Art. 2.
  Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di pubblicazione
del  presente  decreto,  il  residuo debito  e'  calcolato  al  tasso
previsto dal precedente art. 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 maggio 1999
                                                   Il Ministro: Amato