA
  (Salerno)
  Il  comune  di  PISCIOTTA (provincia di Salerno) ha adottato, il 22
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
2. di  confermare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota  al  5  per  mille
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  ai  sensi  dell'art.  6 del
decreto  legislativo  n.  504,  del  30  dicembre  1992,  cosi'  come
modificato con I'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996, (omissis);
3.  di  dare  atto che si e' ritenuto di dover prevedere una aliquota
unica non differenziata  per  tipologia  di  immobile  ne'  stabilire
alcuna  aliquota agevolata in rapporto alla diversa tipologia di enti
senza scopo di lucro presenti nel  territorio  comunale,  nonche'  di
stabilire  e  prevedere  un'unica detrazione, secondo quando previsto
dalla succitata normativa, nella misura di L. 200.000 a favore  delle
abitazioni principali.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PIZZALE
  (Pavia)
  Il  comune di PIZZALE (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di stabilire che, con effetto dal 1 gennaio 1999, l'imposta  comunale
sugli  immobili  e' applicata nel territorio con l'aliquota del 6 per
mille secondo le modalita' delle vigenti disposizioni  legislative  e
regolamentari.
  (Omissis).
  Tabella per le maggior detrazioni per la determinazione dell'I.C.I.
imposta  comunale  sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale per l'anno 1999 e modalita' di applicazione.
              TABELLA DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
_____________________________________________________________________
Componenti                             DETRAZIONI
  nucleo    _________________________________________________________
familiare      L. 350.000          L. 300.000          L. 250.000
               1a fascia           2a fascia           3a fascia
_____________________________________________________________________
                             REDDITI COMPLESSIVI
_____________________________________________________________________
1 Persona       9.000.000          10.698.000         12.481.000
2 Persone      14.710.000          17.653.000         20.595.000
3 Persone      18.900.000          22.680.000         26.460.000
4 Persone      22.700.000          27.100.000         31.560.000
5 Persone      26.300.000          31.500.000         36.820.000
6 Persone      29.800.000          40.000.000         46.500.000
N.B. Le fasce e le relative detrazioni sono determinate associando il
numero dei componenti il nucleo  familiare  e  i  rispettivi  redditi
complessivi.
                      MODALITA' Dl APPLICAZIONE
1.  le  maggiori  detrazioni  sono  applicate alle unita' immobiliari
classificate  nelle  categorie  A/3,  A/4,  A/5,  aventi  un   valore
catastale  non  superiore  a  L.  50.000.000,  adibite  ad abitazione
principale per le seguenti categorie di cittadini:
  pensionati;
  coniuge a carico di pensionati;
  disoccupati  (per  almeno  sei  mesi  nell'anno  1998  regolarmente
iscritti nelle liste di collocamento);
  lavoratori  posti  in cassa integrazione o in mobilita' (tali anche
per almeno sei mesi nell'anno 1998);
  portatore di handicap con attestato di invalidita' civile superiore
al 70%;
  contribuente nel cui numero familiare sia presente un portatore  di
handicap  con  attestato  di invalidita' civile superiore al 70% o un
anziano non autosufficiente certificato dall'A.S.L. Pavia;
2.  il  reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei
redditi (imponibili) complessivi, considerati ai fini IRPEF (anche se
non dichiarati con Mod. 730 o 740) e conseguiti dai  suoi  componenti
nell'anno solare precedente cui si riferisce l'imposta;
3.   si   esclude   dal   beneficio   dell'ulteriore  detrazione  per
l'abitazione principale  i  proprietari  o  titolari  di  diritto  di
usufrutto,  uso  o  abitazione,  qualora  essi  o altri componenti il
nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto,
uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote
di immobili (ad esclusione  del  box  di  pertinenza  dell'abitazione
principale);
4.   e'   considerata  abitazione  principale,  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  persone  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti
locata;
5.  per  usufruire  della  maggiore  detrazione  occorre   presentare
specifica richiesta compilando l'apposito modulo da consegnare presso
gli Uffici del comune di Pizzale entro il 15 giugno 1999.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PIZZOLI
  (l'Aquila)
  Il  comune  di  PIZZOLI  (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare anche per l'esercizio 1999, l'aliquota per  l'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;
di  stabilire, ai sensi dell'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992,
la detrazione per l'abitazione principale in lire:
  1) 270.000 quale detrazione ordinaria;
  2) 300.000 quale detrazione per l'abitazione di  coloro  che  siano
ultrasessantacinquenni.
  (Omissis).
                        COMUNE DI POCAPAGLIA
  (Cuneo)
  Il  comune  di  POCAPAGLIA  (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 nella misura unica  del  5,5  per  mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili di cui all'art. 1,
comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
  (Omissis).
                        COMUNE DI POGGIBONSI
  (Siena)
  Il comune di POGGIBONSI (provincia di  Siena)  ha  adottato,  il  4
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  con effetto dal 1 gennaio 1999 la seguente articolazione
di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della  determinazione
dell'imposta  comunale sugli immobili, ai soggetti passivi sulla base
imponibile  considerata  dall'art.  5  del  decreto  legislativo   n.
504/1992 e successive modificazioni:
  5,4  per  mille l'aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili
da applicare a carico dei soggetti passivi;
  5 per mille l'aliquota I.C.I. da  applicare  per  l'anno  1999  sul
valore  del  patrimonio  immobiliare  sito nel territorio comunale in
favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle  coop-
erative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  per  l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione  principale  (con  esclusione  dei
fabbricati  ad  essa pertinenziali, come da circolare Ministero delle
finanze n.  318/E del 14 dicembre 1995);
  5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare  per  l'anno  1999  alle
abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principaIe e locate a
soggetti  che,  pur  presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano  assegnatari
esclusivamente  per mancanza di alloggi (legge regionale n. 96 del 20
dicembre 1996, art. 29, comma 5);
  5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare  per  l'anno  1999  alle
abitazioni concesse ad uso gratuito a familiari entro il 1 grado, che
la  utilizzino  come  abitazione  principale;  in tal caso si applica
anche la detrazione;
  7 per mille l'aliquota I.C.I. per gli  alloggi  sfitti  o  comunque
tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale;
2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a ruolo di proprieta' o  di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
3.  di  stabilire  nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta
riferita all'unita' immobiliare direttamente  adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo  ai  sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3,  comma  55
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
                      COMUNE DI POGGIO BUSTONE
  (Rieti)
  Il comune di POGGIO BUSTONE (provincia di Rieti) ha adottato, il 26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  pertanto l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille  da  applicarsi
sulle rendite catastali degli immobili cosi' come gia' rivalutate nel
1997  del  5  per cento e del 25 per cento dei redditi domenicali dei
terreni e di stabilire la detrazione per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000;
di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art.  9
del decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori  diretti  od imprenditori agricoli a titolo principale le
persone fisiche iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali  di  cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo;  la  cancellazione  dei  predetti  elenchi ha effetto a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                           COMUNE DI POGNO
  (Novara)
  Il comune di POGNO (provincia di Novara) ha adottato, il  29  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
del 5,5 per mille  ed  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI POLCENIGO
  (Pordenone)
  Il  comune di POLCENIGO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 15
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno  1999,  le  aliquote  per  l'I.C.I.  e  la
riduzione per le abitazioni principali come segue:
  aliquota ordinaria: 6 per mille:
  aliquota differenziata: 5 per mille per i seguenti immobili:
   a)  unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede
a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di  godimento
e i suoi familiari vi risiedono abitualmente;
   b)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o di
usufrutto  in  Italia  da  cittadini  italiani  non   residenti   nel
territorio  dello  Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non
risulti locata;
   c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
   d) gli alloggi regolarmente assegnati agli istituti o aziende  per
l'edilizia economica residenziale;
   e)    le   pertinenze   dell'abitazione   principale,   anche   se
distintamente  iscritte   in   catasto,   limitatamente   ai   locali
strettamente  funzionali  alla  stessa abitazione (ad esempio garage,
cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);
   f) le unita' immobiliari,  in  precedenza  adibite  ad  abitazione
principale,  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le stesse non risultino locate;
   g) le unita' immobiliari concesse in uso  gratuito  a  parenti  in
linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite
a loro abitazione principale;
   h)  le  abitazioni  date  in  locazione  a cittadini residenti nel
comune o a personale USA in servizio alla Base USAF di Aviano;
   i) immobili posseduti da enti non commerciali e organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS);
   l) unita' immobiliari adibite ad attivita' produttive, commerciale
e studio professionale;
  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad  abitazione
principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
  aliquota agevolata 1 per mille a favore di proprietari che eseguano
interventi volti  al  recupero  di  unita'  immobiliare  inagibile  o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse artistico o architettonico inclusi nelle  zone  omogenee  A
(A0-A1-A2)  di  valore  storico-artistico  e  di  particolare  pregio
ambientale, cosi' come definite ed individuate dal vigente  P.R.G.C.,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure   all'utilizzo   dei   sottotetti.   L'aliquota
agevolata  e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto
di detti interventi e per la  durata  di  tre  anni  dall'inizio  dei
lavori;
2.  di  dare  atto  che per l'anno 1999 trovano applicazione le norme
previste nel nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.
approvato con la delibera di C.C. n. 6 del 22 febbraio 1999.
  (Omissis).
