Allegato NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PREVISTO DALLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1984, N. 792 Art. 1. Trasferimento del Fondo Il Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, gia' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' trasferito all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Il Fondo e' persona giuridica e ha sede in Roma, presso il suddetto Istituto, in via del Quirinale, 21. Art. 2. Scopo del Fondo Il Fondo garantisce agli assicurati ed alle imprese di assicurazione: 1) il risarcimento dei danni derivanti dall'attivita' del mediatore iscritto all'albo, che non rientrino nei casi garantiti dalla polizza di cui all'art. 4, lettera g), e all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; 2) il risarcimento dei danni cagionati da negligenze od errori professionali del mediatore stesso e da fatto doloso dei suoi dipendenti, nelle ipotesi in cui non sia valido od efficace il contratto d'assicurazione previsto dall'art. 4, lettera g), e dall'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792. Il risarcimento dei danni di cui ai numeri 1) e 2) sopraindicati e' limitato in ogni caso alle somme corrispondenti all'ammontare di copertura della polizza di assicurazione della responsabilita' civile di cui all'art. 4, lettera g) e all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792. In nessun caso vengono corrisposti interessi per il ritardato pagamento dell'indennizzo da parte del Fondo di garanzia. Art. 3. Patrimonio del Fondo Il patrimonio del Fondo e' costituito dai contributi degli aderenti, da versamenti volontari, da lasciti, dai redditi patrimoniali e da ogni altro provento consentito dalla legge. Art. 4. Organi del Fondo Sono organi del Fondo: 1) il comitato di gestione; 2) il presidente el comitato di gestione; 3) il collegio dei revisori dei conti. Art. 5. Comitato di gestione Il Fondo di garanzia e' amministrato da un comitato di gestione nominato con provvedimento del Presidente dell'ISVAP e composto da: 1) tre rappresentanti dell'I SVAP, con qualifica non inferiore a quella di dirigente; 2) tre rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente; 3) tre mediatori di assicurazione o di riassicurazione eletti dagli iscritti all'albo. Il comitato elegge il presidente e il vicepresidente scegliendoli tra i rappresentanti dell'ISVAP. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica tre anni. Il comitato di gestione e' convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando necessario o su richiesta di almeno tre suoi componenti. Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque membri. Salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa, il comitato delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle sedute del comitato e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario. Con il provvedimento di nomina si stabilisce la misura del compenso annuale nonche' del gettone di presenza alle adunanze del comitato di gestione del Fondo, spettanti ai componenti. Il comitato puo' stabilire la costituzione di sottocomitati per l'esame istruttorio delle domande di intervento del Fondo. Ai sottocomitati partecipa uno dei componenti del collegio dei revisori dei conti. Ai componenti dei sottocomitati spettano per ogni seduta i gettoni di presenza di cui al comma precedente. Art. 6. Funzioni del comitato di gestione Il comitato di gestione del Fondo: a) esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria; b) approva la relazione previsionale e le relative variazioni ed il bilancio di esercizio; c) fornisce annualmente all'ISVAP ogni elemento utile per la determinazione del contributo previsto dall'art. 4, lettera f), della legge. Sono soggette all'approvazione del Presidente dell'ISVAP le delibere riguardanti: a) la relazione previsionale, le relative variazioni ed il bilancio di esercizio; b) l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e la costituzione di diritti reali sui medesimi. Art. 7. Presidente del comitato Il Presidente del comitato di gestione del Fondo: 1) ha la rappresentanza legale del Fondo; 2) adotta i provvedimenti di urgenza, informandone il comitato alla prima seduta. