Art. 16.
              Revisione ed integrazione del regolamento
  1. Il rettore e' autorizzato ad apportare con proprio decreto:
  a)  le  integrazioni  al  presente regolamento  necessarie  per  la
determinazione  dei  termini  e  dei  responsabili  dei  procedimenti
individuati  successivamente  alla  data  di entrata  in  vigore  del
regolamento stesso;
  b)  le  necessarie  modificazioni   ed  integrazioni  alle  tabelle
contenute   nell'allegato   n.    1,   derivanti   dall'adozione   di
provvedimenti  di riorganizzazione  delle unita'  organizzative e  di
semplificazione delle procedure.
  Di tali integrazioni e modifiche e' data comunicazione al consiglio
di amministrazione.