(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
  NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL FONDO  DI GARANZIA PREVISTO DALLA LEGGE
28 NOVEMBRE 1984, N. 792
                               Art. 1.
                       Trasferimento del Fondo
  Il Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione
e di riassicurazione,  di cui all'art. 4, lettera f),  della legge 28
novembre  1984,   n.  792,   gia'  costituito  presso   il  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  e'  trasferito
all'ISVAP - Istituto  per la vigilanza sulle  assicurazioni private e
di interesse collettivo.
  Il Fondo e' persona giuridica e ha sede in Roma, presso il suddetto
Istituto, in via del Quirinale, 21.
                               Art. 2.
                           Scopo del Fondo
  Il   Fondo  garantisce   agli   assicurati  ed   alle  imprese   di
assicurazione:
  1) il risarcimento dei danni derivanti dall'attivita' del mediatore
iscritto all'albo, che non rientrino nei casi garantiti dalla polizza
di cui all'art. 4, lettera g),  e all'art. 5, lettera f), della legge
28 novembre 1984, n. 792;
  2)  il risarcimento  dei danni  cagionati da  negligenze od  errori
professionali  del  mediatore  stesso  e da  fatto  doloso  dei  suoi
dipendenti,  nelle ipotesi  in  cui  non sia  valido  od efficace  il
contratto  d'assicurazione  previsto  dall'art.   4,  lettera  g),  e
dall'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792.
  Il risarcimento dei danni di cui ai numeri 1) e 2) sopraindicati e'
limitato  in ogni  caso  alle somme  corrispondenti all'ammontare  di
copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile
di cui all'art.  4, lettera g) e all'art. 5,  lettera f), della legge
28 novembre 1984, n. 792.
  In  nessun  caso vengono  corrisposti  interessi  per il  ritardato
pagamento dell'indennizzo da parte del Fondo di garanzia.
                               Art. 3.
                         Patrimonio del Fondo
  Il  patrimonio  del  Fondo   e'  costituito  dai  contributi  degli
aderenti,   da  versamenti   volontari,  da   lasciti,  dai   redditi
patrimoniali e da ogni altro provento consentito dalla legge.
                               Art. 4.
                           Organi del Fondo
   Sono organi del Fondo:
    1) il comitato di gestione;
    2) il presidente el comitato di gestione;
    3) il collegio dei revisori dei conti.
                               Art. 5.
                         Comitato di gestione
  Il Fondo  di garanzia  e' amministrato da  un comitato  di gestione
nominato con provvedimento del Presidente dell'ISVAP e composto da:
  1) tre  rappresentanti dell'I SVAP,  con qualifica non  inferiore a
quella di dirigente;
  2)  tre rappresentanti  del Ministero  del tesoro,  del bilancio  e
della programmazione economica, con  qualifica non inferiore a quella
di dirigente;
  3) tre mediatori di assicurazione o di riassicurazione eletti dagli
iscritti all'albo.
  Il comitato  elegge il presidente e  il vicepresidente scegliendoli
tra i rappresentanti dell'ISVAP.
  Il  presidente e  i componenti  del comitato  durano in  carica tre
anni.
  Il  comitato  di  gestione  e'  convocato  dal  presidente  in  via
ordinaria  almeno una  volta ogni  tre  mesi e  in via  straordinaria
quando necessario  o su richiesta  di almeno tre suoi  componenti. Il
comitato delibera con la presenza di almeno cinque membri.
  Salvo  i casi  in cui  sia  richiesta una  maggioranza diversa,  il
comitato delibera  a maggioranza  dei voti dei  presenti. In  caso di
parita' prevale il voto del presidente.
  I verbali  sono riportati  integralmente nel registro  delle sedute
del comitato e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
  Con il provvedimento di nomina si stabilisce la misura del compenso
annuale nonche' del gettone di presenza alle adunanze del comitato di
gestione del Fondo, spettanti ai componenti.
  Il  comitato puo'  stabilire la  costituzione di  sottocomitati per
l'esame  istruttorio  delle  domande  di  intervento  del  Fondo.  Ai
sottocomitati partecipa uno dei  componenti del collegio dei revisori
dei conti. Ai componenti dei sottocomitati spettano per ogni seduta i
gettoni di presenza di cui al comma precedente.
