Art. 7.
                Altri casi di sospensione del termine
  1. Oltre che  nei casi indicati nell'ultima parte  del quinto comma
dell'art. 6,  il termine per  la conclusione del  procedimento rimane
sospeso:
  a) se per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un
adempimento  da parte  dell'interessato, per  il tempo  impiegato per
tale adempimento;
  b)  per  il tempo  necessario  all'acquisizione  di atti  di  altre
amministrazioni che sono indispensabili per il procedimento.