                     COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
  (Palermo)
  Il comune di POLIZZI GENEROSA (provincia di Palermo)  ha  adottato,
il  27  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI POLONGHERA
  (Cuneo)
  Il comune  di  POLONGHERA  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999,  le  aliquote  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per  tutti  indistintamente  gli
immobili nella misura del 5 per mille;
2.  di  stabilire,  per l'anno 1999 le seguenti misure di riduzione e
detrazione d'imposta:
  tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;
  riduzione d'imposta;
  detrazione d'imposta: L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI POLVERIGI
  (Ancona)
  Il  comune  di  POLVERIGI (provincia di Ancona) ha adottato, il  18
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare per l'anno d'imposta 1999 nella misura del 4,8 per mille
 l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  da   applicarsi
all'abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille l'aliquota
unica  da  applicarsi  agli altri immobili su tutto il territorio del
comune di Polverigi;
di avvalersi della  facolta'  di  aumento  della  detrazione  di  cui
all'ultimo  periodo (sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23
dicembre 1996, n. 662) del  comma  terzo,  dell'art.  8  del  decreto
legislativo n. 504/1992, dando atto pertanto che per l'anno d'imposta
1999  la  detrazione medesima viene determinata nella misura unica di
L. 220.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI POMBIA
  (Novara)
  Il comune di POMBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 15  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nelle
misure del:
  5,5  per  mille  per abitazione principale, i terreni agricoll e le
aree fabbricabili;
  6,5 per mille per tutte le altre ipotesi;
2. di approvare  per  l'anno  1999  l'applicazione  della  detrazione
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo, fino alla concorrenza  del  suo  ammontare,  di  L.  200.000
secondo  le  modalita'  e  termini  di  cui  all'art.  8  del decreto
legislativo n.  504/1992, e successive modificazioni e integrazioni.
  (Omissis).
                          COMUNE DI POMEZIA
  (Roma)
  Il comune di POMEZIA (provincia di Roma) ha adottato, il  26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  approvare  per  l'anno 1999 le seguenti aliquote per il pagamento
della imposta comunale sugli immobili:
  a) aliquota ordinaria: 5 per mille;
  b) aliquota del 4,4 per mille per abitazioni principali;
  c) aliquota del 6,2 per mille per le  unita'  immobiliari  indicate
alloggi non locati, con l'esclusione di:
   abitazioni   cedute   in  locazione  con  regolare  contratto  non
stagionale;
   abitazioni  cedute  in  comodato  o  in  uso  gratuito occupate da
parenti dei proprietari in linea retta fino al secondo grado  che  in
quella abitazione abbiano la residenza anagrafica;
  d) aliquota del 5,5 per mille per le aree fabbricabili.
di stabilire le seguenti detrazioni:
  detrazione prima casa: L. 200.000;
  disoccupati  dal 1 gennaio dell'anno di applicazione siano iscritti
nelle liste di collocamento da almeno  due  anni:  detrazione  di  L.
300.000;
  pensionati  con  eta' superiore a 60 anni alla data del 31 dicembre
1998 aventi il minimo I.N.P.S. e comunque in possesso di solo reddito
di pensione con imponibile lordo non superiore a L. 14.000.000  annui
se  singolo  oppure  L.  24.000.000  annui  se in coppia che comunque
posseggano  un  unico  immobile  adibito  ad  abitazione  principale:
detrazione L.  300.000;
  famiglia  con  soggetto/i disabile con invalidita' almeno del 66,7%
al 1 gennaio 1998: detrazione L. 300.000, con reddito non superiore a
L. 36.000.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI POMPEIANA
  (Imperia)
  Il comune di POMPEIANA (provincia di Imperia) ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
a)  aliquota  da  applicare per le persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' individuale,  residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale: 6 per mille;
b) aliquota da applicare per le persone  fisiche,  soggetti  passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6,5 per mille;
c) aliquota da  applicare  ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili,
diversi  dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 per
mille;
d) aliquota da applicare per i soggetti passivi e  per  gli  immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille;
e) aliquota da  applicare  a  favore  dei  proprietari  che  eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  immobili  di interesse storico o
architettonico localizzati  nel  centro  storico,  applicata  per  la
durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 5 per mille;
f) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
g) per la determinazione della base  imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni,  compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PONDERANO
  (Biella)
  Il  comune  di  PONDERANO  (provincia di Biella) ha adottato, il 30
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per  l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 4,75 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PONTI
  (Alessandria)
  Il comune di  PONTI  (provincia  di  Alessandria)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, in  applicazione  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo  n.  504/1992  e  per  tutte  le  motivazioni  di  merito
descritte  in  narrativa,  l'aliquota  dell'imposta  comunale   sugli
immobili, per l'anno 1999 al 5 per mille;
2.  di  esentare dal pagamento dell'imposta in oggetto, per la durata
di tre anni dall'inizio  dei  lavori,  i  proprietari  di  fabbricati
inagibili  o inabitabili ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n.
449/1997.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PONTINIA
  (Latina)
  Il comune di PONTINIA (provincia di Latina) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  5,35  per mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale  sugli  immobili,
istituita  con  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e in L.
250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita
ad abitazione principale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI PONT SAINT MARTIN
  (Aosta)
  Il comune di PONT SAINT MARTIN (provincia di Aosta) ha adottato, il
21   gennaio   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
  1) un'aliquota unica pari al 4 per mille;
  2)  la  detrazione  per  l'abitazione principale nella misura di L.
220.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI PONZANO DI FERMO
  (Ascoli Piceno)
  Il  comune  di  PONZANO  DI  FERMO  (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. viene riconfermata nella misura in
vigore nell'anno 1998 e precisamente:
  1) abitazione principale: 5 per mille;
  2) seconda casa ed altri immobili: 6 per mille.
  Non  sono  ammesse  altre  agevolaizoni  al  di  fuori  di   quelle
espressamente stabilite per legge.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PONZANO ROMANO
  (Roma)
  Il  comune di PONZANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 22
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di stabilire le  seguenti  norme  per  l'applicazione  dell'I.C.I.
(imposta  comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal
1 gennaio 1999: aliquota da applicare ordinaria 5 per mille per tutti
i soggetti passivi;
II. per la determinazione della base imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni,  compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con  perizia  a  carico   del   proprietario,   che   allega   idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data d'inizio delle condizioni che  rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
IV.  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'   immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
VI. di dare atto che, ai sensi del secondo  comma  dell'art.  58  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi   elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente obbligo assicurativo; la  cancellazione  dai  predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PORANO
  (Terni)
  Il  comune  di PORANO (provincia di Terni) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del  5,5  per
mille, viene riconfermata con il presente atto.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PORLEZZA
  (Como)
  Il  comune di PORLEZZA (provincia di Como) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999, nella misura di cui al  prospetto  che
segue  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.), istituita  con  decreto  legisaltivo  30  dicembre
1992, n.  504:
  abitazione  principale  (esclusi  gli immobili locati con contratto
registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazioni principali):  5
per mille;
  terreni agricoli, aree  fabbricabili  e  altri  fabbricati:  5  per
mille;
2.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, come prima sostituito dall'art.
3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  e  successivamente
modificato  dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122,
per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
  tipologia  degli  immobili  nonche'  categorie   di   soggetti   in
situazioni  di  particolare  disagio  economico  sociale:  abitazione
principale (esclusi gli immobili locati con  contratto  registrato  a
soggetti che li adibiscono ad abitazione principale):
  (Omissis).
   detrazione di imposta (lire in ragione annua): 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PORPETTO
  (Udine)
  Il comune di PORPETTO (provincia di Udine) ha adottato, il 22 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  abitazione principale e pertinenza (garage, box, cantina, tettoia):
aliquota del 4,3 per mille;
  relative pertinenze: aliquota del 5 per mille;
  fabbricato ad uso  diverso  dall'abitazione:  aliquota  del  5  per
mille;
  terreni agricoli: aliquota del 5 per mille;
  aree edificabili: aliquota del 5 per mille;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
3. dare atto dell'avvenuta approvazione del "Regolamento comunale per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili" dove e' prevista
l'applicazione delle agevolazioni e facilitazioni di cui all'art.  59
del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, e successive
modificazioni.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PORTACOMARO
  (Asti)
  Il comune di PORTACOMARO (provincia di Asti)  ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo  comune,  nella
misura del  6 per mille, come gia' applicata per l'anno 1998.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PORTOGRUARO
  (Venezia)
  Il  comune di PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 15
marzo 1999, le seguenti deliberazioni in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di adottare per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota I.C.I. del  5,6  per
mille  per le abitazioni principali e quella del 5,8 per mille per le
aree fabbricabili, terreni agricoli ed altri fabbricati.
  (Omissis).
1.  di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'mposta dovuta per
l'I.C.I.  1999  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale  dai  contribuenti, per le unita' immobiliari possedute da
cooperative edilizie a proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione
principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente
assegnati dall'ATER e per le unita' immobiliare possedute a titolo di
proprieta'  o  usufrutto,  purche'  non locate, da anziani o disabili
residenti in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di  ricovero
permanente;
2.  di  dare  atto  che,  per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, all'imposta dovuta si  applica
una riduzione del 50 per cento;
  (Omissis).
                     COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
  (Ascoli Piceno)
  Il  comune  di  PORTO  SAN  GIORGIO (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
le  seguenti aliquote e detrazione I.C.I. per l'esercizio 1999 per le
motivazioni espresse in narrativa che qui' si  intendono  interamente
richiamate:
  abitazione principale: 5,30 per mille;
  restanti unita' immobiliari: 6,50 per mille;
  detrazione per abitazione principale L. 200.000;
di  elevare fino a L. 250.000 la detrazione per abitazione principale
limitatamente ai soggetti che alla  data  del  31  dicembre  1997  si
trovavano nelle seguenti congiunte condizioni:
  titolari  di reddito imponibile di sola pensione non superiore a L.