                               Art. 6.
                  Funzioni del comitato di gestione
   Il comitato di gestione del Fondo:
  a)  esercita   tutti  i  poteri  di   amministrazione  ordinaria  e
straordinaria;
  b) approva la relazione previsionale e le relative variazioni ed il
bilancio di esercizio;
  c)  fornisce  annualmente  all'ISVAP  ogni elemento  utile  per  la
determinazione del contributo previsto dall'art. 4, lettera f), della
legge.
  Sono  soggette   all'approvazione  del  Presidente   dell'ISVAP  le
delibere riguardanti:
  a) la relazione previsionale, le relative variazioni ed il bilancio
di esercizio;
  b)  l'acquisto, la  vendita  e la  permuta di  beni  immobili e  la
costituzione di diritti reali sui medesimi.
                               Art. 7.
                       Presidente del comitato
   Il Presidente del comitato di gestione del Fondo:
    1) ha la rappresentanza legale del Fondo;
  2) adotta i provvedimenti di urgenza, informandone il comitato alla
prima seduta.
  Il vicepresidente  esercita le funzioni  del presidente in  caso di
assenza o impedimento di questo.
                               Art. 8.
                         Segretario del Fondo
  Il  segretario   del  Fondo  e'  nominato   con  provvedimento  del
presidente dell'ISVAP, su proposta del comitato di gestione.
   Il segretario del Fondo:
  a)  cura l'istruttoria  degli affari  da sottoporre  al comitato  e
predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;
  b)  redige i  verbali delle  riunioni del  comitato e  li trascrive
sull'apposito registro;
  c) provvede alla  esecuzione delle delibere del  comitato su delega
del comitato stesso;
  d) cura la  tenuta della contabilita' del Fondo, dei  libri e della
corrispondenza;  conserva  gli  atti  e  i  documenti  relativi  alla
gestione;
  e) presenta al comitato il progetto di relazione previsionale e del
bilancio d'esercizio;
  f) e' consegnatario dei beni mobili ed immobili del Fondo.
  Con  il  provvedimento  di  nomina  del  segretario  del  Fondo  si
stabilisce la misura del compenso annuale spellante allo stesso.
                               Art. 9.
                   Collegio dei revisori dei conti
  Le funzioni di revisione dei  conti sono esercitate da un collegio,
nominato con  provvedimento del presidente dell'ISVAP,  costituito da
tre membri effettivi e tre supplenti designati, rispettivamente:
  un membro effettivo ed uno supplente, dal presidente dell'ISVAP;
  un membro effettivo  ed uno supplente dal Ministro  del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  Un  terzo  membro effettivo  ed  uno  supplente sono  eletti  dagli
iscritti  all'albo  dei mediatori.  Le  funzioni  di presidente  sono
esercitate dal membro effettivo designato dal presidente dell'ISVAP.
  Tutti  i sindaci  devono  essere iscritti  nel  ruolo dei  revisori
ufficiali dei conti, o avere  la qualifica di dirigente del Ministero
del  tesoro,   del  bilancio  e  della   programmazione  economica  o
dell'ISVAP.
   Il collegio dei revisori dura in carica tre anni.
  Con  il  provvedimento di  nomina  si  stabilisce la  misura  della
retribuzione  dei revisori.  Ad essi  spetta altresi'  il gettone  di
presenza alle adunanze del comitato di gestione del Fondo.
                              Art. 10.
             Funzioni del collegio dei revisori dei conti
  Il  collegio dei  revisori dei  conti, oltre  a quanto  contemplato
dalle vigenti disposizioni del codice civile:
  a)  riferisce  per  iscritto  sulla relazione  previsionale  e  sul
bilancio di esercizio;
  b) controlla la regolare tenuta delle scritture contabili e accerta
la  corrispondenza  del  bilancio  con  le  risultanze  contabili  di
esercizio.
  I revisori devono assistere alle riunioni del comitato di gestione.
  Le deliberazioni del collegio dei revisori sono prese a maggioranza
dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
  Le osservazioni del collegio dei revisori dei conti sono comunicate
al  presidente  del  comitato  del   Fondo  per  i  provvedimenti  di
competenza e per conoscenza al presidente dell'ISVAP.
                              Art. 11.
