IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891;
  Visto l'art. 2  della predetta legge che al comma  1 prevede che il
tasso  di  ammortamento  annuo   sia  comprensivo  del  corrispettivo
spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro in data 11 febbraio 1987,
concernente l'approvazione  dello schema generale di  convenzione tra
la  Cassa depositi  e  prestiti  e gli  istituti  di  credito per  la
concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986,
n. 891;
  Considerato che  in detto  schema di  convenzione, all'art.  12, e'
stabilito un  compenso semestrale  pari a 0,40  punti per  ogni cento
lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla
Cassa  depositi e  prestiti agli  istituti di  credito per  i compiti
svolti;
  Visto  l'art. 2  del decreto  del Ministro  del tesoro  in data  23
settembre 1989 modificativo delle  convenzioni stipulate tra la Cassa
depositi e prestiti e gli istituti di credito;
  Visto l'art. 3 della  legge 30 aprile 1999, n. 136,  che al comma 2
prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  siano  stabiliti annualmente  i  tassi  da
applicare alle rate ed alle  estinzioni anticipate dei mutui previsti
dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;
  Visto che nella determinazione dei  suddetti tassi, anche in deroga
ai limiti indicati dall'art. 2 della  legge 18 dicembre 1986, n. 891,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
tiene  conto  dell'evoluzione  del tasso  ufficiale  di  riferimento,
garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo;
  Visto  che i  predetti  tassi non  potranno  comunque superare,  di
norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di riferimento;
  Visto che a decorrere dal 1  gennaio 1999, ai sensi dell'art. 7-bis
della legge 18 dicembre 1986, n.  891, come introdotto dalla legge 30
aprile 1999, n. 136, le attivita' e passivita' del fondo speciale con
gestione autonoma sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti;
  Tenuto conto che  la Cassa depositi e prestiti,  per la concessione
dei mutui di cui all'art. 1 della  legge 18 dicembre 1986, n. 891, ha
effettuato la provvista finanziaria ad un tasso del 4,35 per cento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dal  1 gennaio 1999 il tasso di  interesse da applicare
per il calcolo della rata massima di  cui all'art. 2, comma 1 e comma
3,  all'art. 5,  comma  1, e  all'art.  7, comma  3,  della legge  18
dicembre 1986, n. 891, e' rideterminato nella misura del 4 per cento.