Art. 5.
                      Norme per la vinificazione
  Le operazioni di vinificazione per i  vini di cui all'art. 1 devono
essere effettuate  nell'interno della  zona di  produzione delimitata
nel precedente art.  3, primo comma. All'interno  della predetta zona
devono  anche  essere  effettuate l'appassimento  e  l'invecchiamento
obbligatorio per il vino a Doc "Cinque Terre Sciacchetra'".
  Il vino a  Doc "Cinque Terre Sciacchetra'" deve  essere ottenuto da
parziale appassimento delle  uve dopo la raccolta,  in luoghi idonei,
ventilati,  fino a  raggiungere  un tenore  zuccherino  di almeno  17
alcool potenziali.
  La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a Doc
"Cinque Terre  Sciacchetra'" non puo'  avvenire prima del  1 novembre
dell'anno della vendemmia.
  Le  rese massime  dell'uva in  vino, comprese  l'eventuale aggiunta
correttiva  e  la produzione  massima  di  vino  per ettaro  sono  le
seguenti:
                                                         Produzione
                                          Resa            massima
Tipologia o sottozona                   uva/vino        di vino/ha
          -                                -                 -
"Cinque Terre"                           max 70%            63 hl
"Cinque Terre" Costa de Sera             max 70%           59,5 hl
"Cinque Terre" Costa de Campu            max 70%           59,5 hl
"Cinque Terre" Costa da Posa             max 70%           59,5 hl
"Cinque Terre" Sciacchetra'              max 35%           31,5 hl
  Qualora la  resa uva/vino superi i  limiti di cui sopra,  ma non il
75% per  i vini  "Cinque Terre"  con le  sottozone "Costa  de Campu",
"Costa de Sera", "Costa  da Posa" o il 40% per  il vino "Cinque Terre
Sciacchetra'", anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del
massimo  consentito, l'eccedenza  non ha  diritto alla  denominazione
d'origine. Oltre  detto limite  decade il diritto  alla denominazione
d'origine controllata per tutta la partita.
  Il  vino  a  denominazione  di origine  controllata  "Cinque  Terre
Sciacchetra'" non  puo' essere immesso  al consumo  se non dopo  il 1
novembre dell'anno successivo alla vendemmia.
  Il vino "Cinque Terre Sciacchetra'" Riserva non puo' essere immesso
al  consumo prima  del  1  novembre del  terzo  anno successivo  alla
vendemmia.