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questo. Art. 8. Segretario del Fondo Il segretario del Fondo e' nominato con provvedimento del presidente dell'ISVAP, su proposta del comitato di gestione. Il segretario del Fondo: a) cura l'istruttoria degli affari da sottoporre al comitato e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni; b) redige i verbali delle riunioni del comitato e li trascrive sull'apposito registro; c) provvede alla esecuzione delle delibere del comitato su delega del comitato stesso; d) cura la tenuta della contabilita' del Fondo, dei libri e della corrispondenza; conserva gli atti e i documenti relativi alla gestione; e) presenta al comitato il progetto di relazione previsionale e del bilancio d'esercizio; f) e' consegnatario dei beni mobili ed immobili del Fondo. Con il provvedimento di nomina del segretario del Fondo si stabilisce la misura del compenso annuale spellante allo stesso. Art. 9. Collegio dei revisori dei conti Le funzioni di revisione dei conti sono esercitate da un collegio, nominato con provvedimento del presidente dell'ISVAP, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti designati, rispettivamente: un membro effettivo ed uno supplente, dal presidente dell'ISVAP; un membro effettivo ed uno supplente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Un terzo membro effettivo ed uno supplente sono eletti dagli iscritti all'albo dei mediatori. Le funzioni di presidente sono esercitate dal membro effettivo designato dal presidente dell'ISVAP. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o avere la qualifica di dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o dell'ISVAP. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni. Con il provvedimento di nomina si stabilisce la misura della retribuzione dei revisori. Ad essi spetta altresi' il gettone di presenza alle adunanze del comitato di gestione del Fondo. Art. 10. Funzioni del collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti, oltre a quanto contemplato dalle vigenti disposizioni del codice civile: a) riferisce per iscritto sulla relazione previsionale e sul bilancio di esercizio; b) controlla la regolare tenuta delle scritture contabili e accerta la corrispondenza del bilancio con le risultanze contabili di esercizio. I revisori devono assistere alle riunioni del comitato di gestione. Le deliberazioni del collegio dei revisori sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le osservazioni del collegio dei revisori dei conti sono comunicate al presidente del comitato del Fondo per i provvedimenti di competenza e per conoscenza al presidente dell'ISVAP. Art. 11. Norme per l'elezione di membri del comitato e del collegio dei revisori Il presidente del comitato di gestione deve convocare l'assemblea dei mediatori aderenti al Fondo da tenersi almeno due mesi prima del termine di scadenza del comitato o del collegio dei revisori. La convocazione e' fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle notizie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea e' presieduta dal presidente del comitato di gestione o da altro membro da lui designato. Il Presidente e' assistito dal segretario del Fondo o, se questi e' impedito, da altra persona designata dal presidente. L'assemblea e' legalmente costituita con la presenza di almeno un decimo dei mediatori aderenti al Fondo. Gli aventi diritto possono farsi rappresentare mediante delega scritta. L'assemblea nomina, a maggioranza relativa dei presenti, tre componenti del comitato di gestione, un revisore effettivo ed un revisore supplente. In caso di parita' di voto si procede al ballottaggio. Con le medesime modalita' l'assemblea deve essere convocata entro due mesi dalla cessazione dalla carica di uno dei membri del comitato di gestione o del collegio dei revisori eletti dai mediatori. Qualora entro i termini stabiliti, l'assemblea non abbia eletto i rappresentanti dei mediatori, questi sono nominati con provvedimento del presidente dell'ISVAP, il quale sceglie i membri del comitato fra i mediatori aderenti al Fondo. Art. 12. Contributi annuali Il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo di garanzia e' fissato annualmente con provvedimento del presidente dell'ISVAP in misura comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni acquisite da ciascun aderente al Fondo nel corso dell'anno precedente, tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e del volume di affari. L'ammontare delle provvigioni acquisite deve essere indicato nel rendiconto complessivo annuale dei contratti di cui all'art. 8 della legge 28 novembre 1984, n. 792. Il contributo deve essere versato al Fondo entro il mese di luglio di ogni anno. Art. 13. Modalita' di intervento del Fondo L'assicurato o l'impresa di assicurazione i quali ritengano di avere subito un danno cagionato dal mediatore nell'esercizio della sua attivita' debbono comunicare senza indugio al Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tutti i fatti e tutte le circostanze che siano a loro