Art. 2.
  La  quota da  riservare al  fondo perequativo  di cui  all'art. 18,
comma  5, della  legge n.  580/1993  e' fissata,  con riferimento  al
diritto annuale emesso per l'anno 1999, calcolato in base al tasso di
riscossione del 1998 rettificato in  aumento sulla base del parametro
medio di riscossione, applicando le seguenti aliquote percentuali:
  5% sulle entrate da diritto annuale fino a lire 10.000.000.000;
  6% sulle  entrate da  diritto annuale da  lire 10.000.000.001  a L.
20.000.000.000;
   7% oltre L. 20.000.000.000.
  Il tasso  di riscossione  e' calcolato  effenuando il  rapporto tra
l'importo  dei   bollettini  emessi  e  l'ammontare   della  relativa
riscossione di competenza dell'esercizio di riferimento.
  Per la ripartizione del fondo perequativo vengono seguiti i criteri
e le  modalita' stabiliti nel regolamento  adottato con deliberazione
del  consiglio  dell'Unione  italiana   delle  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  e  approvata  dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  La  presente deliberazione  sara' inviata  alla Corte  dei conti  e
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 18 marzo 1999
                            Il Presidente
                              Bellillo
             Il segretario della conferenza Statoregioni
                               Carpani
                   Il segretario della conferenza
                   Statocitta' ed autonomie locali
                              Granelli
Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1999
  Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 210