8.910.200 annue;
  titolari di un diritto reale di godimento  (proprieta',  usufrutto,
uso, abitazione) solo sull'immobile adibito ad abitazione principale;
di  elevare a L. 250.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del
decreto legislativo n. 504/1992  nei  riguardi  dei  titolari  di  un
diritto  reale  di godimento (proprieta', usufrutto, uso, abitazione)
solo dell'immobile adibito ad abitazione principale con reddito annuo
imponibile complessivo non superiore a L. 18.000.000 aventi a  carico
familiare    disabile    con   invalidita'   lavorativa   formalmente
riconosciuta ai sensi di legge in misura non inferiore al 100%;
di elevare all'intero ammontare dovuto per l'imposta la detrazione ai
sensi del citato art. 8, comma 3 del decreto legislativo n.  504/1992
a  favore  di  contribuenti  con  il  reddito  di  sola  pensione non
superiore a L. 8.910.200 annue il cui nucleo familiare  sia  composto
esclusivamente   dal  titolare  dell'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  e  da  familiare  a   carico   disabile   con
invalidita'  lavorativa formalmente riconosciuta ai sensi di legge in
misura non inferiore al 100 per cento.
  (Omissis).
                    COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
  (Ascoli Piceno)
  Il  comune  di  PORTO  SANT'ELPIDIO (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  articolare  le  tariffe  dell'I.C.I.  da applicare nel 1999, come
segue:
  1) aliquota ordinaria del 5,5 per mille: tutti gli  immobili,  aree
fabbricabili e terreni agricoli;
  2) aliquota ridotta del 4,8 per mille:
   a)  unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione
principale;
   b) laboratori artigianali e negozi, categorie catastali C1 e C3;
utilizzati direttamente dai proprietari o concessi a titolo  gratuito
ai  parenti  in  linea  retta,  (ascendente o discendente) entro il 1
grado, che vi svolgono attivita' artigianale o commerciale;
  3) aliquota del 7 per mille; tutte le  unita'  abitative  tenute  a
disposizione  dal  proprietario  o  titolare  del  diritto  reale  di
godimento con esclusione:
   a) delle unita'  abitative  locate  con  contratto  registrato  di
affitto a qualsiasi titolo (in questo caso l'aliquota applicata sara'
del 5,5 per mille);
   b)  delle  unita' abitative utilizzate ad uso gratuito da parenti,
in linea  retta  (ascendente  o  discendente)  entro  il  1  grado  e
collaterale  entro  il  secondo  grado, se nelle stesse il parente in
questione  ha  stabilito  la  propria  residenza  (in   questo   caso
l'aliquota applicata sara' del 5,5 per mille);
  4)  di  confermare  per  l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione
principale   nell'importo   di   L.   300.000   da   applicare   solo
esclusivamente al punto 2, lettera a);
  5)  l'applicazione  delle  aliquote,  cosi'  come sopra previsto e'
dovuta dai soggetti passivi in modo proporzionale alla  quota  ed  ai
mesi dell'anno nei quali si sono avute le condizioni sopra citate.  A
tal fine il mese durante il quale dette condizioni si sono verificate
per almeno quindici giorni e' computato per intero.
  (Omissis).
                       COMUNE DI PORTO VENERE
  (La Spezia)
  Il  comune  di  PORTO  VENERE (provincia di La Spezia) ha adottato,
l'11  marzo  1999,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di detemrinare, nel modo seguente le aliquote e le detrazioni ai fini
dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:
_____________________________________________________________________
   N.        Aliquota         Riferimento a:            Detrazione
d'ordine     per mille                                     lire
_____________________________________________________________________
1             5,90               Ordinaria                    -
2             5,90               Alloggi non locati           -
3             4,00               Abitazione principale      250.000
4             4,00               Abitazione principale
                                  anziani o disabili
                                  che acquistano la
                                  residenza in istituti
                                  di ricovero o sanitari
                                  a seguito di ricovero
                                  permanente, a condizione
                                  che la stessa non
                                  risulti locata            250.000
5             4,00               Abitazioni concesse in
                                  uso gratuito a parenti
                                  di primo grado in linea
                                  retta - figli e/o
                                  genitori - e dagli
                                  stessi utilizzata come
                                  abitazione principale        -
6             4,00               Abitazioni locate, uti-
                                  lizzate come abitazioni
                                  principali, con contratto
                                  d'affitto regolarmente
                                  registrato                   -
7             4,00               Immobili iscritti in
                                  catasto alla categoria
                                  C e D                        -
8              4,00              Immobili posseduti da enti
                                  senza fini di lucro          -
di  elevare  a  L.  360.000  la  detrazione  per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione  principale  per  i  soggetti  passivi  che  si
trovano nelle seguenti condizioni reddituali:
  a)  nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap
risultante da certificazione acquisita o da acquisire  d'ufficio  con
almeno  il  70%  di invalidita' purche' il reddito complessivo lordo,
compresi redditi esenti ai fini IRPEF, non superi L. 28.000.000;
  b) nulcei familiari composti da una sola persona pensionata  avente
importo  annuo lordo, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non
superiore  a  L.  12.000.000  e  che  non  abbia   altre   proprieta'
immobiliari  all'infuori  della casa di abitazione per la quale viene
richiesta la maggiore detrazione; nuclei familiari composti da due  o
piu' persone unicamente con reddito da pensione complessivo lordo non
superiore  a  L.  16.000.000  e  che  non  abbiano  altre  proprieta'
immobiliari all'infuri della casa di abitazione per  la  quale  viene
richiesta la maggiore detrazione;
  c)   richiedenti   che  ritengano  di  trovarsi  in  documentazione
situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio;
di  stabilire  che  per  avere  diritto  all'elevazione  di  cui   al
sopraindicato  punto  5 i contribuenti interessati debbano presentare
apposita domanda contenente una dichiarazione che attesti la presenza
delle condizioni previste per le agevolazioni ed i redditi  percepiti
nell'anno  precedente,  integrata  da ogni altro elemento documentale
necessario all'accertamento.
  Le  dichiarazioni  di  cui  sopra  non  esonerano  dagli  eventuali
accertamenti  che  il comune ritiene compiere. Il mancato possesso di
una delle condizioni sopra esposte, debitamente accertata dal comune,
comporta il pagamento della differenza di imposta oltre  le  sanzioni
di legge.
  Le  domande  di  elevazione  dovranno  essere presentate al settore
tributi, su appositi modelli distribuiti  dall'ufficio  anzidetto,  a
pena di decadenza, entro il termine del versamento della seconda rata
dell'imposta.
  (Omissis).
                       COMUNE DI POSTA FIBRENO
  (Frosinone)
  Il comune di POSTA FIBRENO (provincia di Frosinone) ha adottato, il
23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. al  5,5  per  mille
senza  differenziazioni,  con  detrazione  fissa  di  L.  200.000 per
l'abitazione principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI POSTALESIO
  (Sondrio)
  Il comune di POSTALESIO (provincia di Sondrio) ha adottato,  il  27
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di  determinare  e  confermare  per  l'anno  1999,  in  attuaizone
dell'art.    6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge  23  dicembre
1996,  n.  662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella
misura del 6 per mille;
2. dare atto e precisare  che  con  la  determinazione  dell'aliquota
nella  misura del 6 per mille vengono escluse tutte le determinazioni
in ordine a diversificazioni dell'aliquota stessa, nonche'  ad  altre
agevolazioni e/o benefici a favore dei soggetti passivi.
  (Omissis).
                      COMUNE DI POTENZA PICENA
  (Macerata)
  Il comune di POTENZA PICENA (provincia di Macerata) ha adottato, il
5  marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
I. fissare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  1)  aliquota  del 4,8 per mille da applicare per le persone fisiche
soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie  a  proprieta'
indivisa  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale  aliquota
si   applica   altresi'  agli  alloggi  I.A.C.P.  dati  in  locazione
abitativa;
  2) aliquota del 6 per mille da applicare sulle abitazioni possedute
in aggiunta a quella principale destinate ad abitazione principale di
parenti in linea retta di 1 grado (i genitori ed il figlio);
  3) aliquota del 6 per mille da applicare sulle abitazioni possedute
in aggiunta a quella  principale  se  locate  per  l'intero  anno  di
riferimento  dell'imposta.  Agli effetti di cui sopra il mese durante
il quale la locazione si e' protratta per piu' di quindici giorni  e'
computato per intero;
  4) aliquota del 7 per mille da applicare sulle abitaizoni (cat.  A)
non locate per l'intero anno di riferimento dell'imposta possedute in
aggiunta all'abitaizone principale;
  5)  aliquota  del  6  per  mille  da  applicare  su tutti gli altri
immobili non ricompresi nelle fattispecie di  cui  sopra  incluse  le
pertinenze alle abitazioni principali;
II.  aumentare  la detrazione d'imposta prevista al comma 2 dell'art.
8 del decreto legislativo n. 504/1992, da L. 200.000 a L. 240.000 per
gli immobili di cui al precedente punto 1.
  (Omissis).
                     COMUNE DI POZZAGLIA SABINA
  (Rieti)
  Il comune di POZZAGLIA SABINA (provincia di Rieti) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'applicazione dell'I.C.I.  -  imposta  comunale
sugli  immobili  -  in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999,
l'aliquota al 6 per mille gia' vigente per l'anno 1998 da applicare a
tutti i soggetti passivi;
2. per la determinazione della base  imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n.  662  e  dal  regolamento  comunale  approvato  con
delibera  di  consiglio comunale n. 48 del 18 dicembre 1998 esecutiva
ai sensi di legge;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza  del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
                    COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI
  (Cremona)
  Il comune di POZZAGLIO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato,
il  22  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta sugli immobili per  l'anno
1999 nelle seguenti misure:
  a) 4,5 per mille, per le abitazioni principali;
  b) 5,9 per mille, per le altre tipologie di immobili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI POZZALLO
  (Ragusa)
  Il  comune  di  POZZALLO  (provincia di Ragusa) ha adottato, il  26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di   determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  a decorrere dal 1 gennaio 1999  e  per  tutto  l'anno  1999
nella  misura  del 4 per mille per l'abitazione principale utilizzata
dal soggetto passivo e nella misura del 6,5 per mille  per  tutte  le
altre unita' immobiliari;
di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in
 L. 220.000 per tutte le relative categorie di contribuenti;
di  considerare abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo
di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono  la
residenza  permanente  in istituti di ricovero ed a condizione che la
stessa non risulti locata;
di applicare, anche all'abitazione locata con contratto registrato al
soggetto che  la  utilizza  come  abitazione  principale,  l'aliquota
ridotta  prevista per l'abitazione principale utilizzata dal soggetto
passivo.
