Allegato Si riporta il contenuto degli articoli 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, 688 e 689 del codice di procedura penale: 686. Iscrizioni nel casellario giudiziale. 1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto: a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali: 1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; 2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti a impugnazione che riguardano la pena,le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere; 3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie; 4) le sentenze non piu' soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita' o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato; b) (Omissis); c) (Omissis); d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno. 2. Quando sono state riconosciute dall'autorita' giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera a), le sentenze pronunciate da autorita' giudiziarie straniere. 3. Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione. 688. Certificati del casellario giudiziale. 1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato e' necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce. 2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia penale, il predetto certificato concernente la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato. Il pubblico ministero e il difensore possono altresi' chiedere, previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo concernente la persona offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati nell'art. 236. 3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale. 689. Certificati richiesti dall'interessato. 1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda. 2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono: a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione: 1) delle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato; 2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167 comma 1 del codice penale; 3) delle condanne per reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale; 4) delle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; 5) delle sentenze previste dall'art. 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato; 6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata; 7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate; 8) dei provvedimenti indicati nell'art. 686 comma 1 lettera b) n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione e' stata revocata; 9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito e' stato riabilitato con sentenza definitiva; b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell'art. 686 comma 1 lettere b) e c); c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'art. 686, comma 1, lettere b) e c), ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della lettera a) del presente comma nonche' i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato. 3. Quando e' menzionata una condanna, nel certificato e' indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'art. 686, comma 3.