Art. 14. L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio d'amministrazione dell'universita' anche su indicazione del consiglio di scuola. La scuola e' finanziata, oltre che da contributi ordinari e straordinari dell'universita', da lasciti e donazioni di enti e di privati comunque iscritti nel bilancio dell'universita'. Potranno essere assegnati premi scientifici a seguito di concorso con le modalita' stabilite dal consiglio di scuola con fondi iscritti nel bilancio dell'universita'.