  (Omissis).
                    COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI
  (Udine)
  Il comune di POZZUOLO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha  adottato,
il   5  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  di  stabilire  per  l'anno 1999 le seguenti aliquote e detrazioni
sulla  scorta  delle  disposizioni   dettagliatamente   indicate   in
premessa:
  a)  immobili  adibiti ad abitazione principale comprese le relative
pertinenze (cantine, garages, ecc.) fino al  massimo  di  due  unita'
immobiliari aliquota del 4,75 per mille e detrazione di L. 240.000;
  b)  unita'  abitative aventi i requisiti della locabilita' sfitte e
tenute a disposizione aliquota del 6,50 per mille;
  c) aliquota ordinaria del 5 per mille per i restanti immobili, aree
fabbricabili e terreni.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PRAGELATO
  (Torino)
  Il comune di PRAGELATO (provincia di Torino) ha adottato,  il    23
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille con la detrazione di L.
250.000 per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                    COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
  (Sondrio)
  Il comune di PRATA CAMPORTACCIO (provincia di Sondrio) ha adottato,
il   26   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
3.  di  dare  atto  che  la detrazione per l'abitazione principale e'
stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2,  della  legge
n. 662/1996.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PRATO
  Il  comune  di  PRATO  ha  adottato,  il 18 marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  applicare  per  l'anno  1999 le aliquote relative all'imposta
comunale sugli immobili come segue:
  abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza
anagrafica nel comune di Prato oppure utilizzate da soci  assegnatari
di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, anch'essi purche'
residenti nel comune di Prato: aliquota agevolata 4 per mille;
  alloggi concessi in uso gratuito dal soggetto passivo residente nel
comune a parenti in linea retta fino al  secondo  grado  e  in  linea
collaterale  fino  al  primo  grado, a condizione che il soggetto che
l'utilizza vi abbia stabilito la propria  residenza,  cosi'  come  e'
intesa  ai  fini  anagrafici  e  vi  abbia  effettiva stabile dimora:
aliquota agevolata 4 per mille;
  alloggi  locati  con  contratto  registrato  a  soggetti   che   li
utilizzano come abitazione principale: aliquota agevolata 4 mille;
  altri immobili: aliquota ordinaria 5,3 per mille;
  alloggi  non locati o comunque tenuti a disposizione per un periodo
non superiore a due anni riferito al 1 gennaio dell'anno di  imposta:
aliquota 7 per mille;
  alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione per i quali non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due anni rispetto al 1 gennaio dell'anno di imposta: aliquota  9  per
mille (art. 2 legge n. 431/1998);
2. di stabilire le detrazioni per l'anno 1999 come segue:
  detrazione  per  l'abitazione  principale  direttamente abitata dal
soggetto passivo, rapportando la cifra al periodo  dell'anno  durante
il  quale  il  soggetto  ha  dimorato  nell'abitazione principale: L.
200.000 annue;
3.  di  accertare  che  a  seguito  dell'adozione   del   regolamento
riguardante   l'imposta   comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  i
fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto   non
utilizzati,  limitatamente  al  periodo  e  l'anno  durante  il quale
sussistono tali condizioni, l'imposta e' ridotta del 50 per cento.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PRECI
  (Perugia)
  Il comune di PRECI (provincia di Perugia) ha adottato,  l'11  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1999  nella  misura  del  6 per mille
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
confermando   in  L.  200.000  la  detrazione  per  la  prima  unita'
abitativa, come previsto dal comma  2  dell'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PREMENO
  (Verbano-Cusio-Ossola)
  Il   comune  di  PREMENO  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.   di  fissare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
istituita con decreto legislativo n. 504 del  30  dicembre  1992  per
l'anno 1999 nella misura unica del 5,50 per mille.
2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura
di L. 300.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI PRIGNANO CILENTO
  (Salerno)
  Il  comune  di PRIGNANO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato,
il  29  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
stabilire  per  l'anno  1999,  l'applicazione  dell'aliquota  imposta
comunale  sugli immobili, nella misura del 5 per mille con esclusione
di ogni tipo di agevolazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PRIMALUNA
  (Lecco)
  Il comune di PRIMALUNA (provincia di Lecco)  ha  adottato,  il    4
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo
 30  dicembre  1992,  n.  504, come modificato dall'art. 3, comma 53,
legge n. 662/1996 l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
nella misura seguente per l'anno 1999:
  4,5 per mille per abitazione principale;
  5  per mille per i restanti immobili: abitazioni  secondarie; altri
fabbricati; aree edificabili.
  (Omissis).
 
                          COMUNE DI PRIOCCA
  (Cuneo)
  Il comune di PRIOCCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il  29 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999,  (omissis)  riconfermandola  nella
misura  del  6  per  mille,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli
immobili (I.C.I.) da applicarsi in  misura  unica  a  tutte  le  basi
imponibili e di determinare la detrazione d'imposta in L. 200.000 per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
2.   di   non   procedere,   (omissis)   ad  alcuna  diversificazione
dell'aliquota I.C.I., cosi' come previsto dalla vigente normativa  in
materia.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Procida
  (Napoli)
  Il  comune di PROCIDA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 1999, nelle seguenti misure diversificate
l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ubicati sul
territorio di  Procida:
  A) abitazioni principali, 4,5 per mille;
  B) altre tipologie di immobili, 7 per mille;
2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta  dovuta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale dal soggetto
passivo.
  (Omissis).
                   COMUNE DI Provaglio val sabbia
  (Brescia)
  Il comune  di  PROVAGLIO  VAL  SABBIA  (provincia  di  Brescia)  ha
adottato,  il  15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI Puglianello
  (Benevento)
  Il comune di PUGLIANELLO (provincia di Benevento) ha  adottato,  il
25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' fissata al 5 per mille per  ogni
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo;
la medesima aliquota e' fissata per  ogni  altra  unita'  immobiliare
data  in locazione, con regolare contratto debitamente registrato, ad
un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
l'aliquota del 6 per  mille  e'  fissata  per  la  generalita'  degli
immobili   soggetti  all'imposta  oltre  quelli  riportati  ai  punti
precedenti;
di stabilire che le detrazioni d'imposta siano soltanto quelle minime
previste per legge limitatamente alle unita' immobiliari  adibite  ad
abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                         COMUNE DI Quarrata
  (Pistoia)
  Il  comune  di  QUARRATA (provincia di Pistoia) ha adottato, il  30
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno  1999  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 6,2 per mille;
2. determinare l'aliquota I.C.I. nella misura ridotta del 5 per mille
limitatamente  in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci di cooperative edilizie a  proprieta'  indivisa,  residenti  nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo;
3. determinare l'aliquota per  gli  alloggi  non  locati  e  le  aree
fabbricabili nella misura del 7 per mille;
4. stabilire le seguenti detrazioni di imposta:
  A) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo  ad  esclusione di quelle di cui alla successiva lettera B L.
200.000;
  B) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti
passivi residenti nel territorio del  comune  con  reddito  derivante
unicamente  da  pensione non superiore a quello minimo INPS da lavoro
dipendente con esclusione dei contribuenti che abitano in immobili di
categoria catastale A/1, A/2, A/7, A/8 e A/9: L. 330.000. Nel  limite
reddituale  sopracitato  non si tiene conto del reddito da fabbricati
derivante dalla rendita catastale dell'abitazione principale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI Quartu sant'elena
  (Cagliari)
  Il comune di QUARTU SANT'ELENA (provincia di Cagliari) ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota l.C.I. nella misura del
6 per mille;
2.  di  ridurre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 556/1996, la
sopracitata aliquota, al 4,5 per mille per gli immobili  direttamente
adibiti ad abitazione principale;
3.  di  stabilire,  per le motivazioni riportate in premessa, che per
l'anno 1999 la detrazione prevista  per  l'abitazione  principale  ai
fini l.C.l., e' cosi' graduata:
  L.  300.000  nei  confronti di soggetti titolari di solo reddito di
pensione sociale e di quello relativo all'unita' immobiliare  adibita
ad   abitazione   principale,  soli  o  con  coniuge  nella  medesima
situazione reddituale;
  L. 250.000 nei confronti di soggetti titolari di reddito del nucleo
familiare imponibile IRPEF non superiore a L. 40.000.000.
  Tali detrazioni verranno concesse ai soggetti che ne fanno domanda,
su  modelli  predisposti  dal  comune,  con  allegata  documentazione
comprovante il reddito.
  (Omissis).
                           COMUNE DI Quero
  (Belluno)
  Il  comune di QUERO (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  per
l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille per tutti gli immobili
soggetti;
2.  di  stabilire per l'anno 1999 la detrazione dell'imposta comunale
sugli  immobili  per  l'abitazione  principale  nella  misura  di  L.
220.000, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, nonche' gli alloggi  regolarmente  assegnati  dalle
aziende per l'edilizia economica residenziale;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
4.  di stabilire, per i contribuenti di cui al precedente punto 3, la
detrazione  di  imposta  comunale  sugli  immobili  per  l'abitazione
principale nella misura di L. 500.000;
5.  di stabilire l'aliquota agevolata dello 0,5 per mille a favore di
proprietari che eseguono  interventi  volti  al  recupero  di  unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero  di  immobili  di  interesse  artistico   o   architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure  all'utilizzo  di
sottotetti.    L'aliquota  agevolata  e' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                         COMUNE DI Quindici
  (Avellino)
  Il comune di  QUINDICI  (provincia  di  Avellino)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per le motivazioni addotte in  narrativa,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per  l'anno  1999,  a  nonna
dell'art.  6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e  suc-
cessive  modificazioni  nella  misura  unica  del  6 per mille, senza
differenziazioni e agevolazioni e senza applicazione di  riduzione  e
di maggiori detrazioni.
