(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
  Si riporta il  contenuto degli articoli 686, commi 1,  lettere a) e
d), 2 e 3, 688 e 689 del codice di procedura penale:
686. Iscrizioni nel casellario giudiziale.
  1. Nel  casellario giudiziale,  oltre le annotazioni  prescritte da
particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:
  a)  nella materia  penale, regolata  dal codice  penale o  da leggi
speciali:
  1)  le sentenze  di condanna  e  i decreti  penali appena  divenuti
irrevocabili, salvo  quelli concernenti contravvenzioni per  le quali
e'  ammessa la  definizione in  via amministrativa  o l'oblazione  ai
sensi dell'art. 162  del codice penale, sempre che per  le stesse non
sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
  2)   i   provvedimenti    emessi   dagli   organi   giurisdizionali
dell'esecuzione non  piu' soggetti  a impugnazione che  riguardano la
pena,le  misure  di sicurezza,  gli  effetti  penali della  condanna,
l'applicazione  dell'amnistia e  la  dichiarazione  di abitualita'  o
professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere;
  3)   i  provvedimenti   che  riguardano   l'applicazione  di   pene
accessorie;
  4)  le  sentenze  non  piu'   soggette  a  impugnazione  che  hanno
prosciolto l'imputato o dichiarato non  luogo a procedere per difetto
di  imputabilita' o  disposto una  misura di  sicurezza o  dichiarato
estinto  il  reato  per   applicazione  di  sanzioni  sostitutive  su
richiesta dell'imputato;
    b) (Omissis);
    c) (Omissis);
  d) i  provvedimenti definitivi che riguardano  l'applicazione delle
misure  di prevenzione  della  sorveglianza speciale  semplice o  con
divieto od obbligo di soggiorno.
  2. Quando sono state  riconosciute dall'autorita' giudiziaria, sono
pure iscritte, nei casi previsti dal  comma 1 lettera a), le sentenze
pronunciate da autorita' giudiziarie straniere.
  3. Nel  casellario si  iscrive altresi', se  si tratta  di condanna
penale, la menzione del luogo e del  tempo in cui la pena fu scontata
e dell'eventuale  applicazione di misure alternative  alla detenzione
ovvero  la menzione  che non  fu in  tutto o  in parte  scontata, per
amnistia,  indulto,  grazia,  liberazione condizionale  o  per  altra
causa; devono inoltre essere  iscritti i provvedimenti che dichiarano
o revocano la riabilitazione.
688. Certificati del casellario giudiziale.
  1.  Ogni  organo  avente  giurisdizione penale  ha  il  diritto  di
ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le
iscrizioni  esistenti  al nome  di  una  determinata persona.  Uguale
diritto appartiene a  tutte le amministrazioni pubbliche  e agli enti
incaricati di  pubblici servizi, quando il  certificato e' necessario
per  provvedere a  un atto  delle  loro funzioni,  in relazione  alla
persona cui il certificato stesso si riferisce.
  2. Il pubblico ministero puo'  richiedere, per ragioni di giustizia
penale,  il predetto  certificato concernente  la persona  sottoposta
alle indagini, l'imputato o il condannato. Il pubblico ministero e il
difensore  possono  altresi'   chiedere,  previa  autorizzazione  del
giudice procedente,  il certificato  medesimo concernente  la persona
offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati nell'art. 236.
  3.  Nei certificati  spediti per  ragioni di  elettorato non  si fa
menzione  delle  condanne e  di  altri  provvedimenti che  non  hanno
influenza sul diritto elettorale.
689. Certificati richiesti dall'interessato.
  1.  La  persona   alla  quale  le  iscrizioni   del  casellario  si
riferiscono  ha  diritto di  ottenere  i  relativi certificati  senza
motivare la domanda.
   2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
  a)  certificato  generale,  nel   quale  sono  riportate  tutte  le
iscrizioni esistenti ad eccezione:
  1) delle condanne  delle quali e' stato ordinato che  non si faccia
menzione nel  certificato a  norma dell'art.  175 del  codice penale,
purche' il beneficio non sia stato revocato;
  2) delle condanne per contravvenzioni  punibili con la sola ammenda
e delle condanne per reati estinti  a norma dell'art. 167 comma 1 del
codice penale;
  3) delle condanne  per reati per i quali si  e' verificata la causa
speciale di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale;
  4) delle condanne in relazione  alle quali e' stata definitivamente
applicata l'amnistia e di quelle per  le quali e' stata dichiarata la
riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
  5) delle sentenze previste dall'art. 445 e delle sentenze che hanno
dichiarato estinto il reato  per applicazione di sanzioni sostitutive
su richiesta dell'imputato;
  6) delle condanne per fatti che  la legge ha cessato di considerare
come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
  7) dei provvedimenti riguardanti  misure di sicurezza conseguenti a
sentenze di  proscioglimento o  di non luogo  a procedere,  quando le
misure sono state revocate;
  8) dei provvedimenti  indicati nell'art. 686 comma 1  lettera b) n.
1), quando l'interdizione o la inabilitazione e' stata revocata;
  9) dei  provvedimenti concernenti il fallimento,  quando il fallito
e' stato riabilitato con sentenza definitiva;
  b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni
esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri 1),
2), 3), 4),  5), 6) e 7)  e di quelle indicate nell'art.  686 comma 1
lettere b) e c);
  c)  certificato  civile, nel  quale  sono  riportate le  iscrizioni
indicate nell'art.  686, comma 1,  lettere b)  e c), ad  eccezione di
quelle indicate  nei numeri  8) e  9) della  lettera a)  del presente
comma nonche' i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti
limitazioni alla capacita' del condannato.
  3. Quando e'  menzionata una condanna, nel  certificato e' indicata
anche l'eventuale applicazione di  misure alternative alla detenzione
o  l'avvenuta estinzione  della  pena per  una  delle cause  indicate
nell'art. 686, comma 3.