Art. 7. Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale ne' superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.