  (Omissis).
                     COMUNE DI Quinzano d'oglio
  (Brescia)
  Il comune di QUINZANO D'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  come segue le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 1999 e
stabilire la detrazione  per  l'abitazione  principale  nella  misura
unica di L. 200.000:
  a) per abitazione principale: 4,5 per mille;
  b)  per  tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale: 5,5
per mille;
  d) per abitazioni sfitte: 7 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI Racconigi
  (Cuneo)
  Il comune di RACCONIGI (provincia di Cuneo)  ha  adottato,  il  1รน0
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
A)  aliquota per abitazione principale: 5,8 per mille, con detrazione
L. 200.000;
B) aliquota per altri fabbricati: 6,1 per mille;
C) aliquota per alloggi sfitti: 7 per  mille  (sono  da  considerarsi
alloggi  sfitti  tutte  quelle  abitazioni che non essendo abitazioni
principali sono a disposizione del proprietario e per  le  quali  non
esista  un  contratto di locazione registrato (patto in deroga o equo
canone).
  (Omissis).
                         COMUNE DI Raffadali
  (Agrigento)
  Il comune di RAFFADALI (provincia di Agrigento) ha adottato, il
 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare nella misura del 5 per mille, l'aliquota I.C.I.  per
l'anno 1999;
2. di fissare in L. 220.000 la detrazione  per abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Ragusa
  (Ragusa)
  Il  comune  di  Ragusa  ha  adottato, il 30 marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta I.C.I. e' stabilita nella misura
unica del 4 per mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI Rapolano terme
  (Siena)
  Il comune di RAPOLANO TERME (provincia di Siena) ha adottato, il 26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  1999 (omissis) le seguenti aliquote
I.C.I.:
  a)  5,5  per  mille  in  favore  dei  proprietari   dell'abitazione
principale, delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di co-
operative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
  b) 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;
2. di elevare la detrazione per abitazione principale per l'anno 1999
da L. 200.000 a L. 230.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI Rassa
  (Vercelli)
  Il comune di RASSA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
confermare l'attuale misura dell'imposta nel 6 per mille per tutte le
unita'   immobiliari,   determinando   la   detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000  come  per
legge;
non  avvalersi  della  facolta'  di  ridurre  l'imposta  per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
non avvalasi della facolta' di elevare l'importo della detrazione per
abitazione principale; dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della
legge n. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate
del 5 per  cento,  ai  fini  I.C.I.  ed  i  redditi  dominicali  sono
rivalutati del 25 per cento ai fini I.C.I.
  (Omissis).  Delibera:
di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
  (Omissis).
                            COMUNE DI RE
  (Verbano-Cusio-Ossola)
  Il  comune di RE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed
unita' immobiliari locate utilizzate come abitazione principale:  5,5
per mille;
  altri  fabbricati  ed immobili diversi dalle abitazioni principali:
6 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la  detrazione  dell'imposta  dovuta  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                            COMUNE DI REA
  (Pavia)
  Il  comune  di  REA  (provincia  di  Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille;
2.  di  stabilire  che  la  detrazione  dall'imposta  comunale  sugli
immobili  direttamente  adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo, e' applicabile per l'anno 1999 nella misura di  L.  300.000,
alle  unita' immobiliari classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4 e
A/5, aventi un valore catastale non superiore a L. 750.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RECETTO
  (Novara)
  Il  comune di RECETTO (provincia di Novara) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  quanto  in  premessa citato l'aliquota I.C.I. da
applicare per l'esercizio 1999 nella misura del 5 per mille;
di non avvalersi della facolta' di cui  al  comma  53,  dell'art.  3,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in ordine alla diversificazione
delle aliquote;
di  non avvalersi della facolta' di cui all'art. 1, comma 5, legge n.
449 del 27 dicembre 1997;
di confermare per l'anno  1999  la  detrazione  I.C.I.  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale in L. 200.000 ai sensi
dell'art.  3, comma 5, della legge n. 662/1996;
di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati  realizzati  per
la  vendita  e non venduti da imprese ex art. 8, primo comma, decreto
legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3,  legge
n. 662/1996;
di  dare  applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art.
3, in ordine alla equiparazione  dell'assoggettamento  ad  abitazione
principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o
usufrutto   da   anziani  o  disabili  che  acquistino  la  residenza
permanente in istituti di  ricovero  sanitari  a  condizione  che  la
stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI REGGELLO
  (Firenze)
  Il  comune  di  REGGELLO  (provincia  di  Firenze)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  come  segue l'applicazione delle aliquote I.C.I. per
l'anno 1999:
  aliquota base (abitazione principale): 5 per mille;
  immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;
  immobili posseduti in aggiunta  all'abitazione  principale:  7  per
mille;
  detrazione  per  l'abitazione  principale  rapportata al periodo di
possesso nell'anno: L. 200.000;
  estensione  delle  agevolazioni  riconosciute  per  le   abitazioni
principali  agli  anziani  o  disabili  che  risultano  residenti  in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e la
cui  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  non  risulti  locata  e a quella dove risiedono parenti in
linea diretta di primo grado  del  contribuente  come  stabilito  nel
regolamento  comunale  per  l'applicazione  dell'I.C.I. approvato con
delibera di consiglio comunale n. 121 del 23 dicembre 1998.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RENATE
  (Milano)
  Il  comune di RENATE (provincia di Milano) ha adottato, il 22 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) da applicare per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  7 per mille sugli alloggi non locati;
  5,5 per mille su tutti gli altri immobili;
2.  di  mantenere  la  detrazione  d'imposta  per  unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita
per legge.
  (Omissis).
                          COMUNE DI REVELLO
  (Cuneo)
  Il comune di REVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' fissata e confermata come per il
1998 al minimo del 4 per mille, con detrazione, anch'essa  confermata
come per il 1998, di L. 200.000 per abitazione principale.
  (Omissis).
                            COMUNE DI RHO
  (Milano)
  Il  comune  di  RHO  (provincia  di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, sulla base dei motivi espressi in
premessa,  le  seguenti  aliquote relative all'imposta comunale sugli
immobili:
  a) abitazioni principali: aliquota 5 per mille;
  b) abitazioni sfitte o locate ad uso  foresteria:  aliquota  7  per
mille;
  c) abitazioni non rientranti nei precedenti punti a) e b): aliquota
6,3 per mille;
  d) altri fabbricati e terreni agricoli: aliquota 6,3 per mille;
  e) aree fabbricabili: aliquota 7 per mille;
2. di applicare nella misura di L. 200.000 la detrazione prevista per
l'abitazione;
3.  di considerare, in base all'art. 3, comma 565, legge n. 662/1996,
per abitazione principale le unita' immobiliari possedute da  anziani
o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero
permanente (da documentare), a condizioni che la stessa  non  risulti
locata;
4.  di  considerare,  altresi',  per  abitazioni principali le unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione  principale  dei  soci
delle  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti nel
comune, nonche' agli alloggi regolarmente  assegnati  dagli  istituti
autonomi per le case popolari.
  (Omissis).
6.  di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I.
dovuta per l'anno 1999 per i titolari di pensioni,  i  lavoratori  in
cassa  integrazione  od  in  mobilita',  i  disoccupati, gli invalidi
civili riconosciuti al 100% che risultino  proprietari,  titolari  di
diritto   d'uso   od  abitazione,  usufruttuari  di  un'unica  unita'
immobiliare classificata nelle categorie  catastali  A/2,  A/3,  A/4,
A/5, A/6, A/7, oltre box e/o altre pertinenze, con reddito imponibile
annuo:
  a)  fino  a  L.  15.000.000  per  nucleo  familiare composto da una
persona;
  b) fino a L.  27.000.000  per  nucleo  familiare  composto  da  due
persone;  tale  limite di reddito e' elevato di L. 6.000.000 per ogni
altro familiare a carico o componente il nucleo familiare;
7. (Omissis);
8. di dare atto che per poter usufruire della  maggior  detrazione  i
contribuenti  dovranno presentare entro i termini della dichiarazione
dei redditi apposita autocertificazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RIBERA
  (Agrigento)
  Il comune di RIBERA (provincia di Agrigento)  ha  adottato,  il  13
gennaio 1999 ed il 4 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  nella  misura unica del 4,50 per mille l'aliquota I.C.I.
da applicare in questo comune nell'anno 1999;
  (Omissis);
di dare atto che la detrazione spettante per l'abitazione  principale
e' di L. 200.000, come previsto per legge.
  (Omissis).
di  modificare  l'atto  n. 1 del 13 gennaio 1999 nel senso di ridurre
l'aliquota I.C.I. per i terreni agricoli dal 4,50 per mille al 4  per
mille.
  (Omissis).
di  approvare  in toto la superiore proposta di deliberazione che qui
si intende integralmente riportata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI RICALDONE
  (Alessandria)
  Il comune di RICALDONE (provincia di Alessandria) ha  adottato,  il
22   febbraio   1999,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  nel  5,75  per  mille  l'aliquota per l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999;
dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle  abitazioni
principali rispetto a quella per le altre unita' immobiliari.
  (Omissis).
                     COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
  (Firenze)
  Il  comune di RIGNANO SULL'ARNO (provincia di Firenze) ha adottato,
il  31  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di deliberare per l'anno di imposta 1999 le seguenti aliquote:
  A) aliquota ordinaria I.C.I. al 6,5 per mille  da  applicarsi  alle
aree  fabbricabili  e  ai  fabbricati  classificati  nelle  categorie
catastali A/10, B, C e D, nonche' alle abitazioni che  non  rientrano
nelle tipologie evidenziate ai punti B) e C) della presente proposta;
  B) aliquota ridotta per l'abitazione principale al 4,7 per mille da
applicarsi  unicamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale dal soggetto passivo di imposta  fisica  e  dai
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune.