             Norme per l'elezione di membri del comitato
                     e del collegio dei revisori
  Il presidente  del comitato di gestione  deve convocare l'assemblea
dei mediatori aderenti al Fondo da  tenersi almeno due mesi prima del
termine di scadenza del comitato o del collegio dei revisori.
  La convocazione  e' fatta mediante avviso  contenente l'indicazione
del  giorno, dell'ora  e  del luogo  dell'adunanza  e l'elenco  delle
notizie da trattare.
  L'avviso  deve essere  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  almeno   trenta  giorni  prima  di   quello  fissato  per
l'adunanza.
  L'assemblea e' presieduta dal presidente del comitato di gestione o
da altro membro da lui designato.
  Il Presidente e' assistito dal segretario del Fondo o, se questi e'
impedito, da altra persona designata dal presidente.
  L'assemblea e' legalmente  costituita con la presenza  di almeno un
decimo dei  mediatori aderenti al  Fondo. Gli aventi  diritto possono
farsi rappresentare  mediante delega  scritta. L'assemblea  nomina, a
maggioranza  relativa dei  presenti, tre  componenti del  comitato di
gestione, un revisore effettivo ed  un revisore supplente. In caso di
parita' di voto si procede al ballottaggio.
  Con le  medesime modalita' l'assemblea deve  essere convocata entro
due mesi dalla cessazione dalla carica di uno dei membri del comitato
di gestione o del collegio dei revisori eletti dai mediatori.
  Qualora entro i  termini stabiliti, l'assemblea non  abbia eletto i
rappresentanti dei mediatori, questi  sono nominati con provvedimento
del presidente dell'ISVAP, il quale sceglie i membri del comitato fra
i mediatori aderenti al Fondo.
                              Art. 12.
                          Contributi annuali
  Il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo di garanzia e'
fissato annualmente  con provvedimento  del presidente  dell'ISVAP in
misura comunque non inferiore  allo 0,50% delle provvigioni acquisite
da ciascun aderente al Fondo  nel corso dell'anno precedente, tenendo
conto  dell'anzianita' di  esercizio dell'attivita'  e del  volume di
affari. L'ammontare delle provvigioni  acquisite deve essere indicato
nel rendiconto  complessivo annuale dei  contratti di cui  all'art. 8
della legge 28 novembre 1984, n. 792.
  Il contributo deve essere versato al  Fondo entro il mese di luglio
di ogni anno.
                              Art. 13.
                  Modalita' di intervento del Fondo
  L'assicurato  o l'impresa  di  assicurazione i  quali ritengano  di
avere subito  un danno  cagionato dal mediatore  nell'esercizio della
sua  attivita' debbono  comunicare senza  indugio al  Fondo, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tutti i fatti e tutte
le circostanze che siano a loro conoscenza.
  Il  presidente   del  comitato  trasmette  copia   di  tale  avviso
all'ISVAP,  per gli  eventuali provvedimenti  di competenza,  nonche'
agli  assicuratori di  cui all'art.  4,  lettera g),  della legge,  e
comunica al danneggiato gli estremi  della polizza e le denominazioni
degli assicuratori.
  Il comitato  di gestione, assunte sommarie  informazioni e sentito,
se del caso, il mediatore, delibera sulle azioni da intraprendere per
la tutela, anche cautelare, dei diritti patrimoniali del Fondo.
  Gli  assicuratori di  cui all'art.  4, lettera  g), della  legge 28
novembre  1984, n.  792, sono  tenuti  a comunicare  al Fondo,  entro
trenta giorni dal  ricevimento dell'avviso se ritengono  che il danno
sia  risarcibile  per  effetto  della polizza  entro  il  limite  del
massimale.  In caso  contrario  sono tenuti  a  comunicare, entro  lo
stesso termine, le ragioni per le  quali essi considerano il danno in
tutto o in parte non risarcibile.
  Il  Fondo puo'  agire in  giudizio contro  gli assicuratori  di cui
all'art. 4, lettera g), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per far
accertare  il  loro obbligo  a  risarcire  il  danno nei  limiti  del
massimale;  puo' intervenire  nel giudizio  promosso dal  danneggiato
contro il mediatore e puo' chiamare in causa gli assicuratori a norma
dell'art. 1917, comma quarto, del codice civile.