conoscenza. Il presidente del comitato trasmette copia di tale avviso all'ISVAP, per gli eventuali provvedimenti di competenza, nonche' agli assicuratori di cui all'art. 4, lettera g), della legge, e comunica al danneggiato gli estremi della polizza e le denominazioni degli assicuratori. Il comitato di gestione, assunte sommarie informazioni e sentito, se del caso, il mediatore, delibera sulle azioni da intraprendere per la tutela, anche cautelare, dei diritti patrimoniali del Fondo. Gli assicuratori di cui all'art. 4, lettera g), della legge 28 novembre 1984, n. 792, sono tenuti a comunicare al Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso se ritengono che il danno sia risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale. In caso contrario sono tenuti a comunicare, entro lo stesso termine, le ragioni per le quali essi considerano il danno in tutto o in parte non risarcibile. Il Fondo puo' agire in giudizio contro gli assicuratori di cui all'art. 4, lettera g), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per far accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del massimale; puo' intervenire nel giudizio promosso dal danneggiato contro il mediatore e puo' chiamare in causa gli assicuratori a norma dell'art. 1917, comma quarto, del codice civile. Art. 14. Surrogazione del Fondo Il Fondo e' surrogato nei diritti dei danneggiati verso il mediatore fino alla concorrenza di quanto ha pagato ai medesimi, a titolo di risarcimento a norma dell'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, e dell'art. 2 del presente regolamento. Art. 15. Informazioni riguardanti i contributi L'ISVAP trasmette al comitato di gestione del Fondo, entro otto giorni dal ricevimento, copia del rendiconto o del bilancio di cui all'art. 8, commi primo e secondo, della legge 28 novembre 1984, n. 792. Il comitato di gestione, qualora ravvisi irregolarita' in tali documenti ovvero abbia il fondato sospetto che la misura del contributo sia inferiore a quella dovuta, ne riferisce all'ISVAP. Art. 16. Mancato pagamento dei contributi Decorsi trenta giorni dal termine stabilito dall'art. 12 per il pagamento dei contributi il comitato di gestione del Fondo ne da' notizia all'ISVAP. L'ISVAP diffida senza indugio il mediatore inadempiente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi moratori al tasso ufficiale di sconto, entro il termine di quindici giorni. Al mediatore che non adempia neppure a tale diffida viene irrogata la radiazione dall'Albo, salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 9, comma primo, della legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373. Art. 17. Esercizio finanziario L'esercizio finanziario inizia il primo settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo. Art. 18. Relazione previsionale Il comitato di gestione approva una relazione previsionale delle entrate e delle spese dell'esercizio successivo almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'esercizio stesso e la trasmette al collegio dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti, nei quindici giorni successivi, deve depositare una propria relazione scritta e fare le osservazioni e le proposte in ordine alla relazione previsionale. La relazione previsionale e' trasmessa senza indugio al presidente dell'ISVAP, con la relazione del collegio dei revisori dei conti. Art. 19. Bilancio di esercizio Il bilancio di esercizio del Fondo e' costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite. Il bilancio deve essere redatto in conformita' alle norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il comitato di gestione deve approvare il bilancio e trasmetterlo, corredato da una relazione, al collegio dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori, nei quindici giorni successivi, deve depositare una relazione scritta e fare le osservazioni e proposte in ordine al bilancio di esercizio. Il bilancio e' trasmesso senza indugio al presidente dell'ISVAP, con le relazioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti, per la approvazione. Art. 20. Vigilanza Il Fondo di garanzia e' posto sotto la vigilanza dell'ISVAP. Art. 21. Personale Il comitato di gestione delibera la tabella organica e l'ordinamento del personale da assumere per le esigenze di funzionamento del Fondo. Entro i venti giorni successivi alla trasmissione della delibera relativa, la tabella organica e l'ordinamento debbono essere approvati dal presidente dell'ISVAP. Il comitato di gestione delibera anche in ordine alle modalita' di assunzione del personale; la delibera e' sottoposta all'approvazione del presidente dell'ISVAP.