  Si  evidenzia:  affinche'  l'immobile   sia   definito   abitazione
principale,   e  possa  applicarsi  l'aliquota  ridotta,  cosi'  come
indicato dal legislatore all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo
n. 504/1992, ci deve  essere  identita'  tra  il  soggetto  dimorante
nell'abitazione   (in   questo  caso  persona  fisica  e/o  socio  di
cooperativa a proprieta' indivisa), ivi residente,  e  colui  che  ha
l'obbligo fiscale del versamento dell'imposta per tale immobile;
  C)  aliquota  del 7 per mille da applicarsi alle seguenti tipologie
di immobili:
   1) abitazioni sfitte, non locate alla data del 1 gennaio 1999
 (l'Ufficio verifichera' l'esistenza o meno di contratti di locazione
registrati - non  vi  rientrano  quelle  occupate  da  familiari  ivi
residenti);
  2)  abitazioni  tenute  a  disposizione  del  proprietario soggetto
passivo (c.d. seconde case); 2. di  elevare  la  detrazione  relativa
all'abitazione  principale  da  L.  200.000  a  L.  500.000  ai sensi
dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,   cosi'   come
successivamente  modificato  dal  decreto legge n. 50/1997 convertito
dalla legge 9 maggio 1997, n.  122,  per  le  seguenti  tipologie  di
contribuenti soggetti passivi di imposta:
  A)    pensionato,    residente    nel   comune,   unico   occupante
dell'abitazione, ultrasessantacinquenne, (e'  escluso  dal  beneficio
l'eventuale   contribuente   coniugato,  non  legalmente  separato  o
divorziato, anche se unico residente e/o occupante  dell'abitazione),
il  cui reddito imponibile IRPEF per l'anno di imposta 1998 (al lordo
di detrazioni fiscali-oneri  e  spese  detraibili)  non  deve  essere
superiore a L. 15.000.000;
  B)  soggetto  il  cui  nucleo familiare e' composto da due persone,
entrambe  pensionate,  residenti  nel  comune,  almeno  uno  dei  due
ultrasessantacinquenne.    Il  reddito  imponibile  IRPEF  del nucleo
familiare per l'anno di imposta 1998 (al lordo di detrazioni fiscali-
oneri e spese detraibili) non deve essere superiore a L. 20.000.000;
  C) soggetto con  nucleo  familiare  numeroso,  composto  da  almeno
cinque  persone,  con  almeno  due  figli  minorenni, tutti dimoranti
nell'unita' immobiliare.  Il  reddito  imponibile  IRPEF  del  nucleo
familiare per l'anno di imposta 1998 (al lordo di detrazioni fiscali-
oneri  e spese detraibili) non deve essere superiore a L. 35.000.000,
per ogni persona in piu' si aggiungono 5 milioni;
  D)  soggetto  il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100%
(in questo caso e' irrilevante il numero dei componenti il  nucleo  e
non  si  pongono  limiti  in  ordine  all'eta'  del contribuente). Il
reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare per l'anno  di  imposta
1998  (al  lordo  di detrazioni fiscali-oneri e spese detraibili) non
deve essere superiore ai valori indicati nella sottostante tabella:
   per una persona L. 22.500.000;
   per due persone L. 30.000.000;
   per tre persone L. 37.500.000;
   per quattro persone L. 45.000.000;
   per cinque persone L. 52.500.000;
   per sei persone L. 60.000.000;
   per ogni persona in piu' si aggiungono L. 5.000.000;
a condizione che si verifichino  contestualmente  tutte  le  seguenti
condizioni:
  1)  che  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale sia
l'unico  immobile  per  la  quale  il  contribuente  e/o  gli   altri
componenti  il  nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il
territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di un ga-
rage, che integra l'abitazione principale);
  2) che l'iscrizione  della  unita'  immobiliare  al  Nuovo  catasto
edilizio urbano sia compresa in una delle categorie catastali tra A/2
ed A/5;
  3)  che il contribuente o i contribuenti passivi di imposta abbiano
posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RIMINI
 
  Il comune di RIMINI ha  adottato,  l'11  marzo  1999,  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di rettificare la propria precedente deliberazione n. 9 in data 21
gennaio 1999 e di determinare, (omissis),  le  aliquote  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per  l'anno  1999 nelle segunti
misure:
  aliquota ridotta del 5 per mille per le unita' immobiliari  adibite
ad  abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci delle coop-
erative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche'
per quelle locate con contratto registrato  ad  un  soggetto  che  le
utilizzi come abitaizone principale;
  aliquota  del 7 per mille per le unita' abitative sfitte o tenute a
disposizione  dal  proprietario  o  titolare  del  diritto  reale  di
godimento; sono escluse le abitazioni all'interno delle quali risulti
costituito un regolare nucleo anagrafico;
  aliquota del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  confermare  per  l'anno  1999  l'aumento  a  L. 350.000 della
detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni  di
disagio  economico  e  sociale, individuate nelle seguenti condizioni
personali e patrimoniali:
  cittadini residenti nel comune;
  proprietari o titolari di diritto reale  di  godimento  della  sola
unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale, con eventuali
annesse pertinenze autonomamente accatastate (un garage o posto auto,
una cantina o ripostiglio);
  di   eta'   non   inferiore   a   sessanta  anni,  oppure  soggetti
permanentemente inabili al lavoro con invalidita'  non  inferiore  al
67%;
  titolari  di  solo  reddito  derivante  da  pensione  non superiore
nell'anno 1998 a L. 15.000.000 lordi  se  il  soggetto  passivo  vive
solo;  se  il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del
nucleo familiare, sempre derivante da pensioni, e con riferimento  ai
redditi  1998,  viene  fissato  in L. 28.000.000 per il nucleo di due
persone; detto limite viene incrementato di  L.  6.000.000  per  ogni
ulteriore   componente;   sono   esclusi   dal  computo  del  reddito
complessivo  quello  derivante  dal   possesso   dell'abitazione   ed
eventuali  pertinenze,  i  redditi  non  soggetti  ad  IRPEF e quelli
soggetti a tassazione separata.
  Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al  soggetto
passivo  alla data del 1 gennaio 1999. La detrazione e' rapportata ad
unita' immobiliare; in  caso  di  comproprieta'  spetta  al  soggetto
passivo  proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione; la
detrazione spettante e'  applicata  sulla  sola  imposta  dovuta  per
l'abitazione  principale, fino a concorrenza del suo ammontare, e non
si estende all'imposta dovuta sulle eventuali pertinenze.
  I soggetti in possesso dei necessari requisiti  potranno  applicare
la   detrazione   al  momento  delle  prescritte  rate  di  pagamento
dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, fare pervenire
al comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo, apposita
dichiarazione su modello predisposto  dall'ufficio,  allegando  copia
della  dichiarazione  dei redditi propria e degli altri componenti il
nucleo familiare (o del libretto di pensione o di invalidita').
  Non sono tenuti alla presentazione della  descritta  documentazione
coloro  che  hanno  gia'  provveduto  negli  anni precedenti e le cui
situazioni  corrispondono  per  l'anno  1999   ai   requisiti   sopra
individuati.
  (Omissis).
                        COMUNE DI RIPABOTTONI
  (Campobasso)
  Il  comune di RIPABOTTONI (provincia di Campobasso) ha adottato, il
6 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
3.  di confermare per l'anno 1999 le aliquote d'imposta per i diversi
tributi locali (pertanto l'aliquota I.C.I. 6 per mille),  le  tariffe
dei diversi servizi.
  (Omissis).
                       COMUNE DI RIPALIMOSANI
  (Campobasso)
  Il comune di RIPALIMOSANI (provincia di Campobasso) ha adottato, il
31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. l'imposta comunale sugli immobili, per tutti i fabbricati  e  aree
cadenti  nel territorio comunale ed assoggettabile a tale tributo, e'
stabilita, per il 1999, nella misura del 5 per mille per l'abitazione
principale e al 5,50 per mille per gli altri immobili;
2. che  soggetti  attivi  e  passivi,  basi  imponibili,  esecuzioni,
riduzioni   e   detrazione  d'imposta,  versamenti  e  dichiarazioni,
liquidazioni ed accertamenti, ecc. sono quelli determinati dagli art.
3 e seguenti sino al 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
504,   nonche'   dalle  norme  citate  in  narrativa  e  dal  decreto
legislativo n. 446/1997.
  (Omissis).
                     COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
  (Cremona)
  Il comune di RIPALTA CREMASCA (provincia di Cremona) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura  unica  del  5  per  mille,  ad  eccezione  delle  case sfitte
applicata nella misura del 7 per mille;
2. di elevare a L. 400.000 le detrazioni d'imposta  per  l'abitazione
principale nei seguenti casi:
  nucleo  familiare  con la presenza di convivente portatore di hand-
icap come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  nucleo  familiare  composto  da  uno  o  piu'  pensionati  titolari
esclusivamente  di  redditi  da pensione sociale (L. 497.240 circa) o
pensione integrata al minimo  (L.  709.500)  o  titolare  di  assegno
sociale (L. 506.720) comunque non cumulabili, sui redditi 1998.
  (Omissis).
