L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 aprile 1985 concernente la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che dispone, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze gia' attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ritenuta, pertanto, la necessita' di modificare, in attuazione del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 373/1998, le disposizioni ministeriali relative alla costituzione ed al funzionamento del Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1999, con il quale e' stato determinato, per l'anno 1999, l'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile per negligenze ed errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera g), e all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; Dispone: Il Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e' trasferito presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, in Roma, via del Quirinale n. 21. Il funzionamento del predetto Fondo di garanzia e' disciplinato dalle norme contenute nel testo allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante. Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 1999 Il presidente: Manghetti