Art. 4.
                   Decorrenza del termine iniziale
              per i procedimenti a iniziativa di parte
  1. Per  i procedimenti  a iniziativa di  parte il  termine iniziale
decorre dalla  data di ricevimento  della domanda o istanza  da parte
dell'unita' organizzativa di cui al precedente art. 3.
  2.  Ove  la  domanda  dell'interessato sia  ritenuta  irregolare  o
incompleta, il responsabile del  procedimento ne da' comunicazione al
richiedente   tempestivamente,  o   comunque  entro   trenta  giorni,
indicando  le cause  della  irregolarita' o  della incompletezza.  In
questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda
regolarizzata o completata.
  3. Al  ricevimento della  domanda, ove  richiesto dall'interessato,
l'ufficio competente rilascia una  ricevuta contenente, se possibile,
le  indicazioni di  cui  all'art.  8 della  legge  n. 241/1990.  Tali
indicazioni  sono  comunque   fornite  all'atto  della  comunicazione
dell'avvio del  procedimento di cui  all'art. 7 della citata  legge e
all'art.  5 del  presente  regolamento. Per  le  richieste o  domande
inviate  a  mezzo del  servizio  postale,  mediante raccomandata  con
avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.