                     COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
  (Macerata)
  Il  comune di RIPE SAN GINESIO (provincia di Macerata) ha adottato,
il  27  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota  I.C.I.  ordinaria  nella
misura del 5 per mille;
3. di confermare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno
1999 in L. 200.000;
4. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota agevolata del 4 per mille
a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero nei centri storici, ovvero volti  alla  realizzazione  di
autorimesse  o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei
sottotetti;
5.  l'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
6. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota al 6,5 per  mille  nelle
seguenti fattispecie:
  alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale,
con esclusione:
   a)  di  quelli  concessi  a qualsiasi titolo ai familiari entro il
primo grado di parentela  (figli-genitori)  che  li  utilizzino  come
abitazione  principale con applicazione comunque della detrazione per
abitazione principale;
   b) di quelli locati con regolare contratto  registrato  a  persone
che la utilizzino come abitazione principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI RIVANAZZANO
  (Pavia)
  Il  comune  di  RIVANAZZANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
A)  di  confermare  con  effetto  dal  1  gennaio  1999,   l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,50
per mille, secondo le modalita' delle vigenti  disposizioni  legisla-
tive e regolamentari;
B)  di  stabilire  che  la  detrazione  dall'imposta  comunale  sugli
immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno 1999 nelle
misure  formulate  come  appresso,  cosi'  come  identificate   nella
premessa narrativa e sentito in merito le organizzazioni sindacali di
categoria:
  1)  pensionati,  con  un  reddito familiare lordo di L. 17.000.000,
nullatenenti, unica abitazione, escluso il garage -
 L. 300.000 +
 L. 200.000 (ex lege);
  2) coniugi a carico di pensionati -
 L. 300.000 +
 200.000 (ex lege);
  3) pensionati fino ad un reddito familiare lordo di L. 25.000.000
-
 L. 100.000 +
 L. 200.000 (ex lege);
  4) nuclei familiari monoreddito (con un reddito da L. 27.000.000  a
L. 28.000.000) con minimo tre persone a carico (ex mogli e due figli)
-
 L. 300.000 +
 L. 200.000 (ex lege);
  5)  portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; alle
famiglie con la presenza di portatori di handicap viene elevato di L.
5.000.000 in piu' il reddito familiare per ogni disabile;
  6)  disoccupati  non stagionali, per almeno sei mesi nell'anno 1998
regolarmente  iscritti  nelle  liste  di  collocamento,  con  reddito
familiare di L. 17.000.000 lordi annuo -
 L. 300.000 +
 L. 200.000 (ex lege);
  7)  lavoratori  posti  in  cassa  integrazione  o in mobilita', per
almeno  sei  mesi,  nell'anno  1998,  con  reddito  familiare  di  L.
17.000.000 lordi annuo -
 L. 300.000 +
 200.000 (ex lege).
  I  soggetti  aventi  diritto non devono possedere anche a titolo di
usufrutto, altri immobili.
  Al fine  di  agevolare  i  contribuenti,  si  ritiene  legittimo  e
sufficiente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa
ai sensi della legge n. 15/1968, attestante:
   1)   la  condizione  di  appartenenza  ad  una  categoria  ammessa
all'ulteriore detrazione;
   2) reddito  complessivo  del  nucleo  familiare,  allegando  copia
dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione;
   3) il non possesso di altri immobili e/o terreni escluso il garage
di pertinenza all'abitazione principale.
  La  dichiarazione,  redatta  in carta semplice, va sottoscritta dal
contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere  la
documentazione.
  Di  tali  ulteriori  detrazioni, non potranno usufruire i cittadini
non  appartenenti  alle  categorie  citate  e  quelli  possessori  di
immobili classificati a catasto come A/1, A/2, A/7, A/8 ed A/9.
  (Omissis).
                         COMUNE DI RIVAROSSA
  (Torino)
  Il  comune  di  RIVAROSSA  (provincia di Torino) ha adottato, il 25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per  le  ragioni  e  motivazioni  indicate nella
premessa  narrativa,  anche   per   l'anno   1999,   l'aliquota   per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.CI.), nella
misura del 5 per mille e con una detrazione  di  L.  200.000  per  le
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo d'imposta;
2. di confermare, inoltre,  l'aliquota  agevolata  dell'I.C.I.,  pari
all'1  per  mille,  per  gli  interventi  di  recupero del patrimonio
edilizio, previsti dall'art. 1, comma  5,  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449.
  (Omissis).
                         COMUNE DI RIVIGNANO
  (Udine)
  Il  comune  di  RIVIGNANO  (provincia  di Udine) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  definire  la  seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta
per l'anno 1999:
  la riduzione dell'aliquota I.C.I. da applicare alla prima casa  dal
4,9 per mille al 4,5 per mille;
  la riduzione dell'aliquota da applicare alle aree fabbricabili e ai
terreni agricoli dal 6,5 per mille al 6 per mille;
  la  conferma  dell'aliquota  al 2 per mille per i proprietari degli
immobili dichiarati inagibili o inabitabili che  eseguano  interventi
di  recupero degli edifici ai sensi dall'art. 1, comma 5, della legge
n. 449/1997;
  la conferma dell'aliquota del 6,5 per  mille  per  tutte  le  altre
tipologie di immobili;
  la  conferma  della riduzione del 50% per gli immobili inagibili ed
inabitabili;
  la fissazione della detrazione da applicare alla prima  casa  nella
misura  prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come
sostituito dall'art.  3,  comma  55,  della  legge  n.  662/1996  (L.
200.000);
  il  mantenimento  dell'elevazione  della  detrazione  nei confronti
dell'abitazione  principale  per  alcune  particolari  categorie   di
contribuenti,  gia' individuate con delibera di consiglio comunale n.
15 in data 30 gennaio 1996, a L. 300.000 e con la seguente  revisione
dei limiti di reddito:
   titolari  di  pensione  con  reddito  familiare  a L. 12.200.000 e
comunque con reddito imponibile del nucleo familiare inferiore  a  L.
33.100.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI RIVODUTRI
  (Rieti)
  Il comune di RIVODUTRI (provincia di Rieti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e'  fissata  nella
misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ROASCIO
  (Cuneo)
  Il  comune  di ROASCIO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. unica del 5,50 per
mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO
  (Cremona)
  Il comune di ROBECCO D'OGLIO (provincia di Cremona) ha adottato, il
18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), come segue:
  a)  nella  misura del 7 per mille per le unita' immobiliari diverse
dall'abitazione principale del contribuente, per le aree fabbricabili
e per terreni agricoli;
  b) l'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille  per  le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti;
di  confermare  l'importo  della  detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo,
nella misura di legge di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ROBURENT
  (Cuneo)
  Il comune di ROBURENT (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. da applicare sul
valore dei fabbricati, di aree fabbricabili  e  di  terreni  agricoli
nelle misure seguenti, invariato il resto:
  a)  4,50  per  mille  per  le  abitazioni  principali  occupate  da
residenti dimoranti;
  b) 5,50 per mille per tutte le restanti unita' immobiliari;
2. di stabilire l'aliquota ridotta del 4  per  mille,  per  tre  anni
dalla  dichiarazione  di  abitabilta',  relativamente  ai  fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che  hanno  per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione di immobili, a condizione che non siano locati;
3. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota  del  4  per  mille  per
tutti  gli  altri  alloggi  di  nuova  costruzione non occupati e non
affittati, dalla dichiarazione di abitabilita';
4.  di  confermare  per   l'anno   1999   la   detrazione   d'imposta
sull'abitazione principale in L. 500.000;
5.  di  considerare  come  abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO
  (Asti)
  Il comune di ROCCA D'ARAZZO (provincia di Asti) ha adottato, il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999  l'aliquota della imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) del comune di Rocca D'Arazzo nella misura del
5 per mille;
di  confermare  l'importo  della  detrazione  dovuta   per   l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ROCCA DE' BALDI
  (Cuneo)
  Il  comune  di ROCCA DE' BALDI (provincia di Cuneo) ha adottato, il
26  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille;
2. di stabilire le sottoindicate agevolazioini in materia I.C.I.:
  detrazione  di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita a dimora
abituale del contribuente.
  (Omissis).
                       COMUNE DI ROCCAMANDOLFI
  (Isernia)
  Il comune di ROCCAMANDOLFI (provincia di Isernia) ha  adottato,  il
12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ROCCANOVA
  (Potenza)
  Il comune di  ROCCANOVA  (provincia  di  Potenza)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2. di confermare, per l'anno 1999:
  l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;
  le  detrazione  per  l'unita'  immobiiare,  adibita  ad  abitazione
principale, nel modo seguente:
   in  L.  250.000, per tutti i cittadini, la detrazione per l'unita'
immobiliare, adibita ad abitazione principale;
   in L. 500.000, la detrazione per l'unita' immobiliare, adibita  ad
abitazione   principale,   a   favore   dei   soli  contribuenti  che
appartengono alle seguenti categorie di disagio economico e sociale:
    a) i soggetti passivi che hanno compiuto il 65 anno di eta' entro
il 31 dicembre dell'anno d'imposta precedente che siano  titolari  di
pensione  o  assegni  minimi  e  che  siano  in  possesso  della sola
abitazione condotta direttamente;
    b)  i  soggetti  passivi  il  cui  nucleo  familiare,  convivente
nell'abitazione   oggetto   della   detrazione,  comprenda  eventuali
disabili con invalidita' non inferiore al  75  per  cento  risultante
dalle competenti strutture pubbliche;
  I  soggetti di cui trattasi possono essere ammessi al godimento del
beneficio in questione alle seguenti condizioni:
   che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario  o
titolare  di  altro  diritto  reale  o possessore di altri immobili o
quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione  principale,  nel
territorio nazionale;
   che non venga effettuata locazione;
   che il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare non sia
superiore  a  lire 12 milioni per un nucleo composta da una unita', a
lire 24 milioni  per  un  nucleo  composta  da  due  unita'  piu'  L.
