Art. 2.
          Categorie di documenti attinenti alla salvaguardia
       della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese
  Ai sensi  degli articoli  24, comma  2, lettera  d), della  legge 7
agosto  1990, n.  241  e 8,  comma  5, lettera  d),  del decreto  del
Presidente della Repubblica  27 giugno 1992, n. 352,  ed in relazione
all'esigenza  di salvaguardare  la  riservatezza  di terzi,  persone,
gruppi  ed imprese,  garantendo  peraltro ai  richiedenti la  visione
degli atti e documenti relativi  a procedimenti amministrativi la cui
conoscenza sia  necessaria per  curare o  difendere i  loro interessi
giuridici,  sono sottratti  all'accesso,  salvo che  per il  titolare
dell'interesse alla riservatezza, i seguenti documenti:
  a)  documenti  sanitari  contenenti anamnesi  e/o  diagnosi  (quali
certificazioni,   referti,    documentazioni   relative    ad   esami
specialistici),  anche se  conservati in  fascicoli amministrativi  o
supporti  informatici,  relativi  ad  aventi  diritto  a  prestazioni
istituzionali,  a dipendenti  o ad  altri soggetti  che intrattengano
rapporti con l'Istituto,  nonche' ad atti, documentazioni  e dati che
ne riferiscano risultanze e contenuti;
  b)  documenti  matricolari   concernenti  il  personale  dipendente
dell'Istituto,   nonche'    documenti   attinenti    a   procedimenti
disciplinari  e   penali  o  concernenti  l'istruzione   dei  ricorsi
amministrativi  prodotti  dal  personale  dipendente,  o  riguardanti
inchieste ispettive sommarie e formali ovvero indagini ed istruttorie
sull'attivita'  degli uffici  e/o  singoli  dipendenti su  iniziativa
dell'amministrazione  o  a seguito  di  segnalazioni  di privati,  di
organizzazioni di categorie o sindacali e similari;
  c) documenti attinenti ai provvedimenti  di dispensa dal servizio e
di risoluzione del  rapporto di impiego fatta eccezione  per gli atti
adottati successivamente a quelli di  dispensa o di risoluzione e non
sottratti all'accesso da altre disposizioni;
  d)  documenti   relativi  al  trattamento  economico   del  singolo
dipendente,  del pensionato,  del  collaboratore professionale  anche
esterno  avente  a  qualsiasi  titolo   un  rapporto  di  lavoro  con
l'Istituto nonche' di soggetti  esterni all'amministrazione in quanto
membri di  organi collegiali o  di commissioni ivi istituite,  la cui
conoscibilita' puo' portare alla rivelazione di fatti personali che i
suddetti possono avere interesse  a mantenere riservati (pignoramenti
presso terzi, cessioni di quinto, situazioni familiari, ecc.).