IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO e IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. l0, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, che prevede che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, siano stabiliti criteri, importi e modalita' delle spese relative al riconoscimento di idoneita' dei centri di raccolta e di standardizzazione del latte e degli stabilimenti di trattamento e di trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte non pubblici da parte delle regioni e delle province autonome; Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; Ritenuto necessario determinare la misura delle tariffe avendo riguardo al costo reale dei servizi resi dalle regioni e dalle province autonome; Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Decreta: Art. 1. Criteri di determinazione delle tariffe 1. Le tariffe di cui al presente decreto sono stabilite in modo tale da coprire i costi effettivi sostenuti dall'autorita' competente per: a) gli oneri salariali e sociali relativi al servizio di ispezione; b) le spese necessarie all'esecuzione delle ispezioni, ivi incluse le spese necessarie ad una eventuale formazione permanente degli ispettori; c) le spese connesse alle procedure amministrative di riconoscimento di idoneita'. 2. A fronte delle prestazioni concernenti le procedure di riconoscimento di idoneita' dei centri di raccolta e dei centri di standardizzazione del latte di cui all'art. l0 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, le tariffe a carico dei soggetti non pubblici sono articolate in funzione dei litri di latte raccolto e standardizzato annualmente dai centri medesimi, secondo lo schema riportato nell'allegato A, che e' parte integrante del presente decreto. 3. A fronte delle prestazioni concernenti le procedure di riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti di trattamento e degli stabilimenti di trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte di cui all'art. l0 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, le tariffe sono articolate in funzione della superficie dell'area di produzione soggetta al possesso dei requisiti di cui agli allegati al decreto citato, secondo lo schema riportato nell'allegato B, che e' parte integrante del presente decreto. 4. Qualora i centri di cui al comma 2 e gli stabilimenti di cui al comma 3 insistano su una stessa area produttiva ed utilizzino le medesime strutture, la tariffa dovuta sara' la piu' alta tra quelle nella fattispecie previste dagli allegati A e B. 5. I centri e gli stabilimenti riconosciuti idonei anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono obbligati, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, al pagamento delle tariffe di cui agli allegati A e B del presente decreto o, eventualmente, al conguaglio di quelle gia' versate, previa formale richiesta della regione o provincia autonoma competente. Qualora queste ultime abbiano richiesto, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, importi superiori a quelli indicati negli allegati A e B, sono tenute alla restituzione della parte eccedente.