1.600.000 per ogni componente convivente nel nucleo per i casi di cui
ai punti succitati a) e b);
   che  per  unita'  immobiliare  si  intende  quella  nella quale il
contribuente che la possiede a  titolo  di  proprieta',  usufrutto  o
altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente ed in
particolare,  per le seguenti categorie: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6; che
tutti i suddetti requisiti necessari per l'ottenimento della maggiore
detrazione  debbono  essere  posseduti  necessariamente,  alla   data
dell'anno di imposta di riferimento;
  che la detrazione non e' estensibile ai box ed autorimesse, cantine
anche  se  destinate a servizio delle abitazioni principali, salvo il
caso in cui tali fabbricati  abbiano,  con  l'abitazione  principale,
un'unica rendita catastale.
  (Omissis).
                    COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
  (Roma)
  Il  comune  di ROCCA SANTO STEFANO (provincia di Roma) ha adottato,
il  9  marzo  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui  al
decreto  legislativo  n.  77/1995  e successive modifiche e in virtu'
dell'art. 1 del decreo-legge 26 gennaio 1999, n.  8,  di  determinare
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno
1999 nella misura ordinaria del 6 per  mille,  cosi'  confermando  la
propria precedente deliberazione n. 47/1998 in narrativa richiamata;
2.  di stabilire che per l'anno 1999 verranno applicate unicamente le
detrazioni previste per legge.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
  (Rieti)
  Il comune di ROCCA SINIBALDA (provincia di Rieti) ha  adottato,  il
13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI RODDI
  (Cuneo)
  Il comune di RODDI (provincia di Cuneo) ha adottato,  il  24  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per l'anno 1999, nella misura unica del 5,25 per
mille, l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;
2. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista  per
le abitazioni principali.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RODDINO
  (Cuneo)
  Il  comune  di  RODDINO  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato, il 25
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  per
l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli
immobili.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RODERO
  (Como)
  Il  comune  di  RODERO (provincia di Como) ha adottato, il 29 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto  che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili I.C.I. istituita con decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 504;
  immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;
  immobili  adibiti  ad usi diverso dall'abitazione principale: 6 per
mille;
2. di determinare per l'anno  1999,  le  riduzioni  e  le  detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
                                         Riduzione         Detrazione
                                        d'imposta %        di imposta
                                             -                  -
Immobili adibiti ad abitazione principale    -              L. 200.00
Fabbricati inagibili o inabitabile           50%
Terreni agricoli sino a 50 milioni          100%
Terreni agricoli tra 50 milioni e 120
milioni                                      70%
Tereni agricoli tra 120 milioni e
200 milioni                                  50%
Terreni agricoli tra 200 milioni e
250 milioni                                  25%
  (Omissis).
                         COMUNE DI ROGLIANO
  (Cosenza)
  Il  comune  di  ROGLIANO  (provincia di Cosenza) ha adottato, il 24
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare le aliquote da applicare per l'anno 1999 per l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
  a) 4 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di  coop-
erative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  residenti  nel comune per
l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione  principale
nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che
le  utilizza  come  abitazione  principale  (art. 4, comma 4, decreto
legge n. 437/1996 convertito in legge n. 556/1996);
  b)  6 per mille per i soggetti passivi di imposta diversi da quelli
indicati nella precedente lett. a);
  c) 2 per mille a favore dei  proprietari  che  eseguono  interventi
volti  al  recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nei centri storici,  ovvero  volti  alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
l'utilizzo di sottotetti, dandosi atto che tale aliquota agevolta  e'
applicata  limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.  (art.
1, comma 5, legge 27 dicembre 1997 n. 449).
  (Omissis).
                          COMUNE DI ROIATE
  (Roma)
  Il  comune  di  ROIATE (provincia di Roma) ha adottato, il 17 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per  l'anno  1999,  nella  misura  del  6  per  mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per tutte le tipologie di immobili;
2. di fissare, altresi', nella misura di L. 200.000 la detrazione  di
cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
  (Novara)
  Il  comune di ROMAGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato, il
22  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di provvedere, in riferimento all'esercizio 1999:
  ad elevare l'aliquota I.C.I. dal 5 per mille al 5,3 per  mille  per
gli  immobili iscritti a catasto ai gruppi: A/10, C/1, C/3, C/4, D/1,
D/2, D/3, D/5, D/7, D/8, D/9;
  a confermare l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per tutti i restanti
immobili;
  a confermare  la  detrazione  sulle  abitazioni  principali  di  L.
200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ROMANO CANAVESE
  (Torino)
  Il  comune di ROMANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il
23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili che sara' applicata  in  questo  comune  nella  misura
unica del 5,5 per mille;
  altri fabbricati ed aree edificabili: 5,5 per mille;
2.  di  stabilire  la  detrazione per l'abitazione principale, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.,
nella misura di L. 250.000(.,129,11).
  (Omissis).
                          COMUNE DI RONCARO
  (Pavia)
  Il comune di RONCARO (provincia di Pavia) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di applicare con effetto dal 1 gennaio 1999, l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) con aliquota del 6 per mille, secondo le  modalita'
delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
  (Omissis).
                   COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
  (Gorizia)
  Il  comune  di  RONCHI  DEI  LEGIONARI  (provincia  di  Gorizia) ha
adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota base dell'I.C.l. per l'anno 1999  nel  7
per  mille  e  di determinare un'aliquota ridotta, del 5,5 per mille,
per le abitazioni principali dei soggetti residenti, intendendo  come
abitazioni  principali  tutti gli immobili rientranti nella casistica
prevista  dall'art.  7,   sesto   comma,   del   regolamento   I.C.I.
(regolarmente esecutivo) che di seguito si riporta:
  1) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
  2) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case
popolari o altro ente pubblico;
  3)  abitazione  concessa  in  uso  gratuito  dal possessore ai suoi
famigliari (parenti fino al terzo grado ed  affini  fino  al  secondo
grado),  che  la  occupano  quale  loro  abitazione principale ed ivi
residenti;
  4) abitazione posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  usufrutto  da
soggetto  anziano  o  disabile  che  ha  acquistato  la  residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,  a
condizione che la stessa risulti non locata;
  precisando,   con   riferimento  al  punto  3  della  sopraelencata
casistica,  che  la  concessione  deve  essere  dimostrata  con  atto
registrato  e  che tale agevolazione riguarda solamente ed unicamente
l'aliquota del 5,5 per  mille  e  non  attribuisce  il  diritto  alla
detrazione  prevista  per l'abitazione principale, pari a L. 200.000,
con conseguente obbligo della denuncia di variazione,  come  previsto
per legge;
2.  di  determinare un'aliquota ridotta, pari al 6,5 per mille per le
pertinenze  dell'abitazione   principale,   ancorche'   distintamente
iscritte  in  catasto relativamente a: rimessa, ripostiglio, cantina,
tettoia, posto macchina coperto o scoperto fino ad un massimo di  una
unita' immobiliare e purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con
l'abitazione   principale   e   l'utilizzo   avvenga   da  parte  del
proprietario (o titolare del diritto reale di godimento);
3. di prevedere la maggiore detrazione per l'abitazione principale da
L. 200.000. a L. 400.000, nei casi sottoriportati:
  a) proprietari della sola casa di abitazione con rendita  catastale
per  vano non superiore a L. 125.000. categoria A/4, classe 4, (salvo
l'eventuale aggiornamento percentuale - es: per il 1998 pari al 5%);
  b) il nucleo familiare anagrafico  abbia  un  reddito  annuo  lordo
relativo  al  1998 derivante da lavoro dipendente e/o pensione, medio
pro-capite pari o inferiore a L. 8.000.000;
  oppure, in alternativa al punto b), il seguente punto c):
  c)  nel  nucleo  familiare  anagrafico  sia  presente  una  persona
disabile  con  invalidita'  civile  del  100% ed il reddito familiare
lordo dell'anno 1998,  derivante  da  lavoro  dipendente  o  pensione
risulti pari o inferiore a L. 50.000.000;
ritenuto  inoltre  di  stabilire  anche  le  modalita'  per  ottenere
l'agevolazione che sono le seguenti:
  A) l'interessato (ricadente in una delle suddette casistiche)  deve
presentare  la domanda - comprensiva della documentazione richiesta -
in carta semplice al comune;
  B) la modulistica per la redazione della suddetta  richiesta  sara'
reperibile  presso  l'ufficio  tributi,  che  esaminate  le domande e
predisposta  la  relativa  determina,  informera'   gli   interessati
dell'agevolazione  concessa,  che  avra'  effetto  solo per l'anno in
corso;
  C) nel caso in cui l'acconto I.C.I. sia stato versato  senza  tener
conto   della   maggior   agevolazione   spettante,  sara'  possibile
effettuare il conguaglio con il versamento  del  saldo  di  dicembre,
oppure si provvedera' d'ufficio allo sgravio dovuto.
  (Omissis).
                        COMUNE DI RONCIGLIONE
  (Viterbo)
  Il  comune di RONCIGLIONE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 31
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
con decorrenza 1 gennaio 1999, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999,  e'
confermata nella misura del 5 per mille;
e'  parimenti confermata la detrazione di cui all'art. 8, comma terzo
del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 250.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI RONCO BRIANTINO
  (Milano)
  Il comune di RONCO BRIANTINO (provincia di Milano) ha adottato,  il
5   febbraio   1999,   le   seguenti   deliberazioni  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, riconfermando
quindi l'aliquota applicata negli anni precedenti.
  (Omissis).
1.   di   determinare  l'ulteriore  detrazione  dell'imposta  per  le
abitazioni principali come definite dalla parte  finale  del  secondo
comma  del  nuovo  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.
504/1992, elevando per l'anno 1999 la detrazione da L. 200.000  a  L.
300.000.
di  tale ulteriore detrazione potranno beneficiare i soggetti passivi
dell'imposta appartenente alle seguenti categorie:
  a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai  fini  I.R.P.E.F.,
di  tutti  i  componenti  del nucleo familiare, fino a L. 26.500.000,
piu' L. 2.000.000, per ogni persona a carico;
  b) portatori di handicap con attestato di  invalidita'  civile  con