                              Art. 14.
                        Surrogazione del Fondo
  Il  Fondo  e'  surrogato  nei  diritti  dei  danneggiati  verso  il
mediatore fino  alla concorrenza di  quanto ha pagato ai  medesimi, a
titolo di risarcimento  a norma dell'art. 4, lettera  f), della legge
28 novembre 1984, n. 792, e dell'art. 2 del presente regolamento.
                              Art. 15.
                Informazioni riguardanti i contributi
  L'ISVAP trasmette  al comitato  di gestione  del Fondo,  entro otto
giorni dal  ricevimento, copia del  rendiconto o del bilancio  di cui
all'art. 8, commi  primo e secondo, della legge 28  novembre 1984, n.
792.
  Il  comitato di  gestione,  qualora ravvisi  irregolarita' in  tali
documenti  ovvero  abbia  il  fondato  sospetto  che  la  misura  del
contributo sia inferiore a quella dovuta, ne riferisce all'ISVAP.
                              Art. 16.
                   Mancato pagamento dei contributi
  Decorsi trenta  giorni dal  termine stabilito  dall'art. 12  per il
pagamento dei  contributi il  comitato di gestione  del Fondo  ne da'
notizia all'ISVAP.
  L'ISVAP diffida  senza indugio il mediatore  inadempiente, mediante
lettera  raccomandata  con avviso  di  ricevimento,  al pagamento  di
quanto dovuto,  oltre agli interessi  moratori al tasso  ufficiale di
sconto, entro il termine di quindici giorni.
  Al mediatore che non adempia  neppure a tale diffida viene irrogata
la radiazione  dall'Albo, salve  le sanzioni  amministrative previste
dall'art. 9, comma primo, della legge  28 novembre 1984, n. 792, come
modificato dall'art.  5 del decreto  legislativo 13 ottobre  1998, n.
373.
                              Art. 17.
                        Esercizio finanziario
  L'esercizio finanziario inizia  il primo settembre e  termina il 31
agosto dell'anno successivo.
                              Art. 18.
                        Relazione previsionale
  Il comitato  di gestione  approva una relazione  previsionale delle
entrate  e  delle  spese dell'esercizio  successivo  almeno  sessanta
giorni  prima dell'inizio  dell'esercizio  stesso e  la trasmette  al
collegio dei revisori dei conti.
  Il collegio dei revisori dei conti, nei quindici giorni successivi,
deve depositare una propria relazione  scritta e fare le osservazioni
e le  proposte in  ordine alla  relazione previsionale.  La relazione
previsionale e' trasmessa senza indugio al presidente dell'ISVAP, con
la relazione del collegio dei revisori dei conti.
                              Art. 19.
                        Bilancio di esercizio
  Il bilancio di  esercizio del Fondo e'  costituito dalla situazione
patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite.
  Il bilancio  deve essere redatto  in conformita' alle norme  di cui
agli  articoli  2423   e  seguenti  del  codice   civile,  in  quanto
applicabili.
  Entro novanta  giorni dalla chiusura dell'esercizio  il comitato di
gestione deve approvare il bilancio  e trasmetterlo, corredato da una
relazione, al collegio dei revisori dei conti.
  Il  collegio dei  revisori,  nei quindici  giorni successivi,  deve
depositare una relazione scritta e fare le osservazioni e proposte in
ordine al bilancio di esercizio.
  Il bilancio  e' trasmesso  senza indugio al  presidente dell'ISVAP,
con le relazioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori
dei conti, per la approvazione.
                              Art. 20.
                              Vigilanza
  Il Fondo di garanzia e' posto sotto la vigilanza dell'ISVAP.
                              Art. 21.
                              Personale
  Il   comitato  di   gestione   delibera  la   tabella  organica   e
l'ordinamento  del   personale  da   assumere  per  le   esigenze  di
funzionamento del Fondo.
  Entro i  venti giorni  successivi alla trasmissione  della delibera
relativa,  la   tabella  organica  e  l'ordinamento   debbono  essere
approvati dal presidente dell'ISVAP.
  Il comitato di gestione delibera  anche in ordine alle modalita' di
assunzione del personale; la  delibera e' sottoposta all'approvazione
del presidente dell'ISVAP.