Art. 6. Possono partecipare all'ammissione coloro che sono laureati della facolta' di economia e di giurisprudenza. Sono, altresi', ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso istituti esteri a livello universitario, titolo dichiarato equipollente a quello richiesto nell'ordinamento della scuola dal consiglio di scuola, ai soli fini dell'ammissione alla scuola stessa ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. I corsi di studio sono corsi ufficiali universitari e sono pubblici.