Art. 2. La quota da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 580/1993 e' fissata, con riferimento al diritto annuale emesso per l'anno 1999, calcolato in base al tasso di riscossione del 1998 rettificato in aumento sulla base del parametro medio di riscossione, applicando le seguenti aliquote percentuali: 5% sulle entrate da diritto annuale fino a lire 10.000.000.000; 6% sulle entrate da diritto annuale da lire 10.000.000.001 a L. 20.000.000.000; 7% oltre L. 20.000.000.000. Il tasso di riscossione e' calcolato effenuando il rapporto tra l'importo dei bollettini emessi e l'ammontare della relativa riscossione di competenza dell'esercizio di riferimento. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono seguiti i criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La presente deliberazione sara' inviata alla Corte dei conti e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 1999 Il Presidente Bellillo Il segretario della conferenza Statoregioni Carpani Il segretario della conferenza Statocitta' ed autonomie locali Granelli Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1999 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 210