L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio sulle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  Visti i  decreti legislativi  n. 174  e n. 175  del 17  marzo 1995,
recanti  l'attuazione, rispettivamente,  delle direttive  92/96/CEE e
92/49/CEE, in materia  di assicurazione diretta sulla  vita e diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il
funzionamento   dell'albo   dei    mediatori   di   assicurazione   e
riassicurazione;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato  30 aprile  1985 concernente  la costituzione  ed il
funzionamento del  Fondo di garanzia  di cui all'art. 4,  lettera f),
della legge  28 novembre 1984,  n. 792, e le  successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il  decreto legislativo 13  ottobre 1998, n. 373,  recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private  e di interesse collettivo -  ISVAP e, in
particolare,  l'art.  1,  comma  1,  che  dispone,  tra  l'altro,  il
trasferimento all'ISVAP delle competenze  gia' attribuite dalla legge
28 novembre 1984, n. 792,  al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
  Ritenuta, pertanto, la necessita'  di modificare, in attuazione del
predetto art. 1 del decreto  legislativo n. 373/1998, le disposizioni
ministeriali relative alla costituzione ed al funzionamento del Fondo
di garanzia  di cui all'art. 4,  lettera f), della legge  28 novembre
1984, n. 792;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato   10  dicembre   1998,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale del 12 gennaio 1999, con il quale e' stato determinato, per
l'anno 1999, l'ammontare di  copertura della polizza di assicurazione
per la responsabilita' civile  per negligenze ed errori professionali
dei mediatori di assicurazione e  riassicurazione, di cui all'art. 4,
lettera g), e  all'art. 5, lettera f), della legge  28 novembre 1984,
n. 792;
                              Dispone:
  Il Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione
e di riassicurazione e' trasferito presso l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni  private e  di interesse  collettivo -  ISVAP, in
Roma, via del Quirinale n. 21.
  Il  funzionamento del  predetto Fondo  di garanzia  e' disciplinato
dalle norme  contenute nel testo allegato  al presente provvedimento,
del quale forma parte integrante.
  Il provvedimento  sara' pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 maggio 1999
                                            Il presidente: Manghetti