Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al
precedente    articolo   avra'    inizio   il    collocamento   della
quattordicesima tranche dei titoli stessi  per un importo massimo del
10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente
decreto; tale tranche sara'  riservata agli operatori "specialisti in
titoli di  Stato", individuati ai  sensi dell'art. 3  del regolamento
adottato  con  decreto ministeriale  15  ottobre  1997, n.  428,  che
abbiano  partecipato  all'asta  della tredicesima  tranche  e  verra'
assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato
decreto dell'11 gennaio 1999, in quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento
supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore
17 del giorno 14 maggio 1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. trentennali,  ivi compresa quella di cui all'art.
1 del presente decreto, ed  il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli  stessi   operatori  ammessi   a  partecipare   al  collocamento
supplementare.